REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2000 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 16 febbraio 2000.
Integrazione del decreto 9 agosto 1999, concernente autorizzazione al sig. Mistretta Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Villalba  pag.


DECRETO 16 febbraio 2000.
Integrazione del decreto 20 ottobre 1999, concernente autorizzazione al sig. Randazzo Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Partinico  pag.


DECRETO 16 febbraio 2000.
Estensione delle autorizzazioni attribuite alla sig.ra Schembri Santa per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Realmonte  pag.


DECRETO 17 febbraio 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Augusta.
  pag.


DECRETO 18 febbraio 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'ad destramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Altofonte.
  pag.


DECRETO 18 febbraio 2000.
Rettifiche dei decreti 29 dicembre 1999, relativi ad autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nei comuni di Palermo e di Termini Imerese.
  pag.


DECRETO 18 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Noto La Deca Andrea per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.

DECRETO 18 febbraio 2000.
Autorizzazione al sig. Amato Marcello per l'allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 21 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 febbraio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Valle Castello, con sede in Bivona, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 22 marzo 2000.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 31 marzo 2000.
Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure semplificate del sistema HACCP ed istituzione dell'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari  pag. 29 


DECRETO 7 aprile 2000.
Modifica del decreto 11 marzo 1999, concernente regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita di prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco  pag. 30 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 marzo 2000.
Approvazione delle modifiche al disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato  pag. 30 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 23 novembre 1999.
Inserimento con riserva nella graduatoria degli ammessi al contributo POP 1994/99, Misura 2.1., della ditta Cuscona Leonardo  pag. 37 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni immobili all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo  pag. 38 
Trasferimento di titoli di credito all'Azienda ospedaliera civile M.P. Arezzo di Ragusa  pag. 38 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità per indigenti di Adrano  pag. 38 
Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Casa della fanciulla Bonaventura di Giarre  pag. 38 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Collegio di Maria di Cinisi  pag. 38 
Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Centro servizi sociali A. Rizzutti Caruso - Sacro Cuore di Caltabellotta  pag. 38 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto Collegio di Maria Addolorata di Troina  pag. 38 
Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia  pag. 38 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi di Acireale  pag. 38 
Estinzione dell'opera pia Legato Silliti di Campobello di Licata  pag. 38 
Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia G. e A. Vagliasindi Pro Facci Mucciati di Randazzo.  pag. 39 
Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Orfanotrofio Parisi Zuppelli Sant'Angelo di Augusta  pag. 39 

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Educandato Regina Elena e Conservatori raggruppati diCatania.
  pag. 39 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di realizzazione di opere inerenti all'utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, IV lotto, comuni di Modica e Ragusa  pag. 39 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Conferimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di edilizia scolastica, anno 1999. Pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 10/93, art. 52  pag. 47 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 16 febbraio 2000.
Integrazione del decreto 9 agosto 1999, concernente autorizzazione al sig. Mistretta Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Villalba.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la circolare del 16 luglio 1994, prot. n. 3779;
Visto il proprio decreto n. 2470 del 9 agosto 1999 di autorizzazione dell'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento Mistretta Salvatore;
Ritenuto necessario integrare il predetto decreto n. 2470 del 9 agosto 1999 assegnando i dati distintivi dell'allevamento autorizzato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse ed a parziale integrazione del decreto n. 2470 del 9 agosto 1999, dopo l'art. 3 dello stesso è inserito il seguente:
Art. 3bis) I capi di fauna prodotti dall'allevamento, al terzo mese di vita devono essere contraddistinti da un tatuaggio da apporre all'interno dell'orecchio destro per i mammiferi, e di anello inamovibile per i volatili, di forma rettangolare con un campo di quattro caselle contenenti nell'ordine il dato identificativo della provincia che è 2, il numero progressivo dell'allevamento che è 06 e nell'ultima casella l'anno di produzione (es. 1999 = 99).

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che saranno interessati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.587)
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DECRETO 16 febbraio 2000.
Integrazione del decreto 20 ottobre 1999, concernente autorizzazione al sig. Randazzo Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Partinico.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la circolare del 16 luglio 1994, prot. n. 3779;
Visto il proprio decreto n. 3906 del 20 ottobre 1999 di autorizzazione dell'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento Randazzo Giovanni;
Ritenuto necessario integrare il predetto decreto n. 3906 del 20 ottobre 1999 assegnando i dati distintivi dell'allevamento autorizzato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse ed a parziale integrazione del decreto n. 3906 del 20 ottobre 1999, dopo l'art. 3 dello stesso è inserito il seguente:
Art. 3bis) I capi di fauna prodotti dall'allevamento, al terzo mese di vita devono essere contraddistinti da un tatuaggio da apporre all'interno dell'orecchio destro per i mammiferi, e di anello inamovibile per i volatili, di forma rettangolare con un campo di quattro caselle contenenti nell'ordine il dato identificativo della provincia che è 6, il numero progressivo dell'allevamento che è 16 e nell'ultima casella l'anno di produzione (es. 1999 = 99).

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che saranno interessati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.585)
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DECRETO 16 febbraio 2000.
Estensione delle autorizzazioni attribuite alla sig.ra Schembri Santa per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Realmonte.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e la disciplina per la loro gestione;
Visto il proprio decreto n. 64/21 del 29 dicembre 1990 di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa della sig.ra Schembri Santa, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1961 e residente in Realmonte, via S. Calogero, 130, di produrre il coniglio selvatico autoctono a scopo di ripopolamento allo stato naturale ed in cattività su una superficie di Ha. 0.70.60 del comune di Realmonte;
Visto il proprio decreto n. 1711 del 17 agosto 1992 di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa della predetta sig.ra Schembri Santa di produrre in cattività la lepre (Lepus europaeus) e la coturnice (Alectoris graeca whitakeri) a scopo di ripopolamento su una superficie di Ha. 0.95.56 del comune di Realmonte;
Viste le richieste e la relativa documentazione presentata dalla sig.ra Schembri Santa tendente ad ottenere l'ampliamento dell'allevamento sito in contrada Pergole di cui al decreto n. 1711 del 17 agosto 1992 citato, con l'inclusione, tra le specie allevabili nel predetto allevamento, del coniglio selvatico, al fine di adeguare la superficie alle disposizioni dell'art. 38 della citata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni con l'aggiunta di Ha. 4.92.61 di superficie del comune di Realmonte;
Vista la relazione del sopralluogo effettuato dai tecnici della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Viste le proposte della predetta Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 1921 del 6 luglio 1999 e prot. n. 3666 del 18 novembre 1999;
Ritenuto di dovere accogliere le istanze avanzate dall'allevatore Schembri Santa unificando gli allevamenti riconosciuti alla stessa ampliandoli con la superficie richiesta, al fine di adeguarli alle disposizioni della citata legge regionale n. 33/97;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 15536/99 del 29 ottobre 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento in testa alla sig.ra Schembri Santa, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1961 e residente in Realmonte, via San Calogero n. 124, con i decreti n. 64/21 del 29 dicembre 1990 e n. 1711 del 17 agosto 1992 di cui alle premesse, vengono unificati ed ampliati con i seguenti terreni ricadenti nel comune di Realmonte, foglio di mappa n. 13, particelle 384, 383, 275, 164, 302, 666, 668, 662, 664, 163, 317, 329; foglio di mappa n. 5, particelle 171, 165, 178, 175, 176; foglio di mappa n. 12, particelle 5, 302, 315, 317 per una superficie complessiva di Ha. 4.36.81. Pertanto, la superficie complessiva dell'allevamento Schembri Santa ammonta ad Ha. 6.58.77.

Art. 2

Si confermano gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dai decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 1 con le ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Potranno essere allevati, allo stato naturale ed in cattività: coniglio selvatico autoctono siciliano, lepre italica, coturnice di Sicilia (alectoris graeca whitakeri), fagiano e quaglia, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i parametri capo/Ha di spazi riservati all'inselvatichimento di ogni singola specie e di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999.

Art. 4

I capi prodotti, al terzo mese di vita devono essere contraddistinti da un tatuaggio da apporre all'interno dell'orecchio destro per i mammiferi e di anello inamovibile per i volatili, di forma rettangolare, con un campo di quattro caselle contenenti nell: il dato identificativo della provincia che è 1, il numero progressivo dell'allevamento che è 4 e nell'ultima casella l'anno di produzione composto dalle ultime cifre (es. 2000 = 00).

Art. 5

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, degli impegni assunti a suo tempo e di cui ai precedenti articoli, nonché delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 6

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento è incaricata dall'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che saranno interessati a prenderne visione.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.586)
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DECRETO 17 febbraio 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Augusta.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, nonché la documentazione allegata, con la quale propone la individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Augusta in contrada Parisa;
Vista la relazione tecnica della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa dell'1 marzo 1999, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Giuseppe Boccadifuoco dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso dalla proprietaria sig.ra Ciarcià Corallo Paola, reso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 8 settembre 1997;
Vista la delibera n. 726 del 20 novembre 1997 della giunta municipale di Augusta, debitamente pubblicata all'albo pretorio, con la quale viene deliberato di proporre alla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa la individuazione di una zona da destinare all'allevamento, addestramento e gare per cani da caccia in contrada Parisia nel territorio di Augusta, individuato in catasto alla partita 121217, foglio 86, particelle 51, 54, 65, 95 per una estensione di Ha. 21.04.28 di proprietà della sig.ra Ciarcià Corallo Paola;
Vista la richiesta della F.I.D.C. del 22 febbraio 1999 prot. n. 41/99, con la quale è stata proposta l'individuazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia in contrada Parisa agro del comune di Augusta;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 1584 del 4 giugno 1999, dalla quale si evince l'acquisito parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 ed ultimo capoverso del paragrafo 2.5. del piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002, nella seduta del 24 marzo 1999;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. 3501 del 7 dicembre 1999, con la quale trasmette la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Augusta dal 17 settembre 1999 al 2 ottobre 1999 e che nessuna opposizione è stata presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere alla individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more della emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo di proprietà della sig.ra Ciarcià Corallo Paola ricadente nel territorio di Augusta contrada Parisa, identificato in catasto, partita 121217, foglio 86, particelle 51, 54, 65, 95 esteso Ha. 21.04.28, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione, la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.590)
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DECRETO 18 febbraio 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'ad destramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Altofonte.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento delle gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico venatorie;
Visto il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zone A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché la documentazione allegata, con la quale propone la individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Altofonte in contrada Rebuttone;
Vista la relazione tecnica redatta dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo in data 13 marzo 1999 da cui si rileva che la zona in argomento ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 21 settembre 1999 da uno dei proprietari dei fondi, sig. Buttitta Gaetano, nella qualità di rappresentante legale della s.n.c. Valle Rena, pari al 53,73% dell'intera superficie destinata a zona cinologica;
Vista la richiesta dell'associazione venatoria Caccia pesca e ambiente sezione di Altofonte del 6 marzo 1998, con la quale è stata proposta l'individuazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia in agro di Altofonte, contrada Rebuttone;
Visto il verbale della ripartizione di Palermo datata 23 luglio 1999, dal quale si evince l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, convocati ai sensi della circolare prot. 7321 del 15 dicembre 1998 ad ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico venatorio 1998/2002;
Vista la nota prot. n. 3412 del 28 dicembre 1999 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale trasmette la proposta di individuazione nella zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Altofonte per 15 giorni dal 26 ottobre 1999 al 9 novembre 1999 e che nessuna opposizione è stata presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere alla individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more della emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è individuata una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Altofonte contrada Rebuttone; identificata nel nuovo catasto terreni al foglio 25, particelle 143, 114, 156, 160, 163, 164, 174, 153, 203, 152, 190, 154, 159, 158, 157, 176, 162, 175, 194, 195, 196, 197, 171 e foglio 28, particelle 39, 40, 41, estesa complessivamente Ha. 16.44.09.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione, la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo zona cinologica B divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.588)
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DECRETO 18 febbraio 2000.
Rettifiche dei decreti 29 dicembre 1999, relativi ad autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nei comuni di Palermo e di Termini Imerese.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Viste le richieste presentate dai signori Salamò Giovanni, Visconti Giuseppe, Farina Salvatore, Matranga Giovanni,Salamone Gaetano, finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di fauna selvatica autoctona ed esotica di cui alla legge n. 150/92;
Visti il propri decreti nn. 4700, 4702, 4703, 4706, 4707 Gr. XI del 29 dicembre 1999, con cui vengono autorizzati rispettivamente i signori Salamò Giovanni, nato ad Addis Abeba il 29 luglio 1940; Visconti Giuseppe, nato a Palermo il 3 febbraio 1964; Farina Salvatore, nato a Palermo il 4 maggio 1937; Matranga Giovanni, nato a Palermo il 4 luglio 1950; Salamone Gaetano, nato a Palermo il 18 febbraio 1959, all'allevamento di fauna selvatica alloctona;
Considerato che nella formulazione di detti provvedimenti sia nelle premesse che all'art. 1 dei predetti decreti è stato usato per mero errore materiale il termine "alloctona" invece che "autoctona e di cui alla legge n. 150/92";
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria correzione di detti decreti;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Articolo unico

Nei decreti nn. 4700, 4702, 4703, 4706, 4707 Gr. XI del 29 dicembre 1999, sia nelle premesse al rigo 5 che all'art. 1, rigo 3, la parola "alloctona" è sostituita con le parole "autoctona e di cui alla legge n. 150/92".
Il presente decreto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.581)
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DECRETO 18 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Noto La Deca Andrea per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal signor Noto La Deca Andrea finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di fauna selvatica autoctona;
Visto il proprio decreto n. 4704 Gr. XI del 29 dicembre 1999, con cui viene autorizzato il signor Noto La Deca Andrea, nato a Palermo il 22 maggio 1970, all'allevamento di fauna selvatica alloctona;
Considerato che nella formulazione di detto provvedimento sia nelle premesse che all'art. 1 del predetto decreto è stato usato per mero errore materiale il termine "alloctona" invece che "autoctona";
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria correzione di detti decreti;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Articolo unico

Nel decreto n. 4704 Gr. XI del 29 dicembre 1999, sia nelle premesse al rigo 5 che all'art. 1, rigo 3, la parola "alloctona" è sostituita con la parola "autoctona".
Il presente decreto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.582)
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DECRETO 18 febbraio 2000.
Autorizzazione al sig. Amato Marcello per l'allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Amato Marcello tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della R.F.V. di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 2663 del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 17198 del 20 dicembre 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Il sig. Amato Marcello, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 24 maggio 1965 e residente in Palermo, via Francesco Maria Alias n. 7/A, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona (testuggini) a scopo ornamentale ed amatoriale nella terrazza di un edificio sito in Palermo in via Francesco Maria Alias n. 7/A.

Art. 2

Il sig. Amato Marcello è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.9.604)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 21 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 5 del 4 gennaio 2000, che autorizza l'esercizio finanziario del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000, fino al 29 febbraio 2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note n. 86987 e n. 87034 del 30 novembre 1999, con le quali il Ministero del lavoro dispone al Ministero del tesoro l'accredito delle somme a favore della Regione siciliana rispettivamente di L. 5.164.116.950, quale contributo comunitario a carico del FSE e L. 1.377.097.850, quale contributo della quota nazionale quale anticipi del Programma operativo n. 970033/I/1 "parco progetti - una rete per lo sviluppo locale";
Vista la nota n. 9242 del 31 dicembre 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 6.541.214.799;
Vista la nota n. 254341 dell'8 febbraio 2000 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 9242 del 31 dicembre 1999;
Considerato che la predetta somma risulta versata nel c/c infruttifero 923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato in data 28 dicembre 1999, per cui alla chiusura dello stesso ha contribuito alla determinazione dell'avanzo finanziario degli interventi dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi etc.     - 6.541.214.799  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Traferimenti correnti

  34135 Finanziamenti per il programma operativo multiregionale  
970033/I/1 "Parco progetti; una rete per lo sviluppo locale"      + 6.541.214.799  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2000.
  PIRO 

(2000.9.552)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 febbraio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Valle Castello, con sede in Bivona, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Lega delle cooperative nel marzo del 1997 nei confronti della cooperativa Valle Castello, con sede in Bivona, dal quale emerge che: - la cooperativa è inattiva dal 1993, - dalla suddetta data non sono stati più presentati i bilanci e non sono state rinnovate le cariche sociali, - presenta uno stato di debiti in sofferenza nei confronti di finanziatori e fornitori;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 10 giugno 1999, con parere n. 2459, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 codice civile con la nomina di un liquidatore;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla Lega delle cooperative per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. D.99/2347 del 19 settembre 1999, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Valle Castello, con sede in Bivona, costituita il 9 gennaio 1980, con atto omologato dal tribunale di Sciacca in data 12 febbraio 1980, iscritta al n. 1016 del registro delle imprese e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto prefettizio n. 2194 del 23 dicembre 1980, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il sig. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967 e residente in Palermo, via G. Di Giovanni n. 14, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.9.575)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 22 marzo 2000.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n.865, art. 16, come sostituito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, art. 3;
Considerato che a norma della legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 4, per le aree agricole si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che le commissioni provinciali di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.10, presso gli uffici tecnici erariali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, a norma della predetta legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni, hanno determinato, nell'ambito delle singole regioni agrarie delle province stesse, il valore agricolo medio, riferito all'anno 1999 ed in vigore nel 2000, dei terreni agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticata;
Ritenuto che le indennità di espropriazione basate sui valori agricoli medi, come determinate dalle commissioni di cui sopra, trovano applicazione limitatamente alle aree da espropriare aventi destinzione agricola;
Decreta:


Articolo unico

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei valori agricoli medi riferiti all'anno 1999 ed in vigore nel 2000, determinati dalle commissioni provinciali in premessa citate, ai sensi dell'art.16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni, quali risultano dai prospetti allegati al presente decreto del quale fanno parte integrante.
Palermo, 22 marzo 2000.
  LO GIUDICE 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2000.13.754)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 marzo 2000.
Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure semplificate del sistema HACCP ed istituzione dell'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 256 del 1985;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Visto il decreto legislativo n. 123/93;
Visto il decreto legislativo n. 155/97 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo n. 156/97;
Vista la legge n. 526/99, art. 10;
Visto il proprio decreto n. 13306/94;
Vista la circolare n. 11 del Ministero della sanità del 7 agosto 1998;
Considerato che occorre provvedere, entro i termini fissati dal comma 5 dell'art. 10 della legge n. 526/99, ad individuare "le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP)";
Preso atto che per la problematica si sono svolte due riunioni, una presso il Ministero della sanità nel mese di febbraio ed una del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nel mese di marzo per definire in sede interregionale quali fossero le industrie alimentari nei cui confronti dover applicarsi procedure semplificate;
Ritenuto, altresì, di dovere istituire l'elenco regionale per i laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari di cui all'art. 3/bis, comma 1, del decreto legislativo n. 155/97, come modificato dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526/99;
Decreta:


Art. 1

Nell'allegato 1 sono individuate le industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure semplificate del sistema HACCP.

Art. 2

E' istituito l'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari. Nell'allegato 2 è individuata la documentazione che detti laboratori dovranno produrre all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 36° I.R.S.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.
Palermo, 31 marzo 2000.
  LO MONTE 


Allegato 1
INDUSTRIE ALIMENTARI NEI CONFRONTI DELLE QUALI DOVRANNO ADOTTARSI LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DEL SISTEMA HACCP

Tipologie:
a)  Industrie dove non vi è alcuna manipolazione dell'alimento e l'alimento stesso non ha bisogno di particolari temperature di conservazione.
b)  Industrie dove non vi è alcuna manipolazione dell'alimento ma l'alimento stesso è deperibile e/o deve essere conservato a particolari temperature.
c) Industrie, esercizi pubblici, in cui vi è una manipolazione dell'alimento per la vendita o somministrazione al consumatore finale esclusa:
-  la grande distribuzione e la ristorazione collettiva;
-  la produzione e distribuzione di conserve;
-  il trasporto di alimenti deperibili.
Le industrie alimentari che fanno riferimento alle tre tipologie sopradescritte organizzeranno il sistema di autocontrollo secondo le seguenti linee di indirizzo.
Linee di indirizzo per l'applicazione delle misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP

Criteri generali (punto 3, capoverso 12, circolare Min. della sanità n. 11 del 7 agosto 1998)
Pertanto il protocollo esemplificativo delle aziende di cui al comma precedente deve:
1)  riferirsi al processo produttivo o al flusso operativo dell'azienda;
2)  contenere le misure igieniche che l'azienda ha previsto;
3) riportare la descrizione delle varie fasi del o dei procedimenti produttivi con l'indicazione dei rischi igienici individuati in tale percorso e delle misure adottate per prevenirli e/o eliminarli;
4)  indicare le eventuali verifiche analitiche previste e la loro periodicità.
Descrizione delle seguenti fasi di attività:
1) Modalità di fornitura
a)  documentazione (raccolta dei documenti commerciali di scorta, fatture);
b)  eventuali garanzie richieste con descrizione delle modalità di verifica o di riscontro.
c)  elenco aggiornato materie prime.
2)  Accettazione
a)  verifica integrità confezioni;
b)  verifica regolarità etichettatura;
c)  verifica omogeneità lotto e corrispondenza con documento commerciale;
d)  verifica termine minimo di conservazione o data di scadenza.
3)  Gestione operativa
a)  verifica delle garanzie dei fornitori;
b)  gestione delle non conformità all'accettazione;
c)  gestione idonea conservazione;
d)  garanzia rintracciabilità dei lotti (depositi e grossisti).
4)  Igiene dei locali
a)  modalità di pulizia
b)  disinfezione e derattizzazione.
Documentazione obbligatoria
Documento contenente:
-  l'individuazione delle fasi critiche in seno all'azienda e delle procedure di controllo adottate;
-  informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.

Allegato 2
ISCRIZIONE DEI LABORATORI ANALISI ALIMENTI NEGLI ELENCHI REGIONALI (Art. 3 bis, decreto legislativo n. 155/97)

La legge comunitaria n. 526/99 all'articolo 10, comma 3, inserisce in seno al decreto legislativo n. 155/97 l'art. 3bis che definisce la procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi esterni al fine di effettuare controlli analitici dei prodotti alimentari.
Per l'inserimento nell'elenco dei laboratori esterni di analisi degli alimenti il responsabile del laboratorio presenta istanza alla Regione.
All'istanza in bollo da inoltrare alla Regione andranno allegati i seguenti documenti a comprova dei requisiti richiesti:
-  autodichiarazione di conformità di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3bis/155/97 di cui sopra;
-  copia autenticata dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio;
-  certificato di conformità alla norma europea EN 45001 o documento comprovante che tale certificazione è in fase di rilascio;
-  autodichiarazione di conformità alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato secondo decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
Il riconoscimento dei laboratori inseriti nell'elenco di cui sopra avverrà quando il Ministero della sanità con proprio decreto fisserà i requisiti minimi e i criteri generali così come previsto dal comma 5°, 3 art. 3-bis, decreto legislativo n. 155/97.
(2000.15.852)
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DECRETO 7 aprile 2000.
Modifica del decreto 11 marzo 1999, concernente regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita di prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, nel testo modificato con il decreto legislativo n. 517/93;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1982 recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici" che, all'art. 1, tra gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria, prevede anche il morbo celiaco";
Visto il decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, con il quale sono stati regolamentati il sistema di autorizzazione, nonché il tetto di spesa mensile e ciò al fine di poter esercitare, da parte dei soggetti affetti dal morbo celiaco, la facoltà di libera scelta fra i vari prodotti per la celiachia;
Ritenuto di dovere uniformare, nell'interesse dell'utenza, anche per i prodotti celiaci di cui al decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, che, peraltro, non rientrano nelle specialità medicinali o prodotti galenici, l'erogazione in forma diretta degli stessi oltre che alle farmacie anche alle aziende commerciali di articoli sanitari, così come già avviene per altre patologie previste dal decreto ministeriale 1 luglio 1982;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, e a parziale modifica del decreto n. 28247 dell'11 marzo 1999, la fornitura dei prodotti di cui al decreto ministeriale 1 luglio 1982 per i soggetti affetti da morbo celiaco, può essere effettuata, oltre che dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 7 aprile 2000.
  LO MONTE 

(2000.15.851)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 marzo 2000.
Approvazione delle modifiche al disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione statale e regionale in materia urbanistica;
Visto l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con il quale si è dato carico all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di predisporre il disciplinare d'incarico tipo per la redazione degli strumenti urbanistici comunali;
Visto il decreto n. 91 del 17 maggio 1979, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive ed il disciplinare tipo dei piani regolatori particolareggiati;
Visto il decreto n. 64 del 1° febbraio 1979, con il quale sono state apportate modifiche ai disciplinari tipo già approvati con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 per il loro adeguamento alle prescrizioni discendenti dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 85 e dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la circolare dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 4/79 del 7 giugno 1979;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici), con riferimento al punto 12 dell'allegato 1);
Vista la direttiva di prot. n. 29/Segr. del 9 febbraio 1998, emanata dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale;
Vista la decisione del Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 1087 dell'8 ottobre 1996, che ha riconosciuto anche ai laureati in urbanistica, in considerazione della loro specifica competenza tecnica e specializzazione, la possibilità di assumere incarichi professionali di pianificazione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 gennaio 1997, n. 15, recante il «Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 maggio 1997, n. 26;
Ritenuto di dover integrare e modificare i disciplinari tipo surrichiamati, in relazione all'inserimento tra le figure professionali destinatarie dell'incarico di pianificazione anche quella del laureato in una delle discipline urbanistiche previste dall'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in "Urbanistica", "Pianificazione territoriale ed urbanistica" o "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale";
Ritenuto, altresì, di dover aggiornare, in maniera forfettaria, il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio comunale, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice ISTAT relative al periodo 1992/1997, e di dover meglio esplicitare il contenuto e le modalità dell'accertamento della consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, previsto dall'art. 8 del disciplinare d'incarico per la redazione del piano regolatore generale;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 162 del 21 dicembre 1999, riguardante le modifiche da apportare ai disciplinari tipo per la redazione dello strumento urbanistico generale e del piano particolareggiato;
Decreta:


Art. 1

E' approvata la modifica al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979, già modificato con decreto assessoriale n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:
a) l'art. 1 è così sostituito:
«Il comune di ....................................................................... nella persona del sindaco ....................................................................... con il presente atto dà incarico (1) al ....................................................................... (ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di....................................................................... (ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano»;
b) l'art. 3 è così sostituito:
«Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma VII, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purché le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonché una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo giorni 15, sempreché non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio agricolo-forestale o dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tali studi»;
c) l'art. 4, già sostituito dall'art. 1, lett. b) del decreto assessoriale 1 febbraio 1992, n. 64, è così sostituito:
«L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78»;
d) l'art. 8 è così sostituito:
«Nella formazione del piano dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzione che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.
Il progettista sulla base della cartografia fornita dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico comunale, lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale verbale deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale e presentato contestualmente ad esso.
Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione contrattuale in danno del progettista»;
e) il secondo comma dell'art. 11 è così sostituito:
«L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata»;
f) Il primo comma dell' art. 12 è così sostituito:
«Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:
A) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L. 3.825.000;
B) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;
C) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L. 7.650.000;
g) l'art. 13 è così sostituito:
«Il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.
Il termine di presentazione degli atti di pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in mesi dieci»;
h) all'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:
«Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico»;
i) l'art. 18 è così sostituito:
«Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo».

Art. 2

E', altresì, approvata la modifica al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato, approvato con il citato decreto n. 91/79, già modificato dall'art. 2 del decreto n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:
a) l'art. 1 è così sostituito:
«Il comune di ....................................................................... nella persona del sindaco ....................................................................... con il presente atto dà incarico (2) al .......................................................................(ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di .......................................................................(ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.
Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano»;
b) l'art. 3 è così sostituito:
«Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purché le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nonché una relazione sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15, sempreché non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tale studio»;
c) Il secondo comma dell'art. 6 è così sostituito:
«Nella formazione del piano regolatore particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ove occorra, nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214»;
d) il secondo comma dell'art. 9 è così sostituito:
«L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e, precisamente, dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata»;
e) l'art. 10 è così sostituito:
«Il piano particolareggiato deve essere presentato al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare»;
f) all'art. 12, dopo il quarto comma, è inserito il seguente comma:
«Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico»;
g) l'art. 15 è così sostituito:
«Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto».

Art. 3

I comuni sono tenuti ad uniformarsi alle modifiche apportate con il presente decreto ai predetti schemi di disciplinare, i quali nel loro testo coordinato con le disposizioni di cui al decreto n. 64/92 del 1° febbraio 1992 ed al presente decreto ne fanno parte integrante.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
  MARTINO 


(1)  Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
(2)  Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

Allegato A
DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71 NEL COMUNE DI .......................................................


Art. 1

Il comune di ....................................................................... nella persona del sindaco ....................................................................... con il presente atto dà incarico (1) al ....................................................................... (ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di ....................................................................... (ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in  


Art. 3

Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purché le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore. Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonché una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo giorni 15.

Art. 4

L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78.

Art. 5

Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'abitato esistente, comprese le frazioni, e alle zone di espansione, a scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale.
Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico generale (relativo agli aspetti geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici del territorio comunale), le direttive generali ex art. 3 della legge regionale n. 15/91, i dati demografici, i progetti di opere pubbliche approvati ed in corso di approvazione che interessino il territorio comunale, nonché ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perché se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.
Successivamente alle determinazioni consiliari sullo schema di massima del piano regolatore generale e, comunque, entro 60 giorni dall'adozione della relativa deliberazione, il comune fornirà al progettista lo studio geologico tecnico relativo alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive.

Art. 6

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie per un miglioramento delle previsioni urbanistiche.

Art. 7

Il P.R.G, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono redatti in osservanza alle disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.

Art. 8

Nella formazione del piano dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile l968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzioni che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.
Il progettista sulla base della cartografia fornita dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico comunale lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale verbale deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale e presentato contestualmente ad esso.
Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione contrattuale in danno del progettista.

Art. 9
Dimensionamento del piano.

Il P.R.G. deve essere dimensionato per un ventennio. Il fabbisogno di aree residenziali, produttive ecc. va determinato in rapporto alla popolazione residente prevedibile nell'arco temporale sopraindicato, da calcolare sulla base dei dati ISTAT più recenti.
Per la popolazione fluttuante va condotta un'indagine presso gli enti provinciali per il turismo, diretta ad accertare le punte massime riscontrate nell'ultimo triennio.
In ogni caso, ai fini del dimensionamento, dovrà tenersi conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 10
Elenco degli elaborati costituenti il P.R.G.

Gli elaborati da presentare devono essere i seguenti:
a)  relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;
b)  relazione generale analitica dello stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, traffico e comunicazioni;
c)  relazione sui principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;
d)  relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale;
e)  programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;
f)  relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessa planimetria;
g)  schema regionale con l'indicazione della posizione e della importanza del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;
h)  planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto, ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica;
i)  planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni a scala 1:2.000 ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica, con l'indicazione degli edifici pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico;
l)  planimetria a scala non inferiore a 1:10.000 contenente:
-  la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico ovvero soggette a speciali prescrizioni;
-  l'ubicazione delle sedi degli uffici pubblici o di uso pubblico nonché delle opere e degli impianti di interesse generale;
-  indicazione della rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.);
-  delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
m)  planimetria a scala 1:2.000 del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) contenente gli elementi di cui alla precedente lettera l);
n)  norme di attuazione urbanistiche-edilizie che precisino inequivocabilmente le destinazioni di zona e i relativi indici di utilizzazione, nonché gli eventuali vincoli da porre;
o)  planimetria alle scale di cui alla lettera l) ed m) contenente la visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni medesime.
Oltre al piano regolatore generale, il progettista è tenuto a redigere il regolamento edilizio in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Gli elaborati delle prescrizioni esecutive sono:
a)  planimetria delle previsioni del piano regolatore generale a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
b)  planimetria delle prescrizioni esecutive a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i seguenti elementi:
-  le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto):
-  gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;
-  gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
-  i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;
-  la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
c)  norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
d)  grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:
-i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali o le piazze;
-le sezioni tipo delle sedi stradali;
- i tipi di alberatura da adottare in determinate località;
e)  la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
f)  i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
g)  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
h)  quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;
i)  relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;
l)  planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;
m)  il costo, ai prezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.
Tutti gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive nonché al regolamento edilizio devono essere prodotti in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice.
Tutti gli elaborati costituenti copie devono essere vidimati in ogni foglio e contenere l'attestazione da parte del sindaco e del segretario comunale della conformità all'originale.
Sia sull'originale che sulle copie devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione con la quale viene adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

Art. 11

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.
L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata.
Le competenze tecniche sono fissate in L. ....................................................................... (diconsi lire ....................................................................... .......................................................................). Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.
Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

Art. 12

Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:
a)  comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L. 3.825.000;
b) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;
c) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L. 7.650.000.
Detto compenso verrà corrisposto dopo le eventuali introduzioni delle modifiche disposte con il decreto approvativo.

Art. 13

Il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.
Il termine di presentazione degli atti di pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in mesi dieci.

Art. 14

Fa parte dell'incarico, ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.
Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.
Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

Art. 15

Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti:
a)  corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;
b)  il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 10 del presente disciplinare;
c)  il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del consiglio comunale;
d)  il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 14.
Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 11. Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 10 del presente disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.
La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 13 e 14 del presente disciplinare.
Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.

Art. 16

Il  progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 17

Il  progettista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato dalla redazione del piano regolatore generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore generale.

Art. 18

Il  presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.
  Il progettista Il sindaco 
           

Visto per l'autenticità delle superiori firme:

Il segretario comunale

       


(1)  Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
Allegato B
DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N.71 NEL COMUNE DI .......................................................


Art. 1

Il comune di ....................................................................... nella persona del sindaco ....................................................................... con il presente atto dà incarico (1) al ....................................................................... (ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di ....................................................................... (ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.
Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in ....................................................................... .......................................................................

Art. 3

Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purché le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nonché una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15, sempreché non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tale studio.

Art. 4

Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'area oggetto del piano. Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico relativo alle aree oggetto del piano regolatore particolareggiato, i progetti di opere pubbliche approvati che interessino le zone da particolareggiare, nonché ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perché se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.

Art. 5

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie.

Art. 6

Il piano regolatore particolareggiato deve rispettare tutte le disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.
Nella formazione del piano regolatore particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ove occorra, nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
La progettazione deve essere approfondita fino all'individuazione degli isolati così come definiti dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 7

Il piano regolatore particolareggiato, redatto a norma della vigente legislazione urbanistica, dovrà sviluppare le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dallo strumento urbanistico generale di cui costituisce l'attuazione, e dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
b)  gli spazi di sosta e di parcheggio;
c)  la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
d)  gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
e)  gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;
f)  la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;
g)  gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
h)  le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
i)  la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 8
Elenco degli elaborati costituenti il piano regolatore particolareggiato

Gli elaborati da presentare almeno devono essere i seguenti:
a)  planimetria delle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
b)  planimetria del piano particolareggiato a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possano rilevare i seguenti elementi:
-  le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi, con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);
-  gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;
-  gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
-  i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;
-  la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:
-  i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;
-  le sezioni tipo delle sedi stradali;
-  i tipi di alberatura da adottare in determinate località;
e)  la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
f)  i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
g)  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
h)  quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;
i)  relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;
l)  planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;
m)  il costo, ai pezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.
I piani particolareggiati relativi ai centri storici, agli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, nonché i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti i centri storici devono essere redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.
Il piano sarà redatto sulla base di rilievi particolareggiati di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici, nonché su rilevamenti socio-economici; a tal fine si procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:
-  rilievo fotografico;
-  rilievo del piano terreno e della sezione tipologica con l'indicazione delle soprastrutture;
-  analisi delle condizioni igieniche generali;
-  condizioni statiche e di conservazione;
-  stato della proprietà e destinazione d'uso dei singoli immobili ai vari piani;
-  individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali e monumentali.
Gli elaborati del piano da presentare almeno devono essere i seguenti:
a)  relazione illustrativa dei criteri di impostazione;
b)  planimetria generale della struttura edilizia al piano terra in scala 1:200;
c)  planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti indicazioni: condizioni d'uso al piano terra, valori ambientali, architettonici e monumentali, consistenza volumetrica del numero dei piani utili, soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche, stato della proprietà e condizioni di occupazione;
d)  planimetria, in scala 1:500, riassuntiva dei vari parametri di analisi;
e)  norme tecniche di attuazione con l'indicazione degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia;
f)  progetti-tipo di riferimento relativi alle varie tipologie edilizie per gli interventi ammissibili, in scala 1:200;
g)  calcolo di massima della popolazione prevedibile in funzione dell'ottimizzazione degli indici di affollamento e dell'ambito di ristrutturazione degli alloggi;
h)  previsione delle attrezzature compatibili con la popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con la struttura antica;
i)  indicazione delle attività non compatibili con la struttura antica, delle quali va previsto lo spostamento;
l)  eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
m)  la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
n)  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
o)  planimetria alla scala 1:500 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse.
Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono essere presentati in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice vidimati in ogni foglio e contenenti in calce l'attestazione della conformità all'originale da parte del sindaco e da parte del segretario comunale. Sia sull'originale che sugli esemplari in carta semplice devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione con la quale è stato adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

Art. 9

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.
L'onorario e le spese sono determinati, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata.
Le competenze tecniche sono fissate in L. ....................................................................... (diconsi lire ....................................................................... .......................................................................). Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.
Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

Art. 10

Il piano particolareggiato deve essere presentato al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 11

Fa parte dell'incarico ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.
Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.
Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

Art. 12

Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti:
a)  corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell' incarico;
b)  il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 8 del presente disciplinare;
c)  il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del consiglio comunale;
d)  il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 11.
Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 9.
Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 8 del presente disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.
La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 10 e 11 del presente disciplinare.
Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.

Art. 13

Il progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 14

Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato limitatamente alla zona d'intervento del piano particolareggiato e, specificatamente, a non predisporre progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore particolareggiato.

Art. 15

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.
  Il progettista Il sindaco 
           

Visto per l'autenticità delle superiori firme:

Il segretario comunale

       


(1)  Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
(2000.12.733)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 23 novembre 1999.
Inserimento con riserva nella graduatoria degli ammessi al contributo POP 1994/99, Misura 2.1., della ditta Cuscona Leonardo.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, che modifica il regolamento CEE n. 2082/88;
Visto il regolamento CEE n. 2082/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio, che modifica il regolamento CEE n. 4253/88;
Visto il regolamento CEE n. 2083/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio, che modifica il regolamento CEE n. 4254/88;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(95) 2194 del 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1;
Considerato che nel suddetto Programma operativo plurifondo è stata prevista, tra l'altro, nel sottoprogramma 2 - interventi per il turismo e beni culturali - la Misura 2.1. "Aiuti per il turismo";
Visto il decreto n. 990/14° Tur del 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997, n. 1, foglio 99, con il quale si sono definite le procedure per la presentazione delle istanze di ammissibilità al contributo nonché i punteggi per la predisposizione delle graduatoria dei progetti da ammettere al suddetto contributo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55, parte prima, del 7 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 799/6° Tur del 2 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998, reg. 1, foglio 97, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili al contributo POP1994/1999, Misura 2.1. ed è stata, altresì, impegnata per l'anno 1998 la somma di lire 22.800 milioni sul cap. 87527, la somma di lire 7.980 milioni sul cap. 87528 e la somma di lire 3.420 milioni sul cap. 87529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42, parte prima, del 29 agosto 1998;
Visto il decreto n. 806/6° Tur de 7 ottobre 1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state impegnate le somme occorrenti alla copertura degli oneri finanziari per effettuare l'emissione dei provvedimenti concessivi;
Considerato che con ricorso del 13 novembre 1998, avanti al TAR di Catania, il sig. Cuscona Leonardo ha contestato la propria esclusione dai beneficiari di cui al sopracitato decreto n. 799/6° Tur del 2 luglio 1998;
Vista l'ordinanza n. 1355/99 del 15-18 giugno 1999, con la quale il TAR diCatania nell'accogliere l'istanza sospensiva cautelare di Cuscona Leonardo ha disposto l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria oggetto della controversia;
Considerato conseguentemente che dalla verifica dei requisiti può essere attribuito alla ditta Cuscona Leonardo un punteggio di 41 punti;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento con riserva nella graduatoria degli ammessi a contributo POP 1994/1999, Misura 2.1., la ditta Cuscona Leonardo per la realizzazione del progetto di variante opere interne, impianti tecnologici ed arredi dell'hotel Vello d'Oro di Taormina (ME) il cui contributo ammonta a L. 672.200.000 su un importo di progetto di L. 1.792.000.000;
Decreta:


Articolo unico

In attuazione dell'ordinanza del TAR di Catania n. 1355/99 del 15-18 giugno 1999, la ditta Cuscona Leonardo è inserita con riserva nella graduatoria degli ammessi ai contributi POP 1994/1999, Misura 2.1., di cui al decreto n. 799/6° Tur del 2 luglio 1998, per un contributo di L. 627.200.000 su un importo di progetto di L. 1.792.000.000 per variante opere interne, impianti tecnologici dell'hotel Vello d'Oro di Taormina (ME) assumendo la posizione 33/bis.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 1999.
  per l'Assessore il Direttore regionale: PORRETTO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 gennaio 2000.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 1.
(2000.7.444)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Trasferimento di beni immobili all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 6/Gr. V/S.G. del 10 gennaio 2000, sono stati trasferiti all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni immobili descritti nell'inventario allegato al medesimo.
(2000.9.571)
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Trasferimento di titoli di credito all'Azienda ospedaliera civile M.P. Arezzo di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 7/Gr. V/S.G. del 10 gennaio 2000, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera civile M.P. Arezzo di ragusa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche, i titoli di credito descritti nella delibera n. 340 allegata al medesimo.
(2000.9.572)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità per indigenti di Adrano.

Con decreto presidenziale n. 52 del 22 febbraio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità per indigenti di Adrano, composto da n. 17 articoli.
(2000.9.570)
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Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Casa della fanciulla Bonaventura di Giarre.

Con decreto presidenziale n. 53 del 22 febbraio 2000, è stata approvata la modifica dello statuto dell'opera pia Casa delle fanciulle Bonaventura di Giarre.
(2000.9.569)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Collegio di Maria di Cinisi.

Con decreto presidenziale n. 54 del 22 febbraio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Collegio di Maria di Cinisi, composto da n. 18 articoli.
(2000.9.568)
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Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Centro servizi sociali A. Rizzutti Caruso - Sacro Cuore di Caltabellotta.

Con decreto presidenziale n. 55 del 22 febbraio 2000, è stato approvato lo statuto organico dell'opera pia Centro servizi sociali A. Rizzutti Caruso - Sacro Cuore di Caltabellotta, composto da n. 15 articoli.
(2000.9.567)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto Collegio di Maria Addolorata di Troina.

Con decreto presidenziale n. 56 del 22 febbraio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Istituto Collegio di Maria Addolorata di Troina, composto da n. 12 articoli.
(2000.9.566)
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Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia.

Con decreto presidenziale n. 57 del 22 febbraio 2000, è stato approvato lo statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia, composto da n. 20 articoli.
(2000.9.565)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi di Acireale.

Con decreto presidenziale n. 58 del 22 febbraio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi diAcireale, composto da n. 29 articoli.
(2000.9.564)
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Estinzione dell'opera pia Legato Silliti di Campobello di Licata.

Con decreto presidenziale n. 59 del 22 febbraio 2000, l'opera pia Legato Silliti di Campobello di Licata è stata dichiarata estinta.
Il residuo patrimonio dell'opera pia estinta viene devoluto al comune di Campobello di Licata e dovrà essere destinato al conseguimento di finalità socio-assistenziali.
(2000.9.563)
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Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia G. e A. Vagliasindi Pro Facci Mucciati di Randazzo.

Con decreto presidenziale n. 60 del 22 febbraio 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia G. e A. Vagliasindi Pro Facci Mucciati di Randazzo.
(2000.9.562)
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Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Orfanotrofio Parisi Zuppelli Sant'Angelo di Augusta.

Con decreto presidenziale n. 61 del 22 febbraio 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Orfanotrofio Parisi Zuppelli Sant'Angelo di Augusta.
(2000.9.561)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Educandato Regina Elena e Conservatori raggruppati diCatania.

Con decreto presidenziale n. 62 del 22 febbraio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Educandato Regina Elena e Conservatori raggruppati diCatania, composto da n. 24 articoli.
(2000.9.560)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acque dot to a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di realizzazione di opere inerenti all'utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, IV lotto, comuni di Modica e Ragusa.
Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti

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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di edilizia scolastica, anno 1999. Pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 10/93, art. 52.

Comune diCanicattì:
Lavori di completamento della scuola elementare e materna in località Acquaviva.
Importo L. 1.145.900.000.
Incarico: arch. Salvatore Marone, via America n. 16 - Gela. Nota n. 2109 del 27 ottobre 1999.
Comune di Agrigento:
Lavori di completamento degli edifici destinati a scuola media e materna nel P.E.E.P. Monzerrato.
Importo L. 1.193.000.000.
Incarico: ing. Giorlando Errore, via Minerva n. 15 - Agrigento. Nota n. 2191 del 9 novembre 1999.
Comune di Ragalna:
Lavori di completamento della scuola media a 3 sezioni.
Importo L. 1.249.936.467.
Incarico: arch. Carmantini Gaetano, via Cosimo, 207 - Gela; Nota n. 2110 del 27 ottobre 1999.
Comune diS. Giuseppe Jato:
Lavori di completamento della scuola elementare P.S. Mattarella.
Importo L. 1.393.038.660.
Incarico: arch. La Barbera Salvatore, via Bari n.36 -Palermo. Nota n. 1975 del 12 ottobre 1999.
Comune di Trabia:
Lavori di completamento e sistemazione esterna della scuola media.
Importo L. 1.259.484.865.
Incarico: arch. Giacomarra Sandro, via Ammiraglio Gravina - Palermo.Nota n. 1974 del 12 ottobre 1999.
Comune di Trapani:
Lavori di costruzione del plesso polivalente scuola elementare e materna in località Fontanelle.
Importo L. 7.086.365.382.
Incarico ing. Sansone Vincenzo c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; dott. Pennacchio Vittorio c/o Direzione P.I.; dott. Cangemi Antonino c/o Ufficio Gabinetto. Nota n. 983 del 19 marzo 1999.
(2000.12.731)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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