REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 APRILE 2000 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 febbraio 2000.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Longi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il foglio prot. n. 789 del 17 febbraio 1998, con il quale il comune di Longi ha ritrasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 113 del 20 novembre 1993;
Premesso:
-  con precedente sindacale n. 3944 del 9 agosto 1994 il comune di Longi trasmetteva il piano in argomento che il consiglio comunale adottava con delibera n. 113 del 20 novembre 1993;
-  a seguito di quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 241 del 26 ottobre 1995 tale strumento urbanistico veniva restituito, con assessoriale n. 14185/u del 23 dicembre 1995, in quanto il comune non provvedeva a formulare proprie deduzioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate avverso il piano adottato;
-  con foglio n. 2593 del 22 maggio 1997 il comune di Longi ritrasmetteva il piano in argomento senza tuttavia ottemperare alle indicazioni fornite con la sopracitata assessoriale;
-  con successiva assessoriale n. 9077/u del 16 luglio 1999, nel ribadire quanto in precedenza espresso, il piano regolatore generale veniva restituito ulteriormente al comune affinché procedesse a dare seguito agli adempimenti indicati dalla norma in ordine alle osservazioni ed opposizioni;
-  a tale adempimento il consiglio comunale provvedeva con delibera n. 65 del 20 ottobre 1997 pervenuta a questo Assessorato, unitamente ai relativi atti di piano, con il citato foglio n. 789 del 17 febbraio 1998;
Vista la delibera n. 113 del 20 novembre 1993, riscontrata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta del 13 dicembre 1993 con provvedimento n. 52988/52772, con la quale il commissario straordinario, nominato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 101/A del 6 luglio 1993, ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, redatto dal tecnico incaricato arch. Nunzio Ingenuo;
Visti gli atti di pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 consistenti in:
-  avviso di deposito;
-  manifesto murale;
-  stralcio quotidiano;
-  stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la certificazione del sindaco attestante l'avvenuto deposito e pubblicazione del piano ed indicante, inoltre, il numero delle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso lo stesso;
Viste le sottoelencate osservazioni e opposizioni di cui n. 92 relative alla suddetta attestazione e n. 3 presentate fuori termine:
1)  Russo Umberto;
2)  Protopapa M. Concetta;
3)  Brancatelli Concetta ed altri;
4)  Brancatelli Salvatore;
5)  Petizione;
6)  Frusteri Calogero;
7)  Frusteri Calogero;
8)  Miceli Francesco;
9)  Bellissimo Basilio;
10)  Zingales Adelina;
11)  Bringheli Calogero L.;
12)  Vicario Concetta;
13)  Vicario M. Rosa;
14)  Bringheli Calogero;
15)  Carcione Adelina ed altri;
16)  Fabio Rosa;
17)  Frusteri Leone;
18)  Brancatelli Salvatore;
19)  Prestimonaco M. Concetta;
20)  Castano Maria;
21)  Carcione Ottavio;
22)  Scurria Angela;
23)  Brancatelli Salvatore;
24)  Pidalà Leone;
25)  Russo Umberto;
26)  Protopapa Maria C.;
27)  Lazzara Francesca;
28)  Russo Francesco;
29)  Lazzara Maria;
30)  Lazzara Calogero;
31)  Romeo Matilde;
32)  Romeo Matilde ed altri;
33)  Militi Salvatore;
34)  Militi Salvatore;
35)  Brancatelli Concetta;
36)  Petizione;
37)  Zingales Adelina;
38)  Frusteri Calogero;
39)  Bellissimo Basilio;
40)  Corrao Alfonsa ed altri;
41)  Calà Calogero;
42)  Calandi Gaetano;
43)  Lazzara Concetta;
44)  Calandi Francesco;
45)  Fabio Salvatore;
46)  Schillirò Rosina;
47)  Pidalà Melina ed altri;
48)  Vicario Angelo;
49)  Calafiura Giuseppe;
50)  Galati Teresa;
51)  Pavone Giuseppe;
52)  Ianni M. Rosalia;
53)  Curatola Soprana Fran.;
54)  Aquino Leonilda;
55)  Lazzara Francesca;
56)  Lazzara Antonino;
57)  Lazzara Giuseppe ed altri;
58)  Petizione;
59)  Pidalà Carmela;
60)  Carabbotta Maria;
61)  Vicario M. Rosa;
62)  Vicario Concetta;
63)  Lazzara Salvatore;
64)  Bevacua Rosario ed altri;
65)  Lazzara Antonino;
66)  Priolisi Calogero;
67)  Fabio Antonino ed altri;
68)  Galati Leone;
69)  Mollica Lidia;
70)  Sirna Giuseppe;
71)  Lazzara Leone;
72)  Miceli Vincenzo;
73)  Frusteri Francesco ed altri;
74)  Russo Leone;
75)  Ballì Nicolina;
76)  Lazzara Salvatore;
77)  Zingales Angelo;
78)  Fiore Leone;
79)  Galati Arturo;
80)  Fabio Antonino ed altri;
81)  Calcò Sebastiano;
82)  Fabio Antonina;
83)  Fabio Antonina;
84)  Lazzara Francesco ed altri;
85)  Lazzara Salvatore;
86)  Russo Leonilda;
87)  Astone Guarnera Ang.;
88)  Granata Salvatore;
89)  Vasi Benedetto;
90)  Miceli Francesco;
91)  Lazzara Francesco;
92)  Ridolfo Giovannino;
-  Brancatelli ed altri;
-  ass. agricola Castel Lungo;
-  m.se Silvestro Ferdinando Gutikowski;
Vista la delibera n. 65 del 20 ottobre 1997, con la quale il consiglio comunale di Longi ha formulato le proprie deduzioni in ordine alle osservazioni presentate avverso il piano adottato con delibera n. 113 del 20 novembre 1993;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 26632 del 26 agosto 1993 reso, ai sensi del l'art. 13 della legge regionale n. 64 del 2 febbraio 1974, alle condizioni di seguito riportate:
"-  vengano verificate le condizioni di stabilità lungo i torrenti S. Maria e S. Croce;
-  prima di procedere a qualsiasi intervento di urbanizzazione della zona C1 del PPA venga eseguito il consolidamento del torrente S. Croce al fine di evitare scalzamenti che potrebbero compromettere la stabilità del l'area;
-  in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazioni da adottare;
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche. Inoltre si fa divieto di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che immettendo acque in genere nel sottosuolo possano compromettere la stabilità dei terreni;"
Visto il verbale sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e pubblici servizi redatto in data 1 settembre 1993 congiuntamente dal tecnico progettista del piano e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
Vista la nota n. 363/30°, con la quale il gruppo competente della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha sottoposto gli atti ed elaborati relativi al piano in argomento al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 146 dell'8 aprile 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
Il progetto di piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive è stato adottato dal comune di Longi con atto deliberativo commissariale n. 113 del 20 novembre 1993 e trasmesso all'A.R.T.A. per l'approvazione.
Con assessoriale prot. n. 14185 del 23 dicembre 1995, veniva restituito al comune di Longi condividendo il voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 241 del 26 ottobre 1995 il piano regolatore generale, in quanto il consiglio comunale non ha formulato le proprie deduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Con deliberazione consiliare n. 65 del 20 ottobre 1997 venivano dedotte le osservazioni e trasmesse unitamente al piano regolatore generale all'A.R.T.A. per l'esame di competenza.
Il comune di Longi in atto è dotato di programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 160 del 17 ottobre 1979.
Il territorio comunale, esteso 42,12 kmq., ricade in provincia di Messina nella Sicilia nord-orientale, sui monti Nebrodi. Confina con i territori dei comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Tortorici, Bronte, Maniace, Cesarò, Alcara Li Fusi e S. Marco D'Alunzio. Sotto il profilo altimetrico il territorio presenta netta prevalenza di terreni collinari e montuosi con altitudine compresa tra 280 e 1.684 m. s.l.m. Oltre il centro abitato, sono presenti le frazioni di Crocetta, Stazzone, Pado e Filippelli con una popolazione residente complessiva alla data del 1997 di 1.717 abitanti.
CENNI STORICI ARTISTICI ED ECONOMICI
Longi dal latino Longius affonda le sue origini in epoca molto remota, il nucleo attuale si è sviluppato attorno al castello baronale di origine normanna, di proprietà della famiglia dei Lanza o Lancia, trasferitisi dal Piemonte in Sicilia al tempo di Federico II di Svevia. Dal 1692 ha inizio il dominio della baronia, durata fino al 1813.
Di rilevante interesse architettonico oltre al citato Castello sono la chiesa Madre, costruita intorno al 1500, la chiesa dell'Annunziata, 1857 ed i campanili, unici nel loro stile, in quanto si presentano a cuspidi piramidali.
Il territorio, settimo per estensione nella provincia di Messina, ricade nell'area dei monti Nebrodi e risulta importante dal punto di vista geologico, per la presenza in prossimità del centro di alcune stratifcazioni di rocce.
L'economia, un tempo esclusivamente fondata sul l'agricoltura e la pastorizia, si è ridimensionata a vantaggio di piccole aziende artigianali e dell'industria di abbigliamento.
OBIETTIVI DEL PIANO
Dalla relazione di piano si desumono i seguenti obiettivi:
"-  riqualificazione dell'economia agricola connessa alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali ed alle possibilità offerte dal turismo;
-  la ristrutturazione della viabilità;
-  la previsione di nuovi spazi residenziali e di servizio nella prospettiva di una organica compattezza insediativa del centro urbano e delle frazioni;
-  la riqualificazione dei nuclei abitati tramite il recupero e la ristrutturazione urbanistica dell'esistente;
-  l'incentivazione di attività artigianali".
ZONE OMOGENEE
Tutto il territorio comunale di Longi è stato suddiviso, come risulta dalle tavole di piano regolatore generale, in zone territoriali omogenee come segue:
-  Zone AS  -  di interesse storico ed ambientale; 
-  Zone B1  -  residenziali di saturazione e di sostituzione nel centro urbano; 
-  Zone B2  -  residenziali di completamento e di sostituzione nel centro urbano; 
-  Zone B3  -  residenziali di completamento e di sostituzione nelle frazioni; 
-  Zone C1  -  residenziali di espansione del centro urbano; 
-  Zone C2  -  residenziali di espansione delle frazioni; 
-  Zone D  -  produttive, artigianali-industriali; 
-  Zone E  - agricole produttive; 
-  Zone F  -  attrezzature pubbliche e di interesse generale; 
-  Zone  -  di rispetto ed aree destinate alla viabilità. 

Zona AS di interesse storico ed ambientale
Trattasi di aree ricadenti sia nel centro urbano sia fuori di esso che rivestono un carattere storico e/o di particolare pregio ambientale.
In esse, mediante singole concessioni o autorizzazioni, sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.
Sono ammessi anche interventi di ristrutturazione comprendenti la trasformazione d'uso degli organismi edilizi e nella frazione Filippelli (per buona parte divenuta riserva naturale orientata con D.A. n. 970 del 10 giugno 1991) sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 98/81 ma, in ogni caso, mediante piani particolareggiati.
Comunque, gli interventi consentiti, comprese le sistemazioni esterne, sono subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Zone B1 - residenziali di saturazione e di sostituzione nel centro urbano
Sono le aree edificate del centro urbano non incluse nelle zone AS. In esse si riscontra un'edilizia spesso in condizioni inabitabilità costituente la parte più vecchia ed antica del centro urbano. La destinazione specifica è residenziale permanente.
Per tutte le zone B1 si devono redigere dei piani di recupero che prevedano anche la ristrutturazione urbanistica.
Non sono consentite edificazioni ex novo né demolizioni e ricostruzioni se non previa la redazione di piani urbanistici esecutivi.
Indici di zona:
-  indice di fabbricabilità territoriale It 4,50 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 5,00 mc/mq. oppure l'80% dell'esistente;
-  altezza massima H = 11,00 ml.;
-  distanza minima dai confini Dc = 5,00 mt. o aderenza;
-  distacco minimo fra edifici Di = 10,00 mt. o aderenza;
-  rapporto di copertura max K = 70%;
-  piani fuori terra max n. = 3+semint. o portico;
Per testate entrambi cieche: Dc = 3,50 mt., Di = 7,00 mt.
Zone B2 - residenziali di completamento e sostituzione nel centro urbano
Si tratta di zone residenziali totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizia ed epoca di costruzione notevolmente differenziati.
Sono comprese aree di immediato utilizzo edilizio a mezzo di singole concessioni edilizie qualora l'area interessata sia situata in zona completamente urbanizzata.
Indici di zona:
-  indice di fabbricabilità territoriale It = 2,50 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 3,00 mc/mq.;
-  rapporto di copertura K = 60%;
-  altezza massima H = 11,00 ml.;
-  distacco dai confini Dc = 5,00 mt. o aderenza;
-  distacco minimo fra edifici Di = 10,00 mt. o aderenza;
-  piani fuori terra n. = 3 + semint. o portico;
-  la dimensione min. dei lotti fondiari è di 100 mq.
Per testate entrambi cieche: Dc = 3,50 mt., Di = 7,00 mt.
Zone B3 - residenziali di completamento e di sostituzione nelle contrade
Racchiudono aree, totalmente o parzialmente edificate, generalmente sparse nelle contrade la cui funzione attuale è spesso mista:
-  residenziale e produttiva.
La destinazione d'uso prevista, a titolo principale, resta quella residenziale sia permanente che stagionale connessa a finalità produttive agrituristiche ed artigianali.
L'edificazione in tali aree è consentita, nel rispetto degli indici di zona, a mezzo di singole concessioni edilizie qualora l'area interessata sia situata in zona completamente urbanizzata.
Indici di zona:
-  indice di fabbricabilità territoriale It = 1,80 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 2,00 mc/mq.;
-  rapporto di copertura K = 40%;
-  altezza massima H = 8,00 ml.;
-  distacco dai confini Dc = 5,00 mt. o aderenza;
-  distacco minimo fra edifici Di = 10,00 mt. o aderenza;
-  piani fuori terra, max n. = 2 + semint. o portico;
-  la dimensione min. dei lotti fondiari è di 150 mq.
Per testate entrambi cieche: Dc = 3,50 mt., Di = 7,00 mt.
Zone C1 - residenziali di espansione del centro urbano
L'edificazione è consentita soltanto a mezzo di piani particolareggiati o di lottizzazione a giudizio dell'amministrazione comunale applicando i seguenti indici di zona:
-  indice di fabbricabilità territoriale It = 1,60 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 2,50 mc/mq.;
-  rapporto di copertura K = 35%;
-  altezza massima H = 11,00 ml.;
-  piani fuori terra, max n. = 3 oltre semin. o portico;
-  distacco dai confini Dc = 5,00 mt. o aderenza;
-  distacco minimo fra edifici Di = 10,00 mt. o aderenza;
-  rapporto max fra altezza e distacchi fra edifici su strada Ri = H/Di = 1;
-  distanza min. dalle strade Rs = H/Dist. = come da D.M. n. 1444/68;
-  ogni lotto edificabile dovrà avere una superficie minima di mq. 200. Per testate entrambi cieche: Dc = 3,50 mt., Di =7,00 mt.
Zone C2 - residenziali di espansione delle frazioni
Comprende le aree per l'espansione residenziale delle frazioni connessa ad insediamenti per ricettività turistica, seconda casa, ecc...
L'edificazione è consentita soltanto a mezzo di piani particolareggiati o di lottizzazione, a giudizio dell'amministrazione comunale, applicando i seguenti indici di zona:
-  indice di fabbricabilità territoriale It = 1,00 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 1,50 mc/mq.;
-  rapporto di copertura K = 25%;
-  altezza massima H = 8,00 ml.;
-  piani fuori terra, max n. = 2 oltre semin. o portico;
-  distacco dai confini Dc = 5,00 mt. o aderenza;
-  distacco minimo fra edifici Di = 10,00 mt. o aderenza;
-  distanza min. dalle strade Ds = 5,00 mt.;
-  ogni lotto edificabile dovrà avere una superficie minima di mq. 400.
Zone D - produttive
Si tratta di parti del territorio comunale destinate ad insediamenti artigianali e/o a piccole industrie.
E' possibile la costruzione e installazione di: capannoni e laboratori con destinazione industriale o artigianale, magazzini, depositi, sili, autorimesse; edifici destinati ad uffici a servizio diretto dell'attività produttiva; attrezzature annonarie, macelli, mattatoi; abitazione per il personale di custodia; attrezzature di uso comune quali negozi, spacci, mense e servizi ricreativi in genere.
Indici di zona:
-  indice dl fabbricabilità territoriale It = 1,20 mc/mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria If = 1,50 mc/mq.;
-  rapporto di copertura massimo K = 40%;
-  altezza massima consentita H = 8,00 ml.;
-  distanze come da piano esecutivo;
-  la dimensione minima dei singoli lotti è di 400 mq.
Zone E - agricole produttive
Si tratta di parti del territorio destinato all'esercizio di attività connesse all'agricoltura salvo le aree incluse nel Parco dei Nebrodi per le quali si applicheranno specifiche norme.
In queste zone sono consentiti gli insediamenti residenziali rurali e le strutture funzionali per la produzione agricola e zootecnica (case coloniche, stalle, fienili, silos, ricoveri di attrezzi, impianti per la conservazione e/o la trasformazione dei prodotti naturali).
L'edificazione del tipo residenziale, per gli agricoltori e per i salariati agricoli, sarà contenuta entro il limite massimo di 0,03 mc/mq.
Zone F - attrezzature pubbliche e di interesse generale
Le aree comprese in queste zone sono destinate ad attrezzature e servizi di interesse pubblico urbano e territoriale.
Devono soddisfare i seguenti fabbisogni minimi:
-  mq. 4,00 per attrezzature scolastiche;
-  mq. 2,00 per attrezzature comunitarie;
-  mq. 5,00 per verde ed attrezzature sportive;
-  mq. 1,00 per parcheggi.
Le aree individuate nelle tavole di azzonamento del piano regolatore generale sono suddivise nelle seguenti categorie o sottozone:
-  aree per attrezzature urbane, utilizzabili per attrezzature scolastiche, di vario ordine e grado, ed attività collettive (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrative, ecc.);
-  aree per spazi di verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport;
-  aree per parcheggi pubblici;
-  aree per verde pubblico, stradale ed ornamentale.
Non dovrà superarsi l'indice di fabbricabilità fondiaria di 2,00 mc/mq.; non più del 35% dell'area interessata potrà essere coperta da costruzioni; almeno metà dell'area non coperta dovrà essere destinata a giardino, parco, campi da giochi.
ATTREZZATURE URBANE
Sono sottozone destinate all'insediamento di opere di urbanizzazione secondaria come strutture sociali e tecnologiche di vario livello che la pubblica amministrazione dovrà realizzare in misura idonea a soddisfare i relativi standard urbanistici stabiliti con D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
VERDE ATTREZZATO
Sono aree destinate a soddisfare le esigenze del tempo libero, dello sport e dello svago degli abitanti nei quartieri urbani e nelle frazioni.
In esse sarà possibile realizzare impianti sportivi e ristorativi e quanto altro possa occorrere per la vita associativa all'aperto (teatro all'aperto, fiere, mercati, ecc.).
VERDE PUBBLICO
Le zone di verde pubblico attorno al centro urbano sono aree verdi non comprese nella quota relativa agli standard urbanistici. Queste aree potranno essere acquisite dalla pubblica amministrazione con l'obbligo dell'impianto e del mantenimento di alberature di alto fusto a scopo ornamentale e/o per il consolidamento delle scarpate.
Non è ammessa, in alcun modo, l'edificazione, né dalla pubblica amministrazione né da privati.
ZONE DI RISPETTO
Comprendono le aree di inedificabilità definite in conseguenza dello studio agricolo forestale, le fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ecc.
In esse sono ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche, o di interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi, sistemazione a verde, allacciamenti stradali, percorsi pedonali e ciclabili ed il mantenimento dell'attività agricola con esclusione di qualunque tipo di edificazione salvo la manutenzione degli edifici esistenti.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive concernenti fabbisogni residenziali e produttivi riguardano i seguenti ambiti di intervento:
1) la zona di espansione classificata dal piano regolatore generale come zona omogenea "CI" situata a sud-est del centro urbano:
-  superficie territoriale complessiva mq. 22.000;
-  superficie fondiaria complessiva mq. 14.072;
-  volumetria residenziale teorica mc. 35.200;
-  viabilità residenziale mq. 3.850;
-  parcheggi pubblici mq. 600;
-  verde pubblico e attrezzature mq. 3.478;
-  aree per parcheggi mq. 600;
-  volumetria residenziale prevista mc. 35.181;
-  abitanti da insediare n. 350;
-  densità fondiaria max mc/mq. 2,50;
-  indice di copertura max mc/mq. 0,35;
-  numero max piani f.t. 3 più semint. o portico;
-  altezza edifici ml. 11,00;
-  spesa preventivata L. 1.041.410.000;
2)  la zona classificata dal piano regolatore generale zona omogenea "D" per insediamenti produttivi in contrada Crocetta:
-  superficie territoriale complessiva mq. 28.000;
-  densità territoriale max mc/mq. 1,20;
-  densità fondiaria max mc/mq. 2,50;
-  indice di copertura max mc/mq. 0,40;
-  dimensione minima dei lotti mq. 400;
-  tipologia edilizia opifici;
-  numero max piani f.t. 2;
-  altezza max f.t. ml. 8,00;
-  verde pubblico e attrezzato mq. 8.400;
-  parcheggi pubblici mq. 1.160;
-  attrezzature comunitarie mq. 2.900;
-  spesa preventivata L. 1.916.300.000.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è composto da 63 articoli e comprendono:
-  le norme preliminari;
-  commissione edilizia;
-  concessioni ad edificare;
-  esecuzione e controllo delle opere edilizie;
-  caratteristiche e requisiti edilizi generali;
-  caratteristiche e requisiti edilizi interni;
-  norme tecniche di igiene;
-  stabilità e sicurezza dei fabbricati;
-  edifici a destinazione particolare;
-  esecuzione lavori;
-  disposizioni per il suolo ed il sottosuolo pubblico;
-  disposizioni transitorie e finali - sanzioni.
Considerato
1. - Procedure
Sotto il profilo procedurale e formale in linea di massima non si ha nulla da osservare in quanto:
-  l'adozione del progetto di piano regolatore generale è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  la compatibilità delle previsioni di piano, con annesse prescrizioni esecutive, con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  l'iter di pubblicazione del piano si è svolto secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
2. - In generale
Il piano regolatore generale, adottato dal commissario straordinario, si articola in linea di massima sulle previsioni del precedente programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 160/79 del 17 ottobre 1979, impegnando approssimativamente le stesse aree per l'espansione e per le attrezzature, e nuove aree per insediamenti produttivi, malgrado si registri un progressivo decremento della popolazione residente, che è passata dai 2.346 abitanti nel 1961 ai 1.784 abitanti al 1991. Alcune previsioni edificatorie ricadono all'interno di aree boscate ed entro le fasce di inedificabilità assoluta dei boschi, altre interessano suoli utilizzati per colture specializzate, e pertanto si pongono in evidente contrasto con le norme di tutela previste dalla vigente normativa.
Il piano regolatore generale non perimetra una zona "A" di centro storico, nonostante presenti un agglomerato di antica formazione contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali anche se alcuni manomessi, degradati ed in parte sostituiti.
Pertanto, si ritiene che debba essere correttamente classificata zona omogenea "A" di centro storico l'agglomerato così come perimetrato con linea continua rossa nella planimetria tav. 3a in scala 1:2.000, per il quale occorre preservare e valorizzare l'identità e la riconoscibilità del centro di origine medioevale. Gli interventi dovranno tendere alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase, alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro, nonché ai rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche dei margini ancora integri.
In tale zona gli interventi dovranno attuarsi con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.
Nelle more della predisposizione di un piano particolareggiato, possono essere consentiti gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Emerge altresì la necessità che nel piano regolatore generale vengano individuati gli immobili di interesse storico, etno antropologici, masserie, abbeveratoi, mulini ad acqua e relative pertinenze inedificate da classificare come zone A puntuali, esterne al centro abitato, da sottoporre ad adeguata disciplina urbanistica di conservazione e recupero.
3. - Dimensionamento e zone omogenee
Il progettista in relazione al fabbisogno residenziale ritiene potere stimare in relazione alle condizioni di precarietà del patrimonio edilizio esistente un fabbisogno residenziale pregresso pari a 416 vani circa e per il rinnovo del patrimonio edilizio 601 vani desumibili da un tasso fissato dallo stesso pari al 2% annuo, congruente con la precaria situazione di gran parte degli edifici esistenti ma anche con il reddito non elevato degli abitanti. In totale, il numero di nuove stanze da prevedere nel ventennio, per la popolazione residente, risulta di 1.017, di cui il 40% potrà essere inserito nelle aree pertinenti all'edilizia da recuperare o da eliminare, mentre il rimanente 60% pari a 610 vani saranno realizzate nelle nuove aree di espansione urbana. Per la popolazione fluttuante vengono ipotizzati 600 nuovi vani di carattere turistico stagionale o per seconde case da realizzare nelle aree di espansione residenziali "C2".
La stima effettuata dal progettista si ritiene in linea di massima condivisibile limitatamente al fabbisogno residenziale pregresso in quanto determinato da condizioni di edifici degradati e precari.
Non si ritiene condivisibile la determinazione del fabbisogno futuro, in quanto risulta correlato alla ipotesi che gli edifici esistenti si renderanno progressivamente in condizioni di abitabilità precarie.
Ciò comporta inevitabilmente assecondare a posteriore il trasferimento a regime degli attuali abitanti ed in conseguenza l'abbandono del centro edificato.
Il fabbisogno futuro è viceversa determinato dalla dinamica demografica, dalla formazione e dalla immigrazione di nuovi nuclei familiari e dalla capacità di prevedere processi di trasformazione economica che si verificheranno nel territorio sul quale andrà ad agire il piano.
Il piano prevede ampie zone D produttive, che risultano sovradimensionate in relazione ai prevedibili fabbisogni; inoltre la zona D in località Crocetta interessa suoli utilizzati per colture di noccioleti, per le quali lo studio agricolo forestale prescrive che debbano essere salvaguardate, sia per la tutela ambientale e per la protezione dei versanti. Per quanto sopra le zone produttive programmate in località Crocetta e in località Gazzana ai margini della zona B del Parco del Nebrodi vanno disattese e le relative aree destinate a verde agricolo.
Fermo restando quanto considerato in ordine alle caratteristiche generali del territorio, in ordine al dimensionamento generale del piano, e quanto osservato per la zona "A", l'individuazione delle rimanenti zone B2 del centro e delle zone B3 delle frazioni appaiono in generale condivisibili.
Per quanto attiene alle zone C1, residenziali di espansione del centro urbano, in relazione alle condizioni orografiche, geomorfologiche, di tutela del paesaggio ed in relazione al ridimensionamento delle previsioni insediative, le stesse sono da disattendere ad eccezione della zona a valle del campo sportivo.
La zona C2 ricade all'interno di un'area boscata, pertanto tale previsione va disattesa.
4. - Servizi e vincoli territoriali
L'individuazione di alcune aree destinate a servizi di quartieri vanno opportunamente cassate in quanto strettamente funzionali alle zone di espansione, e per motivi di tutela ambientale, geomorfologica.
Ad ogni buon fine tali servizi vengono perimetrati in colore verde.
Per le ragioni esposte nei sopra considerata, e in relazione al notevole interesse ambientale del territorio, le nuove previsioni viarie sono da disattendere in quanto non più funzionali alle zone di espansione e produttive poiché la loro realizzazione comporta un forte impatto ed una irreversibile alterazione dei margini e dell'ambiente circostante i centri abitati.
Si dovrà, viceversa, privilegiare la razionalizzazione delle maglie stradali esistenti, con opportuni allargamenti, raccordi complementari e allacci, ove necessario e possibile, seguendo l'orografia dei luoghi.
5. - Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive sono disattese in quanto interessano zone del piano non ritenute meritevoli di approvazione.
6. - Regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione
Il regolamento edilizio, oltre a definizioni e disposizioni di carattere generale, contengono la disciplina attuativa delle zone territoriali omogenee. Sono contenute in un unico testo e comprendono la parte prima relativa al regolamento edilizio vero e proprio dall'art. 1 all'art. 63 e la parte seconda, N.T.A. dall'art. 1 all'art. 74.
Sulla parte prima relativa al regolamento edilizio va prescritto quanto segue:
-  Art. 4 - La composizione della commissione edilizia va rivista in funzione delle nuove competenze fissate dalle leggi regionali nn. 7/92, 26/93 e 25/97;
-  Art. 11- Cassare al penultimo comma l'art. 49 della legge regionale n. 71/78 in quanto abrogato dall'art. 39 della legge regionale n. 37/85;
-  Artt. 12 e 17 - Vanno rimodulati con riferimento agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 17/94.
Per le N.T.A. va prescritto quanto segue:
-  Art. 2 - Il 2° comma dell'articolo non è coordinato con il successivo articolo 67, pertanto va cassato;
-  Artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - Gli articoli dovranno essere rimodulati secondo la definizione dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  Artt. 15-16 - Il contenuto degli stessi dovrà essere coordinato con la circolare 3 febbraio 1979, n. 2, prot. n. 1268;
-  Art. 19 -  Al primo comma aggiungere alla fine "e successive modifiche ed integrazioni";
-  Art. 24 - L'articolo non rientra nella definizione delle opere di urbanizzazione primarie secondo quanto specificato nell'art. 17 delle stesse N.T.A.; inoltre si precisa che trattasi di aree destinate a verde privato che non concorrono alla dotazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; mentre tra le opere di urbanizzazione primarie di cui all'art. 4 della legge n. 847/64 va inserito il verde attrezzato;
-  Art. 27 - Va eliminato in quanto le zone a cui fa riferimento non sono previste nel piano o sono state oggetto di stralcio.
Gli indici e parametri costituiti dall'art. 34 all'art. 50 sono oggetto di regolamento edilizio; pertanto vanno inseriti nella parte prima dello stesso;
-  Art. 55.1 - Aggiungere alla fine dell'articolo "e successive modifiche ed integrazioni di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada n. 610 del 16 settembre 1996";
-  Art. 56 - Dovrà essere rivisto in relazione alle modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata del presente parere;
-  Art. 57 - Sostituire zona AS con zona "A" centro storico ed ambientale.
Eliminare tra gli interventi consentiti la ristrutturazione edilizia;
-  Art. 58 - Va eliminato in quanto la zona è stata riconsiderata quale zona "A" di centro storico;
-  Artt. 63 - 65 - Vanno eliminati in quanto le relative zone sono state disattese;
-  Art. 66 - I commi 11 e 12 vanno eliminati in quanto nel verde agricolo non sono consentiti piani di lottizzazione. Va altresì eliminato il comma 14 in quanto contrasta con il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  Art. 73 - Correggere art. 1 della legge regionale n. 71/78 con art. 11.
8. - Osservazioni e/o opposizioni
Per quanto riguarda le osservazioni e opposizioni presentate avverso il piano e sulle quali il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, si rileva:
-  nn. 89, 45, 41, 56, 31, 40, 58, 67: riguardano aree le cui previsioni urbanistiche sono disattese, pertanto non vengono prese in considerazione;
-  nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90: sono respinte per le stesse motivazioni rese dal progettista contenute nella relazione sulle medesime;
-  nn. 47, 52: sono accolte per le motivazioni rese dal progettista nella relazione sulle medesime;
-  nn. 73, 88, 91: risultano superate con riferimento alle considerazioni svolte nel presente parere;
-  n. 72 - Per le motivazioni rese dal ricorrente, l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento;
-  l'osservazione presentata antecedentemente al l'adozione del piano regolatore generale a firma di Brancatelli e altri non viene presa in considerazione;
-  l'osservazione dell'Associazione agricola Castel Lungo, datata 4 settembre 1993, è superata in relazione ai sopra considerata in ordine alla viabilità;
-  l'osservazione a firma del M.se Silvestro Ferdinando Gutikowski è superata in relazione ai considerata del presente parere.
Per quanto precede, è del parere che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 113 del 20 novembre 1993 sia da ritenere meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata.»;
Vista la nota assessoriale n. 8795 del 23 luglio 1999, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Longi, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le proprie controdeduzioni in merito;
Vista la delibera n. 36 del 3 settembre 1999, pervenuta con foglio n. 5562 del 23 settembre 1999, con la quale il consiglio comunale ha formulato le controdeduzioni al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 146/99;
Visto il voto n. 218 del 13 dicembre 1999 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Premesso:
-  Il consiglio comunale di Longi, con atto n. 3 del 3 settembre 1999, ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 146 dell'8 luglio 1999, deliberando di approvare la proposta del gruppo consiliare di maggioranza, relativo alle controdeduzioni al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio comunale.
Le controdeduzioni presentate tendono a confermare in generale il progetto di piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 113 del 20 novembre 1993; esse si articolano principalmente sulle seguenti previsioni di piano che sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica:
1) Zona C1 oggetto di PPE
Si richiede la riconferma in quanto trattasi di unica area consistente a suscettibilità edificatoria di naturale espansione del centro abitato;
2)  Zona A centro storico
Confermano e giustificano la perimetrazione delle zone As, in quanto mantengono una loro compiutezza compositiva, e non condividono la perimetrazione della zona "A", in quanto non potendo intervenire con la ristrutturazione edilizia, comporterà il definitivo abbandono del centro storico;
3) Fabbisogno edilizio
Ritengono necessario che si tenga conto anche del fabbisogno futuro, sia per ragioni fisiologiche di ricambio delle abitazioni che per processi di trasformazione economica indispensabili per la sopravvivenza dei comuni dell'entroterra;
4)  Zone D
Riconfermano la zona D in località Crocetta, in quanto si evidenzia che è stata localizzata in zona libera da vincoli agricoli-forestali e la zona D in località Portella Gazzana, in quanto non comporta alcuna forzatura sul territorio;
5)  Zona C2
Riconfermano la zona C2 in quanto risulta fuori dalla fascia di rispetto dei boschi;
6) Attrezzature
Si richiede la riconferma di tutte le aree destinate a parcheggi e a servizi, in quanto necessari non solo per i quartieri; inoltre la riconferma di tutta la viabilità, ed in particolare il prolungamento del raccordo fra la strada provinciale ed il campo sportivo, atteso che costituisce l'indispensabile tangenziale per decongestionare il centro urbano;
Premesso quanto sopra, in ordine alle controdeduzioni si decide quanto segue:
Innanzitutto, si evidenzia che le considerazioni di carattere generale contenute nel punto 2 del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 146 dell'8 luglio 1999 sono state poste a base delle valutazioni finali e sono stati tali da ritenere comunque meritevole di approvazione il piano regolatore generale con la eliminazione di alcune previsioni di piano che si pongono in contrasto con norme di tutela ambientale (aree boschive), nonché l'introduzione di alcune prescrizioni dirette al conseguimento della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente, evitando così immotivati usi del suolo, ed alla tutela del patrimonio edilizio dell'agglomerato urbano di Longi contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali mediante la individuazione della zona "A" di centro storico. Le modifiche e le prescrizioni introdotte con il citato parere n. 146/99 sono tali da consentire al comune di Longi uno sviluppo sostenibile e attendibile in relazione anche alla dinamica demografica.
Le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale tendenti a confermare in generale le previsioni del piano adottato, alla stregua delle considerazioni sopracitate e con riferimento ai contenuti del sopracitato parere non si ritengono complessivamente potersi condividere. Tuttavia, si ritiene di potere accogliere parzialmente alcune considerazioni proposte dal consiglio in ordine al fabbisogno edilizio futuro, tenuto conto dei processi di trasformazione economica possibile ed auspicabile, e per la fisiologica necessità di adeguare e mettere in sicurezza abitazioni inadeguate.
Pertanto si conferma la zona C1 di espansione del centro urbano sita a nord dell'abitato e le annesse attrezzature di piano destinate ad impianti sportivi e ad attrezzature sociali ed assistenziali a condizione che i versanti sottesi all'area in oggetto siano sottoposti a verifica di stabilità ai sensi dei punti H e G del decreto ministeriale 11 marzo 1988, anche in base ad una accurata qualificazione geologico-geotecnica dei versanti stessi, verifica che dovrà comunque essere approvata dall'ufficio del Genio civile competente.
Per quanto sopra premesso e deciso, è del parere di condividere e confermare a condizione la zona territoriale omogenea C1 di espansione sita a nord del centro abitato di Longi con annesse attrezzature di piano in parziale accoglimento del punto 3 delle controdeduzioni contenute nell'atto consiliare n. 36 del 3 settembre 1999 e di rigettare le rimanenti controdeduzioni formulate dal comune di Longi con il citato atto deliberativo.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il piano regolatore generale adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 113 del 20 novembre 1993 con le prescrizioni e modifiche di cui al voto n. 146 dell'8 luglio 1999 e del presente parere.»;
Ritenuto di potere condividere i suddetti pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 146 dell'8 luglio 1999 e n. 218 del 18 novembre 1999;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità e con le prescrizioni e modifiche di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i soprariportati voti n. 146/99 e n. 218/99 nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Longi, adottato con delibera del commissario straordinario n. 113 del 20 novembre 1993.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale e regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 146/99.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
A)  delibera commissariale n. 113 del 20 novembre 1993;
B)  delibera consiliare n. 70 del 14 giugno 1994;
C)  delibera consiliare n. 36 del 3 settembre 1999;
Elaborati di piano regolatore generale
 1)  relazione generale;
 2)  regolamento edilizio e norme di attuazione;
 3)  schema regionale;
 4)  stato di fatto del territorio comunale;
 5)  stato di fatto del centro urbano;
 6)  stato di fatto delle frazioni;
 7)  zonizzazione di massima del territorio comunale;
 8)  zonizzazione e opere di piano regolatore generale del centro e della frazione Filippelli;
 9)  zonizzazione e opere di piano regolatore generale delle frazioni;
10)  tabella dei tipi edilizi;
11)  relazione e norme di attuazione dei piani particolareggiati;
12)  planimetria di progetto di piano particolareggiato;
13)  profili regolatori, sezioni stradali tipo, tipologie edilizie dei P.P.;
14)  impianti tecnici dei P.P. di attuazione;
15)  planimetrie di progetto degli insediamenti produttivi;
16)  profili regolatori, sezioni stradali tipo degli insediamenti produttivi;
17)  impianti tecnici degli insediamenti produttivi;
Elaborati dello studio agricolo-forestale
18)  relazione generale;
19)  carta di stratificazione del territorio;
20)  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo forestali;
21)  carta morfologica;
22)  carta della vegetazione;
23)  carta dell'uso del suolo;
24)  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
25)  relazione di commento delle carte tematiche;
Elaborati studio geologico
26)  relazione geologico-tecnica;
27)  relazione geologica relativa alla zona C1;
28)  relazione geologica relativa alla zona D;
29)  carta geologica;
30)  carta geomorfologica;
31)  carta di classificazione del territorio;
32)  carta idrogeologica n. 1;
33)  carta idrogeologica n. 2;
34)  carta geologica-tecnica n. 1;
35)  carta geologica-tecnica n. 2;
36) nota integrativa alla relazione geologica;
Elaborati relativi alla visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni
37)  relazione;
38)  tav.  3  - zonizzazione di massima del territorio comunale; 
39)  tav.  3a  - zonizzazione e zone di piano regolatore generale del centro e della frazione Filippelli; 
40)  tav.  6a  - planimetria di progetto degli insediamenti produttivi. 


Art. 4

Il comune di Longi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Il comune di Longi, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente decreto, dovrà provvedere ad adottare le prescrizioni esecutive ex art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche, al fine di soddisfare il fabbisogno decennale.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2000.
  MARTINO 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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