REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2000 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Giovanni La Punta e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della sanità

DECRETO 22 ottobre 1999.
Istituzione del nuovo albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale  pag.


DECRETO 22 dicembre 1999.
Modifica del decreto 6 agosto 1999, concernente disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario  pag.


DECRETO 23 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1998  pag.


DECRETO 3 marzo 2000.
Modifiche ed integrazioni del decreto 9 novembre 1999, concernente individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF (Commissione unica del farmaco)  pag.


DECRETO 9 marzo 2000.
Modifica del decreto 29 maggio 1998, concernente determinazione della tariffa a carico dei titolari degli stabilimenti di produzione e/o commercializzazione di carni fresche che richiedono il riconoscimento dell'impianto ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 13, commi 1 e 2  pag.


DECRETO 9 marzo 2000.
Rettifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998  pag.

DECRETO 15 marzo 2000.
Modifica del decreto 4 giugno 1999, concernente fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari  pag.


DECRETO 15 marzo 2000.
Sostituzione della tabella A del decreto 9 aprile 1998, concernente presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel di Palermo per la realizzazione di opere nei comuni di Gela ed Acate  pag. 11 


DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di 17 alloggi nel comune di Capo d'Orlando  pag. 12 


DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione di variante urbanistica per la costruzione di n. 20 alloggi nel comune di Niscemi.
  pag. 14 


DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone  pag. 15 


DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara  pag. 17 


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto nel comune di Catania  pag. 27 


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per l'esecuzione di opere nel territorio di diversi comuni della Regione  pag. 28 

DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto dell'Enel per la costruzione di un elettrodotto denominato Stazione elettrica di Ciminna - cabina primaria di Brancaccio  pag. 30 


DECRETO29 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere nei comuni di Bronte e Troina  pag. 30 


DECRETO 30 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici  pag. 33 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale delle graduatorie per l'attribuzione della progressione economica orizzontale ai livelli V e VII  pag. 36 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili per la realizzazione dei lavori di irrigazione nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distribuzione distretto Eleuterio, comuni di Bagheria e Misilmeri  pag. 36 
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Poggioreale e Monreale per lavori di utilizzazione delle acque invasate nel serbatoio Garica sul fiume Belice, distribuzione zone 3, 4a e 4b  pag. 52 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.
  pag. 53 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina per lavori urgenti nel comune di Mistretta  pag. 53 
Autorizzazione all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba  pag. 53 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Agrigento  pag. 55 
Sostituzione di un componente del consiglio di disciplina dell'Azienda siciliana trasporti  pag. 56 

Proroga del termine attività per disoccupati e occupati.
  pag. 56 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo  pag. 56 
Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.  pag. 57 
Autorizzazione alla ditta S.C.I. s.a.s. di Salvatore Sesto, con sede in Catania, alla detenzione e distribuzione di gas medicali per uso umano  pag. 57 
Autorizzazione alla società Tecnomed s.r.l., con sede in Caltagirone, alla distribuzione di medicinali per uso uma-no  pag. 57 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamen-to delle attività sportive per la stagione 1998/99 - Articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8  pag. 57 
Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 1999/2000 - Articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18  pag. 149 
Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 1999/2000 - Articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18  pag. 155 
Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" - stagione sportiva 1998/99 - Articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31  pag. 156 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 21 marzo 2000, n. 9.
Approvazione di progetti di lavori socialmente utili totalmente o parzialmente finanziati dalla Regione o dagli enti promotori e attuatori. Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Adempimenti  pag. 159 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Giovanni La Punta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto loStatuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la sentenza n. 4277/99 emessa da tribunale diCatania - Sezione prima civile, in data 12-19 novembre 1999, con la quale il sig. Trovato Santo è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco del comune di San Giovanni La Punta;
Vista la sentenza n. 23, emessa dalla Corte di appello del tribunale di Catania in data 21 gennaio 2000, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello proposto dal sig. Trovato Santo;
Ritenuto, conseguentemente, che la citata senten- za del tribunale di Catania n. 4277/99 è divenuta esecutiva;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto del la cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale del comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare il dott. Casarubea Rodolfo commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 9 febbraio 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(2000.6.430)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 ottobre 1999.
Istituzione del nuovo albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto n. 94459/91, con il quale si istituiva l'albo regionale degli animatori di formazione, ed il decreto n. 99458/92, con il quale si iscrivevano all'albo i medici che ne avevano fatto richiesta;
Visto il D.P.R. n. 484/96, relativo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto 22 giugno 1998, relativo all'accordo regionale per l'area della medicina generale, che prevede l'istituzione dell'albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale;
Ritenuto opportuno dare applicazione al predetto accordo regionale per l'area della medicina generale, procedendo all'istituzione dell'albo regionale degli animatori di formazione, da affidarsi al comitato consultivo regionale di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 484/96;
Considerato che possono essere iscritti all'albo i medi-ci registrati negli elenchi di medicina generale, che facciano regolare domanda, previo accertamento del possesso del titolo di animatore di formazione di medicina generale;
Considerate le domande di iscrizione all'albo già pervenute all'Assessorato;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di dover istituire il predetto albo regionale degli animatori di formazione per la medicina generale, procedendo all'aggiornamento e contestuale modifica dell'albo di cui ai decreti nn. 94459/91 e 99458/92, iscrivendo i medici che hanno fatto regolare domanda e sono in possesso dei requisiti di cui all'accordo regionale per l'area della medicina generale, giusto decreto 22 giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

E' istituito l'albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale, affidato al comitato consultivo regionale di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 484/96, che ne cura la tenuta.

Art. 2

Sarà cura del gruppo "Formazione" dell'Assessorato aggiornare annualmente l'albo di cui al presente decreto; le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 novembre di ciascun anno; possono essere iscritti i medici registrati negli elenchi di medicina generale in possesso del titolo di animatore di formazione.

Art. 3

I medici, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, registrati negli elenchi della medicina generale, in possesso del titolo di animatore di formazione sono iscritti all'albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale, istituito con il presente decreto.

Art. 4

L'albo istituito con il presente decreto sostituisce integralmente l'albo già istituito con i decreti nn.94459/91 e 99458/92 per ciò che concerne l'area della medicina generale, rimandando per ciò che concerne l'area della pediatria a successiva decretazione per una nuova regolamentazione ai sensi di quanto sancito dall'accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, giusto decreto 28 gennaio 1998.

Art. 5
Norma transitoria

L'Assessorato regionale della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, delibera sulle eventuali richieste di iscrizione che dovessero pervenire, ai sensi di quanto sancito all'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

Cliccare qui per visualizzare l'Allegato


(2000.6.426)
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DECRETO 22 dicembre 1999.
Modifica del decreto 6 agosto 1999, concernente disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999, successivamente parzialmente corretto con "errata corrige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10 agosto 1999, con il quale è stata regolamentata la disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario;
Ravvisata la necessità, dopo un attento approfondimento della tematica, di apportare talune modifiche a quanto precedentemente normato con il citato decreto, al fine di una più razionale attuazione della programmazione regionale che sia anche finalizzata a migliorare l'assistenza sanitaria per le predette patologie;
Ritenuto, per quanto già espresso, di dover apportare al citato decreto le seguenti modifiche ed integrazioni:
- porre un termine temporale di presentazione delle istanze di riconoscimento;
-  limitare il riconoscimento quale centro di riferimento, per tipologia, ad una sola struttura in ambito regionale;
-  accertare il possesso dei requisiti minimi per tipologia ex D.P.R. 14 gennaio 1997;
-  prevedere che le istanze di riconoscimento siano presentate, previo atto deliberativo, dal legale rappresentante dell'ente richiedente;
-  individuare le modalità di assegnazione delle risorse da ripartire annualmente;
-  demandare le valutazioni annuali, di cui all'art.6 del decreto n. 29684 sull'attività svolta dai centri riconosciuti, ad una Commissione regionale da istituirsi con successivo decreto che dovrà essere così composta:
-  presidente: l'Assessore o suo delegato;
-  componenti: due medici ospedalieri, due medici universitari, un ispettore dell'I.R.S. e due funzionari amministrativi di cui uno con funzioni di segretario.
Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, di dovere sottoporre a riesame tutte le istanze di riconoscimento già esitate con l'emanazione dei relativi decreti assessoriali;

Decreta:


Art. 1

L'art. 5 del decreto n. 29684 del 6 agosto 1999 è modificato segue:
Il riconoscimento quale centro di riferimento regionale verrà attribuito con decreto assessoriale e positiva istruttoria curata dall'Assessorato, previo atto deliberativo di richiesta avanzata dal legale rappresentante dell'ente.

Art. 2

Ai fini di una razionale programmazione le istanze di richiesta di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno; l'Assessorato regionale della sanità riconoscerà un solo centro di riferimento per tipologia.

Art. 3

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2 del sopracitato decreto i centri di riferimento regionali dovranno possedere i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Art. 4

L'art. 6 del decreto n. 29684 è modificato come segue:
L'Assessorato regionale della sanità, annualmente, in sede di ripartizione della quota di F.S.R. stabilirà i criteri di attribuzione delle risorse da destinare ai centri di riferimento.

Art. 5

L'attività svolta dai centri di riferimento sarà oggetto di esame da parte di una commissione di valutazione, coma sopra articolata, che verrà nominata con successivo decreto assessoriale.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda e si confermano i contenuti del decreto n. 29684 del 6 agosto 1999.

Art. 7

I decreti di riconoscimento già emanati saranno oggetto di riesame alla luce dei requisiti previsti dal presente decreto.
Il presente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 1999.
  MARTINO 

(2000.11.687)
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DECRETO 23 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 29993 del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 47 del 1° ottobre 1999, come modificato dai decreti assessoriali n. 30400 del 27 ottobre 1999 e 31067 del 30 dicembre 1999, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998;
Considerato che per meri errori tecnici conseguenti al trasferimento dei dati da computer al supporto magnetico trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono stati ravvisati degli errori relativamente al punteggio attribuito ad alcuni sanitari;
Ritenuto di dovere provvedere in via di autotutela alle suddette rettifiche;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato, e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 29993 del 17 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni in premessa specificati, alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, vengono apportate le seguenti rettifiche:
-  Bellavia Michele, nato l'8 febbraio 1958 da 7,20 a 7,80;
-  Iacolino Venanzio, nato il 10 marzo 1954 da 16,90 a 17,50;
-  Iacono Anna, nata il 5 aprile 1966 da 6,40 a 6,80;
-  Iacono Giuseppina, nata il 18 marzo 1958 da 21,75 a 21,95;
-  Iannelli Enrico Maria, nato il 28 ottobre 1964 da 12 a 12,20;
-  Iannello Gabriella, nata il 24 novembre 1958 da 17,55 a 17,60;
-  Pricoco (e non Pricopo) Antonio Romolo, nato il 29 dicembre 1959 da 1,30 a 1,50;
-  Priola Piero, nato il 28 novembre 1958 da 10,70 a 11,90;
-  Privitera Antonino, nato il 3 gennaio 1953 da 16,10 a 16,45;
-  Proto Nunzia, nata il 4 aprile 1958 da 3,70 a 4,90;
-  Pulvirenti Angelo, nato il 7 novembre 1960 da 24,65 a 24,75.

Art. 2

Imedici sopra indicati andranno ad occupare nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998 la posizione che compete loro in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggio- re età.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 febbraio 2000.
  LO MONTE 

(2000.9.554)
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DECRETO 3 marzo 2000.
Modifiche ed integrazioni del decreto 9 novembre 1999, concernente individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF (Commissione unica del farmaco).

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Visto il provvedimento CUF 7 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 239 del 13 ottobre 1998, riguardante la revisione delle note CUF, riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n.229/99;
Visto il proprio decreto n. 30663 del 9 novembre 1999, portante "Individuazione dei centri specializzati universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000;
Ritenuto di dovere consentire più agevoli e diffuse attività di prescrizione e dispensazione sul territorio dei farmaci di cui alle note CUF sopracitate;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare anche le strutture private, purché provvisoriamente accreditate con il S.S.N. - per la branca di specializzazione in relazione alla quale operano - e rispondenti alle note in questione, nonché gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni - per la branca di competenza - distribuiti in tutto il territorio, nonché, ancora, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la prescrizione della diagnosi e il rilascio dei piani terapeutici per le note CUF 12, 30, 40, 51, 71, 71bis e 74;
Ritenuto, inoltre, di dover sostituire alla colonna "Indicazioni" dell'allegato "1" del citato decreto n. 30663, in corrispondenza della nota CUF n. 40, la parola "apudomi" con le parole "tumori neuroendocrini";

Decreta:


Art. 1

All'art. 1 del decreto n. 30663 del 9 novembre 1999 tra le parole "con o senza posti letto" e le parole "indicati nell'allegato" sono inserite le parole "le strutture private provvisoriamente accreditate e gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".

Art. 2

L'allegato "1" del medesimo decreto è così modificato:
A.  Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 12 è aggiunto:
1)  "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
B. Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 30 è aggiunto:
1)  "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
C.  Nella colonna indicazioni in corrispondenza della nota CUF 40 la parola "apudomi" è sostituita dalle parole "tumori neuroendocrini" e nella colonna "Centri" della stessa nota è aggiunto:
1)  "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
D.  Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 51 è aggiunto:
1) "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
E.  Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 71 è aggiunto:
1)  "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Per la suddetta nota, essendo la prescrizione limitata a giorni 30, non vi è obbligo di copia conforme.
F.  Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 71bis è aggiunto:
1)  "Le strutture private provvisoriamente accreditate con il S.S.N. per la branca di specializzazione relativa alle indicazioni.";
2)  "Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza";
3)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
G.  Nella colonna "Centri" in corrispondenza della nota CUF 74 è aggiunto:
1) "Le strutture private provvisoriamente accreditate per il trattamento e la cura della infertilità maschile e femminile";
2)  Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 3

I medici specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono divenire centri prescrittori debbono fare istanza all'Ispettorato regionale sanitario - gruppo 37°, via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo (C.A.P. 90144), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
L'istanza deve contenere il nominativo del responsabile del centro e del responsabile dei trattamenti; deve inoltre essere accompagnata da attestazione sulla casistica trattata nel corso dell'anno 1999, con dichiarazione individuale dei casi trattasi, specificando l'indicazione, la durata, la dose e l'esito del trattamento.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il gruppo 37° IRS ha l'obbligo di completare le verifiche e di adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al Ministero della sanità.
Palermo, 3 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.10.659)
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DECRETO 9 marzo 2000.
Modifica del decreto 29 maggio 1998, concernente determinazione della tariffa a carico dei titolari degli stabilimenti di produzione e/o commercializzazione di carni fresche che richiedono il riconoscimento dell'impianto ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 13, commi 1 e 2.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 1998, n. 20, che detta norme regolamentari di attuazione della direttiva n. 92/116/CEE, che modifica la direttiva n. 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il comma 6 dell'art. 13 del suddetto D.P.R. n. 495/97, che prevede che le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 5 sono a carico dei titolari degli stabilimenti;
Vista la lettera circolare n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18 marzo 1998, con la quale il Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria stabilisce, tra l'altro, che "le spese previste dal citato art. 13, comma 6, dovranno essere determinate dalle regioni, che indicheranno le modalità con le quali dovranno essere riscosse";
Visto il decreto n. 25553 del 29 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1998, registro 1, foglio 76, con il quale sono state determinate le tariffe a carico dei titolari degli stabilimenti a capacità limitata, quali macelli e laboratori di sezionamento previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 13 del citato D.P.R. e ciò sulla base dei costi globali presunti delle operazioni connesse alle procedure di riconoscimento nonché all'effettuazione di eventuali accertamenti finalizzati al possesso dei requisiti igienico-sanitari in relazione alla tipologia della struttura;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale espresso con nota n. 9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, da cui si evince, tra l'altro, che "nel settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica veterinaria non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria in ragione della commercializzazione e destinazione al consumo delle carni";
Considerato, pertanto, che appare necessario modificare il proprio decreto n. 25553 del 29 maggio 1998 riducendo l'importo previsto per il cambio di ragione sociale nonché di estendere il pagamento delle tariffe al rilascio di tutte le autorizzazioni sanitarie di competenza regionale nel settore della produzione e/o commercializzazione degli alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e dei suoi derivati, rilasciate da questo Assessorato o dai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 art. 18;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 agosto 1994, n. 41);
Visto il decreto assessoriale 18 novembre 1994, n. 13306 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 novembre 1994, n. 59);
Visto il decreto assessoriale 20 maggio 1996, n. 19372 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 1996, n. 30);
Visto il decreto assessoriale 7 gennaio 1997, n. 21163 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 gennaio 1997, n. 2);
Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 settembre 1999, n. 221) con cui il Ministero della sanità ha rideterminato le tariffe per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento inserendo anche gli stabilimenti CEE di carni fresche rosse previste dal decreto legislativo n. 286/94;
Ritenuto, quindi, di dovere procedere a determinare le tariffe a carico dei titolari degli stabilimenti privati di produzione e/o di commercializzazione di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e dei suoi derivati, che richiedono all'Assessorato regionale sanità o ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, art. 18 il riconoscimento, l'autorizzazione sanitaria o il cambio della ragione sociale;

Decreta:


Art. 1

I titolari degli stabilimenti privati di produzione e/o di commercializzazione di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e dei suoi derivati, che richiedono all'Assessorato regionale sanità o ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, art. 18 il riconoscimento, l'autorizzazione sanitaria o il cambio della ragione sociale sono tenuti, oltre a produrre la prescritta documentazione, al pagamento del seguente importo:
-  per ogni stabilimento L. 1.000.000;
-  per ogni cambio di ragione sociale L. 200.000.
L'importo di cui al comma precedente dovrà essere versato sul capitolo 1921 - (titolo 2, categoria 5, rubrica 11 dell'Assessorato regionale sanità) - in conto entrata del bilancio della Regione siciliana.

Art. 2

I titolari di cui all'art. 1 dovranno versare, altresì, all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio le somme previste dal vigente tariffario regionale per ogni sopralluogo effettuato dal personale veterinario.
I direttori generali avranno cura di utilizzare gli importi incamerati per il potenziamento del servizio veterinario.

Art. 3

E' abrogato l'art. 1 del decreto n. 25553 del 29 maggio 1998.

Art. 4

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2000.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 15 marzo 2000, con nota n. 45.
(2000.11.704)
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DECRETO 9 marzo 2000.
Rettifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 29993 del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 47 del 1° ottobre 1999, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998;
Rilevato un errore materiale nell'attribuzione del punteggio al dr. Billè Pietro;
Ritenuto di dovere provvedere in via di autotutela alla suddetta rettifica;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 29993 del 17 settembre 1999 e successive modifiche, alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, viene apportata la seguente modifica:
-  Billè Pietro, nato il 3 gennaio 1955: da 22,10 a 20,10.

Art. 2

Il medico sopra indicato andrà ad occupare nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, la posizione che gli compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.11.686)
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DECRETO 15 marzo 2000.
Modifica del decreto 4 giugno 1999, concernente fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito";
Visto decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale vengono ampliati i canali di distribuzione dei presidi ed ausili per soggetti affetti da diabete mellito oltre che alle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle farmacie private e alle aziende commerciali di articoli sanitari;
Considerata la necessità di modificare l'art. 2 del predetto decreto, a seguito di quanto rappresentato dalla Federfarma e dalla Federsan, che non tutti i presidi ed ausili di cui sopra sono commercializzati in confezioni dotate di fustelle;
Ritenuto, pertanto, di concedere la possibilità alle aziende fornitrici di provvedere, entro il 30 aprile 2000, al completamento della fustellazione dei prodotti di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

A modifica dell'art. 2 del decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, viene confermato l'obbligo della presentazione delle fustelle di tutti i presidi ed ausili per soggetti affetti da diabete mellito ad eccezione delle lancette pungidito, per le quali le aziende fornitrici dovranno provvedere, entro il 30 aprile 2000, alla dotazione di fu stelle.

Art. 2

Limitatamente ai mesi di giugno e luglio 1999, a seguito delle difficoltà organizzative iniziali segnalate dalla Federfarma e Federsan relative all'attuazione del decreto sopra citato, le autorizzazioni mancanti di fustelle saranno ammesse a rimborso.

Art. 3

Dovendo le confezioni essere fornite integre, ove la quantità prescritta dal medico nei limiti della prescrivibilità non corrisponda alla quantità contenuta nelle confezioni disponibili, sarà consentito consegnare all'utente un numero di confezioni contenenti un quantitativo di pezzi in difetto rispetto a quello prescritto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.11.701)
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DECRETO 15 marzo 2000.
Sostituzione della tabella A di cui al decreto 9 aprile 1998, concernente presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito;
Visto il decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 1988, n. 23;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernente i prodotti, presidi ed ausili per diabetici ammessi alla fornitura gratuita tramite le farmacie della Regione convenzionate, e le modalità di erogazione degli stessi;
Visto il proprio decreto n. 25198 del 9 aprile 1998, con il quale sono stati determinati i presidi e gli ausili erogabili ai soggetti diabetici, nonché le tariffe da corrispondere alle farmacie per le forniture, in regime di assistenza diretta, dei suddetti presidi ed ausili;
Visto il decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale la fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito può essere effettuata, oltre che direttamente dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari;
Viste le note con le quali le ditte interessate hanno provveduto a richiedere l'inserimento in elenco dei nuovi prodotti, presidi ed ausili, nonché confermare i prezzi per quelli in esso già esistenti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal gruppo 38° I.R.S. con note n. 1352 del 6 ottobre 1998, n. 31 del 15 gennaio 1999, n. 271 del 9 marzo 1999, n. 1267 del 27 ottobre 1999 e n. 1403 del 29 novembre 1999, circa l'opportunità dell'introduzione dei prodotti di cui sopra nell'elenco dei presidi sanitari prescrivibili ed erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito;
Considerato che la dispensazione dei prodotti, presidi ed ausili di cui in precedenza non comporta consumi supplementari né produce effetti economici aggiuntivi per la spesa del Sistema sanitario regionale;

Decreta:


Art. 1

Ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità e i limiti di erogazione dei presidi e degli ausili destinati ai soggetti diabetici, la tabella A, concernente l'elencazione di tutti i presidi ed ausili erogabili ai soggetti anzidetti secondo le vigenti disposizioni, allegata al decreto del 9 aprile 1998 in premessa citato, è sostituita da quella acclusa al presente decreto per formarne parte integrante ed inscindibile.
Le autorizzazioni rilasciate da parte delle Aziende unità sanitarie locali competenti per il prelievo dei presidi sopra descritti non devono riguardare presidi o ausili di altro genere anche se destinati allo stesso soggetto e se analoghe risultano le procedure per ottenere l'autorizzazione.
Le aziende unità sanitarie locali dovranno provvedere a liquidare nei tempi previsti dalla normativa vigente alle farmacie ed alle aziende commerciali di articoli sanitari gli importi contabilizzati nelle distinte secondo i prezzi della tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2000.
  LO MONTE 


Tabella A
LISTINO PREZZI DEI PRODOTTI PRESCRIVIBILI AI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO

  N. | Descrizione prodotto | Prezzo                 compreso IVA 
  1 Reattivi per la determinazione estemporanea della glicemia epatica: 

Confezioni da 25 strisce
-  tipo Dextrostik  34.000 
-  tipo Optimac Imaco  25.000 
-  tipo Glucostik  33.000 
-  tipo Haemoglukotst 20/80  32.000 
-  tipo Haemoglukotest 20/800  32.000 
-  tipo Glucoscan e One Touch  36.000 
-  tipo Glucofilm  33.000 
-  tipo Glucopat  36.000 
-  tipo Glucocard strips  38.500 
-  tipo Medisense  33.000 
-  tipo Glucometer elite  36.500 
-  tipo Gluco Card memory strips  38.500 
-  tipo Glucotrend Glucose  34.000 
-  tipo Euroflash - strips  38.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes  38.500 
-  tipo Uni-Check  38.500 

Confezioni da 50 strisce
-  tipo Glucotrend glucose  67.000 
-  tipo Optimac Imaco  50.000 
-  tipo Sensimac  69.000 
-  tipo Glucopat  62.000 
-  tipo Glucofilm  63.500 
-  tipo Glucocard strips  69.500 
-  tipo Accutrend Glucose  63.500 
-  tipo Gluco Card memory strips  69.500 
-  tipo Glucometer Esprit  69.500 
-  tipo Medisense  69.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes  69.500 
-  tipo Uni-Check  69.500 
-  tipo One Touch  69.500 
  2 Reattivi per la determinazione della glicosuria e chenoturia: 

Confezioni da 25 strisce
-  tipo Glucurtest  7.000 
-  tipo Keturtest  7.500 
-  tipo Chroma 1 glucose  8.500 
-  tipo Chroma 1 Ketones  8.500 

Confezioni da 50 strisce
-  tipo Clinistix  12.500 
-  tipo Diastix  15.000 
-  tipo Ketostix  12.500 
-  tipo Tes - tape 100  9.000 

Confezioni da 25 strisce a due aree reattive
-  tipo Chroma 2 glucose/ketones  11.250 

Confezioni da 50 strisce a due aree protettive
-  tipo Keta-Diastix  22.000 
-  tipo Gluketurtest  20.500 
-  tipo Keta-diabur 5000  23.000 
  3 Siringhe da insulina monouso 1 CC 25 G 300 
  4 Siringhe da insulina monouso 2 CC 25 G 300 
  5 Siringhe da insulina monouso spazio zero ago 
27, 28, 29 e 30  380 
  6 Set per microinfusione con siringa tipo Pharmaplast ago 27 Gx15 mm. lunghezza tubo cm. 55 
circa  7.000 
  7 Cerotto anallergico - rocchetti cm. 2,5x5 m. 4.500 
  8 Lancette pungidito - varie marche 100 
  9 Aghi monouso - varie marche 100 
  10 Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina (tipo Novopen 2)  47.500 
  11 Aghi monouso per sistema portatile (tipo Novo- 
pen 2)x100  30.600 
  12 Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina BD PEN  74.000 
      Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina BD PEN - mini  82.000 
      Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina BD PEN - ultra  120.000 
  13 Aghi monouso micro-fine per sistema portatile 
BD PEN per 100 pz. (varie misure)  36.000 
  14 Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina Novopen 1,5  120.000 
  15 Aghi Novofine G30 0,3x8 mm. per sistema por- 
tatile Novapen 1,5 e G30 TM TW 6 mm.  36.000 
      Aghi Novofine per insulina 31G 6 mm. Confe- 
zione da 100  36.000 
  16 Aghi a farfalla - varie marche 500 
  17 Lancette per dispositivo puntura pungidito indo- 
lore - tutte le marche  240 

(2000.11.701)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel di Palermo per la realizzazione di opere nei comuni di Gela ed Acate.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 40975 del 31 ottobre 1997 trasmessa dall'Enel di Palermo, con la quale si chiede a questo Assessorato l'autorizzazione alla costruzione delle opere necessarie all'esercizio di un elettrodotto aereo nel territorio dei comuni di Gela ed Acate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1533 del 3 febbraio 1998, con la quale vengono richiesti ai comuni di Gela e di Acate i pareri di competenza;
Vista la delibera consiliare n. 53 del 20 agosto 1998, resa esecutiva il 9 settembre 1998 ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91, trasmessa dal comune di Gela con nota n. 69490 del 14 settembre 1998, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
Vista la delibera consiliare n. 61 del 15 giugno 1998, resa esecutiva il 13 luglio 1998, trasmessa dal comune di Acate con nota prot. n. 6209 dell'1 ottobre 1998, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto su indicato;
Visto il nulla osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta prot. n. 15392 del 27 gennaio 1999;
Visto il nulla osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 26227 del 17 dicembre 1998;
Visto il nulla osta prot. n. 9715 del 19 dicembre 1997, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste diRagusa per quanto attiene il vincolo idrogeologico;
Visto il nulla osta prot. n. 4727/97 del 18 dicembre 1997, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta;
Visto il nulla osta n. 857 del 18 febbraio 1998 e n. 496 del 20 febbraio 1998 rilasciati rispettivamente dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa e di Caltanissetta;
Visti gli elaborati progettuali relativi all'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole alla realizzazione dell'opera su menzionata reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 7 del 16 settembre 1999, che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Esaminato il progetto da cui si evince, come riportato nell'elaborato piano tecnico delle opere, che:
-  l'elettrodotto a 150 Kv a semplice terna, costituisce l'indispensabile collegamento tra la C.P. Gela e la C.P. Dirillo e si sviluppa per una lunghezza complessiva di 19,500 Km., interessando i comuni di Gela ed Acate;
-  il progetto di massima è stato realizzato in conformità dell'unificazione Enel per le linee a 132-150 Kv e nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 28 del 21 marzo 1988 e successive modificazioni, e nel D.P.C.M. 23 aprile 1992, anche con riferimento ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico;
-  il tracciato della variante, indicata nella cartografia di riferimento (corografia scala 1:25.000) con inizio dal punto "A" fino alla C.P. Dirillo, della lunghezza di circa Km. 6,100, è stato richiesto all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa in modo da evitare l'interferenza con il demanio forestale di Piano Perrera, nel territorio di Acate, provincia di Ragusa;
-  i sostegni utilizzati per questo impianto saranno del tipo tronco-piramidale a traliccio in angolari di acciaio imbullonati e zincati a fuoco di differenti tipi ed altezza. Il sostegno di più frequente impiego è di una altezza utile di 21 mt. I sostegni possono essere armati in sospensione o in amarro, la campata normale di linea avrà una lunghezza media di 350 mt.;
- l'isolamento della linea sarà realizzato con isolatori a cappa e perno in porcellana o vetro temperato con catene di almeno 9 elementi nelle sospensioni semplici e 18 nelle doppie negli amarri;
-  le fondazioni dei sostegni saranno a piedini separati, in calcestruzzo armato.
Considerato:
-  che la società Enel è istituzionalmente competente a richiedere l'attivazione della procedura indicata dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che le opere in progetto risultano dirette al soddisfacimento del prevalente interesse pubblico a potenziare l'elettrificazione sul territorio nazionale;
-  che sia il comune di Gela, sia il comune di Acate hanno condiviso la scelta progettuale della società Enel;
E' del parere che il progetto di che trattasi può essere autorizzato in variante, così come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto è compatibile con l'assetto del territorio circostante, nel rispetto delle condizioni dei NN.OO. elencati nel corpo del presente parere.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, ed in conformità al parere n. 7 del 16 settembre 1999, è autorizzata la variante urbanistica finalizzata alla costruzione dell'opera per l'esercizio di un elettrodotto a 150 Kv s.t. per collegare la C.P. Gela alla C.P. Dirillo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  parere n. 7 del 16 settembre 1999;
 2)  delibera consiliare n. 53 del 20 agosto 1998;
 3)  delibera consiliare n. 61 del 15 giugno 1998;
 4)  parere Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 857 del 18 febbraio 1998;
 5)  parere Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 496 del 20 febbraio 1998;
 6)  parere ufficio Genio civile di Ragusa n. 26227 del 17 dicembre 1998;
 7)  parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n. 15392 del 27 gennaio 1999;
 8)  nulla osta n. 9715 del 18 dicembre 1997, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa;
 9)  nulla osta n. 4727/97 del 18 dicembre 1997 rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste diCaltanissetta;
10)  elaborati progettuali costituiti da:
 1.  corografia, scala 1:25.000;
 2.  relazione tecnica descrittiva;
 3.  conduttore a corda di alluminio-acciaio diam. 22,80 mm.;
 4.  capacità di trasporto;
 5.  corda di guardia di acciaio rivestito di alluminio diam. 11,5 mm.;
 6.  corda di guardia di acciaio diam. 10,5 mm.;
 7.  schema sostegno tipo "L" con mensole per catene in sospensione;
 8.  schema sostegno tipo "C" con mensole per catene in amarro;
 9.  campo elettrico al suolo;
10.  induzione magnetica al suolo;
11.  isolatori cappa e perno di tipo normale in vetro temperato;
12.  isolatori cappa e perno di tipo antisale in vetro temperato;
13.  armamento sospensione semplice conduttore all.-acc. diam. 22,80 mm.;
14.  armamento amarro doppio conduttore all.-acc. diam. 22,80 mm.;
15.  armamento sospensione corda di guardia;
16.  fondazioni di classe "Cr" tipo 1,70;
17.  fondazioni di classe "Cs" tipo 3;
18.  fondazioni su pali trivellati;

Art. 3

I lavori relativi devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla legge per l'esecuzione di opere pubbliche le cui aree sono assoggettate ad espropriabilità.

Art. 4

L'Enel resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Enel, Direzione distribuzione Sicilia - Palermo, per l'esecuzione, ai comuni di Acate e Gela interessati per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 23 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.399)
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DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di 17 alloggi nel comune di Capo d'Orlando.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 25 dell'1 settembre 1993, n. 22 del 6 aprile 1996 e n. 25 del 24 luglio 1997;
Visto il decreto n. 169/84 dell'1 giugno 1984 con cui, unitamente al regolamento edilizio, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando;
Visto l'ulteriore decreto n. 1175/88 del 22 settembre 1988, con il quale, in adempimento a quanto dettato dall'art. 4 del precitato decreto n. 169/84, sono state approvate le prescrizioni esecutive, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, relativamente alle zone di edilizia residenziale pubblica (C3-PEEP in località Bruca e C1,5-PEEP in località S. Martino) ed alle zone CD3 e D1;
Visto il decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, questo Assessorato si è espresso favorevolmente in ordine ai programmi costruttivi approvati con delibere nn. 3, 4 e 5 del 2 aprile 1998 del commissario ad acta, restituendo, altresì, per rielaborazione parziale il programma costruttivo per la realizzazione di 17 alloggi in via Trazzera Marina, in località canale S. Lucia, di cui alla delibera n. 2 del 2 aprile 1998 del commissario ad acta, in quanto le relative costruzioni ricadevano entro la fascia di inedificabilità di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Visto il foglio n. 3806 del 19 luglio 1999, con cui il sindaco del comune di Capo d'Orlando ha trasmesso a questo Assessorato il programma costruttivo adottato con delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999 e rielaborato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999;
Visto il foglio n. 27212 del 22 novembre 1999, con il quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando ha trasmesso il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina richiesto da questo Assessorato con nota n. 9567 del 6 settembre 1999;
Vista la delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999;
Visti gli atti e gli elaborati relativi al programma costruttivo in argomento che prevede la realizzazione di 17 alloggi per l'insediamento di 72 abitanti in via Trazzera Marina, località S. Lucia;
Rilevato che il progetto risulta munito dei prescritti pareri;
Visto il parere n. 31 del 10 dicembre 1999 espresso da gruppo XXX della DRU che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la localizzazione è stata operata in variante al vigente piano regolatore generale, approvato con decreto n. 169/84 ed è stata effettuata, in considerazione dell'indisponibilità di zone di espansione C-PEEP, nelle residue zone C2 del vigente piano regolatore generale;
-  dagli atti emerge, altresì, che la suddetta area è retrostante a zone B2 già sufficientemente urbanizzate;
-  per il programma costruttivo in esame sono state reperite le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle misure minime degli standards urbanistici previsti dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
-  l'intervento del programma costruttivo in esame risulta incluso nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 457 del 4 agosto 1979 e dalla legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975;
-  non necessita l'adempimento ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 in ordine alla pubblicazione in ottemperanza a quanto contenuto nel parere del consiglio di giustizia amministrativa n. 468/96 espresso nell'adunanza del 19 novembre 1996;
-  sulla localizzazione dell'area per il programma costruttivo, il Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole a condizioni con nota n. 6188 del 26 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 1326 del 19 novembre 1999, ha espresso parere favorevole a condizioni sulla nuova conformazione progettuale dell'intervento;
-  relativamente agli altri vincoli di cui all'attestazione del comune risultano acquisiti i pareri degli organi preposti alla tutela;
-  il progetto del programma costruttivo, adottato con delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999, è stato rielaborato ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999 rispettando l'arretramento delle costruzioni alla distanza minima effettiva di ml. 150 dalla battigia, secondo quanto prescritto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Per quanto precede è del parere che il programma costruttivo per la realizzazione di 17 alloggi per l'insediamento di 72 abitanti in via Trazzera Marina, località canale S. Lucia, di cui alla delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999, rielaborato ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999, relativamente all'arretramento delle costruzioni alla distanza minima effettiva di ml. 150 dalla battigia, sia meritevole di approvazione alle seguenti condizioni, nonché alle condizioni espresse dagli organi preposti alla tutela dei vincoli relativi:
a)  preventivamente al rilascio delle singole concessioni edilizie venga verificata la dotazione di parcheggi privati nella misura di 1/10 del volume residenziale;
b)  vengano rispettate le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  l'attuazione degli interventi nonché gli adempimenti relativi alle procedure espropriative vengano definite nel termine di due anni.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Ritenuto, altresì, che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 ed in conformità al parere n. 31 del 10 dicembre 1999 espresso dal gruppo XXX della D.R.U., è approvato il programma costruttivo per la realizzazione di 17 alloggi per l'insediamento di 72 abitanti in via Trazzera Marina in località canale S. Lucia nel comune di Capo d'Orlando, adottato con delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999 e rielaborato ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999, relativamente all'arretramento delle costruzioni alla distanza minima effettiva di ml. 150 dalla battigia, alle condizioni indicate nei pareri espressi, con le note sottoelencate all'art. 2 del presente decreto, dagli organi preposti alla tutela e salvaguardia dei vincoli condizionanti l'attività edilizia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati sottoelencati:
-  delibera consiliare n. 13 del 20 marzo 1998;
-  delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999;
-  parere favorevole, a condizione, reso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 6188 del 26 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
-  autorizzazione in deroga al D.P.R. n. 753/80 rilasciata dalle FF.SS. con nota n. DI/ZS.PA.S.C3/6090 dell'11 dicembre 1998;
-  parere favorevole, a condizione, reso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 1326 del 19 novembre 1999;
-  attestazione del segretario comunale in ordine alla pubblicazione ed ai ricorsi presentati;
-  dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale datata 15 luglio 1999, sottoscritta dal sindaco, relativa ai vincoli condizionanti l'attività edilizia nell'area d'intervento;
-  relazione dell'ufficio tecnico comunale n. 21670 del 10 ottobre 1997 in ordine all'individuazione delle aree d'intervento;
-  nota dell'ufficio tecnico comunale n. 13552 del 26 giugno 1997 riguardante il fabbisogno residenziale decennale di iniziativa pubblica;
-  il progetto costituito da:
-  relazione generale;
-  elaborati grafici;
-  piano particellare d'esproprio;
-  norme tecniche d'attuazione;
-  schema di convenzione;
-  relazione geologica.

Art. 3

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di due anni ed entro il medesimo termine dovranno, altresì, essere utilizzate le aree interessate dal programma costruttivo, secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86/81.

Art. 4

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del programma costruttivo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, con l'esclusione degli allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 27 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.418)
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DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione di variante urbanistica per la costruzione di n. 20 alloggi nel comune di Niscemi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 68, comma 9°;
Visto il decreto n. 117 del 23 settembre 1974, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Niscemi;
Vista la delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996, con la quale viene adottato il nuovo P.R.G. in corso di rielaborazione parziale;
Vista l'istanza dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia diCaltanissetta, prot. n. 5172 del 4 giugno 1999, il quale, a seguito a quanto concordato in sede di conferenza dei servizi, svoltasi in data 3 giugno 1999 presso la prefettura di Caltanissetta, trasmette per l'acquisizione del parere di competenza il progetto di massima per la costruzione di n. 120 alloggi e il progetto esecutivo di 1° stralcio relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi in linea, in località Vascelleria del comune di Niscemi, in variante al P.R.G.;
Visto il parere reso, con considerazioni e prescrizioni, dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente prot. n. 284 dell'11 ottobre 1999, che così recita:
«...Omissis...
Premesse
A seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre dell'anno 1997, fu emanata dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, l'ordinanza n. 2703/97 del 29 ottobre 1997. Tale ordinanza prevede, all'art. 3, che il commissario delegato all'attuazione degli interventi d'emergenza previsti indica, entro sette giorni dalla disponibilità del progetto, una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma 2-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per procedere all'approvazione del progetto medesimo. L'approvazione del progetto, ai sensi dello stesso articolo dell'ordinanza in questione, costituisce, limitatamente alle aree interessate, variante al piano regolatore generale adottato dal comune ed ai piani di settore, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia.
Con nota prot. n. 5172 del 4 giugno 1999, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia diCaltanissetta, facendo seguito a quanto concordato in sede di conferenza dei servizi, svoltasi in data 3 giugno 1999 presso la prefettura di Caltanissetta, trasmetteva, per l'acquisizione del parere di competenza di questo Assessorato, duplice copia del progetto di massima per la realizzazione di n. 120 alloggi e del progetto esecutivo di 1° stralcio relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi in linea in località Vascelleria, nonché una copia della relativa relazione geologica.
Rilevato che tra gli elaborati trasmessi non erano presenti quelli relativi allo stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico vigente e di quello adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996, riferiti all'area interessata dalle previsioni progettuali, con nota prot. n. 8517 dell'8 luglio 1999 questo gruppo di lavoro richiedeva la loro trasmissione.
Il comune di Niscemi, con nota prot. n. 17189 del 19 luglio 1999, provvedeva a trasmettere quanto richiesto.
Dall'esame degli atti e degli elaborati risulta che l'area in oggetto ricade in zona destinata ad edilizia economica e popolare nel P.R.G. adottato dal comune con delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996 e restituito per rielaborazione parziale a seguito del voto C.R.U. n. 577 del 19 novembre 1997; ed a verde agricolo nel P.R.G. approvato con decreto n. 117 del 23 settembre 1974, tuttora vigente. Il progetto esecutivo in esame, per la costruzione di n. 20 alloggi in contrada Vascelleria costituisce il 1° stralcio di un progetto generale di massima relativo alla costruzione di 40 alloggi in linea in contrada Vascelleria, di 40 alloggi a schiera in contrada Mangione, ed al planivolumetrico di altri 40 alloggi unifamiliari in contrada Vascelleria. Nella prima fase verranno realizzati in maniera completa due dei cinque edifici in linea previsti e parzialmente un terzo per un totale di 20 alloggi. Gli espropri e le sistemazioni esterne verranno realizzati, secondo quanto asserito in relazione, con i fondi di un altro progetto relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di contrada Vascelleria (ordinanza n. 635 del 4 dicembre 1998 di occupazione temporanea ed immissione nei luoghi).
Dagli elaborati analitici di progetto non è possibile ricavare notizie circa i parametri urbanistici dell'intervento: mancano infatti i dati relativi all'estensione dell'area occupata, alle dimensioni dei lotti, alla superficie destinata ad attrezzature. Gli edifici in linea, aventi tutti le stesse caratteristiche morfologiche, sono costituiti da cinque elevazioni fuori terra; ai predetti edifici sono annessi inoltre alcuni corpi bassi destinati ad autorimesse e servizi condominiali.
Pur in assenza, per come detto prima, di dati specifici, sembra che il progetto si attenga alle norme di attuazione del P.R.G. adottato ed in corso di rielaborazione parziale. Tuttavia si deve far rilevare come le suddette norme siano state oggetto di rilievo in sede di esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica. Infatti, relativamente al punto 2.2.3.2. delle stesse, il Consiglio ha fissato i seguenti valori:
-  lettera b) densità fondiaria massima pari a 3 mc./mq.;
-  lettera c) altezza massima fabbricati non superiore a 11 ml.;
-  lettera h) numero massimo dei piani fuori terra non superiore a tre.
Come si vede, pertanto, l'intervento in esame supera abbondantemente i parametri urbanistici ritenuti idonei dal C.R.U.
Considerazioni
Il progetto in esame, rientrante tra gli interventi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2709/97, ha seguito finora una procedura in deroga rispetto a quella consueta per opere di tal tipo in virtù della situazione d'emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso dell'ottobre 1997. Gli alloggi da realizzare sembrano verosimilmente destinati ad accogliere parte dei cittadini che a causa della frana sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni. Pertanto, si ritiene che alla luce delle motivazioni di ordine sociale, che hanno imposto di derogare alla normativa vigente sulle varianti per le opere pubbliche, possa essere ammessa una parziale rettifica delle prescrizioni del C.R.U., limitando a quattro il numero dei piani fuori terra e recuperando il numero di alloggi perduto provvedendo alla completa realizzazione anche del terzo edificio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone che il progetto per la realizzazione di n. 20 alloggi in linea in contrada Vascelleria del comune di Niscemi possa essere condiviso sotto il profilo urbanistico con le superiori considerazioni, fermo restando la definizione della procedura di approvazione del progetto di che trattasi da parte degli organi preposti, previo l'approfondimento delle condizioni geologiche che consenta di verificare la stabilità dei siti ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1989 e la rispondenza alle prescrizioni già richiamate nel voto C.R.U. n. 577 del 19 novembre 1997 con riferimento alla circolare n. 2222 dell'A.R.T.A.»;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 211 del 4 novembre 1999, il quale condivide il superiore parere, che così recita:
«...Omissis...
Il Consiglio dopo la discussione sull'argomento è del parere che la proposta formulata dall'ufficio con la nota prot. n. 284 dell'11 ottobre 1999 che si intende qui integralmente riportata, relativa alla variante in argomento sia condivisibile.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 211 del 4 novembre 1999 e nel rispetto delle considerazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, viene approvata in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti la variante urbanistica nascente dal progetto dell'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione di n. 20 alloggi in località Vascelleria del comune diNiscemi.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  nota n. 284 dell'11 ottobre 1999 del gruppo 31° della D.R.U.;
-  voto n. 211 del 4 novembre 1999 del C.R.U.;
-  progetto di massima relativo alla realizzazione di n. 120 alloggi;
-  progetto esecutivo di 1° stralcio relativo alla realizzazione di n.20 alloggi;
-  relazione geologica tecnica.

Art. 3

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta resta onerato prima dell'esecuzione dei lavori a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Istituto autonomo per le case popolari per l'esecuzione, al comune di Niscemi interessato per territorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.400)
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DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le note prot. n. 8454 del 9 novembre 1998 e prot. n. 2382 dell'8 aprile 1999, con le quali il sindaco del comune di Caltagirone ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via Benedetto Papale - Riapposizione dei vincoli urbanistici decennali piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 53 dell'11 giugno 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 16 luglio 1998 prot. n. 5312/5070, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone approva, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via Benedetto Papale;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 29 ottobre 1998 a firma del segretario generale relativa alle procedure di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate né opposizioni o osservazioni;
Vista la dichiarazione, datata 4 aprile 1999, a firma del dirigente dell'Ufficio urbanistica, attestante che l'area interessata dal progetto di che trattasi non è sottoposta a vincoli derivanti dalle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39 e non contrasta con altri vincoli;
Vista la nota prot. n. 16481 del 21 novembre 1983, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprimeva, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole sull'idoneità del sito interessato dal progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 223 del 27 maggio 1999, con cui il gruppo XXVIII/D.R.U., nel sottoporre la pratica all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40, propone l'approvazione della variante per la realizzazione dell'opera in argomento;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 165 del 29 luglio, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
-  Che il comune di Caltagirone è dotato di uno strumento urbanistico con i vincoli decaduti essendo stato approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  Che, con la delibera n. 53 dell'11 giugno 1998, il consiglio comunale di Caltagirone ha approvato "ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 il progetto architettonico dei lavori di sistemazione a verde attrezzato di un'area in prossimità di via Benedetto Papale redatto dall'ufficio tecnico comunale", sul quale la commissione edilizia esprimeva parere favorevole in data 8 gennaio 1998, "dando atto che tale approvazione costituisce adozione di variante ai fini della riapposizione del vincolo urbanistico di piano regolatore generale dell'area in prossimità di via Benedetto Papale";
Considerato:
-  Che il fine del progetto è la realizzazione di un'opera di urbanizzazione di utilità sociale qual'è la sistemazione a verde attrezzato;
-  Che sull'idoneità del sito si è espresso favorevolmente l'ufficio del Genio civile di Catania in data 21 novembre 1983;
-  Che tuttavia il progetto non è supportato da specifico studio redatto ai sensi della circolare A.R.T.A. 2222/95 e le valutazioni dell'ufficio del Genio civile sono relative allo studio geologico redatto a supporto del piano regolatore generale del 1984;
-  Che la richiesta di variante sia da accogliere con i superiori considerata;
Per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, è del parere che la variante è meritevole di approvazione a condizione che venga redatto apposito studio geologico redatto ai sensi della predetta circolare 2222/95 la cui approvazione da parte dell'ufficio del Genio civile ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 costituisce decorrenza di validità della presente variante;
Fatto salvo ogni altra richiesta di nulla osta o approvazione previsti dalle leggi vigenti.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9359 del 23 agosto 1999, con la quale è stato richiesto al comune di Caltagirone l'invio degli atti indicati nel suddetto, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la dichiarazione del 7 ottobre 1999, a firma congiunta del sindaco e del dirigente del V settore urbanistica, con cui si attesta che l'area a verde attrezzato di via Benedetto Papale, per la quale si è provveduto alla riapposizione del vincolo urbanistico ai sensi della legge n. 1/78, risulta inserita con la stessa destinazione anche nel nuovo piano regolatore generale in corso di adozione, per il quale risulta già espresso da parte del Genio civile di Catania il parere prot. n. 39824/50057 del 13 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 474 del 22 novembre 1999, con cui il gruppo XXVIII/D.R.U. rappresenta che la condizione posta dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto n. 165 del 29 luglio 1999 è da intendere soddisfatta alla luce di quanto dichiarato dal comune con la nota di cui sopra, ed in considerazione, della natura della variante medesima riproponente un preesistente vincolo di piano regolatore generale;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 165 del 29 luglio 1999, nonché quanto sopra circa la condizione posta relativamente al parere ex art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 165 del 29 luglio 1999, ed in riferimento a quanto sopra ritenuto, è approvata la variante al vigente strumento urbanistico del comune di Caltagirone adottata dal consiglio comunale con delibera n. 53 dell'11 giugno 1998, concernente la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via Benedetto Papale.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 53 dell'11 giugno 1998;
2)  relazione tecnica;
3)  tavole grafiche;
4)  rilievo planimetria 1:100;
5)  progetto planimetria 1:100;
6)  progetto sezioni 1:100;
7)  particolari costruttivi;
8)  planimetria impianto illuminazione;
9)  planimetria impianto di irrigazione;
10)  stralcio tav. 2C vigente piano regolatore generale verde attrezzato via Benedetto Papale;
11)  stralcio tav. 2.21 dell'adottato piano regolatore generale verde attrezzato via Benedetto Papale.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.421)
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DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile l968, n. 1404 e 2 aprile n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il foglio prot. n. 2170 del 12 febbraio 1998, con il quale il sindaco di Pedara ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 27/c del 5 maggio l997, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 30 giugno 1997 a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione del piano, con la quale si attesta inoltre che sono state presentate n. 204 osservazioni e opposizioni entro i termini;
Viste le n. 204 osservazioni e/o opposizioni pervenute entro i termini delle ditte che di seguito si trascrivono:
   1)  Arena Guido, Sciuto Maria
   2)  Bellia Giovanni
   3)  Pulvirenti Mario
   4)  Leotta Salvatore, Cardillo Maria
   5)  Consoli Salvatore
   6)  Scalisi Fulvio
   7)  Pappalardo Giuseppe
   8)  Petralia Alfio
   9)  Pappalardo Giovanni
 10)  Monaco Rosario
 11)  D'Agata Domenico
 12)  Grimaldi Antonio
 13)  Salomone Salvatore
 14)  Laudani Lucio
 15)  Pappalardo Alfio
 16)  Rapisarda Anna Maria
 17)  Rapisarda Santa
 18)  Carlino Rosalba
 19)  Cristaldi Giuseppe
 20)  Cristaldi Giuseppe
 21)  Condorelli Salvatore
 22)  Nicita Antonino, Perretta Flavia
 23)  Arcidiacono Pietro
 24)  Arcidiacono Pietro
 25)  Barbagallo Antonio
 26)  Saladdino Maria
 27)  Grasso Concettina
 28)  Castiglione Filippo
 29)  Patanè Rosaria, Patanè Arcangelo
 30)  Moschetto Antonino
 31)  Spina Giovanni Alfio
 32)  Cunsolo Francesco
 33)  Laudani Carmelo
 34)  Riccioli Sebastiano
 35)  Rinaldi Vincenzo
 36)  Satullo Salvatore
 37)  Carastro Tommaso, Spanò Nunziata
 38)  Pappalardo Giuseppina
 39)  Sangiorgi Pasquale
 40)  Santangelo Franco, Bonaccorso Giovanna
 41)  Finocchiaro Salvatore, Carpinelli Angelo
 42)  Fichera Giovanni
 43)  Finocchiaro Giuseppe, Fioravanti Tommaso
 44)  Impellizzeri Rosa
 45)  Di Stefano Concetta
 46)  Bonanno Grazia
 47)  Zappalà Innocenzo
 48)  Calì Giuseppe
 49)  Laudani Giuseppe
 50)  Monastra Alfio
 51)  Cannizzaro Mario
 52)  Aliotta Aldo, Lombardo Rita
 53)  D'Aquino Alfio, D'Aquino Giovanni
 54)  Campolo Carmela
 55)  Campolo Carmela
 56)  Sciuto Maria
 57)  Rapisarda Alfio, Rapisarda Elisa
 58)  Maccarrono Angelo
 59)  Zappalà Salvatore
 60)  Pappalardo Giuseppe
 61)  Sambataro Rosa
 62)  Pappalardo Giuseppina
 63)  Di Mauro Antonino, Giuseppe Musumeci
 64)  Bonaccorsi Alfio Alessio
 65)  Bonaccorsi Domenico
 66)  Boscarini Giancarlo
 67)  Riccioli Michele
 68)  Timpanaro Giuseppe
 69)  Russo Nunziata, Fazio Maria
 70)  Morace Alfonzina
 71)  Spitaleri Vincenzina
 72)  Giuffrida Caterina
 73)  Pugli Carmelo
 74)  Pugli Carmelo
 75)  Testa Prospero-Ballarino Grazia
 76)  comune Trecastagni
 77)  Carlino Rosalba
 78)  Pappalardo Rosario, Pappalardo Maria
 79)  Pappalardo Alfio, Forzese Maria
 80)  D'Urso Sebastiano
 81)  Calandra Sebastianella, La Biunda A.
 82)  Sorge Giuseppe, Vinci Luisa
 83)  Crucitti Lidia, Garozzo
 84)  Agosta Angelo
 85)  Pappalardo Lucia, Grasso Vincenza
 86)  Pulvirenti Nunziata
 87)  Bella Ermanni, D'Emilio Renzo
 88)  Petralia C., Ponti A, Petralia D., Nicolosi G.
 89)  Laudani Graziella, Sapienza S. Rapisarda
 90)  Pulvirenti Concetta
 91)  Sicari Sebastiano
 92)  Pulvirenti Giuseppa
 93)  Nicolosi Giuseppe
 94)  Privitera Pasquale
 95)  Granito Domenico, Alario Salvatrice
 96)  Torre Antonio e Salvatore
 97)  Mazzone Michele
 98)  Pappalardo Antonino
 99)  Tomarchio Rosario, Laudani M.Grazia
100)  Mannanici Alfia, Carmela, Giuseppina Grazia
101)  Petralia Orazio, Pistoro Rosa
102)  Astorino Mario
103)  Pappalardo Grazia
104)  Calcagno Angelo
105)  Zappalà Alfio
106)  Pappalardo Antonino
107)  Pappalardo Carla
108)  Tomaselli Santo
109)  Condorelli Giuseppe
110)  A.G.G.E.T. s.a.s.
111)  Dominici Benedetto
112)  Rizzo Gaetano
113)  Foti Giuseppa
114)  Guardo Giovanni
115)  Laudani Nunzio
116)  Laudani Alfio
117)  Laudani Nunzio
118)  Laudani Alfio
119)  Gulizia Santa
120)  Castro Rosa
121)  Rapisarda Antonino, Moschetto Giuseppina
122)  Mirabella M. Concetta
123)  Abitanti di via Serra, Pedara
124)  Pulvirenti Giovanni
125)  Squadrito Alfio, Francesca, Sebastiano, G.nni
126)  Belladonna Pietro
127)  Pappalardo Carmela, Pappalardo Concetta
128)  Spinnicchia Mario
129)  Di Giovanni S., Maccarrone A.
130)  Pappalardo Angelo
131)  Gimillaro Carmela c/o Vaccaro Giovanni
132)  Zappalà Giuseppe, Visconti Filippo
133)  Di Paola Antonino, Di Paola Grazia
134)  Toledo Sebastiano, Vinci Carmela
135)  Riela Alfio, Giuseppe, Domenico, Giusy
136)  Apollonio Erminia
137)  Maccarrone Domenica
138)  Tomaselli Placido
139)  Tomaselli Placido
140)  Laudani Giuseppa
141)  Calandra Sebastianella Maria
142)  Calandra Sebastianella Giacomina
143)  Calandra Sebastianella Rosa
144)  Calandra Sebastianella Alfio
145)  Calandra Sebastianella Giuseppe
146)  Torrisi Domenico, Maria, Venturo Giuseppina
147)  Messina Carmelo, Nicosia Gaetanina
148)  Sapienza Gaetano
149)  Strano Giovanni
150)  Auteri Maria
151)  Zappalà Carmelo, Bellia Salvatore
152)  Sapienza Francesco
153)  Giardina Michele
154)  Cuffari Salvatore
155)  Primo Firmatario Musumeci Laura
156)  Guarnaccia Sebastiano, Patti Vita
157)  Maccarrone Salvatore
158)  Favara Paolina
159)  Spina Teresa
160)  Primo firmatario Laudani Nunziata
161)  Pappalardo Gaetano
162)  Primo firmatario Giustolisi Rosa
163)  Celano Francesco
164)  Caruso Francesco
165)  Primo firmatario Pappalardo Concetta
166)  Primo firmatario Di Stefano Alfio
167)  Consoli Francesco, Monaco Rosetta
168)  Pappalardo Giuseppe
169)  Belfiore Angelo
170)  Amato Natale
171)  Muratore Angelo
172)  Costanzo Grazia
173)  Ficarra Vincenza
174)  Marturano Carmelo
175)  Pluvione Rosario
176)  La Rosa Angelo
177)  Pappalardo Giuseppe, Pellegrino Concetta;
178)  Nicolosi Sebastiano
179)  Rapisarda Giuseppe
180)  Porto Mario
181)  Alleanza Popolare
182)  Riela Elena
183)  Petralia Antonino
184)  Pappalardo Giuseppe
185)  Riela Giusy
186)  Consoli Alfio
187)  Petralia Alfio
188)  Spina Antonino, Sapienza Grazia
189)  Reitano Lina
190)  Grasso Vincenza
191)  Rizzo Venera
192)  Rizzo Venera
193)  Viola Placido
194)  Pulvirenti Alfio
195)  Villaruel Carmela
196)  Giuffrida Salvatore
197)  Laudani Francesca
198)  Longo Carmelo
199)  Cantone Vito, Torresi Rosa
200)  Zappalà Alfio
201)  Zappalà Rosario
202)  Laudani Antonino
203)  Baglieri Rosario
204)  Pappalardo Santa
Viste le n. 4 osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine delle ditte che di seguito si trascrivono:
1)  Marraffa Roberto;
2)  Petralia Antonino e Nicolosi Rosa;
3)  Messina Giuseppe e Gambino Santa;
4)  Pappalardo Concetta, Adele e Adalgisa;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A relative alle seguenti ditte:
1)  Pappalardo Giovanni ed altri;
2)  Mirabella Concetta;
3)  Pappalardo Alfio, Discà Carmelo e Alesci Rosaria, Cotti Giorgio e Lara, Salamanca Cosima ed altri, Lista civica Città Nuova;
Vista la relazione del 6 agosto 1997 di deduzione del progettista con allegate tavole di visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 9713/50528 del 29 marzo 1995, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alle condizioni sottoelencate:
-  oltre al limite di inedificabilità assoluta a cavallo delle aree di rispetto degli alvei torrentizi, venga previsto un piano di recupero degli equilibri idrogeologici gravemente compromessi dalla realizzazione di strade e costruzioni abusive nell'ambito del territorio compreso tra la contrada Monte Po, Tartaria e il conetto eruttivo tre Monti, per consentire una sufficiente efficacia e agibilità a tale piano si ritiene fin da ora prevedere una ulteriore fascia di rispetto, con vincolo di inedificabilità di almeno 30 m. oltre i limiti della proposta fascia di inedificabilità, a protezione degli alvei torrentizi;
-  le previsioni edificatorie siano comunque compatibili con quanto prescritto dal punto C.3 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (altezza degli edifici in relazione alle larghezze stradali);
-  sia fatta salva la possibilità di porre nuovi limiti di uso del suolo non contemplati in questa fase, qualora il manifestarsi di fenomenologie geomorfologiche lo imponesse;
-  il parere qui espresso non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del decreto ministeriale 24 gennaio 1996, per la realizzazione dei singoli manufatti previsti dagli strumenti urbanistici di cui trattasi, nonchè di quelle del decreto ministeriale 11 marzo 1988;
Visto il parere n. 9/98 del 15 gennaio 1998 trasmesso con nota prot. n. 5322/97 del 16 gennaio 1993, dell'Ente Parco dell'Etna;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 144 dell'1 luglio 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXVIII/D.R.U. prot. n. 413 del 24 agosto 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
Il comune di Pedara è dotato di un piano di fabbricazione con annesso R.E. approvato con decreto n. 185/78 dell'8 luglio 1978.
Il territorio comunale è esteso 19,17 Kmq. alle falde dell'Etna e confina con i territori di Zafferana Etnea, Trecastagni, Nicolosi, Mascalucia e Tremestieri Etneo e con questi presenta connessioni di tipo ambientale, in quanto fa parte della zona pedemontana etnea, e di tipo economico e sociale in quanto fa parte dell'area metropolitana catanese. Problematica comune è una vasta urbanizzazione del territorio comunale ivi comprese alcune aree di pregio ambientale, avvenuta, in parte, in maniera spontanea, priva di struttura urbanistica, di servizi, e di infrastrutture.
Elementi caratterizzanti del paesaggio naturale di Pedara sono i conetti eruttivi che si sono formati in conseguenza delle numerose eruzioni avvenute nel corso dei secoli (monte Trigona, Tre Monti, monte Difeso, monte Serradifalco, monte Troina), le opere di antropizzazione del territorio agricolo nonchè tutto il territorio facente parte del Parco dell'Etna (zona B, C, D del Parco).
L'abitato di Pedara, in origine costituito da un centro antico, nato come sobborgo della città di Catania e divenuto autonomo nel 1640, fu ricostruito dopo il terremoto del 1693. L'espansione si è sviluppata attorno al nucleo storico secondo le direttive del precedente strumento urbanistico. Negli ultimi decenni si è avuta una consistente domanda di edilizia residenziale di villeggiatura, per cui tutto il territorio comunale al di fuori del centro urbano è stato interessato dall'espansione edilizia, costituita da case unifamiliari per residenza stagionale, solo in parte in attuazione delle previsioni del piano di fabbricazione.
Una espansione urbanistica così intensa ha profondamente cambiato le caratteristiche del paesaggio di Pedara che si presenta in atto con una struttura insediativa che comprende il centro urbano e una periferia estesa a tutto il territorio comunale.
L'obiettivo enunciato dal piano è quello di "limitare" la crescita dell'abitato alle zone già compromesse e riorganizzare il sistema dei servizi e della viabilità per consentire il riassetto delle zone dove è presente un alto grado di abusivismo, incentivare il settore turistico con previsioni di attrezzature alberghiere, per agriturismo, e per lo sport e tempo libero, incrementare l'attività artigianale.
Dalla relazione del P.R.G. si rileva che l'analisi dei dati censimentali dimostra un progressivo incremento degli abitanti residenti nell'ultimo ventennio; infatti nel 1971 la popolazione era di 4.016 unità, nel 1981 era di 5.387 unità, nel 1991 era di 8.016 unità. Alla data della redazione del piano cioè nel 1994 risultavano censiti n.8.860 abitanti.
Il piano ipotizza la crescita della popolazione residente al ventennio (2015) in 13.000 abitanti con un incremento pari a 4.000 unità, da localizzarsi nel nucleo centrale e nelle zone immediatamente adiacenti e nella parte a sud al confine con il territorio comunale di Tremestieri. Per gli abitanti stagionali è stata calcolata una potenzialità insediativa stagionale di circa 14.000 abitanti dei quali 13.000 già esistenti.
Il piano prevede una dotazione minima di spazi per attrezzature e servizi per la popolazione residenziale pari a 20.00 mq./ab. superiore allo standard urbanistico di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, così suddivisi:
-  per istruzione 3,00 mq./ab.;
-  per interesse comune 3,5 mq./ab.;
-  per verde attrezzato 10,00 mq./ab.;
-  per parcheggi 3,5 mq./ab..
Per le residenze stagionali e gli insediamenti turistici la dotazione minima di spazi pubblici è di 17.00 mq./ab. così suddivisa:
-  per attrezzature di interesse comune 3,00 mq./ab.,
-  per verde attrezzato 11,00 mq./ab.;
-  per parcheggi 3,00 mq./ab..
La cubatura per abitante insediato risulta di 120 mc.
Il progetto di P.R.G. partendo dalle invarianti determinate dalla zonizzazione del precedente strumento urbanistico destina a zona A le parti più antiche del tessuto storico, a zone B, BO, B1, B2, B3, B4 le zone B e C del piano di fabbricazione precedente, a zone C, C1, C2, C3, CO zone di espansione residenziale stabile privata e pubblica in parte già previste dal piano di fabbricazione, a zone Bcs e Bsa zone di edilizia stagionale.
Il previsto incremento di 4.000 abitanti verrebbe soddisfatto in parte nelle zone suddette e in parte nelle zone stagionali.
La previsione di 1.000 abitanti stagionali verrebbe invece soddisfatta dalla capacità insediativa dei lotti ancora liberi all'interno delle zone di edilizia stagionale.
Il piano prevede un'area per attrezzature turistico-alberghiere al di sotto del monte Difeso, all'interno della zona D del Parco dell'Etna.
Grande rilievo è stato dato alla valorizzazione turistica del territorio. A tale scopo sono state previste quattro zone a carattere turistico-ricettivo in contrada Molino, nella zona a confine con il comune di Nicolosi sul monte Difeso, mentre una vasta area sul monte Serradifalco è stata prevista per attrezzature sportive a supporto delle zone ricettive.
Inoltre sono state individuate tre aree commerciali e un'area artigianale la quale risulta in buona parte una riconferma del sito del precedente piano.
Per quanto riguarda la viabilità, sono stati individuati degli assi principali che costituiscono il reticolo viario da cui si dipartono le strade di accesso ai nuclei residenziali e ai lotti.
Il P.R.G. è corredato da 19 prescrizioni esecutive relativamente ai fabbisogni residenziali privati, pubblici, turistici, commerciali e produttivi per il decennio.
Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:
-  Zona A: "Urbana di interesse storico o di particolare pregio ambientale urbanistico".
Riguarda le parti del tessuto storico contraddistinte da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali. Si attua attraverso il piano particolareggiato redatto secondo le finalità dell'art. 2 della legge regionale n. 70/76. Nelle more della redazione ed approvazione di detto piano attuativo sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con il mantenimento della volumetria esistente.
-  Zona B: "Totalmente o parzialmente edificata diversa dalla zona A".
In detta zona si riscontrano complessi edilizi discendenti da pianificazione esecutiva (piani particolareggiati, programmi costruttivi di cooperative e dell'I.A.C.P.) del precedente piano di fabbricazione. I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono: Df max = 3,00 mc/mq.; H max = 8,00 m..
-  Zona B1: "Residenziale stabile di completamento".
In tale zona rientrano i lotti, all'interno del centro urbano, ricadenti nella zona B1 del piano di fabbricazione. I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono: Df max = 1,4 mc/mq.; H max = 8,00 m.
-  Zona B2: "Residenziale stabile di completamento".
Nella zona in argomento si riscontrano complessi edilizi discendenti da pianificazione esecutiva del piano di fabbricazione. I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono: Df max = 1,00 mc/mq.; H max = 7,50 m.
-  Zona B3: "Residenziale stabile di completamento".
Aree edificate o parzialmente edificate nelle immediate adiacenze del centro urbano aventi tipologia a edifici isolati nelle quali sono stati realizzati complessi edilizi relativi a pianificazione esecutiva del piano di fabbricazione. I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono: Df max = 0,80 mc/mq.; H max = 7,50 m.
-  Zona B4: "Residenziale stabile di completamento".
Aree definite come la precedente zona B3 con i seguenti parametri edilizi: Df = 0.50 mc/mq.; H max = 7.50 m..
-  Zona Bcs: "Residenziale stagionale di completamento".
Aree parzialmente edificate, poste all'esterno del centro urbano ed aventi tipologia a edifici isolati. I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono: Df max = 0,50 mc/mq.; H max = 7,50 m..
-  Zona Bsa: "Stagionale di completamento".
Aree edificate o parzialmente edificate ubicate a nord del territorio comunale. In detta zona lo strumento di attuazione è la concessione edilizia con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: Df max = 0,30 mc/mq.; H max 7,50 m.
-  Zona C: "Espansione edilizia"
Parti del territorio comunale destinate all'espansione edilizia residenziale, stabile, pubblica e privata. Nell'am-bito di detta zona sono state individuate cinque sottozone C (Edilizia residenziale intensiva), C1-C2-C3 (Edilizia residenziale stabile) e C0 (Edilizia residenziale pubblica). Gli strumenti di attuazione sono il piano particolareggiato ed il piano di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. I parametri edilizi da osservare sono di seguito specificati in relazione alle singole sottozone:
-  Zona C0:  Df max = 2 mc/mq.; H max = 7,50 m.; 
-  Zona C1:  Df max = 1,00 mc/mq.; H max = 7,50 m.; 
-  Zona C2:  Df max = 0,80 mc/mq.; H max = 7,50 m.; 
-  Zona C3:  Df max = 0,50 mc/mq.; H max = 7,50 m.; 
-  Zona C0:  Df max = 3,00 mc/mq.; H max = 9,00 m.. 

-  Zona D1: "Artigianale".
Lo strumento di attuazione è il piano per insediamenti produttivi con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: Df max = 3,00 mc./mq.; rapporto di copertura = 40% ed H max = 7,50 m. con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza. La superficie da destinare a spazi pubblici è distribuita come segue: 40% per parcheggi, 40% verde pubblico e 20% attività collettiva. Il volume destinato ad abitazione per il personale addetto all'azienda non potrà superare l'aliquota del 10% dell'intero volume realizzabile.
-  Zona D2: "Commerciale".
Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato o piano di lottizzazione con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: Df max = 4,00 mc./mq.; rapporto di copertura = 60 %; H max = 7,50 m. con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza. La superficie da destinare a spazi pubblici non può essere inferiore a 90 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, superficie che si riduce a mq. 45 nelle zone D2 contigue alle zone già edificate. In particolare detta superficie è distribuita come segue: 50% per parcheggi, 25% verde pubblico e 25% attività collettiva. Il volume destinato ad abitazione per il personale addetto all'azienda non potrà superare l'aliquota del 25% dell'intero volume realizzabile.
-  Zona E: "Agricola".
In detta zona sono ammesse attività connesse all'uso agricolo del territorio, case coloniche con relativi rustici di servizio ed impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, ivi comprese le serre. Lo strumento di attuazione è la concessione edilizia con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: Df max = 0,03 mc./mq., H max = 7,50 m.; dovranno essere rispettati, altresì, i seguenti parametri: rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell'area proposta per l'insediamento, distacchi tra fabbricati non inferiore a m. 20,00, distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto iterministeriale n. 1404/68 e dal D.P.R. n. 495/92, parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'area proposta per l'insediamento.
-  Zona E1: "Verde privato all'esterno del centro abitato".
In detta zona sono consentite costruzioni a carattere residenziale e turistico-ricettivo con particolare riferimento all'agriturismo ivi comprese le attrezzature per lo sport ed il tempo libero. I parametri edilizi da osservare sono i seguenti: Df max = 0,10 mc/mq., H max = 4,00 m., rapporto di copertura = 1/10.
-  Zona E2: "Verde privato contiguo alle residenze".
Aree naturali con presenza di piante o di spazi esterni pavimentati. In detta area non è consentita alcuna volumetria.
-  Zona F0: "Protezione civile".
Area ubicata all'esterno dell'abitato e destinata come centro per la protezione civile. Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: superficie coperta = 10% dell'area interessata anche se seminterrato mentre il 90% di detta area dovrà essere destinato a parcheggi, sistemazione a verde, ecc.; H max = 5,00 m.; volumetria max per alloggio custode = 400 mc.
-  Zona F: "Aree destinate a servizi".
L'attuazione sarà effettuata attraverso progetti esecutivi estesi all'intera zona ad eccezione della zona F.3a dove l'attuazione può avvenire su iniziativa privata normata da apposita convenzione. Dette aree sono suddivise nelle categorie sotto elencate:
-  F.1: Aree per l'istruzione - Df max = 3.00 mc/mq., H max = 9.00 m.;
-  F.2: Attrezzature collettive - Df max = 3.00 mc/mq.; H max = 9.00 m.; parcheggi = 0.15 mq/mq.;
-  F.3a: Verde attrezzato per lo sport - Df max = 4.00 mc/mq.; parcheggi = 0.15 mq/mq.;
-  F.3b:  Verde pubblico attrezzato all'interno del centro edificato. In queste aree deve essere preservata la vegetazione arbustiva ed arborea esistente. I progetti devono essere corredati, in ogni caso, dall'analisi vegetazionale e dall'analisi di compatibilità ambientale;
-  F.3c:  Verde pubblico a parco. Sono consentiti manufatti per servizi, per il tempo libero ed a servizio dell'agriturismo. E' ammessa la realizzazione di impianti sportivi di modesta entità (minigolf, campi di bocce, ecc. con relativi servizi), di interventi di sistemazione idraulico-forestale, di laghetti in terra con relativa sistemazione ambientale. La superficie coperta di ogni singola area attrezzata non può essere superiore al 3%, H max = 4.00 m., parcheggi nella misura minima di 0.01 mq/mq.;
-  F.3d:  Verde assoluto di rispetto. In dette aree non è consentita l'edificazione.
-  Zona G: "Edilizia ricettiva".
Gli strumenti di attuazione sono i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione per insediamenti costituiti da complessi ricettivi e ricreativi di seguito specificati. Dette aree sono suddivise nelle categorie sotto elencate.
-  Zona G1: "Turistico ricettiva".
In detta zona è consentita la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo con l'eccezione di campings. I parametri edilizi da osservare sono i seguenti: Df max = 0,40 mc/mq, H max = 7,50 m.; rapporto di copertura di 1/10 per alberghi, pensioni, ristoranti ed attrezzature sociali e di 1/20 per villaggi turistici.
-  Zona G2: "Turistico ricettiva estensiva".
In detta zona è consentita la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo compresi i campings. I parametri edilizi da osservare sono: Df max = 0,25 mc/mq.; rapporto di copertuta = 1/10; H max = 7.50 m..
-  Zona G2a: "Sportiva a carattere turistico-ricettivo".
In detta zona è consentita la realizzazione di manufatti quali teatro all'aperto, maneggio, scuderie, servizi, ecc. con particolare riferimento ad attività di spettacolo e sportive, quali ippica e golf. I parametri edilizi da osservare sono: Df max = 0,10 mc/mq.; H max = 4,00 m.; rapporto di copertura = 3%.
Prescrizioni esecutive
Sono state previste le seguenti aree: zona G2 (turistico-ricettiva estensiva), zona G2a (sportiva a carattere turistico-ricettivo), zona G1 (turistico-ricettiva), C1.4, C1.5, C1.6, C.6, C.7, C.8, C3.11, C3.12, C3.13, C3.14, C3.15 (edilizia residenziale stabile pubblica e privata), zona D1 (artigianale), zona D2 (commerciale), C0.10, C0.17, C0.18 (edilizia residenziale pubblica).
Il piano risulta corredato dello studio geologico generale e particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 e dello studio agricolo forestale redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Tutto il territorio è gravato dal vincolo sismico di 2 categoria e dal vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39.
Considerato
Relativamente agli aspetti formali e procedurali si rileva quanto segue:
-  con delibera commissariale n. 27 del 5 maggio 1997 sono stati adottati gli elaborati tecnici riguardanti lo studio di massima e le tavole di zonizzazione in premessa citati e tra questi non risultano adottati gli elaborati relativi allo stato di fatto previsti dall'art. 10 del disciplinare d'incarico approvato con decreto n. 91/79;
-  tuttavia nel corpo della delibera suddetta viene citato l'atto consiliare n. 68 del 25 agosto 1994, con cui è stato approvato lo "schema di massima" costituito da due elaborati tecnici relativi all'analisi dello stato di fatto e dallo studio di massima;
-  pertanto si prende atto che gli elaborati suddetti sono stati redatti dal progettista e che fanno parte dello schema di massima richiamato nell'atto commissariale di adozione.
IL PROGETTO DI PIANO
Dall'analisi della realtà territoriale, nonchè dal sopralluogo, si evince che il territorio di Pedara è stato interessato da una crescita urbanistica, sorta in parte al di fuori delle norme di piano, così intensa da cambiare profondamente le caratteristiche del paesaggio che non ha più l'antico aspetto di centro a prevalente economia agricola (quale era venti anni fa) ma manifesta condizioni di propaggine del centro urbano di Catania, determinando una configurazione del territorio in cui il rapporto urbano-rurale è invertito e le aree agricole sono divenute rare e marginali.
Sulla base delle scelte programmatiche dell'amministrazione comunale il progetto di piano ripropone il medesimo modello di sviluppo con ulteriori previsioni di edilizia residenziale e stagionale, con relativi servizi, che di fatto, saturano tutte le residue aree di verde agricolo, restando non soggette all'edificazione soltanto le aree dove insistono i conetti vulcanici.
Il piano, tra l'altro, contiene rilevanti previsioni di attrezzature turistico ricettive che ricadono in un contesto ambientale di particolare valore naturalistico che non risulta adeguatamente salvaguardato.
Il dimensionamento del piano, che propone un incremento di 4.000 abitanti nel ventennio da soddisfare in parte nelle zone residenziali di previsione, in parte in tutto il territorio, è in linea di massima condivisibile tenuto conto dell'alta dinamica demografica dovuta anche al fenomeno del flusso migratorio interno all'area metropolitana catanese.
Per quanto riguarda il calcolo degli abitanti fluttuanti, l'incremento previsto di 1.000 abitanti per complessive 14.000 unità è condivisibile tenuto conto, tra l'altro, che il progettista asserisce che la capacità insediativa attuale è di 20.000 abitanti fluttuanti. Ciò, comunque, induce a ritenere che il patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale è, in atto, in grado di accogliere tale flusso, oltre gli abitanti residenti.
E' da considerare, altresì, che la posizione altimetrica del comune, che ha parte del territorio dentro i confini del Parco dell'Etna, implica il contenimento dell'urbanizzazione ai fini della tutela delle zone di pregio ma anche per le problematiche derivanti dalla stessa, quali il contenimento della produzione di rifiuti, potenzialmente inquinanti e la tutela delle acque sotterranee per uso idropotabile, strettamente correlato alla mancanza del sistema fognario, atteso che nel territorio insistono tre pozzi dell'acquedotto Bosco Etneo per l'approvvigionamento idrico di alcuni comuni del circondario che, in caso di inquinamento, potrebbero mettere in serio pericolo il sistema idrico di una vasta zona.
Pertanto, atteso che il territorio comunale è già fortemente saturo da edificazioni diffuse che hanno compromesso l'ambiente, di iniziale grande pregio paesistico, si ritiene in linea generale che le aree esterne alle zone residenziali stabili e stagionali vadano salvaguardate ai fini della tutela paesaggistica.
ZONIZZAZIONE
-  Zona "A"
Si condivide l'enucleazione della zona "A" e la relativa normativa urbanistica ad esclusione dell'intervento di ristrutturazione edilizia, per cui gli interventi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del P.P., sono quelli di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
-  Zone "B, B1, B2, B3, B4, B0"
Si condivide l'enucleazione delle zone B, B1, B0 in quanto sostanzialmente conferma la perimetrazione delle zone B del precedente piano.
Non si condivide la previsione di zona per le aree enucleate B2, B3 e B4, in quanto le suddette aree erano classificate zone C nel precedente piano e già in parte attuate con P. di L., per cui quanto proposto modificherebbe l'attuale assetto del territorio. Pertanto le suddette aree dovranno essere classificate zone C mantenendo gli stessi indici fondiari previsti per le rispettive zone B2, B3, B4.
-  Zone "Bcs, Bsa"
Dette zone non sembrano avere i requisiti per potere essere classificate zone B per cui dovranno essere classificate zone C stagionali con indice fondiario pari a 0,30 mc./mq. Oltre alle previsioni di edilizia stagionale potranno prevedersi attrezzature turistiche ed agrituristiche nonchè attrezzature commerciali.
Per le attrezzature turistiche comprensive di quelle sportive a carattere turistico ricettivo i parametri edilizi e la normativa sono quelli della zona G1.
Per la zona commerciale si applicano i parametri della zona D2.
-  Zona "C, C1, C2, C3, C0"
Le previsioni delle suddette zone non sono condivisibili in quanto il fabbisogno residenziale potrà essere soddisfatto nell'ambito delle zone classificate C di cui al presente parere. Le aree di cui sopra sono classificate zona E verde agricolo.
-  Zona "D1, D2"
La zona D1 a carattere artigianale si condivide in quanto sostanzialmente ricalca l'ambito localizzativo del precedente piano e risulta giustificata da richieste degli operatori del settore.
Le zone D2 a carattere commerciale sono condivisibili limitatamente alla zona ubicata ad est dell'abitato a confine con il territorio di Tremestieri Etneo. Le altre aree risultano localizzate in contesti di pregio ambientale incompatibili con la salvaguardia paesaggistica del territorio.
Pertanto dette esigenze potranno essere soddisfatte, come già detto, nelle zone classificate C stagionali di cui al presente parere.
-  Zona "E1, E2"
Le zone E1, per le valenze paesaggistiche che dette aree conservano, devono essere perimetrate come zona E2 e non potrà essere consentita alcuna volumetria.
La delimitazione dell'area denominata "Rua di Mezzo", classificata E2, dovrà essere ampliata sino al comprendere le aree libere contigue che in atto sono destinate ad edilizia stagionale in quanto aventi le stesse caratteristiche della zona E2 sopradetta.
-  Zone "G1, G2, G2a"
Non si condividono le previsioni delle zone suddette in quanto insistono in aree di particolare pregio naturalistico la cui identità dei luoghi verrebbe snaturata dagli interventi previsti dal piano. Per cui le stesse vanno classificate zone F3c "verde assoluto parchi".
-  Zona di vincolo cimiteriale
La previsione del mercato all'aperto all'interno dell'area di rispetto cimiteriale non viene condivisa in quanto nella zona suddetta possono essere previste esclusivamente attrezzature di verde pubblico e parcheggi a servizio del cimitero.
-  Zona di rispetto risorse idriche
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999, le aree di rispetto dei pozzi idropotabili già individuati nel piano o da individuare, in assenza della relativa perimetrazione da eseguirsi a cura della Regione, dovranno avere un'estensione di 200 m. di raggio rispetto al punto di captazione e/o derivazione. Inoltre ai fini della salvaguardia delle risorse idriche il vincolo di inedificabilità dovrà essere esteso a tutto il perimetro come sopra individuato e, pertanto, le previsioni urbanistiche ricadenti all'interno di tale perimetro sono disattese e l'area dovrà essere classificata "zone di rispetto delle risorse idriche".
-  Zone "F"
Per le zone F3c che includono i conetti vulcanici si prescrive il limite di inedificabilità in tutta l'area. Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli relativi alla funzionalità del parco consistenti in manufatti in legno per servizi in genere, nonchè interventi di sistemazione idraulico forestale, con il rispetto e la salvaguardia delle colture esistenti.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Per le motivazioni espresse in precedenza si condividono esclusivamente le prescrizioni esecutive della zona D1 artigianale e della zona D2 commerciale, condivise dal presente parere.
DISPOSIZIONI GENERALI
In relazione alle zone territoriali omogenee va comunque prescritto che ogni trasformazione dettata da esigenze funzionali e produttive dovrà in ogni modo tenere conto degli elementi costitutivi del territorio al fine di proporre interventi che si integrino con l'ambiente.
In particolare dovranno essere mantenute le quote, i muri di pietrame, i terrazzamenti e la vegetazione esistente.
NORME DI ATTUAZIONE
-  Art. 17 "Zona A": si prescrive che gli interventi edilizi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del piano particolareggiato, sono quelli relativi alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  Art. 23 "Zona Bcs e Bsa": detto articolo dovrà essere modificato secondo quanto espresso nelle superiori considerazioni;
-  Art. 24 "Zone di espansione C": occorre sostituire l'ultimo comma con il seguente: "Nell'ambito di questa zona sono state individuate tre sottozone: C.1, C.2, C.3;
-  Art. 30 "Zona F3c": occorre modificare il suddetto articolo secondo quanto sopra citato per le zone "F";
-  Artt. 20, 21, 22, 24.1, 24.5, 27 e 31: i superiori articoli vanno cassati in ordine a quanto sopra considerato per le rispettive zone territoriali omogenee.
REGOLAMENTO EDILIZIO
-  Art. 5 "Composizione commissione edilizia": occorre integrare l'articolo alla luce della legge regionale n. 25/97, art. 10;
-  Art. 8 "Lavori eseguibili con autorizzazione": occorre integrare l'articolo aggiungendo che la documentazione a supporto dell'autorizzazione, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, dovranno essere supportate da uno studio geologico;
-  Art. 13 "Richiesta di concessione edilizia e relativa documentazione": occorre integrare l'articolo aggiungendo che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977;
-  Art. 87 B "Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti": Occorre cassare da "i piani di lottizzazione ricadenti nella zona Bcs..." fino a "Norme di attuazione".
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
- osservazioni nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48 , 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 85, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 116, 117, 119, 121, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 137, 138, 139, 148, 151, 157, 158, 161, 162, 163, 166, 190, 199, 201, 202, 204, 206: si concorda con quanto espresso dal progettista;
-  osservazioni nn. 4, 12, 27, 66, 67, 77, 84, 87, 102, 109, 111, 113, 114, 125, 132, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 155, 156, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 205, 207: non vengono accolte in quanto non migliorative del piano;
-  osservazioni nn. 16, 23, 24, 30, 36, 52, 59, 86, 90, 92, 95, 99, 115, 118, 127, 159, 160, 173, 179, 180: si concorda con quanto espresso dal progettista in merito al vincolo cimiteriale e si rimanda alle considerazioni espresse in merito al presente parere;
-  osservazione n. 19: si rimanda alle considerazioni espresse in merito nel presente parere;
-  osservazioni nn. 3, 38, 39, 40, 42, 54, 60, 65, 73, 74, 78, 82, 165, 176, 187, 208: non vengono condivise per le motivazioni espresse per le zone B e C nel presente parere;
-  osservazioni nn. 46, 110, 120, 153, 174, 178, 193: si accolgono in conformità alle deduzioni espresse dal progettista;
-  osservazione n. 75: si rimanda a quanto espresso per le zone E1 ed E2 nel presente parere;
-  osservazioni nn. 76, 89, 122, 123, 186, 188, 189: non vengono accolte per le motivazioni espresse nel presente parere per le zone G2 e G2a;
-  osservazione n. 154: si prende atto di quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazioni nn. 81, 200: si rimanda a quanto espresso nel presente parere;
-  osservazione lista civica Città Nuova: si rimanda alle considerazioni espresse nel parere in relazione alle varie zone omogenee;
-  osservazione ditta Pappalardo Alfio, ditta Pappalardo Giovanni ed altri: le osservazioni in argomento riguardano la fase preliminare all'adozione del P.R.G. di esclusiva competenza comunale;
-  ricorso Disca Carmelo e Alesci Rosaria: il vincolo boschivo di cui si prende atto è stato individuato dallo studio agricolo-forestale, pertanto detta osservazione non viene accolta;
-  ricorso ditta Cotti Giorgio e Lara: va osservato preliminarmente che il suddetto ricorso non è stato supportato da stralcio cartografico dell'area interessata. Tuttavia, essendo l'area ricadente in zona per attrezzature e in zona B3, il ricorso non viene accolto in quanto non migliorativo del piano;
-  ricorso ditta Salamanca ed altri: non viene accolto in quanto non migliorativo del piano;
-  ricorso ditta Macrì: si rimanda a quanto espresso nel presente parere in merito alle aree di rispetto delle risorse idriche;
-  osservazione ditta Mirabella Maria Concetta: si rimanda a quanto espletato nel presente parere in merito alle zone G2a e all'area denominata "Rua di Mezzo".
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 27/c del 5 maggio 1997, sia meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni nel rispetto dei superiori considerata».
Vista la nota assessoriale prot. n. 14438 del 30 agosto 1999 con la quale l'A.R.T.A. ha trasmesso il parere del Consiglio regiona1e dell'urbanistica reso con il voto n. 144 dell'1 luglio 1999, affinchè il comune di Pedara provveda, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ad adottare le proprie controdeduzioni;
Vista la delibera n. 47 del 26 agosto 1999, con la quale il consiglio comunale di Pedara ha controdedotto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 144 dell'1 luglio 1999;
Visto il foglio prot. 1448 del 30 agosto 1999, con il quale il comune di Pedara, unitamente alla delibera n. 47 del 26 agosto 1999, trasmette n. 8 opposizioni e/o osservazione al voto C.R.U. n. 144 dell'1 luglio 1999 nonchè il verbale dell'assemblea cittadina del 26 agosto 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 220 del 2 dicembre 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXVIII/D.R.U. prot. n. 388 del 29 settembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
PROCEDURE
Con atto consiliare n. 47 del 26 agosto 1999 il consiglio comunale di Pedara ha deliberato di dare mandato all'U.T.C. di predisporre le controdeduzioni al voto C.R.U. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con nota prot. n. 14438 del 30 agosto 1999 il comune di Pedara ha trasmesso la delibera consiliare n. 47/99, e la relazione dell'U.T.C. prot. n. 139/99.
Con nota prot. n. 18062 del 3 novembre 1999 il comune, ad integrazione, ha trasmesso un fascicolo contenente schede illustrative, grafici e foto aeree esplicativi delle controdeduzioni di cui al voto C.R.U.
Considerato
In ordine alle controdeduzioni si decide quanto segue:
-  Zona "A" centro storico
La relazione dell'U.T.C., di diverso avviso del C.R.U., propone di suddividere la zona "A" in zona "A1", coincidente con la perimetrazione del piano di fabbricazione, da tutelare integralmente non consentendo interventi di ristrutturazione edilizia nelle more del P.P., e zona "A2" che comprende le restanti aree di cui alla perimetrazione del P.R.G., dove il patrimonio edilizio è stato in parte trasformato e modificato, con possibilità di intervenire con la ristrutturazione edilizia al fine del miglioramento delle condizioni abitative.
Questo Consiglio, tenuto anche conto dell'orientamento della Soprintendenza in merito, ritiene non condivisibile la proposta di distinguere due sottozone all'interno del centro storico in quanto i valori ambientali e architettonici, nonchè il tessuto morfologico della zona A1 sono ben leggibili e tuttora presenti anche al di fuori della stessa sottozona A1, per cui il perimetro della zona "A" è quello individuato nel P.R.G..
Per quanto riguarda le categorie d'intervento consentite nelle more della redazione del P.P., il consiglio ritiene che l'applicazione della lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 relativa alla categoria della ristrutturazione edilizia, non sia proponibile senza una conoscenza del tessuto esistente e delle caratteristiche morfologiche delle unità edilizie che solo lo strumento del P.P. consente di acquisire e conseguentemente di applicare le diverse categorie d'intervento previste dall'art. 20, senza incorrere nel rischio di consentire interventi diversi l'uno dall'altro e privi di riferimento ad uno schema urbanistico, vanificando la possibilità di un recupero dell'immagine del centro storico.
Considerato che gli elementi edilizi che fanno parte del centro storico vanno conservati non solo nei loro aspetti esteriori e formali, che ne qualificano l'espressione architettonica ed ambientale, ma anche nei loro caratteri tipologici, in quanto manifestazione di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l'uso degli elementi stessi, nelle more della redazione ed approvazione del piano particolareggiato che interessi il centro storico sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione degli interventi di cui alla lettera d).
Tuttavia gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare, eccezionalmente, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove essi siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e, comunque, nella misura in cui ciò sia compatibile con la conservazione del carattere generale del centro storico.
Tutti gli interventi che riguardino il centro storico dovranno essere, comunque, sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente per territorio.
-  Zone "B2", "B3", "B4"
La relazione dell'U.T.C., di diverso avviso del C.R.U., il quale ha ritenuto che le zone suddette debbano essere classificate zone C, propone la conferma delle previsioni del P.R.G. adducendo come motivazione che, sebbene il rapporto di copertura risulti inferiore a 12,5% e la densità territoriale inferiore a 1,5 mc./mq., le stesse sono parzialmente edificate e fornite di opere di urbanizzazione primaria e in parte di quelle secondarie per cui l'edificazione dei lotti residui è attuabile attraverso singole concessioni edilizie.
Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella relazione, non ritiene di potere condividere le controdeduzioni in quanto le suddette zone non hanno le caratteristiche di zona B, pertanto gli strumenti attuativi sono il P.P. e il P. di L. Eccezionalmente l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l'esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla legge regionale n. 10/77.
-  Zone "C", "C1", "C2", "C3"
La relazione dell'U.T.C., di diverso avviso del C.R.U., ripropone le previsioni del P.R.G. in considerazione del fatto che ne verrebbe diminuita la capacità insediativa complessiva del piano e che in buona parte le zone di espansione sono riconferma delle previsioni del precedente strumento urbanistico e che parte di queste zone sono di modeste dimensioni contigue e frammiste alle zone edificate e alcune di queste sono interessate da P. di L. in parte realizzati.
Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella relazione dell'U.T.C., ritiene di condividere la controdeduzione limitatamente alle aree residenziali che risultano una conferma delle zone C del precedente piano di fabbricazione fermo restando che le restanti aree sono da classificare zone "E" di verde agricolo.
-  Zone "C0"
La relazione dell'U.T.C., di diverso avviso del C.R.U., chiede la conferma delle zone suddette in quanto parte delle aree sono una riconferma di previsioni di edilizia residenziale pubblica del precedente strumento urbanistico ed alcune di queste sono in corso di realizzazione e/o assegnate a cooperative edilizie.
Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella relazione, ritiene di condividere la controdeduzione limitatamente alle aree di edilizia residenziale pubblica ubicate nel centro urbano che risultano riconferma di uguali destinazioni nel piano di fabbricazione e relativa a prescrizioni esecutive mentre per le restanti aree comprese quelle oggetto di P.E. che non si trovano nelle condizioni di cui sopra, si prescrive la riduzione della densità fondiaria a 1,5 mc/mq. e l'obbligo di adeguare la tipologia edilizia al contesto edificato presente nella zona.
-  Zone "BCS" e "BSA"
La relazione dell'U.T.C., di diverso avviso del C.R.U., propone la riconferma della normativa prevista dal P.R.G. con particolare riferimento alla possibilità di attuazione dei lotti liberi con singola concessione edilizia secondo il disposto dell'art. 23 delle N.A. nonchè la riconferma dell'indice fondiario previsto nel P.R.G.
Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella relazione, ritiene di non condividere la controdeduzione in quanto le zone non avendo i requisiti di zona B sono da classificarsi "C" con indice fondiario pari a 0,30 mc/mq., e con l'obbligo del P. di L. Eccezionalmente la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle N.A. potrà essere valutata dall'amministrazione comunale nel caso in cui si reputi inutile la redazione del P. di L. per lotti residui esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione.
-  Zone "D2"
La relazione dell'U.T.C. di diverso avviso del C.R.U. chiede la conferma delle previsioni del piano in quanto le suddette aree risultano di particolare importanza strategica in quanto poste lungo gli assi viari principali.
Questo Consiglio valutate le motivazioni contenute nella relazione ritiene di condividere la richiesta limitatamente alle due zone "D2" poste in prossimità del collegio O.D.A..
Si disattendono le restanti previsioni al fine di non stravolgere la qualità paesaggistica dei luoghi che deve essere salvaguardata in quanto unica testimonianza degli usi agricoli del suolo e delle opere di antropizzazione del paesaggio.
In riferimento alla perplessità emersa nella relazione, in merito a quale zona sia stata condivisa dal C.R.U., a chiarimento si precisa che il voto intendeva riferirsi alla zona D2 in prossimità del confine con il comune di Tremestieri Etneo.
-  Zona "G1", "G2", "G2a"
La relazione dell'U.T.C. di diverso avviso del C.R.U. chiede la conferma delle previsioni di aree turistico-alberghiere al fine di incentivare lo sviluppo turistico atteso che il territorio per la sua posizione costituisce cerniera tra la conurbazione catanese e il parco dell'Etna, non ritenendo possibile l'ubicazione delle stesse nelle zone BCS sia per la ridotta dimensione dei lotti residui sia per il contesto territoriale di scarsa qualità ambientale e paesaggistica.
Questo Consiglio prende atto della valutazione del comune in ordine alla non attuabilità delle suddette previsioni nelle zone BCS. Conseguentemente si esclude la possibilità di previsioni di zone territoriali nelle zone BCS. Nella considerazione che il comune intende promuovere lo sviluppo turistico al fine di riqualificare il territorio ritiene di potere condividere le controdeduzioni relativamente alla zona "G2a" posta a confine con il territorio di Nicolosi, oggetto di prescrizioni esecutive, in quanto pur nella considerazione che le aree in oggetto di elevata qualità paesaggistica sono inserite in un contesto territoriale già duramente provato dalla urbanizzazione diffusa, tuttavia l'intervento proposto non sembra comportare grande impatto sui luoghi.
Si condivide, altresì, la zona G1 in prossimità delle suindicate G2a con la prescrizione che gli interventi da sottoporsi al parere della Soprintendenza, devono essere rispettosi dell'ambiente e non devono alterare la morfologia dei luoghi. Non si condividono invece le restanti aree in quanto costituiscono le uniche aree che conservano l'assetto strutturale tipico del territorio agricolo la cui caratteristica deve essere mantenuta e salvaguardata.
-  Zona "E1"
La relazione dell'U.T.C. di diverso avviso del C.R.U. chiede la conferma delle zone suddette in quanto l'indice fondiario 0,10 mc./mq. risulta modesto o in subordine il declassamento a zona "E" agricola.
Questo Consiglio ritiene di accogliere la proposta di destinare le suddette aree a zona "E" agricola in considerazione delle caratteristiche agricole delle zone.
-  Zona di rispetto risorse idriche
La relazione dell'U.T.C. chiede l'applicazione dell'art. 21 del D.L.S. n. 152 dell'11 maggio 1999 relativamente alla disposizione di vincoli e prescrizioni nelle aree di rispetto dei pozzi. Il Consiglio a chiarimento precisa l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree di rispetto dovranno rispettare le disposizioni di cui al predetto articolo.
In riferimento alle n. 8 opposizioni e/o osservazioni trasmesse dal comune con la nota n. 14438 del 30 agosto 1999 e all'istanza datata 15 novembre 1999 a firma del sig. Alfio Petralia ed altri, con allegate n. 3 opposizioni a firma di Petralia, Santangelo, Pappalardo, riguardanti la richiesta di riesame delle opposizioni allegate alla stessa, sulle quali questo Consiglio si è espresso con voto n. 144/99, si chiarisce che le stesse dovranno essere esaminate dal comune in relazione al presente voto non essendo di competenza del Consiglio, nella fase di controdeduzioni l'esame delle stesse.
Per tutto quanto premesso e considerato, è del parere di accogliere parzialmente le controdeduzioni del comune di Pedara di cui alla delibera consiliare n. 47 del 26 agosto 1999 e di riconfermare quanto contenuto nel voto C.R.U. n. 144 dell'1 luglio 1999, ritenendo pertanto meritevole di approvazione il P.R.G., le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio adottati dal commissario ad acta con deliberazione n. 27 del 5 maggio 1997, nel rispetto dei considerata di cui al citato voto e al presente voto».
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 144 dell'1 luglio 1999 e n. 220 del 2 dicembre 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ed alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 144 dell'1 luglio 1999 e n. 220 del 2 dicembre 1999 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania in premessa riportate, è approvato e reso esecutivo il pia-no regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Pedara, adottato con delibera del commissario ad acta n. 27/c del 5 maggio 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  delibera commissario ad acta n. 27/c del 5 maggio 1997;
 2)  delibera consiliare n. 47 del 26 agosto 1999;
Piano regolatore generale
   3)  relazione generale sostitutiva datata 10 marzo 1997;
   4)  relazione integrativa datata 10 marzo 1997;
   5)  studio di massima;
   6)  tipi edilizi;
   7)  legenda;
   8)  inquadramento territoriale scala 1:25.000;
   9)  quadro di unione a) scala 1:5.000;
 10)  quadro di unione b) scala 1:5.000
 11)  tav.  1 di zonizzazione scala 1:2.000;
 12)  tav.  2 di zonizzazione scala 1:2.000;
 13)  tav.  3 di zonizzazione scala 1:2.000;
 14)  tav.  4 di zonizzazione scala 1:2.000;
 15)  tav.  5 di zonizzazione scala 1:2.000;
 16)  tav.  6 di zonizzazione scala 1:2.000;
 17)  tav.  7 di zonizzazione scala 1:2.000;
 18)  tav.  8 di zonizzazione scala 1:2.000;
 19)  tav.  9 di zonizzazione scala 1:2.000;
 20)  tav. 10 di zonizzazione scala 1:2.000;
 21)  tav. 11 di zonizzazione scala 1:2.000;
 22)  tav. 12 di zonizzazione scala 1:2.000;
 23)  tav. 13 di zonizzazione scala 1:2.000;
 24)  tav. 14 di zonizzazione scala 1:2.000;
 25)  tav. 15 di zonizzazione scala 1:2.000;
 26)  tav. 16 di zonizzazione scala 1:2.000;
 27)  tav. 17 di zonizzazione scala 1:2.000;
 28)  tav. 18 di zonizzazione scala 1:2.000;
 29)  tav. 19 di zonizzazione scala 1:2.000;
 30)  tav. 20 di zonizzazione scala 1:2.000;
 31)  tav. 21 di zonizzazione scala 1:2.000;
 32)  tav. 22 di zonizzazione scala 1:2.000;
Prescrizioni esecutive
 33)  relazione tecnica;
 34)  norme di attuazione C0;
 35)  norme di attuazione C, C1, C3;
 36)  norme di attuazione G1;
 37)  norme di attuazione G2;
 38)  norme di attuazione G2A;
 39)  norme di attuazione D1;
 40)  norme di attuazione D2;
 41)  prescrizioni esecutive - tav. G2 1;
 42)  prescrizioni esecutive - tav. G2A 2;
 43)  prescrizioni esecutive - tav. G1 3;
 44)  prescrizioni esecutive - tav. C1 4, C1 5;
 45)  prescrizioni esecutive - tav. C 6;
 46)  prescrizioni esecutive - tav. C 7, C 8;
 47)  prescrizioni esecutive - tav. D1 9;
 48)  prescrizioni esecutive - tav. C0 10;
 49)  prescrizioni esecutive - tav. C3 11, C3 12, C3 13, C3 14, C3 15;
 50)  prescrizioni esecutive - tav. C1 16;
 51)  prescrizioni esecutive - tav. C0 17, C0 18;
 52)  prescrizioni esecutive - tav. D2 19;
 53)  previsione di massima delle spese;
 54)  profili regolatori - tav. G2 1;
 55)  profili regolatori - tav. G2A 2;
 56)  profili regolatori - tav. G1 3;
 57)  profili regolatori - tav. C1 4, C1 5;
 58)  profili regolatori - tav. C 6;
 59)  profili regolatori - tav. C 7, C 8;
 60)  profili regolatori - tav. D1 9;
 61)  profili regolatori - tav. C0 10;
 62)  profili regolatori - tav. C3 11;
 63)  profili regolatori - tav. C3 12;
 64)  profili regolatori - tav. C3 13, C3 15;
 65)  profili regolatori - tav. C3 14
 66)  profili regolatori - tav. C1 16
 67)  prescrizioni esecutive - tav. C0 17, C0 18;
 68)  prescrizioni esecutive - tav. D2 19;
 69)  tavole impianti e servizi a rete pubblica - tav. G2 1;
 70)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. G2A 2;
 71)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. G1 3;
 72)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C1 4, C1 5;
 73)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C 6;
 74)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C 7;
 75)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C 8;
 76)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. D1 9;
 77)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C0 10;
 78)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C3 11, C3 12
 79)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C3 13, C3 14, C3 15;
 80)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C1 16, D2 19;
 81)  impianti e servizi a rete pubblica - tav. C0 17, C0 18;
 82)  tavole particolari;
 83)  regolamento edilizio sostitutivo datato 10 marzo 1997;
 84)  norme di attuazione sostitutive datate 10 marzo 1997;
Studio agricolo forestale
 85)  relazione datata 30 dicembre 1992;
 86)  relazione integrativa datata 16 settembre 1994;
 87)  relazione integrativa datata 30 settembre 1994;
 88)  tav.  01  -  corografia;
 89)  tav.  02  -  geopedologia;
 90)  tav.  03  -  attuale uso del territorio comunale;
 91)  tav.  04  -  superficie agricola destinata a colture specializzate ed irrigue;
 92)  tav.  05  -  carta delle infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;
 93)  tav.  06  -  boschi, fasce forestali ed arretri;
 94)  tav.  06  -  bis boschi, fasce forestali ed arretri;
 95)  tav.  07  -  superficie comunale sottesa al Parco del-l'Etna;
Studio geologico
 96)  relazione geologica datata maggio 1994;
 97)  relazione geologica datata ottobre 1994;
 98)  indagini geognostiche e prove di laboratorio datate dicembre 1994;
 99)  carta geolitologica in scala 1:10.000;
100)  carta delle acclività in scala 1:10.000;
101)  carta del rischio vulcanico in scala 1:10.000;
102)  carta idrologica in scala 1:25.000;
103)  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
104)  carta della suscettività in scala 1:10.000;
105)  carta delle suscettività all'uso dei suoli in scala 1:4.000 (n. 4 tavole);
106)  profili topografici in scala 1:2.000 (n. 4 tavole);
107)  note integrative allo studio geologico per il P.R.G. e le P.E. datate febbraio 1995.
108)  relazione controdeduzione alle osservazioni ed op-posizioni;
109)  tavola visualizzazione osservazione o opposizioni.

Art. 3

Le opposizioni e/o osservazioni vengono decise in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 144 dell'1 luglio 1999 e n. 220 del 2 dicembre 1999.

Art. 4

Il comune di Pedara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono del presente decreto, in modo tale che per gli uffici e l'utenza risulti un testo definito e completo.
Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.419)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto nel comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 39008 del 17 ottobre 1997, con la quale l'Enel ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150 Kv a S.T. per collegare la C.P. Enel Pantano d'Arci alla C.P. S.G.S. Thomson;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e di seguito elencati:
1)  corografia con attraversamenti, disegno n. 090/EA, tav. n. 1a;
2)  progetto di massima, piano tecnico delle opere;
Vista la deliberazione n. 3 del 14 gennaio 1999, con la quale il consiglio comunale di Catania ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 al progetto di massima delle opere di che trattasi, fatti salvi la valutazione del consorzio A.S.I., il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, nonché il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 28 del 21 marzo 1988 e del D.P.C.M. 23 aprile 1992;
Vista la nota prot. n. 5487 del 4 dicembre 1997, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCatania - Sezione III beni archeologici ha espresso parere favorevole al progetto, a condizione che se nel corso dei lavori dovessero emergere resti o strutture di interesse archeologico la stessa Soprintendenza si riserva di adottare tutti i provvedimenti necessari alla Conservazione e/o alla salvaguardia del patrimonio archeologico, ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei beni culturali;
Visto il parere dellaSoprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCatania, sezione architettonica-urbanistica prot. n. 16005/II del 3 marzo 1998, espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 16 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, della legge n. 1497/39, con cui la stessa Soprintendenza si riserva di concedere il nulla osta definitivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dopo la presentazione del progetto di esecuzione, che dovrà rispettare le seguenti condizioni:
1)  l'altezza dei sostegni sia contenuta nei limiti inferiori possibili (m. 21 circa così come indicato nella relazione tecnica) e disposti in quei punti ove non si verifichino sovrapposizioni visive con il paesaggio circostante;
2) la loro collocazione sfrutti al massimo le aree prive di vegetazione e ove ciò non fosse possibile intervenire tempestivamente, operando il ripristino ambientale dell'area finalizzata al recupero della vegetazione preesistente;
Vista la delibera n. 15 del 6 ottobre 1998, con la quale il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto in argomento;
Vista la nota prot. n. 24644 del 18 dicembre 1997, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, gruppo tutela ed economia montana di Catania, ha attestato che il sito in questione non ricade in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
Vista la nota prot. n. 1825 del 5 marzo 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole di fattibilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che in fase di realizzazione venga accertata e valutata la portanza dei terreni interessati tramite indagini dirette e che vengono comunicate allo stesso ufficio le risultanze dei dati riscontrati;
Visto il parere n. 8 del 3 maggio 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con il quale il gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ritiene che il progetto di massima dell'elettrodotto aereo a 150 Kv a S.T. per collegare la C.P. Pantano d'Arci alla S.G.S. Thomson sia meritevole di autorizzazione, a condizione che venga rispettato quanto richiesto dalla Soprintendenza;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 8 del 3 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 in conformità al parere n. 8 del 3 maggio 1999 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, sezione III beni archeologici e del Genio civile di Catania in premessa riportate, la costruzione dell'elettrodotto a 150 Kv a S.T. per collegare la C.P. Enel Pantano d'Arci alla S.G.S. Thomson.

Art. 2

L'Enel resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed il comune di Catania sono onerati ciascuno per le proprie competenze di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.402)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per l'esecuzione di opere nel territorio di diversi comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 680 del 15 settembre 1995, con il quale questo Assessorato autorizzava, ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 197 dell'8 giugno 1995 il progetto relativo all'elettrodotto aereo a 150 KV per collegare la C.P. Giarre alla C.P. Roccalumera 2 ed il raccordo tra i punti A e B degli elettrodotti Viagrande-Giarre e Giarre-Giardini in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo, Castiglione di Sicilia, Savoca, S. Alessio Siculo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Pagliara, Castelmola, Forza d'Agrò, Roccalumera e Mongiuffi Melia;
Visto il foglio prot. n. 4496 del 6 febbraio 1998, con il quale la società Enel S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione per una variante dell'elettrodotto aereo sopracitato, motivata dalle opposizioni formulate dai comuni di Forza d'Agrò e Castelmola al progetto originario, nonché da esigenze tecniche;
Viste le delibere consiliari, di seguito elencate, con le quali i comuni interessati hanno espresso il proprio parere favorevole relativamente all'elettrodotto di che trattasi:
1)  comune di Castelmola D.C. n. 46 del 6 agosto 1998;
2)  comune di Savoca D.C. n. 48 del 22 luglio 1998;
3)  comune di Furci Siculo D.C. n. 19 del 24 marzo 1998;
4)  comune di Pagliara D.C. n. 43 del 14 agosto 1998;
5)  comune di Casalvecchio Siculo D.C. n. 43 del 23 luglio 1998;
6)  comune di Gaggi D.C. n. 42 del 5 luglio 1998;
7)  comune di Forza d'Agrò D.C. n. 8 del 17 marzo 1998;
8)  comune di S. Alessio Siculo D.C. n. 72 del 16 ottobre 1998;
Viste le delibere consiliari, di seguito elencate, con le quali i comuni interessati hanno espresso il proprio parere negativo relativamente all'elettrodotto di che trattasi:
1)  comune di Roccalumera D.C. n. 34 del 24 marzo 1998 esprimeva parere negativo;
2)  comune di Mongiuffi Melia D.C. n. 23 del 27 marzo 1998 esprimeva parere negativo;
Visto il foglio prot. n. 38211 del 16 novembre 1998, con il quale la società Enel S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione di competenza, la nuova ipotesi progettuale sviluppata a seguito dei pareri espressi dai comuni di Roccalumera e Mongiuffi Melia, limitatamente alle opere ricadenti in detti comuni;
Viste le delibere consiliari, di seguito elencate, con le quali i comuni interessati hanno espresso il loro parere favorevole all'elettrodotto in argomento:
1)  comune di Mongiuffi Melia D.C. n. 58 del 9 dicembre 1998;
2)  comune di Roccalumera D.C. n. 4 del 4 gennaio 1999;
Vista la nota prot. n. 8205 del 16 marzo 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole alle stesse condizioni di cui alle note prot. n. 789 del 3 aprile 1998 e n. 1552 del 25 giugno 1998;
Vista la nota prot. n. 19291/sez. 2 dell'11 agosto 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  in fase esecutiva vengano effettuate indagini geognostiche e geotecniche;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo, fra cui di ubicare i piloni in aree non interessate da dissesti;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
Visto il parere n. 29 del 12 novembre 1999, prot. n. 640 del 17 novembre 1999, reso sulla scorta della documentazione costituente il fascicolo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dal gruppo XXX/D.R.U. che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
-  il progetto di massima, nonché quello in variante sono stati realizzati, come si evince dalla relazione tecnica in conformità dell'unificazione Enel per le linee a 132-150 KV e nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n. 28 del 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni anche con riferimento ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici;
-  l'elettrodotto si sviluppa per circa km. 23,700 interessando i territori dei comuni di S. Alessio Siculo, Savoca, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Roccalumera, Mongiuffi Melia, Castelmola, Casalvecchio Siculo, Gaggi e Pagliara;
Considerato che:
-  la società Enel è ente istituzionalmente competente a richiedere l'attivazione della procedura indicata dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e che le opere in progetto risultano di rilevante interesse pubblico in quanto dirette a potenziare l'elettrificazione sui territori comunali;
-  i consigli comunali interessati hanno condiviso le scelte progettuali della società Enel;
-  la variante proposta riguarda la modifica del tracciato dell'elettrodotto originariamente autorizzato fermo restando le caratteristiche tecniche dell'impianto di cui al progetto autorizzato con decreto n. 680/95;
-  il tracciato definitivo ora proposto, da quanto risulta nella relazione tecnica, non interferisce con nuclei abitati e tiene conto della orografia, della idrografia e della vegetazione dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto;
-  il progetto di variante in argomento è munito dei pareri favorevoli resi dall'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74, e del parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, ex legge n. 431/85;
-  la realizzazione delle opere, come fa rilevare l'Enel, dovrà essere assoggettata ai pareri di tutti gli enti di cui all'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che la variante proposta al progetto autorizzato con decreto n. 680 del 15 settembre 1995, relativa alla modifica del tracciato così come individuata nella corografia allegata alla relazione geologica riportante il visto dell'ufficio del Genio civile prot. n. 19291 dell'11 agosto 1999, per quanto concerne la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale, sia condivisibile e pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia autorizzabile.»;
Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 29 del 12 novembre 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, è autorizzato, in conformità al parere n. 29 del 12 dicembre 1999 espresso dal gruppo XXX/D.R.U. ed alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina sopra riportate, il progetto relativo alla costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 KV. per collegare la C.P. Giarre alla C.P. Roccalumera 2 proposto in variante a quanto autorizzato con precedente decreto n. 680 del 15 settembre 1995 interessante le previsioni urbanistiche dei comuni di Castelmola, Savoca, Furci Siculo, Pagliara, Casalvecchio Siculo, Gaggi, Forza d'Agrò, S. Alessio Siculo, Mongiuffi Melia e Roccalumera.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) comune di Castelmola D.C. n. 46 del 6 agosto 1998;
2)  comune di Savoca D.C. n. 48 del 22 luglio 1998;
3)  comune di Furci Siculo D.C. n. 19 del 24 marzo 1998;
4)  comune di Pagliara D.C. n. 43 del 14 agosto 1998;
5)  comune di Casalvecchio Siculo D.C. n. 43 del 23 lu glio 1998;
6)  comune di Gaggi D.C. n. 42 del 5 luglio 1998;
7)  comune di Forzà d'Agrò D.C. n. 8 del 17 marzo 1998;
8)  S. Alessio Siculo D.C. n. 72 del 16 ottobre 1998;
9)  comune di Mongiuffi Melia D.C. n. 58 del 9 dicembre 1998;
10)  comune di Roccalumera D.C. n. 4 del 4 gennaio 1999;
11)  piano tecnico delle opere;
12)  stralcio del piano tecnico delle opere;
13)  relazione geologica;
14)  carta geologica;
15)  sezione geologica.

Art. 3

L'Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale autorizzazione o nullaosta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed i comuni di Castelmola, Savoca, Furci Siculo, Pagliara, Casalvecchio Siculo, Gaggi, Forzà d'Agrò, S. Alessio Siculo, Mongiuffi Melia, Roccalumera sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.415)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto dell'Enel per la costruzione di un elettrodotto denominato Stazione elettrica di Ciminna - cabina primaria di Brancaccio.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il decreto n. 598 del 5 luglio 1996, con il quale è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Palermo per le introduzioni degli standards urbanistici e la zonizzazione del territorio;
Vista la nota n. 46242 del 9 dicembre 1977, con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione all'esecuzione del progetto per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV (a s.t.) denominato Stazione elettrica di Ciminna - cabina di Brancaccio (Palermo);
Considerato che sul progetto in argomento sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dei comuni interessati all'esercizio dell'elettrodotto e che in considerazione del parere contrario espresso dal comune di Palermo sul progetto di che trattasi è stato richiesto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il voto favorevole espresso dal suddetto consesso nell'adunanza dell'8 luglio 1999, n. 176 e gli atti in esso richiamati;
Visto il progetto riguardante l'opera in argomento composto dai seguenti elaborati:
-  progetto della variante elettrodotto a 150 KV s.t. Stazione Ciminna - C.P. Brancaccio;
-  stralcio C.S.G. 1:5.000;
-  stralcio D.A.R.T.A. 598/96;
-  stralcio variante generale;
Considerato di potere condividere il parere espresso dal superiore organo che viene allegato agli atti del presente decreto come parte integrante;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è autorizzato, ai fini urbanistici, il progetto di elettrodotto descritto in premessa, con le precisazioni e le prescrizioni indicate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 176 dell'8 luglio 1999.

Art. 2

Prima di porre in esecuzione il superiore progetto, l'amministrazione dell'Enel dovrà richiedere tutte le altre autorizzazioni degli enti competenti secondo quanto prescritto dalla legge.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante il progetto dell'opera e il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 176 dell'8 luglio 1999.

Art. 4

Le aree necessarie all'esecuzione del progetto dovranno essere acquisite nelle forme di legge dall'amministrazione dell'Enel entro il termine di anni 3.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso ai comuni interessati dal tracciato dell'elettrodotto per la rappresentazione di esso nei propri strumenti urbanistici, all'Enel per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.401)
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DECRETO29 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere nei comuni di Bronte e Troina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Vista la nota prot. n.262 del 12 aprile 1999, con la quale la Sarcis S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, la prescritta autorizzazione relativa al progetto per la posa di n.2 condotte in acciaio al carbonio, di cui una da 06" per il trasporto del gas e l'altra da 02" per il trasporto della gasolina, nonché di un cavo per la trasmissione dei dati, collegante i pozzi di Roccacavallo 1 e Serra di Vito 1; e di n.2 condotte in acciaio al carbonio, di cui una da 012" per il trasporto del gas e l'altra da 03" per il trasporto della gasolina, nonché di un cavo per la trasmissione dei dati collegante i pozzi di Serra di Vito 1 e Serra di Vito N.E.1;
Vista la delibera n.48 del 15 luglio 1999, con la quale il consiglio comunale di Troina ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la delibera n.55 del 30 settembre 1999, con la quale il comune di Bronte ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Visti i pareri di rito che nei contenuti di seguito si riportano:
Parere del Genio civile di Catania
Con prot. sec.VIII n. 10828 del 6 luglio 1999, l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, specificando l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli artt. 17 e 18 delle medesime leggi n. 64/74 e dei DD. 16 gennaio 1996 e 11 marzo 1998 riguardanti le costruzioni in zona sismica.
Parere del Genio civile di Enna
Con prot. gruppo 5/2 n.3610 del 21 giugno 1999, l'ufficio del Genio civile di Enna ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.13, legge n. 64/74, con le sottoelencate prescrizioni:
-  gli eventuali singoli progetti dovranno essere corredati da specifici studi ed indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche di ogni sito interessato e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con particolare riguardo anche alla stabilità dei versanti nel rispetto di quanto disposto con il D.M. 11 marzo 1998.
Pareri delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali di Catania, sezione P.A.U.
Con prot.n. 6464/II del 4 settembre 1999, la sezione P.A.U. della Soprintendenza di Catania ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497, a condizione che a lavori ultimati venga eseguito il ripristino dei luoghi e non resti traccia delle piste realizzate per la loro esecuzione.
Sezione archeologica
Con prot. n. 2.144/III dell'8 maggio 1999, la sezione archeologica della Soprintendenza di Catania comunica che "se è vero che, come nel caso del progetto originario, la zona interessata non risulta interessata da vincoli o segnalazioni di interesse archeologico, tuttavia la lunghezza del percorso, attraverso zone impervie, poco studiate sotto questo aspetto, rende opportuno che i lavori di scavo della traccia siano sorvegliati da personale di questa sezione. Si rinnova, quindi, la richiesta di comunicare a questa sezione, con almeno quindici giorni di anticipo, la data d'inizio dei lavori di scavo ed il loro programma. Qualora nel corso di tali lavori si avessero ritrovamenti fortuiti, per i quali incombe comunque l'obbligo dell'immediata comunicazione, questa Soprintendenza potrà intervenire ai sensi delle vigenti leggi di tutela".
Pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Enna, sezione P.A.U. e sezione archeologica
Con protocollo BN 2985/EN bis n. 267/I del 4 agosto 1999, la sezione P.A.U. della Soprintendenza diEnna ha comunicato che il tratto di gasdotto in questione non risulta sottoposto alle leggi di tutela n. 1497/39 e n. 431/85, e che anche la sezione archeologica, con nota prot. n. 3154/III del 22 giugno 1999, ha dichiarato l'inesistenza di vincoli archeologici ai sensi della legge n. 1089/39.
Parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania
Con prot. n. 13362 (Pos. IV 2/A) del 19 luglio 1999, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste diCatania ha rilasciato il proprio nulla osta ai fini della tutela idrogeologica con l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
-  che i movimenti di terra, da eseguire per le finalità in oggetto, siano limitati al minimo indispensabile;
-  che il materiale proveniente dallo scavo, ove possibile, sia conguagliato sulla superficie circostante oppure smaltito in discariche autorizzate;
-  che deve essere ripristinato lo stato dei luoghi con eventuale regimazione delle acque piovane e opere sussidiarie;
-  che non vengano realizzate nuove piste;
-  che la ditta in oggetto prima d'iniziare i lavori sia autorizzata per l'attraversamento e la servitù dei terreni del foglio 72, particelle 49 e 55 dall'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, e per i restanti terreni dai proprietari.
Parere dell'Ispettorato delle foreste di Enna
Con prot. n. 9166 del 17 agosto 1999, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna ha rappresentato che nessun nulla osta è necessario in quanto dagli atti d'ufficio e da sopralluogo effettuato l'area oggetto dei lavori non è inclusa negli atti di vincolo idrogeologico.
Parere del comando provinciale vigili del fuoco di Catania
Con prot. n. 3477 del 22 maggio 1999 (prot. n. 8729), il comandante provinciale dei vigili del fuoco diCatania ha rilasciato parere favorevole con le seguenti prescrizioni: "a lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, si dovrà presentare istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi seguendo le procedure previste dalla legge n. 966 del 26 luglio 1965 e dal D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982, allegando la documentazione prevista dall'allegato II del decreto ministeriale 4 maggio 1998. Si rammenta che, nel caso vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovrà essere istituita la squadra aziendale antincendio ai sensi degli artt. 12 e 22 del decreto legislativo n. 626/94, della legge n. 609 del 28 novembre 1996 (art. 3) e del decreto ministeriale 10 marzo 1998".
Parere del Comando provinciale vigili del fuoco di Enna
Con prot. n. 4678 (pratica n. 7818) del 2 agosto 1999 il Comando provinciale vigili del fuoco diEnna ha rilasciato parere favorevole alle condotte in argomento, con le seguenti prescrizioni:
a)  per le tubazioni saldate, la qualità delle saldature sia controllata a campione con prove di piegamento o schiacciamento;
b)  l'inserimento di curve, raccordi e altri pezzi speciali, sia eseguito mediante unione a flange o mediante saldatura di testa, inoltre i suddetti materiali dovranno essere di acciaio e resistere alla pressione nelle condizioni d'esercizio previste per la condotta sulla quale verranno inseriti (art. 2.1.3, decreto ministeriale 24 novembre 1984);
c)  la condotta del gas, in ciascun tronco, della lunghezza non superiore a 6 Km. così come previsto dall'art. 2.3. del D.M.I. 24 novembre 1984, dovrà essere munita di idonei dispositivi di scarico atti a consentire il rapido svuotamento del tratto di tubazione, qualora se ne determini la necessità. In ogni caso le operazioni di scarico non dovranno avvenire in maniera automatica e non dovranno recare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose. L'osservanza delle prescrizioni sopra riportate dovrà essere comprovata mediante dichiarazione a firma del tecnico direttore dei lavori;
d)  le tubazioni e i relativi materiali di rivestimento, dovranno essere prodotte e controllate secondo le prescrizioni UNI, così come previsto dagli artt. 2.1.1. e 2.6. del decreto ministeriale 24 novembre 1984;
e)  dovranno essere installate specifiche apparecchiature atte ad assicurare che le pressioni massime di esercizio delle condotte, non vengano superate (art. 2.3.2. D.M.I. 245/11/84);
f)  dovranno essere rispettati integralmente gli artt. 2.4.1. (profondità di interramento), 2.4.2. (parallelismi e gli attraversamenti), 2.6.2. (condotte aeree) e 2.4.3. (distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) nel decreto ministeriale 24 novembre 1984. L'osservanza delle prescrizioni contenute nei sopra menzionati articoli, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione a firma di tecnico direttore dei lavori;
g)  le condotte (gas e oleodotto) dovranno essere posate all'interno dello scavo, ad una distanza l'una dall'altra tale, da non arrecare anomalie al sistema di protezione catodica ed in ogni caso tra le superfici affacciate delle due condotte dovrà essere rispettata la distanza minima di mt. 0,50, così come previsto dal D.M.I. 24 novembre 1984. L'osservanza di tale prescrizione dovrà essere comprovata mediante dichiarazione a firma del tecnico direttore dei lavori;
h)  la Sarcis per l'attraversamento della linea ad alta tensione, nel tratto compreso tra i vertici V14 e V15, dovrà acquisire il preventivo nulla-osta da parte dell'ente proprietario della linea elettrica in questione;
i)  dovranno essere rispettati i diritti dei terzi;
l)  la Sarcis dovrà richiedere alle autorità competenti le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti specificando che il presente parere è relativo alla sola sicurezza antincendi e per il tratto di condotta di competenza dello scrivente comando.
A lavori ultimati dovrà essere richiesto, con istanza in carta libera e con le modalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e decreto ministeriale 4 maggio 1998, art. 2, il sopralluogo di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi che costituisce documento necessario per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Contestualmente all'istanza di rilascio del certificato di prevenzione incendi dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1)  per tubi, le curve, i raccordi ed i pezzi speciali risultati delle prove e dei controlli in officina di cui al punti 2.1.1c D.M.I. 24 novembre 1984;
2)  verbale di controllo non distruttivo delle saldature, per le tubazioni saldate (art. 2.1.1. D.M.I. 24 novembre 1984);
3)  per le valvole i risultati delle prove e dei controlli eseguiti in officina di cui al punto 2.1.2. delD.M.I. 24 novembre 1984;
4)  certificazione di rispondenza dei materiali impiegati ai requisiti dalle vigenti norme a cura delle ditte fornitrici, secondo quanto previsto nel punto 2.1.4. del D.M.I. 24 novembre 1984;
5) dichiarazione a firma del tecnico, direttore dei lavori, circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nei punti 2.3. (sezionamento in tronchi e limitazione della pressione di esercizio), 2.4.1. (profondità di interramento), 2.4.2. (parallelismi e attraversamenti) 2.4.3. e (distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) del D.M.I. 24 novembre 1984;
6)  verbale di collaudo idraulico a pressione dell'intero tronco, secondo quanto previsto dal punto 2.5 del D.M.I. 24 novembre 1984, a firma del tecnico abilitato collaudatore;
7)  certificato di rispondenza dei rivestimenti di protezione contro la corrosione e delle protezioni catodiche a cura della ditta installatrice secondo quanto previsto nel punto 2.6. del D.M.I. 24 novembre 1984;
8)  dichiarazione a firma del tecnico, direttore dei lavori, dalla quale si evinca la distanza minima tra le due condotte (gas e oleodotto);
9) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di messa terra, art. 2, legge 1 marzo 1968, n. 186.»;
Vista la nota prot. n. 331 del 3 novembre 1999 del gruppo XXIII/D.R.U. con la quale, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dalla Sarcis S.p.A. con nota prot. n. 262 del 12 aprile 1999, esprime il proprio parere che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse:
-  la Sarcis S.p.A. è società controllata dall'Ente minerario siciliano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in base alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, e dall'ENI S.p.A.;
-  è titolare della concessione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Roccacavallo" ricadente nell'ambito dei territori dei comuni di Troina (En), Cesarò (ME), e Bronte (CT), accordata originariamente all'Ente minerario siciliano con decreto n. 1987 del 28 settembre 1990 e successivamente trasferita ed intestata alla Sarcis con decreto n. 704 del 27 aprile 1992;
-  la stessa è una società operante nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, per la ricerca, la coltivazione, lo sfruttamento industriale di giacimenti minerari ivi esistenti ed in particolare degli idrocarburi liquidi e gassosi nonché per le attività concernenti l'utilizzazione, la lavorazione, il trasporto e la vendita di idrocarburi liquidi e gassosi, ecc.;
-  a seguito di perforazione, i pozzi denominati "Roccacavallo 1" e "Serra diVito 1" sono risultati mineralizzati a gas e gasolina;
-  dovendo mettere in produzione i suddetti pozzi, è risultata necessaria la realizzazione degli impianti concernenti la messa in produzione nonché quella di n. 2 condotte, di diametro 12" e diametro 3", colleganti i pozzi con la centrale di trattamento gas di Bronte.
-  detta centrale di trattamento gas è ubicata nell'ambito della concessione mineraria denominata convenzionalmente "Bronte" della società ENI S.p.A., ricadente nel territorio del comune di Bronte, contrada Canterra;
-  con decreto n. 1115 del 15 giugno 1998 dell'Assessore per l'industria, le opere di cui trattasi sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30 e dell'art. 36 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54.
Variazione dell'istanza
Con nota prot. n. 7964, gr. 2° del 25 novembre 1998, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, aveva rappresentato a seguito di sopralluogo, che per quanto riguarda un tratto ricadente nel comune di Bronte delle condotte in oggetto, si rendeva "necessario che la Sarcis predisponga una variante al percorso, in quanto vengono interessati terreni demaniali coperti da bosco naturale, per i quali vige la norma dettata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96, che impone l'inedificabilità assoluta anche se trattasi di opere interrate".
Facendo seguito a questa nota, la Sarcis, con lettera CB/vmr/prot. 22 dell'11 gennaio 1999 ha chiesto a questo Assessorato di rilasciare "in primis" l'autorizzazione ad una parte della condotta, non interessata dalla necessità della variante, e precisamente la parte finale, cioè quella che dal pozzo Serra di Vito nord-est 1 arriva fino alla centrale di trattamento gas di Bronte.
Questo Assessorato, acquisiti i pareri di rito, ha rilasciato la richiesta autorizzazione con i decreti n. 264/D.R.U. del 6 luglio 1999 con le condizioni nel medesimo riportate.
Nel corso del procedimento autorizzativo di cui sopra, la Sarcis per il 1° tratto dell'opera, cioè quello che dal pozzo Roccacavallo arriva al pozzo Serra di Vito nord-est 1, ha variato il primiero progetto, secondo le già dette richieste dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, e con istanza del 12 aprile 1999 ha trasmesso a questo Assessorato per l'autorizzazione il progetto, variato.
Conclusioni
Per quanto precede, si trasmette la presente relazione, con parere favorevole, ai sensi delle leggi regionali in oggetto richiamate, e viste altresì le leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99, all'autorizzazione delle condotte in argomento, dal pozzo Roccacavallo al pozzo Serra diVito e da questo al pozzo Serra di Vito nord-est 1, con le condizioni e prescrizioni contenute nei vari pareri sopradescritti.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal gruppo XXIII/D.R.U. con la nota prot. n. 331 del 3 novembre 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere reso dal gruppo XXIII/D.R.U. con prot. n. 331 del 3 novembre 1999 e con le condizioni poste dagli uffici del Genio civile diCatania ed Enna, dalle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali diCatania ed Enna, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ed Enna e dai Comandi provinciali vigili del fuoco diCatania ed Enna, in premessa riportati, il progetto per la posa di n. 2 condotte in acciaio al carbonio, di cui una da 06" per il trasporto del gas e l'altra da 02" per il trasporto della gasolina, nonché di un cavo per la trasmissione dati collegante i pozzi di Roccacavallo 1 e Serra di Vito 1 e di n. 2 condotte in acciaio al carbonio di cui una da 012" per il trasporto del gas e l'altra da 03" per il trasporto della gasolina, nonché di un cavo per la trasmissione dei dati, collegante i pozzi di Serra di Vito 1 e Serra di Vito N.E. 1, in variante agli strumenti urbanistici di Troina e Bronte.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare del comune di Troina n. 48 del 15 luglio 1999;
 2)  delibera consiliare del comune di Bronte n. 55 del 30 settembre 1999;
 3)  relazione tecnico descrittiva;
 4)  corografia, scala 1:25.000;
 5)  planimetria catastale, scala 1:4.000;
 6)  profilo longitudinale, scala 1:10.000;
 7)  esecutivo cameretta d'intercetto (valido per cameretta n. 1 e 2);
 8)  studio geologico-geomorfologico;
 9)  studio geologico-geomorfologico, prove penetrometriche dinamiche medio-leggere DL 30 IT.;
10)  carta corografica, scala 1:25.000;
11)  carta geologica, scala 1:10.000;
12)  carta geomorfologica, scala 1:10.000.

Art. 3

La Sarcis S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Sarcis S.p.A. ed i comuni di Bronte e Troina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.412)
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DECRETO 30 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 237 del 6 aprile 1994, con cui il Consorzio di bonifica montana Alto Simeto Bronte ha trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione di competenza, il progetto per la sistemazione idraulica del torrente Tortorici;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 342 del 13 giugno 1996, che di seguito parzialmente si trascrive;
«...Omissis...
Premesso
- che "il progetto generale riguardante i lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Tortorici dall'origine alla confluenza del torrente Zappulla (...) redatto dal consorzio di bonifica montana Alto Simeto-Bronte (...) prevedeva degli interventi sistematori per la regimentazione delle acque del torrente Tortorici, mediante briglie, muri d'argine e soglie in conglomerato cementizio, per una lunghezza di circa 7.500 mt. (...) risulta eseguito per stralci, ed in particolare:
1)  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici, 1° stralcio (...) consistenti in scavi di sbancamento per la canalizzazione di corsi d'acqua naturali, costruzione di muri d'argine in conglomerato cementizio e realizzazione di soglia di fondo in c.a., (...) localizzati nella parte terminale del torrente e, più precisamente, alla confluenza del torrente Fitalia verso monte, per una lunghezza d'alveo di mt. 1.080 circa. L'intervento (...) ricadente in territorio dei comuni di Castell'Umberto e S. Salvatore di Fitalia, risulta interamente eseguito, non assistito da provvedimento concessorio rilasciato dai comuni interessati ed, inoltre, in assenza del parere preventivo della competente Soprintendenza, stante che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 431/85, (...) non era previsto nello strumento urbanistico (...);
2)  progetto esecutivo di sistemazione idraulica del torrente Tortorici, 2° stralcio (...) le opere previste (...) ricollegantesi a quelle comprese nel progetto di 1° stralcio, si estendono lungo il corso medio del torrente fino in prossimità del centro abitato di Tortorici e, (...) consistono globalmente in:
-  mt. 2.477 di difesa di sponda realizzata con infissione di aste tubolari in acciaio tipo Corten, poste ad interasse di cm. 60 e fuoriescenti cm. 75 dal terreno, e con mantellata in pietrame;
-  n. 70 briglie selettive realizzate con aste tubolari tipo Corten corazzate a tergo con pietrame;
-  mt. 400 di difesa di sponda realizzata con muro d'argine in conglomerato cementizio, rivestito sul paramento frontale con pietrame;
- opere di canalizzazione realizzate con difesa di sponda filtrante;
L'intervento, già realizzato per i 5/6 dell'importo appaltato, insiste in territorio dei comuni di Castell'Umberto, S. Salvatore di Fitalia e Tortorici (...) non risulta (...) acquisito il parere del genio civile (...)", con nota n. 534 del 25 febbraio 1989 la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole;
-  che "a seguito di una verifica ispettiva, volta ad accertare la regolarità dei lavori attinenti l'opera in oggetto, (...) rilevato che il progetto (...) è stato eseguito (...) in assenza degli atti autorizzativi degli organi competenti prescritti a norma di legge, ivi compreso quello dell'A.R.T.A., per cui, risultando i lavori medesimi illegittimi, con nota assessoriale n. 44127/92 dell'1 marzo 1993, si procedeva a diffidare i sindaci dei tre comuni interessati ad adottare i conseguenziali provvedimenti repressivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
-  che "l'autorizzazione per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici 1° e 2° stralcio è stata richiesta dal consorzio di bonifica montana Alto Simeto-Bronte, il 6 aprile 1994 in sanatoria;
- che "i lavori di cui in epigrafe non sono soggetti alla verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, da parte dell'A.R.T.A.";
- che il consiglio comunale di Castell'Umberto con verbale n. 26 del 9 aprile 1995 ha deliberato di "non fornire parere in merito al progetto dei lavori di sistemazione idraulica torrente Tortorici e, nel contempo, invitare l'A.R.T.A. ad effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici di questo comune e dell'Assessorato, allo scopo di fornire un quadro completo della situazione sotto l'aspetto urbanistico ed ambientale";
-  che il commissario straordinario del comune di Tortorici, con verbale n. 25 del 5 maggio 1995, ha deliberato di approvare i lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici nella parte che ricade nel territorio comunale "pur non pienamente conformi allo strumento urbanistico vigente" sono ritenuti compatibili con l'assetto territoriale";
- che il consiglio comunale di S. Salvatore di Fitalia con verbale n. 35 del 20 giugno 1995 ha deliberato "di essere dell'avviso della non necessità delle opere realizzate, che hanno creato non pochi problemi dell'assetto territoriale, in quanto non era indispensabile eseguire opere trasversali, ma bensì longitudinali. In conseguenza di ciò (...) si invita l'A.R.T.A. valutare bene tutta la situazione e a porre in essere tutti gli atti necessari per eliminare gli inconvenienti scaturiti a seguito della realizzazione dei lavori in questione;
-  che nella riunione di questo Consiglio del 16 maggio 1996, sono stati invitati i rappresentanti del Consorzio di bonifica montana Alto Simeto - Bronte, i quali hanno esposto il proprio parere sulle varianti in argomento";
Considerato
-  che i lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici sono stati eseguiti nella quale totalità e risultano in parte collaudati senza la necessaria, preventiva, autorizzazione dell'A.R.T.A.;
-  che l'autorizzazione in questione viene chiesta in sanatoria e che, una richiesta di tal genere, può ritenersi ammissibile solo nella ipotesi che l'opera sia ancora in corso di esecuzione, al fine di valutarne la conformità, o meno, alle previsioni del piano; mentre, nel caso in esame, l'opera risulta quasi totalmente realizzata;
- che non appare giuridicamente ammissibile nel caso di opera compiutamente realizzata, il rilascio di un'autorizzazione ex post, poiché, in tale ipotesi, la stessa non potrebbe avere alcuna funzione, nè oggetto, nè effetto, e ciò in conformità ai precedenti esaminati dal C.R.U.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio è del parere che il progetto, in oggetto specificato, non sia sottoponibile alle procedure di autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 022 del 16 gennaio 1997, con cui si trasmetteva alla segretaria del Consiglio regionale dell'urbanistica la pratica di che trattasi per un riesame;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 564 del 23 ottobre 1997, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Il Consiglio non può che ribadire l'avviso già espresso con voto n. 342 del 13 giugno 1996 alla stregua dei dati di rilevanza procedimentale, che, allo stato, non sembrano superabili.
E' da evidenziarsi, infatti, che mentre nella ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 65 del 1981 una autorizzazione a posteriori non può ritenersi mai ammissibile, nella ipotesi di cui agli artt. 6 e 7 della medesima legge (e successive modifiche) l'esistenza dello strumento urbanistico consente anche a posteriori la valutazione della conformità (o meno) al piano o della compatibilità (o meno) con l'opera già iniziata, al fine della prosecuzione (o meno) della medesima.
Ciò, tuttavia, non appare ammissibile nel caso di opere già compiutamente realizzate, tenuto conto che l'autorizzazione non potrebbe assumere alcuna funzione nè potrebbe avere alcun oggetto o effetto.»;
Visto il provvedimento di notifica del voto n. 564 del 23 ottobre 1997 restituito al gruppo XXX/DRUdall'Assessore il 18 marzo 1998 con la disposizione di sottoporre a nuovo esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici, per le valutazioni di merito in ordine alle opere progettate, tenuto conto che le stesse risultano solo parzialmente eseguite;
Vista la nota prot. n. 215 del 23 marzo 1998, con la quale il gruppo XXX/DRU trasmette alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica gli elaborati relativi alla pratica in argomento per un nuovo esame;
Visti gli elaborati relativi al progetto di che trattasi costituiti da:
Progetto generale esecutivo
 1)  relazione tecnica;
 2)  corografia;
 3)  planimetria;
 4)  profilo longitudinale;
 5)  sezioni trasversali di sbancamento;
 6)  disegni opere d'arte;
 7)  analisi dei prezzi;
 8)  calcoli idraulici e statici;
 9)  computo metrico estimativo;
10) capitolato speciale d'appalto;
Perizia di variante e suppletiva, 1° stralcio
11)  relazione;
12)  corografia;
13)  planimetria;
14)  profilo;
15)  movimenti di materia;
16)  opere d'arte tipo;
17)  computo metrico estimativo;
18)  atto di sottomissione;
19) confronto economico;
Perizia di variante e suppletiva, 2° lotto
20)  relazione tecnica;
21)  relazione geologica;
22)  relazione calcolo idraulico;
23)  calcoli statici e verifiche geotecniche;
24)  corografia;
25)  planimetria generale;
26)  profilo;
27)  opere d'arte tipo;
28)  relazione di impatto ambientale;
29)  computo metrico;
30)  stima dei lavori;
31)  schema atto di sottomissione;
32)  quadro di raffronto;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 46 del 18 dicembre 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato
-  che i lavori di cui al progetto di sistemazione idraulica del torrente Tortorici 1° stralcio (...) risultano interamente eseguiti e che i lavori di cui al progetto di sistemazione idraulica del torrente Tortorici 2° stralcio (...) risultano ad oggi eseguiti per un importo netto dei lavori di L. 4.631.779.237 rispetto ad un importo contrattuale, di cui al 1° atto di sottomissione, di L. 5.754.194.290;
- che i lavori risultano in atto sospesi;
Considerato che
-  dal sopralluogo del 13 novembre 1998 si è evinto che le opere già realizzate e particolarmente quelle previste dal 2° stralcio appaiono adeguatamente integrate nel contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi;
-  la Soprintendenza di Messina, con nota n. 534 del 25 febbraio 1989, ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento "perché compatibile con i criteri di tutela ambientale adottati";
-  non pare discutibile che l'opera pubblica in questione rivesta interesse pubblico e non confligga con particolari interessi urbanistici;
- le opere in progetto non contrastano con le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni di Tortorici, S. Salvatore di Fitalia e Castell'Umberto;
- che i lavori in argomento possono assimilarsi ad interventi di manutenzione e regimentazione idraulica del torrente Tortorici e che dal punto di vista geologico rappresentano interventi senz'altro tendenti a migliorare l'aspetto di stabilità dei versanti riducendo le condizioni di rischio idrogeologico.
Per quanto sopra considerato, in relazione alle opere progettate ancora da eseguire, si esprime parere favorevole in quanto possono ritenersi compatibili con l'assetto del territorio.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 46 del 18 dicembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 46 del 18 dicembre 1998, il progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Tortorici, nelle parti non ancora realizzate in variante alle previsioni urbanistiche dei comuni interessati.

Art. 2

Il Consorzio di bonifica montana AltoSimeto-Bronte resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta, necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli elaborati elencati in premessa limitatamente alle parti delle opere non ancora realizzate che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

Il Consorzio di bonifica montana Alto Simeto-Bronte ed i comuni di Tortorici e S. Salvatore di Fitalia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.411)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale delle graduatorie per l'attribuzione della progressione economica orizzontale ai livelli V e VII.

Si informano i dipendenti dell'Amministrazione regionale che sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale n. 1 del 31 gennaio 2000 i decreti con i quali l'Assessore alla Presidenza ha approvato le modifiche ed integrazioni alle graduatorie del V e VII per l'attribuzione della progressione economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P.R.S. n. 11/95.
(2000.5.388)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili per la realizzazione dei lavori di irrigazione nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distribuzione distretto Eleuterio, comuni di Bagheria e Misilmeri.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti


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Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Poggioreale e Monreale per lavori di utilizzazione delle acque invasate nel serbatoio Garica sul fiume Belice, distribuzione zone 3, 4a e 4b.

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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 71/I/VI del 24 gennaio 2000, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
1)  Somed s.r.l., con sede in Trapani, corso Italia n. 66, scadenza biennio 19 febbraio 2000;
2)  REVI.CON. s.a.s., con sede in Calatafimi (TP), via Segesta n. 19, scadenza biennio 13 maggio 2000;
3)  Mazzara Consulting s.r.l., con sede in Trapani, via G. Errante n. 11, scadenza biennio 30 settembre 2000;
4)  A & B Revisioni e Certificazioni s.a.s., con sede in Palermo, via L. Ariosto n. 16/C, scadenza biennio 31 gennaio 2001;
5)  Ria & Partners s.a.s., con sede in Roma, via G. Fracastoro n. 3/A, scadenza biennio 30 giugno 2001;
6)  COM.FI.RE.S. s.r.l., con sede in Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 giugno 2001;
7)  SO.RE.SI. s.n.c., con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 154/b, scadenza biennio 30 giugno 2001;
8)  Coopers & Lybrand S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n.20, scadenza biennio 30 giugno 2001;
9)  Eurcarm s.r.l., con sede in Roma, via Goito n. 46, scadenza biennio 30 giugno 2001;
10)  GDA Revisori indipendenti s.a.s., con sede in Milano, via G.B. Morgagni n. 11, scadenza biennio 30 giugno 2001;
11)  Bompani Audit s.a.s., con sede in Roma, via Nazionale n. 172, scadenza biennio 30 giugno 2001;
12)  Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., con sede in Milano, piazza del Liberty n. 4, scadenza biennio 30 giugno 2001;
13)  Price Waterhouse S.p.A., con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 32/B, scadenza biennio 30 giugno 2001;
14)  KPMG S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, scadenza biennio 30 giugno 2001;
15)  Neutra s.r.l., con sede in Milano, via V. Amedei n. 8, scadenza biennio 30 giugno 2001;
16)  Trirevi s.r.l., con sede in Trapani, via C. Romej n. 85, scadenza biennio 30 settembre 2001;
17)  Revintouch s.a.s., con sede in Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri n. 107, scadenza biennio 30 settembre 2001;
18)  C. & P.I. s.r.l., con sede in Brolo (ME), via L. da Vinci n. 5, scadenza biennio 30 settembre 2001;
19)  Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, largo Augusto n. 7, scadenza biennio 30 settembre 2001;
20)  Arthur Andersen S.p.A., con sede in Milano, via della Moscova n. 3, scadenza biennio 30 settembre 2001;
21)  Uniaidit S.p.A., con sede in Bologna, viale AldoMoro n.16, scadenza biennio 30 settembre 2001;
22)  Mazars & Guerard S.p.A., con sede in Milano, via Morogo n. 5, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
23)  Reconta Ernst & Young, con sede in Roma, via Romagnosi n. 18/A, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
24)  Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Roma, via Flaminia n. 495, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
25)  SO.C.RE.A. s.r.l., con sede in Siracusa, via S. Metodio n. 26, scadenza biennio 31 gennaio 2002.
(2000.5.372)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina per lavori urgenti nel comune di Mistretta.

Con decreto n. 2026 del 21 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 18 giugno 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il ripristino tratti sede stradale intercomunale Mistretta - Pettineo da S. Calogero a Barca del comune di Mistretta ed ha disposto il finanziamento di L. 145.000.000 sul cap. 70301, esercizio 1999.
(2000.5.291)
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Autorizzazione all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 3/14° del 20 gennaio 2000, l'impresa di costruzioni Tecnofin Group S.p.A., con sede in Agrigento e ufficio espropri c/o studio Sanna, via Novaluce n. 69 - 95126 Catania, è stata autorizzata a occupare in via temporanea e d'urgenza fino al 21 gennaio 2003 i beni siti nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba, interessati dai lavori in oggetto, di proprietà delle ditte indicate nell'elenco ditte che forma parte integrante del predetto decreto.
Cliccare qui per visualizzare l'Allegato


(2000.5.293)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Agrigento.


Con decreto n. 2833/99/VIII/L dell'11 ottobre 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, registrato alla Ragioneria centrale del lavoro il 31 dicembre 1999 al n. 72, è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Agrigento, che risulta così composta:
Presidente
- Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
Componenti effettivi
- Ispettore medico del lavoro: dott. Castellano Salvatore, nato a Palermo l'11 dicembre 1956;
-  sig. Siragusa Leonardo, nato a Siculiana (AG) l'1 settembre 1946 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
-  sig. D'Urso Silvestre, nato a Casteltermini (AG) il 27 giugno 1931 - rappresentante Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. Adamo Giuseppe, nato ad Agrigento il 16 agosto 1945 - rappresentante Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
-  sig. Emanuele Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 26 giugno 1934 - rappresentante Associazione nazionale vittime civili di guerra;
-  sig. Agostino Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 12 gennaio 1923 - rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  sig. Graceffo Ercole, nato ad Agrigento l'1 marzo 1926 - rappresentante Unione mutilati per servizio;
-  sig. Mossutto Carmelo, nato a Favara (AG) il 7 gennaio 1950 - rappresentante dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
-  sig. Cella Antonio, nato a Brescia il 21 ottobre 1945 - rappresentante Unione italiana Ciechi;
-  sig. Maragliano Vincenzo, nato a Raffadali (AG) il 22 giugno 1945 - rappresentante CISL;
-  sig. Contino Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 14 aprile 1951 - rappresentante CGIL;
-  sig. Manganella Giovanni, nato a Favara il (AG) il 14 dicembre 1954 - rappresentante UIL;
-  sig. Musotto Francesco, nato ad Agrigento il 13 aprile 1956 - rappresentante Associazione provinciale industriali e artigiani;
- sig. Rampello Giuseppe, nato a Raffadali (AG) l'1 settembre 1955 - rappresentante Confesercenti;
-  sig. Cassaro Enzo, nato ad Agrigento il 16 dicembre 1943 - rappresentante Confcommercio;
Componenti supplenti
- sig. Scrudato Giuseppe, nato a S. Giovanni Gemini (AG) il 29 luglio 1965 - rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- sig. Marotta Antonio, nato a Favara (AG) il 18 febbraio 1943 - rappresentante Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. D'Ambra Salvatore, nato a Realmonte (AG) il 12 maggio 1928 - rappresentante Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
-  sig. Di Nolfo Calogero, nato ad Agrigento il 18 ottobre 1942 - rappresentante Associazione nazionale vittime civili di guerra;
-  sig. Sardini Eugenio, nato Porto Empedocle (AG) il 20 maggio 1921 - rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  sig. Turco Gaetano, nato aCanicattì (AG) il 25 luglio 1945 - rappresentante Unione nazionale mutilati per servizio;
-  sig.ra Barbadoro Maria, nata adAgrigento il 14 giugno 1973 - rappresentante Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti;
- sig. Ginex Salvatore, nato ad Agrigento il 7 luglio 1951 - rappresentante Unione italiana ciechi;
- sig. Sodano Francesco, nato ad Agrigento il 4 febbraio 1964 - rappresentante CISL;
-  sig. Di Benedetto Giacomo, nato ad Agrigento il 31 marzo 1962 - rappresentante CGIL;
- sig. Trimboli Santi, nato a Milazzo (ME) l'1 settembre 1935 - rappresentante UIL;
-  sig. Centinaro Mattia, nato adAlessandria della Rocca (AG) il 28 settembre 1950 - rappresentante Associazione industriali e artigiani;
-  sig. Varsalona Filippo, nato aCasteltermini (AG) il 17 giugno 1940 - rappresentante Confesercenti;
-  sig. Gaziano Vincenzo, nato ad Aragona (AG) il 16 settembre 1950 - rappresentante Confcommercio.
(2000.5.373)
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Sostituzione di un componente del consiglio di disciplina dell'Azienda siciliana trasporti.


Con decreto n. 4/2000/VII/L dell'11 gennaio 2000, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha disposto la sostituzione del dott. Candela Vincenzo, dimissionario, con il geom. Poidomani Vincenzo, nato a Modica l'11 maggio 1941, quale membro effettivo in seno al consiglio di disciplina dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) di Palermo.
(2000.5.374)
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Proroga del termine attività per disoccupati e occupati.


Si comunica agli enti gestori di attività formative piano F.S.E. 99 - P.O.P. Sicilia 1994-99 la proroga del termine attività per disoccupati e occupati, già stabilito al 30 giugno 2000, al 30 settembre 2000.
Detto termine di scadenza è perentorio, pertanto, qualunque spesa effettuata oltre tale data, eccetto quella relativa alle commissioni di esami, non è ammessa a rendiconto.
(2000.11.697)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissari di collaudo.
Con decreto n. 24912 del 27 ottobre 1998, notificato con decreto n. 26975 del 6 novembre 1998, l'Assessore per la sanità, per il collaudo dei lavori di completamento del nuovo complesso ospedaliero in località Consolida in Agrigento, dell'importo a base d'asta di L. 24.526.241.000, ha nominato la seguente commissione:
presidente
-  arch. Sandro Giacomarra, nato il 14 aprile 1958;
componenti
- arch. Maria Teresa Marsala, nata il 15 febbraio 1942;
-  avv. Fulvio Marino, nato il 29 novembre 1944;
segretario
-  sig. Eugenio Prandi, nato l'11 ottobre 1957.

Con decreto n. 27133 dell'11 novembre 1998, l'Assessore per la sanità, per il collaudo dei lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle aree delle emergenze del P.O. di Milazzo, dell'importo a base d'asta di L. 3.999.217.085, ha nominato l'ing. Giovanni Occhipinti, nato a Ragusa l'11 giugno 1953.

Con decreto n. 29410 dell'8 luglio 1999, l'Assessore per la sanità, per il collaudo dei lavori di adeguamento alle norme CEI del P.O. S. Antonio Abate di Trapani dell'importo a base d'asta di L. 6.288.051.000, ha nominato la seguente commissione:
presidente
-  ing. Salvatore Nocera, nato a Mussomeli il 29 settembre 1947;
componente
-  ing. Lorenzo Fruscione, nato a Villalba (CL) l'1 dicembre 1961;
segretario
-  dott. Mistretta Pasquale, nato a Mussomeli il 2 settembre 1952.

Con decreto n. 29789 del 27 agosto 1999, l'Assessore per la sanità, per il collaudo dei lavori per la realizzazione dell'Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione (IS.ME.TT.) per il P.O. Civico di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 38.656.496.142, ha nominato la seguente commissione:
presidente
-  arch. Salvatore Geraci, nato a Messina l'1 luglio 1952;
componenti
-  ing. Gaetano Saitta, nato a Mistretta (ME) il 10 aprile 1957;
- dott. Luigi Castellucci, nato a Palermo il 29 gennaio 1944;
segretario
-  dott. Michele Natoli, nato a S. Angelo di Brolo il 4 ottobre 1941;

Con decreto n. 30284 del 15 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per il collaudo in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione del P.O. Nagar di Pantelleria I lotto e lavori di completamento della ristrutturazione del medesimo P.O., dell'importo globale a base d'asta di L. 6.453.689.880, ha nominato la seguente commissione:
presidente
-  arch. Francesco Lazzari, nato il 30 gennaio 1934;
componente
- dott. Luigi Marano, nato il 16 giugno 1956;
segretario
-  dott. Marco Fiorello, nato il 25 febbraio 1967.
(2000.5.370)
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Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.

Con decreto n. 31109 del 26 gennaio 2000 dell'Assessore per la sanità, la 6ª sede farmaceutica urbana del comune di Gravina è stata assgnata alla dott.ssa Pilo Elena.
(2000.5.381)


Con decreto n. 31110 del 26 gennaio 2000 dell'Assessore per la sanità, la 9ª sede farmaceutica urbana del comune di Misterbianco è stata assgnata al dott. Gialdi Luigi.
(2000.5.380)


Con decreto n. 31111 del 26 gennaio 2000 dell'Assessore per la sanità, la 3ª sede farmaceutica urbana del comune di Mascalucia è stata assgnata alla dott.ssa Caragliano Rita.
(2000.5.382)


Con decreto n. 31112 del 26 gennaio 2000 dell'Assessore per la sanità, la 8ª sede farmaceutica urbana del comune di Misterbianco è stata assgnata alla dott.ssa Spadaro Concetta
(2000.5.379)
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Autorizzazione alla ditta S.C.I. s.a.s. di Salvatore Sesto, con sede in Catania, alla detenzione e distribuzione di gas medicali per uso umano.


Con decreto n. 31129 del 31 gennaio 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta S.C.I. s.a.s. di Salvatore Sesto, con sede legale in Catania, corso Italia n. 104 e magazzino nelle zone industriali di Catania, Torre Allegra c/o B.I.C., a detenere e successivamente distribuire i gas medicali per uso umano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 538/92, ossigeno terapeutico liquido f.u. protossido di azoto gassoso f.u., aria respirabile di sintesi f.u. gassosa ed anidride carbonica f.u. del territorio della Regione siciliana.
(2000.5.378)
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Autorizzazione alla società Tecnomed s.r.l., con sede in Caltagirone, alla distribuzione di medicinali per uso umano.


Con decreto n. 31134 del 31 gennaio 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società Tecnomed s.r.l., con sede legale e magazzino in Caltagirone (CT), via Idrisi n. 53/55, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, limitatamente alla lettera F della circolare assessoriale n. 90/97 nel territorio della Regione siciliana.
(2000.5.377)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive per la stagione 1998/99 - Articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1442/X/Tur del 31 dicembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 1999, al nl. 155, è stato approvato il piano di riparto dei contributi relativo al cap. 48301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, stagione sportiva 1998/99, per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, di cui all'allegato "B".
La concessione dei contributi di cui al citato decreto n. 1442/X/Tur è subordinata alla presentazione della documentazione prevista alla voce "Erogazione" delle procedure, approvate con decreto assessoriale n. 772/X/Tur del 25 giugno 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41, parte I, del 24 agosto 1998.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - gruppo X/Tur - via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e tale il termine si intende perentorio pena la revoca dell'impegno assunto.
Nel citato decreto n. 1442/X Tur è stata, altresì, approvata l'assegnazione dei contributi a favore delle società sportive di cui all'allegato "A" per l'attività svolta nella stagione sportiva 1997/98.
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Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 1999/2000 - Articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1553/X/Tur del 31 dicembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 1999, al n. 45, è stato approvato il piano di riparto dei contributi relativo al cap. 48251 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, stagione sportiva 1999/2000, per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato "A".
La concessione dei contributi di cui al citato decreto n. 1553/X/Tur è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società sportive e l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, nonché alla presentazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazione delle procedure, approvate con decreto n. 494/X/Tur del 30 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999.
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Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 1999/2000 - Articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1554/X/Tur del 31 dicembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 1999, al n. 7, è stato approvato il piano di riparto dei contributi relativo al cap. 48305 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, stagione sportiva 1999/2000, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato "A".
La concessione dei contributi di cui al citato decreto n. 1553/X/Tur è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società sportive e l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, nonché alla presentazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazione delle procedure, approvate con decreto n. 494/X/Tur del 30 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999.
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Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" - stagione sportiva 1998/99 - Articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1555/X/Tur del 31 dicembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 1999, al n. 11, è stato approvato il piano di riparto dei contributi relativo al cap. 483041 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, stagione sportiva 1998/99, per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, di cui all'allegato "A".
La concessione dei contributi di cui al citato decreto n. 1555/X/Tur è subordinata alla presentazione della documentazione prevista alla voce "Erogazione" delle procedure, approvate con decreto n. 496/X/Tur del 30 giugno 1999, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999.
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 21 marzo 2000, n. 9.
Approvazione di progetti di lavori socialmente utili totalmente o parzialmente finanziati dalla Regione o dagli enti promotori e attuatori. Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Adempimenti.

Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Al gruppo X della Direzione regionale lavoro
Agli enti gestori dei progetti di lavori socialmente utili in oggetto segnati
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -  Direzione generale per l'impiego - Divisione II 

All'Assemblea regionale siciliana -  V Commissione legislativa permanente
Alla Direzione generale dell'INPS -  Direzione centrale delle prestazioni temporanee
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al coordinamento regionale dell'INPS
Alla sede regionale INAIL
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
In conformità alle determinazioni adottata dala Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 15 marzo 2000, si impartiscono le seguenti direttive.
1. Approvazione nuovi progetti autofinanziati
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 15 marzo 2000, ha deliberato di approvare nuovi progetti di lavori socialmente utili, aventi obiettivi di carattere straordinario della durata di mesi sei, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in prosecuzione ai progetti totalmente o parzialmente autofinanziati ai sensi dell'art. 11, comma 4, del richiamato decreto legislativo, a condizione che per le nuove progettualità:
1)  sussistano le necessarie coperture finanziarie a carico dei soggetti promotori o finanziatori;
2)  gli enti utilizzatori, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, provvedano a predisporre i nuovi progetti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 468/97, ricalcando nei contenuti le progettualità in scadenza;
3)  siano utilizzati i medesimi soggetti precedentemente impegnati, destinatari del regime transitorio, così come determinato dall'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
2. Remissione dei nuovi progetti alle SCICA
Conseguentemente i soggetti promotori e/o attuatori di progetti totalmente o parzialmente finanziati ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, trasmetteranno, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le delibere di approvazione dei nuovi progetti che ricalchino i contenuti ed utilizzino i medesimi soggetti impegnati nelle progettualità in scadenza, solamente alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura.
Alle deliberazioni di approvazione dei nuovi progetti gli enti dovranno allegare l'elenco dei lavoratori da utilizzare nonché le relative dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori rese sulla scorta della modulistica precedentemente in uso.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura verificheranno la regolarità delle predette deliberazioni ed in particolare accerteranno l'avvenuta assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla durata del progetto.
3.  Verifica della copertura finanziaria inerente l'assegno per l.s.u.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura verificheranno che le deliberazioni di approvazione dei progetti contengano gli impegni di spesa inerenti l'assegno per lavori socialmente utili (L. 940.000 x 6 mesi = L. 5.640.000 pro capite) a carico del bilancio dell'ente attuatore e/o promotore.
Per i progetti rivolti ai lavoratori di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 e a quelli relativi alle progettualità ricadenti nell'ambito della circolare assessoriale 12 gennaio 1999, n. 331/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 4, del 23 gennaio 1999, si farà fronte con le risorse finanziarie all'uopo destinate dal bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2000, approvato con legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
Per le progettualità relative all'utilizzazione di lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, ovvero di cui alle progettualità ricadenti nell'ambito della circolare assessoriale 12 gennaio 1999, n. 331/99, al fine di consentire a questo Assessorato l'assunzione dei provvedimenti di impegno di spesa, le sezioni circoscrizionali per l'impiego trasmetteranno - attraverso i servizi informatici del gruppo V/L - Unità operativa servizi Intranet/Internet, gli elementi che saranno al riguardo richiesti.
4. Assegnazione dei lavoratori ai progetti
In dipendenza della predetta determinazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad assegnare i lavoratori ai nuovi progetti, previa:
-  verifica che i lavoratori da impegnare nei progetti siano destinatari del regime transitorio, così come individuati nel paragrafo 2 della circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357/99;
-  acquisizione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, assunta da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone l'approvazione dei nuovi progetti in parola, con le modalità in precedenza richiamate, e si procede all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla durata del progetto.
5. Rinvio
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni precedentemente impartite in ordine all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili.
Gli Ispettorati del lavoro vorranno assicurare i necessari controlli in ordine all'attuazione delle progettualità in parola.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.12.716)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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