REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 21 NOVEMBRE 1998 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 settembre 1998.
Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 14 luglio 1998.
Ampliamento dei compiti istituzionali del Nucleo operativo regionale  pag.


DECRETO 27 agosto 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte  pag.


DECRETO 24 settembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione  pag.


DECRETO 30 ottobre 1998.
Integrazione del decreto 27 agosto 1988, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 16 settembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.E.STRA. s.r.l., con sede in Falcone, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 23 febbraio 1998.
Approvazione della tabella relativa ai versamenti per opere di recupero ambientale  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 24 agosto 1998.
Riconoscimento ai laboratori generali di base provvisoriamente accreditati con il S.S.N. della possibilità di erogare le prestazioni eseguibili con metodiche radioimmunologiche anche con metodiche immunometriche alternative al R.I.A  pag. 10 


DECRETO 16 settembre 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Cinisi, al 31 dicembre 1995  pag. 11 


DECRETO 21 settembre 1998.
Modifica dei confini delle sedi farmaceutiche n. 31 e n. 93 della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo  pag. 12 


DECRETO 23 settembre 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria, al 31 dicembre 1993  pag. 13 


DECRETO 6 novembre 1998.
Modifica del decreto 1 ottobre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997  pag. 16 


DECRETO 6 novembre 1998.
Modifiche ed integrazioni del decreto 24 aprile 1998, concernente graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico  pag. 16 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti in gestione provvisoria e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Agrigento  pag. 17 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Caltanissetta  pag. 18 

DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania  pag. 18 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione della sede farmaceutica rurale, vacante, in gestione provvisoria come dispensario, nei comuni della provincia di Enna  pag. 20 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Messina  pag. 20 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Palermo.  pag. 21 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Ragusa.  pag. 21 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Siracusa.  pag. 22 


DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Trapani  pag. 23 


DECRETO 9 novembre 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Carini, al 31 dicembre 1995  pag. 23 


DECRETO 10 novembre 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di San Cataldo, al 31 dicembre 1995  pag. 24 


DECRETO 10 novembre 1998.
Modifica della pianta organica delle farmacie del comune di Scordia  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 settembre 1998.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un'aula bunker per grandi udienze da realizzare in Siracusa  pag. 26 


DECRETO 21 settembre 1998.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano  pag. 27 


DECRETO 23 settembre 1998.
Revoca del decreto 23 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi  pag. 28 


DECRETO 23 settembre 1998.
Revoca del decreto 26 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi  pag. 29 


DECRETO 30 settembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Cataldo  pag. 30 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Provvedimenti concernenti opere pie  pag. 32 
Ricostituzione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.O.S.)  pag. 32 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto per la realizzazione delle reti idriche di distribuzione alle zone costiere sino all'Imera - S. Leonardo est - 1° lotto, su beni immobili siti nel comune di Termini Imerese  pag. 33 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili ubicati nella zona archeologica Castello Beccadelli Bologna nel comune di Marineo  pag. 58 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1998  pag. 58 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Rettifica della denominazione della cooperativa Padre Angelo Brucculeri, con sede in Canicattì, già sciolta con decreto 6 dicembre 1996  pag. 60 
Rettifica della denominazione della cooperativa Residence, con sede in Calamonaci, già sciolta con decreto 18 febbraio 1993  pag. 60 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 61 

Assessorato degli enti locali:
Riapertura dei termini per l'iscrizione nell'albo dei commissari straordinari dei comuni e delle province regionali e nell'albo dei commissari provveditori  pag. 63 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41 ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104  pag. 63 

Assessorato dell'industria:
Concessione alla società Acque San Gerardo s.r.l. del permesso di ricerca per acque minerali denominato San Gerardo  pag. 64 
Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. può produrre per l'anno 1998  pag. 64 

Assessorato dei lavori pubblici:
Riconferma della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione di un acquedotto nel comune di San Pier Niceto  pag. 64 
Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori nel comune di S. Cataldo  pag. 64 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Monreale.  pag. 64 
Concessione di finanziamento al comune di Patti e determinazione dei termini per la realizzazione di opere di consolidamento del centro abitato  pag. 64 
Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Villalba  pag. 64 
Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di S. Alfio  pag. 65 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Vizzini.  pag. 65 
Approvazione del progetto del comune di Burgio per la realizzazione di lavori di consolidamento della zona via Nazionale-Stazione  pag. 65 

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre maggio-giugno 1998.
  pag. 65 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione al dr. Nunzio Toscano per l'apertura di un dispensario farmaceutico nel comune di Santa Teresa di Riva  pag. 68 
Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della struttura residenziale di Siracusa, di proprietà comunale, gestita dall'associazione Città Rinascita  pag. 68 
Autorizzazione alla dott.ssa Gabriella Tropea a reperire i locali per la nuova ubicazione del proprio esercizio farmaceutico  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla società S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., con sede in Catania, per l'ampliamento di un centro integrato di ricerca  pag. 69 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Petralia Sottana  pag. 69 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Monterosso Almo  pag. 69 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per rinnovo, apertura, ampliamento di cave e revoche  pag. 69 

STATUTI

Provincia regionale di Messina - Modifiche ed integrazioni  pag. 69 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 21 ottobre 1998, prot. n. 1977.
Legge regionale 4 giugno 1980, n. 51 - Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa - Contributi anno scolastico 1998/99  pag. 74 

CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 43.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23. Norme per l'edilizia scolastica. Rilevazione anno 1998  pag. 75 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 14 luglio 1998, prot. n. 13488.
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180. - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico  pag. 76 


CIRCOLARE 21 ottobre 1998, prot. n. 19436.
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Legge 11 novembre 1996, n. 574  pag. 76 

Assessorato del turismo,
delle comunicazione e dei trasporti

CIRCOLARE 8 ottobre 1998, prot. n. 1503.
Problematiche connesse al conferimento in servizio di noleggio con conducente dei veicoli previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85, 2° comma, lett. c) e d)) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (n. 244, 2° comma)  pag. 77 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali
AVVISO DI RETTIFICA

LEGGE 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.
  pag. 78 

Assessorato della sanità
AVVISO DI RETTIFICA

DECRETO 12 ottobre 1998.
Incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2o semestre 1996 ed al 1o semestre 1997.  pag. 78 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 marzo 1998.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 8 settembre 1998.
Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SU PROPOSTA
DELL'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed, in particolare, l'art. 21, che introduce il sistema di Tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione;
Vista la circolare n. 9 del 23 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, parte prima, con la quale sono state impartite le istruzioni per l'attuazione della norma regionale istitutiva della Tesoreria unica regionale;
Vista la legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, ed, in particolare, l'art. 5, sesto comma, che ha modificato il primo comma dell'art. 21 della predetta legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la nota prot. n. 28847 del 2 giugno 1998 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con la quale è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni regionali l'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale, aggiornato secondo le risultanze agli atti dell'Assessorato medesimo;
Considerato che con la citata nota prot. n. 28847 del 2 giugno 1998 è stato, altresì, chiesto alle varie Amministrazioni interessate di confermare o eventualmente modificare, per la parte di competenza, l'elenco degli enti e delle aziende allegato alla nota stessa, entro il termine di dieci giorni e, in caso di mancato riscontro, ritenere approvato l'elenco proposto, sempre per la parte di competenza;
Visto che ad oggi nessuna nota di conferma o di modifica dell'elenco in questione risulta pervenuta al predetto Assessorato del bilancio e delle finanze;
Vista la nota prot. n. 13109 del 7 luglio 1998, di riscontro alla richiesta di parere prot. n. 7709 del 5 febbraio 1998 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con la quale l'Ufficio legislativo e legale ritiene che all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana sia applicabile il sistema di Tesoreria unica regionale;
Ritenuto, pertanto, di uniformarsi al parere espresso dal predetto Ufficio legislativo e legale e di inserire quindi l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana nell'elenco di enti ed aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale, come proposto dall'Assessorato del bilancio e delle finanze;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 5, sesto comma, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Il predetto elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 settembre 1998.
  DRAGO 
  TRICOLI 


Allegato
ENTI ED AZIENDE SOGGETTI ALLE NORME
SULLA TESORERIA UNICA REGIONALE
(art. 21, comma 1, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
ed art. 5, comma 6, legge regionale 30 marzo 1998, n. 5)

Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.) - Modica (RG).
Azienda autonoma della stazione di cura di Acireale (CT).
Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Sciacca (AG).
Azienda autonoma Terme di Acireale (CT).
Azienda autonoma Terme di Sciacca (AG).
Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) - Palermo.
Aziende autonome di soggiorno e turismo.
Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
Aziende ospedaliere.
Aziende silvo-pastorali.
Aziende unità sanitarie locali.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) - Catania.
Centro interaziendale addestramento prof.le industria (C.I.A.P.I.) di Palermo.
Centro interaziendale addestramento prof.le industria (C.I.A.P.I.) diSiracusa - Priolo Gargallo (SR).
Centro per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) - Caltanissetta.
Comuni e loro aziende municipalizzate.
Consorzi di bonifica.
Consorzi fra enti locali.
Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna della Sicilia - Castelbuono (PA).
Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia.
Consorzio regionale per le autostrade siciliane - Messina.
Consorzio regionale per l'innovazione tecnologica della serricoltura - c/o E.S.A. - Palermo.
Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Palermo.
Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) - Palermo.
Ente minerario siciliano (E.M.S.) - Palermo.
Ente parco minerario Floristella-Grottacalda - Enna.
Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) - Palermo.
Enti autonomi portuali.
Enti fiera.
Enti parco.
Enti teatrali e musicali.
Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati c/o Assessorato lavoro.
I.R.F.I.S. Mediocredito della Sicilia S.p.A. - Palermo.
Istituti autonomi per le case popolari.
Istituti regionali d'arte.
Istituto dei ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania.
Istituto dei ciechi opere riunite "Florio e Salamone" di Palermo.
Istituto incremento ippico -Catania.
Istituto mutilati ed invalidi di guerra - Palermo.
Istituto professionale "T. Ardizzone Gioeni" - Catania.
Istituto professionale industriale e artistico per ciechi "Florio e Salamone" - Palermo.
Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) - Palermo.
Istituto regionale vite e vino - Palermo.
Istituto sperimentale zootecnico - Palermo.
Istituto tecnico femminile regionale - Catania.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Opere universitarie delle università degli studi.
Province e loro aziende.
Scuola magistrale ortofrenica regionale - Catania.
Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (CT).
Università degli studi.
(98.41.2096)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 luglio 1998.
Ampliamento dei compiti istituzionali del Nucleo operativo regionale.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto l'art. 3 del decreto 12 marzo 1948, n. 804, ratificato ed integrato con legge 4 maggio 1951, n. 538;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Visto il decreto n. 2940 del 30 novembre 1993, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il N.O.R. (Nucleo operativo regionale) alle dirette dipendenze del Direttore re gionale del corpo forestale;
Visto l'art. 66 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Vista la nota prot. n. 2779/98/GAB./R del 23 giugno 1998, con la quale il Prefetto di Palermo, presidente del "C.P.O.S.P.", a seguito della riunione del suddetto comitato, affida al Corpo forestale della Regione un servizio di vigilanza fissa all'"Albero Falcone" ubicato in Palermo nella via Notarbartolo;
Vista la nota n. 3796 del 22 maggio 1998 della Direzione azienda foreste demaniali della Regione siciliana, che chiede la predisposizione di un idoneo servizio di sorveglianza del garage che sarà utilizzato per il ricovero degli automezzi in servizio nei vari uffici dell'amministrazione forestale;
Ritenuto che bisogna rivedere l'anzidetto decreto n. 2940 del 30 novembre 1993, prevedendo altresì gli ulteriori compiti che il N.O.R. può essere chiamato a svolgere;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il N.O.R. (Nucleo operativo regionale), oltre a compiti di supporto all'attività dei distaccamenti, può essere chiamato a svolgere anche direttamente interventi mirati a:
—  conduzione di decise e tempestive iniziative nelle indagini di P.G. da effettuarsi nell'immediatezza dell'evento delittuoso e tutte le volte che abbia fondato motivo di ritenere il fenomeno di origine dolosa o colposa;
—  repressione di particolari reati per i quali si reputi necessario di dovere agire con personale estraneo alla normale attività operativa dei distaccamenti;
—  controllo di fascie di territorio particolarmente esposte ai reati contro l'ambiente quali discariche abusive, prelievo di acqua e materiale lapideo degli alvei torrentizi, immissioni di agenti inquinanti nell'aria, nel l'acqua e nel territorio in genere;
—  lotta contro gli incendi boschivi, consistente in servizi mirati alla prevenzione del reato in quelle zone ove si ritenga più elevato il rischio connesso all'insorgere de gli incendi;
—  prevenzione e/o repressione di atti e/o fatti illeciti con particolare riferimento alla tutela ambientale, prote zione civile, caccia di cui al decreto n. 2940 del 30 novembre 1993;
—  vigilanza e tutela di P.S., vigilanza a particolari strutture, nonché tutti gli altri eventuali incarichi speciali che di volta in volta potranno essere affidati al Corpo forestale.

Art. 2

Il personale del N.O.R., in considerazione dei nuovi incarichi attribuitigli, da n. 6 unità tra sottufficiali e guardie viene elevato a n. 24 unità con almeno 4 sottufficiali.

Art. 3

Il N.O.R., sempre alle dirette dipendenze del Direttore regionale del Corpo forestale, sarà coordinato da un dirigente tecnico forestale.

Art. 4

La formalizzazione degli atti conseguenziali all'attività operativa del Nucleo resta regolamentata dalla vigente normativa.
Palermo, 14 luglio 1998.
  CUFFARO 

(98.40.2047)
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DECRETO 27 agosto 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visti, in particolare, l'art. 25 e l'art. 50 della citata legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 18 del 17 gennaio 1992, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte;
Visto il proprio decreto n. 2528 del 9 novembre 1993, di ampliamento della superficie della predetta azienda faunistico-venatoria;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria;
Considerato che la concessione dell'azienda faunistico-venatoria di cui sopra è scaduta il 17 gennaio 1998 e che non è stata presentata richiesta di rinnovo;
Vista la richiesta presentata dal sig. Mazzurco Calogero, nato a Cesarò l'1 gennaio 1952, tendente alla costituzione ex novo dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra in agro di Bronte, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visti il piano di abbattimento biennale ed il disciplinare presentati dall'interessato;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale del comprensorio posto a base dell'iniziativa;
Visto il verbale relativo all'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dal quale si evince il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono tra l'altro comunicati i dati faunistico-venatori relativi alla provincia interessata a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 1971 del 18 giugno 1998;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. prot. 4248/TB87a del 28 luglio 1998, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria di cui sopra;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. 7574 del 31 luglio 1998 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ritenuto di potere accogliere l'istanza e quindi di potere costituire, nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Malaterra in agro di Bronte contrada Praca-Malaterra-Gioitto, estesa complessivamente Ha. 205.89.98 circa, comprendente le seguenti particelle: 4, 5, 6, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 92, del foglio di mappa n. 108; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 26, 29, 36, 59, 62, 63, 64, 94, 95, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 del foglio di mappa 109 del catasto terreni del comune di Bronte, giusta certificazione rilasciata dall'U.T.E. di Catania
in date diverse. Titolare concessionario responsabile dell'azienda è il sig. Mazzurco Calogero, nato a Cesarò
l'1 gennaio 1952 ed ivi residente in via N. Colaianni n. 1.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell'azienda faunisticovenatoria limitatamente al coniglio selvatico e con le clausole prescrittive di cui al disciplinare sottoscritto dal concessionario in data 18 maggio 1998.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 199.

Art. 4

Il presente decreto decadrà automaticamente, qualora, emanato il piano faunistico regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda diventasse incompatibile con la determinazione ed i principi di questo.

Art. 5

n titolare concessionario responsabile dell'azienda faunistico-venatoria, sig. Mazzurco Calogero, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con l'istanza e la relativa documentazione allegata, ivi compresi quelli assunti con il disciplinare.

Art. 6

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi assunti e di cui al presente decreto, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 7

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 agosto 1998.   
  CUFFARO 

(98.37.1879)
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DECRETO 24 settembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE
PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lett. d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori regione nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio decreto direttoriale n. 2542 del 14 lu glio 1998, con il quale sono state approvate le graduatorie relative ai nove ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori dalla regione per l'annata venatoria 1998/99, ai sensi del l'art. 22, 5° comma, lett. d), della legge regionale n. 33/97;
Visto il successivo decreto direttoriale n. 2699 del 28 agosto 1998, con il quale sono state modificate le graduatorie degli ambiti territoriali di caccia di Enna, Messina e Palermo;
Vista l'istanza del sig. Amato Carmine, nato a Marigliano (NA) il 21 aprile 1965 e residente a San Vitaliano in via Tasso n. 73, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. di Enna per la stagione venatoria 1998/99, pervenuta presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna in data 4 novembre 1997 e dalla stessa trasmessa e questo Assessorato in data 11 settembre 1998, con la nota n. 2748;
Rilevato che al 25° posto della graduatoria approvata per la stagione venatoria 1998/99 relativa all'A.T.C. di Messina, per un mero errore materiale, è stato inserito il sig. Pizzimenti Domenico, nato a Villa San Giuseppe il 26 gennaio 1953 e residente a Catona (RC) via Risorgimento n. 1/G, il quale, invece, aveva presentato istanza ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per l'ammissione nell'A.T.C. di Messina per la stagione venatoria 1997/98;
Rilevato, altresì, che nella medesima graduatoria, al 27° posto, per mero errore materiale, è stato inserito il sig. Ierecitano Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19 ot tobre 1963 ed ivi residente in via SS. 18, 1° tratto, n. 153/D, il quale ha presentato l'istanza senza indicarvi l'annata venatoria che non può nemmeno ricavarsi induttivamente da altri elementi risultanti dall'istanza medesima;
Visto il foglio del 2 settembre 1998, con il quale il sig. Bettoni Giuseppe, nato ad Endine Gagliano e residente a Sotto Collina (BG), via dei Rossini n. 16, chiede la motivazione per la mancata inclusione nella graduatoria dei cacciatori residenti fuori dalla Regione, ammessi nell'A.T.C. di Messina per l'annata venatoria 1998/99;
Rilevato che nella graduatoria approvata, relativa all'A.T.C. di Messina, per mero errore materiale non sono stati inseriti, pur avendone titolo, il sig. Bettoni Giuseppe sopra specificato, nonché il sig. Micalizi Nicola, nato a Messina il 21 novembre 1936 e residente a Milano in via R. Rossellini n. 4;
Considerato che con decreto n. 1105 del 30 aprile 1998, è stato individuato il numero massimo di cacciatori extra regionali ammissibili in Sicilia, e che in particolare per gli AA.TT.CC. di Enna e di Messina risultano rispettivamente di 385 e 46;
Considerato che il numero dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di Enna è inferiore a quello massimo previsto e cioè 189 ammessi contro i 385 previsti, mentre per l'ambito territoriale di caccia di Messina è stato coperto il numero massimo previsto;
Ritenuto di dovere apportare le necessarie modifiche alle graduatorie approvate con il citato decreto direttoriale n. 2542 del 14 luglio 1998, successivamente modificato con decreto direttoriale n. 2699 del 28 agosto 1998, coerentemente a quanto sopra rilevato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Le graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana, relative agli ambiti territoriali di caccia di Enna e di Messina, approvate con decreto direttoriale n. 2542 del 14 luglio 1998 e successivamente modificate con decreto direttoriale n. 2699 del 28 agosto 1998, sono ulteriormente modificate secondo quanto appresso:
A.T.C. di Enna
Al primo posto è inserito il sig. Amato Carmine, nato a Marigliano (NA) il 21 aprile 1965 e residente in San Vitaliano (NA) via Tasso n. 73, con il conseguente scorrimento di un posto dei nominativi in graduatoria fino ad impegnare il n. 190.
A.T.C. di Messina
Al 25° posto viene depennato il sig. Pizzimenti Domenico ed al 27° posto viene depennato il sig. Ierecitano Giuseppe, con i conseguenziali scorrimenti della gradua toria; al 31° e 32° posto della graduatoria, così come risultante dopo le esclusioni di cui sopra, sono inseriti rispettivamente: il sig. Micalizi Nicola, nato a Messina il 21 novembre 1936 e residente a Milano, via R. Rossellini n. 4, ed il sig. Bettoni Giuseppe, nato ad Endine Gaiano (BG) il 23 settembre 1945 e residente a Sotto Collina (BG) via Santa Eurosia n. 12 con il conseguente scorrimento della graduatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1998.
  CROSTA 

(98.40.2023)
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DECRETO 30 ottobre 1998.
Integrazione del decreto 27 agosto 1988, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 2693 del 27 agosto 1998, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte;
Considerato che nel predetto decreto, per un mero errore materiale, sono state omesse alcune parole che ne rendono difficile la lettura, e precisamente: nelle premesse, al 15° capoverso, dopo la parola "costituire", sono state omesse le parole "l'azienda faunistico-venatoria Malaterra" e all'art. 3 del dispositivo prima del punto è stato omesso il n. 9;
Ritenuto di dovere apportare al citato decreto le opportune integrazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 2693 del 27 agosto 1998 di cui alle premesse è integrato con le seguenti modifiche: nelle premesse, al 15° capoverso, dopo la parola "costituire" sono inserite le parole "l'azienda faunistico-venatoria Malaterra; all'art. 3 del dispositivo, prima del punto è inserito il n. 9".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 1998.
  CUFFARO 

(98.46.2120)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 16 settembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.E.STRA. s.r.l., con sede in Falcone, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuato nel settembre 1997 dalla C.C.I. nei confronti della cooperativa CO.E.STRA., con sede in Falcone, dal quale risulta una completa inattività del sodalizio, nonché una irreversibile situazione debitoria;
Vista la nota 26 novembre 1997, con la quale il rappresentante legale della cooperativa ha chiesto la liquidazione della società, "considerato lo stato di insolvenza della stessa";
Vista la successiva nota del 20 marzo 1998, con la quale il presidente del sodalizio ha reiterato la richiesta di liquidazione coatta amministrativa della società, allegando, a supporto di tale richiesta, 8 copie di istanze di fallimento proposte nei confronti del sodalizio da varie ditte fornitrici e presentate presso il tribunale di Patti;
Sentita la commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2375, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla C.C.I., Unione regionale, per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota n. 1335 del 29 luglio 1998, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visti gli artt. 2540 e 2544 del codice civile;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa CO.E.STRA. società a r.l., con sede in Falcone (ME), in via Sicilia n. 6, costituita il 16 maggio 1985 con atto omologato dal tribunale di Patti il 7 giugno 1985, iscritta al n. 1238 nel registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro, con D.P. n. 3982 del 16 aprile 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Pietro Gugliotta, nato a Messina il 4 dicembre 1961 e residente a Messina in viale Principe Umberto n. 81, isolato 238, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai crediti indicati nel decreto ministeriale del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 1998.
  BENINATI 

(98.40.2001)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 23 febbraio 1998.
Approvazione della tabella relativa ai versamenti per opere di recupero ambientale.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 9 dicembre 1980, n. 127;
Vista la legge regionale dell'1 marzo 1995, n. 19, art. 9;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'industria del 4 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 ottobre 1981, n. 49, parte I, recante disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava;
Visto il verbale n. 2/96 della Commissione regionale per i materiali da cava, ex art. 2, legge regionale n. 127/80, della salute dell'1 agosto 1996, approvato nella seduta del 13 ottobre 1997, con cui si esprime parere favorevole sulla tabella aggiornata, ex art. 19, legge regionale n. 127/80 e art. 5, legge regionale n. 19/95, predisposta dall'Ispettorato tecnico del CO.RE.MI., mediante la quale sono determinabili le somme da versare da parte dei concessionari delle cave, prima del rilascio dell'autorizzazione, sul capitolo 1941 - Bilancio Regione siciliana - Stato di previsione dell'entrata - Rubrica Assessorato territorio ed ambiente;
Vista la nota n. 7463 del 12 dicembre 1997 dell'Ispettorato del CO.RE.MI., con la quale è pervenuta copia della tabella aggiornata ex art. 19, legge regionale n. 127/80 e art. 5, legge regionale n. 19/95;
Ritenuto di approvare la superiore tabella;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, da formare parte integrante con il presente dispositivo, è approvata la tabella aggiornata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, della legge regionale n. 127/80 e dell'art. 5 della legge regionale n. 19/95, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I versamenti affluiranno sul capitolo 1941 del bilancio della Regione siciliana - Stato di previsione dell'entrata - Rubrica Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo le modalità previste dall'art. 19, della legge regionale n. 127 del 9 dicembre 1980.

Art. 3

La tabella di cui all'art. 1 ha validità triennale, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana entro il termine di giorni 120 o, in via giurisdizionale, al T.A.R. competente per territorio entro giorni 60 dalla data di notifica del presente decreto.
Palermo, 23 febbraio 1998.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 agosto 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 61.


VERSAMENTI PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE (art. 19, legge regionale

(Si omette la tabella allegata)
(98.39.1980)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 agosto 1998.
Riconoscimento ai laboratori generali di base provvisoriamente accreditati con il S.S.N. della possibilità di erogare le prestazioni eseguibili con metodiche radioimmunologiche anche con metodiche immunometriche alternative al R.I.A.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.C.M. 10 febbraio 1984;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78;
Considerato che le prestazioni radioimmunologiche in vitro (RIA) di cui al sopracitato D.P.R. n. 120/88 sono erogabili in regime di accreditamento provvisorio, ex art. 6, comma 6 della legge n. 724/94, esclusivamente da quei professionisti e/o strutture che già le erogano in regime convenzionale ai sensi dello stesso D.P.R.;
Rilevato, altresì, che avverso la suesposta disciplina sono stati promossi da laboratori generali di base, già convenzionati per la sola branca di patologia clinica, numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi tendenti ad ottenere il riconoscimento a poter erogare, in regime di accreditamento provvisorio, talune prestazioni già ricomprese tra quelle erogabili con metodica radioimmunologica, ma ora invece eseguibili anche con tecniche immunometriche alternative al RIA e come tali praticabili anche da quei lavoratori generali di base che non possiedono un precedente rapporto convenzionale per l'erogazione di prestazioni radioimmunologiche;
Rilevato, altresì, che a seguito di pronunce della magistratura amministrativa (ord. T.A.R. Campania sez. SA n.ri 85, 87, 137 del 22 gennaio 1997, CdS sez. V n. 911 e 951 del 16 maggio 1997) le Giunte regionali della Regione Campania e Regione Lazio, con deliberazioni rispettivamente n. 8654 del 18 novembre 1997 e n. 1165 dell'11 marzo 1997, hanno ritenuto erogabili in regime di accreditamento provvisorio da parte dei laboratori generali di base già convenzionati per la disciplina di patologia clinica, ai sensi del D.P.R. n. 120/88, ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in ordine alla esecuzione di tali metodiche, anche quelle prestazioni riportate nel medesimo D.P.R. nel nomenclatore relativo alla radioimmunologia che possono essere eseguite con metodiche immunometriche alternative a quella radioimmunologica;
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997, reg. 1, fg. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 24 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il nomenclatore regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe;
Visto, in particolare, l'allegato 3 del citato nomenclatore tariffario regionale, nel quale sono elencate secondo le branche specialistiche le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio;
Considerato che sotto un'unica branca definita "Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche, microbiologia, virologia, anatomia e istologia patologia, genetica, immunoematologia e s. trasfusionale" sono monitorate anche le prestazioni elencate nel D.P.R. n. 120/88;
Ritenuto che la distinzione di prestazioni con metodica RIA e non RIA contemplata nel D.P.R. n. 120/88 non viene più rappresentata e che comunque l'utilizzo di una nuova metodica di svolgimento delle attività diagnostiche non rappresenta un ampliamento del rapporto convenzionale medesimo;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'emanazione di un provvedimento che tenga conto dell'indirizzo giurisprudenziale rappresentato al fine di stabilire un comportamento omogeneo in ordine ai livelli di assistenza garantiti ai cittadini e di adeguare il sistema di erogazione di prestazioni alle linee dettate dal nomenclatore regionale tariffario vigente dal 1° gennaio 1998, semprecché le prestazioni in argomento vengano effettuate con tecniche immunometriche, fermo restando il divieto di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984, che nei laboratori generali di base vengano eseguite metodiche che utilizzano radioisotopi;
Considerata la necessità che i laboratori generali di base che intendono avvalersi della facoltà di eseguire le prestazioni di cui sopra dovranno adeguare preventivamente la propria strumentazione e dare comunicazione dell'avvio dell'effettuazione di tali analisi alla competente Azienda U.S.L., che potrà effettuare le opportune verifiche ispettive, restando inteso che dette prestazioni potranno essere eseguite nei limiti del tetto di spesa assegnato ad ogni struttura per ciascuno anno;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, tutti i laboratori generali di base provvisoriamente accreditati con il S.S.N. possono erogare le prestazioni contemplate nell'allegato 3 del nomenclatore tariffario regionale approvato con decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 31 dicembre 1997, reg. 1, foglio 109, ivi comprese le prestazioni già eseguibili con metodiche radioimmunologiche purché effettuate con metodiche immunometriche alternative al RIA.

Art. 2

I laboratori generali di base che intendono avvalersi della facoltà di eseguire le prestazioni di cui sopra devono dotarsi della strumentazione idonea e dare comunicazione dell'avvio dell'effettuazione di tali analisi alla competente A.U.S.L., che potrà effettuare le opportune verifiche ispettive, restando inteso che dette prestazioni potranno essere eseguite nei limiti del tetto di spesa assegnato ad ogni struttura per ciascun anno.

Art. 3

L'utilizzo di radioisotopi in vitro (RIA) rimane consentito esclusivamente a quelle strutture già in possesso di apposita autorizzazione e relativa convenzione secondo quanto previsto dall'art 3, comma 3, del D.P.C.M. del 10 febbraio 1984.

Art. 4

Resta fermo che le tipologie di prestazioni contrassegnate nell'allegato 3 del nomenclatore regionale tariffario con le lett. R. H. e * sono soggette a specifiche condizioni di erogabilità individuate dall'art. 1 del decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, che approva il medesimo nomenclatore.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 agosto 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 settembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 85.
(98.43.2172)
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DECRETO 16 settembre 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Cinisi, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Cinisi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto l'art. 104 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni, così come sostituito dal comma 1° dell'art. 2 della legge n. 362/91 che prevede che "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge n. 475/68 e successive modificazioni, sentiti l'Azienda U.S.L. e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune";
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Cinisi al 31 dicembre 1995, pari a 10.182 abitanti, comunicati dall'Istat con nota n. 299 del 21 agosto 1996 serviti in atto da due farmacie urbane nel rispetto del rapporto ottimale di legge di cui al criterio demografico di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Vista la nota n. 1683/97 del 15 ottobre 1997, con la quale l'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo comunica di avere deliberato la proposta di istituzione di una sede farmaceutica presso l'aeroporto di Palermo - Punta Raisi "Falcone e Borsellino";
Preso atto che il complesso aeroportuale in parola insiste nella circoscrizione territoriale del comune di Cinisi per cui, ai fini dell'istituzione della predetta sede farmaceutica, è necessario procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie dello stesso comune;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 3 luglio 1998 e 14 luglio 1998 nella cui sede il comune di Cinisi conviene sull'utilità dell'attivazione di un servizio farmaceutico che assicuri l'assistenza alla popolazione che gravita nel complesso aeroportuale, atteso che la distanza minima intercorrente tra lo stesso e le farmacie viciniore insistenti nel centro urbano del comune di Cinisi è di circa 8.000 metri con soluzione di continuità di abitati, come dichiarato dal comune medesimo;
Rilevato nella predetta conferenza dei servizi del 14 luglio 1998 che sussistono i presupposti di legge per l'istituzione di una farmacia rurale in deroga al criterio demografico e sulla base delle condizioni topografiche e di viabilità, nel complesso aeroportuale "Falcone-Borsellino" di Punta Raisi di Palermo;
Acquisito in detta sede, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, il parere favorevole del comune di Cinisi in ordine all'approvazione della nuova pianta organica dello stesso comune che prevede l'istituzione della nuova sede farmaceutica rurale da ubicarsi nell'area aeroportuale e la contestuale conferma dell'attuale delimitazione territoriale delle due sedi farmaceutiche urbane insistenti nel territorio di Cinisi-centro;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Cinisi al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Cinisi (provincia di Palermo) nel cui contesto viene istituita, ai sensi dell'art. 104 del T.U.LL.SS., come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 362/91, la 3ª sede farmaceutica rurale da ubicarsi nel complesso aeroportuale "Falcone-Borsellino" di Punta Raisi-Palermo:
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: n. 10.182 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti, n. 2 urbane;
c) sedi farmaceutiche spettanti n. 2 urbane ed 1 rurale;

Art. 2

Restano confermate nelle attuali delimitazioni territoriali le due sedi farmaceutiche urbane insistenti nel centro urbano di Cinisi come da relativi decreti istitutivi.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Cinisi e all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai relativi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.

Palermo, 16 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.39.1966)
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DECRETO 21 settembre 1998.
Modifica dei confini delle sedi farmaceutiche n. 31 e n.93 della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con D.P.R. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 ed i relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25452 del 15 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo;
Visto l'art. 4 del citato decreto n. 25452/98, con il quale vengono attribuiti precisi confini territoriali alla sede farmaceutica n. 31 il cui decentramento è stato approvato a norma del II comma dell'art. 5 della legge n. 362/91, giusta decreto n. 24707 del 5 marzo 1998;
Vista la dichiarazione a firma autenticata inoltrata in data 23 marzo 1998 dalla titolare della 31ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo – dott.ssa Civiletti Vincenza – con la quale la stessa attesta di non avere reperito nella zona "piazza Busacca" assegnata con il citato decreto n. 24707/98, idoneo locale dove trasferire la propria farmacia e di averlo reperito nella piazza Tosti ai numeri civici 23, 24, 25, ragione per la quale chiede che «in sede di revisione di pianta organica nel confine della zona venga inserita interamente piazza Tosti»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/01486 del 24 marzo 1998, con la quale è stata formalmente trasmessa agli organi consultivi preposti per legge, bozza del progetto di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo per l'acquisizione dei relativi pareri;
Vista l'ulteriore istanza del 27 marzo 1998, con la quale la dott.ssa Civiletti Vincenza ha reiterato la precedente richiesta di ampliamento della propria zona «piazza Busacca con un allargamento dei confini di 28 ml. fino a piazza Tosti comprendendola tutta fino all'angolo di via Turr»;
Vista la nota n. 2057/98 del 18 maggio 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo chiede chiarimenti in ordine all'ampliamento dei confini della zona richiesta per l'adozione degli adempimenti conseguenziali di propria competenza;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/02436 del 4 giugno 1998, inoltrata al sindaco del comune di Palermo ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, con la quale, in riscontro alla nota n. 2057/98 sopra citata, viene chiarito, che per mero disguido amministrativo, l'istanza del 23 marzo 1998 della dott.ssa Civiletti non è stata inserita nella bozza di pianta organica di cui all'assessoriale n. 1N13/01486 del 24 marzo 1998, al pari di altre similari richieste avanzate dal titolare delle sedi farmaceutiche nn. 3, 22 e 48 sulle quali sono stati formulati i pareri favorevoli e, pertanto, in conformità alle procedure adottate per dette richieste viene richiesto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362/91, parere di merito relativamente alla sede farmaceutica n. 31 nei termini sopra evidenziati;
Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91 espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo con nota n. 2558/98 del 19 giugno 1998 sulla modifica richiesta per la circoscrizione territoriale della 31ª sede farmaceutica del comune di Palermo;
Acquisito il parere favorevole del sindaco del comune di Palermo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91 nella formula del silenzio-assenso, decorso il termine di sette giorni prefissato con assessoriale n. 1N13/02496 del 4 giugno 1998 dalla data di notifica della stessa avvenuta in data 2 giugno 1998;
Ritenuto di potere apportare la modifica richiesta alla circoscrizione territoriale della sede farmaceutica n. 31 del comune di Palermo a parziale rettifica dell'art. 4 del decreto n. 25452 del 15 maggio 1998 e, conseguentemente, modificare la sede limitrofa 93ª a parziale rettifica dell'art. 7 dello stesso decreto n. 25452/98;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quanto disposto con decreto n. 25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995 la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, a parziale rettifica degli artt. 4 e 7 dello stesso decreto n. 25452/98, alle sedi farmaceutiche urbane 31ª e 93ª del comune di Palermo vengono assegnati i seguenti confini:
Sede farmaceutica n. 31
—  via Monteverdi angolo via Boito, via Boito, prosegue quest'ultima attraverso piazza Tosti (tutta inclusa) fino all'angolo di via Turr, fino ad incontrare via Bixio, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via G.B. Garufi, via Garufi e suo prolungamento ideale, attraverso villa Malfitano fino a via Dante, via Dante fino ad incontrare la strada ferrata, detta ferrata fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Monteverdi, via Monteverdi fino all'angolo con via Boito;
Sede farmaceutica n. 93
—  da via Aurispa angolo via Serradifalco, via Serradifalco fino a piazza Ottavio Ziino, via Malaspina fino a piazza Tosti (tutta esclusa) fino all'angolo di via Turr, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via Serradifalco.
Il presente decreto sarà inviato all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Il presente decreto, regolarizzato in bollo, sarà altresì inviato per la notifica al comune di Palermo in triplice copia, delle quali una copia dovrà essere notificata agli interessati titolari delle sedi farmaceutiche del comune di Palermo 31ª e 93ª, una dovrà restare agli atti del comune, la terza, munita della relata di avvenuta notifica, dovrà essere restituita a questo Assessorato, gruppo 13° farmacie della prima Direzione.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.40.2008)
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DECRETO 23 settembre 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria, al 31 dicembre 1993.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto del medico provinciale di Ragusa n. 72664 del 29 dicembre 1988, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Vittoria al 31 dicembre 1991 ed al 31 dicembre 1993, pari rispettivamente a 55.303 abitanti ed a 57.259 abitanti, in base ai quali occorre mantenere inalterato il numero delle sedi farmaceutiche esistenti non sussistendo i presupposti per l'istituzione di un'ulteriore sede farmaceutica;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Preso atto, come riportato nella citata delibera del consiglio comunale n. 145 del 15 giugno 1995, che la città ha subito notevoli mutamenti nella propria configurazione urbanistica con particolare riguardo all'assetto residenziale e che pertanto s'impone l'adozione di una nuova proposta per il riordino della pianta organica delle farmacie che tenga conto delle zone carenti nell'ambito dell'assistenza farmaceutica;
Preso atto, altresì, che con detta delibera n. 145/95, munita del visto tutorio del CO.RE.CO., il comune di Vittoria ha individuato quattro circoscrizioni denominate sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4, sviluppantesi lungo la fascia perimetrale della città in direzione sud-ovest e nord-est, afferenti altrettante zone della città di nuovo insediamento abitativo e registranti un più evidente disservizio in rapporto alla popolazione residente;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi nelle date 1 agosto 1995, 29 settembre 1995, 21 dicembre 1996, 27 dicembre 1996, 15 dicembre 1997, 6 aprile 1998 e 1 giugno 1998 di cui ai relativi verbali, da parte del comune di Vittoria, il quale intende confermare la deliberazione consiliare n. 145/95;
Preso atto, sulla base dei suddetti dati demografici, che le zone ove è maggiormente preminente l'esigenza di servizio farmaceutico risultano essere quelle denominate sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4;
Ritenuto che nelle zone testé denominate, il servizio è assicurato con il decentramento in tali zone, già autorizzato con distinti provvedimenti a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 362/91, di quattro delle farmacie del centro urbano tra quelle che hanno manifestato la volontà a trasferirsi in dette zone, applicando all'uopo i criteri ed i relativi punteggi di cui al decreto n. 22671 del 19 luglio 1997;
Ritenuto che gli effetti dei sopracitati provvedimenti soddisfano le esigenze di servizio nelle predette zone carenti e coincidono con le finalità di cui al presente provvedimento;
Ritenuto assolutamente indispensabile dovere, in sede di revisione di pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria, attribuire alle farmacie, il cui decentramento è stato autorizzato, un proprio ambito territoriale opportunamente delimitato, mantenendo la numerazione originaria di 5ª, 8ª, 9ª e 10ª sedi urbane del comune di Vittoria;
Acquisiti in sede di conferenza dei servizi dell'1 giugno 1998 i pareri favorevoli del comune di Vittoria, del l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della po polazione e dalle modificazioni topografiche possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Vittoria;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria al 31 di cembre 1991, prevedente la modifica delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche urbane n. 10ª, 9ª, 5ª e 8ª, con la conseguente assegnazione ad esse del territorio ricadente nelle zone denominate rispettivamente sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria è così determinata fino al 31 dicembre 1993:
a)  popolazione residente: n. abitanti 57.259;
b)  farmacie esistenti: n. 14;
c)  farmacie spettanti: n. 14.
Descrizione delle sedi
1ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Cannizzo Elsa, via Cavour n. 443;
—  tratto sui due fronti di via Bixio compreso tra via Roma e via G. Marconi; tratto su due fronti della via Marconi compreso tra le vie Bixio e G. Cascino; tratto sulla mezzeria della via G. Cascino compreso tra via Marconi e via Leopardi, tratto su due fronti della via G. Cascino compreso tra via G. Leopardi e Trento; tratto sulla mezzeria della via Trento compreso tra la via Cascino e via Volontari della Libertà; tratto sulla mezzeria del viale V. Libertà compreso tra la via Trento e la via Piave; tratto sulla mezzeria di via Piave compreso tra viale V. della Libertà e la via G. Diaz; tratto sui due fronti di via G. di Vittorio compreso tra la via G. Diaz e la FF.SS.; tratto a nord est compreso tra la FF.SS. e la variante alla SS. 115, nel punto posto a circa 1/2 tra gli incroci per Acate e per Pedalino; tratto della variante alla SS. 115 sino alla via G. Falcone; tratto sulla mezzeria della via Falcone compreso tra la variante alla SS. 115 e la via G. Fava; tratto sulla mezzeria della via G. Fava compreso tra la via Falcone e la via Giovanni Consolino; tratto sulla mezzeria della via G. Consolino compreso tra la via G. Fava e la FF.SS.; tratto a nord est parallelo alla FF.SS. compreso tra la via Spampinato e il sottopassaggio; tratto di attraversamento da nord est a sud-est di detto sottopassaggio sino ad incontrare la via D. Galimberti; tratto sulla mezzeria della via D. Galimberti compreso tra la sua fine e la via Torino; tratto sui due fronti della via Torino compreso tra la via D. Galimberti e piazza Matteotti; tratto sui due fronti della via Matteotti compreso tra la piazza Matteotti e la via Roma; tratto sui due fronti della via Roma compreso tra via Matteotti e la via Bixio;
2ª sede urbana
—  titolare dott. De Pasquale Costantino, via Cavour n. 292;
—  tratto sui due fronti di via XX Settembre compreso tra le vie R. Pilo e Torino; tratto su due fronti di via R. Pilo compreso tra le vie Castelfidardo e XX Settembre; tratto su due fronti di via Castelfidardo compreso tra le vie R. Pilo e Cernaia; tratto su due fronti di via Cernaia compreso tra le vie Castelfidardo e Bixio; tratto su due fronti di via Bixio compreso tra la via Cernaia e Roma; tratto di via Roma compreso tra le vie Bixio e Matteotti con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via G. Matteotti compreso tra la via Roma e la piazza Matteotti con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via: tratto di via Torino compreso tra piazza Matteotti e via XX settembre con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via;
3ª sede urbana
—  titolare dott. Alessandrello Giovanni Giuseppe, via Cavour n. 230/A;
—  tratto di via Cernaia compreso tra le vie Bixio e Castelfidardo con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via Castelfidardo compreso tra la via Cernaia e via R. Pilo con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via R. Pilo compreso tra la via Castelfidardo e XX Settembre con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto sui due fronti di via XX Settembre compreso tra le vie R. Pilo e A. Cappellini; tratto sui due fronti di via A. Cappellini compreso tra la via XX Settembre e la via Gaeta; tratto su due fronti di via Gaeta compreso tra la via A. Cappellini e via R. Settimo; tratto sui due fronti di via R. Settimo compreso tra le vie Gaeta e Cavour; tratto di via Cavour compreso tra le vie R. Settimo e Garibaldi con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto sui due fronti di via Garibaldi compreso tra le vie Cavour e Montebello, tratto sui due fronti di via Montebello tra le vie Garibaldi e delle Alpi, tratto di via delle Alpi compreso tra le vie Montebello e N. Bixio con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto di via N. Bixio compreso tra le vie delle Alpi e Cernaia con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via;
4ª sede urbana
—  titolare dott. Bertone Carlo, Iacono Gaetana, piazza del Popolo n. 1;
—  tratto di via R. Settimo, compreso tra le vie Cavour e Gaeta con esclusione dei caseggiati su i due fronti della medesima via; tratto di via Gaeta compreso tra le vie R. Settimo e A. Cappellini con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via A. Cappellini compreso tra le vie Gaeta e XX Settembre con esclusione dei caseggiati su i due fronti della medesima via; tratto su i due fronti di via XX Settembre compreso tra le vie A. Cappellini ed il suo nascere; tratto sui due fronti di via Montebello dal suo nascere alla via Garibaldi, tratto di via Garibaldi compreso tra le vie Montebello e Cavour con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto sui due fronti di via Cavour compreso tra le vie Garibaldi e R. Settimo;
5ª sede urbana
—  titolare dott. Vaccarello Roberto;
—  tratto sulla mezzeria della via trazzera e S. G. Lo Sperso compreso tra la via Villa e sino agli insediamenti urbani ivi esistenti; tratto sulla mezzeria di via C. Pisacane compreso tra la via trazzera S. Giuseppe Lo Sperso e il vico 3° C. Pisacane; tratto sulla mezzeria del vico 3° C. Pisacane compreso tra la via C. Pisacane e la via 25 Aprile; breve tratto sulla mezzeria di via 25 Aprile compreso tra il vico 3° C. Pisacane e via dell'Acate; tratto sulla mezzeria di via dell'Acate compreso tra le vie 25 Aprile e via Bixio; tratto di via Bixio compreso tra le vie dell'Acate e Marconi con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via Marconi compreso tra la via Bixio e la via G. Cascino con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto sulla mezzeria di via G. Cascino compreso tra le vie G. Marconi e Leopardi; tratto di via G. Cascino compreso tra le vie Leopardi e Trento con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto sulla mezzeria della via Trento compreso tra le vie G. Cascino e viale V. della Libertà; tratto sulla mezzeria del viale V. della Libertà compreso tra la via Trento e la via Piave; tratto sulla mezzeria di via Piave compreso tra il viale V. della Libertà e la via G. Diaz; tratto sui due fronti della via G. Di Vittorio compreso tra la via Diaz e le FF.SS.; tratto compreso tra le FF.SS. e la variante alla SS. 115 nel punto posto alla metà circa tra gli incroci per lo stradale per Acate e lo stradale per Pedalino; tratto sulla mezzeria della variante SS. 115 compreso tra la metà circa della distanza che intercorre tra gli stradali per Acate e Pedalino e l'incrocio per quest'ultimo; tratto sulla mezzeria dello stradale per Pedalino dalla circonvallazione e lungo il suo percorso;
6ª sede urbana
—  titolare dott. Bianculli Giuseppe, via Milano n. 123;
—  tratto di via Bixio compreso tra le vie dell'Acate e Vicenza con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto di via Vicenza sui due fronti compreso tra le vie Bixio e Adua, tratto di via Adua compreso tra le vie Vicenza e dell'Acate con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto sulla mezzeria della via dell'Acate compreso tra le vie Adua e C. Colombo, tratto sulla mezzeria della via C. Colombo compreso tra le vie dell'Acate e vico 3° Pisacane, tratto sulla mezzeria di vico 3° Pisacane compreso tra le vie C. Colombo e XXV Aprile, tratto sulla mezzeria di via XXV Aprile compreso tra il vico 3° Pisacane e la via dell'Acate, tratto sulla mezzeria della via dell'Acate compreso tra le vie XXV Aprile e Bixio;
7ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Alessandrello Lucia Rita, via Roma n. 162;
—  tratto di via Vicenza compreso tra le vie Adua e via Bixio con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto di via Bixio compreso tra la via Vi cenza e C. delle Alpi con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto sui due fronti di via C. delle Alpi compreso tra le vie Bixio e Adua, tratto di via Adua compreso tra le vie C. delle Alpi e Vicenza con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via;
8ª sede urbana
—  titolare dott. Guastella Rosario;
—  tratto sulla mezzeria dello stradale per Pedalino dalla Circonvallazione e lungo il suo percorso; tratto sulla mezzeria della variante SS. 115 compreso tra lo stradale per Pedalino e la via Falcone; tratto sulla mezzeria della via Falcone compreso tra la variante alla SS. 115 e la via Fava; tratto sulla mezzeria della via Fava compreso tra la via Falcone e via Consolino; tratto sulla mezzeria di via Consolino compreso tra le vie Fava e le FF.SS.; tratto delle FF.SS. compreso tra la via Consolino e Forcone; tratto sulla mezzeria di via Forcone compreso tra le FF.SS. e la via Venusti; tratto sulla mezzeria di via C. V. Veneto compreso tra le vie Forcone e Cavestro; tratto sulla mezzeria di via Cavestro compreso Caruano e V. Venusti; tratto sulla mezzeria della via C. V. Veneto compreso tra le vie Cavestro e L. Russo; tratto sulla mezzeria della via L. Russo compreso tra la via C. V. Veneto e la sua fine di direzione della vallata dell'Ippari;
9ª sede urbana
—  titolare dott. Ferraro Croce Enrico;
—  tratto sulla mezzeria della via E. Rizza compreso tra la via Adua e il suo prolungamento ideale fino allo stradale per Scoglitti nel punto di confluenza della Circonvallazione (Rotonda); tratto di via Adua compreso tra la via E. Rizza e via dell'Acate con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto sulla mezzeria di via dell'Acate compreso tra la via Adua e la via C. Colombo; breve tratto sulla mezzeria della via C. Colombo compresa la via dell'Acate e vico 3° C. Pisacane; tratto sulla mezzeria del vico 3. C. Pisacane compreso tra le vie C. Colombo e C. Pisacane; tratto sulla mezzeria di via C. Pisacane compreso tra il vico 3° C. Pisacane e la via Trazzera S. G. Lo Sperso; tratto sulla mezzeria della via Trazzera S. G. Lo Sperso compreso tra la via Villa e sino agli insediamenti urbani ivi esistenti;
10ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Lombardo Carmela;
—  tratto sui due fronti di via Adua compreso tra il suo inizio posto oltre la via Garibaldi in direzione della vallata dell'Ippari; tratto sulla mezzeria della via Fratelli Bandiera compreso tra la via Adua e la via P. Gentile; tratto di via P. Gentile compreso tra le vie Fratelli Bandiera ed il prolungamento ideale della via Calamandrei con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via, tratto della Circonvallazione sud-ovest compreso tra il prolungamento ideale della via Calamandrei ed il prolungamento ideale della via E. Rizza con esclusione dei caseggiati di detta Circonvallazione; tratto compreso tra la Circonvallazione sud-ovest (all'altezza del prolungamento ideale della via E. Rizza) e la Circonvallazione nel punto di confluenza dello stradale per Scoglitti (Rotonda);
11ª sede urbana
—  titolare dott. Mangione Carmelo, via Garibaldi n. 240;
—  tratto di via Montebello compreso tra il suo inizio e la via C. delle Alpi con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via C. delle Alpi compreso tra la via Montebello e la via Adua con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via Adua compreso tra il suo inizio e la via C. delle Alpi con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via;
12ª sede urbana
—  titolare dott. Iacono Rosario - Scoglitti, via Napoli n. 110;
—  tutta la frazione di Scoglitti;
13ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Calì Filippa, via Garibaldi n. 30;
—  tratto di via XX Settembre compreso tra il suo inizio e la via Torino con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto di via Torino compreso tra la via XX Settembre e la via D. Galimberti, con esclusione dei caseggiati sui due fronti della medesima via; tratto sulla mezzeria della via D. Galimberti, compreso tra la via Torino e la FF.SS.; tratto della FF.SS. compreso tra le vie Consolino e la via Forcone; tratto sulla mezzeria della via Forcone compreso tra la FF.SS. e la via E. Venusti; tratto sulla mezzeria di via E. Venusti compreso tra le vie Forcone e la via Cavestro; tratto sulla mezzeria della via Cavestro compreso tra le vie Venusti e C.V. Veneto; tratto sulla mezzeria della C.V. Veneto compreso tra le vie Cavestro e L. Russo; tratto sulla mezzeria della via L. Russo compreso tra la via C.V. Veneto e la sua fine in direzione della vallata dell'Ippari;
14ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Incardona Gaetana, via Adua n. 166;
—  tratto sulla mezzeria della Fratelli Bandiera compreso tra la via Adua e la via P. Gentile; tratto sui due fronti di via Adua compreso tra le vie Fratelli Bandiera e E. Rizza; tratto sulla mezzeria di via E. Rizza compreso tra le vie Adua ed oltre la via Lauretta in direzione della Circonvallazione sud-ovest; tratto sui due fronti della Circonvallazione sud-ovest compreso tra il prolungamento ideale della via E. Rizza ed il prolungamento ideale di via Calamandrei; tratto sui due fronti di via P. Gentile compreso tra il prolungamento ideale della via Calamandrei e la via Fratelli Bandiera.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Vittoria e all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la pubblicazione nei relativi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e all'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa.
Palermo, 23 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.40.2007)
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DECRETO 6 novembre 1998.
Modifica del decreto 1 ottobre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 25329 del 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, supplemento ordinario, n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, come integrato dal decreto n. 26942 del 2 novembre 1998, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997;
Considerato che per mera dimenticanza sono state omesse le variazioni di punteggio relative ai seguenti sanitari:
—  dott.ssa Mazzarino Dora;
—  dott.ssa Minio Rosalia;
—  dott.ssa Scordato Maria Grazia;
Dato atto che il punteggio da attribuire ai predetti sanitari è il seguente:
—  Mazzarino Dora  15,08; 
—  Minio Rosalia  17,56; 
—  Scordato Maria Grazia  0,38; 

Ritenuto, pertanto, indispensabile integrare con le correzioni di cui sopra il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, così come modificato dal decreto n. 26942 del 2 novembre 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997;

Decreta:


Art. 1

La graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, approvata in via definitiva con il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, così come modificato dal decreto n. 26942 del 2 novembre 1998, è integrata come segue:
  Data di nascita Punteggio 
Mazzarino Dora  28-9-1962 15,08 
Minio Rosalia  13-10-1957 17,56 
Scordato Maria Grazia  26-4-1964 0,38 


Art. 2

I predetti medici andranno ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2407)
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DECRETO 6 novembre 1998.
Modifiche ed integrazioni del decreto 24 aprile 1998, concernente graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto, in particolare, l'art. 45, comma 3, lett. l), del predetto accordo, ai sensi del quale ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato consultivo regionale ex art. 12, i quali utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua di L. 2.400 per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale;
Visto il decreto del 24 aprile 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico;
Considerato che per mero errore di omonima è stato inserito il dott. Virzì Antonino, nato il 13 maggio 1924, già convenzionato con il servizio sanitario nazionale presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, il quale non aveva presentato istanza, anziché il dott. Virzì Antonino, nato a Cesarò (ME) il 2 novembre 1948, convenzionato per la medicina generale con l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, C.R. n. 119020, il quale aveva presentato regolare istanza;
Considerato, altresì, che per mero errore è stato omesso il nominativo del dott. Russo Aldo, convenzionato con l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, C.R. n. 90350/0, il quale aveva presentato regolare istanza;
Dato atto che la percentuale contrattualmente determinata del 5% è pari a 291 aventi diritto per 5.829 iscritti al 31 dicembre 1997;
Preso atto che con il succitato decreto 24 aprile 1998 sono stati individuati quali aventi diritto 269 medici;
Atteso, pertanto, che altri medici possono essere inseriti nella graduatoria di che trattasi senza superare la percentuale del 5% degli iscritti;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere dalla graduatoria il dott. Virzì Antonino, nato il 13 maggio 1924 e di dover inserire il dott. Virzì Antonino, nato il 2 novembre 1948, convenzionato con l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, C.R. n. 119021 ed il dott. Russo Aldo convenzionato con l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, C.R. n. 90350/0;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, a parziale modifica ed integrazione del decreto 24 aprile 1998, è escluso dalla graduatoria dei medici aventi titolo all'indennità di collaboratore di studio medico di cui all'art. 45, comma 3, lett. l) del D.P.R. n. 484/96 il dott. Virzì Antonino, nato il 13 maggio 1924 e vengono inseriti il dott. Virzì Antonino, nato a Cesarò il 2 novembre 1948, convenzionato per la medicina generale con l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, C.R. n. 119021 ed il dott. Russo Aldo, convenzionato per la medicina generale con l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, C.R. n. 90350/0.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione dell'indennità prevista dalla citata normativa contrattuale, dovranno verificare che gli studi professionali dei medici individuati dispongano di personale di collaborazione secondo le condizioni di cui all'art. 45, comma 3, lett.l), D.P.R. n. 484/96.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2407)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti in gestione provvisoria e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Agrigento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25805 del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 14 agosto 1998, serie generale, parte I, con il quale è stata assegnata in gestione provvisoria la 2ª sede farmaceutica rurale vacante del comune di Lampedusa, frazione di Linosa, nelle more dell'assegnazione della stessa a mezzo di pubblico concorso;
Visti i decreti n. 24377 del 13 gennaio 1998 e n. 26418 del 21 settembre 1998, con i quali è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro e nel contesto istituita la 6ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che gli stessi decreti n. 24377 del 13 gennaio 1998 e n. 26418 del 21 settembre 1998 sono stati pubblicati nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 8, serie generale, parte I, del 14 febbraio 1998 e n. 57, serie generale, parte I, del 7 novembre 1998;
Visto il decreto n. 23472 del 26 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Raffadali e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23472 del 26 novembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Raffadali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 23473 del 26 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Ravanusa e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23473 del 26 novembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Ravanusa e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 22883 del 3 settembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Ribera e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22883 del 3 settembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Ribera e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 4 ottobre 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 23393 del 19 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie del comune di Sciacca e nel contesto istituita la 10ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23393 del 19 novembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Sciacca e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie vacanti in gestione provvisoria e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Agrigento sono le seguenti:
1)  comune di Lampedusa, frazione di Linosa: 2ª sede rurale vacante in gestione provvisoria;
2)  comune di Palma di Montechiaro: 6ª sede urbana;
3)  comune di Raffadali: 4ª sede urbana;
4)  comune di Ravanusa: 4ª sede urbana;
5)  comune di Ribera: 5ª sede urbana;
6)  comune di Sciacca: 10ª sede urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà altresì notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2446)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Caltanissetta.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24368 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi e nel contesto istituita la 7ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24368 del 31 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Niscemi e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Caltanissetta sono le seguenti:
1)  comune di Niscemi, 7ª sede urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà altresì notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2445)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 83481 del 23 luglio 1990, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Aci Sant'Antonio e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica;
Visto il decreto n. 92921 del 25 maggio 1991, che individua, ai sensi della legge n. 475/68, art. 10, comma I, le farmacie di nuova istituzione dei comuni della provincia di Catania, tra le quali la 2ª sede farmaceutica del comune di Aci Sant'Antonio;
Vista la nota n. 8450 del 14 luglio 1991 del comune di Aci Sant'Antonio ai sensi del 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, con la quale, lo stesso ha esercitato il diritto di prelazione per la citata 2ª sede farmaceutica istituita con decreto n. 83481 del 23 luglio 1990;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania, disponibili per il privato esercizio, eccezione fatta per la 2ª sede del comune di Aci Sant'Antonio per le motivazioni di cui alla nota comunale n. 8450 del 14 luglio 1991;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 25 maggio 1994 dal comune di Aci Sant'Antonio in ordine alla rinuncia alla gestione diretta della sede farmaceutica di che trattasi ed alla disponibilità della stessa per il conferimento a privati;
Visto il decreto n. 14177 del 10 maggio 1995, con il quale viene assegnata in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 362/91, la 2ª sede farmaceutica del comune di Aci Sant'Antonio, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla citata nota comunale n. 8450 del 14 luglio 1991;
Visto il decreto n. 23082 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Aci Sant'Antonio e nel contesto istituite la 3ª e 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23082 del 9 ottobre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Aci Sant'Antonio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 15 novembre 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25907 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello e contestualmente istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25907 del 2 luglio 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Acicastello e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24307 del 30 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena e nel contesto istituite la 5ª e 6ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24307 del 30 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Acicatena e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 7 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25908 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acireale e nel contesto istituita la 13ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25908 del 2 luglio 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Acireale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25783 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso e nel contesto istituite la 4ª e 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25783 del 15 giugno 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Belpasso e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 dell'8 agosto 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24118 del 19 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Bronte e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24118 del 19 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Bronte e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 23469 del 25 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Grammichele e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23469 del 25 novembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Grammichele e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 26417 del 21 settembre 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania e nel contesto istituita la 7ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 26417 del 21 settembre 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Gravina di Catania e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 7 novembre 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24083 del 13 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Mascalucia e nel contesto istituite la 4ª, 5ª e 6ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24083 del 13 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Mascalucia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24882 del 23 marzo 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco e nel contesto istituite la 10ª e 11ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24882 del 23 marzo 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Misterbianco e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 23081 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palagonia e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23081 del 9 ottobre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Palagonia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 15 novembre 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 22881 del 3 settembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Pedara e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22881 del 3 settembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Pedara e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 4 ottobre 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, così come rettificato con successivo decreto n. 180 del 24 giugno 1992, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che gli stessi decreti n. 95948 del 12 novembre 1991 e n. 180 del 24 giugno 1992 sono stati pubblicati nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di S. Giovanni La Punta e nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 7 dell'1 febbraio 1992 e n. 48 del 10 ottobre 1992, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25527 del 28 maggio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25527 del 28 maggio 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di S. Giovanni La Punta e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 22623 del 12 luglio 1997, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Trecastagni e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22623 del 12 luglio 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Trecastagni e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24403 del 20 gennaio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo e nel contesto istituite la 4ª e 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24403 del 20 gennaio 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Tremestieri Etneo e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania sono le seguenti:
1)  comune di Aci Castello, la 5ª sede farmaceutica urbana;
2)  comune di Acicatena, la 5ª e 6ª sede farmaceutica urbana;
3)  comune di Acireale, la 13ª sede farmaceutica urbana;
4)  comune di Aci Sant'Antonio, la 2ª, 3ª e 4ª sede farmaceutica urbana;
5)  comune di Belpasso, la 4ª e 5ª sede farmaceutica urbana;
6)  comune di Bronte, la 5ª sede farmaceutica urbana;
7)  comune di Grammichele, la 4ª sede farmaceutica urbana;
8)  comune di Gravina di Catania, la 7ª sede farmaceutica urbana;
9)  comune di Mascalucia, la 4ª, 5ª e 6ª sede farmaceutica urbana;
10)  comune di Misterbianco, la 10ª e 11ª sede farmaceutica urbana;
11)  comune di Palagonia, la 4ª sede farmaceutica urbana;
12)  comune di Pedara, la 2ª sede farmaceutica urbana;
13)  comune di S. Giovanni La Punta, la 4ª e 5ª sede farmaceutica urbana;
14)  comune di Trecastagni, la 2ª sede farmaceutica urbana;
15)  comune di Tremestieri Etneo, la 4ª e 5ª sede farmaceutica urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà inoltre notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2444)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione della sede farmaceutica rurale, vacante, in gestione provvisoria come dispensario, nei comuni della provincia di Enna.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto del medico provinciale di Enna n. 1910 del 26 luglio 1985, con il quale viene conferita la 3ª sede rurale del comune di Villarosa, frazione di Villapriolo;
Visto il decreto n. 15074 del 10 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995, con il quale, a seguito di rinuncia del titolare assegnatario, di cui al citato decreto del medico provinciale di Enna n. 1910 del 26 luglio 1985, viene autorizzata la gestione provvisoria della 3ª sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa, frazione di Villapriolo, nelle more della riassegnazione della stessa a mezzo pubblico concorso;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

La sede farmaceutica rurale, vacante, in gestione provvisoria come dispensario, nei comuni della provincia di Enna è la seguente:
—  comune di Villarosa, frazione di Villapriolo: 2ª sede farmaceutica rurale.

Art. 2

I confini della sede di cui al precedente articolo: territorio della frazione di Villapriolo.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà inoltre notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2442)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Messina.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 22882 del 3 settembre 1997, con il quale viene rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Villafranca Tirrena, provincia di Messina, e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22882 del 3 settembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Villafranca Tirrena e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 4 ottobre 1997, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

La farmacia di nuova istituzione nei comuni della provincia di Messina è le seguente:
—  comune di Villafranca Tirrena, 2ª sede urbana.

Art. 2

I confini della 2ª sede farmaceutica indicata nell'articolo precedente sono quelli risultanti dal decreto concernente la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà inoltre notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2441)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Palermo.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 23027 del 27 settembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria e nel contesto istituite la 12ª e la 13ª sedi farmaceutiche urbane;
Preso atto che lo stesso decreto n. 23027 del 27 settembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61, serie speciale, parte I, dell'8 novembre 1997;
Visto il decreto n. 23279 del 4 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Ficarazzi e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica urbana;
Considerato che lo stesso decreto n. 23279 del 4 novembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Ficarazzi e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 del 6 dicembre 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24352 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Misilmeri e nel contesto istituite la 5ª e la 6ª sede farmaceutica urbana;
Considerato che il sopracitato decreto n. 24352 del 31 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Misilmeri e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24305 del 30 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Villabate e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Considerato che il sopracitato decreto n. 24305 del 30 dicembre 1997, è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Villabate e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 7 febbraio 1998, parte I, serie generale;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Palermo sono le seguenti:
1)  comune di Bagheria, 12ª e 13ª sedi urbane;
2)  comune di Ficarazzi: 2ª sede urbana;
3)  comune di Misilmeri: 5ª e 6ª sedi urbane;
4)  comune di Villabate: 4ª sede urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà altresì notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2440)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Ragusa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 81533 del 26 aprile 1990, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Croce Camerina e nel contesto istituita la 3ª sede farmaceutica rurale;
Preso atto che lo stesso decreto n. 81533 del 26 aprile 1990 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Santa Croce Camerina e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 1990, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Modica e nel contesto istituita la 13ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Modica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 4 febbraio 1989, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa e nel contesto istituita la 17ª sede farmaceutica rurale;
Preso atto che lo stesso decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Ragusa e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 4 febbraio 1989, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 87807 del 28 novembre 1990, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa e nel contesto istituita la 18ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 87807 del 28 novembre 1990 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Ragusa e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 2 marzo 1991, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 87808 del 28 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 aprile 1991, con il quale, ai sensi del comma I, art. 10 della legge n. 475/68, sono state individuate le farmacie vacanti e di nuova istituzione dei comuni della provincia di Ragusa quali la 13ª sede urbana per il comune di Modica, la 17ª rurale e la 18ª urbana per il comune di Ragusa e la 3ª rurale per il comune di Santa Croce Camerina;
Preso atto che lo stesso decreto n. 87808 del 28 novembre 1990 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge agli albi pretori dei comuni interessati;
Visto il decreto n. 25788 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1993 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, nel contesto della quale è stata soppressa la sede farmaceutica eccedente il parametro proporzionale della popolazione e assegnate allo stesso comune un numero complessivo di 17 sedi farmaceutiche, ai sensi della vigente normativa di cui alla legge n. 362/91;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25788 del 15 giugno 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 dell'8 agosto 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25757 del 12 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica del comune di Santa Croce Camerina, nel contesto della quale è stata soppressa la sede farmaceutica eccedente il parametro proporzionale della popolazione e assegnate allo stesso comune un numero complessivo di 2 sedi farmaceutiche, ai sensi della vigente normativa di cui alla legge n. 362/91;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25757 del 12 giugno 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 dell'8 agosto 1998, serie generale, parte I;
Ritenuto di dover revocare il decreto n. 87808 del 28 novembre 1990 per gli effetti derivanti dalla soppressione delle sedi farmaceutiche afferenti i comuni di Ragusa (18ª sede) e di Santa Croce Camerina (3ª sede) di cui ai rispettivi decreti n. 25788 del 15 giugno 1998 e n. 25757 del 12 giugno 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 dell'8 agosto 1998;
Visto il decreto n. 22461 del 19 giugno 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Ispica e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22461 del 19 giugno 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 29 luglio 1997, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 22622 del 12 luglio 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo e nel contesto istituita la 4ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 22622 del 12 luglio 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Pozzallo e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Ragusa sono le seguenti:
1)  comune di Ispica, 4ª sede urbana;
2)  comune di Modica: 13ª sede urbana;
3)  comune di Pozzallo: 4ª sede urbana;
4)  comune di Ragusa: 17ª sede urbana.

Art. 2

Le circoscrizioni di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelle risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.

Art. 3

Per le motivazioni di cui in premessa viene revocato il decreto n. 87808 del 28 novembre 1990.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà altresì notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2438)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Siracusa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 12024 dell'11 agosto 1994, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie del comune di Floridia e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che il sopracitato decreto n. 12024 dell'11 agosto 1994 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Floridia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994;
Visto il decreto n. 12024 dell'11 agosto 1994, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie del comune di Rosolini e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica;
Preso atto che lo stesso decreto n. 12024 dell'11 agosto 1994 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Rosolini e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24117 del 9 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Solarino e nel contesto istituita la 2ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24117 del 9 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Solarino e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 24369 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Pachino e nel contesto istituita la 5ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 24369 del 31 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Pachino e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n. 25789 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Siracusa e nel contesto istituite le 30ª, 31ª e 32ª sedi farmaceutiche urbane;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25789 del 15 giugno 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Siracusa e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 14 agosto 1998, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Siracusa sono le seguenti:
1)  comune di Floridia, 5ª sede urbana;
2)  comune di Pachino: 5ª sede urbana;
3)  comune di Rosolini: 5ª sede urbana;
4)  comune di Siracusa: 30ª, 31ª e 32ª sedi urbane;
5)  comune di Solarino: 2ª sede urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna delle sedi farmaceutiche indicate nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà altresì notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2437)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Individuazione della farmacia di nuova istituzione nei comuni della provincia di Trapani.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, l'art. 10, comma I;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25853 del 24 giugno 1998, con il quale viene rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Mazara del Vallo e nel contesto istituita la 13ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n. 25853 del 24 giugno 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Mazara del Vallo e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 29 agosto 1998, serie generale, parte I;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

La farmacia di nuova istituzione nei comuni della provincia di Trapani è la seguente:
—  comune di Mazara del Vallo: 13ª sede farmaceutica urbana.

Art. 2

I confini della 13ª sede farmaceutica indicata nell'articolo precedente sono quelli risultanti dal decreto concernente la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà inoltre notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2436)
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DECRETO 9 novembre 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Carini, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, gli artt. 9 e 10;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24353 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune diCarini e nel contesto istituita la 6ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che con il medesimo decreto n. 24353 del 31 dicembre 1997 si è ritenuto di dover differire l'eventuale valutazione della disponibilità al decentramento avanzata dalla farmacia Eredi Ajello, Genova e Governanti nella zona denominata Agliastrelli ove è già stata istituita la 5ª sede farmaceutica urbana, attualmente vacante, all'esito della pronuncia definitiva del CGA Regione Sicilia, avanti il quale era pendente il giudizio di merito in ordine alle procedure di cui al comma 2°, art. 5 della legge n. 362/91;
Vista la decisione n. 41/98, con la quale il CGA Regione Sicilia si è pronunciato in ordine alle procedure di cui sopra;
Vista l'assessoriale prot. n. 1N13/03637 del 21 settembre 1998, con la quale i titolari delle farmacie Eredi Aiello, Genova e Governanti sono stati invitati a confermare entro il termine di giorni sette dalla notifica, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/68, la propria disponibilità al decentramento, con l'indicazione della sede di preferenza Agliastrelli od, in alternativa, la zona ove è stata istituita la 6ª sede farmaceutica urbana, giusta decreto n. 24353/97 sopra citato, rappresentando che, qualora la medesima sede fosse stata prescelta da più di un titolare di farmacia, sarebbe stata attivata una procedura concorsuale in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui al decreto n. 22671 del 19 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana dell'8 novembre 1997;
Preso atto che con la citata assessoriale 1N13/03637 del 21 settembre 1998 è stato fatto presente, agli stessi titolari, che, decorso il termine prefissato, il silenzio avrebbe assunto il significato di rinuncia alla procedura "de qua";
Vista la nota del 24 settembre 1998, sottoscritta dai farmacisti titolari delle predette farmacie Eredi Ajello, Genova e Governanti, di riscontro all'assessoriale n. 1N13/03637 del 21 settembre 1998, ove, tra l'altro, gli stessi chiedono di ritenere differita l'istanza di trasferimento all'esito della decisione del TAR Sicilia, avanti il quale gli istanti hanno proposto ricorso giurisdizionale per l'annullamento, previa sospensiva, del citato decreto n. 24353 del 31 dicembre 1997;
Preso atto che con l'ordinanza n. 874/98, il TAR Sicilia, sezione I di Palermo, ha già respinto la domanda di sospensione in ordine all'esecuzione del provvedimento impugnato;
Preso atto, altresì, che la predetta istanza del 24 settembre 1998 non è stata formulata in conformità a quanto richiesto con l'assessoriale prot. n. 1N13/03637 del 21 settembre 1998 e pertanto è da ritenere come rinunzia al trasferimento, restando valida la vigente pianta organica;
Visti gli attti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, resta valida la pianta organica delle farmacie del comune di Carini, così come rideterminata, al 13 dicembre 1995, con decreto n. 24353 del 31 dicembre 1997, fatto salvo l'esito del giudizio di merito pendente avanti al TAR Sicilia, sezione I di Palermo.
Il presente decreto verrà inviato al comune diCarini per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Il presente verrà altresì notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2439)
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DECRETO 10 novembre 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di SanCataldo, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68 ed, in particolare, gli artt. 9 e 10;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 23470 del 25 novembre 1997, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di S. Cataldo e nel contesto istituita la 5ª e la 6ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che con il medesimo decreto n. 23470 del 25 novembre 1997 si è ritenuto di dover differire l'eventuale valutazione delle disponibilità al decentramento della propria sede farmaceutica, in una delle zone oggetto di nuova istituzione, denominate Belvedere e Cristo Re, avanzate dalle farmacie Gallo e Pilato, all'esito della pronuncia definitiva del CGA Regione Sicilia, avanti il quale era pendente il giudizio di merito in ordine alle procedure di cui al comma 2°, art. 5 della legge n. 362/91;
Vista la decisione n. 41/98, con la quale il CGA Regione Sicilia si è pronunciato in ordine alle procedure di cui sopra, per cui è possibile procedere alle valutazioni previste nel decreto n. 23470/97;
Vista l'assessoriale prot. n. 1N13/03725 del 30 settembre 1998, con la quale i titolari delle farmacie Gallo e Pilato sono stati invitati a confermare entro il termine di giorni sette dalla notifica, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/68, la propria disponibilità al decentramento, con l'indicazione della sede di preferenza Belvedere o Cristo Re, rappresentando che, qualora la medesima sede fosse stata prescelta da più di un titolare di farmacia, sarebbe stata attivata una procedura concorsuale in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui al decreto n. 22671 del 19 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana dell'8 novembre 1997;
Preso atto che con la citata assessoriale 1N13/03725 del 30 settembre 1998 è stato fatto presente, agli stessi titolari, che decorso il termine prefissato, il silenzio avrebbe assunto il significato di rinuncia alla procedura "de qua";
Preso atto che il termine prefissato è decorso infruttuosamente ed il silenzio ha pertanto assunto il significato di rinunzia alla procedura "de qua";
Ritenuto, pertanto, di dover perseguire il primario interesse pubblico di garantire l'assistenza farmaceutica nelle zone di insediamento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, cui è finalizzata la vigente pianta organica delle farmacie del comune di San Cataldo, così come riderminata al 31 dicembre 1995 con il citato decreto n. 23470 del 25 novembre 1997, con le medesime delimitazioni assegnate a ciascuna sede farmaceutica;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, resta valida la pianta organica delle farmacie del comune di San Cataldo, così come rideterminata, al 31 dicembre 1995, con decreto n. 23470 del 25 novembre 1997.
Il presente decreto verrà inviato al comune diSan Cataldo per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda U.S.L. n. 2 di Caltanissetta e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Il presente decreto verrà altresì notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 10 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2447)
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DECRETO 10 novembre 1998.
Modifica della pianta organica delle farmacie del comune di Scordia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con D.P.R. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68 ed in particolare, gli artt. 9 e 10;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 ed i relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24402 del 20 gennaio 1998, così come modificato ed integrato con decreto n. 25785 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia nel cui contesto è stata istituita la IV sede farmaceutica urbana;
Visto il decreto n. 27053 del 10 novembre 1998, con il quale acquisita la decisione n. 41/98 del CGA Regione Sicilia in ordine all'adozione delle procedure di cui all'art. 5 della legge n. 362/91, la titolare dell'omonima farmacia, afferente la 1ª sede farmaceutica urbana del comune di Scordia, è stata autorizzata, a norma del comma 2°, art. 5 della legge n. 362/91, a reperire entro i limiti territoriali della zona corrispondente alla 4ª sede farmaceutica di cui al decreto n. 24402/98, così come modificata con successivo decreto n. 25785/98, i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico;
Ritenuto che gli effetti del sopra citato provvedimento soddisfano le esigenze di servizio nella zona carente di cui in premessa e coincidono con le finalità di cui al presente provvedimento;
Ritenuto assolutamente indispensabile procedere alla rettifica della pianta organica vigente delle farmacie del comune diScordia, approvata con decreto n. 24402 del 20 gennaio 1998, così come modificato ed integrato con decreto n. 25785 del 15 giugno 1998, attribuendo alla 1ª sede farmaceutica urbana il territorio corrispondente alla zona precedentemente attribuita alla 4ª sede farmaceutica di nuova istituzione ed a quest'ultima il territorio corrispondente alla zona precedentemente attribuita alla 1ª sede farmaceutica urbana, mantenendo ciascuna l'originaria numerazione rispettivamente di 1ª e 4ª sede farmaceutica urbana del comune di Scordia;
Acquisiti in sede di conferenza dei servizi del 14 ottobre 1998 i pareri favorevoli del comune di Scordia, dell'Azienda USL n. 3 di Catania e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato, altresì, che la ragione di interesse pubblico non viene disattesa con il trasferimento della 1ª sede farmaceutica urbana del comune diScordia;
Ritenuto, pertanto, di dovere rettificare, nei termini di cui sopra, la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia, approvata con decreto n. 24402 del 20 gennaio 1998, così come modificato ed integrato con decreto n. 25785 del 15 giugno 1998, al 31 dicembre 1995;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene modificata, limitatamente alle sedi farmaceutiche 1ª e 4ª del comune di Scordia, la pianta organica delle farmacie già adottata con i decreti nn. 24402 del 20 gennaio 1998 e 25875 del 15 giugno 1998.
Comune di Scordia (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 17.078;
b)  sedi farmaceutiche: n. 4.
Delimitazioni delle sedi:
Sede n. 1
—  titolare dott.ssa Tropea Gabriella, piazza Umberto n. 16;
—  nord: via dello Stadio esclusa continua con via P. Nenni esclusa fino alla strada provinciale per Militello Val di Catania, continua per detta strada fino ai confini del territorio;
—  sud: dalla strada provinciale per Francofonte fino ad incrociare la via Brodolini, via Brodolini esclusa prosegue per via A. Moro esclusa fino all'incrocio con via Bachelet, via Bachelet esclusa fino a via Amendola, via Amendola inclusa fino alla via da denominare, via da denominare inclusa fino al parcheggio di via P.ssa di Piemonte, parcheggio incluso continua con via P.ssa di Piemonte esclusa fino a via Colombo, via Colombo esclusa fino a via Puglisi, via Puglisi esclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi esclusa fino all'incrocio con via dello Stadio;
Sede n. 2
—  titolare dr. Bentivegna Pietro, via Garibaldi, 151;
—  strada provinciale per Militello fino a via Pietro Nenni, via Pietro Nenni inclusa fino a via dello Stadio, via dello Stadio inclusa fino a via Garibaldi inclusa fino a via Carignano, via Carignano inclusa fino a via Duca d'Aosta, via Duca D'Aosta inclusa fino a via Messina, via Messina inclusa fino a via Attard, via Attard inclusa prosegue per la provinciale n. 2 fino al confine del territorio;
Sede n. 3
—  titolare dott.ssa Lanteri Francesca, via V. Emanuele n. 141;
—  strada provinciale per Francofonte fino a via Brodolini, via Brodolini inclusa prosegue su via A. Moro inclusa fino a via Bachelet, via Bachelet inclusa fino a via Amendola, via Amendola esclusa fino alla via da denominare, via da denominare esclusa fino al parcheggio di via P.ssa di Piemonte, parcheggio escluso continua con via P.ssa di Piemonte inclusa fino a via Colombo, via Colombo inclusa fino a via Puglisi, via Puglisi inclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi inclusa fino a via Carignano, via Carignano esclusa fino a via Duca d'Aosta, via Duca d'Aosta inclusa fino a via V. Emanuele, via V. Emanuele inclusa fino a via Ten. De Cristofaro, prosegue su via Balilla inclusa, continua sulla strada provinciale per Catania fino ai confini del territorio;
Sede n. 4
—  urbana di nuova istituzione;
—  strada provinciale per Catania fino a via Balilla esclusa, continua su via Tenente De Cristoforo esclusa, via Vittorio Emanuele esclusa, via Duca d'Aosta esclusa fino a via Messina, via Messina esclusa fino a via Attard, via Attard esclusa prosegue sulla strada provinciale n. 2 fino ai confini del territorio.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Scordia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Il presente decreto verrà, altresì, notificato al comune interessato per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/68, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 10 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.46.2435)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 settembre 1998.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un'aula bunker per grandi udienze da realizzare in Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 1242 dell'11 marzo 1998, con la quale il Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per Palermo, incaricato dal Ministero di grazia e giustizia, ha chiesto a questoAssessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione per la costruzione di un'aula bunker per grandi udienze da realizzare in prossimità della nuova casa circondariale di Siracusa;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e consistenti in:
 1)  tav.  n.   1a - relazione tecnico-illustrativa; 
 2)  tav.  n.   2 - corografia, 1:25.0000; 
 3)  tav.  n.   2a - corografia con stralcio catastale, 1:5.000; 
 4)  tav.  n.   3 - planimetria generale stato di fatto, 1:500; 
 5)  tav.  n.   4 - planimetria generale assetto definitivo, 1:200 (in effetti la scala è di 1:500); 
 6)  tav.  n.   6 - planimetria aula udienze piano terra, 1:100; 
 7)  tav.  n.   6a - planimetria aula udienze piano primo, 1:100; 
 8)  tav.  n.   8 - prospetti, 1:200 (in effetti la scala è di 1:100); 
 9)  tav.  n.   9 - sezioni, 1:100; 
10)  tav.  n.  10a - edificio tecnico, 1:100; 
11)  tav.  n.  15 - piano particellare di esproprio; 

Vista la deliberazione n. 25 del 25 febbraio 1998, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha espresso parere favorevole al progetto per la costruzione di un'aula per grandi udienze in prossimità della casa circondariale di Siracusa;
Vista la deliberazione del C.C. di Siracusa n. 402 del 24 novembre 1987 avente ad oggetto: «Scelta dell'area per la realizzazione della nuova casa circondariale diSiracusa. Riproposta delibera dell'1 settembre 1987, n. 1961»;
Vista la nota prot. n. 8363/98 del 21 maggio 1998, trasmessa per conoscenza a questo Assessorato, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ha espresso parere favorevole, ai soli fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato a condizione che:
1) siano previste tra le opere di urbanizzazione quelle idonee alla regimentazione e smaltimento delle acque pluviali onde evitarne il ristagno ed il deflusso sulle sedi stradali;
2)  siano eseguite prima della progettazione esecutiva delle singole opere opportune sezioni geolitologiche ed indagini geognostiche al fine di definire le caratteristiche geologiche ed i parametri geotecnici dei terreni impegnati sia direttamente che indirettamente dalle strutture da insediare;
Visto il parere n. 22 del 10 agosto 1998, reso ai sensi dell'art.10 della legge regionale n. 40/95 dal gruppo XXVII della D.R.U. di questo Assessorato che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
—  Premesso che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1955, n.40, i progetti di interesse statale o regionale difformi dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici sono autorizzati dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente su avviso favorevole dei comuni interessati all'opera;
—  Premesso che, per quanto sopra, avendo il comune di Siracusa espresso avviso favorevole alla realizzazione dell'opera indicata all'oggetto della presente con delibera consiliare n. 25 del 25 febbraio 1998, il parere è reso da questo gruppo di lavoro XXVII, che tratta degli affari urbanistici delle province diSiracusa e Ragusa;
—  Visto lo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Siracusa, le cui previsioni, per l'area interessata dall'opera in argomento, sono quelle assentite a mezzo dei decreti n. 1811/88 e n. 723/89;
—  Visto che detto strumento destina l'area in parola a zona territoriale omogenea E del verde agricolo;
—  Viste le proprie assessoriali prot. n. 61041/90 del 9 aprile 1991 e prot. n. 29411 del 2 agosto 1991, con l'ultima delle quali è stato dichiarato, a mente dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, che le opere per l'esecuzione della casa circondariale, localizzata secondo le procedure dettate dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, non erano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
—  Considerato che l'opera in questione si pone in stretto rapporto funzionale con la casa circondariale, opera già ultimata e provvisoriamente consegnata all'Amministrazione usuaria già nel dicembre 1996, per come asserito nella relazione illustrativa del progetto;
—  Considerato, altresì, che l'ubicazione dell'aula per grandi udienze in adiacenza alla casa circondariale soddisfa la duplice esigenza di economicità, sicurezza e raziocinio nell'esercizio delle attività connesse e discendenti dall'azione giudiziaria e di parziale decongestionamento degli effetti del traffico e della sosta veicolare delle aree urbane circostanti il palazzo di giustizia;
— Considerato che l'area risulta non assoggettata a vincoli posti a tutela di beni di interesse storico, artistico, ambientale, archeologico, naturalistico o a tutela della idrogeologica dei luoghi, per cui nessun parere deve essere acquisito dagli enti di tutela;
—  Considerato che nella realizzazione dell'opera in parola si rinvengono le esigenze di rilevante interesse pubblico poste a fondamento dal legislatore per l'applicabilità dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Questo gruppo XXVII degli affari urbanistici delle provincie di Siracusa e Ragusa è del parere che la richiesta formulata dal Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per Palermo – per l'autorizzazione alla costruzione dell'aula per grandi udienze presso la nuova casa circondariale diSiracusa e opere connesse possa essere accolta, prescrivendosi che siano rispettate, nella fase esecutiva dell'opera, le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con il parere prot. n. 8363/98 del 21 maggio 1998. Giusta parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 133/96 espresso nella seduta del 16 aprile 1996, condiviso dal capo dell'Amministrazione a mezzo dell'assessoriale prot. n. 34 del 27 gennaio 1997, in sede di rilascio della concessione edilizia l'ente locale fisserà le eventuali prescrizioni atte a stabilire un più armonico inserimento del progetto nel proprio assetto territoriale nonché il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sanità.
Si allega la documentazione tutta elencata ai superiori nn. 1, 2, 3.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. n. 22 del 10 agosto 1998;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in conformità al parere n. 22 del 10 agosto 1998 espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con il parere prot. n. 8363/98 del 21 maggio 1998, il progetto per la costruzione di un'aula bunker per grandi udienze da realizzare in prossimità della nuova casa circondariale diSiracusa, in variante alle previsioni urbanistiche del comune.

Art. 2

Il Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per Palermo, resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per Palermo ed il comune diSiracusa sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2015)
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DECRETO 21 settembre 1998.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 285 del 27 maggio 1998, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. ASA rete - Servizi prog. esecutiva e costruzioni ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'autorizzazione alla variante per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+ 522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano, mediante la costruzione di un sottovia al Km. 280+626 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente;
Visti gli atti ed elaborati, trasmessi con la suddetta nota prot. n. 285 del 27 maggio 1998 e con la nota di integrazione prot. n. 286 del 5 giugno 1998 di seguito elencati:
1)  relazione tecnica-illustrativa;
2)  planimetria in sala 1:10.000;
3)  tavola di progetto composta da: corografia - planimetria - profilo sezioni-tipo;
4)  relazione geologica-tecnica;
Visto il parere favorevole con condizioni reso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sulla variante in argomento, dall'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 17767/97 del 10 settembre 1997 ed integrato dal parere prot. n. 10468 del 22 maggio 1998;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, prot. n. 15263/II del 27 gennaio 1998, rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Vista la deliberazione n. 62 del 6 agosto 1996, con la quale il Consiglio provinciale di Catania approva lo schema di convenzione con l'Ente ferrovie dello Stato per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive Km. 280+252 e Km. 281+604 della linea ferroviaria Messina-Catania e per la realizzazione delle opere sostitutive rispettivamente al Km. 280+626 e Km. 281+604;
Vista la deliberazione n. 28 del 13 maggio 1997, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Catania, nella seduta del 24 giugno 1997, prot. n. 13487, con la quale il consiglio comunale di Calatabiano ha espresso parere favorevole alla variante di che trattasi;
Visto il parere n. 14, prot. n. 405 del 13 agosto 1998, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
—  Considerato che:
01  -  il procedimento amministrativo di autorizzazione-variante di cui all'art. 7, legge regionale n. 65/81 et art. 6, legge regionale n. 15/91, appare regolare;
02  -  l'eliminazione del passaggio a livello si configura come intervento necessario, trattandosi, peraltro, di area urbanizzata, che riveste carattere di pubblica utilità;
03  -  per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, essendo il comune di Calatabiano privo dello strumento urbanistico generale, e quindi privo di un progetto globale di viabilità principale sia urbana che territoriale, l'intervento in oggetto di soppressione del passaggio a livello appare compatibile con il contesto territoriale di che trattasi e con il sistema di viabilità esistente;
04  -  la Soprintendenza ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la tutela degli aspetti ambientali relativi al progetto redatto dalla società FF.SS.;
05  -  per quanto attiene agli aspetti tecnici, geomorfologici ed idraulici il progetto è corredato del parere del Genio civile di Catania con condizioni e prescrizioni.
Il gruppo, per tutto quanto sopra espresso, è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto di soppressione del passaggio a livello al km. 280+522 della linea ferroviaria Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano, mediante la costruzione di un sottovia al km. 280+626 con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente alle condizioni di cui al parere del Genio civile di Catania.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 14, prot. n. 405 del 13 agosto 1998;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in conformità al parere n. 14, prot. n. 405 del 13 agosto 1998, espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. dell'Assessorato ai sensi del-l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, il progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano, mediante la costruzione di un sottovia al Km. 280+626 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, in variante alle previsioni urbanistiche del comune.

Art. 2

L'Ente FF.SS. resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente ferrovie dello Stato ed il comune di Calatabiano sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2016)
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DECRETO 23 settembre 1998.
Revoca del decreto 23 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.», così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
—  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione;
—  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse Amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizza zioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 550/18 del 23 maggio 1994, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta D'Angelo Vincenzo, con sede legale in Alcamo (TP), via Chimenti n. 63, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la nota del 13 maggio 1998 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 15 maggio 1998, al n. 31536, con la quale la ditta D'Angelo Vincenzo di Alcamo (TP) ha chiesto, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, lo svincolo della polizza fidejussoria n. 613827 rilasciata dalla compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., agenzia di Alcamo (TP), a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la copia della disposizione di iscrizione n. PA/0025 del 4 novembre 1997, da parte del presidente della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, con la quale la ditta D'Angelo Vincenzo di Alcamo (TP) è stata iscritta all'albo prima citato, tra le altre categorie, anche alla categoria 4ª (raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, prot. n. 0006 del 19 febbraio 1998, con il quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla ditta D'Angelo Vincenzo a favore del Ministero dell'ambiente, nonché è stato reso efficace il provvedimento di iscrizione all'albo sopracitato;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 4°, del decreto legislativo n. 22/97, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi rilasciata alla ditta D'Angelo Vincenzo con decreto n. 550/18 del 23 maggio 1994 e al relativo svincolo per le garanzie prestate dalla stessa a favore di questo Assessorato per lo svolgimento della suddetta attività;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 550/18 del 23 maggio 1994, con il quale la ditta D'Angelo Vincenzo, con sede legale in Alcamo (TP), via Chimenti n. 63, è stata autorizzata per il periodo di 5 anni, ai sensi degli artt. 6, lett. d), e 16, lett. a), del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana. La ditta D'Angelo Vincenzo di Alcamo (TP) è, conseguentemente, svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nell'ambito della Regione siciliana, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 613827 dalla compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., agenzia di Alcamo (TP).
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 23 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2018)
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DECRETO 23 settembre 1998.
Revoca del decreto 26 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.», così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
—  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione;
—  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse Amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizza zioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 556/18 del 26 maggio 1994, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Catania, via S. Tomaselli n. 37, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Visti i successivi decreti di variazione dell'autorizzazione di cui sopra n. 551/18 del 9 settembre 1995 e n. 913/18 del 23 dicembre 1996;
Vista la nota del 9 marzo 1998 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 22 aprile 1998, al n. 25188, con la quale la ditta Dusty s.r.l. di Catania ha chiesto, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, lo svincolo della polizza fidejussoria n. 170.71.00703271 rilasciata dalla compagnia Assimoco S.p.A., agenzia di Catania, a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la copia della disposizione di iscrizione n. PA/0159 del 15 ottobre 1997, da parte del Presidente della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, con la quale la ditta Dusty s.r.l. di Catania è stata iscritta all'albo prima citato, tra le altre categorie, anche alla categoria 4ª (raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, prot. n. 8888/ARS/DI/VDA/FJ del 21 ottobre 1997, con il quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla ditta Dusty s.r.l. a favore del Ministero dell'ambiente, nonché è stato reso efficace il provvedimento di iscrizione all'albo sopracitato;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 4°, del decreto legislativo n. 22/97, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi rilasciata alla ditta Dusty s.r.l. con decreto n. 556/18 del 26 maggio 1994 e al relativo svincolo per le garanzie prestate dalla stessa a favore di questo Assessorato per lo svolgimento della suddetta attività;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 556/18 del 26 maggio 1994, con il quale la ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Catania, piazza Santa Maria di Gesù n. 16, è stata autorizzata per il periodo di 5 anni, ai sensi degli artt. 6, lett. d) e 16, lett. a), del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana. La ditta Dusty s.r.l. di Catania è conseguentemente svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nell'ambito della Regione siciliana, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 170.71.00703271 dalla compagnia Assimoco S.p.A., agenzia di Catania.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 23 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2038)
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DECRETO 30 settembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Cataldo.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 81 del 27 marzo 1980 con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di S. Cataldo;
Vista la delibera del consiglio comunale di S. Cataldo n. 104 del 26 giugno 1997 con la quale vengono adottate le varianti allo strumento urbanistico vigente per destinare ad insediamenti produttivi due aree ubicate rispettivamente in contrada Scarlata e in contrada Roccella, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 8777/8253 del 24 luglio 1997;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante di che trattasi e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate opposizioni o osservazioni come risulta da attestazione a firma del sindaco datata 30 ottobre 1997;
Vista la nota del 17 marzo 1998 a firma del sindaco riguardante i vincoli gravanti sulle aree interessate dalla variante;
Visto il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
1)  relazione;
2) stralcio planimetria tavola 38/Ter del P.R.G. con l'indicazione delle aree interessate dalla variante in scala 1:10.000;
3)  norme di attuazione relative alle aree interessate dalla variante;
4) delibera C.C. n. 104 del 26 giugno 1997;
5)  parere ufficio del Genio civile diCaltanissetta n. 5 del 10 maggio 1997;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 5/97 del 10 maggio 1997, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il voto n. 5 del 17 settembre 1998 espresso alConsiglio regionale dell'urbanistica che in parte si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
—  L'on.le Assessore ha disposto di convocare il C.R.U. per la trattazione della variante in questione in relazione alla richiesta sindacale di cui alla nota prot. n. 12240 con la quale si chiede l'urgente trattazione della variante, ai fini di non perdere i finanziamenti previsti dai patti territoriali della provincia di Caltanissetta;
—  Sotto il profilo procedurale, in ordine alla variante adottata dal comune di S. Cataldo di cui al punto 1 della delibera consiliare n. 104 del 26 giugno 1997, non si ha nulla da rilevare in quanto:
—  Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  La legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relativa alla seduta deliberativa di adozione della variante, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale con voto n. 8777/8253 del 24 luglio 1997;
—  La compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche, contenute nella variante in questione con le condizioni morfologiche dei luoghi, è stata accertata per entrambe le aree dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con parere favorevole; tuttavia si prescrive per la variante in località Scarlata quanto segue:
Con riferimento all'area in località Scarlata, pur evidenziandosi "discrete condizioni generali di stabilità perché sviluppata sul piazzale di cava" (testuale dalla relazione geologica allegata) è purtuttavia contigua ad una scarpata con angolo di versante intorno ai 45 gradi sviluppata su una formazione di gessi stratificati a franapoggio e per parte impostata su superfici di strato. Dalla documentazione iconografica allegata si evince l'esistenza sulla scarpata stessa di pacchi di strato in condizioni di equilibrio precario che potrebbe evolvere a frane di scivolamento di strato con possibile coinvolgimento dell'area di variante. Qualora il versante di cui sopra non rappresenti un fronte di cava attivo la condizione geologica rasenta elementi di pericolosità tali da non consentire edificazioni nell'immediato ridosso della scarpata a meno che non si provveda alla mitigazione della pericolosità con opportuni interventi di risanamento della scarpata stessa;
—  Il responsabile del settore urbanistica del comune di S. Cataldo in data 16 settembre 1998 ha attestato la compatibilità delle aree in variante con lo studio agricolo forestale;
—  Per quanto desunto dalla delibera consiliare n. 104/97, si rileva che per tali varianti nella revisione del P.R.G. in itinere, vi è una previsione di zone di insediamenti produttivi;
—  L'area relativa alla variante in contrada Scarlata risulta già utilizzata per un insediamento produttivo, è estesa mq. 11.350 circa ed interessa la particella 749 del foglio di mappa n. 40.
L'impianto è ubicato in adiacenza della Serra dei Gessi ed alla cava di gesso utilizzata sin dal 1955 per l'estrazione della materia prima trasformata dall'Azienda, cava che risulta autorizzata da parte del corpo regionale delle miniere (aut. n. 6/86 del 9 aprile 1986) per una validità di 15 anni.
Attualmente l'insediamento produttivo è costituito da due diversi fabbricati per una superficie coperta di 944 mq. circa, e per un volume di 9.820 mc. ricade in zona di Parco i cui vincoli risultano decaduti.
Nel programma di ampliamento, dagli elaborati relativi allo schema di piano attuativo allegato emerge la realizzazione di 6 corpi di fabbrica per un volume complessivo di 11.728,50 mc. pari a 2,113 mc./mq. e un rapporto di copertura pari a 0,257.
Sono previsti a fronte di 11.350 mq. di superficie territoriale, 1.153 mq. per spazi pubblici (verde e parcheggi);
—  L'area relativa alla variante in contrada Roccella risulta già utilizzata per un insediamento produttivo ed è estesa mq. 31.887.
L'azienda esistente produce e commercializza manufatti e prodotti in plastica e vetro resina. Sull'area già insistono due fabbricati realizzati negli anni '70 adibiti alla produzione di manufatti per l'edilizia, per i quali è stato richiesto condono edilizio e rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 036 del 25 settembre 1991.
Nel 1988, è stata rilasciata un'ulteriore concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 37/85, e costruito un capannone in ampliamento.
Sull'area insistono 5 fabbricati, occupano una superficie di mq. 4.635 e un volume di 23.550 mc.
L'area interessata alla variante al P.R.G., allo stato attuale, è destinata a zona E.
L'ampliamento dello stabilimento consiste nella realizzazione di un capannone della superficie di 2.650 mq. per un volume pari a mc. 18.375 e nella realizzazione di quattro tettoie pari a mq. 3.230,38;
—  Le varianti sono finalizzate a rendere compatibili sotto il profilo urbanistico aree di pertinenza di impianti produttivi già esistenti, e a favorire lo sviluppo delle aziende e l'incremento della produzione;
—  Le varianti rivestono un interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che la variante di cui al punto 1 della deliberazione consiliare n. 104 del 26 giugno 1997 del comune diS. Cataldo, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dettate nei sopra considerata.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78, è approvata ai fini urbanistici, con le prescrizioni di cui al voto n. 5 del 17 settembre 1998 del C.R.U., la variante al P.R.G. del comune di S. Cataldo, adottata con delibera consiliare n. 104 del 26 giugno 1997.

Art. 2

Prima di darsi luogo ad interventi ed opere in prossimità della scarpata riscontrata nella località Scarlata, dovrà darsi corso alla posta in essere delle condizioni di sicurezza esposte nel voto n. 5 del 17 settembre 1998 del C.R.U. A tal principio devono adeguarsi gli eventuali progetti degli insediamenti produttivi che con la variante richiesta dal comune s'intendono localizzare.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati tecnici in premessa elencati, nonché il voto del C.R.U. n.5 del 17 settembre 1998.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S. Cataldo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2043)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti opere pie.
Con decreto presidenziale n. 261 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3906, è stato approvato il nuovo statuto organico del nuovo ente Casa di riposo Barone di Falco e centro diurno per minori S. Anna di Nicosia, composto da n. 18 articoli.
(98.40.2026)


Con decreto presidenziale n. 262 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3907, l'opera pia Casa di ospitalità per indigenti Interdonato Tricoli diS. Piero Patti è stata dichiarata estinta.
Il residuo patrimonio dell'opera pia estinta viene devoluto al comune di S. Piero Patti, con il vincolo di mantenerne la destinazione originaria, e lo stesso assorbe il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
(98.40.2002)


Con decreto presidenziale n. 263 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3908, l'opera pia Istituto di mendicità Boccone del povero di Bisacquino è stata dichiarata fusa con l'opera pia Orfanotrofio femminile Madonna delle Grazie anch'essa di Bisacquino.
E' approvato il nuovo statuto organico, composto da n. 14 articoli del nuovo ente nascente dalla fusione che assumerà la denominazione di Opera pia Madonna delle Grazie - Servizi socio assistenziali per minori ed anziani.
(98.40.2027)


Con decreto presidenziale n. 264 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3909, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto di beneficenza e scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro di Agira, composto da n. 12 articoli.
(98.40.2028)


Con decreto presidenziale n. 268 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3910, l'opera pia Fondazione Giulio e Palmira Venini di Castroreale è stata dichiarata estinta.
Il residuo patrimonio dell'opera pia estinta viene devoluto al comune diCastroreale per essere destinato a finalità assistenziali e con l'onere per il comune di provvedere alla manutenzione della cappella della famiglia Venini, ubicata nel cimitero diCastroreale centro, come sancito dall'art. 7 dello statuto vigente.
(98.40.2029)


Con decreto presidenziale n. 269 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3911, è stato approvato il nuovo statuto organico del nuovo ente opera pia Casa di Riposo mons. Ventimiglia e Istituto San Benedetto di Catania, composto da n. 24 articoli.
(98.40.2025)


Con decreto presidenziale n. 270 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3912, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Istituto Immacolata Concezione Lauria Destro di Naro.
(98.40.2030)


Con decreto presidenziale n. 271 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3913, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Casa della Fanciulla Giuseppe Pezzillo di Santa Flavia, composto da n. 14 articoli.
(98.40.2031)


Con decreto presidenziale n. 272 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3914, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Casa della fanciulla già orfanotrofio femminile Casa di riposo di Chiusa Sclafani, composto da n. 18 articoli.
(98.40.2032)


Con decreto presidenziale n. 273 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3915, è stato approvato l nuovo statuto organico dell'opera pia Asilo Regina Margherita di Gioiosa Marea, composto da n. 21 articoli.
(98.40.2033)


Con decreto presidenziale n. 274 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3916, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto Canonico Luigi Calderonio di S. Lucia del Mela, composto da n. 19 articoli.
(98.40.2034)


Con decreto presidenziale n. 275 del 5 agosto 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 14 settembre 1998 al n. 3917, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Colonia marina d'Aspra Cirincione di Aspra - Bagheria, composto da n. 33 articoli.
(98.40.2035)
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Ricostituzione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.O.S.).
Con il decreto presidenziale n. 348/GR.XV/S.G. del 6 novembre 1998, il consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.O.S.) è stato ricostituito per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nella seguente composizione:
—  dott. Alberto Alessi - presidente, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
—  dott. Claudio Bellomo, designato dal Presidente della Regione;
—  rag. Giuseppe Gulli, designato dal Presidente della Regione;
—  dott. Gaetano Pennino, designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
—  prof. Antonino Marcellino, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
—  arch. Esterina Bonafede, designata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
—  dott.ssa Concetta Bruno, designata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
—  rag. Giuseppe Benito Carollo, designato dall'Assessore regionale per il lavoro, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale UIL;
—  rag. Carmelo Currenti, designato dall'Assessore regionale per il lavoro, in rappresentanza dell'organizzazione U.G.L.;
Il consiglio direttivo dell'E.A.O.O.S. sarà integrato successivamente con la nomina dei due rappresentanti del personale dell'Ente, ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33.
(98.46.2429)
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ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto per la realizzazione delle reti idriche di distribuzione alle zone costiere sino all'Imera - S. Leonardo est - 1° lotto, su beni immobili siti nel comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 1101 del 24 agosto 1998, è stata costituita la servitù di acquedotto sugli immobili siti nel comune di Termini Imerese di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:

Cliccare qui per visualizzare l'elenco ditte

(98.38.1937)


ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili ubicati nella zona archeologica Castello Beccadelli Bologna nel comune di Marineo.

Con decreto n. 5310 del 16 marzo 1998 l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati nella zona archeologica Castello Beccadelli Bologna nel comune di Marineo (PA) di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Ferrara Natale Francesco, nato a Marineo il 25 dicembre 1930: partita 621, foglio M.U., particella 29 sub. 5, categoria A/4, indennità L. 14.227.300;
2)  Scafidio Luigi, nato a Palermo il 7 maggio 1913, pro-quota 1/2; Rallo Pietra, nata a Marineo il 9 novembre 1920, pro-quota 1/2: partita 2312, foglio M.U., particella 29 sub. 2, categoria D/1, indennità L. 11.716.600;
3)  amministrazione dell'ex Stato libero di Marineo: partita 8, foglio M.U., particella 29, sub. 1, categoria A/2; sub. 4, categoria C/6; sub. 6, categoria A/4; sub. 7, categoria C/2; sub. 8, categoria A/4; sub. 9, categoria A/4; sub. 10, categoria A/4; sub. 11, categoria C/2; sub. 12, categoria A/2; sub. 15, categoria A/4, indennità L. 376.605.000; partita 68, foglio M.U., particella 2988, mq. 804, indennità L. 14.227.300; totale indennità provvisoria di espropriazione L. 416.776.200.
(98.39.1988)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1998.

(Si omettono le tabelle)

(98.43.2242)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Rettifica della denominazione della cooperativa Padre Angelo Brucculeri, con sede in Canicattì, già sciolta con decreto 6 dicembre 1996.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2813/I/VI del 6 dicembre 1996, è stato disposto lo scioglimento della cooperativa Padre Angelo Bruccoleri; rilevato che l'esatta denominazione della cooperativa è "Padre Angelo Brucculeri", l'art. 1 del citato decreto n. 2813/I/VI è sostituito dal seguente: «la cooperativa Padre Angelo Brucculeri, con sede in Canicattì, costituita in data 21 gennaio 1992, è sciolta».
(98.38.1944)
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Rettifica della denominazione della cooperativa Residence, con sede in Calamonaci, già sciolta con decreto 18 febbraio 1993.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 195/I/XII del 18 febbraio 1993, è stato disposto lo scioglimento della cooperativa Calamonaci; rilevato che l'esatta denominazione della cooperativa è "Residence", l'art. 1 del citato decreto n. 195/I/XII è sostituito dal seguente: «La cooperativa Residence, con sede in Calamonaci, costituita in data 31 luglio 1981, è sciolta».
(98.38.1944)
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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1665/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa S. Biagio, con sede in Baucina, costituita in data 28 gennaio 1982, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1666/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Ruggiero Greco, con sede in Villafrati, costituita in data 23 febbraio 1971, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1667/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Zootecnica Bovina Cinisana, con sede in Cinisi, costituita in data 25 marzo 1985, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1668/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa La Lanterna, con sede in Valguarnera, costituita in data 25 giugno 1981, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1669/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Piano Mattina, con sede in Enna, costituita in data 17 febbraio 1981, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1670/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Spiga d'Oro, con sede in Petrosino, costituita in data 19 dicembre 1986, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1671/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agrialtur, con sede in Campobello di Mazara, costituita in data 19 gennaio 1989, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1672/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Acetificio Siciliano, con sede in Marsala, costituita in data 16 dicembre 1986, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1673/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Elimo, con sede in Poggioreale, costituita in data 30 gennaio 1987, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1674/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa La Comunità, con sede in Casteldaccia, costituita in data 14 ottobre 1977, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1675/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Monrealese, con sede in Monreale, costituita in data 19 gennaio 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1676/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Musicale Leonardo Da Vinci, con sede in Palermo, costituita in data 3 aprile 1984, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1677/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agricola Avicola Diana, con sede in Agrigento, costituita in data 1 aprile 1976, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1678/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa CO.FA.S.S., con sede in Palermo, costituita in data 12 novembre 1990, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1679/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Allevatori dei Nebrodi, con sede in Cesarò, costituita in data 26 aprile 1977, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1680/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Il Progresso, con sede in Naso, costituita in data 11 luglio 1985, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1681/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Sviluppo dei Nebrodi, con sede in Raccuja, costituita in data 21 giugno 1977, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1682/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Progresso 2000, con sede in Tortorici, costituita in data 17 dicembre 1982, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1683/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Zootecnica Santamarina, con sede in Roccalumera, costituita in data 25 ottobre 1986, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1684/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agro-Turist Leni, con sede in Leni, costituita in data 16 maggio 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1685/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agricola Zootecnica Cerere, con sede in Milazzo, costituita in data 22 novembre 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1686/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Iginia, con sede in Messina, costituita in data 24 settembre 1986, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1687/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agrifoglio, con sede in Messina, costituita in data 18 gennaio 1988, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1688/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Abanova, con sede in Novara di Sicilia, costituita in data 30 luglio 1967, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1689/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Petrolo, con sede in Graniti, costituita in data 16 luglio 1983, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1690/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Landro Spine, con sede in Nizza di Sicilia, costituita in data 19 maggio 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1691/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agricola e Zootecnica Unione di S. Fratello, con sede in S. Fratello, costituita in data 11 gennaio 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1692/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Marte, con sede in Torregrotta, costituita in data 22 febbraio 1985, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1693/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Consorzio Trearie, con sede in Nizza di Sicilia, costituita in data 10 marzo 1979, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1694/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agrumicola Fiumendisi, con sede in Fiumendisi, costituita in data 18 luglio 1978, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1695/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Agricolo Turistica Villaggio Malabotta, con sede in Montalbano Elicona, costituita in data 17 settembre 1986, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1696/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Scarpaci, con sede in Torregrotta, costituita in data 1 ottobre 1978, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1697/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Il Sagittario, con sede in S. Piero Patti, costituita in data 8 marzo 1974, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1698/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Misserio Suiovis, con sede in S. Teresa Riva, costituita in data 16 dicembre 1985, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1699/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Nostra Signora di Lourdes, con sede in Messina, costituita in data 13 dicembre 1987, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1700/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Industria Allevatori, con sede in Oliveri, costituita in data 16 gennaio 1982, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1701/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Valle d'Oro, con sede in Gallodoro, costituita in data 24 luglio 1983, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1702/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Zootecnica San Mauro Castelverde, con sede in Milazzo, costituita in data 16 novembre 1982, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1703/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Bosco, con sede in Belmonte Mezzagno, costituita in data 23 dicembre 1964, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1704/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa S. Vincenzo, con sede in Baucina, costituita in data 2 luglio 1974, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1705/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa S. Anna di Altofonte, con sede in Altofonte, costituita in data 22 giugno 1967, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1706/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa CO.A.PA., con sede in Palermo, costituita in data 21 novembre 1983, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1707/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa Sicil Composti, con sede in Palermo, costituita in data 22 maggio 1989, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1708/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa S. Giuseppe, con sede in Bagheria, costituita in data 20 novembre 1978, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1709/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa SS. Crocifisso, con sede in Caccamo, costituita in data 23 febbraio 1958, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1710/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa La Spiga, con sede in Polizzi Generosa, costituita in data 18 maggio 1968, è sciolta.
(98.38.1944)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1711/I/V del 6 agosto 1998 la cooperativa San Nicola, con sede in Caccamo, costituita in data 23 aprile 1982, è sciolta.
(98.38.1944)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Riapertura dei termini per l'iscrizione nell'albo dei commissari straordinari dei comuni e delle province regionali e nell'albo dei commissari provveditori.
Gli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 111 ed integrato con l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, disciplinano la gestione straordinaria dei comuni e delle province regionali nelle ipotesi di cessazione anticipata per decadenza e scioglimento dei consigli e cessazione dalle cariche.
Dette disposizioni demandano al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la nomina dei commissari straordinari "tra dirigenti, del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale e tra funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo".
L'art. 27 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ha istituito la figura del commissario provveditore che, in caso di accertate gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, provvede alla riorganizzazione, istituzione o regolamentazione dei servizi medesimi.
Possono essere nominati commissari provveditori funzionari della Regione, dello Stato o di enti pubblici con qualifica dirigenziale in servizio o a riposo, in possesso della particolare qualificazione ed esperienza richiesta dalla natura dell'incarico.
La giunta regionale nella seduta dell'8 giugno 1993 ha deciso l'istituzione di un albo dei commissari straordinari dei comuni e delle province regionali e di un albo di commissari provveditori finalizzati all'utilizzazione di soggetti particolarmente qualificati nell'osservanza delle indicazioni legislative accennate.
Nella seduta del 26 ottobre 1998 la Giunta regionale ha deliberato la riapertura del termine al fine di consentire il necessario aggiornamento degli albi.
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di nomina possono presentare domanda di iscrizione agli albi, inoltrando distinte istanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, all'Assessorato regionale degli enti locali – Direzione enti locali, gruppo II, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo.
Le istanze, debitamente sottoscritte e in bollo, devono contenere:
1)  dichiarazione di possedere i requisiti di nomina richiamati;
2)  curriculum dell'attività svolta ed indicazione dei titoli posseduti;
3) dichiarazione secondo l'art. 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16.
(98.46.2434)
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41 ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Premessa
Con decreto del 6 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 dell'1 ottobre 1998, il Ministro per la solidarietà sociale ha fissato modalità e criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali previsti dall'art. 41 ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 introdotto dall'art. 1, 1° comma, lett. d) della legge 21 maggio 1998, n. 162, riguardante interventi e servizi in favore dei soggetti portatori di handicap gravi.
In particolare, il suddetto decreto prevede la ripartizione alle Regioni del fondo stanziato per il finanziamento dei progetti sperimentali che le Regioni trasmetteranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo.
Saranno ammessi al finanziamento solo i progetti che secondo i criteri delineati dall'art. 2 del decreto saranno valutati favorevolmente dalla commissione ministeriale di cui all'art. 5 dello stesso D.M.
Obiettivi
Il progetto di durata annuale o al massimo biennale, corredato delle modalità di realizzazione, deve perseguire i seguenti obiettivi:
1)  individuazione dei nuovi modelli di intervento a favore di soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorità per sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative, da realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l'integrazione nel territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi del sostegno familiare;
2)  promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare la pratica di attività sportive, turistiche e ricreative delle persone handicappate;
3)  sperimentazione di modalità innovative atte a consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto.
Tipologie progettuali
Iprogetti possono prevedere:
1)  la realizzazione anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38 della legge n. 104/92, di comunità alloggio e centri socio riabilitativi previsti dall'art. 10 della legge n. 104/92;
2)  la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative di cui all'art. 23 della legge n. 104/92;
3)  modalità di trasporto individuali e collettivi di cui all'art. 26 della legge n. 104/92.
Ciascun progetto presentato deve riportare l'analisi del contesto territoriale avuto riguardo ai bisogni e ai servizi sociali, sanitari e scolastici, gli obiettivi, le modalità di attuazione, l'utenza e i costi analitici.
Criteri di valutazione
L'Assessore regionale per gli enti locali provvederà alla selezione dei progetti mediante l'istituzione di apposito nucleo di valutazione secondo i seguenti criteri:
a)  presenza sul territorio provinciale e comunale del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
b)  finalizzazione all'inserimento sociale nel territorio di appartenenza;
c)  collegamento con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie, formative e scolastiche;
d)  integrazione con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza alle persone con handicap di particolare gravità;
e)  rispondenza degli obiettivi alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione ed in relazione alle esigenze che si propone di soddisfare;
f)  i contenuti innovativi;
g)  definizione dei tempi di realizzazione del progetto, con l'indicazione delle fasi o dei relativi costi;
h)  l'indicazione dei soggetti – amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati – eventualmente consorziati nell'attuazione del progetto;
i)  la compartecipazione dei soggetti di cui al punto h) anche sotto il profilo finanziario;
l)  la tipologia del personale impegnato nel progetto e relativa qualificazione professionale;
m)  l'idoneità del progetto all'eventuale prosecuzione oltre la fase sperimentale.
Iprogetti selezionati saranno approvati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali e trasmessi ai sensi dell'art. 4 del suindicato D.M. del 6 agosto 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Soggetti attuatori
Potranno presentare progetti i comuni singoli o associati nonché le province regionali.
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Gli enti interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione, in busta chiusa il progetto sperimentale di cui all'art. 41 ter della legge n. 104 del 1992, in triplice copia, all'Assessorato regionale degli enti locali, Direzione affari sociali Gr. VII/AA.SS., via Trinacria n. 34, 36 - Palermo, entro e non oltre l'11 dicembre 1998, tramite inoltro postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta celere o per corriere o presentazione a mano.
Il suddetto progetto va corredato dalla seguente documentazione:
1)  istanza di finanziamento del progetto a firma del legale rappresentante dell'ente;
2)  atto deliberativo di approvazione del progetto e di richiesta del finanziamento;
3)  protocollo d'intesa stipulato dall'ente locale con l'azienda U.S.L. territoriale competente.
(98.47.2481)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione alla società Acque San Gerardo s.r.l. del permesso di ricerca per acque minerali denominato San Gerardo.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 652 del 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998, reg. 1, fg. 12, è stato accordato alla società Acque San Gerardo s.r.l., con sede in Piedimonte Etneo (CT) il permesso di ricerca di acque minerali denominato San Gregorio, in territorio del comune di Piedimonte Etneo, per la durata di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
(98.45.2361)
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Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. può produrre per l'anno 1998.
Con decreto n. 1492 del 20 agosto 1998 dell'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1951, n. 46, il quantitativo di fiammiferi "cerini" e "fiammiferi" che la ditta ISFA S.p.A. di Catania, unica ditta del settore operante in Sicilia, può produrre nell'anno 1998, viene stabilito in n. 1.231.224.000 unità.
(98.38.1955)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconferma della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione di un acquedotto nel comune di San Pier Niceto.
Con decreto n. 780/6 del 10 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici prende atto della variante preventiva e riconferma la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione dell'acquedotto esterno collegante il serbatoio del centro con le frazioni Pirusa, Zifronte, Mandoliere e San Pier Marina nel comune di San Pier Niceto, finanziati con decreto n. 1820/6 del 18 dicembre 1993.
(98.39.1972)
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Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori nel comune di S. Cataldo.
Con decreto n. 1130 del 23 luglio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso l'ulteriore finanziamento di L. 44.148.860 all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per il pagamento degli oneri espropriativi relativi ai lavori di consolidamento del versante sotteso del torrente Niscima a valle dell'abitato di via Babaurra nel comune di San Cataldo - capitolo 70301 - Esercizio finanziario 1998.
(98.38.1920)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Monreale.
Con decreto n. 1196/6° del 27 luglio 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 22 maggio 1998 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino dei tratti di frana dell'acquedotto di adduzione dell'abitato Grisì nel comune di Monreale ed ha disposto il finanziamento di L. 375.090.000 sul capitolo 70301 - Esercizio 1998.
(98.38.1950)
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Concessione di finanziamento al comune di Patti e determinazione dei termini per la realizzazione di opere di consolidamento del centro abitato.
Con decreto n. 1212 del 20 luglio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Patti l'ulteriore finanziamento di L. 542.040.320 per la realizzazione delle opere previste nella 2ª perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di consolidamento del centro abitato, 1° lotto, ed ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.
Ha inoltre stabilito che le procedure espropriative dovranno avere inizio entro mesi 6 dall'emissione del succitato decreto e compiersi entro anni 3 dalla medesima data; i lavori dovranno avere inizio entro mesi 6 dalla data del sopracitato decreto e compiersi entro anni 3 dalla stessa data.
(98.38.1921)
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Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Villalba.
Con decreto n. 1310/13 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 50.000.000 sul capitolo 70473 - Esercizio 1998 (fondi di cui alla legge n. 471/94), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della strada comunale di accesso al cimitero nel comune di Villalba.
(98.38.1924)
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Concessione di finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di S. Alfio.
Con decreto n. 1313 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 170.000.000 sul capitolo 70473 - Esercizio 1998 (fondi di cui alla legge n. 471/94), per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comunale Cerasella nel comune di S. Alfio.
(98.38.1923)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Vizzini.
Con decreto n. 1315/13 del 5 agosto 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 16 giugno 1998 redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione del muro di sostegno di via S. Antonio nei pressi dell'incrocio con via Lombardia nel comune di Vizzini ed ha disposto il finanziamento di L. 171.711.540 sul capitolo 70301 - Esercizio in corso.
(98.38.1922)
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Approvazione del progetto del comune di Burgio per la realizzazione di lavori di consolidamento della zona via Nazionale-Stazione.
Con decreto n. 1407 del 3 settembre 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato il progetto relativo ai lavori di consolidamento della zona via Nazionale-Stazione nel comune di Burgio, redatto dall'ing. Ignazio Leone per conto del comune di Burgio, ed ha disposto il finanziamento di L. 5.500.000.000 sul capitolo 70315.
(98.38.1953)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre maggio-giugno 1998.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.


Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre maggio-giugno 1998.
Cliccare qui per visualizzare le tabelle

(98.45.2327)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione al dr. Nunzio Toscano per l'apertura di un dispensario farmaceutico nel comune di Santa Teresa di Riva.
Con decreto n. 26383 del 16 settembre 1998 dell'Assessore per la sanità, il dr. Nunzio Toscano, titolare della farmacia unica rurale nel comune di Savoca, è stato autorizzato all'apertura del dispensario farmaceutico nel comune di Santa Teresa di Riva, frazione Misserio, nei locali di piazza S. Vito n. 2.
(98.39.1965)
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Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della struttura residenziale di Siracusa, di proprietà comunale, gestita dall'associazione Città Rinascita.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 26433 del 22 settembre 1998 la struttura di Siracusa, di proprietà comunale, ubicata in via di Villa Ortisi n. 60, gestita dall'associazione Città Rinascita è stata iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari, ai sensi della legge 2 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'intervento previsto al punto 3 paragrafo B del capo enti ausiliari e volontariato della stessa legge regionale: comunità terapeutica residenziale.
La predetta struttura ha una capacità ricettiva pari ad otto posti.
(98.39.1983)
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Autorizzazione alla dott.ssa Gabriella Tropea a reperire i locali per la nuova ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
Con decreto n. 27053 del 10 novembre 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato, a norma del 2° comma art. 5, legge n. 362/91, la d.ssa Tropea Gabriella, nata a Scordia il 28 ottobre 1942, titolare dell'omonima farmacia afferente la 1ª sede farmaceutica urbana del comune di Scordia, a reperire entro i limiti territoriali della zona corrispondente alla 4ª sede farmaceutica di cui ai decreti nn. 24402 del 20 gennaio 1998 e 25785 del 15 giugno 1998, i locali per l'ubicazione del proprio esercizio.
(98.46.2443)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla società S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., con sede in Catania, per l'ampliamento di un centro integrato di ricerca.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 432/9 del 3 settembre 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla società S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., con sede legale in Agrate Brianza, via C. Olivetti n. 2, e sede secondaria in Catania, Strada Primosole n. 50, per la realizzazione di un ampliamento del centro integrato di ricerca e produzione denominato "Modulo M5" nella zona industriale di Pantano d'Arci di Catania, Strada Primosole n. 50, con condizioni.
(98.38.1962)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Petralia Sottana.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 437/DRU del 21 settembre 1998, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Petralia Sottana, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alla delibera consiliare n. 32 del 27 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 2815/3003 del 28 aprile 1998, con la quale è stata approvata la localizzazione dell'area, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione di un parcheggio in località Pineta.
(98.39.1986)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Monterosso Almo.
Con decreto n. 443/DRU del 22 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la variante al programma di fabbricazione vigente del comune di Monterosso Almo relativa al lotto di completamento della strada intercomunale esterna Carcarella.
Ha, altresì, approvato, con lo stesso atto, la variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Monterosso Almo, relativa ai lavori del 1°, 2° e 3° lotto, già realizzati, della strada intercomunale Carcarella.
(98.39.1977)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per rinnovo, apertura, ampliamento di cave e revoche.
Con decreto n. 145/41 del 7 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Società Galermo Block con rappresentante legale sig.ra Mancarella Michela, con sede legale in Lentini, via F. di Svezia n. 1, per il rinnovo dell'autorizzazione della cava di tufo calcareo in contrada Costa di Fiumefreddo Galermo Block nel territorio del comune di Lentini.
(98.38.1926)


Con decreto n. 446/41 del 7 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Leanza Antonino, con sede legale in Adrano, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di lava da frantumazione in contrada Mandrapeto nel territorio del comune di Adrano (CT).
(98.38.1928)


Con decreto n. 447/41 del 7 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 101/41 del 14 febbraio 1997, con cui è stato concesso il nulla osta all'impianto, ax art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Abati Riccardo, con sede legale in Piazza Armerina, via Giusto n. 9, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Paratore-Monte Gebbia del comune di Piazza Armerina (EN).
(98.39.1976)


Con decreto n. 449/41 del 7 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Fratelli Giuliana & C. s.n.c., con sede legale in Campobello di Licata, per l'apertura di una cava di calcare in contrada S. Francesco nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG).
(98.38.1931)


Con decreto n. 471/41 dell'11 settembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Fratelli Naso s.n.c., con sede legale in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava di sabbia e arenarie in contrada Sorteville-Imbaccari Soprano nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN).
(98.38.1927)
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STATUTI

Provincia Regionale di Messina - Modifiche ed integrazioni.

Allo statuto della Provincia regionale di Messina, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 ottobre 1993, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
La Provincia regionale

Art.  1  -  Al comma 1) la parola "comunali" viene cassata.
Art.  3  -  Dopo il 2° comma aggiungere il seguente 3° comma: «Per rendere più fruttuoso ed incisivo questo decentramento amministrativo al servizio delle Comunità locali e di tutta la collettività provinciale, la Provincia regionale provvederà a predisporre regolamento con il quale disciplinare l'apertura di 3 sedi decentrate polifunzionali nelle zone periferiche del territorio provinciale, di cui 2 nella fascia tirrenica e 1 nella fascia ionica».
Capo II
Principi fondamentali

Art.  7  -  Il comma 2) viene cassato dalle parole "piena applicazione delle leggi..." alle parole "...osservanza della normativa vigente".
Titolo II
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione dei Comuni

Art.  14  -  Al comma 2) dopo la parola "privati", si aggiunge "agli enti destinatari degli interventi stessi".
Capo II
Partecipazione popolare

Art.  15  -  Alla lettera B del comma 1) dopo la parola "Provincia" si aggiunge "di Messina".
Art.  16  -  Al comma 3) dopo la parola "Comunali" si aggiunge "della Provincia" e dopo la parola "cittadini" si aggiunge "elettori". Al comma 4) dopo la parola "Consiglieri" si aggiunge "provinciali".
Dopo l'Art. 16 viene aggiunto un nuovo articolo:

Art. 17
Diritto d'udienza

Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noto il giorno e l'ora in cui i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza relativamente a problemi attinenti ai servizi d'istituto dell'ente.
Art.  17  -  Cassato dal CO.RE.CO. perché ritenuto illegittimo.
Art.  18  -  Rimane Art. 18.
Al comma 1) le parole "in carica" vengono sostituite da "assegnati". Dopo le parole "referendum consultivo" sono aggiunte le parole "anche su proposta del Presidente".
Il comma 2) viene cassato.
Il comma 3) diventa comma 2).
Il comma 4) diventa comma 3).
Il comma 5) diventa comma 4). Alla parola "Consiglieri" viene aggiunta la parola "provinciali".
Il comma 6) diventa comma 5). Dopo la parola "comunali" si aggiunge "della Provincia" e dopo la parola "elettori" si aggiunge "residenti nella Provincia".
Il comma 7) diventa comma 6). Il numero "6" viene sostituito con "5". Dopo la parola "Consiglio" si aggiunge la parola "provinciale".
Il comma 8) diventa comma 7).
Il comma 9) diventa comma 8). Il numero "17" viene sostituito con "18".
Il comma 10) diventa comma 9). Dopo la parola "partecipato" si aggiunge "almeno".
Il comma 11) diventa comma 10). Il numero "17" diventa "18".
Art.  19  -  Rimane Art. 19. Al comma 2) dopo la parola "Comune" viene aggiunto "della Provincia"; dopo le parole "o di almeno 500 cittadini" vengono aggiunte le parole "della stessa"; dopo la parola "Giunta" viene aggiunto "provinciale".
Art.  20  -  Rimane Art. 20. Il comma 1) viene cassato dalla parola "entro..." alla parola "...statuto".
Art.  21  -  Rimane Art. 21.
Art.  22  -  Rimane Art. 22. Al comma 4) la dicitura "la Provincia regionale attiva progetti ed iniziative finalizzati" viene modificata con: "la Provincia regionale attiva iniziative e progetti finalizzati". Al comma 5) dopo la parola "Provincia" si aggiunge "regionale".
Capo III
Informazione e diritto di accesso agli atti

Art.  23  -  Rimane Art. 23.
Art.  24  -  Rimane Art. 24.
Art.  25  -  Rimane Art. 25. Al comma 2) dopo la parola "Presidente" viene cassato il periodo dalle parole "le singole..." alla parola "...legge".
Al comma 4) dopo la parola "carica" si aggiunge "per tutta la durata del mandato del presidente della Provincia".
Viene cassata la frase "per un periodo di cinque anni".
Al comma 5) dopo la parola "cittadini" si aggiungono le seguenti parole "compresi nell'apposito elenco". La parola "nominati" è sostituita dalla parola "eletti". Alla lettera b) vengono cassate le parole: "i componenti delle unità sanitarie locali"; il punto e) viene cassato dal CO.RE.CO. perché ritenuto illegittimo.
Al comma 6) la parola "stessa" compresa tra le parole "nella" e "seduta" viene sostituita con "successiva" e la parola "quinquennio" con le parole "del periodo della carica".
Al comma 7) le parole "a maggioranza assoluta" vengono sostituite con le parole "con le modalità previste per l'elezione del difensore civico".
Al comma 12) dopo la parola "presidente" si aggiunge "del consiglio provinciale".
Al comma 13) dopo la parola "difensore" si aggiunge "civico". Dopo la parola "consiglio" si aggiunge "provinciale".
Al comma 14) dopo la parola "Assessori" si aggiunge "provinciali".
Titolo III
ORGANI DELLA PROVINCIA
Capo I
Consiglio provinciale

Art.  26  -  Rimane Art. 26. Dopo la parola "presidente" si aggiunge "della Provincia".
Tutti gli articoli dal 27) al 63) vengono cassati e sostituiti dai nuovi articoli dal numero 27) al numero 45).

Art. 27
Il Consiglio provinciale

L'elezione del consiglio provinciale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono disciplinati dalla legge.
Le modalità di funzionamento sono regolate dalla legge e dal regolamento.

Art. 28
Il presidente del consiglio

1.  Il consiglio provinciale elegge al suo interno secondo le norme di legge un presidente e un vice presidente con il compito di coadiuvare e dirigere le attività dell'organo collegiale stesso.
2.  Il presidente, il vice presidente del consiglio ed il consigliere anziano costituiscono l'ufficio di Presidenza.
3.  Il presidente del consiglio può partecipare alle sedute delle commissioni consiliari senza diritto di voto e con diritto alla parola.

Art. 29
L'ufficio di presidenza del consiglio

L'ufficio di presidenza del consiglio ha diritto ad un ufficio apposito dotato di personale e di mezzi messi a disposizione dal presidente della Provincia al fine di consentire agli stessi lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 30
Prerogativa dei consiglieri provinciali

1.  La posizione giuridica dei consiglieri provinciali è regolata dalle leggi.
2.  I consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione, mozione che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3.  I consiglieri provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4.  Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa entro 30 giorni al domicilio dei consiglieri provinciali e depositata presso la segreteria generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5.  I consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

Art. 31
Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo

1.  Ogni consigliere deve fare parte di un gruppo consiliare.
2.  La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3.  Il presidente della Provincia regionale d'intesa con il presidente del consiglio provinciale ed in conformità alle decisioni del Consiglio Provinciale, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone e servizi e mezzi finanziari tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
Nell'organizzazione degli uffici dell'ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.
4.  E' istituita la commissione dei capigruppo denominata conferenza, quale organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.

Art. 32
Commissioni consiliari

1.  Sono istituite le commissioni consiliari.
Le commissioni hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del consiglio.
2.  Le commissioni devono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
3.  Il regolamento del consiglio disciplina le attribuzioni, la composizione, i poteri delle commissioni.
4.  Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da un regolamento.
5.  Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, commissioni consiliari speciali, con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.
6.  Su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari di inchiesta.
Il regolamento disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.

Art. 33
Commissioni pari opportunità

1.  E' istituita presso la Provincia la Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, per ragioni di sesso e di promuovere azioni propositive per le pari opportunità tra i sessi.
2.  I compiti e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 34
Regolamento del consiglio

1.  Il consiglio provinciale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo nonché l'attività e l'esercizio delle funzioni.

Art. 35
Attività deliberativa del Consiglio

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al presidente della Provincia nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, agli assessori tramite il presidente e a ciascun consigliere, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento consiliare determina le modalità con cui il consiglio provinciale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio stesso da associazioni o da cittadini.
3.  Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4.  Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 36
Procedure speciali

1.  Il regolamento del Consiglio provinciale può prevedere speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei programmi generali e settoriali.

Art. 37
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1.  Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi del presidente della Provincia, degli assessori provinciali e dei consiglieri provinciali e dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dalla provincia sono depositati, ai sensi di legge, presso l'ufficio del Segretario generale e sono liberamente consultabili da chiunque.
2.  Il presidente della Provincia e i consiglieri provinciali devono, inoltre, depositare, ai sensi di legge, presso l'ufficio del segretario generale gli atti relativi alle spese elettorali sostenute.

Art. 38
Consultazione del corpo elettorale
sulla rimozione del presidente della Provincia

1.  La consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente della Provincia è regolata dall'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo II
Il Presidente


Art. 39
Generalità

1.  Il presidente è capo dell'amministrazione provinciale e rappresenta la Provincia, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 40
Funzioni

1.  Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.

Art. 41
Ufficio di Presidenza

Il presidente della Provincia si avvale di un apposito ufficio di presidenza al quale può chiamare a far parte di volta in volta dipendenti dell'ente assegnando mansioni e funzioni nel rispetto e secondo le norme di legge.
Capo III
Giunta provinciale


Art. 42
Generalità

1.  La giunta è l'organo di amministrazione preposto all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, collabora con il presidente della Provincia ed esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 43
Funzioni della giunta

La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge.

Art. 44
Esercizio delle funzioni

1.  La giunta è convocata dal presidente della Provincia che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta da un assessore all'uopo designato dal presidente della Provincia.
2.  L'esercizio delle potestà attribuite alla giunta è collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.
3.  Il presidente, su richiesta degli assessori, può sentire esperti per la discussione di specifici argomenti.
4.  I componenti la giunta provinciale che presenziano alle sedute del consiglio provinciale hanno diritto alla parola, di norma sulle delibere di propria competenza, per rispondere alle interrogazioni, e per chiarimenti sulle mozioni.

Art. 45
Deleghe

1.  Ad ogni assessore è attribuito, per delega del presidente della Provincia, l'incarico di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione.
2.  All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi.
3.  L'assessore presenta alla giunta gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali la giunta o il consiglio debbono deliberare ed emana gli atti di propria competenza.
4.  La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.
5.  Può essere altresì delegata la firma di atti specificatamente indicati nella delega, anche per categorie che la legge e lo statuto riservano alla competenza del Presidente della Provincia.
Titolo IV
AZIONE AMMINISTRATIVA
Capo I
Disposizioni generali

Art.  65  -  Diventa Art. 46. Al comma 2) dopo la parola "provvedimenti" si aggiunge "e regolamenti".
Art.  66  -  Diventa Art. 47.
Art.  67  -  Diventa Art. 48. Al comma 4) dopo la parola "assegnabili" si aggiunge la frase: "previsti dalla legislazione vigente in materia".
Capo II
Norme sul procedimento

Art.  68  -  Diventa Art. 49.
Art.  69  -  Diventa Art. 50.
Art.  70  -  Diventa Art. 51.
Art.  71  -  Diventa Art. 52. Al comma 1) dopo la parola "dirigente" si cassano le parole "del settore".
Art.  72  -  Diventa Art. 53.
Capo III
Partecipazione al procedimento

Art.  73  -  Diventa Art. 54. Al comma 1) il numero "71" diventa "52".
Al comma 5) dopo la parola "informazione" si aggiunge "e pubblicità".
Art.  74  -  Diventa Art. 55.
Capo IV
Funzioni

Art.  75  -  Diventa Art. 56.
Art.  76  -  Diventa Art. 57.
Titolo V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
Principi generali

Art.  77  -  Diventa Art. 58. Al comma 1) dopo la parola "autonomia" viene cassato il periodo da "per cui..." a "...dipendente".
Art.  78  -  Diventa Art. 59.
Art.  79  -  Diventa Art. 60. Il comma 4) è cassato.
Art.  80  -  Viene cassato.
Capo II
Il segretario generale

Art.  81  -  Diventa Art. 61. Al comma 1) dopo la parola "segretario" viene aggiunto "generale".
Il comma 2) viene emendato come segue "Il segretario generale svolge le funzioni previste dalla legge".
I comma 3), 4), 5), 6) vengono cassati.
Art.  82  -  Diventa Art. 62. Al comma 1) dopo "i dirigenti" le parole "di settore amministrativo" vengono sostituite con la parola "amministrativi"; dopo la parola "amministrativi" si aggiunge la frase "in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente".
Capo III
Dirigenti

Art.  83  -  Diventa Art. 63. Al comma 2) la parola "settore" dopo "complessità" viene cassata. I commi 3), 4), 5), 6) e 7) vengono cassati, pertanto i commi rimanenti vengono numerati dal n. 1 al n. 4.
Art.  84  -  Diventa Art. 64. Dal titolo vengono cassate le parole "Nomina e rotazione dei", pertanto rimane solo "dirigenti".
Dal 1° comma vengono cassate le parole "dei settori" dopo "responsabili" ed inoltre "dalla giunta" fino a "l'ufficio" e vengono sostituite con le seguenti "sono nominati dal presidente della provincia secondo le normative vigenti". Al 4° comma le parole "i tre anni", vengono sostituite con le parole "la durata del mandato del Presidente". Le parole "salvo particolari e documentate esigenze" vengono cassate.
Art.  85  -  Diventa Art. 65. Al comma 1) dopo la parola "giunta" si aggiunge la frase "e alle determinazioni del presidente della Provincia".
Al comma 2) la parola "legislative" è sostituita dalle parole "di legge".
Art.  86  -  Diventa Art. 66.
Art.  87  -  Diventa Art. 67. Al comma 1) dopo la parola "responsabili" vengono cassate le parole "dei settori e". Al comma 2) la parola "assolve" è sostituita con le parole "è preposta". Alla lettera a) viene cassata la parola "settori".
Il comma 3) viene cassato.
Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI
Capo I
Organizzazione dei servizi

Art.  88  -  Diventa Art. 68.
Art.  89  -  Diventa Art. 69.
Capo II
Piano dei servizi e forme di gestione

Art.  90  -  Diventa Art. 70. Al comma 1), punto 3) dopo la parola "consiglio" si aggiunge la parola "provinciale".
Art.  91  -  Diventa Art. 71.
Art.  92  -  Diventa Art. 72. Al comma 1) il numero "65" diventa "46".
Art.  93  -  Diventa Art. 73.
Art.  94  -  Diventa Art. 74. Il comma 1) viene modificato come segue:
—  al 1° rigo dopo la parola "provinciali" viene aggiunta la parola "essenziali". In calce allo stesso comma viene aggiunta la seguente frase: "Per le altre società per azioni la partecipazione pubblica è regolata dalla vigente normativa".
Art.  95  -  Diventa Art. 75. Al comma 3) dopo la parola "responsabilità" vengono cassate le parole "che sono".
Art.  96  -  Diventa Art. 76. Al 2° comma viene cassata la frase "nonché dei requisiti previsti nei punti 5) e 6) dell'art. 7 del secondo comma del presente Statuto".
Art.  97  -  Diventa Art. 77. Al comma 2) dopo la parola "entro" si aggiungono le parole "e non oltre". La parola "elezione" è sostituita dalla parola "nomina".
Al comma 4) viene cassata la frase "in ogni caso".
Al comma 5) dopo la parola "consiglio" si aggiunge "provinciale".
Art.  98  -  Diventa Art. 78.
Art.  99  -  Diventa Art. 79. Alla fine del 3° comma vengono cassate le parole: "con i requisiti di cui al punto 6) del 2° comma dell'art. 7".
Art.  100  -  Diventa Art. 80. Al comma 2) la parola "consiliare" viene sostituita da "del consiglio provinciale".
Dopo l'Art. 100 (divenuto Art. 80) viene aggiunto un nuovo articolo:

Art. 81

La Provincia, anche per il raggiungimento di obiettivi e finalità pubbliche determinate, può promuovere la costituzione di associazioni giuridiche riconosciute e di fondazioni con altri soggetti pubblici e privati. L'atto costitutivo viene approvato con deliberazione del consiglio provinciale.
Capo III
Forme di collaborazione con altri enti

Art.  101  -  Diventa Art. 82. Al comma 1) dopo la parola "promuovere" viene cassata la frase "anche ai sensi delle leggi regionali n. 9/86 e n. 22/86".
Art.  102  -  Diventa Art. 83.
Art.  103  -  Diventa Art. 84.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Beni pubblici provinciali

Art.  104  -  Diventa Art. 85. Alla fine dell'articolo viene aggiunto il seguente 3° comma: "La Provincia regionale di Messina, può emettere Buoni ordinari provinciali (B.O.P.) al fine di attirare capitali privati per la realizzazione di opere di interesse generale nonché per la realizzazione di opere che abbiano valenza economica".
Capo II
La programmazione finanziaria

Art.  105  -  Diventa Art. 86.
Capo III
Controllo interno di gestione

Art.  106  -  Diventa Art. 87 e sostituito con il seguente:
Controllo di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Provincia regionale di Messina applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2.  Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art.  107  -  Diventa Art. 88 e sostituito con il seguente:
Controllo contabile e finanziario

1.  Il consiglio provinciale elegge un collegio dei revisori composto da tre membri. L'elezione e la scelta dei revisori avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.  L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta. Ove nel collegio si proceda a sostituire un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
3.  Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca per inadempienza dei singoli membri o di reintegrazione del collegio.
4.  Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste al primo comma dell'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale.
5.  L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi della Provincia regionale di Messina e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo provinciale e regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti della Provincia regionale di Messina, dai dipendenti della Regione, della città metropolitana, delle comunità montane e dei Comuni compresi nell'ambito della Provincia regionale di Messina.
6.  I revisori dei conti non possono assumere incarichi o consulenza presso l'amministrazione provinciale di Messina o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.
7.  I revisori dei conti della Provincia regionale di Messina non possono ricoprire analogo incarico presso altro ente pubblico territoriale della provincia.
8.  Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacità professionali richieste.
9.  I revisori dei conti svolgono le seguenti funzioni:
a)  attività di collaborazione con il consiglio provinciale secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento di contabilità;
b)  pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c)  vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità: tali funzioni possono essere effettuate anche a campione;
d)  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.
La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e)  referto al consiglio provinciale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f)  verifiche di cassa secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
g)  al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia regionale e possono partecipare al consiglio provinciale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Possono altresì partecipare alle altre assemblee del consiglio provinciale anche su richiesta del presidente del consiglio.
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
Ai revisori dei conti sono, altresì, trasmesse le decisioni di annullamento da parte dell'organo di controllo nei confronti delle delibere adottate dalla giunta e dal consiglio provinciale e le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
h)  l'organo di revisione è dotato, a cura della Provincia regionale di Messina, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
i)  l'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 100, comma 2 del decreto legislativo n. 77/95. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione;
l)  i singoli revisori dei conti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali;
m)  i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente: possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari della Provincia e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il Presidente e gli Assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti della provincia presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa la Provincia.
10.  I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio provinciale.
11.  Essi possono essere ascoltati dal Consiglio, dalla Giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.
Titolo VII
POTESTA' REGOLAMENTARE

Art.  108  -  Diventa Art. 89.
Tutti gli articoli non riportati nelle "Modifiche ed integrazioni allo statuto della Provincia regionale di Messina" si considerano abrogati.


Approvate dal consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 27 febbraio 1997; riscontrate dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 5431/4951 dell'8 maggio 1997; recepite dal consiglio provinciale con deliberazione n. 74 del 3 agosto 1998 riscontrate dal CO.RE.CO. nella seduta del 27 agosto 1998 ai nn. 6190/5892.
(98.43.2201)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 21 ottobre 1998, prot. n. 1977.
Legge regionale 4 giugno 1980, n. 51 - Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa - Contributi anno scolastico 1998/99.
Ai provveditori agli studi della Sicilia.
Ai magnifici rettori delle Università degli studi
di Catania, Messina e Palermo
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, prevedono la concessione di contributi, da parte di questo Assessorato, a favore delle scuole siciliane di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie, di lettere, giurisprudenza, scienze della formazione (ex magistero) ed economia e commercio per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca, sul fenomeno della mafia in Sicilia.
A ciascuna istituzione scolastica può essere concesso un contributo massimo di L. 5.000.000 per spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di sondaggi sulla popolazione, di mostre, di cineforum, di raccolte di documenti, e per ogni altra attività volta ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.
Per ottenere l'assegnazione del predetto contributo, i legali rappresentanti delle scuole, degli istituti e delle facoltà universitarie sopracitate, dovranno presentare a questo Assessorato entro il 31 dicembre 1998 apposita domanda, in carta semplice, allegando alla stessa un dettagliato preventivo di spesa ed una particolareggiata relazione illustrativa delle iniziative che si intendono promuovere.
La mancata trasmissione entro il termine sopra fissato anche di uno solo dei predetti allegati costituirà inappellabile motivo di esclusione.
Si sottolinea che tali iniziative, ai sensi dell'art. 3 della legge, debbono essere state approvate dai rispettivi consigli di facoltà, per quanto riguarda le facoltà universitarie, e dal consiglio di circolo o di istituto, su proposta del collegio dei docenti, per le altre scuole o istituti; ciò deve essere dichiarato espressamente nella domanda, ma non è necessario trasmettere copia delle relative delibere.
Poiché i contributi verranno erogati presumibilmente entro il mese di dicembre 1999 si precisa che le attività finanziate dovranno riferirsi ed essere attuate nel corso dell'anno scolastico 1999/2000.
Le domande, di cui si allega uno schema, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite mediante raccomandata entro il termine prima indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In ordine al preventivo di spesa, si precisa che non possono essere accolte le previsioni concernenti l'acquisto di attrezzature fotografiche o audio-visive, macchine fotografiche, proiettori, registratori, fotoriproduttori, ciclostili, videoregistratori, etc. ed i compensi ai conferenzieri o relatori (eccetto il rimborso delle spese, se dovuto). Le richieste riguardanti visite guidate verranno accolte a condizione che le stesse si limitano all'ambito del territorio comunale ove ha sede la scuola o alle zone ad esso limitrofe, e sempre che la previsione di spesa per tale attività non superi un quinto del contributo richiesto.
Le spese di affitto per sale cinematografiche o di teatri, infine, potranno essere ammesse solo a condizione che l'edificio scolastico non disponga di una sala adeguata alle esigenze; occorrerà, pertanto, una dichiarazione in tal senso da parte del capo dell'istituto.
A causa della progressiva contrazione degli stanziamenti, questo ufficio si è visto costretto in questi anni ad operare riduzioni sempre più consistenti degli importi dei contributi concessi; in considerazione che analoga riduzione sarà presumibilmente operata anche nel prossimo anno scolastico, si consiglia di tenere conto di questo fattore nella stesura dei progetti e delle relative previsioni di spesa.
I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso delle attività, dovranno essere inviati a questo Assessorato, per l'eventuale pubblicazione.
I provveditori agli studi e i rettori delle università degli studi sono pregati di curare la massima diffusione della presente circolare, rispettivamente presso i direttori didattici, i presidi delle scuole medie, degli istituti di istruzione secondaria e presso i presidi delle facoltà universitarie sopra indicate nonché di sensibilizzare gli stessi affinché tutte le istituzioni scolastiche della Sicilia si avvalgano delle disposizioni della legge, in relazione al notevole valore della stessa e tenendo conto dei fini altamente sociali che essa propone.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CROCE 


Allegato
MODELLO DI DOMANDA
per ottenere il contributo ai sensi degli artt. 2 e 3
della legge regionale n. 51 del 4 giugno 1980

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Gruppo 15° P.I.
Via Notarbartolo, 17
90141 Palermo
Oggetto:Istanza di contributo per l'anno scolastico 1998/1999. Legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 51 del 4 giugno 1980 e delle istruzioni impartite da codesto Assessorato con apposita circolare, il sottoscritto    
   
nella qualità di preside/direttore didattico della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà    
chiede che gli venga concesso un contributo di L.    
  relativamente all'anno scolastico 1998/99 

per l'attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, intese a contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.
A tal fine allega una relazione illustrativa delle iniziative programmate ed un dettagliato preventivo di spesa, facendo presente che le iniziative stesse sono state approvate dal consiglio di circolo/istituto, su proposta del collegio dei docenti (N.B.: per le facoltà universitarie occorre soltanto l'approvazione del consiglio di facoltà).
Indirizzo completo della scuola    
   
via  n. CAP  
Codice fiscale   
Conto corrente bancario n.    
banca    
Conto corrente postale n.    
Data    

Firma

 
 

(98.43.2218)
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CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 43.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23. Norme per l'edilizia scolastica. Rilevazione anno 1998.
Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai presidenti delle Province regionali della Sicilia
Ai provveditori agli studi della Sicilia
Al sovrintendente scolastico regionale
In attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica", è stato predisposto, ai sensi dell'art. 4 e sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dalle province in ossequio alla circolare assessoriale n. 16 del 9 aprile 1996, un piano per il triennio 1996-1998 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 355 del 16 ottobre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 luglio 1997.
In base alle somme precedentemente assegnate alla Regione, l'Assessorato ha predisposto un piano annuale per il 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 3 maggio 1997 e un piano per il 1997 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267 del 4 agosto 1998. Entrambi i piani sono in corso di attuazione.
A conclusione del triennio 1996-98 e in previsione dei futuri stanziamenti per l'anno 1998, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione intende procedere ad una ultima verifica e ad un ultimo aggiornamento delle opere comprese nel piano triennale e non inserite nei piani annuali 1996-1997.
Pertanto ciascun ente, già inserito nel piano triennale di cui sopra, e che intende ora apportare delle variazioni a interventi compresi nel predetto piano sia al livello di progettazione o alle priorità precedentemente richieste, dovrà compilare ed inoltrare la scheda allegata alla presente circolare.
Nella scheda non dovranno essere inserite nuove richieste.
Poiché la limitatezza dello stanziamento alla Regione Sicilia non consentirà di soddisfare tutte le richieste avanzate, gli enti che nel piano triennale sono stati inseriti per più di un'opera, dovranno limitarsi, in questa sede, ad indicare nelle schede la priorità di soli tre interventi scelti fra quelli a suo tempo richiesti ed inseriti nel piano.
Le schede dovranno essere inviate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale della Regione.
Eventuali chiarimenti, inerenti alla compilazione delle schede, possono essere richiesti al gruppo 18° dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, tel. 091/6966570-6966557-6966786.
  L'Assessore: CROCE 


Allegato
Fax-simile
REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
ORDINE PRIORITARIO DELLE OPERE

Ente obbligato   


  N° ordine prior     Tipo istituz. scolast. Tipo intervento N° aule Spesa prevista in lire Prog. alla data della preced. rilevaz. Prog. alla data della presente rilevaz.  
   
   
       
   


N.B. - La scheda sostituisce a tutti gli effetti la scheda "B" della precedente rilevazione e deve riportare le variazioni riguardanti solo ed esclusivamente gli interventi inseriti nel programma triennale 1996/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 luglio 1997 e, pertanto, nella stessa non possono essere inserite nuove richieste.
Il capo dell'amministrazione

 
 

(98.45.2392)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 14 luglio 1998, prot. n. 13488
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180. - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico.
Ai sindaci dei Comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei Comuni della Regione
Agli Uffici del Genio civile
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Al Consiglio nazionale dei geologi
All'Ordine regionale dei geologi
All'Ordine professionale degli ingegneri
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli architetti
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi
Consulta regionale
Al Servizio geologico nazionale
All'Università degli studi di Palermo
All'Università degli studi di Catania
All'Università degli studi di Messina
Al Consiglio nazionale delle ricerche
Al Consiglio nazionale delle ricerche
- Gruppo nazionale difesa catastrofi
idrogeologiche - IRPI di Perugia
Al Consiglio nazionale delle ricerche
- IRPI di Roges diRende (CS)
Al Servizio dighe - Ufficio periferico per la Sicilia
Al Servizio idrografico
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dei lavori pubblici
L'art. 1, comma 3, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, di cui all'oggetto, dispone che "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca, comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile".
Nell'invitare tutti gli enti in indirizzo al puntuale adempimento del superiore disposto normativo e confidando nella sensibilità e doverosa attenzione che il caso necessita, si prega di trasmettere la documentazione (studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, censimento di fenomeni franosi e alluvionali, notizie storiche e documentali, ecc.) al seguente indirizzo: Assessorato regionale territorio e ambiente, ufficio difesa del suolo e studi geologici, viale Regione siciliana, 2194 - 90135 Palermo.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.40.2037)
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CIRCOLARE 21 ottobre 1998, prot. n. 19436.
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Legge 11 novembre 1996, n. 574.
A tutti i sindaci dei Comuni della Sicilia
e, p.c.  All'Assessorato regionale della sanità 

All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Alle Prefetture della Regione
A tutte le Province regionali
A tutte le Aziende UU.SS.LL.
A tutte le C.P.T.A.
A tutti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
A tutte le associazioni dei frantoiani
Questo Assessorato con decreto assessoriale n. 499/XV del 30 settembre 1998 ha annullato il precedente decreto n. 282/XV del 16 giugno 1998 inerente lo smaltimento delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive.
Ne consegue, pertanto, che tutte le autorizzazioni, in materia, sin qui rilasciate dovranno essere ritirate.
Inoltre, a far data dalla pubblicazione del decreto n. 499/XV, le acque di vegetazione e le sanse umide derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive, ivi comprese le acque di diluizione delle paste nonché quelle provenienti dalla pulizia degli impianti, potranno essere utilizzate a fini agronomici, mediante spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, secondo le modalità, le limitazioni e le esclusioni imposte dalla legge n. 574/96.
Le cosiddette "vasche di evaporazione" realizzate ed autorizzate secondo quanto disposto dai precedenti decreti assessoriali inerenti la materia, non saranno più consentite come mezzo di trattamento-smaltimento delle acque di vegetazione ma potranno essere utilizzate, previa comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio esse ricadono, esclusivamente per lo stoccaggio temporaneo, per un periodo non superiore a giorni 30, così come disposto dall'art. 6 della legge n. 574/96.
E' fatto obbligo a chiunque voglia utilizzare a fini agronomici le acque di vegetazione di darne preventiva comunicazione (almeno trenta giorni prima della distribuzione) al sindaco del comune in cui sono ubicati i suoli, adibiti ad uso agricolo, interessati all'utilizzo.
La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche dell'ambiente ricevitore con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire una idonea distribuzione (art. 3, legge n. 574/96).
Il sindaco del comune in cui ricadono i terreni interessati potrà, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.
Qualora lo stesso prefigurasse, a seguito degli accertamenti e controlli di cui sopra, un rischio di danno ambientale derivante dallo spandimento sul suolo agricolo delle acque di vegetazione, con propria ordinanza potrà disporne la sospensione o ridurne i limiti quantitativi di accettabilità (art. 2, legge n. 574/96).
Il sindaco ha, inoltre l'onere dell'accertamento delle eventuali violazioni previste dalla legge n. 574/96 e dell'irrogazione delle relative sanzioni (art. 8, legge n. 574/96).
Restano ferme le vigenti disposizioni in ordine alle eventuali diverse ipotesi di scarico, nonché per il trasporto, e, ove sia tecnicamente possibile ed ammissibile, per altre forme di smaltimento o recupero.
Infine, si coglie l'occasione per precisare che nelle more di un riordino generale della materia l'iscrizione al catasto regionale frantoi non è più propedeutica al rilascio di qualsivoglia autorizzazione.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.45.2335)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 8 ottobre 1998, n. 1503.
Problematiche connesse al conferimento in servizio di noleggio con conducente dei veicoli previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85, 2° comma, lett. c) e d) e dalD.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (n. 244, 2° comma).
Alle Provincie regionali delle aree metropolitane
di Palermo, Catania, Messina
A tutti i comuni dell'Isola non facenti parti di aree metropolitane
Al Comitato regionale di controllo, sezione centrale
Al Comitato regionale di controllo, sezioni provinciali
Alla Presidenza della Regione, segreteria generale
All'Assessorato regionale enti locali
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Alla Direzione compartimentale MCTC
Alla Sezione compartimentale MCTC
Agli Uffici provinciali MCTC in Sicilia
All'Associazione nazionale comuni italiani - Sicilia
All'Unione regionale province siciliane
All'Assessorato regionale della sanità
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Direzione centrale III divisione 32
Al Ministero dell'interno
Direzione centrale affari generali
Servizio polizia amministrativa e sociale
Divisione I sezione III
Alle Questure dell'Isola
Alla Gazzetta Ufficile della Regione siciliana
Com'è noto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 231) ha espressamente abrogato le norme del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (artt. 105, 108, 113) – mantenute espressamente in vigore dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (art. 145, 2° comma) –, che prevedevano un controllo di merito da parte del Ministero dei trasporti (e dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, successivamente all'approvazione dei DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485) sui regolamenti per l'istituzione del servizio di trasporto pubblico di persone non di linea, nonché sulle deliberazioni degli enti locali che intendevano immettere (o ampliare o ridurre) veicoli nel locale servizio di noleggio con conducente.
Poiché l'intervenuta approvazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 che ha disposto l'applicabilità nel territorio della Regione siciliana (art. 1) della legge regionale 15 gennaio 1992, n. 21, non menziona gli autoveicoli previsti dal vigente codice della strada approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85, 2° comma, lett. c (autobus) e lett. d 2ª parte (trasporti specifici di persone), questo Assessorato in attesa dell'imminente emanazione di leggi in materia, onde non turbare l'equilibrio economico della categoria ed assicurare la sicurezza del trasporto di persone, fornisce i parametri e le indicazioni alle aree metropolitane (istituite ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1996, n. 9, con i decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 228, 229, 230 del 10 agosto 1995, e competenti nelle funzioni relative ai "trasporti pubblici") ed ai comuni non facenti parte delle predette aree metropolitane, che – senza avere la pretesa di comprimere, nella temporanea assenza di una legislazione specifica nazionale e regionale sulla materia, l'autonomia degli enti locali costituzionalmente garantita (cfr. artt. 5, 114 e 128) mediante la duplicazione di controlli amministrativi che rischiano di trasformare i poteri discrezionali attribuiti ai medesimi (cfr. art. 85, 2° comma, lett. c), d), del codice della strada) in meri poteri consultivi e di proposta mentre la Regione assume in proprio la competenza di natura provvedimentale (cfr. Corte costituzionale, decisione n. 154 del 1990 e decisione n. 212 del 1991) – costituiscono una guida per la migliore fruizione e salvaguardia del proprio territorio sotto i profili della tutela ambientale, della viabilità interna, della sicurezza e della circolazione veicolare nel centro abitato tenuto conto delle esigenze della motorizzazione privata e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, delle necessità di mobilità dell'utenza locale, nonché – nella fase di rilascio dell'autorizzazione – della necessità di assicurare al noleggio con conducente l'autosufficienza economica e, con essa, indirettamente, anche la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio.
Premesso, quindi, che gli enti locali destinatari della presente dovranno dotarsi di un regolamento disciplinante il servizio di noleggio con conducente di autobus e di autoambulanze, strumento normativo da adottare separatamente rispetto a quelli previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 richiamata dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e da sottoporre esclusivamente ai normali controlli previsti dalla vigente legislazione regionale, si stabiliscono qui di seguito i parametri che le aree metropolitane ed i comuni non facenti parte di queste ultime dovranno rispettare – prima dell'adozione delle deliberazioni degli enti locali intese a determinare il numero, la tipologia e le caratteristiche degli autobus e/o delle autoambulanze da immettere nel locale servizio di noleggio con conducente, provvedimenti questi ultimi esecutivi ai sensi della vigente legislazione sugli atti degli enti locali salvo diversa determinazione degli organi deliberanti di sottoposizione ai controlli previsti da parte delle sezioni provinciali del CO.RE.CO. (cfr. art. 15, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44):
a)  popolazione (un'autorizzazione ogni 5.000 abitanti;
b)  numero dei posti letto offerti dalle locali strutture alberghiere (un'autorizzazione ogni 400 posti letto);
c) impianti industriali;
d)  scuole;
e)  strutture sanitarie;
f)  associazioni religiose, o culturali, o sportive.
Il servizio di noleggio con conducente di autobus e di autoambulanze va assoggettato alla sottoelencata normativa ed a quella (nazionale, regionale e comunitaria) che dovesse sopravvenire dopo 'adozione della presente circolare:
—  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (art. 22, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni;
—  T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 86 e 121) e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 158) e successive modifiche ed integrazioni;
—  Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969, n. 1463 del 20 luglio 1970, nn. 514 e 515 del 1972, n. 1787 del 1973, nn. 2827 e 2828 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili;
—  decreto del Ministero dei trasporti 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
—  decreto del Ministero dei trasporti 30 luglio 1985, adottato in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 56/83 del 16 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
—  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1991, n. 448 attuativo della direttiva C.E.E. n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974;
—  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le sole autoambulanze vedasi, altresì, il decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 nonché la circolare dell'Assessorato regionale della sanità 14 dicembre 1991, n. 615.
Ovviamente sia le valutazioni sull'assetto territoriale che i parametri contenuti nella presente circolare dovranno essere esaminati e fatti constare espressamente nella deliberazione dell'ente locale che determinerà il parco veicolare di autobus da conferire nel servizio di noleggio con conducente, tenendo conto che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 54) ne prevede solamente una tipologia: lett. b) (con più di 9 posti compreso quello del conducente).
La capienza dell'autobus sarebbe opportuno che corrispondesse, per esempio, alla consistenza dei gruppi di utenza che utilizzerebbero con maggiore frequenza il servizio ed, in mancanza di tali dati, per esempio, si può ipotizzare un autobus di grande capacità per ogni 5.000 abitanti oppure per n. 100 posti letto offerti stabilmente per almeno 6 mesi l'anno.
Per gli autoveicoli destinati ai trasporti specifici di persone, intendendo per tali sia le ambulanze di soccorso (attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza) sia le ambulanze di trasporto (attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza), gli enti locali in indirizzo dovranno acquisire – prima dell'adozione della deliberazione istitutiva del servizio – il parere dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente in ordine alle prescrizioni tecniche da richiedere all'aggiudicatario del servizio medesimo.
Al fine di consentire allo scrivente, altresì, una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto, le aree metropilitane ed i comuni non facenti parte delle medesime invieranno, copia dei provvedimenti esecutivi concernenti l'istituzione del servizio di noleggio con conducente mediante autobus e/o autoambulanze, nonché quelli concernenti il numero, la tipologia e le caratteristiche per semplice conoscenza.
Le aree metropolitane provvederanno alla notifica del presente atto ai comuni compresi nel loro ambito territoriale, fornendo agli uffici dei predetti enti locali tutte le disposizioni per l'esercizio dell'attività autorizzativa con le relative procedure e tenendo comunque in considerazione le scadenze e la necessità di mantenere e garantire il servizio anche nelle more della definizione giuridica ed organizzativa dei contenuti della legge regionale 6 marzo 1983, n. 9 (art. 21).
Gli uffici provinciali della M.C.T.C. in indirizzo provvederanno – ai sensi dell'art. 85 (3° comma) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo avere esperito i previsti accertamenti tecnici ad essi competenti – all'emissione della carta di circolazione sulla base della licenza o autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.
La presente circolare sarà, altresì, pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: STRANO 

(98.41.2095)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
AVVISO DI RETTIFICA


LEGGE 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998, art. 15, rubrica, anziché: «…legge regionale 18 maggio 1996, n. 3», leggasi: «…legge regionale 18 maggio 1996, n. 33».
(98.40.1992)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 12 ottobre 1998.
Incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.

Nell'elenco dei posti di guardia medica resisi liberi nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 7 novembre 1998, vanno apportate le seguent rettifiche:

  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 9 - Trapani
  1 Trapani (1° posto) 
  1 Fulgatore 
  1 (12 ore) Fulgatore 
  1 (12 ore) Marausa 
  1 (12 ore) Buseto Palizzolo 
  1 Custonaci 
  2 Paceco 
  1 Valderice 
  1 Favignana 
  1 Levanzo 
  1 (12 ore) Levanzo 
  2 Marettimo 
  1 (12 ore) Marettimo 
  1 Marsala Centro 
  1 (12 ore) Strasatti 
  1 (12 ore) Mazara (1° posto) 
  1 Gibellina 
  1 (12 ore) Salemi 
  1 Vita 
  1 Castelvetrano 
  1 (12 ore) Castelvetrano 
  1 (12 ore) Selinunte 
  1 Campobello di Mazara 
  1 S. Ninfa 
  1 (12 ore) S. Ninfa 
  2 Partanna (ordinaria) 
  1 Partanna (permanente) 
  1 Poggioreale 


(98.47.2491)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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