REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 28NOVEMBRE 1998 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 1998.
Decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Merì e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 7 ottobre 1998.
Decadenza del consiglio comunale di Bompietro e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 1998.
Revoca del decreto presidenziale 31 luglio 1998, concernente decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Merì e nomina del commissario straordinario  pag.

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE n. 397 del 6 novembre 1998.
Ordinanza n. 2822 del 5 agosto 1998 del Ministro dell'interno - Contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati - Criteri e modalità di erogazione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 settembre 1998.
Autorizzazione ad un incaricato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di uccelli a scopo scientifico  pag.


DECRETO 17 settembre 1998.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Rosolini  pag.


DECRETO 17 settembre 1998.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Salemi  pag.


DECRETO 30 settembre 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, concernente il calendario venatorio 1998/99  pag.


DECRETO 4 novembre 1998.
Determinazione del prezzo di anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna per gli anni 1997 e 1998  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande.   pag.


DECRETO 13 novembre 1998.
Integrazione del decreto 28 settembre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998  pag. 27 

Assessorato del territorio e l'ambiente

DECRETO 21 settembre 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Rosolini  pag. 27 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 23 settembre 1998.
Modifica del decreto 2 ottobre 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 36 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 16 ottobre 1998, recante: «Interventi urgenti per il settore della pesca»  pag. 37 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto per la realizzazione dei lavori di irrigazione San Leonardo est, 1° lotto, distribuzione zone costiere sino all'Ime-ra. Comune di Termini Imerese  pag. 38 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un componente del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria  pag. 53 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per gli Istituti regionali pareggiati  pag. 53 

Assessorato dei lavori pubblici:
Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori stradali  pag. 53 
Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori di riparazione danni in una scuola elementare.   pag. 53 
Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori idrici  pag. 33 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre luglio-agosto 1998.   pag. 53 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 luglio 1998 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 56 

Assessorato della sanità:
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione al 1° gennaio 1983  pag. 59 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Revoca del decreto 16 luglio 1997, relativo alla concessione del nulla osta alla ditta Iannitello Filippa per l'apertura di una cava nel comune di Leonforte  pag. 59 
Sostituzione di un componente della commissione per la tutela e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta.   pag. 59 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Grotte  pag. 59 
Revoca del decreto 24 giugno 1989, concernente autorizzazione alla ditta ECOFIN s.r.l., già Monastra Gaetano, con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti speciali.  pag. 60 
Revoca del decreto 7 ottobre 1991, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per lo smaltimento di rifiuti speciali  pag. 60 
Revoca del decreto 1 dicembre 1989, concernente autorizzazione alla ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti speciali  pag. 60 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Sostituzione del segretario del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali  pag. 60 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 6 novembre 1998, prot. n. 4888.
Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori disposizioni per il collaudo dei progetti  pag. 60 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 9 novembre 1998, n. 4.
Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 58 - Decreto n. 905 del 15 settembre 1998 - Applicazione  pag. 61 


CIRCOLARE 13 novembre 1998, n. 5.
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, art. 16 - Istituzione ed utilizzazione del fondo efficienza servizi degli enti locali  pag. 61 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 5.
Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, art. 1, comma 6  pag. 62 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 17 novembre 1998, n. 326.
Cantieri di lavoro per disoccupati. Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1998 e 1999  pag. 62 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 30 ottobre 1998, n. 975.
Disposizioni e chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 155/97 e dei decreti regionali in materia di alimenti  pag. 62 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
Assessorato dell'industria
ERRATA CORRIGE

DECRETO 12 ottobre 1998.
Modifica del decreto 9 settembre 1997, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia, relativo al triennio 1996/1998  pag. 63 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 1998.
Decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Merì e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi n. 142/90 e 353/90 e le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Presa in esame la nota n. 3084 del 21 maggio 1998, con la quale il segretario del comune di Merì ha comunicato il dispositivo della Corte d'appello di Messina emesso il 18 maggio 1998, che nel rigettare gli appelli, principale e incidentale, proposti dalle parti, ha confermato la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 12 febbraio - 3 marzo 1998;
Vista la sentenza n. 94/98 del 12 febbraio 1998 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, trasmessa dal segretario comunale a mezzo fax il 25 maggio 1998, che ha dichiarato il dr. De Paola Carmelo, eletto nelle consultazioni elettorali amministrative del 30 novembre - 14 dicembre 1997, decaduto dalla carica di sindaco del comune di Merì, per l'accertata pendenza della lite civile instaurata a seguito della costituzione di parte civile del comune nell'ambito di un processo penale a carico del medesimo De Paola;
Ritenuto che, per effetto dell'intervenuta decadenza del dr. De Paola Carmelo, occorre prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco del comune di Merì e, conseguentemente, della rispettiva giunta e consiglio comunale ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, e procedere alla contestuale nomina di un commissario, ex art. 55 dell'O.R.EE.LL. per la provvisoria gestione dell'ente;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 1069/ME del 23 giugno 1998 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, sono cessati dalla carica il sindaco del comune di Merì e, conseguentemente, la giunta e il consiglio comunale.
Il dott. Carlo Pecoraro, dirigente regionale in quiescenza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente con le attribuzioni degli organi ordinari.
Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso spettante al commissario con onere dell'amministrazione interessata.
Palermo, 31 luglio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
Palermo
Con nota n. 3084 del 21 maggio 1998, il segretario del comune di Merì ha portato a conoscenza il dispositivo della sentenza n. 87/98 del 18 maggio 1998, emessa dalla Corte d'appello di Messina, con la quale i giudici di secondo grado hanno rigettato il ricorso del sindaco del comune di Merì, dr. De Paola Carmelo, avverso la sentenza di decadenza emessa dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Invero, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 494/97 del 12 febbraio 1998, anch'essa trasmessa dal segretario comunale a mezzo fax il 25 maggio 1998, ha dichiarato decaduto il dott. De Paola Carmelo, eletto nella consultazione elettorale amministrativa del 30 novembre - 14 dicembre 1997 da sindaco del comune di Merì, per accertata pendenza della lite civile instaurata a seguito della costituzione di parte civile del comune nell'ambito di un procedimento penale a carico del medesimo De Paola.
Ne consegue che i richiamati atti comportano la cessazione del dott. De Paola Carmelo dalla carica di sindaco del comune di Merì e, conseguentemente, della giunta e del consiglio comunale secondo l'art. 11, comma primo, della legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997 e la contestuale nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., per come richiamato dal quarto comma della medesima disposizione.
Tanto premesso, si propone alla S.V. on.le Presidente schema di decreto di presa d'atto della decadenza del sindaco del comune di Merì e, conseguentemente, degli altri organi collegiali dello stesso comune e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Si propone inoltre quale commissario straordinario il dr. Carlo Pecoraro, dirigente regionale in quiescenza, piazza G. Turba, 76 - Palermo.
Palermo, 23 giugno 1998.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.32.1688)
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DECRETO PRESIDENZIALE 7 ottobre 1998.
Decadenza del consiglio comunale di Bompietro e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto loStatuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge n. 142/90 e le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Rilevato che il consiglio comunale di Bompietro, composto per legge di n. 12 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, ha perso per contestuali dimissioni la metà dei propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio menzionato secondo il combinato disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 e n. 53 dell'O.EE.LL.;
Visto il parere del C.G.A. per la Regione siciliana n. 128/98 del 24 febbraio 1998;
Considerato che i fatti in questione integrano la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.E.L.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione prot. n. 1565 dell'1 ottobre 1998 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L.;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, si prende atto della decadenza del consiglio comunale di Bompietro.
Il dott. Rosolino Greco è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino al rinnovo degli organi ordinari.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 7 ottobre 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
Palermo
Il segretario del comune di Bompietro con nota n. 4794 del 9 settembre 1998 ha comunicato che i seguenti sei consiglieri comunali hanno rassegnato le contestuali dimissioni dalla carica: Calabrese Armando Patrizio, Richiusa Francesco, Maruca Simonetta, Filì Mario, Messineo Stefania, Albanese Salvatore.
La circostanza segnalata trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 11 della legge regionale n. 35/97 e 53 dell'O.R.E.L. per cui occorre prendere atto dell'intervenuta decadenza del consiglio comunale per perdita di metà dei consiglieri, in conformità dell'avviso espresso dal C.G.A. con parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, e procedere alla contestuale nomina di un commissario, con la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97, che eserciti le competenze del consiglio.
Alla stregua di quanto sopra è necessario procedere alla nomina presso il comune di Bompietro di un commissario che eserciti le competenze del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari.
Si propone che commissario straordinario presso il comune di che trattasi, con i compiti sopra indicati, venga nominato il dr. Rosolino Greco.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.41.2097)
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DECRETO PRESIDENZIALE 16 novembre 1998.
Revoca del decreto presidenziale 31 luglio 1998, concernente decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Merì e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto loStatuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi n. 142/90 e n. 353/90, e le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Visto il decreto presidenziale n. 249/Gr. XV/S.G. del 31 luglio 1998, con il quale viene dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 la cessazione per decadenza dalla carica di sindaco del comune di Merì del dr. De Paola Carmelo e, conseguentemente, dalla giunta e del consiglio comunale con contestuale nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;
Vista la nota del segretario comunale del comune di Merì prot. n. 4216 del 17 luglio 1998, con allegata copia dell'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte di appello di Messina, sezione civile n. 2119 del 15 luglio 1998, depositata in quella cancelleria in pari data, con la quale in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. del dr. De Paola Carmelo, sindaco del comune predetto, si prende atto che non esistono, allo stato attuale, cause di incompatibilità, per sopravvenuta cessazione della "lite pendente" e, pertanto, si concede la sospensione dell'esecuzione della sentenza della stessa Corte di appello di Messina n. 191 del 25 maggio 1998 che ha rigettato l'appello proposto dal dr. De Paola Carmelo avverso la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 94/98 del 12 febbraio - 3 marzo 1998 che ne aveva dichiarato la sua decadenza.
Ritenuto, pertanto, che per effetto della citata ordinanza di sospensione della Corte di appello di Messina n. 2119 del 15 luglio 1998 siano venute meno le cause di decadenza del predetto dr. De Paola Carmelo e si debba procedere alla revoca del D.P. n. 249/Gr. XV/S.G. del 31 luglio 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, effettuata con prot. n. 1504 del 15 settembre 1998 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:
Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il decreto presidenziale n. 249/Gr. XV/S.G. del 31 luglio 1998 è revocato.
Palermo, 16 novembre 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
Palermo
Con decreto presidenziale n. 249/Gr. XV/S.G. del 31 luglio 1998 si è preso atto della cessazione dalla carica del sindaco del comune di Merì, dott. De Paola Carmelo, per decadenza, pronunciata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 94/98 del 12 febbraio - 3 marzo 1998 e, conseguentemente, della giunta e del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Con nota prot. n. 4216 del 17 luglio 1998 il segretario comunale ha trasmesso copia dell'ordinanza di sospensione della Corte di appello di Messina, sezione civile n. 2119 del 15 luglio 1998 che, accogliendo il ricorso proposto dal dott. De Paola Carmelo, ha pronunciato la sospensione della sentenza n. 191 del 25 maggio 1998, impugnata avanti la Corte di cassazione, emessa dalla stessa Corte di appello di Messina e, pertanto, ha dichiarato che sono venute meno le cause di incompatibilità poste a fondamento della pronuncia di decadenza, per sopravvenuta cessazione della "lite pendente".
Con nota prot. n. 4415 del 29 luglio 1998, il segretario comunale ha comunicato, altresì, che il dott. De Paola Carmelo, contestualmente all'avvenuta notizia dell'ordinanza di sospensione della Corte di appello di Messina n. 2119/98, avvenuta in data 17 luglio 1998, ha riassunto in quella data, le funzioni di sindaco.
A tal punto, essendo venuti i presupposti per la cessazione degli organi ordinari del comune di Merì, si rende necessario procedere alla revoca del D.P. n. 249 del 31 luglio 1998.
Tanto premesso si propone alla S.V. on.le Presidente schema di decreto di revoca del decreto presidenziale sopra specificato.
Palermo, 15 settembre 1998.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.47.2573)
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GIUNTA REGIONALE


DELIBERAZIONE n. 397 del 6 novembre 1998.
Ordinanza n. 2822 del 5 agosto 1998 del Ministro dell'interno - Contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati - Criteri e modalità di erogazione.
LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista l'ordinanza n. 2822 del 5 agosto 1998, con la quale è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di lire 2 miliardi per fronteggiare i danni causati dagli incendi che hanno colpito il territorio isolano;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che «le Regioni provvedono a stabilire criteri e modalità di erogazione di contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati...»;
Vista la nota n. 974 del 5 novembre 1998, con la quale l'Assessore regionale destinato alla Presidenza, al fine di dare attuazione alla predetta ordinanza, trasmette i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, predisposti dell'Ufficio regionale di protezione civile (allegato "A");
Su proposta dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza;

Delibera

di approvare, in conformità alla proposta di cui alla nota n. 974 del 5 novembre 1998 dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati, disposti dall'ordinanza n. 2822 del 5 agosto 1998, del Ministro dell'interno, nel testo allegato "A" alla presente deliberazione.
  Il Segretario Il Presidente Ruffino Drago 


Allegato "A"

Art. 1
Soggetti beneficiari

Hanno titolo di accedere ai contributi disposti dall'ordinanza n. 2822 i soggetti appresso elencati:
a)  i nuclei familiari che alla data degli eventi abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi evacuati perché distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale;
b)  i soggetti proprietari o affittuari di unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali, distrutte o dichiarate totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
c)  i soggetti privati ed imprese comunque costituite operanti nell'ambito delle attività che hanno subito danni parziali o totali agli impianti produttivi stessi, alle infrastrutture comunque contribuenti alla produzione ivi comprese le coltivazioni;
d)  i soggetti proprietari o affittuari di unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie distrutte o dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale.

Art. 2
Formazione della graduatoria

Stante la limitatezza delle risorse finanziarie, le istanze pervenute dai soggetti di cui al precedente art. 1 avranno le seguenti priorità:
—  quelle riferite alla lett. a) dell'art. 1 saranno ordinate con priorità rispetto alle condizioni economiche accertate del nucleo familiare;
—  quelle riferite alla lett. b) dell'art. 1 saranno ordinate con riferimento alle condizioni:
–  abitazioni distrutte;
–  abitazioni inagibili;
–  abitazioni parzialmente inagibili;
—  quelle riferite alla lett. c) dell'art. 1 saranno ordinate con riferimento alle seguenti tipologie:
–  attività agricole, ivi comprese le coltivazioni secondo le vocazioni privilegiate per ogni singola provincia;
–  attività zootecniche;
–  attività agroindustriali;
–  coltivazioni secondo le vocazioni privilegiate per ogni singola provincia;
–  altre attività;
—  quelle riferite alla lett. d) dell'art. 1 saranno ordinate in analogia alle istanze di cui alla precedente lett. b).

Art. 3
Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti spese indicate di seguito per i soggetti aventi titolo nell'ordine di priorità di cui agli artt. 1 e 2:
a)  ai nuclei familiari evacuati dall'alloggio e che abbiano trovato o intendano trovare autonoma sistemazione abitativa, anche a titolo non oneroso, è assegnato un contributo mensile per non più di dodici mesi nella misura di lire 250.000 persona/mese fino ad un massimo di lire 600.000 per nucleo familiare/mese;
b) ai soggetti di cui all'art. 1, lett. b) è concesso un contributo pari all'80% del danno per il ripristino, comunque non superiore a lire 30 milioni per i beni immobili e lire 15 milioni per i beni mobili;
c) ai soggetti di cui all'art. 1, lett. c) è concesso un contributo pari all'80% del danno e comunque non superiore a lire 60 milioni per ripristino delle strutture edili, macchinari, impianti, attrezzature, sgombero e trasporto materiali danneggiati, eventuale utilizzazione di altri locali (fino ad un massimo di 12 mesi) e comunque interventi strettamenti connessi alla ripresa dell'attività aziendale, con esclusione delle scorte e fermo produttivo ed eventuale frutto pendente. Parimenti l'80% del danno per il ripristino, comunque non superiore a lire 60 milioni, è concesso per le coltivazioni e il bestiame;
d)  ai soggetti di cui all'art. 1, lett. d) è concesso un contributo pari al 50% del danno e comunque non superiore a lire 20 milioni per i beni immobili e lire 10 milioni per i beni mobili.

Art. 4
Modalità di erogazione del contributo

Per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 2822 l'Ufficio regionale di protezione civile si avvale dei sindaci dei comuni interessati, competenti per territorio e dei relativi uffici comunali della protezione civile ove istituiti ai sensi dell'art. 4 legge regionale 31 agosto 1998, n. 14. Agli enti attuatori sono attribuiti i seguenti compiti:
—  acquisizione delle istanze di contributo avanzate dagli aventi titolo;
—  accertamento della sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi mediante dichiarazione del sindaco;
—  accertamento tecnico-amministrativo sulla documentazione predisposta dagli istanti;
—  formazione della graduatoria delle istanze ordinate in tabelle redatte secondo i gruppi e le priorità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, con indicazione dei beneficiari, tipologia del danno, importo accertato del danno, importo presunto del contributo da corredare al netto della prevista franchigia di lire 5 milioni per ogni erogazione di contributo;
—  inoltro della suddetta graduatoria all'Ufficio regionale di protezione civile entro il quindicesimo giorno dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle istanze;
—  erogazione dei contributi accreditati ai comuni dall'Ufficio regionale di protezione civile, agli aventi diritto, nella misura del 50% al suddetto accreditamento delle somme e del rimanente 50% alla produzione della documentazione di spesa da produrre o comunque all'accertamento, da parte del comune, dell'effettiva corretta utilizzazione delle somme erogate.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande e procedure di attuazione

I soggetti interessati all'ottenimento dei benefici dovranno inoltrare la domanda, in carta semplice, ai comuni competenti entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente disposizione assessoriale.
Nei successivi 15 giorni i comuni provvederanno a compiere tutti gli accertamenti necessari sulla scorta della documentazione presentata ed a predisporre la prevista graduatoria.
I soggetti di cui all'art. 1, lett. a) dovranno corredare la domanda con il certificato di inagibilità dell'alloggio e autocertificazione contenente tutti i dati richiesti dal comune e comunque:
—  composizione del nucleo familiare convivente nell'alloggio;
—  data della sistemazione autonoma in altro alloggio;
— rinuncia espressa all'utilizzazione di alloggi resi disponibili alla pubblica amministrazione;
—  ultimo reddito del nucleo familiare.
I soggetti di cui all'art. 1, lett. b, c, d, dovranno corredare la domanda con perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, e quant'altra documentazione ritenuta necessaria in fase istruttoria dall'ufficio tecnico comunale che ha l'onere di effettuare l'accertamento.

Art. 6
Attività di controllo e revoca del contributo

E' causa di revoca il mancato utilizzo dei contributi ovvero la loro difforme destinazione, accertate dal comune, trascorso il termine di mesi 6 dall'erogazione delle somme in acconto.
Tutti i contributi sono da intendersi al lordo della franchigia prevista nell'ordinanza.
Dovranno tassativamente astenersi dalla richiesta i soggetti coperti da polizza assicurativa che in qualsiasi forma indennizzerà i rischi.
(98.48.2567)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 settembre 1998.
Autorizzazione ad un incaricato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di uccelli a scopo scientifico.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 del 1° settembre 1997, avente per oggetto "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo forestale";
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4°, e 49 della citata legge regionale;
Vista l'istanza del sig. Enzo Savo, in qualità di incaricato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e titolare del permesso d'inanellamento di tipo A, pervenuta il 20 aprile 1998, prot. n. 2555/XI, con la quale chiede l'autorizzazione ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, mediante reti verticali MIST-METS, reti orizzontali, trappole e richiami acustici, anche in epoca di divieto, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, della legge regionale n. 33/97;
Sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica, che con nota prot. n. 1837/T-C1 del 23 marzo 1998 "suggerisce che le catture potranno essere effettuate anche in epoca di divieto e senza vincoli sul numero di cattura con i seguenti mezzi anche non consentiti dalla vigente legge e che dovrebbero essere espressamente indicati nella delibera di autorizzazione: reti verticali MIST-METS, reti orizzontali, trappole, richiami acustici";
Considerato che, nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Enzo Savo specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4°, della legge regionale n. 33/97;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato il sig. Enzo Savo, in qualità di incaricato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e titolare del permesso di inanellamento di tipo A, ad effettuare catture temporanee, anche in epoca di divieto, per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico mediante reti verticali MIST-NETS, reti orizzontali, trappole e richiami acustici.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi e mezzi diversi da quelli indicati nel presente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'I.N.F.S., il quale condizionerà l'invio degli anelli all'esatta definizione delle modalità operative che l'inanellatore intende catturare.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al presente articolo sarà cura del sig. Enzo Savo inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 11° - 1ª Direzione, una relazione sull'attività svolta nonché resoconto all'I.N.F.S.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 1998.
  CUFFARO 

(98.41.2073)
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DECRETO 17 settembre 1998.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Rosolini.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia, proposte dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto inoltre il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica ed habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia costituita da territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 827 del 26 febbraio 1998, nonché la documentazione allegata, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa individua una zona cinologica per l'addestramento, l'allevamento e gare per cani da caccia, in territorio del comune di Rosolini, nella contrada Carbonarella già costituita quale zona cinologica ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 33/81;
Vista la relazione tecnica della Ripartizione faunistico-venatoria diSiracusa del 21 febbraio 1998, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Giuseppe Boccadifuoco, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata in zona B perché in essa è stata riscontrata presenza molto scarsa e povera di avifauna e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visti i consensi dei proprietari dott. Giovanni Frasca in qualità di procuratore speciale della F.I.D.C. e del sig. Santacroce Salvatore, rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'utilizzo dei loro fondi per l'iniziativa di cui sopra;
Vista l'istanza del 3 gennaio 1994, prot. n. 32, con la quale il comune di Rosolini, previa deliberazione di giunta, ha proposto alla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, giusta richiesta del 27 ottobre 1993, prot. n. 57/93 della F.I.D.C. di Rosolini, ai sensi del 2° comma, lett. a), art. 11, legge regionale n. 37/81, l'individuazione del fondo in contrada Carbonarella di proprietà della F.I.D.C. e del sig. Santacroce Salvatore in catasto P.C. 9305, foglio 16, particelle 36, 40, 41, 43, 44, 47, 65, 66, 71, 72, 73, 169, 170, 171, estese Ha. 23.59.02 da destinare all'addestramento, all'allenamento ed a gare per cani da ferma e da seguito;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, in sostituzione del Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia non costituito, che nella seduta del 19 maggio 1998 si è espresso favorevolmente sulla individuazione proposta dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Considerato che la proposta risponde ai requisiti voluti dalla normativa in vigore ed, in particolare, rientra nella percentuale del 25% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a protezione, ai sensi dell'art. 14, comma 4°, della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra, nelle more dell'emanazione del regolamento cinologico di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, nei fondi di proprietà della F.I.D.C. e del sig. Santacroce Salvatore, ricadente nel territorio di Rosolini in catasto alla P.C. 9305, foglio 16, particelle 36, 40, 41, 43, 44, 47, 65, 66, 71, 72, 73, 169, 170, 171 estese Ha. 23.59.02 è individuata per la successiva costituzione una zona stabile per l'addestramento e l'allevamento e a gare per cani da caccia classificata zona B.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, a cura della Ripartizione faunistico-venatoria diSiracusa, all'albo pretorio del comune di Rosolini.

Art. 3

Con successivo decreto assessoriale dopo l'avvenuta pubblicazione della presente individuazione, senza opposizione, si procederà alla costituzione della zona cinologica B.
Palermo, 17 settembre 1998.
  CUFFARO 

(98.41.2082)
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DECRETO 17 settembre 1998.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Salemi.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica ed habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia costituita da territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 1448 del 9 marzo 1998, nonché la documentazione allegata, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani individua una zona cinologica per l'addestramento, l'allevamento e gare di cani da caccia, in territorio del comune di Salemi, contrada S. Giorgio, estesa Ha. 110.74.00, già costituita quale zona cinologica ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81;
Visto il verbale di accertamento della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani del 22 gennaio 1998, redatto a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Salvatore Pace, dal quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata in zona B in quanto il territorio risulta costituito da un'area agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico e ambientale come richiesto dalla legge;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal sig. Simone Gaspare, nato a Vita il 28 dicembre 1939, in data 22 gennaio 1998, proprietario e conduttore del fondo sul quale ricade per intero la istituenda zona cinologica B, come la quale esprime il proprio consenso all'istituzione di una zona per gare ed addestramento di cani da caccia;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, in sostituzione del Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, non costituito, che nella seduta del 19 maggio 1998 si è espresso favorevolmente sulla proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;
Considerato che la proposta risponde ai requisiti voluti dalla normativa in vigore ed, in particolare, rientra nella percentuale del 25% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a protezione ai sensi dell'art. 14, comma 4°, della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 4;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, i fondi costituiti da terreni agricoli in parte di proprietà, in parte condotti dal sig. Simone Gaspare, nato a Vita il 28 dicembre 1939, ricadente nel territorio di Salemi contrada S. Giorgio, identificati in catasto foglio 1, particelle 28, 34, 71, 73, 74, 38, 43, 44, 78, 80, 81, 27, 75, 77, 37; foglio 4, particelle 25, 27, 28, 73, 74, 77, 78, 90, 95, 97, 130, 131, 132, 136, 137, 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 192, 196, 198, 202, 203, 204, 205, 211, 214, 215, 243, 244, 245, 246, 296, 303, 316, 357, 361, 378, 387, 389, 394, 396, 403, 411, 413, 416, 16, 19, 21, 39, 40, 43, 68, 69, 75, 76, 81, 82, 92, 93, 94, 105, 106, 107, 125, 139, 140, 149, 159, 160, 161, 162, 163, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 216, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 290, 291, 330, 332, 338, 340, 349, 380, 382, 384, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 319, 323, 17, 18, 20, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 144, 145, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 392, 401, 26, 29, 44, 45, 46, 47, 129, 325, 326, 327, 328, 148, 42, 66, 333, 334, 335, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 70, 72, 79, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 138, 143, 146, 147, 148, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 218, 219, 220, 221, 237, 251, 252, 295, 299, 301, 324, 337, 339, 341, 342, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 365, 366, 370, 191, 371, 372, 376, 397, 399, 405, 407, 409, 326, 328, 334, 336, 71, 98, 288, 374, 398, 213, 243, 272; foglio 5, particelle 62, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 1, 26, 29, 69, 70, 168, 4, 5, 6, 7, 2, 138, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73; foglio 6, particelle 5, 6, 7, 65, 66, 67, 68, 69, 70, sono individuati per la successiva costituzione di una zona stabile per l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia classificata zona B, estesa complessivamente Ha. 110.74.00.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di Salemi mediante affissione e notificato ai sensi dell'art. 16 ai proprietari dei terreni condotti dal sig. Simone Gaspare.

Art. 3

Con successivo decreto assessoriale si procederà alla costituzione della zona cinologica B, dopo l'avvenuta pubblicazione del presente decreto.
Palermo, 17 settembre 1998.
  CUFFARO 

(98.41.2081)
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DECRETO 30 settembre 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, concernente il calendario venatorio 1998/99.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica;
Visto il proprio decreto n. 2226/Dir. I, gr. XI del 15 giugno 1998, modificato dal decreto n. 2646, Dir. I, gr. XI del 7 agosto 1998, che regolamenta con le disposizioni contenute negli allegati A e B parte integrante del citato decreto n. 2226 per l'annata venatoria 1998/99, e il decreto n. 2729 dell'1 settembre 1998;
Vista la nota prot. n. 368/F.A.X. del 24 settembre 1998 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta, con la quale comunica che per la già programmata presenza nei giorni dal lunedì al venerdì di personale assunto o che verrà assunto in esecuzione di progetti specifici già approvati nei demani forestali di Quartarone e Cioccafa (San Cataldo), Conigliera (Mussomeli), Garrasia-Gibliscemi (Mazzarino) che la caccia nei predetti giorni venga limitata al solo giorno di sabato;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto n. 2226 del 15 giugno 1998 relativamente all'ambito territoriale di caccia di Caltanissetta;
Ritenuto opportuno di dovere accogliere con urgenza la superiore richiesta per motivi di sicurezza ed incolumità del personale.
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'esercizio venatorio nel demanio forestale ricadente nell'ambito territoriale di caccia di Caltanissetta è limitato al solo giorno di sabato ed è consentito nelle zone forestate di Quartarone e Cioccafa del comune di San Cataldo, Conigliera del comune di Mussomeli e Garrasia-Gibliscemi del comune di Mazzarino, limitatamente alle aree indicate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, che saranno disponibili in visione presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta e presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta.

Art. 2

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 1998.
  CUFFARO 

(98.41.2083)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Determinazione del prezzo di anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna per gli anni 1997 e 1998.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente l'istituzione del Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna con sede in Castelbuono;
Vista la legge regionale 5 ottobre 1965, n. 22, concernente aggiunte e modifiche della predetta legge regionale 26 luglio 1957, n. 43;
Visto il D.P.Reg. 29 luglio 1971, n. 1, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 43/57, che prevede che il prezzo di conferimento venga fissato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di un'apposita commissione;
Visto il decreto n. 2767 del 14 settembre 1998, con il quale è stata nominata la commissione per la determinazione del prezzo di conferimento;
Considerato che, nella riunione del giorno 9 ottobre 1998, la commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, ha proposto, per l'ammasso volontario 1997 e 1998, il prezzo di anticipazione per il conferimento della manna, secondo i vari tipi di prodotto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il prezzo dell'anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna produzione 1997 e 1998 è determinato, in relazione ai vari tipi di prodotto, nella seguente misura per ogni chilogrammo:
A) manna frassino cannolo (asciutto, pulito, pronto per l'incasso pezzatura minima cm. 3) - L./Kg. 26.000;
B)  manna frassino drogheria (impurità 2%, umidità 7%) - L./Kg. 22.000;
C)  manna frassino lavorazione tipo "Pollina" (impurità 3%, umidità 7%) - L./Kg. 18.000;
D)  manna frassino lavorazione tipo "Castelbuono" (impurità 4%, umidità 7%) - L./Kg. 15.000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 1998.
  CUFFARO 

(98.46.2423)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(98.46.2453)
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DECRETO 13 novembre 1998.
Integrazione del decreto 28 settembre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96;
Visto il proprio decreto n. 25244 del 15 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 6 giugno 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di pediatria valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998;
Visto il decreto n. 26528 del 28 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di pediatria valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998;
Considerato che per mera dimenticanza è stata omessa la variazione di punteggio relativa alla dott.ssa D'Alessandro Maria Carmelina, nata a S. Angelo Muxaro (AG) il 16 luglio 1964;
Dato atto che il punteggio da attribuire al predetto sanitario è il seguente: p. 5.28;
Ritenuto, pertanto, indispensabile integrare con la correzione di cui sopra il decreto n. 26528 del 28 settembre 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

La graduatoria unica regionale di pediatria valida per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998, approvata in via definitiva con il decreto n. 26528 del 28 settembre 1998, è integrata come segue:
  Data di nascita Punteggio 
D'Alessandro Maria Carmelina  16-7-1964 5.28 


Art. 2

Il predetto medico andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.47.2490)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 settembre 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Rosolini.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(98.40.2014)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 23 settembre 1998.
Modifica del decreto 2 ottobre 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3 Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I del 18 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 116/2 Tr del 30 aprile 1998, con il quale si approva in via definitiva la cessione delle autolinee extraurbane "Modica - Ragusa -Caltagirone" e "Caltagirone - S. Piero Botteghelle - Granieri - Caltagirone" dall'Azienda Pitrelli Gaetano all'azienda Autoservizi Simili s.n.c.;
Vista l'istanza prodotta dall'azienda Autoservizi Simili s.n.c., con sede in Mineo, zona residenziale Albone Bianco, concernente la richiesta di rettifica della percorrenza attribuita alla propria azienda già stabilita in Km. 104.090 mediante l'aggiunta di Km. 273.778 già attribuiti alla ditta Pitrelli con decreto n. 457/3 Tr., elevandola a complessivi Km. 377.868;
Considerato di potere accogliere la summenzionata richiesta procedendo all'attribuzione dei Km. dalla ditta Pitrelli alla ditta Simili;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto n. 457/3 Tr del 2 ottobre 1997;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, la percorrenza di cui al decreto n. 457/3 Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I del 18 ottobre 1997, attribuita all'azienda Autoservizi Simili s.n.c. è così modificata secondo i seguenti dati chilometrici:
—  Km. extraurbani 377.868.

Art. 2

Per gli stessi motivi l'Azienda Pitrelli è eliminata dall'elenco delle aziende beneficiarie dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83 di cui al decreto n. 457/3 Tr.

Art. 3

I dati chilometrici di cui al precedente art. 1 costituiranno, ai sensi del comma 3°, art. 18, legge regionale n. 16/97, i limiti di percorrenza effettiva che potrà beneficiare dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83 e saranno utilizzati come base di calcolo a decorrere dalla determinazione del consuntivo 1997.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 1998.
  STRANO 

(98.40.2000)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 16 ottobre 1998, recante: «Interventi urgenti per il settore della pesca».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 41 depositato il 29 ottobre 1998
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 ottobre 1998, ha approvato il disegno di legge nn. 368, 662, 675, secondo stralcio, dal titolo «Interventi urgenti per il settore della pesca», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 19 ottobre 1998.
Il provvedimento legislativo anticipa le norme relative agli aiuti all'occupazione ed agli interventi in dipendenza di calamità contenuti nel disegno di legge di riordino del settore della pesca, già elaborato dalle competenti commissioni permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, nonché disposizioni presenti in distinti disegni di legge di iniziativa parlamentare con cui vengono disposte misure di solidarietà sociale in favore dei familiari di marittimi deceduti o dispersi in recenti naufragi.
In particolare l'art. 4, che di seguito si trascrive, oggetto del presente atto di gravame per violazione dell'art. 81 della Costituzione, riproduce sostanzialmente il testo di analoghe disposizioni contenute nel disegno di legge n. 662, recante «Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele», nonché nell'art. 17 del disegno di legge nn. 368, 662, 675 elaborato dalle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana:
«Art. 4 - Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.
1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi o incidenti comunque collegati alla stessa attività di pesca dipendenti da risvolti internazionali, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.
2.  Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni o a carico, alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
3.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.
4.  Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
5.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da "nel naufragio" a "Porto Empedocle" sono sostituite con le altre "a seguito della scomparsa" del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo.
6.  Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200 milioni».
Orbene, nelle sopracennate iniziative legislative la quantificazione della spesa derivante dalla concessione del sussidio straordinario da devolversi ai nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a causa del naufragio dei due motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia non è uniforme, atteso che nel primo disegno di legge sono stanziati 700 milioni di lire e nel secondo 1.000 milioni di lire, entrambe cifre queste ben distanti dall'attuale previsione di spesa di soli 200 milioni di lire.
Considerando anche eventuali sovradimensionamenti della spesa originati dalla mancata conoscenza del numero di figli minori, ivi compresi i nascituri, è comunque fatto notorio che i marinai deceduti nei due naufragi sono nove e che pertanto la spesa minima a carico del bilancio regionale è di 450 milioni di lire.
Si è in presenza, quindi, di un grave errore di valutazione del legislatore nel quantificare la spesa derivante dalla norma, con conseguente inidonea copertura della stessa.
La disposizione per l'estrema chiarezza non consente, peraltro, in sede d'interpretazione del suo precetto, di considerare l'importo del sussidio graduabile nel tempo o riducibile nell'ammontare da parte dell'Assessore competente nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno in corso.
La norma, infatti, in assenza di specificazioni, non consente di poter individuare qualsivoglia criterio obiettivo secondo il quale l'Amministrazione possa darvi applicazione in presenza di un finanziamento ridotto.
Il sottoscritto ricorrente, pur profondamente rammaricato per l'innegabile ritardo che subirà un'apprezzabile iniziativa legislativa, non può esimersi dal sollevare la questione di costituzionalità della norma per palese violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

l'art. 4 del disegno di legge nn. 368, 662, 675, secondo stralcio, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998, per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.
Palermo, 23 ottobre 1998.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(98.47.2463)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto per la realizzazione dei lavori di irrigazione San Leonardo est, 1° lotto, distribuzione zone costiere sino all'Imera. Comune di Termini Imerese.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(98.40.2046)


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.
Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 723 del 28 settembre 1998, il sig. Potenzano Francesco Paolo è stato nominato componente del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria in sostituzione della sig.ra Gargano Margherita.
(98.40.2020)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per gli Istituti regionali pareggiati.
Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 724 del 28 settembre 1998, la prof.ssa Ragno Alfia, preside dell'I.T.F. regionale di Catania, risultante 1ª dei non eletti alle elezioni tenutesi in data 20 dicembre 1997 per la ricostituzione del Comitato regionale per gli istituti regionali pareggiati, previsto dalla legge regionale n. 34/90, è stata nominata componente del predetto Comitato in rappresentanza del personale direttivo dei suddetti Istituti regionali pareggiati in sostituzione del preside prof. Asaro Francesco, collocato in quiescenza.
(98.40.2021)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori stradali.
Con decreto n. 1305 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 10.000.000 sul capitolo 70743, esercizio 1997 (fondi di cui alla legge 25 luglio 1994, n. 471), al comune di Sortino per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabilità centro urbano nelle vie Crispi e Cantani.
(98.40.2003)
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Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori di riparazione danni in una scuola elementare.
Con decreto n. 1306 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 15.000.000 sul capitolo 70743, esercizio 1997 (fondi di cui alla legge 25 luglio 1994, n. 471), al comune di Sortino per la realizzazione dei lavori di riparazione danni al plesso scolastico elementare di via Specchi - P. di Piemonte.
(98.40.2004)
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Finanziamento al comune di Sortino per la realizzazione di lavori idrici.
Con decreto n. 1307 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 76.940.164 sul capitolo 70743, esercizio 1997 (fondi di cui alla legge 25 luglio 1994, n. 471), al comune di Sortino per la realizzazione dei lavori di riparazione opere di difesa acquedotto canali.
(98.40.2005)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre luglio-agosto 1998.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(98.45.2327)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 luglio 1998 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(98.45.2327)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione al 1° gennaio 1983.
Con il decreto n. 26452 del 23 settembre 1998, a firma dell'Assessore per la sanità, il dipendente Barbera Gaetano, nato il 9 agosto 1953, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania (ex unità sanitaria locale n. 29 di Caltagirone), già iscritto nella posizione funzionale di assistente amministrativo alla data dell'1 gennaio 1983, è iscritto nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di collaboratore amministrativo e nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore a far data dal 10 maggio 1983.
(98.40.1995)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Revoca del decreto 16 luglio 1997, relativo alla concessione del nulla osta alla ditta Iannitello Filippa per l'apertura di una cava nel comune di Leonforte.
Con decreto n. 448/41 del 7 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 426/41 del 16 luglio 1997 con cui è stato concesso il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Iannitello Filippa, con sede legale in Nicosia, via Porta D'Aquila n. 1, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Scavo del comune di Leonforte (EN).
(98.40.2019)
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Sostituzione di un componente della commissione per la tutela e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 401/9 dell'11 settembre 1998 ha nominato presso la commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'ing. Sunseri Giancarlo, nato ad Agrigento il 10 luglio 1965 e residente ad Altavilla Milicia (PA) in via Anime Sante n. 39, in sostituzione dell'ing. Vaccaro Alfredo, rappresentante ISPESL, componente.
(98.40.2042)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Grotte.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 442/D.R.U. del 21 settembre 1998 ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, la variante al programma di fabbricazione del comune di Grotte (provincia di Agrigento) per la realizzazione di un serbatoio di accumulo e relativa rete idrica di adduzione e distribuzione a servizio della zona sud-ovest, adottata con delibera consiliare n. 57 del 29 luglio 1997.
(98.40.2011)
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Revoca del decreto 24 giugno 1989, concernente autorizzazione alla ditta ECOFIN s.r.l., già Monastra Gaetano, con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti speciali.
Con decreto n. 489/18 del 23 settembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 802/89 del 24 giugno 1989, con il quale la ditta ECOFIN s.r.l., già Monastra Gaetano, con sede legale in Catania, zona industriale Pantano D'Arci, IX strada n. 2/A, è stata autorizzata per il periodo di 3 anni, ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui ai punti 1, 3 e 5 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati nell'ambito della Regione siciliana.
(98.40.2040)
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Revoca del decreto 7 ottobre 1991, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per lo smaltimento di rifiuti speciali.
Con decreto n. 491/18 del 23 settembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 1388/91 del 7 ottobre 1991, con il quale la ditta D'Angelo Vincenzo, con sede legale in Alcamo (TP), via Chimenti n. 63, è stata autorizzata per il periodo di 3 anni, ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui ai punti 1, 3, 5 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana.
(98.40.2017)
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Revoca del decreto 1 dicembre 1989, concernente autorizzazione alla ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti speciali.
Con decreto n. 493/18 del 23 settembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 1683/89 dell'1 dicembre 1989, con il quale la ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Catania, piazza Santa Maria di Gesù n. 16, è stata autorizzata per il periodo di 3 anni, ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati nell'ambito della Regione siciliana.
(98.40.2039)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Sostituzione del segretario del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali.
Con decreto n. 1242/VII TUR. del 24 settembre 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato segretario del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali la dott.ssa Maria Brisciana, in sostituzione del rag. La Mantia Gaetano, dimissionario.
(98.40.1999)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE 6 novembre 1998, prot. n. 4888.
Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori disposizioni per il collaudo dei progetti.
A tutti gli Assessorati regionali
All'I.R.C.A.C.
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione generale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Ispettorato regionale tecnico
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alle cooperative a maggiore prevalenza giovanile della Sicilia
Ai collaudatori dei progetti di cooperative giovanili
In relazione agli adempimenti inerenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale del 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni ed al fine di procedere alla definizione dell'iter amministrativo di progetti per i quali non è ancora approvato il certificato di collaudo finale, a far data dalla pubblicazione della presente circolare si dispone quanto segue:
1)  non saranno ammesse richieste di proroga dei termini per la realizzazione dei progetti finanziati e/o di variante progettuale;
2)  entro i termini già assentiti le cooperative giovanili dovranno:
a)  richiedere il collaudo finale;
b)  in subordine, e qualora ne ravvisino la possibilità, proporre una perizia di variante per l'assestamento finale che consenta, nell'ambito dei lavori eseguiti entro i termini assentiti, il collaudo anche di lotto/i funzionale/i;
3)  le istanze di proroga dei termini di realizzazione del progetto e/o di variante progettuale in itinere, i cui termini non sono ulteriormente prorogabili, potranno essere sostituite dalla richiesta di collaudo di cui al punto 2/b, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nell'ipotesi di cui al punto 2, lett. b), della presente circolare, la cooperativa dovrà produrre, a corredo del progetto di cui intende chiedere il collaudo, una relazione descrittiva analitica, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori e dal presidente della cooperativa, dalla quale si evincano le finalità produttive/occupazionali conseguibili con il proposto intervento, in relazione al progetto vigente.
Tale progetto di variante dovrà essere trasmesso contestualmente dalla cooperativa alla commissione di collaudo, la quale entro 30 giorni invierà all'Amministrazione regionale idonea relazione riservata.
Acquisito il parere da parte del Nucleo di valutazione, se favorevole, preliminarmente alla predisposizione del decreto approvativo, l'Amministrazione inviterà la commissione a produrre gli atti finali di collaudo.
Nel caso di parere negativo del Nucleo, alla scadenza dei termini assentiti si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BUFARDECI 

(98.47.2527)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 9 novembre 1998, n. 4.
Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 58 - Decreto n. 905 del 15 settembre 1998 - Applicazione.
Ai Presidenti delle Province regionali
Ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
Alle amministrazioni soggette al controllo ed alla vigilanza della Regione
L'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, autorizza i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le Province regionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, a modificare le rispettive piante organiche, riconvertendo i posti vacanti disponibili, al fine di istituire "uffici stampa" composti da giornalisti ai quali attribuire il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, al terzo comma, che le procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti negli Uffici stampa abbiano luogo nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in tema di assunzione di personale presso la Regione o gli altri enti indicati dal citato art. 1 della legge regionale n. 10/91.
Proprio in esecuzione di tale ultima disposizione è stato di recente emanato il decreto n. 905 del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, con il quale, nell'esercizio della competenza già attribuita in forza dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, questo Assessorato ha determinato i criteri di valutazione dei titoli nei concorsi per l'assunzione del personale da destinare agli Uffici stampa.
Le disposizioni in argomento e la conseguente decretazione giungono, invero, a colmare un sostanziale vuoto legislativo, atteso che nell'ordinamento giuridico regionale non era dato riscontrare, in precedenza, alcuna disposizione espressamente riferibile alla materia.
L'esigenza di fornire a quest'ultima una specifica disciplina, si era, per la verità, notevolmente accresciuta a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (così detta legge sulla trasparenza) che ha contribuito in maniera determinante a rendere centrale nella vita degli enti pubblici siciliani il tema della diffusa conoscibilità, da parte dei cittadini, del funzionamento e dell'attività provvedimentale propria degli enti medesimi anche attraverso il permanente raccordo con il sistema dei "mas-media".
Sotto questo profilo acquista, perciò, particolare rilievo l'accentuata connotazione tecnico-professionale con la quale tanto la legge che lo stesso decreto hanno voluto caratterizzare la composizione degli Uffici stampa assicurando, da un canto, la piena valorizzazione della professione giornalistica in seno agli organici degli enti pubblici ed escludendo, implicitamente, dall'altro, che lo svolgimento di funzioni proprie dello stesso Ufficio stampa possano avere luogo secondo formule organizzative e con ricorso a soggetti diversi da quelli che la legge ha inteso indicare (es. nomina di esperto in materia di pubbliche relazioni che svolga funzione di addetto stampa).
E' necessario, pertanto, richiamare l'attenzione delle SS.LL. affinché l'eventuale modifica delle piante organiche esistenti, propedeutica all'attivazione degli Uffici stampa, venga definita in rigorosa aderenza alle qualifiche funzionali che, in attuazione dell'art. 58 citato, il decreto n. 905/98 ha espressamente indicato.
Dovrà, di contro, essere evitato il ricorso alla previsione di profili professionali diversi che, attraverso l'attribuzione di mansioni e compiti a carattere etereogeneo, finiscano per svolgere, in assenza dei titoli professionali richiesti, i compiti propri dell'Ufficio stampa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.46.2430)
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CIRCOLARE 13 novembre 1998, n. 5.
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, art. 16 - Istituzione ed utilizzazione del fondo efficienza servizi degli enti locali.
Ai Sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai Presidenti delle Province regionali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale 

Agli Assessorati regionali
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali
Al CO.RE.CO. - Sezione centrale
Ai CO.RE.CO. - Sezioni provinciali
Alla Presidenza dell'ANCI - Sezione Sicilia
Alla Presidenza dell'Unione regionale province siciliane
Alle Prefetture della Sicilia
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione - Ufficio controllo atti - Assessorato degli enti locali
Alla Procura regionale della Corte dei conti
L'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, che sostituisce l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio un apposito fondo, pari al 4% di tutte le risorse economiche agli stessi trasferite dalla Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi.
Il fondo, finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, è utilizzato per la realizzazione di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale, attraverso la predisposizione e l'esecuzione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza.
Il piano di miglioramento ed ammodernamento dei servizi potrà avere riguardo anche alla formazione, qualificazione ed arricchimento professionale dei dipendenti con le modalità, i criteri ed i parametri stabiliti con cadenza biennale dal Presidente della Regione.
Gli enti locali adottano il piano con le procedure della contrattazione decentrata e possono prevedere, al suo interno, l'erogazione a favore del personale, che partecipa alla sua realizzazione, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, tenendo conto che per il personale della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento e 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.
Al fine di evitare errate interpretazioni della norma, non appare superfluo sottolineare che l'istituzione annuale del fondo, nella misura prevista, è obbligatoria e che le relative risorse non possono essere utilizzate per altri scopi o finalità, in quanto destinate dalla legge al miglioramento ed all'ammodernamento dei servizi.
Ne consegue che, in analogia a quanto disposto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali, le somme del fondo non utilizzate nell'anno di riferimento dovranno essere riportate nel bilancio dell'anno successivo, ad incremento del fondo di pertinenza, ed utilizzate per la stessa finalità per la quale originariamente sono state accantonate.
Il riporto, ad incremento del fondo di pertinenza, è consentito solo per due esercizi consecutivi, entro i quali le somme devono essere utilizzate. In caso contrario gli enti locali, comunque inadempimenti, sono tenuti alla restituzione alla Regione di tutto o di parte del fondo non impiegato.
In ragione degli adempimenti di cui sopra, gli enti locali sono tenuti a comunicare a questo Assessorato, a giugno ed a dicembre di ogni anno, l'esatta applicazione delle disposizioni impartite con la presente ed, in caso negativo, i motivi che ne hanno impedito l'esecuzione, indicando specificatamente e dettagliatamente i provvedimenti che si intendono adottare.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.47.2487)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 7.
Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, art. 1, comma 6.
Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
Agli uffici del Genio civile
All'ufficio del Genio civile OO.MM.
Agli Istituti autonomi case popolari
All'Ente acquedotti siciliani
Alle Unità sanitarie locali
Alle Università di Palermo, Catania e Messina
All'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Ispettorato regionale tecnico
Ai gruppi di lavoro amministrativi e tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Assessorato dei lavori pubblici
Ai Comitati regionali di controllo
Alle Prefetture delle Regioni
Con l'emanazione della legge regionale n. 21 del 2 settembre 1998, pervengono a questo Assessorato, da parte degli enti interessati, varie richieste di parere in merito alla procedura corretta da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge citata.
In tal senso questo Assessorato è dell'avviso che:
laddove già operata la prima decurtazione delle offerte che superano di oltre 1/5 la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'ulteriore taglio, qualora le offerte ritenute valide non siano inferiori a sei, va operato arrotondando il numero corrispondente al 25% delle offerte ammesse (dopo la prima decurtazione) qualora questo non sia intero, al numero intero immediatamente superiore.
  L'Assessore: MANZULLO 

(98.46.2424)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 17 novembre 1998, n. 326.
Cantieri di lavoro per disoccupati. Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1998 e 1999.
Agli enti gestori di cantieri di lavoro
Agli uffici del Genio civile
All'Ispettorato tecnico regionale presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Ai gruppi di lavoro XI e XII dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - 1ª Direzione
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni di collocamento
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione Ufficio di gabinetto 

Al Collegio dei revisori del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati
A modifica di quanto previsto dalle circolari assessoriali n. 212 del 14 febbraio 1995 e n. 222 del 12 gennaio 1996, si dispone che le somme assegnate per l'esercizio finanziario 1998 per il finanziamento di cantieri di lavoro proposti da enti diversi dagli enti locali territoriali saranno utilizzate per il finanziamento di relativi progetti presentati entro il previsto termine del 30 giugno, dai predetti organismi negli anni 1997 e 1998.
Si dispone, altresì, che le eventuali somme che verranno assegnate nell'esercizio finanziario 1999 per il finanziamento dei progetti presentati dai predetti enti verranno utilizzate per il finanziamento di istanze presentate regolarmente entro il 30 giugno 1998 e il 30 giugno 1999.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.47.2517)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 30 ottobre 1998, n. 975.
Disposizioni e chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 155/97 e dei decreti regionali in materia di alimenti.
Ai capi settori igiene pubblica Aziende sanitarie locali della Sicilia
Ai capi servizi igiene alimenti Aziende sanitarie locali della Sicilia
e, p.c.  All'A.S.I.R. Associazione siciliana imprese di ristorazione 

Applicazione del decreto legislativo n. 155/97 riguardante l'igiene dei prodotti alimentari
Si ricorda che la circolare n. 11 del 7 agosto 1998 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 18 agosto 1998 precisa che il differimento della normativa relativa alle sanzioni pecuniarie stabilito dal D.L. n. 182 del 15 giugno 1998 non comporta, tuttavia, la mancata applicazione della disciplina stessa, per quanto sopra, si invita, qualora non iniziato, ad intraprendere i controlli sistematici su tutte le attività del comparto alimentare.
Problema del subingresso dei pubblici esercizi ricadenti nei centri storici.
Facendo proprie le conclusioni raggiunte dai capi settori I.P. nella riunione del 2 giugno 1998, come già precisato nella disposizione n. 336/04452 del 4 agosto 1998, si dispone che «per i locali preesistenti all'interno del centro storico alla data dell'entrata in vigore del decreto del 20 maggio 1996 possa essere rilasciata la nuova autorizzazione (in caso di cambio di titolarità) in presenza dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 327/80. Quanto sopra comporta però avere la certezza della delimitazione del centro storico come identificato nei piani regolatori o sugli strumenti urbanistici vigenti».
Ristorazione collettiva
Come stabilito in conferenza di servizio del 2 giugno 1998, i controlli dovevano essere ultimati entro il 31 agosto 1998. Ad oggi, sono pervenuti esclusivamente i verbali delle seguenti Aziende sanitarie locali:
—  Azienda n. 3 - Catania;
—  Azienda n. 8 - Siracusa;
—  Azienda n. 9 - Trapani.
Si ritiene che comunque l'indagine non sia esaustiva delle ditte che realmente operano in detto settore. Inoltre, non risulta se sia stata data applicazione in ordine al decreto legislativo n. 155/97.
Si dispone che dovranno essere immediatamente intrapresi ed ultimati i controlli entro il 15 novembre p.v. precisando altresì per singola ditta lo stato di applicazione del decreto legislativo n. 155/97.
Inoltre, sono prevenute richieste di intervento e tra queste quella dell'Associazione siciliana imprese di ristorazione che ha sollecitato più volte, e non ultima in data 22 ottobre 1998, l'intervento di questo Assessorato in merito ad una serie di comportamenti anomali assunti dalle varie amministrazioni e/o dai servizi di igiene alimenti nell'applicazione delle disposizioni emanate da questo Assessorato in materia di ristorazione collettiva. In particolare, i quesiti concernono:
A)  mancato rispetto delle procedure di cui al punto 1.3 dell'allegato 2 al decreto n. 19372 del 20 maggio 1996 e successive integrazioni e modifiche. A riguardo si precisa, nonostante l'estrema chiarezza della disposizione, che i due parametri distanza e tempo non sono tra loro alternativi ma coevi;
B)  mancato rispetto delle prescrizioni di cui al decreto n. 19372 del 20 maggio 1996, allegato 1, punto 3.1.7.3 e successive integrazioni e modifiche. Si ribadisce l'assoluto divieto di commistione tra locali per la preparazione di pasti per la ristorazione collettiva con altri adibiti ad attività di pubblico esercizio (ristoranti, pizzerie, pub e similari); qualora si evidenzi l'esistenza delle citate attività anche se autorizzate con provvedimenti singoli, l'uno rilasciato dal sindaco e l'altro dal direttore generale, si procederà alla revoca dell'autorizzazione per l'attività di ristorazione collettiva, previa diffida, da parte del direttore generale.
Contestualmente, venivano posti alcuni quesiti in merito alla necessità o meno dell'autorizzazione sanitaria, da rilasciarsi da parte del direttore generale, nei casi in cui il laboratorio di produzione ad esclusivo servizio di una mensa studentesca ricada in locali vicinio-ri e quindi non contigui a quelli di produzione. A riguardo si precisa che le mense studentesche con annesso laboratorio (cucina) sono soggette ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi da parte dal sindaco, previa istruzione e parere del servizio igiene alimenti. Poiché nella fattispecie il laboratorio di produzione deve essere ad esclusivo servizio della mensa, qualora la mensa sia dislocata in locali non contigui al laboratorio (cucina), fermo restando la competenza sindacale, nel provvedimento autorizzativo dovrà essere specificato che il laboratorio di produzione è ad esclusivo servizio della mensa studentesca ed allegate le relative piante planimetriche. Resta ben inteso che dovranno essere opportunamente valutate le modalità di trasporto degli alimenti preparati.
  L'Assessore: LEONTINI 

(98.46.2453)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
ERRATA CORRIGE


DECRETO 12 ottobre 1998.
Modifica del decreto 9 settembre 1997, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia, relativo al triennio 1996/1998.
Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, all'articolo 1, primo comma, anziché: «Classificazione delle strade e distante...», leggasi: «Classificazione delle strade e distanze...»; al quarto comma, anziché: «...distanza i 20 Km...», leggasi: «...distanza di 20 Km...».
(98.44.2256)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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