REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 7 NOVEMBRE 1998 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 1998, n. 32.
Modifica al regolamento di cui al decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995 - Disposizioni sull'imprenditoria giovanile  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 agosto 1998.
Modifica del decreto 18 marzo 1998, concernente disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre regioni  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 7 settembre 1998.
Modifiche del decreto 3 ottobre 1997, concernente modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 14 luglio 1998.
Approvazione delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle Aziende sanitarie  pag.


DECRETO 23 luglio 1998.
Obbligo della corresponsione delle tasse di concessione governativa regionale per tutti gli atti amministrativi in materia di farmacie soggetti a tassazione.  pag.


DECRETO 23 luglio 1998.
Decorrenza di applicazione dell'incremento delle tariffe per alcuni presidi ortopedici  pag.


DECRETO 15 settembre 1998.
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1986, concernente l'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con D.M. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag.


DECRETO 21 settembre 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania fino al 31 dicembre 1995  pag. 10 


DECRETO 21 settembre 1998.
Rettifica della pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro al 31 dicembre 1995.
  pag. 12 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997  pag. 14 


DECRETO 12 ottobre 1998.
Incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997  pag. 16 


DECRETO 15 ottobre 1998.
Rideterminazione degli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina  pag. 19 


DECRETO 2 novembre 1998.
Integrazione della graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per il 1997  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 1 settembre 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive e dei piani particolareggiati di recupero del comune di Fondachelli Fantina  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del presidente del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Priolo.  pag. 33 
Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)  pag. 34 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. b, e agli assegni e dotazioni previsti dalla legge regionale 7 maggio 1976, n. 73, art. 2  pag. 42 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1998  pag. 42 
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1998  pag. 44 

Assessorato della sanità:
Estensione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico macello di Militello Val di Catania alla produzione di carne equina  pag. 46 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 19 ottobre 1998, prot. n. 2313.
Circolare prot. n. 1792 del 28 luglio 1998. Olii di oliva vergine ed extravergine riconosciuti ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92 e della legge n. 169/92. Proroga  pag. 46 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 27 ottobre 1998, prot. n. 19752.
Norme di attuazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a breve-medio termine e procedure di adeguamento ai sensi dell'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  pag. 46 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
Assessorato della sanità
AVVISO DI RETTIFICA ED ERRATA CORRIGE

DECRETO 1 ottobre 1998.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997  pag. 51 

Assessorato del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
AVVISO DI RETTIFICA

DECRETO 2 ottobre 1998.
Elenco delle ditte ammesse ai contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 51 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 gennaio 1998.
Approvazione del piano regionale di settore per la zootecnia.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 1998, n. 32.
Modifica al regolamento di cui al decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995 - Disposizioni sull'imprenditoria giovanile.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 22;
Visto il D.P. n. 50 dell'8 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 giugno 1995;
Considerata la necessità di superare le obiezioni sollevate dalla C.E. durante la procedura di controllo prevista dall'art. 93, par. 3 del Trattato istitutivo C.E.E. e di correggere alcuni meri errori che rappresentano incongruenze con altri punti dello stesso Regolamento;
Udito il parere favorevole n. 589, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 23 luglio 1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 23 giugno 1998;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

All'art. 1 del D.P. n. 50/95 è aggiunto il seguente comma:
6.  Il cumulo delle agevolazioni previste dai successivi artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, per i progetti relativi alla produzione agricola primaria riguardante i prodotti contemplati nell'allegato II del trattato istitutivo C.E., non può superare i seguenti limiti massimi ammissibili:
A)  Investimenti previsti dall'art. 12, comma 2° del Regolamento 2328/91/CEE:
— 33,75% per i beni immobili (elevabile al 41, 25% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);
—  22,50% per gli altri beni (elevabile al 30% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).
A.1) Se gli investimenti di cui al punto A) riguardano miglioramenti fondiari, risparmio energetico, protezione ambientale e miglioramento igiene allevamenti, i limiti massimi ammissibili sono i seguenti:
— 45% per i beni immobili (elevabile al 55% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);
—  30% per gli altri beni (elevabile al 40% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).
I limiti di cui ai punti A) ed A.1) derivano da una deroga, concessa dalla CE alla Sicilia, valida fino al 31 dicembre 1997; dopo tale data i limiti saranno quelli previsti dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE, salvo eventuali altre deroghe concesso dalla Commissione.
Dovranno comunque essere rispettati i massimali di spesa ammissibili e le altre condizioni ed eccezioni disposte dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE.
B) Per gli investimenti previsti dall'art. 12, comma 5, del Regolamento 2328/91/CEE, con particolare riferimento al settore dell'agriturismo e dell'acquacoltura, rimangono invariate le percentuali previste dagli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 del D.P. n. 50/95 è così modificato:
1.  Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento può essere attribuito, in conto canone, un contributo per l'abbattimento ad un terzo del costo delle operazioni di leasing finanziario, relativamente all'acquisto di beni mobili ed immobili strumentali all'attività produttiva e configurabili come investimento. In ogni caso, il contributo previsto dal presente articolo non può superare i limiti massimi di cui al primo comma dell'art. 2.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 del D.P. n. 50/95 è abrogato.

Art. 4.

Al comma 1 dell'art. 8 del D.P. n. 50/95 dopo le parole "Ai progetti di sviluppo produttivo", è aggiunto il seguente periodo: "ad esclusione di quelli riguardanti i prodotti contemplati nell'allegato II del Trattato istitutivo CE".

Art. 5.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del D.P. n. 50/95 è così modificata:
b)  costruzione di fabbricati aziendali adeguati all'iniziativa.

Art. 6.

All'art. 10 del D.P. n. 50/95 è aggiunto il seguente paragrafo:
h)  le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse ai progetti di sviluppo produttivo, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, esclusi in base ai criteri di selezione di cui alla decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 79/29 del 23 marzo 1994) ed alla comunicazione 96/C/29/03 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C/29/4 del 2 febbraio 1996).

Art. 7.

Dal punto p) del comma 4 dell'art. 15 del D.P. n. 50/95 è omessa la frase: "e della partecipazione regionale agli utili".

Art. 8.

Il comma 2 dell'art. 16 del D.P. n. 50/95 è abrogato.

Art. 9.

Dal comma 4 dell'art. 21 del D.P. n. 50/95 è omesso il periodo: "Trascorso tale termine senza riscontro, la variazione si considera tacitamente autorizzata".

Art. 10.

Gli importi di cui al 2° comma dell'art. 2 del D.P. n. 50/95 sono così elevati: L. 5.000 milioni per le attività di cui alla lettera a); L. 2.000 milioni per l'attività di cui alla lettera b).

Art. 11.

Dal primo comma dell'art. 5 del D.P. n. 50/95 è omessa la parola "rispettivamente" che precede "all'articolo 3".

Art. 12.

Al comma 4 dell'art. 12 del D.P. n. 50/95 la frase "l'istruttoria preliminare si traduce in una relazione" viene sostituita con "l'istruttoria preliminare si conclude con una relazione".
Palermo, 4 agosto 1998.
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 ottobre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 13.
(98.44.2255)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 agosto 1998.
Modifica del decreto 18 marzo 1998, concernente disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre regioni.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con le quali sono ammessi a cacciare nel territorio siciliano i cacciatori provenienti da altre regioni d'Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto che per la valutazione delle richieste di ammissione all'esercizio venatorio in Sicilia costituisce elemento essenziale ed indispensabile l'espressione di volontà relativa alla specificazione dell'unico ambito territoriale di caccia cui l'istante intende essere ammesso ed all'annata venatoria a cui l'istante intende riferirsi;
Ritenuto di dovere apportare le opportune modifiche al decreto n. 622 del 18 marzo 1998;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 2 del decreto n. 622 del 18 marzo 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - Le istanze pervenute entro il termine del 14 giugno di ciascun anno saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rilevato dal timbro datario di arrivo apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato medesimo o di altro ufficio regionale in caso di errata presentazione.
Le istanze devono riportare l'annata venatoria a cui si riferiscono, condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria.
A parità di data di arrivo saranno applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di priorità che segue:
1)  nascita in Sicilia;
2)  anzianità.
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Sono ammessi i cacciatori provenienti dalle regioni che applicano il principio di reciprocità, fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dall'art. 22, comma 5°, lett. b), secondo periodo, della legge regionale n. 33/97.
I cacciatori che propongono una o più istanze per l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia sono esclusi da ogni graduatoria».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 1998.
  CUFFARO 

(98.37.1880)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PRESIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 7 settembre 1998.
Modifiche del decreto 3 ottobre 1997, concernente modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni.
L'ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, concernente interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.67 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la realizzazione di progetti di utilità collettiva;
Visto il decreto 3 ottobre 1997, n.744/97 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, concernente le modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 3 aprile 1998, n.179/98 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che reca modifiche al sopra citato decreto 3 ottobre 1997, n.744/97;
Visto l'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, che autorizza la Commissione regionale per l'impiego ad approvare ed ammettere a finanziamento progetti di utilità collettiva aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative o di un completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'art.23 della legge 11 marzo 1988, n.6, ovvero nuovi progetti, qualora non sia possibile l'effettuazione di attività integrative o di completamento, sempreché i suddetti progetti siano presentati dai medesimi enti titolari dei progetti approvati nel 1988 ai sensi dell'art.23 della legge n.67/88 e prevedano l'utilizzazione dei soggetti che abbiano precedentemente svolto attività nell'ambito di questi ultimi progetti;
Vista la circolare assessoriale n.145 del 19 dicembre 1990, con cui si invitano le competenti sezioni di collocamento a procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti aventi diritto all'avviamento ai progetti approvati ai sensi del sopra citato art.22 della legge regionale n.36/90, al fine di consentire agli stessi di presentare apposita istanza entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data della suddetta pubblicazione;
Considerato che per cause non imputabili ai soggetti aventi diritto all'avviamento ai progetti di cui all'art.22 della legge regionale n.36/90, connesse alle procedure di approvazione dei progetti ed al funzionamento delle competenti sezioni di collocamento, i suddetti soggetti sono stati avviati in date differenti;
Considerato, altresì, che da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è stata rappresentata l'esigenza di una semplificazione dei criteri fissati dall'articolo 3 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal decreto 3 aprile 1998, n.179/98 per la formazione delle graduatorie dei soggetti da avviare ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere apportare modifiche al sopra citato articolo 3 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal decreto 3 aprile 1998, n.179/98 al fine di semplificare ed accelerare le procedure amministrative propedeutiche all'avviamento al lavoro nei progetti di utilità collettiva dei soggetti di cui a l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni, curando altresì di non penalizzare nella formazione delle graduatorie di cui all'articolo 3 del suddetto decreto, i soggetti che per cause indipendenti dalla propria volontà non sono stati avviati tempestivamente ai progetti di cui all'art.22 della legge regionale n.36/90, in base alla circolare assessoriale n.145 del 19 dicembre 1990;

Decreta:


Articolo unico

1.  Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal decreto 3 aprile 1998, n.179/98, è così modificato: «Le graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno compilate tenendo conto dei mesi compresi nel periodo intercorrente tra il primo giorno di effettiva utilizzazione a seguito di assegnazione definitiva dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge n.67/88 e successive modifiche ed integrazioni e la data del 31 dicembre 1995. A parità di mesi si terrà conto dell'anzianità di età. Ai fini del computo devono essere considerati utili anche i mesi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 si siano astenuti dall'effettiva prestazione dell'attività per gravidanza, puerperio, servizio di leva, malattia, sospensione dell'attività progettuale o altra causa. Il mese di inizio del periodo sopra indicato deve essere considerato per intero. Non rientrano nel computo i mesi seguenti quello di conclusione delle attività dei progetti di cui all'art.23 della legge n.67/88 approvati nell'annualità 1988, fino al mese di dicembre 1990.».
2.  Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, come modificato dal decreto 3 aprile 1998, n.179/98, è così modificato: «Ai fini della formazione delle graduatorie vanno altresì computati i periodi in cui, antecedente alla data di assegnazione definitiva, i soggetti di cui al precedente comma 1 siano stati impegnati nei progetti di utilità collettiva svolgendo attività di sostituzione temporanea. Il computo di ogni periodo di sostituzione decorre dal primo giorno di effettiva utilizzazione e devono essere considerati per intero sia i mesi di inizio che di fine di ciascun periodo di impegno. In ogni caso, uno stesso mese non può essere conteggiato più di una volta».
3.  Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 settembre 1998.
  BRIGUGLIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 settembre 1998.
Reg. n.1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n.132.
(98.44.2265)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 luglio 1998.
Approvazione delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle Aziende sanitarie.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821: "Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84: "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che modifica l'art. 7, comma 7, della citata legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Ritenuto necessario, in attesa della emanazione del piano sanitario regionale che dovrà stabilire le competenze dei settori delle aziende sanitarie, le modalità del loro funzionamento, nonché la loro articolazione e la loro organizzazione in servizi, emanare linee guida per l'attivazione del servizio sociale delle aziende sanitarie, alle quali, al fine di una organizzazione omogenea in ambito regionale, pur nella loro autonomia gestionale, i direttori generali dovranno fare riferimento;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le linee guida, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera "C", della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 settembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato sanità, fg. n. 82.
   

Allegato 1
LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO SOCIALE DELLE AZIENDE SANITARIE

Il servizio sociale si configura come servizio autonomo alle dirette dipendenze del direttore sanitario sia all'interno dell'A.U.S.L. che all'interno dell'Azienda ospedaliera. Il servizio è costituito da tutte le unità di servizio sociale operanti nell'azienda nella posizione funzionale di collaboratore e coordinatore.
ARTICOLAZIONE

Il servizio sociale si articola in:
—  servizio sociale aziendale;
—  servizio sociale di settore (solo per i settori in cui è presente);
—  uffici di servizio sociale di distretto posti a livello di ciascuna area di servizio (materno-infantile, handicaps, tossicodipendenza, salute mentale, anziani, medicina ospedaliera, U.O.E.S., U.R.P. e uffici di pubblica tutela).
A) Compiti e funzioni del servizio sociale aziendale
Programmare, organizzare e coordinare tutte le attività di servizio sociale al fine di garantire livelli omogenei di intervento anche a livello distrettuale, nonché la massima integrazione tra il sociale ed il sanitario ai sensi delle vigenti norme.
Definire gli obiettivi per singole aree di intervento, elaborando specifici protocolli socio assistenziali.
Partecipare attivamente alla determinazione delle politiche socio-sanitarie dell'Azienda con funzione consultiva per la stipula di protocolli di intesa tra Azienda ed altri Enti relativamente agli interventi socio-sanitari.
Curare il monitoraggio delle prestazioni dei servizi sociali, verificando l'efficacia e l'efficienza delle stesse.
Partecipare all'attività di programmazione e di raccordo tra i diversi settori dell'azienda in cui opera il servizio sociale.
Curare la funzionale distribuzione delle unità di servizi sociali nei settori e nei distretti dell'azienda secondo criteri di produttività, efficienza ed efficacia.
Fornire il parere consultivo sulle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale promosse dall'ufficio di formazione dell'azienda nelle materie di competenza.
Curare i rapporti con le istituzioni pubbliche (comuni, tribunali, scuole) e del privato sociale (associazioni, cooperative, etc.) del territorio per programmare e realizzare l'integrazione degli interventi.
Promuovere all'interno degli U.R.P. e degli uffici di pubblica tutela attività di indagine e di studio sulla qualità delle prestazioni socio-sanitarie.
Promuovere all'interno dei servizi sanitari processi di umanizzazione delle prestazioni finalizzati ad un miglioramento dell'accoglienza.
Partecipare a conferenze di servizio dei capi settore e/o dipartimenti.
Collaborare con l'università per l'organizzazione dei tirocini professionali degli studenti assistenti sociali.
Inviare relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti al gruppo "medicina sociale" dell'Ispettorato regionale sanitario.
B) Dirigenza del servizio sociale aziendale
La funzione di dirigente del servizio sociale aziendale è conferita ad un assistente sociale coordinatore, nominato dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, tra coloro che sono di ruolo, secondo criteri di anzianità, titoli professionali posseduti risultanti dal curriculum e di merito sulle attività svolte, nonché iscritto all'albo professionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 84/93 o in mancanza da un assistente sociale collaboratore con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo secondo i criteri già menzionati per l'assistente sociale coordinatore.
L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile. La verifica dei risultati è annuale ed il mancato raggiungimento degli stessi comporta la rimozione dall'incarico.
Il dirigente del servizio sociale aziendale svolge le funzioni di cui al punto A, ed è responsabile di tutte le attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale.
E' alle dirette dipendenze del direttore sanitario ed è responsabile in ambito aziendale del coordinamento degli assistenti sociali.
Interagisce con gli altri servizi di staff del direttore generale, in particolare con l'U.O.E.S., con l'U.R.P. e l'ufficio di pubblica tutela, con l'ufficio per la formazione dell'azienda.
C) Servizio sociale aziendale: organizzazione dello staff di coordinamento
L'organigramma del servizio è il seguente:
—  1  dirigente del servizio sociale di cui al punto B;
—  1  assistente sociale coordinatore per ciascuno dei seguenti settori:
1)  medicina di base;
2) assistenza ospedaliera pubblica e privata;
3) salute mentale e tossicodipendenza.
Il servizio, per l'espletamento delle pratiche burocratiche, deve essere supportato da personale del ruolo amministrativo e deve essere dotato di adeguati strumenti tecnici (computer, fax, ecc.).
D) Servizio sociale di settore
All'interno dei settori, in cui è presente il servizio sociale, è destinato un assistente sociale coordinatore, con funzione di programmazione, verifica e coordinamento delle attività di servizio sociale specifiche del settore.
Gli assistenti sociali coordinatori che coadiuvano il dirigente del servizio sociale aziendale saranno individuati tra il personale dipendente dell'azienda per l'area di competenza secondo i criteri stabiliti per il dirigente di cui al punto B.
L'incarico è conferito dal direttore generale su proposta del dirigente del servizio sociale. Ha la durata di un triennio ed è rinnovabile.
Tali coordinatori faranno parte dello staff di coordinamento di cui al punto C.
E) Uffici di servizio sociale di distretto
In ogni distretto viene istituito l'ufficio di servizio sociale distrettuale.
Un assistente sociale coordinatore, nominato con le modalità ed i criteri, di cui al punto B), assume le funzioni di responsabile del servizio sociale distrettuale.
F)  Funzioni del responsabile del servizio sociale distrettuale
1) Studio e ricognizione dei bisogni sociali presenti nel territorio.
2)  Programmazione degli interventi sociali e di quelli integrati, di concerto con il responsabile sanitario di distretto e con il coordinatore del servizio sociale di settore, di cui al punto D).
3)  Coordinamento delle attività degli assistenti sociali presenti nel servizio sociale distrettuale a livello delle singole unità operative.
G)  Compiti e funzioni del servizio sociale di distretto
1) Attività di prevenzione e sostegno psico-sociale individuale, di coppia, familiare e di gruppo con particolare riferimento alle situazioni di bisogno e di disagio sociale.
2) Attività socio-riabilitativa per l'integrazione lavorativa e sociale.
3)  Rapporti con enti pubblici e privati, associazionismo e volontariato.
4)  Attività socio-assistenziale integrata.
5)  Rapporti con l'autorità giudiziaria per i compiti d'istituto.
6)  Supervisione delle attività di tirocinio e attività di tutoring.
7)  Consulenze professionali, relativamente ai vari ambiti sociali ed istituzionali che richiedono l'intervento dell'assistente sociale.
8)  Partecipazione alle attività delle unità valutative multidimensionali.
9)  Studio e ricognizione delle risorse e dei bisogni sociali del territorio.
SERVIZIO SOCIALE NELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio sociale nell'azienda ospedaliera (configurazione del servizio, organico, dirigenza del servizio sociale aziendale) si fa riferimento a quanto previsto per l'A.U.S.L. considerando comunque l'organizzazione dipartimentale dell'Azienda ospedaliera.
Organigramma del servizio sociale aziendale
L'organigramma del servizio sociale è il seguente:
1)  un dirigente del servizio sociale, con i compiti di cui al punto A) ed individuato con le modalità di cui al punto B).
2)  un assistente sociale coordinatore per singolo presidio dell'azienda ospedaliera;
3) tutte le assistenti sociali di ruolo nell'azienda stessa.
Il servizio per l'espletamento delle pratiche burocratiche deve essere supportato da personale del ruolo amministrativo e deve essere dotato di adeguati strumenti tecnici (computer, fax, ecc.).
Compiti e funzioni del servizio sociale dell'Azienda ospedaliera
Si fa riferimento a quanto già elencato rispetto ai compiti ed alle funzioni del servizio sociale aziendale (A.U.S.L.).
In considerazione della particolare natura della struttura in cui opererà il servizio, si ritiene necessario puntualizzare alcune funzioni di seguito indicate:
—  fornire interventi specifici volti a prevenire ed a risolvere situazioni di disagio sociale;
—  contribuire alla diffusione delle iniziative di informazione sui servizi socio-sanitari e sui diritti dei cittadini;
—  svolgere attività didattico formativa, contribuire alla rilevazione, studio e ricerca sui problemi connessi agli stati di bisogno;
—  assicurare l'intervento socio-assistenziale al fine di aiutare la persona a fruire delle risorse istituzionali e comunitarie relative ai suoi bisogni;
—  collaborare con gli operatori sanitari per l'umanizzazione delle prestazioni;
—  diffondere i diritti di cittadinanza promuovendo la partecipazione dell'utenza alla programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari;
—  collaborare con l'ufficio pubbliche relazioni e tutela utenza, con il gruppo operativo multiprofessionale per la carta dei servizi e con l'ufficio per la promozione della salute per contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascuno ufficio;
—  promuovere e coordinare nuove risorse anche di volontariato;
—  collaborare con le strutture territoriali, al fine di favorire dimissioni protette ed evitare ricoveri impropri e/o incongrui da cause sociali;
—  inviare relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti al gruppo "medicina sociale" dell'Ispettorato regionale sanitario.
(98.43.2193)
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DECRETO 23 luglio 1998.
Obbligo della corresponsione delle tasse di concessione governativa regionale per tutti gli atti amministrativi in materia di farmacie soggetti a tassazione.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto loStatuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato conR.D. n. 1265/34;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 31 luglio 1945, con il quale viene stabilito che l'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica esercita tutte le attribuzioni già del Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il D.P.R. n. 1111 del 9 agosto 1956, con il quale vengono trasferite alla Regione le attribuzioni dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica connesse al territorio regionale;
Visto il parere n. 302/185-91.11 dell'11 gennaio 1992 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, in base al quale è un principio pacifico della giurisprudenza che le competenze amministrative in materia di igiene e sanità ed assistenza sanitaria siano state trasferite alla Regione per effetto del D.P.R. n. 1111/56 (cfr. Corte costituzionale sent. n. 56 del 1967, Cons. Stato comm. spec. parere n. 647 del 23 giugno 1966);
Visto il D.P.R. n. 121 dell'1 marzo 1961, con il quale viene regolamentata la materia sulla riscossione delle tasse di cc.gg., nel cui contesto viene individuato un elenco di atti soggetti a tassazione, ivi compresi quelli relativi all'apertura ed all'esercizio di farmacie;
Visto il D.P.R. n. 1074 del 26 luglio 1965, concernente le norme di attuazione in materia finanziaria, con il quale viene stabilito, giusto l'art. 2, che alla Regione siciliana competono, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, le entrate relative alle tasse di concessioni governative;
Visto il D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 di riordino della disciplina sulle tasse in parola, con il quale vengono esclusi dall'elenco degli atti soggetti a tassazione annesso al citato D.P.R. n. 121/61 una serie di provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di cui all'apertura e all'esercizio di farmacie;
Visti gli artt. 2 e 8 del citato D.P.R. n. 641/72, che dispongono che le tasse in parola vanno corrisposte non oltre la consegna dell'atto all'interessato e che gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non vengano corrisposte;
Vista la legge regionale n. 67 del 18 aprile 1981, con la quale viene previsto, in forza dei poteri di istituzione di nuovi tributi attribuiti alla Regione siciliana dalle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074/65 sopra citato, che l'applicazione delle tasse di cc.gg., di cui ai provvedimenti di competenza regionale, venga estesa anche a quelli inclusi nella tabella annessa al D.P.R. n. 121/61, maggiorata, per questi ultimi, del 100% giusta l'art. 4 della stessa legge;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 6 del 17 aprile 1990, con il quale viene stabilita un'ulteriore maggiorazione pari a cinque volte l'importo della tassa prevista dalla legge regionale n. 67/81;
Vista la circolare n. 302335 del 16 ottobre 1990, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure da adottare ai fini dell'aggiornamento prescritto dalla citata legge regionale n. 6/90 e degli importi dovuti;
Vista la nota n. 294981 del 16 maggio 1991, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e finanze, conformemente al parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, chiarisce che non devono intendersi assoggettati alla corresponsione delle tasse di cui agli artt. 4 della legge regionale n. 67/81 e 6 della legge regionale n. 6/90 i provvedimenti riferibili a competenze trasferite alla Regione con norme di attuazione dello Statuto intervenute successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 67/81 e/o comunque attribuite alla Regione da leggi successive alla predetta data;
Vista la nota n. 300321 del 10 luglio 1992, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, riconoscendo come applicabili nella Regione siciliana in forza della legge regionale n. 67/81 le tasse sulle cc.gg. regionali, dispone che l'Assessorato regionale della sanità, gli uffici dei medici provinciali e l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte procedano, secondo le rispettive competenze, all'applicazione delle tasse provvedendo, ove sia il caso, al recupero coattivo dei tributi non corrisposti dai beneficiari delle autorizzazioni di che trattasi;
Preso atto del ricorso proposto in data 18 dicembre 1992 dalla Federfarma Sicilia al Tar Sicilia, sezione distaccata diCatania, avverso la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 300321/92, sopra citata e dell'ordinanza n. 67/93 del 25 gennaio 1993, con la quale l'organo giurisdizionale adito ha rigettato la predetta domanda di sospensione;
Vista la nota n. 300711 del 7 agosto 1993, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze chiarisce espressamente come gli uffici del registro abbiano esclusiva competenza sotto il profilo dell'accertamento delle infrazioni e della riscossione, anche in via coattiva, delle tasse non pagate e sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie da erogare entro il termine triennale di decadenza dal giorno cui è ascrivibile la violazione;
Rilevato che le disposizioni civilistiche in materia di prescrizione trovano applicazione solo se le singole leggi d'imposta non disciplinino esaustivamente la materia, laddove il citato D.P.R. n. 641/72 all'art. 13 puntualmente contiene la precisazione legislativa che "nonostante l'inutile decorso del termine decadenziale di tre anni per l'accertamento da parte dell'Ufficio del registro, l'atto per il quale non sia corrisposta la tassa non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento";
Preso atto che detto termine di decadenza è riferibile all'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio del registro, i cui effetti ablativi pertanto rimangono circoscritti al solo profilo sanzionatorio;
Preso atto che per i casi in cui l'inadempienza perduri da oltre un triennio, il pagamento delle tasse per il solo triennio di riferimento non comporta che l'atto autorizzativo adottato prima del triennio medesimo acquisti efficacia in quanto affinché ciò si verifichi è necessario, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/72, il pagamento anche delle tasse maturate antecedentemente alla decorrenza del termine triennale di decadenza, fermo restando, per queste ultime, l'inapplicabilità delle sanzioni, giusta circolare n. 13 del 31 gennaio 1973 del Ministero delle finanze;
Viste le note nn. 93/15278 IV S del 26 maggio 1993 e 93/28502 IV S del 26 ottobre 1993 dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari per la Regione Sicilia delMinistero delle finanze;
Viste le circolari nn. 722 del 27 novembre 1993 e 750 del 5 maggio 1994, con le quali l'Assessorato regionale per la sanità ha disposto la dovuta corresponsione delle tasse con effetto retroattivo dal 1981;
Preso atto che con dette circolari gli Uffici dei medici provinciali della Sicilia sono stati invitati a trasmettere agli Uffici del registro territorialmente competenti gli elenchi dei farmacisti inadempienti, al fine di stabilire la posizione degli stessi nei riguardi dell'erario, sottolineando che il mancato versamento del tributo avente carattere di obbligatorietà avrebbe comportato una eventuale chiusura dell'esercizio;
Vista la legge regionale n. 24 del 24 agosto 1993, con la quale viene riordinata in Sicilia la disciplina delle tasse sulle cc.gg. e stabilito, nel contesto, l'applicazione delle stesse nella misura prevista dalla tabella annessa al decreto legislativo n. 230/91 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando la relativa istituzione disposta con legge regionale n. 67/81;
Visto l'art. 40 della legge regionale n. 30/93, con il quale sono state trasferite alle Aziende UU.SS.LL. le funzioni in materia di farmacie già demandate agli uffici dei medici provinciali;
Visto il parere n. 3913/185.91.11 del 19 marzo 1994, con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza delle Regione siciliana si pronunzia ulteriormente sulla debenza delle tasse di CC.GG. in parola, alla luce anche dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 24/93;
Vista la nota n. 9430327/Serv. III del 13 maggio 1994, con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia del Ministero delle finanze fa propri i contenuti della nota n. 300711 del 7 agosto 1983 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui in narrativa;
Vista la circolare n. 3.03.02499 del 25 luglio 1994, con la quale l'Assessorato regionale della sanità fornisce prescrizioni agli uffici dei medici provinciali della Sicilia in ordine alla corresponsione delle tasse di concessione di apertura annuale di esercizio e di rilascio;
Viste le circolari 769 e 772, rispettivamente del 7 aprile 1994 e 28 ottobre 1994, con le quali l'Assessorato regionale della sanità ha precisato alle Aziende UU.SS.LL. cui erano state trasferite, in esecuzione dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93, le funzioni in materia di farmacie già demandate agli Uffici dei medici provinciali, che i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del T.U.LL.SS. e di un contributo annuo a norma della legge n. 1107 del 22 novembre 1954, in aggiunta alle tasse di concessione di cui alla precedente nota assessoriale n. 3.03.02499/94;
Vista la nota n. 3.03.03338 del 18 ottobre 1994, con la quale l'Assessorato regionale della sanità ha chiarito definitivamente che, per effetto della legge regionale n. 30/93, le Aziende UU.SS.LL. hanno l'obbligo di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'emissione di un provvedimento autorizzativo a favore di farmacisti titolari, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle tasse di cc.gg. regionali rientrando nelle esclusive competenze dell'Ufficio del registro di conteggio relativo alla corresponsione di spettanze arretrate di eventuali sanzioni per ritardato o mancato pagamento;
Vista la circolare 3.03.04354 del 23 dicembre 1994, con la quale l'Assessorato regionale della sanità, in ottemperanza al contenuto di cui alla nota n. 9469362 del 22 novembre 1994 della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia del Ministero delle finanze, ha impartito ai settori farmaceutici delle Aziende UU.SS.LL. direttive in ordine alle procedure da adottare per il recupero dei tributi non versati disponendo, per le stesse, la contestazione delle violazioni tributarie secondo le procedure previste dall'art. 1 della legge n. 499 del 15 giugno 1994;
Vista la nota n. 3.03.00718 del 24 febbraio 1995, con la quale l'Assessorato regionale della sanità ha chiarito che la corresponsione delle tasse è dovuta ai sensi delle leggi n. 67/81, 6/90 e 24/93;
Visti i DD.LL. nn. 472 e 473 del 18 dicembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 1998;
Vista la legge n. 20/94;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

La corresponsione delle tasse di concessione governativa regionale è dovuta ai sensi del D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 e delle leggi regionali n. 67 del 18 aprile 1981, n. 6 del 17 aprile 1990 e n. 24 del 24 agosto 1993, per tutti gli atti amministrativi in materia di farmacie soggetti a tassazione con le modalità e nella misura prevista dalle stesse leggi istitutive dei tributi e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Le Aziende UU.SS.LL. hanno l'obbligo, prima del rilascio di un atto amministrativo in materia di farmacie soggette a tassazione e la cui efficacia è subordinata pertanto alla corresponsione delle tasse di concessione regionale, di verificare che la tassa sia stata corrisposta pena il diniego del provvedimento amministrativo.

Art. 3

E' fatto obbligo, altresì, alle stesse Aziende UU.SS.LL. all'uopo competenti di verificare la posizione tributaria delle farmacie ricadenti nel territorio di pertinenza e di procedere a decorrere dal 18 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge regionale n. 67, nel caso di ritardato o mancato pagamento, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla riscossione, anche coattiva, dei tributi non corrisposti, pur se maturati antecedentemente al termine decadenziale dei tre anni, entro i quali l'Ufficio del registro può procedere all'accertamento delle violazioni e all'applicazione di sanzioni, pena decadenza, degli atti emessi per i quali la tassa non sia stata corrisposta.

Art. 4

Il pagamento delle tasse in parola può avvenire in tre rate annuali, la prima della quali deve essere corrisposta all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Azienda U.S.L.
Il mancato pagamento delle altre rate comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 5

Il pagamento delle tasse di concessioni governative è dovuto anche da parte delle farmacie succursali, istituite ai sensi dell'art. 116 del T.U.LL.SS., nella misura ridotta di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale.

Art. 6

Alle Aziende UU.SS.LL. per il tramite dei settori farmaceutici è fatto carico entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di censire le farmacie insistenti nel territorio di pertinenza che non hanno provveduto al pagamento dei tributi per gli anni pregressi a far data dal 1981 e di darne comunicazione a questo Assessorato regionale della sanità nonché di inoltrare un invito-diffida alle stesse farmacie affinché provvedano entro e non oltre 60 giorni dalla notifica a regolarizzare la propria posizione contributiva debitoria, anche secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica.
Per le farmacie che entro detto termine non abbiano provveduto alla corresponsione delle tasse in parola, è fatto obbligo alle Aziende UU.SS.LL. darne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione per l'adozione degli adempimenti conseguenziali, non ultimo la revoca delle concessioni con la conseguente chiusura dell'esercizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione, giusta l'art. 3 della legge n. 20/94 e verrà successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Agli organi ed uffici competenti è fatto obbligo di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare.
Palermo, 23 luglio 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 settembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 81.
(98.44.2266)
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DECRETO 23 luglio 1998.
Decorrenza di applicazione dell'incremento delle tariffe per alcuni presidi ortopedici.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 24702 del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998, reg. 1, fg. 22, con il quale venivano previsti aumenti tariffari rispetto ai valori previsti dal D.M. 28 dicembre 1992, limitatamente ad alcune famiglie di presidi così come sancito nell'accordo tra il Ministero della sanità, le Regioni e le province autonome in data 30 ottobre 1997;
Preso atto di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 giugno 1998 sulla disciplina transitoria dell'assistenza protesica circa la facoltà di proroga fino al 30 settembre 1998 in assenza del provvedimento di rideterminazione del nomenclatore tariffario;

Decreta:


Art. 1

Di stabilire dall'1 gennaio 1997 la decorrenza di applicazione di detto adeguamento, confermandone la validità fino al 30 settembre 1998 in assenza del provvedimento di approvazione del nuovo nomenclatore tariffario di aggiornamento del D.M. 28 dicembre 1992.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali promuoveranno procedure di acquisizione degli altri prodotti previsti dal nomenclatore tariffario vigente, tali da garantire il riequilibrio della spesa all'interno del settore.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lett. C.
Palermo, 23 luglio 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 settembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 83.
(98.43.2186)
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DECRETO 15 settembre 1998.
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1986, concernente l'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con D.M. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 19 luglio 1986, con il quale si è provveduto alla prima iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con D.M. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L. 8 agosto 1994, n. 490, relativo alle disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Vista la legge del 29 dicembre 1990, n. 407;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la circolare n. 635 del 9 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 18 aprile 1992, con la quale sono state fissate le modalità di iscrizione nell'elenco regionale anche per le farmacie della Regione;
Visto il D.M. 28 dicembre 1992, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e prorogato con D.M. 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1994, n. 192;
Visto il decreto 5 marzo 1998, n. 24703, che detta nuove norme in ordine alle modalità di iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori;
Ritenuto di doversi procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in attuazione del disposto dell'art. 8 del decreto 5 marzo 1998, n. 24703, provvedendo all'iscrizione delle ditte di cui al presente decreto, la cui documentazione è risultata conforme alle direttive emanate con il succitato decreto 5 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

L'elenco regionale di cui al decreto 26 giugno 1986 viene aggiornato con le seguenti modifiche ed integrazione codici:
FARMACIE

Provincia di Caltanissetta
—  variazione denominazione sociale da: Reina Carmela, già iscritta con decreto n. 2686 del 14 ottobre 1992, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992; a: Augello-Reina di Reina Carmela & C. s.n.c. (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Caltanissetta, viale della Regione n. 86;
Provincia di Catania
—  dott.ssa Patti Maria (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Fiumefreddo di Sicilia, via Roma n. 13/A;
—  farmacia Molina di Molina Anna & C. s.n.c. (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Catania, via Pidatella n. 132;
—  cambio titolarità da: Lanza Carmelo, già iscritto con decreto n. 19925 del 9 settembre 1996, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 28 settembre 1996; a: Palermo Maria Rita (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Catania, via dei Sanguinelli n. 5;
Provincia di Palermo
—  trasferimento sede: dott. Grasso Salvatore, già iscritto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992; si trasferisce da Partinico, via della Regione n. 2 a: Partinico, via Oldani n. 7 (codice di famiglia di appartenenza: 101, nomenclatore tariffario).
Provincia di Trapani
—  dott.ssa Pandolfo Rosanna (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Mazara del Vallo, via Marsala n. 266-266a.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, sono tenute, per il tramite del proprio primo settore sanitario, a vigilare sulle aziende iscritte nell'elenco regionale, quale risulta aggiornato e a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità rapporto motivato in ordine a fatti, situazioni o altro che possano, comunque, comportare la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'elenco. Le Aziende unità sanitarie locali sono altresì obbligate a provvedere ai controlli ex art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'iscrizione nell'elenco regionale consente la fornitura al Servizio sanitario nazionale in tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.41.2087)
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DECRETO 21 settembre 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 22880 del 3 settembre 1997, con il quale è stata soppressa la VII sede farmaceutica urbana del comune di Gravina di Catania ed annullati, limitatamente alla stessa, i decreti n. 87119 del 16 novembre 1990, n. 95948 del 12 novembre 1991, n. 95949 del 12 novembre 1991 e tutti gli atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti in ottemperanza alla sentenze TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania n. 476/93 e n. 404/97;
Preso atto che la pianta organica delle farmacie in atto vigenti del comune di Gravina di Catania è quella determinata con decreto n. 83481 del 23 luglio 1990, riferita al 31 dicembre 1983;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Gravina di Catania al 31 dicembre 1995, pari a 28.278 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la 7ª sede farmaceutica urbana e nel contesto definire una nuova ripartizione del territorio comunale con l'assegnazione a ciascuna sede farmaceutica di un proprio ambito territoriale;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi nelle date 15 ottobre 1997, 7 novembre 1997, 19 dicembre 1997, 16 marzo 1998 e 19 marzo 1998 di cui ai relativi verbali dal comune di Gravina di Catania, secondo il quale occorre conformare le perimetrazioni delle sette sedi farmaceutiche già adottate con delibera di giunta municipale n. 451 del 19 dicembre 1995, atto con il quale ritiene siano stati accolti i rilievi dell'ordinanza del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania n. 476/93;
Preso atto delle risultanze della conferenza dei servizi del 19 marzo 1998 in ordine al tracciato viario della tangenziale ovest di Catania che si estende, attraversando il territorio del comune di Gravina di Catania dal confine con il comune di Catania al confine con il comune di S. Agata Li Battiati per circa 2 Km., di cui, la prima parte per circa un chilometro, in trincea, dal confine con il comune di Catania fino al primo cavalcavia all'altezza della via Etnea, la rimanente parte, da questo punto fino al confine con il comune di S. Agata Li Battiati in sopraelevata;
Preso atto, altresì, che in corrispondenza del tratto della tangenziale ovest di Catania posta in sopraelevata, esiste un sottopassaggio facilmente percorribile da pedoni e da mezzi veicolari che determina una soluzione di continuità territoriale;
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra che detto tratto della tangenziale ovest posta in sopraelevata non costituisce un limite invalicabile per cui è possibile prevedere una sede farmaceutica che lo ricomprenda all'interno del proprio ambito territoriale;
Ritenuto, pertanto, di non potere accogliere la proposta di pianta organica del comune di Gravina di Catania in ordine all'individuazione della 7ª sede farmaceutica nell'area posta a nord della tangenziale ovest di Catania come originariamente individuata con delibera di giunta n. 451/95;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 19 marzo 1998 nella cui sede l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, l'ordine provinciale dei farmacisti di Catania e l'Assessorato regionale della sanità hanno ritenuto, concordemente, di formulare una proposta alternativa di pianta organica delle farmacie, da sottoporre comunque alla valutazione del sindaco del comune interessato, elaborata nel rispetto dei parametri di legge e dei criteri univoci prefissati dall'Assessorato regionale della sanità;
Preso atto delle determinazioni assunte dal comune di Gravina di Catania in sede di conferenza dei servizi del 31 marzo 1998, che ha inteso ulteriormente confermato quanto già deliberato con il citato atto di G.M. n. 451 del 19 dicembre 1995 senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla proposta alternativa formulata dagli altri organi istituzionalmente preposti;
Ritenuto di dovere adottare la proposta di pianta organica alternativa formulata dai predetti organi istituzionali in quanto effettivamente è pedissequamente conforme ai rilievi mossi dal TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, pronunziatosi con sentenza n. 476/93 laddove prescrive che in Gravina di Catania centro devono essere previste tre sole sedi farmaceutiche mentre il fabbisogno del quartiere "Fasano" è di ben 2,5 farmacie, il che giustifica la previsione in base al dato demografico riferito al 31 dicembre 1995, della VII sede farmaceutica in detto quartiere;
Acquisito in sede di conferenza dei servizi del 31 marzo 1998 il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91, all'approvazione della proposta dai medesimi formulata;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circostanze delle sedi farmaceutiche del comune di Gravina di Catania;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania:
a)  popolazione: abitanti n. 28.278;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 6;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 7.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Patti Sebastiana;
—  nord: comune di Mascalucia;
—  ovest: (procedendo da nord verso sud) inizia da via Etnea (includendola) dal n. 520 e procede verso sud fino al civico n. 381; procede verso ovest per la via Bellini, svolta all'altezza di via Bellini n. 6, prosegue dritto in linea d'aria fino ad innestarsi su via Valleallegra 1ª traversa (includendola) e ricongiungersi con via Valleallegra collegandosi in via S. Paglieri (includendola) all'altezza del civico n. 47 e terminare in via Etnea altezza del civico n. 364;
—  sud: (procedendo da ovest verso est) inizia da piazza della Libertà, procede su via Marconi, via V. Emanuele fino al confine con Tremestieri;
—  est: confine del comune di Tremestieri;
2ª sede urbana
—  titolare dott. La Falce Giovanni;
—  nord: inizia da via Fasano (includendola) all'altezza del civico n. 20, prosegue da via Fratelli Bandiera (escludendola) fino a giungere all'altezza del civico A. Moro n. 28;
—  sud: (procedendo da ovest verso est) inizio dall'incrocio di via Fratelli Bandiera con via Aldo Moro (escludendola) altezza civico n. 28, prosegue per via A. Moro fino all'altezza dell'incrocio con via Simili (includendola); gira a sud da via Simili fino all'incrocio con via Carrubbella all'altezza del civico 127; da via Carrubbella procede fino a giungere all'incrocio con via Fasano;
3ª sede urbana
—  titolare dott. Petralia Salvatore;
—  nord: (procedendo da est verso ovest) inizia da via Don Bosco (escludendola) all'altezza dell'accesso secondario al campo sportivo, si immette su via Leopardi (escludendola) all'altezza del civico n. 50 e prosegue fino ad intercettare via San Paolo; da via San Paolo procede verso nord fino a raggiungere via Gramsci;
—  ovest: (procedendo da nord a sud) inizia dall'incrocio di via San Paolo con via Gramsci (includendola) e procede verso sud fino all'incrocio con via Etnea;
—  sud: (procedendo da ovest verso est) inizia dall'incrocio di via Gramsci con via Etnea, prosegue per via Etnea fino ad incontrare la via Duca di Camastra (includendola), gira verso nord dalla via F. De Roberto (includendola) all'altezza del civico n. 4 e prosegue fino al civico n. 12, continua per via Duca di Camastra (includendola) ed in linea d'area fino a via L. Sturzo (includendola) all'altezza del civico n. 34; si immette su via San Paolo (includendola) e prosegue fino all'incrocio con via Puccini (includendola); da via Puccini prosegue fino al civico n. 135 ed il comune di S. Agata Li Battiati;
—  est: il territorio di S. Agata Li Battiati;
4ª sede urbana
—  titolare dott. De Geronimo Pietro;
—  nord: (procedendo da est verso ovest) inizia dall'abitato del comune di S. Agata Li Battiati, prosegue con l'inizio di via V. Emanuele (includendola), incrocia via Gramsci, via Marconi (escludendola) fino a giungere a piazza della Libertà;
—  ovest: (procedendo da nord a sud) inizia da via Etnea (escludendola) altezza civico n. 520 e prosegue verso sud fino a giungere all'incrocio con via V. Veneto;
—  sud: (procedendo da ovest verso est) inizia da via V. Veneto all'altezza del civico n. 14, procede verso est in linea d'aria costeggiando un vecchio stabilimento, proseguendo in direzione di un supermercato per innestarsi su via della Volpe fino a terminare all'incrocio con via Gramsci (includendola); da via Gramsci prosegue verso nord, gira ad est per via S. Paolo, prosegue da via S. Paolo (includendola), gira a nord su via Giacomo Leopardi (includendola), prosegue per via Don Bosco (includendola) fino alla traversa contigua il campo sportivo;
—  est: territorio del comune di S. Agata Li Battiati;
5ª sede urbana
—  titolare dott. Brancato Giuseppe;
—  nord: (procedendo da est verso ovest) inizia da via Puccini (escludendola) dal civico n. 135, prosegue per via S. Paolo (escludendola) gira da via L. Sturzo comprendendo il complesso Ferrini prosegue in linea d'aria fino in via Duca di Camastra (escludendola) altezza civico n. 4, include i complessi di via F. De Roberto (escludendola), scende a sud da via Etnea;
—  ovest: inizia da via Etnea (escludendola) prosegue per via Paglialunga (escludendola) fino alla via Coviello n. 30 (escludendola) all'altezza della I Traversa civico n. 24, prosegue per via Coviello, si innesta in via Coviello n. 47, prosegue in linea d'aria fino ad innestarsi in via F. Bandiera all'altezza del civico n. 32;
—  sud: inizia dalla via F. Bandiera (escludendola) all'altezza del civico n. 32, prosegue fino ad innestarsi con via Fasano (escludendola) all'altezza del civico n. 20;
—  est: inizia dalla via Fasano n. 20, prosegue verso nord per via Etnea fino alla via Due Obelischi, a terminare con il territorio di S. Agata Li Battiati;
6ª sede urbana vacante a concorso
—  nord: comune di Mascalucia;
—  ovest: comune di S. Giovanni Galermo;
—  est: (procedendo da nord a sud) inizia dalla via Etnea (escludendola) civico n. 520 e continua su via Etnea (escludendola) fino al civico n. 381, procede verso ovest per via Bellini (escludendola), gira all'altezza di via Bellini n. 6, prosegue diritto in linea d'aria per innestarsi su via Valleallegra I traversa, ricongiungersi con via Valleallegra, continuando con via S. Paglieri all'altezza del civico n. 47, per terminare in via Etnea (piazza della Libertà) altezza civico n. 341; procede verso sud per via Etnea (includendola), risale per via Veneto per proseguire verso est all'altezza del civico n. 14; da via Veneto (includendola) altezza civico n. 14 continua in linea d'aria costeggiando una vecchia fabbrica, un supermercato e si immette su via della Volpe e prosegue fino a terminare in via Gramsci. Da via Gramsci (escludendola) procedendo da nord verso sud, continua fino all'incrocio con via Etnea, procede verso ovest per via del Monaco e proseguendo in linea d'aria, (descrivendo una semicurva) si innesta sul margine sud della tangenziale fino a terminare con il confine di S. Giovanni Galermo;
7ª sede urbana (di nuova istituzione)
—  nord: inizia dall'incrocio tra la via Etnea e la via del Monaco (escludendola), prosegue in linea d'aria fino ad incontrare la tangenziale, proseguendo verso sud fino all'incrocio con via Coviello, continua fino al territorio del comune di S. Giovanni Galermo;
—  ovest: territorio di San Giovanni Galermo;
—  sud: (procedendo da ovest verso est) inizia dalla via Carrubbella fino all'incrocio con via Simili;
—  est: inizia dalla via Simili (escludendola) altezza con via Carrubbella e prosegue verso nord fino all'incrocio con via A. Moro: da via A. Moro includendola prosegue verso ovest fino a congiungersi con via F. Bandiera (includendola) e procede verso nord fino al civico n. 32; prosegue in linea d'aria fino ad innestarsi in via Coviello n. 47 (includendola) continua verso nord in via Coviello fino a congiungersi con via Paglialunga (includendola); da via Paglialunga prosegue in linea d'aria fino a congiungersi su via Etnea (includendola).
Il presente decreto verrà inviato al comune di Gravina di Catania per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.40.2010)
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DECRETO 21 settembre 1998.
Rettifica della pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con D.P.R. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 ed i relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24377 del 13 gennaio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro nel cui contesto si è istituita la VI sede farmaceutica urbana nella zona denominata Sant'Antonio;
Preso atto delle premesse del citato decreto n. 24377/98, della manifestata disponibilità ad un eventuale trasferimento della propria sede farmaceutica nella citata zona Sant'Antonio vacante, da parte della farmacia Giglia Jole, e ritenuto di dover differire l'eventuale valutazione della citata disponibilità al decentramento, all'esito della pronuncia definitiva del C.G.A. Regione Sicilia, avanti il quale è pendente il giudizio di merito in ordine alle procedure di cui al comma II, dell'art. 5 della legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 25850 del 24 giugno 1998, con il quale, acquisita la decisione n. 41/98 del C.G.A. Regione Sicilia in ordine all'adozione delle procedure di cui sopra, è stato autorizzato il decentramento, a norma del comma II, dell'art. 5, della legge n. 362/91, della farmacia di cui è titolare la d.ssa Giglia Jole, V sede farmaceutica urbana, nel territorio Sant'Antonio corrispondente alla VI sede farmaceutica di cui al decreto n. 24377 del 13 gennaio 1998;
Ritenuto che gli effetti del sopra citato provvedimento soddisfano le esigenze di servizio nella zona carente di cui in premessa e coincidono con le finalità di cui al presente provvedimento;
Ritenuto assolutamente indispensabile procedere alla rettifica della pianta organica vigente delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro approvata con decreto n. 24377 del 13 gennaio 1998, attribuendo alla V sede farmaceutica urbana il territorio corrispondente alla zona Sant'Antonio precedentemente attribuito alla VI sede farmaceutica di nuova istituzione ed a quest'ultima il territorio corrispondente alla zona villaggio Giordano, precedentemente attribuito alla V sede farmaceutica urbana, mantenendo ciascuna l'originaria numerazione rispettivamente di V e VI sede farmaceutica urbana del comune di Palma di Montechiaro;
Acquisiti in sede di conferenza dei servizi del 1 aprile 1998 i pareri favorevoli del comune di Palma di Montechiaro dell'Azienda USL n. 1 di Agrigento e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato, altresì, che la ragione di interesse pubblico non viene disattesa con il trasferimento della V sede farmaceutica urbana nella zona denominata Sant'Antonio del comune di Palma di Montechiaro tenuto conto che in tal modo detto servizio viene rivolto ad una utenza numericamente e proporzionalmente più rilevante (circa 3.756 abitanti) di quella locale del villaggio Giordano dello stesso comune (circa 2.703 abitanti), ove la continuità del servizio può essere comunque assicurata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di dispensari farmaceutici, da assegnare con distinto provvedimento secondo il criterio preferenziale della farmacia più vicina, anche se appartenente ad un diverso comune;
Ritenuto, pertanto, di dovere rettificare per come sopra evidenziato, la pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro, approvata con decreto n. 24377 del 13 gennaio 1998 al 31 dicembre 1995;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene rettificata, come di seguito indicata, la pianta organica delle farmacie, approvata con decreto n. 24377 del 13 gennaio 1998, al 31 dicembre 1995, del comune di Palma di Montechiaro (provincia di Agrigento):
a)  popolazione: abitanti n. 24.943;
b)  sedi farmaceutiche urbane esistenti: n. 5;
c)  sedi farmaceutiche urbane spettanti: n. 6;
d)  sede farmaceutica urbana di nuova istituzione: n. 1.
Sede n. 1
—  titolare dr. Vajola Innocenza, via Odierna n. 343;
—  via Diaz esclusa da via Pisacane al proseguimento di via R. Scopelliti, via R. Scopelliti esclusa da via Diaz a via Galvani, via Galvani esclusa da via R. Scopelliti a via Duccio Galimberti, via Duccio Galimberti escluso da via Galvani a via Bachelet, proseguimento di via Bachelet esclusa da via Galimberti verso nord all'estrema periferia nord esclusa, da nord, proseguimento via Cilea compresa fino a via A. da Messina, via A. da Messina compresa, da via Cilea a piazza Pacini, piazza Pacini esclusa, via Fiume d'Italia esclusa fino a via IV Novembre, via IV Novembre esclusa da via Fiume d'Italia a via Nino Bixio, via Nino Bixio esclusa da via IV Novembre a via Don Minzoni, via Don Minzoni esclusa da via Bixio a via Tannorella, via Tannorella esclusa da via Don Minzoni a via Empedocle, via Empedocle esclusa da via Tannorella a via Castellino A., via Castellino esclusa da via Empedocle a via Girgenti, via Girgenti inclusa da via Castellino A. a via Colombo, via Colombo inclusa da via Girgenti a via Machiavelli, via Machiavelli inclusa da via Colombo a largo Cadorna, largo Cadorna escluso, via Oberdan esclusa fino a via Pisacane, via Pisacane esclusa da via Oberdan a via Diaz;
Sede n. 2
—  titolare dott. Alessi Paolo, via Odierna n. 407;
—  dall'estrema periferia nord in proseguimento della via Cilea esclusa, via Cilea esclusa, via A. da Messina esclusa, piazza Pacini inclusa da via A. da Messina a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da piazza Pacini a corso Odierna, corso Odierna incluso, da via Fiume d'Italia a via A. Scopelliti, via A. Scopelliti inclusa da via Odierna a via Cangiamila, via Cangiamila inclusa da via A. Scopelliti a via Verdi, via Verdi inclusa da via Cangiamila a via Odierna, via Odierna inclusa da via Verdi all'angolo N.O. di piazza Bonfiglio, via Pirandello esclusa dall'angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio a via Cattolica Eraclea, via Cattolica Eraclea esclusa da via Pirandello a viale della Repubblica, viale della Repubblica esclusa da via Cattolica Eraclea a via Carpaccio, via Carpaccio per tutto il suo proseguimento verso la periferia nord esclusa;
Sede n. 3
—  titolare dott. Miceli Claudio, via Roma n. 31;
—  dalla periferia ovest lungo il canale di gronda escluso sviluppantesi sul prosieguo della via Pisacane fino alla via Oberdan, via Oberdan inclusa da via Pisacane al largo Cadorna incluso, via Machiavelli esclusa da largo Cadorna a via Colombo, via Colombo esclusa da via Machiavelli a via Girgenti, via Girgenti esclusa da via Colombo a via Castellina A., via Castellina inclusa da via Girgenti a via Empedocle, via Empedocle inclusa da via Girgenti a via Tannorella, via Tannorella da via Empedocle a via Don Minzoni, via Don Minzoni inclusa da via Tannorella a via Bixio, via Bixio inclusa da via Don Minzoni a via IV Novembre, via IV Novembre inclusa da via Bixio a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da via IV Novembre a via Rosso, via Rosso esclusa da via Fiume d'Italia a via Verdi, via Verdi esclusa da via Rosso a via Fiorentino, via Fiorentino esclusa da via Verdi a piazza Mazzini, da piazza Mazzini fino alla periferia sud lungo il canale fognario incluso;
Sede n. 4
—  titolare dott. Incardona Giovanni, via Odierna n. 433;
—  via Pirandello inclusa da via Cattolica Eraclea all'angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio, via Odierna esclusa da angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio a via Verdi, via Verdi esclusa da corso Odierna a via Cangiamila, via Cangiamila esclusa da via Verdi a via A. Scopelliti esclusa, da via Cangiamila a corso Odierna, corso Odierna escluso da via A. Scopelliti a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da via Odierna a via IV Novembre, via Fiume d'Italia esclusa da via IV Novembre a via Rosso, via Rosso inclusa da via Fiume d'Italia a via Verdi, via Verdi inclusa da via Rosso a via Fiorentino, via Fiorentino inclusa da via Verdi a piazza Mazzini, piazza Mazzini esclusa da via Fiorentino a via Alcantara, proseguimento dall'estrema periferia sud della via Canicattì inclusa fino alla via Tito, proseguimento della via Canicattì e via Canicattì inclusa da via Tito a via Catania, via Catania inclusa da via Canicattì a via Campanella, via Campanella inclusa da via Catania a via Cartesio, via Cartesio inclusa da via Campanella a via Ten. Palma, via Ten. Palma inclusa da via Cartesio all'incrocio con il proseguimento di via Volturno, via Volturno in tutto il suo sviluppo incluso da via Ten. Palma all'estrema periferia est; dall'estrema periferia nord nel proseguimento di via Carpaccio e la via Carpaccio inclusa fino al viale della Repubblica, viale della Repubblica incluso da via Carpaccio a via Cattolica Eraclea inclusa da viale della Repubblica a viale Pirandello;
Sede n. 5
—  titolare dott.ssa Giglia Jole;
—  dalla periferia ovest lungo il canale di Gronda incluso sul proseguimento di via Pisacane fino a via Oberdan, via Pisacane inclusa da via Oberdan a viale Diaz, viale Diaz incluso, da via Pisacane a via R. Scopelliti, via R. Scopelliti inclusa da via Diaz a via Galvani, via Galvani inclusa, da via R. Scopelliti a via Duccio Galimberti, via Duccio Galimberti inclusa, da via Galvani a via Bachelet, proseguimento di via Bachelet incluso da via Galimberti a tutto il suo proseguimento verso nord;
Sede n. 6 (di nuova istituzione)
—  estrema periferia est nel proseguimento di via Volturno e via Volturno esclusa sino ad incrociare via Ten. Palma, via Ten. Palma esclusa dall'incrocio del proseguimento di via Volturno a via Cartesio, via Cartesio esclusa da via Ten. Palma a via Campanella, via Campanella esclusa, da via Cartesio a via Catania, via Catania esclusa, da via Campanella a via Canicattì, via Canicattì esclusa da via Catania all'incrocio del suo proseguimento con via Tito, proseguimento in direzione sud della via Canicattì, via all'estrema periferia esclusa.

Art. 2

La continuità dell'assistenza farmaceutica nella zona villaggio Giordano del comune di Palma di Montechiaro, di pertinenza della VI sede farmaceutica urbana, verrà assicurata mediante l'istituzione nella predetta località, di un dispensario farmaceutico, da assegnare con distinto provvedimento secondo le modalità previste dalla vigente normativa, nelle more del conferimento della stessa VI sede farmaceutica a mezzo di concorso pubblico.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Palma di Montechiaro ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi nei rispettivi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.40.2009)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 1997;
Preso atto che il Ministero della sanità, con parere n. 1200/SRC/MG/253 del 25 febbraio 1998, ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 484/96, possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti, per trasferimento, i medici che risultano iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche in altra Regione;
Visto l'accordo decentrato di medicina generale, sottoscritto in data 15 giugno 1998 tra l'Assessore regionale per la sanità e le organizzazioni sindacali di categoria FIMG, SNAMI e Fed. Medici CUMI AMFUP, CGIL Medici, CISL Medici, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998 ed in particolare la norma finale n. 1 che rimanda la definizione dei criteri di assegnazione delle zone carenti relative al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997 all'acquisizione di apposito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, cui le parti hanno dichiarato di rimettersi incondizionatamente;
Vista la nota prot. n. 1N8/2359 del 15 giugno 1998, con la quale l'Assessore regionale per la sanità ha richiesto un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in ordine ai criteri di assegnazione delle zone carenti di medicina generale relativa al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997;
Preso atto che l'Avvocatura distrettuale, con la consultazione n. 1190 del 29 luglio 1998, ha espresso l'avviso che, a fronte di una totale assenza di regolamentazione normativa volta a disciplinare il meccanismo di attribuzione di dette carenze, la soluzione più logica, giuridicamente corretta e sostanzialmente equa sia quella di conferire gli incarichi relativi al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997 secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 484/96 ed in particolare dell'art. 3, comma 6, nella parte in cui impone di stabilire a livello regionale delle percentuali di riserva a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e dei medici in possesso di titolo equipollente;
Dato atto che nella seduta del 27 maggio 1998 tra le organizzazioni sindacali di categoria e la parte pubblica non si è registrato unanime consenso circa le percentuali da destinare alle categorie riservatarie di cui all'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 484/96 relativamente alle zone carenti per il 2° semestre 1996 ed il 1° semestre 1997 per cui, in relazione alle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria può equamente individuarsi la seguente percentuale: 30% dei posti in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e 70% dei posti in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato, altresì, che, a parere dell'Avvocatura, il titolo, per valere ai fini della riserva, deve essere posseduto alla data utile per la formazione della graduatoria, ovvero per la graduatoria valida per il 1997, entro il 31 maggio 1996;
Ritenuto di doversi adeguare ai succitati pareri resi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente alle carenze di medicina generale rilevate nei rispettivi ambiti territoriali per il 2° semestre 1996 e per il 1° semestre 1997;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione, ed in particolare sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dover individuare nell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania l'azienda che proceda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di medicina generale, accertate al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Le domande di inserimento nelle zone carenti, di cui al precedente articolo, devono essere inoltrate all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania dai medici interessati, in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. n. 484/96 e secondo le modalità ivi previste.

Art. 3

I medici in possesso, alla data del 31 maggio 1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per poter partecipare alla riserva prevista dal successivo art. 5 devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato.

Art. 4

Possono concorrere al trasferimento, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche di altra Regione.

Art. 5

L'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), riserva una percentuale del 30% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso alla data del 31 maggio 1996, dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 70% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  LEONTINI 


Allegati

ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE
AL 2° SEMESTRE 1996

Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
  Ambito territoriale Posti 
Castrofilippo      n.
S. Giovanni Gemini      »
Lucca Sicula      »

Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
  Ambito territoriale Posti 
S. Cataldo      n.
Gela      »

Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
  Ambito territoriale Posti 
Ragalna      n.
Gravina      »
S. Agata Li Battiati      »
Tremestieri      »
Catania      »
Acireale      »
Giarre - Riposto      »
Maletto      »

Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
  Ambito territoriale Posti 
Troina      n.
Capizzi      »

Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
  Ambito territoriale Posti 
Mandanici - Pagliara      n.
Messina      » 14 
Saponara      »
S. Lucia del Mela      »
Merì      »
Novara di Sicilia      »

Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
  Ambito territoriale Posti 
Cefalù      n.
Lascari      »
Misilmeri      »
Altavilla Milicia      »
Corleone      »
Bisacquino      »
Bagheria      »
Palermo      »

Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
  Ambito territoriale Posti 
Ragusa      n.
Vittoria      »

Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
  Ambito territoriale Posti 
Siracusa      n.
Floridia      »
Lentini - Carlentini      »

Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
  Ambito territoriale Posti 
Trapani - Erice      n.
Paceco      »
Valderice      »
Favignana      »
Santa Ninfa      »

ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE
AL 1° SEMESTRE 1997

Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
  Ambito territoriale Posti 
Agrigento      n.
Joppolo Giancaxio      »
Cammarata      »
Naro      »
Palma Montechiaro      »
Casteltermini      »

Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
  Ambito territoriale Posti 
Mussomeli      n.
Resuttano      »
Gela      »
Niscemi      »

Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
  Ambito territoriale Posti 
Caltagirone      n.
Grammichele      »
Licodia Eubea      »
Mineo      »
Mirabella Imbaccari      »
Militello      »
Palagonia      »
Ramacca      »
Paternò      »
Adrano      »
Gravina      »
S. Gregorio      »
Trecastagni      »
Tremestieri Etneo      »
Catania (*)      » 27 
Misterbiano      »
Acicatena      »
Acireale      »
Aci S. Antonio      »
S. Venerina      »
Castiglione di Sicilia      »
Mascali      »
Bronte      »

(*)  Con obbligo di apertura dello studio medico nei quartieri carenti di ambulatorio di medicina generale.
Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
  Ambito territoriale Posti 
Gagliano Castelferrato      n.

Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
  Ambito territoriale Posti 
Milazzo      n.
Messina      »

Malvagna - Moio Alcantara - Roccella Valdemone - S.
Domenica Vittoria      »
Castelmola - Taormina      »
Giardini Naxos      »
Patti      »
Mirto - Frazzanò      »
Capo d'Orlando      »
Naso      »

Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
  Ambito territoriale Posti 
Termini Imerese      n.
Bagheria      »
Palazzo Adriano      »
Misilmeri      »
Lampedusa      »
Palermo      » 30 

Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
  Ambito territoriale Posti 
Ragusa      n.
Scicli      »
Vittoria      »

Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
  Ambito territoriale Posti 
Noto      n.
Lentini - Carlentini      »
Siracusa      »
Priolo      »
Sortino      »

Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
  Ambito territoriale Posti 
Trapani - Erice      n.
Custonaci      »
Mazara del Vallo      »

(98.43.2247)
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DECRETO 12 ottobre 1998.
Incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Vista la norma finale n. 1 contenuta nell'accordo decentrato di medicina generale sottoscritto tra l'Assessore regionale per la sanità e le organizzazioni sindacali di categoria, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998;
Vista la consultazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 20321 del 29 luglio 1998;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti Aziende unità sanitarie locali in ordine ai posti di continuità assistenziale resisi liberi nel 2° semestre 1996 e nel 1° semestre 1997 nell'ambito della Regione Sicilia;
Considerato che, in ossequio al parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato sopraspecificato, appare opportuno conferire i posti di continuità assistenziale di cui trattasi ai medici in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, commi 2a) e 2b) del D.P.R. n. 484/96 secondo le procedure ivi contenute e con l'applicazione dell'art. 3, comma 6, che prevede percentuali di riserva in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e dei medici in possesso di titolo equipollente;
Considerato che, in relazione alla proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria nella seduta del 27 maggio 1998, può equamente individuarsi la seguente percentuale di riserva di posti: 30% in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e 70% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati, conformemente al parere reso dall'Avvocatura, alla data del 31 maggio 1996, quale termine utile per la formazione della graduatoria di medicina generale valida per il 1997;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione, ed in particolare sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dovere individuare nell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania l'azienda che proceda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 122/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.P.R. n. 484/96, gli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, degli incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopraelencati:
a)  i medici che siano già titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo, nonché i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo ed abbiano mantenuto per tale periodo nella Regione siciliana la residenza e l'iscrizione all'albo professionale;
b)  i medici inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, approvata in via definitiva con decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6° e nell'art. 20, comma 6°, del D.P.R. n. 484/96.
I medici interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, a pena di esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità, nonché per quelli provenienti da altre Regioni, il mantenimento della residenza e l'iscrizione all'albo professionale della Regione siciliana negli ultimi tre anni.

Art. 4

I medici di cui all'art. 2, punto b), dovranno dichiarare, nella domanda, a pena di esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, specificando il punteggio conseguito.

Art. 5

I medici in possesso, alla data del 31 maggio 1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per poter partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato.

Art. 6

L'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 484/96, riserva una percentuale del 30% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso alla data del 31 maggio 1996 dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 70% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, posti spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di concorrenti.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 ottobre 1998.
  LEONTINI 


Allegati
ELENCO POSTI DI GUARDIA MEDICA RESISI LIBERI
NEL PERIODO 1° LUGLIO 1996 - 31 DICEMBRE 1996

  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 1 - Agrigento
  1 (12 ore) S. Biagio Platani 
  1 Porto Empedocle 
  3 Favara 
  1 (12 ore) Menfi 
  1 Casteltermini 
  1 Bivona 
  2 S. Angelo Muxaro 
  1 S. Stefano Quisquina 
  1 (12 ore) Realmonte 
  1 Montallegro 
  1 Cianciana 
  1 Sambuca di Sicilia 
  1 (12 ore) Agrigento (4° posto) 
  1 Villafranca Sicula 
  1 Raffadali 

N. 2 - Caltanissetta
  1 S. Caterina Villarmosa 
  1 Resuttano 
  1 Marianopoli 

N. 3 - Catania
  3 Caltagirone 
  1 Grammichele 
  1 Licodia Eubea 
  1 Mazzarrone 
  2 S. Michele di Ganzaria 
  1 Vizzini 
  1 Castel di Judica 
  2 Raddusa 
  1 Paternò 
  1 (12 ore) Trecastagni 
  1 Misterbianco 
  1 Aci S. Antonio 
  1 (12 ore) S. Venerina 
  1 Fiumefreddo 
  1 (12 ore) Calatabiano 
  1 (12 ore) Castiglione 
  1 Bronte 
  2 Randazzo 

N. 4 - Enna
  2 Cerami 
  1 Gagliano Castelferrato 
  1 Sperlinga 
  1 Troina 
  1 Calascibetta 
  1 Barrafranca 
  1 (12 ore) Enna 

N. 5 - Messina
  1 (12 ore) Messina Nord 
  1 Messina Nord 
  1 (12 ore) Venetico 
  1 Vulcano 
  1 Stromboli 
  1 (12 ore) Panarea 
  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 
N. 5 - Messina  1 Rodì Milici 
  1 (12 ore) Barcellona (2° posto) 
  1 S. Piero Patti 
  1 Castel di Lucio 
  1 Acquedolci 
  1 Militello Rosmarino 
  1 Tortorici 
  2 Caronia 

N. 6 - Palermo
  2 Cerda 
  1 Sciara 
  1 (12 ore) Campofiorito 
  1 (12 ore) Chiusa Sclafani 
  1 (12 ore) Giuliana 
  1 (12 ore) Roccamena 
  1 Castronovo di Sicilia 
  1 (12 ore) Valledolmo 
  1 (12 ore) Giardinello 
  2 Cinisi 
  1 Linosa 
  1 (12 ore) Palermo Libertà (2° posto) 

N. 7 - Ragusa
  1 Acate 
  2 Marina di Ragusa 

N. 8 - Siracusa
  1 Porto Palo 
  1 Canicattini 
  1 Augusta 
  1 Belvedere 

N. 9 - Trapani
  1 S. Vito Lo Capo 
  1 Gibellina 
  4 Partanna Perm. 
  1 Poggioreale 
  1 Castellammare del Golfo 

ELENCO POSTI DI GUARDIA MEDICA RESISI LIBERI
NEL PERIODO 1° GENNAIO 1997 - 30 GIUGNO 1997

  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 1 - Agrigento
  1 (12 ore) S. Margherita Belice 
  1 S. Anna di Calt. 
  1 (12 ore) Montallegro 
  2 Burgio 
  1 Ravanusa 
  1 (12 ore) Ravanusa 
  1 (12 ore) S. Biagio Platani 
  1 Cianciana 
  1 (12 ore) Cianciana 
  2 Casteltermini 
  1 Cammarata 
  1 S. Giovanni Gemini 
  1 (12 ore) S. Giovanni Gemini 
  3 Aragona 
  1 Favara 
  1 (12 ore) Favara 
  1 Porto Empedocle 
  1 Campobello di Licata 
  1 (12 ore) Campobello di Licata 
  1 (12 ore) Caltabellotta 
  1 (12 ore) Lucca Sicula 
  1 (12 ore) Cattolica Eraclea 
  1 (12 ore) Calamonaci 
  1 (12 ore) Alessandria della Rocca 
  1 (12 ore) Joppolo Giancaxio 
  1 Realmonte 
  2 Siculiana 
  1 Canicattì 
  1 (12 ore) Racalmuto 
  1 (12 ore) Licata (1° posto) 
  1 Palma (2° posto) 
  1 (12 ore) Palma (1° posto) 
  1 (12 ore) Palma (2° posto 
  1 (12 ore) S. Angelo Muxaro 
  1 (12 ore) Grotte 
  1 (12 ore) Castrofilippo 
  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 2 - Caltanissetta
  1 Acquaviva Platani 
  1 (12 ore) Bompensiere 
  1 (12 ore) Butera 
  2 Campofranco 
  1 Marianopoli 
  1 Milena 
  2 Montedoro 
  3 Riesi 
  1 (12 ore) Riesi 
  1 (12 ore) S. Cataldo 
  1 (12 ore) Sommatino 
  2 Sutera 

N. 3 - Catania
  1 Mineo 
  2 Grammichele 
  2 Licodia Eubea 
  1 Mazzarrone 
  1 (12 ore) Mazzarrone 
  1 S. Michele di Ganzaria 
  1 (12 ore) S. Michele di Ganzaria 
  1 Mirabella Imbaccari 
  1 (12 ore) S. Cono 
  1 Militello Val di Catania 
  1 (12 ore) Militello Val di Catania 
  1 Ramacca 
  1 Scordia 
  1 Paternò (2° posto) 
  2 Adrano 
  2 Biancavilla 
  1 (12 ore) Biancavilla 
  1 Gravina di Catania 
  1 Mascalucia 
  1 (12 ore) Mascalucia 
  1 (12 ore) Pedara 
  1 (12 ore) S. Agata Li Battiati 
  1 S. Giovanni La Punta 
  1 (12 ore) S. Giovanni La Punta 
  1 Nicolosi 
  1 (12 ore) Viagrande 
  1 Misterbianco 
  1 (12 ore) Catania (2° posto) 
  2 Motta S. Anastasia 
  1 S. Venerina 
  1 Giarre 
  1 (12 ore) Giarre 
  2 Mascali 
  1 (12 ore) Piedimonte Etneo 
  1 Calatabiano 
  1 (12 ore) Calatabiano 
  2 Castiglione di Sicilia 
  1 (12 ore) Riposto 
  1 Linguaglossa 
  3 Bronte 
  1 Maletto 

N. 4 - Enna
  1 Capizzi 
  1 Sperlinga 
  1 Troina 
  1 Villadoro 
  1 (12 ore) Nicosia 
  1 (12 ore) Sperlinga 
  1 (12 ore) Troina 
  3 Valguarnera 
  1 (12 ore) Calascibetta 
  1 (12 ore) Catenanuova 
  2 Agira 
  1 (12 ore) Recalbuto 
  1 Aidone 
  2 Barrafranca 
  2 Pietraperzia 
  1 (12 ore) Barrafranca 
  1 (12 ore) Piazza Armerina 

N. 5 - Messina
  1 Antillo 
  1 Casalvecchio 
  1 (12 ore) Castelmola 
  1 Cesarò 
  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 5 - Messina
  1 Gallodoro 
  1 Limina 
  1 Malvagna 
  1 (12 ore) S. Teresa Riva 
  1 S. Teodoro 
  1 (12 ore) Mandanici 
  3 Milazzo 
  1 S. Pier Niceto 
  1 Torregrotta 
  2 Ginostra 
  1 (12 ore) Panarea 
  2 Vulcano 
  1 Barcellona 
  1 Falcone 
  1 Fantina 
  1 Furnari 
  1 (12 ore) Furnari 
  1 Mazzarrà S. Andrea 
  1 (12 ore) Merì 
  5 Montalbano Elicona 
  1 Terme Vigliatore 
  1 Brolo 
  2 (12 ore) Brolo 
  1 Librizzi 
  2 Patti 
  2 Raccuja 
  1 Ucria 
  1 (12 ore) Ucria 
  2 Mistretta 
  1 (12 ore) Motta d'Affermo 
  1 Reitano 
  1 (12 ore) Reitano 
  1 S. Stefano Camastra 
  1 Acquedolci 
  1 (12 ore) Acquedolci 
  2 Alcara Li Fusi 
  3 Capo d'Orlando 
  1 Caprileone 
  1 Caronia 
  1 Castel Umberto 
  1 Longi 
  1 Mirto 
  1 Naso 
  1 (12 ore) S. Agata Militello 
  2 S. Agata Militello 
  2 S. Salvatore di Fitalia 
  1 S. Fratello 
  1 Tortorici 

N. 6 - Palermo
  1 (12 ore) Cefalù 
  1 (12 ore) Collesano 
  1 (12 ore) Gratteri 
  2 Finale di Pollina 
  1 (12 ore) Finale di Pollina 
  1 (12 ore) Petralia Sottana 
  1 (12 ore) Blufi 
  1 Caccamo 
  1 (12 ore) Sclafani Bagni 
  1 Termini Imerese 
  1 (12 ore) Termini Imerese 
  1 (12 ore) Bagheria 
  1 (12 ore) Casteldaccia 
  3 Lercara Friddi 
  1 (12 ore) Palazzo Adriano 
  1 (12 ore) Vicari 
  1 (12 ore) Alia 
  1 (12 ore) S. Cipirello 
  1 Carini 
  2 Capaci 
  1 (12 ore) Terrasini 
  1 (12 ore) Marineo 
  2 Misilmeri 
  1 (12 ore) Ustica 
  1 (12 ore) Lampedusa 
  1 Linosa 
  1 (12 ore) Palermo 
      Cantieri Navali (1° posto) 
  1 (12 ore) Villabate 
  Azienda U.S.L. N. posti Presidi 

N. 7 - Ragusa
  1 Ragusa Centro 
  1 Giarratana 
  2 Marina di Ragusa 
  1 Scoglitti 
  2 Pozzallo 
  1 Ragusa Ibla 
  1 Chiaramonte Gulfi 
  2 Donnalucata 
  1 (12 ore) Modica 
  1 (12 ore) Comiso 

N. 8 - Siracusa
  1 Melilli 
  2 Floridia 
  1 Lentini (2° posto) 
  3 Palazzolo Acreide 
  1 Porto Palo 
  1 (12 ore) Porto Palo 
  1 Buscemi 
  1 Francofonte 
  2 Pachino 
  1 Ferla 
  1 (12 ore) Sortino 
  1 (12 ore) Siracusa (2° posto) 
  1 (12 ore) Carlentini Nord 
  1 (12 ore) Testa dell'Acqua 

N. 9 - Trapani
  1 Trapani (1° posto) 
  1 Fulgatore 
  1 (12 ore) Fulgatore 
  1 (12 ore) Marausa 
  1 (12 ore) Buseto Palizzolo 
  1 Custonaci 
  2 Paceco 
  1 Valderice 
  1 Favignana 
  1 Levanzo 
  1 (12 ore) Levanzo 
  2 Marettimo 
  1 (12 ore) Marettimo 
  1 Marsala Centro 
  1 (12 ore) Strasatti 
  1 (12 ore) Mazara (1° posto) 

(98.43.2247)
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DECRETO 15 ottobre 1998.
Rideterminazione degli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 19;
Considerato che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 19 discende che, fermo restando che l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, le Regioni possono, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altre determinazioni, articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti;
Atteso che, ai sensi del comma 7° del citato art. 19 del predetto D.P.R. n. 484/96, l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, deve comprendere una popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Visto il decreto n. 48898 del 5 giugno 1985, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di medicina generale ed, in particolare, è stata confermata la corrispondenza degli stessi all'articolazione per singoli comuni, ad eccezione di quei comuni che non raggiungono il limite minimo per numero di abitanti i quali, pertanto, sono stati accorpati a quelli limitrofi;
Vista la delibera n. 2458 del 27 aprile 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha formulato una proposta di revisione di ambiti territoriali di medicina generale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.P.R. n. 484/96;
Atteso che dalle motivazioni espresse nella premessa della succitata delibera risulta che la proposta dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina si fonda sulla necessità di garantire la migliore assistenza a livello territoriale ai cittadini, tenuto conto della situazione orografica della provincia di Messina e della notevole dispersione della popolazione sul territorio e considerato, altresì, che molte amministrazioni comunali avevano reiteratamente richiesto una più ampia individuazione degli ambiti al fine di consentire ai cittadini una maggiore possibilità di scelta del medico di medicina generale;
Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato consultivo di Azienda di medicina generale dell'unità sanitaria locale n. 5 di Messina nella seduta del 16 aprile 1998;
Preso atto che il Comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta del 16 giugno 1998, ritenendo la problematica relativa alla revisione degli ambiti non di propria competenza, ha rimesso la questione alle determinazioni dell'Assessorato regionale della sanità;
Vista la nota prot. n. 1N8/3211 del 3 agosto 1998, con la quale il gruppo 8° ha richiesto al gruppo competente dell'Ispettorato sanitario regionale il parere tecnico sulla proposta formulata dall'Azienda unità sanitaria locale di Messina;
Preso atto del parere tecnico sanitario favorevole espresso dal gruppo 39° I.R.S., con nota n. 1N39/1270 del 24 settembre 1998;
Ritenuto di dover provvedere alla rideterminazione degli ambiti territoriale di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premesse, a parziale modifica di quanto previsto nel decreto n. 48898 del 5 giugno 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'acquisizione delle scelte, gli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina risultano così rideterminati:
TAORMINA

Ambito n. 1
—  Cesarò, S. Teodoro;
Ambito n. 2
—  Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, S. Domenica Vittoria, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone;
Ambito n. 3
—  Gaggi, Graniti, Giardini;
Ambito n. 4
—  Taormina (centro), Castelmola, Letojanni, Mongiuffi Melia, Gallodoro;
Ambito n. 5
—  S. Teresa di Riva, Casalvecchio Siculo, Savoca, Forza d'Agrò, Limina, Antillo, Roccafiorita, S. Alessio Siculo;
MESSINA

Ambito n. 1
—  Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara, Mandanici;
Ambito n. 2
—  Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Itala, Scaletta;
Ambito n. 3
—  Messina;
Ambito n. 4
—  Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta;
MILAZZO

Ambito n. 1
—  Venetico, Spadafora S.M., Valdina, Roccavaldina;
Ambito n. 2
—  Torregrotta, Monforte S. Giorgio, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto;
Ambito n. 3
—  Pace del Mela, S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela;
Ambito n. 4
—  Milazzo;
LIPARI

—  Lipari, Leni, S. Marina Salina, Malfa;
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ambito n. 1
—  Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Castroreale;
Ambito n. 2
—  Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Mazzarrà S. Andrea;
Ambito n. 3
—  Furnari, Falcone, Tripi, Basicò, Montalbano;
PATTI

Ambito n. 1
—  Patti, Oliveri, Montagnareale;
Ambito n. 2
—  S. Angelo di Brolo, Piraino, Gioiosa Marea;
Ambito n. 3
—  Brolo, Sinagra, Ficarra;
Ambito n. 4
—  S. Piero Patti, Ucria, Floresta, Raccuja, Librizzi;
MISTRETTA

Ambito n. 1
—  Mistretta, Reitano, Castel di Lucio, S. Stefano di Camastra;
Ambito n. 2
—  Tusa, Pettineo, Motta d'Affermo;
S. AGATA DI MILITELLO

Ambito n. 1
—  Capo d'Orlando, Naso Caprileone, Castell'Umberto;
Ambito n. 2
—  Tortorici, Galati Mamertino, S. Salvatore di Fitalia, Longi, Frazzanò, Mirto;
Ambito n. 3
—  S. Agata Militello, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, S. Marco d'Alunzio, Torrenova;
Ambito n. 4
—  Acquedolci, S. Fratello, Caronia.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1998.
  LEONTINI 

(98.44.2300)
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DECRETO 2 novembre 1998.
Integrazione della graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per il 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 25329 del 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, S.O. n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997;
Viste le istanze di riesame prodotte dai medici interessati e l'esito degli accertamenti effettuati;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997 e nel quale per mera dimenticanza non sono state apportate le variazioni di punteggio relative ai seguenti sanitari che avevano presentato istanza di riesame:
– dr. Parisi Umberto, dr. Passalacqua Giacomo M., d.ssa Pepi Elvira, e d.ssa Purrone Antonia;
Dato atto che il punteggio da attribuire ai predetti sanitari è il seguente:
—  Parisi Umberto  7,03 
—  Passalacqua Giacomo M.  15,53 
—  Pepi Elvira  10,78 
—  Purrone Antonia  6,83 

Ritenuto pertanto indispensabile integrare il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997, con le correzioni di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

La graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per il 1997, approvata in via definitiva con il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, è integrata come segue:
  Data di nascita Punteggio 
Parisi Umberto  20-10-1963 7,03 
Passalacqua Giacomo M.  8-8-1961 15,53 
Pepi Elvira  27-11-1962 10,78 
Purrone Antonia  12-3-1951 6,83 


Art. 2

I predetti medici andranno ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 novembre 1998.
  LEONTINI 

(98.45.2326)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 1 settembre 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive e dei piani particolareggiati di recupero del comune di Fondachelli Fantina.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Viste le note prot. n. 4993 del 24 novembre 1992 e n. 14 del 15 gennaio 1994, con le quali il sindaco di Fondachelli Fantina ha inviato a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive e del piano particolareggiato di recupero;
Vista la delibera n. 8 del 18 gennaio 1992, con la quale il consiglio comunale di Fondachelli Fantina adotta il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, e P.E. del piano particolareggiato zona C1 frazione Chiesa; del piano particolareggiato zona C1 frazione Fantina; del piano insediamenti produttivi in località Raccui e del piano particolareggiato di recupero frazione Chiesa;
Vista la delibera n. 10 del 14 marzo 1992, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 7 aprile 1992 con decisione prot. n. 26707/82257, con la quale il consiglio comunale di Fondachelli Fantina conferma la delibera n. 8 del 18 gennaio 1992 di adozione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e dei piani particolareggiati;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota a firma del sindaco del 24 novembre 1992, che attesta l'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini di legge, con la relativa enumerazione delle opposizioni e/o osservazioni;
Viste le n. 8 osservazioni pervenute entro i termini:
A1)  Galofaro Luigi, Galofaro Giuseppe, Galofaro Antonino, Galofaro Salvatore, Da Campo Assunta, Da Campo Carmela, Torre Silvestro, Torre Adamo, Paffumi Salvatore, Paffumi Angelo, Paffumi Corrado;
A2)  Buemi Giovanni;
A3)  Munafò Giovanni;
A4)  Galofaro Antonino, Milici Giuseppe, Galofaro Carmelo, Catania Salvatore, Tomasino Ubaldo, Paffumi Antonino, Da Campo Domenica, Campo Antonio, Giardina Giuseppe;
A5) Palmitano Giovanbattista e Palmitano Antonino;
A6)  Palmitano Angelo e Palmitano Giuseppe;
A7) Pettinato Adolfo Cesare;
A8) Venuto Salvatore;
Viste le n. 2 osservazioni pervenute fuori termine:
1)  Buemi Giovanni;
2)  Ferrara Pasqua;
Vista la delibera n. 38 dell'11 giugno 1992, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 4 luglio 1992 con decisione prot. n. 57797/44868, con cui il consiglio comunale di Fondachelli Fantina ha dedotto sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale, regolamento edilizio, P.E. ed ai piani particolareggiati;
Vista la nota prot. n. 18916 dell'11 agosto 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 a condizione che:
—  prima della fase esecutiva, per ciascun intervento edificatorio e di urbanizzazione vengano eseguite indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi utili per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
—  vengano eseguite le verifiche di stabilità del pendio nelle zone acclivi del territorio, nelle condizioni di progetto;
—  per quanto concerne il piano particolareggiato zona C1 in località Fantina l'esecuzione delle opere previste è subordinata alla realizzazione di accurate indagini geognostiche ed all'esecuzione di adeguate opere di consolidamento dei terreni, ciò in relazione all'elevata pendenza dell'area in cui è previsto l'insediamento in argomento;
—  per le opere che interessano gli alvei dei corsi d'acqua o che interferiscono con gli stessi, venga acquisito il nulla osta idraulico e prima del loro impiego venga avviata la sdemanializzazione delle aree demaniali nelle quali è previsto un uso permanente;
— venga osservata la vigente normativa nelle opere idrauliche;
—  venga curata la regimazione delle acque dilavanti e d'infiltrazione;
—  per le aree ricadenti in prossimità di zone classificate instabili o potenzialmente instabili è necessario verificare preventivamente le condizioni di stabilità e se necessario effettuare interventi di consolidamento;
—l'abitato di Raiù, oggi abbandonato, venga escluso da qualsiasi urbanizzazione a causa delle condizioni idrogeologiche al suo interno caratterizzate da vasti dissesti, tutt'ora in atto, mentre per i centri minori di Masseria, Pernina e Baghigno, il previsto recupero urbanistico è subordinato alle risultanze di specifiche indagini sulle condizioni statiche dei fabbricati e sulle condizioni di stabilità delle aree, e previa esecuzione di opere di difesa e consolidamento, ove necessario;
—  venga rispettato, per il P.P. frazione Chiesa, il punto C3 previsto dal D.M. 24 gennaio 1986;
Visto il voto n. 872 del 15 settembre 1993 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«…Omissis…
Premesso:
1 - Piano regolatore generale
1.1 - Il comune di Fondachelli Fantina ricade nella Sicilia nord-orientale, tra i monti Peloritani ed i Nebrodi.
La sua configurazione è caratterizzata dalla presenza di numerose fiumare che fanno capo a quella di Madriti-Fantina.
Il territorio comunale è altresì caratterizzato dalla presenza di numerosi rilievi montuosi e collinari.
L'abitato è costruito da un insieme di nuclei di varia dimensione, sparsi nel territorio lungo le vallate dei torrenti. Detti nuclei sono organizzati in modo da costituire due gruppi di agglomerati nettamente separati tra loro.
Il primo di detti gruppi comprende l'abitato di Fondachelli, localizzato lungo le sponde della fiumara Madriti, nella parte sud del territorio, composto dai nuclei Evangelisti, Rubino e Chiesa, oltre S. Martino, Marcazzo, Figheri e Pietragrossa.
Il secondo comprende l'abitato di Fantina composto da Fantina, Ruzzolino e Giarra, oltre a Serro di Ruzzolino e Trepiraini Carnale. Riguarda la parte nord del territorio comunale sui due versanti di un affluente del torrente Fantina.
Oltre ai due suddetti gruppi principali, costituiscono l'abitato del comune in argomento altri centri minori sparsi nel territorio (S. Antonio, Frascinida, Belardo, Masseria, ecc.).
Il comune di Fondachelli Fantina è di recente formazione, ed ancora il polo centrale di tutti questi nuclei sparsi nel territorio è costituito dal centro abitato di Novara di Sicilia: i due raggruppamenti abitativi più importanti sono tra loro collegati dalla viabilità principale che tende a riunirsi dalle sue diramazioni nell'abitato di Novara.
Va, comunque, rilevato che tanto la viabilità, quanto le infrastrutture necessarie all'attività organizzativa, economica e funzionale della nuova unità amministrativa di Fondachelli Fantina sono alquanto carenti. Tale carenza dipende, in notevole misura, dalle caratteristiche orografiche e dalla situazione idrogeologica del territorio.
La struttura geomorfologica di esso è, infatti, caratterizzata dalla presenza del torrente Madriti-Fantina che attraversa l'intero territorio, raggiungendo in alcuni tratti larghezze notevoli, ed è costituita da un alternarsi di monti (fino alla quota di m. 1.150 s.l.m.) e di ripide vallate nelle quali scorrono le fiumare affluenti del torrente Fantina. I rilievi montuosi sono, in genere, caratterizzati dalla stabilità precaria dei pendii che sovrastano le numerose fiumare. Ne discendono frequenti movimenti franosi con conseguente caduta di notevoli quantità di materiali, anche di grande dimensione.
La caduta dei materiali a valle influisce sull'andamento dei torrenti provocandone lo straripamento per cui si ha, in definitiva, la continua modificazione della configurazione del territorio circostante i bacini dei torrenti.
1.2 -  L'andamento demografico è caratterizzato da un continuo decremento della popolazione residente, a decorrere dal 1951. Tale decremento si è mantenuto, di norma, intorno al 3% - 4% ed ha raggiunto punte massime vicine al 15% in coincidenza con alluvioni catastrofiche.
La popolazione, infatti, valutata in 3.617 abitanti nel 1951, è passata a n. 3.271 abitanti nel 1971, a n. 1.921 abitanti nel 1981.
Secondo i dati riportati nella relazione di piano, la popolazione residente alla data del 1988 ammontava a 1.700 abitanti e risulta essere di n. 1.643 abitanti al 1991, con notevole preponderanza delle classi di età scolare e di età medio-alta.
In particolare, è valutato nel 30% di quella complessiva la popolazione di età compresa tra i 20 e 44 anni, e ad un tasso di oltre il 40% di popolazione non attiva.
Secondo quanto riferiscono i progettisti si verifica in atto una tendenza di movimento della popolazione dai centri più piccoli verso quelli più grandi.
Secondo i dati Istat risultano occupate n. 720 abitazioni su un totale di n. 1.047 con un indice di utilizzo pari al 54,79% ed un indice di affollamento (abitanti/stanza) pari a 0,71.
Rilevano i progettisti che molte delle costruzioni esistenti non sono state realizzate in epoca recente e sono da ritenersi carenti sotto il profilo igienico e strutturale e che una parte del patrimonio edilizio esistente, peraltro, è localizzata su pendii poco stabili, per cui è in atto un processo di spopolamento spontaneo.
1.3  -  Il comune si trova al 51° posto nella graduatoria provinciale Istat secondo un indicatore di sintesi dello sviluppo economico e civile.
L'economia è essenzialmente agricola: il 70% della popolazione attiva risulta collegato con l'agricoltura, mentre soli il 18% risulta addetto all'industria. Tuttavia, la potenzialità agricola dei suoli è assai modesta per le caratteristiche idrogeologiche ed orografiche dei terreni. Infatti, è sfruttabile solo il 25% del territorio e la coltura prevalente è quella dei noccioleti. Se si tiene conto, peraltro, che la proprietà è molto frazionata e che è alquanto modesta la suscettività economica dei noccioleti, deve dedursi che il reddito prodotto è molto basso.
Inesistenti sono nel territorio le attività terziarie e le attività connesse al turismo.
1.4  -  Manca nel territorio del comune una rete stradale adeguata ai collegamenti tra i vari nuclei abitativi e tra questi ed il polo amministrativo. Anche la viabilità interna è inadeguata alle esigenze e mancano le aree destinate a parcheggio.
Le opere di urbanizzazione sono alquanto carenti: soltanto le frazioni Rubino ed Evangelisti hanno fognature di recente realizzazione; in tutti gli altri centri la rete fognaria è di vecchia costruzione ed ha il recapito finale direttamente nei torrenti, previa sola decantazione. Anche la rete idrica necessita di opere di manutenzione straordinaria e di ammodernamento.
Mancano aree attrezzate a verde; insufficienti le attrezzature scolastiche.
Carenti sono le infrastrutture per la difesa del suolo e degli abitati in relazione al pericolo incombente di frane ed inondazioni.
1.5  -  Il P.R.G. in esame si pone come obiettivo di primaria importanza l'organizzazione del territorio del nuovo comune di Fondachelli Fantina sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale per la razionale utilizzazione delle aree da destinare ad insediamenti abitativi, ai servizi ed alle attività produttive, prevedendo, altresì, un sistema viario che sia idoneo al soddisfacimento delle esigenze del comune.
1.6  -  La zonizzazione di piano prevede:
a) la zona "B" del centro abitato esistente comprendente anche le aree di completamento;
b)  la zona "C1" di espansione residenziale urbana;
c) la zona "C2" di espansione a carattere turistico stagionale;
d) la zona "D" per l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
e) la zona "E" agricola.
Sono, altresì, previste aree per l'insediamento di attrezzature pubbliche e zone di rispetto.
Il piano adottato prevede un collegamento principale (secondo due tracciati alternativi) tra il gruppo di frazioni che costituiscono l'abitato di Fondachelli con le frazioni che costituiscono l'abitato di Fantina. Tale asse, che si snoda lungo il versante ovest della fiumara, proseguendo nel comune di Rodì Milici, costituisce anche un collegamento con l'area di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il piano prevede, anche, un sistema viario che costituisce una serie di collegamenti interni e di collegamenti con le aree agricole.
1.7  –  Coevamente al P.R.G. ed al regolamento edilizio il comune ha adottato prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modificazioni, nonché un piano di recupero ex legge regionale n. 37/85.
Le prescrizioni esecutive riguardano, rispettivamente, un'area ricadente in zona "C1" nella frazione Chiesa, un'altra area ricadente anche essa in zona "C1" di espansione urbana ubicata ad est del centro abitato di Fantina, un'area ubicata in località Raccui, nella frazione Rubino, destinata a zona "D".
Il piano di recupero riguarda un'area ubicata nel versante est del torrente Patrì della frazione "Chiesa", limitrofa ad aree disciplinate dal P.R.G. adottato.
Considerato:
2  -  Relativamente al piano regolatore generale.
2.1  -  Dalle analisi propedeutiche, le cui risultanze sommarie sono prima riportate, si rileva sostanzialmente che trattasi di un comune in continuo decremento demografico con un notevole numero di abitazioni non occupate, con basso indice di affollamento rilevato nelle abitazioni occupate. L'economia è essenzialmente agricola, e tuttavia la potenzialità agricola dei suoli è alquanto modesta. Inesistenti sono le attività terziarie e quelle connesse al turismo. Stante la situazione così come sommariamente indicato, non si ritiene possa verificarsi in un futuro, anche non prossimo, una inversione di tendenza dell'economia e quindi un incremento dei bisogni abitativi.
Appare, pertanto, condividibile l'obiettivo primario del P.R.G. adottato che riguarda l'organizzazione sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale del territorio, tenuto presente che:
a)  il territorio è condizionato dalla instabilità dei pendii che sovrastano le numerose fiumare esistenti;
b)  si verifica in atto una tendenza al trasferimento della popolazione dai centri più piccoli verso quelli più grandi e dalle zone instabili a quelle più stabili;
c)  la viabilità di collegamento tra le diverse frazioni e che le infrastrutture in genere (comprese quelle relative alla difesa dalle frane incombenti) sono alquanto carenti.
2.2  -  Il piano adottato prevede un complesso sistema viario di collegamenti interni tra le varie frazioni e con i centri contermini. Il sistema previsto, però, appare eccessivo in rapporto alla intensità di traffico che interessa il comune; appare, pertanto, opportuno che esso venga ridimensionato in relazione alle effettive esigenze, tenuto presente, peraltro, che la realizzazione di nuove strade potrebbe turbare l'equilibrio dei terreni interessati, attesa la situazione di dissesto idrogeologico incombente.
Sostanzialmente appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze del comune un asse stradale principale in direzione nord-sud ed un asse trasversale di collegamento est-ovest. Il primo di detti assi assolverà alla funzione di collegare il gruppo di frazioni dell'abitato di Fondachelli con quelle di Fantina e costituirà, altresì, un collegamento diretto con l'area di Barcellona Pozzo di Gotto. il secondo consentirà il collegamento del comune con il versante ionico. La scelta dei tracciati dovrà rispondere, ovviamente, a criteri di funzionalità e di economicità in rapporto, anche, alle condizioni idrogeologiche dei terreni interessati.
Non si ritiene siano giustificati da esigenze di funzionalità i collegamenti interni previsti ed i collegamenti con le aree agricole, atteso che appare sufficiente a soddisfare i fabbisogni la viabilità attuale se opportunamente sistemata.
Vanno, altresì, soppresse le previsioni relative alle strade di circonvallazione dei centri abitati, considerato che detti centri non ricadono lungo direttrici di traffico rilevante.
2.3  -  Come è stato in precedenza rilevato, il piano adottato presuppone il graduale trasferimento dai centri minori in passato interessati da eventi calamitosi, verso quelli di dimensione maggiore. Detto presupposto porta, ovviamente, alla cancellazione della memoria storica di alcuni dei più antichi insediamenti.
Al fine di non disperdere totalmente tali testimonianze appare, invece, opportuno il recupero, ove possibile, di quelle parti degli agglomerati di che trattasi che hanno una significativa caratterizzazione, meritevole di tutela.
Ovviamente il suddetto recupero è da subordinare alle risultanze di accurati studi sulle condizioni statiche ed idrogeologiche dei suoli, e previa esecuzione delle opere di difesa e di consolidamento, ove necessarie.
I nuclei da recuperare saranno individuati come zo-na "A".
2.4  -  Il piano adottato prevede l'individuazione di zone "B" nelle quali possono realizzarsi nuovi insediamenti abitativi sufficienti, secondo i dati della relazione, per complessive n. 453 unità.
Dall'esame della cartografia di piano si rileva, però, che alcune porzioni delle suddette zone "B" non sembra abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968. E', pertanto, necessario che per dette porzioni venga effettuata una verifica puntuale, al fine di procedere alla eventuale riclassificazione di quelle aree che dovessero risultare sprovviste dei requisiti prescritti dalla norma sopra richiamata.
In ogni caso, ai fini della corretta attuazione del piano, va riportata in apposite planimetrie a scala adeguata la struttura urbanistica delle zone di che trattasi (viabilità, allineamenti, ecc.). Ovviamente, gli interventi per concessione singola saranno consentiti soltanto nelle aree che risultano dotate dei requisiti prescritti dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
Le aree suddette vanno individuate nelle planimetrie di piano.
Al fine di non dare lungo a discrepanze tra la nuova edilizia e quella esistente ed al fine, altresì, di limitare il carico urbanistico nelle aree interessate, il numero max dei piani fuori terra va limitato a tre, con altezza massima di m. 9,50, compreso eventuale porticato. Il volume di questo ultimo non va calcolato ai fini della determinazione del volume max ammissibile soltanto nel caso che il porticato sia destinato ad uso pubblico.
2.5  -  Secondo i dati riportati nella relazione di piano, il volume residenziale esistente nell'abitato di Fantina è pari a mc. 146.400 e quello realizzato nell'abitato di Fondachelli ammonta a mc. 429.075. Il volume complessivamente esistente nei due centri suddetti è, quindi, pari a mc. 575.475.
Già questi dati confermano che non esiste in atto la necessità di ulteriori insediamenti abitativi.
Va, inoltre, tenuto presente che nelle zone "B", secondo calcoli di progettisti, possono realizzarsi insediamenti per n. 453 abitanti in aggiunta a quelli esistenti.
Se si raffrontano i dati sopra indicati con quelli relativi all'andamento demografico ed all'indice di affollamento delle abitazioni, può dedursi che non sussiste in atto e nel prossimo futuro la necessità di nuovi insediamenti abitativi, considerato, peraltro, che allo stato manca una ragionevole prospettiva che possa fare ipotizzare un'inversione di tendenza della situazione economica generale che comporti la necessità di nuove aree residenziali.
Tuttavia, il piano adottato individua alcune zone "C1" per l'espansione urbana nelle quali possono realizzarsi insediamenti abitativi per n. 829 abitanti, oltre a zone residenziali di minore dimensione nei piccoli nuclei sparsi nel territorio.
La previsione delle nuove zone residenziali secondo i progettisti sarebbe da correlarsi con movimento interno della popolazione che tende ad abbandonare le vecchie case realizzate in terreni a stabilità precaria e, comunque, a trasferirsi dagli agglomerati più piccoli in quelli di dimensione maggiore.
Ma, anche nel caso dovesse verificarsi tale ipotesi, eccessive appaiono le previsioni di piano relative alle zone "C1".
Peraltro, alcune delle localizzazioni delle zone suddette non appaiono compatibili con la situazione idrogeologica delle aree interessate.
Per le considerazioni esposte appare opportuno ridimensionare la previsione delle zone di espansione residenziale, evitando, in particolare, quelle previsioni che riguardano aree caratterizzate da equilibrio precario o che comportino comunque trasformazioni che possano arrecare pregiudizio statico alle aree interessate.
Anche nelle zone "C1" il volume degli eventuali porticati non va calcolato ai fini della determinazione del volume massimo consentito soltanto nel caso che i porticati siano destinati ad uso pubblico.
Il numero massimo dei piani fuori terra va limitato a tre anche nel caso che venga realizzato il portico, al fine di adeguare le tipologie dei nuovi fabbricati a quelle tradizionali ed al fine di limitare il carico urbanistico nelle aree interessate.
Anche le previsioni relative alle zone "C2" (espansione a carattere turistico stagionale) vanno ridotte, rapportandole alle esigenze ipotizzabili sulla base di elementi concreti.
2.6  -  Va soppressa la previsione del parco territoriale. Le modeste dimensioni dei centri abitati non giustificano, infatti, una previsione del genere, considerato che tutti i suddetti centri hanno un rapporto diretto con le aree agricole circostanti.
2.7  -  Nella zona "E" gli insediamenti a carattere produttivo possono realizzarsi nel rispetto delle norme dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Nella zona suddetta sono vietate le lottizzazioni di aree a scopo residenziale in quanto trattasi di zone non destinate all'uso abitativo. Il volume residenziale non può eccedere il limite di 0,03 mc./mq., anche se destinato ad uso turistico stagionale.
2.8  -  L'eventuale cambiamento di destinazione d'uso prevista dal piano è, in ogni caso, subordinata all'approvazione di apposita variante al P.R.G. con la procedura prevista dalle norme vigenti in materia.
In ciascuna z.t.o. è consentita la realizzazione del volume ammissibile in relazione all'indice di densità prescritto. Non è ammesso il trasferimento di volumi all'interno di un lotto appartenente a zone diverse in assenza di approvazione di apposita variante.
2.9  - Nelle aree di interesse naturale e paesistico individuate dal P.R.G. non è consentita la realizzazione di strade o di strutture di alcun tipo, al fine di salvaguardare le caratteristiche delle aree stesse. Tuttavia, possono realizzarsi soltanto eventuali locali di ristoro a struttura precaria, previa autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
2.10  -  Nella fasce di rispetto è consentito soltanto l'esercizio delle attività agricole. In dette fasce è, pertanto, vietata la realizzazione di attrezzature tecnologiche, strade, ecc.
3  -  Le norme di attuazione sono in linea di massima condivisibili.
Le norme di attuazione allegate al P.R.G. adottato vanno comunque modificate ed integrate in relazione a quanto rilevato nei precedenti considerata.
Alle N.A. vanno, inoltre, apportate le modifiche qui di seguito specificate:
—  all'art. 15 - va precisato che la distanza delle costruzioni dal ciglio stradale non deve essere inferiore a quella prescritta dalle norme vigenti in materia;
—  all'art. 16 - va precisato che anche nella zona "B" il P.R.G. può essere attuato oltre che con piano di lottizzazione di iniziativa privata, anche con piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
—  all'art. 19 - va precisato che i piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) ex art. 27 della legge n. 865/71 e successive modificazioni vanno formati ove risultino agli atti richieste da parte di operatori di lotti di terreno per l'insediamento di iniziative produttive e vanno commisurati alle suddette richieste (art. 18, legge regionale n. 71/78).
4  -  Il testo del regolamento edilizio adottato risulta composto di n. 71 articoli, suddivisi in nove capitoli.
In linea di massima si ritiene condivisibile il contenuto del regolamento adottato.
L'art. 64 va, comunque, modificato in relazione alle disposizioni dell'art. 2, comma 2°, della legge 24 marzo 1989, n. 122.
Va, altresì, prescritto che gli edifici devono essere realizzati in conformità alle disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. tav. pub. n. 236 del 14 giugno 1989 e circolare del 22 giugno 1989).
5  -  Contestualmente al P.R.G. sono state adottate prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Dette prescrizioni esecutive riguardano:
5.1  -  Piano particolareggiato zona "C1" (frazione Chiesa).
Riguarda l'area di espansione prevista dal P.R.G. adottato a margine della strada comunale esistente che congiunge la frazione Chiesa con la frazione Figheri.
Secondo i dati riportati nella relazione di progetto, la superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento di che trattasi è pari a mq. 9.683. Di tale superficie complessiva, mq. 5.778 sono destinati all'edilizia residenziale, mq. 3.040 all'edilizia economica e popolare e mq. 865 saranno utilizzati per l'insediamento di attrezzature pubbliche collettive.
Il piano particolareggiato in esame riguarda soltanto la parte dell'area destinata all'edilizia residenziale. Detta area viene suddivisa in tre lotti nei quali è prevista la realizzazione di un volume complessivo pari mc. 9.000.Poiché la densità territoriale fissata dal P.R.G. per la zona in argomento è 1,5 mc./mq., il volume complessivamente ammissibile non può superare il valore di 1,5 x 5.778 = mc. 8.667.
Per quanto riguarda l'altezza massima dei fabbricati ed il numero dei piani si richiama quanto esposto nei precedenti considerata.
Ai fini del calcolo dei volumi con riguardo ai porticati (art. 3 delle norme di attuazione) si richiama quanto esposto nei precedenti considerata.
Nella parte di area destinata all'edilizia pubblica è previsto il volume pari a mc. 7.000; l'organizzazione funzionale dell'area e la tipologia degli alloggi sono rinviati al programma costruttivo ex art. 51, legge n. 865/71 e legge regionale n. 86/81.
Per la suddetta porzione di area non vengono quindi indicati i contenuti prescritti dall'art. 9 della legge regionale n. 71/78. Le previsioni relative non hanno pertanto l'efficacia di "Prescrizioni esecutive" ex art. 2 della citata legge regionale n. 71/78.
5.2  -  Piano particolareggiato zona C1 in località Fantina.
L'area di intervento, estesa mq. 4.240, è ubicata ad est del centro abitato di Fantina e confina ad ovest in parte con detto centro abitato e per gli altri lati con una strada di progetto del P.R.G. Orograficamente l'area in questione si presenta abbastanza scoscesa con pendenze di notevole entità.
La superficie di intervento è suddivisa in due lotti aventi la superficie fondiaria rispettivamente di mq. 1.450 e mq. 1.775.
E' prevista la realizzazione di un volume complessivo pari a mc. 6.359 per cui la densità territoriale risulta pari a 1,49 mc./mq. in conformità alle norme di P.R.G.
Gli spazi pubblici reperiti sono rapportati a n. 80 abitanti insediabili e risultano pari a 11,36 mq./ab.
Considerata la natura geologica dei terreni internati, l'intervento de quo sarebbe da subordinare ad accurati accertamenti di carattere geologico e geotecnico ed all'esecuzione di adeguate opere di consolidamento.
Comunque, richiamandosi quanto rilevato in ordine al dimensionamento, si sospendono le determinazioni sul piano particolareggiato de quo nelle more della definizione della problematica sul dimensionamento.
5.3  -  Piano particolareggiato per insediamenti produttivi in località Raccui nella frazione Rubino.
L'area interessata dall'intervento è estesa, secondo quanto si rileva dalla relazione di piano, mq. 33.300 circa, e si attesta su una strada di progetto su tracciato esistente.
E' prevista la suddivisione dell'area in n. 14 lotti nei quali può realizzarsi una volumetria complessiva pari a mc. 66.600 con tipologia di forma rettangolare ed altezza massima pari a m. 12 fuori terra.
Il piano in argomento destina una superficie di mq. 1.150 a parcheggi, mq. 7.477 a verde pubblico e mq. 1.094 a servizi.
Al fine di evitare incertezze interpretative si precisa che il piano in argomento non è riconducibile a P.I.P. ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Infatti, l'art. 18 della legge regionale n. 71/78, modificando la normativa del citato art. 27 della legge n. 865 ha collegato la formazione dei piani P.I.P. ad iniziative concrete, prescrivendo che l'approvazione dei piani suddetti è subordinata alle effettive richieste di aree per l'insediamento di attività produttive.
Poiché nel caso in specie non risulta che il piano particolareggiato sia stato elaborato sulla scorta delle succitate richieste, esso non potrà avere l'efficacia del piano P.I.P. previsto dall'art. 27 della legge n. 865 più volte richiamato e va, pertanto, approvato come piano particolareggiato.
5.4  -  Piano di recupero nella frazione Chiesa.
Come è stato già detto in precedenza, l'area interessata dal piano di recupero in argomento è ubicata nel versante est del torrente Patrì, limitrofa ad area disciplinata dal P.R.G. con la quale non vi è soluzione di continuità.
E' estesa Ha. 2,1 e su di essa risultano realizzati fabbricati per un volume complessivo di mc. 47.470, secondo quanto è riportato nella relazione di progetto.
Nell'ambito dell'area delimitata sono individuati spazi pubblici che in verità sono riconducibili all'insediamento di attrezzature urbane (vedi tav. 8a). Tuttavia, va considerato che nel caso in specie il piano di recupero è inquadrato nel contesto delle previsioni complessive del P.R.G. ed in tale contesto appare giustificata la previsione di che trattasi.
Si rileva, però, che il piano non indica la destinazione d'uso di un'ampia area adiacente al previsto poliambulatorio. Il comune dovrà determinarsi al riguardo. Sarebbe opportuno che l'area in argomento venisse destinata a "verde pubblico".
Si rileva, inoltre, che mentre l'art. 8 delle N.A. vieta la realizzazione di nuovi edifici nell'ambito dell'area di che trattasi, dal raffronto tra le tavole di rappresentazione della situazione di fatto (tavv. n. 3 e n. 3 bis) con quelle di progetto (tavv. n. 6, n. 8a) si rileva, invece, che è previsto il completamento di alcuni lotti o la saldatura tra lotti vicini.
E', pertanto, necessario che le norme di attuazione del piano di recupero in argomento siano modificate ed integrate al fine di disciplinare l'utilizzazione delle aree di saldatura e/o di completamento.
6  -  Osservazioni e/o opposizioni.
Risultano agli atti n. 10 osservazioni e/o opposizioni. Di esse n. 8 (contraddistinte con A1… A/8) sono state presentate entro i termini, n. 2 (B/1 e B/2) fuori termine. Copia delle osservazioni A/1 e A/4 è pervenuta in copia direttamente a questo Assessorato.
6.1  -  Relativamente alle suddette osservazioni/opposizioni, tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, si è dell'avviso che su quelle sottoelencate:
—  A/1 della ditta Galofaro Luigi ed altri;
—  A/2 della ditta Buemi Giovanni;
—  A/5 della ditta Palmitano Giovanbattista ed Antonino;
—  A/6 della ditta Palmitano Angelo e Giuseppe;
—  A/7 della ditta Pettinato Adolfo Cesare;
—  A/8 della ditta Venuto Salvatore;
siano da sospendere le determinazioni in attesa degli adempimenti correlati a quanto rilevato al punto 2.4 dei precedenti considerata.
6.2 -  Relativamente all'opposizione A/3 della ditta Munafò Giovanni si esprime parere che essa va respinta in quanto non si ravvisa un interesse pubblico nel cambiamento della destinazione d'uso dell'area interessata, così come richiesto.
6.3  -  L'osservazione A/4 della ditta Galofaro Antonino ed altri è da respingere in quanto le richieste in essa contenute attengono alla esclusiva tutela di interessi privatistici.
6.4  -  Per quanto riguarda l'osservazione B/1 della ditta Buemi Giovanni si esprime parere che essa non va accolta in quanto non si ravvisa interesse pubblico all'accoglimento della richiesta di che trattasi.
6.5  -  L'osservazione B/2 della ditta Ferrara Pasqua è da riesaminare successivamente agli adempimenti di cui a quanto rilevato al punto 2.4 dei precedenti considerata.
Quanto sopra premesso e considerato, all'unanimità esprime parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio ed il piano di recupero nella frazione Chiesa adottati con delibere consiliari n. 8 del 18 gennaio 1992 e n. 10 del 14 marzo 1992 sono da rielaborare parzialmente secondo quanto esposto nei precedenti considerata.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 75309/92 del 5 novembre 1993, con cui l'A.R.T.A. restituiva al comune di Fondachelli Fantina il progetto del piano regolatore generale per la rielaborazione parziale in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 872 del 15 settembre 1993;
Vista la deliberazione commissariale n. 14 del 13 aprile 1995, con cui veniva adottato il P.R.G., R.E., P.E., N.A., piani particolareggiati e P.P.R. della frazione Chiesa, rielaborati in seguito voto C.R.U. n. 872 del 15 settembre 1993;
Visti gli elaborati allegati alla predetta deliberazione commissariale;
Visti gli atti relativi alle procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del 21 luglio 1995 sull'avvenuta pubblicazione e deposito dello strumento urbanistico nei termini di legge;
Viste le n. 9 osservazioni presentate avverso il P.R.G. dalle seguenti ditte nei termini di legge:
1A)  Grasso Domenico;
2A)  Catalano Armando;
3A) Viola Giuseppe;
4A) Faraci Maria Gaetana;
5A) Munafò Carmela;
6A) Munafò Giovanni;
7A) Mirabile Antonina Biagia, Mirabile Francesca, Mirabile Francesco;
8A) Da Campo Benito;
9A) Da Campo Benito, Milici Giovanni;
Viste le n. 3 osservazioni presentate avverso il P.R.G. dalle seguenti ditte fuori termini di legge:
1B) Di Pietro Antonino;
2B)  Rosselli Francesco, Palazzolo Catena;
3B)  Galofaro Antonino, Milici Giuseppa;
Visto il voto n. 581 del 19 novembre 1997 con il quale il consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«…Omissis…
Premesso
1 -  Adozione.
A seguito dell'intervento sostitutivo dell'A.R.T.A. non avendo il comune ottemperato alla rielaborazione parziale entro i termini di legge, il commissario ad acta, nominato con decreto n. 482/DRU del 19 giugno 1994 adottava il piano in oggetto con delibera n. 14 del 13 aprile 1995.
Il piano pubblicato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 non veniva successivamente trasmesso per l'approvazione regionale e pertanto l'A.R.T.A. interveniva in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
Il commissario, incaricato con decreto n. 554 del 2 agosto 1994 ha trasmesso con nota n. 3594 del 21 luglio 1995 all'A.R.T.A. per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati inerenti lo strumento urbanistico.
2  -  Situazione urbanistica.
Il comune di Fondachelli Fantina in atto non è dotato di alcun strumento urbanistico.
Il piano in oggetto costituisce rielaborazione parziale del P.R.G. restituito con assessoriale n. 75309/92 del 5 novembre 1993 a seguito del voto C.R.U. n. 872 del 15 settembre 1993.
Il comune di Fondachelli Fantina ricade nella Sicilia nord-orientale tra i monti Peloritani ed i Nebrodi.
La sua configurazione è caratterizzata dalla presenza di numerose fiumare che fanno capo a quella di Madriti-Fantina.
Il territorio comunale è altresì caratterizzato dalla presenza di numerosi rilievi montuosi e collinari.
L'abitato è costituito da un insieme di nuclei di varia dimensione, sparsi nel territorio lungo le vallate dei torrenti. Detti nuclei sono organizzati in modo da costituire due gruppi di agglomerati nettamente separati tra loro.
Il primo di detti gruppi comprende l'abitato di Fondachelli, localizzato lungo le sponde della fiumara Madriti, nella parte sud del territorio, composto dai nuclei Evangelisti, Rubino e Chiesa, oltre S. Martino, Marcazzo, Figheri e Pietragrossa.
Il secondo comprende l'abitato di Fantina composto da Fantina, Ruzzolino e Giarra, oltre a Serro di Ruzzolino e Preiraini Carnale.
Riguarda la parte nord del territorio comunale sui due versanti di un affluente del torrente Fantina.
Oltre ai suddetti gruppi principali, costituiscono l'abitato del comune in argomento altri centri minori sparsi nel territorio (S. Antonio, Frascinida, Belardo, Masseria, ecc.).
Il comune di Fondachelli Fantina è di recente formazione, ed ancora il polo centrale di tutti questi nuclei sparsi nel territorio è costituito dal centro abitato di Novara diSicilia: i due raggruppamenti abitativi più importanti sono tra loro collegati dalla viabilità principale che tende a riunirsi dalle sue diramazioni nell'abitato di Novara.
Va, comunque, rilevato che tanto la viabilità quanto le infrastrutture necessarie all'attività organizzativa, economica e funzionale della nuova unità amministrativa di Fondachelli Fantina sono alquanto carenti. Tale carenza dipende dalle caratteristiche orografiche e dalla situazione idrogeologica del territorio.
La struttura geomorfologica di esso è, infatti, caratterizzata dalla presenza del torrente Madriti-Fantina che attraversa l'intero territorio, raggiungendo in alcuni tratti larghezze notevoli, ed è costituita da un alternarsi di monti (fino alla quota di m. 1.150 s.l.m.) e di ripide vallate nelle quali scorrono le fiumare affluenti del torrente Fantina. I rilievi montuosi sono, in genere, caratterizzati dalla stabilità precaria dei pendii che sovrastano le numerose fiumare. Ne discendono frequenti movimenti franosi con conseguente caduta di notevoli quantità di materiali, anche di grande dimensione.
La caduta dei materiali a valle influisce sull'andamento dei torrenti, provocandone lo straripamento, per cui si ha, in definitiva, la continua modificazione della configurazione del territorio circostante i bacini dei torrenti.
L'andamento demografico è caratterizzato da un continuo decremento della popolazione residente, a decorrere dal 1951. Tale decremento si è mantenuto, di norma, intorno al 3% - 4% ed ha raggiunto punte massime vicine al 15% in coincidenza con alluvioni catastrofiche.
La popolazione, infatti, valutata in n. 3.617 abitanti nel 1951, è passata a n. 3.271 abitanti del 1971, a n. 1.921 abitanti nel 1981. Secondo i dati riportati nella relazione di piano, la popolazione residente alla data del 1988 ammontava a 1.700 abitanti e risulta essere di n. 1.643 abitanti al 1991, con notevole preponderanza delle classi di età scolare e di età medio-alta.
In particolare è valutato nel 30% di quella complessiva la popolazione di età compresa tra i 20 e 44 anni, ed ha un tasso di oltre il 40% di popolazione non attiva.
Secondo quanto riferiscono i progettisti, si verifica in atto una tendenza di movimento della popolazione dei centri più piccoli verso quelli più grandi.
Secondo i dati Istat risultano occupate n. 720 abitazioni su un totale di n. 1.047 con un indice di utilizzo pari al 54,79% ed un indice di affollamento (abitanti/stan-za) pari a 0,71%.
Molte delle costruzioni esistenti non sono state realizzate in epoca recente e sono da ritenersi carenti sotto il profilo igienico e strutturale e che una parte del patrimonio edilizio esistente, peraltro, è localizzata su pendii poco stabili, per cui è in atto un processo di spopolamento spontaneo.
Il comune si trova al 51° posto nella graduatoria provinciale Istat secondo un indicatore di sintesi dello sviluppo economico e civile.
L'economia è essenzialmente agricola: il 70% della popolazione attiva risulta collegato con l'agricoltura, mentre solo il 18% risulta addetto all'industria. Tuttavia, la potenzialità agricola dei suoli è assai modesta per le caratteristiche idrogeologiche ed orografiche dei terreni. Infatti, è sfruttabile solo il 25% del territorio e la coltura prevalente è quella dei noccioleti. Se si tiene conto, peraltro, che la proprietà è molto frazionata e che è alquanto modesta la suscettività economica dei noccioleti, deve dedursi che il reddito prodotto è molto basso.
Inesistenti sono nel territorio le attività terziarie e le attività connesse al turismo.
Manca nel territorio del comune una rete stradale adeguata ai collegamenti tra i vari nuclei abitativi e tra questi ed il polo amministrativo. Anche la viabilità interna è inadeguata alle esigenze e mancano le aree destinate a parcheggio.
Le opere di urbanizzazione sono alquanto carenti: soltanto le frazioni Rubino ed Evangelisti hanno fognature di recente realizzazione; in tutti gli altri centri la rete fognaria è di vecchia costruzione ed ha il recapito finale direttamente nei torrenti, previa sola decantazione.
Anche la rete idrica necessita di opere di manutenzione straordinaria e di ammodernamento.
Mancano aree attrezzate a verde; sono insufficienti le attrezzature scolastiche.
Carenti sono le infrastrutture per la difesa del suolo e degli abitati in relazione al pericolo incombente di frane ed inondazioni.
3  -  Obiettivi del piano.
Come dichiarato nella relazione illustrativa del piano, il P.R.G. in esame si pone come obiettivo di primaria importanza l'organizzazione del territorio del nuovo comune di Fondachelli Fantina sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale per la razionale utilizzazione delle aree da destinare ad insediamenti abitativi, ai servizi ed alle attività produttive, prevedendo, altresì, un sistema viario che sia idoneo al soddisfacimento delle esigenze del comune.
I centri abitati sono stati organizzati con la previsione delle aree necessarie per le urbanizzazioni primarie e secondarie in funzione di 12 mq./ab. considerando un abitante per ogni 100 mc. di volume residenziale, comprendendo in quest'ultimo anche il volume di servizio alle residenze.
Le zone B sono state limitate all'edificato esistente ed a piccole aree di completamento già servite dalle urbanizzazioni.
Nei due centri principali sono state previste zone C per l'insediamento di edilizia privata; queste zone C sono state previste oltre che per la necessità di espansione dei centri esistenti, anche per poter recepire il movimento interno della popolazione dei centri esistenti in zone non idonee.
Nelle frazioni Rubino e Ruzzolino sono state previste zone per attività industriali ed artigianali, atte a recepire quelle attività che, anche se collegate con l'agricoltura, non sono compatibili con le zone agricole per le limitazioni di legge.
La recettività della zona B e della zona C1 consente la realizzazione di un volume, un incremento all'esistente, per l'insediamento di 825 abitanti (222+603) nel ventennio di attuazione del P.R.G.
Detti abitanti sommati ai 1.700 attualmente insediati, porta la capacità residenziale del comune ad un totale di 2.525.
In relazione alle prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78 nel P.R.G. è ammesso il piano particolareggiato della zona P1 in località Chiesa (vallone di Lana) che prevede l'insediamento di 168 abitanti in edilizia del tipo economico e popolare da attuarsi tramite un programma costruttivo art. 51, legge n. 865/71.
4  -  Zonizzazione.
Il piano prevede di suddividere il territorio secondo le seguenti zone definite dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (ed altre classificate progettualmente):
—  zona "A" del centro storico;
—  zona "B" del centro abitato esistente e completamento;
—  zona "C" di espansione residenziale urbana;
—  zona "C2" di espansione a carattere turistico stagionale;
—  zona "D" per l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
—  zona "E" agricola.
Sono, altresì, previste aree per l'insediamento di attrezzature pubbliche e zone di rispetto.
Il piano adottato prevede un asse stradale di collegamento principale in direzione nord-sud e un asse trasversale di collegamento est-ovest e per quanto riguarda i collegamenti interni e con le aree agricole è stata lasciata la viabilità esistente atteso che questa, opportunamente sistemata, potrà sufficientemente soddisfare i fabbisogni.
Contestualmente al P.R.G. ed al regolamento edilizio il comune ha adottato prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modificazioni, nonché un piano di recupero della frazione Chiesa ex legge regionale n. 37/85.
Le prescrizioni esecutive riguardano, rispettivamente, un'area ricadente in zona "C1" nella frazione Chiesa, un'altra area ricadente anch'essa in zona "C1" di espansione urbana ubicata ad est del centro abitato Fantina, un'area ubicata in località Raccui, nella frazione Rubino, destinata a zona "D".
Il piano di recupero riguarda un'area ubicata nel versante est del torrente Patrì nella frazione Chiesa, limitrofa ad aree disciplinate dal P.R.G. adottato.
5  -  Considerazioni.
Considerato che relativamente al P.R.G. delle analisi propedeutiche, le cui risultanze sommarie sono prima riportate, si rileva sostanzialmente che trattasi di un comune in continuo decremento demografico con un notevole numero di abitazioni non occupate, con basso indice di affollamento rilevato nelle abitazioni occupate.
L'economia è essenzialmente agricola, e tuttavia la potenzialità agricola dei suoli è alquanto modesta. Inesistenti sono le attività terziarie e quelle connesse al turismo.
Stante la situazione così come sommariamente indicato, non si ritiene possa verificarsi in un futuro, anche non prossimo, una inversione di tendenza dell'economia e quindi un incremento dei bisogni abitativi.
Appare, pertanto, condivisibile l'obiettivo primario del P.R.G. adottato che riguarda l'organizzazione sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale del territorio, tenuto presente che:
a)  il territorio è condizionato dalla instabilità dei pendii che sovrastano le numerose fiumare esistenti;
b)  si verifica in atto una tendenza al trasferimento della popolazione dai centri più piccoli verso quelli più grandi e dalle zone instabili a quelle più stabili;
c)  la viabilità di collegamento tra le diverse frazioni e le infrastrutture in genere (comprese quelle relative alla difesa dalle frane incombenti) sono alquanto carenti.
Preso atto dell'adeguamento effettuato con il piano adottato con delibera del commissario ad acta n. 14 del 13 aprile 1995, in funzione del voto C.R.U. n. 872 del 15 settembre 1993, si condividono:
—  il ridimensionamento del complesso sistema viario, precedentemente previsto, in relazione alle effettive esigenze limitandolo ad un asse stradale principale in direzione nord-sud ed un asse trasversale di collegamento est-ovest ed alla viabilità esistente a servizio delle zone interne e agricole, atteso che questa, se opportunamente sistemata, potrà sufficientemente soddisfare i fabbisogni;
—  l'individuazione di parti di agglomerati che hanno una significativa caratterizzazione meritevole di tutela che sono state classificate come zone "A", prevedendone, ove possibile, il recupero; ciò al fine di non cancellare la memoria storica di alcuni dei più antichi insediamenti e per non disperdere totalmente tali testimonianze. Ovviamente il suddetto recupero è da subordinare alle risultanze di accurati studi sulle condizioni statiche ed idrogeologiche dei suoli e previa esecuzione delle opere di difesa e di consolidamento, ove necessario.
Tuttavia si è dell'opinione che occorre tutelare gli agglomerati urbani che sono stati considerati di significativa caratterizzazione ed individuati come zona "A"; in dette zone gli interventi edilizi consentiti sono quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Mentre, se all'interno delle zone "B" ricadono edifici storici o comunque antecedenti alle tecniche costruttive del cemento armato, queste dovranno essere individuate come zone "A" anche puntuali e soggetti alla relativa normativa e, in caso di interventi, comunque sottoposti al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
— le zone "B" non tutte sembrano verificate, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. del 2 aprile 1968. Pertanto si ritiene di doverle ridimensionare, escludendo le parti segnate in verde nella tavola B2;
—  le zone "C1" di espansione residenziale, la cui previsione, secondo i progettisti, sarebbe da correlarsi con il movimento interno della popolazione che tende ad abbandonare le vecchie case realizzate in terreni a stabilità precaria e, comunque, a trasferirsi dagli agglomerati più piccoli in quelli di dimensione maggiore, anche se ridotte in fase di rielaborazione così come richiesto dal voto C.R.U. n. 872 del 15 ottobre 1993, appaiono ancora surdimensionate e vanno ridotte secondo le individuazioni rappresentate in rosso nella tavola B2.
Non si condivide l'individuazione del piano particolareggiato della zona C1, espansione urbana nella frazione Fantina, considerata la natura geologica dei terreni che interessano l'intervento de quo e l'andamento orografico abbastanza scosceso, con pendenze di notevole entità.
Le suddette zone sono state eliminate in considerazione della ulteriore capacità edificatoria realizzabile nelle aree libere delle zone B e la notevole acclività delle aree interessate e devono essere destinate a verde agricolo:
—  la zona "C2" (espansione a carattere turistico-stagionale) rapportata alle esigenze ipotizzabili su basi concrete, mantenendo un'unica zona della frazione Marcazzo, con una capacità teorica di 238 vani, quantità questa ritenuta minima indispensabile dai progettisti per un minimo di sviluppo turistico-stagionale, è da ritenersi condivisibile;
— si condivide il piano di recupero nella frazione Chiesa, ubicato nel versante est del torrente Patrì, limitrofo ad area disciplinata dal P.R.G.;
—  le zone "E", nelle quali sono previsti insediamenti a carattere produttivo che possono realizzarsi nel rispetto delle norme dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78, sono vietate le lottizzazioni di aree a scopo residenziale; il volume residenziale non può eccedere il limite di 0,03 mc./mq.
Nelle aree di interesse naturale e paesistico, individuate dal P.R.G. non sarà consentita la realizzazione di strade o di strutture di alcun tipo, al fine di salvaguardare le caratteristiche delle aree stesse.
Tuttavia, possono realizzarsi soltanto eventuali locali di ristoro a struttura precaria, previa autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
Nelle fasce di rispetto sarà consentito soltanto l'esercizio delle attività agricole. In dette fasce sarà, pertanto, vietata la realizzazione di attrezzature tecnologiche, strade ecc.;
—  delle previsioni di zona "D" si condivide soltanto quella parte individuata come piano particolareggiato per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, in località Raccui; mentre non si condivide l'individuazione delle restanti parti del territorio individuate anch'esse come zona "D" che potranno essere successivamente approvate come piani particolareggiati di cui all'ex art. 27 della legge n. 865/71 e successive modifiche della legge regionale n. 71/78 e formati ove risultino agli atti richieste da parte di operatori di lotti per l'insediamento di iniziative produttive e dovranno essere commisurati alle suddette richieste (art. 18, legge regionale n. 71/78).
Le suddette zone non condivise sono state contrassegnate in blu nelle tavole B2 e B3 ed assumeranno la destinazione di zona "E", verde agricolo.
6  -  Norme di attuazione.
Le norme di attuazione allegate al P.R.G. adottato sono state modificate ed integrate in relazione a quanto rilevato nei precedenti considerata ed in funzione di quanto richiesto dal voto C.R.U. n. 872/93 e pertanto sono condivisibili.
7  -  Prescrizioni esecutive.
Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, adottate contestualmente al P.R.G., si è provveduto, così come richiesto dal voto C.R.U. n. 872/93, a correggere le inesattezze riscontrate e pertanto sono condivisibili.
Dette prescrizioni esecutive riguardano:
a)  piano particolareggiato zona "C1" (frazione Chiesa). Riguarda l'area di espansione prevista dal P.R.G. adottato a margine della strada comunale esistente che congiunge la frazione Chiesa con la frazione Figheri; il volume previsto sarà di mc. 8.640/8.667 e non 9.000. Per quanto riguarda l'altezza massima dei fabbricati ed il numero dei piani si è tenuto in conto quanto già esposto nelle precedenti considerazioni;
b)  piano particolareggiato zona "C1" (frazione Fantina). Considerata la natura geologica dei terreni interessati, l'intervento sarà subordinato ad accurati accertamenti di carattere geologico e geotecnico ed all'esecuzione di adeguate opere di consolidamento. E pertanto sono condivisibili.
Secondo i dati riportati nella relazione integrativa di progetto, la superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento di che trattasi è pari a mq. 9.683. Di tale superficie complessiva, mq. 5.778 sono destinati all'edilizia residenziale, mq. 3.040 all'edilizia economica e popolare e mq. 865 saranno utilizzati per l'insediamento di attrezzature pubbliche collettive.
Detta area è suddivisa in tre lotti, nei quali è prevista la realizzazione di un volume complessivo pari a mc. 8.640, con una densità territoriale fissata dal P.R.G. in argomento, pari a 1,5 mc./mq., l'altezza massima è di mq. 9,50 fuori terra ed il numero di piani uguale a tre.
8  -  Regolamento edilizio.
Il testo del regolamento edilizio adottato risulta composto da n. 71 articoli suddivisi in 9 capitoli, modificato ed integrato in funzione di quanto richiesto dal voto C.R.U. n. 872/93 e pertanto condivisibile.
9  -  Compatibilità delle previsioni con l'assetto geomorfologico.
Dal punto di vista geologico l'intero territorio comunale presenta condizioni di elevato rischio "idrogeologico" per diffusi fenomeni di instabilità, in atto e potenziali, di accentuata erosione lungo i versanti monto acclivi e lungo le aste torrentizie, nonché di esondazione dagli alvei per eventi di piena.
Pertanto i vari nuclei abitati che si pongono a quote diverse lungo la valle del torrente Madriti-Fantina, risultano tutti interessati da condizioni di pericolosità più o meno accentuate, sia per i fenomeni anzidetti, sia per le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni su cui sono localizzati.
Dallo studio geologico a supporto del P.R.G. tali condizioni risultano ben evidenti, tanto che si esclude la possibilità di espansione per alcuni dei nuclei abitati; tuttavia determinate previsioni urbanistiche nei principali nuclei abitati o di infrastrutture da realizzare sono giustificate con la necessità di eseguire preventivamente o contestualmente idonei interventi di bonifica o di consolidamento.
10  -  Compatibilità delle previsioni con lo studio agricolo-forestale.
Lo studio agricolo-forestale conclude che le scelte del P.R.G. sono nel pieno rispetto dell'ambiente, della salvaguardia dei suoli, delle colture, della struttura e degli impianti agricoli a prescindere dalla loro attuale carenza.
11  -  Osservazioni ed opposizioni
Viste le osservazioni e le opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, si è del parere:
—  n. 1A)  prot. n. 2455 del 31 maggio 1995 ditta Grasso Domenico. Il ricorrente lamenta l'indicazione "errata" di un'area a piccolo parcheggio in località Rubino, via Risorgimento. Si condivide l'osservazione del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 2A)  prot. n. 2478 del 2 giugno 1995 ditta Catalano Armando. Il ricorrente osserva che la realizzazione della strada, che partendo dalla via Col. Matroeni arriva alla via Sorgente del quartiere Rubino, danneggerebbe i pochi terreni pianeggianti e che detta strada risulterebbe senza uscita. Si condivide l'osservazione del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 3A)  prot. n. 2603 del 6 giugno 1995 ditta Viola Giuseppe. Il ricorrente osserva che la prevista realizzazione della strada, che partendo dalla via Col. Mastroeni arriva alla via Sorgente del quartiere Rubino, danneggerebbe i pochi terreni pianeggianti e che detta strada risulterebbe senza uscita. Si condivide l'osservazione del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 4A)  prot. n. 2887 del 13 giugno 1995 ditta Faraci Maria Gaetana. Il ricorrente osserva che la prevista realizzazione della strada, che partendo dalla via Col. Mastroeni arriva alla via Sorgente del quartiere Rubino, danneggerebbe i pochi terreni pianeggianti e che detta strada risulterebbe senza uscita. Si condivide l'osservazione del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 5A) prot. n. 2976 del 17 giugno 1995 ditta Munafò Carmela. Il ricorrente chiede che venga modificata la previsione di zona a verde pubblico, su aree di sua proprietà, a zona edificabile. Non si condivide la richiesta del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 6A) prot. n. 2977 del 17 giugno 1995 ditta Munafò Giovanni. Il ricorrente chiede che venga modificata la previsione a parcheggio sull'area di sua proprietà sita in via Chiesa Madre n. 56-bis. Non si condivide la richiesta del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 7A) prot. n. 2990 del 19 giugno 1995 ditta Mirabile Antonina Biagia, Francesca e Francesco. I ricorrenti osservano che alcuni fabbricati di loro proprietà, ubicati in contrada Cottone ricadono in fascia di rispetto e chiedono che venga mutata tale destinazione d'uso, individuandola come zona B. Non si condivide la richiesta dei ricorrenti, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 8A) prot. n. 2991 del 19 giugno 1995 ditta Da Campo Benito. Il ricorrente contesta la destinazione di zona A del P.R.G. relativamente alle frazioni Baghigno, Pernino, Masseria e Raiù. Non si condivide la richiesta del ricorrente, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 9A) prot. n. 2995 dell'11 giugno 1995 ditta Milici Giovanni, Catalfano Daniela, Da Campo Benito:
9.1) non si ritiene congrua la richiesta dei ricorrenti di considerare la zona C1 di Ruzzolino come zona "B";
9.2)  non si tratta l'osservazione riguardante l'attuazione della zona "C1" della zona Fantina in quanto detta previsione non è stata condivisa in sede di voto C.R.U.;
9.3)  non si tratta l'osservazione riguardante la proposta di spostare l'ubicazione della zona industriale di Fantina, in quanto detta previsione non è stata condivisa in sede di voto C.R.U.;
9.4)  non si condivide la richiesta di considerare centro storico l'area individuata come zona SP1 ricadente in contrada Mulino Vecchio e contrada Garibaldi, con le motivazioni espresse dai progettisti in sede di controdeduzioni;
—  n.1B) prot. n. 3007 del 20 giugno 1995 ditta Di Pietro Antonino. L'osservazione proposta dal ricorrente non si ritiene congrua, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 2B) prot. n. 3046 del 21 giugno 1995 ditta Rosselli Francesco e Palazzolo Catena. L'osservazione proposta dai ricorrenti è da ritenere congrua, condividendo le controdeduzioni dei progettisti;
—  n. 3B)  prot. n. 3047 del 21 giugno 1995 ditta Galofaro Antonino e Milici Giuseppa. L'osservazione proposta dai ricorrenti è da respingere in quanto le richieste in essa contenute attengono alla esclusiva tutela di interessi privatistici.
Tutto ciò premesso e considerato è del parere che il P.R.G. ed il P.P.R. adottati dall'Amministrazione comunale di Fondachelli Fantina con deliberazione del commissario ad acta n. 14 del 13 aprile 1995 con le modificazioni precedentemente indicate siano meritevoli di approvazione a condizione che nelle aree nelle quali è stata riconosciuta la necessità di consolidamenti previsti per assicurare la stabilità della stessa ai fini dell'edificazione questi vengono effettivamente realizzati preventivamente alla realizzazione della costruzione.»;
Vista la nota prot. n. 8277 del 28 gennaio 1998, con cui il gruppo di lavoro XXX/DRU trasmette il voto del C.R.U. n. 581 del 19 novembre 1997, al comune di Fondachelli Fantina affinché provveda ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 15 dell'1 marzo 1995, divenuta esecutiva il 18 marzo 1998 non soggetta a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 44/91, con cui il consiglio comunale di Fondachelli Fantina ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 581 del 19 novembre 1997;
Visto il voto n. 654 del 17 giugno 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«…Omissis…
Premesso che:
—  Il piano in oggetto è stato esaminato dal C.R.U. nella seduta del 19 novembre 1997, esitato con voto n. 581 e notificato al comune di Fondachelli Fantina con foglio n. prot. 827 del 28 gennaio 1998, anticipato via fax, con allegata una copia del piano di che trattasi affinché lo stesso Comune provvedesse ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
In sintesi il C.R.U. con il voto n. 581 del 19 novembre 1997 ha rilevato:
1. "Mentre, se all'interno delle zone B, ricadono edifici storici o comunque antecedenti alle tecniche costruttive del cemento armato, queste dovranno essere individuate come zone A anche puntuali e soggetti alla relativa normativa e, in caso di interventi, comunque sottoposti al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali".
2.  "Le zone B non tutte sembrano verificate, secondo quanto previsto dell'art. 2 del D.M. del 2 aprile 1968. Pertanto si ritiene di doverle ridimensionare escludendo le parti segnate in verde nella tav. B2".
3.  "Le zone C1 di espansione residenziale, la cui previsione, secondo i progettisti, sarebbe da correlarsi con il movimento interno della popolazione che tende ad abbandonare le vecchie case realizzate in terreni a stabilità precaria e, comunque, a trasferirsi dagli agglomerati più piccoli in quelli di dimensione maggiore, anche se ridotte in fase di rielaborazione così come richiesto dal voto del C.R.U. n. 872 del 15 ottobre 1993, appaiono ancora surdimensionate e vanno ridotte secondo le individuazioni rappresentate in rosso nelle tavole B2".
4.  "Non si condivide l'individuazione del piano particolareggiato della zona C1, espansione urbana nella frazione Fantina considerata la natura geologica dei terreni che interessano l'intervento de quo e l'andamento orografico abbastanza scosceso, con pendenze di notevole entità. Le suddette zone sono state eliminate in considerazione della ulteriore capacità edificatoria realizzabile nelle aree libere delle zone B e la notevole acclività delle aree interessate e devono essere destinate a verde agricolo".
5. "Si condivide il piano di recupero nella frazione Chiesa, ubicato nel versante est del torrente Patrì, limitrofo ad area disciplinata dal P.R.G.".
6.  "Piano particolareggiato zona C1 (frazione Fantina). Considerata la natura geologica dei terreni interessati, l'intervento sarà subordinato ad accurati accertamenti di carattere geologico e geotecnico ed all'esecuzione di adeguate opere di consolidamento. E pertanto sono condivisibili.
Secondo i dati riportati nella relazione integrativa di progetto, la superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento di che trattasi è pari a mq. 9.683. Di tale superficie complessiva, mq. 5.778 sono destinati all'edilizia residenziale, mq. 3.040 all'edilizia economica e popolare e mq. 865 saranno utilizzati per l'insediamento di attrezzature pubbliche collettive.
Detta area è suddivisa in tre lotti, nei quali è prevista la realizzazione di un volume complessivo pari a mc. 8.640 con una densità territoriale fissata dal P.R.G. in argomento, pari a 1,5 mc./mq., l'altezza massima è di mq. 9,50 fuori terra ed il numero di piani uguale a tre".
Considerato che:
—  con la delibera di C.C. n. 15 dell'1 marzo 1998 l'amministrazione comunale ha controdedotto ai sensi di legge in merito a quanto contenuto nel voto C.R.U. n. 581 del 19 novembre 1997, con le seguenti motivazioni:
–  relativamente al punto n. 1: «Tale prescrizione non appare motivata al reale stato dei luoghi, in quanto, se pur esistono all'interno delle zone B numerosi edifici realizzati con tecniche costruttive antecedenti al cemento armato, quasi nessuno di questi ha caratteristiche peculiari di rilievo architettonico o di interesse storico; anzi la maggior parte di questi edifici ha caratteristiche di architettura povera e presenta notevoli carenze sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia dal punto di vista del decoro architettonico, sia dal punto di vista statico, sino ad arrivare ad alcuni casi in cui tali edifici possono essere considerati alla stregua di baracche. Si è pertanto del parere che sarebbe assolutamente controproducente prevedere per essi la destinazione zona A, come richiesto nelle considerazioni, bensì sarebbe sufficiente sottoporre gli interventi degli stessi al solo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, trattandosi di edifici la cui costruzione è antecedente agli ultimi 50 anni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1089/39, mantenendo la destinazione urbanistica a zona B, così come previsto nelle tavole di azzonamento».
–  relativamente al punto n. 2: «Per quanto concerne la zona sola B in località Evangelisti, perimetrata in verde sia nella tavola B2 approvata dalC.R.U. sia nello stralcio della stessa che alla presente si allega, allegato n. 1, si fa presente che l'eliminazione della stessa potrebbe essere limitata alla sua maggiore superficie nella parte interna e maggiormente scoscesa, mentre una piccola parte limitata alla porzione colorata in giallo nell'allegato n. 1 potrebbe essere mantenuta con destinazione di zona B essendo la stessa fornita di tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie ed essendo per essa verificata la rispondenza di quanto previsto dal decreto ministeriale del 2 aprile 1968 (conteggi nell'allegato n. 2).
Se ne chiede pertanto il mantenimento limitatamente  alla parte evidenziata in giallo».
– relativamente al punto n. 3: «Pur accettando le motivazioni del ridimensionamento generale, si constata che sono state eliminate quasi tutte le zone C di espansione residenziale previste dal P.R.G. Si ritiene tuttavia di dovere chiedere il mantenimento di una minima dotazione di aree di espansione ed in particolare si richiede che l'area di zona C perimetrata in rosso nella tavola B2 e tratteggiata in rosso nell'allegato 3 della presente, ricadente in frazione Chiesa, sia mantenuta, si richiede inoltre che anche la limitrofa area B, sempre nella frazione Chiesa, perimetrata in verde nella tavola B2 e tratteggiata in rosso nel nostro allegato 3 sia mantenuta come area residenziale trasformandola da zona B a zona C1 di espansione residenziale».
–  relativamente al punto n. 4: «Quanto sopra riportato nel parere del C.R.U., si ritiene sia una considerazione volta non alla eliminazione della previsione della suddetta zona C1, anche se la stessa è stata erroneamente perimetrata in rosso nella tavola B3, bensì semplicemente ad un richiamo ad ottemperare alla prescrizione riportata nella parte finale dell'intero voto e cioè "a condizione che nelle aree nelle quali è stata riconosciuta la necessità di consolidamenti previsti per assicurare la stabilità della stessa ai fini della edificazione, questi vengono effettivamente realizzati preventivamente alla realizzazione della costruzione".
Infatti la volontà di mantenere, se pur a condizione, tale area C1 oggetto di piano particolareggiato, è evidente nello stesso voto del C.R.U., sia perché mai nel voto si legge di aree eliminate e perimetrate in verde nella tavola B3, sia per il motivo ancora più evidente che nel successivo paragrafo 7 - Prescrizioni esecutive, al comma b) ove si tratta il piano particolareggiato zona C1 (frazione Fantina) si conclude che, se pur a condizione, "E pertanto sono condivisibili", frase con la quale inequivocabilmente si approva il piano particolareggiato in località Fantina».
–  relativamente al punto n. 5: «A tale proposito, nell'allegato 4, si individua con colorazione gialla una porzione di area facente parte di detto piano di recupero, costituita dal fronte di fabbricati esistente lungo la via principale di accesso alla frazione Chiesa, per la quale si chiede lo stralcio del suddetto piano di recupero e la destinazione di detta area a zona B; risulta infatti che, essendo tale fronte di fabbricati completamento servito da tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie, è utile sottoporre i fabbricati e le aree ai vincoli di inedificabilità ampliamento etc. imposti dal piano di recupero, il tutto finalizzato alla realizzazione di un fronte continuo ed omogeneo nelle altezze e nello stile, indispensabile per il decoro ed il riordino urbanistico della via principale costituente l'immagine della frazione Chiesa».
–  relativamente al punto n. 6: «Si fa presente che i dimensionamenti riportati non sono corretti; infatti la superficie complessiva di intervento è di mq. 4.240,50 di cui 3.226,50 destinati all'edilizia residenziale ed i restanti ad attrezzature pubbliche e/o condominiali; il volume complessivo insediabile sarà di mc. 6.359,40 fermo restando la densità territoriale pari ad 1,5 mc./mq. e l'altezza max pari a 9,50 mt. fuori terra con un massimo di 3 piani.
Si ritiene che i parametri erronei riportati si riferiscano al precedente punto a) riguardante il piano particolareggiato in località Chiesa.
Si fa infine presente che in questo paragrafo nulla viene detto circa il piano particolareggiato in località Raccui (P.I.P.) riguardante la prescrizione esecutiva per le aree artigianali, si ritiene che ciò sua pura dimenticanza essendo tale previsione di zona D citata e condivisa nelle "considerazione" del precedente paragrafo».
In merito ai singoli punti di dette controdeduzioni si è del parere:
1)  Non si ritiene di condividere le controdeduzioni dell'Amministrazione.
2) Dalla documentazione prodotta si rileva che non è verificata la rispondenza di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (in aree per altro anche morfologicamente piuttosto separate dalle aree edificate), e pertanto viene confermato il precedente parere.
3)  La superiore controdeduzione può essere condivisa limitatamente all'area B della frazione Chiesa così come perimetrata in verde nella tav. "B2" e sia mantenuta come area a destinazione residenziale, trasformandola in zona C1 di espansione residenziale.
4)  Non si condivide la superiore controdeduzione e viene confermata l'eliminazione della zona C1 nella frazione Fantina, così come perimetrata in rosso nella tavola "B3", modifica che dovrà essere riportata, anche, nella documentazione del P.P. zona C1 frazione Fantina.
5)  Non si condivide, in merito alla superiore controdeduzione, la rivisitazione del piano di recupero precedentemente proposto e condiviso con il precedente voto C.R.U. n. 581 del 19 novembre 1997.
6)  In merito alla precedente controdeduzione, riguardante le prescrizioni esecutive, si rileva che i dimensionamenti corretti sono quelli indicati nella relazione di controdeduzioni allegata alla D.C. n. 15 dell'1 marzo 1998.
Si rileva inoltre la dimenticanza della citazione relativa alle aree artigianali in località Raccui (P.I.P.).
E' del parere di ritenere il P.R.G. ed il P.P.R. adottati con la delibera di C.C. n. 15 dell'1 marzo 1998 meritevole di approvazione secondo i considerata di cui al voto n. 581 del 19 novembre 1997 e nel rispetto dei superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con i voti n. 872 del 15 settembre 1993, n. 581 del 19 novembre 1997 e n. 654 del 17 giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche e le prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con i voti n. 872 del 15 settembre 1993, n. 581 del 19 novembre 1997 e n. 654 del 17 giugno 1998 e con le condizioni poste dal Genio civile di Messina, in premessa riportate, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio, le prescrizioni esecutive e i piani particolareggiati di recupero del comune di Fondachelli Fantina adottati con delibere consiliari n. 8 del 18 gennaio 1992, n. 10 del 14 marzo 1992 e con delibera del commissario ad acta n. 14 del 13 aprile 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
A) studio geologico
 1)  studio geologico territorio comunale;
 2)  studio geologico territorio comunale, documentazione fotografica;
 3)  studio geologico del territorio comunale, chiarimenti in riferimento alla nota n. 5873 dell'ufficio del Genio civile di Messina;
 4)  relazione integrativa dello studio geologico sul consolidamento del versante sito nella frazione Evangelisti;
 5)  tav.  1 - carta geologica, scala 1:10.000; 
 6)  tav.  2 - profili geologici, scala 1:10.000; 
 7)  tav.  3 - carta della permeabilità, scala 1:1.000; 
 8)  tav.  4 - carta del deflusso superficiale, scala 1:10.000; 
 9)  tav.  5 - carta delle acclività, scala 1:10.000; 
10)  tav.  6 - carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
11)  tav.  7 - carta della suscettività d'uso, scala 1:10.000; 

B) piano particolareggiato zona C1, frazione Fantina
 1)  studio geologico-tecnico con allegati:
—  corografia, scala 1:2.000;
—  carta geologico-tecnica, scala 1:500;
—  profilo geologico, scala 1:500;
—  carta geomorfologica;
—  analisi geotecniche di laboratorio e sondaggi sismici;
C)  P.I.P. località Raccui
 1)  studio geologico-tecnico con allegati:
—  corografia con ubicazione, scala 1:2.000;
—  carta geologico-tecnica, scala 1:1.000;
—  analisi geotecniche di laboratorio e sondaggi sismici;
D)  piano particolareggiato zona C1, frazione Chiesa
 1)  studio geologico;
 2)  tav.  1 - carta geologica, scala 1:500; 
 3)  tav.  1-bis - carta geologica, scala 1:10.000 (stralcio P.R.G.); 
 4)  tav.  2 - profili geologici, scala 1:500; 
 5)  tav.  2-bis - profilo geologico, scala 1:5.000; 
 6)  tav.  3 - carta delle acclività, scala 1:500; 
 7)  tav.  4 - carta geomorfologica, scala 1:500; 
 8)  tav.  5 - carta geologico-tecnica, scala 1:500; 

E)  studio agro-forestale
 1)  relazione;
 2)  tav.  A - zonizzazione con utilizzazione del suolo, scala 1:2.000; 
 3)  tav.  B - zonizzazione con utilizzazione del suolo, scala 1:2.000; 
 4)  tav.  C - zonizzazione con utilizzazione del suolo, scala 1:2.000; 

 5)  carta d'uso del suolo unità di paesaggio, scala 1:10.000;
P.R.G.
—  tav.  A.1 - relazione; 
—  tav.  A.2 - regolamento edilizio; 
—  tav.  A.3 - norme di attuazione; 
—  tav.  B.1 - azzonamento generale; 
—  tav.  B.2 - azzonamento centri abitati di fondachelli; 
—  tav.  B.3 - azzonamento centri abitati di Fantina; 
—  tav.  B.4 - azzonamento centri minori; 

—  relazione tecnica;
Piani particolareggiati:
P.P. Fondachelli frazione Chiesa
—  tav.  C.1 - relazione; 
—  tav.  C.2 - grafici; 
—  tav.  C.3 - espropriazioni; 

P.P. frazione Fantina
—  tav.  D.1 - relazione; 
—  tav.  D.2 - grafici; 
—  tav.  D.3 - espropriazioni; 

P.I.P. località Raccuia
—  tav.  E.1 - relazione; 
—  tav.  E.2 - grafici; 
—  tav.  E.3 - espropriazioni; 

Piano particolareggiato di recupero quartiere Chiesa
—  tav.  1 - relazione tecnica; 
—  tav.  2 - corografia 1:25.000; 
—  tav.  3 - planimetria generale stato di fatto, scala 1:2.000; 
—  tav.  3-bis - planimetria stato di fatto quartiere Chiesa, scala 1:500; 
—  tav.    4 - planimetria generale progetto, scala 1:2.000; 
—  tav.  5 - intervento su planimetria catastale, scala 1:2.000; 
—  tav.  6 - progetto P.P.R. quartiere Chiesa, scala 1:500; 
—  tav.  7 - profili regolatori di progetto, scala 1:200; 
—  tav.  8-a - progetto di massima quartiere Chiesa, scala 1:200; 
—  tav.  8-b - rete fognante acque bianche e acque nere, progetto di massima, scala 1:500; 
—  tav.  8-c - profili rete fognante acque bianche e acque nere, progetto di massima 1:1.000 1:100; 
—  tav.  8-d - schema di impianto rete elettrica, progetto di massima, scala 1:500; 
—  tav.  9 - piano particellare di esproprio, scala 1:2.000; 
—  tav.  10 - calcolo indennità di esproprio; 
—  tav.  11 - analisi prezzi; 
—  tav.  12 - elenco prezzi; 
—  tav.  13 - norme di attuazione; 
—  tav.  14 - preventivo di spesa. 


Art. 3

Il comune di Fondachelli Fantina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e di trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 5

Ipiani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.36.1871)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del presidente del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Priolo.

Con D.P. n. 300/Gr. XV-S.G. del 7 ottobre 1998, il sig. Salvatore Carta, nato a Siracusa il 7 ottobre 1946, è stato nominato presidente del Centro interaziendale per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI) di Priolo (SR).
(98.41.2100)
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Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)
(Si omette l'allegato)

(98.42.2136)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. b, e agli assegni e dotazioni previsti dalla legge regionale 7 maggio 1976, n. 73, art. 2.
Si da' avviso che, per l'anno 1999, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi concessi da questo Assessorato per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, nonché agli assegni e dotazioni alle biblioteche non statali, comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura, scadrà il 31 dicembre 1998.
Con circolare in corso di elaborazione verranno fissati i requisiti per l'accesso ai contributi di cui trattasi e le istruzioni per la compilazione delle istanze.
(98.42.2141)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1998.

(Si omettono gli allegati)
(98.43.2246)
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DATI SINTETICI DEL CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 MAGGIO 1998.
(Si omettono gli allegati)
(98.43.2246)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Estensione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico macello di Militello Val di Catania alla produzione di carne equina.
Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 26835 del 19 ottobre 1998, l'autorizzazione sanitaria del pubblico macello di Militello Val di Catania, rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, con decreto n. 20909 del 18 dicembre 1996, per la produzione di carne fresca bovina, suina ed ovi-caprina è stata estesa anche alla produzione di carne equina.
(98.43.2215)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 19 ottobre 1998, prot. n. 2313.
Circolare prot. n. 1792 del 28 luglio 1998. Olii di oliva vergine ed extravergine riconosciuti ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92 e della legge n. 169/92. Proroga.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai Gruppi di lavoro I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI della I Direzione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti
- Ufficio controllo atti dell'agricoltura
All'Azienda foreste demaniali
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale vite e vino
All'Università degli studi di Palermo
All'Università degli studi di Catania
All'Università degli studi di Messina
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiana
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Alle Organizzazioni sindacali
Agli Organismi promotori delle DOC e DOP
All'Ispettorato centrale repressioni frodi di Catania, Palermo
Al Ministero per le politiche agricole diRoma
Con riferimento alla circolare prot. n. 1792 del 28 luglio 1998, con la quale si è stabilito che la data ultima di presentazione delle domande di iscrizione degli oliveti all'albo per l'annata 1998 è il 30 settembre 1998, si comunica che la scadenza viene prorogata al 30 novembre 1998.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.44.2269)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 27 ottobre 1998, prot. n. 19752.
Norme di attuazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a breve-medio termine e procedure di adeguamento ai sensi dell'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Ai Comuni della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
Ai Laboratori provinciali di igiene
e profilassi della Sicilia
Alle Unità sanitarie locali della Sicilia
Agli Uffici dei medici provinciali della Sicilia
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Presidenza della Regione siciliana
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
e, p.c.  Alle Procure della Repubblica della Sicilia 

Alle Prefetture della Sicilia
PREMESSA
Nella seduta dell'8 maggio 1998, il C.R.T.A. ha preso in esame lo stato di attuazione del "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani", fase di breve-medio termine, approvato con D.P.Reg. n. 35/89, e le prospettive di attuazione alla luce delle modificazioni normative introdotte con il decreto legislativo n. 22/97.
Il C.R.T.A. ha rilevato:
—  che, il Piano regionale ha efficacia a tempo indeterminato, pur essendo soggetto ad aggiornamento periodico al fine di adeguarlo alle evoluzioni delle situazioni ambientali, innovazioni tecnologiche e nuove normative comunitarie, statali e regionali in materia di tutela ambientale;
—  che, nella normativa di piano, erano già contemplate le soluzioni di principio del decreto legislativo n. 22/97 in ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'organizzazione della raccolta differenziata ed alla promozione di forme di smaltimento che permettano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
—  che, nonostante le numerose leggi emanate in materia dalla Regione siciliana, si avverte una forte carenza dello stato di attuazione del piano, come dimostrato dal gran numero di discariche di emergenza attivate dai sindaci con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;
—  che, al fine di evitare ulteriori e maggiori danni all'ambiente e pericoli per la salute pubblica, è necessario ed urgente dare immediata attuazione al Piano regionale, in armonia con gli indirizzi del decreto legislativo n. 22/97.
A tal fine, il C.R.T.A. ha espresso parere favorevole per l'attuazione degli impianti di smaltimento di breve-medio termine di Piano regionale, dando atto che, a partire dal 10 gennaio 2000, i comuni dovranno smaltire in discarica solo rifiuti residuati da processi di riciclaggio e recupero, quindi preventivamente soggetti a raccolta differenziata e selezione.
Il C.R.T.A. ha quindi ravvisato la necessità:
—  di elaborare gli schemi operativi e le norme di attuazione che consentano ai comuni la piena attuazione del piano, in armonia con gli indirizzi del decreto legislativo n. 22/97;
—  di attivare un adeguato sistema di controllo dello stato di attuazione del piano e delle fasi di attivazione della raccolta differenziata da parte dei comuni, istituendo un apposito "osservatorio permanente".
RICHIAMO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Prima di formulare le linee di indirizzo circa gli adempimenti procedurali per la corretta applicazione del Piano regionale alla luce del decreto legislativo n. 22/97, è utile ricordare preliminarmente i principi ispiratori della normativa attualmente vigente, cui va comunque fatto riferimento:
—  il decreto legislativo n. 22/97 consente fino al 10 gennaio 2000 il ricorso alla discarica per il conferimento in essa di rifiuti tal quali, mentre dopo tale data possono essere smaltiti in discarica solo rifiuti urbani che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;
—  deve essere assicurata la raccolta differenziata secondo percentuali minime progressivamente crescenti, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 22/97.
In definitiva, non essendo ipotizzabile che già con il 10 gennaio 2000 siano stati realizzati e siano funzionanti gli impianti di recupero di lungo termine, ove si possano svolgere le operazioni di recupero di materia e/o di smaltimento finale con recupero di energia di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/97, ragionevolmente si deve prescrivere che, collateralmente alla realizzazione delle discariche e/o all'esercizio delle stesse, i comuni provvedano all'organizzazione ed attivazione della raccolta differenziata, secondo le indicazioni e gli indirizzi peraltro loro già dati sia dalla normativa di attuazione del Piano regionale, sia dal decreto legislativo n. 22/97 e dalle successive disposizioni regionali, di cui in particolare alle circolari assessoriali n. 13138/97 e n. 6326/98, con le quali, per la regolare attivazione della raccolta differenziata, è stato disposto ai comuni la realizzazione, rispettivamente a seconda della loro dimensione demografica e territoriale, di:
a)  centri zonali di raccolta multimateriale, ove la singola utenza può conferire frazioni di rifiuti differenziati;
b)  centri comunali di raccolta (C.C.R.), ogni 10.000 abitanti circa ove si possono svolgere le operazioni elementari di cernita e raggruppamento;
c)  centri sovracomunali di raccolta (C.S.R.), ogni 100.000/150.000 abitanti, ove si possono svolgere le seguenti attività:
—  selezione, triturazione, compattazione e raggruppamento della frazione secca recuperabile proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, per partite omogenee (campane per vetro, plastica, lattine, carte e cartone, etc.) o per partite disomogenee (contenitori per sacchetti multimateriale), per il successivo trasferimento agli impianti di smaltimento;
—  divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione dell'aliquota recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).
Con tali circolari sono state date indicazioni normative in ordine alle caratteristiche di siti, opere e impianti, specificando che, trattandosi di impianti a basso impatto ambientale, non erano soggetti a nulla osta ex art. 5, legge regionale n. 181/81, bensì solamente al rispetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, salvo la richiesta dell'assenso da parte delle Provincie regionali e l'obbligo di comunicazione alla Regione.
INDIRIZZI NORMATIVI DI ATTUAZIONE
Sulla base della premessa sopra riportata e delle norme vigenti, il C.R.T.A. ha ritenuto di formulare i seguenti indirizzi normativo-procedurali ed operativi, ritenuti idonei per la realizzazione degli impianti, assicurando nel contempo il rispetto del decreto legislativo n. 22/97.
1.  Osservatorio dei rifiuti
1.1  -  Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo ed un costante aggiornamento sullo stato di attuazione della normativa vigente in materia, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede alla istituzione dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, con il compito di raccogliere ed elaborare, su scala regionale, i dati trasmessi dai comuni e/o dalle provincie sulle attività di raccolta e sulle modalità di conferimento e smaltimento, sulla disponibilità residua delle discariche e/o sulla funzionalità degli impianti, sulla organizzazione ed attivazione della raccolta differenziata e sui risultati raggiunti in relazione a quelli attesi, sullo sviluppo del mercato dei materiali recuperati e sulla produttività della gestione.
1.2  -  L'Osservatorio riferisce e/o formula proposte all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulle iniziative da intraprendere per migliorare le modalità di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla sua efficacia, efficienza ed economicità e per favorire la promozione e lo sviluppo del mercato dei materiali recuperati.
1.3  -  Anche le Province regionali, per potere svolgere con efficacia i compiti che la legge loro attribuisce, debbono provvedere all'istituzione di un osservatorio provinciale al fine acquisire una puntuale conoscenza della raccolta e delle modalità di smaltimento dei rifiuti, onde potere programmare l'attività di coordinamento in modo più aderente ai fabbisogni dei comuni, di ottimizzare forme di raccolta e di conferimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
1.4  -  A tal fine i comuni istituiscono il proprio osservatorio cui viene demandato il compito di raccogliere e trasmettere periodicamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nonché alle Province regionali, dati ed elementi di conoscenza riguardanti la popolazione, i contribuenti, le risorse disponibili, l'attività di raccolta e le modalità di smaltimento e conferimento dei rifiuti, la disponibilità residua delle discariche, etc. Tale attività di conoscenza non può essere espletata in forma episodica, ma dovrà essere svolta con carattere di continuità (periodicità trimestrale), conformemente alla scheda allegata.
2.  Discariche di breve-medio termine di Piano regionale
2.1  -  Entro 45 giorni dall'adozione del "piano provinciale di raccolta differenziata", di cui al successivo punto 4.2, i progetti esecutivi delle discariche non ancora autorizzate devono essere presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la definitiva approvazione.
I progetti, muniti della documentazione tecnica prevista dall'art. 27, comma1, del decreto legislativo n. 22/97, dovranno essere, altresì, corredati dai seguenti atti integrativi:
a)  relazione sull'organizzazione ed attuazione della raccolta differenziata nel "bacino funzionale d'utenza", così come definito al successivo punto 4.3, in coerenza con il piano provinciale.
Nelle more della stesura del piano provinciale o in mancanza di quest'ultimo, qualora situazioni di emergenza oppure ragioni di efficienza ed economicità del servizio rendano indifferibile la realizzazione della discarica, il progetto dovrà essere corredato da uno studio di fattibilità sull'attività di raccolta differenziata a livello di bacino;
b)  estremi delle deliberazioni con le quali i comuni, ricadenti nel bacino di utenza, si impegnano ad attivare la raccolta differenziata.
2.2  -  Entro 30 giorni dalla data di notifica delle presenti direttive e comunque prima della gara d'appalto, i progetti delle discariche, già autorizzate e non ancora appaltate, dovranno essere sottoposti al riesame dell'Assessorato corredati di:
a)  studio di fattibilità delle forme e dei modi di organizzazione delle attività di raccolta differenziata a livello di bacino;
b)  relazione di verifica del dimensionamento degli impianti alla luce dell'attivazione della raccolta differenziata;
c)  estremi delle deliberazioni con le quali i comuni, ricadenti nel bacino di utenza, si impegnano ad attivare la raccolta differenziata.
I comuni dovranno avviare le procedure di appalto entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'esito favorevole del riesame.
2.3  -  Analogamente gli enti titolari di discariche già appaltate, in corso di realizzazione o già realizzate e/o in esercizio, dovranno presentare all'Assessorato la documentazione richiamata nel punto precedente, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del "piano provinciale di raccolta differenziata".
2.4  -  Al fine di garantirne l'immediato funzionamento, i comuni le cui discariche siano state realizzate e non ancora avviate all'esercizio, dovranno avviarne con urgenza la gestione in conformità al disposto dell'art. 24, comma 2, della normativa di attuazione del Piano regionale allegata al D.P.Reg. n. 35/89.
2.5  -  Per le nuove autorizzazioni, i comuni dovranno dimensionare il progetto della discarica in relazione all'attivazione della raccolta differenziata.
2.6  -  Nel caso di inadempienza provvede l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente mediante commissario provveditore, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 40, come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
3.  Adempimenti dei comuni
3.1  -  In ottemperanza all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 ed alle direttive espresse dal C.R.T.A., i comuni:
a)  entro 30 giorni decorrenti dalla presente circolare, dovranno istituire l'osservatorio comunale dei rifiuti, nonché nominare e comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il responsabile della gestione del servizio di raccolta e smaltimento, che dovrà essere investito anche della responsabilità dell'osservatorio. Il funzionario responsabile è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Provincia regionale ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i dati sull'andamento della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, conformemente alla scheda allegata;
b)  entro 15 giorni dall'approvazione del piano provinciale di raccolta differenziata, di cui al successivo punto 4.2, o, in mancanza di questo, dall'approvazione dello studio di fattibilità, di cui al precedente punto 2, redatto dal comune capofila gestore della discarica, dovranno adottare apposito regolamento che disciplini la gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilendo, in particolare, le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche e promuoverne il recupero;
c)  contemporaneamente all'adozione del regolamento, dovranno attivare la raccolta differenziata, secondo le indicazioni ed i criteri ivi contenuti.
3.2  -  Per i comuni inadempimenti, previa opportuna diffida, provvederà l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente mediante commissario provveditore, ai sensi degli artt. 1 e 2, legge regionale 12 aprile 1995, n. 40, come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
3.3  -  A partire dal 10 gennaio 2000 non sarà consentito il conferimento in discarica dei rifiuti "tal quali".
3.4  -  Sarà fatto divieto di conferimento negli impianti di smaltimento a quei comuni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di istituzione dell'osservatorio comunale ed alla fornitura dei dati agli organi provinciali e regionali.
4.  Adempimenti delle Province regionali
4.1  -  Entro 30 giorni decorrenti dalla presente circolare, le Province regionali dovranno istituire l'osservatorio provinciale dei rifiuti, nonché nominare e comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il responsabile della gestione del servizio, che dovrà essere investito anche della responsabilità dell'osservatorio.
4.2  -  Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla presente circolare, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 22/97, le Province regionali provvedono a disciplinare l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito territoriale ottimale di competenza, mediante predisposizione ed adozione, sentiti i comuni, di apposito "piano provinciale di raccolta differenziata". Il piano dovrà essere redatto in conformità ai criteri già dettati dalla normativa allegata al "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. 6 marzo 1989, n. 35, e agli indirizzi e prescrizioni di cui al precitato decreto legislativo n. 22/97 e successive norme attuative, nonché alle direttive di cui alle circolari assessoriali n. 13138 dell'11 giugno 1997 e n. 6326 del 31 marzo 1998. Nella redazione del "piano provinciale di raccolta differenziata", le Province regionali terranno conto dello stato di attuazione del Piano regionale, privilegiando in linea di principio, per quanto possibile e salvo motivate ragioni di efficienza, di economicità e di superamento di eventuali frammentazioni della gestione:
a)  per l'allocazione dei centri di raccolta, i siti delle discariche di piano già approvati ovvero, in coerenza con l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97, aree industriali preferibilmente dismesse e/o riutilizzabili;
b)  per lo smaltimento dei rifiuti che residuano dalle operazioni di raccolta differenziata, l'utilizzo degli impianti già previsti nello stesso Piano regionale, con priorità per gli impianti già realizzati o in fase di realizzazione, quindi, per gli impianti in più avanzato stato di attuazione.
4.3  -  Per esigenze tecniche di maggiore funzionalità, efficienza ed economicità del servizio, in linea di principio e purché anche in essi sia superato la frammentazione del servizio stesso, i sub-comprensori di breve-medio termine previsti nel Piano regionale costituiscono "bacini funzionali di utenza" nei quali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97, i comuni capofila promuovono ed attuano, ad integrazione funzionale delle discariche di breve-medio termine, la raccolta differenziata dei rifiuti a livello sub-provinciale, provvedendo anche alla realizzazione di opere e di impianti.
4.4  -  Nell'ambito del piano provinciale, le Province regionali disciplinano le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 22/97.
4.5  -  Decorso inutilmente il termine di 90 giorni, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede, in sostituzione delle province inadempienti, mediante commissario provveditore, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 1995, n. 171.
4.6  -  Entro 15 giorni dall'adozione, le Province regionali trasmettono il "piano provinciale di raccolta differenziata" all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per le relative valutazioni di competenza, ai fini anche del coordinamento e della programmazione regionale.
Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sul pronto e tempestivo espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, in relazione ai quali il gruppo X di questo Assessorato potrà, se richiesto, dare ogni necessario ed utile chiarimento.
  L'Assessore: LO GIUDICE 


Allegato
SCHEDA

Responsabile del servizio rifiuti solidi urbani e dell'osservatorio
Cognome    
Nome    
Luogo di nascita    
Data di nascita    
Titolo di studio    
Qualifica funzionale    

INFORMAZIONI GENERALI
Dati demografici
Popolazione residente    
Popolazione stagionale    
Contribuenti inscritti nel ruolo    

Dati territoriali
Superficie comunale urbana    
Superficie territorio comunale    

Dati finanziari
Spese annue complessive per il servizio    
Entrate annue complessive    

Servizio smaltimento rifiuti
Automezzi disponibili    
Addetti al servizio    

Recapito finale
Distanza del recapito finale (Km.)    
Tempi di percorrenza (h., m.)    

Raccolta differenziata
—  vetro
Tipo di contenitori installati    
Numero di contenitori installati    

—  plastica
Tipo di contenitori installati    
Numero di contenitori installati    

—  pile
Tipo di contenitori installati    
Numero di contenitori installati    

—  farmaci
Tipo di contenitori installati    
Numero di contenitori installati    

Notizie riguardanti la raccolta dei rifiuti
Tipologia rifiuto    
Data conferimento    
Quantità (q.li)    
Costo di conferimento    
Quantità rifiuti solidi urbani (RSU + RSA)    
Fanghi da depurazione    

Raccolta differenziata
Tipologia rifiuto    
Data conferimento    
Quantità (q.li)    
Costi della raccolta    
Ricavi della raccolta    
Destinazione    
Carta e cartone    
Vetro    
Plastica    
Alluminio    
Metalli ferrosi    
Pile    
Farmaci    
Ingombranti    
Verde    
Altro    

Sistema di smaltimento
Autorizzazione amministrativa    
Data di attivazione    
Durata prevista    
Volume complessivo    
Tipo di sistema    
Ubicazione dell'impianto    
Gestore dell'impianto    
Bacino di utenza    

(98.44.2271)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DELLA SANITA'
AVVISO DI RETTIFICA ED ERRATA CORRIGE


DECRETO 1 ottobre 1998.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 ottobre 1998, parte I, pag. 16, vanno apportate le seguenti rettifiche:
Allegato A
COGNOME E NOME  ERRATA RETTIFICA 
Augello Antonino  15,40 16,00 
Bartoli Amanuela R.      Emanuela R. 
Comparetto Giuseppe  data laurea 00/00/00 (certificato non presentato) 
Giuliano Giuseppe S.      Giuseppe G. 
Graziano Domenica      Annullato intero rigo (già inserito come Graziano Domenica Antonina) 
Grimaldi Lucia M.      Lucia M.G. 
Martinico Vincenzo      10,63 
Pappalardo Antonino  6,29 6,89 
Santangelo Ferruccio      Vedi allegato B 
Soter Wanda      Vanda 
Statella Maria Grazia      Mariagrazia 
Stelitano Donato F.sco  Domodossola (NO) Domodossola (VB) 
Tardino Rosa Maria      Rosamaria 
Trovato Berbara A.  data di nascita 18-5-1954 18-5-1964 

Allegato B
—  Billeci Rosalia, nata il 23 gennaio 1958, punti 4,30. Si aggiunga: Ammessa con riserva - ordinanza T.A.R. di Palermo n. 1437/98;
—  Santangelo Ferruccio, punti 4,74, nato il 26 maggio 1966, residente in via Somalia, 4 -Siracusa, data laurea 2 aprile 1962 - 110/110.

Allo stesso decreto vanno apportate le seguenti correzioni:
COGNOME E NOME  ERRATA CORRIGE 
Bonaccorso Maurilia      Biondo Maurilia 
De Maria Agatino  data di nascita 31-01-1961 31-01-1962 

(98.45.2325)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 2 ottobre 1998.
Elenco delle ditte ammesse ai contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, a pag. 35, I colonna, si devono apportate le seguenti rettifiche:
—  la ditta "Turauturi Carmelo" deve intendersi "Turnaturi Carmelo";
—  la ditta "Pensione Trattoria Pagano & Muscolino Giuseppina e C. S.a.s." deve intendersi "Pensione Trattoria Pagano di Muscolino Giuseppina & C. S.a.s.";
—  la "Società Cantela S.a.s." deve intendersi "Società Cautela S.a.s.".
(98.45.2331)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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