REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 12 DICEMBRE 1998 - N. 62
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 33.
Interventi urgenti per il settore della pesca.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 15 settembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 13 


DECRETO 17 settembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 13 


DECRETO 25 settembre 1998.
Rideterminazione dell'indennità prevista a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia  pag. 14 

DECRETO 8 ottobre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 14 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 31 agosto 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Teatro dei Cenci, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag. 15 


DECRETO 31 agosto 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gold a r.l., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag. 15 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 3 settembre 1998.
Inserimento di una ditta nella graduatoria degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Palermo  pag. 15 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 ottobre 1998.
Rettifica del decreto 15 maggio 1998, concernente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, al 31 dicembre 1995  pag. 16 


DECRETO 4 novembre 1998.
Adozione, nel territorio della Regione, della codifica CIVAB delle attrezzature sanitarie  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 9 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta Divisione ecologica applicata s.r.l., con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi  pag. 19 


DECRETO 9 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi  pag. 20 


DECRETO 12 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bagheria  pag. 21 


DECRETO 12 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania  pag. 23 


DECRETO 13 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta Brugnano Nicola s.r.l., con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossici e nocivi  pag. 24 


DECRETO 12 novembre 1998.
Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide  pag. 25 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Provvedimenti concernenti concessioni di deroghe a diversi comuni della Regione per la realizzazione di opere.
  pag. 27 
Trasferimento dell'opera ex Casmez Asilo Infantile al comune di Longi  pag. 27 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 5 - Gela.  pag. 27 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto statale per sordi di Sicilia - Palermo  pag. 28 
Sostituzione di un componente del consiglio di istituto dell'Istituto regionale d'arte di Enna  pag. 28 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1998  pag. 28 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 30 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Messina  pag. 32 

Assessorato dell'industria:
Rigetto del ricorso gerarchico della ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c. di Termini Imerese, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia nel comune di Campofelice di Roccella.  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio per la provincia di Siracusa  pag. 32 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune di Calatafimi  pag. 32 
Sostituzione di componenti del comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali  pag. 32 
Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari della comunità terapeutica residenziale di Valderice associazione Saman  pag. 32 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione di medicinali e gas medicali per uso umano  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta al progetto relativo a lavori di manutenzione del torrente Canalotto nel comune di Alcamo  pag. 33 
Approvazione del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Bronte ed autorizzazione allo stesso per lo scarico delle acque reflue urbane nel fiume Simeto.  pag. 33 
Nulla osta al progetto redatto dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, relativo a lavori nel comune diPachino  pag. 33 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Adrano  pag. 33 
Autorizzazione temporanea alla società Ecofin s.r.l., con sede inCatania, per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali e sanitari pericolosi  pag. 33 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 5 ottobre 1998, prot. n. 2206.
Circolare n. 1793 del 28 luglio 1998 - Controlli del prodotto ad indicazione geografica protetta - I.G.P. "Cappero di Pantelleria" riconosciuto ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 - Modifica  pag. 34 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 6 novembre 1998, n. 324.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione, art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Chiarimenti sulla circolare ministeriale n. 120/98  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 23 settembre 1998, n. 1 DRU.
Istruzioni sul procedimento formativo per la realizzazione di progetti di opere pubbliche - Legge 3 gennaio 1978, n. 1 - Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.  pag. 34 


CIRCOLARE 4 dicembre 1998, prot. n. 22606.
Integrazione alle direttive per l'aggiornamento e per il rilascio delle autorizzazioni sui centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti  pag. 36 

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 1997.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 9 dicembre 1998, n. 33.
Interventi urgenti per il settore della pesca.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Interventi in dipendenza di calamità

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2.  Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3.  I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Art. 2.
Aiuti all'occupazione

1.  Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.
2.  Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Art. 3.
Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico

1.  Gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per l'anno 1998.
2.  Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, è autorizzata l'erogazione di un contributo, comprensivo del compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono lungo la fascia di mare compresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1 e lire 200 milioni per quelle del comma 2.
4.  Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare si estendono al tratto di mare compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte Cofano.

Art. 4.
Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi

1.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
5.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da "nel naufragio" a "Porto Empedocle" sono sostituite con le altre "a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo".
6.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 5.
Norma finanziaria

1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1003.
2.  Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede quanto a lire 890 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370) e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 4 della legge regionale n. 52 del 1996 (capitolo 35372) e quanto a lire 10 milioni mediante riduzione del capitolo 35507.

Art. 6.
Contributo straordinario motopesca "Orchidea"

1.  A favore degli armatori del motopesca "Orchidea" del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente verificatosi nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300 milioni cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo 75415.

Art. 7.
Sanzioni

1.  Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.
2.  L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione nella fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, salvo che per l'effettuazione dell'attività di pesca nei periodi vietati, nel qual caso il trasgressore decade dal diritto a percepire le eventuali indennità previste per l'intero periodo.
3.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti tuttora pendenti per la mancata concessione di agevolazioni relative agli anni pregressi.
Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 dicembre 1998.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1:
—  L'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante «Interventi nel settore della pesca», come modificato dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così dispone:
«1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi, nella misura massima di lire 200 milioni annue, in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche, anche per il loro funzionamento.
2.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987/1989, la spesa complessiva di lire 900 milioni da ripartire in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989».
Nota all'art. 3, comma 2:
—  L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, recante «Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70 e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca, così dispone:
«1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le Camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, il consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania.
2.  Il consorzio è aperto alla partecipazione degli enti locali interessati.
3.  Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70».
Nota all'art. 4, comma 5:
—  Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, per effetto delle modifiche apportate dal comma che qui si annota risulta il seguente:
«Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996; iscritto nei registri dell'Ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo».
Nota all'art. 5, comma 2:
—  Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 2, recante: «Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio», disciplinano la concessione di elargizioni pecuniarie a favore delle vittime di richieste estorsive e di contributi alle associazioni costituitesi parti civili in processi già conclusi.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 368
Disposizioni organiche in materia di pesca e attività marinare. Norme in materia di acque interne.
D.D.L. n. 662
Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 13 marzo 1998.
D.D.L. n. 675
Norme sul consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'1 aprile 1998.
Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 3 aprile 1997, 31 marzo 1998 e 10 aprile 1998.
Abbinati nella seduta n. 112 del 30 luglio 1998.
Esaminati in Commissione nelle sedute n. 110 del 21 luglio 1998, n. 112 del 30 luglio 1998, n. 115 e n. 116 del 29 settembre 1998 e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) del testo coordinato nella seduta n. 116 del 29 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 119 del 16 ottobre 1998.
Esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 118 del 16 ottobre 1998.
Relatore: Fleres.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.
(98.43.2180)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal Regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato, da ultimo, dal Regolamento CEE n. 3193/94, l'intervento dei Fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di Programmi operativi;
Considerato che con decisione della Comunità n. C(96) 1333 del 24 giugno 1996 viene approvato il Programma operativo "P.M.I." per il periodo 21 novembre 1994 - 31 dicembre 1999, cofinanziato dai fondi strutturali F.E.S.R. e F.S.E., dell'Unione europea e dallo Stato e la Regione;
Considerato che nell'ambito di tale Programma viene prevista, tra l'altro, la misura Sicilia comprendente due azioni cofinanziate dal F.E.S.R.: l'azione "A" con misura di riferimento 7.2 - Sovvenzioni a favore delle P.M.I. per la realizzazione dei loro piani strategici, compreso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti immateriali; l'azione "B" con misura di riferimento 7.9 - Sovvenzioni a favore delle P.M.I. di piani strategici aziendali e per l'accesso agevolato al capitale di rischio;
Considerato che il costo totale della misura Sicilia ammonta a lire 153.782 milioni (al cambio ECU 1 = lire 2.000) di cui lire 53.824 milioni a carico dell'U.E. (pari al 35% del costo totale), lire 53.824 milioni a carico delle Amministrazioni nazionali (35% del costo totale) e lire 46.134 milioni a carico dei privati (30% del costo totale);
Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1996 con la quale viene autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli anni 1996, 1997 e 1998, a fronte del F.E.S.R., del citato Programma di iniziativa comunitaria P.M.I., assegnando alla Sicilia a carico del fondo di rotazione la somma complessiva di lire 20.054 milioni pari al 70% della quota nazionale, restando il 30% della quota nazionale a carico della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 12 maggio 1998 che approva il citato Programma di iniziativa comunitaria P.I.C., P.M.I.;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 183 del 26 maggio 1998 che approva la deliberazione della Giunta regionale n. 154/98;
Considerato che l'U.E. e lo Stato hanno accreditato nell'esercizio 1997 sul conto corrente n. 22923 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente lire 4.519.916.250 e lire 3.250.000.000, pari al 50% dei contributi per l'anno 1996;
Vista la nota n. 00141 dell'11 febbraio 1998, con la quale il Presidente della Regione chiede l'iscrizione delle somme già accreditate per il cofinanziamento degli interventi previsti nel citato Programma operativo;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario per consentire i conseguenziali adempimenti all'Assessorato dell'industria, iscrivere la somma di lire 4.519.916.250 a carico dell'U.E. - F.E.S.R., di lire 3.250.000.000 a carico dello Stato, pari alle somme già accreditate, rimandando l'iscrizione delle somme a carico della Regione nonché le altre quote a carico dell'U.E. e dello Stato, previste nel piano finanziario e non ancora accreditate, ad un successivo provvedimento amministrativo, previa richiesta del Presidente della Regione;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 ottobre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 275.
(98.42.2107)
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DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente: «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, concernente: «Norme in materia di protezione civile»;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 14 settembre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 ottobre 1998.
Reg. n. 17, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 300.
(98.42.2103)
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DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, concernente: "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n. 16 del 31 agosto 1998;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
(Si omette la tabella)


Art. 2

Il capitolo aggiunto 14626 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, corrispondente al capitolo 14626, istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 14626 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 1997.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 ottobre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 274.
(98.42.2109)
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DECRETO 15 settembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la nota n. 2486 del 7 settembre 1998, con la quale la Presidenza della Regione rappresenta l'indifferibile necessità di incrementare il limite di cassa del titolo I, spese correnti, di lire 135.731 milioni rispetto a quello fissato con il quadro sintetico delle previsioni di cassa;
Considerata l'esigenza di contenere tale richiesta nei limiti massimi di lire 115.000 milioni, per assicurare anche adeguata disponibilità al fondo di riserva di cassa al fine di sopperire alle richieste delle altre Amministrazioni nelle more di una rivisitazione dei limiti di cassa riferiti alle singole Amministrazioni regionali;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Assessorato regionale Titolo I     Spese correnti 
Presidenza della Regione      +  115.000 
Fondo di riserva di cassa      –  115.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1998.
  TRICOLI 

(98.43.2225)
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DECRETO 17 settembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Considerato che dalla situazione impegni e pagamenti al 31 agosto 1998 del bilancio della Regione per l'anno in corso, risultano reiscritti residui perenti per complessive lire 584.381 milioni (lire 136.477 milioni per il titolo I e lire 447.904 milioni per il titolo II);
Considerato che con decreto n. 343 dell'11 giugno 1998, sono già state apportate al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione per l'anno 1998 variazioni per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio alla data del 31 maggio 1998 per complessive lire 275.272 milioni (lire 70.736 milioni per il titolo I e lire 204.536 milioni per il titolo II), pertanto occorre apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa la variazione di lire 309.439 milioni (lire 65.741 milioni per il titolo I e lire 243.698 milioni per il titolo II) così suddivisa per Amministrazione e per titolo in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorati regionali Spese Spese     correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione  + 258 + 3.529 
Agricoltura e foreste  + 2.615 + 51.561 
Enti locali  + 6.065 + 1.604 
Bilancio e finanze  + 9.203 — 
Industria  + 50 + 15.165 
Lavori pubblici  + 430 + 65.090 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione  + 20.160 + 520  
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca  + 2.114 + 12.216 
Beni culturali ed ambientali epubblica istruzione  + 16.294 + 14.646 
Sanità  + 654 + 29.782 
Territorio ed ambiente  + 1.805 + 41.391 
Turismo, comunicazioni e trasporti  + 6.093 + 8.194 
Totali  + 65.741 + 243.698 

Ravvisata la necessità di modificare parzialmente il decreto n. 343 dell'11 giugno 1998, nella parte relativa alla variazione in aumento del titolo I della Presidenza della Regione che per mero errore di trascrizione è stata riportata la somma di lire 5.936 milioni anzicché lire 5.963 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorati regionali Spese Spese     correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione  + 258 + 3.529 
Agricoltura e foreste  + 2.615 + 51.561 
Enti locali  + 6.065 + 1.604 
Bilancio e finanze  + 9.203 — 
      Titolo I Titolo II Assessorati regionali Spese Spese     correnti in c/capitale 
Industria  + 50 + 15.165 
Lavori pubblici  + 430 + 65.090 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione  + 20.160 + 520  
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca  + 2.114 + 12.216 
Beni culturali ed ambientali epubblica istruzione  + 16.294 + 14.646 
Sanità  + 654 + 29.782 
Territorio ed ambiente  + 1.805 + 41.391 
Turismo, comunicazioni e trasporti  + 6.093 + 8.194 
Totali  + 65.741 + 243.698 
Fondo di riserva di cassa  309.439 


Art. 2

L'importo della variazione in aumento in corrispondenza della «Presidenza della Regione - Titolo I» apportata con il decreto n. 343 dell'11 giugno 1998 deve essere di lire 5.963 milioni anzicché di lire 5.936 milioni.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 1998.
  TRICOLI 

(98.43.2224)
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DECRETO 25 settembre 1998.
Rideterminazione dell'indennità prevista a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 20/90, che prevede la concessione di un'indennità vitalizia ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia nella misura di lire 500.000 mensili;
Considerato che la predetta indennità, a norma del menzionato art. 7 della legge regionale n. 20/90, deve essere rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze in relazione ai dati ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente;
Visto il decreto n. 3222 del 26 settembre 1997, con il quale l'indennità è stata rideterminata per il periodo agosto 1996/luglio 1997 in lire 675.996 mensili;
Vista la nota n. 40895 del 7 settembre 1998 del gruppo 11° - Ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale - Assessorato bilancio e finanze, con la quale viene comunicato, in riscontro alla nota n. 40663 del 4 settembre 1998 al gruppo 9° bilancio, che il coefficiente di rivalutazione tra il mese di luglio 1997 e luglio 1998 è pari a 1,8%;

Decreta:


Art. 1

L'indennità prevista dall'art. 7 della legge 1 agosto 1990, n. 20 è rideterminata, a decorrere dall'1 agosto 1998, in lire 684.996.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 1998.
  TRICOLI 

(98.43.2227)
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DECRETO 8 ottobre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto n. 594 del 14 settembre 1998, con il quale si è provveduto all'istituzione del capitolo 48629 per le finalità della legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Vista la nota n. 1018 del 29 settembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede una variazione di cassa di lire 215.000 milioni per far fronte al pagamento dei contributi di cui alla suddetta legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa che deve, anche, far fronte alle richieste pervenute dalle altre Amministrazioni per il pagamento delle spese per il personale e di altre spese obbligatorie che, ai sensi dell'art. 20 della legge di bilancio, hanno priorità rispetto alle altre, si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 50.000 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Assessorato regionale Titolo I     Spese correnti 
Turismo, comunicazioni e trasporti      +    50.000 
Fondo di riserva di cassa      –     50.000 


Art. 2

La presente variazione di cassa è destinata a far fronte alle spese previste dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 22.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 1998.
  TRICOLI 

(98.43.2226)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 31 agosto 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Teatro dei Cenci, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione straordinaria n. 2406 della cooperativa Teatro dei Cenci, con sede in Catania, dal quale risulta che la società non svolge più alcuna attività e per la quale si propone lo scioglimento;
Sentita la Commissione regionale cooperazione che nella seduta dell'11 maggio 1998 ha espresso il parere n. 2348 favorevole allo scioglimento della cooperativa con nomina di commissario liquidatore;
Considerato che la cooperativa non aderisce a nessuna associazione nazionale di rappresentanza prevista dall'art. 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visti gli artt. 2540 e 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Teatro dei Cenci, con sede in Catania, via Raddusa n. 7, costituita il 30 agosto 1977, con atto omologato dal tribunale di Catania il 10 aprile 1978, trascritto al n. 10952 del registro società, ricevuta B.U.S.A. n. 3013 del 9 agosto 1980, iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 502 della sezione produzione e lavoro, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Truglio Sebastiano, nato a Catania il 15 febbraio 1961 ed ivi residente in via Franchetti n. 16, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa suindicata, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 1998.
  BENINATI 

(98.42.2116)
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DECRETO 31 agosto 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gold a r.l., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione straordinaria n. 2403 della cooperativa Gold, con sede in Catania, dal quale risulta che la società non svolge più alcuna attività per cui si propone lo scioglimento;
Sentita la Commissione regionale cooperazione che, nella seduta dell'11 maggio 1998, ha espresso il parere n. 2352 favorevole allo scioglimento della cooperativa con nomina di commissario liquidatore;
Considerato che la cooperativa non aderisce a nessuna associazione nazionale di rappresentanza prevista dall'art. 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visti gli artt. 2540 e 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Gold a r.l., con sede in Catania, via G. Grassi n. 15, costituita il 18 gennaio 1972 con atto omologato dal tribunale di Catania il 17 febbraio 1972, annotato e trascritto al n. 6796 del registro società, ricevuta B.U.S.A. n. 1397 del 10 aprile 1972, iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 1674, sezione cooperazione agricola, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Caruso Paolo, nato a Messina il 23 ottobre 1969 e residente a Mascali in piazza Dante n. 7, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 1998.
  BENINATI 

(98.42.2117)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 3 settembre 1998.
Inserimento di una ditta nella graduatoria degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Palermo.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 94/82, art. 2, 10° comma;
Visto il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993 per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto della 1ª unità abitativa;
Visto il decreto 10 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, con il quale sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi alla concessione dei sopracitati contributi nonché l'elenco degli esclusi relativamente alla provincia di Palermo;
Visto l'elenco degli esclusi dal quale risulta che la ditta Lio Rosario, nato a Petralia Sottana il 2 giugno 1963, non è stata ammessa per mancata dichiarazione «che la domanda presentata costituisce l'unica per l'intero nucleo familiare» cod. esclusione 16;
Visto il ricorso in opposizione del 20 gennaio 1997, con il quale la sopracitata ditta chiede la riammissione in graduatoria in quanto l'esclusione di che trattasi è da ritenersi illegittima perché unico componente del nucleo familiare;
Visto il parere n. 7025 del 23 aprile 1994, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato, per fattispecie analoghe, si esprimeva favorevolmente sulla riammissione in graduatoria dei concorrenti esclusi per tale motivo;
Ritenuto, pertanto, di inserire in graduatoria per la provincia di Palermo la ditta Lio Rosario, nato a Petralia Sottana il 2 giugno 1963, attribuendo alla stessa sulla base del reddito prodotto nel 1992, il posto n. 59/bis;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, la ditta Lio Rosario, nato a Petralia Sottana il 2 giugno 1963, è inserita nella graduatoria, ex art. 2, 10° comma, legge n. 94/82, relativa alla concessione contributi in conto capitale, al posto 59/bis.
Al pagamento del contributo si provvederà con l'esubero delle somme derivanti dalle rinunzie di alcuni istanti inseriti utilmente nella graduatoria di che trattasi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 3 settembre 1998.
  MANZULLO 

(98.46.2426)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 ottobre 1998.
Rettifica del decreto 15 maggio 1998, concernente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo;
Visti l'art. 5 del citato decreto n. 25452/98, con il quale vengono attribuiti precisi confini territoriali alla sede farmaceutica n. 35 del comune di Palermo, alla quale è stata assegnata in pianta organica una nuova circoscrizione a norma del 1° comma dell'art. 5, legge n. 362/91;
Vista la dichiarazione a firma autenticata, inoltrata in data 29 maggio 1998, dalla titolare della sede farmaceutica urbana n. 35 del comune di Palermo, dott.ssa Gabriella Marrocco, con la quale la stessa attesta, ai sensi della legge n. 15/68, «di avere esaminato i locali commerciali attualmente disponibili per locazione nella nuova zona assegnatale e di non averne rinvenuto nessuno idoneo ad essere utilizzato per l'installazione dell'esercizio farmaceutico» e di avere reperito l'unico locale idoneo «in via M. SS. Mediatrice nn. 132, 134, situato sul lato sinistro della strada procedendo da via Marinuzzi verso viale Regione siciliana» e pertanto, non sussistendo altra alternativa, chiede che «la propria zona venga ampliata comprendendo via M. SS. Mediatrice ambo i lati»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/02775 del 2 luglio 1998, con la quale è stato formalmente richiesto agli organi consultivi preposti per legge di volere esprimere parere di merito ai sensi della legge n. 362/91, in ordine alla sede in parola, onde potere procedere alla modifica dei confini alla stessa assegnati nei termini di cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso con nota n. 6179 del 20 luglio 1998 del sindaco del comune di Palermo ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91 a condizione che «l'ampliamento richiesto venga esteso al viale M. SS. Mediatrice ambo i lati, esclusi i numeri civici dal 2 al 118»;
Acquisito il parere favorevole dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, nella formula del silenzio/assenso, decorso il termine di giorni 7 prefissato con la citata assessoriale prot. n. 1N13/02775 del 2 luglio 1998 dalla data di notifica della stessa avvenuta in data 8 luglio 1998;
Ritenuto di potere apportare la modifica richiesta alla circoscrizione territoriale della sede farmaceutica n. 35 del comune di Palermo nei termini di cui al parere del sindaco dello stesso comune, giusta nota n. 6179/98, e, conseguentemente, modificare la sede limitrofa n. 144, rispettivamente a parziale rettifica degli artt. 5 e 7 del decreto n. 25452 del 15 maggio 1998;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quanto disposto con decreto n. 25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995 la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, a parziale rettifica degli artt. 5 e 7 dello stesso decreto, alle sedi farmaceutiche urbane nn. 35 e 144 del comune di Palermo vengono assegnati i seguenti confini:
Sede farmaceutica n. 35
—  da via M. SS. Mediatrice angolo viale Regione siciliana, viale Regione siciliana fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino all'angolo con via M. SS. Mediatrice, via M. SS. Mediatrice ambo i lati (esclusi i numeri civici dal 2 al 118) fino all'angolo con viale Regione siciliana;
Sede farmaceutica n. 144
—  da viale Regione sciliana angolo via M. SS. Mediatrice, via M. SS. Mediatrice ambo i lati esclusa, (tranne i numeri civici dal 2 al 118 inclusi) fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino a corso Pisani, corso Pisani (ambo i lati), via Altofonte (ambo i lati) fino al viale Regione siciliana, viale Regione siciliana fino all'angolo con via M. SS. Mediatrice.
Il presente decreto sarà inviato all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione per esteso.
Il presente decreto, regolarizzato in bollo, sarà altresì inviato, per la notifica, al comune di Palermo in quadruplice copia, delle quali una copia dovrà essere notificata agli interessati, titolari delle sedi farmaceutiche nn. 35 e 144 del comune di Palermo, una dovrà restare agli atti del comune, la quarta, munita della relata di avvenuta notifica dovrà essere restituita a questo Assessorato, gruppo 13° - Farmacie della prima direzione.
Palermo, 9 ottobre 1998.
  LEONTINI 

(98.42.2122)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Adozione, nel territorio della Regione, della codifica CIVAB delle attrezzature sanitarie.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 33;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che per gli effetti dell'art. 67 della legge regionale n. 25/93 l'Assessorato regionale della sanità provvede, attraverso l'Osservatorio epidemiologico regionale, alla ricognizione delle attrezzature esistenti nelle strutture del servizio sanitario regionale;
Considerato che l'art. 11 della legge regionale n. 33/90 ha istituito, presso l'Assessorato regionale della sanità, l'Osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore degli acquisti dei beni e servizi con particolare riguardo alle apparecchiature ed agli strumenti ad alta tecnologia;
Rilevato che ai fini di una corretta programmazione degli investimenti regionali per le acquisizioni di attrezzature sanitarie è indispensabile avere conoscenza delle attrezzature esistenti nelle strutture del servizio sanitario regionale;
Vista la relazione istruttoria prot. n. 5N50/0812 del 26 ottobre 1998;
Ritenuto indispensabile procedere all'introduzione di un sistema di codifica di ogni attrezzatura al fine di ottenere una individuazione certa e, nel contempo, avere la garanzia che la medesima attrezzatura venga censita con lo stesso codice su tutto il territorio;
Considerato che il sistema di classificazione e codifica elaborato dal Centro di informazione e valutazione apparecchiature biomediche (CIVAB) appare adeguato ed idoneo per garantire i risultati attesi e che la medesima codifica CIVAB è stata già da tempo adottata a livello nazionale da parecchie regioni in quanto consente una individuazione certa delle attrezzature ed una unitarietà del meccanismo di rilevazione in tutto il territorio di riferimento;
Considerato che alle Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari dell'Isola è già stato distribuito l'annuario delle tecnologie biomediche contenente tutte le informazioni necessarie relativamente alle ditte produttrici delle varie attrezzature, sui distributori nonché informazioni sui vari modelli delle stesse e che, pertanto, le medesime Aziende possiedono già lo strumento conoscitivo per procedere alla codifica;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il sistema di classificazione e codifica CIVAB nel territorio della Regione e, di conseguenza, avviare il censimento e la codifica delle attrezzature sanitarie presenti nelle strutture del servizio sanitario regionale;
Considerato che, in una prima fase, appare opportuno procedere alla codifica delle attrezzature, comprese all'interno delle classi di apparecchiature di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, acquisite dalle Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari dal momento della loro attivazione (10 luglio 1995) ad oggi;
Ritenuta opportuna la predisposizione, al fine di acquisire ulteriori notizie sulle singole attrezzature rilevate e censite, del tracciato record, di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto, in un formato che ne consenta una facile successiva elaborazione;
Ritenuto che la prima fase di codifica nonché di ricerca, predisposizione e catalogazione dei dati da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, mediante l'utilizzo del tracciato record di cui all'allegato B, dovrà essere conclusa entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e che entro ulteriori sessanta giorni i dati dovranno pervenire all'Assessorato secondo le modalità che verranno comunicate ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e policlinici universitari;
Ritenuto, altresì, che dovranno essere codificate con le medesime procedure tutte le attrezzature che verranno acquisite dalle Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari dal momento della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di avviare il censimento e la codifica delle attrezzature sanitarie presenti nelle strutture del servizio sanitario regionale, è adottata nel territorio della Regione siciliana la codifica CIVAB delle attrezzature sanitarie.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari hanno l'obbligo di procedere alla codifica CIVAB di tutte le attrezzature sanitarie installate nei presidi di competenza.

Art. 3

In fase di prima applicazione l'obbligo di cui all'art. 2 del presente decreto è limitato a tutte le attrezzature acquisite dalla data di attivazione delle Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari (10 luglio 1995) e comprese all'interno delle 71 classi di attrezzature di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Con successivo provvedimento verranno emanate disposizioni attuative circa la codifica delle apparecchiature non comprese fra quelle di cui all'allegato A, acquistate dalle Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari dal 10 luglio 1995 alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e policlinici universitari, in sede di applicazione dell'art. 2, dovranno comunicare per ogni attrezzatura codificata le ulteriori informazioni contenute nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

Le Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederanno alla codifica di cui all'art. 3 nonché alla ricerca, predisposizione e catalogazione degli ulteriori dati da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 50° O.E.R. entro i sessanta giorni successivi, secondo le modalità che verranno comunicate ai direttori generali e utilizzando il tracciato record di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 7

Le Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e policlinici universitari sono tenute agli adempimenti di cui al precedente art. 6 ed a procedere alla codifica CIVAB di ogni attrezzatura acquisita dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8

Le risultanze dell'attività di codifica ed i successivi aggiornamenti della stessa dovranno essere trasmesse al gruppo 50° O.E.R. dell'Assessorato regionale della sanità per le valutazioni e verifiche di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale e comprensivo degli allegati.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LEONTINI 

Allegato A
ACH  Aspiratore medico chirurgico 
ADG  Angiografia digitale 
AIC  Analizzatore automatico per immunoch 
ALI  Acceleratore lineare 
AME  Analizzatore multiparametrico selettivo 
ANG  Angiografo 
ANS  Apparecchio anestesia 
APE  Potenziali evocati apparecchio per 
ASC  Artroscopio 
ASF  Analisi sforzo sistema per 
ASN  Antibiogramma ed identificazione microbica 
AUL  Bisturi ad ultrasuoni 
AUT  Autoclave 
BRS  Broncoscopio 
CAP  Caricamento aut. per pellicole sist. per 
CEM  Cicloergometro 
CFM  Citofluorimetro 
CGD  Contaglobuli aut. differenziale 
CIP  Camera iperbarica 
CIS  Cistoscopio 
CLS  Colonscopio 
COM  Coagulometro 
CPS  Colposcopio 
CSF  Cappa sterile 
DEF  Defibrillatore 
DEO  Densitometro osseo 
DUS  Duodenoscopio 
EAU  Elettroforesi automatica app. per 
ECG  Elettrocardiografo 
ECT  Ecotomografo 
EEG  Elettroencefalografo 
EGA  Emogasanalizzatore 
EGS  Esofagogastroduodenoscopio 
ELB  Elettrobisturi 
EMD  Emodialisi app. per 
EMG  Elettromiografo 
FLU  Fonte luminosa 
FRE  Frigoemoteca 
GCC  Gamma camera computerizzata 
GDS  Gastroduodenoscopio 
GFL  Gastroscopio 
GRD  Gruppo radiologico 
IAG  Iniettore angiografico 
IIM  Intensificatore di immagine 
INN  Incubatrice neonatale 
LAS  Laparoscopio 
LCH  Laser chirurgico 
LHO  Lettore holter 
LIT  Litotritore extracorporeo 
LRI  Lettino per rianimazione 
LSC  Lampada scialitica 
MAG  Mammografo 
MOL  Microscopio ottico da laboratorio 
MON  Monitor 
MOP  Microscopio operatorio 
MVN  Monitor per ventilazione 
NEM  Analizzatore nefelometrico per immunochimica 
PIN  Pompa per infusione 
PRA  Portatile per radiografia apparecchio 
RHO  Registratore holter per ECG 
RIL  Riproduttore laser per bioimmagini 
SPM  Spirometro 
STE  Sistema televisivo per endoscopia 
SSH  Saldatore di sacche 
TAC  Tomografo assiale computerizzato 
TOP  Tavolo operatorio 
TOR  Trapano ortopedico 
TRM  Tomografo a risonanza magnetica 
TTE  Tavolo telecomandato per app. radiologico 
URD  Urodinamica sistema per 
VPO  Ventilatore polmonare 


Allegato B
TRACCIATO RECORD IN FORMATO ASCII

  N. ½ Identificativo ½ Tipo ½ Lunghezza ½ Posizione campo     campo     campo     campo     inizio     ½     ½     ½     ½ colonna 
  1 COD_AZIE N 6
  2 COD_PRES N 6
  N. ½ Identificativo ½ Tipo ½ Lunghezza ½ Posizione campo     campo     campo     campo     inizio     ½     ½     ½     ½ colonna 
  3 ANNO_REG N 4 13 
  4 PRG_ATTR N 6 17 
  5 CO_CIVAB AN 8 23 
  6 PRO_BENE N 1 31 
  7 ANNO_ACQ N 4 32 
  8 ANNO_COL N 4 36 
  9 N_INV_AZ N 6 40 
  10 STATBENE N 1 46 
  11 UN_OP_AS AN 2 47 
  12 PROGR_UO AN 2 49 
  13 PREZ_ACQ N 7 51 
  14 FUORIUSO N 1 58 
  15 DATAGREC D 8 59 
  16 ANNIAMMO N 2 67 
  17 AMM_ANNO N 2 69 
  18 U_INT_ES N 1 71 
  19 PER_U_IN N 2 72 
  20 PER_U_ES N 2 74 

Legenda
Tipo campo:  N = Numerico – Allineato a destra - Spazi vuoti con "blank". 
  AN = Alfanumerico – Allineato a sinistra. 
  D = Data – GGMMAAAA - Utilizzare 0 per giorno e mese se di una sola cifra (es. 03031997). 

Note esplicative
Campo  1: COD_AZIE = Utilizzare i codici attribuiti con decreto n. 17379 del 22 novembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. 
Campo  2: COD_PRES = Inserire il codice utilizzato nel quadro B del modello HSP14. 
Campo  3: ANNO_REG = Anno in cui il bene viene inserito per la trasmissione del dato all'Assessorato; può non coincidere con anno di acquisto o di collaudo. 
Campo  4: PRG_ATTR = Numero progressivo, non ripetibile per ogni anno (= univoco) che identifica l'operazione di prima archiviazione ed il bene; detto progressivo non va modificato in caso di successivi aggiornamenti di altri campi. 
Campo  5: CO_CIVAB = Codice alfanumerico di identificazione dell'attrezzatura riportato nell'annuario delle tecnologie biomediche. 
Campo  6: PRO_BENE = Sono accettati solo i seguenti codici di risposta: 1  =  Acquisto 
  2  =  Leasing 
  3  =  Donazione 
  4  =  Altro. 
Campo  7: ANNO_ACQ = Anno di acquisizione del bene. 
Campo  8: ANNO_COL = Anno di collaudo del bene (o di inizio del leasing/service). 
Campo  9: N_INV_AZ = Numero inventario Azienda (da utilizzare anche in caso di leasing/service). 
Campo  10: STATBENE = Sono accettati solo i seguenti codici di risposta: 1  =  Mediocre 
  2  =  Buono 
  3  =  Ottimo. 
Campo  11: UN_OP_AS = Unità operativa di assegnazione del bene = Utilizzare i codici riportati nel manuale SIS - Ministero della Sanità dal titolo "Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle USL ed Aziende Ospedaliere" edizione 1998 - La codifica va eseguita anche se il bene viene assegnato a servizi senza posti letto - Spazi vuoti = 0 (es. Chirurgia = 09). 
Campo  12: PROGR_UO = Progressivo dell'unità operativa nume-rata da 01 a 99 (es. I Chirurgia = 01, II Chirurgia = 02 etc.) - La codifica va eseguita anche se il bene viene assegnato a servizi senza posti letto. 
Campo  13: PREZ_ACQ = Prezzo di acquisizione del bene comprensivo di IVA o costo globale del leasing, espressi in migliaia di lire. 
Campo  14: FUORIUSO = Sono accettati solo i seguenti codici di risposta: 1  =  NO 
  2  =  SI 
              Non vanno censite apparecchiature fuori uso al momento della registrazione iniziale - Da utilizzare per gli aggiornamenti successivi quando il bene sarà posto in fuori uso. 
Campo  15: DATAGREC = Data di prima registrazione o di aggiornamento del record. 
Campo  16: ANNIAMMO = Numero di anni in cui è previsto l'ammortamento del bene. 
Campo  17: AMM_ANNO = Percentuale di ammortamento annuale espressa in cifre decimali arrotondate all'unità. 
Campo  18: U_INT_ES = Va indicato se il bene è utilizzato per pazienti ricoverati, ambulatoriali o per entrambe le tipologie - Sono accettati solo i seguenti codici di risposta: 1  =  Interno ed esterno 
  2  =  Solo interno 
  3  =  Solo esterno. 
Campo  19: PER_U_IN = Indicare la percentuale di utilizzazione del bene per i pazienti ricoverati - Da compilare solo in caso di risposta 1 al campo 18. 
Campo  20: PER_U_ES = Indicare la percentuale di utilizzazione del bene per i pazienti ambulatoriali - Da compilare solo in caso di risposta 1 al campo 18. 

(98.49.2608)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta Divisione ecologica applicata s.r.l., con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.», così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
—  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego d'iscrizione;
—  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse Amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il D.P.C.M. 21 marzo 1997 di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.);
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 672/92 del 16 maggio 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Divisione ecologica applicata, con sede legale in Palermo, via Pietro Amodei, n. 10/12, per il periodo di tre anni allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il successivo decreto di variazione dell'autorizzazione di cui sopra n. 887/18 del 18 novembre 1993;
Visto il decreto n. 1507/92 del 2 ottobre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Divisione ecologica applicata, con sede legale in Palermo, via Pietro Amodei, n. 10/12 per il periodo di anni uno, allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri previsti al punto 2 del 4° comma, dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati;
Visto il successivo decreto di variazione dell'autorizzazione di cui sopra n. 85/18 del 7 febbraio 1994;
Visto il decreto n. 1508/92 del 2 ottobre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Divisione ecologica applicata, con sede legale in Palermo, via Pietro Amodei, n. 10/12, per il periodo di tre anni allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento, nell'ambito della Regione siciliana, ad impianti autorizzati. Il limite annuo dei rifiuti tossici e nocivi trasportabili è fissato in tonn./anno 3.000;
Vista la nota assessoriale n. 47926 del 14 ottobre 1993, con la quale venivano volturati i decreti di autorizzazione in favore della ditta D.E.A. s.r.l. avente sede legale in via Marinai d'Italia, n. 1 - Palermo;
Visto il decreto n. 606/18 del 12 agosto 1993, con il quale questo Assessorato ha integrato l'art. 1 del decreto n. 1508/92 del 2 ottobre 1992, autorizzando la ditta Divisione ecologica applicata al trasporto e conferimento dei rifiuti tossici e nocivi al di fuori della Regione siciliana;
Visto il successivo decreto di variazione dell'autorizzazione di cui sopra n. 83/18 del 7 febbraio 1994;
Vista la nota del 9 giugno 1998, ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questa Amministrazione l'11 giugno 1998, n. 36976, con la quale la ditta D.E.A. s.r.l., con sede legale a Palermo, in via Marinai d'Italia n. 1, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, ha chiesto lo svincolo della polizza fidejussoria n. 96/1345195 del 24 luglio 1992 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipol S.p.A., agenzia di Palermo 181, a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Articolo unico

Sono revocati i decreti nn. 672/92 del 16 maggio 1992, 1507/92 del 2 ottobre 1992, 1508/92 del 2 ottobre 1992 e 606/18 del 12 agosto 1993, con i quali la ditta D.E.A. s.r.l. di Palermo, via Marinai d'Italia, n. 1, è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento anche ad impianti siti fuori dalla Regione siciliana.
La ditta D.E.A. s.r.l. di Palermo è conseguentemente svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 96/1345195 del 24 luglio 1992 della compagnia assicurativa Unipol S.p.A., agenzia di Palermo 181.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 9 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.42.2158)
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DECRETO 9 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.», così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
—  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82, in scadenza, sono prorogate, a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego d'iscrizione;
—  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse Amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il D.P.C.M. 21 marzo 1997 di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.);
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 243/92 del 19 marzo 1992, con il quale questo Assessorato ha rinnovato alla ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede legale in Palermo, via delle Ferrovie n. 3/l, l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti al punto 1 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 nelle fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, nell'ambito della Regione siciliana per un periodo di anni tre;
Visto il decreto n. 1033/92 del 30 giugno 1992, con il quale è stata concessa alla ditta L'Ammiraglia recuperi, anche l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 3, 4 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 nelle fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Visti i successivi decreti di integrazione nn. 1483/92 del 24 settembre 1992, 189/18 del 31 marzo 1993, 610/18 del 12 agosto 1993, 1117/18 del 23 dicembre 1993, 280/18 del 27 aprile 1996, 917/18 del 23 dicembre 1996, 375/18 del 4 luglio 1997 e 222/18 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto n. 1484/92 del 24 settembre 1992, con il quale questo Assessorato ha rinnovato alla ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede legale in Palermo, via delle Ferrovie n. 3/l, l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri previsti al punto 2 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, per un periodo di anni uno;
Visti i successivi decreti di integrazione mezzi nn. 188/18 del 31 marzo 1993 e 870/18 del 13 novembre 1993;
Visto il decreto n. 1966/92 del 14 dicembre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede legale in Palermo, via delle Ferrovie n. 3/l per il periodo di anni tre, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, nelle fasi di raccolta, trasporto e conferimento, nell'ambito della Regione siciliana, ad impianti autorizzati. Il limite annuo dei rifiuti tossici e nocivi trasportabili è fissato in tonn./anno 1.000;
Visto il successivo decreto di integrazione mezzi n. 579/18 del 22 settembre 1995;
Visto il successivo decreto n. 299/18 del 24 maggio 1997 di integrazione mezzi e variazione sede legale da via delle Ferrovie n. 3/l - Palermo a via Olio di Lino n. 21 - Palermo;
Vista la nota del 17 giugno 1998 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 23 giugno 1998, n. 40140, con la quale la ditta L'Ammiraglia recuperi, con sede legale a Palermo in via Olio di Lino n. 21, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, ha chiesto lo svincolo della polizza fidejussoria n. 96/16180840 del 21 agosto 1997 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipol S.p.A., agenzia di Palermo 1153, a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Articolo unico

Sono revocati i decreti nn. 243/92 del 19 marzo 1992, 1033/92 del 30 giugno 1992, 1484/92 del 24 settembre 1992 e 1966/92 del 14 dicembre 1992, con i quali la ditta L'Ammiraglia Recuperi, con sede legale a Palermo in via Olio di Lino n. 21, è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati nell'ambito della Regione siciliana.
La ditta L'Ammiraglia Recuperi di Palermo è conseguentemente svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 96/16180840 del 21 agosto 1997 della compagnia assicurativa Unipol S.p.A., agenzia di Palermo 1153.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 9 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.42.2159)
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DECRETO 12 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bagheria.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 176/76 di approvazione con stralci del P.R.G. del comune di Bagheria;
Vista la delibera n. 145 del 12 agosto 1998, con la quale il consiglio comunale di Bagheria ha reso il proprio parere favorevole per la realizzazione di un parco accessibile di cultura ambientale, 1° lotto esecutivo -Centro di educazione ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Visto il parere n. 15 del 24 settembre 1998 del gruppo 26° DRU che così si è espresso:
«Omissis…»
Rilevato
—  la zona interessata dal progetto ricade nel P.R.G. di Bagheria approvato con decreto n. 176/76 all'interno della zona stralciata oggetto del P.R.G. stralcio restituito non approvato con provvedimento assessoriale n. 8005/1 del 31 maggio 1996;
—  nel progetto di revisione integrale del P.R.G., attualmente all'esame del consiglio comunale per l'adozione, l'area oggetto dell'intervento è destinata per la maggiore estensione ad attrezzatura e/o servizi di parchi urbani e territoriali (Ap), e in piccola parte a boschi e fasce forestali (E2);
—  l'autorizzazione in oggetto riguarda un primo lotto di un intervento più ampio per la realizzazione di un parco esteso circa 270 ettari su Monte Catalfano;
—  l'area del Parco è suddivisibile in tre zone: le pendici del Monte; la discarica, la cava e il pianoro di Portella Vignazza; le zone in quota;
—  nella zona delle pendici si prevede l'attivazione di percorsi panoramici per il collegamento pedonale con le aree abitate a valle, e in particolare sulle pendici ovest troveranno posto le aree attrezzate per pic-nic ed attività motorie;
—  su parte della discarica, in una zona marginale del parco, sarà ricavato un parcheggio raggiungibile dalla S.S. 113;
—  il corpo principale della discarica verrà invece recuperato per l'ubicazione del Centro di educazione ambientale;
—  la cava ospiterà uno spazio gradonato utilizzabile anche per spettacoli all'aperto;
—dal pianoro di Portella Vignazza, la sistemazione e l'integrazione dei sentieri esistenti consentirà di raggiungere le zone in quota per percorrere i siti più naturali del Parco;
—  il Centro di educazione ambientale, con finalità soprattutto educative, avrà spazi per attività di educazione e studio, di visita ed accoglienza, di eco-museo, di aula verde, di giardino didattico, di documentazione e ricerca. Organizzerà inoltre itinerari, servizi turistici, proiezioni, produzioni materiali, campi lavoro;
—  il Centro di educazione ambientale sarà costituito da un manufatto di circa 570 mq. composto da due corpi adiacenti realizzati in legno lamellare: il primo destinato ad accogliere i servizi, la hall di ingresso, un'aula, il locale ristoro e l'area monitoraggio; il secondo destinato ad accogliere tre aule laboratori, un locale tecnico e uno spazio polifunzionale. A servizio del Centro è previsto un parcheggio di circa 650 mq.
Considerato:
— che l'opera in questione riveste carattere sovracomunale;
— che, l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche del comune di Bagheria;
—  che il Centro di educazione ambientale è stato ammesso a finanziamento dell'Unione europea nella misura del 40% dei costi;
— che per la rimanente spesa, la Provincia regionale di Palermo ha inserito l'opera nel proprio programma triennale delle opere pubbliche;
—  che le scelta progettuale riveste caratteristiche di riqualificazione dell'area di Monte Catalfano.
Questo Gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale di Bagheria di cui alla deliberazione n. 145 del 12 agosto 1998, con la quale il consiglio comunale di Bagheria ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo del primo lotto funzionale del Parco relativo alla realizzazione del Centro di educazione ambientale ed alla sistemazione della discarica su cui insiste, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 15 del 24 settembre 1998 del gruppo XXVI della D.R.U.;
2)  delibera C.C. di Bagheria n. 145 del 12 agosto 1998;
3)  parere Azienda U.S.L. n. 6, distretto di Bagheria, prot. n. 147/97 del 19 agosto 1997;
4)  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diPalermo, sezione PAU, prot. n. 13086/T del 2 ottobre 1997;
5)  parere del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 20788 dell'1 ottobre 1997;
6) autorizzazione I.R.F. n. 22011 del 20 settembre 1997;
7)  parere consiglio circoscrizionale di Aspra espresso con deliberazione n. 67 del 30 luglio 1998;
8)  elaborati di progetto:
—  tav.   A 01 - relazione; 
—  tav.  A 2 - elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità; 
—  tav.   B 01 - planimetrie generali; 
—  tav.   B 02 - planimetria generale, scala 1:500; 
—  tav.   B 03 - pianta primo livello, scala 1:100; 
—  tav.   B 04 - pianta secondo livello, scala 1:100; 
—  tav.   B 05 - pianta copertura, scala 1:100; 
—  tav.   B 06 - prospetti, scala 1:100; 
—  tav.   B 07 - sezioni, scala 1:100; 
—  tav.   B 0801 - stato di fatto e progetto, planimetria, scala 1:500; 
—  tav.   B 0802 - stato di fatto e progetto, profili, scala 1:500; 
—  tav.   B 09 - sistemazioni esterne, vegetazione, scala 1:500; 
—  tav.   B 1001 - sistemazioni esterne, recupero delle superfici orizzontali, scala 1:500; 
—  tav.   B 1002 - sistemazioni esterne, specchio d'acqua; 
—  tav.  B 1003 - sistemazione esterne, recupero acque meteoriche; 
—  tav.   C     - piano particellare di esproprio; 
—  tav.   D     - analisi prezzi; 
—  tav.   D IT - analisi prezzi, impianti; 
—  tav.   E     - elenco prezzi; 
—  tav.   F     - computo metrico estimativo; 
—  tav.   F IT - computo metrico estimativo, im pianti; 
—  tav.   G     - capitolato speciale di appalto; 
—  tav.   H     - computo spese tecniche; 
—  tav.   I     - dichiarazione di fattibilità; 
—  tav.   GL A1 - relazione geologica. 


Art. 3

Il comune di Bagheria è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicata per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 ottobre 1998.
  LOGIUDICE 

(98.42.2123)
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DECRETO 12 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.S. n. 166/A del 17 giugno 1969, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Catania;
Vista l'istanza prot. n. 49/98 del 10 gennaio 1998, con la quale il sindaco del comune di Catania ha trasmesso a questo Assessorato ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la variante al P.R.G. per la costruzione della chiesa parrocchiale Maris Stella nel quartiere Rotolo di Catania;
Vista la deliberazione n. 55 dell'8 ottobre 1997, con la quale il consiglio comunale di Catania ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 71/78 la variante al P.R.G. di cui sopra;
Visti gli elaborati allegati alla predetta deliberazione, consistenti in:
— tav. 1 - planimetria in scala 1:500, 1.000, 5.000;
—  tav. 2 - stato dei luoghi in scala 1:2.000;
—  tav. 3 - relazione;
—  tav. 4 - relazione geologica e geotecnica;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 29021 del 30 settembre 1997, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che la stessa è stata depositata per la visione al pubblico, presso la segreteria generale del comune di Catania dal 22 novembre 1997 al 12 dicembre 1997;
Vista la certificazione del 30 dicembre 1997, con la quale il segretario generale supplente del comune di Catania attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti riguardanti la variante al P.R.G., contro gli stessi non sono state presentate opposizioni od osservazioni;
Viste le note prot. n. 74 del 20 febbraio 1998, e prot. n. 176 del 22 aprile 1998, con le quali il gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. per il parere di competenza gli atti e gli elaboratori relativi alla variante al P.R.G. di che trattasi;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 4 del 10 settembre 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
1)  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
2)  il vice segretario generale in data 24 ottobre 1997 ha attestato che la deliberazione consiliare n. 55 dell'8 ottobre 1997 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 94/91;
3)  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche del territorio di Catania, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il parere favorevole n. 29021 del 30 settembre 1997;
4)  la parrocchia, oltre che essere luogo privilegiato per la catechesi dei bambini, dei giovani e degli adulti, riveste anche una rilevante funzione sociale, nella formazione e nella educazione degli stessi e in sè costituisce centro di promozione umana e di solidarietà sociale;
5)  la variante avente finalità specifica non incide sui criteri informatori posti a base del vigente P.R.G. e desumibili dall'insieme dello stesso; e l'area non è preordinata all'esproprio in quanto di proprietà della parrocchia.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto, adottata dal comune di Catania con deliberazione consiliare n. 55 dell'8 ottobre 1997, con la raccomandazione che la sistemazione urbanistica dell'area antistante la chiesa e prospiciente sulla via del Rotolo non pregiudichi la fruibilità dell'opera.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 04 del 10 settembre 1998 di cui in premessa, la variante al P.R.G. del comune di Catania per la costruzione della chiesa parrocchiale Maris Stella nel quartiere Rotolo, adottata con deliberazione consiliare n. 55 dell'8 ottobre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Catania resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.42.2154)
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DECRETO 13 ottobre 1998.
Revoca di decreti relativi all'autorizzazione alla ditta Brugnano Nicola s.r.l., con sede in Palermo, per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossici e nocivi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.», così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
—  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego d'iscrizione;
—  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse Amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il D.P.C.M. 21 marzo 1997 di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.);
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 190/18 del 31 marzo 1993, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Brugnano Nicola, con sede legale in Palermo, via Villagrazia n. 315/L per il periodo di tre anni allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 12/18 del 20 gennaio 1995, di integrazioni mezzi;
Visto il decreto n. 340/90 del 6 aprile 1990, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Brugnano Nicola con sede legale a Palermo, via Villagrazia n. 315/L per il periodo di anni tre, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 7 e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 761/90 dell'8 agosto 1990, di approvazione garanzie fidejussorie;
Visto il decreto n. 86/18 del 7 febbraio 1994, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Brugnano Nicola, con sede legale a Palermo, via Langer - Zona industriale Brancaccio, per il periodo di anni cinque allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui al punto 7 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento, nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 303/18 del 18 marzo 1994, con il quale questo Assessorato ha volturato i decreti di autorizzazione in favore della ditta Brugnano Nicola s.r.l. avente sede legale a Palermo, via Langer - Zona industriale di Brancaccio;
Vista la nota del 3 luglio 1998, ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 10 luglio 1998, n. 44004, con la quale la ditta Brugnano Nicola s.r.l., con sede legale a Palermo, via Langer - Zona industriale Brancaccio, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, ha chiesto lo svincolo della polizza fidejussoria n. 400124 del 4 giugno 1993 rilasciata dalla Milano Assicurazioni Lloyd internazionale, agenzia n. 818 di Partinico, a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Articolo unico

Sono revocati i decreti nn. 190/18 del 31 marzo 1993, 340/90 del 6 aprile 1990 e 86/18 del 7 febbraio 1994, con i quali la ditta Brugnano Nicola s.r.l., con sede legale a Palermo, via Langer - Zona industriale Brancaccio, è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana.
La ditta Brugnano Nicola s.r.l. di Palermo è, conseguentemente, svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 400124 del 4 giugno 1993 della Milano Assicurazioni Lloyd Internazionale, agenzia n. 818 di Partinico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 13 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.42.2160)
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DECRETO 12 novembre 1998.
Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale vengono emanati gli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Visto il D.M. 6 settembre 1994, che fissa le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 257/92;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, di attuazione della direttiva n. 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1996, che fissa norme e metodologie tecniche integrative per gli interventi di bonifica dell'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 257/92;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con D.P.Reg. del 27 dicembre 1995;
Considerato che l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che i rifiuti di amianto debbano essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato;
Considerato, inoltre, che l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede che lo smaltimento dei rifiuti di amianto possa avvenire in impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione dell'impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni tecniche;
Considerato, altresì, che l'art.6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/82, è consentito lo smaltimento anche in discarica di seconda categoria di tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi e previa adozione, anche in sede autorizzativa, di specifiche norme tecniche e di gestione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che ha abrogato il D.P.R. n. 915/82 e ha modificato la classificazione dei rifiuti, facendo rientrare la maggior parte dei rifiuti di amianto fra i rifiuti speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto e dei rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici classificati come rifiuti speciali pericolosi;
Vista la circolare 11 giugno 1997 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, contenente direttive riguardanti l'applicazione del decreto legislativo n. 22/97;
Visto l'art.57 del decreto legislativo n. 22/97, che fa salve tutte le norme regolamentari e tecniche esistenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, fino all'adozione delle nuove norme tecniche attuative previste dallo stesso decreto;
Considerato che da parte dei Ministero dell'ambiente non sono ancora stati emanati i disciplinari tecnici previsti dall'art. 6, comma 4, della legge n. 257/92, relativi alle modalità di trasporto, trattamento, imballaggio, deposito e ricopertura in discarica dei rifiuti di amianto, e restano quindi in vigore le specifiche tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 ed al D.P.R. 8 agosto 1994;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, che conferma l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto;
Considerato che pervengono con sempre maggiore frequenza a questa Amministrazione istanze, da parte di soggetti pubblici e privati, per avere indicazioni precise in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto, con particolare riferimento ai rifiuti di amianto in matrice cementizia;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) che al punto 2 prevede, in via transitoria, l'elaborazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di un programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza (Programma di emergenza);
Considerato che il programma di emergenza di cui sopra è ancora in fase di approvazione;
Considerato, inoltre, che una rilevante frazione dei rifiuti contenenti amianto, in base alle norme vigenti e nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, può essere smaltita in discarica per inerti;
Visti l'art. 20 del decreto legislativo n. 22/97, secondo il quale alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, e l'art. 21 (comma 1) dello stesso decreto, secondo il quale le province predispongono "Piani di gestione dei rifiuti";
Visto l'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che delega alle province regionali l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti speciali inerti;
Considerato che alcune province, nelle more dell'attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, si stanno attivando per consentire lo smaltimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide in discarica per inerti di tipo 2A;
Considerato, inoltre, che viene richiesto a questo Assessorato di esplicitare le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto a bassa pericolosità;
Ritenuto, nelle more della attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, che sia necessario dare direttive relativamente alle prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
Acquisto il parere favorevole, per gli aspetti sanitari, dell'Assessorato regionale della sanità;

Decreta:


Art. 1

Le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante di questo decreto.

Art. 2

Le prescrizioni di cui all'articolo precedente restano valide fino all'emanazione del programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza, previsto al punto 2 del piano approvato con D.P.Reg. 27 dicembre 1995.
Palermo, 12 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Allegato 1
CRITERI DI MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE MEDIANTE INTERRAMENTO IN DISCARICA DI TIPO 2A - PRESCRIZIONI MINIME

Caratteristiche degli impianti
I rifiuti contenenti amianto (RCA) in matrice cementizia o resinoide potranno essere conferiti in discarica di tipo 2A solo se provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, e a condizione che questo avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle discariche nelle quali è consentito l'interramento dei RCA in matrice cementizia o resinoide, nelle more dell'emanazione delle specifiche norme tecniche di attuazione previste dall'art. 6, (comma 4), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e nella attesa dell'approvazione ed attuazione del piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si fa riferimento a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82 per le discariche di seconda e terza categoria, e dal D.P.R. 8 agosto 1994.
Criteri di coltivazione e gestione
Fatte salve tutte le prescrizioni previste per le discariche dalla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (o dalle eventuali norme sostitutive emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22/97), dovrà comunque essere elaborato, sia nel caso di impianti esistenti sia nel caso di nuovi impianti, uno specifico piano di gestione per lo smaltimento dei RCA.
La discarica (o la specifica sezione dedicata ai RCA) dovrà, inoltre, essere coltivata ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee di spessore conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Settori e trincee destinati a ricevere i rifiuti di amianto non dovranno essere realizzati su terreni ad elevata permeabilità.
Le coltivazioni dovranno essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi.
Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno (o altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno) non inferiore a 20 cm., in modo da ottenere una sistemazione stabile dell'area. Per la ricopertura delle trincee si dovrà evitare di utilizzare materiali ad elevata permeabilità.
Particolari cautele dovranno essere poste in essere per evitare:
—  la rottura degli involucri protettivi;
—  la dispersione da parte del vento di polveri provenienti da sacchi e dagli involucri.
Per gli impianti già autorizzati potranno essere concesse deroghe parziali e temporanee alle prescrizioni di cui sopra – garantendo, comunque, il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente – per consentire lo smaltimento dei RCA durante la fase di adeguamento dei progetti e dei piani di gestione.
E' obbligatorio l'uso di registri giornalieri di presa in carico deiRCA.
Protezione dei lavoratori
Si applicano le disposizioni vigenti in materia di informazione e protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro. In particolare si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91 al capo I (Norme generali), art. 5, comma 2, ed al capo III (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro), agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Il piano di gestione – che dovrà essere sottoposto alla A.U.S.L. competente per territorio per le valutazioni relative agli aspetti di tutela igienico-sanitaria dei lavoratori – dovrà inoltre prevedere una procedura di emergenza da seguire nell'eventualità di rotture accidentali degli imballaggi con i RCA, con riferimento in particolare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91, capo III, agli artt. 31, 32 e 33.
In caso di incidente valgono inoltre le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai piani di emergenza di cui all'art. 4 del predetto decreto.
Sistemazione finale
La sistemazione finale dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82.
Dovrà, comunque, essere prevista una copertura effettuata con un apporto di almeno un metro di terreno – o di altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno, che non sia caratterizzato da elevata permeabilità – ed il ripristino dell'area in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione.
Dovranno essere imposti dei vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
(98.48.2543)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti concessioni di deroghe a diversi comuni della Regione per la realizzazione di opere.

Con decreto presidenziale n. 252/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di S. Vito Lo Capo la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per l'installazione di un impianto di gasolio per natanti da pesca nel molo nord del porto, nel contenuto e relative prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 432 del 13 febbraio 1997, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2130)


Con decreto presidenziale n. 253/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di Favignana la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione di lavori all'imbocco est della galleria in località Scindo Passo del raccordo con la S.P. Favignana e, comunque, alle opere ricadenti entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia in conformità al parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 563 del 20 novembre 1997, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2131)


Con decreto presidenziale n. 254/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di Favignana la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la costruzione di una base eliportuale in contrada Puntalunga, nel contenuto e relative prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 698 del 16 aprile 1992, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2134)


Con decreto presidenziale n. 255/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di S. Vito Lo Capo la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione della strada carrabile dal centro urbano al cimitero, in conformità al contenuto e relative prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 700 del 17 giugno 1997, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2133)


Con decreto presidenziale n. 256/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di Riposto la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione del capannone per il ricovero dei natanti e dei mezzi per l'intervento marino, presso la nuova sede dei vigili del fuoco, nel contenuto e relative prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 540 del 25 settembre 1997, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2128)

Con decreto presidenziale n. 257/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di S. Stefano di Camastra la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per l'esecuzione dei lavori tra i Km. 147+700 e 148+200 della S.S. 113 in conformità al parere emesso dal C.R.U. con il voto n. 376 del 17 ottobre 1996, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2135)


Con decreto presidenziale n. 258/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di Brolo la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione della piscina annessa al complesso alberghiero sito in via Marina di proprietà di Ricciardello Cono, nel contenuto e relative prescrizioni di cui ai voti del C.R.U. n. 518 del 7 agosto 1997 e n. 579 del 15 gennaio 1998, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2129)


Con decreto presidenziale n. 259/Gr.VII/S.G. del 5 agosto 1998, è stata concessa al comune di Pollina la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione delle opere di rettifica plano-altimetrica mediante la costruzione di un viadotto sul torrente Aranci tra il Km. 172+400 ed il Km. 173 della S.S. 113 PA-ME, nel contenuto e relative prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 548 del 23 ottobre 1997, che del provvedimento costituisce parte integrante.
(98.42.2132)
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Trasferimento dell'opera ex Casmez Asilo Infantile al comune di Longi.

Con decreto n. 304/IV DR4 del 5 ottobre 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana – ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 – ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez Asilo Infantile, progg. nn. 115 e 2465, al comune di Longi (ME), che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.42.2108)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 5 - Gela.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/411 dell'1 ottobre 1998, l'ing. Matteo Petralito è stato nominato amministratore provvisorio con funzioni di commissario liquidatore del Consorzio di bonifica n. 5 - Gela, in sostituzione del dott. Vincenzo Miceli, dimissionario, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(98.42.2105)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIETALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto statale per sordi di Sicilia - Palermo.

Con decreto n. 677 del 16 settembre 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha integrato il consiglio di amministrazione dell'Istituto statale per sordi di Sicilia di Palermo con i componenti designati dalla Provincia regionale di Palermo:
—  signor Puccio Pietro;
—  signor Marino Davide.
(98.42.2101)
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Sostituzione di un componente del consiglio di istituto dell'Istituto regionale d'arte di Enna.

Con decreto n. 754 del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il sig. D'Alia Giuseppe è stato nominato componente del consiglio di istituto dell'Istituto regionale d'arte di Enna in sostituzione del sig. D'Amico Antonio.
(98.42.2102)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1998.
(Si omettono gli allegati)


(98.48.2562)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1820/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa C.O.S.I.F., con sede in Petrosino, costituita in data 24 gennaio 1986, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1821/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Fra Pescatori Selinunte Marinella, con sede in Trapani, costituita in data 5 settembre 1976, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1822/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Trasporti Italia, con sede in Venetico Marina, costituita in data 24 luglio 1972, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1823/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Eden, con sede in Sciacca, costituita in data 11 gennaio 1990, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1824/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa La nuova cooperativa Gelese, con sede in Gela, costituita in data 12 marzo 1986, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1825/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Laborossa, con sede in Realmonte, costituita in data 27 gennaio 1988, è sciolta.
(98.42.2110)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1826/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Hellenia Inn, con sede in Favara, costituita in data 4 gennaio 1988, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1827/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Super complesso bandistico vocale e strumentale V. Bellini, con sede in Casteltermini, costituita in data 10 dicembre 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1828/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Programma Casa (ex Talete), con sede in Siracusa, costituita in data 27 maggio 1984, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1829/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Polisportiva Omega, con sede in Agrigento, costituita in data 28 giugno 1986, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1830/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Edil Tecnica, con sede in Castellana Sicula, costituita in data 24 ottobre 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1831/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa L'Avvenire, con sede in Palermo, costituita in data 5 luglio 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1832/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Magna Grecia, con sede in Agrigento, costituita in data 30 ottobre 1978, è sciolta.
(98.42.2110)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1833/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Nicolò Gallo, con sede in Agrigento, costituita in data 23 maggio 1985, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1834/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa madonna di Fatima, con sede in Siracusa, costituita in data 28 giugno 1977, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1835/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Agricantur 88, con sede in Ravanusa, costituita in data 13 gennaio 1988, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1836/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Polisportiva Mediterranea, con sede in Palermo, costituita in data 12 settembre 1984, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1837/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Paideia, con sede in Palermo, costituita in data 20 febbraio 1981, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1838/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa progetto 90, con sede in Vittoria, costituita in data 9 febbraio 1990, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1839/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Ecoter Sicula, con sede in Catania, costituita in data 6 marzo 1973, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1840/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Agri Man, con sede in Giarre, costituita in data 3 luglio 1992, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1841/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Sicily Tours, con sede in Enna, costituita in data 18 gennaio 1985, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1842/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa GE.RI.U., con sede in Melilli, costituita in data 12 novembre 1991, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1843/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Casa delle Mimose, con sede in Siracusa, costituita in data 4 dicembre 1978, è sciolta.
(98.42.2110)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1844/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Aldeide Coopera, con sede in Siracusa, costituita in data 18 novembre 1987, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1845/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Laura, con sede in Siracusa, costituita in data 31 dicembre 1983, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1846/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Afis, con sede in Siracusa, costituita in data 5 ottobre 1983, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1847/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Speranza, con sede in Noto, costituita in data 2 aprile 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1848/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Salus, con sede in Noto, costituita in data 18 maggio 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1849/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Civiltà 2000, con sede in Terrasini, costituita in data 28 aprile 1980, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1850/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Fiducia nella libertà, con sede in Villabate, costituita in data 4 novembre 1980, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1851/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa L'Alternativa, con sede in Bagheria, costituita in data 30 gennaio 1980, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1852/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Editrice informazioni sindacali, con sede in Palermo, costituita in data 13 aprile 1983, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1853/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Trinacria Servizi, con sede in Palermo, costituita in data 28 settembre 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1854/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Altair, con sede in Palermo, costituita in data 7 ottobre 1980, è sciolta.
(98.42.2110)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1855/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Ierax, con sede in Palermo, costituita in data 25 ottobre 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1856/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Sports e Plays, con sede in Priolo Gargallo, costituita in data 14 gennaio 1987, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1857/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Proteco, con sede in Siracusa, costituita in data 12 marzo 1987, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1858/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Breeding, con sede in Rosolini, costituita in data 22 ottobre 1986, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1859/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Impianti S. Vincenzo, con sede in Acate, costituita in data 18 ottobre 1988, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1860/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa Cantonieri, con sede in Caccamo, costituita in data 19 settembre 1979, è sciolta.
(98.42.2110)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1861/I/V del 10 settembre 1998, la cooperativa S. Elicia, con sede in S. Stefano di Camastra, costituita in data 20 maggio 1966, è sciolta.
(98.42.2110)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Messina.

Con decreto n. 2164/1/XII del 14 ottobre 1998 dell'Assessore  per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Natale Capone, nato a Messina il 19 febbraio 1965, è nominato quale esperto, in rappresentanza della CLAAI, in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Messina, in sostituzione del dott. Scafidi Antonino.
(98.42.2163)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rigetto del ricorso gerarchico della ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c. di Termini Imerese, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia nel comune di Campofelice di Roccella.

Con decreto n. 1541 dell'11 settembre 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria al n. 201, scheda 606, è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c. di Termini Imerese (PA), contrada Cozzo Bevuto, avverso il provvedimento del Distretto minerario di Palermo n. 1988 del 10 luglio 1990, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia da attivare in contrada Pistavecchia, comune di Campofelice di Roccella (PA).
(98.42.2106)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio per la provincia di Siracusa.
Con decreto n. 1037/98/VIII/L dell'8 settembre 1998 dell'Assessore per il lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione di modifica del decreto n. 305/97/VIII/L del 14 aprile 1997, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Siracusa, il sig. Amodio Giuseppe, nato il 25 dicembre 1952 a Palazzolo Acreide (SR), è chiamato a far parte della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio per la provincia di Siracusa, quale membro effettivo in rappresentanza della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ed in sostituzione della sig.ra Trombatore Concetta.
(98.42.2138)
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune di Calatafimi.
Con decreto n. 26384 del 16 settembre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato l'apertura e l'esercizio del dispensario farmaceutico nella frazione Sasi del comune di Calatafimi nei locali di via Aldo Moro, n. 193.
(98.42.2126)
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Sostituzione di componenti del comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali.
Con decreto n. 26589 del 12 ottobre 1998 l'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 24156 del 23 dicembre 1997, con il quale è stato costituito il comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali di cui all'art. 12, D.P.R. n. 500/96, ha nominato componenti, in rappresentanza dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina, il dr. Milazzo Antonio, titolare, in sostituzione del dr. Mangiapane Giuseppe, deceduto ed il dr. Pelleriti Salvatore, supplente.
(98.42.2142)
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Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari della comunità terapeutica residenziale di Valderice associazione Saman.
Con decreto n. 26603 del 12 ottobre 1998 dell'Assessore per la sanità, l'associazione Saman è cancellata dall'albo regionale degli enti ausiliari per la comunità terapeutica residenziale di Valderice, contrada Lenzi Baglio Quartana, per le motivazioni ivi indicate.
(98.42.2137)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione di medicinali e gas medicali per uso umano.
Con decreto n. 26630 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità, ha autorizzato la società Marsalfarma s.r.l., con sede legale e magazzino, via Scipione l'Africano n. 27, 29 - Marsala (TP), alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6, 7 dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia.
(98.42.2145)

Con decreto n. 26631 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Pinto Cataldo, con sede legale e magazzino in Caltanissetta, contrada Niscemi s.n., a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, ossigeno liquido) per uso umano ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 6 e 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia.
(98.42.2144)


Con decreto n. 26632 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società OSVE s.a.s., con sede legale e magazzino in Bagheria, via C.A. Dalla Chiesa n. 87, a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicali per uso umano (ossigeno, ossigeno liquido, protossido d'azoto confezionati), ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 6 e 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della provincia di Palermo.
(98.42.2146)


Con decreto n. 26633 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società DE.DI.FARM s.n.c., con sede legale e magazzino via Tommaso Natale, n. 80/B - Palermo, a detenere per la successiva distribuzione all'ingrosso le specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia e Calabria.
(98.42.2147)


Con decreto n. 26634 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Pharma Progress s.r.l., con sede legale in Catania, via Musumeci, n. 137 e magazzino in Catania, via N. Attanasio, n. 40, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia.
(98.42.2148)


Con decreto n. 26635 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Pastanella s.r.l., con sede legale e magazzino in viale Vittorio Veneto, 313 - Catania, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, limitatamente alla lettera F della circolare assessoriale sanità n. 909/97, artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/92, con l'osservanza di quanto disposto dall'art.7, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia e Calabria.
(98.42.2149)


Con decreto n. 26636 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la ditta CO.FAR.CA. società cooperativa a r.l., con sede legale e magazzino in via Santangelo Fulci, 35/37 - Catania, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria.
(98.42.2150)


Con decreto n. 26637 del 13 ottobre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Medisol s.r.l., con sede legale in Catania, via Orazio Antinori s.n. e magazzino in Catania, via Vittorio Emanuele da Bormida n. 33/35, a detenere per la successiva distribuzione all'ingrosso medicinali omeopatici per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 6 e 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Lazio, Campania, Basilicata e Molise.
(98.42.2143)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta al progetto relativo a lavori di manutenzione del torrente Canalotto nel comune di Alcamo.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 504/VIA dell'8 ottobre 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di manutenzione del torrente Canalotto nel tratto a monte della S.S. 187 da realizzarsi nel comune diAlcamo (TP).
(98.42.2127)
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Approvazione del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Bronte ed autorizzazione allo stesso per lo scarico delle acque reflue urbane nel fiume Simeto.
Con decreto n. 505/7 dell'8 ottobre 1998 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3, 2° comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, il programma di attuazione della rete fognaria del comune di Bronte (CT), adottato con delibera consiliare n. 89 del 24 giugno 1994.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, il comune di Bronte è stato autorizzato con prescrizioni ad effettuare nel fiume Simeto lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura del centro urbano, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 4 allegata alla citata legge regionale n. 27 del 1986.
(98.42.2155)
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Nulla osta al progetto redatto dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, relativo a lavori nel comune diPachino.
Con decreto n. 510/V.I.A. dell'8 ottobre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è concesso il nulla osta al progetto prot. n. 3397 del 22 luglio 1994 redatto dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, inerente i lavori di rifiorimento e potenziamento delle mantellate del molo sopraflutto ivi compresa la scogliera di protezione all'innesto con l'Isola Grande del porto di Marzamemi del comune di Pachino.
(98.42.2157)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Adrano.
Con decreto n. 498/D.R.U. del 12 ottobre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Adrano, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 22/96, relativa alla realizzazione di 50 alloggi sociali di cui al programma costruttivo di iniziativa pubblica adottato con delibera di consiglio comunale n. 25 dell'8 aprile 1998 con le modifiche e prescrizioni di cui al parere n. 16/98, prot. n. 434 del gruppo XXVIII/D.R.U.
(98.42.2161)
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Autorizzazione temporanea alla società Ecofin s.r.l., con sede inCatania, per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali e sanitari pericolosi.
Con decreto n. 519/18 del 12 ottobre 1998 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, per la durata di anni cinque dalla data del suddetto decreto, la società Ecofin s.r.l., con sede legale in zona industriale, IX st. 2/A di Catania, alla realizzazione e alla gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali e rifiuti sanitari pericolosi, da ubicarsi in zona ASI - Blocco Torrazze - Catania.
(98.42.2115)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 5 ottobre 1998, prot. n. 2206.
Circolare n. 1793 del 28 luglio 1998 - Controlli del prodotto ad indicazione geografica protetta - I.G.P. "Cappero di Pantelleria" riconosciuto ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 - Modifica.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai Gruppi di lavoro I, IV, V, VI, VIII IX, X, XI della I direzione
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti agricoltura
All'Azienda foreste demaniali
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale vite e vino
All'Università degli studi di Palermo
All'Università degli studi di Catania
All'Università degli studi di Messina
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiana
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Alle Organizzazioni sindacali
All'Organismo promotore della I.G.P. Cappero di Pantelleria - Pantelleria
A parziale modifica della circolare prot. n. 1793 del 28 luglio 1998 di pari oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 14 agosto 1998, relativamente al paragrafo «denuncia di produzione dei capperi e rispondenza ai requisiti del disciplinare» è soppresso il periodo da «le ditte prima del confezionamento del prodotto...» fino a «...in aggiunta alle indicazioni stabilite nel disciplinare».
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.42.2104)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 6 novembre 1998, n. 324.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione, art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Chiarimenti sulla circolare ministeriale n. 120/98.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione VII, con nota prot. n. 1924/AG-26 del 5 novembre 1998, ha chiarito alcuni aspetti inerenti la circolare ministeriale n. 120/98, riscontrando un quesito della Confindustria.
Su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 6 novembre 1998 si divulgano le direttive contenute nella predetta nota assessoriale.
«Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della circolare n. 120/98 in tema di malattie, di infortuni e di ferie, essa si intende applicabile ai nuovi P.I.P. e pertanto non a quelli già in corso.
Per quanto concerne i tempi di effettuazione della formazione aggiuntiva, essa dovrà svolgersi durante ore aggiuntive alle 20 settimanali normalmente previste e comunque non oltre l'orario normale settimanale praticato in azienda.
Infine, sul tema delle modalità di rimborso delle spese sostenute dal giovane per la realizzazione del progetto, esse sono, com'è noto, ammissibili al rimborso del fondo dell'occupazione nei limiti di 800.000 lire mensili, solamente per le causali "vitto e alloggio", nell'ambito dei nuovi P.I.P., supportati da intese di "gemellaggio". In tali casi è stata data ampia facoltà di scegliere le modalità del rimborso alle direzioni provinciali del lavoro, che potranno, ad esempio, acquisire la relativa documentazione della spesa per il tramite dell'impresa. Il rimborso potrebbe quindi avvenire mensilmente insieme alla corresponsione dell'indennità (sia per la parte a carico del fondo che per la parte a carico dell'impresa), incrementata, com'è noto, nei previsti casi, di L. 200.000 mensili posti a carico dell'azienda».
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.46.2410)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 23 settembre 1998, n. 1 DRU.
Istruzioni sul procedimento formativo per la realizzazione di progetti di opere pubbliche - Legge 3 gennaio 1978, n. 1 - Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Ai sindaci dei Comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei Comuni della Regione
Ai segretari comunali dei Comuni della Regione
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia di Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia di Catania
Alle Provincie regionali
Alle Prefetture
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Agli Uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli ingegneri - Consulta regionale
All'Ordine professionale degli architetti - Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi - Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
La legge 3 gennaio 1978, n. 1, "Accelerazione delle pro cedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", ha, nel suo articolato, previsto norme agevolative di natura urbanistica per la realizzazione di servizi pubblici sul territorio nazionale.
La Regione siciliana ha recepito, a mezzo dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 35, le norme nazionali.
L'efficacia di queste era originariamente limitata ad un "triennio dalla data di entrata in vigore della legge".
Dopo essere state oggetto di successive proroghe, le norme agevolative dell'art. 1 della legge n. 1 sono state infine poste a regime, operando quindi a tempo indeterminato.
Le norme agevolative dell'art. 1 in effetti sono invocate e applicate frequentemente dagli enti locali.
Le istruzioni che seguono hanno la finalità di orientare concretamente l'azione del comune affinché:
1)  la procedura sia applicata ai casi cui effettivamente la norma fa riferimento;
2)  l'iter procedimentale seguito sia corretto e la documentazione che si trasmette all'Assessorato sia completa;
3)  l'attuazione delle opere prefigurate dai progetti oggetto della procedura avvenga nel rispetto dei termini di legge.
  L'Assessore: LO GIUDICE 


Allegato
1.  Soggetti abilitati ad avviare il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche
Sono abilitati ad avviare il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche tratteggiato dalla legge n. 1/78: lo Stato, la Regione, le Provincie regionali, gli Enti Parco, i Consorzi di comuni, i Comuni.
L'avvio del procedimento, ove il soggetto che propone la realizzazione dell'opera non sia il Comune stesso, consiste nella trasmissione del progetto dell'opera pubblica all'ente locale nel cui territorio si intende realizzare l'opera.
Quando l'ente locale delibera l'approvazione del progetto, con ciò stesso adotta la variante che il progetto eventualmente reca allo strumento urbanistico generale comunale.
2.  Opere pubbliche per le quali è applicabile la procedura
Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 1 parla genericamente di "opere pubbliche". I successivi commi 4° e 5° forniscono qualche elemento in più, riferendo che l'opera pubblica deve avere natura di pubblico servizio.
Sotto il profilo squisitamente urbanistico si ritiene che le opere pubbliche proposte dai soggetti di cui al superiore punto 1, siano quelle indicate dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle indicate dal punto 5 dell'art. 4 dello stesso decreto.
Riguardo a queste ultime opere, che possono anche avere rilevante dimensione fisica e cospicuo impatto urbanistico, in aggiunta ai limiti posti di fatto dalla norma (l'opera perché realizzabile deve essere stata finanziata), si suggerisce un uso parco ed equilibrato della legge.
La procedura prevista dall'art. 1 della legge n. 1/78 è ritenuta am missibile dalla Regione anche ai fini della realizzazione di progetti di viabilità.
Tuttavia ciò solo nel caso in cui tali progetti non abbiano carattere tale da indurre, con la loro stessa presenza, rilevanti modificazioni nel sistema di rapporti delle previsioni delle aree circostanti.
3.  Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica
Prima che sia avviata la procedura di approvazione del progetto di opera pubblica, è necessario, onde consentirne l'esame da parte degli organi tecnici competenti, determinare la localizzazione dell'opera nel territorio comunale.
1)  Il consiglio comunale stabilirà la localizzazione dell'opera a mezzo di atto consiliare.
La successiva approvazione del progetto dell'opera a mezzo di delibera consiliare avverrà solo quando il progetto stesso sia stato assoggettato agli esami ed abbia acquisito i pareri dovuti per le varianti urbanistiche.
In specie il progetto:
2)  sarà oggetto di esame istruttorio da parte del responsabile del servizio;
3)  sarà sottoposto all'esame della C.E.C.;
4)  ove interessi aree sottoposte a vincolo, sarà sottoposto all'esame e acquisirà il parere o il nulla-osta dell'ente che tutela il bene.
I vincoli cui più frequentemente sono soggetti i suoli sono il vincolo paesistico, il vincolo archeologico, il vincolo sismico, il vincolo idro-geologico.
I pareri per aree soggette ai primi due vincoli sono resi dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, mentre l'ufficio del Genio civile rende parere quando i suoli sono assoggettati a vincolo sismico. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste si esprime invece riguardo alla compatibilità dell'opera con le condizioni idrogeologiche del suolo;
5)  l'acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, così come l'acquisizione del parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, deve essere ef fettuata preliminarmente all'atto deliberativo di approvazione del progetto.
Il nulla-osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può es sere acquisito anche in momento successivo e comunque deve essere acquisito prima dell'inizio dei lavori.
In considerazione del fatto che il 3° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 impone che sia dato inizio ai lavori entro il termine di tre anni dalla data della delibera di approvazione del progetto, si suggerisce tuttavia come opportuna, a guadagno di tempo, l'acquisizione di tale nulla-osta nella fase procedimentale precedente l'atto deliberativo;
6)  l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto dell'opera pubblica sarà oggetto degli atti di pubblicità e deposito previsti dall'art. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.167, se l'area su cui va realizzata l'opera non è, dallo strumento urbanistico vigente, destinata a pubblici servizi.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo della pubblicità anche quando l'opera ricada in aree destinate a pubblici servizi dallo strumento urbanistico vigente ma i vincoli preordinati all'espropriazione po sti da questo hanno perso efficacia per decorrenza dei termini.
Si richiama altresì l'attenzione sull'obbligo del comune di controdedurre con delibera consiliare alle osservazioni ed opposizioni presentate a seguito della pubblicità e deposito della delibera di approvazione del progetto.
La delibera consiliare di approvazione del progetto non deve essere assoggettata alle procedure di pubblicità se l'area su cui si prevede di realizzare l'opera è già destinata a pubblici servizi dallo strumento urbanistico vigente e con vincoli efficaci.
La delibera di approvazione del progetto, unitamente alla documentazione che si specifica appresso, trasmessa all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è oggetto di esame da parte della Regione.
Se l'area in cui ricade il progetto approvato non è destinata dallo strumento urbanistico a pubblici servizi il termine per l'approvazione della variante da parte della Regione è di 180 giorni.
Trascorso tale periodo di tempo senza che sia stato emanato decreto approvativo o formulato provvedimento sospensivo dei termini, la variante si intende approvata.
Viceversa, se l'area in cui ricade il progetto approvato è destinata dallo strumento urbanistico vigente e con vincoli efficaci a pubblici servizi, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente può adottare determinazioni entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'atto. Oltre tale termine la delibera diviene esecutiva.
4.  Documentazione da trasmettere per l'approvazione o per le determinazioni
Tutta la documentazione (atti ed elaborati) sarà trasmessa in triplice copia.
Il sindaco, salvo diversa statuizione dello statuto comunale, visterà ciascuno degli atti ed elaborati trasmessi.
Il segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco, salvo diversa statuizione dello statuto comunale, certificherà la conformità di ciascuno degli atti ed elaborati trasmessi all'Assessorato all'atto o elaborato originale custodito in comune.
Ciascuno degli elaborati trasmessi riporterà l'indicazione del l'atto deliberativo con cui è stato approvato.
Si suggerisce l'uso della seguente formula: "copia conforme al l'originale approvato con la delibera consiliare n..... del ...................... e allegato e parte integrante dell'atto", soddisfacendo essa sia la ne cessità di conformizzare il documento che quella di riferirlo all'atto da cui trae legittimazione.
4.1.  Atti
0.  Istanza del sindaco con la quale viene richiesta l'approvazione in variante al P.R.G. del progetto dell'opera pubblica da realizzare;
1.  Delibera consiliare di localizzazione del progetto dell'opera pub blica.
La delibera sarà corredata dalla proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio competente, munita dei pareri favorevoli di legge e conterrà la certificazione del segretario comunale relativa alla data di inizio della pubblicazione e all'avvenuta pubblicazione all'al bo pretorio, nonché alla presentazione di eventuali opposizioni.
Unitamente alla delibera saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate.
La delibera n. 1 riporterà gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto solo qualora un quarto dei consiglieri o la giunta abbiano richiesto il controllo preventivo di legittimità.
2.  Delibera consiliare di approvazione del progetto dell'opera pubblica.
La delibera n. 2 sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera n. 1 e conterrà le stesse certificazioni del segretario comunale.
Unitamente alla delibera saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate a seguito dell'affissione all'albo pretorio.
La delibera, inoltre, riporterà gli estremi del visto di legittimità del CO.RE.CO. centrale.
Ove l'atto dia luogo ad adozione di variante, per come specificato al superiore n. 3, dovranno essere prodotti i seguenti atti di pubblicità.
3.  Avviso sindacale di deposito degli atti (ed elaborati) presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per dieci giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio.
4.  Manifesto murale.
5.  Avviso di deposito atti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tutti gli atti di pubblicità indicheranno la data di decorrenza del periodo di deposito degli atti, la durata del periodo di deposito, la data da cui e il periodo entro il quale possono essere presentate osservazioni e opposizioni.
Gli avvisi di pubblicità e deposito del piano appaiono, in genere, non contemporaneamente.
Solitamente l'ultimo a comparire, tra gli avvisi, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Poiché il deposito degli atti presso la segreteria comunale va effettuato a partire dal giorno successivo a quello dell'ultima delle pubblicazioni di legge, si suggerisce, al fine di correttamente indicare la data di decorrenza del periodo di deposito, di impiegare negli avvisi la seguente formula: "(...) e per venti giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (...)".
6.  Certificazione del sindaco relativa all'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui al n. 2 e al regolare deposito degli atti presso la segreteria comunale.
Nella stessa certificazione saranno altresì enumerate e specificate le eventuali osservazioni ed opposizioni prodotte, avverso la delibera, come da libro protocollo delle osservazioni, chiuso, una volta decorso il termine, dal segretario comunale con dichiarazione sul numero delle osservazioni presentate.
In assenza di osservazioni e opposizioni sarà redatto certificato negativo.
7.  Osservazioni ed opposizioni prodotte avverso la delibera di approvazione del progetto.
Degli atti di cui al presente punto 6 è sufficiente la trasmissione di una copia.
8.  Delibera consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni.
La delibera n. 7 sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera n. 1 e conterrà la stessa certificazione del segretario comunale.
Unitamente alla delibera n. 7 saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio: la delibera n. 8 riporterà gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto solo qualora un quarto dei consiglieri o la giunta abbiano richiesto il controllo preventivo di legittimità.
9.  Eventuali pareri e nulla-osta acquisiti, in riferimento a quanto evidenziato al superiore n. 3, punti 4 e 5.
4.2.  Elaborati
Gli elaborati da trasmettere constano dell'intero progetto del l'ope ra pubblica da realizzare, con esclusione di taluni di essi privi di rilievo urbanistico quali capitolati, analisi, computi metrici.
Gli elaborati saranno firmati dal progettista.
Unitamente agli elaborati del progetto approvato saranno trasmessi:
—  stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente, contenente l'individuazione dell'area interessata dall'intervento;
—  planimetria dello strumento urbanistico vigente contenente la variante recata dall'opera pubblica che si intende realizzare;
—  relazione dell'U.T.C. sulla validità dell'opera e sulla sua compatibilità con l'assetto urbanistico dell'intorno.
5.  Riferimenti normativi
1)  Legge 18 aprile 1962, n. 167 (art. 6).
2)  D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 3).
3)  Legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 1).
4)  Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (artt. 1 e 4).
5)  Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 (art. 6, 1° comma).
(98.43.2205)
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CIRCOLARE 4 dicembre 1998, prot. n. 22606.
Integrazione alle direttive per l'aggiornamento e per il rilascio delle autorizzazioni sui centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.
Alle Province regionali della Sicilia
A tutti i Comuni della Sicilia
Alla Sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti c/o la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
A parziale modifica ed integrazione delle circolari di questo Assessorato n. 9482/U del 30 aprile 1997, n. 17374/U del 30 luglio 1997 e n. 28064/U del 12 dicembre 1997, i soggetti operanti in forza delle autorizzazio-ni rilasciate a suo tempo da questo Assessorato ai sensi degli artt. 6, lett. d) e 31 del D.P.R. n. 915/82 e coloro che esercitavano l'attività in forza ai decreti legge recan-ti «Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti», i cui atti e provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996, n. 575, recante «Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei rifiuti» e che hanno inoltrato apposita "comunicazione", nonché i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la documentazione tecnica ed amministrativa di seguito elencata.
Domanda di autorizzazione
1.  Le domande di autorizzazione devono essere inviate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per conoscenza alle province ed ai comuni territorialmente interessati.
2.  Le suddette domande devono essere redatte in carta legale, nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritte dal richiedente con firma autenticata nei modi di legge e devono contenere:
a)  le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione della ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente. Nel casi in cui la domanda sia avanzata da persona giuridica privata, dovranno essere indicate le generalità, la residenza o il domicilio del legale rappresentante;
b)  il nominativo, le qualifiche professionali, il titolo di studio e l'esperienza del direttore tecnico anche se coincidente con il firmatario della domanda di cui al punto precedente. Il direttore tecnico deve essere laureato o diplomato in discipline tecnico-scientifiche e ciò anche se coincidente con il firmatario della domanda di cui al punto precedente;
c)  l'oggetto della domanda con la specificazione della tipologia dei rifiuti che si intendono smaltire e/o recuperare;
d)  identificazione dell'ubicazione degli impianti;
e)  elenco della documentazione prodotta.
3.  La domanda di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione:
3.1.  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3.2.  copia autenticata del titolo di studio del direttore tecnico;
3.3.  certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi precedenti, rilasciati dalla procura della Repubblica competente e dalla pretura, relativi al direttore tecnico responsabile;
3.4.  certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica competente e dalla pretura, per:
a)  titolare della ditta, se trattasi di ditta individuale;
b)  ciascuno dei soci, se trattasi di s.n.c.;
c)  ciascuno dei soci accomandatari, se trattasi di s.a.s.;
d)  ciascuno degli amministratori o componenti il consiglio di amministrazione, se trattasi di S.p.A., s.r.l., società in accomandita per azioni o cooperativa. In presenza di amministratore unico, i certificati dovranno essere presentati solo per questo, ovvero per tutti gli amministratori che risultino autorizzati a rappresentare legalmente la società;
3.5.  dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico;
3.6.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 attestante l'obbligo da parte del richiedente di:
a)  assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97;
b)  assicurare che le batterie, gli oli usati, i carburanti, i liquidi di frenatura ed altri liquidi idraulici vengano consegnati ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;
c)  assicurare la tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico;
d)  assicurare l'adeguamento alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti ed alle operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 10 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/97, entro 60 giorni dalla loro emanazione;
e)  assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica e pubblica sicurezza;
f)  assicurare che nulla è cambiato rispetto al progetto a suo tempo presentato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il rilascio dell'autorizzazione ex artt. 6, lett. d) e 31 del D.P.R. n. 915/82 (solo per i centri autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e con decreto di autorizzazione non scaduto);
3.7.  prestazione delle garanzie finanziarie, rese nei modi previsti dal decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relative all'attività di stoccaggio dei rifiuti, oggi individuati nell'allegato "D" al decreto legislativo n. 22/97, derivanti dall'attività del centro;
3.8.  titolo attestante la disponibilità esclusiva dell'area soggetta ad autorizzazione all'impianto;
3.9.  certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal comune ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1997, n. 47, con allegato lo stralcio dello strumento urbanistico, attestante la conformità del centro allo strumento urbanistico vigente, in caso contrario assenso sul sito da parte del sindaco;
3.10.  relazione tecnica contenente:
a)  descrizione del centro di rottamazione, delle attrezzature e degli impianti esistenti e/o da realizzare con particolare riguardo alle aree di stoccaggio degli oli esausti e delle batterie, nonché al tipo ed altezza della recinzione;
b)  descrizione dell'ubicazione del centro in rapporto all'assetto urbano ed alla viabilità;
c)  descrizione delle modalità di gestione, con particolare riguardo alle opere di protezione del suolo nelle aree di stoccaggio degli oli esausti, delle batterie ed alla disposizione delle carcasse d'auto, indicando le potenzialità massime di stoccaggio nell'impianto, distinte per tipologia ed espresse in metri cubi;
d)  indicazione di eventuali vincoli presenti (paesaggistici, monumentali, etc.);
3.11.  corografia – scala 1:25.000 o 1:10.000 – con l'indicazione dell'area dell'impianto, delle zone soggette a protezione e/o vincolo e delle edificazioni esistenti;
3.12.  stralcio dello strumento urbanistico del comune, esteso per un raggio di m. 500 dal sito del centro, con la specifica delle destinazioni d'uso;
3.13.  estratto di mappa catastale, rilasciato dall'U.T.E., con l'indicazione della particella interessata;
3.14.  planimetrie dell'area interessata allo stoccaggio, scala 1:100 con l'ubicazione e l'estensione dei vari settori, degli edifici, della recinzione, etc.;
3.15.  elaborati esecutivi, a scale opportune, relativi a tutte le opere che si intendono realizzare, con particolare riferimento alle opere per la salvaguardia del l'ambiente;
3.16.  documentazione fotografica del centro e della zona circostante, effettuata da diverse angolazioni, allegata ad una planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa e delle direzioni inquadrate;
3.17.  studio geologico di massima che rappresenti su planimetria in scala 1:10.000, le caratteristiche litologiche, morfologiche ed idrogeologiche dell'area estesa per il raggio di 1 Km. dal sito dell'impianto;
3.18.  elaborati e documentazione prevista dalle legislazioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica (vedi allegato "B" alla presente circolare);
3.19.  elaborati e documentazione prevista dalle legislazioni vigenti in materia di emissioni sonore (vedi allegato "B" alla presente circolare).
4.  I documenti soggetti a scadenza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, potranno essere presentati anche successivamente e comunque prima dell'emissione del provvedimento autorizzatorio; nelle more dell'emanazione di detto provvedimento, i soggetti dovranno attestare il possesso dei requisiti in parola, mediante una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
5.  Gli elaborati tecnici individuati ai punti da 3.8 a 3.19 dovranno essere prodotti in quattro copie.
6.  Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, dovranno essere accompagnate dalla scheda dati riassuntiva, allegata alla presente circolare, debitamente compilata e firmata dal richiedente (vedi allegato "A" alla presente circolare).
Criteri di progettazione e realizzazione dei centri di autodemolizione
1.  L'impianto dovrà essere dotato almeno di:
1.1.  superficie, ripartita nei seguenti settori:
a)  conferimento;
b)  pretrattamento;
c)  deposito separato delle parti smontate;
d)  deposito dei materiali riutilizzabili;
e)  deposito delle carcasse pretrattate;
f)  deposito dei rifiuti;
g)  superficie di traffico.
2.  Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sono necessari i seguenti accorgimenti:
a)  una superficie per il deposito intermedio dei veicoli a motore, rimorchi, ecc. non pretrattati (settore di conferimento), da pavimentare adeguatamente con ghiaia, ciotoli e/o altro materiale simile;
b)  una piattaforma di lavoro per il pretrattamento dei veicoli a motore, rimorchi, ecc., pavimentata in modo da garantire l'impermeabilità agli oli minerali;
c)  una superficie per il deposito separato di parti smontate, come blocchi motore, ingranaggi, radiatori, batterie, filtri olio e/o altro che possa ancora rilasciare liquidi, pavimentata in modo da garantire l'impermeabilità agli oli minerali e provvista di un sedimentatore con separatore di oli adeguatamente dimensionato o di altri sistemi idonei, a cui devono essere convogliate le acque scolanti sia dalla piattaforma di lavoro che dal deposito delle parti smontate;
d)  una superficie per il deposito delle altre parti smontate, da pavimentare adeguatamente con ghiaia, ciotoli e/o altro materiale simile;
e)  una superficie per il deposito delle carcasse pretrattate, da pavimentare adeguatamente con ghiaia, ciotoli e/o altro materiale simile;
f)  contenitori conformi alle prescrizioni sul deposito delle sostanze pericolose per le acque, contrassegnati con chiarezza, per benzina, carburante per motori diesel, olio per motori ed ingranaggi, liquidi dei freni ed altri liquidi idraulici, batterie, liquidi refrigeranti, filtri olio e stracci imbevuti;
g)  adeguati dispositivi di estinzione degli incendi;
h)  una recinzione, alta almeno m. 2, che preveda idonee misure di occultamento visivo come siepi, alberature e/o pannelli;
i)  l'impilamento delle carcasse pretrattate non deve superare l'altezza della recinzione;
l)  l'impianto deve essere gestito e mantenuto in modo che vengano costantemente rispettate le prescrizioni previste da altre norme regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività;
m)  durante il deposito, prima del pretrattamento, i veicoli a motore, rimorchi, ecc. non devono essere adagiati sul fianco o sul tetto, per evitare la fuoriusciuta di liquidi che potrebbero inquinare le acque ed il terreno;
n)  i veicoli a motore, rimorchi, ecc. prima del pretrattamento possono essere depositati solo nell'apposito settore;
o)  da ogni veicolo a motore, rimorchio, ecc. devono essere immediatamente allontanati i liquidi pericolosi per le acque con i rispettivi filtri, la batteria, i fluidi refrigeranti che devono essere convogliati negli appositi contenitori. Devono poi essere separati i vetri ed i componenti in plastica, (laddove non strettamente vincolati con il resto della struttura) come paraurti, rivestimenti in plastica sia interni che esterni, imbottiture dei sedili, ecc.;
p)  le carcasse, dopo aver eseguito le operazioni di cui al precedente punto, possono essere trattate allo scopo di ridurne il volume solo nell'apposita piattaforma di lavoro o negli altri impianti all'uopo previsti, come presse, trance, ecc.;
q)  i materiali smontati devono essere depositati nelle apposite superfici e raggruppati per tipologie omogenee;
r)  le batterie, gli oli usati, i liquidi di frenatura ed altri liquidi idraulici devono essere consegnati ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento;
s)  dovrà essere rispettato il divieto di procedere alla combustione dei pneumatici, delle parti in plastica, dei fili elettrici, ecc.;
t)  il tempo massimo di detenzione, nel centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non dovrà essere superiore a 180 giorni dalla data di conferimento allo stesso, questo al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.
Criteri di localizzazione dei centri
1.  Al fine di favorire il processo di razionalizzazione di tali attività nel territorio, i comuni potranno individuare le aree atte alla localizzazione di tali centri nelle zone destinate a insediamenti industriali e artigianali, o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica, a condizione che esse siano idonee dal punto di vista ambientale.
2.  I comuni potranno favorire la rilocalizzazione delle attività operative che si trovino in aree non idonee o risultino nocive e/o moleste, individuando forme di agevolazione specifica in considerazione del fatto che tali attività sono considerate di pubblico interesse.
3.  I comuni non possono individuare i siti in:
a)  aree con vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali;
b)  aree esondabili, instabili, alluvionabili;
c)  aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale;
d)  aree con vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
e)  aree con vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
f)  aree con ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle stesse.
4.  I siti potranno essere individuati dai comuni possibilmente in:
a)  aree distanti almeno 200 metri dalle abitazioni, nel caso l'attività comprenda la presenza di presse o ulteriori attrezzature a tecnologia complessa; nel caso di strutture esistenti e già autorizzate che non rispettino tale criterio, dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare inquinamento acustico;
b)  zone site a distanza non inferiore ai 200 metri dagli impianti di captazione idropotabile;
c)  aree facilmente servibili dalla rete viaria di scorrimento urbano e di facile accessibilità anche da parte di automezzi pesanti.
  L'Assessore: LO GIUDICE 


Allegato "A"
SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA AI CENTRI DI RACCOLTA, PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI
Da allegare alla domanda di autorizzazione formulata ai sensi degli artt. 27 e 28, decreto legislativo n. 22/97

01  -  Nome o ragione sociale   02  -  Sede legale 03  -  Prefisso e numero telefonico 04  -  Codice fiscale  
05  -  Titolare ditta e/o rappresentante legale: cognome   nome  
06  -  Direttore tecnico: cognome   nome titolo di studio  

07  -  Tipologia dei rifiuti che si prevede smaltire e/o recuperare nell'ambito delle attività (vedi catalogo europeo dei rifiuti allegato al decreto legislativo n. 22/97):
cod.       cod.  
cod.       cod.  
cod.       cod.  
cod.       cod.  
cod.       cod.  

08  -  Quantità annua prevista per ciascun rifiuto ai fini del deposito preliminare:
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c 09  -  Giacenza alla data di compilazione (per i centri esistenti): 
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c 10  -  Capacità dell'impianto con particolare riguardo allo stoccaggio degli oli e delle batterie esauste: 
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c  
cod.   tonn. m/c 11  -  Destinazione finale dei rifiuti di cui al punto 7: 
n  smaltimento  n  recupero 

12  -  Ubicazione degli impianti di smaltimento finale:
   
   
   
   

13  -  Ubicazione degli impianti di recupero:
   
   
   
   

Firma

   


Allegato "B"
NOTE

Punto 3.18
—  Legislazione principale: D.P.R. n. 303/56 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 30 aprile 1956); decreto legislativo n. 626/94 e seguenti modifiche ed integrazioni (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994); decreto legislativo n. 494/96 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 1996).
Punto 3.19
—  Legislazione principale: D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 1991); circolare ARTA n. 52126 del 20 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 12 ottobre 1991); legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1995); D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 dell'1 dicembre 1997).
(98.49.2684)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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