REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 GENNAIO 2000 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 2000, n. 1.
Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione  pag.


LEGGE 4 gennaio 2000, n. 2.
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1998  pag.


LEGGE 4 gennaio 2000, n.3.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento  pag.


LEGGE 4 gennaio 2000, n. 4.
Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio  pag. 15 

LEGGE 4 gennaio 2000, n. 5.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000  pag. 58 


DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 1999, n. 29.
Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista  pag. 58 


DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Filippo del Mela e nomina del commissario straordinario  pag. 60 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di utilizzazione integrale delle opere di distribuzione irrigua nelle zone 3, 4a, 4b, comuni di Poggioreale e Monreale  pag. 60 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 4 gennaio 2000, n. 1.
Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Adozione della bandiera

1.  La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.
2.  La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.
3.  All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2.
Simboli ufficiali della Regione

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:
«1.  I simboli ufficiali della Regione sono:
a)  la bandiera;
b)  lo stemma;
c)  il gonfalone».

Art. 3.
Esposizione della bandiera

1.  Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:
a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;
b)  il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.
2.  Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.
3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4.
Modalità di esposizione della bandiera

1.  Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.
2.  Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5.
Luoghi deputati all'esposizione della bandiera

1.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:
a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
b)  la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
c)  le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;
d)  le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;
e)  le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;
f)  le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;
g)  gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6.
Precedenza

1.  Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7.
Tutela del decoro

1.  La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
2.  L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8.
Orari di esposizione della bandiera

1.  Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto.
2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9.
Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
2.  Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.
Palermo, 4 gennaio 2000.
  CAPODICASA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
L'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, così dispone:
«Lo stemma della Regione siciliana, di cui al bozzetto allegato A, che forma integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese raffigurante al centro la triscele color carnato, con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo».
Nota all'art. 5:
L'art. 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, così dispone:
2 - 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:
a)  gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
b)  i Ministeri;
c)  i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d)  gli uffici giudiziari;
e)  le scuole e le università statali.
2.  La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3.  Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'art. 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1004
"Adozione della bandiera della Regione siciliana. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Cristaldi,D'Andrea, Silvestro, Zangara, Turano, Scoma, Lo Certo, Liotta l'1 dicembre 1999.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 9 dicembre 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 189 del 21 dicembre 1999.
Relatore: Ortisi.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21 dicembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999.
(99.53.2464)
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LEGGE 4 gennaio 2000, n. 2.
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1998.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e il rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1998 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
AMMINISTRAZIONE REGIONALE


Art. 2.
Entrate

1.  Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1997 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 22.025.516.643.142.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1997 in lire 17.909.199.654.939, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1998 - in lire 17.228.459.498.206.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 20.761.715.214.726, così risultanti:
  Somme versate Somme rimaste da versare Somme rimaste da riscuotere (lire) (lire) (lire) 
Accertamenti  16.232.201.026.159 1.289.449.292.435 4.503.866.324.548 
  Totale 22.025.516.643.142 
Residui attivi dell'esercizio 1997  2.269.059.900.463 2.348.320.779.181 12.620.078.818.562 
  Totale 17.228.459.498.206 
Residui attivi al 31 dicembre 1998  20.761.715.214.726 


Art. 3.
Spese

1.  Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1998 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 22.117.804.393.335.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1997 in lire 7.212.725.662.476, risultano stabiliti, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1998, in lire 5.941.460.366.396.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 9.622.761.354.612, così risultanti:
  Somme pagate Somme rimaste da pagare Totale 
  (lire) (lire) (lire) 
Impegni  15.903.100.895.213 6.214.703.498.122 22.117.804.393.335 
Residui passivi dell'esercizio 1997  2.533.402.509.906 3.408.057.856.490 5.941.460.366.396 
Residui passivi al 31 dicembre 1998  9.622.761.354.612 


Art. 4.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1998 ha determinato un disavanzo di lire 92.287.750.193 come segue:
Entrate tributarie  L. 13.180.412.978.434 
Entrate extra-tributarie  L. 5.391.959.501.779 
Entrate provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti  L. 1.758.830.462.129 
Accensione di prestiti  L. 1.694.313.700.800 
  Totale entrate L. 22.025.516.643.142 
Spese correnti  L. 18.343.018.243.185 
Spese in conto capitale  L. 3.515.036.543.292 
Rimborso di prestiti  L. 259.749.606.858 
  Totale spese L. 22.117.804.393.335 
Disavanzo della gestione di competenza  L. 92.287.750.193 


Art. 5.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1998, di lire 5.592.399.006.552, risulta stabilito come segue:
Disavanzo della gestione di competenza  L. 92.287.750.193 
Avanzo finanziario dell'esercizio 1997  L. 5.094.608.764.733 
Riequilibrio passivo degli accertamenti d'entrata 1997  -  L. 447.147.335 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1997
Accertati:
al 1° gennaio 1998  L. 17.909.199.654.939 
al 31 dicembre 1998  L. 17.228.459.498.206 
  - L. 680.740.156.733 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1997
Accertati:
al 1° gennaio 1998  L. 7.212.752.662.476 
al 31 dicembre 1998  L. 5.941.460.366.396 
  +   L. 1.271.265.296.080 
Avanzo finanziario effettivo dell'esercizio 1997  L. 5.684.686.756.745 
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1998  L. 5.592.399.006.552 


Art. 6.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 340.254.762.190 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1998 come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITÀ

Residui attivi al 31 dicembre 1998
a)  per somme rimaste da riscuotere  L. 17.123.945.143.110 
b)  per somme riscosse e non versate  L. 3.637.770.071.616 
Crediti di tesoreria  L. -302.804 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1998  L. 340.254.762.190 
      L. 21.101.969.976.916 

PASSIVITÀ

Residui passivi al 31 dicembre 1998  L. 9.622.761.354.612 
Debiti di tesoreria  L. 5.886.809.615.752 
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1998  L. 5.592.399.006.552 
      L. 21.101.969.976.916 

DISPOSIZIONI SPECIALI


Art. 7.
Approvazione dell'allegato

1.  E' approvato l'allegato n. 1 di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1998.

APPENDICE AL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998
AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA


Art. 8.
Entrate

1.  Le entrate correnti ed in conto capitale accertate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 277.814.035.961.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1997 in lire 144.086.221.916, risultano stabiliti, per effetto di minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1998, in lire 5.456.667.176.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 120.065.605.531, così ri- sultanti:
  Somme versate Somme rimaste da versare Somme rimaste da riscuotere 
  (lire) (lire) (lire) 
Accertamenti  163.154.185.961 -948.859 114.659.850.000 
  Totale     277.814.035.961 
Residui attivi dell'esercizio 1997  50.911.645 1.050.102.642 4.355.652.889 
  Totale     5.456.667.176 
Residui attivi al 31 dicembre 1998  120.065.605.531 


Art. 9.
Spese

1.  Le spese correnti e in conto capitale, impegnate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 143.845.114.808.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1997 in lire 126.426.643.560, risultano stabiliti, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1998, in lire 116.536.499.653.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 97.351.159.873, così ri- sultanti:
  Somme pagate Somme rimaste da pagare Totale 
  (lire) (lire) (lire) 
Impegni  73.214.437.466 70.630.677.342 143.845.114.808 
Residui passivi dell'esercizio 1997  89.816.017.122 26.720.482.531 116.536.499.653 
Residui passivi al 31 dicembre 1998  97.351.159.873 


Art. 10.
Avanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1998 ha determinato un avanzo di lire 133.968.921.153 come segue:
Entrate correnti  L. 277.814.035.961 
Entrate in conto capitale  L. -.000.000 
  Totale entrate L. 277.814.035.961 
Spese correnti  L. 116.541.503.678 
Spese in conto capitale  L. 27.303.611.130 
  Totale spese L. 143.845.114.808 
Avanzo della gestione di competenza  L. 133.968.921.153 


Art. 11.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1998 di lire 24.268.402.147 risulta stabilito come segue:
Avanzo della gestione di competenza  L. 133.968.921.153 
Avanzo finanziario dell'esercizio 1997  L. 37.195.418.697 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1997
Accertati:
al 1° gennaio 1998  L. 144.086.221.916 
al 31 dicembre 1998  L. 5.456.667.176 
  - L. 138.629.554.740 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1997
Accertati:
al 1° gennaio 1998  L. 126.426.643.560 
al 31 dicembre 1998  L. 116.536.499.653 
  + L. 9.890.143.907 
Disavanzo finanziario effettivo dell'esercizio 1997  L. 91.543.992.136 
Riequilibrio passivo degli accertamenti d'entrata 1998  L. 18.156.526.870 
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1998  L. 24.268.402.147 


Art. 12.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 1.553.956.489 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1998, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITÀ

Residui attivi al 31 dicembre 1998
a)  per somme riscosse e non versate  L. 1.050.102.642 
b)  per somme rimaste da riscuotere  L. 119.015.502.889 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1998  L. 1.553.956.489 
      L. 121.619.562.020 

PASSIVITÀ

Residui passivi al 31 dicembre 1998  L. 97.351.159.873 
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1998  L. 24.268.402.147 
      L. 121.619.562.020 


Art. 13.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 2000
  CAPODICASA 
  Assessore regionale per il bilancio e le finanze PIRO 


Allegato n. 1
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1998, per far fronte ad inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale, è stato disposto, con decreto del Presidente della Regione n. 906 del 26 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1998, registro 10, foglio 386, un prelevamento a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di lire 100.000.000 per il conseguente impinguamento del capitolo 10004 "Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori".
Visto: CAPODICASA
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 960
«Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1998».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 12 agosto 1999.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 17 settembre 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 161 dell'1 dicembre 1999.
Relatore: Giannopolo.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 277 del 16 dicembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999.
(99.53.2466)
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LEGGE 4 gennaio 2000, n.3.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.
Fondi a destinazione vincolata

1. Ai sensi del comma 19, dell'articolo 57, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono individuati come fondi a destinazione vincolata le somme stanziate sui capitoli già contraddistinti, relativamente alla natura fondi, dal codice 2 e, limitatamente alle assegnazioni dello Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, dal codice 3.

Art. 4.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 2000.
  CAPODICASA 
  Assessore regionale per il bilancio e le finanze PIRO 


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Titolo 00  -  Avanzo finanziario presunto
Categoria 00  -  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  0001 (M.D.) Avanzo finanziamento relativo ai fondi non  
vincolanti.      3.077 


  0002 (M.D.) Avanzo finanziario relativo ai fondi vincolanti. 22.938


  0003 Quota avanzo finanziario relativa al Fondo sanitario - 300.000 
regionale.      Soppresso 


  0004 Quota avanzo finanziario relativa al fondo di solida- - 12.000 
rietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto.      Soppresso 
Totale variazioni avanzo           1.057.835 
Totale variazioni entrata           1.580.399 


(*): V = Fondi vincolati

Visto: CAPODICASA

TABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  -  Disavanzo finanziario presunto
Titolo 00  -  Disavanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  00001 Quota relativa ai fondi ordinari della Regione. Soppresso 


  00004 Quota disavanzo finanziario relativa al fondo di soli- 
darietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto.  Soppresso 
Totale variazioni disavanzo          


(*): V = Fondi vincolati

Segue: TABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  21252 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui  
passivi, ecc.  - 8.923 


  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui  
passivi, ecc. (Interventi dello Stato).      585.615


  21255 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui  
passivi, ecc. (Fondo sanitario regionale).  - 3.707
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01           580.399 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(Interventi dello Stato).      1.000.000
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02           1.000.000 
Totale variazioni spesa           1.580.399 


(*): V = Fondi vincolati

Visto: CAPODICASA

TABELLA C
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 00  -  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni 
  0001 Avanzo finanziario presunto.     5.595 
Totale variazioni avanzo           5.592 
Totale variazioni entrata           5.592 


Visto: CAPODICASA

TABELLA D
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 02  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni  
  1603 Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché 
per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.      2.592 
Totale variazioni spesa corrente           2.592 


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni  
  2203 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.     3.000 
Totale variazioni spese c/capitale           5.000 
Totale variazioni spesa           5.592 


Visto: CAPODICASA

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 961
"Variazioni al bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 12 agosto 1999.
Trasmesso alla Commissione bilancio il 17 settembre 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 161 dell'1 dicembre 1999.
Relatore: Giannopolo.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 277 del 16 dicembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999.
(99.53.2465)
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LEGGE 4 gennaio 2000, n. 4.
Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO PER L'ANNO 1999


Art. 1.
Mutui e prestiti per l'anno 1999

1.  Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 1999 dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, possono essere perfezionate, anche per importi parziali, entro il termine del 15 maggio 2000.
2.  Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui al presente articolo sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1999.
3.  Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui al presente articolo, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regio ne siciliana per gli esercizi 2000 e successivi, in relazio ne all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.
4.  Dopo il quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
«L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione».

Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 2.
Riproduzione di somme eliminate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1.  E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dal conto del patrimonio della Regione siciliana a chiusura dell'esercizio finanziario 1998:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
  33738     12 
  35165     79 
  38061    
  50352     5.801 

2.  All'onere di lire 5.894 milioni si provvede quanto a lire 146 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 5.748 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
  21160     - 10 
  50360     - 5.000 
  50362     - 738 


Art. 3.
Riduzioni autorizzazioni di spesa

1.  Per l'esercizio finanziario 1999 le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna legge:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
  15031 (l.r. 5 marzo 1997, n. 5, art. 1)     1.100 
  33716 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, c. 1, lett. c)     500 
  33717 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, c. 1, lett. c)     500 
  33718 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 8, c. 1, lett. c)     500 
  33733 (l.r. 19 agosto 1999, n. 18, art. 6)     1.400 
  35663 (l.r. 9 dicembre 1998, n. 33, art. 2)     15.450 
  35664 (l.r. 9 dicembre 1998, n. 33, art. 1)     20.000 
  38460 (l.r. 5 gennaio 1999, n. 4, art. 13)     7.620 
  50387 (l.r. 5 gennaio 1999, n. 4, art. 22)     1.360 
  50502 (l.r. 7 agosto 1990, n. 22, art. 1)     10.000 
  68597 (l.r. 6 luglio 1990, n. 10)     5.000 
  73902 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, c. 1, lett. b)     500 
  73903 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, c. 1, lett. b)     500 
  73904 (l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, art. 8, c. 1, lett. b)     500 
  87521 (l.r. 26 ottobre 1993, n. 29)     1.000 


Art. 4.
Utilizzo del fondo efficienza servizi

1.  I piani di lavoro di cui all'articolo 18 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche, già definiti a livello di contrattazione decentrata ed i cui impegni di spesa sono assunti nell'esercizio finanziario 1999, possono essere portati a termine entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 5.
Europartenariato 2000

1.  Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la ulteriore spesa di lire 4.000 milioni (capitolo 10158), al cui onere si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21262 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6.
Partecipazione della Regione all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina"

1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 5.153 milioni (capitolo 50505), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.
Spesa per il versamento della quota associativa all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) la somma di lire 105 milioni (capitolo 10511) per la quota di partecipazione associativa relativa agli anni 1997, 1998 e 1999.
2.  All'onere di lire 105 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 8.
CERISDI

1.  Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, e per la riorganizzazione e lo sviluppo delle attività del Centro, fra le quali quelle relative alle tematiche Euromediterranee, è concesso per l'esercizio finanziario 1999 al CERISDI - Centro di ricerche e studi direzionali un contributo integrativo di lire 1.000 milioni (capitolo 10782).
2.  All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1014, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 9.
Impianto faunistico di Parco d'Orleans

1.  Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1996, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.126 milioni (capitolo 10728).
2.  Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla continuazione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 1999 ed al totale ripianamento delle spese per attività pregresse.
3.  All'onere di lire 1.126 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10.
Cofinanziamento interventi comunitari - Agricoltura

1.  Per le finalità del Regolamento CE 20 maggio 1997, n. 951, misura 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.152 milioni (capitolo 54620) quale quota di cofinanziamento regionale.
2.  All'onere di lire 1.152 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 11.
Aggiornamento personale del Corpo forestale

1. Per le finalità previste dall'articolo 68 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 150 milioni (capitolo 14246).
2.  All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1013, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 12.
Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 5.000 milioni, così ripartito:
-  lire 3.000 milioni per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi demandati per legge (capitolo 15004));
-  lire 2.000 milioni per le attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità dei vini siciliani prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia, nonché dell'uva da tavola Italia di Canicattì e dei prodotti della relativa trasformazione (capitolo 15005).
2.  All'onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 (accantonamento codice 1015 per lire 2.000 milioni, codice 1023 per lire 1.500 milioni, codice 1027 per lire 1.000 milioni e codice 1029 per lire 500 milioni) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 13.
Contributi in favore di cooperative agricole e loro consorzi

1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, un ulteriore contributo di lire 350 milioni (capitolo 55630).
2.  All'onere di lire 350 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

Art. 14.
Fondo per i comuni

1. Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo (capitolo 18712) è incrementato per l'esercizio finanziario 1999 di lire 90.000 milioni, cui si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).
2.  L'incremento di cui al comma 1 è destinato ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 15.
Vigilanza siti minerari

1.  La Resais S.p.A. può anticipare per conto della Regione siciliana, che provvederà al relativo rimborso, previa rendicontazione, le spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà della Regione, nonché le spese per proseguire l'attuale servizio di guardiania mediante guardie giurate per il tempo strettamente necessario all'avvio del servizio diretto.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 300 milioni (capitolo 25306), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.
Interventi per la costituzione di società a partecipazione pubblica

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 524 milioni (capitolo 64999), cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2011, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 17.
Soppressione e liquidazione di enti economici regionali

1.  Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, l'ulteriore spesa di lire 21.000 milioni (capitolo 25014).
2.  All'onere di lire 21.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 18.
Realizzazione, collaudo e manutenzione di invasi idrici

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge per spese concernenti la realizzazione, il collaudo e la manutenzione degli invasi idrici ivi menzionati, comprese quelle di assistenza tecnica e legale all'ente appaltatore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo 25014).
2.  All'onere di lire 1.500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1021, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 19.
Danni per eventi alluvionali

1.  Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 29909).
2.  All'onere di lire 3.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 20.
Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 70471).
2.  All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 21.
Utilizzo finanziamenti per la costruzione di alloggi. Proroga termini

1.  Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per la case popolari dell'Isola, dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già prorogato al 30 giugno 1999 dall'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 facendo salvi gli atti dei procedimenti attivati dagli Istituti per provvedere all'affidamento dei lavori.

Art. 22.
Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 687 milioni (capitolo 29553).
2. All'onere di lire 687 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 23.
Variazioni stanziamenti

1. Per l'esercizio finanziario 1999 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di seguito elencati sono variati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
68355      + 1.000 
68356      + 7.000 
68597      - 5.000 
69451      - 4.500 
69901      + 6.500 
70301      + 1.500 
70315      + 1.550 
75058      + 4.574 
75059  N.I. (V) Finanziamento delle perizie    di variante e suppletive      + 2.797 
  76006     + 1.166 

2.  All'onere di lire 16.587 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 10.740 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 (accantonamento codice 2004 per lire 3.000 milioni, codice 2005 per lire 2.000 milioni e codice 2007 per lire 5.740 milioni), quanto a lire 2.797 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60753 (accantonamento codice 3001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 3.050 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 24.
Interventi a favore dell'occupazione

1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 33735), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 35664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 10.000 milioni (capitolo 33738), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 50502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 11.300 milioni (capitolo 33732), cui si provvede quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1012, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a lire 1.300 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 (capitolo 33719) e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità dei capitoli di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
21160      - 1.084 
21162      - 1.002 
21252      - 3.352 
91010      - 1.075 
91013      - 1.487 

4. Le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, possono essere utilizzate per programmi che trovino attuazione nell'esercizio di competenza e nei due esercizi successivi.

Art. 25.
Scuole e corsi di assistenti sociali

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere impegni di spesa per lire 1.270 milioni a valere sul capitolo 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, al fine di consentire l'erogazione del contributo previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 per l'anno accademico 1997/98 in favore dei patronati e degli enti giuridicamente riconosciuti per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi di assistenti sociali.

Art. 26.
Trattamento integrativo di indennità

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.400 milioni (capitolo 33715), cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 33733 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 27.
Anticipazione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciali

1.  Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di indennizzo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prodotte oltre i termini resi noti ai sensi del regolamento emanato in forza delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8, sopracitato e, per tale motivo, restituite dalle competenti camere di commercio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, ad anticipare le somme necessarie, sino ad un importo di lire 5.000 milioni (capitolo 35374).
2.  L'anticipazione dell'indennizzo avrà luogo secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al com-ma 1.
3.  All'onere di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 28.
Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese

1.  Al fine di promuovere la crescita del partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria, fino all'importo di lire 200 milioni (capitolo 75452), nella società consortile per azioni denominata "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo" (C.I.E.M. S.p.A.).
2.  All'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 29.
ASSOCIMER

1.  Al fine di promuovere la crescita della cultura d'impresa, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, all'Associazione categorie imprenditoriali meridionali (ASSOCIMER), con sede in Messina, un contributo di lire 200 milioni (capitolo 35375).
2.  All'onere di lire 200 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

Art. 30.
Oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o amministrative in materia di pubblicità di prodotti siciliani

1.  Per consentire il pagamento dei servizi pubblicitari resi ai sensi del titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e dell'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, cui l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto in forza di pronunce in sede giurisdizionale o amministrativa, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 85 milioni (capitolo 35313), cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art.  31.
Motopesca "Orchidea"

1.  Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 300 milioni (capitolo 75836).
2.  All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario me-desimo.

Art. 32.
Vigilanza della pesca

1.  Per la manutenzione straordinaria e l'ammodernamento tecnologico dei natanti di proprietà dell'Amministrazione regionale, destinati alla vigilanza della pesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 380 milioni (capitolo 75781).
2.  All'onere di lire 380 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario me-desimo.

Art. 33.
Istituto per sordi di Sicilia

1.  Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto per sordi di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 36957).
2.  All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 34.
Interventi a favore del Teatro stabile di Catania

1.  Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo integrativo di lire 1.200 milioni per il Teatro stabile di Catania (capitolo 38126).
2.  All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 35.
Scuola di fisica "Ettore Majorana"

1.  L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 37662) alla scuola di fisica "Ettore Majorana".
2.  All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 36.
Recupero e conservazione di beni architettonici nei centri storici

1.  Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne", è autorizzata la spesa di lire 3.775 milioni per l'esercizio finanziario 1999, da iscrivere al capitolo 78128 del bilancio della Regione.
2.  All'onere di lire 3.775 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 37.
Archivio storico-culturale "Salvatore Quasimodo"

1.  Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 37996).
2.  All'onere di lire 500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 38.
Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed am bientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a versare al consorzio "Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza", per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 150 milioni (capitolo 38150).
2.  All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 39.
Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori

1.  Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 455 milioni (capitolo 42484).
2.  All'onere di lire 455 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1011, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 40.
Retribuzione ai dipendenti dell'Elisoccorso

1.  Il limite di lire 1.000 di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è elevato di lire 431 milioni.

Art. 41
Conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali

1.  Dopo il comma 6, dell'articolo 40, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma:
"6bis.  I conti consuntivi di cui al comma precedente sono sottoposti esclusivamente al controllo dell'Assessorato regionale della sanità, che provvede alla loro approvazione".

Art. 42.
Attività formativa nel settore sanitario

1.  Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 456 milioni (capitolo 42822).
2.  All'onere di lire 456 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

Art. 43.
Recupero patrimonio idrotermale

1.  Per le finalità di cui all'art. 157 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 85219), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2002, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 44.
Impianti e sistemi fognari

1.  Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 2.500 milioni (capitolo 85373), cui si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 45.
Cofinanziamento interventi comunitari - Territorio

1.  Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi inseriti nella misura 4.1 del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/1999, le cui obbligazioni, giuridicamente vincolanti, devono essere assunte entro il 31 dicembre 1999 ed i pagamenti relativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 36.789 milioni, che si iscrive al capitolo 85377 del bilancio della Regione.
2.  All'onere di lire 36.789 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 20.000 milioni con le maggiori entrate derivanti dall'incremento di pari importo del capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 e quanto a lire 16.789 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:
  CAPITOLI (milioni di lire) 
21252      - 4.703 
84904      - 3.000 
85227      - 1.100 
85229      - 7.113 
85358      - 250 
85383      - 588 
85655      - 35 


Art. 46.
Manifestazioni turistiche anno 1994

1.  Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 47724), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 47.
Mondiali di ciclismo 1994

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a far fronte direttamente ai pagamenti derivanti dall'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo 1994 con le disponibilità del capitolo 47651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 48.
Scuola regionale di sport

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 100 milioni (capitolo 48310) alla Scuola regionale di sport per la Sicilia, con sede in Ragusa, per i propri fini istituzionali.
2.  All'onere di lire 100 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 49.
Iniziative turistico-alberghiere

1.  Per le finalità di cui alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, il limite ventennale di impegno di lire 2.500 milioni (capitolo 87503).
2.  All'onere di lire 2.500 milioni di cui al comma 1, si provvede quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87372 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 2.500 milioni a carico di ciascuno degli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Art. 50.
Contributi per la Scuola convitto-albergo e per il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 700 milioni (capitolo 87532) al comune di Taormina da destinare a lavori di completamento e all'arredamento della Scuola convitto-albergo e un contributo di lire 300 milioni (capitolo 47728) al Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale, con sede in Taormina, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2.  All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2006, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 51.
Fondo trasporti

1.  Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 48629), da destinare al pagamento dei contributi afferenti l'esercizio 1999.
2.  All'onere di lire 15.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

Art. 52.
Regimi di aiuto a finalità regionale

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella G.U.C.E. n. C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis".

Art. 53.
Proroga convenzione SIAE

1.  La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana e la Società italiana autori ed editori, approvata con decreto assessoriale del 5 luglio 1988, n. 216, già prorogata al 31 dicembre 1998 con la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1999, mantenendo le percentuali di aggio fissate per l'anno 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

Art. 54.
Integrazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"24. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione".
2.  I termini previsti dall'articolo 2, commi 10 e 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto per l'anno 1996, sono prorogati di un anno.

Art. 55.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Alla lettera e), dell'articolo 4, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, sono soppresse le parole "30 per cento della dotazione del" ed è aggiunta la parola "anche" dopo la parola "destinato".
3.  Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2000".
4.  Al comma 3, dell'articolo 63, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, inserito dal comma 3, dell'articolo 55, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo le parole "ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve" sono aggiunte le parole "ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998, sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999".

Art. 56.
Utilizzo spese riservate

1.  Il Presidente della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione applicando le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 57.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

Art. 58.
Variazioni al quadro sintetico di cassa

1.  Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA

Titolo 04 - Accensione di prestiti  - 1.300.000 milioni 

SPESA

Gestione di riserva di cassa  - 380.000 milioni 
Gestione di tesoreria  - 920.000 milioni 


Art. 59.
Termini per l'assunzione degli impegni di spesa

1.  Le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa sugli stanziamenti disposti ai sensi della presente legge entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
2.  Il disposto dell'articolo 4, primo comma, punto 4), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1999 non si applica ai capitoli di spesa in conto capitale che per effetto della presente legge subiscono variazioni incrementative ed entro i limiti dell'ammontare delle medesime.

Art. 60.
Autorizzazione alle variazioni dei bilanci degli enti destinatari di finanziamenti o contributi

1.  Gli enti destinatari dei finanziamenti o dei contributi disposti ai sensi della presente legge sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 entro quindici giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento di concessione del relativo finanziamento o contributo, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.
2.  L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata nell'anno 2000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 61.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001», è il seguente:
«Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per l'anno 1999 per l'importo complessivo di lire 2.200.000 milioni. Per gli esercizi finanziari 2000 e 2001 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è, altresì, autorizzato a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti per l'importo rispettivamente di lire 1.200.000 milioni e di lire 928.000 milioni».
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana», a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«Art. 18 - Mutui, prestiti e anticipazioni. - La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e maggiore di anni quindici e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
L'ammontamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo».
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: «Misura di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria», è il seguente:

«Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore».
Nota all'art. 5:
L'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1999, n. 15, recante: «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"» incrementa in via sperimentale di 700 unità la dotazione complessiva dell squadre di pronto intervento previste dall'art. 56, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 16 del 1996.
Nota all'art. 8:
L'art. 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, così dispone:
«2.  Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.) un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di L. 2.300 milioni da destinare:
(Omissis)
c)  quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente».
Nota all'art. 9:
L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1996, n. 21, così dispone:

«Impianto faunistico di Parco d'Orleans

1. Alla ditta ragionier Lauricella Salvatore - già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans - è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 563 milioni.
2.  Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sintanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico del Parco d'Orleans».
Nota all'art. 10, comma 1:
Il Regolamento CE 20 maggio 1997, n. 951, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 2 giugno 1997, n. L142, reca: «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli».
Nota all'art.11, comma 1:
L'art. 68 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione», è il seguente:

«Corsi di aggiornamento

1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i livelli di professionalità della prevenzione e lotta agli incendi boschivi, partecipa a corsi di aggiornamento che l'Amministrazione forestale organizzerà avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie».
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Interventi per il settore agricolo», è il seguente:
«1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'articolo 12, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, per la realizzazione o l'acquisizione nonché per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
(Omissis)
2.  Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati in conformità alle disposizioni recate all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a concedere il contributo di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.
(Omissis)»
Nota all'art. 13, comma 2:
L'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», dispone il trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
Nota all'art. 16:
I commi 1 e 6 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, sono i seguenti:
«1.  La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della Nova S.p.A., nel quadro degli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive modifiche, è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste i quali:
a)  anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati alle dipendenze della GEPI, o di società non operative costituite dalla GEPI, e fruiscano o abbiano fruito dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, ed ai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
b)  partecipino, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente a tale data, alla realizzazione di progetti di pubblica utilità disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n.3, e successive modifiche e integrazioni, e, qualora vengano adottate le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 1, abbiano partecipato alle attività oggetto delle medesime iniziative».
«6.  La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma 1, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa».
Nota all'art. 17, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI», è il seguente:
«2.  Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000».
Nota all'art. 18, comma 1:
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è il seguente:
«Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta di governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili».
Nota all'art. 19:
Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, recano provvidenze per i danni verificatisi, rispettivamente, nei comuni di Montevago e di Sciacca a causa degli eventi alluvionali del novembre 1993 e nel comune di Canicattì a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 1991.
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, reca: «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nei settori dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici».
Note all'art. 21:
-La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, reca: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per la case popolari (IACP)».
-  Il titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, concernente «Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n.40», reca «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti».
Nota all'art.22, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, recante «Disposizioni vigenti per l'Ente acquedotti siciliani», autorizza l'Assessore regionale per i lavori pubblici a realizzare nell'ambito degli ecosistemi fluviali, al di fuori dei bacini imbriferi montani tramite gli uffici del Genio civile, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi per la rimozione dagli alvei di rifiuti o corpi estranei, nonché l'esecuzione di perizia in danno per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da manomissioni.
Nota all'art. 24, comma 1:
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», dispongono in materia di incentivi alle assunzioni e alle regolarizzazioni.
Nota all'art. 24, comma 2:
L'art. 15, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante «Disposizioni in materia di lavoro», è il seguente:
«2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni.
Nota all'art. 24, comma 3:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 2.
Formazione all'autoimpiego

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto.
2.  Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3.  Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.
Nota all'art. 25:
La legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, reca «Provvedimenti per le scuole di servizio sociale».
Nota all'art. 26:
L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, recante «Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme», è il seguente:
«2.  (Trattamento integrativo di indennità) - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, i quali fruiscano di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di altre indennità dovute a seguito della cessazione di tali trattamenti, o dell'indennità di mobilità prevista al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, un trattamento integrativo pari alla differenza tra il trattamento previdenziale in godimento ed il 90 per cento dello stipendio o salario che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro, entro il limite massimo complessivo del 90 per cento dello stipendio o salario spettante ai lavoratori che nell'ambito dell'ente pubblico interessato svolgano pari mansioni.
2.  Al pagamento delle somme occorrenti per la corresponsione del trattamento integrativo previsto dal comma 1 si provvederà mediante emissione di ordini di accreditamento intestati ai legali rappresentanti degli enti interessati.
Nota all'art. 27, comma 1:
L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:
Omissis
7.  I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.
9.  La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Note all'art. 30:
-  La legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, reca: «Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani».
-L'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca», è il seguente:
«Lo stanziamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo I, iscritto al cap. 35313 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 - rubrica Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - è elevato di lire 50 milioni da destinare esclusivamente a spese per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine e delle funzioni del marchio regionale di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso».
Nota all'art. 31, comma 1:
L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca», è il seguente:
«1.  A favore degli armatori del motopesca "Orchidea" del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente verificatosi nel canale diSicilia nel corso del corrente anno.
(Omissis)».
Nota all'art. 34, comma 1:
L'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, è il seguente: «Al fine di assicurare l'attività dei teatri stabili, secondo quanto previsto dal D.M. 29 novembre 1990, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore dei due teatri stabili di Palermo e di Catania un contributo integrativo di lire 800 milioni ciascuno per l'anno 1995 ed un contributo annuo di lire 2.800 milioni a decorrere dall'anno 1996.».
Nota all'art. 36, comma 1:
La legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne».
Nota all'art. 37:
L'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, prevede l'istituzione dell'Archivio "Salvatore Quasimodo" nella città di Modica.
Nota all'art. 39, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: «Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.», prevede l'erogazione di un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacia rurali private e sussidiate, aventi sede nelle isole minori, per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate.
Nota all'art. 40:
L'art. 40, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie», è il seguente: «Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, nel limite di lire 1.000 milioni, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.».
Nota all'art. 41:
L'art. 40 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Razionalizzazione della spesa sanitaria

1.  Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; devono altresì essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.
2. Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.  Per l'assegnazione delle quote, l'Assessore regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa nonché di risanamento.
Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.
4.  Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'Assessorato regionale della sanità un inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5.  L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è condizionata alla presentazione all'Assessorato regionale della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale.
6.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'Assessorato regionale della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessità, da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle soppresse unità sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale.
6bis. I conti consuntivi di cui al comma precedente sono sottoposti esclusivamente al controllo dell'Assessorato regionale della sanità, che provvede alla loro approvazione.
7.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "un dodicesimo" sono sostituite con le parole "tre dodicesimi".».
Nota all'art. 42, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, autorizza a carico dell'esercizio 1999 l'ulteriore spesa di lire 197.938.000 per l'attività formativa nel settore sanitario.
Nota all'art. 42, comma 2:
Per l'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 vedi nota all'art. 13, comma 2.
Nota all'art. 43:
L'art. 157 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», è il seguente:

«Recupero patrimonio idrotermale

1.  Per il completamento del recupero e per la valorizzazione del patrimonio idrotermale del comune di Montedoro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 5.000 milioni.».
Nota all'art. 44:
L'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, così dispone:

«Art. 12.
Tutela e valorizzazione dei bacini idro-termominerali

1.  Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione dei bacini idro-termominerali con particolare riferimento alle aree intensamente antropizzate, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a finanziare con carattere di priorità la progettazione e la realizzazione di impianti e sistemi fognari.
2.  I comuni interessati, dotati di programma di attuazione della rete fognante (PARF) sedi di stabilimenti termali, possono richiedere il finanziamento dei progetti di massima e relativi studi propedeutici per l'esecuzione di stralci funzionali dei sistemi fognanti.
3.  Gli stralci funzionali dotati di progettazione di massima e approvati dai consigli comunali costituiscono priorità nel piano triennale delle opere pubbliche. La variazione dell'ordine di priorità del PARF non ne costituisce variante ed è operante in seguito al riscontro dell'organo tutorio.
...(Omissis)...».
Nota all'art. 46:
L'art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998», è il seguente:
«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli enti ed associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, entro i limiti del contributo assegnato, e sempreché tali spese siano state documentate e giustificate nei termini e nei modi previsti dalla circolare dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti n. 46378 del 5 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 12 giugno 1993, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntivi. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, di lire 3.500 milioni per il 1999, di lire 3.500 milioni per il 2000.
8.  Per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 59.000 milioni.».
Nota all'art. 49, comma 1:
La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca: «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana».
Nota all'art. 51, comma 1:
La legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, reca «Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone».
Nota all'art. 51, comma 2: vedi nota all'art. 13, comma 2.
Nota all'art. 54:
L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, già modificato dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 5/98 e dell'art. 28, comma 1, della l.r. n. 10/99, reca la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Nota all'art. 55, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001», a seguito della disposta modifica è il seguente:

«Variazioni di bilancio

(Omissis)
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
(Omissis)
e)  ad iscrivere, su richiesta delle competenti amministrazioni, nello stato di previsione della spesa, le somme occorrenti per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive mediante prelevamento dell'apposito fondo (capitolo 60798). Il (abrogato) fondo è destinato anche al finanziamento delle perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 per le spese relative alle opere delle universiadi 1997, il cui completamento era previsto entro il 30 giugno 1997.
(Omissis)»
Nota all'art. 55, comma 3:
L'art. 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 a seguito della disposta modifica è il seguente:
«3.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 gennaio 2000, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».
Nota all'art. 55, comma 4:
L'art. 63, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».
Nota all'art. 56:
L'art. 27, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così dispone:
«2.  Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione».
Nota all'art. 59, comma 2:
L'art. 4, comma 1, punto 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante: «Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana», dispone che la Giunta regionale delibera, tra l'altro:
«4)  sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali, determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche».
Nota all'art. 60, comma 2:
L'art. 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», è il seguente:
«L'erogazione della seconda semestralità, da effettuarsi esclusivamente nell'anno di competenza, è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Le somme non utilizzate per effetto dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 999
«Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 24 novembre 1999.
Trasmesso alla Commissione bilancio il 26 novembre 1999.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 161 dell'1 dicembre 1999; n. 162 del 2 dicembre 1999; n. 163 del 7 dicembre 1999.
Esitato per l'aula nella seduta n. 163 del 7 dicembre 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 278 e 279 del 21 dicembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999.
(99.53.2463)
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LEGGE 4 gennaio 2000, n. 5.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo la Nota di variazioni, presentata all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2000.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale del bilancio e delle finanze  PIRO 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1014
«Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 16 dicembre 1999.
Trasmesso alla Commissione bilancio il 16 dicembre 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 166 del 16 dicembre 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21 dicembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999
(99.53.2467)
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 1999, n. 29.
Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: Disciplina dell'attività di estetista ed, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed, in particolare, gli artt. 46, 47 e 48;
Udito il parere n. 803 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 18 maggio 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 5 ottobre 1999;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana il seguente regolamento:

Art.  1.

1.  Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 1/90 è rivolto a coloro che hanno espletato l'obbligo scolastico e dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista.
2.  Le materie di insegnamento del corso biennale di qualificazione sono le seguenti:
-  cultura generale;
-  psicologia ed etica professionale;
-  sicurezza del lavoro e nozioni di diritto del lavoro e in materia contrattuale;
-  organizzazione aziendale e normativa del settore;
-  lingua straniera;
-  chimica cosmetologica;
-  fisiologia, anatomia, dermatologia;
-  igiene ed alimentazione;
-  tecnica professionale e fisica applicata;
-  laboratorio.
3.  Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzate al rilascio dell'attestato di qualifica di estetista valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 2.

1.  Il corso di specializzazione della durata di un anno, con un minimo di novecento ore, è riservato a coloro che abbiano frequentato il corso biennale di qualificazione di cui al precedente articolo nonché ai soggetti di cui all'art. 8, comma 6, legge n. 1/90, ed è finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.
2.  Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono le seguenti:
-  nozioni di gestione aziendale;
-  tecnica di mercato;
-  nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;
-  disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
-  cosmetologia;
-  dermatologia;
-  dietologia;
-  utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;
-  cognizione di informatica applicata alla professione di estetista.
3.  Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 3.

1.  Il corso di formazione teorica della durata di un anno, con un minimo di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge n. 1/90, è rivolto a coloro che abbiano svolto un anno di attività qualificata come dipendenti, a tempo pieno, di uno studio medico specializzato ovvero di una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e a soggetti che abbiano svolto un periodo di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendenti o collaboratori familiari, per un periodo non inferiore a tre anni, presso una impresa di estetista.
2.  Tale corso, diretto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attività lavorativa in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità, abilita all'esercizio della professione di estetista.
3.  Le materie di insegnamento del corso di formazione teorica sono:
-  cultura generale;
-  psicologia ed etica professionale;
-  normativa di settore e sicurezza del lavoro;
-  chimica, anatomia, fisiologia;
-  igiene ed alimentazione;
-  cosmetologia;
-  dermatologia.
4.  Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 4.

1.  Il corso di aggiornamento professionale della durata di un anno con un minimo di ore 300 di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 1/90, è rivolto ai soggetti e dipendenti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo qualora la durata dei periodi di attività sia inferiore a quella indicata nei predetti commi ed è finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale di estetista mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3.
2.  Al termine del corso di aggiornamento verrà rilasciato apposito attestato di frequenza utile per il conseguimento della nuova qualificazione professionale di estetista.

Art. 5.

1.  Il ricorso di riqualificazione professionale della durata di un anno con un minimo di 550 ore, di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 1/90, è rivolto ai soggetti che, all'entrata in vigore della legge medesima, erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista.
2.  Tale corso è diretto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilità relative alle qualifiche parziali già possedute in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità.
Le materie di insegnamento del corso di riqualificazione sono quelle previste dall'art. 3 integrate da esperienze di laboratorio.
3.  Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilità e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 6.

1.  Possono presentare proposte formative i soggetti previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
2.  I progetti per i corsi di estetista, per una o più tipologie di cui ai precedenti articoli, elaborati e presentati in conformità agli indirizzi annualmente diramati dall'Assessore per il lavoro per tutte le iniziative di F.P., e contenenti l'illustrazione dettagliata dei percorsi didattici che si intendono realizzare, le discipline e i relativi programmi specificamente mirati al perseguimento di ciascuno degli obiettivi fissati nei precedenti articoli del presente decreto, saranno presentati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, li esaminerà e, in funzione dell'esigenza di una equilibrata distribuzione territoriale e della validità dei contenuti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuerà quelli validi ai fini dell'inserimento nel Piano regionale della formazione professionale dell'Assessorato del lavoro che autorizzerà, coordinerà e vigilerà i relativi corsi.

Art. 7.

1.  Le prove finali si svolgeranno dinanzi a commissioni esaminatrici composte dai soggetti previsti nel l'art. 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 8.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 4 novembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo della Regione siciliana, addì 9 dicembre 1999.
Reg. n. 2, Presidenza regionale, fg. n. 99.
(99.53.2442)
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DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Filippo del Mela e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 14708 del 13 ottobre 1999, con cui il segretario del comune di San Filippo del Mela ha comunicato che, con lettera recante la medesima data il sindaco, prof. Giuseppe Anania, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5, dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 321/I del 21 ottobre 1999 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Filippo del Mela.

Art. 2

Nominare il dott. Augileri Giovanni dirigente commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 8 novembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 14708 del 13 ottobre 1999, il segretario comunale di S. Filippo del Mela ha comunicato che con lettera recante la medesima data il sindaco, prof. Giuseppe Anania, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.
Poiché ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 4, della legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio, con conseguente nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., si trasmette il relativo schema di decreto.
Palermo, 21 ottobre 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.46.2135)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di utilizzazione integrale delle opere di distribuzione irrigua nelle zone 3, 4a, 4b, comuni di Poggioreale e Monreale.

Con decreto n. 2167 del 15 novembre 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Poggioreale, di proprietà delle ditte di seguito elencate:
Tavola 5
1)  ditta n. 12/5 Cangelosi Leonarda fu Rosario maritata Paladino: partita 1104, foglio 4, mappale 4, qualità seminativo, asserviti mq. 32, L./mq. 290, totale L. 9.280, indennità di occupazione L. 820, totale indennità L. 10.100. Quietanza n. 387 del 6 settembre 1999;
2)  ditta n. 15/5 Fasullo Francesca fu Vincenzo ved. Quartarano; Quartarano Antonia, Rosa, Rosaria, Salvatore, Vincenzo, tutti fu Antonino; ditta proprietaria attuale o presunta tale Strada Andrea, nato a Poggioreale il 27 agosto 1934: partita 1737, foglio 4, mappale 11, qualità seminativo, asserviti mq. 66, L./mq. 290, totale L. 19.140, indennità di occupazione L. 1.610, totale indennità L. 20.750. Quietanza n. 388 del 6 settembre 1999;
3)  ditta n. 17/5 Corte Antonino, nato a Poggioreale il 2 gennaio 1903; Bartolomeo, nato a Poggioreale il 14 novembre 1938; Francesca, nata a Poggioreale il 6 gennaio 1947; Pietro, nato a Poggioreale il 9 giugno 1944; Rosario, nato a Poggioreale il 13 dicembre 1936; Salvatore, nato a Poggioreale l'1 aprile 1941; Fasullo Francesca fu Vincenzo; Quartararo Antonia, Rosario, Salvatore, Vincenzo, tutti fu Antonino: partita 3096, foglio 4, mappale 17, qualità seminativo, asserviti mq. 20, L./mq. 290, totale L. 5.800, indennità di occupazione L. 500, totale indennità L.6.300. Quietanza n. 389 del 6 settembre 1999;
4)  ditta n. 19/5 Fasullo Francesca fu Vincenzo vedova Quartarano; Quartarano Antonio, Rosa, Rosaria, Salvatore, Vincenzo, tutti fu Antonino: partita 1737, foglio 4, mappale 150, qualità seminativo, asserviti mq. 40, L./mq. 290, totale L. 11.600, indennità di occupazione L. 1.000, totale indennità L. 12.600. Quietanza n. 390 del 6 settembre 1999;
5)  ditta n. 23/5 Giacona Maria, maritata Gucciardi, nata a Poggioreale il 29 dicembre 1926; Gucciardi Giovanni Salvatore, nato a Salemi il 14 settembre 1929: partita 2017, foglio 4, mappale 22, qualità seminativo, asserviti mq. 240, L./mq. 290, totale L. 69.600, indennità di occupazione L. 5.800, totale indennità L. 75.400. Quietanza n. 391 del 6 settembre 1999;
6)  ditta n. 25/5 Salvaggio Rosario, nato a Palermo il 17 settembre 1957: partita 3799, foglio 4, mappale 27, qualità seminativo, asserviti mq. 208, L./mq. 290, totale L. 60.320, indennità di occupazione L. 5.030, totale indennità L. 65.350. Quietanza n. 392 del 6 settembre 1999;
7)  ditta n. 41/5 Salvato Gioacchino, nato a Poggioreale l'8 novembre 1910; Rosalia, nata a Poggioreale il 14 novembre 1923; ditta proprietaria attuale o presunta tale Bavetta Rosario, nato a Poggioreale il 2 gennaio 1964: partita 4146, foglio 4, mappale 61, qualità seminativo, asserviti mq. 70, L./mq. 290, totale L. 20.300; foglio 4, mappale 62, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 290, totale L. 17.400; foglio 13, mappale 32, qualità seminativo, asserviti mq. 150, L./mq. 290, totale L. 43.500; foglio 13, mappale 39, qualità seminativo, asserviti mq. 30, L./mq. 290, totale L. 8.700. Sommano asserviti mq. 310, totale L. 89.900, indennità di occupazione L. 7.500, totale indennità L. 97.400. Quietanza n. 393 del 6 settembre 1999;
8)  ditta n. 42/5 Salvaggio Rosario: partita 2724, foglio 8, mappale 21, qualità vigneto, asserviti mq. 132, L./mq. 1.415, totale L. 186.780, indennità di occupazione L. 15.620, totale indennità L. 202.400. Quietanza n. 394 del 6 settembre 1999;
9)  ditta n. 53/5 Augello Anna, nata a Poggioreale il 29 novembre 1934; Antonia, nata a Poggioreale il 3 settembre 1944; Antonino, nato a Poggioreale il 20 ottobre 1936; Giuseppa, nata a Poggioreale il 16 marzo 1939; Margherita, nata a Poggioreale il 28 luglio 1941; Maria Luigia, nata a Poggioreale il 28 giugno 1948; Vella Rosaria, nata a Poggioreale il 7 aprile 1906: partita 1936, foglio 5, mappale 48, qualità seminativo, asserviti mq. 420, L./mq. 290, totale L. 121.800, indennità di occupazione L. 10.200, totale indennità L. 132.000. Quietanza n. 395 del 6 settembre 1999;
10)  ditta n. 54/5 Salvaggio Rosalia, nata a Poggioreale l'11 dicembre 1940: partita 3531, foglio 5, mappale 42, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 290, totale L. 17.400, indennità di occupazione L. 1.500, totale indennità L. 18.900. Quietanza n. 396 del 6 settembre 1999;
11)  ditta n. 55/5 Augello Anna, nata a Poggioreale il 29 novembre 1934; Antonia, nata a Poggioreale il 3 settembre 1944; Antonino, nato a Poggioreale il 16 marzo 1939; Margherita, nata a Poggioreale il 28 luglio 1941; Maria Luigia, nata a Poggioreale il 28 giugno 1948; Vella Rosaria, nata a Poggioreale il 7 aprile 1906: partita 2837, foglio 5, mappale 61, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 290, totale L. 17.400, indennità di occupazione L. 1.500, totale indennità L. 18.900. Quietanza n. 397 del 6 settembre 1999;
12)  ditta n. 64/5 Cantavespre Antonino, nato a Poggioreale l'8 giugno 1916; Cantavespre Leonardo, nato a Poggioreale il 2 febbraio 1919: partita 3473, foglio 10, mappale 33, qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 550, L./mq. 460, totale L. 253.000, indennità di occupazione L. 21.100, totale indennità L. 274.100. Quietanza n. 398 del 6 settembre 1999;
13)  ditta n. 65/5 Trapani Donato a Poggioreale l'1 febbraio 1950: partita 4003, foglio 10, mappale 30, qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 96, L./mq. 460, totale L. 44.160; partita 91, foglio 10, mappale 35, qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 160, L./mq. 460, totale L. 73.600. Sommano asserviti mq. 256, totale L. 117.760, indennità di occupazione L. 9.790, totale indennità L. 127.550. Quietanza n. 399 del 6 settembre 1999;
14)  ditta n. 66/5 Trapani Donato, nato a Poggioreale l'1 febbraio 1950; Antonino, nato a Poggioreale il 12 dicembre 1954: partita 4092, foglio 10, mappale 39, qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 80, L./mq. 460, totale L. 36.800, indennità di occupazione L. 3.050, totale indennità L. 39.850. Quietanza n. 400 del 6 settembre 1999;
Tavola 6
1) ditta n. 1/6 Ippolito Maria, maritata Salvaggio, nata a Poggioreale il 7 settembre 1925; Salvaggio Gaetano, nato a Poggioreale il 4 giugno 1918: partita 2776, foglio 13, mappale 60, qualità seminativo, asserviti mq. 170, L./mq. 290, totale L. 49.300; partita 275, foglio 13, mappale 61, qualità seminativo, asserviti mq. 96, L./mq. 290, totale L. 27.840; partita 3818, foglio 13, mappale 62, qualità seminativo, asserviti mq. 76, L./mq. 290, totale L. 22.040; partita 3273, foglio 13, mappale 63, qualità seminativo, asserviti mq. 92, L./mq. 290, totale L. 26.680. Sommano asserviti mq. 434, totale L. 125.860, indennità di occupazione L. 10.490, totale indennità L. 136.350. Quietanza n. 362 del 6 settembre 1999;
2)  ditta n. 11/6 Bonura Nicolò fu Mario: partita 288, foglio 13, mappale 129, qualità seminativo, asserviti mq. 336, L./mq. 290, totale L. 97.440, indennità di occupazione L. 8.110, totale indennità L. 105.550. Quietanza n. 363 del 6 settembre 1999;
3)  ditta n. 13/6 Salvaggio Caterina, maritata Calgelosi, Domenica, Domenico, Giovanni Leonardo, tutti fu Vittorio: partita 551, foglio 13, mappale 159, qualità seminativo, asserviti mq. 290, L./mq. 290, totale L. 76.560, indennità di occupazione L. 6.390, totale indennità L. 82.950. Quietanza n. 364 del 6 settembre 1999;
4)  ditta n. 14/6 Palazzotto Domenico fu Vittorio; Filippo, nato a Poggioreale il 2 febbraio 1921; Vita, nata a Poggioreale il 10 marzo 1911: partita 1033, foglio 13, mappale 148, qualità vigneto, asserviti mq. 36, L./mq. 1.415, totale L. 50.940; mappale 382 (der. 147), qualità vigneto, asserviti mq. 76, L./mq. 1.415, totale L. 107.540. Sommano asserviti mq. 112, totale L. 158.480, indennità di occupazione L. 13.220, totale indennità L. 170.700. Quietanza n. 365 del 6 settembre 1999;
5)  ditta n. 16/6 A.N.A.S. Azienda autonoma delle strade con sede in Trapani: partita 3968, foglio 13, mappale 13, qualità seminativo, asserviti mq. 76, L./mq. 290, totale L. 22.040; mappale 174, qualità seminativo, asserviti mq. 20, L./mq. 290, totale L. 5.800. Sommano asserviti mq. 96, totale L. 27.840, indennità di occupazione L. 2.310, totale indennità L. 30.150. Quietanza n. 366 del 6 settembre 1999;
6)  19/6 Palazzotto Domenico di Salvatore: partita 1031, foglio 13, mappale 146, qualità vigneto, asserviti mq. 56, L./mq. 1.415, totale L. 79.240, indennità di occupazione L. 6.610, totale indennità L. 85.850. Quietanza n. 367 del 6 settembre 1999;
7)  21/6 Salvaggio Antonino, nato a Poggioreale il 30 ottobre 1898, ditta proprietaria attuale o presunta tale: Sancetta Biagio: partita 2528, foglio 13, mappale 328, qualità vigneto, asserviti mq. 120, L./mq. 1.415, totale L. 169.800; mappale 177, qualità vigneto, asserviti mq. 68, L./mq. 1.415, totale L. 96.220; mappale 181, qualità seminativo, asserviti mq. 492, L./mq. 290, totale L. 142.680. Sommano asserviti mq. 680, totale L. 408.700, indennità di occupazione L. 34.100, totale indennità L. 442.800. Quietanza n. 368 del 6 settembre 1999;
8)  ditta n. 31/6 Aloisio Nicolò, nato a Poggioreale il 10 giugno 1926: partita 2924, foglio 22, mappale 85, qualità seminativo, asserviti mq. 304, L./mq. 290, totale L. 88.160; mappale 86, qualità seminativo, asserviti mq. 408, L./mq. 290, totale L. 118.320; mappale 345, qualità seminativo, asserviti mq. 340, L./mq. 290, totale L. 98.600; mappale 87, qualità seminativo, asserviti mq. 400, L./mq. 290, totale L. 116.000. Sommano asserviti mq. 1.452, totale L. 421.080, indennità di occupazione (su fascia di mq. 2.750) L. 66.570, totale indennità L. 487.650. Quietanza n. 369 del 6 settembre 1999;
9)  ditta n. 41/6 Salvaggio Salvatore fu Rosario: partita 2390, foglio 14, mappale 23, qualità seminativo, asserviti mq. 28, L./mq. 290, totale L. 8.120, indennità di occupazione L. 680, totale indennità L. 8.800. Quietanza n. 370 del 6 settembre 1999;
10)  ditta n. 42/6 Salvaggio Margherita, nata a Poggioreale il 20 gennaio 1936: partita 3296, foglio 8, mappale 76, qualità seminativo, asserviti mq. 100, L./mq. 290, totale L. 29.000, indennità di occupazione L. 2.400, totale indennità L. 31.400. Quietanza n. 371 del 6 settembre 1999;
11)  ditta n. 43/6 Bavetta Filippo, nato a Castelvetrano il 14 gennaio 1959; Giuseppe, nato a Santa Margherita di Belice il 19 marzo 1928; Rosario, nato a Poggioreale il 2 gennaio 1964: partita 4154, foglio 8, mappale 26, qualità seminativo, asserviti mq. 76, L./mq. 290, totale L. 22.040; mappale 42, qualità seminativo, asserviti mq. 68, L./mq. 290, totale L. 19.720. Sommano asserviti mq. 144, totale L. 41.760, indennità di occupazione L. 3.490, totale indennità L. 45.250. Quietanza n. 372 del 6 settembre 1999;
12)  ditta n. 54/6 Ippolito Maria, nata a Poggioreale il 7 settembre 1925 e Salvaggio Gaetano, nato a Poggioreale il 4 giugno 1918: partita 3289, foglio 13, mappale 57, qualità seminativo, asserviti mq. 100, L./mq. 290, totale L. 29.000, indennità di occupazione L. 2.400, totale indennità L. 31.400. Quietanza n. 373 del 6 settembre 1999;
13)  ditta n. 57/6 Ippolito Maria, maritata Salvaggio, nata a Poggioreale il 7 settembre 1925; Salvaggio Gaetano, nato a Poggioreale il 4 giugno 1918: partita 2776,, foglio 13, mappale 53, qualità seminativo, asserviti mq. 80, L./mq. 290, totale L. 23.200; mappale 100, qualità seminativo, asserviti mq. 100, L./mq. 290, totale L. 29.000. Sommano asserviti mq. 180, totale L. 52.200, indennità di occupazione L. 4.400, totale indennità L. 56.600. Quietanza n. 374 del 6 settembre 1999;
14)  ditta n. 63/6 Giarratano Antonino, nato a Poggioreale il 10 gennaio 1949 e Calogero, nato a Poggioreale il 28 ottobre 1934: partita 3828, foglio 13, mappale 173, qualità seminativo, asserviti mq. 36, L./mq. 290, totale L. 10.440, indennità di occupazione L. 910, totale indennità L. 11.350. Quietanza n. 375 del 6 settembre 1999;
15)  ditta n. 64/6 Cangelosi Giuseppa, nata a Poggioreale il 26 ottobre 1922: partita 1113, foglio 13, mappale 288, qualità seminativo, asserviti mq. 40, L./mq. 290, totale L. 11.600, indennità di occupazione L. 1.000, totale indennità L. 12.600. Quietanza n. 376 del 6 settembre 1999;
16)  ditta n. 65/6 Bruno Margherita di Salvatore, maritata Ippolito: partita 292, foglio 13, mappale 292, qualità seminativo, asserviti mq. 68, L./mq. 290, totale L. 19.720, indennità di occupazione L. 1.580, totale indennità L. 21.300. Quietanza n. 377 del 6 settembre 1999;
17)  ditta n. 66/6 Cannizzaro Angela fu Vito, comproprietaria per 3/4; Elisabetta fu Vito, Francesca, nata a Poggioreale il 18 febbraio 1924, Giuseppe fu Vito, Vito nato a Poggioreale il 2 febbraio 1922, Vella Leonarda, nata a Poggioreale il 7 gennaio 1995: partita 2781, foglio 13, mappale 295, qualità uliveto, asserviti mq. 60, L./mq. 1.000, totale L. 60.000, indennità di occupazione L. 5.000, totale indennità L. 65.000. Quietanza n. 378 del 6 settembre 1999;
18)  ditta n. 67/6 Cannizzaro Vincenzo fu Vito e Vella Leonarda fu Luigi maritata Cannizzaro: partita 1874, foglio 13, mappale 296, qualità uliveto, asserviti mq. 20, L./mq. 1.000, totale L. 20.000, indennità di occupazione L. 1.700, totale indennità L. 21.700. Quietanza n. 379 del 6 settembre 1999;
19)  ditta n. 68/6 Scardino Giuseppe di Giuseppe: partita 1257, foglio 13, mappale 298, qualità uliveto, asserviti mq. 26, L./mq. 1.000, totale L. 26.000, indennità di occupazione L. 2.200, totale indennità L. 28.200. Quietanza n. 380 del 6 settembre 1999;
20)  ditta n. 69/6 Scardino Giuseppe, nato a Poggioreale il 28 novembre 1937: partita 1938, foglio 13, mappale 299, qualità seminativo, asserviti mq. 28, L./mq. 290, totale L. 8.120, indennità di occupazione L. 680, totale indennità L. 8.800. Quietanza n. 381 del 6 settembre 1999;
Tavola 7
1) ditta n. 2/7 Blanda Dorotea, nata a Poggioreale il 12 novembre 1910: partita 2740, foglio 25, mappale 1, qualità seminativo, asserviti mq. 270, L./mq. 290, totale L. 78.300, indennità di occupazione L. 6.500, totale indennità L. 84.800. Quietanza n. 401 del 6 settembre 1999;
2)  ditta n. 11/7 Cantavespre Antonino, nato a Poggioreale l'8 giugno 1916; Cantavespre Leonardo, nato s Poggioreale il 2 febbraio 1919; Cantavespre Dorotea, nata a Poggioreale il 2 aprile 1905; Cantavespre Giuseppa, nata a Poggioreale il 24 luglio 1903; Cantavespre Vincenza, nata a Poggioreale l'8 febbraio 1913; Cantavespre Domenica, nata a Poggioreale il 16 aprile 1901, proprietari per 1/6 ciascuno: partita 4100, foglio 27, mappale 275, qualità uliveto, asserviti mq. 24, L./mq. 1.000, totale L. 24.000, indennità di occupazione L. 2.000, totale indennità L. 26.000. Quietanza n. 402 del 6 settembre 1999;
3)  ditta n. 13/7 Pizzolato Biagia, nata a Poggioreale il 24 dicembre 1915; Caterina, nata a Poggioreale l'8 maggio 1921, comproprietarie: partita 2493, foglio 22, mappale 311, qualità seminativo, asserviti mq. 100, L./mq. 290, totale L. 29.000, indennità di occupazione L. 2.400, totale indennità L. 31.400. Quietanza n. 403 del 6 settembre 1999;
4)  ditta n. 14/7 Pizzolato Fedele fu Adolfo: partita 1080, foglio 22, mappale 313, qualità seminativo, asserviti mq. 52, L./mq. 290, totale L. 15.080, indennità di occupazione L. 1.320, totale indennità L. 16.400. Quietanza n. 404 del 6 settembre 1999;
5)  ditta n. 15/7 Sacetta Antonino, Biagio, Giuseppe, Paola, fu Mariano, comproprietari per 4/5; Zinnanti Calogera, Margherita, Paola, Rosa, fu Francesco, comproprietari per 1/5: partita 2435, foglio 22, mappale 314, qualità seminativo, asserviti mq. 24, L./mq. 290, totale L. 6.960, indennità di occupazione L. 590, totale indennità L. 7.550. Quietanza n. 405 del 6 settembre 1999;
6)  ditta n. 16/7 Cangelosi Calogero, nato a Poggioreale il 12 luglio 1937; Leonardo, nato a Poggioreale il 6 aprile 1943; Trittico Dorotea, nata a Poggioreale il 29 novembre 1906; Francesco, nato a Poggioreale l'1 gennaio 1898; Leonardo, nato a Poggioreale l'1 novembre 1912; Palma, nata a Poggioreale il 7 marzo 1904, comproprietari per 1/2; Scandalito Giacoma vedova Trittico, nata a Ghibellina il 27 aprile 1906, propritaria per 1/2: partita 2087, foglio 22, mappale 315, qualità seminativo, asserviti mq. 24, L./mq. 290, totale L. 6.960, indennità di occupazione L. 590, totale indennità L. 7.550. Quietanza n. 406 del 6 settembre 1999;
7)  ditta n. 18/7 Cangelosi Donato fu Calogero: partita 4089, foglio 22, mappale 320, qualità seminativo, asserviti mq. 52, L./mq. 290, totale L. 15.080, indennità di occupazione L. 1.320, totale indennità L. 16.400. Quietanza n. 407 del 6 settembre 1999;
8)  ditta n. 26/7 Vella Pietro, nato a Poggioreale l'11 giugno 1941: partita 3713, foglio 27, mappale 290, qualità seminativo, asserviti mq. 36, L./mq. 290, totale L. 10.440, indennità di occupazione L. 910, totale indennità L. 11.350. Quietanza n. 408 del 6 settembre 1999;
Tavola 8
1)  ditta n. 21/8 Giambalvo Antonina fu Angelo: partita 1901, foglio 31, mappale 9, qualità seminativo, asserviti mq. 458, L./mq. 290, totale L. 132.820; foglio 39, mappale 10/a, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 290, totale L. 17.400; mappale 10/b, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 290, totale L. 17.400; mappale 10/c, qualità seminativo, asserviti mq. 90, L./mq. 290, totale L. 26.100. Sommano asserviti mq. 668, totale L. 193.720, indennità di occupazione L. 16.130, totale indennità L. 209.850. Quietanza n. 409 del 6 settembre 1999;
2)  ditta n. 22/8 Cannella Giovanna, nata a Prizzi l'1 settembre 1919; Vaccaro Alberto, nato a Salaparuta il 9 settembre 1913: partita 4141, foglio 31, mappale 8, qualità seminativo, asserviti mq. 826, L./mq. 290, totale L. 239.540, indennità di occupazione L. 19.960, totale indennità L. 294.300. Quietanza n. 410 del 6 settembre 1999;
3)  ditta n. 24/8 Giocondo Girolamo, nato a Poggioreale il 14 gennaio 1941: partita 2676, foglio 31, mappale 3, qualità seminativo, asserviti mq. 10, L./mq. 290, totale L. 2.900, indennità di occupazione L. 200, totale indennità L. 3.100. Quietanza n. 382 del 6 settembre 1999;
4)  ditta n. 25/8 Galluzzo Salvatore, nato a Sciacca il 14 agosto 1950, proprietario per 3/4; Giambalvo Antonina, nata a Santa Margherita di Belice il 14 gennaio 1916, proprietaria per 1/4 ed usufruttuaria per 1/3: partita 3448, foglio 31, mappale 13, qualità seminativo, asserviti mq. 450, L./mq. 290, totale L. 130.500; foglio 39, mappale 13, qualità seminativo, asserviti mq. 1.200, L./mq. 290, totale L. 348.000. Sommano asserviti mq. 1.650, totale L. 478.500, indennità di occupazione L. 39.900, totale indennità L. 518.400. Quietanza n. 383 del 6 settembre 1999;
5)  ditta n. 28/8 Scatuno Domenico, nato negli Stati Uniti d'America il 27 marzo 1906: partita 2769, foglio 39, mappale 2, qualità vigneto, asserviti mq. 2.670, L./mq. 1.415, totale L. 3.786.540, indennità di occupazione L. 315.510, gruppo consegna mq. 40xL. 4.240, totale L. 169.600, totale indennità L. 4.271.650. Quietanza n. 384 del 6 settembre 1999;
6)  ditta n. 29/8 Giambalvo Maurilio, nato a Santa Margherita di Belice il 25 novembre 1951, Nicola, nato a Santa Margherita di Belice il 26 agosto 1949: partita 4138, foglio 39, mappale 9, qualità seminativo (+ gruppo consegna mq. 40), asserviti mq. 1.564, L./mq. 290, totale L. 453.560; mappale 3 (ex 3a), qualità vigneto, asserviti mq. 110, L./mq. 1.415, totale L. 155.650; mappale 26 (ex 3b), qualità vigneto, asserviti mq. 104, L./mq. 290, totale L. 30.160; mappale 22 (ex 22), qualità vigneto, asserviti mq. 740, L./mq. 1.415, totale L. 1.047.100; mappale 28 (ex 22b), qualità vigneto, asserviti mq. 116, L./mq. 1.415, totale L. 164.140; mappale 23, qualità vigneto, asserviti mq. 1.156, L./mq. 1.415, totale L. 1.635.740. Sommano asserviti mq. 3.790, totale L. 3.486.350, indennità di occupazione L. 290.500, totale indennità L. 3.776.850. Quietanza n. 385 del 6 settembre 1999;
Tavola 10
1)  ditta n. 1 Tamburello Girolamo, nato a Sambuca di Sicilia il 30 settembre 1941: partita 2324, foglio 7, mappale 16, qualità seminativo, asserviti mq. 600, L./mq. 290, totale L. 174.000, indennità di occupazione L. 14.500, totale indennità L. 188.500. Quietanza n. 386 del 6 settembre 1999.
(99.48.2205)


Con decreto n. 2168 del 15 novembre 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Monreale, di proprietà delle ditte di seguito elencate:
Tavola 9
1)  ditta n. 1/9 Tramonte Giuseppe, nato a Poggioreale il 23 dicembre 1906, usufruttuario; Michele, nato a Poggioreale il 15 agosto 1943, proprietario: partita 105345, foglio 203, mappale 510 (der. 298), qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 504, L./mq. 1.055, totale L. 531.720; mappale 27, qualità seminativo irriguo, asserviti mq. 20, L./mq. 1.055, totale L. 21.100. Sommano asserviti mq. 524, totale L. 522.820, indennità di occupazione L. 46.030, totale indennità L. 598.850. Quietanza n. 3854 del 9 settembre 1999;
2)  ditta n. 2/9 Augello Vincenza, nata a Poggioreale il 12 marzo 1919; Salvaggio Domenico, nato a Poggioreale l'1 marzo 1952: partita 48720, foglio 203, mappale 477, qualità seminativo, asserviti mq. 196, L./mq. 330, totale L. 64.680; mappale 96, qualità seminativo, asserviti mq. 514, L./mq. 330, totale L. 169.620; mappale 97, qualità seminativo, asserviti mq. 420, L./mq. 330, totale L. 138.600; mappale 474, qualità seminativo, asserviti mq. 316, L./mq. 330, totale L. 104.280; mappale 479, qualità seminativo, asserviti mq. 240, L./mq. 330, totale L. 79.200; mappale 480, qualità seminatiivo, asserviti mq. 10, L./mq. 330, totale L. 3.300; mappale 476, qualità seminativo, asserviti mq. 60, L./mq. 330, totale L. 19.800; mappale 483, qualità seminativo, asserviti mq. 240, L./mq. 330, totale L. 79.200. Sommano asserviti mq. 1.996, totale L. 658.680, indennità di occupazione L. 54.820, totale indennità L. 713.500. Quietanza n. 3855 del 9 settembre 1999;
Tavola 5
1)  ditta n. 4/5 Tusa Antonia, nata a Poggioreale il 20 luglio 1918: partita 113122, foglio 186, mappale 74, qualità seminativo, asserviti mq. 170, L./mq. 330, totale L. 56.100; mappale 73, qualità seminativo, asserviti mq. 166, L./mq. 330, totale L. 54.780; mappale 52, qualità seminativo, asserviti mq. 20, L./mq. 330, totale L. 6.600. Sommano asserviti mq. 356, totale L. 117.480, indennità di occupazione L. 9.820, totale indennità L. 127.300. Quietanza n. 3860 del 9 settembre 1999;
2)  ditta n. 6/5 Zimmanti Innocenzo fu Pietro: partita 34511, foglio 186, mappale 77, qualità seminativo, asserviti mq. 420, L./mq. 330, totale L. 138.600; mappale 182 (ex 54), qualità seminativo, asserviti mq. 350, L./mq. 330, totale L. 115.500. Sommano asserviti mq. 770, totale L. 254.100, indennità di occupazione L. 21.200, totale indennità L. 275.300. Quietanza n. 3861 del 9 settembre 1999;
3)  ditta n. 7/5 Ippolito Antonino, nato a Poggioreale il 26 luglio 1992; Carmelo, nato a Poggioreale il 19 agosto 1921; Mario, nato a Poggioreale il 9 novembre 1939; Nicolino, nato a Poggioreale il 20 febbraio 1927; Rosalia, nata a Poggioreale il 18 marzo 1923; Salvatore, nato a Poggioreale il 18 marzo 1933, proprietari per 1/12 ciascuno; Tamburello Girolamo, nato a Poggioreale il 28 luglio 1928 e Leonardo, nato a Poggioreale il 15 febbraio 1927: partita 116482, foglio 184, mappale 95 (ex 22/A), qualità seminativo, asserviti mq. 98, L./mq. 330, totale L. 32.340, indennità di occupazione L. 2.660, totale indennità L. 35.600. Quietanza n. 3862 del 9 settembre 1999;
Tavola 8
1)  ditta n. 3/8 Bruno Salvatore, nato ad Alcamo l'11 aprile 1920: partita 6119, foglio 203, mappale 54, qualità seminativo, asserviti mq. 30, L./mq. 330, totale L. 9.900, indennità di occupazione L. 800, totale indennità L. 10.700. Quietanza n. 3851 dell'8 settembre 1999;
2)  ditta n. 5/8 Capaci Luigi, nato a Piana degli Albanesi il 26 settembre 1937: partita 116680, foglio 203, mappale 56, qualità seminativo, asserviti mq. 544, L./mq. 330, totale L. 179.520, indennità di occupazione L. 14.980, totale indennità L. 194.500. Quietanza n. 3856 del 9 settembre 1999;
3)  ditta n. 8/8 Zummo Biagio di Francesco: partita 36017, foglio 203, mappale 62, qualità seminativo, asserviti mq. 476, L./mq. 330, totale L. 157.080, indennità di occupazione L. 13.120, totale indennità L. 170.220. Quietanza n. 3857 del 9 settembre 1999;
4)  ditta n. 11/8 Aloisio Calogero, nato a Poggioreale il 6 novembre 1931; Felice, nato a Poggioreale il 29 settembre 1926: partita 114479, foglio 203, mappale 69, qualità vigneto, asserviti mq. 30, L./mq. 1.20, totale L. 51.600; mappale 68, qualità vigneto, asserviti mq. 24, L./mq. 1.720, totale L. 41.283. Sommano asserviti mq. 54, totale L. 92.880, indennità di occupazione L. 7.720, totale indennità L. 100.600. Quietanza n. 100.600 del 9 settembre 1999;
5)  ditta n. 13/8 Petta Giorgio di Andrea: partita 6177, foglio 203, mappale74/a, qualità seminativo, asserviti mq. 80, L./mq. 330, totale L. 26.400, indennità di occupazione L. 2.200, totale indennità L. 28.600. Quietanza n. 3859 del 9 settembre 1999;
6)  ditta n. 17/8 Anteri Nicolò, nato a Roccamena l'1 gennaio 1907: partita 113500, foglio 203, mappale 122, qualità seminativo, asserviti mq. 220, L./mq. 330, totale L. 72.600, indennità di occupazione L. 6.100, totale indennità L. 78.700. Quietanza n. 3864 del 9 settembre 1999;
7)  ditta n. 18/8 Giaccone Pietro fu Antonino: partita 6062, foglio 203, mappale 123, qualità seminativo, asserviti mq. 140, L./mq. 330, totale L. 46.200, indennità di occupazione L. 3.900, totale indennità L. 50.100. Quietanza n. 3863 del 9 settembre 1999.
(99.48.2206)


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