REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 MARZO 2000 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Galati Mamertino  Pag.
Statuto del Comune di Campobello di Mazara. Modifiche  pag. 17 







Statuto del Comune di Galati Mamertino



Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Galati Mamertino, ente autonomo locale riconosciuto dall'ordinamento generale della Re pubblica italiana secondo i principi della legge e del presente statuto, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e re gionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.
2.  Il Comune rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei prin cipi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Inoltre tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
3.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
4.  Il Comune attua azioni di sostegno volte alla realizzazione di ogni individuo con particolare attenzione verso le fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.

Art. 2
Il territorio

Il territorio del Comune comprende la parte delimitata con il piano topografico di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, come risulta dalla planimetria depositata presso la residenza municipale. Esso comprende la frazione San Basilio e delle borgate ed ha un estensione di kmq. 39,00 con una popolazione di 3.419 abitanti censiti alla data del 20 ottobre 1991.
La sua modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta solo dal consiglio comunale e previa consultazione popolare.

Art. 3
La sede

1.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma.
2.  La sede comunale è il luogo in cui ha ufficio il sindaco ed in cui si riuniscono, di norma, il consiglio comunale e la giunta.
3.  In casi eccezionali il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta dei singoli consiglieri può convocare il consiglio anche in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.

Art. 4
Stemma e gonfalone

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone con il quale partecipa alle cerimonie ufficiali, sia civili che religiose, nell'osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 5
I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali il cui uso è regolamentato da leggi speciali.

Art. 6
Rapporti con altri enti

1.  Il Comune, per assicurare economicità ai servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i comuni viciniori, con la Provincia e con la Regione.
2.  Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 7
I regolamenti

1.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto.
2.  I regolamenti costituiscono atti normativi del Co mune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed approvarli.
3.  I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

Art. 8
L'albo pretorio e informazioni

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione comunale.
3.  Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura ldegli atti.

Art. 9
Pari opportunità

1.  Il Comune promuove iniziative ed azioni tese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
2.  Le pari opportunità tra uomo e donna devono essere promosse e garantite tanto nell'ambito dei rapporti sociali e culturali della comunità, quanto nel mondo del lavoro e delle professioni, nonché negli organi ed enti istituzionali.
3.  Nella formazione delle liste e in tutte le elezioni o nomine di organi collegiali, nonché degli enti ed istituzioni dipendenti dal Comune, si deve tendere a garantire pari opportunità di rappresentanza tra uomo e donna.

Art. 10
Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi complessivi della propria comunità costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizio. Esso uniforma la sua attività e la sua organizzazione ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e trasparenza, garantendo la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale e riconoscendo nell'informazione la condizione essenziale per assicurarla.
Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:
1)  promuovere ogni iniziativa a favore della pace tra i popoli, della solidarietà e della lotta ad ogni fenomeno malavitoso, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettore di coscienza in servizio civile, nell'ambito della comunità, in tutte quelle attività di servizio e di promozione sociale previste dalla legislazione vigente;
2)  tutelare e valorizzare il ruolo della famiglia come nucleo fondamentale della società;
3)  riconoscere il ruolo sociale degli anziani valorizzandone l'esperienza, tutelandone i diritti e gli interessi, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
4)  assumere come parte integrante del presente statuto la Carta internazionale dei diritti del bambino, promuovendo tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili;
5)  istituire ed organizzare servizi per rispondere ai diritti delle persone emarginate e dei portatori di handicap promuovendo le più ampie iniziative in materia di assistenza ed integrazione sociale degli stessi;
6)  promuovere iniziative di lotta all'alcolismo ed ad ogni forma di tossicodipendenza, anche con l'ausilio, ove possibile, delle associazioni di volontariato, per consentire un immediato recupero ed un pronto reinserimento nella vita sociale;
7)  favorire l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, concorrendo nella tutela del diritto al lavoro e alla salute, nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri;
8)  assumere, quale obiettivo prioritario nell'ambito delle sue competenze, la lotta alla mafia ed all'usura. Al fine di tutelare l'immagine della comunità si costituisce, di norma, parte civile nei processi che riguardano amministratori, funzionari, dirigenti o comunque dipendenti comunali per reati connessi alle pubbliche funzioni e cittadini che arrechino danno alla collettività;
9)  promuovere ogni iniziativa volta alla formazione- addestramento professionale dei giovani avvalendosi di contributi e provvidenze comunque demandate dalla Regione siciliana, dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché promuovere iniziative di utilità collettiva che mirino alla temporanea occupazione di giovani in attesa di occupazione ed alla loro formazione professionale. Il Comune inoltre promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle cooperativistiche e private nell' intento di favorire una crescente occupazione per un maggiore benessere della propria popolazione. Infine tende a valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori favorendo il loro impegno sulla linea di attività tradizionali quali la lavorazione della pietra, del legno e del ferro, come pure l'attività agricola e zootecnica;
10)  attuare rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell'evasione dell'ob bligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile, privilegiando, altresì, la permanenza del minore nella famiglia fornendo a tal fine mezzi rilevanti sul piano delle strutture, dei supporti organizzativi e delle risorse finanziarie;
11)  riconoscere nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed a tal fine assicurare l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individuare, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale qualificare i propri servizi e realizzare l'integrazione delle risorse in un sistema informativo, mettendo a disposizione di ogni individuo le testimonianze del pensiero dell'uomo;
12)  promuovere, anche in collaborazione con gli enti, le istituzioni, gli organismi e le associazioni presenti nel territorio, la salvaguardia dell'ambiente, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutelare e valorizzare le risorse naturali; concorrere alla rimozione delle cause di ogni tipo di inquinamento, adottare misure di prevenzione per la sicurezza dell'abitato;
13)  tutelare il patrimonio scientifico, storico, religio so, artistico, monumentale, librario ed archivistico esistente nel suo territorio, mirando sempre alla piena valorizzazione. Concorrere alla salvaguardia della memoria storica della comunità con divulgazione della storia co munale e della cultura locale, anche con propri interventi finanziari;
14)  attuare periodici controlli, anche con metodi scien tifici, dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro dei cittadini per tutelarne la salubrità. Assicurare ad ogni cittadino, nell'ambito della propria funzione in via diretta e attraverso il servizio sanitario nazionale, il diritto alla salute sotto ciascuno degli aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione;
15)  favorire ogni attività, pubblica o privata, per ac crescere l'incremento turistico sul proprio territorio privilegiando le azioni volte alla salvaguardia e alla fruizione del proprio patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
16)  favorire le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale, giovanile e non, nel soddisfacimento del bisogno elementare di movimento come elemento indispensabile dell'equilibrio psicofisico della persona, nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro;
17)  assicurare l'accesso agli impianti sportivi comunali a tutti i cittadini, privilegiando, come metodo le forme di gestione diretta di tali impianti da parte delle associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva. Promuovere attività e manifestazioni sportive come elemento di sviluppo sociale, civile ed anche economico della collettività;
18)  riconoscere la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di massa, delle as sociazioni di categoria, maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriali e presenti nella comunità con le loro strutture organizzative; delle associazioni di volontariato, istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti presenti ed operanti nell'ambito del territorio comunale;
19)  assicurare, per il raggiungimento delle sue finalità, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme regolamentari, la tutela e l'incentivazione, ove possibile anche finanziaria, delle associazioni di volontariato consentendo l'utilizzo di strutture, servizi e mezzi ed utilizzandone la disponibilità nella gestione di servizi ed attività anche attraverso la stipula di convenzioni;
20)  favorire i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero, promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, l'assistenza dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ai sensi della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. Il consiglio comunale può, inoltre, con deliberazione motivata, chiedere l'istituzione di un comitato per l'emigrazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 193. Il Comune, infine, d'intesa con le autorità consolari italiane all'estero, promuove e favorisce, nei limiti di bilancio, iniziative a favore di cittadini di Galati Mamertino, singoli od associati;
21)  favorire ogni iniziativa volta a promuovere l'integrazione nel contesto degli Stati europei anche attraverso scambi socio-culturali e/o gemellaggi finalizzati alla reciproca conoscenza della cultura, cooperazione, usi e tradizioni con comunità di Stati esteri;
22)  il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede per quanto di sua competenza all'esecuzione ed attuazione di essi. Esso inoltre promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.


Titolo II
LA PARTECIPAZIONE
Art. 11
Diritto di informazione

1.  Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
2.  Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare sarà reso pubblico, con cadenza almeno semestrale, un bollettino del Comune, il quale conterrà:
-  le relazioni del sindaco rese al consiglio comunale;
-  l'attività consiliare;
-  tutti gli atti a rilevanza generale dell'amministrazione.

Art. 12
Ufficio per le relazioni con il pubblico

Il Comune costituisce un apposito ufficio in modo da fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione, inoltre provvede:
-  a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
-  a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
-  ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
-  a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti, indicando il responsabile del procedimento stesso e, nei casi previsti, il responsabile dell'emanazione del l'atto finale.

Art. 13
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento. I cittadini che ne facciano richiesta hanno diritto al rilascio di copia di atti amministrativi, dietro rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materie di bollo e di diritti di segreteria. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata motivandone entro 10 giorni per iscritto il rifiuto.
2.  Il regolamento:
-  disciplina le modalità d'esercizio del diritto di ac cesso;
-  individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
-  detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Contro le determinazioni amministrative sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'azione prevista dal l'art. 28, comma 6, della legge regionale n. 10/91.

Art. 14
Partecipazione popolare dei singoli o associati

1.  I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali siano:
-  residenti nel territorio del Comune;
-  non residenti, ma esercitano stabilmente nel Co mune la propria attività di lavoro o di studio.
1.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.
2.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative, assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentanza di in teressi generali o diffusi, nonché alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3.  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggette a verifica e aggiornamento annuale. L'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene nei modi e nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
4.  Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazio ne, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
5.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
6.  Le associazioni di cui ai commi precedenti sono tenute al rendiconto per spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.
7.  Il Comune provvede a pubblicare una "Guida al l'as sociazionismo", sulla base dei dati forniti dalle associazioni.
8.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al Governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
-  la costituzione di consulte;
-  l'esercizio del diritto di udienza;
-  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
-  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.
9.  Il Comune riconosce l'apporto del volontariato, delle cooperative sociali, delle O.N.L.U.S. e delle associazioni ambientaliste per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e solidarietà.

Art. 15
Consulte

1.  Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.
E' prevista l'istituzione delle seguenti consulte:
-  consulta giovanile;
-  consulta dello sport;
-  consulta degli anziani;
-  consulta dell'economia e del lavoro;
-  consulta per le pari opportunità;
-  consulta per favorire l'integrazione dei portatori di handicap;
-  consulta per l'ambiente.
2.  Il consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera a maggioranza assoluta l'istituzione anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati alla consulta e la durata.
3.  Il consiglio comunale riconosce i comitati spontanei di quartiere, quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio. I comitati spontanei di quartiere vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il proprio territorio, nonché per formulare pareri e proposte in occasione del l'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale, del piano commerciale e del piano del traffico. L'amministrazione comunale ha l'ob bligo di pren dere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
4.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti può promuovere altri organismi di partecipazione.

Art. 16
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale. A tal fine il sindaco, gli assessori ed i funzionari degli uffici sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e mo dalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.

Art. 17
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.
3.  Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 18
Petizioni

1.  Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questione di interessi generali.
2.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la delibera conclusiva dell'esame deve essere espressamente mo tivata.

Art. 19
Iniziativa popolare

1.  I cittadini, in numero non inferiore a duecento, o tre associazioni iscritte all'albo, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dalla legge.
2.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie indicate nell'art. 15 del presente statuto.
3.  Il consiglio o la giunta, in relazione alle rispettive competenze, deliberano in ordine alla suddetta proposta entro il termine di trenta giorni.

Art. 20
Dei referendum

Il Comune nelle materie di sua esclusiva competenza annuncia ed indice referendum consultivi e propositivi in ordine a questioni di interesse generale.
Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto del referendum.
Il referendum propositivo può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza degli organi del Co mune.
Il referendum consultivo può avere ad oggetto la consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.
I referendum sono indetti dal sindaco su richiesta:
-  del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale;
-  del consiglio comunale.
Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di vo to sono determinati dal regolamento. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione, e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
Il quesito oggetto di referendum è dichiarato accolto se alla consultazione partecipa la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e se la proposta ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 21
Limiti e materie

Non possono essere oggetto di referendum:
a)  lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
b)  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c)  gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi;
d)  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
e)  i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
f)  i provvedimenti relativi al personale;
g)  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h)  gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
i)  gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
j)  i provvedimenti sanzionatori;
k)  i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
l)  i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.

Art. 22
Consultazioni popolari

1.  Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitata a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, o in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2.  Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal sindaco su deliberazione della giunta o su determinazione del consiglio, il presidente del consiglio comunale promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.

Art. 23
Il procedimento amministrativo

1. Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo.
A tal fine:
a)  adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b)  si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze di servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
c)  favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi, fra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero determinati dal contenuto discrezionale dello stesso.
2. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Essi hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti del procedimento;
b)  di presentare memorie scritte e documenti
c)  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
d)  di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
e)  di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti al provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.
f)  Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
g)  Il consiglio comunale determina, inoltre, con ap positi regolamenti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto:
h)  le modalità di partecipazione e d'intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;
i)  i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
j)  le modalità per la concessione di sovvenzioni, con tributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque ge nere;
k)  le modalità di pubblicità e d'informazione dei cittadini su procedimenti e sui provvedimenti finali in ac cordo a quanto stabilito in questo statuto;
l)  le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti ester ni, nonché per il conferimento di incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/93, il criterio di limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione della professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparato tra tutti gli aspiranti all'incarico;
m)  le modalità dell'affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall'art. 42 legge regionale n. 10/93.
n)  le modalità per l'istituzione di un albo a cui fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi in economia secondo i suindicati criteri di pubblicità e rotazione.

Art. 24
L'azione popolare sostitutiva

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.
3.  L'amministrazione, ricevuta notizia dell'azione in tra presa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge. A tal fine è necessario verificare che l'azione intrapresa dal cittadino non sia dettata da interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4.  Se la giunta ravvisa le condizioni per assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 25
Il difensore civico

1.  Il consiglio comunale istituirà l'ufficio del difensore civico con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e dei servizi comunque gestiti.
2.  Il difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolarità od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa.
3.  Il difensore civico tutela i cittadini singoli o associati nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti od organismi controllati dal Comune, nonché sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
4.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, tra cittadini residenti nel Comune da almeno cinque anni, muniti di di ploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, di provata moralità ed imparzialità, con la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.
5.  Il regolamento disciplina la presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per designazione e le cause di incompatibilità.
6.  Il difensore civico dura in carica quattro anni.
Cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni o morte;
c)  per revoca della designazione da parte del consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge, dello statuto e dei regolamenti;
d)  per sopravvenuta causa di incompatibilità o ca ren za dei requisiti soggettivi accertati con deliberazione del consiglio comunale.
7.  Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio se non in casi espressamente previsti dalla legge. In ogni caso il difensore civico è tenuto a non divulgare il segreto di ufficio.
8.  Il difensore civico invia al consiglio comunale una relazione annuale sulla attività svolta, corredata dalle relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità. Può inviare al sindaco o alla giunta relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o su irregolarità o negligenze negli uffici o nei servizi. Sollecita il consiglio, la giunta o il sindaco, nei casi in cui hanno l'obbligo di provvedere, ad adottare i provvedimenti di propria competenza, con proposte motivate, informando in ogni caso il consiglio comunale.
9.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei soggetti di cui all'art. 7. Qualora riscontri comportamenti od omissioni in violazione di leggi, dello statuto e dei regolamenti, invia al responsabile del procedimento dell'ufficio o del servizio una comunicazione scritta, indicando le violazioni riscontrate ed i possibili rimedi per eliminarle. Copia di questa comunicazione viene trasmessa al sindaco.
10.  Il difensore civico può richiedere la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle sue funzioni.
11.  I cittadini singoli od associati possono attivare davanti l'ufficio del difensore civico, procedure per qualsiasi questione riguardante il funzionamento dei servizi pubblici comunali.
Il regolamento ne disciplinerà il procedimento.
12.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
13.  Non sono eleggibili alla carica di difensore civico tutti coloro che:
a)  si trovino in condizioni di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali con l'amministrazione comunale,
c)  siano dipendenti comunali.
14.  Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
15.  La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.
16.  L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e un dipendente nei limiti della disponibilità dell'ente e se con do le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.
17.  I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio saranno di sciplinati da regolamento.

Art. 26
La conferenza dei servizi

L'amministrazione indice annualmente entro il mese di aprile una conferenza dei servizi locali, di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
La conferenza dei servizi, avviata dal sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento, della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di esse.
Il difensore civico ha l'obbligo nell'occasione della conferenza dei servizi di svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.
Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano alla conferenza dei servizi con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni in merito.
Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi e per tutti gli istituti di partecipazione.


Titolo III
ORGANI DEL COMUNE
Art. 27
Gli organi di Governo

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la sua giunta.
Spetta ad essi la rappresentanza democratica della comunità di Galati Mamertino e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione siciliana, nonché degli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma.

Art. 28
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. Le suddette attribuzioni sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini.
Con particolare riguardo:
-  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Provincia;
-  agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
-  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
-  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;
-  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle isti tuzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
Il consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi comunali.
Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
3.  La funzione di controllo si realizza con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per le attività degli organi, dell'organizzazione operativa del Comune, delle società ed enti che svolgono servizi pubblici o realizzano opere pubbliche, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune.
Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'am mi nistrazione comunale persegua i principi affermati dal lo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Il revisore dei conti, di cui all'art. 65 del presente statuto, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
-  segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
-  segnalando aspetti e attuazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
-  sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
-  partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'ap provazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.
Competono, inoltre, al consiglio:
a)  le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
b)  le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
c)  la proposizione al sindaco di interrogazioni ed interpellanze;
d)  l'istituzione di commissioni speciali, anche di in dagine e di richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 29
Norme generali di funzionamento

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamen to; il regolamento disciplina le norme generali di funzionamento del consiglio, secondo quanto dispone il presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento; alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19, comma 5 della legge regionale n. 7/92, il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior nu mero di preferenze individuali; a quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si in tende approvata quando ha ottenuto la maggioranza as soluta dei presenti; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente per l'approvazione maggioranze speciali di votanti.
4.  I regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5.  Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese; le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento; il medesimo stabilisce comunque le modalità di tutte le votazioni.
6.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
7.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il se gretario comunale, che può essere coadiuvato da un funzionario, preposto alla redazione del verbale.
8.  In ogni caso, il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio così come previsto dalla legge.
9.  Il presidente del consiglio comunale presenta una relazione annuale al consiglio comunale sull'attività svolta dal consiglio, dalle commissioni e dalla presidenza.
10.  Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuo vo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti od improrogabili.
11.  Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli atti, stabiliti dall'ordinamento degli enti locali vigente; attraverso dette competenze esercita funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

Art. 30
I consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione di voto.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ov vero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  presentare atti ispettivi: interrogazioni ed interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione;
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio.
4.  I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5.  Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale, per iscritto. Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
6.  Ai capigruppo consiliari viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
7.  Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8.  Il consigliere comunale ha il compito di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, lo comunica al presidente, affinché venga inserito in verbale l'orario di uscita.
9.  Sarà istituito, secondo le modalità previste dal re golamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni.

Art. 31
Accesso dei consiglieri agli atti, alle informazioni ed ai locali comunali

1.  I consiglieri hanno diritto di:
-  prendere visione dei provvedimenti adottati dal l'am ministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
-  ricevere dai funzionari tutta la collaborazione ne cessaria per consentire l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione, sen za che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e senza che venga intralciato il normale iter burocratico della pratica;
-  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta;
-  ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti, dopo averne presa preventivamente visione.
2.  In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3.  Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

Art. 32
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2.  Il numero minimo dei consiglieri, necessario a formare un gruppo, è stabilito dal regolamento consiliare.
3.  I consiglieri che non appartengono ad alcun grup po, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4.  Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano per età. Le stesse modalità sono previste per l'elezione del vice-capogruppo.
5.  Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati al presidente del consiglio ed al segretario generale.

Art. 33
Presidente del consiglio

Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. In seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge un vice presidente.
1. Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio e ne fissa la data secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare;
-  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
-  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
-  vigila sull'esecuzione degli atti. Promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso;
-  qualora ne ravvisi la necessità per il regolare svolgimento dei lavori o su sollecitazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti o speciali, chiede parere legale ad un avvocato scelto dal consiglio. Con apposita delibera la giunta municipale provvederà ad affidare l'incarico in tempi ristretti;
-  informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per voti e in caso di parità di voti tra più consiglieri, dal più anziano di età tra questi.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, il presidente del consiglio si avvale di un apposito ufficio secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 34
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2.  La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono pubblicati, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio.

Art. 35
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio.
Essa è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione del le riunioni al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
Il presidente terrà conto dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei capigruppo.
I capigruppo consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, a quelle speciali e di indagine.
Alle riunioni della conferenza dei capigruppo deve essere sempre invitato il sindaco il quale potrà delega re, per la partecipazione ai lavori, un componente della giunta.
I gruppi devono poter disporre di locali, attrezzature, servizi e quant'altro previsto dal regolamento ed in ossequio a disposizioni di legge in materia.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

Art. 36
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti: il numero, la loro composizione, le loro competenze e l'attività sono disciplinate dall'apposito regolamento. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
2.  I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro trenta giorni dall'elezione del presidente del consiglio. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione, proposta per ciascuna commissione, conforme ai criteri indicati dal regolamento. La nomina dei componenti le commissioni consiliari permanenti avverrà con apposita delibera consiliare, nei modi stabiliti dal regolamento. Il presidente di ciascuna commissione è eletto nel suo interno, dalla stessa, con le modalità previste dal regolamento.
3.  Le commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, su tutti gli atti di competenza del consiglio. Il parere sugli atti a loro sottoposti deve essere espresso entro sette giorni. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte, da parte della commissione.
4.  Le commissioni possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al consiglio comunale.
5.  Il regolamento stabilisce i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
6.  Il consiglio può istituire commissioni speciali, formate da consiglieri, nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i po teri e la durata.
7.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori, i quali possono essere chiamati ad intervenire dal presidente della commissione. Intervengono inoltre, su richiesta della commissione, il revisore dei conti ed i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, nonché esperti di cui all'art. 45.
8.  Le commissioni consiliari permanenti hanno facol tà di sentire, ove se ne ravvisi la necessità, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.
9.  Il regolamento apposito determina le procedure di lavoro e ne assicura il buon esito grazie all'apporto del personale; inoltre assicura che vengano garantiti sedi e mezzi adeguati.

Art. 37
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio.
2.  La commissione ha la facoltà di sentire il sindaco, gli assessori, il segretario comunale, il direttore generale, il revisore dei conti, i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
3.  Qualora la commissione, nell'espletamento del pro prio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
4.  La commissione deve concludere i lavori sottoponendo al consiglio una relazione, o più relazioni, proposte dai commissari o da una parte di essi nei tempi previsti dall'apposita delibera di costituzione della commissione.

Art. 38
Iniziative delle proposte

1.  L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta comunale, al sindaco, ai consiglieri, ai cittadini ed alle associazioni con sede nel territorio comunale.
2.  Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento.

Art. 39
Norme generali di funzionamento

Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.

Art. 40
Il sindaco

1.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
2.  Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di sindaco.
3.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta, salvo che sia stato revocato dalla carica secondo l'art. 40, legge n. 142/90 nonché legge regionale n. 48/91 sostituito dall'art. 15, legge regionale n. 35/97.
4.  Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali all'elezione per la carica di sindaco.
5.  Nessuno può candidarsi alla carica di sindaco contemporaneamente in più di un Comune. Chi è già eletto in un Comune non può candidarsi in altri comuni.
6.  E' consentita la candidatura contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere, ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere.

Art. 41
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dura in carica 4 anni.
2.  Per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale n. 7/92, così come sostituito dal l'art. 1 della legge regionale n. 35/97.
3.  Viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 2, comma 4).

Art. 42
Proclamazione dell'eletto

1.  La proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili ricorsi per motivi di irregolarità delle operazioni elettorali innanzi agli organi giurisdizionali, a nor ma delle vigenti disposizioni.
2.  La sezione provinciale del CO.RE.CO. procede alla convalida dell'eletto, pronunciandosi in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità.

Art. 43
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare, per decadenza (secondo la procedura di cui al successivo art. 44), dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del CO.RE.CO. Nell'ipotesi di dimissione dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del CO.RE.CO. e dell'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
3.  Le dimissioni del sindaco sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 44
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi i componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 35/97.

Art. 45
Competenze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre al le competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e successive modifiche ed integrazioni, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario ed ai dipendenti.
In particolare:
1)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, a parità di qualifica funzionale;
2)  attribuisce e definisce gli incarichi ai funzionari e quelli di collaborazione esterna;
3)  effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, eccettuate le elezioni, riservate alla competenza consiliare;
4)  nomina e designa i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Co mune o della Provincia, fermo restando il divieto di no minare presso questi organismi ed altre commissioni il proprio coniuge e i parenti e affini fino al secondo grado;
5)  revoca e sostituisce i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
6)  sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche e del Comune;
7)  impartisce direttive alla polizia municipale;
8)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando tutti gli atti di rappresentanza politica;
9)  rappresenta il Comune in giudizio, promuovendo o resistendo alle liti, con facoltà di conciliare, transigere e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi;
10)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
11)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
12)  adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
13)  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune, attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
14)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono ai responsabili di settore, al segretario o alla giunta;
15)  incarica i funzionari comunali per l'autenti ca zione delle sottoscrizioni, giusto art. 20 della legge n. 15/68;
16)  attribuisce le funzioni di messo comunale;
17)  fornisce chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo;
18)  esplica le funzioni attribuite al ministro dal de creto legislativo n. 29/93;
19)  nomina l'ufficio per i provvedimenti disciplinari;
20)  promuove gli accordi di programma di cui al l'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. "e" della legge regionale n. 48/91;
21)  compie in genere tutti gli atti di amministrazione, con un provvedimento chiamato "determinazione", che la legge o lo statuto non attribuiscano alla competenza di altri organi del Comune, del segretario o dei funzionari;
22)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione delle relative graduatorie;
23)  può sospendere l'adozione di specifici atti dei singoli assessori, nell'esercizio del potere di vigilanza, controllo ed indirizzo dell'attività agli stessi delegata;
24)  conclude accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento amministra tivo finale, a norma della legge regionale n. 10/91;
25)  assicura la gestione e conservazione del patrimo nio comunale, nonché la regolare tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili;
26)  può nominare fino a due esperti di sua fiducia ex art. 14 della legge regionale n. 7/92, così come modifica to dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93.

Art. 46
Vice sindaco e delegati

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzio ni adottate secondo l'art. 15, comma 4 bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.
2.  Il vice sindaco può essere revocato dal sindaco il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione salvo l'obbligo di comunicare al consiglio le ragioni del provvedimento.
3.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, in ordine di età.
4.  Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materia raggruppate per settori per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli as sessori deve essere data comunicazione agli organi previsti dalla legge.

Art. 47
La giunta

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori da lui nominati, scelti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
2.  La carica di componente della giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3.  Il consigliere comunale nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In mancanza di opzione decade dalla carica di assessore.
4.  Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco, le quali devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla loro nomina.
5.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al se condo grado del sindaco.
6.  La composizione della giunta viene comunicata dal sindaco entro 10 giorni dal suo insediamento al consiglio, il quale in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
7.  Gli atti sindacali di nomina e revoca degli assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, oltre al consiglio, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 48
Durata della giunta comunale

1.  La durata della giunta è fissata in quattro anni.
2.  La cessazione dalla carica del sindaco per un qualsiasi motivo comporta la decadenza dell'intera giunta.

Art. 49
Cessazione dalla carica di assessore

1.  Gli assessori nominati dal sindaco a norma del l'art. 12 della legge regionale n. 7/92, cessano dalla carica per:
a)  revoca da parte del sindaco;
b)  per dimissioni;
c)  per rimozione o sospensione a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
d)  per decadenza collegata ad ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.
2.  L'applicazione della misura di sospensione e/o ri mozione degli assessori a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, non determina la decadenza dell'intera giunta.
3.  In questo come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, il sindaco provvederà alla nomina di un altro assessore.
4.  In caso di revoca, il sindaco è tenuto a comunicare al consiglio nel termine di 7 giorni, le ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio potrà esprimere valutazioni formali.
5.  Le dimissioni dalla carica di assessore sono depositate presso la segreteria comunale ed assunte tempestivamente al protocollo generale. Possono, altresì, essere formalizzate in seduta di organi collegiali.
6.  Le dimissioni sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 50
Competenze della giunta

Oltre alle competenze per le materie indicate nel l'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non sono di competenza del consiglio o dei responsabili di settore, e a quelle attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:
1. Nell'attività propositiva e di impulso:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa espri mere valutazioni e direttive, sui servizi e sulle relative tariffe;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
2. Nell'attività di amministrazione:
a)  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, non di competenza del consiglio e dei responsabili di settore, e precisamente:
-  effettua gli acquisti e le alienazioni;
-  conferisce gli incarichi per prestazioni professionali e legali autorizzando in quest'ultimo caso il sindaco a stare in giudizio;
-  eroga contributi;
-  adotta nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, assunzioni e sullo stato giuridico ed economico del personale, che non sia no di competenza dei responsabili di settore o del direttore generale;
-  adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza specificamente dalla legge o dallo statuto;
b)  approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi:
-  adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lett. "l" e "m" dell'art. 32 della legge regionale n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e quelli di competenza del sindaco, del segretario o dei funzionari;
c)  delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco, al segretario o ai funzionari;
d)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
e)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o come convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
g)  adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
h)  recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;
i)  prende atto dei provvedimenti disciplinari irrogati dall'ufficio competente; inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 51
Funzionamento della giunta

1.  La giunta comunale si riunisce validamente senza alcuna formalità procedurale e delibera in ordine agli affari di sua competenza, i cui atti regolamentari istruiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono messi a disposizione della giunta stessa dal segretario.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco, od in mancanza di questi, dal vice sindaco, od in mancanza ancora dall'assessore anziano per età.


Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 52
Organizzazione degli uffici

Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati se condo criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, adeguatezza alla necessità dei cittadini ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Art. 53
Organizzazione del personale

1.  Il regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi e i criteri di cui al precedente articolo tenendo conto delle esigenze del l'utenza, della massima valorizzazione delle risorse uma ne e della necessaria elasticità organizzativa.
2.  Spettano agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti di stanziamento di bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 54
Incarichi di direzione degli uffici

1.  Gli incaricati di direzione degli uffici provvedono a tutti i compiti di gestione amministrativa relativa alla struttura cui sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite nel presente statuto e nel regolamento, ed in particolare:
-  attendono a compiti di studio e ricerca, consulen za, progettazione, programmazione, emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, propulsione, coordinamento e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la ri spondenza all'interesse pubblico e la regolarità amministrativa delle attività dei dipendenti e della struttura cui sono rispettivamente preposti.
2.  L'incarico di direzione degli uffici è disciplinato dalle norme previste dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 55
Responsabilità degli incaricati di direzione degli uffici

Gli incaricati di direzione degli uffici sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia della gestione, in relazione agli obiettivi del Comune. Del loro operato e dell'efficienza degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti rispondono direttamente al sindaco dal quale dipendono funzionalmente.
Entro il 15 gennaio di ogni anno essi presentano al sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 56
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.  Il regolamento disciplina le dotazioni organiche del personale e l'inquadramento dello stesso nelle forme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con criteri di flessibilità e valorizzazione della professionalità.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati con accordi collettivi nazionali.

Art. 57
Responsabili di settori

1.  Ai responsabili di settore spetta la gestione e la direzione degli uffici in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
2.  I responsabili di settore rispondono dell'attuazione dei programmi e delle direttive, della produttività e del buon andamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3.  I responsabili di settore sono assunti:
a)  per concorso pubblico;
b)  per concorso interamente riservato al personale dipendente;
c)  mobilità da altri enti.
4.  I responsabili di settore, ciascuno nell'ambito dei compiti del settore di appartenenza, presiedono le gare, propongono le procedure di appalto e stipulano i contratti deliberati dagli organi del Comune, nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario e gli altri atti previsti dalla legge.
5.  In particolare compete ai responsabili di settore:
a)  dare attuazione ai programmi e agli indirizzi espressi dagli organi politico-amministrativi;
b)  organizzare le risorse umane, finanziarie e strutturali ad essi assegnate;
c)  formulare proposte di spesa per lavori, forniture, prestazioni;
d)  esercitare le funzioni di iniziativa, coordinamen to, direttiva e controllo nei confronti dei dipendenti uffici e servizi;
e)  esprimere parere, per la rispettiva competenza, di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione e di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa assunti;
f)  rilasciare copia di documenti, fornire notizie ai cittadini ed ai consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso e di informazione;
g)  concorrere a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
h)  controllare e vigilare tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'ufficio;
i)  attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della attività gestionale dei livelli sottordinati;
j)  curare, in conformità delle direttive degli organi del Comune, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dei medesimi e le successive fasi di esecuzione;
k)  curare i rapporti con l'esterno, firmando i relativi atti;
l)  adottare gli atti di gestione riservati dalla legge o dai regolamenti;
m)  contestare gli addebiti disciplinari, istruire i relativi procedimenti, applicare le sanzioni del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale del proprio settore, e nel caso in cui la sanzione da applicare sia più grave della censura, segnalare all'ufficio del personale i fatti da contestare per l'istruzione dei procedimenti.
6.  In caso di assenza, vacanza od impedimento dei responsabili di settore, i relativi atti, ritenuti urgenti ed indifferibili, sono adottati dal direttore generale o dal segretario comunale ove non sia stato nominato il direttore generale.

Art. 58
Servizio di controllo interno

1.  E' istituito il servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica ge stione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.  Tale organo sarà composto da funzionari apicali o da esperti, anche esterni all'amministrazione.

Art. 59
Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.
La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.
L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberate dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/90, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.

Art. 60
Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento in modo economico ed efficiente ed in ambiti territoriali determinati delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare forme associative, come previsto dalle vigenti disposizioni, con altri enti, sulla base degli artt. 24, 25, 26, 27 della legge n. 142/90.
La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, economicità e partecipazione.
I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui no mina si applica l'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/92, nonché dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93 e dall'art. 45 della legge regionale n. 26/93, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.

Art. 61
Segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia e iscritto all'al bo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.  Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3.  La nomina, la conferma e la revoca del segretario sono disciplinate dalla legge e dal relativo regolamento attuativo. Il segretario può essere convenzionato con altri enti previa delibera dei rispettivi consigli.
4.  Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di as sistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli or gani dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; su richiesta, da formulare in tempo utile, fornisce pareri scritti su determinate materie e problematiche;
b)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, curandone la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse dell'ente;
d)  esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
5.  Inoltre, il segretario (o il direttore, qualora nominato) esercita i compiti di sovrintendenza sulla sfera gestionale:
-  coordina l'attività dei responsabili delle aree e dei servizi, con poteri anche di sostituzione in casi adeguatamente motivati;
-  convoca e presiede la conferenza dei servizi;
-  presiede il nucleo di valutazione;
-  in materia di gestione del personale, esercita le funzioni previste dal contratto decentrato e dal regolamento dei procedimenti sanzionatori e, in particolare, appone un visto su tutti gli atti di gestione del personale (mobilità, missioni, straordinari, permessi, congedi, recuperi, aspettative, ecc.) di competenza dei responsabili dei servizi; inoltre, spettano al segretario (direttore) gli atti relativi ai responsabili stessi.
6.  In base all'art. 51 bis, comma 4, della legge n. 142/90, il sindaco può attribuire al segretario le funzioni di direttore generale. Il segretario-direttore in particolare sovrintende al controllo di gestione, nei casi e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità.
Al segretario-direttore viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla contrattazione.
Tale indennità cessa in caso di revoca dell'incarico di direttore; in tal caso egli continua a svolgere i soli compiti da segretario.

Art. 62
Il direttore generale

1.  Sulla base di una convenzione tra Comuni, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 15.000 abitanti, il sindaco capo-convenzione può nominare un direttore generale e con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di ciascun sindaco.
2.  La scelta è fiduciaria; il direttore deve essere persona di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale, pubblica o privata.
3.  In conformità alle disposizioni dell'art. 51 bis della legge n. 142/90, dello statuto e dei regolamenti comunali, la convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di nomina e di revoca, le funzioni del direttore, le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti, nonché i rapporti tra direttore e rispettivo segretario, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli.
4.  Il direttore generale riceve una retribuzione omnicomprensiva stabilita nella convenzione di cui al com ma 1. Gli oneri sono ripartiti in base alla stessa convenzione.


Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 63
Ordinamento finanziario

1.  La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente.
2.  Il bilancio di previsione è l'atto fondamentale am ministrativo, giuridico, contabile e politico mediante il quale il Comune programma la propria attività finanziaria allo scopo di perseguire i propri fini. Esso costituisce norma e guida per l'azione amministrativa.
3.  La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.

Art. 64
Contabilità - Bilancio preventivo e conto consuntivo

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale.
2.  La gestione del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio comunale nell'osservanza dei principi delle universalità, dell'in tegralità, della veridicità, e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati debbono consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  I fatti di gestione sono rilevati attraverso la contabilità economica con dimostrazione nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
5.  Per l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio comunale, la giunta predispone una relazione illustrativa nella quale vengono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta. Al conto consuntivo deve altresì essere allegata la relazione del revisore dei conti.

Art. 65
Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ed il controllo di gestione ad un revisore dei conti, eletto secondo le disposizioni dell'art. 57 della legge n. 142/90.
2.  Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  verifica l'equilibrio finanziario del bilancio ponen do a confronto le entrate previste, compreso l'eventuale avanzo di amministrazione, con le uscite, nonché le variazioni della previsione, per i conseguenziali interventi correttivi da parte del consiglio;
d)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficacia, produttività ed economicità nella loro azione. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco ed al presidente del consiglio perché ne informino il consesso.
3.  Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle relative funzioni.
5.  Il regolamento di contabilità disciplina partitamente l'organizzazione dell'ufficio del revisore ed i relativi adempimenti, alla stregua di quanto disposto dal l'art. 100 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 25 feb braio 1995.
6.  Il compenso al revisore viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 107 del richiamato decreto legislativo n. 77/95.


Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.
2.  Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
3.  Le proposte di revisione dello statuto totale o parziale non possono essere approvate prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso e sei mesi dall'ultima modifica o integrazione ad eccezione degli adeguamenti ad intervenute disposizioni normative.
4.  Le proposte di revisione dello statuto, respinte dal consiglio comunale, non possono essere rinnovate prima di un anno dalla delibera di reiezione.
5.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente, dalla cui entrata in vigore decorre l'effetto abrogativo.

Art. 67
Rinvio a leggi

1.  Il consiglio comunale procede alla approvazione dei regolamenti, entro un anno dalla approvazione dello statuto.
2.  Per quanto non riportato espressamente nel presente statuto si rinvia alle leggi di settore.

Art. 68
Entrata in vigore dello statuto

1.  Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'or gano regionale, il presente statuto viene affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  Il presente statuto verrà inviato all'Assessorato re gionale degli enti locali e al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Approvato con delibera consiliare n. 48 del 21 ottobre 1999, annullata parzialmente con decisione n. 10532/10047 del 28 dicembre 1999 dal CO.RE.CO. centrale e modificato, nelle parti annullate, con delibera consiliare n. 58 del 21 dicembre 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n. 306/13 del 20 gennaio 2000.
(2000.10.660)
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Statuto del Comune di Campobello di Mazara. Modifiche


Nello statuto del Comune di Campobello di Mazara, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996 (rettificato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 1997), sono state apportate le seguenti modifiche:


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Finalità

1)  Il Comune di Campobello di Mazara ispira la propria attività alla lotta ed alla repressione del fenomeno mafioso e di qualunque forma di criminalità organizzata o meno, assumendo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa a baluardo per la difesa della dignità dei cittadini campobellesi e rifiutando e respingendo fermamente ogni tentativo, palese o meno, di infiltrazione volta al condizionamento o all'influenza sulla sana amministrazione della cosa pubblica.


Titolo II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 9
Organi del Comune

1)  Sono organi del Comune di Campobello di Mazara il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 10
Consiglio comunale

1)  L'elezione del consiglio comunale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni sono disciplinati dalla normativa regionale vigente.
2)  Le modalità di funzionamento sono regolate dalla legge e dal regolamento.

Art. 11
Competenze del consiglio

1)  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2)  Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti qualora disposizioni legislative non attribuiscano la relativa competenza ad altri organi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali e le eventuali deroghe ad essi;
c)  le convenzioni tra Comuni od altri enti, la costituzione e le modificazioni di forme associative;
d)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
l)  la nomina, designazione ed elezione dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni o in commissioni. In tali casi dovranno essere individuate persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti di riferimento, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire;
m)  tutte le materie espressamente attribuite alla sua competenza da specifiche previsioni legislative.
3)  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 12
Prima adunanza del consiglio comunale

1)  Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio tiene la sua prima adunanza.
2)  La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con avviso da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3)  Qualora il presidente del consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
4)  Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza, presta giuramento con la formula prevista dall'Ordinamento regionale degli enti locali. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti nella prima adunanza prestano giuramento nella prima seduta in cui risultano presenti, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
5)  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. Tale decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
6)  Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva il consiglio procede, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed all'elezione del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.

Art. 13
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio

1)  Il consiglio comunale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo gli altri adempimenti indicati nel precedente art. 12, procede con votazioni separate all'elezione nel suo seno del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.
2)  Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
3)  Dopo l'elezione del presidente, si procede all'elezione del vice presidente con l'osservanza delle disposizioni ordinarie.
4)  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 14
Compiti e attribuzioni del presidente del consiglio

1)  Il presidente del consiglio:
a)  convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capi gruppo;
b)  dirige e coordina l'attività del consiglio comunale;
c)  cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
d)  firma, congiuntamente al segretario comunale ed al consigliere presente anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del consiglio comunale;
e)  nomina e presiede le commissioni di indagine;
f)  esercita tutti i poteri attribuitigli dall'Ordinamento regionale degli enti locali.
2)  Per l'esercizio delle funzioni sopraindicate il presidente del consiglio si avvale inoltre degli uffici della segreteria comunale e degli altri uffici preposti a dette funzioni.

Art. 15
Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente del consiglio

1)  Il presidente ed il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni, morte o altre cause previste dalla legge.
2)  Nel caso di contemporanea cessazione del presidente e del vice presidente del consiglio assume la presidenza provvisoria, sino all'elezione del nuovo presidente, il consigliare anziano per numero di preferenze individuali.
3)  Le dimissioni dalla carica di presidente e da quella di vice presidente del consiglio vanno presentate al consiglio stesso, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4)  La seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni.

Art. 16
Riunioni del consiglio

1)  Il consiglio si riunisce secondo le modalità previste nel presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
2)  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.
3)  Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco, quindi le proposte delle commissioni consiliari e, dopo, le proposte dei singoli consiglieri secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
4)  Il sindaco ed i componenti della giunta comunale partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
5)  il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria dell'ente.

Art. 17
Modalità di convocazione del consiglio

1)  Il consiglio è convocato dal suo presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri comunali o al domicilio da essi eletto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2)  Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con l'ordine del giorno può avere luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
3)  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo del Comune.
4)  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore nei casi d'urgenza.

Art. 18
Pubblicità delle sedute

1)  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2)  Il consiglio si riunisce di norma nella sede propria e, comunque, può essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, ma sempre nell'ambito del territorio comunale, su determinazione del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capi gruppo.

Art. 19
Mancata partecipazione alle sedute

1)  I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.
2)  La decadenza è dichiarata dal consiglio, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 20
Numero legale

1)  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2)  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3)  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4)  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
5)  Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 21
Prerogative dei consiglieri

1)  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2)  I consiglieri, oltre al diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione e mozione, che esercitano nelle forme previste nel regolamento.
3)  I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4)  Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5)  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
6) Le mozioni, presentate da almeno 3 consiglieri comunali, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Art. 22
Gruppi consiliari

1)  Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.
2)  La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
3)  Il sindaco assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, idonee strutture tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
4)  E' istituita la commissione dei capi gruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.

Art. 23
Commissioni consiliari

1)  Sono istituite commissioni consiliari in numero di 6.
2)  Le commissioni hanno funzioni consultive e propositive nelle materie di competenza del consiglio comunale.
3)  Le commissioni sono costituite, ognuna, da 5 componenti e con criterio proporzionale.
4)  Il regolamento del consiglio disciplina le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle commissioni.
5)  I pareri delle commissioni sono obbligatori su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.
6)  Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla richiesta stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
7)  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni d'indagine per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti in materia attinente l'amministrazione del Comune.
8)  La deliberazione di istituzione della commissione di indagine dovrà prevedere il numero dei componenti e definirne l'oggetto, l'ambito ed il termine entro il quale la stessa commissione dovrà concludere i propri lavori per riferirne all'assemblea.
9)  La commissione di indagine sarà nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capi gruppo e sarà composta da un numero di consiglieri tale da garantirne la presenza di tutti i gruppi ed in misura proporzionale alla loro consistenza.
10)  La commissione di indagine sarà presieduta dal presidente del consiglio o da un consigliere dallo stesso delegato.
11)  La commissione di indagine, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno un componente-segretario ed il componente-relatore.
12)  La commissione di indagine, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario ed i dipendenti dell'ente e potrà convocare anche i terzi interessati all'oggetto dell'indagine. Ha inoltre diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
13)  I verbali della commissione, redatti dal componente-segretario, resteranno riservati fino alla presentazione della relazione finale al consiglio comunale.
14)  A conclusione dei propri lavori la commissione, attraverso il componente-relatore, dovrà riferire al consiglio che adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza o esprimerà, agli organi competenti, i propri giudizi ed i conseguenti indirizzi.

Art. 24
Il sindaco

1)  L'elezione, la durata e la cessazione dalla carica del sindaco sono disciplinate dalla normativa regionale vigente.
2)  Il sindaco è ufficiale di Governo.

Art. 25
Attribuzioni del sindaco

1)  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2)  Il sindaco rappresenta il Comune; nomina entro 10 giorni dalla proclamazione la giunta; convoca e presiede la giunta; ripartisce, nella prima riunione di giunta, agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
3)  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata secondo l'art. 15, comma 4bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
4)  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco il componente della giunta più anziano d'età.
5)  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
6)  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
7)  Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita ogni altra attribuzione che la legge, il presente statuto o i regolamenti non riservano alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei capi settore.
8)  Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
9)  Stipula contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, dallo stesso incaricati al di fuori della dotazione organica con i limiti, i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
10)  Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, secondo la normativa vigente.
11)  Trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati.
12)  Spettano al sindaco le nomine, le designazioni e le revoche, sia interne che esterne, riferite alla competenza del Comune. Tali nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nelle nomine o designazioni dei rappresentanti del Comune in enti od organismi esterni provvederà individuando persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire. Il possesso dei superiori requisiti va accertato preliminarmente alla nomina o designazione e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
13)  In caso di successione nella carica, il nuovo sindaco può revocare le nomine e le designazioni operate dal suo predecessore, anche prima della scadenza del relativo incarico, provvedendo alle relative sostituzioni.
14)  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta, sulla quale il consiglio esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
15)  Il sindaco, inoltre:
a)  dispone, sentito il segretario comunale, l'assegnazione dei responsabili degli uffici e servizi e la relativa sostituzione per congedo ordinario o aspettativa eccedente i 30 giorni;
b)  può autorizzare i dipendenti comunali, sentito il parere del segretario comunale per i capi settore ed il parere dei rispettivi capi settore per gli altri dipendenti, senza pregiudizio per lo svolgimento dei servizi propri, ad assumere incarichi, anche nell'interesse del Comune, presso enti o associazioni di diritto pubblico, ovvero di diritto privato cui partecipi il Comune;
c)  nomina i messi notificatori;
d)  firma i verbali e le deliberazioni della giunta comunale congiuntamente al segretario e all'assessore anziano;
e)  svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi dell'ente;
f)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici;
g)  autorizza, in caso d'urgenza ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici o per l'acquisto di beni e servizi di importo non superiore a L. 50.000.000;
h)  conferisce gli incarichi di consulenza a professionisti esterni allorché le relative spettanze non siano superiori a L. 50.000.000;
i)  nomina i dipendenti, ovvero provvede all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato, per la costituzione dell'ufficio posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo allo stesso attribuiti dalla legge.
16)  I provvedimenti riguardanti le attribuzioni sopra elencate vengono adottati dal sindaco sotto forma di "determinazione sindacale".
17)  Le determinazioni sindacali, allorché comportino profili d'ordine finanziario e/o contabile, dovranno essere munite del parere tecnico del capo del settore finanziario e, ove comportino impegni di spesa, anche dell'attestazione della relativa copertura finanziaria. Inoltre la relativa istruttoria comprende il visto del capo settore competente.

Art. 26
Composizione e nomina della giunta

1)  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 6 assessori nominati dal sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2)  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3)  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco.
4)  Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado del sindaco o di altro componente della giunta stessa.
5)  In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
6)  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
7)  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti componenti di organi consultivi del Comune.

Art. 27
Attribuzioni della giunta

1)  La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera con de!iberazione collegiale.
2)  La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge ed in particolare sulle seguenti materie:
a)  acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale qualora non impegnino il bilancio per gli esercizi futuri e che non siano di competenza del consiglio;
b)  autorizza il sistema di appalto per lavori, forniture e somministrazioni di beni e servizi diversi dal pubblico incanto;
c)  determina i criteri per la concessione di contributi a enti, associazioni, imprese e privati, ovvero delibera sull'entità del contributo;
d)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e)  determina gli indirizzi operativi per il riconoscimento delle indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e terzi;
f)  autorizza la stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 28
Diritto d'udienza

1)  Il sindaco e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e le ore nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza relativamente a problemi attinenti ai servizi d'istituto dell'ente.

Art. 29
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1)  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere del comune di Campobello di Mazara avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2)  All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di sindaco e di consigliere dovranno presentare presso la segreteria generale del Comune il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3)  Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune fino alla data delle consultazioni elettorali.
4)  Entro il termine di 30 giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute in maniera analitica con indicazione, per ogni singola voce di spesa, dei rispetti importi spesi. Per la specifica delle spese varrà analogicamente la tipologia indicata nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
5)  I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma 4°.
6)  Detti consuntivi potranno essere consultati da qualunque cittadino che ne faccia richiesta alla segreteria generale del Comune, anche dopo la scadenza del termine indicato al precedente comma.

Art. 30
Anagrafe patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori

1)  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali sono tenuti all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge n. 128/1992, nel rispetto dei termini e delle previsioni contenute nell'apposito regolamento.


Titolo IV
ORGANI NON ELETTIVI
Capo I
Organi burocratici
Art. 54
Principi generali

1)  Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.
2)  Gli atti devono essere redatti per iscritto salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
3)  La struttura organizzativa del Comune si ispira ai principi istituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi a favore dei cittadini e di qualunque altro utente.
4)  Qualunque procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o dal regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.

Art. 55
Ordinamento degli uffici

1)  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è ispirato a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, sulla base di apposito regolamento.
2)  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, oltre al necessario coordinamento dei settori, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
3)  Al settore è preposto il capo settore.
4)  I singoli settori sono ordinati in servizi ed unità operative secondo le disposizioni del regolamento sul-l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in considerazione della razionalizzazione dei carichi di lavoro.

Art. 56
Sportelli decentrati

1)  Possono essere istituti sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di servizio al cittadino.

Art. 57
Segretario generale

1)  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato secondo le previsioni della normativa che disciplina la materia.

Art. 58
Vice segretario generale

1)  Il sindaco nomina vice segretario generale, sentito il segretario generale, un capo settore, in possesso del titolo di studio per poter accedere alla carriera di segretario comunale. Non può essere nominato vice segretario generale un dirigente assunto a tempo determinato.
2)  Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale nei casi di vacanza, assenza od impedimento; lo coadiuva in conformità a quanto previsto dall'atto di nomina.
3)  L'incarico di vice segretario generale può essere sempre revocato dal sindaco con provvedimento motivato.

Art. 59
Funzioni ed attribuzioni del segretario generale

1)  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, impartendo le necessarie direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
b)  promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
c)  esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta o al consiglio e risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;
d)  partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio;
e)  può rogare atti e contratti nell'interesse del Comune;
f)  dirime, con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i dirigenti;
g)  vigila sull'applicazione e sul rispetto delle norme sul procedimento amministrativo;
h)  adotta ogni misura organizzativa di carattere generale per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
i)  esprime parere sulle autorizzazioni del sindaco ai dirigenti ad assumere incarichi, senza pregiudizio per lo svolgimento delle funzioni proprie, presso enti o associazioni di diritto pubblico.
2)  Il segretario generale ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune.
1)  Il segretario generale o suo delegato partecipa, se richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari e dei capi gruppo con funzioni consultive.
2)  Il segretario generale esercita ogni altra competenza conferitagli dalla legge statale e/o regionale, dallo statuto e dai regolamenti.
3) Al segretario generale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale.

Art. 60
I dirigenti dei servizi

1)  Sono considerati dirigenti, ai fini del presente statuto, i dipendenti del Comune preposti alla direzione dei settori.

Art. 61
Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

1)  I dirigenti sono preposti ai vari settori di attività. Essi rispondono dell'andamento dei servizi e coordinano i singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.
2)  I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quant'altro non compete alla funzione di indirizzo politico o amministrativo e ne rispondono direttamente all'organo dell'ente ed al segretario generale. Sono inoltre responsabili dei risultati dell'azione amministrativa.
3)  I dirigenti relazionano periodicamente sull'andamento dell'azione amministrativa e sui singoli atti adottati.
4)  I dirigenti esprimono il proprio parere, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, su ogni proposta di deliberazione del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio.
5)  Il dirigente del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione, eccetto quelle nelle quali non esista alcun profilo contabile, ed attesta la relativa copertura finanziaria.
6)  I pareri di cui ai precedenti commi vanno inseriti nell'atto deliberativo. In caso di assenza-temporanea (per congedi ordinari o straordinari, per missioni di durata superiore ad una giornata, ecc.) di un capo settore, gli stessi pareri saranno resi, in sua sostituzione, dal capo servizio incaricato dal sindaco o delegato dal dirigente, ovvero, nei casi di mancato incarico e di mancata delega, dal capo servizio più anziano del rispettivo settore.
7)  I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi; essi sono altresì responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti per la parte di rispettiva competenza, nonché della relativa attuazione.
8)  Spettano ai dirigenti tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna e di atti che comportino impegni di spesa, salvo quelli che disposizioni di legge o statutarie attribuiscono ad altri organi.
9)  I dirigenti provvedono all'attuazione del piano esecutivo di gestione deliberato annualmente dalla giunta ed adottano i relativi atti d'impegno di spesa con proprie determinazioni, nell'ambito delle dotazioni finanziarie loro assegnate. Le predette competenze, ove se ne ravvisi la necessità, possono essere assegnate anche ad altri funzionari, individuati quali responsabili dei servizi con apposita determinazione del sindaco, sentiti i capi dei settori competenti.
10)  Spettano in particolare ai dirigenti i seguenti compiti:
a)  la presidenza delle commissioni di gara per l'aggiudicazione di lavori e forniture, comprese le gare ufficiose per gli affidamenti a trattativa privata nei casi previsti dalla legge;
b)  presiedere le gare ufficiose o esplorative per le forniture in economia;
c)  la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
d)  stipulare i contratti;
e)  l'adozione di atti e provvedimenti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, e la liquidazione delle spese, entro i limiti degli impegni formalmente assunti, derivanti da contratti o da deliberazioni esecutive a norma di legge e disporre i relativi pagamenti;
f)  la liquidazione delle contabilità finali relative a lavori, servizi e forniture, debitamente autorizzati nelle forme di legge, approvando i relativi collaudi o i certificati di regolare esecuzione, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese rispetto a quelle autorizzate;
g)  l'autorizzazione agli svincoli di cauzioni;
h)  l'impegno e la liquidazione di spese derivanti da disposizioni di legge o da obblighi contrattuali, ivi compresi gli aggiornamenti previsti dalla legge o dai contratti riguardanti i canoni di locazione, nonché la liquidazione di spese condominiali;
i)  gli atti di amministrazione e di gestione del personale, compreso i provvedimenti relativi alla mobilità del personale nell'ambito del settore di competenza;
j)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
k)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di competenza del Comune, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paessaggistico-ambientale;
l)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
m)  gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, ad essi attribuiti dal sindaco.
11)  Spetta ai dirigenti promuovere periodiche conferenze di servizio dei dipendenti.
12)  Nell'ambito della propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale.
13)  Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare, nei limiti fissati dalle norme sull'attribuzione delle mansioni, l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.

Art. 62
Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti

1)  Nei limiti delle disponibilità d'organico il sindaco può conferire incarichi di funzioni di capo settore a persone non dipendenti dell'ente purché in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al posto.
2)  La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal sindaco con provvedimento motivato.
3)  Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento motivato del sindaco, al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
4)  La durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco; l'incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza e, comunque, è automaticamente risolto con il venir meno, per qualunque causa, del mandato del sindaco che lo ha conferito.
5)  Il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al capo settore e può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam.
6)  Ad analogo incarico può farsi ricorso, con le stesse modalità, per la stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica del Comune.

Art. 63
Incarichi di direzione di progetto

1)  Per la realizzazione di progetti che interessano più settori, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal sindaco con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione di piani annuali, alle proposte di deliberazioni e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2)  In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il sindaco può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive della responsabilità degli atti indicati al comma precedente, ad un funzionario di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente esterno, assunto secondo le modalità previste all'articolo precedente, qualora non esistano le necessarie competenze all'interno dell'ente.

Art. 64
Conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi

1)  E' istituita la conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
2)  La conferenza è convocata periodicamente dal segretario generale ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata dal Comune ed alla verfica periodica della sua puntuale realizzazione.
3)  La conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi:
a)  assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori, uffici e servizi alle previsioni programmatiche;
b)  esprime, a richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
c)  fornisce al consiglio, alla giunta ed alle commissioni consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni materia;
d)  esamina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi a seguito di richiesta dell'amministrazione stessa.

E' stato abolito l'art. 72, lettera "C", dello statuto che recita testualmente: "Con deliberazione motivata di giunta in riferimento ad eccezionali necessità con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".
Modifiche approvate dal consiglio comunale con delibera n. 94 del 29 ottobre 1999, riscontrate legittime dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 10484/9932 del 28 dicembre 1999.
(2000.5.288)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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