REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 24 OTTOBRE 1998 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1998, n. 28.
Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della sanità

DECRETO 24 agosto 1998.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 1998.  pag.


DECRETO 28 settembre 1998.
Accorpamento in un unico ambito territoriale di medicina generale dei comuni di S. Domenica Vittoria, Malvagna,Roccella Valdemone e Mojo Alcantara  pag. 13 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997  pag. 13 


DECRETO 13 ottobre 1998.
Ridefinizione dei centri di riferimento regionali per le cause di morte delle Aziende unità sanitarie locali di Palermo e Catania  pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Pier Niceto  pag. 17 


DDECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione del progetto del comune di Termini Imerese per la realizzazione di un impianto sportivo.  pag. 18 

DECRETO 3 agosto 1998.
Autorizzazione del progetto del comune di Caltanissetta per la costruzione di un parco Robinson  pag. 20 


DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 12, contrada "Sacramento" del comune di Siracusa  pag. 21 


DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 26 e 27, denominati "Fontane Bianche" del comune di Siracusa  pag. 23 


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Caltagirone  pag. 26 


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piraino  pag. 27 


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa  pag. 28 


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato CP/1 del comune di Solarino  pag. 29 


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione del progetto della ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina, per un impianto di termodistruzione nel porto di Messina  pag. 30 


DECRETO 12 agosto 1998.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Licata  pag. 34 

DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 9, contrada "Maeggio" del comune di Siracusa  pag. 35 


DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 18, contrada "Murro di Porco" del comune di Siracusa  pag. 37 


DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 23 e 24, contrada "Ognina-Asparano-Cuba" del comune di Siracusa  pag. 39 


DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 11, 13, 20, zone "Carrozziere, Pezza grande, Cozzo Villa" del comune di Siracusa  pag. 41 


DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 16 e 17, contrada "Terrauzza-Massolvieri" del comune di Siracusa  pag. 43 


DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 21, contrada "Milocca" del comune di Siracusa  pag. 45 


DECRETO 18 agosto 1998.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Solarino  pag. 47 


DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Rettifica del comunicato relativo alla vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine, ai sensi della legge n. 560/98 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.  pag. 52 

Assessorato dell'industria:
Concessione alla ditta Versaci Antonino, con sede in Rocca di Caprileone, del permesso di ricerca di acque minerali denominato «Sette Fonti».  pag. 52 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per lavori urgenti nel comune di Mussomeli.
  pag. 52 
Concessione di ulteriore finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per lavori di consolidamento della galleria Turchio nel comune di Aci S. Antonio  pag. 52 
Concessione al comune di Butera di finanziamento per lavori di consolidamento del centro abitato  pag. 52 
Finanziamento al comune di Montalbano Elicona per lavori di consolidamento del centro abitato  pag. 52 
Finanziamento al comune di Prizzi per lavori di consolidamento del centro abitato  pag. 52 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo per lavori urgenti nel comune di Palermo  pag. 52 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo della Regione siciliana di un'area in località Alcamo Marina del comune di Alcamo  pag. 53 
Esclusione dal demanio marittimo della Regione siciliana di un'area in località Fondachello del comune di Mascali  pag. 53 
Nulla osta alla ditta Terme di Montedoro S.p.A., con sede in Montedoro, per il recupero e la valorizzazione della Sorgente idrotermale  pag. 53 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 53 
Nulla osta alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta, per l'impianto, approvazione del progetto ed autorizzazione per l'ampliamento di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Melilli   pag. 55 
Nulla osta alla ditta SMA.RI., con sede legale in Siracusa, per l'impianto, approvazione del progetto ed autorizzazione per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Melilli   pag. 55 

STATUTI

Statuto del comune di S.Caterina Villarmosa - Modifiche ed integrazioni  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 9 febbraio 1998, n. 249.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. Disposizioni relative agli accertamenti ed alle proposte ispettoriali di delimitazione dei territori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali in agricoltura  pag. 57 


CIRCOLARE 16 ottobre 1998, prot. n. 1041.
Leader II Sicilia. Procedure di attuazione - Proroga ai termini di presentazione dei PAL  pag. 70 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 13 agosto 1998, prot. n. 15182.
Articolo 55 C.N. Opere in prossimità del demanio marittimo. Adempimenti istruttori a cura delle amministrazioni funzionalmente dipendenti  pag. 70 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1998, n. 28.
Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa 24 febbraio 1998, n. 54/98;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 2 giugno 1998;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1

1.  Le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, per la partecipazione ad organismi collegiali nella misura determinata con decreti del Presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono le seguenti, suddivise per i singoli rami di amministrazione:
A)  Presidenza
1)  Comitato tecnico scientifico della programmazione, ex art. 10, primo comma, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6: esperti in discipline attinenti alla programmazione economica;
2)  Nucleo di valutazione dei progetti per la programmazione, ex art. 8, secondo comma, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6: personale dell'Amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico-finanziaria e tecnica;
3)  Nucleo di valutazione dei progetti di sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ex art. 22, quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25: dirigente regionale, con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti istituzionalmente la propria attività lavorativa abituale presso l'ufficio della Presidenza (e sue direzioni) della Regione siciliana;
4)  Comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali, art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11: un funzionario appartenente ai ruoli della ex Ragioneria generale della Regione siciliana, ora ai ruoli dell'Assessorato bilancio e finanze, designato dal Presidente della Regione, con funzioni di segretario;
5)  Comitato di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, ex art. 1, comma 7 bis, della legge 28 febbraio 1986, n. 44: rappresentanti dei lavoratori;
6)  Comitato Stato-Regione per la definizione delle intese preliminari all'adozione del piano di ricostruzione di cui all'art. 2 della legge n. 433 del 31 dicembre 1991 (ricostruzione e rinascita delle zone colpite dai terremoti del dicembre 1990, Siracusa, Catania e Ragusa), ex art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: rappresentanti dell'Amministrazione regionale;
7)  Commissione permanente di collaudo per la fornitura oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale, ex art. 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed art. 41, commi primo e secondo, del decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1985: funzionari dell'Amministrazione e/o esperti dipendenti dalla pubblica amministrazione;
8)  Commissione regionale consultiva per il personale, ex art. 25, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41: quattro membri scelti dal Presidente della Regione tra i funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparati; due esperti in materia di personale scelti dal Presidente della Regione;
9)  Comitato per la predisposizione del programma assistenziale a favore del personale in servizio ed in quiescenza e loro familiari, ex art. 15, primo comma, rispettivamente lett. d) ed e), della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73: tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dal Presidente della Regione e tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali;
10)  Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35: un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale che la presiede, nominato dal Presidente della Regione; ed ex art. 16, primo comma, come modificato con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
11)  Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, ex art. 43 dello Statuto della Regione siciliana: due membri designati dalla Regione siciliana;
12)  Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 31, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, così come modificato con art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46: cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
B)  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
1)  Consiglio regionale dell'agricoltura, ex art. 38, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: persone di comprovata esperienza nella materia trattata, estranee al Consiglio regionale dell'agricoltura, chiamati a farne parte, ed ex art. 39 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13; persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame, qualora sia richiesto dal Consiglio che siano sentite;
2)  Comitato regionale faunistico-venatorio, ex art. 12, ottavo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, che possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Comitato;
3)  Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, ex art. 2, secondo comma, rispettivamente lett. p) e t), della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un rappresentante regionale dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; ed ex art. 2, settimo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un dirigente del ruolo amministrativo della Regione con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti la propria abituale ordinaria attività lavorativa presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
4)  Consiglio provinciale dell'agricoltura, ex art. 43, ultimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: esperti rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito, invitati dal Consiglio a partecipare alle sedute;
5)  Consulta di studi e ricerche faunistico venatorie, ex art. 14, primo comma, della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37: 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori;
6)  Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (presso ogni ripartizione faunistico-venatoria), ex art. 29, secondo comma, lett. b), della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, terzo comma, citata legge regionale n. 33/97, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
7)  Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, ex art. 11, secondo comma, lett. f), della legge 3 maggio 1982, n. 203; due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni di proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;
C)  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
1)  Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, ex art. 4, secondo comma, rispettivamente lett. c) ed f), della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80: nove membri eletti dall'Assemblea regionale scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 della legge regionale n. 80/77 e tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
2)  Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ex art. 2, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497: singoli esperti in materia mineraria aggregati di volta in volta dai presidenti delle Commissioni;
D)  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
1)  Commissione regionale per la cooperazione, ex art. 1, primo comma, punto 6), della legge regionale 30 giugno 1956, n. 42: due esperti in materia di cooperazione;
2)  Consiglio regionale della pesca, ex art. 14, primo comma, rispettivamente lett. h), i) ed l), della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1: un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse e tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse; ex art. 14, primo comma, lett. n), come modificato dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25: sette esperti del settore della pesca, scelti dall'Assessore; ex art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26; altro rappresentante sindacale;
3)  Commissione regionale per l'artigianato, art. 17, secondo comma, lett. d), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3: quattro esperti in materia di artigianato;
4)  Comitato regionale tecnico per il credito alle imprese artigiane, ex art. 37, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685: un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
5)  Comitato regionale per la programmazione e lo sviluppo della cooperazione, ex art. 2, terzo comma, lett. d), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36: quattro esperti designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
6)  Commissione regionale per il commercio, ex art. 4, primo comma, della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43: due rappresentanti delle Camere di commercio della Regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale e artigianale, tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico, cinque esperti dei problemi della distribuzione;
7)  Comitato regionale per il marchio di qualità, ex art. 4, primo comma, rispettivamente lett. h) ed i), della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14: un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio e tre esperti nel settore merceologico;
8)  Commissione di coordinamento del SIREDI, Sistema informatico reti distributive italiane, ex art. 16, primo comma, lett. c), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34: due rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
9)  Commissione consultiva per il commercio, ex art. 3, primo comma, lett. d), della legge regionale 3 giungo 1950, n. 37: un rappresentante dell'unione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
E)  Assessorato regionale degli enti locali
1)  Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 2), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56: tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
2)  Comitato tecnico regionale per la polizia municipale, ex art. 12, secondo comma, lett. c), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17: quattro esperti in materia di polizia municipale;
3)  Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali, ex art. 13, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22: due esperti in materia di servizi socio assistenziali, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e due esperti designati dall'Unione nazionale enti di beneficienza ed assistenza; ex art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27: quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
4)  Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 1), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56: tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
F)  Assessorato regionale dell'industria
1)  Comitato consultivo per l'industria, ex art. 3, rispettivamente lett. d) ed f), della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana; ex art. 5 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: esperti tecnici che possono essere chiamati di volta in volta a partecipazione alle riunioni dal presidente del Comitato;
2)  Consiglio regionale delle miniere, ex decreto legislativo P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, art. 3, primo comma; lett. a): il presidente; lett. b): un membro scelto tra le persone versate nelle discipline giuridiche designato dal presidente della sezione regionale consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa; lett. c): due membri scelti tra le persone versate nelle discipline geologiche e minerarie; lett. d), come sostituita con art. 1, legge regionale 16 marzo 1972, n. 9: quattro membri come ivi indicati in ordine alle rispettive rappresentanze; lett. e): due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari designati dalle rispettive associazioni di categoria; lett. f): un membro designato dall'Assessore alle finanze; ex decreto legislativo P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale n. 48/48, art. 4, primo comma: persone aventi specifica competenza su determinate questioni da trattare, che possono essere chiamate dal presidente a partecipare alle adunanze del Consiglio;
3)  Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti, ex art. 25, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97: esperti e tecnici, chiamati di volta in volta dal presidente a partecipare alle riunioni della Commissione;
4)  Commissione regionale per i materiali da cava, art. 2, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: tre esperti nel settore eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno; un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione, designato dal medesimo nell'ambito degli esperti di cui all'art. 7, lett. a), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designate dall'Assessore regionale per l'industria su terne proposte dalle rispettive associazioni regionali, un esperto in materie tecniche di settore, designato dall'Assessore regionale per l'industria; ex art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24: due esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
G)  Assessorato regionale dei lavori pubblici
1)  Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere pubbliche, istituito ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 11, la cui composizione è regolata dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni: esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, che integrano il Comitato in ogni altro caso in cui lo stesso debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche e scientifiche, ex art. 29, terzo comma, della legge regionale n. 10/93, inserito a modifica e integrazione, della legge regionale n. 19/72 dopo il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 19/72;
2)  Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, ex art. 20, terzo comma, punto 6) del D.P.Rep. 23 maggio 1964, n. 655: tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; ex art. 20, ultimo comma, del D.P.Rep. 23 maggio 1964, n. 655: il segretario della commissione designato dal Provveditore alle Opere pubbliche;
3)  Commissione regionale per l'esame dei ricorsi avverso la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari da cedere in proprietà, ex art. 3, primo comma, punto 4), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26: un ingegnere scelto in una terna designata dal consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri;
4)  Commissione per la determinazione del valore venale del prezzo degli alloggi popolari, ex art. 2, terzo comma, punto 5), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito con art. 2, legge regionale 12 maggio 1975, n. 21: un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale designato dalle stesse;
5)  Commissione per la determinazione dei coefficienti di variazione delle percentuali di incidenza per la revisione dei prezzi e dell'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della Regione; ex art. 5, primo comma, lett. i), della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22: tre rappresentanti in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
6)  Commissioni provinciali per l'assegnazione di alloggi popolari ai lavoratori dipendenti, ex art. 18, quinto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15; lett. b): un rappresentante della Regione con qualifica non inferiore a dirigente con funzioni di vice presidente; lett. c): un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario; lett. d): tre rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.Rep. 30 dicembre 1972, n. 1035; lett. e): quattro rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali;
7)  Commissioni assegnazioni alloggi popolari, ex art. 6, secondo comma, rispettivamente lett. d), e) ed f), del D.P.Rep. 30 dicembre 1972, n. 1035: un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; ex art. 6, settimo comma, del D.P.Rep. 30 dicembre 1972, n. 1035; segretario scelto dalla commissione tra i dipendenti dell'I.A.C.P.;
8)  Commissioni tecniche; ex art. 63, primo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari: due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi tecnici del ramo;
H)  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
1)  Commissione regionale per l'impiego, ex art. 3, quarto comma, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36: otto membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, consulente di parità di cui all'art. 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nominato su designazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su proposta dei coordinamenti femminili delle medesime confederazioni;
2)  Comitato tecnico per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ex art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35: cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
3)  Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, ex art. 13, settimo comma, della legge 21 settembre 1990, n. 36: cinque esperti nelle discipline statistiche, informatiche, economiche, sociologiche e nelle materie attinenti all'organizzazione del mercato del lavoro, scelti dall'Assessore, sentita la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente in materia di lavoro;
4)  Commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, ex art. 3, secondo comma, lett. h), della legge regionale 18 marzo 1977, n. 14: tre esperti in materia;
5)  Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 2 – come modificato con artt. 1 e 3 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 – primo comma, rispettivamente lett. d) ed l), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
6)  Comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4 bis – aggiunto con art. 6, legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 – primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: due vicepresidenti della Consulta e nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno, qualora scelti nell'ambito delle lett. d) ed l), dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
7)  Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, ex art. 31 – come modificato con artt. 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, terzo comma, lett. a), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale;
8)  Commissioni provinciali di conciliazione, ex art. 410, terzo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
9)  Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4 ter, aggiunto con art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: sette membri, esperti in emigrazione ed immigrazione, dei quali quattro designati dalla consulta e tre scelti dell'Assessore regionale per il lavoro, anche fra i componenti della Consulta medesima;
10)  Commissione regionale per i lavoratori a domicilio, ex art. 6, terzo comma, lett. c), della legge 18 dicembre 1973, n. 877: tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con rappresentanza della minoranza;
11)  Commissioni provinciali per l'impiego, ex art. 20, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
12)  Commissioni zonali di conciliazione presso i comuni sedi di sezioni zonali, ex art. 410, quarto comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
13)  Commissioni d'esami per la conduzione dei generatori di vapore, ex art. 29, primo comma, punto 3), del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824: un esperto in materia di impianti di generazione di vapore;
I)  Assessorato regionale della sanità
1)  Commissione consultiva per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private, ex art. 2, commi terzo e quarto, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, qualora tra i suoi componenti vi siano anche dipendenti regionali, nominati dall'Assessore regionale per la sanità per comprovata e particolare esperienza professionale;
2)  Commissioni paritetiche Regione - Università di Palermo, Regione - Università di Catania, Regione - Università di Messina, e art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833: tre rappresentanti della Regione, in qualità di esperti;
3)  Gruppo interdisciplinare, di cui all'allegato (art. 1) "Piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986/88" della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, paragrafo iscrizione all'albo, capoverso 14: componenti indicati nel predetto paragrafo;
4)  Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ex legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, allegato, paragrafo "Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze" settimo capoverso, lett. b): cinque esperti eletti dell'Assemblea regionale siciliana;
5)  Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio epidemiologico, ex art. 20, secondo comma, della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6: altri esperti chiamati a partecipare di volta in volta e scelti dal Comitato;
6)  Gruppo di consulenza, ex art. 5, primo comma, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68: specialisti impegnati nei campi ivi indicati;
L)  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
1)  Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, ex art. 3, secondo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: undici membri eletti dell'Assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; ex art. 3, nono comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche, o in altre discipline, in numero non superiore a due, chiamati dal presidente a partecipare alle sedute del Comitato;
2)  Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito con art. 5 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 57: esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio;
3)  Commissioni provinciali tutela e ambiente, ex art. 16, rispettivamente commi secondo e nono, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione, che può essere chiamato dal presidente a partecipare alle sedute.
M)  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
1)  Comitato organizzatore Universiadi 1997, ex art. 4, terzo comma, della legge regionale 15 marzo 1991, n. 31, così come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, rispettivamente lett. h) ed i): due esperti, uno in materia di impianti sportivi ed uno in materia di attività sportive, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti d'intesa con il CUSI ed il CONI sulla base di terne rispettivamente proposte dai due organismi anzidetti e due esperti, uno in materia di turismo e uno in materia di urbanistica, nominati dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti su rose di nomi proposte dalle Università siciliane;
2)  Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 26 aprile 1956, n. 30: presidente, scelto dall'Assessore per il turismo, e un esperto, ai sensi dello stesso art. 3, primo comma, punto 20), della legge regionale n. 30/56, per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport;
3)  Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione siciliana, ex art. 14, rispettivamente commi quinto e sesto, del D.L.P.Reg. 20 dicembre 1954, n. 12: medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica, qualora invitati alle riunioni del comitato ed un funzionario dell'ufficio regionale del demanio, in qualità di segretario;
4)  Comitato regionale per la programmazione sportiva, ex art. 5, primo comma, rispettivamente lett. a) e b), della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8: sei esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro e tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;
5)  Commissione consultiva regionale dello spettacolo, ex art. 25, così come sostituito con art. 1, decreto legislativo P.Reg. 12 marzo 1952, n. 9, primo comma, punto 7), del decreto legislativo P.Reg. 26 giugno 1950, n. 35: cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dell'organizzazione sindacale degli architetti;
6)  Comitato esecutivo per l'Universiade 1997, ex art. 2, secondo comma, lett. d), della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38: due esperti, rispettivamente in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa.

Art. 2

1.  Gli Assessori regionali provvederanno all'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 3

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 29 giugno 1998
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 ottobre 1998.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 394.
(98.42.2166)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 agosto 1998.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Considerato che il comitato zonale n. 9 di Siracusa ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa per l'anno 1998;
Preso atto che con delibera n. 2827 del 24 giugno 1998 – il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 1998, predisposta dal comitato consultivo zonale e approvata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 con delibera n. 2827 del 24 giugno 1998.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione e per l'assegnazione di incarichi trimestrali rinnovabili per non più di due volte l'anno allo stesso specialista nella stessa Azienda unità sanitaria locale.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 agosto 1998.
  LEONTINI 


Allegato
Graduatoria degli aspiranti
ad incarichi specialistici ambulatoriali provvisori
Anno 1998
Allergologia

 1)  Sorge Rossana, nata a Catania il 12 ottobre 1958, residente a Messina, via La Farina n. 37: punti 14,90;
 2)  Monte Vincenzo, nato a Gela il 14 giugno 1963, residente a Gravina (CT), via A. Gramsci n. 6: punti 13,10;
 3)  Laudani Caterina, nata a Pedara il 16 settembre 1957, residente a Pedara (CT), via Etnea n. 16/A: punti 12,30.
Angiologia

 1)  Buttò Giuseppe, nato a Catania il 21 ottobre 1960, residente a Paternò (CT), via V. Emanuele n.69: punti 17,80;
 2)  Miano Pasqualino, nato a Canicattini Bagni il 24 mar zo 1959, residente a Canicattini Bagni, via Garibaldi n. 66: pun ti 15,50;
 3)  Previtera Antonio, nato a Catania il 27 aprile 1959, residente a Catania, via G. Vagliasindi n. 9: punti 15,40;
 4)  Pasquale Rita, nata a Noto il 22 maggio 1961, residente a Catania, viale M. Rapisardi n. 190/B: punti 14,20;
 5)  Risuglia Lidia, nata a Lentini il 12 giugno 1961, residente a Carlentini, largo A. Moro n. 1: punti 12,90 (*);
 6)  Carrubba Pietro, nato a Siracusa il 21 aprile 1964, residente a Siracusa, via Calascibetta n. 15: punti 12,90 (*);
 7)  Lombardo Vincenza, nata ad Augusta il 20 gennaio 1958, residente ad Augusta, via Libertà n. 139: pun ti 11,10;
 8)  Indorato Caterina, nata ad Acicastello il 25 gennaio 1961, residente a Siracusa, via Torino n. 125: punti 11,00;
 9)  Martellino Rosaria, nata ad Erice l'1 aprile 1957, residente a Caltagirone (CT), viale Autonomia n. 2: punti 10,60;
10)  Aulicino Maria, nata a Siracusa il 31 gennaio 1964, residente a Siracusa, traversa La Pizzuta n. 49: punti 9,80;
11)  Busacca Giancarlo, nato a Lentini il 27 febbraio 1965, residente a Lentini, piazza Cavour n. 3: punti 9,50;
12)  Urzì Giuseppe, nato a Catania il 16 aprile 1956, residente ad Augusta, contrada Monte S. Elena s.n.: punti 8,10.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Non incluso
—  Russo Sebastiano, nato il 27 luglio 1956: perché in possesso di specializzazione in branca affine.
Audiologia

 1)  Casuccio Luigi, nato a Caltanissetta il 26 agosto 1953, residente a Caltanissetta, viale Trieste n. 93: punti 6,80;
 2)  Scilabra Joe Louis, nato a Chicago l'1 marzo 1963, residente a Burgio (AG), via Muratti n. 3: punti 6,40.
Cardiologia

 1)  Coco Salvatore, nato a Lentini il 5 giugno 1952, residente a Lentini, via Gramsci n. 3: punti 25,10;
 2)  Pappalardo Salvatore, nato a Catania il 4 aprile 1957, residente a Vittoria (RG), via gen. Cascino n. 34: punti 20,20;
 3)  Cannamela Luigi, nato a Catania il 15 maggio 1959, residente a S. Gregorio (CT), via Sgroppillo n. 109: punti 18,20;
 4)  Maltese Salvatore, nato a Noto il 31 agosto 1959, residente a Rosolini, via Platamone n. 39: punti 15,80;
 5)  Buttò Giuseppe, nato a Catania il 21 ottobre 1960, residente a Paternò (CT), via V. Emanuele n. 69: punti 13,10;
 6)  Tummineri Salvatore, nato a Siracusa il 18 gennaio 1955, residente a Siracusa, via Di Villa Ortisi n. 26/A: pun ti 12,80;
 7)  Valenti Rosalba, nata a Scordia l'8 febbraio 1960, residente a Scordia (CT), via F. Turati n. 4: punti 11,90 (*);
 8)  Scaccianoce Giuseppe, nato a Catania il 13 gennaio 1963, residente a Giarre (CT), via Sardegna n. 51: punti 11,90 (*);
 9)  Nobile Emanuele, nato a Siracusa l'8 maggio 1962, residente a Siracusa, viale Teracati n. 180: punti 11,90 (*);
10)  Petak Renata, nata a Varadzin il 7 dicembre 1959, residente a Casteltermini (AG), via P.tta Brodolini n. 2: pun ti 11,50;
11)  Curatolo Giuseppe, nata a Caltanissetta il 13 mar zo 1959, residente a Caltanissetta, via Volturno n. 27: pun ti 11,10;
12)  Busacca Giuseppe, nato a Lentini il 20 gennaio 1963, residente a Lentini, via Erice n. 31: punti 10,70;
13)  Sgalambro Gesualdo, nato a Lentini il 25 dicembre 1959, residente a Carlentini, via del Mare, complesso del Sole, palazzina B: punti 10,40;
14)  Lazzaro Angela, nata ad Augusta il 4 maggio 1961, residente ad Augusta, via XXV Aprile, 12ª palazzina: punti 10,00;
15)  Renna Salvatore, nato a Melito Portosalvo il 4 ottobre 1961, residente a Siracusa, via Torino n. 125: punti 9,70;
16)  Miano Pasqualino, nato a Canicattini Bagni il 24 mar zo 1959, residente a Canicattini Bagni, via Garibaldi n. 64: pun ti 9,50 (*);
17)  Zisa Maria, nata a Comiso il 13 marzo 1962, residente a Catania, viale M. Rapisardi n. 134: punti 9,50 (*);
18)  Muscio Gianfranco, nato a Catania il 2 maggio 1965, residente ad Augusta, via Roma n. 140: punti 9,50 (*);
19)  Aiello Rosa, nata a New York il 18 febbraio 1965, residente ad Acireale (CT), via S. Martino n. 17: punti 9,50 (*);
20)  Carbonaro Alessandro, nato a Catania il 28 luglio 1965, residente a Tremestieri Etneo (CT), via Guglielmino, 1ª traversa n. 1: punti 9,50 (*);
21)  Frasca Antonino, nato a Modica il 13 febbraio 1959, residente a Noto, via G. Fortunato n. 2/A: punti 9,40;
22)  Pellizzeri Giuseppe, nato a Messina il 26 giugno 1963, residente a Nizza (ME), via Marina n. 53: punti 8,70;
23)  Torre Michele, nato a Linguaglossa il 22 ottobre 1962, residente a Catania, via S. Andrea n. 19: punti 8,30;
24)  Leocata Giuseppina, nata a Centuripe il 27 aprile 1960, residente a Catania, via Orto Limoni n. 9: punti 7,10 (*);
25)  Blandizzi Silvana, nata a Noto il 18 febbraio 1966, residente a Pachino, via M. D'Azeglio n. 90: punti 7,10 (*);
26)  Sulsenti Giuseppe, nato a Brooklyn il 6 aprile 1963, residente a Pozzallo (RG), via Andromeda n. 10/2: punti 6,50;
27)  Francaviglia Bruno, nato a Catania il 21 settembre 1963, residente a Catania, via G. Lainò n. 7: punti 5,90;
28)  Tramontana Michele, nato a Taormina il 19 gennaio 1962, residente a Francavilla (ME), via Tindari n. 2: punti 5,30.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Non incluso
—  Pizzimenti Giovanni: perché manca il visto dell'ordine dei medici di appartenenza.
Chirurgia generale

1)  Borgese Giuseppe, nato a Siracusa il 2 gennaio 1958, residente a Siracusa, corso Gelone n. 103: punti 13,70;
2)  Raneri Sebastiano, nato a Catania il 23 luglio 1956, residente ad Acireale (CT), via R. Wagner n. 103: punti 13,60;
3)  Gallo Daniele, nato a Napoli l'1 marzo 1960, residente a Francofonte, via Trapani n. 39: punti 13,40;
4)  Di Carlo Isidoro, nato a Francavilla di Sicilia il 10 giugno 1960, residente a Francavilla di Sicilia (ME), via R. Margherita n. 180: punti 13,10;
5)  Cherici Antonio, nato a Catania il 14 gennaio 1959, residente a Catania, via Fattorini n. 12: punti 11,10;
6)  Santuccio Antonella, nata a Pachino il 20 aprile 1962, residente a Portopalo di Capo Passero, via Danubio n. 1: pun ti 11,00;
7)  Scammacca Giuseppe, nato a Catania il 6 settembre 1962, residente a Catania, piazza dei Martiri n. 3: punti 9,80;
8)  Briganti Luigi, nato ad Augusta l'1 aprile 1958, residente ad Augusta, contrada Bongiovanni Brucoli Due: punti 9,30;
9)  Sala Antonio, nato a Siracusa il 25 agosto 1958, residente a Floridia, via Dante n. 27: punti 8,60;
10)  Trovato Menza Rita, nata a Troina il 25 febbraio 1964, residente a Troina (EN), via A. Moro n. 32: punti 8,30;
11)  Iudica Maria, nata a Catania il 18 aprile 1965, residente a Catania, viale A. De Gasperi n. 187: punti 7,40;
12)  Candiano Carlo, nato a Noto il 12 marzo 1964, residente a Pachino, via Buonarroti n. 97: punti 6,30;
13)  Millitarì Nicola, nato a Niscemi il 13 luglio 1955, residente a Niscemi (CL), via gen. Cascino n. 90: punti 6,50;
14)  Pulvirenti Giovanni, nato a Lentini il 24 giugno 1960, residente a Carlentini, via Arezzo n. 18: punti 5,30;
15)  Cataudo Rosario, nato a Francofonte il 14 ottobre 1962, residente a Francofonte, via Europa n. 80: punti 4,50;
16)  Sperlinga Stefano, nato a Canicattì il 14 dicembre 1956, residente a Canicattì (AG), via R. Siciliana n. 40: punti 4,40.
Chirurgia pediatrica

 1)  Miano Agata, nata a Catania il 4 settembre 1965, residente a Piano d'Api (CT), via Caccamo n. 91: punti 8,30.
Chirurgia plastica

 1)  Pardo Alfonso, nato a Catania il 14 novembre 1962, residente a Catania, viale R. Sanzio n. 34: punti 7,00.
Dermatologia

 1)  Ambrogio Giuseppe, nato a Siracusa il 13 giugno 1955, residente a Siracusa, via Calascibetta n. 3: punti 21,30;
 2)  Roccaro Carmela, nata ad Avola il 29 febbraio 1956, residente a Siracusa, via Carlentini n. 46: punti 18,80;
 3)  Giuliano Concetto, nato a Floridia il 28 gennaio 1957, residente a Floridia, via Torino n. 1: punti 17,80;
 4)  Santapaola Palmina, nata a Catania il 6 settembre 1959, residente a Catania, via Nuovalucello n. 142: punti 16,60;
 5)  Parisi Vito, nato a Catania il 18 febbraio 1956, residente a Catania, via delle Medaglie d'Oro n. 1: punti 16,50;
 6)  Denaro Maria, nata a Ragusa il 22 settembre 1953, residente a Biancavilla (CT), via Taranto n. 12: punti 16,00;
 7)  Aloschi Salvatore, nato a Siracusa il 18 novembre 1961, residente a Siracusa, via Sant'Orsola n. 27: punti 15,40;
 8)  Leone Mario, nato a Canicattini Bagni il 5 maggio 1961, residente a Siracusa, viale Teracati n. 196/B: punti 14,10;
 9)  Randazzo Giuseppina, nata a Catania il 26 settembre 1961, residente a Catania, via S. Paola n. 21: punti 13,00;
10)  Piccitto Giuseppe, nato a Giarratana il 7 ottobre 1953, residente a Ragusa, via P. Mascagni n. 35: punti 12,30;
11)  Senia Gaetano, nato a Vittoria il 15 novembre 1958, residente a Vittoria (RG), via G. Matteotti n. 392: punti 11,20;
12)  Lazzaro Danzuso Giovanni, nato a Catania il 10 febbraio 1963, residente a Catania, via Canfora n. 115: punti 10,70;
13)  Cerruto Maria, nata ad Augusta il 20 febbraio 1964, residente ad Augusta, via P. Umberto n. 222: punti 9,50;
14)  Tirri Daniela, nata a Siracusa il 2 novembre 1961, residente a Siracusa, viale Teracati n. 51/B: punti 8,90;
15)  Randazzo Francesco, nato a Catania il 28 giugno 1966, residente a Catania, viale R. Margherita n. 35/B: punti 8,20;
16)  Gangemi Giovanni, nato a Catania il 4 gennaio 1964, residente ad Avola, via Marina, contrada Qualleci s.n.: punti 8,10.
Diabetologia

 1)  Racalbuto Adriana, nata ad Agrigento il 21 ottobre 1958, residente a Siracusa, vicolo ai Telefoni n. 47: pun ti 16,70;
 2)  Mendola Barbara, nata a Troina il 3 febbraio 1959, residente a Tremestieri Etneo (CT), via Etnea P.Cristallo n. 65: punti 16,60;
 3)  Epaminonda Amedeo, nato ad Augusta il 30 mar zo 1957, residente ad Augusta, viale Risorgimento n. 22: pun ti 13,60;
 4)  Zappalà Marina, nata a Lentini il 9 agosto 1957, residente a Lentini, via del Mare n. 1: punti 13,40;
 5)  Lanzafame Francesco, nato a Catania l'1 luglio 1963, residente a Tremestieri Etneo (CT), via L. Capuana n. 5: punti 11,60;
 6)  Raimondo Maria, nata a Catania il 2 agosto 1964, residente a Catania, via A. Prestinenza n. 10: punti 9,50;
 7)  Raiti Francesca, nata a Lentini il 18 agosto 1964, residente a Catania, via Caronda n. 270: punti 8,70;
 8)  Portuesi Luisa, nata ad Avola il 17 marzo 1961, residente a Siracusa, via Algeri n. 73: punti 8,60 (*);
 9)  Dimora Alfonsa, nata a Siculiana il 25 gennaio 1959, residente a Siracusa, via Prometeo n. 38: punti 8,60 (*);
10)  Vergoni Adriano, nato a Siracusa il 7 aprile 1960, residente a Priolo Gargallo, via I. Pindemonte n. 10: punti 8,20;
11)  Corso Concetto, nato a Siracusa il 7 dicembre 1955, residente a Siracusa, via Lentini n.33: punti 8,10;
12)  Landolina Cristina, nata a Catania il 14 giugno 1966, residente a Catania, via Asiago n. 35: punti 7,10.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Ematologia

 1)  Assisi Amalia, nata a Catania il 24 aprile 1961, residente a Catania, via Bicocca n. 8: punti 9,50;
 2)  Epaminonda Amedeo, nato ad Augusta il 30 mar zo 1957, residente ad Augusta, via Risorgimento n. 22: pun ti 5,60.
Endocrinologia

 1)  Briguglia Giovanfranco, nato a Paternò il 24 settembre 1956, residente a Paternò (CT), via E. Bellia n. 312: pun ti 20,20;
 2)  Mendola Barbara, nata a Troina il 3 febbraio 1959, residente a Tremestieri Etneo (CT), via Etnea P. Cristallo n. 65: punti 16,60 (*);
 3)  Santonocito Maria, nata a Caltanissetta il 13 settembre 1959, residente a Catania, via Gorizia n. 99: pun ti 16,60 (*);
 4)  Lanzafame Francesco, nato a Catania l'1 luglio 1963, residente a Tremestieri Etneo (CT), via L. Capuana n. 5: punti 14,60;
 5)  Zappalà Marina, nata a Lentini il 9 agosto 1957, residente a Lentini, via del Mare n. 1: punti 13,40;
 6)  Galioto Rosalba, nata a Gela il 14 giugno 1958, residente a Gela (CL), via G. N. Bresmes n. 5: punti 9,50 (*);
 7)  Raimondo Maria, nata a Catania il 2 agosto 1964, residente a Catania, via A. Prestinenza n. 10: punti 9,50 (*);
 8)  Storaci Mariano, nato a Siracusa il 22 dicembre 1958, residente a Siracusa, via Solarino n. 10: punti 8,70 (*);
 9)  Raiti Francesca, nata a Lentini il 15 agosto 1964, residente a Catania, via Caronda n. 270: punti 8,70 (*);
10)  Dimora Alfonsa, nata a Siculiana il 25 gennaio 1959, residente a Siracusa, via Prometeo n. 38: punti 8,60;
11)  Fiorentino Pericle, nato a Messina il 13 giugno 1958, residente a Roccalumera (ME), via Collegio n. 26: punti 6,90.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Fisiokinesiterapia

 1)  Romeo Alfredo, nato a Catania il 22 novembre 1963, residente a Siracusa, viale dei Lidi n. 433: punti 13,50;
 2)  Falletta Patrizia, nata ad Augusta il 30 maggio 1957, residente a Siracusa, via G. da Verrazzano n. 39: punti 13,10;
 3)  Nicosia Gabriella, nata a Catania il 22 novembre 1965, residente a Catania, via S. Sofia n. 38/C: punti 10,60;
 4)  Russo Sebastiano, nato a Catania il 14 settembre 1956, residente a Giarre (CT), via Callipoli n. 258: punti 9,80 (*);
 5)  Lago Rosa, nata ad Avola l'8 agosto 1959, residente a Siracusa, viale Teocrito n. 112: punti 9,80 (*);
 6)  Giuffrida Silvana, nata a Catania il 3 ottobre 1961, resi dente a Belpasso (CT), via XVII traversa n. 122: punti 9,80 (*);
 7)  Pulvirenti Giuseppe, nato ad Avola il 19 ottobre 1952, residente ad Avola, via Pasubio n. 26: punti 8,60 (*);
 8)  Castronuovo Chiara, nata a Grammichele il 16 gennaio 1964, residente a Grammichele (CT), viale R. Failla n. 45: punti 8,60 (*);
 9)  Floridia Maurizio, nato a Ragusa il 23 aprile 1965, residente a Ragusa, via fratelli Bandiera n. 49: punti 8,20;
10)  Cassar Scalia Sebastiano, nato a Catania il 2 novembre 1966, residente a Noto, contrada S. Corrado F. M.: pun ti 8,10;
11)  Tringali Sebastiano, nato ad Augusta il 21 maggio 1954, residente ad Augusta, via Vettor Pisani n. 12: punti 8,00;
12)  Lutri Salvatore, nato ad Asti il 19 dicembre 1965, residente a Siracusa, viale Teracati n. 196/A: punti 7,00 (*);
13)  Vecchio Michele, nato a Catania il 22 marzo 1968, residente a Catania, via Cesare Vivante n. 3: punti 7,00 (*);
14)  Caltabiano Alessandro, nato a Catania il 19 ottobre 1961, residente a Catania, via F. Riso n. 74: punti 5,70;
15)  Lanteri Concetta, nata a Catania il 20 giugno 1961, residente ad Avola, via Venezia n. 29: punti 4,00.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Gastroenterologia

 1)  Lo Presti Antonina, nata a Barcellona l'11 febbraio 1956, residente a Barcellona (ME), via A. Iaci n. 7: pun ti 16,70;
 2)  Puglisi Vincenzo, nato ad Avola l'8 maggio 1964, residente a Siracusa, via Carlentini n. 21: punti 9,30.
Geriatria

 1)  Chessari Salvatore, nato a Palermo il 27 settembre 1967, residente a Palermo, via E. Basile n. 150: punti 8,10;
 2)  Navarria Graziella, nata a Buenos Aires il 25 settembre 1952, residente a Paternò (CT), via Moenza n. 9: punti 7,00 (*);
 3)  Franzè Carmela, nata a Siracusa il 10 luglio 1964, residente a Siracusa, via Tisia n. 111: punti 7,00 (*);
 4)  Salerno Antonietta, nata a Catania il 7 dicembre 1965, residente a Mineo (CT), via Cardello n. 1: punti 5,80.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Igiene e medicina preventiva

 1)  Mortellaro Silvio, nato a Catania il 29 marzo 1968, residente a Cannizzaro (CT), via L. Sturzo n. 12: punti 7,10;
 2)  Tavani Ilaria, nata a Stradella il 23 luglio 1965, residente a Stradella (P) via P. Bianchi n. 18: punti 7,00.
Medicina interna

 1)  Giulla Salvatrice, nata a Lentini il 13 luglio 1954, residente a Lentini, via Giotto n. 8: punti 17,10;
 2)  Coco Salvatore, nato a Lentini il 5 giugno 1952, residente a Lentini, via Gramsci n. 3: punti 14,70;
 3)  Ragusa Elena, nata a Catania il 19 giugno 1964, residente a Catania, via A. Diaz n. 66: punti 10,60;
 4)  Carpinteri Giuseppe, nato ad Augusta il 19 maggio 1965, residente ad Augusta, contrada Frandanese casella postale n. 140: punti 8,30;
 5)  Mazzaglia Domenico, nato a Catania il 17 maggio 1955, residente a Belpasso (CT), piazza Municipio n. 53: punti 7,90;
 6)  Landolina Cristina, nata a Catania il 14 giugno 1966, residente a Catania, via Asiago n. 35: punti 7,00;
 7)  Paratore Francesca, nata a Castroreale Terme il 19 ottobre 1963, residente a Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n. 174: punti 4,10.
Medicina del lavoro

 1)  Di Mare Salvatore, nato ad Augusta il 31 gennaio 1956, residente ad Augusta, via Dessiè n. 24: punti 13,90;
 2)  Grasso Roberto, nato a Catania il 10 novembre 1962, residente ad Acicatena (CT), via Nizzetti-Ulivo n. 3: punti 10,20;
 3)  Sorge Rossana, nata a Catania il 12 ottobre 1958, residente a Messina, via La Farina n. 37: punti 7,70.
Medicina legale

 1)  Caldarella Giuseppe, nato ad Avola il 13 giugno 1955, residente ad Avola, contrada Piano del Bosco: punti 14,60;
 2)  Cutuli Pietro, nato a Catania il 18 novembre 1965, residente a Zafferana (CT) via Zafferana Milo n. 152: punti 7,70.
Medicina dello sport

 1)  Coco Salvatore, nato a Lentini il 5 giugno 1952, residente a Lentini, via Gramsci n. 3: punti 19,90;
 2)  Pulvirenti Giuseppe, nato ad Avola il 19 ottobre 1952, residente ad Avola, via Pasubio n. 26: punti 15,90;
 3)  Alicata Sebastiano, nato a Floridia il 19 novembre 1958, residente a Siracusa, traversa Mangiapicca n. 4: punti 9,50;
 4)  Santoro Teresa, nata ad Avola il 27 gennaio 1959, residente ad Avola, via F. Turati n. 41: punti 7,10;
 5)  Pantorno Roberto, nato a Pistoia il 27 marzo 1960, residente a Buccheri, via S. Ambrogio n. 20: punti 6,90.
Nefrologia

 1)  Messina Flavia, nata a Catania il 21 maggio 1956, residente a Catania, viale Ionio n. 50: punti 18,40;
 2)  Trovato Orazio, nato ad Acireale il 12 febbraio 1956, residente ad Acireale (CT), via Marchese di S. Giuliano n. 105: punti 16,00;
 3)  Sicuso Carmelo, nato ad Augusta il 13 novembre 1960, residente a Priolo Gargallo, via Bormida n. 15: punti 15,30;
 4)  Interlandi Paola, nata a Noto il 28 marzo 1957, residente a Palazzolo Acreide, viale D. Aligheri n. 3: punti 12,40;
 5)  Awad Hasan, nato a Farà (Giordania) il 22 aprile 1960, residente a Siracusa, via A. Adorno n. 6/A: punti 8,10.
Neurologia

 1)  Rodolico Francesco, nato a Piedimonte Etneo il 27 settembre 1955, residente a Giarre (CT), via C. Alberto n. 54: punti 21,90;
 2)  Finocchiaro Alfio, nato a Catania il 17 febbraio 1954, residente ad Acicastello (CT), via Litteri n. 250: punti 19,60;
 3)  Lomeo Cirino, nato a Catania l'11 settembre 1957, residente ad Acitrezza (CT), via Livorno n. 125: punti 15,90;
 4)  Giuffrida Gaetano, nato a Catania il 13 luglio 1959, residente a Catania, via Cavaliere n. 194: punti 14,60 (*);
 5)  Elia Maurizio, nato a Cosenza il 27 ottobre 1962, residente a Cosenza, piazza Zumbini n. 50/C: punti 14,60 (*);
 6)  Recupero Egidio, nato a Catania il 7 febbraio 1962, residente a Solarino, via Tagliamento n. 2: punti 13,80;
 7)  Tarascone Maria, nata a Ragusa il 28 luglio 1963, residente a S. Agata Li Battiati (CT), via G. Leopardi n. 1: pun ti 9,80 (*);
 8)  Bordonaro Gaetano, nato a Canicattini Bagni il 13 novembre 1960, residente a Canicattini Bagni, via Umberto n. 201: punti 9,80 (*);
 9)  Marchese Salvatore, nato a Paternò l'11 gennaio 1965, residente a Paternò (CT), via A. De Gasperi, palazzina B, interno 6: punti 8,90;
10)  Musumarra Nicolò, nato a Catania il 9 dicembre 1964, residente a Catania, via Verona n. 88: punti 8,10.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Neuropsichiatria infantile

 1)  Bianciardi Cristina, nata a Catania il 2 aprile 1964, residente a Catania, via V. Giuffrida n. 4: punti 12,20;
 2)  Barone Rita, nata a Catania l'1 novembre 1966, residente ad Acicatena (CT), via Vampolieri n. 52: punti 7,10 (*);
 3)  Frisone Maria, nata a Messina il 5 febbraio 1966, residente a Siracusa, via S. Monteforte n. 42/E; punti 7,10 (*);
 4)  Di Vita Giuseppa, nata a Torino l'8 giugno 1965, residente a Cerami (EN), via E. Majorana n. 1: punti 6,80;
 5)  Corallo Antonella, nata a Gagliano Castelferrato il 3 agosto 1961, residente a Gagliano Castelferrato (EN), via Roma n. 599: punti 6,10.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Oculistica

 1)  Guzzardi Rita, nata a Siracusa il 22 febbraio 1954, residente a Siracusa, viale Scala Greca n. 181/F: punti 21,50;
 2)  Fontana Manfredi, nato a Catania il 12 maggio 1956, residente a Tremestieri Etneo (CT), via Nuovaluce n. 73: pun ti 20,60;
 3)  Moriana Corrado, nato a Noto il 28 marzo 1956, residente a Siracusa, via Ciane n. 21: punti 20,30;
 4)  Terranova Gaetano, nato a Siracusa il 13 gennaio 1957, residente a Siracusa, largo Dicone n. 4: punti 18,30 (*);
 5)  Scalora Carmelo, nato a Catania il 6 giugno 1958, residente a Centuripe (EN), piazza Vittorio Veneto n. 11: punti 18,30 (*);
 6)  Truglio Orazio, nato a Paternò il 10 agosto 1954, residente ad Augusta, via F. Caracciolo n. 9: punti 17,70;
 7)  Collura Michele, nato a Siracusa il 24 settembre 1956, residente a Siracusa, via Brenta n. 36: punti 16,50;
 8)  Belluardo Alberto, nato a Vittoria il 22 giugno 1955, residente a Comiso (RG), via delle Betulle n. 19: punti 15,50 (*);
 9)  Cultraro Giuseppina, nata a Pachino il 6 marzo 1960, residente a Pachino, via C. Runza n. 4: punti 15,50 (*);
10)  Bonaventura Giuseppa, nata a Bronte il 6 ottobre 1956, residente a Catania, via Stazzone n. 150: punti 15,50 (*);
11)  Buccheri Cinzia, nata a Siracusa il 12 aprile 1964, residente a Catania, via Savoia n. 59: punti 9,50;
12)  Cannavò Daniele, nato a Giarre il 27 febbraio 1963, residente a Giarre (CT), corso Lombardia n. 56: punti 9,40 (*);
13)  Sciacca Stefania, nata a Catania il 16 aprile 1966, residente a Misterbianco (CT), via G. Matteotti n. 230: punti 9,40 (*);
14)  Costa Elena, nata a Pisa il 4 luglio 1964, residente ad Augusta, via Pisani n. 7: punti 8,70;
15)  Scalia Sergio, nato a Catania il 21 luglio 1964, residente ad Acireale (CT), corso Sicilia n. 24: punti 8,30 (*);
16)  Randazzo Daniela, nata a Catania il 3 novembre 1966, residente a Catania, via Manzoni n. 40: punti 8,30 (*);
17)  Puglisi Josè Maria, nata a Catania il 17 novembre 1966, residente a S. Gregorio (CT), via R. Sanzio n. 45: punti 7,10;
18)  Guttuso Angela, nata a Catania l'8 novembre 1968, residente a Catania, corso delle Provincie n. 51: punti 7,00;
19)  Mangiafico Paolo, nato a Solarino il 15 maggio 1956, residente a Solarino, via Ardeatine n. 16: punti 5,90.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Odontoiatria

 1)  Sciarrone Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 9 febbraio 1954, residente a Gioia Tauro (RC), piazza Ammendolara n. 1: punti 19,90;
 2)  Di Grazia Piero, nato a Catania il 9 settembre 1957, residente a S. Giovanni La Punta (CT), via delle Sciare n. 35: punti 17,90 (*);
 3)  Chiarenza Mario, nato a Catania il 17 febbraio 1958, residente a Belpasso (CT), via XVI traversa n. 53: punti 17,90 (*);
 4)  Montemurro Francesco, nato a Matera il 15 mar zo 1955, residente a Catania, via Tolmezzo n. 15: punti 17,90 (*);
 5)  Mignosa Carmelo, nato a Milano il 30 maggio 1960, residente ad Acicastello (CT), via A. Musco n. 55: punti 17,90 (*);
 6)  Marcone Gian Paolo, nato a Vittorio Veneto il 12 ottobre 1958, residente a Catania, via Cerere n. 14: punti 17,60;
 7)  Campagna Nunzio, nato a Catania il 10 ottobre 1962, residente a Catania, via Pola n. 11: punti 16,20;
 8)  Cannavò Andrea, nato a Catania il 30 ottobre 1956, residente a S. Agata Li Battiati (CT), via B. del Bosco n. 10: punti 15,80;
 9)  Zaborra Giovanni, nato a Siracusa il 13 dicembre 1957, residente a Catania, via Francesco Fusco n. 33: punti 14,20 (*);
10)  Lanzafame Antonio, nato a Catania l'1 luglio 1963, residente a Catania, via R. Imbriani n. 231: punti 14,20 (*);
11)  Tringali Pietro, nato a Palagonia il 10 dicembre 1955, residente ad Aci S. Filippo (CT), via Uliveto n. 22: punti 14,00;
12)  Vasile Paolo, nato a Floridia il 29 luglio 1953, residente a Floridia, via Archimede n. 158: punti 13,90;
13)  Benintende Vincenzo, nato a Niscemi il 27 aprile 1955, residente a Priolo, via Vivaldi n. 9: punti 12,80 (*);
14)  Scaramuzzino Luigi, nato a Cittanova il 2 giugno 1959, residente a Cittanova (RC), via V. Chiaro n. 22: punti 12,80 (*);
15)  Giammanco Alberto, nato a Siracusa il 7 aprile 1958, residente a Siracusa, via traversa Sinerchia n. 26: punti 12,80 (*);
16)  Magnano Adriana, nata a Lentini il 5 gennaio 1957, residente a Lentini, via Roma n. 42: punti 12,20 (*);
17)  Castorina Antonio, nato ad Acireale l'8 maggio 1959, residente ad Acireale (CT), via E. Maiorana n. 7: punti 12,20 (*);
18)  Lombardo Vincenza, nata ad Augusta il 20 gennaio 1958, residente ad Augusta, via Libertà n. 139: punti 11,70;
19)  Salamone Marco, nato a Siracusa il 28 maggio 1965, residente ad Augusta, via Muscatello n. 29: punti 11,40;
20)  Moncada Daniele, nato a Siracusa l'11 novembre 1962, residente a Siracusa, via C. Bruno n. 10: punti 10,00;
21)  Longo Francesco, nato a Catania il 22 agosto 1966, residente a Catania, via Buonarroti n. 22: punti 9,90;
22)  Malara Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 10 maggio 1955, residente a Reggio Calabria, via E. Botte, dir. Triglia n. 16/B: punti 9,80;
23)  Valenti Davide, nato a Catania il 24 settembre 1966, residente a Catania, viale G. Lainò n. 7: punti 9,40;
24)  Mirone Litterio, nato a Catania il 15 gennaio 1963, residente a Catania, via del Bosco n. 31/B: punti 9,20;
25)  Di Mari Vincenza, nata a Lentini il 13 febbraio 1968, residente a Lentini, via Notaro Jacopo n. 63: punti 9,00;
26)  De Mori Stefano, nato a Manfredonia l'11 giugno 1955, residente a S. Fiorentino (FI), viale Machiavelli n. 77: punti 8,40;
27)  Verzì Carmelo, nato ad Adrano il 20 marzo 1962, residente a Catania, via Imperia n. 12: punti 8,40;
28)  Stuto Cecilia, nata a Lentini l'1 agosto 1968, residente a Lentini, via Termini n. 29: punti 7,80;
29)  Crucitti Enzo, nato a Floridia il 14 gennaio 1958, residente a Sortino, via I Maggio n. 80: punti 6,80;
30)  Mortellaro Paolo, nato a Noto il 16 maggio 1962, residente a Stradella (PV), via P. Bianchi n. 18: punti 6,40;
31)  Tabacco Concetto, nato a Catania il 13 febbraio 1969, residente a Sortino, corso Umberto n. 117: punti 4,70;
32)  Torrisi Salvatore, nato ad Acireale l'11 aprile 1956, residente a Misterbianco (CT), via Milano n. 23: punti 2,00;
33)  Denaro Bianca, nata a Catania il 6 ottobre 1972, residente ad Avola, contrada Chiusa di Carlo: punti 1,20.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Non inclusa
—  Di Paola Vincenza, nata il 30 maggio 1957: perché manca il visto dell'ordine dei medici di appartenenza.
Oncologia

 1)  Conti Gianfranco, nato a Catania il 12 luglio 1957, residente a Siracusa, via Boscarino n. 11/C: punti 12,90;
 2)  Giurato Rosario, nato a Vittoria il 12 novembre 1962, residente a Vittoria (RG), via Vicenza n. 149: punti 9,20.
Ortopedia

 1)  Brischitti Gaetano, nato a Siracusa il 12 luglio 1961, residente a Siracusa, via A. Fillioley n. 33/B: punti 12,60;
 2)  Crocellà Carmelo, nato a Catania il 13 marzo 1962, residente a Catania, via Scilla n. 3: punti 10,60;
 3)  Lombardo Emanuele, nato ad Augusta il 12 novembre 1963, residente ad Augusta, via B. Croce n. 30: punti 7,40 (*);
 4)  Piedigaci Salvatore, nato a Francofonte il 2 gennaio 1960, residente a Francofonte, via G. Galilei n. 42: punti 7,40 (*);
 5)  Bonomo Salvatore, nato a Rosolini il 30 gennaio 1951, residente a Rosolini, via ten. Savarino n. 33: punti 6,40;
 6)  La Manna Salvatore, nato a Catania il 25 novembre 1961, residente a Catania, via Osservatorio n. 15: punti 5,80.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Ostetricia e ginecologia

 1)  Santarosa Donatella, nata a Siracusa l'8 marzo 1956, residente ad Avola, via Fontana n. 60: punti 20,60;
 2)  Lanza Luisa, nata a Canicattini Bagni il 3 agosto 1959, residente a Siracusa, via Filisto n. 257: punti 16,50;
 3)  Micali Caterina, nata a Lentini il 20 agosto 1958, residente a Carlentini, via Gobetti s.n.: punti 15,40;
 4)  Amato Silvana, nata a Siracusa il 24 dicembre 1957, residente a Floridia, via Torino n. 1: punti 14,60 (*);
 5)  Agostini Silvio, nato a Carlentini il 15 agosto 1959, residente a Siracusa, via Acradina n. 5: punti 14,60 (*);
 6)  Sorrenti Maurizio, nato a Catania il 9 maggio 1958, residente a Catania, corso delle Provincie: punti 14,20 (*);
 7)  Failla Concetta, nata a Floridia il 9 aprile 1961, residente a Floridia, via Archimede n. 175: punti 14,20 (*);
 8)  Pistritto Maurizio, nato a Siracusa il 18 settembre 1961, residente a Catania, via Arrigo Boito n.3: punti 14,20 (*);
 9)  Basile Rossetta, nata a Wittelsheim il 21 agosto 1958, residente ad Avola, contrada Piano del Bosco, casella postale n. 48: punti 14,20 (*);
10)  Sala Antonino, nato a Siracusa il 25 agosto 1958, residente a Floridia, via Dante n. 27: punti 13,40;
11)  Boemi Gustavo, nato a Catania il 23 luglio 1960, residente a S. Gregorio (CT), via Piave n. 15: punti 13,10;
12)  Floridia Alfia, nata a Lentini il 10 maggio 1962, residente a Carlentini, contrada Piscitello s.n.: punti 13,00 (*);
13)  Sessa Massimo, nato a Siracusa il 24 agosto 1958, residente a Siracusa, via sen. Maielli n. 12: punti 13,00 (*);
14)  Livatino Antonietta, nata a Catania l'11 maggio 1964, residente a Catania, via Belsito n. 24: punti 11,90;
15)  Cassarino Francesca, nata a Canicattini Bagni il 24 febbraio 1960, residente a Canicattini Bagni, via Garibaldi n. 66: punti 11,60;
16)  Aloi Paolo, nato a Siracusa il 17 settembre 1954, residente a Siracusa, viale Teracati n. 51/G: punti 11,20;
17)  Torcasso M. Concetta, nata a Solarino il 28 agosto 1956, residente a Melilli, via Vicenza n. 5: punti 11,10 (*);
18)  Marotta Ester, nata a Siracusa il 17 novembre 1962, residente a Gattinara (VC), via Montegrappa n. 14: punti 11,10 (*);
19)  Lanza Giuseppe, nato a Mazzarino il 7 dicembre 1960, residente a Barrafranca (EN), via Po n. 6: punti 11,00;
20)  Martinez Massimo, nato a Siracusa il 26 maggio 1962, residente a Siracusa, viale Teracati n. 87: punti 9,80;
21)  Restuccia Giuseppina, nata a Noto l'8 aprile 1964, residente ad Avola, via G. Falcone, palazzina B, interno 6, n. 5: pun ti 9,50;
22)  Zanghì Maria, nata ad Acireale il 9 febbraio 1960, residente a Mascali (CT), via Parallela n. 59: punti 8,70;
23)  Renna Caterina, nata a Lentini il 9 settembre 1960, residente a Carlentini, via Etnea, complesso Prato Verde s.n.: punti 8,30 (*);
24)  Tavana Santo, nato a Canicattini Bagni il 29 ottobre 1966, residente a Solarino, via Calatafimi n. 13: punti 8,30 (*);
25)  Spriveri Corrado, nato ad Avola il 10 aprile 1967, residente ad Avola, via Luigi Razza n. 83: punti 8,20;
26)  Aglianò Anna, nata a Siracusa il 21 novembre 1966, residente a Siracusa, viale Tica n. 22: punti 6,50.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Otorinolaringoiatria

 1)  Migliore Giuseppe, nato a Noto il 18 dicembre 1955, residente ad Avola, via Milano n. 125: punti 19,50 (*);
 2)  Cappuccio Renato, nato a Siracusa il 23 ottobre 1958, residente a Siracusa, via Centuripe n. 9: punti 19,50 (*);
 3)  Calaciura M. Ausilia, nata a Cesarò il 22 marzo 1960, residente a Catania, via Pola n. 43: punti 14,70;
 4)  Burgio Salvatore, nato a Gela il 16 dicembre 1958, residente a Gela (CL), via Oceania n. 66: punti 13,30;
 5)  Giglione Maria, nata a Ioppolo Giancaxio il 12 settembre 1962, residente a Ioppolo Giancaxio (AG), via Libertà n. 6: punti 13,00;
 6)  Rizzo Rosanna, nata a Sortino il 3 marzo 1963, residente a Sortino, viale M. Giardino n. 30: punti 11,10;
 7)  De Luca Francesco, nato a Pachino il 19 agosto 1961, residente a Pachino, via G. Matteotti n. 12: punti 10,50;
 8)  Norfo Lucia, nata a Palermo il 9 aprile 1959, residente a Palermo, via P. Mascagni n. 9: punti 10,00;
 9)  Floriddia Antonino, nato a Rosolini l'1 febbraio 1965, residente a Rosolini, via Rimembranza n. 3: punti 9,90 (*);
10)  Manganaro Giovanni, nato a Catania il 12 ottobre 1965, residente a Catania, via Bronte n. 45/A: punti 9,90 (*);
11)  Mistretta Rosario, nato a Caltanissetta il 16 settembre 1958, residente a Caltanissetta, via F. Canonico Pulci n. 11/B: punti 6,50;
12)  Fuggetta Alessandro, nato a Siracusa il 12 gennaio 1962, residente a Siracusa, via Arno n. 9: punti 5,30.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Non incluso
—  Gibilaro Alfonso, nato il 2 febbraio 1966: perché manca il visto dell'ordine dei medici di appartenenza.
Patologia clinica

 1)  Favacchio Antonietta, nata a Rosolini l'11 gennaio 1954, residente a Catania, via Padova n. 70: punti 12,80;
 2)  Bionducci Rocco, nato ad Avola il 2 giugno 1954, residente ad Avola, via G. Matteotti n. 110: punti 11,20;
 3)  Aliffi Corrado, nato a Pachino il 5 novembre 1951, residente a Siracusa, viale Tica n. 90: punti 10,40;
 4)  Lo Iacono Emma, nata a Paternò il 12 dicembre 1958, residente a Paternò (CT), via Circumvallazione n. 391: punti 9,80;
 5)  Corsino M. Grazia, nata a Lentini il 2 luglio 1957, residente a Lentini, via Euripide n. 1: punti 9,20;
 6)  Inserra Gregoria, nata a Catania il 3 ottobre 1968, residente ad Aci S. Antonio (CT), via R. Margherita n. 91: punti 8,20;
 7)  Musumeci Giovanni, nato a Catania il 14 gennaio 1961, residente a Catania, via Canfora n. 33: punti 7,20;
 8)  Bonaiuto Corrada, nata ad Avola l'8 settembre 1962, residente ad Avola, via Pergolesi n. 30: punti 7,10 (*);
 9)  Picardi Giuseppina, nata a Catania il 25 settembre 1966, residente a Catania, via A. De Cosmi n. 7: punti 7,10 (*);
10)  Rametta Marisa, nata a Noto il 28 giugno 1962, residente ad Avola, corso G. D'Agata n. 45: punti 7,00;
11)  Vacanti Melinda, nata a Lentini il 22 novembre 1963, residente a Carlentini, via del Mare s.n.: punti 5,30 (*);
12)  Ceraulo Francesco, nato a Vibo Valentia il 16 gennaio 1963, residente a Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 516-E.7: punti 5,30 (*);
13)  Cowap Laura E., nata a Wigan il 27 gennaio 1961, residente ad Acicastello (CT), via Manzella n. 12: punti 5,20.
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Pediatria

 1)  Conversano Maria A., nata a Lentini il 7 settembre 1960, residente a Carlentini, via Libertà n. 13: punti 7,10.
Pneumologia

 1)  Piccolo Luigi, nato a Carlentini il 14 novembre 1957, residente a Catania, via Gravina n. 251: punti 16,60;
 2)  Giacalone Francesco, nato a Siracusa il 9 marzo 1964, residente a Siracusa, via Ferdinando Cortis n. 5: punti 7,10;
 3)  Santonocito Giuseppe, nato a S. Pietro Clarenza il 21 agosto 1961, residente a S. Pietro Clarenza (CT), via Umberto n. 101: punti 7,00 (*);
 4)  Caruso Giuseppina, nata a Catania il 16 dicembre 1967, residente a Catania, viale A. Doria n. 65: punti 7,00 (*).
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Psichiatria

 1)  Zacco Carmela, nata a Lentini il 7 agosto 1957, residente a Lentini, via Mazzini n. 54: punti 10,60;
 2)  Mangano Carmencita, nata a Palermo il 20 gennaio 1967, residente a Palermo, via E. Fermi n.36: punti 8,20;
 3)  Monteleone Francesca, nata a Catania il 30 aprile 1962, residente ad Adrano (CT), via Giglio n. 9: punti 7,00 (*);
 4)  Tamburino Gabriella, nata a Catania il 9 luglio 1966, residente a Catania, via R. Imbriani n. 59: punti 7,00 (*).
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Radiologia

 1)  Circo Luciano, nato a Carlentini il 4 febbraio 1947, residente a Carlentini, via Fontenuovo n. 151: punti 35,70;
 2)  Russo Sebastiano, nato a Catania il 14 settembre 1956, residente a Giarre (CT), via Callipoli n. 258: punti 17,10;
 3)  Di Bartolo Nunzio, nato a Palazzolo Acreide il 20 settembre 1954, residente a Palazzolo Acreide, viale D. Alighieri n. 2/A: punti 15,80;
 4)  Chiarenza Rosè, nata a Bresso l'1 novembre 1959, residente a Nicosia (EN), via S. Gaetano n. 16: punti 14,70;
 5)  Bizzoni Francesco, nato a Siracusa il 10 agosto 1961, residente a Siracusa, via Reno n. 21: punti 13,40;
 6)  Materazzo Salvatore, nato a Siracusa il 22 novembre 1959, residente a Cassibile, via delle Petunie n. 22: punti 12,90;
 7)  Scarso Vincenza, nata ad Avola il 6 febbraio 1964, residente ad Avola, via XXV Aprile n. 16: punti 12,20;
 8)  Magnani Giovanni, nato a Vittoria il 13 settembre 1961, residente a Ragusa, piazza Ancione n. 2/A: punti 11,10;
 9)  La Perna Biagio, nato a Comiso il 29 giugno 1964, residente a Comiso (RG), via gen. Cascino n. 43: punti 9,50;
10)  Polizzi Salvatore, nato a Catania il 24 giugno 1964, residente a Biancavilla (CT), via V. Emanuele n. 11: punti 8,30;
11)  Arena Vito, nato a Catania il 26 marzo 1959, residente a Catania, viale M. Polo n. 43: punti 7,50;
12)  Di Fede Giovanni, nato a Siracusa l'8 ottobre 1964, residente ad Acitrezza (CT), via Litteri n. 49: punti 7,10 (*);
13)  Ippolito Concetta, nata a Lentini il 28 aprile 1965, residente a Francofonte, via Trapani n. 27: punti 7,10 (*).
(*)  A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di laurea.
Reumatologia

 1)  Nicolosi Alfio, nato a Catania il 14 giugno 1957, residente a Catania, via del Tavoliere n. 10/B: punti 16,70;
 2)  Liuzzo Carmelo, nato a Rosolini il 30 ottobre 1958, residente a Rosolini, via Eloro s.n.: punti 11,30;
 3)  Di Prima Pasquale, nato a Palermo il 7 luglio 1959, residente a Licata (AG), via Signora n. 10: punti 11,10;
 4)  Culmone Nicolò, nato a Modica l'8 ottobre 1958, residente a Pietraperzia (EN), via Marconi n. 52/A: punti 9,00;
 5)  Bombaci Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il 15 febbraio 1965, residente a Canicattini Bagni, via D. Alighieri n. 60: punti 9,00.
Scienza dell'alimentazione e dietologia

 1)  Ligresti Innocenzo, nato a Paternò l'1 giugno 1961, residente a Paternò (CT), via S. Teresa n. 6: punti 7,40.
Urologia

 1)  Leonardi Rosario, nato a Catania il 7 ottobre 1961, residente ad Acireale (CT), via G. Verga n. 54: punti 13,00;
 2)  Lentini Salvatore, nato a Ragusa il 23 giugno 1961, residente a Ragusa, via G. Grasso n. 12: punti 7,00.
Non incluso
—  Gallo Francesco: perché in possesso di specializzazione "farmacologia" branca non prevista dall'allegato A, parte I del D.P.R. n. 500/96 nelle branche principali.
(98.35.1841)
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DECRETO 28 settembre 1998.
Accorpamento in un unico ambito territoriale di medicina generale dei comuni di S. Domenica Vittoria, Malvagna,Roccella Valdemone e Mojo Alcantara.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo colelttivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti, con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto 5 giugno 1985, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di medicina generale;
Vista la richiesta del 17 maggio 1996, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 5 diMessina ha richiesto l'accorpamento in un unico ambito territoriale del comune di S. Domenica Vittoria con i comuni di Malvagna, Roccella Valdemone e Mojo Alcantara;
Considerato che il comune di S. Domenica Vittoria, fino al 10 luglio 1995 faceva parte dell'ambito territoriale di medicina generale con il comune di Randazzo (CT) e che, ai sensi della legge regionale n. 30/93, con l'istituzione delle Aziende UU.SS.LL., è stato accorpato all'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina;
Ritenuto che la superiore richiesta di accorpamento è stata avanzata al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel suddetto comune;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 5, del predetto D.P.R. n. 484/96, in base al quale l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, deve comprendere una popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta del 10 marzo 1998;

Decreta:


Articolo unico

Per quano in premessa indicato, i comuni di S. Domenica Vittoria, Malvagna, Roccella Valdemone e Mojo Alcantara, ai fini dell'assistenza di medicina generale di base, vengono accorpati in un unico ambito territoriale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 1998.
  LEONTINI 

(98.42.2151)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti, con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - S.O. - n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di medicina generale da valere per l'anno 1997;
Viste le istanze di riesame prodotte dai medici interessati e l'esito degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dovere apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;
Preso atto del parere espresso dal comitato consultivo regionale per la medicina generale nella seduta dell'8 settembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per il 1997, con le inclusioni e le variazioni di cui agli allegati A e B che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Imedici inseriti negli allegati A e B andranno ad occupare nella graduatoria la posizione che compete in base al punteggio e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea e infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  LEONTINI 

Allegato A
VARIAZIONI ALLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE
DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
VALIDA PER L'ANNO 1997

  Cognome e nome ' Data ' Punt. ' Variazione 
      ' di nascita '     '  
Abela Carmela M.F.  13-5-1958     data laurea 9-4-1986 
Accardo Giuseppe  14-2-1961 9,16 
Adamantino Giuseppe M.  30-6-1964 3,80 
Addamo Margherita  14-4-1958     voto 110L 
Alessandrino Biagio  4-6-1962     via E. Dandolo, 26 
Altese Roberto  23-8-1965 6,10 
Arcidiacono Antonio  16--3-1959     data laurea 1-4-1987 

voto 97
Arena Silvana  6-1-1961     voto 110L 
Armenio Rosalinda  27-6-1954 8,76 
Arrostuto Ida  7-1-1960 14,24 
Artale Teresa  28-7-1959 8,23 
Augello Antonino  7-2-1960 15,40 
Azzaro Bartolo  23-5-1963 11,71 
Azzaro Francesco  9-3-1956     residen.: Solarino 
Azzolina Rosario  22-11-1957     voto 110 
Balistreri Ida  30-10-1961     Ballistreri Ida 
Barbaccia Pietro  22-1-1956 17,36 data laurea 25-7-1988 

voto 91
Barbagallo Orazio  14-5-1964     voto 101 
Barbato Pietro  15-1-1968     via Spanagia, 136/G - Siracusa 
Barbera Marianna  2-6-1961     via 46 n. 47 - Trapani 
Barbera Salvatore  24-9-1961     via A. Manzoni, 1 
Barbitta Maria Gianna  26-11-1963     Barbitta Maria Giovanna 
Barone Mario  14-7-1961 13,18 
Barraco Vincenzo  16-6-1960 14,88 via XI Maggio, 35 
BarresiAntonietta  11-8-1962 9,32 
BarresiPietro  10-7-1962     via F.do Palasciano, 5 
Bartoli Amanuela R.  14-10-1956     via Alfonsine, 4 
Bartolone Alcide  16-9-1965     via M. D'Azeglio, 25 
Bascone Florinda  5-1-1967     via G.ppe Cimbali, 47 
Basile Mario  11-12-1953     data laurea 6-7-1977 
Battaglia Carmelo  5-9-1963     via S. Francesco d'As-sisi, 1 
Batticani Santa  12-12-1962     c.so delle Province, 3 
Battista Salvatore  13-5-1959     via M. Rapisardi, 98 - Catania 
Baviera Giovanni  31-7-1962     via Torino, 19 
Bellacomo Geltrude  6-8-1966     Bellaccomo 

via Manzoni, 108
Bellavia Decimo  12-12-1958 10,72 
Barresi Gaetano  10-10-1957 10,76 
Baffo Carmela  2-4-1960 13,22 
Bellavia Michele  8-2-1958     via Sen. Gancitano, 49 
Bellomo Giovanna  22-1-1969 2,94 
Berlinghieri Antonino  11-7-1963     viale Regione Siciliana, 3152 - Palermo 
Bianco Antonino Valent.  21-2-1957 13,40 
Biondo Andrea  25-10-1964     data laurea 

10-11-1989
voto 110L
Bonaccorso Maurilia  21-4-1960 10,91 
Biondo Venera  5-1-1957 8,86 
Bonaccorso Rosario  14-1-1956 11,20 
Bordieri Giuseppe  1-9-1964 12,35 
Borzi Giuseppe Emilio  28-7-1959     via E. Bellia, 160 

data laurea
31-10-1989
Brancato Giuseppina Silvia  7-8-1960 2,90 
Briglia Francesco  3-12-1965 7,12 
Briguglio Mario  3-3-1967     data laurea 

24-10-1991
voto 110L
Bringheli Ennio  14-9-1965 4,12 
Bruno Lucia  13-12-1962 13,48 
Buscemi Giustina  25-6-1966 4,54 data laurea 4-7-1991 

voto 100
Cacciatori Annamaria  13-2-1955     Cacciatore Annamaria 
Caci Gaetana  1-1-1968 2,62 
Cacioppo Maria Gabriella  6-1-1956     data nascita 

16-1-1956
Calabrese Mario Roberto  28-10-1960 16,02 
Calderone Salvatore  26-5-1967     data laurea 

15-7-1991
voto 110L
Calì Vincenzo  27-8-1959     voto 110L 
Calipari Giovanni  21-9-1960     via Cuzzocrea, 13 
Calò Maria  4-10-1961 12,76 
Candido Paolo  30-9-1963     data laurea 3-7-1990 

voto 110L
Cangialosi Agata  20-10-1958     data laurea 7-11-1987 

voto 107
Cannata Giuseppina  9-3-1955 10,92 
Cannella Leandro Bruno  13-12-1954 15,88 
Cannia Francesco  24-11-1964 9,14 
Canzonieri Maria  6-10-1960     voto 110L 
Cappadona Giovanni  18-8-1954 20,30 
Caraci Antonino  19-3-1960 25,45 voto 110L 
Caraffa Francesco  1-11-1961     voto 110L 
Caragliano Luca  6-10-1966     data laurea 6-11-1991 
Carbone Claudio  6-10-1967     residenza: Torregrotta (ME) 
Carlino Angelo Calogero  23-12-1960     residenza: Colico (LC) 

Carnemolla Corrado
Ernesto  7-11-1962 12,61 
Carpino Roberto  13-3-1955 6,77 
Cartesio Saverio  16-9-1962 8,78 
Caruso Gioacchina  26-3-1960     voto 110L 
Caruso Giuseppe Alfio  16-2-1965     data laurea 2-4-1990 
Cascio Marietta  10-8-1956 14,64 
Castelli Marcello  17-12-1967     voto 107 
Castronuovo Chiara M.R.  16-1-1964     voto 110L 
Catalano Vittoria  12-6-1964 7,20 
Catanesi Giuseppe  27-5-1962     voto 106 
Celano Aldo  4-4-1961     voto 110L 
Centamore Graziano  3-3-1962     voto 110L 
Ceraulo Salvatore  16-1-1963     Ceraulo Francesco 
Cherici Antonio  14-1-1959     voto 110L 

Chiantello Rosalba
Vincenza  9-2-1963 6,84 
Chiarenza Eleonora R.  5-10-1964 7,58 voto 110L 
Ciancio Marco  1-11-1960     voto 110L 
Cilluffo Maria P.  17-3-1958     data laurea 4-11-1982 
Cilmi Vincenzo  25-11-1964 2,90 
Cimbali Pietro  4-3-1963 11,78 
Cimino Gabriella Rita  21-3-1965     voto 110L 
Cioffi Rosalba  18-12-1953     voto 92 
Cipolla Antonio  14-4-1966     data laurea 

24-10-1991
Cirota Filippo  3-11-1961     voto 110L 
Cocuzza Maria Donatella  22-12-1963     voto 110L 
Coltraro Giovanni  25-9-1962     voto 110L 
Comitini Marco  25-11-1963     voto 110L 
Compagnone Salvatore  17-3-1960     voto 110L 
Comparetto Giuseppe  25-4-1960     data laurea 
Conti Rosa Maria  5-8-1968     data laurea 4-11-1992 

voto 110L
Coppolino Lorenzo  8-4-1950 26,94 
Corallo Maria Teresa  11-10-1961     data laurea 14-4-1993 
Cordova Rosa Maria  13-3-1961 12,02 
Costa Giovanni  25-9-1957     data laurea 26-4-1984 
Costanzo Salvatore  24-1-1964     voto 110L 
Crescimanno Grazia  7-4-1959     voto 110L 
Crescimanno Raffaella M.S.  7-9-1963     voto 110L 
Crinò Rosa Antonina  8-6-1960     voto 110L 
Crisafulli Antonino  3-6-1955     data laurea 15-7-1991 

Cristaldi Corrado Carmelo
E. V.  26-10-1959     data laurea 7-4-1987 
Crupi Domenico  26-10-1961     voto 110L 
Cultraro Tonina  22-8-1958     data laurea 

13-11-1985
Curcio Patrizia  7-4-1962 6,30 
Cuscona Vincenzo  13-10-1964     voto 110L 
Cutrupia Gemma  18-9-1959     data laurea 24-7-1990 

voto 110L
D'Alberti Francesco  24-4-1958 7,64 
De Francisci Maria C.  7-12-1955 11,16 
De Luca Bartolomeo  20-10-1960 7,64 
De Luca Dario  3-5-1965 8,10 
De Luca Francesco  19-8-1961 4,89 
De Marco Bruno  15-9-1957 13,60 data laurea 26-7-1989 

voto 98
De Maria Agatino  31-1-1961 14,77 
Di Bella Basilia  30-1-1963 4,16 
Di Benedetto Emanuele  4-12-1958 23,15 
DiCarlo Paola  19-12-1965 7,60 
DiDio Salvatore  11-2-1962 10,58 
Di Franco Giuseppa  15-6-1965 2,26 data laurea 27-3-1992 

voto 106
Di Gaetano Giuseppa  15-2-1958 11,48 
Di Gregorio Carmelo  16-8-1961 7,66 
Di Guardo Vincenza  24-12-1964 6,30 
Di Lecce Roberto C.  11-3-1957 7,40 
Di Marco Giandomenico  2-11-1950 18,22 
Di Piazza Maurizio  9-6-1968 0,89 
Di Trapani Antonino  28-9-1959 15,14 
Drago Concetto  11-7-1964     voto 101 
Faugiana Francesca  7-7-1958     V. Vicolo d'Andrea, 26 - Nicosia (EN) 
Ferruccio Santangelo  26-5-1966     annullare intero rigo (nominativo inesistente) 
Fiaccabrino Giacomo  4-1-1961 14,60 
Freni Irene  20-10-1967 1,06 
Gambino Leonardo  21-7-1959 7,28 
Gambino Rocco  2-9-1966 3,81 
Gatto Nicolò  21-12-1961 9,32 
Giambo Maria  25-12-1956 11,50 
Giammarresi Carlo  20-10-1964 7,76 
Giardina Francesco  11-11-1954 28,10 
Giorgianni Roberto  14-9-1965     viale P.pe Umberto, 73 
Giubilaro Daniela  9-4-1965     Giubilaro Danila 
Giuliana Giuseppe  29-1-1955     data laurea 6-11-1981 

voto 110L
Giuliano Giuseppe S.  19-3-1962 13,12 

Graziano Domenica
Antonina  22-6-1967 3,20 
Greco Rosaria Grazia T.  3-10-1963     voto 107 
Grillo Salvatore  10-3-1960 100 
Guadagna Antonina  3-3-1966     data laurea 27-3-1993 
Guarneri Marina  16-10-1969     voto 108 
Gucciardino Calogero  15-11-1964 11,52 
Guccione Salvatore  25-9-1960 5,00 
Garofalo Carmelo  18-7-1966 3,14 
Gatì Rosario  11-9-1960 13,96 
Giuffrida Antonia  4-5-1966 4,48 
Gentile Rosa  4-7-1962 12,12 
Garozzo Alfio  9-9-1962 8,73 
Granata Alfio  9-12-1959 12,68 
Graziano Domenica  22-6-1967 3,20 
Gulli Calogera  1-10-1962 10,58 
Giuffrida Gaetano  13-7-1959 17,54 
Grimaldi Lucia M.  3-7-1964 8,48 
Gugliotta Angelo  16-9-1962     data laurea 13-4-1993 

voto 98
Gurreri Filippo  30-4-1955 18,44 
Guarrata Giuseppe  1-2-1957 22,85 
Giambusso Francesco  19-5-1966 5,60 
Iacono M. Carmela  9-5-1957 13,82 
Ilacqua Gaetano  7-8-1959 22,20 
Impellizzeri Tindaro F.  13-9-1963 3,86 
Incarbone Marisa  15-5-1953 20,60 
Indelicato Gaspare  14-2-1959 15,12 
Ingemi Maria C.  28-5-1966 7,21 
La Fico Guzzo Franco  16-1-1961 14,80 
La Mantia Salvatore  13-11-1959 10,10 
Laganà Genzianella  31-8-1959 6,15 
Laganà Olivia  5-12-1959 22,50 
Latino Rosalia  13-1-1967 4,82 
Laudani Caterina  16-9-1957 13,24 
Liberti Grace  10-2-1964 14,34 
Licata Maria  29-3-1965 12,24 
LoCampo Pietro Salvatore  13-9-1958 7,40 
LoCastro Nicolò  9-8-1960 2,54 
Lo Magno Giorgio  9-10-1961 7,08 
Lo Turco Sebastiano  23-7-1964 7,28 
Macaluso Salvatore  2-5-1964 15,36 
Maggio Giacomo  18-5-1961 12,16 
Maggio Maria C.  18-2-1966 8,50 
Maniscalco Pietro  5-5-1963 7,58 
Marchese Vincenzo  1-7-1957     Gravina di Catania 
Marinaro Laura  9-5-1968 5,80 
Martinico Vincenzo  2-1-1962 10,43 
Martorana Paolo  12-3-1960 13,70 
Mattacè Raso Vitale  20-11-1955 22,54 
Melluso Marcello  20-8-1965 7,54 
Mercato Giuseppa  7-4-1964 5,20 
Merlo Rosalia  9-12-1956 11,22 
Merulla Carmela  4-11-1961 5,84 
Messina Francesco  23-9-1960 8,28 
Micali Biagio  12-5-1958 21,39 
Milintenda Vincenzo  31-5-1960 9,68 
Miraglia Vito  19-4-1962 13,57 
Modica Antonino  9-11-1961 13,52 
Montone Maria Letizia  11-9-1956 20,50 
Morello Vincenzo  25-6-1958     data di nascita 

26-6-1958
Moscato Lucia  7-1-1961 9,84 
Moscato Rita  18-3-1955 24,22 
Moschitta Giovanni  16-2-1964 7,97 
Musarra Jolanda  8-7-1959 7,48 
Musmeci Giovanni  5-10-1959 17,77 
Nania Candeloro  10-1-1952 19,54 
Occhipinti Grazia  2-3-1962 9,40 
Oddo Angela  20-10-1952 1,50 
Oliveri Giancarlo  8-11-1965 7,48 
Pagana Giovanni S.  1-1-1965 12,27 
Palazzo Stefano  14-12-1964 11,13 
PanarelloCaterina  31-7-1963 13,08 
Panebianco Gaetano  30-5-1969 0,58 
Pangaro Loredana  28-11-1966 5,18 
Pantaleo Vincenzo  10-1-1960     data laurea 23-7-1987 

voto 90
Paolello Concetta  11-4-1967     voto 101 
Pappalardo Antonino  14-10-1965 6,29 
Parisi Anna  1-10-1960 8,20 
Pascalardo Enrico Alfio  10-1-1962 6,33 Pappalardo Enrico Alfio 

voto 102
Patanè Salvatore  18-11-1963 21,50 
Paternò Giuseppe  1-1-1961 9,54 
Pellegriti Agatino  2-9-1960 11,95 
Perez Antonella  16-9-1954 16,15 
Pesce Filippo  23-5-1965     voto 93 
Pettinato Maria Angela  11-12-1958     data laurea 4-7-1983 

voto 110L
Piedigace Salvatore  22-9-1962 11,22 
Piparo Salvatore  4-10-1955 24,60 
Pisana Laura Agnese  21-1-1966     Modica (RG) 
Polizza Favaloro Giuseppe  1-1-1962     data laurea 2-7-1987 
Portale Salvatore  1-6-1964 5,98 
Proto Nunzia  4-4-1958     via Mentana, 2 
Puci Ignazio Maria D.  13-5-1968 2,47 
Puglisi Salvatrice N.  15-5-1967 7,04 
Putaggio Rosalba  16-9-1963 10,90 
Puzzanghera Calogero  2-10-1951 27,98 
Quartarone Maurizio  10-2-1959 22,84 
Quartarone Letterio  5-10-1964 6,24 
Radeschi Giacoma  18-10-1960 9,32 
Ragno Claudio  13-11-1961 9,96 
Renda Gaspare C.  15-3-1963 6,78 
Riccioli Antonio  25-10-1959 18,48 
Rizzo Salvatore  27-8-1967 6,79 
Rizzo Salvatore  16-10-1959 3,80 
Romeo Maria Rita  22-7-1963 9,16 
Saladino Maria  1-9-1954     voto 100 
Salvia Lucia Rita Palma  4-4-1971     voto 110L 
Salvia Maria A.R.  8-2-1969 4,66 voto 110L 
Salvo Vito  4-1-1966 0,10 
Salzano Salvatore M.  6-7-1964     via Monte Pellegrino n. 147 - Palermo 
Sammarco Mauro Giuseppe  15-1-1955 9,30 
Santangelo Nicola  19-7-1962 3,48 
Sardo Giampaolo M.A.  22-10-1959 3,02 
Saya Antonio Giuseppe  26-1-1965 1,82 
Santangelo Ferruccio  26-5-1966 4,74 
Scaccianoce Giuseppe  8-6-1965 6,94 
Scarantino Francesco  19-6-1958     data laurea 3-4-1995 
Sciuto Maria Santa  4-11-1950     voto 110L 
Scalisi Nunzio  24-12-1954 10,50 
Scardilli Marcella  6-6-1965 10,28 
Sciarrabba Melina  7-11-1965 6,02 
Scorza Alberto  7-11-1963 13,44 
Serio Anna Maria  19-10-1960     voto 110L 
Sidoti Anna Maria  11-1-1959 20,06 
Sortino Paolo  26-9-1959 12,74 
Sotera Wanda  27-1-1958     data laurea 31-3-1993 

voto 100
Spallino Carmela  29-4-1963 10,64 
Sparacino Fausto  12-7-1958 9,68 
Sparacino Tiziana  1-12-1965 10,38 
Sparla Antonio Paolo  25-1-1958 14,08 
Stampiggi Francesco  11-10-1959     Stampigi 
Stancampiano Angela  24-3-1965 4,08 
Statella Maria Grazia  20-2-1960     Gravina di Catania 
Stelitano Donato Francesco  26-1-1963     Domodossola (NO) 
Storaci Mariano  22-12-1958 12,24 
Strano Sebastiano  18-10-1957     via Armando Diaz, 23/A 
Strano Serafina  27-1-1966 1,80 
Strazzanti Liborio  26-6-1967     via Mastrobuono, 23 
Strazzera Francesco  28-5-1962 12,60 
Tama Sebastiano  13-1-1956 30,65 
Tardino Rosa Maria  30-3-1956 14,20 
Tebaldi Giuseppe  20-3-1949     Tedaldi Giuseppe 
Terminella Alberto Maria  23-4-1964 10,90 
Torrisi Angelo  6-6-1962 12,11 
Trobia Gianluca  24-2-1969 2,91 
Trovato Berbara A.  18-5-1954 10,38 
Tucci Nicola  26-11-1962 7,30 
Tumbarello Antonino  16-2-1956 13,62 
Urzi Giuseppe  16-4-1956 16,94 
Valenza Giovanni  20-4-1959 18,50 
Vassallo Gaspare  14-7-1958 11,00 
Vetro Antonio  15-6-1964 11,04 
Vinci Domenica  3-7-1960 14,24 
Vinci Rosario  2-6-1953 13,04 
Visconti Salvatore  9-10-1963 3,30 
Zichittella Stefano  6-12-1954 10,14 
Zito Maria Grazia  20-4-1962 9,84 


Allegato B
NUOVI INSERIMENTI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE
DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 1997

  Cognome e nome ' Data ' Residenza ' Laurea ' Punt. 
      ' di nascita '     ' Data ' Voto '  
Bellina Ornella  25-10-1962 via Cala Pisana - Lampedusa 31-5-1987 110L 5,70 
Bertino Antonino  6-3-1962 via Rosate, 69 - Oliveri (ME) 13-11-1986 110L 19,61 
Billeci Rosalia  23-1-1958 piazza Olivella, 15 - Palermo 23-12-1985 98L 4,30 
Burgio Salvatore  16-12-1958 via Oceania, 66 - Gela 11-4-1986 105L 6,45 
Busacca Giuseppe  20-1-1963 via Erice, 31 - Lentini 6-4-1988 110L 9,97 
D'Avola Giovanni M.  30-3-1956 via S.M. Catena, 57 - Catania 11-11-1980 110L 17,68 
Di Bella Francesca  13-7-1965 via Nazionale, 162 - Furci Siculo 28-1-1993 110L 2,28 
Iemmolo Rita  19-12-1956 via Cozzo Rotondo, 52 - Modica 8-4-1986 110L 18,90 
Inglese Patrizia  13-5-1958 via F. Fusco, 2 - Catania 7-7-1986 110L 6,46 
Marrone Salvatore  1-1-1955 via Contessa Adelasia, 55 - Palermo 9-6-1987 105L 14,48 
Paternò Nicolò  26-1-1962 via Reg. Elena, 60 - S. Michele di Ganzaria (CT) 11-7-1988 110L 12,01 

(98.42.2151)
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DECRETO 13 ottobre 1998.
Ridefinizione dei centri di riferimento regionali per le cause di morte delle Aziende unità sanitarie locali di Palermo e Catania.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Considerata la riorganizzazione delle U.S.L. avvenuta ai sensi della predetta normativa;
Visto il decreto n. 89024 del 15 dicembre 1990, che individua dei centri di riferimento regionali per le cause di morte presso alcune ex USL;
Considerata che occorre ridefinire i punti di riferimento territoriale a livello delle Aziende USL di Palermo e Catania, in cui l'attività di riorganizzazione è stata particolarmente complessa e, in particolare, per i flussi informativi regionali per le cause di morte;

Decreta:


Art. 1

A partire dal 1° novembre 1998, per la codifica delle cause di morte, vengono ridefiniti come segue i centri di riferimento regionali per la cause di morte individuati dal decreto n. 89024 del 15 dicembre 1990 per le Aziende USL di Palermo e Catania, e precisamente:
—  il centro della ex USL n. 61 di Palermo, con competenza per la provincia di Palermo, è trasferito presso il Servizio di igiene e sanità pubblica ed epidemiologia dell'Azienda USL n. 6 sito in via Siracusa, n. 45 a Palermo, dove risiederà anche il registro per le cause di morte della città di Palermo;
—  il centro della ex USL n. 36, con competenza per le province di Catania e Messina, transita nel Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda n. 3 sito in corso Italia, n. 234 a Catania, dove risiederà anche il registro per le cause di morte della città di Catania.

Art. 2

Rimangono confermati come segue gli altri centri di riferimento individuati dal decreto n. 89024 del 15 dicembre 1990 e cioè:
—  il centro della ex USL n. 19, con competenza per le province di Enna e Siracusa;
—  il centro della ex USL n. 16, con competenza per le province di Caltanissetta e Ragusa;
—  il centro della ex USL n. 11, con competenza per le province di Agrigento e Trapani.

Art. 3

I referenti per le cause di morte delle ex UU.SS.LL. della Regione invieranno le schede di morte ISTAT direttamente ai sopra elencati centri di riferimento regionali per la codifica delle cause di morte.
Per la trasmissione delle schede di morte ISTAT all'Osservatorio epidemiologico, codificate e non, le ex USL dovranno fare riferimento al centro di riferimento regionale per la codifica delle cause di morte competente per territorio.

Art. 4

I nominativi dei referenti delle cause di morte dei centri di riferimento regionali rimangono invariati.
Tali referenti dovranno curare l'invio delle schede di morte all'Osservatorio epidemiologico dopo aver controllato l'avvenuta codifica delle stesse.

Art. 5

Per tale carico di lavoro di referenti di centri di riferimento regionali saranno supportati da unità di personale, in servizio nelle ex USL, che ha acquisito specifica qualificazione ed esperienza nell'attività di codifica.

Art. 6

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 ottobre 1998.
  LEONTINI 

(98.42.2139)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Pier Niceto.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Viste le note prot. n. 966 del 10 febbraio 1998 e n. 2090 del 24 marzo 1998, con le quali il sindaco del comune di S. Pier Niceto ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione della variante al piano regolatore generale inerenti il progetto per il recupero di piazza Luigi Certo e relativo progetto parcheggi interrato;
Vista la delibera n. 46 del 17 novembre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 17 dicembre 1996, decisione n. 44125/42201, con cui il consiglio comunale di S. Pier Niceto ha approvato la localizzazione dell'area per i lavori di recupero urbano della piazza Luigi Certo e relativo parcheggio interrato;
Vista la delibera n. 33 del 28 giugno 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 7 maggio 1998, con decisione n. 3270/2927, con cui il consiglio comunale di S. Pier Niceto approva in variante agli strumenti urbanistici il progetto per i lavori di recupero urbano della piazza Luigi Certo e relativo parcheggio interrato;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la dichiarazione a firma del capo dell'Ufficio tecnico comunale geom. Francesco Maio attestante la mancanza di vincoli gravanti sull'area interessata al progetto di che trattasi;
Vista l'attestazione del 10 febbraio 1998 a firma del segretario comunale dott. Rao Luciano, resa in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione e sulla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 20394 del 21 giugno 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
—  prima della fase esecutiva venga eseguita una serie di accertamenti geognostici volti a definire l'esatta successione litostratigrafica dell'area e a determinare il valore dei parametri geotecnici dei terreni, elementi questi necessari per adottare la scelta sulla più idonea tipologia di sostegno delle pareti di scavo e anche delle fondazioni del parcheggio interrato;
—  venga garantita la stabilità sia temporanea che soprattutto definitiva dei fronti di scavo;
Vista la prot. n. 1864 cc del 24 marzo 1998, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina esprime parere favorevole al progetto di che trattasi a condizione che:
—  gli infissi di qualunque natura e dimensione siano in legno, bascullanti o scorrevoli o ad ante;
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Visto il parere n. 15 del 25 giugno 1998, prot. n. 456 del 30 giugno 1998, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995 che di seguito si trascrive:
«Premesso che:
—  il comune di S. Pier Niceto è dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 44 del 3 aprile 1975, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono divenuti inefficaci a far data dal 31 dicembre 1993;
—  secondo il citato strumento urbanistico, l'area dell'intervento è compresa all'interno del centro edificato in zona di edilizia continua "assimilabile a zona B" e sottoposta a "vincolo di rimboschimento";
—  detta area è delimitata dalla via T. Calderone, corso Italia e S. Bolivar ed è, come specificato nell'allegato alla delibera n. 46 del 17 novembre 1996, censita in catasto al foglio 12 particelle diverse;
Rilevato che:
—  il progetto, approvato in variante al vigente strumento urbanistico nei termini di cui al V comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, prevede il recupero di un'area urbana utilizzando la stessa per la realizzazione di una piazza con sottostante parcheggio;
—  detta area, secondo quanto rappresentato in relazione, risulta in parte occupata da edifici degradati e pericolanti, dei quali soli pochi abitati, ed in parte libera per acquisizioni e demolizioni in precedenza effettuate dall'amministrazione comunale;
—  nel rispetto della particolare orografia dei luoghi, l'intervento, interessante la superficie di circa mq. 1.800, si sviluppa nell'ambito di variazioni di quota che determinano una pendenza del 20%, come si rileva dagli elaborati;
—  come asserito nella relazione, l'intervento in argomento viene ritenuto di fondamentale importanza in considerazione del ruolo sociale che la previsione della piazza assumerebbe, mentre la previsione del parcheggio, la cui fruizione è consentita con accesso dalla via T. Calderone, risulterebbe utile, anche perché ubicato in corrispondenza di viabilità di collegamento esterna, a consentire una migliore circolazione degli autoveicoli, attesa l'inesistenza di aree a parcheggio e le limitate dimensioni viarie del comune di S. Pier Niceto;
Rilevato altresì:
—  che sul progetto si è espresso, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Messina con parere prot. n. 20394 del 21 giugno 1997;
—  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, con nota prot. n. 1864 cc del 24 marzo 1998, ha reso il proprio parere di competenza;
—  l'organo tecnico ha espresso parere favorevole con prescrizioni facendo tuttavia rilevare che lo stesso risulta mancante dello studio di impatto ambientale previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 10/93;
—  il capo dell'Ufficio tecnico ha attestato l'inesistenza di vincoli gravanti sull'area interessata dal progetto di che trattasi;
—  sulla variante in oggetto, secondo quanto attestato dal segretario comunale, non sono state avanzate osservazioni ed opposizioni;
Visto l'art. 1, V comma, della legge n. 1/78 come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Viste le vigenti norme in materia urbanistica;
Considerato che:
—  l'intervento incide su un'area che il vigente strumento urbanistico destina a zona "B";
—  la proposta di variante è finalizzata, mediante la sistemazione di un ambito in parte impegnato da edifici degradati, a reperire aree ad uso collettivo ed a parcheggio in un contesto territoriale particolarmente accidentato sotto l'aspetto orografico;
—  che la previsione del parcheggio, per le limitate dimensioni della viabilità esistente, nonché in relazione alle poche aree per la sosta, consente di migliorare la circolazione veicolare anche in considerazione che l'area si trova in corrispondenza della viabilità di collegamento esterna;
Considerato altresì che:
—  l'area di intervento è prevista ad attrezzatura dal piano regolatore generale già sottoposto a questo Assessorato per l'esame di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
—  l'informazione generale di detto strumento urbanistico è diretta alla riqualificazione del patrimonio urbano esistente mediante la previsione di infrastrutture pubbliche;
Ritenuta regolare la procedura eseguita dal comune, è del parere che la variante in argomento, adottata dal comune di S. Pier Niceto con la delibera consiliare n. 33 del 28 giugno 1997, sia meritevole di approvazione alle prescrizioni di cui ai pareri espressi dagli organi sopracitati.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 15 del 25 giugno 1998, reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del combinato disposto della legge 1 gennaio 1978, n. 1, V comma, e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 15 del 25 giugno 1998, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina in premessa riportati, la variante urbanistica approvata dal consiglio comunale di S. Pier Niceto con delibera n. 33 del 28 giugno 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 7 maggio 1998, con decisione n. 3270/2927.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  relazione tecnica;
2)  planimetria catastale e stralcio aerofotogrammetria;
3)  stralcio piano regolatore vigente;
4)  planimetria di progetto;
5)  pianta parcheggio - piano I;
6)  pianta parcheggio - piano II;
7)  prospetto lungo la via T. Calderone;
8)  corografia;
9)  sezioni di progetto;
10)  planimetria quotata stato di fatto;
11)  sezione stato di fatto;
12)  assonometria.

Art.  3

Il comune di S. Pier Niceto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1770)
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DECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione del progetto del comune di Termini Imerese per la realizzazione di un impianto sportivo.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 17364 del 22 dicembre 1997, con la quale il comune di Termini Imerese ha trasmesso per l'approvazione un progetto di variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un impianto sportivo in località Mazziere-Veca, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 688 del 31 dicembre 1985, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Termini Imerese e, contestualmente, venivano stralciate alcune zone;
Visto il successivo decreto n. 1291 del 10 ottobre 1989, con il quale sono state approvate le zone stralciate del piano regolatore generale di Termini Imerese;
Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 2 luglio 1997, con la quale è stato approvato il progetto soprarichiamato, in variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito di detta pubblicazione non sono state presentate osservazioni ed opposizioni come si evince dall'attestazione a firma del segretario comunale rilasciata in data 19 novembre 1997;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo dell'11 marzo 1998, reso sul piano regolatore generale in corso di formazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 641 del 17 giugno 1998, che così recita:
«...Omissis...
Premesso che:
—  il comune di Termini Imerese è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 688 del 31 dicembre 1985 e successivo n. 1291 del 10 ottobre 1989 (zone stralciate);
—  con delibera consiliare n. 44 del 2 luglio 1997, esecutiva, è stato approvato il progetto in argomento, in variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
—  nel corpo della delibera di cui sopra vengono riportati i pareri favorevoli: del Coni, rilasciato in data 18 gennaio 1997; del servizio di igiene pubblica, prot. n. 2868 del 9 settembre 1996; della commissione provinciale di vigilanza pubblica spettacolo di cui al verbale del 15 aprile 1997; del dirigente facente funzioni, per l'approvazione in linea tecnica, in data 15 maggio 1997. Il progetto è inserito nel programma triennale opere pubbliche 1997/99;
—  il progetto di che trattasi riguarda la realizzazione di un impianto sportivo ubicato in zona di verde attrezzato di uso pubblico "V1", disciplinata dall'art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 688 del 31 dicembre 1985;
—  per tale zona "è consentita la costruzione delle attrezzature indicate nel piano regolatore generale e di quelle relative alle attività connesse, nonché di attività sportive e di giochi" con la densità fondiaria massima di 0,10 mc/mq.; h. max=ml. 6,00, con un solo piano fuori terra; distacchi da tutti i lati non inferiori a m. 10,00; distanza minima dal ciglio stradale pari a l. 20,00; distanza minima assoluta tra edifici antistanti e dai confini pari a m. 10,00.
Il complesso dell'impianto sportivo è costituito da due corpi distinti:
a)  il corpo palestra con annessi spogliatoi;
b)  il corpo adibito a servizi.
Tale impianto è raggiungibile attraverso la S.S. n. 113 tangente all'area di pertinenza e dall'autostrada Palermo-Messina-Catania a cui è collegato da una bretella di collegamento;
—  in sede di sopralluogo effettuato in data 28 aprile 1998 sono stati acquisiti i seguenti atti:
a)  parere favorevole della C.E.C. espresso nella seduta del 22 maggio 1996 dal quale si evince che il progetto di che trattasi dovrà essere approvato con la procedura di cui alla legge n. 1/78 poiché i vincoli decennali imposti dal piano regolatore generale vigente sono decaduti in data 31 dicembre 1995 e per la diversa destinazione funzionale dell'area da verde sportivo ad attrezzature sportive;
b)  parere favorevole a condizione in linea tecnica datato 15 maggio 1997 a firma del dirigente facente funzioni dell'ufficio tecnico comunale;
c)  verbale di prolungamento della traversa interna in merito alla S.S. n. 113 redatto in data 23 gennaio 1981;
—  con foglio prot. 5437/UTC del 26 maggio 1998 il comune di Termini Imerese ha trasmesso ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso una relazione urbanistica redatta dal proprio ufficio tecnico relativa all'opera in oggetto.
In detta relazione sono stati allegati:
—  copia dell'art. 41 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente;
—  copia del parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, datato 11 marzo1998 relativo al piano regolatore generale in corso di formazione;
—  stralcio del nuovo piano regolatore generale in corso di formazione con la visualizzazione dell'area interessata all'impianto in argomento;
Considerato:
—  che la variante urbanistica relativa al progetto in questione attiene in primo luogo alla riapposizione del vincolo del piano regolatore generale ormai scaduto, ed in secondo luogo all'aumento della densità fondiaria nel valore massimo stabilito dall'art. 41 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, per le opere pubbliche, al fine di consentire la realizzazione del volume di progetto dell'impianto in esame;
—  che dalla relazione geologico-tecnica a firma del geologo comunale, l'area interessata al progetto in esame risulta stabile;
—  che dal parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo rilasciato sul piano regolatore generale in corso di definizione, l'area in esame, pur ricadendo in località "Mazziere", non rientra tra le aree soggette a possibili esondazioni derivanti dalla presenza a monte della diga Rosamarina;
—  che dagli elaborati di progetto e dalla relazione di progetto e da quella integrativa trasmessa dall'ufficio tecnico comunale non si evince alcun dato relativo alla capacità delle aree di parcheggio esistenti nelle immediate adiacenze dell'impianto, e vista l'insufficienza delle aree all'uopo previste nel lotto di pertinenza dell'impianto, è necessario che la realizzazione delle opere sia subordinata all'esistenza di adeguate aree di parcheggio nelle immediate adiacenze dell'impianto nel rapporto previsto dalle norme specifiche per gli impianti sportivi;
Ritenuto che:
La variante in argomento sia compatibile con le prescrizioni contenute nei superiori considerata con l'assetto urbanistico del territorio.
Per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato il Consiglio è del parere che il progetto per la realizzazione di un impianto sportivo in località "Mazziere-Veca" di cui alla delibera consiliare n. 44 del 2 luglio 1997 sia condivisibile con le prescrizioni contenute nei precedenti considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è approvato il progetto relativo alle opere descritte in narrativa, in variante al piano regolatore generale del comune di Termini Imerese, con le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 641 del 17 giugno 1998.

Art. 2

La realizzazione delle opere di che trattasi resta subordinata al preventivo reperimento dei parcheggi necessari all'uso dell'impianto nel rapporto previsto dalle vigenti norme per gli impianti sportivi.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1  -  deliberazione del consiglio comunale di Termini Imerese n. 44 del 2 luglio 1997;
2  -  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 641 del 17 giugno 1998;
3  -  elaborati di progetto
—  relazione tecnica architettonica, tecnica strutturale, tecnica impianti;
—  tav.  QPR -  quadro di riferimento programmatico; 
—  tav.  1U -  riferimenti urbanistici, scale varie; 
—  tav.  RIL.1 -  rilievo e sezioni del terreno, scala 1:1.000 e 1:200; 
—  tav.  RIL.2 -  rilievo e sezioni del terreno con ubicazione manufatto, scala 1:200; 
—  tav.  AP -  planimetria quota +5,00. Studio percorsi, scala 1:100; 
—  tav.  AO -  planimetria generale e viabilità d'accesso, scala 1:500; 
—  tav.  A1 -  planimetria generale, scala 1:200; 
—  tav.  A2 -  planimetria a quota +0,50 mt., scala 1:100; 
—  tav.  A3 -  planimetria a quota +1,50 mt., scala 1:100; 
—  tav.  A4 -  planimetria a quota +5,00 mt., scala 1:100; 
—  tav.  A5 -  pianta delle coperture, scala 1:100; 
—  tav.  A6 -  prospetti, scala 1:100; 
—  tav.  A7 -  sezioni trasversali, scala 1:100; 
—  tav.  A8 -  sezioni longitudinali, scala 1:100; 
—  tav.  A9 -  schema capacità visiva; 
—  tav.  A10 -  verifica e studio dei percorsi, scala 1:100; 
—  tav.  A11 -  individuazione abbattimento barriere architettoniche; 
—  tav.  A12 -  particolare costruttivo posa pavimentazione campo parquet, scala 1:100; 
—  tav.  S1 -  pianta delle fondazioni, scala 1:100; 
—  tav.  S2 -  particolari costruttivi, scala 1:20; 
—  tav.  S3 -  particolari costruttivi capriata, scala 1:10 
—  tav.  S4 -  schema degli acciai di copertura, scala 1:100; 
—  tav.  S5 -  particolari costruttivi strutture, scala 1:20; 
—  tav.  S6 -  sezioni strutturali delle tribune, scala 1:20; 
—  tav.  S7 -  carpenteria a quota mt. +7,00, scala 1:100; 
—  tav.  S8 -  carpenteria a quota mt. +4,00, scala 1:100; 
—  tav.  S9 -  carpenteria a quota mt. +2,92, scala 1:100; 
—  tav.  S10 -  sezioni strutturali delle tribune con particolare drenaggio ed impermeabilizzazione fondazione, scala 1:20; 
—  tav.  PPE -  piano particellare di esproprio, scale varie; relazione espropri; 
—  tav.  PPE2 -  allegato al piano particellare di esproprio - elenco ditte; 
—  tav.  IE1 -  impianto elettrico a quota +0,50 mt., scala 1:100; 
—  tav.  IE2 -  impianto elettrico a quota +5,00 mt., scala 1:100; 
—  tav.  IT1 -  impianto termico, scala 1:100; 
—  tav.  IS1 -  impianto idrico ed antincendio, scala 1:100; 
—  tav.  IS2 -  smaltimento acque reflue; 
—  tav.  IS3 -  impianto idrico - sanitario - antincendio; 
—  tav.  IS4 -  schema idraulico - circuito acqua; 
—  tav.  IS5 -  particolare vasca idrica, scala 1:50; 
—  rel.  2/VVFF -  relazione sui requisiti sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996); 

—  relazione impianto termico;
—  relazione di calcolo delle rotture;
—  elenco prezzi;
—  computo metrico estimativo;
—  analisi prezzi;
—  capitolato speciale d'appalto;
—  relazione geologico-tecnica, datata giugno 1995.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Termini Imerese per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1769)
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DECRETO 3 agosto 1998.
Autorizzazione del progetto del comune di Caltanissetta per la costruzione di un parco Robinson.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 345 del 30 settembre 1982, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 129 del 9 dicembre 1996 inerente il progetto di massima per la costruzione di un parco Robinson – verde attrezzato – in via E. De Amicis in variante al piano regolatore generale ai sensi della legge n. 1/78, art. 1, comma 5°;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del 26 gennaio 1998 a firma del segretario generale del comune di Caltanissetta, con la quale si certifica che avverso la variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Vista la nota sindacale del 26 marzo 1998, con la quale si attesta che l'area interessata dalla variante non risulta gravata da vincoli;
Visto il voto favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 635 del 3 giugno 1998, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
—  Il progetto è stato approvato in linea tecnica, dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune con parere favorevole in data 24 giugno 1996;
—  Sul progetto in argomento sono stati resi, altresì, i pareri favorevoli dell'ufficiale sanitario e della C.E.C. rispettivamente in data 1 ottobre 1996 e 10 ottobre 1996;
—  Nel vigente piano regolatore generale la destinazione dell'area individuata per la realizzazione del parco Robinson era già a verde pubblico e la riproposizione del vincolo contribuisce a dotare il comune di servizi in un ambito completamente urbanizzato;
—  Le opere in progetto rivestono un notevole interesse pubblico, stante che sono finalizzate a soddisfare le esigenze primarie dei ragazzi e dei bambini per favorire la piena espressione creativa anche attraverso il gioco sia in attività individuali che di gruppo.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto per la realizzazione di un parco Robinson in via E. De Amicis, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 9 dicembre 1996, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
—  tav.  1   - relazione - aerofotogrammetria - piano regolatore generale - catastale; 
—  tav.  2  - planimetria generale; 
—  tav.  3  - planimetria - sezioni (movimenti di terra); 
—  tav.  4  - planimetria impianto di illuminazione; 
—  tav.  5  - planimetria impianto fognante-idrico; 
—  tav.  6a  - particolare recinzione; 
—  tav.  6b  - particolare zona A; 
—  tav.  6c  - particolare zona B; 
—  tav.  6d  - particolare zona C; 
—  tav.  6e  - particolare zona D; 
—  tav.  6f  - particolare zona E; 
—  tav.  6g  - particolare zona F; 
—  tav.  6h  - particolare servizi igienici; 
—  tav.  6i  - relazione abbattimento barriere architettoniche; 
—  tav.  7  - piano particellare d'esproprio; 
—  tav.  8  - analisi prezzi; 
—  tav.  9  - elenco prezzi; 
—  tav. 10  - computo metrico estimativo; 
—  tav. 11  - capitolato speciale d'appalto; 

—  delibera consiglio comunale di Caltanissetta n. 129 del 9 dicembre 1996;
—  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 635 del 3 giugno 1998.

Art. 3

Il comune di Caltanissetta resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1772)
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DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 12, contrada "Sacramento" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 12, contrada "Sacramento";
Vista la deliberazione consiliare n. 73 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12575/14431, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 202 del 6 settembre 1994 di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Siracusa, con decisione n. 16709/311 dell'1 febbraio 1995;
Vista la nota prot. n. 13413/U del 25 novembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato, esaminato il piano, contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
—  errato criterio di perimetrazione;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza;
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85 in quanto il suddetto articolo prescrive la realizzazione, all'interno dell'agglomerato abusivo individuato, di un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel piano in argomento sono state previste attrezzature quali centro sociale e poliambulatorio che sono riconducibili per la loro specificità ad un contesto di pianificazione più ampio e la loro previsione andrebbe opportunamente affrontata in sede di revisione del piano regolatore generale;
3.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85 in quanto il programma finanziario quinquennale allegato al piano non ha suddiviso la spesa complessiva in 5 esercizi finanziari;
4.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile 1995;
5.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in quanto le opere di urbanizzazione previste negli isolati n. 2 e n. 3, e ricadenti in parte all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, esulano da quanto consentito dal comma 1, lett. a) dell'art. 15 stesso. In particolare negli agglomerati abusivi ricadenti nella suddetta fascia di inedificabilità ex legge regionale n. 78/76, sono state previste aree destinate a parcheggio e a verde pubblico, una nuova strada costiera e tutte le reti tecnologiche.
Con deliberazione consiliare n. 167 del 27 dicembre 1996 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate con le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 914 del 13 febbraio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero, inoltre, è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85
Viene controdedotto asserendo che l'agglomerato di cui al piano particolareggiato di recupero in argomento si configura non tanto come area residenziale a carattere stagionale quanto una vera e propria appendice della città, abitata stabilmente.
Le attrezzature previste, pertanto, rivestono carattere di necessario servizio per una collettività distante dal centro della città.
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994.
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero.
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Viene asserito che solo brevissimi tratti di nuove previsioni viarie riguardano porzioni di tessuto urbano abbisognevoli di tale realizzazione per esclusivi motivi di carattere prettamente funzionale.
Viene affermato che sulla strada costiera esiste già la linea principale dell'acquedotto comunale alla quale viene ritenuto opportuno e conseguenziale l'allacciamento di eventuali bracci di derivazione e che le reti tecnologiche previste rappresentano opere indispensabili per una zona già densamente abitata.»
Vista la nota prot. n. 5547 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente, su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5547 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 31/int. del 5 febbraio 1997 e prot. n. 59/int. del 15 aprile 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 12 in contrada "Sacramento" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 662 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che le controdeduzioni formulate dal comune di Siracusa relativamente agli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 37/85 appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 78/76, in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che appare, altresì, fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di 4.700 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre i 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 202 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 73 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 662 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero n. 12 in contrada "Sacramento" del comune di Siracusa, adottato con delibera consiliare n. 202 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 73 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi dallo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1766)
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DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 26 e 27, denominati "Fontane Bianche" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero agglomerati nn. 26 e 27 "Fontane Bianche";
Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 6 novembre 1995 con prot. n. 12584/14440, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 211 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta dell'1 febbraio 1995 con decisione prot. n. 16717/311;
Vista la nota prot. n. 633/U del 27 gennaio 1997, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
L'agglomerato include due aree residenziali con regolare licenza edilizia che non possono essere oggetto di piano di recupero;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza, né quello dell'A.N.A.S. relativamente alla fascia di rispetto della S.P., né quello dell'Ente ferrovie;
2.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 in quanto il piano particolareggiato di recupero è stato approvato in variante al piano regolatore generale adottato con delibere di consiglio comunale n. 48/92 e n. 190/93, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 37/85;
3.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in quanto sono state previste all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia opere che esulano dal comma a) dell'art. 15, in particolare sono stati previsti alcuni tratti di rete stradale;
4.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile del 1995.
Con deliberazione consiliare n. 47 del 28 marzo 1997 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
Viene asserito che all'interno dei complessi edilizi e regolarmente autorizzati nessuna nuova previsione di servizi è stata inserita; che i servizi esistenti al loro interno sono stati considerati solo ai fini della verifica della dotazione complessivamente necessaria e che le superfici relative a detti servizi esistenti non sono oggetto di espropriazione.
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi ne ha stabilito l'edificabilità in conformità alla variante al piano regolatore generale adottata con la delibera n. 190/93.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 414 del 24 gennaio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza. Viene rilevato che l'art. 14, comma 5°, non fa menzione a pareri relativi ad altri enti.
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
Viene asserito che il piano particolareggiato di recupero è stato approvato in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti e non in variante alla rielaborazione del piano regolatore generale adottato con DD.CC. n. 48/92 e n. 190/93.
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Nel merito viene precisato che la previsione di reti tecnologiche entro la fascia dei 150 metri dalla battigia scaturisce dalla necessità di assicurare le reti di urbanizzazione primaria per i volumi ivi insistenti per gran parte legittimamente realizzati antecedentemente al 1976. Viene precisato, altresì, che l'obbligo dell'arretramento ex art. 15 della legge regionale n. 78/76, risulta superato dall'art. 31 della legge regionale n. 4/96.
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero.»;
Vista la nota prot. n. 5159 del 30 aprile 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5159 del 30 aprile 1998;
Viste le note prot. n. 75/int. del 10 aprile 1997 e prot. n. 57/int. del 16 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero agglomerati nn. 26 e 27 "Fontane Bianche" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 670 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85, è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che per quanto riguarda le altre contestazioni formulate con la nota prot. n. 633/U del 27 gennaio 1997, si ritiene che le controdeduzioni al riguardo formulate dal comune di Siracusa appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre i 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 211 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 82 del 2 maggio 1998, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 670 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerati nn. 26 e 27 "Fontane Bianche" adottato con delibera consiliare n. 211 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 82 del 2 maggio 1998.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1767)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Visto il foglio n. 4815 dell'11 aprile 1994, pervenuto a questo Assessorato il 13 aprile 1994 ed assunto al protocollo al n. 24075 in pari data, con il quale il sindaco del comune di Caltagirone ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alle varianti urbanistiche al vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984, riguardanti alcune modifiche normative e alcune destinazioni urbanistiche;
Vista la deliberazione n. 142 dell'11 aprile 1989, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha proceduto all'adozione delle varianti urbanistiche di cui sopra;
Visto il voto n. 509 del 31 luglio 1991, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
—  Considerato che fra l'adozione della variante e l'esame odierno sono trascorsi oltre due anni e ben otto mesi per la incompleta regolarizzazione degli atti amministrativi, pare opportuno entrare anche nel merito per consentire un risparmio dei tempi necessari al completamento dell'iter ed alla sua eventuale reiterazione al fine di assicurare rispondenza formale e sostanziale alle prescrizioni di legge;
Premesso:
—  che per la variante n. 1, nel quadro del perfezionamento formale e sostanziale perseguito, appare opportuno abolire la parola "minima" del primo periodo ed aggiungere dopo "i ballatoi" la parola "aperti";
—  che per la variante n. 2 mentre appare opportuna l'abolizione dell'ultimo periodo del capoverso "Distacchi" non si può condividere l'abolizione del primo periodo del cap. V "Densità edilizia fondiaria" che non ingenera le confusioni temute secondo quanto relazionato ed è utile guida anche nella redazione del piano di recupero;
—  che per la variante n. 3 il Consiglio non ha condiviso il criterio che vuole considerato volume tecnico il volume pieno a rialzo (fino a cm. 50) del piano di pavimento nelle costruzioni rurali.
Tale volume va considerato nella cubatura residenziale per il suo carattere accessorio a quello della costruzione;
—  che per la 4ª variante appare opportuna la precisazione numerica dei piani consentiti ma che, con l'occasione, appare necessario correggere l'errore materiale che fissa una densità per le ristrutturazioni "non inferiore" a 5 mc/mq.;
—  che per la 5ª e 6ª variante non si ha nulla da osservare.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che sulle varianti in oggetto non possa esprimersi parere per la rilevante irregolarità formale e che, nel merito, possa raccomandarsi il rispetto dei criteri espressi nelle superiori considerazioni.»;
Vista la nota prot. n. 54 del 26 aprile 1994 e la nota prot. n. 88 del 23 giugno 1994, con le quali il gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alle varianti urbanistiche al vigente piano regolatore generale di Caltagirone;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
1)  relazione dell'ufficio tecnico comunale;
2)  tav.  2  -  zonizzazione del territorio comunale in scala 1:25.000; 
3)  tav. 2/A  -  progetto di piano in scala 1:10.000; 
4)  tav. 3/A  -  progetto di piano in scala 1:10.000; 
5)  tav. 3/A  -  variante al progetto di piano in scala 1:10.000; 
6)  tav.  3/C  -  progetto di piano in scala 1:10.000; 
7)  tav.  3/C  -  variante al progetto di piano in scala 1:10.000; 

8)  relazione geologica;
Visto il successivo voto n. 627 del 21 maggio 1998 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
—  la variante n. 1 riguardante modifiche al punto 10 dell'art. 23 del regolamento edilizio di cui al piano regolatore generale approvato con decreto n. 134/84 possa essere condivisa con la seguente prescrizione:
—  la dizione "ballatoi" va cassata e sostituita con: "gli aggetti qualora siano aperti (ballatoi, balconi, ecc.)";
—  la variante n. 2 appare sostanzialmente condivisibile ad eccezione degli interventi previsti dalla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 (ristrutturazione edilizia), che non possono consentirsi in assenza di piano particolareggiato di recupero;
—  la variante n. 3 può essere condivisa atteso il fatto che il riempimento in pietrame esclude ogni possibile utilizzo diverso da quello tecnico per cui lo stesso si realizza;
—  la variante n. 4 appare condivisibile con la precisazione che per le ristrutturazioni la densità edilizia fondiaria debba essere intesa come "non superiore a 5 mc./mq.";
—  la variante n. 5 non può essere condivisa in quanto atteso il lungo periodo trascorso dall'approvazione del piano regolatore generale, la scadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, la correzione di eventuali errori materiali per altro non facilmente verificabili, avrebbe l'unico effetto di apporre vincoli sulle relative aree, nonostante in atto non siano state approvate opere pubbliche che le riguardino.
Si ritiene opportuno ricordare che in regime di vincoli scaduti la riproposizione del vincolo può essere giustificata solo dall'approvazione dell'opera pubblica ricadente in tale area, la cui realizzazione si configura come interesse pubblico prevalente;
—  la variante n. 6 non può essere condivisa in quanto non risultano essere stati preventivamente acquisiti i relativi pareri così come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica di cui al decreto dell'Assessore per la sanità 5 settembre 1997.
Per tutto quanto sopra il consiglio è del parere:
—  che le varianti nn. 1, 2, 3 e 4 al piano regolatore generale del comune di Caltagirone di cui alla deliberazione consiliare n. 142 dell'11 aprile 1989 sono condivise con le prescrizioni di cui ai superiori considerata;
—  che le varianti nn. 5 e 6 non sono condivise per i superiori considerata.»;
Ritenuto di poter condividere il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 627 del 21 maggio 1998;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate, con le prescrizioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 627 del 21 maggio 1998, le varianti urbanistiche al vigente piano regolatore generale del comune di Caltagirone nn. 1, 2, 3 e 4 adottate con delibera consiliare n. 142 dell'11 aprile 1989.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato al sindaco del comune di Caltagirone e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1809)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piraino.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visto il decreto n. 413 del 2 maggio 1990, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Piraino;
Viste la nota prot. n. 11625 del 12 dicembre 1997 e fax del 7 luglio 1998, con cui il comune di Piraino trasmette a questo Assessorato gli atti ed elaborati inerenti i lavori di costruzione di una passerella fra la frazione di Salina e lo scorrimento veloce S.S. 113 - S. Angelo di Brolo, in variante allo strumento urbanistico;
Vista la delibera n. 30 del 4 settembre 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta dell'11 giugno 1998 con decisione n. 4627/4570, con cui il consiglio comunale di Piraino adotta la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione di cui ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del 12 novembre 1997 a firma del segretario comunale relativa all'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini di legge e sulla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 20641 del 15 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
«1)  rendere salvi i diritti dei terzi;
2)  osservare le norme di cui alla legge n. 1086/71 e i DD.MM. che disciplinano le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica;
3)  osservare le leggi in oggetto indicate e i DD.MM. che disciplinano le opere in zone sismiche.
Il presente provvedimento viene reso anche ai fini idraulici in linea definitiva ai sensi degli artt. 57 e 93 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche per l'esecuzione dell'attraversamento in questione.
Quest'ultima autorizzazione viene resa a condizione che a lavori ultimati venga ripristinata la primitiva configurazione dell'alveo in modo che nessun pregiudizio possa essere arrecato al libero deflusso delle acque.
La presente autorizzazione si intende ancora accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi con i seguenti obblighi:
—  riparare a tutti i danni che possano derivare a chiunque causa i lavori in argomento;
—  osservare tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti;
—  effettuare periodicamente la sorveglianza e la manutenzione del tratto del torrente interessato dal manufatto per garantire le migliori condizioni di deflusso;
—  ripristinare le opere idrauliche esistenti che dovessero essere interessate dai lavori.
Codesto comune è tenuto al pagamento delle tasse sulle concessioni governative e al canone d'uso per l'asservimento del suolo demaniale.
Qualsiasi danno dovesse subire codesto comune per qualsiasi causa, resterà a suo carico.»;
Vista la nota prot. n. 5726/97 del 9 marzo 1998, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina esprime, ai sensi dell'art.7 della legge 29 giugno 1939, n. 431 parere favorevole alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 10874 del 14 novembre 1997 con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina autorizza: «soli fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto a condizione che vengano rispettate le indicazioni riportate negli elaborati progettuali e vengano messi in atto i suggerimenti riportati nelle considerazioni conclusive dello studio geologico.
L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al distaccamento forestale di Sant'Angelo di Brolo che acquisirà agli atti copia del nulla-osta rilasciato dal Genio civile.
La presente autorizzazione ha la validità di mesi dodici e potrà essere prorogata, per un periodo massimo di ulteriori mesi dodici, su richiesta motivata.
Il distaccamento forestale in indirizzo vigilerà sul l'esatta osservanza della presente autorizzazione attenendosi, per quanto non previsto, alle P.M.P.F. vigenti in provincia di Messina.
Se richiesti, fornirà alla ditta interessata eventuali ulteriori chiarimenti ed in caso di trasgressione procederà a norma di legge.»;
Visto il parere n. 18 del 21 luglio 1998, prot. n. 506 del 22 luglio 1998, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
—  Il comune di Piraino è in atto dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 413 del 2 maggio 1990;
—  la procedura seguita dal comune sulla variante di che trattasi è conforme alle norme di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  la variante di che trattasi è mirata al miglioramento delle viabilità di collegamento con la frazione Salina;
—  trattasi di un'opera di modesta entità che non incide sui criteri pianificatori del piano vigente;
—  il progetto è corredato dei prescritti pareri degli enti predisposti alla tutela dei vincoli gravanti sull'area interessata dalla variante;
E' del parere che la variante proposta dal comune di Piraino, adottata con delibera consiliare n. 30 del 4 settembre 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo in data 11 giugno 1998, è meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal gruppo lavoro XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 18 del 21 luglio 1998 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina in premessa riportati, la variante allo strumento urbanistico del comune di Piraino relativa alla costruzione di una passerella di collegamento tra la frazione Salina e lo scorrimento veloce S.S. 113 - S. Angelo di Brolo adottata dal consiglio comunale di Piraino con delibera n. 30 del 4 settembre 1997.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiglio comunale n. 30 del 4 settembre 1997;
2)  stralcio piano regolatore vigente con riportata la variante.

Art.  3

Il comune di Piraino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1796)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
Viste le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Visto il decreto n. 183/74 del 2 dicembre 1974 con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ragusa;
Vista la nota prot. n. 34334 del 9 giugno 1997, con la quale il comune di Ragusa ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione, la variante al vigente piano regolatore generale per il mutamento di destinazione d'uso da zone territoriali omogenee B3 e B4 a verde pubblico delle aree dismesse di proprietà della società Somicem S.p.A. ex Gulf, in particolare:
«a)  l'area situata tra le vie Ducezio, Stersicoro, Pompei con superficie di mq. 4.350 con destinazione nel vigente piano regolatore generale a z.t.o. b/3;
b)  l'area situata tra le vie del Castagno e Mongibello con superficie di mq. 3.300 e z.t.o. B3 in cui insiste un fabbricato:
c)  l'area situata tra le vie O.M. Corbino e Lombardo Radice con superficie di mq. 1.350 z.t.o. B/4»;
Vista la delibera consiliare n. 17 del 22 febbraio 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione provinciale, nella seduta del 13 marzo 1993 al n. 1483, con la quale il consiglio comunale di Ragusa ha approvato, per quanto di competenza, la variante sopra specificata;
Rilevato che la procedura di pubblicazione è regolare e che entro il termine previsto dal 3° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 è stata presentata al comune di Ragusa una osservazione alla variante da parte della ditta Somicem S.p.A. proprietaria dichiarata delle tre aree oggetto della variante;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 10 febbraio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 12 aprile 1995 al n. 5429/5058, con la quale il consiglio comunale di Ragusa ha rigettato l'osservazione inoltrata dalla ditta Somicem S.p.A. ex Gulf;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 11066 del 23 maggio 1997, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli elaborati trasmessi consistenti in:
 1)  relazione motivante la variante di cui si chiede l'approvazione, datata 17 aprile 1997;
 2)  tav. 1 -   stato di fatto 1:2.000 relativo al sito Ragusa - via O.M. Corbino e via Lombardo Radice; 
 3)  tav. 2 -   stralcio piano regolatore generale vigente, 1:5.000 relativo al sito Ragusa - via O.M. Corbino e via Lombardo Radice; 
 4)  tav. 3 -   stralcio piano regolatore generale con l'indicazione della variante 1:5.000 relativo al sito Ragusa - via O.M. Corbino e via Lombardo Radice 
 5)  tav. 1 -   stato di fatto 1:2.000 relativo al sito Ragusa tra le vie Ducezio, Stersicoro e Pompei; 
 6)  tav. 2 -   tav. 2 - stralcio piano regolatore generale vigente relativo al sito Ragusa tra le vie Ducezio, Stersicoro e Pompei; 
 7)  tav. 3 -   stralcio piano regolatore generale con l'indicazione della variante 1:500 relativo al sito Ragusa tra le vie Ducezio, Stersicoro e Pompei; 
 8)  tav. 1 -   tav. 1 - stato di fatto 1:2.000 relativo al sito Ragusa tra la via del Castagno e Mongibello; 
 9)  tav. 2 -   stralcio piano regolatore generale vigente 1:5.000 relativo al sito Ragusa tra la via del Castagno e Mongibello; 
10)  tav. 3 -   stralcio piano regolatore generale con l'indicazione della variante 1:5.000 relativo al sito Ragusa tra la via del Castagno e Mongibello; 

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 644 del 2 luglio 1998, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che
—  Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
–  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
–  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con il parere favorevole sopra richiamato;
—  Le aree individuate dal comune per essere destinate a verde pubblico attrezzato sono localizzate all'interno del tessuto urbano totalmente edificato e nonostante l'esigua superficie delle aree interessate dalla variante, essa contribuisce in ogni modo a migliorare gli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968;
—  La variante proposta non incide sui criteri posti a base del vigente piano regolatore generale;
—  L'osservazione presentata avverso la variante a firma della Somicem S.p.A., non è accoglibile in quanto è direttamente finalizzata a perseguire obiettivi di interessi privati.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto, adottata dal comune di Ragusa con deliberazione consiliare n. 17 del 22 febbraio 1993.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 644 del 2 luglio 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 644 del 2 luglio 1998, la variante al vigente piano regolatore generale per il mutamento di destinazione d'uso da zone territoriali omogenee B3 e B4 a verde pubblico delle aree dismesse di proprietà della società Somicem S.p.A. ex Gulf, adottata dal comune di Ragusa con deliberazione consiliare n. 17 del 22 febbraio 1993.

Art. 2

L'osservazione presentata dalla ditta Somicem S.p.A. viene respinta in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 644 del 6 luglio 1998.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1807)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato CP/1 del comune di Solarino.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
Viste le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Vista la nota prot. n. 5919 del 17 giugno 1997, con la quale il comune di Solarino ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione, la variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato "CP/1", da zona "FS/2" spazi pubblici attrezzati, a zona "Ftp" parchi territoriali e urbani;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 2 del 30 gennaio 1997, avente per oggetto "Variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato "CP1" da zona "FS/2", spazi pubblici ed attrezzati a zona "Ftp", parchi territoriali urbani;
Vista la delibera n. 18 del 22 aprile 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo il 28 aprile 1997 al n. 4191, con la quale il consiglio comunale di Solarino ha riapprovato per quanto di competenza la variante allo strumento urbanistico adottato ed in salvaguardia (piano regolatore generale) intendendo la destinazione d'uso dell'area ricadente nel comparto CP/1 da quella attuale di "FS/2" in quella di zona "Ftp";
Visti gli elaborati allegati al superiore atto deliberativo n. 18 del 22 aprile 1997 e di seguito elencati:
—  stralcio attuale della tav. P2 del piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 7 novembre 1995, in scala 1:2.000 con evidenziata l'area denominata "FS/2";
—  stralcio modificato della tav. 4 del piano particolareggiato CP/1 – zonizzazione e lottizzazione – con l'individuazione dell'area "Ftp";
Vista la nota n. 278 del 12 luglio 1997, con la quale il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, per il parere di competenza gli atti e gli elaborati della variante di cui sopra;
Rilevato che la procedura di pubblicazione è regolare e che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 653 del 4 giugno 1998, che parzialmente si trascrive";
«...Omissis...
Premesso che:
—  il comune di Solarino è dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 436/82 del 13 dicembre 1982;
—  i piani particolareggiati già strumenti attuativi di esecuzione del piano di fabbricazione sono stati adeguati secondo direttive A.R.T.A. e riformulati quali P.E. del piano regolatore generale successivamente adottato;
—  il Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 565 reso nella seduta del 22 ottobre 1997, ha espresso parere che il piano regolatore generale del comune di Solarino, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 1 del 7 novembre 1995, fossero meritevoli di approvazione con modifiche e prescrizioni;
—  in data 7 febbraio 1996, con nota prot. n. 80, il gr. XIX dell'A.R.T.A. ha chiesto di accertare se l'area, ricadente nel comparto CP/1 del piano di fabbricazione, destinata alla realizzazione di un parco urbano, "possiede i requisiti di conformità necessari al finanziamento dell'opera". Dagli atti non risultava esservi conformità tra gli elaborati e lo strumento urbanistico (piano di fabbricazione) vigente;
—  in data 1 agosto 1996, con nota prot. n. 9826, il comune di Solarino ha trasmesso la delibera di consiglio comunale n. 47 dell'8 luglio 1996, con la quale ha riproposto il vincolo urbanistico dell'area su cui dovrà realizzarsi il parco urbano;
—  con assessoriale prot. n. 13751/U del 4 novembre 1996 è stato fatto rilevare al comune di Solarino che:
A)  l'area in argomento ricade nel piano di fabbricazione vigente all'interno del piano particolareggiato CP/1 in zona "At", area e parco per gioco e sport;
B)  riguardo al piano regolatore generale adottato e trasmesso, l'area in argomento è destinata a zona "Fs2", spazi pubblici attrezzati.
E' stato fatto altresì rilevare che nel piano regolatore generale le aree destinate a "Parchi urbani e territoriali", vengono classificati zone "Ftp";
—  con la stessa assessoriale è stato invitato il comune di Solarino, al fine della realizzazione dell'opera, secondo la normativa vigente, altresì a procedere a variante allo strumento urbanistico adottato e in salvaguardia (piano regolatore generale) mutando la destinazione d'uso dell'area da quella attuale di zona "Fs" in quella di zona "Ftp";
—  con sindacale prot. n. 5919 del 17 giugno 1997, il comune di Solarino ha trasmesso, per l'approvazione da parte di questo Assessorato, la variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato CP/1, modificando la zona Fs/2 "spazi pubblici attrezzati" a zona Ftp "parchi territoriali e urbani";
—  l'area per la realizzazione del parco urbano ha forma rettangolare, con una estensione di mq. 6.060. Il terreno ha giacitura pianeggiante.
"Il progetto del parco limita al massimo opere ed elementi artificiali ed artificiosi, creando uno spazio con forma ed aspetti naturali, o quantomeno ispirati al paesaggio naturale".
Considerato che:
—  l'area oggetto della variante è classificata come "Fs2 - spazi pubblici attrezzati" e che la dislocazione del "Parco urbano e territoriale" risulta una soluzione organica ed aggiornata con una programmazione da tempo avviata;
—  le caratteristiche morfologiche e storiche dell'ambito urbano interessato alla variante vanno mantenute e valorizzate attraverso la realizzazione del parco;
—  il parco è "pensato come elemento di riqualificazione del costruito, in grado di assolvere a nuove funzioni urbane, come quella dell'igiene e della salute fisica, e soprattutto come elemento in grado di dare una nuova forma ed un nuovo disegno della città, che deve essere anche una città verde".
Tutto ciò premesso e considerato, il consiglio è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante presentata.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 653 del 4 giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 653 del 4 giugno 1998, la variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato "CP/1" del comune di Solarino da zona FS/2 "spazi pubblici attrezzati" a zona Ft/p "parchi territoriali e urbani" adottata con delibera consiliare n. 18 del 22 aprile 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Solarino resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1808)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione del progetto della ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina, per un impianto di termodistruzione nel porto di Messina.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modifiche;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto il D.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, recante il regolamento per l'esecuzione della legge n. 615/66;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1990, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/94 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che riporta norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989, di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il D.M. ambiente 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissioni;
Visto il D.P.R. del 25 luglio 1991, di modifica del D.P.C.M. 21 luglio 1989;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai DD.MM. del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22/97 e n. 389/97, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.M. 21 dicembre 1995, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il D.P.C.M. del 21 marzo 1997, che sostituisce il D.P.C.M. del 6 luglio 1995 ed approva il nuovo modello unico di dichiarazione in materia ambientale (MUD) previsto dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
Visto il D.M. dell'11 marzo 1998, n. 141 relativo alla regolamentazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica;
Visto il D.M. dell'1 aprile 1998, n. 145, di approvazione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il D.M. dell'1 aprile 1998, n. 148, di approvazione del modello dei registri di carico e scarico;
Visto il decreto territorio e ambiente n. 937/92 del 9 giugno 1992, con il quale la ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione e costruzione navi e degassificazione petroliere;
Vista l'istanza del 7 ottobre 1992, con la quale la ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede legale in Messina, via S. Ranieri, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, per la modifica delle emissioni derivanti dalla termodistruzione delle morchie oleose risultanti dall'attività della stazione di degassifica ubicata nell'area portuale di Messina;
Vista la documentazione trasmessa dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Messina, in allegato alle note n. 4125/5 del 26 ottobre 1992 e n. 1209 del 6 ottobre 1997, costituita in particolare da:
—  corografia (scala 1:25.000);
—  planimetria (scala 1:500);
—  planimetria (scala 1:2.000);
—  descrizione di un impianto termodistruttivo trasportabile per la combustione di morchie oleose;
—  schede tecniche impianti di abbattimento;
—  schema a blocchi;
—  relazione integrativa sulle emissioni in atmosfera;
—  allegato 1 (progetto impianto di termodistruzione costituito da mappe, planimetrie, schemi, relazione tecnico-descrittiva e studio di compatibilità ambientale);
—  allegato 2 (relazione analitica di caratterizzazione delle morchie oleose provenienti dalla stazione di degassifica);
Visto il parere espresso dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente nella seduta del 24 ottobre 1992, trasmesso con nota n. 4125/5 del 26 ottobre 1992;
Vista l'assessoriale n. 17140/u del 29 luglio 1997, con la quale sono state date alle Commissioni provinciali tutela e ambiente dell'Isola disposizioni in ordine all'applicazione agli impianti di incenerimento della normativa di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, con particolare riferimento ai limiti alle emissioni ai sensi del comma 1, lettera f) del predetto art. 28;
Visto il parere integrativo reso dalla C.P.T.A. di Messina nella seduta del 22 settembre 1997, trasmesso con nota n. 1209 del 6 ottobre 1997;
Ritenuto di condividere i predetti pareri;
Visto il parere del comune di Messina, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, reso con nota n. 572185 del 25 maggio 1995;
Vista l'istanza presentata in data 9 settembre 1993 dalla ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina in via S. Raineri, per il rilascio del nulla-osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 per un impianto di trattamento, mediante termodistruzione, di morchie oleose;
Vista la successiva istanza del 22 aprile 1996, presentata dalla SMEB Cantieri Navali S.p.A. per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/82 per l'impianto sopra descritto, e le integrazioni del 16 febbraio 1995, 3 marzo 1995, 22 aprile 1996, 3 luglio 1996, 30 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XVIII, protocollo 639 del 21 novembre 1994, con il quale l'ufficio ha inviato al C.R.T.A. il progetto costituito dai seguenti elaborati:
—  tavoletta foglio 254 IV N.O. carta IGMI di Messina, scala 1:25.000;
—  stralcio mappa piano regolatore generale Messina;
—  foglio catastale n. 125 comune di Messina;
—  planimetria generale insediamento SMEB;
—  planimetria generale stazione di degassificazione, deposito acque oleose e impianto di termodistruzione;
—  schema planimetrico stazione di degassificazione;
—  planimetria impianto termodistruttivo;
—  schema a blocchi impianto termodistruttivo;
—  elaborati grafici impianto termodistruttivo;
—  relazione tecnica;
—  studio compatibilità ambientale;
—  planimetria ubicazione forno distruttore, scala 1:5.000;
—  rappresentazione con coordinate catastali, della zona del forno termodistruttore;
—  planimetria forno e percorso tubazione, con stazione di degassificazione, scala 1:100;
—  relazione tecnico-descrittiva e di impatto ambientale;
—  copia stralcio catastale foglio n. 22 con ubicazione impianto;
Vista la nota n. 386 del 25 settembre 1995, con la quale la segreteria del C.R.T.A. ha restituito all'ufficio competente di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, la pratica relativa all'impianto di termodistruzione della SMEB Cantieri Navali S.p.A.;
Considerato che secondo l'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come modificato dal l'art. 11 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, il parere del C.R.T.A. viene considerato reso in conformità alla proposta dell'ufficio se non è espresso entro 90 giorni dalla richiesta;
Visto il parere (con prescrizioni) dell'ufficio competente di questo Assessorato, reso con l'istruttoria di cui alla sopracitata nota n. 639 del 21 novembre 1994;
Visti gli atti della Conferenza di servizi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, convocata per la prima volta in data 20 gennaio 1997, e successivamente aggiornata in data 7 aprile 1997 e 18 giugno 1997;
Visto il parere n. 4027/cc (con prescrizioni) del 21 settembre 1995, integrato dalle note n. 971/cc del 18 febbraio 1998 e n. 5434 del 21 marzo 1998, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina;
Visto il parere n. 1637 (con prescrizioni) del 17 giugno 1997 rilasciato dall'autorità portuale di Messina;
Visti i pareri n. 2508 del 27 febbraio 1998, rilasciato dall'U.T.F. di Messina, e n. 16072 (con prescrizioni) del 17 ottobre 1997, rilasciato dalla circoscrizione doganale di Messina;
Visto il parere n. 40 (con prescrizioni) del 29 gennaio 1998 dell'Ente autonomo portuale di Messina;
Visto il parere n. 6728 (con prescrizioni) del 10 marzo 1998 dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime;
Visti i pareri n. 724 dell'8 aprile 1998 e n. 5553 (con prescrizioni) del 4 luglio 1998 rispettivamente dei settori di igiene e sanità pubblica e di medicina del lavoro della Azienda U.S.L. n. 5 di Messina;
Vista la certificazione n. 17163/1998 del 28 luglio 1998, rilasciata dalla Prefettura di Palermo, dalla quale risulta che a carico del legale rappresentante della SMEB Cantieri Navali S.p.A. non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui alla legge n. 575/65;
Considerato che ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 22/97 le imprese che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti non sono sottoposte all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che la ditta ha prodotto apposita documentazione tecnica dalla quale risulta che le morchie oleose provenienti dalla stazione di degassifica della stessa SMEB, che dovranno essere trattate nell'impianto di termodistruzione, sono classificabili come rifiuti speciali non "tossici e nocivi" ai sensi del D.P.R. n. 915/82;
Visto che i rifiuti in questione sono classificati ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 come rifiuti pericolosi;
Considerato che l'art. 56 del decreto legislativo n. 22/97 ha abrogato il D.P.R. n. 915/82, e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restino in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto, e che "ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi";
Considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 22/97 devono essere individuate le garanzie finanziarie a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione, e che non sono state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 18, comma 2, lettera g) dello stesso decreto legislativo n. 22/97, relative alla "determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";
Ritenuto che, dovendo l'impianto termodistruggere rifiuti pericolosi, sia necessario che la ditta presenti le garanzie finanziarie previste dal decreto territorio e ambiente 19 aprile 1986, n. 188;
Vista la polizza fidejussoria n. 4109669 del 21 luglio 1998 e con validità fino al 21 luglio 1999, con la quale la Navale assicurazioni S.p.A. si costituisce fidejussore nei confronti dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, nell'interesse della SMEB Cantieri Navali S.p.A., per l'attività incenerimento delle morchie oleose prodotte nello stesso impianto;
Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 57, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 22/97, la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, "continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'art. 1, lettera i) del D.P.C.M. n. 377/88", e che quindi l'impianto in questione non è soggetto a V.I.A.;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, nonché alla modifica delle emissioni ai sensi dell'art. 15, comma a, del D.P.R. n. 203/88;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è approvato alla ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina, in via S. Raineri, il progetto dell'impianto di termodistruzione di morchie oleose sito in località S. Raineri - Zona Falcata del porto di Messina. Il progetto è costituito dagli elaborati in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 viene altresì rilasciato il nulla osta all'impianto del termodistruttore in parola.
Il progetto viene approvato con le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

La ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. è autorizzata, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 1.
La presente autorizzazione ha la durata di anni 5 a partire dalla data del presente decreto.

Art.  3

L'impianto di cui all'articolo 1 potrà termodistruggere soltanto le morchie oleose provenienti dalla stazione di degassificazione, per un quantitativo non superiore a 10.000 tonnellate/anno.

Art.  4

In nessun caso potrà essere effettuata, non essendo stato l'impianto sottoposto alle procedure di V.I.A. previste dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la termodistruzione di rifiuti classificati come "tossici e nocivi" ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

Art. 5

Subito dopo la messa in funzione del forno andranno analizzate le scorie prodotte per una loro caratterizzazione chimico-fisica, ed in funzione dei risultati ne andrà curato lo smaltimento e/o il recupero. A regime i rifiuti prodotti andranno analizzati con cadenza semestrale e dovranno essere stoccati, smaltiti e/o recuperati nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 6

La ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. dovrà rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni fissate, nei relativi pareri, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina (nota n. 4027/cc del 21 settembre 1995 integrata dalle note n. 971/cc del 18 febbraio 1998 e n. 5434 del 21 marzo 1998), dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina (espresso in Conferenza di Servizi del 18 giugno 1997), dall'Azienda U.S.L. n. 5, servizio di medicina del lavoro (nota n. 5553 del 4 luglio 1998), dalla circoscrizione doganale di Messina (nota n. 16072 del 17 ottobre 1997), dall'Ente autonomo portuale di Messina (nota n. 40 del 29 gennaio 1998), dal Genio civile per le opere marittime di Palermo (nota n. 6728 del 10 marzo 1998) e dall'autorità portuale di Messina (note n. 1637 del 17 giugno 1997 e n. 1383 del 25 maggio 1998).

Art.  7

La ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. dovrà tenere i registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97, per i rifiuti in entrata e per quelli prodotti dallo stesso impianto di termodistruzione. La ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. è inoltre tenuta a presentare la dichiarazione annuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97 (catasto dei rifiuti) secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e dalle relative norme di attuazione.

Art.  8

E' approvata la polizza fidejussoria n. 4109669 del 21 luglio 1998 in premessa citata, con validità fino al 21 luglio 1999.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto 19 aprile 1986, n. 188, la Raffineria Mediterranea S.p.A. dovrà provvedere, pena la decadenza del presente decreto, ad aggiornare con cadenza annuale l'importo delle garanzie finanziarie prestate, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto assessoriale. La ditta dovrà inoltre adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni statali e/o regionali emanate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 22/97.

Art.  9

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma a, del D.P.R. n. 203/88 è concessa alla SMEB Cantieri Navali S.p.A. l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione dell'impianto di cui all'articolo 1.
La predetta autorizzazione è subordinata, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 22/97, al rispetto dei limiti alle emissioni fissati dalla direttiva comunitaria n. 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le sostanze, e in particolare per gli I.P.A., di cui all'allegato 1, tabella A1, del D.M. 12 luglio 1990 dovranno essere rispettati i limiti per classe e per singolo inquinante fissati al paragrafo 1.1.
Il punto di emissione dell'impianto dovrà essere dotato di idonea predisposizione per il campionamento delle stesse.
Dovrà inoltre essere previsto il monitoraggio in continuo dei parametri e degli inquinanti indicati nella direttiva comunitaria sopracitata.

Art.  10

La ditta SMEB Cantieri Navali S.p.A. procederà, con periodicità semestrale, alla calibrazione delle apparecchiature per la misura in continuo, e, con le modalità previste dai decreti ministeriali 12 luglio 1990 e 21 dicembre 1995, ai controlli analitici degli altri parametri, dandone congruo preavviso alla Provincia regionale ed al L.I.P. di Messina cui dovranno essere comunicati i risultati delle analisi.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 12 luglio 1990.
I metodi per il campionamento e le analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dai DD.MM. del 12 luglio 1990 e 21 dicembre 1995.
Per la determinazione di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli dei citati DD.MM., si rimanda ai metodi Unichim in vigore.

Art.  11

La ditta comunicherà almeno 15 giorni prima della messa in esercizio alla Regione, alla Provincia, al L.I.P. ed al comune di Messina, la data di avvio dell'impianto.
Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la ditta provvederà a rilevare i dati sulle emissioni, che dovranno essere trasmessi agli enti ed organi preposti di cui sopra.
Quanto sopra in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 203/88.

Art.  12

La ditta dovrà operare con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica, ed è tenuta al rispetto del decreto del territorio e ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  13

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità e/o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o di inadempienza alle condizioni e prescrizioni in esso contenute.

Art.  14

La presente autorizzazione è, in ogni caso, subordinata al rispetto delle norme del decreto legislativo n. 22/97 e di tutte quelle più restrittive che dovessero intervenire in materia. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le prescrizioni di competenza di altri organi ed enti.

Art.  15

La Provincia regionale di Messina, il L.I.P. di Messina ed il comune di Messina eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza. In particolare la Provincia di Messina vigilerà sulle modalità di gestione dei rifiuti, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni della presente autorizzazione.

Art.  16

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto potrà essere rinnovata a richiesta della ditta e previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina.
La relativa istanza dovrà pervenire a questo Assessorato, e per conoscenza alla Provincia ed al comune di Messina, almeno tre mesi prima della scadenza della stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1804)
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DECRETO 12 agosto 1998.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Licata.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il decreto n. 103/79 del 10 settembre 1974, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Licata;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Licata n. 34 del 15 aprile 1998;
Vista la nota prot. n. 16956 del 17 aprile 1998, con la quale il sindaco del comune di Licata ha trasmesso per i provvedimenti di competenza di questo Assessorato il programma costruttivo per la realizzazione di n. 60 alloggi a cura dell'I.A.C.P. di Agrigento;
Visti gli elaborati costituenti il programma costruttivo di seguito elencati:
 1)  relazione tecnica;
 2)  norme di attuazione;
 3)  relazione geologica;
 4)  corografia;
 5)  stralcio P.E.E.P.;
 6)  planimetria generale;
 7)  calcolo superfici e volumi;
 8)  planovolumetria di progetto;
 9)  profili;
10)  piano particellare di esproprio ed elenco ditte;
11)  planimetrie reti tecnologiche;
Vista la nota prot. n. 6403 del 25 maggio 1998, con la quale è stato richiesto al comune di integrare gli estremi di approvazione della delibera da parte del C.O.R.E.C.O., stralcio del vigente programma di fabbricazione e attestazione sulla situazione vincolistica delle aree;
Visti gli atti ed elaborati integrati dall'Amministrazione in sede del sopralluogo effettuato in data 16 giugno 1998:
—  stralcio del programma di fabbricazione;
—  certificato attestante l'inesistenza di vincoli gravanti sulle aree oggetto di intervento;
Vista la soluzione relativa alla sistemazione interna al lotto trasmessa dal progettista dell'I.A.C.P., arch. Saieva, via fax ed assunta al prot. n. 32963 del 26 giugno 1998;
Vista la copia della delibera di C.C. n. 34/98 trasmessa via fax ed assunta al prot. n. 35915 del 13 luglio 1998;
Visto il rapporto n. 197 del 22 luglio 1998, con il quale il gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica si è espresso sul programma costruttivo e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato rapporto del gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica e di dover procedere di conseguenza all'approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Licata con delibera n. 34 del 15 aprile 1998 alle condizioni e con le modifiche evidenziate nel rapporto medesimo;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Licata con delibera n. 34 del 15 aprile 1998 con le seguenti modifiche e prescrizioni:
—  la sistemazione interna dell'area viene modificata in relazione alle tavole integrative costituenti allegato A al presente decreto;
—  siano rispettate le prescrizioni di cui al parere della C.E.C. espresso in data 31 marzo 1998;
—  in sede di rilascio della singola concessione dovrà essere verificata la dotazione minima di parcheggi privati nella misura minima di 0,1 mq./mc.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.
Lo stesso decreto dovrà, inoltre, essere notificato nella forma delle citazioni, entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a ciascun proprietario di beni immobili compresi nel piano medesimo.

Art. 5

Il comune di Licata resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1806)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 9, contrada "Maeggio" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 9, contrada "Maeggio";
Vista la deliberazione consiliare n. 70 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12572/14428, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 212 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 gennaio 1995 con prot. n. 16718/311;
Vista la nota prot. n. 13851/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati A, B, C, D include all'interno case sparse o isolate nel territorio oltre che aree libere da costruzioni per le quali, in sede progettuale, non è stata definita la relativa destinazione urbanistica;
—  errato criterio di perimetrazione;
2.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85 in quanto il programma finanziario quinquennale allegato al piano non ha suddiviso la spesa complessiva in 5 esercizi finanziari;
3.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile del 1995.
Con deliberazione consiliare n. 2 del 3 gennaio 1997 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate come le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Di fatto il piano particolareggiato di recupero include all'interno della perimetrazione aree libere inizialmente normate dai progettisti ma successivamente escluse per i rilievi formulati dal CO.RE.CO. e dalla commissione consiliare urbanistica.
Successivamente con atto consiliare n. 70/95 il consiglio comunale ha stabilito l'inedificazione dei lotti interclusi ricadenti all'interno dell'agglomerato prevedendone la destinazione a z.t.o. E consentendo soltanto le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione dell'esistente;
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero;
Successivamente su segnalazione del consiglio regionale dell'urbanistica, l'A.R.T.A. contestava ulteriormente:
—  la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro.»;
Vista la nota prot. n. 5543 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5543 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 18/int. del 31 gennaio 1997 e prot. n. 59/int. del 5 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 9 in contrada "Maeggio" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 663 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che, per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero, non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che, per quanto riguarda le altre contestazioni formulate con la nota prot. n. 13851 del 5 dicembre 1996, le controdeduzioni al riguardo formulate dal comune di Siracusa appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di 3.430 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 212 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 70 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 663 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerato n. 9, contrada "Maeggio", adottato con delibera consiliare n. 212 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 70 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi dallo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1811)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 18, contrada "Murro di Porco" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 18 in contrada "Murro di Porco";
Vista la deliberazione consiliare n. 76 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12578/14434, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 205 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 gennaio 1995 con decisione prot. n. 16740/311;
Vista la nota prot. n. 13869/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto  l'individuazione dell'agglomerato include al suo interno aree libere da costruzioni che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali si è esclusa ogni previsione.
Inoltre prima dell'approvazione del piano non è stato acquisito il parere della Soprintendenza, così come richiesto dal 5° comma dello stesso art. 14;
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in quanto sono state previste all'interno della fascia dei 150 metri opere che esulano da quanto consentito dal comma a) dello stesso articolo. In particolare sono state previste reti tecnologiche;
3.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85 in quanto il suddetto articolo prescrive la realizzazione, all'interno dell'agglomerato abusivo individuato, di una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria.
Invece in sede progettuale sono state previste delle attrezzature, che per la loro complessità, dimensioni e caratteristiche sono riconducibili in un contesto pianificatorio più ampio.
Pertanto, le suddette previsioni esulano dalle finalità della legge regionale n. 37/85, in quanto sovradimensionate rispetto alle esigenze dell'agglomerato abusivo stesso e, quindi, interessando una più vasta zona, devono essere affrontate in sede di revisione del piano regolatore generale.
Inoltre alcune strade di collegamento in sede di previsione sono state localizzate al di fuori del piano;
4.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85 in quanto le norme tecniche d'attuazione sono state integrate da una relazione del 16 febbraio 1996 (data successiva all'approvazione del piano) che cambia parzialmente le stesse e la verifica delle aree a servizio. La tavola della visualizzazione delle osservazioni/opposizioni è incompleta perché non vi sono state visualizzate tutte le osservazioni/opposizioni presentate e mancano anche alcune istanze delle medesime. Il piano è sprovvisto dell'elenco ditte da espropriare e della relazione dei progettisti sulle osservazioni/opposizioni accolte.
Inoltre sugli elaborati di piano mancano gli estremi della delibera di approvazione a firma del segretario comunale;
5.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85 in quanto il programma finanziario quinquennale allegato al piano non ha suddiviso la spesa complessiva in 5 esercizi finanziari;
6.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile 1995.
Con deliberazione consiliare n. 7 del 3 gennaio 1997 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi ne ha stabilito l'edificabilità in conformità alla variante al piano regolatore generale adottata con la delibera n. 190/93.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 1118 del 18 febbraio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Il piano ha opere di urbanizzazione a servizio delle costruzioni esistenti in gran parte legittimamente realizzate.
Inoltre la previsione di reti tecnologiche entro la fascia dei 150 metri dalla battigia sono ammissibili ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 78/76;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85
Le attrezzature sono state dimensionate in rapporto alla notevole entità volumetrica dell'agglomerato formato in prevalenza da residenti stabili.
La viabilità esterna al perimetro del piano è indicativa ed è conforme al piano regolatore generale;
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
Le modifiche e le verifiche discendono da prescrizioni del CO.RE.CO.
Le discrasie rilevate sono apparenti in quanto il piano ha gli elaborati richiesti.
Vengono comunque forniti elaborati integrativi a chiarimento delle procedure osservate;
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero»;
Vista la nota prot. n. 5557 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5557 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 28/int. del 5 febbraio 1997 e prot. n. 58/int. del 12 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 18 in contrada "Murro di Porco" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 666 del 17 giugno 1998 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che le controdeduzioni formulate dal comune di Siracusa relativamente agli artt. 14, 15, 16, 19 della legge regionale n. 37/85 appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 78/76 in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che appare, altresì, fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di circa 2.600 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre i 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 205 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 76 del 2 maggio 1998, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 666 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerato n. 18 "Murro di Porco", adottato con delibera consiliare n. 205 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 76 del 2 maggio 1998.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi dallo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1815)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 23 e 24, contrada "Ognina-Asparano-Cuba" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 23 e 24, contrada "Ognina-Asparano-Cuba";
Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12582/14438, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 209 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 gennaio 1995 con prot. n. 16715/311;
Vista la nota prot. n. 13417/U del 25 novembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  le aree interessate dal piano particolareggiato di recupero risultano già normate dal piano regolatore generale adottato con delibere di C.C. n. 48/92 e n. 190/93 successive all'entrata in vigore della legge regionale n. 37/85. Pertanto, il piano rispettandone le indicazioni ed apportando piccoli aggiustamenti non possiede i requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  prima dell'approvazione non sono stati acquisiti i pareri dell'A.N.A.S. relativamente alla fascia di rispetto lungo la S.S. 114 e della Soprintendenza;
2.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 in quanto il comune di Siracusa ha approvato il piano particolareggiato di recupero in variante il piano regolatore generale adottato successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 37/85;
3.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in quanto sono state previste opere che esulano, all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, dal comma a) dell'art. 15, in particolare sono state previste reti viarie e tecnologiche a servizio dell'agglomerato;
4.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile 1995.
Con deliberazione consiliare n. 166 del 27 dicembre 1996 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
Viene asserito che, data la classificazione imposta dal piano regolatore generale adottato con delibere di C.C. n. 48/92 e n. 190/93 ed, in particolare, l'ampia fascia di inedificabilità di salvaguardia costiera, le aree oggetto di piano regolatore generale possono essere disciplinate sia urbanisticamente che nelle infrastrutture di urbanizzazione primarie unicamente da tale strumento e non mediante piani particolareggiati attuativi del piano regolatore generale.
Tale piano è stato esteso all'intero agglomerato esistente in zona al fine di un organico assetto urbanistico, anche alla luce della circolare assessoriale n. 1/96.
Per quanto attiene la deroga dell'A.N.A.S. in merito alla fascia di rispetto della S.S. 114 viene precisato che tale strada non interessa il piano particolareggiato di recupero.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 1115 del 18 febbraio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza;
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
Viene asserito che il piano particolareggiato di recupero opera in variante al piano regolatore generale approvato con i decreti n. 1611/88 e n. 723/89. Viene, altresì, asserito che il piano regolatore generale adottato con le delibere consiliari n. 48/92 e n. 190/93 ha disciplinato urbanisticamente le zone stralciate con decreto n. 723/89. Pertanto, il piano particolareggiato di recupero opera in variante anche al piano regolatore generale vigente interessando aree ricadenti in zone di salvaguardia costiera così come le aree ad ovest della strada provinciale classificate "zone agricole";
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Viene asserito che essendo necessario predisporre, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, un piano particolareggiato di recupero entro la fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, appare conseguente la necessità di prevedere idonee opere di urbanizzazione primaria per le costruzioni esistenti, che costituiscono l'obiettivo principale del piano particolareggiato di recupero;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero»;
Vista la nota prot. n. 5195 del 30 aprile 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5145 del 30 aprile 1998;
Viste le note prot. n. 29/int. del 5 febbraio 1997 e prot. n. 57/int. del 12 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 23 e 24 in contrada "Ognina-Asparano-Cuba" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 665 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che le controdeduzioni formulate dal comune di Siracusa relativamente agli artt. 14 e 16 della legge regionale n. 37/85 appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 78/76 in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre i 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 209 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 80 del 2 maggio 1998, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 665 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerati nn. 23 e 24, contrada "Ognina-Asparano-Cuba" adottato con delibera consiliare n. 209 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 80 del 2 maggio 1998.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi dallo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1814)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 11, 13, 20, zone "Carrozziere, Pezza grande, Cozzo Villa" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 11, 13, 20 in zone «Carrozziere, Pezza grande, Cozzo Villa»;
Vista la deliberazione consiliare n. 72 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12574/14430, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 213 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta dell'1 febbraio 1995, con decisione prot. n. 16719/311;
Vista la nota prot. n. 13853/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato, esaminato il piano, contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
—  errato criterio di perimetrazione;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza;
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85 in quanto le attrezzature sono sovradimensionate rispetto alle esigenze degli agglomerati abusivi;
3.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile 1995.
Con deliberazione consiliare n. 3 del 3 gennaio 1997 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate con le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85
Gli agglomerati si configurano non tanto come aree residenziali a carattere stagionale ma come piccole borgate abitate tutto l'anno. Le attrezzature previste rivestono carattere di necessario servizio per una collettività distante dal centro della città;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero.»;
Vista la nota prot. n. 5549 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5549 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 21/int. del 3 febbraio 1997 e prot. n. 59/int. del 15 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 11, 13 e 20 «zone Carrozziere, Pezza grande e Cozzo Villa» ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 664 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti:
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995, essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che le controdeduzioni formulate dal comune di Siracusa relativamente agli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 37/85 appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85, come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto gli agglomerati abusivi hanno una consistenza volumetrica media di circa 4.400 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre gli stessi non sono caratterizzati dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 213 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 72 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 664 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerati nn. 11, 13, 20 «zone Carrozziere, Pezza grande, Cozzo Villa» adottato con delibera consiliare n. 213 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 72 del 2 maggio 1998.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1810)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerati nn. 16 e 17, contrada "Terrauzza-Massolvieri" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 16 e 17, contrada "Terrauzza-Massolvieri";
Vista la deliberazione consiliare n. 75 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12577/14433, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 204 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 gennaio 1995 con prot. n. 16711/311;
Vista la nota prot. n. 13867/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto  l'individuazione dell'agglomerato include al suo interno aree libere da costruzioni che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali si è esclusa ogni previsione.
Inoltre prima dell'approvazione del piano non è stato acquisito il parere della Soprintendenza, così come richiesto dal 5° comma dello stesso art. 14;
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85 in quanto non sono state previste aree da destinare ai servizi demandando la loro definizione al futuro piano regolatore generale;
3.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85 in quanto la tavola n. 10 del piano (planimetria catastale con indicazione delle superfici da espropriare) non riporta la campitura delle aree oggetto di esproprio e inoltre su tutti gli elaborati del piano mancano gli estremi della delibera di approvazione a firma del segretario comunale;
4.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85 in quanto il piano particolareggiato di recupero non è stato corredato del previsto programma finanziario quinquennale;
5.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 75 del 2 maggio 1995 che risulta successiva ai termini fissati al 30 aprile 1995, per la definizione della procedura approvativa dei piani particolareggiati di recupero.
Con deliberazione consiliare n. 117 del 17 ottobre 1996 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate con le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi è esclusa l'edificabilità;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85
Il piano prevede le attrezzature strettamente necessarie in quanto trattasi di insediamenti stagionali a bassa densità edilizia;
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
Nella tav. 10 risultano chiaramente indicate le aree di esproprio con un diverso spessore di linea;
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero;
Vista la nota prot. n. 5553 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5553 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 35/int. dell'8 febbraio 1997 e prot. n. 58/int. del 12 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero degli agglomerati nn. 16 e 17 in contrada "Terrauzza-Massolvieri" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 672 del 17 giugno 1998 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti:
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che per quanto riguarda le altre contestazioni formulate con la nota prot. n. 13867 del 5 dicembre 1996, si ritiene che le controdeduzioni al riguardo formulate dal comune di Siracusa appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di circa 4.100 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 204 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 75 del 2 maggio 1998, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 672 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerati nn. 16 e 17, contrada "Terrauzza-Massolvieri" adottato con delibera consiliare n. 204 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 75 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1813)
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DECRETO 14 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero, agglomerato n. 21, contrada "Milocca" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 21, contrada "Milocca";
Vista la deliberazione consiliare n. 78 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995 con prot. n. 12580/14436, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 207 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 gennaio 1995 con prot. n. 16713/311;
Vista la nota prot. n. 13871/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato, esaminato il piano, contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza;
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 in quanto sono state previste all'interno della fascia dei 150 metri opere che esulano da quanto consentito dal comma a) dello stesso articolo. In particolare sono state previste reti tecnologiche;
3.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85 in quanto una strada di collegamento e un tratto di reti tecnologiche insistono al di fuori del piano;
4.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85 in quanto manca la relazione dei progettisti sulle osservazioni e/o opposizioni accolte e gli estremi della delibera di approvazione sugli elaborati a firma del segretario comunale;
5.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85 in quanto il programma finanziario quinquennale allegato al piano non ha suddiviso la spesa complessiva in 5 esercizi finanziari;
6.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94 in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile 1995.
Con deliberazione consiliare n. 6 del 3 gennaio 1997, il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate con le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi ne ha stabilito l'edificabilità in conformità alla variante al piano regolatore generale adottata con la delibera n. 190/93.
La localizzazione delle aree per servizi è stata effettuata su quattro distinte zone limitrofe alla perimetrazione dell'agglomerato ubicate in modo da soddisfare le esigenze di tutti i comparti del comprensorio al fine di garantire un equilibrato assetto territoriale.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 1114 del 18 febbraio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Per quanto attiene tale contestazione il consiglio comunale prende atto che la stessa viene comunque superata giusto art. 31 della legge regionale n. 4/96;
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 37/85
Viene precisato che le contestazioni relative alla strada di collegamento insistente al di fuori della perimetrazione del P.P.R. riguardano l'ampliamento di una stradella esistente resosi necessario per esigenze di viabilità;
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
Viene allegata in delibera di controdeduzioni consiliari copia del parere dei progettisti sulle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso il piano particolareggiato di recupero;
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994;
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero;
Vista la nota prot. n. 5555 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5555 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 36/int. dell'8 febbraio 1997 e prot. n. 58/int. del 12 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso il piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 21 in contrada "Milocca" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 668 del 17 giugno 1998 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nell'individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti;
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995, essendo festivo, dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che le controdeduzioni formulate dal comune di Siracusa relativamente agli artt. 14, 15, 16 e 19 della legge regionale n. 37/85 appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 78/76 in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, esclude oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 204 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 78 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 668 del 17 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero del comune di Siracusa, agglomerato n. 21, contrada "Milocca", adottato con delibera consiliare n. 207 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 78 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1812)
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DECRETO 18 agosto 1998.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Solarino.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 17 luglio 1977, n. 683;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 10 agosto 1985, n. 37 e 30 aprile 1991, n. 15;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la nota n. 8850/1760 del 19 luglio 1996, con la quale il sindaco del comune di Solarino ha trasmesso a questo Assessorato il progetto relativo al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio per l'approvazione;
Vista la nota prot. n. 9350/1887 dell'1 agosto 1996, con la quale l'assessore all'urbanistica e lavori pubblici del comune di Solarino facendo seguito alla nota n. 8850 del 19 luglio 1996, di cui sopra, ha integrato la relativa documentazione al P.R.G., P.E. e R.E.;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 27 del 28 giugno 1993 avente per oggetto: "P.R.G. - Direttive generali comma 7°, art. 3, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15";
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 37 del 26 maggio 1994 avente per oggetto: "esame studio di massima del piano regolatore generale";
Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 7 novembre 1995 avente per oggetto: "Adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive";
Visto il parere favorevole rilasciato sul piano in argomento dall'ufficio del Genio civile di Siracusa prot. n. 19381/94 del 16 settembre 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che il piano è stato depositato per la visione al pubblico, presso la segreteria comunale del comune di Solarino dal 15 novembre 1995 per venti giorni consecutivi;
Vista la certificazione del 17 settembre 1996, con la quale il segretario comunale del comune di Solarino attesta che durante il periodo di pubblicazione della deliberazione commissariale n. 1 del 7 novembre 1995 di adozione del P.R.G., R.E. e P.E. contro la stessa furono presentate n. 26 osservazioni, di cui n. 17 entro i termini fissati con la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 2 dicembre 1995, parti II e III, e n. 9 fuori termine, che di seguito si elencano:
A)  osservazioni e/o opposizioni avverso il P.R.G. presentate dalle ditte entro i termini stabiliti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 2 dicembre 1995:
 1)  Chillemi Gallo Rosaria, prot. n. 12816/1747UT/95;
 2)  Sipala Antonino, prot. n. 13216/1840UT/95;
 3)  comune di Solarino, prot. n. 13939/1971UT/95;
 4)  comune di Solarino, prot. n. 13940/95;
 5)  Gozzo Michele, prot. n. 13966/1998UT/95;
 6)  Tuccitto Luigi, prot. n. 13983/2000UT/95;
 7)  Garofalo Carmelo e Burgio Concetta, prot. n. 13984/1999UT/95;
 8)  Di Noto Teresa, prot. n. 14134/2035UT/95;
 9)  Ufficio tecnico comunale, prot. n. 14187/ 2044UT/95;
10)  Gallo Antonino e Cannata Maria, prot. n. 14281/ 2048UT/95;
11)  Di Noto Michele, prot. n. 14326/2060UT/95;
12)  Pavano Andrea, prot. n. 14327/2058UT/95;
13)  Aparo Francesca, prot. n. 14328/2056UT/95;
14)  Bombaci Vincenzo, prot. n. 14329/2057UT/95;
15)  Ferla Salvatore, prot. n. 14367/2054UT/95;
16)  Zelante Sebastiano, prot. n. 14403/18UT/95;
17)  Di Noto Giuseppe, Gibilisco Salvatore, Mangiafico Giuseppe, Puglisi Filippo, Teodoro Giovanni, prot. n. 14364/2055UT/95;
B)  osservazioni e/o opposizioni avverso il P.R.G. presentate dalle ditte fuori termini stabiliti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 2 dicembre 1995:
18)  Mangiafico Paolo, prot. n. 19/8UT/96;
19)  Lamonico Giuseppe, prot. n. 20/7UT/96;
20)  Calafiore Giuseppe, prot. n. 22/15UT/96;
21)  Gurciullo Mauro, prot. n. 24/1UT/96;
22)  Germano Antonina, prot. n. 25/9UT/96;
23)  Latina Maria, prot. n. 68/21UT/96;
24)  Mangiafico Sebastiano, prot. n. 23/2UT/96;
25)  Ufficio tecnico comunale, prot. n. 2110/374UT/96;
26)  La Rosa Paolo, prot. n. 8408/1701UT/96.
L'osservazione n. 26 è stata presentata in data 9 luglio 1996 al prot. n. 8408/1701UT, successivamente alle determinazioni del C.C. che sono avvenute in data 4 luglio 1996, giusta delibera consiliare n. 40.
Inoltre sono stati presentati direttamente in Assessorato il ricorso al P.R.G. della ditta Coco Lucietta, l'osservazione al P.R.G. della ditta Adorno Paolo e Pavano Andrea, l'osservazione al P.R.G. del sindaco di Solarino, l'osservazione della ditta La Rosa Paolo, presentata anche al comune oltre i termini di legge, e l'opposizione dell'ente Congregazione suore religiose insegnanti "Cenacolo Domenicano";
Visti gli elaborati progettuali allegati alla delibera consiliare n. 1 del 7 novembre 1995 di seguito elencati:
Piano regolatore generale
 1)  relazione tecnica;
 2)  norme tecniche di attuazione;
 3)  regolamento edilizio;
 4)  previsioni del P.T.C. degli Iblei, tav. A1, scala 1:100.000;
 5)  beni culturali ed ambientali (territorio comunale), tav. A2, scala 1:5.000;
 6)  infrastrutture e servizi territoriali esistenti, tav. A3, scala 1:5.000;
 7)  infrastrutture e servizi urbani esistenti e di progetto, tav. A3/1, scala 1:2.000;
 8)  perimetrazione del centro urbano, tav. A4, scala 1:2.000;
 9)  localizzazione dei piani attuativi vigenti, tav. A5, scala 1:2.000;
10)  opere pubbliche in esecuzione ed in programma (nel territorio comunale), tav. A6, scala 1:5.000;
11)  piano generale delle fognature ed individuazione delle aree per la protezione civile, tav. A6/1, scala 1:2.000;
12)  opere pubbliche in esecuzione ed in programma (nel centro urbano), tav. A6/1, scala 2.000.
(Si rileva che la tav. A6/1 ha come oggetto due dizioni diverse).
13)  ipotesi di assetto del territorio, tav. P1, scala 1:10.000;
14)  zonizzazione di assetto del territorio, tav. P2, scala 1:2.000;
Piani particolareggiati CP/1, CP/2, CP/3, CP/4 e CP/5 (rielaborazione)
Ciascun piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
  a) relazione tecnica; 
  b) norme tecniche; 
  c) preventivo sommario di spesa; 
  d) previsioni del P.R.G., tav. 1, scala 1:2.000; 
  e) perimetrazione delle aree interessate al P.P., tav. 2, scala 1:2.000; 
  f) perimetrazione delle aree con le principali quote altimetriche, tav. 3, scala 1:2.000; 
  g) zonizzazione e lottizzazione, tav. 4, scala 1:1.000; 
  h) viabilità e servizi, tav. 5, scala 1:1.000; 
  i) planivolumetria, tav. 6, scala 1:1.000; 
  l) profili altimetrici, tav. 7, scale varie; 
  m) schema rete idrica e fognaria, tav. 8, scala 1:1.000; 
  n) schema rete elettrica e telefonica, tav. 9, scala 1:1.000; 
  o) planimetria delle aree da espropriare, tav. 10/a, scala 1:2.000; 
  p) piano particellare di esproprio, tav. 10/b; 
  q) tipologie edilizie, tav. 11, scale varie; 
  r) sezioni stradali tipo, tav. 12, scale varie; 
  s) particolari costruttivi, rete idrica, elettrica e telefonica, tav. 13/a, scale varie; 
  t) particolari costruttivi, rete fognante, tav. 13/b, scale varie. 

Studio geologico-tecnico
  a) relazione; 
  b) sondaggi e indagini geognostiche; 
  c) carta geo-litologica, allegato 1, scala 1:10.000; 
  d) profili geologici, allegato 1a, scala 1:10.000; 
  e) carta delle acclività, allegato 2, scala 1:10.000; 
  f) carta geomorfologica, allegato 3, scala 1:10.000; 
  g) carta idrogeologica, allegato 4, scala 1:10.000; 
  h) carta della vulnerabilità, allegato 5, scala 1:10.000; 
  i) carta di utilizzo, allegato 6, scala 1:10.000; 
  l) carta geologico-tecnica, allegato 7, scala 1:10.000. 

Studio agricolo-forestale
  a) carta altimetrica, tav. 1, scala 1:10.000; 
  b) carta clivometrica, tav. 2, scala 1:10.000; 
  c) carta del reticolo idrografico, tav. 3, scala 1:10.000; 
  d) carta dei suoli, tav. 4, scala 1:5.000; 
  e) carta delle colture, tav. 5, scala 1:5.000; 
  f) carta delle infrastrutture e degli impianti, tav. 6, scala 1:5.000; 
  g) carta delle unità di paesaggio, tav. 7, scala 1:10.000; 
  h) relazione tecnica e commento alle carte; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 40 del 4 luglio 1996 avente per oggetto: "Determinazione del consiglio comunale sulle osservazioni al P.R.G. ed ai relativi piani di attuazione CP/1, CP/2, CP/3, CP/4, CP/5";
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, nonché la relazione sulle medesime redatta dal progettista;
Vista la nota prot. n. 476/96 del 19 febbraio 1996, con la quale il gruppo di lavoro XXVII della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati del piano regolatore generale di Solarino, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con delibera commissariale n. 1 del 7 novembre 1995;
Visto il voto n. 565 del 22 ottobre 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
Considerato che:
—  il piano non è completo degli elaborati indicati nell'art. 10 del "disciplinare-tipo per la redazione del P.R.G. e dei P.P.", approvato con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 17 maggio 1979.
Alla scarsa quantità degli elaborati corrisponde la totale inesistenza di indagini studi ed approfondimenti che avrebbero dovuto comporre una conoscenza ed una lettura critica dell'esiguo e facilmente controllabile territorio;
—  il dimensionamento del P.R.G. non supportato da alcuna analisi e neppure confortato da elementi giustificativi è inaccettabile.
Seppure nel comune è stato registrato nei decenni passati un continuo e progressivo incremento demografico, l'analisi delle trasformazioni edilizie territoriali avvenute in seguito all'attuazione del programma di fabbricazione vigente, operante dal 1982, ha evidenziato una modesta attività edilizia avvenuta interamente all'interno delle zone B che conservano ancora una consistente ulteriore capacità edificatoria. Tutto ciò fa ritenere, incondivisibile la stima complessiva degli abitanti insediabili;
—  il dimensionamento del piano non si attua attraverso l'analisi del fabbisogno esistente e futuro di edilizia residenziale.
L'impostazione complessiva del P.R.G. trascura di affrontare problematiche tendenti al recupero del tessuto edilizio storico, ma si limita a ricalcare acriticamente la precedente programmazione urbanistica;
— dal punto di vista geologico il centro urbano e le sue zone periferiche, oggetto delle previste espansioni edilizie, ricadono in un'area ad andamento tabulare, caratterizzata da rocce lapidee di natura carbonatica con buone caratteristiche di consistenza.
Fanno eccezione le aree limitrofe all'abitato in cui si sviluppano profonde incisioni torrentizie ("cave") con versanti molto acclivi e talora pareti verticali, lungo cui si realizzano spesso condizioni di instabilità per crollo di masse lapidee.
Le limitazioni ai fini dell'edificazione riguardano, pertanto, le aree a nord e a sud dell'abitato che si pongono ai margini degli accentuati dislivelli rappresentati dalle incisioni torrentizie, da cui è necessario distaccarsi per fasce di adeguata larghezza. In tali aree, individuate nello studio geologico che accompagna il piano, vanno evitati insediamenti di qualsiasi natura e particolarmente gli edifici.
Una particolare attenzione va inoltre posta nell'evitare l'edificazione lungo le direttrici tettoniche che si localizzano anch'esse a nord e a sud dell'abitato evidenziate da due faglie dirette secondo nord-est/sud-ovest e nord-ovest/sud-est, in relazione a potenziali fenomeni sismici;
—  pur evidenziando tutte le manchevolezze e limitazioni di cui alle precedenti considerazioni, tuttavia il piano può essere approvato apportando opportune modifiche e prescrizioni, come di seguito riportato;
—  il piano deve essere ricondotto ad un modello spaziale tendente alla creazione di una città a forma conclusa dimensionalmente equilibrata nel rapporto fra "residenza", "servizi" e "natura", adatto ad impedire la logica dell'espansione sfrangiata ed indifferenziata, ma in modo da conseguire nel prossimo e medio periodo, specifici obiettivi di riequilibrio urbano ed ecologico in termini di funzioni e strutture del paesaggio;
—  è necessaria la riduzione delle aree residenziali in funzione delle considerazioni espresse ed in relazione alla necessità di salvaguardare le caratteristiche ambientali e dello spazio rurale in atto non investito dal processo di urbanizzazione. Riduzione delle "aree di espansione residenziale" articolata in funzione della riorganizzazione e ricompattezza delle frange periferiche e della crescita urbanistica pensata in armonia con le urbanizzazioni esistenti, e pertanto con l'eliminazione delle espansioni delle zone più marginali, estranee al contesto urbano esistente.
Conseguentemente, non si condivide l'espansione residenziale con la viabilità compresa e le relative aree per attrezzature come di seguito specificate: F5/8, Fic/13, Cp4/1, Cp4/2, P/15, Cp3/7, Fic/12, Cp3/5, B2/38, Fti/1, Cp3/2, F1c/9, Cp3/3, Cp3/1, Fic/10, P/12, Cp2/10, Cp2/9, Cp2/7, Fu/8, Cp2/6, P/17, F1c/7, Cp2/4, P/5, Cp1/4, Cp1/1, Cp5/7, Fu/1, P/1, Fs/1, Cp5/6, Cp5/5. Le aree di risulta debbono essere destinate a "verde agricolo" (aree colorate in rosso nella tav. P2 allegata);
— anche in accordo con gli indirizzi contenuti nelle linee guida del P.T.P.R. per i centri urbani di recente fondazione, estendere la perimetrazione di zona A all'area evidenziata in arancio nella tavola P2, che ricomprende la trama viaria ortogonale originaria e l'espansione del centro fino agli ultimi anni dell'800, come rilevabile dalla cartografia storica I.G.M. All'interno di tale zona fino alla redazione dei piani particolareggiati di attuazione che tengano conto dell'elevato numero di sostituzioni avvenute, saranno consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), della legge regionale n. 71/78, su parere della Soprintendenza;
—  dovranno essere individuati nella cartografia di piano e sottoposti a salvaguardia e tutela i seguenti beni isolati e siti archeologici:
  a) chiesa madre S. Paolo Apostolo; 
  b) palazzo Requesens - Principe di Pantelleria; 
  c) palazzo Conti Mezio; 
  d) palazzo Sipala; 
  e) edificio ex ospedale Vasquez; 
  f) masseria Balatazza; 
  g) masseria Cugno Cardone; 
  h) masseria Zaiera; 
  i) la "Masseria"; 
  l) masseria "Pozzo della Chiesa"; 
  m) pozzo Oliva; 
  n) masseria Trigona; 
  o) trappeto in contrada "Loco Zio"; 
  p) i siti archeologici di "Cozzo Collura", "San Demetrio" e "Pozzo Chiesa". 

Per tutti i suddetti beni isolati, nonché per i fabbricati rurali esistenti nella S.S. 124 individuati nella cartografia allegata sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c), che dovranno comunque acquisire il preventivo nulla-osta della Soprintendenza;
—  dovranno essere verificati in sede esecutiva i tracciati degli assi viari individuati nella cartografia di piano, in maniera tale da non interferire con i tratti esistenti della vecchia ferrovia Siracusa-Vizzini, e per consentire il mantenimento del trappeto esistente;
—  non è condivisibile l'utilizzazione del terreno limitrofo le strade che delimitano le aree di espansione urbana. Pertanto e coerentemente a quanto normato nel programma di fabbricazione, l'intero anello di circonvallazione dovrà essere contornato dalle fasce di rispetto stradale, larghe 20 mt. (colorate in verde nella tavola P2);
— in conseguenza della determinazione sindacale n. 145 del 23 novembre 1995 l'area di rispetto cimiteriale risulta ridotta ad 80 metri per tre lati, con esclusione del lato opposto a quello di ingresso che rimane di 200 metri, l'area esclusa dal vincolo di rispetto cimiteriale viene destinata a verde agricolo;
—  le norme di attuazione debbono essere così modificate:
 1)  la espressione "indice di utilizzazione fondiaria" (artt. 29, 30, 31) va sostituita con "rapporto di copertura - Rc", come definito al punto 9), art. 3 del regolamento edilizio;
 2)  debbono essere eliminati tutti i riferimenti ed i rimandi ai piani particolareggiati CP/1, CP/2, CP/3, CP/4, CP/5 approvati precedentemente all'adozione del P.R.G. (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22);
 3)  in tutte le zone residenziali del territorio il numero max dei piani fuori terra va limitato a tre, con altezza massima di m. 11;
 4)  art. 9 - il punto 2 è così modificato:
—  al primo comma dopo "Qualunque cambiamento delle destinazioni d'uso", va aggiunto "fra quelle ammesse nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee";
—  al secondo comma va cassato "fra quelle ammesse nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee";
—  dopo l'ultimo comma va aggiunto: "L'eventuale cambiamento di destinazione d'uso non prevista dal piano sarà, in ogni caso, subordinato all'approvazione di apposita variante al P.R.G. con la procedura prevista dalle norme vigenti in materia";
 5)  art. 13 - vanno cassati i punti 3 e 4. Dal punto 6 va cassata la lettera d) in quanto gli interventi sugli immobili esistenti vanno limitati alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo con esclusione di qualsiasi ampliamento;
 6)  art. 16 - va cassato il punto 8;
 7)  art. 17 - il punto 2 è così modificato: "In queste zone l'edificazione avverrà a mezzo delle prescrizioni esecutive". Il punto 3 è così modificato: "Le zone C sono suddivise nelle sottoelencate sottozone: CP/1, CP/2, CP/3, CP/4, CP/5";
 8)  art. 18 - va cassato il punto 1;
 9)  art. 19 - va cassato il punto 1;
10)  art. 20 - va cassato il punto 1;
11)  art. 21 - va cassato il punto 1;
12)  art. 22 - va cassato il punto 1;
13)  art. 25 - va cassato il punto 3, e la lettera a) del punto 4;
14)  art. 26 - va cassata la lettera d) del punto 2;
15)  art. 31 - al punto 2 va cassato "ed in elevazione". Va cassato il punto 3;
16)  art. 41 - il punto 1 è così modificato: "In queste zone a norma del D.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e degli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 non è consentita l'edificazione, sono consentite soltanto opere a servizio della strada, aree di sosta, distributori dei carburanti, cabine di distribuzione elettrica";
17)  art. 48 - al punto 2 va cassato "e limitatamente alle zone A, anche per quanto concerne i rapporti di edificabilità";
— il regolamento edilizio composto da 153 articoli, deve essere così modificato:
1)  art. 9 - va riverificata la costituzione della "Commissione urbanistico-edilizia" in base all'art. 7 della legge regionale n. 71/78 ed alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93;
2)  art. 20 e seguenti - le procedure previste per il rilascio della concessione edilizia debbono essere modificate in conformità delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
3)  art. 65 e seguenti - gli edifici debbono essere realizzati in conformità alle disposizioni della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche;
4)  dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 del nuovo codice della strada;
—  nel merito delle osservazioni e/o opposizioni:
1)  si respingono le osservazioni ed opposizioni nn. 1, 11, 12, 15, 17 (punti 1, 2, 3, 7, 8), 18, 22, 24 (relativa alla parte grafica) con le valutazioni espresse dal progettista del piano;
2)  si condividono le osservazioni ed opposizioni nn. 2 (limitatamente all'esatta delimitazione del rispetto cimiteriale e destinando l'area di risulta a "verde agricolo"), 3, 4, 6 (destinando l'area di proprietà del ricorrente ad "attrezzatura di interesse comune" e "viabilità"), 7, 8, 9 (punti 3, 4, 5, 7, 9, 11) (l'area interessata dalle vasche con la relativa pertinenza va localizzata e perimetrata negli elaborati grafici con la destinazione specifica), 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 13, 19, 24 (relativa al regolamento edilizio) 25, con le valutazioni espresse dal progettista;
3)  si condivide inoltre l'osservazione n. 9 (punto 2) e, pertanto, le aree destinate al soccorso ed al centro operativo della protezione civile debbono essere delimitate nella cartografia di piano per la loro effettiva consistenza;
4) si respingono le osservazioni ed opposizioni nn. 9 (punti 1), 14, 21, 23, 24 (relative alle norme di attuazione), perché di interesse privatistico e/o non migliorative delle previsioni del piano;
5) le rimanenti osservazioni ed opposizioni nn. 5, 9 (punti 6, 10, 13), 16, 17 (punti 4, 5, 6), 20, non vengono condivise perché in contrasto con i superiori considerata.
Osservazioni ed opposizioni presentate oltre i termini previsti nella pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 2 dicembre 1995:
6)  si respingono le osservazioni presentate da La Rosa Paolo, Coco Lucietta, Adorno Paolo e Pavano Andrea in quanto di interesse privatistico e/o non migliorative delle previsioni del piano;
7) l'osservazione presentata dal sindaco di Solarino con nota n. 8851 del 24 settembre 1997 è da condividere e, pertanto, l'area delimitata dalle vie Piave e Cavour è destinata a "spazi pubblici attrezzati - Fs" in conformità al decreto n. 438/DRU del 10 giugno 1993, inoltre bisogna provvedere al restauro ed alla riutilizzazione della costruzione ivi esistente;
8)  l'opposizione presentata dall'ente Congregazione delle suore religiose insegnanti "Cenacolo Domenicano" è da condividere e, pertanto, tutta l'area di proprietà dell'Istituto "Cenacolo Domenicano" di cui alle particelle 37, 47, 48, 231, 232, 229, 230, 246, 263, 554, 655 del foglio 15 deve essere destinata "per servizi scolastici Fu/6" in conformità al Piano di lottizzazione approvato con delibera n. 85 del 9 maggio 1984.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Solarino, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio sono meritevoli di approvazione con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata.»;
Vista la nota del gruppo XXVII/DRU di questo Assessorato prot. n. 297 del 14 gennaio 1998 con la quale viene trasmesso al comune di Solarino, per le controdeduzioni, il condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui sopra, unitamente agli elaborati di piano, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota prot. n. 3300 del 9 aprile 1998, con la quale l'assessore all'urbanistica e lavori pubblici del comune di Solarino ha trasmesso a questo Assessorato la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 marzo 1998 avente per oggetto: "P.R.G. - Controdeduzioni sulle determinazioni dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni";
Vista la nota prot. n. 119/98 del 30 aprile 1998, con la quale il gruppo di lavoro XXVII della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso per il parere di competenza al Consiglio regionale dell'urbanistica la deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 10 del 5 marzo 1998;
Visto il voto n. 659 dell'1 luglio 1998 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, controdeducendo al precedente voto C.R.U. n. 565 del 22 ottobre 1997, così si esprime:
«…Omissis…
Considerato che:
—  la controdeduzione relativa al punto A) non è ritenuta condivisibile. La delimitazione effettuata in sede di istruttoria fa riferimento anche ai criteri indicati con le LL.GG. del P.P.T.R. emanati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, titolo II, capo III, art. 14, ed è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dei caratteri significativi dell'impianto urbano di Solarino, rispetto alla zonizzazione proposta dal piano adottato. Considerata l'alta percentuale di sostituzioni edilizie avvenute nel centro storico di Solarino, tale delimitazione non può intendersi come obbligo di conservazione di ogni singolo manufatto. Il valore storico da tutelare deve, pertanto, attribuirsi alle specificità della maglia urbana mentre obiettivo della pianificazione in tale zone è il riequilibrio dei rapporti plano-altimetrici dell'edificato, oggi alterati. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso un'analisi più approfondita, da operarsi ad opportuna scala, tramite lo strumento del piano particolareggiato di attuazione;
—  la controdeduzione relativa al punto B) è ritenuta condivisibile ma limitatamente alla conferma delle aree classificate nel piano adottato z.t.o. B2/38, Cp3/7, Cp4/1, Cp4/2, P/15, F1c/7. Ciò per confermare "un modello spaziale concluso ed equilibrato" nel riconoscimento della edilizia residenziale esistente, e per favorire il soddisfacimento del fabbisogno delle attrezzature sportive;
—  la controdeduzione relativa al punto C) per le richieste "destinazioni d'uso ammissibili in zona agricola" non è condivisibile. Trasformazioni del territorio per utilizzazioni casuali ed episodiche che si propongono in assenza di regole prescrittive, trascurando le scelte del piano ed i bisogni di qualità del territorio per rispondere alla domanda spontanea che può essere espressa, realizzano un processo di abuso del territorio che produce degrado e distruzione dell'ambiente naturale, impedendo ulteriori forme di sviluppo;
—  non è condivisibile la controdeduzione relativa al punto D) di accogliere, senza alcuna ulteriore motivazione, tutte le osservazioni e/o opposizioni non condivise dal C.R.U.;
—  per quanto riguarda la controdeduzione relativa al punto C), si conferma il mantenimento della fascia di rispetto lungo la strada tangente al centro abitato per dare un ordine spaziale all'edificazione prossima a tale strada. Si ritiene comunque, che la fascia di rispetto può mantenere il carattere di area edificabile e, pertanto, deve essere considerata esclusivamente al fine della determinazione dei distacchi delle costruzioni dalla strada.
Per quanto sopra il Consiglio è del parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Solarino, di cui alla delibera n. 10 del 5 marzo 1998, debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni sopra espresse.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 659 dell'1 luglio 1998;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono approvati con le prescrizioni e le modificazioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 565 del 22 ottobre 1997 e 659 dell'1 luglio 1998, il piano regolatore, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Solarino adottati con delibera commissariale n. 1 del 7 novembre 1995.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al P.R.G., alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 565 del 22 ottobre 1997 e 659 dell'1 luglio 1998.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Solarino dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuale entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Il piano approvato dovrà essere pubblicato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il comune di Solarino resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1799)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




PRESIDENZA

Rettifica del comunicato relativo alla vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/98 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.
Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998, deve essere apportata la seguente rettifica: anziché Tarantino Armando, erroneamente inserito nel piano di vendita degli alloggi siti in Caltanissetta, via Giovanni Pacini, deve correttamente intendersi: Tarantino Armando assegnatario dell'alloggio sito in Palermo, via Berrettaro n. 34, scala C, piano 4, int. 10.
(98.42.2167)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione alla ditta Versaci Antonino, con sede in Rocca di Caprileone, del permesso di ricerca di acque minerali denominato «Sette Fonti».
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 197 del 2 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti l'1 giugno 1998, registro 1, foglio 7, è stato accordato alla ditta Versaci Antonino, con sede in Rocca di Caprileone (ME), il permesso di ricerca di acque minerali denominato «Sette Fonti», in territorio del comune di Alcara Li Fusi, per la durata di anni tre decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(98.34.1789)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per lavori urgenti nel comune di Mussomeli.
Con decreto n. 635/13 del 5 maggio 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 9 febbraio 1998 redatta dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per il consolidamento di un tratto di strada ex S.P. Mussomeli-Acquaviva Platani, nel comune di Mussomeli, ed ha disposto il finanziamento di L. 98.860.490 sul cap. 70301, esercizio 1998.
(98.34.1777)
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Concessione di ulteriore finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per lavori di consolidamento della galleria Turchio nel comune di Aci S. Antonio.
Con decreto n. 834/13 del 17 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso un ulteriore finanziamento di L. 28.313.400 a favore dell'ing. capo dell'ufficio del Genio civile di Catania, per compensi spettanti all'ing. capo dei lavori, relativo ai lavori di consolidamento della galleria Turchio nel comune di Aci S. Antonio, il cui impegno è stato assunto sul capitolo 70301, esercizio finanziario in corso.
(98.34.1776)
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Concessione al comune di Butera di finanziamento per lavori di consolidamento del centro abitato.
Con decreto n. 951/13 del 26 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 2.020.500.000 sul capitolo 70315 – esercizio finanziario 1996 – per l'esecuzione dei lavori di rafforzamento della parete a valle della via Regina Elena, consolidamento dell'abitato soprastante e relativo ripristino della sede stradale nel comune di Butera.
(98.34.1775)
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Finanziamento al comune di Montalbano Elicona per lavori di consolidamento del centro abitato.
Con decreto n. 982 del 26 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento contrada Sulla a salvaguardia del centro abitato quartiere Serrone, 1° lotto funzionale, nel comune di Montalbano Elicona, redatto dagli ingg. Vincenzo Iacopino, A. E. Di Dio e Benedetto Vasi per conto del comune di Montalbano Elicona, ed ha disposto il finanziamento di L. 1.070.000.000 sul capitolo 70315, esercizio finanziario 1997.
(98.34.1779)
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Finanziamento al comune di Prizzi per lavori di consolidamento del centro abitato.
Con decreto n. 983 del 26 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento a valle di via Belvedere e sistemazione vie limitrofe a difesa del centro abitato, II stralcio, nel comune di Prizzi ed ha disposto il finanziamento di L. 685.000.000 sul capitolo 70315, esercizio finanziario 1997.
(98.34.1778)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo per lavori urgenti nel comune di Palermo.
Con decreto n. 986 del 26 giugno 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 12 giugno 1998 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per eliminazione pericolo caduta massi del versante a monte Cuccitello sulla S.P. 57 S. Martino delle Scale nel comune di Palermo ed ha disposto il finanziamento di L. 485.538.560 sul capitolo 70314, esercizio 1998.
(98.34.1780)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo della Regione siciliana di un'area in località Alcamo Marina del comune di Alcamo.
Con decreto n. 250/13 del 22 maggio 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 99,62, sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante la particella n. 13 del foglio di mappa n. 1 del citato comune, identificata dalla particella demaniale n. 919 e meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.34.1800)
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Esclusione dal demanio marittimo della Regione siciliana di un'area in località Fondachello del comune di Mascali.
Con decreto n. 277/13 del 12 giugno 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 133,90, sita in località Fondachello del comune di Mascali, individuata alle particelle n. 429 e 431 del foglio di mappa n. 37 del predetto comune e le pertinenze demaniali su di essa insistenti sono escluse dal demanio marittimo e vengono a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.34.1801)
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Nulla osta alla ditta Terme di Montedoro S.p.A., con sede in Montedoro, per il recupero e la valorizzazione della Sorgente idrotermale.
Con decreto n. 367/41 del 4 agosto 1998 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha volturato in favore della ditta Terme di Montedoro S.p.A., con sede legale in Montedoro (EN), il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, rilasciato al comune di Montedoro con decreto n. 1165/90 del 27 novembre 1990, per il recupero e la valorizzazione della Sorgente idrotermale in contrada Gibellina Lavatore nel territorio del comune di Montedoro (EN).
(98.34.1773)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 365/17 del 3 agosto 1998 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta CO.MA.C. s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione manufatti in cemento armato, con impianto sito nel comune di Caltanissetta.
(98.34.1774)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 373/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Bordonaro Salvatore, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati bituminosi, con impianto sito nel comune di Palermo.
(98.36.1838)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 374/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Grinplast S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di lavorazione materie plastiche, con impianto sito nel comune di Villarosa.
(98.36.1837)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 375/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Alizoo Torre dei fiori s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di incenerimento scarti di macellazione, con impianto sito nel comune di Monreale.
(98.36.1839)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 376/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta F.lli Morana s.r.l., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbrica argenteria che si intende svolgere nel comune di Palermo.
(98.36.1845)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 377/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Lear Corporation Italia Sud S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di parti componenti ed accessori di carrozzeria per autoveicoli, con impianto sito nel comune di Termini Imerese.
(98.36.1856)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 378/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta DEJ.CON.BIT. s.n.c., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati bituminosi, con impianto sito nel comune di Isola delle Femmine, via delle Industrie, n. 69.
(98.36.1855)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 379/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta C.P.C. (Costruzioni prefabbricati in cemento), ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione manufatti prefabbricati in cemento, con impianto sito nel comune di Carini.
(98.36.1857)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 380/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Sical Grani s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di lavorazione e conservazione cereali, con impianto sito nel comune di Niscemi.
(98.36.1843)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 381/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Speciale Elio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione manufatti in cemento, con impianto sito nel comune di Partinico.
(98.36.1842)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 382/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta IN.CA.S. s.r.l., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati cementizi che si intende svolgere nel comune diCarini.
(98.36.1844)

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 383/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Gangi Angelo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep n. 203 del 24 maggio 1988, per l'attività di preconfezionamento calcestruzzi che si intende svolgere nel comune di Agira.
(98.36.1841)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 384/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Calcestruzzi Termini S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati cementizi, con impianto sito nel comune di Termini Imerese.
(98.36.1840)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 385/17 del 10 agosto 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Coalma S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di trasformazione e conservazione prodotti ittici, con impianto sito nel comune di Palermo.
(98.36.1836)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 386/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Molisud s.r.l., con sede legale in Giarratana, via Vittorio Emanuele, n. 19, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni prodotte dall'impianto di molitura del grano sito in via Vittorio Emanuele, n. 19 del comune di Giarratana.
(98.36.1862)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 387/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta F.lli Maione S.p.A., con sede legale in Belpasso, zona industriale Piano Tavola, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di paste alimentari sito nel comune di Belpasso zona industriale Piano Tavola.
(98.36.1863)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 389/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Sicem s.r.l., con sede legale in Chiaramonte Gulfi, contrada Gulfi, n. 5/C, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in contrada Gulfi del comune di Chiaramonte Gulfi.
(98.36.1847)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 390/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta S.I.V. S.p.A; - Società industriale vinicola, con sede legale in Marsala, via Sappussi, n. 15, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dall'impianto generatore di vapore dello stabilimento per la concentrazione di mosti, sito in via Sappussi, n. 15 del comune diMarsala.
(98.36.1846)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 391/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta FO.CA.T. s.a.s., con sede legale in Valderice, contrada Sciara, n. 61, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto per ma produzione di calce viva sito in contrada Sciara, n. 61 del comune di Valderice.
(98.36.1848)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 392/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Vinicola Falcone di Falcone Francesco s.a.s., con sede legale in Campobello di Mazara, via delle Rose, n. 117, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto termico asservito ad un concentratore di mosto d'uva sito in via delle Rose, n. 117 del comune diCampobello di Mazara.
(98.36.1849)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 393/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Wyeth Lederle S.p.A., con sede legale in Latina, via Nettunense, n. 90, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 e dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera dello stabilimento chimico-farmaceutico, sito in via Franco Gorgone, zona industriale del comune di Catania.
(98.36.1851)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 394/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Iudica Calcestruzzi s.r.l., con sede legale in Castel di Judica, via F.lli Granata n. 71, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi che la stessa intende realizzare nel comune di Castel di Judica, contrada Dragonia.
(98.36.1854)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 395/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Mangimi Leone s.r.l., con sede legale in Aci S. Antonino, via Penninazzo n. 56, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera dell'impianto per la produzione di mangimi animali che la stessa intende realizzare nel comune di Aci S. Antonino, contrada Penninazzo.
(98.36.1852)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 396/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa al comune di Mazara del Vallo, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera dell'impianto inceneritore per scarti di macellazione che lo stesso comune intende realizzare nel mattatoio comunale di via R. Ballatore, contrada Affacciata.
(98.36.1850)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 397/17 dell'11 agosto 1998, è stata concessa alla ditta Molino San Giuseppe s.n.c. di Sugameli Antonino e C., con sede legale in Buseto Palizzolo, via Rocco Lo Vasco, n. 2, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di molitura cereali sito in via Rocco Lo Vasco, n. 2 del comune diBuseto Palizzolo.
(98.36.1853)
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Nulla osta alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta per l'impianto, approvazione del progetto ed autorizzazione per l'ampliamento di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Melilli.
Con decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato rilasciato il nulla osta all'impianto, è stato approvato il progetto ed è stata autorizzata la realizzazione dell'ampliamento della discarica dei rifiuti speciali tipo 2B sita in contrada Bagali del comune di Melilli della ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale Augusta, in via Epicarmo, 401.
(98.34.1803)
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Nulla osta alla ditta SMA.RI., con sede legale in Siracusa per l'impianto, approvazione del progetto ed autorizzazione per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Melilli.
Con decreto n. 398/18 dell'11 agosto 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato rilasciato il nulla osta all'impianto, è stato approvato il progetto ed è stata autorizzata la realizzazione della discarica dei rifiuti speciali tipo 2B sita in contrada Petraro del comune di Melilli della ditta SMA.RI. s.r.l., con sede legale a Siracusa, in viale Scala Greca, 284.
(98.34.1802)
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STATUTI

Statuto del comune di S. Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta) - Modifiche ed integrazioni.
Nello statuto del comune di S. Caterina Villarmosa, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 27 gennaio 1996, vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 1

Al comma 1° dopo la frase «cura gli interessi della comunità dei caterinesi» inserire l'inciso «ivi compresi i residenti all'estero o in altre città italiane».
Al comma 2° sostituire la frase «Esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione», con la frase «Esercita le funzioni ad esso attribuite secondo le leggi della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea».
Sostituire il 4° comma: «Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione tra funzioni politiche di programmazione, indirizzo e controllo e funzioni amministrative e gestionali».
Inserire al comma 6° dopo la frase «contenuti nei programmi», la frase «dell'Unione Europea».
Sostituire al 9° comma la parola «di» con la parola «dei».
Aggiungere all'11° comma dopo le parole «comunità locali» le parole «Nazionali ed estere».
Sostituire al 13° comma la parola «in» con la parola «di».

Art. 2

Al comma 2° inserire la seguente frase: «del territorio comunale fanno parte le seguenti contrade: Matarazzo Monaco, Garcia, Garciulla, Musciarello, Cascavallo, Vaccarizzo, Zoida, Manche di Raffe, San Nicola, Valle dell'Arena, Maccarrone, Castello, Manca, Salinella, Calvario Vecchio, Anguilla, Scaleri, Fiumara, San Giulio, Calcara, Pozzillo, Chinnici, Valle dell'Inferno, Trefinaite, Palombara, Cardone, Calvino, Calcarelle, Rocche, S. Anna, Orto Bonasera, Provvidenza, Mirio, S. Marco, Rinella, Vallone, Vignegrandi, Muleri, Scavo, Piraino, Iazzo Vecchio, Destra Caliato, Cozzo Scavo, Confessario, Roveto, Trevvaloni, Portella dell'Ape, Ape, Due Ararate, Favarotta, Mostogiunto, Fondacaccio, Manca di Porco, Principessa, Garlatti, Turolifi, Margiaro, Giardino, Sciacca, Boschetto, Zabbara, Trentasalme, Imera.
Esso confina a nord con il territorio di Petralia Soprana, ad est con il territorio di Villarosa, a sud con il territorio di Caltanissetta e ad est con i territori di S. Cataldo e Marianopoli».
Al comma 3° dopo la frase «lo stemma del comune è un'aquila sormontata da una corona reale con altra corona» aggiungere la frase «corrispondente allo stemma del nobile casato della famiglia Grimaldi, fondatrice del comune».
Aggiungere al 4° comma: «Non è consentito usare e riprodurre simboli del Comune senza espressa autorizzazione».

Art. 3

Al comma 1° sostituire la frase «dalla legge» con la frase «dalle leggi». Dopo la frase «della comunità caterinese» aggiungere la frase «anche se residenti al di fuori del territorio comunale».
Inserire al comma 6° dopo la frase «contenuti nei programmi», la frase «dell'Unione Europea».
Aggiungere al 9° comma: «Il comune si pone come obiettivo principale di abbattere la disoccupazione e di favorire al massimo le occasioni e le iniziative di lavoro, da qualsiasi parte provengano, pubbliche o private.
A tale fine:
a)  favorisce lo sviluppo delle imprese esistenti e la creazione di nuove imprese attraverso la concessione alle stesse di agevolazioni di natura tributaria, tecnica, amministrativa e burocratica;
b)  favorisce gli investimenti di imprenditori mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedano agevolazioni di qualsiasi genere in relazione alle previsioni di incremento dell'occupazione.
Per il proseguimento delle finalità di cui sopra sono costituite apposite commissioni speciali di cui dovranno fare parte, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche rappresentanti delle categorie lavoratrici ed imprenditoriali. Il consiglio adotta apposito regolamento sulla composizione, la durata e le competenze delle predette commissioni.
Dopo l'art. 3° aggiungere il seguente:

«Art. 3/bis
Diritto al lavoro

1.  Il comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto ad un lavoro per tutti i cittadini ed in particolare per i giovani.
2.  Il comune istituisce una "consulta giovanile" per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro e la discussione dei loro problemi.
3.  Il Comune promuove opportune azioni, mirate allo sviluppo delle attività lavorative preminenti, con particolare interesse per l'agricoltura, l'artigianato, il commercio e il turismo attraverso l'organizzazione o il patrocinio di corsi di formazione, convegni, mostre, mercati, sagre, al fine di valorizzare i prodotti tipici locali ed esaltare le risorse naturali del suo territorio».
Dopo l'art. 3/bis aggiungere il seguente:

«Art. 3/ter
Sport, Cultura, Formazione

1.  Il comune riconosce e valorizza il ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva.
A tal fine, in collaborazione con altri enti ed associazioni si adopera perché l'attività sportiva possa diventare pratica diffusa in tutti gli strati di età della popolazione .
2.  Il Comune tutela e valorizza con opportune iniziative, avvalendosi anche della partecipazione di enti pubblici, associazioni, privati, il patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale».

Art. 5

Aggiungere comma 2°: «Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Municipale».

Art. 6

Aggiungere al 1° comma, dopo le parole «direttive generali» la parola «indirizzi».

Art. 7

Aggiungere al comma 1, lett. b), dopo le parole «piani finanziari», le parole «ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche», e dopo le parole «tra capitoli» le parole «o interventi».
Eliminare 3° interlinea, 2° comma.
Aggiungere alla fine del 6° interlinea: «come sancito dall'art. 19, comma 4° della legge regionale 25 marzo 1996».
Aggiungere i seguenti interlinea:
«—  nomina del difensore civico;
—  le nomine previste nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato».
Eliminare all'ultimo comma la parola «contestualmente» con la parola «contemporaneamente».

Art. 8

2° comma: Eliminare le parole «di norma almeno tre volte l'anno» ed aggiungere «per determinazione del Presidente».
3° comma, 1° capoverso: Aggiungere dopo le parole «Il consiglio comunale» le parole «alla prima seduta dopo la sua elezione».
3° comma, 7° capoverso: Sostituire la parola «straordinarie» con la parola «urgenti».
3° comma, 9° capoverso: Sostituire le parole «fornisce i chiarimenti, gli elementi di giudizio o quant'altro richiesto dagli Organi di controllo» con le parole «fornisce al Sindaco gli elementi necessari per le risposte ai chiarimenti richiesti dagli Organi di controllo».
3° comma, 10° capoverso: Sostituire le parole «scelta d'intesa col segretario al quale affiderà» con le parole «scelta dal Presidente d'intesa con il Segretario, alla quale sarà affidato».
3° comma, 13° capoverso: Sostituire la parola «ripartizione» con la parola «area».
4° comma, 6° capoverso: Aggiungere dopo le parole «a maggioranza», le parole «dei componenti».

Art. 9

Aggiungere 8° comma: «I consiglieri decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni. L'iniziativa per la procedura di decadenza è intrapresa dal Presidente, su segnalazione del Segretario comunale».

Art. 10

Intestare: Diritti e doveri dei Consiglieri.

Art. 11

1° comma: Sostituire la parola «quattro» con la parola «sei».
2° comma: Sostituire il 1° periodo con «Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio comunale ed alla carica di Sindaco.
2° comma, lett. l): Aggiungere dopo le parole «dell'intera Giunta» le parole «del Consiglio comunale».

Art. 12

Sostituire il 1° comma, lett. d) come segue: «Definisce e approva, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità».

Art. 13

Aggiungere al 2° comma dopo le parole «della Repubblica» le parole «e del Comune».
Aggiungere al 3° comma le parole «nonché davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento».
Sostituire al 4° comma, lett. c) le parole «sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede all'esecuzione degli atti» con le parole «Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso agli altri organi comunali, impartisce le direttive al segretario comunale».
Eliminare all'art. 13, la lettera f), e di conseguenza le lettere g) ed h) diventano f) e g).
Aggiungere al 5° comma: «Il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri Organi del Comune, del Segretario e dei funzionari o responsabili dei servizi».

Art. 15

Sostituire intestazione con: Mozione di sfiducia.
1.  Contro il Sindaco e la Giunta può essere presentata una mozione motivata di sfiducia da parte di almeno 2/5 dei componenti il Consiglio.
2.  La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3.  La mozione di sfiducia, approvata per appello nominale dai 2/3 dei consiglieri, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della sua Giunta, nonché lo scioglimento del Consiglio.
4.  Le competenze degli Organi istituzionali del Comune vengono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Sostituire intestazione con: Gli assessori.
1.  Gli Assessori, prima di essere immessi nelle funzioni, prestano giuramento in presenza del segretario comunale.
2.  Gli assessori comunali hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.
3.  Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta nell'ambito degli incarichi attribuiti dal Sindaco, sottoscrivono le proposte formulate dagli uffici dei rami dell'amministrazione a cui sono preposti, forniscono ai responsabili dei settori di competenza le direttive politiche per la predisposizione dei programmi dell'Amministrazione stessa.
Il primo ed il secondo comma del precedente articolato diventano 4° e 5° comma.

Art. 16/bis

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese sostenute.
1.  Entro 3 mesi dalle elezioni o dalla nomina, i Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori devono depositare presso la Segreteria del Comune le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dall'art. 7 della legge regionale n. 128/82.
2.  Le dichiarazioni sono rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio del Comune.
3.  I soggetti tenuti alle dichiarazioni decadono dalla carica ove le omettono nel termine di diffida stabilita in 30 giorni.
4.  Il procedimento della diffida e la eventuale decadenza viene promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

Art. 18/bis
Pari opportunità

1.  Il Comune assume la parità di diritti uomo-donna come fondamento della propria azione in attuazione della legge 10 aprile 1994, n. 125.
2.  Il Comune istituisce una Commissione delle pari opportunità, della quale debbono far parte di diritto le rappresentanti delle associazioni femminili.
3.  Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale Commissione saranno disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 31

Aggiungere alla fine del 2° comma le parole «di contabilità».

Art. 33

Aggiungere in fondo all'ultimo comma le parole «e delle leggi regionali n. 4/96, n. 22/96, n. 39/97».

Art. 35

Sostituire il 1° comma come segue: «Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in sezioni regionali».
Inserire tra il 1° ed il 2° comma: «Il Sindaco nomina il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al precedente comma, secondo le norme del 70° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, del regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, nonché delle leggi regionali regolanti la materia».
Al 2° comma, lett. e) dopo la parola «partecipa» aggiungere le parole «con funzioni consultive, referenti e di assistenza».
Al 2° comma, sostituire la lett. g) come segue: «roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente».
Al 2° comma, lett. h), aggiungere dopo le parole «prova pratica» le parole «di idoneità» ed eliminare le parole «con qualifica fino al 4° livello».
Al 2° comma, lett. m), sostituire con: «vista i congedi e i permessi del personale».
Al 2° comma, lett. n), sostituire le parole «del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale» con le parole «nei confronti del personale secondo le norme del regolamento».

Art. 36

Sostituire con:
«1.  Il Sindaco può affidare ad un capo area, che abbia i requisiti di cui all'art. 217 del vigente O.R.EE.LL., le funzioni di vice segretario comunale per coadiuvare lo stesso o sostituirlo nei casi di assenza od impedimento temporaneo.
2.  Il regolamento organico disciplina i requisiti e le modalità per la nomina a vice segretario».

Art. 38

Alla fine del 2° comma, aggiungere le parole «attraverso l'adozione di atti anche a rilevanza esterna nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo con la funzione di gestione amministrativa».
Alla lett. d) sostituire la parola: «esprimono pareri sui» con la parola «autorizzano».
Alla fine della lettera e) del 3° comma, aggiungere le parole «stipulano i contratti e le convenzioni adottate dagli Organi Comunali secondo le rispettive competenze».

Art. 39

Sostituire il 1° comma come segue: «La copertura dei posti vacanti, di qualifica funzionale apicale, avviene secondo le norme di legge vigenti e secondo quanto stabilito dal regolamento organico».

Art. 40

Aggiungere in fondo al 3° comma le parole «e dei CC.CC.NN.LL.».
Dopo l'art. 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47/bis
Società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni sia a prevalente capitale pubblico, sia a prevalente capitale privato. Il comune può, altresì, partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità caterinese o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
2.  La deliberazione consiliare deve contenere, in allegato, uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.
3.  La partecipazione del Comune a società per azioni, sia a prevalente capitale pubblico che a prevalente capitale privato, per la gestione di servizi pubblici locali è deliberata dal Consiglio Comunale.
4.  Il Comune non può essere, né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista».

Art. 50

Sostituire il 1° comma come segue: «Il Comune, per la gestione di uno o più servizi, può costituire con la Provincia un Consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita in Sicilia con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, in quanto compatibili».
Sostituire al 2° comma le parole «i rispettivi consigli approvano» con le parole «il Consiglio Comunale ed il Consiglio Provinciale devono approvare».

Art. 51

Eliminare al 1° comma le parole «Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia».
Aggiungere dopo le parole «il funzionamento» le parole «il finanziamento».
Aggiungere al 3° comma: «l'accordo consiste nel consenso conforme delle Amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del Sindaco e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione».
Aggiungere al titolo VII:

Art. 51 bis

Patrocinio legale
1.  Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un processo di responsabilità civile o penale, nei confronti di un Amministratore, del Segretario Comunale, o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a carico del proprio bilancio, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, l'onere della difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale scelto di comune accordo.
2.  Nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna definitiva per atti commessi con dolo o con colpa grave, il Comune chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa.

Art. 52

Sostituire al 5° comma le parole «nel corso della durata in carica del Consiglio stesso» con le parole «se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione».
Aggiungere 5° comma bis. «In caso di modifiche o integrazioni delle leggi citate nel presente Statuto, che non comportino sostanziali modifiche delle disposizioni in esso previste, il riferimento alle leggi citate stesse è da intendersi trasferito alle nuove leggi».

Art. 53

Aggiungere al 2° comma: «la modifica relativa alla composizione della Giunta Municipale (art. 11 dello Statuto comunale) entrerà in vigore nei tempi e nei modi di cui al precedente comma».


Approvate con delibere consiliari n. 44 dell'11 giugno 1998, n. 45 del 16 giugno 1998, n. 50 del 16 giugno 1998, n. 51 del 18 giugno 1998 e n. 71 del 29 luglio 1998, riscontrate legittime dal CO.RE.CO., sezione centrale, il 10 settembre 1998 con decisione n. 6477/6200, il 5 agosto 1998 con decisione n. 5779/5525, il 10 settembre 1998 con decisione n. 6478/6198, il 10 settembre 1998 con decisione n. 6479/6199 e il 24 settembre 1998 con decisione n. 6732/6555.
(98.41.2079)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 9 febbraio 1998, n. 249.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. Disposizioni relative agli accertamenti ed alle proposte ispettoriali di delimitazione dei territori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali in agricoltura.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Condotte agrarie
e, p.c.  Alla Direzione interventi infrastrutturali 

Alla Direzione foreste
Alla Ragioneria centrale
Ai gruppi di lavoro 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12
dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Unione coltivatori italiani
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Alla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Agli Ordini degli ingegneri
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi dei geometri
Ai Collegi degli agrotecnici
PREMESSA
La legge 14 febbraio l992, n. 185, come è noto, nel modificare la normativa in materia di danni da avversità atmosferiche e calamità naturali, recata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, ha aperto nuovi spazi operativi, sollevando al tempo stesso complesse problematiche e prevedendo, tra l'altro, tempi più ristretti per le richieste di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi e per la delimitazione dei territori danneggiati, da inoltrare al competente Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il complesso delle direttive statali e regionali ha subito, peraltro, profonde modifiche non solo di carattere operativo ma anche relativamente ai criteri di riferimento che andranno ulteriormente e progressivamente adeguati alla moderna realtà agricola delineata dall'Unione europea.
Tali considerazioni motivano la necessità di una riorganizzazione del settore danni, valorizzando da una parte quanto fatto fin qui e perseguendo, allo stesso tempo, un possibile migliore coordinamento dell'azione amministrativa e tecnica di questo Assessorato con i relativi uffici periferici, orientando ogni energia all'individuazione di obiettivi significativi e di concreta utilità, razionalizzando la spesa e indirizzando più opportunamente le risorse assegnate.
E' emersa con urgenza, negli ultimi anni, l'esigenza di perfezionare le complesse operazioni relative alla delimitazione, migliorandone per quanto possibile il livello di dettaglio; ciò allo scopo di dare sempre maggiore efficacia agli interventi ed evitando indiscriminate generalizzazioni che condurrebbero alla dispersione dei mezzi finanziari disponibili – peraltro sempre meno consistenti nell'attuale contingenza economica – con pregiudizio delle aziende maggiormente danneggiate. Tale eventuale generalizzazione – d'altro canto – estenderebbe, di fatto, i benefici di legge connessi alla delimitazione – ad esempio sul delicato piano delle esenzioni fiscali e contributive – anche ad aziende i cui bilanci non abbiano subito riduzioni imputabili all'evento, ma eventualmente riferibili all'ordinario rischio d'impresa.
Al fine di agevolare il lavoro degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti nella predisposizione delle relazioni tecniche e nella individuazione dei territori da delimitare, questo Assessorato, in data 31 agosto 1992, ha emanato la circolare n. 102, avente per oggetto: "Segnalazione danni in agricoltura da avversità atmosferiche e calamità naturali, al fine di ottenere le agevolazioni creditizie, fiscali e la sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali C.D., previste dalla normativa vigente".
Questa, in coerenza con le suddette finalità, ha previsto che ciascun titolare di azienda danneggiata da evento calamitoso faccia pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio apposita segnalazione.
Il termine per la presentazione delle segnalazioni, originariamente fissato in giorni 15 dalla data di cessazione dell'evento, e stato successivamente portato a giorni 7 a seguito delle pressanti richieste fatte pervenire a questo Assessorato da parte di taluni Ispettorati (cfr. circolare assessoriale n. 120 del 1993). Ciò in considerazione della necessità di constatare con maggiore tempestività eventuali danni, in relazione anche ai più ristretti termini previsti, rispetto al passato, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992, nonché dalla circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992, esplicativa della stessa.
Da più parti sono emerse, tuttavia, difficoltà in ordine alla concreta applicazione di quanto disposto con la sopra richiamata circolare n. 102 del 1992.
A motivo di quanto appena premesso, questo Assessorato ritiene di dover promuovere – sulla base delle esigenze dianzi esposte – il perseguimento di una maggiore incisività e celerità al complesso lavoro dei competenti Ispettorati, indirizzando gli stessi ad una migliore utilizzazione delle proprie risorse, alla omogeneità dei criteri operativi ed alla trasparenza nell'applicazione delle norme vigenti in materia di danni da calamità naturali e/o avversità atmosferiche alle produzioni non coperte da assicurazione agevolata e/o alle strutture agricole.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 - Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ciascuno per il territorio di propria competenza, al verificarsi di un evento calamitoso od a seguito di segnalazione pervenuta da parte delle aziende interessate o di altra comunicazione inoltrata da autorità civili (cfr. nota assessoriale n. 374/V del 4 febbraio 1997) od enti, etc., sono tenuti ad effettuare opportuni accertamenti .
Poiché è fatto obbligo a questo Assessorato di dare comunicazione al Ministero circa l'inizio degli accertamenti al verificarsi di eventi calamitosi – come disposto dalla circolare ministeriale n. 7/1992 al paragrafo 3.2 – si invitano gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a dare a quest'Ufficio tempestiva comunicazione dell'inizio degli stessi.
Qualora i danni segnalati appaiano di una certa consistenza, l'Ispettorato è tenuto ad effettuare un primo rilievo procedendo alla individuazione delle zone agricole omogenee danneggiate e – laddove l'evento abbia assunto il carattere di eccezionalità, cioè qualora venga riconosciuto un danno alla P.L.V. ordinaria, esclusa la zootecnica, non inferiore al 35% della stessa – lo stesso ispettorato provvederà a formulare ed inoltrare allo scrivente assessorato la proposta di delimitazione dei territori danneggiati, secondo i criteri previsti dalla legge n. 185/1992 e ulteriormente precisati nella circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992, esplicativa della stessa.
1.2 - Detta proposta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio entro il termine di giorni 30 dal verificarsi o dalla cessazione dell'evento calamitoso (cfr. circolare assessoriale n. 147 del 20 dicembre 1993), così da consentire alla Giunta regionale la formalizzazione della proposta di declaratoria con l'adozione della prescritta deliberazione – come disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992 – entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento, nonché l'invio della stessa al competente Ministero entro i 15 giorni successivi all'adozione, come disposto dalla citata circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992.
Il Ministero, previo accertamento degli effetti dei danni e della loro eccezionalità sul territorio delimitato, emetterà il decreto di riconoscimento dal quale discendono i termini per la presentazione delle istanze di soccorso da parte delle aziende riconosciute danneggiate.
2. COMPETENZE ISPETTORATI E CONDOTTE AGRARIE
2.1 - Considerato che le condotte agrarie sono organi strettamente dipendenti dagli Ispettori agrari provinciali, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 1951, n. 21, si ritiene opportuno ribadire l'esigenza che ciascun Ispettore, per l'espletamento dei compiti di delimitazione del territorio, si avvalga anche del personale in servizio presso le condotte agrarie e che, attese le aumentate competenze delle stesse, eserciti il dovuto tempestivo coordinamento per il perseguimento del risultato ottimale nell'interesse della pubblica amministrazione.
2.2 - Le eventuali segnalazioni potranno essere presentate dagli interessati presso gli Ispettorati nonché presso le condotte agrarie competenti per territorio. Le stesse potranno essere inoltrate, così come disciplinato dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 2819 del 14 dicembre 1992, a mezzo raccomandata del servizio postale o recapitate presso l'Ufficio competente dall'interessato.
Le condotte agrarie dovranno trasmettere all'Ispettorato, mano a mano che pervengono alle stesse, le segnalazioni debitamente protocollate – di cui sarà trattenuta copia agli atti – così da consentire allo stesso la conoscenza del fenomeno a livello provinciale, ai fini della proposta di delimitazione del territorio, promuovendo l'opportuno avvio degli accertamenti.
3. SEGNALAZIONI
3.1 - L'azienda agricola danneggiata da evento calamitoso, allo scopo di orientare l'accertamento da parte dell'Ufficio preposto, potrà far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o alla condotta agraria competente per territorio apposita segnalazione, su modello redatto secondo lo schema allegato, avendo cura di attenersi alle accluse note per la compilazione.
La stessa, come già specificato con circolare assessoriale n. 214 del 3 giugno 1996 "dovrà essere indirizzata esclusivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (o condotta agraria) competente per territorio". Per quanto concerne, infatti, gli aspetti relativi all'esenzione fiscale e contributiva (Cfr. paragrafo 9), l'utenza interessata dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative (T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. n. 917/1986; decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 luglio 1994).
La segnalazione dovrà essere presentata tempestivamente al verificarsi dell'evento, cioè quando il fenomeno (non le sue conseguenze) rientra nella normalità e comunque compatibilmente con il termine assegnato agli Ispettorati per la formulazione della proposta di delimitazione, già fissato in 30 giorni dal verificarsi o dalla cessazione dell'evento. In ogni caso non andrà pregiudicato il rispetto dei termini fissati per l'iter successivo (Cfr. paragrafo 1.2).
Al riguardo pare opportuno rilevare come taluni eventi abbiano inizio e cessazione nell'arco delle 24 ore mentre altri, quali venti sciroccali e siccità, possano protrarsi per un più lungo arco di tempo.
Qualora dovesse ripetersi, a breve distanza di tempo, il medesimo fenomeno calamitoso, sarà opportuno riferire i termini utili all'ultima sua manifestazione.
3.2 - La sopraindicata segnalazione conterrà tutti gli elementi utili alla esatta individuazione dell'azienda e dei terreni agricoli di pertinenza della stessa, specificando poi quelli danneggiati con indicazione di massima dei danni alle produzioni ed alle strutture agricole.
In essa inoltre, distinte per particella catastale, dovranno essere descritte tutte le colture praticate in azienda nel corso dell'intera annata agraria interessata dall'evento calamitoso (considerare cioè quelle già raccolte, in atto e ordinariamente previste), riportando gli eventuali premi o indennità derivanti dall'adesione a misure di regolamenti comunitari –  es. set-aside, integrazione grano, integrazione olio, etc. – onde fornire tutti gli elementi necessari per una corretta definizione del bilancio aziendale e, conseguentemente, per una valutazione attendibile circa l'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. ai fini dell'eventuale attivazione dei benefici recati dalla legge n. 185/92 - F.S.N.
La stessa sarà redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli elementi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Solo in tal caso, infatti, gli uffici preposti saranno legittimati ad utilizzare ai fini della relativa istruttoria i dati in essa contenuti (Cfr. art. 24, legge n. 15/1968).
3.3 - La segnalazione, se fatta pervenire nei modi e nei tempi dianzi esposti, consentirà all'Ufficio ricevente – ai fini della delimitazione – di entrare tempestivamente in possesso di ulteriori punti certi di riferimento circa la dislocazione geografica del fenomeno calamitoso.
A partire da questi sarà più agevole, infatti, pervenire in tempi brevi alla completa e corretta individuazione del territorio interessato dal fenomeno avverso, integrando le informazioni derivanti dall'ordinario monitoraggio del territorio.
3.4 - Si ribadisce la necessità di sottoporre comunque un congruo numero di segnalazioni – che rappresentino significativamente, per territorio ed entità del danno, le aziende danneggiate – a verifica diretta.
Appare superfluo evidenziare l'opportunità che nel contesto di specifici sopralluoghi aziendali si conduca analogo esame ai territori circostanti, onde pervenire ad una valutazione obiettiva e complessiva del fenomeno segnalato e dei danni provocati.
Le segnalazioni di cui al paragrafo 3.3, utilizzate per i sopralluoghi aziendali di campionamento del territorio – unitamente al risultato degli stessi – si configureranno come atti giustificativi della proposta di delimitazione.
ll risultato dei sopralluoghi effettuati, eventualmente corredato da relativa documentazione fotografica, verrà formalizzato mediante una relazione da redigersi tempestivamente, così da essere assunto ad istruttoria preliminare della relativa proposta di delimitazione.
Analogamente, per eventuali specifici sopralluoghi aziendali, il risultato degli stessi potrà essere posto a base istruttoria della eventuale domanda di liquidazione.
Si fa presente che dalla segnalazione non scaturisce alcun obbligo per l'Amministrazione. La formulazione della proposta di delimitazione dei territori resta, infatti, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge.
Corre l'obbligo, tra l'altro, evidenziare la responsabilità penale assunta dal soggetto segnalante nel perpetrare segnalazioni responsabili ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge n. 15/1968, contenenti dati non rispondenti al vero.
3.5 - E' opportuno sottolineare come particolare cura debba essere posta nella compilazione della segnalazione di danni a strutture, indicando i dati relativi all'ubicazione, al tipo ed al valore presunto del danno subito.
Sarà compito degli uffici istruttori predisporre prioritariamente accertamenti relativi a dette segnalazioni, allo scopo di consentire il celere ripristino dell'ordinaria conduzione aziendale.
A seguito della segnalazione, infatti, la constatazione del danno potrà avvenire in tempi brevi rispetto alla cessazione dell'evento, non pregiudicando, conseguentemente, la celere ripresa della conduzione aziendale, che potrebbe risultare impedita dalla necessità di mantenimento delle cose danneggiate, fino ad accertamento del loro stato, per un più lungo lasso di tempo.
Risulta peraltro evidente come un accertamento condotto a notevole distanza di tempo dal cessare dell'evento possa risultare parziale, finendo col far rilevare un danno di diversa consistenza rispetto a quello oggettivamente verificatosi.
Tale tempestiva constatazione appare quindi necessaria ed opportuna per l'acquisizione di dati certi, utili alla successiva istruttoria formale delle richieste dei benefici.
In merito, si rimanda a quanto contenuto al paragrafo 9 della già citata circolare ministeriale n. 7/1992 per la individuazione delle strutture ammesse al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, richiamando in particolare, quanto specificato dallo stesso competente Ministero nella nota n. 101.178 del 30 maggio 1996, (trasmessa agli I.P.A. e C.A. con assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996) laddove viene precisato che "l'intervento pubblico è finalizzato alla realizzazione dei ripristini per ridare efficienza e funzionalità alle strutture danneggiate", ritenendo "che i miglioramenti strutturali debbano essere limitati a quelle opere indispensabili per la realizzazione dei ripristini, con esclusione dei lavori di consolidamento e prevenzione, e di sistemazione dell'area circostante, che se ritenuti necessari non possono che restare a totale carico del beneficiario".
Particolare cura si abbia nell'escludere eventuali danni verificatisi "a carico di strutture vetuste, disabitate o comunque non utilizzate per l'attivita agricola, per le quali non sono attivabili gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale" (nota ministeriale prot. n. 101.760 dell'11 ottobre 1994).
3.6 - L'imprenditore che rappresenti l'urgenza di provvedere ai ripristini aziendali ancor prima del riconoscimento ministeriale dovrà, con congruo anticipo di tempo rispetto la data di inizio degli stessi, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, legge n. 15/1968), produrre relativa istanza di sopralluogo aziendale nella quale siano presenti i seguenti elementi:
— identificazione giuridica e catastale dell'azienda; dettaglio catastale della base aziendale;
— comunicazione – da cui possa evincersi data certa di trasmissione e ricezione – della data di inizio dei lavori, della presunta durata e se gli stessi saranno affidati a terzi o condotti in economia; la data di notifica dovrà necessariamente essere precedente – ed in modo congruo – alla data di inizio lavori;
— descrizione e consistenza dei danni accusati dall'azienda e nesso di causalità tra l'evento ed i danni denunciati nonché la loro ubicazione attraverso il riferimento catastale;
— dettaglio della spesa attraverso computi metrici, planimetrie e quanto altro, di consuetudine, occorra;
— prospetto contenente il dettaglio dell'ordinamento colturale e delle eventuali altre attività praticate, indispensabile al fine di determinare la P.L.V. aziendale dell'annata corrente al momento dell'evento calamitoso, sulla base del dettaglio catastale dei territori aziendali di cui sopra, con relativa specificazione del loro utilizzo (coltura praticata in pieno campo od in ambiente protetto, es. serra o tunnel).
Da detta procedura, ed in particolare dai sopralluoghi aziendali, non scaturisce alcun obbligo per l'Amministrazione, fermo restando che l'eventuale contributo – comunque subordinato al riconoscimento ministeriale della eccezionalità dell'evento in esame, ai sensi della vigente normativa – verrà erogato nei limiti delle disponibilità assegnate.
In conseguenza di tale istanza l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o l'ufficio delegato, verificherà che il territorio aziendale di che trattasi, ricada nell'ambito della delimitazione proposta al Ministero ed accerterà, in contraddittorio, lo stato dei luoghi, il valore e la consistenza del danno dichiarato, redigendo apposito verbale che verrà posto agli atti istruttori della successiva domanda di liquidazione prodotta ai sensi del decreto Ministeriale di riconoscimento.
3.7 - Pare opportuno, ancora, riferirsi a quanto contenuto nelle note ministeriali prot. n. 100.859 del 13 maggio 1993 e prot. n. 100.497 del 27 marzo 1995, laddove viene precisato che: "Per i danni alle strutture occorrerà accertare che il fabbisogno di spesa per il ripristino incida per almeno il 35% sulla produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. In quest'ultimo caso, trattandosi della valutazione di sopportabilità dei costi da parte dell'azienda in relazione alle entrate, è indubbio che debba essere presa in considerazione la produzione lorda vendibile effettiva e le altre entrate ad essa connesse ".
Pertanto: "alla produzione reale dell'azienda vanno sommati le compensazioni o gli aiuti comunitari al reddito ed i risarcimenti assicurativi al netto del costo della polizza a carico dell'azienda stessa". E ancora che: "resta quindi fermo il presupposto che all'interno delle aree delimitate l'evento abbia assunto carattere eccezionale tale da incidere sulla produzione lorda vendibile in misura non inferiore al 35%, ed in presenza di danni alle strutture aziendali ed alle scorte, il fabbisogno di spesa per i ripristini o la ricostruzione, non sia inferiore al 35% della produzione lorda vendibile effettiva (P.L.V. ordinaria al netto dei danni alle produzioni)".
3.8 - E' opportuno che le ditte segnalanti assicurino la necessaria assistenza ai funzionari incaricati di effettuare i previsti sopralluoghi, in particolar modo per quanto concerne la immediata reperibilità dei titolari o altri rappresentanti della stessa, annotando nella segnalazione stessa i possibili recapiti celeri.
4. ACCERTAMENTI
4.1 - Si ritiene utile richiamare i criteri cui attenersi ai fini della delimitazione, già contenuti nelle circolari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988, laddove viene disposto che "l'accertamento ha per oggetto gli effetti degli eventi calamitosi e la stima dei danni alla produzione, strutture ed infrastrutture, ed è rivolto a stabilire se trattasi di danni eccezionali o meno".
La stima del danno – come è noto – è la stima della differenza, a prodotto maturo, tra "valore" della produzione immediatamente prima del sinistro e "valore" di ciò che rimane della stessa subito dopo la circostanza avversa.
Si stimerà quindi la perdita di valore della produzione rapportando questo valore a quello della P.L.V. ordinaria per la ricerca dell'incidenza minima richiesta dalla legge per l'attivazione delle provvidenze di soccorso.
Nell'accertare il danno non potrà attribuirsi alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Tale concetto di ordinarietà non terrà conto – così come previsto dalla stessa pratica estimativa – di situazioni che si discostino sensibilmente, in positivo o in negativo, dal dato medio di riferimento.
Lo stesso Ministero ha più volte ribadito tale impostazione precisando che "non condivisibile appare" l'eventuale "riferimento ad una ipotetica produzione 'attesa' in sostituzione della produzione ordinaria 'storica' a livello provinciale determinata dall'autorità preposta a tali rilevamenti ed elaborazioni (Istat)"; infatti, "il riferimento a rese produttive presumibilmente 'attese', diverse da quelle statisticamente valide, condurrebbe alla determinazione di valori non comparabili e quindi non idonei alla valutazione dell'incidenza del danno alla PLV aziendale" (cfr. nota ministeriale n. 100.536 del 4 aprile 1995).
Analogamente, per quanto riguarda i prezzi da attribuire alle produzioni ordinarie ottenute, questi andranno ricercati sull'andamento del mercato della zona, adottando prudenzialmente i valori più bassi tra quelli probabilmente attesi.
Da quanto esposto – così come più volte raccomandato in passato – si evidenzia come particolare cura dovrà essere posta nella corretta determinazione delle produzioni ordinarie di riferimento (cfr. paragrafo 4.5), effettuando una costante ed attenta analisi dei dati resi pubblici attraverso le progressive rilevazioni statistiche delle produzioni agricole, verificando altresì che i dati contenuti nelle proposte di delimitazione siano sempre coerenti con i dati ordinari di riferimento. Laddove questi risultino significativamente differenti da quelli medi provinciali, andranno evidenziate nel testo della relazione le motivazioni tecniche ed economiche di tale consistente differenza (es. colture praticate in territori particolarmente vocati, di particolare pregio, etc.).
Solo a partire da dati di riferimento non adeguatanlente valutati ed aggiornati sarà possibile il verificarsi di accentuate discordanze tra il dato ordinario medio di riferimento e quello della reale produzione agricola per quella determinata zona, con conseguenti eventuali ripercussioni negative presso l'utenza.
Si raccomanda, pertanto, un maggiore e puntuale coordinamento tra i relativi settori dell'Ispettorato, attraverso lo scambio costante di tutte le necessarie informazioni. Tale condizione operativa, indispensabile ai fini di quella maggiore celerità e incisività raccomandata in premessa, renderà più organico il complesso e difficile lavoro degli stessi.
In prima istanza andrà comunque accertato che trattasi di produzioni per le quali siano stati adottati mezzi e tecniche colturali proprie della buona pratica agronomica diffusa nella zona in esame e tali da ottenere almeno quanto raccolto in buone annate precedenti (dati individuabili anche attraverso analisi statistica, cfr. paragrafo 4.5). Detti caratteri "tipici" costituiscono l'ordinarietà della produzione in un'area che, per sua natura, è costituita da una pluralità di aziende dai medesimi caratteri (carattere del fondo, ordinamento culturale, sistemi di trasformazione dei prodotti, esercizio dell'impresa, etc.) e pertanto condotte in regime di ordinarietà di gestione.
Andrà esclusa la possibile valutazione di danni assimilabili all'ordinario rischio d'impresa, connessi alla produttività degli investimenti, all'organizzazione dei fattori produttivi, agli andamenti di mercato, nei confronti dei quali si concretizza la funzione imprenditoriale.
In riferimento alle innovate valutazioni richieste dalla legge n. 185/1992 viene meno l'aprioristica uguaglianza tra percentuale di prodotto danneggiato e percentuale del valore economico del danno.
Pertanto, parlando di danno alle produzioni agricole, si intenderà riferirsi al danno ai redditti che derivano dall'attivita agricola praticata laddove i redditi agricoli – quindi la P.L.V. aziendale – possono subire decurtazioni non solo per diminuizione della quantità di prodotto commerciabile, ma anche per il minore prezzo di mercato realizzabile per riduzione della qualità dello stesso. Entrambi i fattori debbono comunque essere in diretto nesso di casualità con l'evento avverso, affinché se ne possa valutare il danno arrecato al fine dell'intervento del F.S.N. in quanto per loro stessa natura sono funzioni di altre variabili (tecniche colturali, patologie, eccesso di offerta, etc.).
L'azienda agraria che, come è noto, è la combinazione elementare dei mezzi di produzione (cfr. G. Medici, 1945) rappresenta dunque una unità economica frutto di una delle possibili combinazioni dei mezzi produttivi, realizzata dall'imprenditore, finalizzata alla realizzazione di una serie di redditi, il cui ammontare complessivo – reddito netto – viene dato dalla differenza tra valore della produzione e costi sostenuti per l'impiego dei mezzi produttivi.
Il reddito netto rappresenta, quindi, la somma dei redditi che spetta ad una persona fisica in relazione alle figure economiche che rappresenta per l'impiego dei fattori aziendali produttivi utilizzati.
Occorrerà tenere presente, tuttavia, che questo non è un salario – cioè una somma a titolo di compenso per il lavoro svolto dall'agricoltore o imprenditore, quale persona – ma una somma che, nel suo ammontare, remunera l'uso di tutti i fattori della produzione; tale somma è imputata, legittimamente, all'azienda retta dall'imprenditore.
Il territorio oggetto della successiva proposta regionale andrà descritto catastalmente, riconoscendo in esso le aziende ritenute aventi titolo di ammissibilità ai benefici di legge.
4.2 - Va evidenziato in questa sede come, a fronte del concetto di produzione lorda globale che individua l'entità della produzione nel suo aspetto "fisico" – cui faceva riferimento la precedente legge n. 590/1981, ricercando l'incidenza del danno sul valore attribuito a questa – venga ora introdotto quello di produzione lorda vendibile, che individua in termini "economici" la parte attiva del bilancio aziendale.
4.3 - Tale "attivo" del bilancio aziendale – come è stato sottolineato dalla nota ministeriale n. 101.012 del 16 maggio 1996, trasmessa agli I.P.A. e C.A. con assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996, nonché dalle note citate al paragrafo 3.7 – è costituito pertanto dal complesso dei valori attribuiti alle produzioni ordinariamente praticate nell'arco dell'intera annata agraria e da tutte le altre entrate accessorie quali servizi prodotti, variazione positiva delle scorte ed altri ricavi aziendali che non derivano direttamente da una specifica attività (aiuti UE ai seminativi, alla produzione olivicola, etc.).
Tale concetto di ordine economico, come accennato in premessa, si lega altresì alla necessità di far fronte tempestivamente al progressivo mutare della realtà agricola attuale, così come va delineandosi anche in relazione agli indirizzi della UE.
In particolare, quindi, un'agricoltura non più legata a schemi tradizionali – per quanto significativi nella memoria storica della nostra regione – ma sempre più chiamata a fare i conti col mercato e le diversificate realtà economiche in continua evoluzione. Il richiamato passaggio da un concetto " fisico" attinente alla produzione globale a quello " economico" relativo alla produzione vendibile, individua, quindi, il passaggio di mentalità verso un concetto di produttività che per essere tale deve "attraversare" il mercato. A titolo di esempio può dirsi allora che non sempre una riduzione di prodotto debba significare, automaticamente, corrispondente riduzione della PLV.
4.4 - L'insieme delle eventuali segnalazioni, raggruppate per comune e successivamente classificate per caratteri aziendali, agevolerà le complesse indagini da effettuare sul territorio. Attraverso segnalazioni raggruppate per territorio comunale e località (individuabile attraverso dati catastali) sarà possibile pervenire, infatti, all'individuazione dei caratteri di tipicità sopra delineati. Tale indagine, pur nei limiti connaturati alla stessa, fornirà un più valido strumento di analisi del territorio di competenza.
4.5 - La corretta determinazione delle produzioni ordinarie di riferimento (cfr. anche il paragrafo 4.1) andrà condotta facendo riferimento ad un arco temporale non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, verificando i dati trasmessi all'Istat dai singoli Ispettorati. I valori di produzione andranno ricercati fra quelli concernenti annate non colpite da eventi avversi declarati, allo scopo di pervenire alla corretta individuazione delle medie provinciali di riferimento.
Le rese ordinarie di riferimento saranno adottate ricercando il valore più frequente delle produzioni ottenute in almeno tre anni.
4.6 - Si precisa ancora, come l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale debba riferirsi esclusivamente ad eventi che, per vastità del territorio colpito e per particolare intensità, vadano a determinare un effettivo grave pregiudizio dell'economia locale, valutabile ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 185/92, nonché della già citata circolare ministeriale esplicativa della stessa.
Rimangono esclusi dalla possibilità di essere riconosciuti e dichiarati eccezionali – così come più volte precisato dal competente Ministero ed in ultimo con la nota n. 101.759 dell'11 ottobre 1994 – eventi di ridotta intensità, esigua ampiezza territoriale o addirittura riferibili a singole piccole aziende, nonché danni di modesta entità o comunque rientranti nell'ordinario rischio d'impresa.
In analogia a quanto recentemente indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si raccomanda il massimo rigore nell'individuazione dei soli comuni gravemente danneggiati nei quali siano riscontrabili effettive situazioni di emergenza, indicando – se del caso – anche solamente parti di essi, come già più volte specificato in passato (cfr. paragrafo 5.6).
La delimitazione dei territori danneggiati andrà effettuata "conducendo l'indagine per territorio comunale, suddiviso in zone agricole aventi ordinamento colturale omogeneo, e definendo l'evento nella sua dimensione territoriale" (cfr. circolari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988).
4.7 - Pare opportuno evidenziare come la delimitazione non possa riferirsi a singole colture o comparti (es. comparto cerealicolo, agrumicolo, olivicolo, viticolo, etc.) bensì alla compromissione economica di un territorio individuato – come dianzi specificato – per zone agricole omogenee.
Nella redazione del bilancio aziendale – ed analogamente del bilancio del terriotorio delimitato –, infatti, andranno specificate tutte le colture praticate nell'arco dell'annata agraria interessata dall'evento calamitoso (comprendendo cioè quelle già raccolte, in atto e previste), così come precedentemente sottolineato. Sulla base di tale analisi – come è noto – dovrà essere verificato se l'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. sarà stata tale da giustificare l'attivazione delle provvidenze di cui alla legge n. 185/1992, F.S.N., inoltrando conseguentemente la relativa proposta di delimitazione.
4.8 - Il carattere di eccezionalità – riconosciuto e sancito dal competente Ministero attraverso emissione di apposito specifico decreto di declaratoria e delimitazione – rappresenta il presupposto fondamentale di ogni intervento, tenuto conto che per eccezionalità non deve intendersi, semplicemente, una particolare virulenza del fenomeno avverso, bensì il fatto che l'evento – in un contesto di normale e ordinaria attività produttiva a carattere agricolo – abbia determinato uno sconvolgimento tale, sotto il profilo economico, da comportare un pregiudizio della PLV – come più volte ribadito – "in misura superiore al rischio ordinario d'impresa, stabilito dalla legge nel 35%" (cfr. circolare ministeriale n. 7/1992) della stessa, esclusa quella zootecnica. Si tratterà, pertanto, di danni derivanti da andamenti stagionali fortemente abnormi e da eventi negativi che la funzione imprenditoriale non può direttamente controllare ma i cui effetti, invero, è chiamata ad arginare e limitare (art. 1914 e segg. del C.C.).
Ne consegue la non ammissibilità di proposte di intervento del F.S.N. relativamente a situazioni di per sé già intrinsecamente "a rischio" per particolari realtà geo-pedologiche o ambientali, laddove cioè l'attività agricola venga praticata in situazioni limite e pertanto l'evento avverso sia da considerare non più eccezionale bensì prevedibile o addirittura probabile. In tali casi – particolarmente in riferimento a strutture ed infrastrutture – eventuali interventi di sostegno saranno attribuibili ad altri settori di competenza (protezione civile, ambiente, etc.) tanto più qualora dovessero esistere particolari vincoli relativamente al territorio interessato.
Alla luce di quanto sopra si evidenzia come l'attivazione dei benefici recati dalla legge n. 185/1992 resti subordinata al citato presupposto del carattere di eccezionalità, come dianzi individuato, cioè collocato in un contesto di normalità ed ordinarietà produttiva.
4.9 - Si ritiene inoltre opportuno porre l'attenzione su quanto contenuto nella circolare ministeriale n. 7/1992 ai paragrafi 3.5 e 3.6 circa eventuali danni al verificarsi di eventi che, pur non assumendo carattere eccezionale (entità del danno accertato inferiore al 35% della P.L.V.), abbiano tuttavia prodotto danni particolarmente consistenti e comunque non inferiori al 20% della P.L.V..
Al termine di tali accertamenti si provvederà "all'annotazione di tutti gli elementi tecnici relativi all'incidenza sulle singole colture e sul territorio interessato. Ciò allo scopo di tener conto di detti elementi al verificarsi, nella stessa annata agraria ed a carico delle stesse colture, di altri eventi gravi. In tal caso, infatti, il danno dell'evento precedente va a sommarsi a quello dell'evento successivo ai fini del calcolo sia dell'incidenza complessiva sulla produzione lorda vendibile che dell'entità dell'aiuto."
Per le finalità citate non vanno considerati quegli eventi che abbiano causato danni alle produzioni od inciso sulle strutture in misura inferiore al 20% della P.L.V. rientrando detto limite nell'ordinario rischio d'impresa.
Al verificarsi, nel corso della stessa annata agraria e nei medesimi territori – anche a carico delle stesse colture – di eventi successivi ad altri già declarati eccezionali, le colture danneggiate dal precedente evento saranno considerate integre ai fini della determinazione della P. L.V.. Analogamente si procederà per quanto riguarda le strutture.
I danni da computare saranno quelli derivanti esclusivamente dall'evento in esame.
4.10 - Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei criteri da seguire per l'accertamento dei danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, descritti ai paragrafi 3.7 e 9 della sopra citata circolare ministeriale n. 7/1992, tendenti ad accertare l'eccezionalità dell'evento ed il suo influsso negativo sull'attività produttiva delle aziende agricole.
A tal proposito val la pena ricordare che per strada interpoderale o vicinale si intende una strada di proprietà pro quota delle aziende agricole che vi hanno accesso, costruita su porzioni adiacenti e confinati di particelle delle suddette aziende per il collegamento alla principale viabilità pubblica, anche nel caso – previsto nella circolare ministeriale n. 7/1992 – di gestione affidata per la manutenzione ordinaria ad un ente pubblico (consorzio, comune o provincia regionale).
4.11 - L'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 185 del 14 febbraio 1992, resta comunque subordinata al verificarsi di danni a colture o strutture che, in relazione alle minori entrate conseguenti alle mancate produzioni o alle spese per il ripristino, abbiano determinato alle aziende ricadenti nel territorio delimitato una riduzione della P.L.V. non inferiore al 35% della stessa.
Detta percentuale – come già specificato – si riferisce alla produzione lorda vendibile e pertanto la valutazione da effettuare riguarderà il bilancio economico aziendale nel suo complesso e non soltanto le singole colture danneggiate, nella loro riduzione ponderale (cfr. circolare ministeriale n. 1505-F del 4 novembre 1988). Pur tuttavia la legge n. 185/1992 – come accennato al paragrafo 4.9 – consente l'opportunità di annotare danni ai singoli prodotti di entità superiore al 20%, anche se a questi non potranno essere commisurate provvidenze per il danno subito.
Nella valutazione del bilancio economico aziendale bisognerà tener conto, come "voce attiva", del risarcimento per le colture assicurate nonché di altri premi comunitari, come già argomentato nei precedenti paragrafi 3.7 e 4.3.
4.12 - Risulta evidente come tale analisi condotta per singole aziende, finalizzata al riscontro delle condizioni di legittimazione agli aiuti, non possa essere svolta nei tempi brevi richiesti per la formulazione della proposta di delimitazione di cui al paragrafo 1.2, bensì sulla base delle domande da presentarsi entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria (art. 3, comma 4, legge n. 185/1992. Cfr. nota n. 5611 del 26 aprile 1993, Uff. legislativo e legale).
Ai fini della proposta di delimitazione dell'evento sarà necessario, piuttosto, rilevare l'intensità del danno definendo l'evento mediante l'indicazione dei comuni nei quali si è riscontrato il danno del 35% sulla base del raffronto tra produzione normale delle zone omogenee, esclusa quella zootecnica, e l'entità della produzione perduta.
Nulla andrà stimato – al fine della valutazione della riduzione della P.L.V. ordinaria – che non sia in diretto nesso di causalità con l'evento calamitoso naturale, su produzioni praticate secondo le buone regole agronomiche tipiche della zona stessa, o che possa derivare da cattivo o improprio uso delle risorse nonché – più in generale – da carenze strutturali (es. natura dei terreni non idonea; mancanza di opportuna sistemazione idraulico-agraria; presenza di gravi fitopatie, etc.).
Sarà cura dell'estimatore avere conoscenza di eventuali produzioni particolari o "atipiche" il cui valore sia significativo ai fini della valutazione della P.L.V. di aziende ricadenti nel territorio in indagine ed includerle nel bilancio dello stesso.
L'ispettore provinciale dell'agricoltura, analogamente a quanto già espresso al paragrafo 4.1, assicurerà l'indispensabile scambio di informazioni tra i settori dell'ufficio preposti agli accertamenti ed alla definizione della proposta di delimitazione e quelli preposti alla gestione degli interventi comunitari, affinché si possa individuare correttamente il valore da attribuire a titolo di "entrate accessorie" al bilancio del territorio delimitato.
Sarà opportuno, altresì, che gli Ispettorati, per l'espletamento delle complesse indagini da effettuare, si avvalgano – nel rispetto dei propri ruoli, connessi ai rispettivi compiti istituzionali – della collaborazione delle Sezioni operative di assistenza tecnica attraverso il continuo e non più occasionale scambio delle informazioni e dei rilevamenti che scaturiscono dalle molteplici attività delle stesse (monitoraggio delle attività aziendali sotto il profilo agronomico, agrometereologia, geopedologia, mercati agricoli, etc.).
5. PROPOSTE DI DELIMITAZIONE
5.1 - Nella relazione costitutiva della proposta di delimitazione, oltre ad una dettagliata descrizione del fenomeno avverso e della sua dinamica, nonché degli effetti determinati dallo stesso su produzioni e/o strutture, andrà effettuata una precisa analisi economica finalizzata alla determinazione dell'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. e sulla determinazione dei fabbisogni finanziari.
Si ribadisce quanto disposto con la circolare assessoriale n. 36 del 6 febbraio 1989 (e analogamente richiesto dalla Presidenza della Regione con circolare 25 marzo 1996, prot. n. 1032), laddove viene precisato che nelle relazioni ispettoriali sarà necessario specificare per ogni coltura danneggiata la natura del danno e che, per ogni singola provvidenza richiesta, dovrà essere indicato il relativo fabbisogno finanziario nonché il numero presunto di aziende interessate. Tale dato potrà essere quantificato anche in relazione al contenuto delle segnalazioni pervenute.
Analogamente a quanto raccomandato dalla Presidenza della Regione con la citata circolare 25 marzo 1996 prot. n. 1032, verranno evidenziati i criteri seguiti nella relativa stima.
Dalle argomentazioni fin qui esposte e dall'analisi delle informazioni richieste nei modelli informatici relativi alla delimitazione dei territori danneggiati – allegato n. 1 della circolare ministeriale n. 7/1992 – consegue che il raffronto tra territorio agricolo omogeneo e territorio danneggiato sarà effettuato procedendo via via per tutti i comuni interessati.
Nei modelli informatici saranno quindi riportate le quantità di produzione ordinaria, determinate secondo i criteri già espressi dal paragrafo 4.1 al paragrafo 4.5, relative ai territori agricoli omogenei coinvolti nella delimitazione ed il loro relativo valore (mod. A), mentre per quanto concerne la parte di questi delimitata (mod. B), verrà indicata la produzione ordinaria da una parte ed il valore del danno a ciascun prodotto della zona agricola omogenea dall'altra (cfr. paragrafo 4.1) indicando, inoltre, il rapporto percentuale tra il valore del danno alla produzione e quello della produzione ordinaria sopra specificata.
Va da sé come il condurre l'indagine per zone agricole omogenee rappresenti un mezzo comunque finalizzato alla individuazione delle aziende beneficiarie delle provvidenze recate dal Fondo.
La zona agricola omogenea rappresenta, infatti, uno strumento e non già il fine dell'indagine stessa; fine che consiste – come dianzi precisato – nella esatta individuazione di territori agricoli afferenti ad aziende danneggiate da avversità atmosferiche e/o calamità naturali nella misura prevista dalla normativa vigente.
Attenzione particolare andrà posta, pertanto, nel verificare la sussistenza della massima coincidenza – pur con i margini di approssimazione connessi al carattere stesso della complessa indagine da effettuare – fra territorio delimitato attraverso l'ausilio delle zone agricole omogenee e territorio relativo ad aziende effettivamente danneggiate nella misura prevista dalla citata legge n. 185/1992, riducendo al minimo ogni possibile eventuale margine di errore e conseguente indiscriminata generalizzazione della delimitazione stessa.
5.2 - Pare chiaro, infatti, come non descrivendo le zone agricole omogenee interessate attraverso l'individuazione di relativi fogli di mappa e particelle e mantenendo comunque elevato il rapporto tra superficie del territorio danneggiato e superficie del territorio delimitato, possa determinarsi la conseguenza che tale generalizzazione – come già accennato in premessa – estenda di fatto i benefici di legge connessi alla delimitazione anche ad aziende i cui bilanci non abbiano subito riduzioni imputabili all'evento ma eventualmente riferibili all'ordinario rischio d' impresa.
"E' da evitare" pertanto "ogni tendenza alla generalizzazione per quanto riguarda sia la valutazione dei danni, sia la estensione delle zone colpite, che condurrebbe alla dispersione dei mezzi finanziari disponibili, con pregiudizio delle aziende maggiormente danneggiate" (circolari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988).
5.3 - Poichè la segnalazione si configura, ai fini della delimitazione, quale strumento ulteriore di indagine e supporto all'ordinario monitoraggio del territorio, risulta probabile che l'insieme dei territori aziendali (foglio e particelle) individuati attraverso le segnalazioni sia solo una porzione (magari considerevole) dei territori realmente danneggiati. Territori, questi ultimi, sui quali l'ufficio dovrà comunque accertare – come già precisato – l'eventualità di danno arrecato dall'evento avverso, per conformarsi compiutamente ai criteri di legge ed alle informazioni richieste attraverso i modelli informatici predisposti dal Ministero.
Analogo riscontro andrà ricercato ed evidenziato nella relazione ispettoriale (cfr. paragrafo 5.1), circa il numero presunto di aziende interessate ai benefici di legge e quello desunto dalle segnalazioni utili, per una più attendibile quantificazione del fabbisogno finanziario.
La procedura fin qui proposta consentirà infatti l'individuazione delle aziende che hanno titolo a richiedere i benefici di legge, nonché una verosimile quantificazione dell'entità del danno e del relativo fabbisogno già al termine della fase di accertamento.
5.4 - In calce alla relazione ispettoriale verrà redatta apposita dichiarazione dall'Ispettore provinciale, nella qualità, in cui si attesti che, tenute presenti le direttive ministeriali, gli accertamenti eseguiti hanno posto in evidenza che per le zone delimitate ricorrono condizioni tecniche obiettive di danno tali da giustificare la delimitazione ai fini degli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con i relativi articoli di legge e fabbisogni finanziari.
5.5 - La proposta ispettoriale, deliberata dalla Giuntaregionale, sancisce attraverso l'indicazione dei comuni di pertinenza, di fogli e particelle, quali territori agricoli omogenei – e quali porzioni di questi siano quelli realmente danneggiati, escludendo i rimanenti non compresi nella relazione stessa.
Le aziende cui questi ultimi territori sono di pertinenza, saranno pertanto da ritenere non in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici di legge.
5.6 - E' opportuno evidenziare in questa sede come in occasione di eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, tramite la Presidenza della Regione siciliana solleciti la stessa Regione ad attivare le procedure vigenti previste dalla legge n. 185/1992 per l'accesso ai contributi a favore delle imprese agricole danneggiate e richieda il relativo elenco dei comuni interessati, precisando che i comuni per i quali si registrano essenzialmente danni all'agricoltura non vanno inclusi nell'elenco relativo ai comuni in cui si registrano essenzialmente danni agli altri settori produttivi; raccomandando, peraltro, "massimo rigore nell'individuazione dei soli comuni gravemente danneggiati, nei quali siano riscontrabili effettive situazioni di emergenza", "indicando – se del caso – anche solamente parte di essi".
Quanto sopra pone, ancora una volta e con urgenza, la questione – già evidenziata – relativa alla necessità di ulteriore perfezionamento delle complesse operazioni di delimitazione da parte degli uffici preposti, elevandone il livello di dettaglio, allo scopo di dare sempre maggiore efficacia agli interventi.
L'intervento di soccorso per la ripresa produttiva – riferito all'unità amministrativa territoriale che è il comune – è infatti rapportato ai settori che maggiormente o prevalentemente (essenzialmente) costituiscono il valore dell'attività economica del comune calamitato, laddove la riduzione di tale valore, a seguito dell'evento, ridurrà conseguentemente la disponibilità di risorse finanziarie, non più adeguate per i necessari ripristini di strutture produttive, infrastrutture e servizi.
L'intervento statale di soccorso in agricoltura, disciplinato dalla richiamata legge n. 185/1992, prevede attraverso indagine per territori agricoli omogenei, l'individuazione di un territorio composto da una pluralità di aziende ricadenti nell'ambito comunale. Questo potrà coincidere con l'intero territorio amministrativo comunale se l'economia dello stesso è caratterizzata prevalentemente da attività agricola. E' consentita, peraltro, l'opportunità di includere nella delimitazione porzioni di territori comunali nei quali viene esercitata l'attività agricola organizzata a scopo produttivo e sui quali si sia abbattuto l'evento avverso, individuandole attraverso i riferimenti catastali. Sul territorio così individuato sarà in ogni caso verificata la sussistenza dei requisiti di legge per l'eventuale proposizione ai sensi della normativa di che trattasi.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'invitare la Regione ad attivare l'intervento della legge n. 185/1992, ha disposto la redazione di distinti elenchi in riferimento alle specifiche normative di soccorso utilizzate. Appare superfluo evidenziare come, ai fini degli interventi di soccorso – attuativi delle relative norme legislative – vadano quindi incluse, eventualmente, solo quelle parti di territorio comunale – come sopra descritte – su cui si esplica l'attività produttiva oggetto della valutazione dei danni.
Tale dettaglio – ancorché gravante sul già complesso lavoro relativo alla valutazione dei territori da delimitare, di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura – si rende ancor più necessario ed opportuno al fine di evitare il rischio che l'Amministrazione statale possa valutare negativamente l'inserimento di un comune nell'uno o nell'altro elenco (e precludere quindi l'accesso ai benefici relativi al settore agricolo o ad altri settori produttivi) in considerazione dei sempre meno consistenti mezzi finanziari disponibili nell'attuale situazione economica, la cui dispersione arrecherebbe pregiudizio al soccorso delle aziende maggiormente danneggiate.
Giova evidenziare, come già raccomandato, la necessità di evitare ogni tendenza alla generalizzazione per quanto riguarda sia la valutazione dei danni, sia l'estensione delle zone colpite.
Si rappresenta la necessità che gli uffici in indirizzo si attengano scrupolosamente ai principi su esposti provvedendo a vigilare in tal senso.
6. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI DI DELIMITAZIONE
6.1 - Allo scopo di dare riscontro alla necessità di una adeguata diffusione dei dati relativi ai territori delimitati, onde garantire una corretta informazione dei cittadini, agevolando la corretta compilazione delle istanze di ammissibilità ai benefici di legge ed evitando in tal modo la genericità delle stesse in riferimento alle produzioni danneggiate, dovrà scrupolosamente attuarsi quanto già specificato all'articolo 7 della legge n. 185/1992, laddove viene disposto l'obbligo di rendere pubblici "gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6". Tali atti saranno pertanto resi accessibili ai cittadini attraverso pubblicazione, per 15 giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Stante gli adempimenti di legge sopra citati ed allo scopo di snellire le relative procedure, ai fini del perseguimento di un sempre migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione improntato su criteri di efficienza e trasparenza, si invitano gli Ispettorati provinciali a voler disporre quanto occorra per l'attuazione dei suddetti adempimenti.
Non appena quest'ufficio avrà comunicazione da parte del superiore Ministero dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di declaratoria e delimitazione dei territori interessati e delle provvidenze concesse ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185/92, provvederà – come di consueto – a darne immediata comunicazione agli Ispettorati interessati che provvederanno a dar corso agli adempimenti previsti dal citato art. 7 presso i comuni interessati, indicando gli estremi della delibera della Giunta regionale.
Ai fini della pubblicità degli interventi, pertanto, non dovrà farsi più riferimento al consueto decreto assessoriale.
Si avrà cura, tra l'altro, di verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto declarato dal Ministero e la relativa originaria proposta ispettoriale, al fine di non indurre l'utenza in possibili errori che ne aggraverebbero i già profondi disagi (cfr. nota assessoriale prot. n. 361/V del 3 febbraio 1997).
Sarà cura degli ispettorati porre attenzione sulla corretta utilizzazione dello strumento della segnalazione stante il suddetto obbligo di legge, mentre si invitano le organizzazioni di categoria a volere indirizzare e sensibilizzare gli interessati al corretto uso delle segnalazioni.
7. INTEGRAZIONE E/O RETTIFICHE ALLA PROPOSTA DI DELIMITAZIONE.
7.1 - Si coglie l'occasione per ribadire la necessità di porre estrema attenzione e cautela nel dare corso a richieste di integrazione e/o rettifica relative a proposte già inoltrate od accolte, circostanziando dettagliatamente e per tempo le stesse. Ciò allo scopo di limitare ogni possibile eventuale errore di valutazione, con conseguenti ripercussioni negative per l'utenza interessata.
Dato il ripetersi di circostanze concernenti errata attribuzione di fogli di mappa e particelle ai rispettivi comuni interessati dalla delimitazione si raccomanda, inoltre, di prestare massima attenzione nella definizione e formulazione delle relazioni tecniche relative a proposte di delimitazione, in considerazione del fatto che tali errori – pur sempre possibili data la complessità del lavoro svolto – inducono comunque confusione e disagio presso l'utenza, determinando peraltro un aggravio in sede operativa ed un costo per la stessa Amministrazione.
7.2 - A tal proposito, si dovrà scrupolosamente tener conto di quanto precisato dallo stesso Ministero con nota n. 101.178 del 30 maggio 1996 (trasmessa agli ispettorati e condotte agrarie con nota assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996) circa la delicata problematica delle proposte integrative di delimitazione, laddove viene precisato che: "eventuali errori od omissioni nella formulazione delle proposte devono essere segnalati immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale, per il conseguente provvedimento di rettifica. Non sono giustificabili proposte integrative oltre detti termini".
7.3 - Qualsiasi eventuale integrazione o rettifica dovrà essere comunque sempre opportunamente motivata.
Come già precisato in precedenti occasioni, ogni eventuale ampliamento di superfici territoriali di nuova individuazione rispetto a precedenti proposte dovrà – ai fini della delimitazione – essere accertata analiticamente secondo le modalità prescritte, verificando la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta di concessione dei benefici recati dalla legge n. 185/1992, con conseguente eventuale formulazione di specifica proposta ispettoriale integrativa.
Questa sarà corredata da relazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie a sostanziare adeguatamente la stessa, dai prescritti modelli informatici, dalla cartografia dei territori interessati e dal relativo fabbisogno finanziario.
Ogni specifica proposta integrativa e/o di rettifica – qualora sussistano i necessari presupposti – sarà quindi sottoposta alla Giunta regionale per la prescritta deliberazione – anche per quanto riguarda singoli fogli di mappa o particelle afferenti a comuni compresi nella precedente proposta – e trasmessa al competente ministero per i conseguenziali adempimenti.
Ciò in quanto delibera e relazione (che della stessa è parte integrante) vengono assunte dal competente Ministero per la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e la delimitazione dei territori interessati.
8.  COLTURE AMMESSE
AD ASSICURAZIONE AGEVOLATA
8.1 - Il paragrafo 3.4 della circolare ministeriale n. 7/1992 recita testualmente: "Nell'accertamento dei danni non vanno presi in considerazione quelli derivanti da avversità e/o fitopatie che hanno colpito colture e/o strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, individuate per aree geografiche omogenee con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.".
8.2 - A tal proposito si richiama il contenuto dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione con modificazioni del D.L. n. 273 del 17 maggio 1996, che modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1982, n. 185, sostituendo il secondo periodo con il seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.".
Il concetto di produzioni "ammissibili" all'assicurazione agevolata viene quindi sostituito da quello che fa riferimento a produzioni "assicurate".
Qualora nella delimitazione dovessero risultare comprese produzioni che rientrino nell'ambito di quelle ammesse ad assicurazione agevolata, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 185/1992 – ed individuate con apposito decreto dal Ministero – nella valutazione dell'incidenza del danno alla P.L.V. del territorio delimitato non andranno pertanto ascritte come danneggiate quelle effettivamente assicurate e l'entità delle provvidenze sarà conseguentemente commisurata all'incidenza del danno con esclusione di tali colture.
Questo Ufficio, – con nota prot. 4355/V del 20 luglio 1996, ha invitato i Consorzi di difesa delle produzioni agricole a fornire agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nella cui competenza territoriale ricadono le aziende interessate dei soci, gli elementi necessari per la delimitazione dei territori danneggiati e l'istruttoria delle singole pratiche.
9. AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE
9.1 - Si rappresenta l'opportunità, per il titolare della ditta avente causa, di inviare specifica segnalazione al competente Ufficio tecnico erariale, tendente ad ottenere i benefici fiscali riconosciuti per perdita del prodotto per eventi naturali, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, T.U. delle imposte sui redditi, nei tempi previsti dall'art. 28 stesso (cfr. paragrafo 12.1 della circolare ministeriale n. 7/1992).
Sarà opportuno che gli Ispettorati, in ordine alle dichiarazioni di danno richieste da altre Amministrazioni per gli scopi di cui al presente paragrafo, effettuino i relativi accertamenti contestualmente a quelli finalizzati alla formulazione della proposta di declaratoria.
9.2 - Analoga istanza può essere prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 185/1992, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968, per l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura determinata successivamente con decreto del Ministero del lavoro (cfr. paragrafo 12.2 della circolare ministeriale n. 7/1992).
9.3 - Si ribadisce, in riferimento alle suddette agevolazioni, quanto già sottolineato al paragrafo 5.2, laddove veniva evidenziato come una generalizzazione della delimitazione, estendendo di fatto tali benefici anche ad aziende che non sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, richiami gli stessi Ispettorati a responsabilità relativamente ai rischi dianzi esposti.
10. ORIENTAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
10.1 - E' opportuno richiamare in questa sede il contenuto della circolare ministeriale prot. n. A/1659 del 2 luglio 1996 – trasmessa agli I.P.A con assessoriale n.4756 del 10 agosto 1996 – concernente "aiuti nazionali in materia di danni provocati da avversità atmosferiche "laddove viene precisato che "l'orientamento della Commissione U.E. nella materia in oggetto prevede, fra l'altro, il divieto di sovracompensazione dei danni subiti in caso di avversità atmosferiche dagli operatori agricoli.
In particolare, la Commissione raccomanda che l'applicazione delle diverse tipologie di interventi esistenti in materia – che prevedono provvidenze contributive e/o creditizie – avvenga in modo che in nessun caso le provvidenze percepite dagli agricoltori superino l'entità del danno subito.
Appare superfluo sottolineare che la entità delle provvidenze va calcolata tenendo conto, oltre che dei contributi in c/capitale, della capitalizzazione dei benefici creditizi concessi".
A tal proposito si ribadisce l'opportunità che gli Ispettorati si attengano scrupolosamente ai principi su esposti provvedendo a vigilare in tal senso.
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
11.1 - Sarà compito e responsabilità degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dare, di volta in volta, attuazione – nella concretezza delle diverse situazioni specifiche – ai criteri operativi esposti nella presente circolare, salvaguardandone l'integrità, pur nella varietà delle diverse e spesso difficili realtà locali.
11.2 - Sarà inoltre compito degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle sedi operative informare ed istruire l'utenza interessata al riguardo.
11.3 - Si invitano le organizzazioni di categoria in indirizzo a volere collaborare con questa Amministrazione nella diffusione di tutte le informazioni relative agli strumenti operativi sopra descritti, sollecitando l'utenza a farsi parte attiva fino alla definizione delle procedure di cui si è argomentato.
11.4 - A ciascuno si raccomanda la corretta utilizzazione dello strumento della segnalazione quale valido e concreto contributo conoscitivo, finalizzato al migliore funzionamento dell'azione tecnica ed amministrativa degli uffici regionali.
L'Assessore: CUFFARO

Allegati
SEGNALAZIONE DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE O CALAMITÀ NATURALI
nel Comune di ................................................................................................. (Prov. ...................................) (1)

  All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
di   
oppure  Alla Condotta agraria 
di  prov.  

(Barrare l'indirizzo che non si intende utilizzare)
La presente segnalazione può essre consegnata direttamente all'Ufficio in indirizzo o trasmessa a mezzo Raccomandata Postale.

I........ sottoscritt........    
nat.......... a  il  
residente nel Comune di   
via/piazza  n.  
Telefono  ; altro recapito celere:  
 

allo scopo di orientare gli accertamenti relativi ai danni dell'evento appresso specificato

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
a) di essere (2)  con la qualifica di (3)  
dell'azienda agraria (4)   di proprietà di  
in catasto intestata a  , dove nel corso dell'annata 
agraria 199........./199........ sono praticate le seguenti colture (5) – distinte per particella (6) – così come evidenziato nel seguente prospetto:   
   
       
       


QUADRO A - PRODUZIONE ORDINARIA
QUADRO A1 - Produzione in pieno campo

              Foglio e particelle Sup. Ordinamento colturale (8) I/ Resa 
  Comune Contrada Partita in cui ricade la coltura (6) Ha     As. ordin. 
  catast. foglio particelle (7) specie varietà (9) Q.li/Ha 






   







QUADRO A2 - Produzione in ambiente protetto

              Foglio e particelle Sup. Ordinamento colturale (10) Ep. Resa 
  Comune Contrada Partita in cui ricade la coltura (6) mq.     Imp. ordin. 
  catast. foglio particelle (7) specie varietà (11) (12) 






   







Aiuti comunitari al reddito e/o compensativi

  Tipo (Reg. CEE) Articolo o misura Sup. Ha Importo L. 






   




b) che nella predetta azienda a causa della eccezionale avversità naturale (13)  del  

si sono verificati:
1) danni ai prodotti delle seguenti colture distinte per foglio di mappa, come appresso indicati:
QUADRO B

      Foglio e particelle in cui Sup. Ha Ordinamento colturale attuale (8) Fase fenologica Resa 
  Comune ricade la coltura (6)             presunta 
  foglio particelle (7) specie varietà (14) Q.li/Ha 






   













2) danni alle seguenti strutture aziendali distinte per foglio di mappa, come appresso indicati:
QUADRO C

      Foglio e particelle in cui Sup. Ha     Quantità Importo 
  Comune ricade la struttura     Descrizione della struttura danneggiata     presunto del danno 
  foglio particelle (7) (15) (15) L. 






   


3) danni alle seguenti strutture interaziendali distinte per foglio di mappa, come appresso indicati:
QUADRO D

      Foglio e particelle in cui Sup. Ha     Quantità Importo 
  Comune ricade la struttura     Descrizione della struttura danneggiata     presunto del danno 
  foglio particelle (7) (16) (16) L. 






   


4) danni alle seguenti opere pubbliche di bonifica:    
   
   
   
  li,  

Firma autenticata


   

(previa ammonizione art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15)
AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
(artt. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

I........ sottoscritt........    

(Cognome, nome e qualifica del pubbl. uff. ed ufficio presso cui è addetto)

attesto che il dichiarante Sig.   
identificato in base  ha reso e sottoscritto 

avanti a me le dichiarazioni di cui sopra e che il suddetto è stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso ovvero di documento di identità personale falso e contenente dati non più rispondenti a verità.
  li,  

Timbro d'Ufficio e firma per esteso e leggibile del Pubblico Ufficiale


   


NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SEGNALAZIONE DANNI IN AGRICOLTURA

1.  Indicare il Comune e la sigla della provincia. Se l'azienda ricade su più province indirizzare la segnalazione all'Ufficio della provincia in cui ricade la parte dell'azienda da cui deriva il maggiore reddito.
2.  Indicare se: proprietario, usufruttuario, enfiteuta, affittuario, mezzadro, colono od altro titolo per cui si effettua la segnalazione.
3.  Specificare la qualifica: coltivatore diretto o categoria assimilata* od imprenditore a titolo principale.
4.  Indicare se: singola od associata e la forma associativa (semplice, cooperativa, etc.)*.
5.  Indicare le colture che, al momento dell'evento, sono state già raccolte, quelle in atto, e quelle che comunque saranno praticate nel corso dell'anno.
6.  Raggruppare per foglio di mappa le particelle con medesime colture.
7.  Se l'indicazione è riferita al Quadro A e B segnare la superfice complessiva delle particelle in cui ricadono le colture; se riferita al Quadro C o D indicare quella delle strutture danneggiate. Le indicazioni andranno distinte per foglio di mappa e per coltura (o struttura). Non indicare per le descrizioni di cui ai successivi punti 15.6 e 15.7
8. Nello specificare la specie e la varietà coltivata, qualora si tratti di vigneto precisare anche se trattasi di uva da tavola o da mosto e la forrna di allevamento; qualora si tratti di seminativi, precisare la coltura erbacea praticata nell'annata agraria interessata.
9.  Segnare: I se la particella è irrigua; segnare: As se la particella è asciutta.
10.  Specificare ogni singola coltura praticata nel corso dell'annata agraria.
11.  Indicare l'epoca d'impianto in numero mese/anno.
12.  Indicare la resa, secondo il tipo di produzione: numero, o quintali/ettaro.
13.  Specificare l'evento calamitoso verificatosi:
1. Grandinate  17. Venti sciroccali 
2. Gelate  18. Terremoto 
3. Piogge persistenti  19. Trombe d'aria  
4. Siccità  10. Brinate 
5. Eccesso di neve  11. Venti impetuosi 
6. Piogge alluvionali  12. Mareggiate 

14. Indicare se: fase vegetativa, fioritura, maturazione.
15. Specificare la natura del danno:
1) ai terreni non ripristinabili  Nella colonna Quantità indicare gli ettari. 
2) ai terreni ripristinabili  Nella colonna Quantità indicare gli ettari. 
3) ai fabbricati ed altri manufatti rurali  Nella colonna Quantità indicare il numero. 
4) alle strade poderali ed ai canali di scolo aziendali  Nella colonna Quantità indicare i metri lineari. 

5) alle piantagioni arboree da frutto (se trattasi di vigneto spe-
cializzato specificare se uva da tavola o da mosto e la varietà)  Nella colonna Quantità indicare gli ettari. 
6) alle scorte vive  Nella colonna Quantità indicare il numero di capi. 
7) alle scorte morte  Nella colonna Quantità indicare i quintali. 

16. Specificare la natura del danno:
1) alle strade interpoderali  Nella colonna Quantità indicare i metri lineari. 
2) alle opere di approvvigionamento idrico  Nella colonna Quantità indicare i metri lineari. 
3) alle reti idrauliche e impianti irrigui a servizio di più aziende  Nella colonna Quantità indicare i metri lineari. 


(*) Per le definizioni delle categorie che possono accedere ai benefici di legge, fare riferimento alle figure definite all'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, qui di seguito riportato:
"Art. 3 - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinata dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria.
2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:
a) misure di pronto intervento previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;
b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
c) prestiti a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate ai sensi dell'art 4 della presente legge;
e) concessione di mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle stutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, quarto comma della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni;
f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'art. 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonchè per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
... (Omissis) ..."
(98.41.2067)
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CIRCOLARE 16 ottobre 1998, prot. n. 1041.
Leader II Sicilia. Procedure di attuazione - Proroga ai termini di presentazione dei PAL.
AI GAL/OC Leader II - Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Direzione della programmazione
Direzione rapporti extraregionali
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
All'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente
Alla Corte dei conti - Sezione Sicilia
All'INEA -Rete nazionale per lo sviluppo rurale
Con le procedure di attuazione del Leader II Sicilia prot. n. 829 del 25 agosto 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.46 del 12 settembre 1998, è stato stabilito il termine per la presentazione da parte dei GAL/OC, già costituiti, dei relativi piani di azione locale.
Questo Assessorato, tenuto conto delle difficoltà (anche in relazione ai problemi organizzativi connessi alle recenti elezioni amministrative) riscontrate dai soggetti proponenti per il rispetto del predetto termine temporale, ritiene opportuno prevedere una proroga.
Pertanto, il termine già fissato è prorogato inderogabilmente al 3 novembre 1998; farà fede la data del timbro postale di spedizione o del timbro dell'ufficio accettazione di questo Assessorato dei relativi plichi.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.42.2140)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 13 agosto 1998, prot. n. 15182.
Articolo 55 C.N. Opere in prossimità del demanio marittimo. Adempimenti istruttori a cura delle amministrazioni funzionalmente dipendenti.
All'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo
Alla Direzione marittima di Palermo
Alla Direzione marittima di Catania
Da tempo l'attività amministrativa posta in essere in applicazione dell'art. 55 C.N. subisce taluni rallentamenti in dipendenza della presa di posizione dell'ufficio Genio civile OO.MM. di Palermo che, con lettera prot. n. 15811 del 5 dicembre 1995 richiamando una direttiva della Direzione generale delle opere marittime, ha escluso la propria competenza sull'uso del demanio marittimo regionale a riguardo di:
—  fornire l'ausilio degli accertamenti sul d.m. di opere ed occupazioni abusive, in quanto essi configurano accertamenti sulle demanialità del bene, oltreché esercizio di vigilanza e controllo del patrimonio demaniale marittimo stesso;
—  esprimere parere sull'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (ex art. 55 C.N.), trattandosi di un parere volto ad accertare limitazioni all'uso del demanio stesso e non già una valutazione di natura squisitamente tecnica.
In riferimento al primo dei cennati profili sembra opportuno richiamare all'attenzione dell'amministrazioni in indirizzo il contenuto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 684/77, che riconosce alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente una generale potestà di avvalimento nei confronti degli organi ed uffici periferici statali legati all'Amministrazione regionale – in materia di demanio marittimo – da un rapporto di dipendenza funzionale.
Nel quadro della suddetta relazione lo svolgimento delle funzioni amministrative tiene conto dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa preesistente e da quella regionale ai singoli uffici statali di cui ci si avvale.
Ne consegue che la richiesta di intervento operata dagli uffici marittimi ad altri uffici non può riguardare valutazioni, né concernere accertamenti finalizzati ai compiti di vigilanza e di repressione sul pubblico demanio marittimo, trattandosi di adempimenti ricadenti nell'esclusiva sfera di competenza dell'autorità marittima, mentre non è da escludere l'interessamento dell'organo tecnico – Genio civile OO.MM. o Ufficio tecnico erariale secondo i casi – allorquando occorra identificare le opere abusivamente realizzate, in relazione all'estensione, o alla loro consistenza tecnica nonché ad ogni altro aspetto idoneo a consentire una precisa individuazione dei beni, anche in relazione a possibili pregiudizi derivanti dalla loro permanenza e, quindi, alla necessità di adottare i necessari atti di tutela.
Con riferimento al secondo aspetto, va preliminarmente rilevato che il contenuto della problematica in discussione riguarda l'istituto previsto e regolato dalle disposizioni contenute nel C.N. (art. 55), integrate con circolare assessoriale n. 2/87, le cui indicazioni vengono, con la presente, ribadite con riferimento ai criteri relativi al rilascio del N.O. in sanatoria ex art. 55 C.N., segnatamente quelli attinenti alla regolarità urbanistica delle opere oggetto dell'istanza di sanatoria.
Nel merito della questione sollevata, circa i ruoli e le competenze del Genio civile OO.MM., si osserva che le norme del C.N. che si occupano della materia (art. 55, 54, 1161 C.N., art. 22 regolamento C.N.) non contengono espresso riferimento a particolari adempimenti istruttori, contrariamente, invece, a quanto previsto per il rilascio di concessioni demaniali marittime (art. 12 reg. C.N.). Peraltro è ormai pacifico che il N.O. di cui trattasi funziona come semplice presupposto di altri provvedimenti amministrativi e si sostanzia in una determinazione resa dal capo del Compartimento marittimo, basata su una valutazione in ordine agli effetti che l'opera può produrre sui limitrofi beni demaniali, se ed in che modo interferire sui normali usi del demanio marittimo, ostacolandone in concreto l'ordinario funzionamento.
D'altro canto la recente legislazione, sempre più orientata nella direzione di abbreviare i tempi di esecuzione del procedimento amministrativo, mostra evidenti segni di insofferenza verso prolungamenti istruttori, fissando limiti e spazi temporali ben precisi, entro cui l'atto amministrativo deve comunque esplicarsi. Basti pensare alla rilevanza giuridica attribuita al silenzio delle amministrazioni invitate a rendere il parere istruttorio entro un termine determinato, decorso il quale esso assume il significato di "silenzio assenso"; nella fattispecie in esame opera in tal senso la previsione normativa di cui al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
A maggior ragione non sembra opportuno né conforme ai principi di economicità e speditezza dell'atto amministrativo che dovrebbero informare l'azione dei pubblici poteri, intraprendere procedimenti istruttori atipici, non previsti cioè dall'ordinamento, se non in casi di effettiva necessità riconosciuta dall'autorità procedente ("entia non sunt moltiplicanda sine necessitate").
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e avuto riguardo alla specifica problematica di cui all'oggetto, si ritiene – anche a parziale modifica di precedenti assessoriali di contrario avviso – che per il rilascio del N.O. previsto dall'art. 55 C.N., ivi comprese le ipotesi di N.O. in sanatoria, non occorrano, in via generale, accertamenti istruttori di natura tecnica, ritenendosi sufficienti le indagini e gli accertamenti svolti dagli uffici marittimi, centrali e periferici, miranti a valutare le eventuali conseguenze che dall'opera potrebbero derivarne per gli ordinari usi pubblici del demanio marittimo e del mare.
Qualora l'autorità marittima, in relazione a talune circostanze riconducibili allo stato dei luoghi, alle apparenti condizioni di degrado che presenta la costruzione (nel caso di N.O. ex post) o agli effetti discendenti dalla realizzanda opera, per operare siffatta valutazione ravvisasse necessario un parere tecnico di organi a tal fine qualificati, cui l'ordinamento non attribuisca in via ordinaria autonoma potestà in "subiecta materia", dovrà formularne apposita richiesta, sorretta da adeguata argomentazione fondata sull'esigenza di tutela del bene pubblico con prospettazione del danno e/o pericolo derivabile al limitrofo demanio marittimo o di una sua ridotta utilizzazione tali da giustificare una specifica valutazione tecnica sull'opera o sullo stato dei luoghi.
L'organo adito si adopererà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 684/77, nel prestare idonea e qualificata competenza esprimendo le chieste valutazioni tecniche, ove ritenute; in caso contrario motiverà, a sua volta, le ragioni di inutilità o non necessità del chiesto avviso alla stregua di proprie considerazioni tecniche, piuttosto che di asserita incompetenza in materia.
Nel condifare in una puntuale osservanza delle superiori indicazioni, si auspica la prosecuzione dell'ordinaria attività istituzionale, recentemente interrotta.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.37.1908)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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