REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 APRILE 2000 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO15 febbraio 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccella Valdemone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali dell'1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che:
-  con fogli prot. n.266 del 6 gennaio 1995, prot. n. 1157/CC del 7 giugno 1995 e prot. n. 4488 del 20 novembre 1995 il comune di Roccella Valdemone trasmetteva a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  con parere reso con il voto n. 457 del 26 febbraio 1997, che di seguito parzialmente si trascrive, il C.R.U. esprimeva:
«...Omissis...
Premesse:
-  il comune di Roccella Valdemone è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 92 del 31 marzo 1980;
-  il piano regolatore in esame è stato adottato con la deliberazione consiliare n. 40 del 20 giugno 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 13 luglio 1994, comunicazione n.9900/9951;
-  il piano adottato è stato sottoposto alla procedura di pubblicazione prevista dall'art.3 della legge regionale n. 71/78;
-  a seguito della pubblicazione è stata prodotta una sola opposizione che è stata controdedotta con la deliberazione consiliare n. 55 del 14 ottobre 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 6 dicembre 1994, comunicazione n. 16882/17088;
-  l'intero territorio comunale, ricadente nel bacino dell'Alcantara, è caratterizzato da condizioni di evidente instabilità, derivante da fattori litologici e strutturali associati a fattori morfologici, comprovate da fenomeni franosi in atto o latenti di dimensioni anche considerevoli. In particolare, una grossa frana storica, che ha avuto in tempi recenti forme di riattivazione, interessa la periferia settentrionale dell'abilitato, dove sono stati coinvolti numerose abitazioni e un tratto di strada.
Il centro abitato risulta localizzato all'interno di una depressione morfologica, delimitata sui lati nord-orientale e sud-occidentale da pronunciati rilievi, originata da fattori strutturali. Pertanto, sia per motivi di ordine morfologico che per gli aspetti litostrutturali, le possibilità di espansione urbanistica su tali direttrici risultano molto limitate. Peraltro, la presenza sul versante settentrionale dell'estesa area in frana, di cui sopra detto e attualmente ancora in corso di bonifica e di consolidamento, impedisce l'espansione verso quest'altra direzione;
-  secondo i dati forniti nella relazione di piano, l'insediamento urbano ha origini medioevali;
-  la popolazione residente rilevata nel censimento del 1981 era 1.059 abitanti.
La struttura socio-economica è quella tipica delle aree interne marginali della Sicilia, legata all'attività agricola di tipo tradizionale in progressiva decadenza, con una struttura della popolazione tendente all'invecchiamento ed in progressivo decremento.
Infatti i dati Istat relativi alla popolazione negli anni 1991 e 1994 registrano per il comune di Roccella Valdemone rispettivamente 990 e 949 abitanti residenti;
-  il piano regolatore generale in argomento è articolato nelle seguenti z.t.o.:
-  Zona A che comprende una zona del centro urbano definita con perimetrazione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania e singoli edifici di particolare pregio artistico e monumentale. Detta perimetrazione coincide con quella del vigente piano regolatore generale;
-  Zona B definita come zona residenziale di completamento, estesa alla restante parte del centro edificato;
-  Zona C suddivisa in due sottozone:
-  Zona C1 di espansione residenziale individuata in tre aree capaci di insediare 337 abitanti, per un'estensione complessiva di mq. 14.074.
Alla zona C1 è stato assegnato un indice di densità fondiaria di mc./mq. 3;
-  Zona C2 per residenze stagionali reperite in tre aree per complessivi mq. 15.190.
Alla zona C2 è stato assegnato un indice di densità territoriale di mc./mq. 1;
-  Zona D per attività produttive con indice di densità fondiario di mc./mq. 3;
-  Zona F per attrezzature e servizi;
Considerato:
-  che sotto il profilo amministrativo la pratica non risulterebbe completamente regolare in quanto alcuni degli elaborati trasmessi ad integrazione non risultano citati nella delibera consiliare di adozione, ed altri non risultano in copia conforme alla suddetta deliberazione.
Tuttavia si ritiene di dovere procedere all'esame del piano in questione in quanto gli elaborati costituenti l'adozione dello stesso forniscono elementi e dati sufficienti per l'espressione del presente parere;
-  che l'impostazione complessiva del piano regolatore generale, lungi dall'affrontare problematiche tendenti al recupero del territorio sia dal punto di vista geomorfologico, sia quello del recupero del tessuto edilizio, si limita ad individuare nuove aree di espansione residenziale e stagionale.
1.  DIMENSIONAMENTO
I dati relativi allo sviluppo demografico mettono in evidenza un calo costante della popolazione che è passata nell'arco di un trentennio da 1.761 abitanti ad appena 990 abitanti.
I dati ISTAT più recenti, riferiti alla fine del 1994 registrano un ulteriore calo a 949 abitanti.
Per cui appaiono prive di fondamento le previsioni di netta inversione della tendenza della popolazione che nell'arco di validità del piano dovrebbe incrementarsi di 268 abitanti.
Senza volere affrontare il problema da un punto di vista statistico analitico, date le dimensioni minime rispetto alle quali ci si trova ad operare, appare ragionevole ipotizzare che un miglioramento delle condizioni economiche e sociali possa al più arrestare il fenomeno dell'abbandono stabilizzando la popolazione intorno alla cifra dei 1.000 abitanti.
Per quanto riguarda il fabbisogno abitativo, considerato che il patrimonio edilizio ammonta a 1.823 stanze si ritiene che con adeguati interventi di riordino e recupero, lo stesso sia sufficiente a soddisfare sia il fabbisogno pregresso che quello prevedibile nell'arco temporale di validità del piano.
A tale riguardo si osserva, che anche se i 658 vani considerati estremamente degradati fossero effettivamente tali per intero, sarebbe sempre possibile il riutilizzo attraverso operazioni di ristrutturazione edilizia o urbanistica delle aree di sedime che unitamente alle aree di completamento ancora disponibili nelle zone B4, potrebbero soddisfare adeguatamente il fabbisogno abitativo senza che ne abbia a soffrire la qualità della vita, e senza impegnare nuovi territori con conseguenti costi di urbanizzazione, dando altresì sbocco lavorativo a tutta una serie di maestranze artigianali gravitanti nel campo della manutenzione edilizia sicuramente presenti nel territorio comunale.
2.  VINCOLI TERRITORIALI
La particolare situazione orografica e la presenza del cimitero a ridosso del centro abitato, costituiscono un vincolo oggettivo nei confronti dell'unica possibile direttrice di espansione proposta dal piano regolatore generale.
Per tali ragioni con successivi provvedimenti è stata in più riprese rideterminata la fascia di rispetto del cimitero.
Tuttavia non ci si può esimere da una corretta interpretazione dei provvedimenti suddetti.
Nel decreto assessoriale n. 92/80 del 31 marzo 1980 di approvazione del vigente piano regolatore generale, la fascia di rispetto cimiteriale veniva determinata nei termini fissati dal provvedimento n. 3706 del 5 novembre 1974 dell'ufficio del medico provinciale di Messina.
Detto provvedimento autorizzava la riduzione della fascia di rispetto del cimitero a mt. 80 limitatamente al lato che fiancheggia il centro abitato.
Successivamente il consiglio comunale di Roccella Valdemone, con la delibera n. 114 del 28 maggio 1987, proponeva l'ulteriore riduzione a mt. 50, "sia dal lato che fiancheggia l'abitato sia dal lato sottostante". Con provvedimento dell'ufficio del medico provinciale prot. n. 4612 del 18 dicembre 1987, veniva autorizzata la riduzione a mt. 50 "limitatamente al lato che fiancheggia l'attuale abitato".
Poiché la fascia di rispetto cimiteriale visualizzata negli elaborati di piano non è rispondente alle prescrizioni contenute nei provvedimenti sopracitati, va riportata a 50 mt. nel lato che fronteggia l'abitato e a 200 mt. in tutti gli altri lati, compreso quello sottostante al centro abitato.
La presenza di estese aree instabili limita fortemente, per quanto detto in premessa, le possibilità di espansione.
Le uniche possibilità si individuano sul versante sud-orientale, dove l'acclività, pur restando sempre sensibile, è minore rispetto agli altri versanti. Tuttavia, le aree da urbanizzare, così come individuate dal progettista sulla scorta dello studio geologico, vanno limitate in relazione alla potenziale instabilità del versante, desumibile anche da elementi morfodinamici, seppure localizzati e di non grande rilievo. Infatti, da quanto emerge dal predetto studio, ma più ancora da osservazioni dirette, le condizioni del versante sono da ritenere al limite dell'equilibrio; esse potrebbero quindi aggravarsi in relazione ad una edificazione intensa ed in assenza di interventi idonei ad agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto.
In ogni caso, l'edificazione dovrà essere sempre preceduta da una attenta analisi delle condizioni geomorfologiche, correlate con gli aspetti litostratigrafici e strutturali nonché geologico-tecnici dei terreni presenti.
3.  ZONIZZAZIONE
3.1  Zona A
La zona A, individuata negli elaborati di piano corrisponde a quella del vigente strumento urbanistico, che a sua volta ricalca una perimetrazione effettuata negli anni settanta dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania allora competente, limitata all'asse congiungente le due chiese principali e alle relative quinte architettoniche.
Considerato che il centro abitato nella sua quasi totalità ha mantenuto ben leggibile il tessuto morfologico tipicamente medievale e che la stessa consistenza edilizia, nonostante numerosi episodi di manomissione e sostituzione, mantiene ancora una qualità architettonica che testimonia la cultura materiale dei luoghi, appare riduttivo limitare la zona A a quella sopra descritta, tanto più che dal punto di vista ambientale il centro è inserito in un contesto caratterizzato da ben tre significative emergenze paesistiche dell'Alcantara, la presenza dell'intero cono dell'Etna sul versante orientale in direzione di Randazzo e lo sfondo dei Nebrodi in direzione nord, che ne esaltano il ruolo storico di avamposto sulla Valdemone.
3.2  Zona B
Come conseguenza della ridefinizione della zona z.t.o. A, ne discende che la zona B interesserà i restanti ambiti dell'attuale centro abitato, che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, con esclusione delle aree libere site lungo il margine sud, che essendo estremamente acclivi non hanno i requisiti per essere considerate edificabili, a meno di costose opere di sostegno e di consolidamento, che altererebbero il rapporto tra il fronte costruito e il versante collinare su cui sorge Roccella.
3.3  Zone C
Le zone C di espansione e stagionali, tenuto conto della loro rilocalizzazione rispetto al vigente piano regolatore generale, possono essere nel complesso condivise tenuto conto delle difficoltà di reperire aree idonee all'edificazione in un contesto territoriale caratterizzato da forti acclività, e da situazioni di instabilità geologica, e della riduzione della loro estensione causata dalla corretta determinazione della fascia di rispetto cimiteriale.
3.4  Zone Produttive
Il piano regolatore generale in esame prevede una zona produttiva contigua ad una zona destinata ad attività zootecniche risultante nella planimetria dello stato di fatto.
La nuova dislocazione della zona produttiva è stata motivata dal fatto che la precedente individuazione si era dimostrata alla prova dei fatti non idonea per difficoltà orografiche.
Pur non ritenendo a priori non condivisibile la nuova scelta di area e le motivazioni che l'hanno determinata, tuttavia si rende necessario che tale localizzazione venga inquadrata in un contesto territoriale più ampio rispetto a quello definito nella pianificazione in scala 1:2.000, così da fare in modo che siano leggibili i rapporti di detta previsione con la viabilità di grande comunicazione e con le emergenze paesistiche quali boschi o corsi d'acqua, e in generale con i vincoli di qualunque tipo esistenti sul territorio.
3.5  Servizi ed attrezzature pubbliche
Dall'esame dei dati relativi ai servizi emerge che la verifica degli standards dei servizi pubblici non appare corretta per quanto riguarda i servizi amministrativi e sociali, in quanto sottodimensionata rispetto allo standard di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Dal punto di vista qualitativo occorre rilevare che la maggior parte delle localizzazioni non appare corretta sotto il profilo della funzionalità o dei raggi di influenza rispetto alla popolazione da servire.
Ad esempio l'area per attrezzatura scolastica appare decentrata, l'area destinata a parcheggio estremamente vasta rispetto all'ambito da servire. A tal proposito si ritiene più opportuna l'individuazione di una serie di spazi anche minimi onde potere realizzare un sistema diffuso di parcheggi nei pressi o ai margini dell'abitato.
Le aree di verde pubblico appaiono localizzate in aree estremamente accidentate e quindi scarsamente utilizzabili.
Per tali aree appare più appropriata la destinazione di verde di rispetto.
In definitiva appare necessario che l'intero sistema dei servizi, rapportato al fabbisogno di circa 1.000 abitanti sia da rielaborare per assicurare l'effettiva fruibilità degli spazi individuati.
3.6  Viabilità
La previsione del miglioramento del collegamento con Moio Alcantara dovrà essere rivista in funzione della classificazione della S.P. 2 e dovrà essere riportata in planimetria in scala 1:10.000 in modo da potere valutare il tratto di nuova previsione rispetto all'intero sviluppo della strada.
4.  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive dovranno essere riviste in funzione delle superiori considerazioni, in particolare quelle derivanti dalla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, e dovrà essere assicurata la rispondenza degli elaborati e quelli previsti dal disciplinare d'incarico tipo.
5.  NORME DI ATTUAZIONE
-  Art. 29 - La distanza dal ciglio stradale di cui all'art. 28.1 deve inoltre rispettare le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 sul nuovo codice della strada;
-  Art. 29 - Nelle more dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c).
Il piano particolareggiato di recupero dovrà prevedere i seguenti tipi di intervento:
-  recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo;
-  recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di ristrutturazione edilizia;
-  interventi sulle aree libere che non costituiscono pertinenze storiche di edifici aventi caratteri originari;
-  interventi di arredo urbano;
-  Art. 30 - Va cassato il "70% della densità media esistente";
-  Art. 34 - Va cassata la facoltà di raggruppare particelle di terreno appartenenti allo stesso proprietario al fine di sfruttarne la cubatura in un solo appezzamento;
-  Art. 39 - Vanno cassate le possibilità di effettuare nuove opere stradali all'interno delle zone boschive e delle relative fasce di rispetto.
Gli interventi sugli immobili esistenti vanno limitati alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo con esclusione di qualsiasi ampliamento;
-  Art.  40 - L'intervento di ristrutturazione degli edifici esistenti va sostituito con l'intervento di manutenzione;
-  Art.  42  -  Aggiungere in ultimo "all'Ispettorato ripartimentale delle foreste".
6.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è composto da 65 articoli.
-  Art. 4 - L'art. 4 deve essere modificato secondo le disposizioni dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93 riguardanti la conformità delle opere agli strumenti urbanistici;
-  Art. 7 - Le procedure previste per il rilascio della concessione edilizia devono essere modificate alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  Art. 20 - Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 del nuovo codice della strada.
Ritenuto:
A)  che per quanto esposto nelle superiori considerazioni il piano regolatore generale in esame possa essere condiviso parzialmente con le prescrizioni riguardanti la zona A perimetrata nella tav. n. 3 in scala 1:2.000 da questo Consesso:
A.1)  con le prescrizioni riguardanti la fascia di rispetto cimiteriale anch'esse visualizzate nella tav. n. 3 in scala 1:2.000;
A.2)  con le prescrizioni relative alla zona B e con quelle che derivano dalla rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale;
B)  che tuttavia sono soggette a rielaborazione le previsioni relative al sistema dei servizi e delle attrezzature e della viabilità;
C)  che vadano valutate in un sistema territoriale più ampio le aree produttive;
D)  che la pianificazione riguardante l'intero territorio comunale deve essere ricompresa in un elaborato a scala 1:10.000 ove sia possibile individuare i rapporti esistenti tra le scelte pianificatorie ed il complesso dei vincoli gravanti sul territorio discendenti dalle disposizioni normative vigenti (vincolo idrogeologico, vincoli discendenti dalle leggi n. 1497/39 e n. 1089/39, elenco delle acque pubbliche di cui al testo unico approvato con R.D. n. 1775/33, in riferimento alla lettera c, art. 1 della legge n. 431/85, ecc.).
Dovranno inoltre essere individuate ed opportunamente visualizzate eventuali emergenze architettoniche o paesistiche di interesse storico antropologico presenti nel territorio, come ad esempio il mulino d'acqua. Tale adempimento potrà essere effettuato con la collaborazione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina;
E)  che in sede di rielaborazione andrà curata la perfetta rispondenza degli elaborati di piano e quelli citati nel disciplinare d'incarico e che gli stessi dovranno essere tutti citati nella relativa deliberazione consiliare di adozione;
F)  che per quanto riguarda l'unica opposizione presentata avverso il piano regolatore generale, si condivide quanto dedotto dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 55 del 14 ottobre 1994, e conseguentemente il rigetto della medesima opposizione.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale del comune di Roccella Valdemone, le prescrizioni esecutive, e il regolamento edilizio siano condivisibili con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata;
2)  per tutte le altre parti del piano regolatore generale non condivise il comune dovrà procedere alla rielaborazione da effettuare sulla base delle indicazioni contenute nei precedenti considerata ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
3)  l'unica opposizione che si riferisce alle parti del piano condivise è determinata in conformità a quanto detto nei considerata.»;
-  con l'assessoriale prot. n. 5627 del 2 maggio 1997, lo strumento urbanistico adottato con la delibera consiliare n. 40 del 20 giugno 1994 veniva restituito al comune per essere sottoposto a rielaborazione parziale secondo quanto indicato nel condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 457 del 26 febbraio 1997;
Visto il foglio prot. n. 2590 del 21 luglio 1999 con il quale il comune di Roccella Valdemone ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, rielaborato secondo quanto indicato nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 457 del 26 febbraio 1997;
Vista la delibera n. 50 del 2 ottobre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 29 ottobre 1998 con decisione n. 7377/7311, con la quale il consiglio comunale di Roccella Valdemone ha adottato la rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, secondo quanto contenuto nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 457 del 26 febbraio 1997;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione dell'8 luglio 1999 a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione del piano, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 20691 dell'1 settembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina riconferma il precedente parere espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con nota prot. n. 20645 del 18 giugno 1994, fermo restando le prescrizioni nella stessa nota contenute che di seguito si riportano:
-  prima della fase esecutiva dei singoli progetti vengano eseguite le indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi utili per la scelta della più idonea tipologia fondazionale, ciò con particolare riferimento alle aree urbanizzate ricadenti nei pressi della frana che interessa il versante occidentale del rilievo su cui insiste l'abitato di Roccella. In dette aree si dovrà procedere alla valutazione puntuale delle condizioni di stabilità;
-  vengano effettuate le verifiche di stabilità del pendio nelle condizioni di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
Vista la nota prot. n. 567 del 7 ottobre 1999 con la quale viene sottoposta al Consiglio regionale dell'urbanistica, per il seguito di competenza, la proposta n. 10 del 7 ottobre 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dal gruppo XXX/D.R.U. che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
E' opportuno premettere che la presente proposta viene resa in assenza delle valutazioni di competenza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e delle specifiche valutazioni di carattere geomorfologico in quanto demandata al successivo esame da parte del C.R.U.
Si precisa altresì che l'esame da parte di questo gruppo prescindendo da valutazioni di carattere generale sul piano in quanto già rese dal C.R.U. con voto n. 457 del 26 febbraio 1997, è rivolto alla verifica delle nuove previsioni progettuali del piano regolatore generale rielaborato in conformità alle prescrizioni dettate dal citato voto C.R.U. n. 457 del 26 febbraio 1997.
Zona A
I progettisti hanno provveduto ad ampliare le zone A secondo la perimetrazione indicata in rosso dal C.R.U. nella tav. 3 scala 1:2.000.
Zona B
Sono state eliminate le aree libere site lungo il margine sud estremamente acclivi.
Zona C
Sono state eliminate le zone C previste all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
La zona C residenziale di espansione situata a nord-ovest del centro abitato è stata oggetto di programma costruttivo già approvato da questo Assessorato con decreto assessoriale n. 5 dell'8 gennaio 1998, e pertanto è stata riportata la definitiva configurazione eliminando nel contempo le aree previste per parcheggio e per istruzione obbligatoria non condivisa dal C.R.U.
Zone produttive
Nelle tav. "Disciplina del suolo" scala 1:10.000, sono state localizzate le aree per insediamenti produttivi inquadrandole in un contesto territoriale nel quale risultano leggibili i rapporti con la viabilità e le emergenze paesaggistiche.
Servizi ed attrezzature pubbliche
In ottemperanza a quanto dettato dal voto C.R.U. n. 4517/97 è stata prevista una nuova localizzazione dell'area per attrezzatura scolastica che è stata ubicata in prossimità delle zone B a sud-est del centro abitato.
Come precedentemente accennato è stata eliminata l'ampia area di parcheggio diffusamente dislocati nel centro abitato o ai margini dello stesso.
Le aree destinate a verde pubblico localizzate in aree accidentate sono state destinate a verde ambientale.
E' stata infine effettuata la verifica delle aree destinate ad attrezzature pubbliche in conformità agli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 come risulta dalle tabelle allegate in calce alla relazione tecnica urbanistica.
Viabilità
Nella planimetria "Disciplina dei suoli" scala 1:10.000 è stata rappresentata la previsione del miglioramento della strada di collegamento con Mojo Alcantara.
Prescrizioni esecutive
Il piano particolareggiato per l'edilizia residenziale stagionale è stato rielaborato tenendo conto della ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.
Lo stesso piano particolareggiato risulta completo di tutti gli elaborati prescritti.
Norme d'attuazione e regolamento edilizio
Sono state introdotte tutte le modifiche ed integrazioni indicate nel voto C.R.U. n. 457 del 26 febbraio 1997.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone che il piano regolatore generale con annesse piano particolareggiato e regolamento edilizio e norme di attuazione rielaborato a seguito del voto C.R.U. n. 457 del 26 febbraio 1997, adottato con D.C. n. 50 del 2 ottobre 1998 sia meritevole di approvazione.»;
Visto il parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 230 del 16 dicembre 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal Gruppo XXX/D.R.U. con nota prot. n. 566 del 7 ottobre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il parere del Gruppo XXX prot. n. 566 del 7 ottobre 1999, contenente la proposta n. 10 del 7 ottobre 1999, è stato reso prescindendo da valutazioni di carattere generale sul piano, in quanto già rese dal C.R.U. con voto n. 457 del 26 febbraio 1997 e l'esame dello strumento urbanistico è stato effettuato con riferimento alla verifica delle nuove previsioni progettuali del piano rielaborato in conformità alle prescrizioni dettate dal citato voto del C.R.U.;
-  Con il parere sopracitato, il gruppo ha riscontrato che il piano regolatore generale è stato rielaborato in conformità alle prescrizioni del voto n. 457/97, e pertanto ha proposto che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione rielaborate a seguito del voto C.R.U., adottato con deliberazione consiliare n. 50 del 2 ottobre 1998, siano meritevoli di approvazione;
Ritenuto potere condividere la proposta n. 10 del 7 ottobre 1999 del Gruppo XXX della D.R.U., e di integrare la medesima con le seguenti prescrizioni, volte alla tutela paesaggistico monumentale e geomorfologica, da introdurre rispettivamente nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, tendenti a qualificare gli interventi edilizi nel centro storico, e di carattere generale finalizzate alla tutela e alla sicurezza del territorio sotto il profilo geologico;
Prescrizioni di natura geologica
-  L'abitato di Roccella Valdemone è localizzato sulla sinistra orografica dell'alta valle dell'Alcantara nella zona di contatto tra terreni del complesso Calabride, disarticolato in più scaglie tettoniche qui prevalentemente di tipo carbonatico, e terreni del complesso Sicilide, ai primi meccanicamente sottoposti e prevalentemente di tipo argilloso arenaceo. I due complessi rappresentano unità tettono-stratigrafiche di primo ordine della catena orogenica siciliana impilati per processi traslativi dovuti a spinte tangenziali, ragione per cui nella zona in cui affiora il contatto tra i due complessi, nota in letteratura come "Linea Longi-Taormina", i litotipi immediatamente soggiacenti ai terreni calabridi spesso assumono caratteri di un melange tettonico, con un complessivo scadimento delle proprietà geomeccaniche e conseguente franosità diffusa.
-  Nell'ambito di questa elevata vocazione al dissesto per motivi strettamente geologico-strutturali di scala regionale trova giustificazione l'imponente movimento franoso, attivo almeno dal 1880 e ben noto in campo nazionale nella letteratura specializzata come "frana del quartiere Tintoria", che nessuno dei numerosi interventi di sistemazione e consolidamento effettuati nel tempo è riuscito a contenere stabilmente e che ha condizionato in maniera determinate lo sviluppo dell'abitato nei suoi aspetti urbanistici e socio-economici.
-  Pur in presenza di un così difficile contesto geologico-morfologico, gli elaborati geologici di piano, redatti a scala 1:2.000 e relativi alle aree interessate dagli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio previsti nello strumento urbanistico generale appaiono complessivamente sufficienti a giustificare le scelte urbanistiche adottate; si rileva comunque la mancanza degli elaborati cartografici scala 1:10.000 estesi all'intero territorio comunale come previsto dalla circolare ARTA n. 33139/89. I rilievi già effettuati e restituiti in scala 1:2.000 dovranno pertanto essere estesi all'intero territorio comunale, restituiti in scala 1:10.000 ed integrati dalla carta idrogeologica scala 1:10.000 come previsto dalla circolare sopracitata; dovranno essere inoltre individuate le aree di protezione di pozzi e sorgenti destinati all'approvvigionamento idropotabile secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 236/88.
-  Nell'area C soggetta a prescrizione esecutiva, ricadente in pendio, non risultano altresì effettuate le verifiche di stabilità prescritte sia in condizioni naturali che in presenza dell'edificato di piano prevedibile, così come richiesto dalla circolare ARTA n. 33139 del 23 giugno 1989. L'attuatività della prescrizione esecutiva resta quindi subordinata alla preliminare approvazione ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 da parte dell'ufficio del Genio civile competente di apposito studio geologico-tecnico recante le prescritte verifiche di stabilità dei versanti interessati dall'edificato di piano.
-  In ragione della sismicità dell'area ed atteso che nello studio geologico vengono indicate due strutture parallele ad orientazione nord-ovest/sud-est che interessano parte dell'abitato, chiamate faglie nella carta geologica e "lineazioni e faglie" nella carta geomorfologica, pur sussistendo motivi di perplessità sulla natura e significato delle stesse poiché tali strutture non sono state riconosciute nel corso del sopralluogo effettuato dai relatori del C.R.U. ed altresì non sono cartografate per la parte che ricade in uno studio geologico a firma di altro professionista redatto a supporto di un programma costruttivo di 30 alloggi di tipo economico e popolare già approvato, e di cui i relatori stessi hanno preso visione presso l'ufficio tecnico comunale, in attesa di un'eventuale specifica indagine di approfondimento sull'effettivo significato di queste strutture, per motivi cautelativi dovranno essere inibite ad edificazione fasce di 30 metri con assi mediani corrispondenti alla traccia grafica delle due strutture evidenziate.
-  Per quel che concerne poi la presenza di ulteriori e più significativi elementi di vulnerabilità geologica esistenti nel territorio di Roccella e nella sua area urbana, non si può non sottolineare che gli interventi di consolidamento della frana del quartiere Tintoria già effettuati non sembrano aver arrestato del tutto il fenomeno franoso. Oltre all'evidente progradazione in atto della sua corona di distacco, ad evoluzione di tipo retrogressivo per successivi arretramenti della corona stessa che tende ad interessare e coinvolgere ulteriore edificato in area urbana, il suo fronte è ancora in avanzamento, e può portare a chiusura d'alveo del torrente Roccella con possibile formazione di un invaso di sbarramento, determinando preoccupanti alterazioni del regime idrogeologico del torrente stesso. Sarebbe pertanto fortemente auspicabile una attenta campagna di indagini sull'intero assetto geologico - idrogeologico - geomorfologico dell'area al fine di mitigare le condizioni di pericolosità cui è esposto il territorio ed individuare tutti gli elementi necessari alla realizzazione di interventi che portino ad una reale stabilizzazione del corpo di frana, valutando altresì le pericolosità indotte dal processo gravitativo in atto per le interferenze tra questo ed il sistema idraulico dell'Alcantara di cui T. Roccella è affluente.
-  In considerazione della vulnerabilità geologica sopra evidenziata di settori in cui ricade l'abitato di Roccella, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente un geologo.
-  Occorre infine, inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà inoltre accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica nonché per i piani di lottizzazione.
Prescrizioni volte alla tutela paesaggistica e monumentale
-  Le prescrizioni interessano gli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio e gli artt. 3.1 e 29 delle norme tecniche di attuazione:
Art. 3.1. delle Norme tecniche di attuazione sia integrato come segue:
...dopo le parole "impianti tecnologici esistenti" vengano aggiunte le parole "che non comportino variazioni estetiche degli edifici o cambiamento dei materiali impiegati".
Art. 29 - Zona A - Centro Storico - L'articolo è interamente sostituito come segue:
Definizione
Trattasi dell'agglomerato di antica formazione contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, gli interventi si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.
Attività consentita e strumenti di attuazione:
-  L'attività edilizia è subordinata alla redazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa dell'amministrazione comunale.
-  Nelle more dell'approvazione del suddetto piano particolareggiato di recupero sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a), b), c) e d).
-  Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), ad eccezione di quelli riguardanti gli edifici campiti in nero nella tavola di zonizzazione del piano regolatore generale e fatte salve le norme di tutela di cui alle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, non è richiesto il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio e gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo originario. Possono consentirsi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza alterazioni dei volumi esistenti, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e del tessuto circostante, restando comunque vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sopraelevazione, di modifica del numero di piani, previo preventivo parere della Soprintendenza.
-  Il piano particolareggiato di recupero dovrà perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 ed avrà carattere prevalentemente e tendenzialmente conservativo, potendo individuare, previe analisi puntuali, eventuali limitati casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica come definiti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere d) ed e).
-  Ove detto piano particolareggiato di recupero ricomprendesse zone tutelate ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85, dovrà altresì adeguarsi al disposto delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale approvate con decreto assessoriale n. 6080 del 21 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre 1999, le quali, al di fuori di tali territori, hanno comunque valore di strumento propositivo, di conoscenza e di orientamento per la pianificazione urbanistica comunale.
Destinazione d'uso consentite
-  Residenziali (come da art. 27 delle presenti norme).
Indici di zona
-  Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie e fondiarie e le altezze non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
-  Per le ristrutturazioni la densità fondiaria non deve superare i 5 mc./mq. e l'altezza non deve superare quella media degli edifici storici limitrofi senza considerare eventuali superfetazioni.
-  L'art. 24 del Regolamento edilizio sia integrato come segue, dopo il secondo capoverso deve essere aggiunto il seguente:
"Le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro riguardanti l'aspetto esteriore degli edifici devono essere eseguite secondo interventi unitari comprendenti l'intera facciata di ogni edificio indipendentemente dalla suddivisione della proprietà dello stesso; ai fini del decoro cittadino il sindaco, sentita la commissione edilizia può imporre l'attuazione del presente comma".
-  L'art. 25 del regolamento edilizio sia integrato come segue, dopo il terzo periodo venga aggiunto il seguente:
"Nella zona A e nelle aree di interesse paesistico ai sensi della legge 1 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli interventi devono essere eseguiti in linea di principio con materiali e tecniche tradizionali e valgono le seguenti prescrizioni particolari:
-  le antenne televisive convenzionali o paraboliche vanno collocate ove possibile sul tetto o terrazzo di copertura e comunque in nessun caso direttamente sui balconi; è prescritta l'installazione di un unico impianto centralizzato per ogni complesso condominiale, che potrà inglobare più parabole differentemente orientate;
-  pannelli solari, impianti ricetrasmittenti amatoriali, devono essere autorizzati dal sindaco, che terrà conto dell'impatto sull'edificio e sull'intorno mentre l'installazione di tralicci e parabole di rimbalzo per micro-onde è sottoposta a nulla osta della Soprintendenza che ne verificherà la minimizzazione di impatto estetico-percettivo;
-  le caldaie dell'impianto di riscaldamento non possono prospettare su pubbliche vie o piazze o comunque su spazi pubblici;
-  gli impianti di condizionamento vanno ove possibile appoggiati sui balconi e comunque collocati in modo da non disturbare l'estetica delle facciate prospettanti su pubbliche vie o piazze ed è proibito l'inserimento a sbalzo;
-  i serbatoi di accumulo dell'impianto idrico non possono essere ubicati sui tetti o sulla copertura dei volumi tecnici, nè a quota più alta del pavimento del terrazzo di copertura dell'edificio, se posti nei giardini devono essere interrati;
-  le canne fumarie non incassabili nella muratura e le torrette da camino devono essere rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono;
-  i pluviali ove possibile devono essere incassati nella muratura, entro guaina di rivestimento o in traccia ventilata o, in caso contrario, devono essere in rame o in cotto e, analogamente alle tubazioni di adduzione del metano, collocati nel rispetto degli elementi decorativi ed architettonici della facciata; ogni altro tipo di tubazione ed i cavi elettrici e telefonici devono essere incassati;
-  le coperture a tetto devono avere una unica linea di colmo per un singolo edificio e devono essere rivestite con manto di tegole del tipo coppo siciliano tradizionale;
-  le coperture piane non possono essere munite di manto di impermeabilizzazione con guaine bituminose o in asfalto minirela lasciate a vista: esse vanno piastrellate con mattonelle in cotto; è altresì ammesso l'uso del battuto di cocciopesto;
-  gli infissi esterni devono essere in legno, con esplicito divieto di installazione di infissi in plastica o in alluminio e di avvolgibili di qualunque materiale, anche se già presenti nella stessa facciata; gli infissi esistenti, quando vengono sostituiti, devono essere conformati alla presente norma; solamente per gli esercizi commerciali al piano terreno è consentito l'impiego di chiusure metalliche ad anta a maglia aperta;
-  le aperture devono avere il lato lungo posto in verticale e architravi e stipiti rifiniti ad intonaco o rinquadrati con elementi in pietra locale; nelle manutenzioni straordinarie delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture che mantengano il ritmo, la tipologia e la forma originari e rispettino l'impaginazione del prospetto; sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie;
-  è prescritto il mantenimento, il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, infissi, ringhiere e mensoloni di balconi);
-  le ringhiere dei balconi devono essere realizzate con disegni semplici, con piatti, quadrelli e tondi in ferro secondo la tradizione; sono vietati i parapetti in muratura;
-  sono proibite le chiusure di balconi e verande;
-  le tende devono risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale, non possono occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata ed il loro sbraccio dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non oltre la larghezza del marciapiede sottostante o della zona ad esclusivo transito pedonale;
-  sono vietati gli intonaci plastici, graffiati o meno del materiale vetroso o granigliato e le tinteggiature ad essi assimilabili, i rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale, i rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie; vanno impiegati intonaci tradizionali o premiscelati in pasta e tinteggiature a velatura, ottenuta con latte di calce, a fresco con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco appena eseguito, o ai silicati; i colori devono essere simili a quelli desumibili dagli edifici storici dell'intorno;
-  i numeri civici devono essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate o su lastre di pietra, con caratteristiche decorative stabilite dalla commissione edilizia;
-  le insegne non devono essere realizzate con materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido, nè essere autoilluminante; non devono interferire in alcun modo con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere; non possono attenere a più di una sola apertura; possono essere ripetuti elementi uguali, ma ciascuno avrà le dimensioni di una singola apertura; sono vietate le insegne a bandiera o a sbalzo di qualunque tipo, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e presidi sanitari;
-  il disegno delle vetrine deve essere adeguato alle aperture, rispettandone linee, ingombri, allineamenti e forme; non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-finestre (allargamenti, riquadrature, apposizione di mostre, rivestimento di imbotti) a meno che l'intervento riguardi tutta la facciata nell'ambito di un intervento più generale di studio della stessa; non possono essere utilizzati i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato;
-  le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate sottotraccia e deve essere previsto il graduale interramento di quelle esistenti;
-  le pavimentazioni stradali storiche ove ancora esistenti devono essere mantenute, quelle di nuova realizzazione devono essere eseguite con materiali e disegni uguali a quelle originarie esistenti nel centro storico;
-  i muri di contenimento delle terre devono essere conservati e, se necessario, restaurati; i muri di contenimento e di recinzione di nuova realizzazione devono essere eseguiti in malta cementizia e pietrame locale sbozzato a mano senza listatura dei giunti; solo nei casi strutturalmente necessari i muri di contenimento potranno essere realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti su tutti i paramenti a faccia vista con pietrame locale sbozzato a mano e senza listatura dei giunti;
-  gli arredi urbani devono essere di disegno tradizionale ed eseguiti in ferro o legno;
-  l'illuminazione nelle aree di interesse paesistico deve utilizzare pali apposti sul lato monte di strade di mezza costa e dovrà essere particolarmente diradata in quelle di crinale; per dette aree e per il centro storico di progetto dell'impianto di illuminazione pubblica deve essere approvato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
-  è vietato l'abbattimento di alberi, ancorché posti in giardini privati; il sindaco potrà tuttavia autorizzare la sostituzione di un'essenza arborea con altra di natura autoctona;
-  è vietata la rimozione di manufatti tipici del paesaggio agrario (gebbie, fontane, abbeveratoi, ecc.);
Per quanto sopra considerato, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Roccella Valdemone, adottato con deliberazione consiliare n. 50 del 2 ottobre 1998 sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta n. 10 formulata dall'ufficio con nota prot. n. 566 del 7 ottobre 1999 che si intende qui integralmente riportata e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, richiamando la proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 10 del 7 ottobre 1999, con il voto n. 230 del 16 dicembre 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ed alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 230 del 16 dicembre 1999 e con le prescrizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina in premessa riportate, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Roccella Valdemone, rielaborato a seguito voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 457 del 26 febbraio 1997 ed adottato con delibera consiliare n. 50 del 2 febbraio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 50 del 2 febbraio 1998;
 2)  relazione tecnico-urbanistica;
 3)  norme di attuazione;
 4)  regolamento edilizio;
 5)  verbale sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici con elenco dei servizi di standards urbani e territoriali;
 6)  tav.  1  -  localizzazione territorio comunale;
 7)  tav.  2  -  stato di fatto, 1:10:000;
 8)  tav.  3  -  carta dei vincoli, 1:10.000;
 9)  tav.  4  -  disciplina del suolo, 1:10.000;
10)  tav.  5  -  stato di fatto, 1:2.000;
11)  tav.  6  -  disciplina del suolo e degli edifici (1:2.000);
12)  nota aggiuntiva alla relazione geologica;
13)  tav.  7  -  planimetria, 1:10.000;
14)  relazione tecnico-economica;
15)  piano particellare elenco ditte da espropriare;
16)  relazione tecnico-urbanistica e norme di attuazione;
Studio agro-forestale
17)  relazione
18)  carta dell'unità dei paesaggi, scala 1:10.000;
19)  carta morfologica e delle aree vocazionali, scala 1:10.000;
20)  carta della vegetazione, scala 1:10.000;
21)  carta delle aree periurbane, scala 1:10.000;
22)  carta delle strutture a servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;
Revisione studio agro-forestale
23)  relazione datata 11 maggio 1998;
24)  carta delle aree boscate con perimetrazione delle fasce di rispetto, scala 1:10.000 datata 11 maggio 1998;
Studio geologico
25)  relazione geologica;
26)  carta geologica, scala 1:2.000;
27)  carta geomorfologica, scala 1:2.000;
28)  carta delle acclività, scala 1:2.000;
29)  carta della suscettività alle tipologie d'intervento scala 1:2.000.

Art. 3

Il comune di Roccella Valdemone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e l'utenza risulti un testo definitivo e completo.
Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 4

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2000
  MARTINO 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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