REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 12 SETTEMBRE 1998 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 marzo 1998.
Approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a: "Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento"  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 agosto 1998.
Nomina dei componenti del nucleo di valutazione per l'istruttoria, l'esame e la valutazione delle proposte di ricerca avanzate dagli enti per l'attuazione della Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99  pag. 16 


DECRETO 31 agosto 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, relativo al calendario venatorio 1998/99  pag. 17 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

DECRETO 19 maggio 1998.
Approvazione del programma degli interventi relativi alla Misura 2.4 del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/99  pag. 18 


DECRETO 6 luglio 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa  pag. 20 

Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 giugno 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società Azzurro Mare, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 27 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 luglio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello, al 31 dicembre 1995.
  pag. 27 


DECRETO 2 luglio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acireale, al 31 dicembre 1995.
  pag. 28 


DECRETO 2 luglio 1998.
Approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone, al 31 dicembre 1995.
  pag. 30 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 luglio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vallelunga Pratameno  pag. 35 


DECRETO 6 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto del comune di Milena per la realizzazione di lavori idrici  pag. 36 


DECRETO 10 luglio 1998.
Annullamento di delibere relative ai piani particolareggiati di recupero degli agglomerati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del comune di S. Maria di Licodia  pag. 37 


DECRETO 10 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato - servizio potenziamento e sviluppo di Palermo, relativo a lavori nel comune di Catania  pag. 39 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione di accordo decentrato relativo alla modifica del progetto di produttività "Cassazionisti" dell'Ufficio legislativo e legale  pag. 40 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Occupazione permanente di immobili siti nel comune di Ribera per l'esecuzione di lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Castello - lotto 3 - Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo. Convenzione n. 801 del 16 luglio 1991  pag. 40 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ac ca de mia di belle arti di Palermo  pag. 40 
Sostituzione di un componente del comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva  pag. 41 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Fusione per incorporazione della Banca popolare di Calatafimi S.p.A. nella Banca popolare S. Angelo, società cooperativa a r.l., con sede in Licata  pag. 41 
Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, con sede in Gela  pag. 41 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina di componenti del Consiglio regionale della pe sca  pag. 41 

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Palma zoo, con sede nel comune di Alcamo.
  pag. 41 

Assessorato degli enti locali:
Riconoscimento di personalità giuridica alla Casa di ospitalità Cardinale Dusmet di Belpasso  pag. 41 
Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico presso l'Assessorato regionale degli enti locali  pag. 41 

Assessorato dell'industria:
Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  pag. 41 

Assessorato della sanità:
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la valutazione dei pazienti da inserire nella sperimentazione del multitrattamento Di Bella  pag. 41 
Revoca dei decreti 16 marzo 1996 e 22 ottobre 1996, relativi all'autorizzazione al macello privato della ditta Granifero Vita di Partinico per la produzione di carne bovina, equina, suina, ovina e caprina  pag. 42 
Sospensione del decreto 4 gennaio 1997, relativo al l'autorizzazione al pubblico macello di Piedimonte Etneo per la produzione di carne bovina, equina, suina, ovina e caprina  pag. 42 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani  pag. 42 
Variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Caccamo  pag. 42 
Nulla osta al comune di Castelbuono per la realizzazio ne di lavori stradali  pag. 42 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi  pag. 42 

Nulla osta alla Provincia regionale di Palermo per la sistemazione di una strada nel comune di Sclafani Bagni.
  pag. 42 
Nulla osta al progetto di sistemazione e miglioramento di alcune strade nel comune di Tortorici  pag. 42 
Nulla osta al progetto per la sistemazione e pavimentazione di una strada nel comune di Cefalà Diana  pag. 42 
Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta per il potenziamento di un impianto di depurazione  pag. 42 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcune Aziende autonome di soggiorno e turismo della Regione  pag. 43 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 6 maggio 1998, n. 27.
Disciplina per l'accesso ai fondi a carico del capitolo 77504 del bilancio della Regione siciliana - Esercizio finanziario 1998 e successivi  pag. 43 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 12 giugno 1998, prot. n. 4535.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  pag. 46 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 agosto 1998, n. 316.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15, legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, legge 28 novembre 1996, n. 608 e art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Comunicazione  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





DECRETO PRESIDENZIALE 4 marzo 1998.
Approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a: «Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento».
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la deliberazione n. 24 del 22 gennaio 1997, con la quale la Giunta regionale ha individuato nell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'Amministrazione di riferimento per l'attuazione del programma Leader II;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a: «Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento»;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, citata;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, è disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a: «Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 4 marzo 1998.
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 1998.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 146.
Allegati
Deliberazione n. 75 del 26 febbraio 1998
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "LEADER II SICILIA"
Piani di azione locale ammissibili al finanziamento
La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la deliberazione n. 342 dell'1 ottobre 1996, con la quale la Giunta regionale ha approvato la stesura finale del programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia;
Vista la deliberazione n. 24 del 22 gennaio 1997, con la quale la Giunta regionale ha individuato nell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'Amministrazione di riferimento per l'attuazione del programma Leader II;
Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 29/D.P.R. dell'11 dicembre 1995 viene costituita la Partnership di concezione e decisione del programma Leader II Sicilia;
Considerato che il decreto del Presidente della Regione n. 10/D.P.R. del 26 maggio 1997 modifica la sede e la segreteria della Partnership di concezione e decisione, in seguito alle disposizioni contenute nella citata deliberazione n. 24 del 22 gennaio 1997, e le competenze della medesima Partnership, in conformità a quanto previsto nella stesura finale del programma Leader II Sicilia approvato con la citata deliberazione n. 342 dell'1 ottobre 1996, affidando alla stessa, tra l'altro, il compito di valutare e selezionare le richieste di acquisizione di competenze ed i piani di azione locale;
Visto il programma di iniziativa comunitaria Leader II - Stesura finale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1 marzo 1997, n. 10, parte I, ed in particolare il punto 1.10.8 – Modalità di gestione – che dispone che «la Partnership di concezione e decisione selezionerà le suddette richieste e provvederà a formulare una graduatoria di interventi finanziabili, da sottoporre alla deliberazione della Giunta di Governo»;
Vista la nota n. 159 del 18 febbraio 1998 (allegato "A") con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette la relazione finale nonché la "proposta" comprendente la graduatoria dei piani di azione locale ammissibili al finanziamento del programma Leader II regionale al fine di sottoporli alla Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Delibera

—  di approvare, in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui alla nota n. 159 del 18 febbraio 1998, allegato "A" alla presente deliberazione, la graduatoria dei 25 piani di azione locale (allegato "A" alla "proposta") ammissibili al finanziamento del programma Leader II Sicilia predisposta dalla Partnership di decisione in base ai criteri stabiliti dal programma Leader regionale e descritti nella relazione di accompagnamento, di cui alla nota n. 159 del 18 febbraio 1998;
—  di prendere atto dell'elenco dei n. 4 piani di azione locale non inseriti in graduatoria (allegato "B" alla "proposta");
—  di approvare l'adeguamento finanziario dei n. 25 piani di azione locale in graduatoria operando una riduzione degli importi richiesti da ciascun soggetto in misura percentualmente uguale per tutti i piani, come da allegato "A1" alla "proposta" di cui alla nota n. 159 del 18 febbraio 1998, contenente gli importi da ammettere a finanziamento sia in termini di contributo pubblico che di corrispondente investimento complessivo ai quali i soggetti dovranno attenersi nell'elaborazione esecutiva dei piani di azione locale;
—  i n. 4 piani di azione locale non inseriti in graduatoria, nel caso vi sia la disponibilità di risorse finanziarie, condizionatamente al parere della Commissione europea in merito alla possibilità per più piani di intervenire nello stesso territorio, potranno essere inseriti in una successiva proposta da sottoporre comunque all'approvazione della Giunta regionale.
  Il segretario Il presidente 
  Ruffino Drago 


Allegato "A"
P.I.C. LEADER II - SICILIA
Partnership di concezione e decisione
Graduatoria definitiva dei piani di azione locale


              Gradua- Importo 
  Soggetti proponenti Provincia Punteggio     richiesto 
              toria (milioni di lire) 
Consorzio Terre del Sosio      PA 457,56 1 10.204 
Comuni di Francavilla di Sicilia e Motta Camastra      ME 434,40 2 12.900 
Fondazione Lima-Mancuso      AG 432,20 3 11.790 
Comune di Castell'Umberto      ME 417,63 4 6.160 
Federazione provinciale Coldiretti Palermo - Busambra (*)      PA 394,00 5 5.000 
Parco dei Nebrodi (*)      ME 389,63 6 9.221 
Provincia di Agrigento      AG 389,50 7 4.790 
Comune di Castellana Sicula - I.S.C. Madonie      PA 376,43 8 12.210 
Comune di Caltagirone      CT 355,80 9 11.276 
Provincia regionale di Siracusa - Lentinoi      SR 336,67 10 10.214 
Agrosol consorzio cooperativo a r.l. - UVA qualità totale      AG 332,40 11 6.845 
E.S.A. - Alcantara (*)      CT 329,60 12 11.502 
Provincia regionale di Siracusa - Val d'Anapo      SR 327,29 13 11.540 
Comune di Lipari - Eolie      ME 308,33 14 9.378 
Provincia di Caltanissetta      CL 304,25 15 12.113 
CO.P.A.I. - Ragusa      RG 303,40 16 11.993 
Provincia regionale di Siracusa - Eloro      SR 283,00 17 11.893 
C.N.A. Enna - Rocca di Cerere      EN 280,13 18 11.353 
Federazione provinciale Coldiretti Catania - Valle Etna (*)      CT 267,88 19 6.000 
Gal Leader Ulixes      TP 264,00 20 9.827 
E.S.A. - Val di Mazara (*)      TP 263,56 21 11.981 
Federazione provinciale Coldiretti Enna - Terre del Sole (*)      EN 257,67 22 9.000 
Comune di Marsala - Lilybeo      TP 241,00 23 9.763 
I.T.I. E. Majorana      RG 228,00 24 6.000 
Comuni di Paternò e Belpasso - Simeto Etna      CT 200,50 25 11.999 
  Totale 244.952 


(*)  Piani di azione locale che presentano sovrapposizioni territoriali.

Allegato "A1"
P.I.C. LEADER II - SICILIA
Graduatoria dei piani di azione locale ammissibili al finanziamento di Leader II


                      Costo in- Costo Costo 
              Punteg- Gradua- vestimento inve- pubblico 
  Soggetti proponenti Provincia Soggetto gio toria iniziale stimento adeguato 
                      richiesto adeguato 
Consorzio Terre del Sosio      PA GAL 457,56 1 10.204 5.976 4.489 
Comuni di Francavilla di Sicilia e Motta Camastra      ME GAL 434,40 2 12.900 7.555 5.675 
Fondazione Lima-Mancuso      AG GAL 432,20 3 11.790 6.905 5.187 
Comune di Castell'Umberto      ME GAL 417,63 4 6.160 3.608 2.710 
Federazione provinciale Coldiretti Palermo - Busambra (*)      PA GAL 394,00 5 5.000 2.928 2.200 
Parco dei Nebrodi (*)      ME GAL 389,63 6 9.221 5.401 4.057 
Provincia di Agrigento      AG GAL 389,50 7 4.790 2.805 2.107 
Comune di Castellana Sicula - I.S.C. Madonie      PA GAL 376,43 8 12.210 7.151 5.372 
Comune di Caltagirone      CT GAL 355,80 9 11.276 6.604 4.961 
Provincia regionale di Siracusa - Lentinoi      SR GAL 336,67 10 10.214 5.982 4.494 
Agrosol consorzio cooperativo a r.l. - UVA qualità totale      AG OC 332,40 11 6.845 4.009 3.011 
E.S.A. - Alcantara (*)      CT GAL 329,60 12 11.502 6.737 5.060 
Provincia regionale di Siracusa - Val d'Anapo      SR GAL 327,29 13 11.540 6.759 5.077 
Comune di Lipari - Eolie      ME GAL 308,33 14 9.378 5.493 4.126 
Provincia di Caltanissetta      CL GAL 304,25 15 12.113 7.094 5.329 
CO.P.A.I. - Ragusa      RG GAL 303,40 16 11.993 7.024 5.276 
Provincia regionale di Siracusa - Eloro      SR GAL 283,00 17 11.893 6.966 5.232 
C.N.A. Enna - Rocca di Cerere      EN GAL 280,13 18 11.353 6.649 4.995 
Federazione provinciale Coldiretti Catania - Valle Etna (*)      CT GAL 267,88 19 6.000 3.514 2.640 
Gal Leader Ulixes      TP GAL 264,00 20 9.827 5.755 4.323 
E.S.A. - Val di Mazara (*)      TP GAL 263,56 21 11.981 7.017 5.271 
Federazione provinciale Coldiretti Enna - Terre del Sole (*)      EN GAL 257,67 22 9.000 5.271 3.959 
Comune di Marsala - Lilybeo      TP GAL 241,00 23 9.763 5.718 4.295 
I.T.I. E. Majorana      RG GAL 228,00 24 6.000 3.514 2.640 
Comuni di Paternò e Belpasso - Simeto Etna      CT GAL 200,50 25 11.999 7.028 5.279 
  Totale 244.952 143.464 107.764 


Allegato "B"
P.I.C. LEADER II - SICILIA
Partnership di concezione e decisione
Piani di azione locale fuori graduatoria


                  Costo totale 
  Soggetti proponenti Provincia Soggetto Punteggio investimento 
                  richiesto 
                  (milioni di lire) 
E.S.A. - Val di Noto      SR GAL 314,00 11.955 
Seagritur società cooperativa a r.l. - Agriturinform      SR OC 264,33 4.140 
Gal Agro Ericino      TP GAL 238,00 13.497 
Agriturist - Odissea      EN OC 232,80 5.822 
  Totale 35.414 


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
Gruppo di lavoro III
Studi e programmazione degli interventi in agricoltura

Prot. n. 829 del 25 agosto 1998
OGGETTO: Leader II Sicilia. Procedure di attuazione
Ai GAL/OC Leader II - Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Direzione della programmazione
Direzione rapporti extraregionali
All'Assessorato regionale del lavoro
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale del turismo
All'Assessorato regionale dei beni culturali
All'Assessorato regionale della cooperazione
All'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente
Alla Corte dei conti - Sezione Sicilia
All'INEA - Rete nazionale per lo sviluppo rurale
1.  -  PREMESSA
Con il presente documento sono stabilite le disposizioni meramente esecutive della comunicazione delle Comunità europee n. 94/C180/12 del 15 giugno 1994 e del PLR Sicilia approvato con decisione della Commissione europea C(96)2157 del 20 agosto 1996.
Con D.P.R.S. n.101 del 4 marzo 1998 è stata resa attuativa la delibera della Giunta regionale di Governo che dispone l'ammissione a finanziamento di 25 piani di azione locale (PAL).
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del citato decreto presidenziale, ciascun gruppo di azione locale (GAL)/operatore collettivo (OC) formalmente costituito deve presentare, a firma del rappresentante legale o designato nell'atto costitutivo, all'Assessorato regionale agricoltura e foreste, direzione I, gruppo III (Palermo, viale Regione Siciliana n. 2675 - CAP 90145) il proprio piano di azione locale adeguatamente rimodulato (con il dettaglio delle singole azioni e interventi) in relazione ai territori di intervento, al costo totale e al contributo pubblico stabiliti nelle delibere regionali di approvazione e nelle conseguenti comunicazioni assessoriali.
Gli importi finanziari delle singole azioni e interventi in cui è articolato il PAL rimodulato debbono rispettare nel loro complesso il duplice vincolo del costo totale e della sua ripartizione fra spesa pubblica (75%) e apporto privato (25%) stabiliti nella succitata deliberazione.
Possono presentare il programma rimodulato esclusivamente i GAL/OC costituiti in conformità ai punti 1.7.5 e 1.8.5 del programma Leader regionale (PLR) Sicilia e di cui facciano parte almeno i medesimi soggetti aderenti alle iniziali proposte di PAL. Eventuali rinunce dovranno essere espressamente dichiarate o risultare di fatto dalla mancata partecipazione all'atto costitutivo, a condizione – in quest'ultimo caso – che i medesimi soggetti siano stati formalmente ed in tempo utile informati sulla data di costituzione del GAL/OC. In ogni caso la composizione finale del GAL/OC deve essere conforme alle disposizioni del PLR e non deve essere alterata immotivatamente la rappresentatività degli enti locali ed in particolare dei comuni.
I piani di azione locale, che non sono presentati da GAL/OC già costituiti o che pervengano all'Assessorato regionale agricoltura e foreste dopo il termine temporale sopra stabilito, decadono dal diritto al finanziamento. Le risorse finanziarie resesi così disponibili possono essere attribuite (su parere vincolante della Partnership di decisione e concezione) ai restanti PAL ritenuti ammissibili anche ad integrazione del finanziamento inizialmente attribuito (possono essere ammessi a finanziamento ex novo i PAL non inseriti in graduatoria a causa delle sovrapposizioni territoriali).
Al fine di utilizzare completamente le risorse disponibili a livello regionale su ogni fondo comunitario, il cui importo è stabilito nella decisione comunitaria C(96)2157 del 20 agosto 1996 e successive modifiche di approvazione del PLR Sicilia, l'Assessorato regionale agricoltura e foreste – in fase di istruttoria dei PAL – procede, di intesa con i rispettivi GAL/OC, all'eventuale riequilibrio del piano finanziario di ogni singolo PAL mediante l'attribuzione delle quote non utilizzate o la riduzione degli importi eccedenti.
Per consentire all'Assessorato regionale agricoltura e foreste una più rapida istruttoria ed approvazione dei PAL rimodulati, è consigliabile che ciascun singolo programma sia riformulato – se possibile e comunque nel rispetto delle autonome decisioni del GAL/OC – in relazione alle seguenti percentuali del costo totale e della spesa pubblica (i cui importi in valore assoluto per ogni PAL sono stati a suo tempo comunicati), risultanti complessivamente a livello regionale dal Leader II Sicilia per la voce B) "Programmi di innovazione rurale GAL/OC":
B)  Programmi di innovazione rurale
Azioni cofinanziate da:  Costo totale Spesa pubblica = 100 
  = 100 U.E. Stato Totale 
  % % %
FESR      37,1 22,6 11,9 34,5 
FSE      13,9 13,0 5,6 18,6 
FEOGA      49,0 31,1 15,8 46,9 
Totale      100 66,7 33,3 100 

Qualora si preveda l'attivazione della misura "C" cooperazione transnazionale ci si dovrà attenere alle percentuali indicate dal piano finanziario del PLR.
I GAL/OC procedono a formalizzare le opportune modifiche.
Come viene successivamente precisato, il PAL deve prevedere in ogni caso i seguenti limiti:
—  per infrastrutture ed investimenti produttivi è consentita una spesa massima ammissibile non superiore a 1,5 miliardi di lire (PLR Sicilia, pag. 38, paragrafo 1.7.7.3/e);
—  per l'attrezzatura informatica è ammessa una spesa massima pari al 3% del costo totale del PAL (PLR Sicilia, pag. 36, paragrafo 1.7.4);
—  per la redazione del PAL, con esclusione degli studi e delle ricerche collaterali, per un importo non superiore allo 0,50% del costo totale del PAL.
Come stabilito nella decisione della Commissione europea C(96)2157 del 20 agosto 1996, possono essere ammesse a finanziamento – nei limiti ed alle condizioni previste dalle presenti procedure di attuazione – le seguenti spese documentate:
—  a partire dal 4 novembre 1994, le spese sostenute per la redazione del PAL;
—  le altre spese, sostenute dopo la data di costituzione del GAL/OC, purché le stesse riguardino interventi contenuti nel PAL rimodulato ai sensi, nei limiti e alle condizioni delle presenti procedure di attuazione e approvato dall'Amministrazione.
E' necessario che il GAL/OC sia presente direttamente ed in prima persona con almeno una sede operativa nell'area territoriale interessata dal PAL.
In ogni caso il responsabile del GAL dovrà garantire l'effettiva partecipazione dell'insieme dei partner locali interessati.
2.  -  COMPITI, RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GAL/OC
2.1  -  Compiti del GAL/OC
I gruppi di azione locale (GAL) e gli operatori collettivi (OC), – nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader II, regolamentato dalla comunicazione U.E. n. 94/C180/12 e dalla decisione della Commissione europea del 20 agosto 1996 n. C(96)2157 – sono considerati i beneficiari finali dei finanziamenti e pertanto sono i soggetti responsabili penalmente e civilmente dell'attuazione dei piani di azione locale (PAL), del relativo piano finanziario e delle azioni e interventi in essi inseriti.
Nel rispetto della citata normativa di riferimento e delle presenti procedure di attuazione, i GAL/OC sono chiamati a svolgere, in particolare, i seguenti compiti:
—  azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali;
—  redazione, attuazione, eventuali modifiche ed adeguamenti del piano di azione locale;
—  promozione e divulgazione del piano di azione locale sul territorio;
—  supporto tecnico, istruttoria tecnico-amministrativa, valutazione e impegno di spesa degli interventi sia materiali che immateriali previsti dal PAL;
—  accertamenti di regolare esecuzione degli interventi;
—  erogazione degli incentivi ai soggetti attuatori;
—  coordinamento, supervisione e controllo di tutte le attività inserite nel PAL;
—  monitoraggio continuo delle attività e rendicontazione della spesa;
—  partecipazione attiva alla rete nazionale ed all'Osservatorio europeo.
In relazione ai compiti sopra descritti, i GAL/OC, anche se di natura privatistica, sono investiti di una missione pubblica, per cui l'attuazione dei rispettivi PAL rappresenta un'attività senza fini di lucro esercitata con finalità di pubblico interesse.
2.2  -  Responsabilità dei GAL/OC
I GAL/OC nello svolgimento dei predetti compiti sono responsabili:
1.  della tempestiva ed efficiente esecuzione delle azioni;
2.  della programmazione del PAL e della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente dal GAL/OC, che per quanto riguarda le erogazioni effettuate ai soggetti realizzatori dei singoli interventi;
3.  dell'applicazione di criteri e mezzi idonei a garantire la massima partecipazione a livello locale e la necessaria trasparenza nella scelta dei soggetti responsabili della realizzazione degli interventi;
4.  della conformità delle azioni finanziate al piano di azione locale;
5.  della congruità delle spese ammesse;
6.  dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente nella realizzazione fisica del PAL;
7.  dei dati e delle informazioni riguardanti l'attuazione delle misure del PAL necessari per attivare i meccanismi di controllo, monitoraggio e valutazione da parte dell'Amministrazione;
8.  della rendicontazione e della certificazione della spesa ai fini dei trasferimenti contributivi.
2.3  -  Obblighi dei GAL/OC
Ogni GAL/OC è obbligato a:
—  avviare le attività programmate, pena la revoca del finanziamento, entro 45 giorni dalla data di accreditamento della prima anticipazione;
—  fornire garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nei termini stabiliti nelle presenti procedure di attuazione;
—  rimborsare il contributo pubblico ricevuto secondo le norme previste da leggi regionali, nazionali o disposizioni comunitarie nel caso eventuale di realizzazione del piano in maniera difforme dall'approvazione e/o da successive modifiche o qualora si ravvisino gravi inadempienze da parte del GAL/OC o l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi programmati;
—  utilizzare, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, un apposito sistema contabile in modo da codificare e registrare ogni impegno e ogni pagamento effettuato per la realizzazione del piano;
—  assicurare la disponibilità degli atti formali e dei documenti giustificativi nonché il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno effettuati;
—  conservare, ai fini del controllo tecnico amministrativo, presso la propria sede legale, i documenti giustificativi in originale raggruppati per ogni progetto/intervento con allegata l'autocertificazione del legale rappresentante ai fini della responsabilità civile e penale del GAL/OC nei confronti della Regione;
—  mettere a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, nonché richiedere e conservare dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possono recuperare l'I.V.A.;
—  assicurare flussi informativi per il monitoraggio della Regione, partecipare alle iniziative della rete nazionale ed europea di sviluppo rurale;
—  rispettare la normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli aiuti pubblici e in particolare quella sugli appalti pubblici.
La Regione può verificare in qualsiasi momento, anche con l'ausilio della valutazione in itinere e del monitoraggio, il livello e le modalità di realizzazione dei PAL. Nell'eventualità che vengano accertate inadempienze, da parte dei singoli GAL/OC, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani, l'Assessorato regionale agricoltura e foreste può procedere, alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.
Su parere vincolante della Partnership di concezione e decisione, le risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate, su richiesta, ai GAL/OC che dimostrino una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati, per l'ampliamento delle azioni e delle dotazioni finanziarie dei relativi PAL.
Qualora sussistano le condizioni l'Assessorato, su indicazione della Giunta regionale di Governo, valuterà l'opportunità di destinare tali risorse finanziarie ai PAL ritenuti ammissibili, ma non inseriti in graduatoria a causa delle sovrapposizioni territoriali.
3. - REGOLAMENTO INTERNO DEL GAL/OC
Ogni GAL/OC, per dare certezza e trasparenza alle proprie attività, deve dotarsi di un proprio regolamento interno.
Fermo restando quanto previsto nell'atto costitutivo, il regolamento deve essere conforme al PLR, alle direttive impartite con le presenti procedure di attuazione, alla normativa regionale, nazionale e alle disposizioni comunitarie.
Il regolamento deve almeno contenere:
—  le modalità e le condizioni necessarie per l'approvazione delle decisioni da parte degli organi decisionali;
—  le modalità di conferimento delle deleghe agli organi di amministrazione, nonché la possibilità di procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
—  le modalità di nomina del personale che va selezionato attraverso avvisi pubblici;
—  l'individuazione dei poteri di gestione e di rappresentanza per le attività correnti, legate all'attuazione del PAL, che comportino importi di spesa non superiori a 5 milioni di lire/anno;
—  la nomina del responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria, che funge da segretario dell'organo di amministrazione ed è responsabile della legittimità e legalità delle procedure;
—  la nomina del responsabile del piano (coordinatore) che è incaricato del coordinamento e della direzione dell'attività del GAL/OC e assicura il supporto tecnico all'attività decisionale dell'organo di amministrazione del GAL/OC;
—  la configurazione della struttura tecnico-operativa del GAL/OC, che deve garantire le seguenti funzioni:
–  supporti tecnici alle attività svolte sia direttamente dal GAL/OC che dai soggetti attuatori esterni al GAL/OC;
–  segreteria;
–  contabilità;
–  istruttoria dei progetti e accertamento di regolare esecuzione degli stessi;
Le caratteristiche e i profili professionali degli operatori dei GAL/OC sono definite dagli organi di amministrazione prima del conferimento degli incarichi e/o degli avvisi pubblici di selezione.
4.  -  ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
4.1  -  Soggetti attuatori e intensità degli aiuti concedibili
L'attuazione delle azioni previste nel PAL può essere svolta:
—  dagli stessi GAL/OC;
—  da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni al GAL/OC.
Gli interventi devono essere realizzati in conformità alle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie per gli specifici settori di intervento.
Si richiama in particolare la puntuale osservanza della decisione della Commissione europea n. 97/322/CE del 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 146 del 5 giugno 1997) relativa alle spese eleggibili.
4.2  -  Azioni svolte direttamente dai GAL/OC
Il GAL/OC attraverso l'attuazione del PAL svolge di fatto una missione pubblica: promozione dello sviluppo locale.
Esso pertanto non può essere portatore di interessi privati e deve assicurare la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell'area.
Per tale motivo, i singoli soci del GAL/OC non possono essere direttamente incaricati dell'esecuzione delle azioni previste dal PAL.
Potrebbe tuttavia essere presa in considerazione l'ammissibilità di azioni realizzate da soci del GAL/OC, quando sia dimostrabile la competenza esclusiva del socio con particolare riferimento agli enti pubblici locali (comuni, Province regionali, enti parco, ecc.).
Non sono in ogni caso ammissibili per la fornitura di servizi (progettazione, consulenza, ricerca, ecc.) incarichi diretti ai singoli soci del GAL/OC o a persone associate al GAL/OC o legate al GAL/OC da rapporto di lavoro dipendente.
Per gli interventi di propria diretta competenza, il GAL/OC può:
—  affidare incarichi professionali e appaltare i servizi a singoli consulenti, a società di servizi o ad aziende di adeguata capacità tecnica ed organizzativa, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
—  predisporre per garantire pari opportunità e trasparenza, bandi e criteri oggettivi di selezione per la scelta dei soggetti che eseguono le azioni di diretta competenza del GAL/OC.
I soci del GAL/OC possono partecipare ai bandi di gara alle medesime condizioni e nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti per tutti gli altri partecipanti.
I livelli di compenso sono fissati tenendo come riferimento i massimali stabiliti, ove esistenti, dai prezziari regionali in vigore ovvero, nel caso di affidamento di incarichi a singoli consulenti o tecnici o società di servizi, delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di appartenenza.
La fornitura di beni e materiali, qualora non ricorra l'obbligo normativo del bando pubblico, è soggetta di regola all'acquisizione di almeno tre preventivi di ditte concorrenti dotate di specifica esperienza ed affidabilità, ad eccezione di forniture per cui sia difficile trovare terzi fornitori e degli acquisti per minuterie, cancellerie e quant'altro non superi il valore di lire 5 milioni l'anno.
La realizzazione degli interventi deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità dei costi e quanto previsto ai punti 6.2.1.1 e 6.2.1.2 delle presenti procedure di attuazione.
4.2.1  -  Spese per il funzionamento del GAL/OC
Per le spese di funzionamento del GAL/OC è ammesso:
—  un livello di aiuto fino al 100% della spesa;
—  un costo ammissibile complessivo non superiore al 10% del costo totale del PAL comprendente le seguenti tipologie di spesa:
a)  spese amministrative: costituzione del GAL/OC, funzionamento degli organi sociali cui componenti possono ricevere soltanto le spese effettivamente sostenute i compensi stabiliti al punto 6.2.1.2, lettera a) trasferte e d) altre spese;
b)  spese per il personale (ad esclusione delle spese per l'eventuale utilizzazione animatori);
c)  arredi e dotazioni;
d)  acquisto o noleggio materiale informatico e telematico;
e)  canoni per collegamenti telematici;
f)  spese di gestione: affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese postali, telefono, forniture d'ufficio e cancelleria;
g)  consulenze ed assistenza tecnica al GAL/OC.
L'acquisto di attrezzature è ammesso se strettamente necessario, in maniera esclusiva, al funzionamento del GAL/OC.
Non è ammesso l'acquisto di attrezzature e forniture usate, di veicoli e di telefoni cellulari.
4.3  -  Azioni effettuate da soggetti pubblici e privati esterni al GAL/OC
Sono realizzate da operatori pubblici o privati che dispongono dei requisiti previsti dal programma Leader II e dalle leggi e normative di settore in relazione alle caratteristiche delle varie azioni del PAL a cui concorrono.
L'attuazione degli interventi deve basarsi sulle seguenti fasi:
1.  pubblicità delle azioni (vedi paragrafo 11);
2.  attivazione di avvisi pubblici e/o bandi di gara e la definizione di criteri oggettivi di selezione;
3.  selezione dei beneficiari;
4.  diffusione dei risultati della selezione.
Pertanto il GAL/OC deve procedere alla selezione dei singoli interventi nell'ambito delle azioni contenute nel PAL, attivando le procedure concorsuali pubbliche in modo da garantire la trasparenza e l'oggettività operativa.
I bandi predisposti dal GAL/OC devono definire almeno:
1.  i termini di presentazione delle domande con le relative modalità e le tipologie di potenziali beneficiari;
2.  la descrizione degli interventi, la percentuale di contributo pubblico e la spesa massima ammissibile;
3.  i requisiti di ammissibilità;
4.  la documentazione a corredo;
5.  i criteri di selezione;
6.  le modalità di valutazione.
Detti provvedimenti devono essere predisposti per tutte le azioni subordinate alle procedure concorsuali.
Sarà cura del GAL/OC predisporre i modelli di domanda affinché le procedure per la sezione siano più veloci.
Le domande, redatte secondo il modello predisposto dal GAL/OC, devono essere inoltrate, entro il tempo stabilito, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale e indirizzate al GAL/OC, indicando l'azione di riferimento. Al fine della presentazione della domanda nei termini, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale.
Al fine di garantire la concreta fattibilità e la tempestività degli interventi, nei bandi devono essere previsti:
—  parametri di spesa massima o/e gli eventuali vincoli di natura tecnica, economica e finanziaria;
—  livello di definizione tecnica dei progetti per accertarne la pronta realizzabilità;
—  criteri di riferimento per la definizione della congruità delle spese previste.
Non possono essere ammesse a contributo le domande presentate che contemplano, per la loro realizzazione, una durata superiore a 24 mesi; in ogni caso, i tempi di realizzazione devono essere compatibili con quelli di attuazione del PAL (non oltre il 30 settembre 2001, compresi i tempi richiesti per l'accertamento di regolare esecuzione).
Per la selezione degli interventi presentati dagli operatori locali si dovrà tenere conto, oltre alle priorità già previste nelle singole azioni, dei seguenti criteri:
—  grado di cantierabilità dell'iniziativa;
—  caratteristiche anagrafiche del richiedente: priorità per i progetti presentati dagli operatori di età non superiore a 40 anni (se persone fisiche) e da società costituite prevalentemente da giovani imprenditori, qualora trattasi di interventi nel settore agricolo o agrituristico.
Dal punto di vista operativo il GAL/OC deve predisporre una scheda di valutazione relativa al singolo progetto che preveda, in modo indicativo, i seguenti punti:
—  notizie generali riguardante il richiedente;
—  breve descrizione dell'iniziativa;
—  categorie di opere previste con i relativi costi;
—  quantificazione degli indicatori fisici;
—  giudizio di ammissibilità o di esclusione in base ai criteri di ammissibilità;
—  contributo concedibile, con la ripartizione di partecipazione dei vari fondi e tra quota pubblica e privata.
L'impostazione di tale scheda deve seguire quella prevista nel modello di domanda affinché siano facilmente individuati i fattori di valutazione.
La decisione di esclusione del progetto deve essere comunicata – con le motivazioni – al richiedente prima del finanziamento dei progetti ammessi in esecuzione del bando di gara.
4.4  -  Intensità degli aiuti concedibili
Le percentuali di contributo per le singole tipologie di intervento sono fissate sulla base dei regolamenti comunitari che disciplinano i singoli fondi strutturali.
In particolare si sottolineano i seguenti punti:
—  le spese di funzionamento del GAL/OC – finalizzate all'attuazione del PAL – sono finanziate con contributi pubblici fino al 100% della spesa sostenuta.
In ogni caso le spese complessive di funzionamento del GAL/OC – commisurate alle attività da svolgere, all'ampiezza dell'area e alla dimensione finanziaria del PAL – non possono superare il 10% del costo totale del programma e vanno imputate ai tre fondi strutturali (FESR - FSE - FEOGA) in rapporto alla rispettiva partecipazione percentuale al costo totale;
—  (FESR) regolamento CEE n. 2083/93 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L193 del 31 luglio 1993) possono beneficiare delle risorse FESR le PMI definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996.
Il livello di aiuto è stabilito in conformità alla vigente normativa relativa alle PMI. Nel caso di azioni analoghe a quelle previste dalle schede tecniche di misura del POP Sicilia 1994/99, possono essere applicati, se più favorevoli, i tassi di intervento previsti dalle medesime misure. Qualora ne ricorrano le condizioni potrà essere applicato il regime "de minimis" ai sensi della comunicazione della Commissione europea 96/C/68/06. In tal caso, la verifica del massimale di contribuzione previsti nell'ambito del regime "de minimis" (100.000 ECU nell'arco dei tre anni) è compito del GAL/OC; esso dovrà pertanto richiedere ai soggetti attuatori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver beneficiato di nessun contributo erogato in regime "de minimis", oppure di aver beneficiato di contributi specificando importi e data di saldo;
—  (FSE) regolamento CEE n. 2084/93 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L193 del 31 luglio 1993) possono essere concessi contributi per le azioni di formazione nel rispetto della normativa vigente e del POP Sicilia 1994/99.
Sono ammissibili soltanto le attività di formazione rivolte ai soggetti interessati alle misure del PAL, in quanto attività connesse agli obiettivi da raggiungere.
E' esclusa la formazione per i responsabili e gli animatori del PAL, in quanto tali esigenze saranno garantite nell'ambito dell'azione di assistenza tecnica attivata dalla Regione.
I costi ammissibili debbono essere conformi alle analoghe iniziative finanziate dalla Regione nell'ambito del POP Sicilia;
—  (FEOGA) regolamento CEE n. 2085/93 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L193 del 31 luglio 1993), regolamento CEE n. 950/97 e n. 951/97 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L142 del 2 giugno 1997). Si applicano i livelli contributivi dei predetti regolamenti e/o – se più favorevoli – quelli previsti dal POP Sicilia 1994/99. Sono da evitare sovrapposizioni con gli interventi finanziati dal POP. Il PAL deve - in linea generale – puntare ad organizzare, promuovere e velocizzare le iniziative realizzabili dai beneficiari del POP. Questa disposizione e vincolante per le iniziative di agriturismo.
5.  -  MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL PAL
5.1  -  Rapporti finanziari tra Regione e GAL/OC
Sul contributo pubblico concedibile per l'attuazione del PAL possono essere erogati dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste, su richiesta del GAL/OC, anticipi con le modalità di seguito specificate:
—  un primo anticipo (che può essere contestuale al decreto di approvazione del progetto esecutivo) sino al 50% del contributo pubblico totale del PAL.
Le azioni previste dal PAL debbono essere avviate – pena la revoca del finanziamento – entro 45 giorni dalla data di accredito del finanziamento;
—  un secondo anticipo pari al 30% del contributo pubblico totale viene erogato in funzione del raggiungimento di un livello di spesa e degli interventi realizzati da parte dei soggetti attuatori, corrispondente al 50% del primo anticipo.
Il pagamento del secondo anticipo viene effettuato sulla base di una autocertificazione sullo stato di attuazione rilasciata dal rappresentante del GAL/OC sotto la propria responsabilità civile e penale. La predetta autocertificazione deve essere corredata della documentazione giustificativa della spesa.
La domanda finale di saldo del contributo pubblico deve essere inoltrata all'Assessorato regionale agricoltura e foreste da ogni GAL/OC entro il 30 settembre 2001.
L'Assessorato procede al pagamento del saldo entro e non oltre il 31 dicembre 2001, previo accertamento da parte dei comitati tecnico-amministrativi – istituite dalla Regione – dell'avvenuta realizzazione del piano.
Le predette erogazioni del contributo pubblico vengono effettuate previa presentazione all'Assessorato regionale agricoltura e foreste da parte del GAL/OC:
—  di garanzia fideiussoria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, e di durata adeguata;
—  del certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente; e previa acquisizione della certificazione antimafia.
L'Assessorato regionale agricoltura e foreste versa i contributi spettanti al GAL/OC in un apposito conto corrente vincolato ed utilizzabile esclusivamente per l'attuazione del PAL, aperto dal GAL/OC presso la banca di riferimento.
L'Assessorato agricoltura e foreste, anche tramite i comitati tecnico-amministrativi, può effettuare in qualsiasi momento la verifica sui movimenti del predetto conto bancario; saranno ritenute ammissibili le spese per il pagamento di fatture e documenti fiscalmente regolari, quietanzati, nonché le anticipazioni ai soggetti attuatori delle azioni del PAL, concesse in conformità al punto 5.2. recante la dichiarazione del responsabile del GAL/OC che le spese o le anticipazioni sono state sostenute unicamente per la realizzazione del PAL.
Eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente a favore del GAL/OC possono essere utilizzati per sostenere:
—  il costo della fideiussione;
—  eventuali interessi passivi derivanti dal pagamento dei contributi ai soggetti attuatori e/o di spese effettuate direttamente dal GAL/OC, una volta esaurite le anticipazioni.
In ogni modo il GAL/OC deve rendere conto dell'utilizzazione degli interessi maturati. In mancanza di motivazioni accettabili si applica la regola della detrazione degli interessi percepiti, a saldo, sull'importo totale concesso.
5.2  -  Rapporti finanziari fra GAL/OC e soggetti attuatori
Il GAL/OC può erogare acconti ai destinatari, sia prima dell'inizio dei lavori che a stati di avanzamento, accertata la regolarità delle procedure.
Prima della liquidazione degli acconti il GAL/OC deve acquisire dai soggetti attuatori:
—  certificazione antimafia qualora prevista dalla normativa vigente;
—  certificazione di vigenza rilasciata dagli organismi competenti (per le società);
—  dichiarazione del responsabile finanziario del GAL/OC di acquisizione di idonea garanzia da parte del destinatario del contributo.
Nel caso di interventi effettuati da privati o enti locali che riguardino la realizzazione di opere, l'ottenimento della prima anticipazione è subordinata alla nomina del direttore dei lavori, che deve essere conferita ad un professionista abilitato
In seguito alla notifica da parte del GAL/OC del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto attuatore può richiedere l'erogazione di una anticipazione sul contributo concesso.
L'erogazione dell'anticipazione può essere effettuata nella misura massima del 30% del contributo pubblico concesso, elevabile al 50% nel caso di enti pubblici. La restante quota deve essere erogata per stati di avanzamento e a saldo, a seguito di collaudo e di accertamento da parte del GAL/OC della regolare esecuzione dei lavori, sulla base di fatture e documentazioni di spesa quietanzata.
I lavori eseguiti dal soggetto attuatore devono avere inizio entro due mesi dall'eventuale erogazione dell'anticipazione, pena la decadenza del diritto del beneficiario del contributo; in tal caso il GAL/OC provvede al recupero dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi legali di mora a far data dal giorno di accredito.
I lavori debbono essere realizzati nel limite di tempo stabilito dal GAL/OC in funzione della tipologia dei lavori da eseguire e comunque in tempi compatibili con l'attuazione del programma. In ogni caso i lavori debbono essere conclusi entro e non oltre i ventiquattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione.
Trascorsi questi termini, senza proroga per documentati motivi, il GAL/OC provvede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali di mora a far data dal giorno di accredito.
Il GAL/OC è tenuto ad acquisire dai soggetti attuatori dichiarazioni a firma autenticata del responsabile legale con la quale gli stessi si impegnano a non distogliere dal previsto impiego le opere realizzate per un periodo non inferiore a dieci anni per le strutture e a cinque anni per le attrezzature e macchinari ed assicurano di non aver richiesto od ottenuto, per le opere e interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo.
Le delibere dei GAL/OC concernenti l'approvazione delle iniziative e la concessione dei contributi ai soggetti attuatori sono atti giuridicamente vincolanti in cui deve essere indicato il soggetto attuatore, l'entità del contributo, l'attività da svolgere o la tipologia dei lavori da realizzare.
Le predette delibere sono disposte dagli organi di amministrazione del GAL/OC.
Le delibere dei GAL/OC debbono altresì specificare:
—  le istanze finanziate;
—  le istanze non finanziate per carenza di fondi;
—  le istanze non ammesse con la citazione dei motivi che ne hanno determinato l'esclusione;
—  l'assunzione degli impegni con la quantificazione dei contributi e le modalità di erogazione.
6.  -  ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
DELLE ISTANZE DA PARTE DEL GAL/OC
6.1  -  Elaborati richiesti
A)  Investimenti materiali
Nel caso di interventi in cui sia richiesta la progettazione esecutiva, la documentazione a corredo della domanda di finanziamento presentata dal soggetto attuatore al GAL/OC, deve almeno prevedere:
a)  scheda riassuntiva dell'intervento;
b)  relazione tecnico-descrittiva;
c) elaborati tecnici quantitativi dei costi (computo metrico-estimativo e preventivi);
d)  titolo di proprietà di immobili e terreni;
e)  planimetria catastale con le indicazione e l'ubicazione delle opere eventualmente esistenti e di quelle da eseguire;
f)  certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA per le società, qualora richiesto dalle normative vigenti, iscrizione nel registro prefettizio per le cooperative o, in alternativa, l'autocertificazione nelle forme previste dalle leggi vigenti;
g)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa gli obblighi a carico dei soggetti attuatori;
h)  piano finanziario e relative modalità di copertura dell'investimento al netto dei contributi;
i)  per le cooperative, consorzi e/o altre società le istanze devono essere approvate dagli organi all'uopo delegati dallo statuto con espressa autorizzazione al legale rappresentante.
In particolare:
1)  la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti materiali, deve essere preceduta da una prima parte nella quale va evidenziato chiaramente lo stato fisico dei luoghi e delle opere nel momento dell'inizio dei lavori, allegando, ove possibile, la relativa documentazione fotografica. Per gli investimenti produttivi di carattere imprenditoriale, superiori a 120.000.000, la relazione andrà integrata con una valutazione economica degli stessi;
2)  il computo metrico-estimativo deve essere redatto in base al prezziario generale per le opere pubbliche in vigore nella Regione siciliana. Per le voci di spesa non riconducibili al citato prezziario, si fa riferimento al prezziario regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in vigore; per tutte le altre voci non ricomprese nei predetti strumenti di riferimento occorre acquisire almeno tre preventivi comparabili di tre ditte concorrenziali. I preventivi dovranno essere vidimati dalla competente Camera di commercio ai sensi della legge regionale n. 83/80, art. 32;
3)  per gli interventi in aziende agricole, la documentazione inerente la proprietà dei terreni con i relativi certificati catastali, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione. E' consentita la dimostrazione anche tramite atto sostitutivo di notorietà dove siano indicate la partita catastale, la particella, la superficie e la coltura praticata;
4)  per le società, la documentazione amministrativa di rito.
I progetti esecutivi per gli investimenti materiali, devono essere sottoscritti dai tecnici iscritti negli albi professionali laddove richiesto dalla normativa vigente.
I progetti degli enti pubblici (comuni, consorzi di bonifica, ecc.) comprendenti anche i relativi capitolati speciali di appalto, dovranno essere corredati da delibera esecutiva degli organi di gestione degli stessi enti di approvazione del progetto e relativo impegno di spesa qualora sia prevista la partecipazione finanziaria dell'ente.
I progetti presentati da cooperative, consorzi e/o altre società dovranno essere approvati dagli organi all'uopo delegati dallo statuto sociale.
Al fine di ridurre i tempi di selezione, e gli eventuali costi per gli operatori esclusi a seguito della selezione, per la preventiva verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento, è facoltà dei GAL/OC prevedere nei bandi che, all'atto della presentazione di esse da parete del soggetto attuatore, la documentazione di cui ai punti b), c), d) e), f), possa essere provvisoriamente sostituita da una relazione tecnico-descrittiva e da dichiarazione sostitutiva a firma autenticata, sempreché in esse siano contenuti gli elementi oggettivi per la selezione e la valutazione. A seguito dell'accoglimento delle istanze la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà, in ogni caso, essere prodotta prima dell'istruttoria tecnico-amministrativa per il finanziamento, entro i tempi stabiliti dal bando e compatibilmente con i tempi programmati, pena la decadenza del diritto al finanziamento.
Tra la documentazione tecnico-amministrativa a corredo, debbono essere previste:
1.  le concessioni edilizie o altre autorizzazione da parte di organismi o enti sulla cui competenza ricadono gli interventi da realizzare;
2.  la dimostrazione della disponibilità di fondi per garantire la copertura finanziaria dell'investimento, al netto dei benefici contributivi; per investimenti superiori ai 20 milioni di lire, la dimostrazione è effettuata tramite deposito bancario, nel caso di autofinanziamento, o affidamento bancario.
Qualora venissero presentate dallo stesso beneficiario più domande a valere su diverse azioni, può essere consentito di allegare la documentazione comune in originale ad una sola delle istanze e presentare per le altre le relative fotocopie facendo espressamente riferimento alla domanda contenente gli originali.
Gli elaborati progettuali possono essere integrati con eventuale documentazione richiesta dagli organismi istruttori in funzione di esigenze tecniche e/o amministrative previste anche dalle leggi specifiche di riferimento.
B)  investimenti immateriali: supporto tecnico, formazione professionale, attività per lo sviluppo e la promozione, funzionamento del GAL/OC etc.
La documentazione a corredo dovrà essere costituita:
a)  relazione tecnico descrittiva;
b)  quantificazione dei costi, piano di lavoro, ecc.;
c)  documentazione amministrativa di rito relativa alle società.
Per la valutazione di congruità delle spese per prestazioni ascrivibili agli ordini professionali e/o associazioni professionali e/o di categoria legalmente riconosciuti e fornite da professionisti iscritti agli albi, i GAL/OC si dovranno avvalere dei valori ricavati nei relativi tariffari richiedendo anche il visto di congruità dell'ordine o associazione interessato.
Nel caso si tratti di servizi forniti da società, non ascrivibili al caso precedente, la congruità delle spese dovrà basarsi su parametri relativi al costo orario e/o giornaliero dei consulenti impiegati, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili anche dalle tariffe adottate dall'Amministrazione regionale o da altre amministrazioni pubbliche (Stato, UE).
6.2  -  Istruttoria dei progetti
6.2.1  -  Istruttoria del GAL/OC
L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti attuatori e curata dal GAL/OC tramite tecnici incaricati (anche nell'ambito di apposita convenzione con la banca di riferimento incaricata dal medesimo GAL/OC del servizio di cassa).
L'istruttoria deve prevedere la verifica:
a)  della rispondenza della documentazione presentata dai soggetti attuatori alle norme e prescrizioni contenute nelle disposizioni di attuazione del PAL;
b)  dell'effettivo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere;
c)  della congruità dei costi sulla base del computo metrico estimativo o dei preventivi di spesa;
d)  delle autorizzazioni per il rispetto dei vincoli urbanistici, paesaggistici, salutari, ambientali, ecc.;
e)  della fattibilità tecnico-economica.
Sulla base dei risultati istruttori, viene compilato – su modelli predefiniti – un sintetico rapporto informativo e una scheda di valutazione, recanti:
—  notizie generali riguardanti il soggetto attuatore;
—  sintetica descrizione del progetto;
—  quantificazione della spesa prevista per singole voci raggruppate per gruppi e categorie;
—  quantificazione degli indicatori fisici;
—  giudizio finale di accettazione o di esclusione del progetto in base ai criteri di ammissibilità;
—  contributi concedibili.
Resta inteso, comunque, che le iniziative avviate prima dell'accertamento preventivo non possono essere ammesse al beneficio degli incentivi. Per le attrezzature sono ammissibili le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.
Le istruttorie ai fini dell'espressione del giudizio di validità tecnico-amministrativa delle iniziative devono essere definite entro e non oltre i sessanta giorni dalla presentazione dei progetti stessi.
Nel caso in cui si ritenga che gli interventi debbano essere modificati o integrati per renderli compatibili con la normativa di riferimento ed alla programmazione Leader, il termine di cui sopra viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle modifiche o integrazioni richieste;
—  nel caso di richiesta di documentazione integrativa o modifiche progettuali il beneficiario della sovvenzione è tenuto ad ottemperare entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione.
6.2.1.1 - Criteri per la determinazione dei costi ammissibili per gli investimenti materiali
I costi sono determinati per categorie di investimento.
1)  Opere edili ed infrastrutture
a)  sulla base dei prezziari e dei preventivi come previsto dal paragrafo 6.1.A.;
b)  il costo del lavoro in economia da parte del beneficiario può essere ritenuto ammissibile se calcolato secondo tariffari legali di riferimento, indicati al punto precedente, ed entro il limite massimo di 40.000 ECU, salvo disposizioni specifiche che ne limitino ulteriormente l'importo. In tale caso il documento giustificativo può essere costituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori e da un'atto sostitutivo di notorietà da parte del medesimo beneficiario, accompagnate da una dettagliata contabilità dei lavori eseguiti.
2)  Impianti ed attrezzature
Per quanto attiene alle macchine ed apparecchiature varie, l'esame istruttorio è inteso ad accertare l'idoneità delle apparecchiature proposte in ordine al ciclo di lavorazione previsto.
E' necessaria l'acquisizione dei tre preventivi confrontabili per consentire di valutare meglio la congruità dei costi.
E' comunque escluso l'acquisto di materiale usato.
I preventivi dovranno essere vidimati dalla competente Camera di commercio ai sensi della legge regionale n. 83/80, art. 32.
3)  Cofinanziamento in natura
A determinate e motivate condizioni possono essere considerati ammissibili a finanziamento gli apporti in natura sotto forma di:
—  uso di beni strumentali durevoli;
—  apporto di materie prime;
—  prestazioni di lavoro effettuate direttamente dal soggetto attuatore nell'ambito delle azioni ammesse a finanziamento.
L'importo dichiarato dal soggetto attuatore a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali e riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Il contributo comunitario, fermo restando le percentuali previste, non deve superare l'importo delle spese effettivamente sostenute (ossia il costo totale sovvenzionabile al netto degli apporti in natura);
Nel caso specifico degli interventi rientranti nell'ambito del fondo FEOGA-Orientamento (regolamento CEE n. 2085/93) e delle azioni rientranti nel "turismo rurale" sono esclusi dal cofinanziamento in natura l'apporto dei terreni ed immobili, mentre è sovvenzionabile il costo del lavoro in proprio, calcolato secondo le tariffe legali riconosciute ed approvate dalla Regione e giustificata da un documento contabile avente forza probante equivalente che rispetti le condizioni come sopra definite.
Al pari dei terreni è escluso dal cofinanziamento in natura l'apporto di bestiame vivo suino ed avicolo, nonché vitelli da macello.
4)  Spese generali
Le spese generali relative alla progettazione e direzione lavori, degli investimenti fisici, sono riconosciute ammissibili nel limite previsto dagli ordini professionali.
In sede di rendicontazione le fatture relative ai servizi prestati al GAL/OC dai liberi professionisti per la realizzazione dei progetti esecutivi relativamente agli interventi fisici, dovranno essere vistati dai rispettivi ordini professionali.
5)  I.V.A.
Per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A., saranno riconosciute le spese sostenute al lordo dell'I.V.A.
6)  Leasing
Il leasing è sovvenzionabile alle seguenti condizioni:
a)  leasing diretto (La società di leasing, o concedente, è il primo beneficiario del contributo comunitario, che viene assegnato sulla base dei beni che essa acquista e che sono oggetto dei contratti di leasing):
1.  i contratti di leasing che beneficiano dell'intervento devono comportare una clausola di riacquisto, oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
2.  l'acquisto del bene da parte della società di leasing, giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento;
3.  l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing;
4.  l'aiuto comunitario versato alla società di leasing dev'essere utilizzato interamente a vantaggio del beneficiario del contratto di leasing;
b)  leasing indiretto (Il contraente di un contratto leasing è il beneficiario del contributo Leader):
1.  i contratti di leasing che beneficiano dell'intervento devono includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che corrisponde alla vita utile del bene che è oggetto del contratto;
2.  i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente (alla società leasing), giustificati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
3.  se la durata totale del contratto di leasing supera la durata dell'intervento comunitario, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data limite per la contabilizzazione dei pagamenti;
4.  l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing.
6.2.1.2  -  Criteri per la determinazione dei costi ammissibili per gli investimenti immateriali
I costi sono determinati per categorie:
Personale
Per i dipendenti, il costo ammissibile sarà determinato in base a quanto previsto dal contratto di lavoro in funzione delle mansioni svolte e comprenderà tutti i costi sia diretti che indiretti. Qualora la collaborazione è riferita a prestazioni non rapportabili a ore/lavoro ed è regolata da rapporto coordinato e continuativo senza vincolo di subordine, il costo ammissibile sarà determinato in funzione di prestazioni similari.
Per gli operatori e i tecnici esterni, il costo ammissibile sarà determinato in base alle ore e/o giornate lavorate in funzione delle mansioni svolte.
La scelta dei tecnici e dei consulenti potrà essere effettuata in base a rapporto fiduciario, per i consulenti, in particolare, dovrà essere accertata e dimostrata tramite curriculum vitae, l'idonea professionalità ed esperienza e il relativo livello.
a)  Trasferte
Sono compresi in questa voce i costi relativi a trasporti, vitto, alloggio, ecc.:
—  i trasporti con mezzi propri saranno riconosciuti sulla base di un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina super;
—  i trasporti con mezzi pubblici saranno riconosciuti in base al prezzo del biglietto incrementato del 10% (5% nel caso di biglietto aereo);
—  le spese di vitto e alloggio, a piè di lista, in base ai seguenti limiti: vitto e alloggio sino a 200.000 lire/giorno; sino a 50.000/pasto se solo vitto e sino a 120.000/giorno se solo alloggio;
—  non saranno ammesse spese relative all'uso di taxi.
Tali rimborsi non possono essere previsti per il personale della struttura del GAL/OC impegnato nell'ordinaria attività di amministrazione. Potranno, invece, essere applicati le attività che richiedono la missione in luoghi al di fuori della sede del GAL/OC.
b)  Materiali
In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati ed eventuali prodotti le analisi fisico-chimiche, in particolare del commercio, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli impiegati per lo svolgimento del progetto. Le materie prime ed i semilavorati dovranno essere valutati alle quotazioni di mercato riscontrabili nell'area di intervento. Eventuali analisi chimico-fisiche e microbiologiche dovranno essere valutate in base al costo al netto del personale da prevedere nella voce relativa e comprende il costo dei reagenti, la quota parte di ammortamento delle attrezzature di laboratorio, della funzionalità ambientale ed operativa e l'emissione dei bollettini di analisi. Per quelle non previste si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato. Il costo delle attrezzature, della strumentazione e degli altri materiali di nuovo acquisto è da considerarsi comprensivo di trasporto, imballo ed eventuale montaggio ed avviamento. Gli acquisti relativi saranno effettuati previa acquisizione di preventivi di almeno tre ditte diverse; nel caso di acquisti di macchinari, materiali ed attrezzature ad alta specializzazione tecnologica o comunque nel caso dell'esistenza di un unico fornitore, il GAL/OC ed i beneficiari sono tenuti a fornire una dichiarazione attestante di aver svolto un'adeguata indagine di mercato e di aver riscontrato le condizioni sopradescritte.
c)  Locazioni
Saranno riferiti ai costi da sostenere per locazioni della sede del GAL/OC. Il contratto di locazione dovrà essere stipulato nel rispetto delle norme in materia di locazioni.
d)  Altre spese
Sono rappresentate da spese varie non riconducibili ad altre voci e sono effettuate in funzione delle esigenze specifiche e valutate alle quotazioni di mercato riscontrabili nell'area di intervento. Tra di esse sono ascrivibili anche:
—  spese di rappresentanza tra cui la promozione e divulgazione del piano e delle relative azioni da esso previste (materiali, riunioni, ecc.) nonché la partecipazione a manifestazioni varie;
—  compensi agli amministratori che andranno valutati in funzione dello spirito del Leader che annette alle attività anche un valore sociale per lo sviluppo del territorio; alla luce di ciò si ritiene congruo un rimborso spese forfettario fino a lire 100.000 a seduta per i consiglieri di amministrazione per un numero massimo di 20 sedute annue;
e)  spese di consulenza legale ("legal fees"), fiscale e spese notarili per la costituzione del GAL/OC sono ammissibili nell'ambito delle spese di gestione del GAL/OC;
f)  le spese di apertura, di mantenimento, per i versamenti ed altri oneri amministrativi relativi al conto corrente bancario vincolato presso la banca di riferimento, sui quali il GAL/OC darà disposizione di versamento dei contributi, sono ammissibili, tranne gli interessi debitori;
g)  non sono ammissibili le spese finanziarie, quali le spese per gli interessi debitori, gli aggi, le spese di cambio ed altre spese meramente finanziarie.
Attività di formazione
Per le attività di formazione non può essere riconosciuto il finanziamento dell'acquisto di immobili (può essere finanziato soltanto la locazione per il periodo di durata della formazione).
Possono essere riconosciute le spese per materiali di consumo e materiali didattici relativi all'attività di formazione. Tali costi devono essere comprovati con fatture quietanzate.
Nell'ambito del personale docente sono previste tre fasce di livello, definite come segue:
Fascia A: Docenti direttori di corso e di progetto
—  docenti universitari di ruolo (ordinari, associati); ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori);
—  dirigenti d'azienda, imprenditori; esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento);
—  professionisti, esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo/categoria di riferimento);
Fascia B: Docenti, codocenti, direttori e condirettori di corso e di progetto
—  ricercatori universitari di primo livello, ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse);
—  professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse);
—  professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza almeno triennale di docenza, di conduzione o gestione progetti nel settore di interesse);
Fascia C: Docenti. codocenti e condirettori di corso e di progetto
—  assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore.
Inoltre per quanto riguarda la figura del tutor, si specifica che rientrano in questa categoria i laureati o i diplomati, che sono utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione d'aula.
I.V.A. ed altre imposte e tasse
L'I.V.A. che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo non può essere considerata sovvenzionabile e pertanto non può essere cofinanziata dai fondi strutturali.
Soltanto per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A., saranno riconosciute le spese sostenute al lordo di essa.
Le altre categorie di imposte, tasse ed oneri (in particolare le imposte dirette e gli oneri sociali sui salari) che possono derivare da finanziamenti comunitari sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
Operazioni correnti/ristrutturazione del bilancio delle imprese
Sono escluse dal cofinanziamento le tecniche di finanziamento connesse ad attività correnti o alla ristrutturazione del bilancio delle imprese che non costituiscono un investimento produttivo.
Si tratta in particolare di operazioni riconducibili al:
1.  finanziamento del capitale circolante netto delle imprese ("working capital");
2.  factoring;
3.  consolidamento delle perdite.
6.3  -  Approvazione ed impegno di spesa
Il GAL/OC entro 30 giorni dalla data di definizione delle istruttorie deve approvare, in via definitiva, I'elenco dei progetti. Vanno sottoposti all'esame dell'organo deliberante sia le iniziative finanziabili, sia quelle non ammissibili o ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi disponibili.
In particolare nella deliberazione deve essere contenuto almeno:
—  il riferimento normativo;
—  il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento;
—  il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi;
—  il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole;
—  la verifica della copertura finanziaria;
—  le norme e prescrizioni che regolano l'attuazione del progetto;
—  l'attestazione del responsabile dell'attività amministrativa circa la regolarità e legittimità dell'atto.
Il consiglio di amministrazione del GAL/OC a seguito dell'emissione del provvedimento di approvazione delle istanze e di impegno di spesa, dovrà dare idonea pubblicizzazione e notifica ai beneficiari aventi diritto.
L'impegno di spesa si intende la delibera di approvazione delle istanze e concessione dei contributi ai soggetti attuatori.
Per quanto attiene le forme di pagamento da utilizzare si precisa che va privilegiato il pagamento a mezzo bonifico bancario. Il GAL/OC dovrà dare disposizioni di pagamento distinte per ogni specifico intervento e pertanto dovrà allegare oltre alla ricevuta della banca, attestante l'avvenuto pagamento, anche la relativa disposizione indicante le fatture che si intendono saldare.
I pagamenti di fatture a mezzo assegni circolari non trasferibili, da adottarsi in casi particolari, dovranno essere accompagnati da estratti conto relativi agli specifici movimenti.
Le fatture dovranno risultare quietanzate.
I pagamenti tramite contanti, assolutamente sconsigliati, sono considerati ammissibili solo ed in via del tutto eccezionale, per somme modeste e devono essere accompagnati, oltre che dalle regolari fatture o ricevute, da dichiarazioni di quietanza probanti l'avvenuto pagamento.
Per evidenti motivi un ritardo deliberato nel trasferimento delle sovvenzioni comunitarie agli operatori, al fine di approfittare degli interessi maturati sugli anticipi, come pure un'appropriazione indebita degli stessi, sono da considerare illegittimi.
6.4-Proroghe
Scaduti i termini fissati a fronte dei provvedimenti di concessione per l'esecuzione delle opere, i beneficiari devono produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni, la domanda di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere stesse corredata dalla documentazione di rito.
Ove gli stessi non provvedano, entro il termine predetto, a chiedere l'accertamento o ad avanzare motivate istanze di proroga, i provvedimenti devono essere senz'altro revocati.
Le richieste di proroga dovranno essere, per altro, giustificate da validi e controllabili motivi dal cui esame dovrà risultare evidente, in ogni caso, la persistenza della volontà del concessionario di eseguire le opere in un successivo ragionevole lasso di tempo.
L'avvenuta concessione della proroga richiesta non potrà comunque rappresentare titolo di per se stesso sufficiente per richiedere la revisione dei prezzi vigenti all'atto dell'approvazione degli elaborati progettuali.
6.5  -  Varianti in corso d'opera
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse da parte del GAL/OC, con il parere del progettista e del direttore dei lavori, esclusivamente quando ricorrano i seguenti motivi:
a)  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)  per cause impreviste ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c)  nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma del codice civile.
E' opportuno far presente che i titolari di progettazione sono responsabili per danni subiti dal GAL/OC, o dai beneficiari privati, in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.
Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti contingenti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'intervento complessivo e che non comportino aumento della spesa prevista.
Nel caso di opere pubbliche valgono, comunque, le disposizioni contenute all'art. 25 della legge n. 216 del 2 giugno 1995.
Le perizie di variante potranno essere accolte esclusivamente entro il limite degli importi relativi alle opere ammesse al beneficio degli incentivi con il provvedimento originario.
Il GAL/OC potrà, per altro, accogliere varianti che comportino aumenti di spesa, ma la relativa approvazione potrà essere concessa soltanto in linea tecnica e, pertanto, il previsto aumento di spesa rimarrà esclusivamente a totale carico del richiedente beneficiario.
L'esame di merito delle domande di cui trattasi dovrà, in ogni caso, essere condotto sulla traccia dei medesimi criteri in base ai quali fu valutata l'ammissibilità delle opere previste dal progetto originario.
Conseguentemente è escluso che attraverso l'istituto della variante, i beneficiari ottengano l'ammissione agli incentivi di opere che, in sede di esame del progetto originario, non sono state ammesse o che, a seguito della rinuncia ad opere già ammesse e trasferimento dei relativi importi a beneficio delle rimanenti, realizzino, oltre a sostanziali modifiche degli indirizzi già approvati, una nuova valutazione estimativa dei costi unitari.
6.6  -  Accertamento di regolare esecuzione
L'accertamento di regolare esecuzione degli interventi finanziati è eseguita ad opera del GAL/OC attraverso personale incaricato che non abbia svolto precedentemente, sugli stessi interventi oggetto dell'accertamento, attività istruttoria, di valutazione e/o verifica.
La richiesta di accertamento di regolare esecuzione delle opere realizzate da parte dei soggetti beneficiari devono pervenire al GAL/OC entro e non oltre i 30 giorni successivi ai tempi previsti, in concessione, presentando la seguente documentazione in duplice copia:
—  domanda in carta semplice;
—  disegni esecutivi delle singole opere effettivamente realizzate, debitamente quotati per i necessari riferimenti alle rispettive voci dei computi metrici, ove non variati rispetto all'ultimo progetto approvato;
—  computo metrico estimativo a consuntivo;
—  fatture prescritte dal provvedimento di concessione e/o dal computo metrico approvato e tutti i documenti e autorizzazioni eventualmente prescritti a fronte del provvedimento di concessione.
Nel caso di interventi di tipo immateriale la richiesta al GAL/OC dovrà contenere, in duplice copia, la seguente documentazione:
–  domanda in carta semplice;
–  relazione sull'attività svolta e relativa documentazione tecnica;
–  quantificazione delle spese sostenute;
–  fatture in originale prescritte dal provvedimento in concessione;
–  tutti i documenti eventualmente prescritti a fronte del provvedimento di concessione.
Gli accertamenti di regolare esecuzione, eseguiti dal GAL/OC, dovranno tendere alla verifica dei risultati quantitativi e funzionali delle opere approvate in rapporto agli obiettivi economico e produttivi delle iniziative.
L'accertamento, nel caso di opere, dovrà essere effettuato in due fasi:
a)  analisi formale che consiste nell'esame della rispondenza della documentazione tecnico-amministrativa;
b)  analisi di merito che prevede:
—  sopralluogo in azienda per la verifica quantitativa degli interventi effettuati;
—  esame dei computi metrici consuntivi, dei giustificativi di spesa, dei pagamenti, delle autorizzazioni e quant'altro previsto dai provvedimenti di concessione.
L'accertamento si conclude con la redazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione che dovrà contenere:
—  le verifiche effettuate comprese quelle relative alle autorizzazioni;
—  la corrispondenza al progetto e/o varianti approvate;
—  il rispetto delle prescrizioni di cui alla delibera di concessione ed impegno di spesa;
—  la qualificazione della spesa ammissibile e del contributo erogabile.
Non possono essere ammesse e, quindi non sono accertabili, le opere eseguite o le spese e gli acquisti fatti in difformità al progetto approvato e per i quali non risulti l'autorizzazione ad effettuare varianti salvo quelle di lieve entità comprese entro il limite del 10% delle spese approvate in sede di concessione originaria e/o di variante. La loro ammissione può essere approvata a condizione che esse non siano determinate da un consistente ridimensionamento delle opere e/o delle spese, ma solo dall'adozione di strutture, di accorgimenti costruttivi e attuativi diversi da quelli originariamente previsti.
Qualora in fase di accertamento la variante non autorizzata ecceda il sopracitato limite di importo (10%) e migliori comunque la funzionalità dell'intervento nel suo complesso, dopo aver inserito nel certificato di accertamento la descrizione in linea tecnica ed estimativa (sulla scorta degli elementi prodotti dal beneficiario avvalorati dalle proprie constatazioni) delle variazioni, il tecnico incaricato per l'accertamento deve comunicare immediatamente al GAL/OC tali variazioni e nel contesto della relazione, l'accoglimento, in sanatoria, della variante.
In tal caso la liquidazione a saldo degli incentivi sarà dal GAL/OC sospesa fin quando non sarà stato adottato il relativo atto formale di approvazione.
Le eventuali economie non possono essere utilizzate a favore di opere eseguite ma non previste nel progetto approvato e per le quali non risulti eventualmente concessa l'autorizzazione ad effettuare varianti, né le economie derivanti dalla mancata esecuzione di opere concesse possono essere utilizzate in alcun modo a favore di altre opere, anche se queste sono comprese nello stesso progetto approvato.
Per ciò che riguarda le attrezzature e i macchinari la cui installazione si provvede per acquisti, la spesa dovrà risultare da regolari fatture quietanzate e da documenti atti a dimostrare le spese di trasporto e messa a punto.
Qualora in fase di accertamento finale sia prevista la documentazione della spesa con fatture, l'incaricato dell'accertamento dovrà verificare:
—  che sono state emesse dopo il sopralluogo preventivo;
—  che sono in regola agli effetti I.V.A.;
—  che sono provviste di quietanza liberatoria;
—  che sono prodotte in originale.
7.  -  MODIFICHE AL PIANO DI AZIONE LOCALE
Ciascun GAL/OC può proporre modifiche del proprio PAL.
Le modifiche debbono essere conformi ai contenuti e alle condizioni previste dal PLR e non debbono comportare variazioni dell'importo di spesa previsto dal PAL – anche in relazione agli eventuali ampliamenti disposti al paragrafo 2.3 – a carico di ciascun fondo (FESR, FEOGA, FSE e Stato membro).
Le proposte sono notificate alla Regione e debbono comunque rispettare le condizioni previste dal decreto assessoriale di approvazione del PAL, delle procedure tecnico-amministrative e dell'organicità del programma.
Per comprovati motivi, alle varianti in aumento della spesa di alcune azioni possono essere destinate le eventuali economie che derivano, sempre entro i limiti di spesa previsti da ciascun fondo (FESR, FSE e FEOGA), da varianti in diminuzione da altre azioni.
La proposta di variante è sottoposta alla Partnership di concezione e decisione il cui parere è vincolante.
8.  -  CERTIFICAZIONE
Il GAL/OC deve fornire idonea certificazione delle spese sostenute ed ammissibili.
Le "spese effettivamente sostenute" devono corrispondere ai pagamenti eseguiti dai soggetti attuatori, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalenti (punto 5 della decisione CE n. 97/322/CE del 24 aprile 1997 relativa alle spese eleggibili).
Per "documento contabile avente forza probante equivalente" si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili nazionali non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento presentato dal soggetto attuatore per comprovare che la scrittura riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia di contabilità.
Al fine di stabilire il costo di taluni lavori effettuati dai beneficiari per proprio conto e per i quali non è possibile fare riferimento ai prezziari regionali è opportuno che il direttore dei lavori o il progettista elaborino apposite analisi dei costi facendo riferimento a tariffe ufficiali, approvate dalla Regione per lavori similari. Tali tariffe esonerano il soggetto attuatore dall'obbligo di presentare fattura per tali lavori.
Il GAL è responsabile civilmente e penalmente del trasferimento dei fondi pubblici a soggetti attuatori che non soddisfino i requisiti delle normative vigenti.
9.  -  RENDICONTAZIONE
Il GAL/OC che ritiene di aver maturato le condizioni per la domanda di pagamento del saldo, avanza richiesta all'Assessorato agricoltura e foreste che provvede al controllo attraverso i comitati tecnico-amministrativi.
La richiesta deve evidenziare le spese sostenute e le azioni interessate allegando le fatture quietanzate e la relativa documentazione contabile.
Il GAL/OC deve utilizzare un sistema contabile autonomo per tutti gli interventi relativi all'attuazione del PAL in modo da facilitare il controllo della spesa da parte della Commissione europea, dell'autorità nazionale e regionale.
Al riguardo il GAL/OC deve utilizzare un'apposita modulistica per l'esposizione dei costi e per il controllo, da presentare alla Regione.
Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati, ai fini di eventuali controlli successivi, fino al 31 dicembre del 2004.
10.  -  MONITORAGGIO
Il regolamento (CEE) n. 2081/93 all'art. 6 prevede: «L'azione comunitaria è oggetto di una sorveglianza volta ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130A e 130C del trattato. Tale sorveglianza permette, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione... Al fne di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante, di una sorveglianza e di una valutazione ex-post volte a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi prefissati».
Il monitoraggio dei programmi cofinanziati dalla UE rappresenta, pertanto, un obbligo giuridico a cui dovranno attenersi i GAL/OC.
10.1  -  Meccanismi di monitoraggio
L'attività di monitoraggio si concentra su due aspetti:
1.  lo stato di avanzamento finanziario, con l'obiettivo di evidenziare in generale la capacità di spesa. Il monitoraggio finanziario è determinante per valutare l'efficienza della spesa, vale a dire la capacità di impegnare ed erogare nei tempi previsti i finanziamenti disponibili;
2.  lo stato di avanzamento fisico, vale a dire il grado di realizzazione degli interventi in termini di opere e servizi realizzati. Il monitoraggio fisico consente di valutare soprattutto il grado di realizzazione degli obiettivi stabiliti nei programmi e quindi l'efficacia della spesa.
Gli indicatori utili all'attività di monitoraggio sono suddivisi in:
a)  indicatori finanziari: devono fornire una quantificazione degli impegni assunti dal GAL/OC e delle spese effettuate, suddivisi per azione e misura Per impegni devono intendersi gli importi previsti nelle delibere di approvazione e concessione dei contributi. Per pagamenti devono intendersi le spese sostenute dal GAL/OC per le attività dirette e quelle effettivamente sostenute dagli operatori rurali, promotori dei progetti cofinanziati.
Il livello minimo di calcolo degli indicatori finanziari è il singolo intervento;
b)  indicatori fisici: devono fornire una misura del grado di realizzazione sul territorio e nel contempo del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PAL. In altri termini servono a misurare "il prodotto" fisico del PAL.
Gli indicatori fisici possono essere distinti in due categorie:
1.  indicatori fisici di realizzazione: consentono di monitorare i risultati delle azioni/subazioni in termini di realizzazione degli obiettivi fisici (confronto tra il valore stabilito come obiettivo da realizzare con il valore realizzato annualmente).
2.  indicatori fisici di capacità: consentono di monitorare i risultati delle azioni/subazioni in termini di effetti fisici relativi, rapportandoli alle imprese potenzialmente beneficiare delle stesse azioni/subazioni. Essi misurano l'intensità o la portata degli interventi sul territorio (o sulle imprese, popolazione ecc.).
Gli indicatori di cui sopra consentono di definire gli indicatori d'impatto socio-economico e conseguentemente una corretta valutazione del PAL. In particolare servono a quantificare l'impatto derivante da modifiche della produzione vendibile, del valore aggiunto e dell'occupazione.
10.2  -  Avanzamento del monitoraggio
Il monitoraggio dello stato di avanzamento sia fisico che finanziario è da effettuarsi in base ad una specifica ed omogenea modulistica.
Pertanto il rapporto GAL/OC con la Regione dovrà basarsi sul seguente flusso di informazioni:
Ogni tre mesi
—  lo stato di avanzamento dell'istruttoria dei progetti;
—  lo stato di avanzamento dei progetti;
—  lo stato di avanzamento degli impegni assunti;
—  lo stato di avanzamento dell'erogazione della spesa del GAL/OC;
—  lo stato di avanzamento della spesa da parte soggetti attuatori;
—  relazione sullo stato di attuazione;
Ogni sei mesi
—  l'avanzamento fisico;
—  relazione semestrale sullo stato di attuazione;
Ogni anno
—  la relazione annuale sullo stato di avanzamento del PAL, con la relativa valutazione dell'impatto socio-economico e delle procedure di attuazione delle singole azioni.
11.  -  INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DELLE AZIONI DEL PAL
L'art. 32 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del consiglio del 20 luglio 1993 dispone che: «l'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della comunità vigila affinché essa costituisca oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da:
—  sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione;
—  sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla commissione in relazione con l'azione».
Con successiva decisione della commissione del 31 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L152 del 18 giugno 1994, l'U.E. ha definito le disposizioni dettagliate in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali e dello SFOP a cui dovranno attenersi i soggetti responsabili dell'attuazione.
In ordine a tali disposizioni, giuridicamente vincolanti, resta inteso che qualsiasi azione ed attività promossa dal GAL/OC deve avere la giusta informazione e pubblicità, al fine di conferire maggiore efficacia agli sforzi combinati degli Stati membri e della Comunità europea, rendendo il piano di azione locale maggiormente comprensibile ai beneficiari ed al pubblico in genere.
Pertanto tutte le azioni pubblicitarie e informative che ricorrono al mezzo visivo (come per esempio la cartellonistica, conferenze, seminari, fiere ed esposizioni, comunicati stampa, documentazione e materiali audiovisivi, ecc.), richiedono l'uso dell'emblema comunitario e una menzione scritta del fondo o dei fondi che partecipano all'iniziativa.
L'emblema comunitario si presenta con 12 stelle, il numero delle quali è invariabile. Per ulteriori indicazioni sulla riproduzione dell'emblema comunitario si veda la "guida grafica" pubblicata dalla direzione generale (DG X) "informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo".
Esempio di rappresentazione dell'emblema comunitario:

Per un corretto utilizzo dei simboli comunitari di rappresentazione si veda, inoltre, la «guida pratica alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità per i fondi strutturali e lo strumento finanziario di orientamento della pesca» a cura della Commissione europea, ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Accanto all'emblema comunitario e opportuno, inoltre, figurarvi il simbolo specifico riferito al programma Leader II, rappresentato dal seguente logo:
         
 Liasons Entre des Actions
de Developpement de l'Economie Rurale
(collegamenti fra azioni di sviluppo
dell'economia rurale).
12.  -  CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DEI GAL/OC
12.1  -  Richieste di controllo
Alla richiesta di controllo, di cui al punto 9. Rendicontazione, va allegata la seguente documentazione:
—  elenco delle spese da sottoporre al controllo;
—  tabella riassuntiva con suddivisione dell'importo soggetto al controllo per azione ed intervento e distinto in quota nazionale, quota comunitaria, suddivisa a sua volta nei tre fondi, quota Stato/Regione, quota privati;
—  a discrezione dell'amministrazione potranno ulteriormente essere richieste copie delle fatture quietanzate e relative bolle di accompagnamento o altri eventuali giustificativi di spesa.
Si ritiene altresì opportuno precisare che una corretta attuazione del piano prevede un avanzamento equilibrato di tutte le azioni e pertanto, salvo che nella fase di avvio, non saranno tenute in considerazione quelle richieste che presentino spese relative unicamente alla costituzione e gestione del GAL/OC.
Allo scopo di effettuare i controlli e gli accertamenti, la Regione si avvarrà, per ogni GAL/OC, dell'opera di comitati tecnico-amministrativi.
La Regione si attiverà affinché il sopralluogo del comitato tecnico-amministrativo si effettui entro il più breve tempo possibile dopo aver esaminato preliminarmente e valutato la completezza della documentazione fornita dal GAL/OC. In ogni caso risulta opportuno che il GAL/OC provveda ad eseguire preventivamente gli accertamenti sia parziali che totali a mezzo di proprio personale al fine di agevolare il compito del comitato.
Ulteriori controlli, oltre a quelli relativi alla rendicontazione, potranno essere eseguiti dalla Regione, a campione, al fine dell'accertamento della buona attuazione dei PAL.
12.2  -  Controllo dei comitati tecnico-amministrativi
Il sopralluogo dei comitati prevede, sia l'accertamento tecnico-finanziario sulla totalità degli interventi per il cui importo si chiede lo svincolo, che le verifiche dell'avanzamento fisico dei lavori su un campione pari almeno al 20% (rappresentativo) degli interventi sottoposti al controllo.
Sarà cura dei comitati, inoltre, la verifica del rispetto dell'art. 32 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del consiglio del 20 luglio 1993 in merito all'informazione e pubblicità delle azioni intraprese dai GAL/OC.
Il GAL/OC è tenuto a conservare presso la sua sede e ad esibire su richiesta del comitato i seguenti documenti:
—  progetti esecutivi completi di relazioni tecniche, capitolati, computi metrici consuntivi degli interventi sottoposti al controllo;
—  originali delle fatture, prescritte dal provvedimento di concessione, bolle d'accompagnamento o altri eventuali documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento che saranno esaminati e timbrati dal comitato;
—  qualsiasi autorizzazione o nulla osta necessario alla realizzazione degli interventi.
Al termine del controllo verrà redatto un verbale di controllo tecnico-amministrativo che riporta l'esito del controllo con allegato l'elenco analitico ed il quadro riepilogativo generale degli interventi relativamente alla spesa accertata in fase di controllo.
12.3-Modalità di rendicontazione degli investimenti materiali
I costi saranno rendicontati per categorie in base quanto previsto al punto 6, riguardo all'istruttoria tecnico-amministrativa ed al quale si rimanda per un più compiuto raffronto.
12.3.1  -  Opere edili ed infrastrutture
La spesa ammissibile sarà desunta dal computo metrico consuntivo.
In merito ai giustificativi di spesa è opportuno chiarire che per le opere murarie ed assimilabili realizzate da operatori privati, come già nella prassi per altri incentivi comunitari e regionali, è sufficiente la contabilizzazione delle opere, certificata dal collaudatore, in base ai prezzi unitari ritenuti ammissibili in fase di concessione o variante.
Nel caso di lavori eseguiti in economia è necessario esibire regolari fatture per quanto attiene l'acquisto di materiali ed una dichiarazione a firma autentica del beneficiario che attesti di aver eseguito lo specifico lavoro utilizzando lavoro familiare e i macchinari a disposizione della propria azienda.
Il conteggio delle ore di lavoro ed il relativo costo dovranno essere desunti dalle tariffe dei contratti di categoria CCNL, o dai prezziari regionali, che il GAL/OC dovrà documentare.
12.3.2  -  Impianti ed attrezzature
Per quanto attiene alle macchine ed apparecchiature varie, la spesa ammissibile sarà desunta dalla fattura.
Per la liquidazione degli incentivi, relativi alle spese da documentare con fatture o altri documenti fiscali, il comitato, nell'allegare tale documentazione agli atti, deve prenderne attenta visione onde verificare che gli stessi:
—  siano stati emessi dopo la data della domanda;
—  siano stati prodotti in originale;
—  che, in essi, risultino specificate le macchine, le attrezzature e le attività svolte;
—  siano corredati da quietanza o dichiarazione liberatoria e dalle relative modalità di pagamento.
12.3.3  -  Spese generali
Le spese generali relative alla progettazione e direzione lavori, coordinamento delle iniziative di controllo e di assistenza e degli investimenti fisici sono riconosciute ammissibili dietro presentazione di fatture.
12.3.4  -  I.V.A.
L'I.V.A. che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo, non può essere considerata sovvenzionabile e pertanto non può essere considerata eleggibile.
Per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A., saranno riconosciute le spese sostenute al lordo dell'I.V.A.. E' necessario, in tal caso, allegare un atto sostitutivo di notorietà, del beneficiario, vistato dal competente ufficio I.V.A.
12.4  -  Modalità di rendicontazione degli investimenti immateriali e delle spese di funzionamento del GAL/OC
I costi saranno rendicontati per categorie in base a quanto già visto al punto 6.
12.4.1  -  Personale
Per i tecnici esterni, le attività ed i risultati ottenuti verranno registrati nei seguenti documenti di attività:
—  diari giornalieri sulle attività svolte con i relativi riepiloghi mensili e rapporto tecnico;
—  raccolta di appunti e tabulati delle preparazioni pilota e/o delle prove.
I relativi costi saranno documentati mediante fattura del tecnico o della ditta e/o ente di appartenenza o altro giustificativo previsto dalla normativa fiscale e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di I.V.A. nei casi in cui è possibile ottenere il rimborso.
Per i dipendenti del GAL/OC ed altri collaboratori, i costi saranno documentati in base ai giustificativi di spesa previsti dalle vigenti normative fiscaIi.
12.4.2  -  Altre spese (trasferte, materiali, locazioni, consulenze e commesse ed altre spese)
I costi saranno documentati mediante fattura del fornitore o altro giustificativo previsto dalla normativa fiscale e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di I.V.A. nei casi in cui è possibile ottenere il rimborso.
12.4.3  -  I.V.A.
Per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A., saranno riconosciute le spese sostenute al lordo dell'I.V.A.
L'andamento delle attività dovrà essere documentato per fasi, con un rapporto tecnico e i corrispondenti rendiconti contabili; entro la scadenza di una fase potrà eventualmente essere aggiornato anche il piano delle attività.
Entro 30 giorni dalla conclusione del lavoro dovrà essere presentata una relazione tecnica sull'intero programma svolto ed un rendiconto contabile riepilogativo.
13.  -  MODULISTICA
Per le attività riguardanti la rendicontazione, l'istruttoria, l'accertamento di regolare esecuzione e le altre fasi delle procedure tecnico-amministrative, tra cui il monitoraggio finanziario e fisico, sarà adottata una specifica modulistica per ogni singola fase anche attraverso l'adozione di eventuali procedure informatiche.
Allegato 1
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:
—  la Commissione europea ha emanato la decisione n. C(96) 2157 del 20 agosto 1996 concernente la concessione di un contributo (FEOGA-FESR-FSE) a favore del programma operativo di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia (collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale) per il quale è previsto un investimento finanziario complessivo di milioni di ECU;
—  con la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 1998 la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei beneficiari (gruppi di azione locale/operatori collettivi) del programma Leader II Sicilia;
—  con la deliberazione di cui sopra è stato individuato, tra gli altri beneficiari anche il gruppo di azione locale/operatore collettivo    

(specificare il GAL/OC beneficiario);
—  con decreto presidenziale n. 101 del 4 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.    
del   è stata resa attuativa la predetta  

deliberazione della Giunta regionale di Governo;
—  con decreto assessoriale agricoltura e foreste n.    
del   è stato approvato il piano di  
azione locale e il relativo finanziamento di quota pubblica pari a L.  

—  nell'ambito del trasferimento delle risorse finanziarie, così come stabilito del programma Leader regionale, possono essere concesse anticipazioni prima del pagamento del saldo finale e che i gruppi di azione locale/operatori collettivi devono presentare a tal fine idonea garanzia fideiussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;
—  l'importo da garantire è di L.    
(indicare in cifre e in lettere) corrispondente al   per cento  

del contributo concesso con il citato D.A.;
—  la fideiussione è intesa a garantire che il suindicato GAL/OC rispetti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti sia dal provvedimento formale di approvazione del piano di azione locale sia delle procedure tecniche ed amministrative emanate dall'Amministrazione regionale;
—  la fideiussione ha validità    

dalla data di emissione del provvedimento di liquidazione della somma erogata a titolo di anticipo;
—  che la fideiussione può essere rinnovata, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, concedente il contributo, fino a quando la somma totale anticipata non venga interamente recuperata, a seguito di accertamenti delle spese sostenute, finali o parziali, disposti dall'amministrazione e sempreché la somma erogata a titolo di anticipazione sia stata utilizzata da parte del GAL/OC nei termini stabiliti dall'amministrazione concedente.
Tutto ciò premesso
la (banca/società di assicurazioni/società finanziaria), con sede legale in  
iscritta nel registro delle imprese di    
al n.   , che nel seguito del presente atto verrà indicata 
per brevità    

a mezzo dei sottoscritti signori:
   
nato a   il .................................................. 
   
nato a   il .................................................. 
nella loro rispettiva qualità di legale rappresentante/titolare agente, dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del gruppo di azione locale/operatore collettivo in seguito indicato/a GAL/OC    
ed a favore della Regione siciliana (b), che di seguito verrà indicato per brevità amministrazione, fino alla concorrenza di L.    
(diconsi lire   ), oltre  

a quanto più avanti specificato.
La (banca/società di assicurazioni/società finanziaria) sottoscritta, rappresentata come sopra:
1)  si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all'Amministrazione regionale, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il GAL/OC non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato dall'amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di tesoreria in vigore per le giacenze regionali nello stesso periodo, la garanzia decorre dalla data di effettiva erogazione dell'anticipazione e copre il rischio che la somma liquidata a titolo di anticipazione non venga utilizzata dal GAL/OC beneficiario entro il termine    

dalla data del provvedimento di erogazione;
2)  si impegna ad effettuare il rimborso con semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, formulata senza alcun onere di motivazione e di prova, da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della (banca/società di assicurazioni/società finanziaria). Ciò dovrà avvenire anche nell'eventualità di opposizione proposta dal GAL/OC o da altri soggetti comunque interessati e nel caso che il GAL/OC sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3)  accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4)  precisi che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla liberazione del GAL/OC da parte dell'Amministrazione regionale, salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo. L'amministrazione dispone lo svincolo dandone comunicazione alla (banca/società di assicurazioni/società finanziaria) ed al GAL/OC;
5)  rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il GAL/OC e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
6)  conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione regionale, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla banca/società di assicurazioni/società finanziaria che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida;
7)  in caso di controversie, tra la banca o società assicuratrice,
  e  

l'Amministrazione regionale è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'amministrazione stessa.
   

firma del rappresentante della banca
o della società assicuratrice


Allegato 2
MODELLO BANDO DI GARA

Gruppo di azione locale:    

Programma Leader II per la Regione siciliana 1994/99:
Misura:    
Azione:    
Intervento (eventuale):    
Area di applicazione (elenco dei comuni):    
Obiettivi della misura:    
Azioni ammesse a contributo:    

(con le relative percentuali di contribuzione pubblica e gli importi riservati alle singole azioni, in caso di graduatorie separate)
Indicatori fisici:    
Annualità (di programma):    
Composizione del finanziamento:    

(fondi di finanziamento: Stato, FESR, FSE, FEOGA-O, eventualmente GAL/OC):
1.  Beneficiari
Occorre specificare i soggetti che hanno titolo ad accedere ai benefici previsti, in conformità con i regolamenti (CEE) che disciplinano l'accesso e le missioni dei singoli fondi strutturali.
2.  Modalità di presentazione delle domande
Specificare la sede e la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Si raccomanda di predisporre degli schemi per la presentazione della domande.
3.  Documentazione obbligatoria da allegare alle domande
In base alle procedure previste per le diverse azioni verranno richiesti differenti elaborati progettuali; tali elaborati devono comunque contenere:
Interventi materiali
—  relazione tecnico descrittiva;
—  elaborati tecnici a norma di legge;
—  documentazione amministrativa (codice fiscale, partita I.V.A., certificato di iscrizione alla registro delle imprese, bilanci nel caso di società, dichiarazione dei redditi nel caso di aziende individuali, ecc.);
—  computi metrici estimativi redatti in finzione della tipologia dei lavori sulla base dei prezziari regionali o nei casi in cui non esistano prezziari del settore in base a quello della Camera di commercio. Per le attrezzature ed i beni mobili, il cui valore non può essere ricondotto alla precedente metodologia, occorre presentare almeno tre preventivi;
—  tutti gli eventuali documenti previsti dalle disposizioni nazionali o regionali.
Le spese generali relative alla progettazione, direzione dei lavori, imprevisti relativi ad investimenti strutturali sono ammesse nella misura massima del .................... % dell'importo complessivo del progetto
Interventi immateriali
—  relazione tecnico descrittiva dell'intervento e del soggetto attuatore;
—  documentazione attinente il progetto (contratti, incarichi, piani di lavoro, ecc.);
—  quantificazione dei costi suddivisi per voce di spesa (personale, trasferte, materiali, locazioni, generali, ecc.);
—  piano dettagliato di attività;
—  documentazione amministrativa (codice fiscale, partita I.V.A., certificato di iscrizione alla registro delle imprese, bilanci nel caso di società, dichiarazione dei redditi nel caso di aziende individuali, ecc.).
Per la valutazione di congruità della spese immateriali, qualora si tratti di prestazioni ascrivibili agli ordini professioni e/o associazioni professionali e/o categorie legalmente riconosciute e fornite da professionisti iscritti agli albi, i GAL/OC dovranno avvalersi dei valori indicati nei relativi tariffari richiedendo anche il visto di congruità dell'ordine interessato.
1.  Modalità dell'istruttoria
Devono essere indicati i tempi e i modi. In sede di istruttoria deve essere valutata tra l'altro la congruità dei computi metrici estimativi e dei preventivi allegati.
La fase istruttoria si conclude con la predisposizione di una graduatoria di ammessi corredati di importo di spese ammissibili e di contributo massimo erogabile, ed un elenco di eventuali esclusi, con relative motivazioni, che deve essere approvata con atto amministrativo dal GAL/OC.
Le richieste inserite nella graduatoria di merito verranno evase nell'ordine fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel caso di economie derivanti da rinunce o revoche da parte del GAL/OC potranno subentrare le iniziative prime in graduatoria non inserite inizialmente.
Occorre indicare il termine di validità della graduatoria.
2.  Criteri di priorità e di selezione dei progetti
Nel caso vengano stabilite priorità occorre che queste non siano in contrasto con documenti di programmazione assunti dalle amministrazioni pubbliche.
3.  Responsabile della misurazione
Vanno indicati i dati personali del responsabile della misu-ra/azione (nominativo, indirizzo, telefono, ecc.).
4.  Contributo e modalità di erogazione
Occorre indicare chiaramente l'ammontare del contributo concedibile, eventuali limiti minimi e massimi di spesa ammissibile, le modalità di rendicontazione da parte del beneficiario.
Le modalità di erogazione del contributo devono essere chiaramente riportate. Nel caso di investimenti inferiori ai 500 milioni si consiglia di evitare l'erogazione per stato d'avanzamento e procedere mediante acconti e saldi.
Le erogazioni di cui sopra saranno effettuate previa adozione da parte del rappresentante legale del GAL/OC dei relativi atti di liquidazione.
5.  Tempi e revoche
Occorre specificare la data entro cui deve iniziare la realizzazione del progetto e la data entro cui deve essere concluso, possibilmente riferite al momento in cui al beneficiario viene comunicata l'approvazione del progetto e la relativa concessione del contributo.
Analogamente deve essere specificato il termine ultimo di rendicontazione delle spese da parte del beneficiario stesso e gli eventuali casi in cui possono essere concesse proroghe.
In questo punto deve essere chiaramente espresso che il mancato rispetto dei termini indicati, o la realizzazione dei progetti difformi da quanto approvato, comporta la revoca dei contributi erogati, nonché le modalità stesse di revoca con conseguente recupero delle somme erogate eventualmente maggiorate degli interessi legali.
6.  Varianti ai progetti presentati
Precisare se sono ammessi varianti al progetto approvato, in quali casi e come queste devono essere richieste e come verranno autorizzate.
Va specificato che, in ogni caso la variante non può portare all'aumento della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo concesso.
7.  Informazione e pubblicità
Specificare che il beneficiario avrà l'obbligo di adempiere alle disposizioni impartite dalla comunità circa le modalità di informazioni e pubblicità sull'aiuto di cui è beneficiario.
8.  Disposizioni finali
Il GAL/OC   si riserva di effettuare,  

tramite le proprie strutture ed in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto di procedure di esecuzione dei lavori e dei risultati conseguiti.
Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.

Allegato 3
SCHEMA PER LA RIMODULAZIONE DEL PAL ESECUTIVO

GAL
PAL
Misura B Programmi di innovazione rurale
Indicare le submisure che s'intendono attuare:
–  submisura a: assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
–  submisura b: formazione;
–  submisura c: turismo rurale;
–  submisura d: piccole imprese, artigianato e servizi zonali;
–  submisura e: valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e della pesca;
–  submisura f: tutela dell'ambiente e miglioramento delle condizioni di vita.
Misura C: Cooperazione transnazionale
All'interno di ogni submisura possono essere previste una o più azioni specifiche, ciascuna delle quali deve essere redatta secondo lo schema di seguito riportato. Il quadro finanziario deve riguardare ogni singola azione, con il riepilogo per submisura e per PAL complessivo.
Misura: (B - C).
Submisura: (a - b - c - d - e - f).
Azione: n. ....................
Titolo:   


Costo totale dell'intervento
(milioni di lire)


  Costo complessivo Fondi pubblici Fondi privati 
  Comunità Stato Totale 
  Fers Fse Feoga 



Normativa di riferimento

Localizzazione geografica:    
Soggetto attuatore:    
Descrizione dell'intervento:    

Obiettivi: (descrizione sintetica)

Indicatori e obiettivi fisici dell'intervento


  Indicatori fisico Unità di misura Obiettivo 
       


Indicatori di impatto sull'area del PAL:    
   

(98.35.1843)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 agosto 1998.
Nomina dei componenti del nucleo di valutazione per l'istruttoria, l'esame e la valutazione delle proposte di ricerca avanzate dagli enti per l'attuazione della Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 73;
Visto il Reg. CEE 2052/88 e le successive modifiche ed integrazioni che prevede all'art. 5, lettera a), il cofinanziamento di programmi operativi a titolo dell'"obiettivo 1", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 185 del 15 luglio 1988;
Visto il programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 "P.O.P. 2" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1, approvato con decisione della commissione n. C. (95) 2194 del 28 settembre 1995, che prevede tra l'altro la realizzazione del sottoprogramma n. 10 servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione, Misura n. 4, ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale, al cui finanziamento concorrono il Feoga sezione orientamento, il fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183/87 ed il fondo regionale di cofinanziamento;
Visto il decreto n. 2264 del 3 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997, reg. 2, foglio 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico ed il relativo schema di convenzione per l'attuazione della Misura 10.4;
Visto l'articolo 5 del predetto avviso che prevede la costituzione di un apposito nucleo di valutazione per l'istruttoria relativa all'esame ed alla valutazione delle proposte di ricerca avanzate dagli enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto nella Misura 10.4;
Atteso che il predetto nucleo dovrà essere costituito dai responsabili delle misure afferenti al P.O.P. 1994/99 di competenza della direzione regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un dirigente superiore amministrativo e da due funzionari regionali operanti nell'assistenza tecnica e divulgazione agricola;
Considerato che i funzionari responsabili di Misura sono individuati nella circolare n. 220 del 20 novembre 1996 e dall'ordine di servizio n. 119 del 20 gennaio 1997, ed in particolare:
—  Misura 8.1, 8.2 - dr. Franco Marino;
—  Misura 8.3, 8.4, 8.7, 12.1 - dr. Antonino Oliveri;
—  Misura 8.5, 9.3 - dr. Aldo Monasteri;
—  Misura 8.8, 10.2, 11.4 - dr. Bartolomeo Sammartano;
—  Misura 9.4 - dr. Silvana Balletta;
—  Misura 9.5, 10.3, 12.2 - dr. Leonardo Saia;
—  Misura 9.6 - dr. Giovanni Russino;
—  Misura 10.1, 10.4, 10.5, 11.1 - dr. Renato Piazza;
—  Misura 11.2 - dr. Paolo Badalucco;
Considerato altresì che la Misura 9.6, riguardante il "Monitoraggio dei sottoprogrammi Feoga", si riferisce alla progettazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei sottoprogrammi, nonché alla dotazione delle relative attrezzature ed alla assistenza tecnica, e che, pertanto, può farsi a meno della partecipazione al predetto nucleo del funzionario responsabile della citata Misura;
Ritenuto di dovere indicare quali componenti del predetto nucleo di valutazione il dirigente superiore amministrativo dr. Mario Puglia, nonché i dottori Rosaria Barresi e Salvatore Ditta funzionari regionali operanti nell'assistenza tecnica e divulgazione agricola;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, il nucleo di valutazione previsto all'art. 5 dell'avviso pubblico per l'attuazione della misura 10.4 è così composto:
—  dr.  Franco Marino - responsabile delle Misure 8.1, 8.2;
—  dr.  Antonino Oliveri - responsabile delle Misure 8.3, 8.4, 8.7, 12.1;
—  dr.  Aldo Monasteri - responsabile delle Misure 8.5, 9.3;
—  dr.  Bartolomeo Sammartano - responsabile delle Misure 8.8, 10.2, 11.4;
—  dr.  Silvana Balletta - responsabile della Misura 9.4;
—  dr.  Leonardo Saia - responsabile delle Misure 9.5, 10.3, 12.2;
—  dr.  Renato Piazza - responsabile delle Misure 10.1, 10.4, 10.5, 11.1;
—  dr.  Paolo Badalucco - responsabile della Misura 11.2;
—  dr.  Salvatore Ditta - funzionario regionale (operante nell'ambito dell'assistenza tecnica);
—  dr.  Mario Puglia - dirigente superiore amministrativo;
—  dr.  Rosaria Barresi - funzionario regionale (operante nell'ambito dell'assistenza tecnica);

Art. 2

Al nucleo di valutazione di cui all'art. 1 compete l'istruttoria relativa all'esame ed alla valutazione di ammissibilità dei progetti pervenuti in tempo utile, nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/1999, secondo le indicazioni inserite nell'avviso pubblico approvato con il decreto n. 2264 del 3 novembre 1997, di cui alle premesse.

Art. 3

Il gruppo 4° - Servizi allo sviluppo - provvederà ad incaricare, quale responsabile della segreteria del nucleo, un dipendente in servizio presso il gruppo medesimo con qualifica non inferiore a dirigente tecnico, nonché all'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 1998.
  CUFFARO 

(98.34.1788)
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DECRETO 31 agosto 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, relativo al calendario venatorio 1998/99.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto il proprio decreto n. 2226 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1998, modificato ed integrato dal decreto assessoriale n. 2646 Dir. I Gr. XI del 7 agosto 1998, che regolamenta, con le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" parte integrante del citato decreto n. 2226, l'annata venatoria 1998/99;
Considerato che per mero errore materiale nell'allegato "B" al decreto assessoriale n. 2226 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1998, alla scheda relativa alla provincia di Messina non è stato inserito il Parco dei Nebrodi e alla scheda relativa alla provincia di Palermo non è stato inserito l'allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento della ditta Allegra Gioacchino;
Visto il proprio decreto assessoriale n. 2558 Dir. I Gr. XI del 21 luglio 1998, con il quale è stata revocata la concessione dell'Azienda faunistico venatoria Diana in agro di Cerda (PA);
Visti altresì i propri decreti assessoriali n. 2354, Dir. I Gr. XI del 10 luglio 1998, di costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Casazza in agro di Cesarò (ME) e
n. 2693 Dir. I Gr. XI del 27 agosto 1998, di costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Malaterra" in agro di Bronte (CT);
Ritenuto di dovere procedere alle modifiche ed alle integrazioni delle disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" del decreto assessoriale n. 2226 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1998, già modificato dal decreto assessoriale n. 2646 Dir. I Gr. XI del 7 agosto 1998;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, all'allegato "B" parte integrante al decreto assessoriale n. 2226 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1998, modificato con decreto assessoriale n. 2646 Dir. I Gr. XI del 7 agosto 1998, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
—  alla scheda relativa alla provincia di Catania, al secondo capoverso, è inserito il punto 5) A.F.V. "Malaterra" ricadente nel comune di Bronte;
—  alla scheda relativa alla provincia di Messina, prima delle riserve naturali, è inserito il Parco dei Nebrodi ricadente nei territori dei comuni di Caronia, Cesarò, Alcara Li Fusi, Capizzi, Mistretta, San Fratello, Tortorici, Longi, Floresta, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Santa Domenica Vittoria, Ucria e San Teodoro; inoltre, al secondo capoverso, è inserito il punto 4) A.F.V. Casazza ricadente nel comune di Cesarò;
—  alla scheda relativa alla provincia di Palermo, al secondo capoverso, è soppresso il punto 1) A.F.V. "Diana" ricadente nel territorio del comune di Cerda, e al terzo capoverso: al punto 7) è aggiunta la contrada Bivaturelli; ed è inserito il punto 8) "Allegra Gioacchino", ricadente nel territorio del comune di Castelbuono, contrada Petraro.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 1998.
  CUFFARO 

(98.36.1864)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 maggio 1998.
Approvazione del programma degli interventi relativi alla Misura 2.4 del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/99.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1089/39;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti i regolamenti CEE nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88, e loro successive modificazioni;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6;
Vista la decisione C(95) 2194 del 28 settembre 1995, relativa all'approvazione del POP Sicilia 1994/99;
Vista la deliberazione n. 519 del 7 dicembre 1995, approvata con D.P. 31 dicembre 1995 e registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996, reg. 1, fg. 69, relativa all'approvazione del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99;
Viste le circolari n. prot. 1520/I3B - XII B.C. del 30 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del Regione siciliana n. 35 del 24 luglio 1993), n. prot. 79/I3b - Gr. XII B.C. del 18 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 ottobre 1993, n. 51), n. 83 - Presidenza della Regione - del 13 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 dicembre 1995, n. 64), n. 35 - Gr. XX B.C. - del 10 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 20 gennaio 1994, n. 4) con cui vengono impartite istruzioni circa l'attuazione del programma ed attivata una prima fase immediata di finanziamento nel limite del 30% delle disponibilità finanziarie delle misure interessate;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 324 del 13 settembre 1996, con cui viene approvato il Programma di spesa relativo alla "prima fase" del POP 1994/99;
Visto il D.P. n. 245 del 3 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996, reg. 1, fg. 349, con cui viene conferita certezza notiziale alla citata deliberazione n. 324/96 attraverso un atto formale di esternazione;
Vista la circolare dei beni culturali 10 giugno 1997, n. 7 ((Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 settembre 1997, n. 50) registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997, reg. 1, fg. 183, con cui vengono date istruzioni circa la programmazione della "II fase" del Programma con cui viene sottolineato il concetto, già espresso in sede di scheda tecnica di Misura, che l'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, al fine di pervenire ad una accelerazione della spesa attraverso la valorizzazione dei propri beni culturali può procedere, nell'ambito della propria autonomia di programmazione, al finanziamento di un programma di opere i cui progetti siano elaborati a cura dei propri uffici tecnici;
Vista la deliberazione n. 268 del 2 luglio 1997, con cui viene prevista una Commissione interassessoriale per la valutazione di coerenza dei progetti alla normativa comunitaria, relativa alla semplificazione delle procedure di selezione e finanziamento dei progetti nell'ambito delle Misure FESR del POP Sicilia 1994/99;
Visto il D.P. n. 219 del 7 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1997, reg. 1, fg. 354, di approvazione formale della deliberazione n. 268/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 7 agosto 1997, con cui vengono apportate alcune modifiche alla precedente deliberazione n. 324/96;
Visto il D.P. n. 237/97 di esternazione della stessa registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997, reg. n. 1, fg. 395;
Visto il D.P. 425/VIDR4 del 18 dicembre 1997, con cui viene costituita la Commissione tecnica interassessoriale di cui alla deliberazione n. 268/97;
Considerato che l'Amministrazione dei beni culturali coerentemente con quanto previsto in sede di scheda tecnica di Misura 2.4 e nella citata circolare n. 50/97 ha ritenuto opportuno semplificare le procedure della programmazione e di anticipazione della spesa proponendo alla Presidenza della Regione ed ai funzionari del Ministero del bilancio e della Commissione UE per le politiche regionali DGXVI un programma di spesa riguardante progetti redatti dai propri uffici tecnici su beni di proprietà demaniale e di grande rilevanza per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
Considerato, altresì, che a seguito di quanto sopra si sono effettuati svariati incontri con i suddetti funzionari, in particolare giorno 4 marzo 1997 presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, giorno 12 marzo 1997 a Palazzo d'Orleans con l'On. Provenzano ed giorno 14 marzo 1997 presso la D.R.E. con il gruppo tecnico composto da rappresentanti dei tre partners coinvolti - U.E. (dott. Paderi), Ministero bilancio (dott. Macchitella), R.S. (arch. Morale) si è affrontato il problema e lo stesso gruppo tecnico ha considerato compatibile con il POP tale procedura da proporre in sede di Comitato di sorveglianza;
Visto il verbale delle conclusioni della riunione del Comitato di sorveglianza del 9 luglio 1997, dal quale si evince che il Comitato ha approvato la proposta dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in merito al tipo di programma sopraesposto da articolare prescindendo dalla programmazione della II fase;
Visto il verbale delle conclusioni del Comitato di sorveglianza dell'11 e 12 dicembre 1997, dal quale si evince la decisione, assunta dal Comitato di sorveglianza in data 2 luglio 1997, di incrementare il budget a disposizione della Misura 2.4 di ulteriori 10.000.000.000 portandola dagli originali 195.000.000.000 (100 MECU) a 205.000.000.000 visto il grado di affidabilità della misura;
Vista la nota n. 1600 Gr. XV B.C. del 13 ottobre 1997, con cui l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso alla Presidenza della Regione per il seguito di competenza un elenco di progetti, per un ammontare complessivo di lire 45.169.482.840, elaborati a cura dei propri uffici tecnici, in grado di operare una effettiva velocizzazione della spesa utile al raggiungimento degli obiettivi di spesa raccomandati dalla UE;
Considerato che, nelle more dello svolgimento dell'iter amministrativo, è stata costituita la Commissione interassessoriale con i compiti di cui alla citata deliberazione n. 268/97;
Considerato, pertanto, necessario sottoporre all'approvazione della Commissione Inter. il programma di opere di cui alla nota n. 1600/97 B.C.;
Viste le note DRE n. 212 del 26 gennaio 1998 e n. 379 del 17 febbraio 1998, con cui si richiedeva la documentazione relativa al programma di cui alla proposta dei beni culturali ed ambientali (nota n. 1600/97 Gr. XV);
Vista la successiva risposta dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, nota n. 680 del 26 marzo 1998, gr. XV, con cui sono state trasmesse n. 25 schede progettuali relative alle proposte avanzate e con cui si rappresenta, altresì, la variazione delle previsione di spesa, a seguito di più precise valutazione, per un totale di lire 46.465.251.340 nell'ambito della quale viene specificato il grado di cantierabilità dei progetti (23 esecutivi - 2 di massima);
Visti i verbali delle sedute della Commissione interassessoriale del 18 marzo 1998 - insediamento - trasmesso con nota DRE n. 856 del 25 marzo 1998; 2 aprile 1998 trasmesso con nota DRE n. 1050 del 9 aprile 1998; dai quali si evincono le perplessità dei componenti la Commissione sulla effettiva possibilità della stessa di fungere da effettivo elemento di velocizzazione della spesa visti i compiti assai vasti ed articolati assegnati dal regolamento allegato al D.P. n. 425/97 di costituzione della Commissione;
Considerato che la Giunta regionale, direttamente interessata dalla Commissione con la trasmissione del verbale della seduta del 2 aprile 1998, con delibera di Giunta n. 128 del 9 aprile 1998, non ha eccepito alcunché in merito alla proposta di limitare il compito della Commissione a quello di semplice coordinamento operativo, delle azioni selezionate dai singoli rami di amministrazione, da operare sullo schema di scheda descrittiva elaborata ad hoc;
Vista la nota n. 821 del 14 aprile 1998, gr. XV B.C. di trasmissione della proposta di programma secondo lo schema di scheda previsto dalla Commissione con cui l'amministrazione dei beni culturali ed ambientali ribadisce l'intenzione di velocizzare la spesa attraverso la rapida attuazione dei 25 progetti in elenco per l'ammontare di lire 46.465.251.340;
Visto il verbale della seduta della Commissione interassessoriale del 21 aprile 1998, durante la quale viene approvato il programma di spesa di cui alle citate note gr. XV B.C. nn. 68 del 26 marzo 1998 e 821 del 14 aprile 1998;
Vista la nota DRE n. 1270 del 29 aprile 1998, con cui viene comunicato che la Commissione, nella seduta del 21 aprile 1998, ha riscontrato positivamente la scheda trasmessa dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali;
Considerato che la disponibilità finanziaria della Misura 2.4, al netto delle risorse (ammontanti a lire 62.037.000.000), impegnate per l'esecuzione delle opere inserite in "prima fase" risulta di lire 142.963.000.000;
Considerato, altresì, che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, allo scopo di consentire all'intera Amministrazione regionale il raggiungimento della quota di spesa richiesta dal regolamento comunitario, ha inserito progetti finanziati con sole risorse regionali per lire 51.917.582.942 e che tale inserimento è stato deliberato con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 2 luglio 1997;
Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie all'interno della Misura 2.4 "interventi per i beni culturali";

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, è approvato il programma di interventi, di seguito elencati per provincia, relativi alla misura 2.4 del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/99:

  Località Ente proponente Intervento Importo 
      e attuatore 
 1)  Agrigento  S.B.C.A. Agrigento Restauro TeatroEraclea Minoa 2.026.000.000 
 2)  Villafranca Sicula  S.B.C.A. Agrigento Completamento restauro Chiesa Madre 1.300.000.000 
 3)  Caltanissetta  S.B.C.A. Caltanissetta Allestimento Museo Diocesano 413.000.000 
 4)  Gela  S.B.C.A. Caltanissetta Restauro mura medievale Terranova 1.200.000.000 
 5)  Caltanissetta  S.B.C.A. Caltanissetta Mura fort. di Capo Soprano 850.000.000 
 6)  Catania  S.B.C.A. Catania Teatro romano e terme 1.000.000.000 
 7)  Acicatena  S.B.C.A. Catania Scavo S. Venera 3.700.000.000 
 8)  Mineo  S.B.C.A. Catania Area archeologica Palikè 2.860.000.000 
 9)  Messina  S.B.C.A. Messina Impermeal Cripta Duomo 4.552.000.000 
10)  Messina  Museo Messina Portale S. Caterina Valverde 81.400.225 
11)  Messina  Museo Messina Portale S. Agostino 122.134.974 
12)  Messina  Museo Messina Portale Masuccio 502.961.173 
13)  Messina  Museo Messina Due Fontane 299.789.968 
14)  Lipari  Museo All. sezione vulcanologica 650.000.000 
15)  Lipari  Museo Ristrutturazione Museo III stralcio 361.000.000 
16)  Messina  S.B.C.A. Messina Chiesa Maria SS. Catalani 1.289.000.000 
17)  Monforte S. Giorgio  S.B.C.A. Messina Chiesa S. Giorgio 1.580.000.000 
18)  Patti  S.B.C.A. Messina Chiesa S. Ippolito 2.600.000.000 
19)  Palermo  S.B.C.A. Palermo Area archeologica Villa Bonanno 983.000.000 
20)  Palermo  S.B.C.A. Palermo Restauro Palazzo Aiutamicristo 3.000.000.000 
21)  Palermo  S.B.C.A. Palermo Restauro Oratorio Bianchi 6.854.965.000 
22)  Palermo  S.B.C.A. Palermo Restauro Chiesa SS. Elena e Costantino 2.090.000.000 
23)  Cefalù  S.B.C.A. Palermo Restauro Duomo 5.500.000.000 
24)  Scicli  S.B.C.A. Ragusa Restauro ex convento Croce 1.650.000.000 
25)  Castelvetrano  S.B.C.A. Trapani All. e impianti Baglio Florio 1.000.000.000 
  Totale 46.465.251.340 



Art. 2

In considerazione del carattere programmatico dell'elenco di opere di cui al precedente articolo 1, tendente alla tutela e valorizzazione di beni culturali di rilevante importanza ed in coerenza con l'esigenza di velocizzare la spesa, l'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali si riserva di stralciare dal programma quelle opere che, per motivi in atto non prevedibili, dovessero subire ritardi nelle procedure di avvio con possibile pregiudizio del buon fine della spesa.
Le somme relative a detti progetti rientreranno nel budget residuo disponibile per la II fase del POP di prossima stesura ed andranno a finanziare opere con superiore capacità di spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 19 maggio 1998.
  CROCE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 32.
(98.34.1793)
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DECRETO 6 luglio 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n.80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n.116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminati il verbale redatto nella seduta del 5 giugno 1997, il verbale del sopralluogo redatto in data 23 giugno 1997 e quello redatto nell'ultima seduta del 3 luglio 1997, nei quali la commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 3 luglio 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che gli atti relativi alla proposta di vincolo di cui sopra sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ragusa dal 24 ottobre 1997 al 24 gennaio 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali a supporto della proposta di vincolo sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art.3 della legge 29 giugno 1939, n.1497;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 e correttamente approfondite nelle relazioni tecniche, negli stralci planimetrici allegati ai verbali stessi, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze paesaggistiche e naturali che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina in conformità alle proposte del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 verbalizzate dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nei verbali del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e delimitata con linea continua nera nelle planimetrie allegate di cui alla tav. 1 e alla tav. 2 che insieme ai verbali e alle relazioni tecniche formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e dell'art.9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alle relazioni tecniche ed alla planimetria di cui alla tav. 1 di cui sopra è cenno ai sensi degli artt.4 della legge n.1497/39 e 12 del R.D. n.1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ragusa, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ragusa ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Art.3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art.4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 1998.
  CROCE 


Allegati
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Proposta di vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo
in comune di Ragusa
Verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa
redatto nella seduta del 5 giugno 1997

L'anno 1997, il giorno 5 giugno 1997 alle ore 10,00, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà n. 2 la commissione BB.NN.PP. della provincia di Ragusa, nominata con decreto n.5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 3097/Amm del 19 maggio 1997, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:
—  dott. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;
—  prof. Filippo Garofalo, componente;
—  arch. Giovanni Cintolo, componente;
—  sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, segretario.
Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo, direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, il dott. Giovanni Di Stefano, dirigente tecnico della sezione archeologica di Ragusa, il dott. Silvio Cassarino, dirigente tecnico geologo della sezione P.A.U., per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.
Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
1)  presentazione vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa
2)  varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo introduce l'argomento presentando alla commissione un'ampia documentazione grafica e fotografica del sito che si intende sottoporre al vincolo paesaggistico, in modo da poter avere una visione d'insieme di questa parte del territorio che consenta, poi, di poter procedere alla perimetrazione del vincolo stesso.
Il vincolo che si viene a proporre riguarda il tratto di costa di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, tratto di particolare suggestione paesaggistica, in quanto caratterizzato da un susseguirsi di dossi collinari sabbiosi che conferiscono al paesaggio un'aspetto tipicamente africano, con dune sabbiose che in certi tratti arrivano all'altezza di 80/90 mt.
Tuttavia la particolarità del paesaggio Camarinese rischia di essere compromessa da fenomeni di antropizzazione che, se non controllati adeguatamente, potrebbero portare ad uno stravolgimento dell'area e del panorama, con l'incremento di insediamenti a scopo di villeggiatura, che finirebbero per frammentare la visione di insieme del paesaggio.
Senza considerare, inoltre, che anche il sistema di coltivazione agricola in serra, nell'area particolarmente intenso, se non opportunamente controllato, rischia di compromettere le valenze paesaggistiche dell'area.
Ecco, allora, la necessità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area, di avere, cioè, uno strumento di tutela che scongiuri un cambiamento radicale del paesaggio tale da snaturarlo, facendone perdere le peculiarità.
L'arch. Caffo propone di sottoporre a vincolo il tratto di costa di contrada Branco Piccolo che è fisiologicamente delimitato a nord dalla zona archeologica ed a sud dal vivaio della forestale, attestando verso l'interno il limite del vincolo lungo la strada provinciale, per avere confine certo ed individuabile.
Scopo del vincolo è quello di evitare che un'area paesaggisticamente molto bella e singolare come quella Camarinese, già compromessa dalla realizzazione di volumetrie di tipo alberghiero e serricolo altamente invasive, venga ulteriormente compromessa fino alla sua degenerazione.
Il vincolo, infatti, è finalizzato alla tutela della zona, proiettata verso il futuro,ed in questo contesto l'arch. Caffo auspica una inversione di tendenza rispetto a quelli che sono stati, finora, i fenomeni che hanno interessato preminentemente l'area.
Anche l'arch. Cintolo ed il prof. Garofalo convengono che l'area è degna di essere tutelata per le sue caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche ed è necessario intervenire con il vincolo per evitare che vengano realizzate delle costruzioni che finirebbero per alterare la linea di orizzonte.
Le valutazioni nel lungo periodo portano a credere che, quando fra qualche tempo il sistema "serricolo" avrà una involuzione, si proporrà il problema di riconvertire queste aree, per evitare che vengano invase dal cemento.
Infatti, mentre il fenomeno dell'impianto delle serre è destinato "naturalmente" ad esaurirsi per l'impoverimento della falda acquifera, gli insediamenti di tipo turistico in quest'area, che peraltro il P.R.G. prevede a preminente destinazione turistico-alberghiera, rischiano di comprometterla in maniera irreversibile, portando ad una eccessiva cementificazione che finirebbe, inevitabilmente, per cambiare la fisionomia dei luoghi.
Il dott. Di Stefano concorda con l'opportunità dell'imposizione del vincolo nell'area, già chiesto anche in passato, che verrà a saldarsi con il vincolo archeologico già operante. Infatti con il vincolo si potrà effettuare un'azione di controllo del territorio che nel corso di 20 anni bonificherà la zona.
L'arch. Caffo dà, a questo punto, lettura della relazione paesaggistica che ha predisposto a supporto e sostegno della proposta di vincolo e subito dopo il dott. Di Stefano dà lettura della relazione archeologica.
A conclusione del dibattito il presidente della commissione, dott. Giuseppe Voza, nel riprendere brevemente i dati esposti e le opinioni espresse, ritiene doveroso intervenire nell'area con un vincolo di tipo paesaggistico, per evitare la compromissione della stessa che porterebbe alla perdita di un patrimonio ambientale di rilevante interesse in questa parte del territorio isolano.
Nè il vincolo deve essere considerato come una causa di penalizzazione dello sviluppo dell'area, ma, visto con una funzione di valorizzazione della stessa, attraverso un'azione di controllo e di tutela finalizzata ad uno sviluppo di indirizzo diverso da quello attuale.
Tuttavia, prima di procedere alla perimetrazione del vincolo, la commissione reputa opportuno effettuare un sopralluogo nell'area per la quale si propone la sottoposizione a vincolo paesaggistico, per meglio valutare de visu quali parti del territorio debbono essere incluse nel perimetro del vincolo, fissando dei punti di osservazione.
Il presidente dispone che il sopralluogo venga effettuato entro la fine del corrente mese, previo accordo anche con i membri aggregati della commissione che in data odierna non hanno partecipato alla riunione.
Si passa, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno    
   

(Omissis)
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
dott. Giuseppe Voza, presidente
prof. Garofalo Filippo, componente
arch. Cintolo Giovanni, componente
sig.ra La Ferla Lidia, segretario
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Proposta di vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo
in comune di Ragusa
Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa redatto in data 23 giugno 1997

L'anno 1997, il giorno 23 giugno 1997 alle ore 9,00, nei locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2 a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con telegramma n. prot. 3565/3566/3567/3568 Amm. del 17 giugno 1997, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:
—  dott. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;
—  prof. Filippo Garofalo, componente;
—  arch. Giovanni Cintolo, componente;
—  dott.ssa La Fauce Rossella, rappresentante distretto ripartimentale foreste di Ragusa, membro aggregato;
—  ing. Maltese Gaetano, rappresentante distretto minerario di Catania, membro aggregato;
—  sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, segretario.
Alle ore 9,30, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale BB.NN.PP. di cui sopra, dispone che, mentre i membri aggregati, con tecnico archeologo della Soprintendenza di Ragusa, prendono visione di tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche relative alla proposta di vincolo paesaggistico in contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, in considerazione del fatto che non erano presenti in occasione della prima riunione della commissione in data 5 giugno 1997, i componenti effettivi della commissione, con l'assistenza dell'architetto Fulvia Caffo, direttore della sezione II architettonico urbanistica della Soprintendenza di Ragusa, si allontanino per effettuare il sopralluogo presso l'ex stabilimento Silat in Ragusa, così come stabilito nel verbale di riunione del 5 giugno 1997, nell'ambito della discussione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.
(Omissis)
La commissione si ricongiunge, quindi, con i membri aggregati e con il dott.Di Stefano, per proseguire verso S.Croce Camerina ed effettuare il sopralluogo in contrada Branco Piccolo.
Prima tappa del sopralluogo è il Villaggio Branco Grande a Punta a Braccetto, dove, da un punto di osservazione che consente di avere una visione panoramica sia del tratto di costa che del suo entroterra, si ha modo di osservare che l'area è già fortemente compromessa dalla presenza di serre che si estendono fino al limite della spiaggia, presenza così pressante che soffoca la spiaggia, riducendola ad una pura lingua di sabbia che non ha alle spalle il suo habitat naturale e vegetazionale che le fa da cornice, ma sembra quasi un brandello di natura deturpato, privato dei suoi elementi di contorno e risparmiato perché impossibile, praticamente, andar oltre.
Tutti i componenti della commissione sono del parere che è necessario intervenire con la proposta di sottoposizione a vincolo del sito, per cercare di salvare questo ultimo lembo di natura e preservarlo dall'aggressione operata dall'installazione di impianti serricoli e da quella, ancora più grave, degli insediamenti di tipo abitativo, entrambi fenomeni in continua espansione nell'area.
La commissione prosegue, quindi, il sopralluogo spostandosi in contrada Branco Piccolo per avere una visione di insieme consapevole dei luoghi che si intendono vincolare.
Dalla sommità della duna che chiude a sud il tratto di spiaggia di Branco Piccolo si ha modo di ammirare un vasto tratto del paesaggio costiero e dell'entroterra, dominato dalla città antica di Camarina, che emerge sul paesaggio circostante.
Infatti, da questo punto di osservazione, si apprezza il suggestivo paesaggio Camarinese caratterizzato da piccole dune sabbiose, che gli attribuiscono una bellezza un pò selvaggia, dall'aspetto tipicamente africano, e la vista sulla cresta dell'antica Camarina, dall'Agorà al tempio di Minerva, alla collina di Ercole, con la percezione della Kora interessata dalle necropoli di contrada Rifriscolaro e Passo Marinaro.
Proprio per la vista panoramica che si gode da questo punto la commissione propone il sito come belvedere, perché da qui si ammira uno dei paesaggi naturali più belli e paesaggisticamente più interessanti dell'isola, per la presenza di questa fascia costiera tipica per il sistema dunale che presenta e per il suo retroduna, caratterizzato da un ecosistema molto specializzato, sia dal punto di vista della flora che della fauna. Infatti, nel sito si ha la presenza della tipica macchia mediterranea che lo rendono interessante anche dal punto di vista naturalistico.
Anche Camarina può essere identificato come belvedere dell'area da vincolare, in quanto da essa si gode il panorama dall'entroterra verso la costa, fino a Branco Grande.
A conclusione del sopralluogo,
— considerato che l'area presenta tutti i requisiti di omogeneità che si possono comporre in un quadro d'insieme che costituisce il presupposto per la creazione di un vincolo paesaggistico, che abbia lo scopo di limitare il disturbo e il danno arrecato all'area dagli interventi antropici già realizzati e di preservare l'equilibrio di questo ecosistema da una eccessiva, futura antropizzazione e cementificazione che snaturino e stravolgano l'ambiente, privandolo delle sue caratteristiche naturali,
—  considerato che anche i rappresentanti del distretto minerario di Catania e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa concordano con la perimetrazione dell'area da vincolare, la commissione all'unanimità decide di avanzare proposta per la sottoposizione a vincolo paesaggistico del sito in Branco Piccolo, così come dalla perimetrazione risultante dalla planimetria allegata agli atti della proposta.
Alle ore 13,00, ultimato il sopralluogo, il presidente, demandando la delibera del vincolo ad una successiva seduta della commissione, saluta i membri della commissione.
Letto, approvato e sottoscritto.
dott. Giuseppe Voza, presidente
prof. Garofalo Filippo, componente
arch. Cintolo Giovanni, componente
dott. La Fauce Rossella, membro aggregato
ing. Maltese Gaetano, membro aggregato
sig.ra La Ferla Lidia, segretario
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Proposta di vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo
in comune di Ragusa
Verbale della riunione della commissione provinciale BB.NN.PP.
di Ragusa redatto nella seduta del 3 luglio 1997

L'anno 1997, il giorno 3 luglio 1997 alle ore 9,00, nei locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con telegramma n.prot.3849/3850/3851/3852 amm. del 30 giugno 1997, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare alla riunione indetta ai fini della delibera del vincolo i seguenti componenti della commissione:
—  dott. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;
—  prof. Filippo Garofalo, componente;
—  arch. Giovanni Cintolo, componente;
—  ing. Angelo Trupia, rappresentante distretto minerario di Catania, membro aggregato;
—  sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, segretario.
Alle ore 9,30, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale BB.NN.PP. di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame dell'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di contrata Branco Piccolo in comune di Ragusa, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 23 giugno 1997.
Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo e sono allegate al presente verbale. Copia di esse e della planimetria con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.
A conclusione della suddetta lettura, si passa alla deliberazione della proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

Perimetrazione

A nord il limite del vincolo decorre dall'arenile demaniale lungo tutto il limite inferiore delle aree decretate della zona archeologica di Camarina (decreti 369 del 1977 e 2851 del 1984) sino alla strada provinciale Santa Croce Camerina - Scoglitti che ne costituisce il limite orientale: da qui verso sud sino a raggiungere le aree dell'attuale demanio forestale (vivaio forestale di Randello) di cui seguono il limite settentrionale verso ovest sino all'arenile demaniale.
La commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Ragusa, ai sensi dell'art.1, nn.3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n.1497, come bellezza d'insieme e panoramica, il tratto di costa di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina.
Letto, approvato e sottoscritto.
dott. Giuseppe Voza, presidente
prof. Garofalo Filippo, componente
arch. Cintolo Giovanni, componente
ing. Angelo Trupia, membro aggregato
sig.ra La Ferla Lidia, segretario
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
RAGUSA
Sezione beni archeologici
Proposta di vincolo paesaggistico di Branco Piccolo in Ragusa
Relazione archeologica

Dopo circa un secolo di scavi archeologici, oggi si può ben dire che la cultura siciliana ha definitivamente acquisito al patrimonio del proprio retaggio storico-monumentale il sito urbano dell'antica città greca di Camarina. La fondazione di Camarina da parte dei siracusani nel 598 a.C. apre in Sicilia la storia del VI sec. a.C. Le vicende storiche della vita della colonia in epoca arcaica costituiscono avvenimenti unici ed eccezionali nella fenomenologia dei rapporti fra città-madre e colonia.
Infatti, la ribellione a Siracusa per motivi economici e commerciali, nel 553 a.C., di cui si rese protagonista Camarina (Tuc.VI, 53; Philisto F.G.R. Hist 556 F5; Ps.Scymn. - Schol.Pind., 01; 5,16) costituisce un fatto pressoché unico nella storia greca sia della Grecia continentale che dell'occidente.
Anche i rapporti dei greci-camarinesi con il mondo indigeno dei siculi di Ibla sono da considerare, per l'unicità degli avvenimenti, dei fenomeni di acculturazione di straordinario significato sul piano dell'integrazione socio-culturale di popolazioni etnicamente diverse.
Tra l'altro, la stessa fondazione della città da parte di Siracusa con una sapiente mossa strategica di aggiramento dall'alto dei resistenti nuclei indigeni di Ibla costituisce un importante atteggiamento politico e militare che ha fatto da prologo alla fondazione della città.
Questi ed altri avvenimenti storici (la rifondazione ippocratea del 461 a.C.; l'incendio cartaginese del 405 a.C.; la rifondazione timoleontea del 431 a.C.) hanno reso famoso il sito di Camarina.
Storici come il Fazello, Schubring, Evans, archeologi come Orsi, Pace e De Vita, hanno individuato il sito dell'antica colonia di Camarina sulla collina, con la sommità pianeggiante, alta m. 60 sul mare, con i fichi ripidamente degradanti verso i fiumi Ippari e Oanis.
Questa collina ancora oggi ha conservato, seppure corretto, il nome antico: Cammarana. Alquanto interessante antico attorno alla città: a nord-est doveva essere ubicato il lacus camarinensis una vera e propria grande palude, poco prima della foce del fiume Ippari. Lungo le pendici meridionali ed orientali della collina, verso passo Marinaro, dovevano esistere già nell'antichità grandi dune sabbiose che dovevano disporsi parallelamente alla linea di costa.
Questo paesaggio dunale, tipico dell'Africa mediterranea, si è esteso, subito dopo la distruzione della città, nel corso del medioevo, anche ad alcune aree retro-costiere. Le dune sabbiose hanno invaso a poco a poco l'area dell'antico porto, il Lacus Camarinensis e la zona sottostante le pendici meridionali della collina. Questo paesaggio ha caratterizzato per ben 8 secoli il paesaggio camarinese, tanto da diventare uno dei motivi di maggiore interesse, oltre all'archeologia, di tutta la Regione. Una parte di queste dune, alte fino a quasi 80-90 metri, nel corso degli anni cinquanta-sessanta del nostro secolo, sono state distrutte dall'azione antropizzante. Tuttavia, il paesaggio camarinese, almeno quello prossimo alla città, si può considerare pressoché integro. Si è cosi avuto modo di tramandare alle future generazioni una vera e propria fetta di territorio storico.
Gli aspetti propriamente archeologici dell'area, accertati con un secolo circa di scavi, hanno definitivamente consacrato Camarina alla storia della grecità d'occidente. Il panorama delle acquisizioni sulla topografia urbana della città è alquanto complesso e di grande interesse sono le vicende archeologiche accertate per lo stretto legame con la storia politico-sociale della città.
Strutture murarie, a piccole pietre, riferibili alle prime case dell'impianto arcaico di Camarina e strati di ceramica corinzia sono noti a diretto contatto con la roccia. Piuttosto cauti occorrerà essere nel dedurre qualsiasi conclusione urbanistica sulle prime due generazioni, cioè tra gli inizi del VI e la metà dello stesso secolo. È certa, tuttavia, per la posizione del muro arcaico del Temenos, una divisione dell'area sacra dal resto della collina. La presenza poi, di muri di case di età arcaica in un'area che fu destinata nell'impianto classico ed ellenistico a strada, sembra indicare per questo primo impianto l'assenza di vere e proprie strade, anche se gli orientamenti si manterranno costanti nel tempo. Gli intensi scavi compiuti dall'Orsi dal 1896 al 1910 e le ricerche sistematiche di questi ultimi anni (scavi Pelagatti) hanno reso note le necropoli camarinesi:
—  Necropoli Orientale: Rifriscolaro-Diecisalme (inizi-fine VI a.C.; Piombo (V-III sec. a.C.)
—  Necropoli Settentrionale: Scoglitti (metà VI-V sec. a.C.);
—  Necropoli Meridionale: Passo Marinaro-Piombo (V-III sec. a.C.), Cozzo Campisi (V-III-II sec. a. C.); Randello (V-III-II sec.a.C.).
La necropoli del primo nucleo di coloni, oggi nota dai recenti scavi, è situata a circa 2 km. da Temenos, nel più vicino spazio extra-muros che presentasse terreno solido e sopraelevato rispetto al corso acquitrinoso dei due fiumi. Con l'esplorazione di più di duemila tombe arcaiche si può dire che si è realizzato uno studio completo su una delle più importanti necropoli della Sicilia antica. Sono stati indagati sistematicamente vari ettari di terreno individuando almeno sei gruppi funerari che si scaglionano dai primi anni del VI alla seconda metà del secolo.
La seconda fase di vita della città, quella di età classica, dagli inizi alla fine del V sec. a.C., corrisponde al periodo di maggiore notorietà di Camarina. Alquanto tormentati sono i primi quaranta anni del V sec. a.C. Tucidide parla di una ricostruzione della città ad opera di Ippocrate e poi di un'altra ricostruzione da parte di un contingente di geloi, che si ritiene avvenuta intorno al 460 a.C.. La zona abitata dovette essere ora più ampia di quella occupata in epoca arcaica. Lo sviluppo della città segue l'arteria principale che corre sulla dorsale della collina e costituisce il vero asse vertebrale del piano.
Il tempio di Athena fu costruito dai camarinesi, (nel primo quarto del V sec. a.C.) nel punto più alto della collina, all'interno di un temenos sacro. L'agora è situata all'estremità sud-occidentale della collina, fra il tempio di Athena Pollade, a cui è collegata attraverso la plateia principale della città, e il porto, alla foce del fiume Ippari, e gravita sull'ampia baia sottostante.
Lo spazio è compreso fra la plateia B, la plateia A e lo stenopos 8/9 e continua verso ovest, al di là dello stenopos 6/7, occupando probabilmente l'intero pianoro occidentale. Dopo l'incendio e le distruzioni dei cartaginesi del 405 a.C. ha inizio, con una ripresa edilizia di largo respiro, una nuova fase di vita della città. Un preciso riferimento a questo nuovo momento si trova in Diodoro che ricorda le grandi opere di Timoleonte: "avendo portato coloni a Camarina ingrandì la città".
Alquanto leggibile appare ora l'assetto della città in conseguenza di un piano rispettato in maniera rigorosa. Gli isolati urbani occupano aree finora rimaste disabitate (le pendici sud-orientali; la cosiddetta collina di Erakles; la collina di Casa Lauretta). È ormai certo che dopo la distruzione del 258 a.C. alcuni quartieri di Camarina (quelli occidentali) furono parzialmente ricostruiti.
Il lembo di sepolture di Passo Marinaro, tra i cespugli di ginepri e lentischi e le sabbie incolte delle dune, costituisce il cuore della necropoli classica. Fu questa la necropoli ad essere sistematicamente depredata nell'ottocento e poi teatro delle grandi esplorazioni dell'Orsi. Anche questa necropoli era attraversata da due strade intercimiteriali: una correva fra le alture di Passo Marinaro e Cozzo Campisi e puntava verso Randello e l'interno; l'altra, invece, dalla porta ubicata in corrispondenza dello stenopos 44/45, attraversava l'Oanis e puntava proprio verso il culmine della collina. Le sepolture più ragguardevoli erano, in genere, allineate lungo le strade mentre dietro, numerosissimi, si addensavano i sepolcri più umili.
Il soprassuolo di questo campo funerario, nel V e nel III, doveva presentarsi suggestivamente cosparso di episemata funerari: cippi, pilastri, stele, edicole e naiskoi (con colonnine ioniche e coronamento a timpano). Svariata la tipologia delle sepolture riscontrate: inumazioni in nuda sabbia; fosse coperte con tegole a cappuccina, fosse rivestite a cassetta con tegola; enchytrismoi; vaschette fittili sarcofagi, fosse intonacate, celle ipogeiche, crateri usati quali cinerari. È questa la necropoli del ceto abbiente camarinese. Tra il fitto intreccio delle radici del bosco sono ancora visibili i resti di alcuni fra i maggiori monumenti funerari di questa necropoli: due perimetri di forma poligonale forse due tymboi, con due sarcofagi all'interno; l'anello di fondazione di una torre e una vera e propria cella ipogeica a camera rettangolare. Intorno alla metà del VI secolo (nell'imminenza dello scontro con Siracusa) viene costruito un solido muro di difesa che include (con un percorso di circa km. 6.500) un'area assai più estesa del nucleo di costruzioni finora attribuibili alla prima fase (circa 4 volte).
Lo schema del perimetro, un rettangolo molto allungato, quale è stato precisato dalla campagna di scavo del 1969/72 sembra dettato, oltre che da ragioni strategiche, da previsioni di sviluppo urbano di notevole respiro. L'esecuzione dell'opera dovette risultare complessa affrontando dislivelli considerevoli e terreni di diversa natura, in gran parte il banco calcareo, ma anche le dune e la palude. Condizionata dal corso acquitrinoso del Rifriscolaro rimane a mezza costa per quasi tutto il lato sud, così come a nord presso la foce dell'Ippari che tuttavia raggiunge includendo un'area connessa con l'attività portuale.
Mentre sui lati nord e sud la difesa era rafforzata dai due fiumi e, a nord, anche dalla palude, a est era affidata esclusivamente alla cortina collocata sulla cresta delle due colline, in posizione dominante verso l'entroterra (si vedano le fondazioni sotto muri recenti) essa raggiunge di nuovo la pianura nell'angolo sud-orientale comprendendo una vasta area in cui confluiscono alcune delle principali vie di comunicazione e che avrà, soprattutto nelle epoche successive, un ruolo nello sviluppo delle attività commerciali.
La struttura, nei punti in cui non ha subito modificazioni posteriori, è in pietrame minuto e presenta uno spessore di m. 2,50.
Conosciamo per ora tre ingressi: uno si apre sul lato orientale in connessione con la strada recentemente scoperta che attraversa la necropoli.
La roccia quasi affiorante ha conservato le tracce delle carreggiate ma quasi nulla delle strutture della porta: questo ha continuato ad essere per secoli un punto di transito, poiché qui passa l'unica trazzera che dalle colline dell'entroterra e dai centri indigeni sopravvissuti in età medioevale e recente di Hybla e di Comiso porta al promontorio camarinese transito ancora oggi usato dalle mandrie nella stagione del pascolo.
Un'altra porta è situata all'estremità nord-ovest presso la foce dell'Ippari, una terza si apriva a sud-est; sullo stesso lato sono state individuate due postierle, soprattutto sul lato sud-orientale che porterebbero a risolvere altri nodi, quelli del rapporto tra viabilità interna e vie di comunicazione con aree siracusana e iblea in questa prima fase.
Questo eccezionale complesso archeologico, fra i più importanti di tutto il Mediterraneo nel corso degli anni è stato sistematicamente protetto con una serie di vincoli archeologici (vedi D.A. n. 353 del 23 febbraio 1977; D.A. n.2851 del 13 novembre 1984; decreto presidenziale della Regione n.825 del 9 ottobre 1984). La strategia vincolistica adottata ha corrisposto ad un preciso piano di tutela diretta e indiretta dell'area archeologica. Infatti, i vincoli che sono stati emanati prima dal Presidente della Regione e poi dall'Assessorato regionale ai beni culturali rispondono ad un preciso piano in cui sostanzialmente si sono intese privilegiare sia le aree con le emergenze in luce, cioè i quartieri urbani e le necropoli, sia le aree circostanti, cioè il territorio extra-urbano, la chora antica. Si tratta di una operazione alquanto indovinata che ha consentito non solo la conservazione delle linee naturali del paesaggio antico ma anche la sopravvivenza di aree, profili, vedute e luoghi in tutto simili a quelli che conobbero i greci 8 secoli fà.
Questa strategia ha consentito il passaggio morbido fra la zona a vincolo diretto ai sensi degli artt.1, 2, 3 della legge 1089 e la zona a vincolo indiretto ai sensi dell'art.21 della legge 1089. Il paesaggio agricolo moderno ancora a conduzione tradizionale ha assicurato fino agli anni '70 la conservazione di una certa cornice naturale ambientata attorno alla città antica di Camarina.
Purtroppo le coltivazioni sotto serra hanno provocato dal 1970 in poi un fenomeno imprevisto che ha seriamente minacciato la città antica di Camarina: gli spianamenti hanno radicalmente cambiato il volto al paesaggio camarinese.L'unico antitodo indispensabile per frenare questa emorragia ambientale, dal 1975 in poi, furono ancora l'emanazione di altri provvedimenti di vincoli e poi la demanializzazione di alcune aree. Ma il vero pericolo per l'area archeologica è la cementificazione dei contorni. In particolare, per quanto riguarda l'area a nord-est e a sud-est delle fortificazioni, area caratterizzata da formazioni di dossi collinari gessosi ed argillosi e da vere e proprie montagne di dune sabbiose, sono previste dal vigente P.R.G. del comune di Ragusa, zona classificata come Da, cioè a vocazione turistico-alberghiera.
Già negli anni passati l'insediamento di due grandi mega-complessi turistici (Kastalia e Club Mediterraneè) sono stati disciplinati con l'emissione di due decreti di vincolo appropriati (D.A. n.353 del 23 febbraio 1977 e D.A. n.825 del 9 ottobre 1984).
Particolarmente caratterizzato da queste cornici paesaggistiche, oramai storicizzate, risulta il settore meridionale dell'area extra-urbana camarinese.Si tratta di una zona subito al di fuori delle mura urbiche antiche caratterizzata da alcune ondulate colline sabbiose alte da m. 0.00 a 30 con un fronte di circa 100 metri direttamente prospiciente l'area del muro anche se non propriamente contigua ad essa. Si tratta di una collinetta stretta e allungata, quasi parallela alla collina di Camarina e perpendicolare alla linea di costa. Questa conformazione geologica è costituita da una parte basamentale in gesso bianco a strati alterni di calcari fragili e da una vera e propria paleoduna sabbiosa che oggi raggiunge quasi i m. 88 sul livello del mare. La collinetta verso est presenta un dolce saliente che si raccorda con le quote 18, cioè con l'area retrodunale. Questa paleoduna risulta allo stato attuale pianizzata da una vegetazione di ginepri coccoloni e da altre essenze tipiche della macchia mediterranea. Sicuramente, questo status ecologico risale non certo a tempi moderni per lo stato arboreo della vegetazione e per gli accumuli dunosi che denunciano una antica sedimentazione. Purtroppo, solo in tempi recenti, forse intorno agli anni settanta, la sommità della collina è stata defraudata in alcuni punti di materiale sabbioso con prelievi occasionali ed abusivi. Ma il vero pericolo per questa conformazione geologica che è anche un vero e proprio limite geografico per l'ambiente circostante alla città antica di Camarina, è la destinazione urbanistica prevista nel vecchio P.R.G. Qui, infatti, è stata zonizzata un'area Da, cioè zona turistico-alberghiera. A seguito di questa previsione su questa area stati riproposti.Addirittura per uno di questi, il villaggio Iris si è proceduto all'inizio dei lavori. Questi, che hanno comportato lo spalamento del manto sabbioso e del sottostante banco roccioso nell'ambito delle pp. 317 e 321 a, sono stati tuttavia sospesi dal Distretto Minerario di Catania perché questi lavori hanno configurato una vera e propria cava abusiva. Questo splateamento (vedi foto allegate) è servito ad evidenziare, ancora una volta, l'immenso sconvolgimento sul piano ambientale che si potrebbe produrre a questa significativa cornice della città antica di Camarina nel caso in cui si realizzassero i suddetti villaggi. I tagli perpendicolari alle linee di paesaggio disegnerebbero un paesaggio artificiale assolutamente innaturale ai trapassi morbidi tipici del paesaggio di Camarina. Soprattutto in questo punto così delicato del paesaggio in cui il naturale peso specifico della sabbia ha favorito la formazione di linee curve dell'aspetto paesaggistico, diventa indispensabile salvaguardare questo spalto visivo. Infatti, è stato sperimentalmente provato che non solo la collina di Branco Piccolo - Ciaramiraro è un generico limite spaziale per i contorni del paesaggio della città antica, ma anche l'oggettivo limite fisico. Cioè, questa collina è effettivamente il punto in cui si ferma l'ipotetica traiettoria di un punto di vista a media altezza umana dal tempio di Athena verso sud-est. Pertanto, non si può affatto consentire che questa cornice naturale della città greca di Camarina venga abbattuta o peggio ancora sostituita da linee artificiali, rigide e innaturali. Occorrerà che tutte le proiezioni visive dalla collina di Camarina verso Branco Piccolo - Ciaramiraro siano assolutamente salvaguardate; che tutto lo spalto roccioso-sabbioso del saliente della collina di Branco Piccolo sia integralmente conservato; che siano assicurate le attuali condizioni plano-altimetriche del piede della collina di Branco Piccolo, ivi comprese le condizioni vegetazionali e geologiche, ciò perché questo limite costituisce il limite spaziale verso sud del naturale paesaggio camarinese e soprattutto perché costituisce naturale cornice ambientale del sito antico di Camarina, nonché punto di percezione visiva dei punti di vista dalla collina verso le aree circostanti. Si tratta di uno spaccato prospettico della città di Camarina verso sud-est in delicatissimo equilibrio ambientale geo-fisico, morfologico e ambientale 20 dicembre 1967, n.698). Pertanto, l'area in oggetto del vincolo caratterizzata dalle emergenze di cui sopra e in rapporto alla contigua area urbana antica deve considerarsi quale elemento di naturale cornice e pertanto per le ragioni esposte, si configura un pubblico interesse dell'area tale da doverne disciplinare l'uso (Con.St.sez. VI, 10 dicembre 1958, n.919) con varie misure (Con.St.sez. IV, 6 dicembre 1967, n.658 e 20 dicembre 1967, n.698).
Alla luce delle considerazioni esposte appare, altresì, legittimo considerare strategica per la tutela dell'area l'imposizione del vincolo ai sensi dell'art.21 della legge 1089 su questa parte del territorio camarinese ricadente nella proprietà Villaggio Ibiscus, di cui è legale rappresentante il sig. Gaetano Capodicasa, Hotel Kastalia, Casella Postale n.110 Ragusa pp. 1001, 10/a, 10/c, 571/b, 317/c, 321/b, 1003 del f. 180 di Ragusa e nella proprietà Villaggio Iris della cooperativa Edile Lavoratori Industria, via F. ispi., S.Ninfa (TP) del f. 180 di Ragusa, pp. 317/a e 318/b segnati a tratteggio nella planimetria catastale allegata.Questa area è tra l'altro, come già detto prima, considerata dal P.R.G. zona Da, cioè soggetta ad edificazione per fini turistico alberghieri.Infatti, già non mancano previsioni progettuali in tal senso che occorre necessariamente disciplinare anche in considerazione del fatto che è legittimo che la valenza di cornice ambientale dell'area in oggetto si sovrapponga alle previsioni di piano (Con.St.sez. IV, 9 dicembre 1969, n.772).
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sezione Beni P.A.U. della Soprintendenza di Ragusa
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
del tratto di costa compreso fra il vivaio forestale di Randello
e la zona archeologica di Camarina nel comune di Ragusa
secondo la legge 29 giugno 1939, n.1497

Nel corso delle attività d'istituto connesse alla salvaguardia delle bellezze naturali e paesaggistiche e dei rilievi di beni culturali l'attenzione di questa Soprintendenza si è concentrata su un tratto di litorale del territorio comunale di Ragusa, dove, nonostante siano presenti varie attività antropiche, è ancora possibile preservare ambienti costieri naturali di indubbio valore.
L'area compresa fra la spiaggia di Randello (vivaio dell'Ispettorato ripartimentale foreste) e la zona archeologica di Camarina è tra le aree più interessanti dal punto di vista ambientale. Infatti, nonostante il diffuso malcostume dell'abusivismo edilizio e la presenza di impianti serricoli che soffocano i terreni (questa tecnica di sfruttamento intensivo del suolo trova qui un'ambiente ideale costituito dal particolare sottofondo sabbioso il quale ne favorisce l'attecchimento), è stata oggetto in tempi più recenti dell'attenzione di gruppi imprenditoriali che intendono realizzare villaggi turistici.
La bellezza dell'entroterra e della stessa fascia costiera è legata anche alla storia geologica dell'area: sin dal tardo Pleistocene l'ambiente rivierasco era caratterizzato da tre falesie (costituenti altrettanti alti strutturali di formazioni geologiche antiche) affioranti in una zona palustre legata da un sistema fluvio-lacustre che si andava riducendo. Testimonianze di questi antichi ambienti ci vengono tramandate sin dalla colonizzazione greca e si sviluppano da allora sino a questo secolo dove ci giungono dalle descrizioni del grande archeologo Paolo Orsi che compì studi sul vicino Lacus Camarinensis e sull'Oanis che all'interno di questa zona rivierasca scorre.
A seguito del prosciugamento di queste terre e della successiva regressione marina, nonché dei disboscamenti operati sin da 2500 anni fa dai coloni greci, si è andato formando un ambiente dunale esteso che costituisce, in questo tratto di costa iblea, una delle maggiori attrattive turistiche della zona.
Pur se il sistema dunale è del tipo complesso si riconoscono ancora piccole dune, che dal mare raggiungono a tratti in sommità la notevole quota dei 30 metri sul livello del mare misurati al top di Branco Piccolo.
Una ricca vegetazione spontanea, le ricopre differenziandosi in fasce ben definite; la costa bassa e sabbiosa presenta una zonazione parallela alla linea di spiaggia dovuta alla salinità. Tra le specie più diffuse sono state osservate dalla gramigna comune delle basse dune, allo sparto pungente di cui sono ricche le creste dunali, mentre nei tratti pianeggianti sono presenti specie erbacee come la carota spinosa o la calcatreppola marina. La presenza di queste specie tipiche delle dune conferiscono a questo biotopo un notevole interesse naturalistico perché rappresenta un ecosistema molto specializzato, nonostante le trasformazioni antropiche del retroduna. Nei tratti iniziali e finale, dove è presente il litorale roccioso, così come pure nella falesia di Branco Piccolo (ambiente contiguo alla spiaggia sabbiosa) è rinvenibile la tipica associazione a finocchio marino ed a statice frammista a cespugli di Limoniastrum e di spina santa; a questa fascia segue verso l'interno un tappeto erbaceo a Mesembryanthemum.
I litorali sabbiosi rappresentano l'habitat ideale per numerosi invertebrati, mentre nella fascia rocciosa e fra la vegetazione del retroduna è ospitata una ricca fauna che va dai rettili ai piccoli mammiferi.
L'equilibrio di questi ecosistemi è oggi reso instabile a causa del notevole disturbo antropico che condiziona sia la costa rocciosa che quella sabbiosa; nel breve tratto di entroterra limitrofo alla strada provinciale e alla strada che conduce al Villaggio di Branco Piccolo il sistema dunale si presentava con morfologie collinari tutt'altro che piatte rispetto ad altre zone limitrofe più tabulari , ed è stato aggredito con sbancamenti e colmate.
Considerato, poi, che dal punto di vista litologico queste aree, sono caratterizzate da terreni ad altissima permeabilità, e quindi a forte rischio di infiltrazione di inquinanti nella falda (nelle serre vengono utilizzati i prodotti chimici ad alto potere tossico per l'annientamento dei parassiti) si teme per la sorte della falda stessa a causa anche dell'ingressione del mare per l'eccessivo emungimento dei pozzi.
Visto l'estendersi della plastificazione serricola, che già di per se impedisce i regolari movimenti eolici delle particelle sabbiose che formarono le dune costiere, la stessa avifauna, un tempo presente, non trova più il suo naturale rifugio sia per i migratori, che nella stagione di passo preferiscono altri siti, sia nella stagione estiva dove il dimorare di specie un tempo qui molto diffuse e oggi sempre più raro.
L'aspetto più deleterio è certamente rappresentato dall'incontrollato sviluppo edilizio abusivo che si è concentrato anche nella fascia dei 300 metri dalla battigia, fenomeno che nonostante i controlli non accenna a diminuire.
A causa di questi agglomerati abusivi, che tra l'altro sono utilizzati a carattere prevalentemente stagionale, e dell'invasione a macchia d'olio degli insediamenti serricoli, oltre che dai programmati insediamenti turistico alberghieri previsti dal vecchio piano regolatore generale di Ragusa per questi luoghi, si rende necessaria ed improcrastinabile una azione di tutela al fine di salvaguardare tale territorio, territorio, tra l'altro, ricco di testimonianze archeologiche e posto in prossimità della città greca di Kamarina, città che, è noto, in antichità raggiunse una considerevole estensione e nel cui hinterland vengono rinvenute continue testimonianze la cui esplorazione ha dato interessanti contributi alla storia delle origini di questa parte dell'Isola.
La realizzazione di ulteriori interventi non controllati dal punto di vista dell'impatto paesaggistico ed ambientale, in una zona caratterizzata paesaggisticamente da cordoni dunali di notevole altezza e dalla presenza di essenze arboree spontanee oltre che da una ricca fauna come già precedentemente descritto, rischia inevitabilmente di venire compromessa in maniera irreversibile nelle indubbie valenze paesaggistiche dei luoghi vocati si a destinazione turistica, ma che necessitano di essere sottoposti a rigoroso controllo sulle tipologie, sui volumi e sull'assetto urbanistico dell'area in questione prima che una informe massa di cemento la ricopra. Non sono poche, infatti, le proposte di insediamenti di nuovi villaggi turistici che di qui a poco si andranno a realizzare in zona affiancandosi ai già collaudati Villaggio Camarina del Club Mediterranee o alla Kamarina Turistico Alberghiera già da anni costruiti.
Per questi motivi si propone di inserire la seguente perimetrazione, ricadente integralmente nel territorio comunale di Ragusa, fra le aree meritevoli di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357:
—  a nord il limite del vincolo decorre dall'arenile demaniale lungo tutto il limite inferiore delle aree decretate della zona archeologica di Camarina (decreti 369 del 1977 e 2851 del 1984) sino alla strada provinciale Santa Croce Camerina-Scoglitti che ne costituisce il limite orientale; da qui verso sud sino a raggiungere le aree dell'attuale demanio forestale (Vivaio Forestale di Randello) di cui seguono il limite settentrionale verso ovest sino all'arenile demaniale.

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 giugno 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società Azzurro Mare, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 762 – repertorio scioglimenti – dell'U.P.L.M.O. di Trapani, fatto pervenire da quest'ultimo con foglio n. 714 del 24 gennaio 1995, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Azzurro Mare, con sede in Mazara del Vallo;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 15 gennaio 1998, con parere n. 2312, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Azzurro Mare, con sede in Mazara del Vallo, costituita il 13 maggio 1987 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 1 luglio 1987, iscritta al n. 4059 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione pesca con D.P. n. 572 del 28 dicembre 1989, ric. B.U.S.C. n. 2390/6 del 29 ottobre 1987, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art.  2

Il dott. Caruso Saverio, nato a Marsala il 5 agosto 1959 ed ivi residente in corso A. Gramsci, n. 190, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 20 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 1998.
  BENINATI 

(98.28.1448)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 luglio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Acicastello al 31 dicembre 1995, pari a 19.237 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 5ª sede farmaceutica urbana nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 gennaio 1997, 31 ottobre 1997, 19 novembre 1997, 25 novembre 1997 e 5 dicembre 1997 dal comune di Acicastello, secondo il quale occorre allocare l'istituenda 5ª sede farmaceutica nella zona della fascia costiera che si estende dal confine con il comune di Catania, lato mare, fino alla via Mollica perché interessata dal fenomeno di espansione urbanistica e carenti di servizio farmaceutico;
Vista la relazione tecnica del comune di Acicastello, prot. n. 292/U del 17 novembre 1997;
Preso atto che l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con nota n. 298 del 20 gennaio 1998, ha espresso parere contrario limitatamente alla perimetrazione della 5ª sede farmaceutica e 3ª sede farmaceutica nella considerazione che alla 5ª sede debba essere assegnata, per continuità territoriale, la zona residenziale Cannizzaro-Scogliera e, conseguentemente, ridotto il territorio della 3ª sede farmaceutica;
Acquisito il parere favorevole dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, espresso in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 9 marzo 1998, all'uopo indetta con l'ordine e con l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 per la valutazione del citato parere reso dalla stessa con nota n. 298/98 e nella quale, assente l'azienda, sono state ristabilite le delimitazioni dell'istituenda 5ª sede farmaceutica e della 3ª sede farmaceutica in conformità al citato parere;
Preso atto che, in sede di ulteriore conferenza dei servizi tenutasi il 31 marzo 1998, il comune ha confermato le determinazioni assunte nella conferenza dei servizi del 5 dicembre 1997, adducendo che l'individuazione dell'area delimitata per l'insediamento della nuova 5ª sede farmaceutica «è stata effettuata in considerazione dell'efficienza del servizio reso agli abitanti della zona che si spostano quotidianamente, per la maggior parte, verso Catania»;
Preso atto delle controdeterminazioni assunte in detta sede dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 e dall'ordine provinciale dei farmacisti alla proposta del comune di Acicastello relativamente al territorio assegnato alla 5ª sede farmaceutica e alla limitrofa 3ª sede nella considerazione che l'assegnazione a quest'ultima di parte di territorio dell'insediamento di Cannizzaro-Scogliera, compresa tra la via Mollica e Punta Aguzza, non risulta produttiva ai fini dell'assistenza farmaceutica agli abitanti della citata frazione Cannizzaro-Scogliera, stante la continuità territoriale di detta località con il territorio assegnato alla 5ª sede nonché le difficoltà di collegamento in termini di percorribilità viaria tra detta frazione e Cannizzaro centro;
Ritenuto opportuno, per la suddetta motivazione, includere il territorio relativo alla frazione di Cannizzaro-Scogliera, alla istituenda 5ª sede farmaceutica urbana;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Acicastello;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Acicastello (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 19.237;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Pantò Rosaria & C. s.n.c.;
—  confini: a nord-est: via Vadalà esclusa, dal mare fino al prolungamento ideale con il confine del comune di Acicatena, ad est: il mar Ionio, da sud-est a nord- ovest: dal punto di intersezione fra la via A. da Messina e la via G. Pezzana, passando per la S.S. 114 (punto di passaggio tra la via Nazionale e via XXI Aprile) congiungendosi al tracciato della vecchia sede ferroviaria delle FF.SS., seguendo detta linea ferrata fino al prolungamento ideale di via Vadalà sul confine del comune di Acicatena;
2ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Marletta Carmela;
—  confini: a nord-est: comune di Acireale, ad est: il mar Ionio, ad ovest: comune di Acicatena, a sud: via Vadalà ambo i lati, dal mare fino al prolungamento ideale con il comune di Acicatena;
3ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Stuto Lucia;
—  confini: a nord-est: con la sede di Acicastello, a nord: con la sede di Ficarazzi, ad ovest: con il confine di Catania e San Gregorio, a sud: con l'istituenda 5ª sede farmaceutica;
4ª sede urbana
—  titolare dr. Stuto Salvatore;
—  confini: a nord: con i comuni di Acicatena, Valverde e San Gregorio, a sud: dal punto di intersezione tra il prolungamento ideale di via Vadalà sul confine con il comune di Acicatena, segue il vecchio tracciato della ferrovia (F.S.) fino alla via Stazione, continua su via Stazione, su via Fazello fino all'incontro ideale con via Pacini. Prosegue per via Pacini, via Gallinaro, sul prolungamento ideale in linea retta con il confine con il comune di Catania (quota di livello 172 s.l.m.);
5ª sede urbana (di nuova istituzione)
—  confini: a sud: con il mare Ionio, ad est: prolungamento ideale dal confine est del lido Esagono dal mar Ionio fino al prolungamento ideale di via M. Rapisardi, prosegue per via M. Rapisardi ambo i lati fino al prolungamento ideale in linea retta con via Domenico Tempio. Segue via Domenico Tempio ambo i lati sino alla S.S. 114, S.S. 114 ambo i lati fino al confine con Catania.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Acicastello per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 2 luglio 1998.
  LEONTINI 

(98.28.1472)
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DECRETO 2 luglio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acireale, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Acireale;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Acireale al 31 dicembre 1995, pari a 51.469 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 13ª sede farmaceutica urbana nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 31 marzo 1998 dal comune di Acireale, secondo il quale occorre allocare l'istituenda 13ª sede farmaceutica urbana nelle frazioni a monte del comune interessate da fenomeni di espansione urbanistica e prive di servizio farmaceutico, quali Piano Api, Loreto e Balatelle, ove risultano insediati oltre 4.000 abitanti;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Acireale;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Acireale al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Acireale (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 51.469;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 12;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 13.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
—  titolare dr. Fiorenza Sesto, corso Vittorio Emanuele n. 205;
—  via Pennisi (esclusa), via Galatea (esclusa), via Vittorio Emanuele, via Maddem, via Tivoli, via Wagner, via Macello (esclusa), viale dei Platani (esclusa), via Miracoli, via Lazzaretto, via Iacopone da Todi (esclusa), via Gozzano (esclusa), piazza S. Biagio, via Collegio Pennisi, via Porcellana, via Costanzo, via Dafnica, via S. Martino, via Sfilio, via Scinà, piazza Odigitria, via Riggio, via Vittorio Emanuele fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Pennisi;
2ª sede urbana
—  titolare dr. Avitabile Gabriella, piazza L. Vigo n. 11;
—  piazza Duomo, via Calì, via Mons. Genuardi, via Mons. Arista, via Aranci, piazza S. Maria del Suffragio, via Strada della Marina, viale A. De Gasperi, via S. Caterina, via Vittorio Emanuele (esclusa), via Galatea, via Pennisi, via Vittorio Emanuele, piazza L. Vigo, via Musmeci (esclusa), piazza Mazzini (esclusa), via Musmeci, piazza A. Grassi, via Musmeci, piazza S. Domenico, via Cavour fino al congiungimento con il punto di partenza innesto su piazza Duomo;
3ª sede urbana
—  titolare dr. Cipriani Alfio, corso Umberto n. 136;
—  via Molino, via Miuccio, via Tocco, via Strada della Marina (esclusa), piazza S. Maria del Suffragio (esclusa), via Aranci (esclusa), via Mons. Arista (esclusa), via Galatea, piazza Cappuccini, via Roma, corso Umberto, piazza Indirizzo, piazza Salvo D'Acquisto, via Aquilia Nuova, viale Jonio (escluso), linea ideale tra via Timpa Falconiera e la strada ferrata, via Raciti (esclusa), via Marruvetto (esclusa), via Mortara (esclusa), via Pro vinciale per Riposto (esclusa), via Caramma, via Pantanello, via Canale Torto, via Costiglio Casino e prolungamento ideale dalla via Costiglio Casino fino al mare;
4ª sede urbana
—  titolare dr. Petitto Domenico, corso Savoia n. 30;
—  via Martinez, corso Savoia, via Fabio, via Piemonte, viale Principe Amedeo, piazza S. D'Acquisto (esclusa), piazza Indirizzo (esclusa), corso Umberto (escluso), via Roma (esclusa), via Galatea (esclusa), via Mons. Genuardi (esclusa), via Calì (esclusa), piazza Duomo (esclusa), via Cavour (esclusa), piazza S. Domenico (esclusa), via March. di S. Giuliano, via Kennedy (esclusa) fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Martinez;
5ª sede urbana
—  titolare dr. Bertolino Glauco, piazza Mazzini n. 4;
—  via Parini, via Libertino, via Lilibeo, piazza San Domenico (esclusa), via Musmeci (esclusa), piazza Mazzini, via Musmeci, piazza Lionardo Vigo (esclusa), via Vittorio Emanuele (esclusa), via Riggio (esclusa), piazza Odigitria (esclusa), via Scinà (esclusa), via Sfilio (esclusa), via San Martino (esclusa), via Dafnica (esclusa), via Costanzo (esclusa), via Porcellana (esclusa), via Collegio Pennisi (esclusa), piazza S. Biagio (esclusa), via Goz zano, via Iacopone da Todi, via Lazzaretto (esclusa), via Miracoli (esclusa), via Sciarelle (esclusa) fino all'incrocio con via Sanità, linea ideale di confine con il comune di Acicatena, viale C. Colombo (escluso), via Lazzaretto (esclusa), via Ariosto (esclusa), via Deni, via Brianzone, via Petrarca, piazza Dante fino al congiungimento con il punto di partenza innesto di via Parini;
6ª sede urbana
—  titolare dr. Seminara Mariano, via Vittorio Emanuele nn. 24/26;
—  via Molino (esclusa), via Miuccio (esclusa), via Tocco (esclusa), viale A. De Gasperi (escluso), via S. Caterina (esclusa), via Vittorio Emanuele, via Maddem (esclusa), via Tivoli (esclusa), via Wagner (esclusa), via Strauss, via dello Stadio, via Pasiano, via Serra, linea ideale di confine con i comuni di Acicatena ed Acicastello fino al mare;
7ª sede urbana
—  titolare dr. Impellizzeri Sebastiano, via P. Vasta n. 160;
—  piazza S. Domenico (esclusa), via March. di S. Giuliano (esclusa), via Kennedy, via Verga, via Latisana, via Loreto (esclusa), viale C. Colombo, via Lazzaretto, via Ariosto, via Deni (esclusa), via Brianzone (esclusa), via Petrarca (esclusa), piazza Dante (esclusa), via Parini (esclusa), via Libertinia (esclusa), via Lilibeo (esclusa) fino al congiungimento con il punto di partenza all'innesto su piazza S. Domenico;
8ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Zafarana Marianna, corso Sicilia n. 26;
—  via Timpa Falconiera (esclusa), viale Jonio, via Aquilia Nuova (esclusa), piazza S. D'Acquisto (esclusa), viale Principe Amedeo (escluso), via Piemonte (esclusa), via Fabio (esclusa), corso Savoia (escluso), via Martinez (esclusa), via Kennedy (esclusa), via Montale, corso Savoia, via Tomadio, via Vercelli (esclusa), via Monfalcone (esclusa), via Besozzo (esclusa), via provinciale per S. Maria Ammalati (esclusa) fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Timpa Falconiera;
9ª sede urbana
—  titolare dr. Cantarero Michelangelo, via dei Platani n. 95 - Aci Platani;
—  viale dei Platani, via Macello, via Wagner (esclusa), via Strauss (esclusa), via dello Stadio (esclusa), via Pasiano (esclusa), via Serra (esclusa), linea ideale di confine con il comune di Acicatena, via Sciarelle fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con il viale dei Platani;
10ª sede urbana
—  titolare dr. Tosto Luigi, via Nazionale n. 134 - Guardia Mangano;
—  via Timpa Falconiera e suo prolungamento ideale fino a raggiungere la strada ferrata, confine ideale lungo la strada ferrata fino al confine con il comune di Riposto, linea ideale di confine con i comuni di Riposto, Giarre e Santa Venerina, autostrada Messina-Catania, via Timone Zaccanazzo, via Blanco, via Comitini, via Nuova, via Castagneto, via provinciale per S. Maria Ammalati (esclusa) fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Timpa Falconiera;
11ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Fratantonio Vincenza, via Provinciale - Scillichenti;
—  dal prolungamento ideale di via Castiglio Casino fino al mare, via Castiglio Casino (esclusa), via Canale Torto (esclusa), via Pantanello (esclusa), via Caramma (esclusa), via provinciale per Riposto, via Mortara, via Marrivetto, via Raciti, linea ideale lungo la strada ferrata fino al confine con il comune di Riposto, linea ideale di confine con il comune di Riposto fino al mare;
12ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Guarnaccia Carmela, via Loreto n. 16;
—  via Besozzo, via Monfalcone, via Vercelli, via Tomadio (esclusa), corso Savoia (escluso), via Montale (esclusa), via Kennedy (esclusa), via Verga (esclusa), via Latisana (esclusa), via Loreto, viale C. Colombo (escluso fino all'incrocio con via Lazzaretto), viale C. Colombo, via Cefalù (esclusa), via Apollo (esclusa), via Sottote nente Barbagallo (esclusa), via Finocchiaro, via Loreto Balatelle, via degli Ulivi, via Chiuse, via Nuova (esclusa), via Castagneto (esclusa), via Provinciale per S. Maria Ammalati fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Besozzo;
13ª sede urbana (di nuova istituzione)
—  via Cefalù, via Apollo, via Sottotenente Barba gallo, via Finocchiaro (esclusa), via Loreto Balatelle (esclusa), via degli Ulivi (esclusa), via Chiuse (esclusa), via Nuova, via Comitini (esclusa), via Blanco (esclusa), via Timone Zaccanazzo (esclusa), autostrada Messina-Catania (esclusa), linea ideale di confine con i comuni di Santa Venerina, Zafferana Etnea, Aci S. Antonio e Acicatena, viale C. Colombo fino al congiungimento con il punto di partenza incrocio con via Cefalù.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Acireale per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 2 luglio 1998.
  LEONTINI 

(98.28.1473)
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DECRETO 2 luglio 1998.
Approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 95948 del 12 ,ovembre 1991, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 362/91, che prevede che, in sede di revisione delle piante organiche, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora ecce denti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 475/68, sono considerati in soprannumero ai sensi dell'art. 380 del testo unico leggi sanitarie;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 362/91, il quale recita che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'Unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche»;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Caltagirone al 31 dicembre 1991, pari a 37.008 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 114 del 23 marzo 1993, in base ai quali il servizio farmaceutico deve essere assicurato da n.9 farmacie urbane per altrettante sedi farmaceutiche;
Preso atto che nel comune di Caltagirone operano n. 9 farmacie urbane ed una, la decima, rurale sussidiata, istituita in base al criterio della distanza ai sensi dell'art. 104 del testo unico leggi sanitarie;
Preso atto, altresì, che, sulla base del predetto dato demografico, la 10ª sede farmaceutica si configura come soprannumeraria finché non si verifichi almeno una delle condizioni di legge per il suo riassorbimento in pianta organica nel computo delle farmacie urbane;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Caltagirone al 31 dicembre 1993, comunicati dall'ISTAT con nota n. 356 del 22 agosto 1995, pari a 37.648 abitanti che, in rapporto ai dati demografici riferiti al 31 dicembre 1991, non determinano sostanziali variazioni nel numero complessivo degli abitanti ai fini del computo delle farmacie, stabilito in base al parametro demografico;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Caltagirone al 31 dicembre 1995, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, pari a 38.116 abitanti, in base ai quali ricorrono i presupposti di legge in ordine all'applicazione del criterio del riassorbimento in pianta organica della 10ª sede farmaceutica rurale sussidiata, nel computo delle farmacie urbane stabilito in base al parametro della popolazione;
Vista la delibera di giunta municipale n. 1578 del 3 ottobre 1995, vistata favorevolmente dal CORECO di Catania nella seduta del 7 novembre 1995, ove, nel riadottare in via di ratifica la delibera del consiglio comunale n. 143 del 20 luglio 1995, viene evidenziata la necessità di dovere procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie, atteso che il nuovo centro abitato di Caltagirone è servito da tre sole farmacie a fronte di 23.668 residenti al 31 dicembre 1991;
Preso atto della proposta di revisione di pianta organica di cui alla citata delibera di giunta municipale n. 1578/95, scaturente dall'opportunità di creare due nuove sedi farmaceutiche nel nuovo centro abitato, da localizzare nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge n. 362/91, nelle zone a più alta densità abitativa ricomprese tra le vie Fisicara-Balatazze e Boschigliolo-Portosalvo;
Considerata l'opportunità delle suddette localizza zioni, di cui alla stessa delibera di giunta municipale n. 1578/95, scaturente dallo studio all'uopo condotto sui luoghi che, al fine di meglio individuare le esigenze di approvvigionamento e fruizione di codesto essenziale servizio, ha verificato le realtà derivanti dalle rilevazioni ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1994 (38.088), traffico commerciale, aspetti qualitativi e quantitativi del territorio, aspetto orografico dello stesso, viabilità e percorribilità viaria, in considerazione soprattutto dell'esistenza, in parallelo alla via Fisicara, del trincerone ferroviario della Caltagirone-Gela, barriera questa che limita notevolmente agli abitanti della zona l'accesso al più vicino esercizio farmaceutico, stante l'esistenza di un'unica arteria viaria di collegamento di facile percorribilità (viale Europa);
Preso atto che la suddetta proposta di revisione di pianta organica del comune collima con le esigenze di garantire alla cittadinanza una migliore fruizione del servizio farmaceutico;
Vista la nota prot. n. 11058 del 15 marzo 1996 del comune di Caltagirone, con la quale vengono forniti i dati relativi alla popolazione residente a tale data in ciascuna circoscrizione farmaceutica insistente nel nuovo centro abitato, comprese le due istituende ed in particolare: farmacia Zuccalà, con 4.562 abitanti, farmacia Scalia, con 4.588 abitanti, farmacia Cusumano, con 5.208 abitanti, farmacia istituenda zona viale Europa, con 4.968 abitanti, farmacia istituenda zona via Buganvillea, con 4.632 abitanti;
Vista la nota prot. n. 3910/1540 del 23 aprile 1996 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ove viene proposto un supplemento di istruttoria, ai fini della valutazione della riperimetrazione delle sedi farmaceutiche interessate, in relazione al rapporto degli abitanti ivi residenti;
Vista la nota prot. n. 4N37/01116 del 23 maggio 1996, inoltrata agli organi ed enti istituzionalmente competenti ad esprimere parere di merito, con la quale viene evidenziata l'opportunità di tenere conto, in sede di revisione di pianta organica, dei dati demografici più aggiornati, forniti dal comune con la citata nota n. 11058/96 al fine di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica nei territori del comune oggetto di nuova espansione urbanistica;
Vista la nota n. 6925/2220 del 24 giugno 1996, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, nel prendere atto di quanto rilevato nella citata nota 4N37/01116 del 23 maggio 1996 in ordine alla necessità di ritenere validi i dati più aggiornati rispetto al 1991 per la revisione di cui trattasi, evidenzia l'ulteriore necessità che, in relazione a tali dati, venga individuata nella zona di nuova espansione urbanistica una ulteriore nuova sede farmaceutica, oggetto di eventuale insediamento, per trasferimento, di altrettanto esercizio, al fine di sopperire al fabbisogno in detta zona carente;
Vista la delibera dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, n. 3732 del 9 luglio 1996, recante parere favorevole in ordine alla nuova rideterminazione di pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone come da delibera di giunta municipale n. 1578/95;
Vista la nota n. 156 del 23 gennaio 1997, con la quale l'ordine provinciale dei farmacisti di Catania esprime parere favorevole subordinandolo alla preventiva comunicazione ai farmacisti titolari del comune in argomento al fine di porli in condizioni di potere partecipare ad eventuale trasferimento;
Vista la nota n. 358/9098 del 27 febbraio 1997, con la quale il sindaco del comune di Caltagirone sollecita la definizione del procedimento in atto, nell'obiettivo comune di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica in tutto il territorio comunale;
Considerato che nel territorio di nuova espansione urbanistica ove insistono le due circoscrizioni farmaceutiche individuate dal comune, rispettivamente nelle zone Fisicara-Balatazze e Boschigliolo-Portosalvo, il servizio farmaceutico può essere assicurato con l'assegnazione di altrettante farmacie, a norma dell'art. 5 della legge n. 362/91, rimanendo immutato il numero complessivo delle stesse;
Vista la nota prot. n. 6647 del 13 marzo 1997, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato evidenzia l'opportunità che «allo stato non vengono definiti ulteriori procedimenti relativi al decentramento di farmacie prima delle pronunce definitive che il giudice d'appello adotterà in materia»;
Vista la relativa circolare assessoriale n. 1N13/01056 del 28 marzo 1997;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 31 ottobre 1997 e del 25 novembre 1997;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi del 9 marzo 1998, indetta all'esito del contenzioso pendente avanti il consiglio di giustizia amministrativa Regione siciliana, pronunciatosi con decisione n. 41/98, in conformità alla quale si è deciso, all'unanimità, di dare esecuzione agli atti endoprocedimentali posti in essere dal comune di Caltagirone con delibera di giunta municipale n. 1578/95 e dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania con delibera n. 3732/96 e quindi di procedere alla redazione della nuova pianta organica secondo le direttive di cui al verbale del 25 novembre 1997;
Visto il parere espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 19288 del 29 marzo 1994, secondo il quale «preliminare a procedure di trasferimento di una farmacia istituita in base al criterio della distanza» (qual è la 10ª sede farmaceutica di cui in narrativa) «appare il riassorbimento della farmacia stessa nella pianta organica, che deve avvenire in conformità al disposto dell'art. 380 del testo unico leggi sanitarie n. 1265/34 esplicitamente richiamato nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 362/91»;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 16 marzo 1998 ove, assente l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, si è convenuto all'unanimità di procedere all'assegnazione in pianta organica delle due nuove circoscrizioni farmaceutiche insistenti nella zona di nuova espansione urbanistica a sud della città ad altrettante farmacie e più precisamente: la zona Fisicara-Balatazze alla farmacia afferente alla 2ª sede farmaceutica urbana e la zona Boschigliolo-Portosalvo alla farmacia afferente alla 10ª sede farmaceutica rurale sussidiata;
Preso atto che le determinazioni di cui sopra scaturiscono dalla circostanza oggettiva che esclusivamente i titolari delle predette sedi hanno manifestato la concreta volontà al trasferimento del proprio esercizio nelle nuove zone, formalizzata con istanze rispettivamente del 25 maggio 1992 e del 13 marzo 1998, risultando peraltro soddisfatto l'interesse pubblico a seguito del trasferimento di qualsivoglia farmacia;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 31 marzo 1998, ove l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, preso atto delle risultanze delle precedenti conferenze dei servizi, esprime parere favorevole limitatamente al decentramento della seconda sede farmaceutica urbana del comune di Caltagirone da attuarsi ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge n. 362/91 e propone di differire la rideterminazione della pianta organica dell'acquisizione dei dati ISTAT della popolazione al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997, in considerazione che il dato demografico reso dall'ISTAT al 31 dicembre 1995, renderebbe necessaria la previsione della 10ª sede farmaceutica con il riassorbimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/91, in sede di revisione di pianta organica, della 10ª sede farmaceutica rurale, già aperta in base al criterio della distanza, nel computo delle urbane;
Preso atto dei pareri favorevoli del comune di Caltagirone e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, rilasciati in sede di conferenza dei servizi del 31 marzo 1998, in ordine alle determinazioni di cui sopra assunte dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania nella medesima sede;
Preso atto della richiesta avanzata dal comune, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania di dare seguito al decentramento limitatamente della 2ª sede farmaceutica nella zona di nuovo insediamento abitativo Fisicara-Balatazze in accoglimento dell'istanza del 25 maggio 1992, avanzata dalla stessa titolare e reiterata in data 23 agosto 1995;
Vista la nota n. 2735 del 6 aprile 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, chiede che venga indetta un'ulteriore conferenza dei servizi «a seguito di attenta lettura della sentenza del consiglio di giustizia amministrativa di Palermo n. 41/98, al fine di valutare i possibili riflessi in ordine alla pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone di cui alla conferenza dei servizi del 31 marzo 1998»;
Vista l'assessoriale prot. n. 1N13/1795 del 16 aprile 1998, con la quale viene indetta la richiamata conferenza dei servizi in data 22 aprile 1998;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 22 aprile 1998, conseguenti all'attenta analisi degli atti istruttori già compiuti, alla luce dell'intervenuta decisione del consiglio di giustizia amministrativa Regione siciliana n. 41/98, con particolare riferimento all'obbligo dell'adozione dello strumento ordinario della pianta organica delle farmacie e solo eccezionalmente di ricorrere all'applicazione delle procedure di cui al comma 2° dell'art. 5, legge n. 362/91;
Considerato che sussistono atti endoprocedimentali già compiuti in ordine al procedimento di revisione di pianta organica, peraltro esecutivi ed esenti da vizi di illegittimità, di cui alle delibere di giunta municipale n. 1578/95 e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania n. 3732/96, che pongono in evidenza la presenza nel territorio comunale di due zone disservite di nuova espansione urbanistica cui è improcrastinabile garantire in entrambe il servizio farmaceutico;
Ritenuto che la citata decisione del consiglio di giustizia amministrativa n. 41/98, legittima l'iter procedimentale eseguito con tali atti deliberativi e con quelli conseguenti e susseguenti;
Ritenuto, pertanto, di dovere portare a compimento il procedimento in atto con l'attivazione, in sede di revisione di pianta organica, delle procedure di cui al comma 1° dell'art. 5 della legge n. 362/91;
Preso atto nel merito della determinazione assunta, in sede di conferenza dei servizi del 22 aprile 1998, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania circa l'approvazione della pianta organica al 31 dicembre 1991, con la motivazione che gli atti deliberativi sono riferiti a detto periodo;
Ritenuto, sulla base delle determinazioni di cui sopra, di dovere individuare, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al primo comma dell'art. 5 della legge n. 362/91, in sede di revisione di pianta organica, le due farmacie cui assegnare le nuove circoscrizioni territoriali ricadenti nelle zone di nuova espansione urbanistica, tra quelle che rendono, nell'attuale ubicazione, un minor servizio di utenza, sulla base del dato obiettivo del minor fatturato servizio sanitario nazionale dell'ultimo triennio antecedente a quello di emissione del presente provvedimento e della minor distanza con le farmacie limitrofe, applicando, a tal uopo, i criteri e i relativi punteggi di cui al decreto n. 22671 del 19 luglio 1997 e, segnatamente per l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 362/91, delle previ sioni di cui al decreto n. 25295 del 22 aprile 1998 munito del visto della Corte dei conti e in corso di pubblicazione;
Preso atto che le farmacie rispondenti ai requisiti di cui sopra risultano essere quelle afferenti la 2ª e la 4ª sede farmaceutica urbana, come rilevato dal comune giusta verbale del 22 aprile 1998;
Vista l'assessoriale prot. n. 1N13/02169 del 18 maggio 1998, con la quale vengono invitati i titolari delle farmacie individuate con le modalità di cui sopra a manifestare il consenso al trasferimento del proprio esercizio farmaceutico in una delle due nuove circoscrizioni farmaceutiche ed ad indicare eventuali preferenze entro 7 giorni dalla notifica, decorso il quale il silenzio avrebbe assunto il significato di rinuncia alla procedura "de qua";
Vista la dichiarazione del 25 maggio 1998 a firma autenticata, con la quale la titolare della 2ª sede farmaceutica, dr.ssa Santo Patrizia, accetta il trasferimento del proprio esercizio nella istituenda sede farmaceutica ricadente nella zona Fisicara-Balatazze, denominata "A";
Vista la nota prot. n. 752-24760 del 28 maggio 1998, con la quale il comune di Caltagirone chiede di provvedere ad accelerare le procedure atte a venire celermente incontro alle esigenze della popolazione in ordine all'agevole fruizione del servizio di assistenza farmaceutica su tutto il territorio comunale;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 12 giugno 1998, indetta con assessoriale prot. n. 1N13/02461 dell'8 giugno 1998;
Preso atto della mancata espressione di volontà, entro i termini prefissati con la citata assessoriale prot. n. 1N13/02169 del 18 maggio 1998, da parte della titolare della 4ª sede farmaceutica urbana – dr.ssa Alì – in ordine al trasferimento del proprio esercizio in una delle nuove circoscrizioni farmaceutiche insistenti nella zona di nuova espansione urbanistica;
Ritenuto, comunque, che non costituisce impedimento alla rideterminazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche ed alla conseguente modifica dell'assegnazione ad esse delle farmacie, in considerazione dell'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico di dover garantire il servizio farmaceutico nelle predette zone carenti, a fronte della concreta manifestazione di volontà da parte dei titolari a trasferirvi i propri esercizi;
Vista la giurisprudenza consolidatasi su tale prin cipio con sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/79, n. 714/82, n. 293/86, n. 51/87, n. 909/89;
Preso atto della proposta del sindaco del comune di Caltagirone, formulata in sede di conferenza dei servizi del 12 giugno 1998, di procedere ad una «revisione parziale della pianta organica» che prevede unicamente l'individuazione della circoscrizione della zona denominata "A" di cui alla delibera di giunta municipale n. 1578/95, assicurando il servizio farmaceutico con il decentramento nella stessa zona della seconda sede farmaceutica urbana di cui è titolare la dr.ssa Santo Patrizia, nella considerazione che «non c'è conflitto di interesse pubblico della popolazione della zona di espansione e l'interesse privato della titolare della predetta farmacia»;
Sentito il parere dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, formulato in sede di conferenza dei servizi del 12 giugno 1998, nei medesimi termini di cui sopra, favorevole limitatamente al trasferimento della farmacia afferente alla 2ª sede farmaceutica nella zona dalla stessa prescelta;
Acquisito con nota n. 3890/5559 del 16 giugno 1998, il parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, favorevole limitatamente al decentramento della 2ª sede farmaceutica nei termini espressi dai suddetti organi consultivi e non favorevole all'approvazione della pianta organica al 31 dicembre 1995, con il riassorbimento, in base al dato demografico, della sede farmaceutica rurale di Granieri ed il contestuale decentramento della stessa, a seguito di istanza già inoltrata dall'attuale titolare, nella zona denominata "B", priva di servizi farmaceutici;
Ritenuto di non potere condividere i pareri espressi dai predetti organi, comune, Azienda unità sanitaria locale ed ordine dei farmacisti per l'ordine di motivi di cui alle considerazioni che seguono;
Considerato che gli atti istruttori endoprocedimentali già consolidati ed esecutivi in termini di legge, di cui alle delibere comunali e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 in narrativa, convergono sulla necessità di tenere conto, in sede di revisione di pianta organica, dei dati demografici più aggiornati ancorché disponibili, ragione per la quale si ritiene di dovere adottare la pianta organica al 31 dicembre 1995 e non già al 31 dicembre 1991, e quindi realmente rispondente alle esigenze attuali della popolazione ricorrendone i presupposti di legge all'atto dell'emanazione del presente provvedimento;
Considerato di non poter attuare l'ipotesi di una revisione parziale di pianta organica ancorché la stessa presuppone la modifica di una porzione limitata del territorio comunale, nella fattispecie unicamente finalizzata al soddisfacimento di un interesse privato e solo al parziale soddisfacimento dell'interesse pubblico pur non sussistendo in atto, motivi ostativi alla integrale riorganizzazione del servizio su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento alle zone di nuova espansione urbanistica che ne sono prive, conformemente allo spirito delle recenti decisioni che gli organi giurisdizionali hanno adottato in materia;
Considerato per le motivazioni che precedono, di potere assicurare nelle zone di nuova espansione urbanistica opportunamente circoscritte dal comune di Caltagirone come da relativo atto deliberativo n. 1578/95, il servizio farmaceutico rispettivamente nella zona denominata "A" Fisicara-Balatazze con l'assegnazione di detta zona, a norma del comma 1° dell'art. 5 della legge n. 362/91, alla farmacia afferente la 2ª sede farmaceutica e, nella zona denominata "B" Boschigliolo-Portosalvo, alla farmacia afferente la 10ª sede farmaceutica, previo riassorbimento di quest'ultima in pianta organica nel computo delle farmacie urbane, ricorrendone i presupposti di legge in base al criterio demografico di una farmacia ogni 4.000 abitanti, giusta citato parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 19288 del 29 marzo 1994;
Preso atto che i titolari di detti esercizi hanno manifestato concreto interesse al trasferimento per le zone carenti di cui sopra e che le stesse non sono state prescelte da altro titolare, per cui non si rende necessaria l'attivazione di una procedura concorsuale;
Considerato, altresì, che la ragione di interesse pubblico non viene disattesa con il trasferimento della 10ª sede farmaceutica rurale sussidiata nella zona di nuova espansione del comune di Caltagirone tenuto conto che in tal modo detto servizio viene rivolto ad una utenza numericamente e proporzionalmente più rilevante (circa 4.632 abitanti) di quella locale della frazione di Granieri dello stesso comune (circa 450 abitanti), ove la continuità del servizio può essere comunque assicurata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di dispensari farmaceutici, da assegnare con distinto provvedimento secondo il criterio preferenziale della farmacia più vicina, anche se appartenente ad un diverso comune;
Rilevato che la farmacia più vicina alla frazione di Granieri risulta essere quella afferente il limitrofo comune di Mazzarrone, sito ad una distanza di circa 5 Km., di gran lunga inferiore alla distanza di circa 20 Km. intercorrente tra la stessa frazione di Granieri e il comune di Caltagirone;
Preso atto che il comune di Mazzarrone ha una popolazione al 31 dicembre 1995, che ammonta a 3.596 abitanti (dati ISTAT), servita da un'unica farmacia rurale;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Caltagirone;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata, fino al 31 dicembre 1995, la pianta organica del comune di Caltagirone, il cui numero è fissato in complessive n. 10 sedi farmaceutiche urbane, con il riassorbimento, ai sensi dell'art. 380 del testo unico leggi sanitarie, come richiamato dall'art. 2 della legge n. 362/91, della 10ª sede rurale sussidiata nel computo delle farmacie urbane:
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: n. 38.116 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 10 urbane;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 10 urbane.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Ingala Gabriella – erede Papale s.n.c., via Vittorio Emanuele n. 16;
—  via Vittorio Emanuele, via Celso, via Sasso, via Guerrera, largo Bonifacio, via Campagna, via Circonvallazione di Ponente, via Mons. Gerbino, via Serbatoio, scala Maria SS. del Monte, tutte incluse, piazza Municipio esclusa;
2ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Santo Patrizia;
—  via Fisicara, via Gaspare La Rosa, via Trinacria tutte escluse, trincerone ferroviario, viale Europa, via Fisicara, via Magellano, via Madonna della Via, via Croce del Vicario, via Rongasile tutte incluse, via Balatazze, via delle Industrie, via S. M. di Gesù tutte escluse;
3ª sede urbana
—  titolare dr. Mazza Antonio, via L. Sturzo n. 34;
—  via L. Sturzo, via Purgatorio, via S. G. Bosco, via S. Sofia, via Circonvallazione di Levante, viale Regina Elena tutte incluse, via Mons. Gerbino, via Serbatoio, scala Maria SS. del Monte tutte escluse;
4ª sede urbana
—  titolare dr. Alì Salvatore, via Principe Amedeo n. 7;
—  piazza Municipio inclusa, via Vittorio Emanuele, via Celso, via Sasso, via Guerrera, largo Bonifacio, via Campagna tutte escluse, via Circonvallazione di Le vante, via Canaletto, via Iudeca, via S. Giuliano, via Duomo tutte incluse, piazza Umberto e via Taranto tutte escluse, piazza Innocenzo Marcinò, via Maria SS. del Ponte, via Acquanuova, via Mazzi Vecchi, via Circonvallazione di Levante tutte incluse, via S. Sofia, via S. G. Bosco, via Purgatorio e via L. Sturzo tutte escluse;
5ª sede urbana
—  titolare dr.ssa Scalia Remigia, viale M. Milazzo n. 28;
—  via Altobasso S. Luigi e via Circonvallazione di Ponente tutte incluse, via S. Gravina e via S. M. di Gesù tutte escluse, via Fisicara e via G. La Rosa tutte incluse, via Montessori, via Autonomia, via Vella, via Pascoli, via Bandella, villaggio Musicisti, via S. Caterina, piazza della Repubblica, viale Sicilia, via Fontanelle, piazza Risorgimento e via Principe Umberto tutte escluse, via P.ssa Maria José;
6ª sede urbana
—  titolare dr. Cardiel Gaetano, piazza Umberto n. 7;
—  piazza Umberto e via Taranto tutte incluse, piazza Innocenzo Marcinò, via Maria SS. del Ponte e via Acquanova tutte escluse, via Ciappellano, via Mantelli e via Indicelli tutte incluse, via S. Pietro, via Palermo e via Longobardi tutte escluse, via S. Antonio, piazza S. Francesco d'Assisi e via Roma tutte incluse, via Santo Stefano e via delle Francescane tutte escluse, via Circonvallazione di Ponente inclusa, via Canaletto, via Iudeca, via S. Giuliano e via Duomo tutte escluse;
7ª sede urbana
—  dr.ssa Cusumano Giacoma, viale Milazzo n. 161/a;
—  via G. Pascoli, via Bardella, villaggio Papa Giovanni e via Madonna della Via tutte incluse, via Magellano, via Fisicara e viale Europa tutte escluse, trincerone ferroviario, via Trinacria, via Montessori, viale Autonomia e via Vella tutte incluse;
8ª sede urbana
—  dr.ssa Rodomonte Giulia, via Roma n. 115;
—  via Roma (sino al civico 169), via Giardino V. Emanuele, via Circonvallazione di Ponente, via Tapinelle, via Belmangiare, via Canalotto, via Gela, via Circonvallazione di Ponente, via delle Francescane e via S. Stefano tutte incluse, via Roma, piazza S. Francesco d'Assisi e via S. Antonio tutte escluse, via Longombardi, via Palermo, via S. Pietro tutte incluse, via Iudicelli, via Mantelli e via Ciappellano tutte escluse, via Acquanova inclusa, via Mazzi Vecchi esclusa, via Circonvallazione di Levante, via Territo, largo Acquanuova, via Gurgone e Rampe teatrino tutte incluse;
9ª sede urbana
—  dr. Traversa Federico, via G. Arcoleo n. 87;
—  via G. Arcoleo, via Pentolai e via Circonvallazione di Levante (tutte incluse), via Gurgone e Rampe teatrino tutte escluse, via Roma inclusa, via P.ssa Maria José esclusa, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Sicilia, piazza della Repubblica, via Fontanelle, via Pier Paolo Morretta, villaggio Semini, via S. Bartolomeo, via della Resurrezione, via Circonvallazione di Levante (Cristoforo Colombo), via Acireale, via Caltanissetta e via Sfere tutte incluse;
10ª sede urbana
—  dr. Felice Antonio;
—  via Portosalvo, via degli Oleandri, via Buganvillea, via Romana, via Balatazze, via delle Industrie, via S. Maria di Gesù, via S. Gravina tutte incluse.

Art. 2

La continuità dell'assistenza farmaceutica nella frazione di Granieri del comune di Caltagirone verrà assicurata mediante l'istituzione, nella predetta località, di un dispensario farmaceutico, da assegnare con distinto provvedimento secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Il presente decreto, verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al comune di Caltagirone e all'Azienda unità sani-taria locale n. 3 di Catania per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nei relativi albi e all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania.
Palermo, 2 luglio 1998.
  LEONTINI 

(98.28.1474)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 luglio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vallelunga Pratameno.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vallelunga Pratameno;
Vista l'istanza del comune di Vallelunga Pratameno prot. n. 206/98 del 9 gennaio 1998, con la quale si chiede l'approvazione della variante al P.R.G. relativa alla zona identificata come diaframma di verde tra gli impianti industriali e le zone residenziali denominata "Zona soggetta a vincoli";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 408 del 9 gennaio 1991, il quale in merito alla zonizzazione proposta per la zona "C4" osserva l'opportunità di prevedere un diaframma di verde della lunghezza di m. 50,00, inedificabile ma con capacità edificatoria;
Vista la delibera consiliare n. 37 del 22 maggio 1992, con la quale viene riadottato il P.R.G. con le modifiche conseguenti alle osservazioni del C.R.U.;
Vista la delibera consiliare n. 24 del 30 giugno 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO., sez. centrale con decisione n. 9194/8867 nella seduta dell'8 agosto 1997, di approvazione della variante su indicata, predisposta dall'ufficio tecnico comunale;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale in data 11 maggio 1997;
Visti gli atti progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, così come risulta da certificazione a firma del segretario comunale;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 11 del 25 maggio 1998 e che in parte si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
—  la variante, pubblicata nelle forme di legge, non ha raccolto osservazioni né opposizioni,giusta attestazione del segretario comunale del 23 dicembre 1997;
—  risulta completato l'iter amministrativo della variante in esame;
—  sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
—  sulla variante si sono espressi favorevolmente sia l'U.T.C. in data 11 giugno 1997 che la CEC in data 13 giugno 1997;
—  la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Vallelunga Pratameno e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso.
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, si è del parere che la variante proposta, approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 1997 del comune di Vallelunga Pratameno sia meritevole di approvazione, così come individuata graficamente sulla planimetria facente parte dell'elaborato redatto dall'U.T.C.e allegato all'atto deliberativo di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e nel rispetto del parere reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Vallelunga Pratameno relativa alla zona identificata come diaframma di verde tra gli impianti industriali e le zone residenziali denominata "Zona soggetta a vincoli", approvata con delibera consiliare n. 24 del 30 giugno 1997.

Art. 2

In relazione all'approvazione della superiore variante la zona segnata in rosso nell'allegata planimetria dovrà essere piantumata a verde, prima di dar corso ad ogni trasformazione urbanistica della zona retrostante, onde realizzare la prescrizione di cui al voto del C.R.U. n. 408 del 9 gennaio 1991, pag. 9, lettera b).

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante,i seguenti atti ed elaborati:
—  parere n. 11 del 25 maggio 1998;
—  delibera consiliare n. 24 del 30 giugno 1997;
—  parere dell'U.T.C. e parere della commissione edilizia comunale;
—  allegato unico contenente stralcio del P.R.G.C. adottato con delibera del consiglio comunale n. 97 del 2 luglio 1989;
—  allegato unico contenente:
—  relazione tecnica illustrativa;
—  estratto del voto del C.R.U. n. 408 del 9 gennaio 1991;
—  estratto della tav. 5 zonizzazione del territorio dell'area interessata di cui al decreto n. 153/DRU e corografia in scala 1:10.000 come da rilievo aerofotogrammetrico anno 1992;
—  estratto della tav. 6 zonizzazione del centro urbano dell'area interessata di cui al decreto n. 153/DRU;
—  estratto delle norme di attuazione vigenti per le zone soggette a vincoli di cui al decreto n. 153/DRU.

Art. 4

Il comune di Vallelunga Pratameno resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Vallelunga Pratameno per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 luglio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.28.1503)
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DECRETO 6 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto del comune di Milena per la realizzazione di lavori idrici.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 1250 del 2 ottobre 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Milena;
Viste le note prot. n. 1183 del 27 febbraio 1998 e n. 2311 del 20 aprile 1998, con le quali il comune di Milena ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione il progetto per lavori di ampliamento e completamento serbatoio idrico in contrada Malvà in variante al piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 2 ottobre 1997, avente per oggetto "localizzazione dell'area per l'ampliamento del serbatoio idrico in contrada Malvà";
Vista la delibera consiliare n. 38 del 26 novembre 1997, di approvazione del progetto di massima lavori di ampliamento serbatoio idrico in variante al piano regolatore generale;
Vista la nota del sindaco di Milena del 16 aprile 1998, che attesta che il sito su cui insiste il serbatoio idrico è sottoposto al solo vincolo idrogeologico e non è gravato da altri di diversa natura;
Vista la nota prot. n. 1129 del 24 maggio 1997, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta rilascia il nulla osta al vincolo idrogeologico per i lavori di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, così come risulta da certificazione a firma del segretario comunale datata 20 febbraio 1998;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole all'approvazione, reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 12 del 29 maggio 1998 e che in parte si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che l'intervento, come riferisce il comune di Milena, propone di migliorare la distribuzione dell'acqua tra le utenze in modo più razionale e frequente, riducendo notevolmente i disagi attualmente causati dalla distribuzione con turni di erogazione settimanali.
Per tutto quanto sopra detto è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ed in conformità al parere n. 12 del 29 maggio 1998 espresso dal gruppo 31° della Direzione regionale urbanistica è autorizzato il progetto di massima lavori di ampliamento e completamento serbatoio idrico in variante al piano regolatore generale del comune di Milena.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 12 del 29 maggio 1998;
2)  delibera consiliare n. 29 del 2 ottobre 1997;
3)  delibera consiliare n. 38 del 26 novembre 1997;
4)  nota prot. n. 1129/97 del 24 maggio 1997 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta;
5)  progetto di variante costituito da:
—  tav.  1 - corografia della zona (scala 1:10.000); 
—  tav.  2 - planimetria generale stato di fatto (scala 1:200); 
—  tav.  3 - planimetria generale di progetto (scala 1:200); 
—  tav.  4 - pianta (scala 1:100); 
—  tav.  5 - pianta copertura (scala 1:100); 
—  tav.  6 - sezione A-A (scala 1:100); 
—  tav.  7 - prospetto nord (scala 1:100); 
—  all.  "A" - relazione tecnica; 
—  all.  "C" - elenco prezzi; 
—  all.  "C1" - analisi prezzi; 
—  all.  "D" - computo metrico estimativo; 
—  all.  "E" - capitolato speciale d'appalto (schema); 
—  all.  "F" - piano particellare d'esproprio; 
—  all.  "G" - preventivo competenze tecniche e dichiarazione ex art. 6 della legge regionale n. 21/85; 

—  relazione geognostica;
—  verbale di sopralluogo.

Art. 3

Il comune di Milena resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione e concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Milena per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 luglio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.29.1538)
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DECRETO 10 luglio 1998.
Annullamento di delibere relative ai piani particolareggiati di recupero degli agglomerati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del comune di S. Maria di Licodia.
L'ASSESSORE
PER TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1995, n. 37;
Vista la nota prot. 6291 del 10 giugno 1996, con la quale il sindaco del comune di S. Maria di Licodia ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85, gli atti e gli elaborati relativi ai Piani particolareggiati di recupero urbanistico degli agglomerati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Vista la delibera commissariale n. 3 del 16 gennaio 1996 di approvazione del P.P.R. agglomerato n. 1;
Vista la delibera consiliare n. 12 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. n. 1;
Vista la delibera commissariale n. 10 del 2 febbraio 1996 di approvazione del P.P.R. agglomerato n. 2;
Vista la delibera consiliare n. 13 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. dell'agglomerato n. 2;
Vista la delibera commissariale n. 4 del 16 gennaio 1996 di approvazione del P.P.R. dell'agglomerato n. 3;
Vista la delibera consiliare n. 15 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. dell'agglomerato n. 3;
Vista la delibera commissariale n. 4 del 16 febbraio 1996 di approvazione del P.P.R. dell'agglomerato n. 4;
Vista la delibera consiliare n. 16 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. dell'agglomerato n. 4;
Vista la delibera commissariale n. 11 del 2 febbraio 1996 di approvazione del P.P.R. dell'agglomerato n. 5;
Vista la delibera consiliare n. 14 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. dell'agglomerato n. 5;
Vista la delibera commissariale n. 6 del 16 gennaio 1996 di approvazione del P.P.R. dell'agglomerato n. 6;
Vista la delibera consiliare n. 17 del 23 marzo 1995 di adozione del P.P.R. dell'agglomerato n. 6;
Viste le note prot. nn. 611/U, 613/U, 615/U, 617/U, 619/U del 25 gennaio 1997 e n. 185/U del 13 gennaio 1997, indirizzate al comune di S. Maria di Licodia, ed ai progettisti dei piani particolareggiati di recupero agglomerati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le quali questo Assessorato, esaminati i piani, contestava la legittimità degli stessi rilevando alcune violazioni.
Vista la nota n. 51 int. del 6 marzo 1997 con la quale il gruppo di lavoro XXV di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. gli atti e gli elaborati dei piani particolareggiati di recupero nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Viste le deliberazioni consiliari nn. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 datate tutte il 26 marzo 1997, vistate dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 18 aprile 1997, inerenti le controdeduzioni dei progettisti riguardo le contestazioni delle violazioni rilevate dal gruppo di lavoro XXV con le note assessoriali prot. n. 611/U, 613/U, 615/U, 617/U, 619/U datate 25 gennaio 1997 e prot. n. 185/U del 13 gennaio 1997;
Visto il parere reso del Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 620 del 7 maggio 1998 che parzialmente si trascrive:
«(Omissis)
Premesso che:
—  con assessoriali prot. nn. 611/U, 613/U, 615/U, 617/U, 619/U del 25 gennaio 1997 e n. 185/U del 13 gennaio 1997 sono stati mossi i seguenti rilievi:
Relativamente all'agglomerato n. 1
a)  "violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in quanto il piano dell'agglomerato n. 1, riguardando gran parte del centro storico dell'abitato (zona A del P. di F.), non si configura come piano particolareggiato di recupero, per come previsto dalla legge regionale n. 37/85... Pertanto, la problematica del recupero del centro storico va inquadrata all'interno del P.R.G.";
b)  "violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94, in quanto il piano dell'agglomerato è stato approvato con delibera del commissario regionale n. 3 del 16 gennaio 1996, che risulta successiva ai termini fissati al 30 aprile 1995, per la definizione della procedura approvativa dei piani particolareggiati di recupero";
—  con delibera n. 33 del 26 marzo 1997, esecutiva, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni dei progettisti di cui alla lettera datata 24 marzo 1997;
Relativamente all'agglomerato n. 2
a)  "violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in quanto il piano dell'agglomerato n. 2 non si configura come piano particolareggiato di recupero, per come previsto dalla legge regionale n. 37/85. Infine, come stabilito dalle circolari assessoriali n. 1 del 19 maggio 1986 e n. 3 del 22 maggio 1987, i criteri di individuazione nella perimetrazione devono seguire le prescrizioni di cui all'art. 18 della legge n. 865/71, secondo cui il centro edificato per ciascun abitato e nucleo abitato è delimitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree ed i lotti interclusi.
Nella fattispecie l'individuazione, nella zona afferente la linea ferrata F.C.E., è stata fatta considerando le singole particelle catastali e non i singoli edifici esistenti. Si evidenzia, altresì, che possono essere consentite nell'ambito degli agglomerati individuati soltanto modeste aree di completamento dettate da soluzioni progettuali di continuità tese al recupero urbanistico degli agglomerati abusivi, in quanto una ulteriore edificazione appesantirebbe il carico urbanistico e aggraverebbe le condizioni igienico-sanitarie dell'agglomerato. Pertanto, l'agglomerato abusivo n. 2 ubicato sul lato nord del centro urbano va inquadrato all'interno del piano regolatore generale";
b)  "violazione delle norme vigenti in materia di tutela della fascia di rispetto ferroviaria, in quanto l'agglomerato n. 2 risulta interessato dalla fascia di rispetto costituita dalla linea ferrata circumetnea";
c)  violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 1; con delibera n. 34 del 26 marzo 1997, esecutiva, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni dei progettisti di cui alla lettera datata 24 marzo 1997;
—  avverso l'agglomerato n. 2 sono state presentate n. 2 opposizioni e cioè: n. 4) ditta Visicaro Grazia e n. 6) ditta Consoli Salvatore. Con delibera commissariale n. 10 del 2 febbraio 1996, esecutiva, di approvazione del P.P.R.U. di che trattasi si prende atto delle controdeduzioni dei progettisti di cui alla lettera datata 22 lu glio 1997 con la quale dette opposizioni non vengono accolte;
Relativamente all'agglomerato n. 3
a)  "violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2 in merito alla perimetrazione dell'ambito abusivo. Viene contestata, altresì, la scelta delle aree a verde pubblico e a parcheggio effettuata fuori dal perimetro del piano anche se risultano aree libere all'interno dell'agglo merato;
b)  "violazione dell'art. 21 della legge regionale n. 37/85 in quanto esistono aree libere all'interno dell'ag glomerato;
c)  violazione delle norme vigenti in materia di tutela della fascia di rispetto ferroviaria: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2;
d)  violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 1;
—  con delibera n. 30 del 26 marzo 1997, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni prodotte dai progettisti di cui alla lettera datata 22 marzo 1997;
Relativamente all'agglomerato n. 4
a)  violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2 in merito alla perimetrazione dell'ambito abusivo.
Si evidenzia, altresì, che detta perimetrazione rientra nella fascia di rispetto cimiteriale;
b)  "violazione delle norme di tutela della fascia di rispetto cimiteriale, in quanto, come già detto, l'agglome rato ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale;
c)  violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 1;
—  con delibera n. 31 del 26 marzo 1997, esecutiva, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni prodotte dai progettisti di cui alla lettera datata 22 marzo 1997;
Relativamente all'agglomerato n. 5
a)  violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2 in merito alla perimetrazione dell'ambito abusivo.
Vi è da sottolineare che il perimetro della zona ubicata ad est dell'agglomerato, coincidente con la fascia di rispetto cimiteriale, interessa edifici che ricadono di conseguenza in parte all'interno del piano ed in parte al l'interno della suddetta fascia di rispetto cimiteriale;
b)  violazione delle norme vigenti in materia di tutela della fascia di rispetto ferroviaria: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2;
c)  violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 1;
—  con delibera n. 35 del 26 marzo 1997, esecutiva, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni prodotte dai progettisti di cui alla lettera datata 24 marzo 1997;
—  avverso l'agglomerato n. 5 sono state presentate n. 4 opposizioni e cioè: n. 1) ditta Di Perna Antonino; n.2) ditta La Malfa Filippo; n. 3) ditta Furnari Santina; n. 5) ditta Paladino Antonino. Con delibera commissariale n. 11 del 2 febbraio 1996, si prende atto delle controdeduzioni dei progettisti di cui alla lettera datata 22 luglio 1995, con la quale dette opposizioni non vengono accolte;
Relativamente all'agglomerato n. 6
a)  violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 2 in merito alla perimetrazione dell'ambito abusivo;
b)  violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94: si ribadisce quanto già espresso per l'agglomerato n. 1;
—  con delibera n. 32 del 26 marzo 1997 il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni prodotte dai progettisti datate 22 marzo 1997.
Considerato che:
—  le contestazioni assessoriali formulate con note prot. nn. 611/U, 613/U, 615/U, 617/U, 619/U del 25 gennaio 1997 e n. 185/U del 13 gennaio 1997 appaiono fondate:
—  con voto C.R.U. n. 542 dell'8 ottobre 1997 il P.R.G. con annesse PP.EE. e R.E. del comune di S. Maria di Licodia, adottato con delibera consiliare n. 12 del 24 gennaio 1994, è stato restituito per la rielaborazione totale alla luce delle considerazioni riportate in detto parere;
—  detti agglomerati abusivi dovranno essere inquadrati nello studio dello strumento urbanistico da rielaborare secondo il parere C.R.U. 542/97 sopra citato.
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere anche alla stregua del prevalente interesse pubblico connesso al rispetto del corretto ordine urbanistico, di annullare le delibere n. 12 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 3 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 1; le delibere n. 13 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 10 del 2 febbraio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 2; le delibere n. 15 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 4 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 3; le delibere n. 16 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 5 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 4; le delibere n. 14 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 11 del 2 febbraio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 5; le delibere n. 17 del 23 marzo 1995 di adozione e n. 6 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 6".
Ritenuto di dovere condividere il superiore pare re espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere quindi procedere all'annullamento delle delibere n. 12 del 23 marzo 1995, n. 3 del 16 gennaio 1996, n. 13 del 23 marzo 1995, n. 10 del 2 febbraio 1996, n. 15 del 23 marzo 1995, n. 4 del 16 gennaio 1996, n. 16 del 23 marzo 1995, n. 5 del 16 gennaio 1996, n. 14 del 23 marzo 1995, n. 11 del 2 febbraio 1996, n. 17 del 23 marzo 1995, n. 6 del 16 gennaio 1996;

Decreta:


Art. 1

Sono annullate ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 620 del 7 maggio 1998 in premessa riportato, la delibera consiliare, n. 12 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale n. 3 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 1 la delibera consiliare n. 13 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale n. 10 del 2 febbraio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 2, la delibera consiliare n. 15 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale n. 4 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 3; la delibera consiliare n. 16 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale n. 5 del 16 febbraio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 4; la delibera consiliare n. 14 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale e n. 11 del 2 febbraio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 5; la delibera consiliare n. 17 del 23 marzo 1995 di adozione e la delibera commissariale n. 6 del 16 gennaio 1996 di approvazione dell'agglomerato n. 6, riguardanti i piani particolareggiati di recupero del comune di S. Maria di Licodia;

Art. 2

Il comune di S. Maria di Licodia resta onorato, dalla data di notifica, di tutti gli adempimenti conseguenziali, del presente decreto, compresa la notifica dello stesso ai progettisti dei piani.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.29.1539)
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DECRETO 10 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato - servizio potenziamento e sviluppo di Palermo, relativo a lavori nel comune di Catania.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 3436 del 5 maggio 1997, assunta al prot. n. 29641 del 20 maggio 1997 di questo Assessorato, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato - servizio potenziamento e sviluppo di Palermo ha chiesto l'autorizzazione della variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 per la modifica dell'elettrodotto a 150 kv. "Catania-Siracusa", tra i sostegni nn. 342-347, in sostituzione del tracciato esistente ricadente nel comune di Catania, al fine di potere realizzare il mercato agro-alimentare;
Visto l'elaborato tecnico allegato alla suddetta nota prot. n. 3436 del 5 maggio 1997, contenente:
—  relazione tecnica datata 21 aprile 1997;
—  cartografia comune di Catania alla scala 1:25.000;
—  carta topografica 1:25.000 (I.G.M.);
—  planimetria catastale alla scala 1:4.000, foglio 46, con la visualizzazione del tratto esistente dell'elettrodotto e del nuovo tracciato;
—  planimetria in scala 1:2.000 del mercato agro-alimentare, autorizzato, con riportato il tracciato dell'elettrodotto esistente e il tracciato da realizzare;
—  profilo tecnico con ascisse e ordinate del nuovo tracciato dell'elettrodotto;
Vista la delibera n. 12 del 6 marzo 1998, con la quale il consiglio comunale di Catania ha espresso parere favorevole al progetto per i lavori di variante al tracciato dell'elettrodotto delle ferrovie dello Stato a 150 kv. "Catania-Siracusa", fra i sostegni nn. 342-347 in comune di Catania a condizione che la distanza del traliccio 346/U dalle S.P. 70/I non sia inferiore a ml. 100,00 e che i tralicci non più utili al tracciato dell'elettrodotto vengano rimossi;
Visto il parere n. 9 del 20 maggio 1998, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal gruppo XXVIII della D.R.U., che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato che:
1)  il procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 ed all'art. 6 della legge regionale n. 15/91, appare regolare, specificando, in particolare, che non necessita il parere del Genio civile ex art. 13 della legge regionale n. 64/74, trattandosi di un elettrodotto esistente già autorizzato, di cui lo spostamento interessa un tratto limitato;
2)  appare condivisibile la modifica dell'elettrodotto, in quanto, oltre ad interessare un breve tratto, la stessa è necessaria per la realizzazione del mercato agro-alimentare già autorizzato con decreto n. 1409/90, modificato con decreto n. 503/97.
Per tutto quanto su considerato, il gruppo 28/D.R.U. è del parere di ritenere meritevole d'approvazione il progetto di modifica del tratto di elettrodotto delle ferrovie dello Stato a 150 kv. "Catania-Siracusa", fra i sostegni nn. 342-347, che ricade nel territorio del comune di Catania con le condizioni di cui alla delibera del consiglio comunale n. 12 del 6 marzo 1998.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 20 maggio 1998, espresso del gruppo XXVIII/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 9 del 20 maggio 1998, espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. dell'Assessorato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni di cui alla delibera del consiglio comunale n. 12 del 6 marzo 1998, la variante relativa alla modifica dell'elettrodotto a 150 kv. "Catania-Siracusa", fra i sostegni nn. 342-347, in sostituzione del tracciato esistente ricadente nel comune di Catania, al fine di potere realizzare il mercato agro-alimentare.

Art. 2

L'ente ferrovie dello Stato, resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fa parte integrante del presente decreto l'elaborato planimetrico di cui in premessa, timbrato e vistato da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente ferrovie dello Stato ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.29.1543)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Approvazione di accordo decentrato relativo alla modifica del progetto di produttività "Cassazionisti" dell'Ufficio legislativo e legale.
Con D.P. Reg. 4 agosto 1998 n. 48/U.L.L., annotato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 agosto 1998 al n. 3431, è stata approvata l'ipotesi di accordo di cui al verbale sottoscritto in data 23 luglio 1998 dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Fiadel - Cisal relativa alla modifica del progetto di produttività "Cassazionisti" già approvato con D.P.Reg. 29 gennaio 1998, n. 3/U.L.L. ed in corso di attuazione presso l'Ufficio legislativo e legale.
(98.36.1859)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Occupazione permanente di immobili siti nel comune di Ribera per l'esecuzione di lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Castello - lotto 3 - Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo. Convenzione n. 801 del 16 luglio 1991.
Con decreto n. 769 del 15 giugno 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Ribera a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:
Comune di Ribera
1)  Bonifacio Carmela fu Leonardo maritata Russo: foglio 36, particella 83, superficie asservita mq. 466, indennità totale L.340.965;
2)  Canduscio Ignazio, nato a Ribera il 26 settembre 1929: foglio 36, particelle 85, 84, 81, superficie asservita mq. 1428, indennità totale L.1.057.895;
3)  Spallino Domenico, nato a Ribera l'8 settembre 1931: foglio 34, particelle 215, 222, superficie espropriata mq. 490, superficie asservita mq. 190, indennità totale L.3.062.020.
(98.28.1469)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ac ca de mia di belle arti di Palermo.
Con decreto n. 488 del 23 giugno 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato ricostituito per la durata di un triennio il consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo che risulta così costituito:
—  dott. Aldo Sarullo, presidente;
—  direttore pro-tempore dell'Accademia di belle arti di Palermo, componente;
—  prof. Giovanni Averna, componente;
—  prof. Calogero Piro, componente.
Con successivo provvedimento il consiglio di amministrazione verrà integrato con il componente in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(98.28.1452)
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Sostituzione di un componente del comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva.
Con decreto n. 6299 del 30 giugno 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, in sostituzione della dott.ssa Salvatrice Severino, il dott. Luigi Castellucci è stato nominato componente del comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva, quale rappresentante dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(98.28.1443)
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ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Fusione per incorporazione della Banca popolare di Calatafimi S.p.A. nella Banca popolare S. Angelo, società cooperativa a r.l., con sede in Licata.
Con decreto n. 236/98 9/F del 23 giugno 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata la fusione per incorporazione della Banca popolare di Calatafimi S.p.A., con sede in Calatafimi (TP) nella Banca popolare S. Angelo società cooperativa a r.l., con sede in Licata (AG), fatta salva la facoltà per gli azionisti della "Calatafimi", previa esplicita richiesta scritta, di ottenere, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di fusione, il rimborso integrale delle proprie azioni sulla base del rapporto di cambio che comporta l'attribuzione di una nuova azione della "S. Angelo" del valore nominale di L. 5.000 ogni 5 azioni della "Calatafimi" e il diritto alla partecipazione agli utili delle azioni concambiate a partire dal 1° gennaio 1999.
(98.28.1429)
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Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, con sede in Gela.
Con decreto n. 238/98 9/F del 26 giugno 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 125, della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Gela (CL).
(98.28.1428)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina di componenti del Consiglio regionale della pe sca.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con decreto n. 1398 del 12 giugno 1998, vistato in data 24 giugno 1998 dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ha nominato il prof. Dino Levi rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, ed il sig. Gaetano Urzì, rappresentante della Lega regionale delle cooperative, componenti del Consiglio regionale della pesca, per il quadriennio 1998-2002.
(98.28.1487)
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Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Palma zoo, con sede nel comune di Alcamo.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1379/I/VI dell'11 giugno 1998, dott. Giovanni Ditta, nato a Trapani il 28 settembre 1949 e residente in Trapani, via degli Elimi n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Palma zoo, con sede nel comune di Alcamo, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Gianpaolo Pace.
(98.28.1447)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Riconoscimento di personalità giuridica alla Casa di ospitalità Cardinale Dusmet di Belpasso.
Con decreto n. 1136/9°AA.SS. del 5 giugno 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali al n.1021 del 9 giugno 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, della Casa di ospitalità Cardinale Dusmet di Belpasso (CT).
(98.28.1446)
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Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
Con decreto n. 700 dell'8 giugno 1998, l'Assessore per gli enti locali, ai sensi dell'art. 30 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, ha istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
(98.28.1444)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
Con decreto n. 1208 del 26 giugno 1998, dell'Assessore per l'industria, l'incarico conferito al sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso l'Assessorato dell'industria, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con decreto n. 1053 del 10 giugno 1998, è stato esteso all'esame e adozione dei seguenti atti:
—  autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di cessione volontaria per le aree di S. Pier Niceto e San Filippo del Mela;
—  autorizzazione alla sottoscrizione di richiesta istruttoria patto territoriale alla Europrogetti e Finanza S.p.A.;
—  aspettativa per malattia alla dipendente Cozzo Rosaria;
—  autorizzazione alla sottoscrizione del bilancio civilistico dell'esercizio 1997 da allegare al mod. 760;
—  autorizzazione alla firma del mod. 760 e della dichiarazione annuale I.V.A. relativa al 1997.
(98.28.1508)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la valutazione dei pazienti da inserire nella sperimentazione del multitrattamento Di Bella.
L'Assessore per la sanità, con decreto n. 24819 del 12 marzo 1998, ha nominato presso il Comitato regionale per la valutazione dei pazienti da inserire nella sperimentazione del multitrattamento Di Bella il prof. Francesco La Torre, direttore dell'istitu to di clinica oncologica e di ricerca sui tumori dell'Università di Messina, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Tarantino, dirigente di II livello della divisione di oncologia dell'Azienda ospedaliera "S. Antonio Abate" di Trapani, componente.
(98.28.1459)
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Revoca dei decreti 16 marzo 1996 e 22 ottobre 1996, relativi all'autorizzazione al macello privato della ditta Granifero Vita di Partinico per la produzione di carne bovina, equina, suina, ovina e caprina.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 25498 del 21 maggio 1998 sono stati revocati i decreti n. 18812 del 16 marzo 1996 e n. 20436 del 22 ottobre 1996, con cui il macello privato della ditta Granifero Vita di Partinico (PA) era stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, equina, suina, ovina e caprina, identificato con il numero 026/M ed iscritto nell'elenco regionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94.
(98.28.1449)
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Sospensione del decreto 4 gennaio 1997, relativo al l'autorizzazione al pubblico macello di Piedimonte Etneo per la produzione di carne bovina, equina, suina, ovina e caprina.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 25913 del 2 luglio 1998 è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 21157 del 4 gennaio 1997, con il quale il pubblico macello di Piedimonte Etneo (CT) era stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, equina, suina, ovina e caprina, identificato con il numero 044/M ed iscritto nell'elenco regionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94.
(98.28.1526)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani.
Con decreto n. 266/D.R.U. del 12 giugno 1998, è stata approvata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma V della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Trapani, adottata con deliberazio-ne del consiglio comunale n. 15 del 30 gennaio 1998, relativa alla realizzazione del progetto di un centro sociale polivalente a servizio delle frazioni di Fulgatore, Ummari, Mokarta all'interno dell'abitato di Fulgatore, da zona territoriale omogenea "B5" a zona "F" per attrezzatura centro sociale, così come previsto nell'elaborato E.5.b. bis del P.R.G. adottato e trasmesso a questo Assessorato.
(98.27.1407)
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Variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Caccamo.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 272/D.U.R. del 19 giugno 1998, ha approvato la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Caccamo, di cui alla deliberazione di commissione straordinaria n. 50 del 16 ottobre 1997, avente per oggetto «variante urbanistica in contrada Serrone per impianto di distribuzione carburante».
(98.27.1406)
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Nulla osta al comune di Castelbuono per la realizzazio ne di lavori stradali.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 318/V.I.A. del 7 luglio 1998, ha concesso al comune di Castelbuono il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per i lavori di trasformazione in rotabile della strada comunale "Portella Sciara-Liccia", 1° tronco.
(98.28.1506)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 320/DRU del 7 luglio 1998, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Cinisi adottata con deliberazione consiliare n. 87 dell'8 settembre 1997, con le modifiche di cui al provvedimento di osservazioni prot. n. 3853 del 30 marzo 1998, alla deliberazione di controdeduzioni n. 49 del 14 maggio 1998 e ai rilievi contenuti nel rapporto del gruppo XXVI/D.R.U. n. 221 del 22 giugno 1998.
(98.28.1499)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Palermo per la sistemazione di una strada nel comune di Sclafani Bagni.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 324/VIA del 7 luglio 1998, ha concesso alla Provincia regionale di Palermo il N.O., ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per il progetto di sistemazione della strada "Miano" nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA).
(98.28.1504)
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Nulla osta al progetto di sistemazione e miglioramento di alcune strade nel comune di Tortorici.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 321/VIA del 7 luglio 1998, ha concesso il N.O., ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto di sistemazione e miglioramento delle strade comunali Pullo (tratti tra Provinciale Pullo-Case Calanni Macchio), Sceti-Valle Vena (tratto Sceti-Valle Vena-Case Rocchetta), Panazzi (tratto strada comunale Oliva) nel comune di Tortorici (ME), con prescrizioni.
(98.28.1501)
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Nulla osta al progetto per la sistemazione e pavimentazione di una strada nel comune di Cefalà Diana.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 322/VIA del 7 luglio 1998, ha concesso il N.O., ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto di sistemazione e pavimentazione del 1° tronco della strada vicinale "Erbe bianche-Crete" nel comune di Cefalà Diana (PA), con prescrizioni.
(98.28.1502)
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Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta per il potenziamento di un impianto di depurazione.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 323/9 del 7 luglio 1998, ha concesso il N.O., all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, con sede legale in Caltanissetta, via Peralta, Z.I., per la realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio della zona industriale di contrada Calderaro di ulteriori due moduli, con prescrizioni.
(98.28.1500)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcune Aziende autonome di soggiorno e turismo della Regione.
Con decreto n. 788/VII TUR. del 26 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie la dott.ssa Rosa Calì.
(98.28.1450)


Con decreto n. 790/VII TUR. dell'1 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di turismo di Siracusa l'arch. Margherita Modica.
(98.28.1451)


Con decreto n. 800/VII TUR. del 2 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di turismo di Milazzo il sig. Mario Ciacciofera.
(98.28.1485)


Con decreto n. 801/VII TUR. del 2 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina il dott. Giuseppe Amato.
(98.28.1484)

Con decreto n. 802/VII TUR. del 2 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Caltagirone il dott. Pietro Di Miceli.
(98.28.1483)


Con decreto n. 825/VII TUR. del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela il sig. Antonino Drago.
(98.28.1482)


Con decreto n. 826/VII TUR. del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Acireale il sig. Giuseppe Palmeri.
(98.28.1481)


Con decreto n. 827/VII TUR. del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice la dott.ssa Maria Giacoma.
(98.28.1479)


Con decreto n. 828/VII TUR. del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Giardini Naxos il dott. Giuseppe Aveni.
(98.28.1480)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 6 maggio 1998, n. 27.
Disciplina per l'accesso ai fondi a carico del capitolo 77504 del bilancio della Regione siciliana - Esercizio finanziario 1998 e successivi.
Ai magnifici rettori delle università degli studi
di Palermo, Catania, Messina
Capitolo 77504
CONTRIBUTI AD ISTITUTI UNIVERSITARI
PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

1)  Requisiti per l'ammissibilità ai contributi del capitolo 77504
I richiedenti devono dichiarare, alla data di presentazione dell'istanza, di:
a)  non avere in corso la conduzione di ricerche precedentemente finanziate da questoAssessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione;
b)  avere totalmente utilizzato eventuali precedenti contributi a carico del capitolo 77504. A tale fine i richiedenti devono citare la ricerca finanziata, ultimata e pubblicata;
c)  avere rimborsato le somme non utilizzate mediante versamento nel conto entrata del bilancio regionale, capitolo 3717, capo X;
d)  di avere o non avere ottenuto, all'atto della domanda, contributi integrativi a sostegno della medesima ricerca.
2)  Istanze
Possono presentare istanza di contributo (una sola per ciascuna struttura) gli istituti e i dipartimenti universitari che designeranno il responsabile scientifico della ricerca proposta. Il responsabile scientifico dovrà rivestire la qualifica di professore ordinario, associato o ricercatore confermato.
Ogni docente-ricercatore può partecipare ad una sola unità di ricerca.
Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere presentate mediante il modello allegato e contenere tutte le indicazioni nello stesso contemplate.
Le istanze, in duplice copia con elenco riepilogativo, devono essere inviate dal rettore di ciascuna università a questo Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, sito in via Notarbartolo n. 17 - Palermo, entro il termine perentorio del 30 marzo di ogni anno e, solo per il corrente esercizio finanziario, entro il termine del 15 giugno.
Il rettore, nel trasmettere le istanze, dovrà allegare apposita dichiarazione circa l'impegno da parte dell'università di provvedere all'apporto, con i fondi del proprio bilancio, di una quota integrativa pari al 20% del costo globale ammissibile delle ricerche finanziate dalla Regione.
3)  Ripartizione fondi
La ripartizione dei fondi sarà effettuata in misura paritaria fra le tre università siciliane.
Apposita commissione di consulenza tecnico-scientifica dell'Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, valuterà i progetti pervenuti, secondo i criteri sottoriportati:
a)  validità della ricerca, che dovrà essere di base o applicata e prevedere aspetti finalizzati di prevalente interesse regionale, con particolare riguardo ai beni culturali, ambientali e naturali, alla valorizzazione delle risorse, all'innovazione e alla qualificazione professionale;
b)  adeguatezza della richiesta di contributo alla disponibilità del capitolo di spesa regionale; in ogni caso la richiesta non dovrà superare la somma di L. 50.000.000;
c)  il contributo erogato dalla Regione al singolo progetto approvato sarà pari all'80% del costo totale ammissibile della ricerca.
Il rimanente 20% verrà erogato dall'Università con prelevamento da propri fondi all'uopo destinati.
La ricerca deve essere ultimata entro un biennio dalla concessione del contributo, testimoniata dalla pubblicazione dei risultati conseguiti, con obbligo, da parte del responsabile della ricerca, di fornire a questo Assessorato cinquanta copie della pubblicazione medesima.
Può essere richiesta dagli interessati la proroga per un periodo non superiore ad un anno: trascorso tale periodo, in assenza di giustificato motivo, si procederà alla revoca del contributo ed alla richiesta di versamento nel conto entrata del bilancio regionale della somma finanziata.
Al pagamento della somma impegnata si provvederà mediante mandato diretto a favore dell'università degli studi di appartenenza con destinazione alla struttura del richiedente; il 50% dell'intera somma sarà assegnato a registrazione del decreto d'impegno; il 25% dopo un anno, a presentazione della relazione informativa sullo stato della ricerca; il saldo a ricerca ultimata e pubblicata.
L'erogazione del saldo è altresì subordinata all'acquisizione, da parte di questo Assessorato, della documentazione di spesa, in copia conforme all'originale, relativa alla totale utilizzazione del contributo.
E' consentita la possibilità di produrre, per una cifra non superiore al 25% del contributo, giustificativi di spesa non ancora quietanzati.
L'eventuale rinuncia al saldo spettante – dovuta, ad esempio, ad economie realizzate – non esonera le strutture universitarie dalla presentazione della documentazione giustificativa relativa alle somme effettivamente spese.
Eventuali somme non utilizzate devono essere restituite mediante versamento nel conto entrata del bilancio regionale – capitolo 3717, capo X – e copia della relativa quietanza deve essere inviata a questo Assessorato.
La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CROCE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 31.

Allegati
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Contributi ad istituti universitari per attività di ricerca capitolo 77504 del bilancio della Regione siciliana
RICHIESTA DI CONTRIBUTO ANNO 1998

Università di    
Struttura:   
Istituto/Dipartimento  Facoltà 
           
  Telefono         Fax  
Titolo della ricerca    
   
   
   


   
   
   
   
Area scientifico disciplinare   


Responsabile scientifico della ricerca
           
  (cognome) (nome) 
       
  (qualifica) (settore scientifico disciplinare) 

Componenti il gruppo di ricerca


  N. Cognome e nome Qualifica Facoltà Istituto/Dipartimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 


Relazione illustrativa sulla ricerca da svolgere e sugli obiettivi che si intendono raggiungere


















Cenni sull'attività svolta dalla struttura e dai componenti il gruppo della ricerca ed eventuali pubblicazioni (max 5) di particolare rilievo


















Voci di spesa
A)  Materiale inventariabile       L.  
B)  Materiale di consumo       L.  
C)  Collaborazione personale estraneo (unità n. ..................)       L.  
D)  Pubblicazione risultati ricerca       L.  
  Totale A+B+C+D L.  

Si allega dichiarazione di cui al punto 1 della circolare regionale (Requisiti per l'ammissibilità ai contributi capitolo 77504).
  Firma del responsabile scientifico 
   
  Firma del direttore della struttura 
      Data  

(98.27.1425)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 12 giugno 1998, prot. n. 4535.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Ai Comuni della Sicilia
A tutte le Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura della Regione
Agli Uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della Regione
All'Unione regionale delle camere di commercio
Alle Provincie regionali
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1998, detta norme sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio.
L'art. 1, comma 2, del succitato decreto legislativo recita testualmente "Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
Pertanto, avendo la Regione siciliana competenza esclu siva in materia di commercio (art. 14, lett. d, dello Statuto e relative norme di attuazione) per l'applicazione della riforma sul commercio nel territorio regionale occorre una specifica norma di recepimento.
Conseguentemente, si fa osservare che, nelle more che l'A.R.S. emani una propria normativa sulla problematica in questione, nella Regione siciliana continueranno ad applicarsi la legge n. 426/71, recepita con legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, nonché le successive norme di attuazione e di modifica della stessa legge n. 426.
  L'Assessore: BENINATI 

(98.29.1549)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 5 agosto 1998, n. 316.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15, legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, legge 28 novembre 1996, n. 608 e art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Comunicazione.
A tutti gli enti convenzionati
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Questo Assessorato, nel procedere alla ripartizione delle somme necessarie agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, ha verificato che taluni enti convenzionati hanno attivato i piani di inserimento professionale per un numero di giovani superiore a quello accordato e riportato nell'allegato 1 (penultima colonna "Totale acc") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98.
Nel ricordare che i giovani utilizzati presso i soggetti utilizzatori, che hanno presentato direttamente a questo Assessorato regionale del lavoro la richiesta ed autorizzati nell'allegato 3 e 4 della circolare suindicata, e che successivamente hanno aderito alla convenzione a suo tempo stipulata, sono da computare a parte, si rammenta che il limite autorizzato non può essere superato.
Eventuali attestazioni superiori al predetto limite dovranno essere tempestivamente annullate a cura dell'ente convenzionato, pena la revoca della convenzione stessa.
Gli enti convenzionati di carattere regionale sono invitati a coordinare le attività in raccordo con le strutture provinciali onde evitare che venga superato il numero massimo dei giovani assegnati ad ogni struttura.
Si rammenta, altresì, che gli enti convenzionati non possono più rilasciare alcuna attestazione, e, pertanto, i piani residui non possono essere più attivati.
Gli enti in indirizzo sono tenuti a comunicare a questo coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, il numero complessivo dei piani non attivati.
Pervengono inoltre varie richieste circa la possibilità, da parte degli enti convenzionati, di riassegnare un piano di inserimento già attivato, ad altro soggetto utilizzatore, a seguito di rinuncia.
A tal proposito occorre precisare che la Commissione regionale per l'impiego, con parere reso nella seduta del 30 luglio 1998, ha ritenuto che tale procedura sia da escludere tassativamente.
La Commissione regionale per l'impiego, ha ritenuto altresì possibile il subentro di un giovane ad un'altro, nello stesso soggetto utilizzatore, a seguito di rinuncia.
In tal caso il giovane sostituto andrà a coprire il periodo residuo del piano di inserimento ed il soggetto utilizzatore sarà onerato di ripetere la procedura per l'assegnazione prevista dalla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.34.1784)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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