REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Convocazione  pag.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 settembre 1998, n. 23.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26  pag.


LEGGE 7 settembre 1998, n. 24.
Norma per l'attivazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Occupazione permanente di immobili siti nel comune di Ragusa per l'esecuzione di lavori in concessione per la realizzazione dei lotti di opere relative all'utilizzazione delle acque del serbatoio "S. Rosalia" sul Fiume Irminio, 4° lotto, Acquedotti rurali. Convenzione E.S.A. (PA) n. 779 del 19 giugno 1991  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 13 



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA





ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Convocazione

In esecuzione del combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto della Regione siciliana e 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea è convocata in sessione ordinaria per martedì 22 settembre 1998, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:
 I)  comunicazioni;
II)  lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera D), e 153 del Regolamento interno della mozione:
N. 235 - Iniziative a seguito della grave situazione di tensione determinatasi a Lampedusa e nell'Isola per il massiccio afflusso di immigrati.

L'Assemblea regionale siciliana

Premesso che:
—  la grave situazione di tensione determinatasi a seguito del massiccio afflusso di immigrati sulle coste di Lampedusa e dell'Isola, con conseguente affollamento dei centri di accoglienza, ha dato luogo a gravi manifestazioni d'insofferenza e tentativi di fuga;
— queste vicende evidenziano una generale impreparazione a gestire un fenomeno che ormai da anni riguarda le coste del nostro Paese e, in particolare, del territorio siciliano;
—  la vicenda ha dimostrato l'assoluta assenza di linee d'indirizzo politico in materia di immigrazione da parte del Governo regionale, nonostante la presenza di una Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione che avrebbe dovuto essere attivata ai sensi delle leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 giugno 1984, n. 38, così come si sarebbero dovuti chiamare tutti gli enti interessati a suggerire le misure necessarie e a predisporle per tempo attraverso le Conferenze regionali da tenersi ogni due anni,

Impegna il Governo della Regione

— a convocare immediatamente la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione;
—  ad attivare tutti i mezzi disponibili, in raccordo con gli enti locali e le autorità statali preposte, per assicurare condizioni di accoglienza vivibili e un'adeguata assistenza sanitaria;
— ad assumere iniziative presso il Governo nazionale per garantire la sorveglianza lungo le coste della Sicilia e delle isole minori, e le iniziative diplomatiche necessarie e garantire forme di cooperazione con i paesi di provenienza dei principali flussi migratori.
(31 luglio 1998)
Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pezzino, Pignataro, Silvestro, Speziale, Trimarchi, Villari, Zago, Zanna
III)  discussione del disegno di legge:
—  «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI» (nn. 413, 458/A) (seguito). relatore: on. Speziale;
IV)  votazione finale dei disegni di legge:
1)  «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998» (n. 576/A);
2)  «Provvedimenti in favore delle tonnare siciliane, del quartiere Ortigia diSiracusa ed in favore di teatri. Interventi per l'istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra» (n. 727/A);
3)  «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche» (203/A).
Palermo, 5 settembre 1998.
Il Presidente: CRISTALDI
(98.37.1888)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 7 settembre 1998, n. 23.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

1.  All'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, le parole "30 giugno 1998" sono sostituite con le parole "31 dicembre 1998".
2.  Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dal Comitato regionale di controllo nonché l'attività da esso svolta nel periodo ricompreso tra il 30 giugno 1998 e l'entrata in vigore della presente legge.
3.  All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1998 valutato in lire 2.160 milioni si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione.

Art. 2.
Attuazione nella Regione siciliana di norme
della legge 15 maggio 1997, n. 127

1.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.
3.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2; 3; 4; 5, comma 4; 6; 10; 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 7 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per gli enti locali  MISURACA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
L'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, a seguito delle modifiche apportate dalla legge che qui si annota, è il seguente:

«Art. 2.
Validità temporale del rinnovo del CORECO

1.  I Presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2.  Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44».
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Art. 14. – 1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2.  La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'am ministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis.  Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis.  Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, an che nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto dalle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la Conferenza è sciolta.
4.  Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei mi nistri.
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curava l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
Art. 14-bis. – 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.
Art. 14-ter – 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 14-quater. – 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 lu glio 1986, n. 349.
2.  Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".
Note all'art. 2, comma 3:
—  L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 127, così di spone:

«Art. 2.
Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica

1.  L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. – 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2.  La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3.  I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Re pubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4.  Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41".
2.  L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. – 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".
3.  I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in ferma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
11.  E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".
12.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a)  riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b)  eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima am ministrazione;
c)  eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d)  revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e)  riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g)  riduzione del numero di procedimenti; amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13.  Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14.  Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15.  I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 506, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale».
—  L'art. 3 della legge n. 127/97 così dispone:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). – 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviati per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
—  L'art. 4 della legge n. 127/97 così dispone:

«Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.


Distintivo del sindaco»

«1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
—  "7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla del la spalla destra"».
—L'art. 5, comma 4 della legge n. 127/97 così dispone:
«4.  All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine, il seguente comma: "2-bis. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"».
— L'art. 6 della legge n. 127/97, così dispone:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). – 1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"1.  I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis)  Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.  Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter.  In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater.  Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione".
4.  Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"5-bis.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
5.  Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6.  Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.  Il comma 6 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni o per responsabilità, particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8.  Al comma 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato dalla giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".
9.  All'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36.
3-ter.  Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10.  Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis  (Direttore generale). – 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2.  Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore-generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4.  Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
11.  All'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.  I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria''.
12.  Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
13.  Il comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:
"1.  L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis.  Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
14.  Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15.  L'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). – 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16.  Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17.  Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18.  All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b)  al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c)  al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19.  In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20.  Al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21.  Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996».
—L'art. 10 della legge n. 127/97 e successive modifiche, così dispone:
«Disposizioni in materia di giudizio di conto – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2.  Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b)  al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma».
—L'art. 12 della legge n. 127/97, così dispone:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica) – 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2.  I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
5.  Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6.  Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
6-bis.  I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi».
—L'art. 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64 della legge n. 127/97, così, rispettivamente, dispongono:
«8.  All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».
9.  Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre».
10.  Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
24.  I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
«1.  Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2.  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4.  Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».
51.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52.  La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
54.  Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55.  Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56.  Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57.  La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58.  All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire contestualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 no vembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
«4-bis.  Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore».
63.  Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64.  Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), n. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 743
«Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Misuraca) in data 6 luglio 1998.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 9 luglio 1998.
Esaminato nella seduta n. 130 del 21 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 130 del 21 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 113 del 30 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 131 del 30 luglio 1998.
Relatore: Turano.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 183 del 31 luglio - 1 agosto 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1822)
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LEGGE 7 settembre 1998, n. 24.
Norma per l'attivazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.200 milioni, e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2.  All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21257 - codice 1015. Per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento iscritto al capitolo 21257 - codice 1003.
3.  Per gli anni successivi al 2000 l'onere sarà determinato, fino al 5 giugno 2005, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.
4.  L'Assessore per la sanità emana le direttive per la gestione dei rapporti tra le aziende sanitarie e la società "Servizi sanitari S.p.A.".

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 7 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il lavoro, la previ-  BRIGUGLIO 

denza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, re cante:
«Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi», così dispone:
«La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette: altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale».
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, disciplina il bilancio annuale di previsione della Regione siciliana.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 749
«Norme per l'attivazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Capodicasa, Crisafulli, Lo Certo, Monaco, Pezzino, Piro il 16 luglio 1998.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" il 16 luglio 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 179 del 28 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1824)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Occupazione permanente di immobili siti nel comune di Ragusa per l'esecuzione di lavori in concessione per la realizzazione dei lotti di opere relative all'utilizzazione delle acque del serbatoio "S. Rosalia" sul Fiume Irminio, 4° lotto, Acquedotti rurali. Convenzione E.S.A. (PA) n. 779 del 19 giugno 1991.

Con decreto n. 695 del 27 maggio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Ragusa a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:
Comune di Ragusa
1)  ditta Abate Guglielmo, nato il 3 gennaio 1928: partita 7224, foglio 90, particelle 28, 317, superficie asservita mq. 350,00, indennità totale L. 101.710;
2)  ditta Abbate Carmelo, nato il 18 febbraio 1944: partita 4217, foglio 83, particelle 398, 399, superficie asservita mq. 234,00, indennità totale L. 67.920;
3)  ditta Abbate Margherita, nata il 30 gennaio 1914: partita 6660, foglio 82, particella 246, superficie asservita mq.160,00, indennità totale L. 46,420;
4)  ditta Abbate Rosario, nato il 29 ottobre 1933: partita 4327, foglio 83, particella 325, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 58,051;
5)  Adamo Giorgio, nato il 17 gennaio 1925: partita 4103, fo glio 83, particella 170, superficie asservita mq.400,00, indennità totale L. 170.284;
6)  ditta Ricca Michele, nato il 29 settembre 1960: partita 1258, foglio 104, particella 89, superficie asservita mq. 520,00, indennità totale L. 159.227;
7)  ditta Agosta Rosaria, nata il 5 giugno 1944: partita 8460, foglio 44, particella 139, superficie asservita mq. 140,00, indennità totale L. 18.611;
8)  ditta Baglieri Angelo, nato il 14 ottobre 1937: partita 6569, foglio 83, particella 422, superficie asservita mq. 480,00, indennità totale L. 154.139;
9)  ditta Baglieri Concetta, nata il 20 gennaio 1938: partita 9512, foglio 90, particella 259, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 38.609;
10)  ditta Baglieri Francesca, nata il 10 febbraio 1958: partita 10050, foglio 44, particella 169, superficie asservita mq. 210,00, indennità totale L. 64.373;
11)  ditta Baglieri Giovanna di Rosario maritata Zocco, nata il 2 febbraio 1938: partita 754, foglio 90, particella 187, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 29.073;
12)  ditta Baglieri Maria, nata il 28 marzo 1966: partita 10994, foglio 90, particella 58, 59, 388, superficie asservita mq. 540,00, indennità totale L. 156.993;
13)  ditta Baglieri Michela, nata il 5 febbraio 1942: partita 6839, foglio 55, particella 115, superficie asservita mq. 172,00, indennità totale L. 47.635;
14)  ditta Biazzo Concetta, nata il 5 marzo 1929: partita 1044, foglio 103, particella 469, 470, superficie asservita mq. 58,00, indennità totale L. 23.530;
15)  ditta Marù Salvatore, nato l'1 novembre 1946: partita 1144, foglio 103, particella 605, superficie asservita mq. 138,00, indennità totale L. 55.985;
16)  ditta Marù Salvatore, nato l'1 novembre 1946: partita 1144, foglio 103, particelle 194, 197, 671, 672, 675, 681, superficie asservita mq. 702,00, indennità totale L. 284.406;
17)  ditta Brafa Misicoro Rosaria, nata il 7 settembre 1939: partita 9975, foglio 83, particelle, 76, 158, superficie asservita mq. 666,00, indennità totale L. 197.795;
18)  ditta Calabrese Giovanni, nato l'1 ottobre 1933: partita 866, foglio 55, particella 60, superficie asservita mq. 480,00, indennità totale L. 132.935;
19)  ditta Calabrese Rosario, nato il 19 gennaio 1933: partita 9424, foglio 83, particella 20, superficie asservita mq. 60,00, indennità totale L. 18.015;
20)  ditta Camilleri Salvatrice, nata il 28 febbraio 1942: partita 7501, foglio 44, particella 172, superficie asservita mq. 560,00, indennità totale L. 171.661;
21)  ditta Camilleri Salvatrice, nata il 28 dicembre 1942: partita 1062, foglio 103, particella 375, superficie asservita mq. 96,00, indennità totale L. 29.378;
22)  ditta Canzonieri Angela, nata il 20 ottobre 1924: partita 888888, foglio 55, particella 174, superficie asservita mq. 360,00, indennità totale L. 99.717;
23)  ditta Cappello Emanuele fu Giorgio, nato il 28 giugno 1912: partita 573, foglio 48, particelle 282, 283, superficie asservita mq. 236,00, indennità totale L. 65.330;
24)  ditta Cappello Giorgia, nata il 6 luglio 1935: partita 8200, foglio 48, particella 82, superficie asservita mq. 40,00, indennità totale L. 12.256;
25)  ditta Cappello Giorgia, nata il 6 settembre 1928: partita 4567, foglio 48, particelle 88, 232, superficie asservita mq. 128,00, indennità totale L. 39.213;
26)  ditta Cappello Giuseppe, nato il 30 ottobre 1932: partita 4567, foglio 48, particella 152, superficie asservita mq. 90,00, indennità totale L. 27.571;
27)  ditta Cappello Marianna, nata il 29 marzo 1937: partita 6131, foglio 19, particella 67, superficie asservita mq. 320,00, indennità totale L. 88.500;
28)  ditta Cappello Giovanna, nata il 7 febbraio 1943: partita 588, foglio 48, particella 291, superficie asservita mq. 220,00, indennità totale L. 60.900;
29)  ditta Cappello Giovanna, nata il 7 febbraio 1943: partita 8121, foglio 48, particella 150, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 49.828;
30)  ditta Cappello Tereso, nato il 24 novembre 1925: partita 7909, foglio 48, particella 186, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 30.635;
31)  ditta Corallo Giuseppe, nato il 18 marzo 1931: partita 8200, foglio 48, particella 81, superficie asservita mq. 50,00, indennità totale L. 13.843;
32)  ditta Caruso Antonino, nato il 4 giugno 1932: partita 957, foglio 103, particella 438, superficie asservita mq. 140,00, indennità totale L. 42.862;
33)  ditta Caruso Giovanna, nata il 4 maggio 1939: partita 8459, foglio 44, particella 235, superficie asservita mq. 400,00, indennità totale L. 110.796;
34)  ditta Castello Salvatore, nato il 2 ottobre 1940: partita 994, foglio 30, particelle 35, 36, 77, superficie asservita mq. 1814,00, indennità totale L. 502.307;
35)  ditta Castello Vincenza, nata il 16 ottobre 1929: partita 10130, foglio 48, particella 83, superficie asservita mq. 300,00, indennità totale L. 91.904;
36)  ditta Barone Carmelo, nato il 2 febbraio 1951; Barone Giovanni, nato il 2 febbraio 1916; Maltese Giovanna, nata l'11 settembre 1955: partita 11178, foglio 90, particella 88, superficie asservita mq. 192,00, indennità totale L. 55,795;
37)  ditta Baglieri Grazia, nata il 19 dicembre 1916, Cicero Margherita, nata il 3 dicembre 1945: partita 9540, foglio 90, particella 86, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 58.111;
38)  ditta Di Grandi Franco Gianbattista, nata il 30 novembre 1929: partita 1134, foglio 104, particelle 77, 78, superficie asservita mq. 140,00, indennità totale L. 40.507;
39)  ditta Di Natale Natala, nata il 28 novembre 1935: partita 154, foglio 103, particella 296, superficie asservita mq. 272,00, indennità totale L. 110.347;
40)  ditta Cascone Rosario, nato il 10 marzo 1924: partita 774, foglio 102, particella 262, superficie asservita mq. 32,00, indennità totale L. 9.785;
41)  ditta Giurdanella Carmelo, nato il 24 gennaio 1927: partita 414, foglio 90, particelle 237, 511, superficie asservita mq. 400,00, indennità totale L. 116.249;
42)  ditta Giurdanella Giorgio, nato l'1 gennaio 1956: partita 41, foglio 105, particelle 51, 52, superficie asservita mq. 848,00, indennità totale L. 344.077;
43)  ditta Giurdanella Pasquale, nato il 29 luglio 1945: partita 692, foglio 104, particelle 74, 76, superficie asservita mq. 1080,00, indennità totale L. 298.781;
44)  ditta Guarrasi Giorgio, nato il 2 maggio 1937: partita 7501, foglio 44, particella 19, superficie asservita mq. 520,00, indennità totale L. 159.399;
45)  ditta Guastella Giorgia, nata il 13 ottobre 1932: partita 7909, foglio 48, particella 187, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 61.269;
46)  ditta Giurdanella Pasquale, nato il 29 luglio 1945: partita 692, foglio 104, particella 75, superficie asservita mq. 340,00, indennità totale L. 30.099;
47)  ditta La Rosa Felicia, nata il 18 aprile 1947: partita 11145, foglio 55, particelle 168, 172, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 49.858;
48)  ditta La Terra Giovanni, nato il 13 gennaio 1942: partita 787, foglio 104, particella 27, superficie asservita mq. 128,00, indennità totale L. 35.417;
49)  ditta Libano Giuseppa, nata il 12 dicembre 1931: partita 5488, foglio 44, particella 170, superficie asservita mq. 480,00, indennità totale L. 147.138;
50)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 421, foglio 102, particella 180, superficie asservita mq. 28,00, indennità totale L. 11.349;
51)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 422, foglio 102, particella 183, superficie asservita mq. 36,00, indennità totale L. 14.591;
52)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 421, foglio 102, particella 185, superficie asservita mq. 36,00, indennità totale L. 14.591;
53)  ditta Lucifora Giuseppe, nato il 12 aprile 1947: partita 1250, foglio 103, particelle 376, 378, 475, superficie asservita mq. 578,00, indennità totale L. 168.514;
54)  ditta Mallia Gaetano, nato il 23 giugno 1946: partita 6481, foglio 44, particella 171, superficie asservita mq. 640,00, indennità totale L. 196.184;
55)  ditta Maltese Giorgio, nato il 21 aprile 1947; Rizza Concetta, nata il 24 ottobre 1952: partita 9605, foglio 55, particella 178, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 33.234;
56)  ditta Maltese Maria, nata il 3 novembre 1948: partita 10419, foglio 83, particella 198, superficie asservita mq. 112,00, indennità totale L. 35.966;
57)  ditta Marù Salvatore, nato l'1 novembre 1946: partita 454, foglio 103, particella 321, superficie asservita mq. 40,00, indennità totale L. 16.230;
58)  ditta Marù Salvatore, nato l'1 novembre 1946: partita 1144, foglio 103, particelle 219, 679, superficie asservita mq. 90,00, indennità totale L. 27.527;
59)  ditta Minardo Orazia, nata l'1 giugno 1923: partita 6493, foglio 55, particelle 24, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 49.851;
60)  ditta Moltisanti Maria, nata il 20 ottobre 1936: partita 9243, foglio 19, particelle 95; foglio 31, particella 12, superficie asservita mq. 334,00, indennità totale L. 96,228;
61)  ditta Musso Antonio, nato il 16 agosto 1928: partita 685, foglio 106, particelle 11, 517, 631, superficie asservita mq. 2480,00, indennità totale L. 680.253;
62)  ditta Noto Baldassare, nato il 17 ottobre 1927: partita 10577, foglio 31, particella 10, superficie asservita mq. 346,00, indennità totale L. 95.809;
63)  ditta Occhipinti Rosario, nato il 5 febbraio 1913: partita 791, foglio 103, particella 348, superficie asservita mq. 46,00, indennità totale L. 14.077;
64)  ditta Ottaviano Maria Cecilia, nato il 18 maggio 1949: partita 10545, foglio 31, particelle 21, 57, superficie asservita mq. 684,00, indennità totale L. 209.607;
65)  ditta Ottaviano Rosario, nato il 3 ottobre 1920: partita 7797, foglio 45, particella 99, superficie asservita mq. 440,00, indennità totale L. 134.835;
66)  ditta Ottaviano Vincenzo, nato il 6 ottobre 1953: partita 10545, foglio 31, particella 13, superficie asservita mq. 488,00, indennità totale L. 149.544;
67)  ditta Passalacqua Maria Carolina, nata il 22 ottobre 1948: partita 10036, foglio 45, particella 82, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 36.773;
68)  ditta Poidomani Giorgio, nato il 21 gennaio 1933: partita 6839, foglio 55, particella 127, superficie asservita mq. 46,00, indennità totale L. 12.740;
69)  ditta Ragusa Giorgia, nata il 13 aprile 1929: partita 5860, foglio 90, particella 155, superficie asservita mq. 50,00, indennità totale L. 14.536;
70)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 423, foglio 102, particella 184, superficie asservita mq. 32,00, indennità totale L. 12.970;
71)  ditta Ruta Rosa, nato il 29 novembre 1931: partita 10065, foglio 83, particelle 228, 229, superficie asservita mq. 240,00, indennità totale L. 69.672;
72)  ditta Savarino Giuseppa, nata il 15 febbraio 1938: partita 8513, foglio 83, particella 242, superficie asservita mq. 70,00, indennità totale L. 20.321;
73)  ditta Savarino Giuseppa, nata il 15 febbraio 1938; Savarino Ignazio, nato il 3 ottobre 1908: partita 8513, foglio 83, particella 243, superficie asservita mq. 90,00, indennità totale L. 26.127;
74)  ditta Scribano Antonino, nato l'1 giugno 1934: partita 8460, foglio 44, particella 176, superficie asservita mq. 26,00, indennità totale L. 3.456;
75)  ditta Spadola Giorgia, nata il 15 settembre 1943: partita 972, foglio 102, particella 77, superficie asservita mq. 64,00, in dennità totale L. 25.936;
76)  ditta Spadola Giorgio, nato l'11 agosto 1958: partita 9690, foglio 83, particella 226, superficie asservita mq. 112,00, indennità totale L. 32.514;
77)  ditta Spadola Giorgio, nato l'11 agosto 1958: partita 1853, foglio 83, particella 227, superficie asservita mq. 134,00, indennità totale L. 38.900;
78)  ditta Spadola Michelangelo, nato il 26 novembre 1933: partita 16, foglio 102, particella 104, superficie asservita mq. 20,00, indennità totale L. 6.116;
79)  ditta Tantillo Giuseppe, nato il 25 marzo 1965: partita 11670, foglio 55, particella 53, superficie asservita mq. 440,00, indennità totale L. 121.857;
80)  ditta Turlà Giorgio, nato l'8 ottobre 1921: partita 3173, foglio 90, particella 293, superficie asservita mq. 154,00, indennità totale L. 44.752;
81)  ditta Vernuccio Silvana, nata il 3 luglio 1957: partita 7200, foglio 31, particelle 20, 43, 44, 47, superficie asservita mq. 730,00, indennità totale L. 204.503;
82)  ditta Zaccaria Carmela, nato il 9 luglio 1921: partita 322, foglio 83, particelle 300, 341, 342, superficie asservita mq. 162,00, indennità totale L. 47.029;
83)  ditta Cappello Marianna, nata il 29 marzo 1937: partita 7991, foglio 19, particella 87, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 27.656;
84)  ditta Antoci Agatino, nato il 6 dicembre 1926; Antoci Vincenza, nata il 14 luglio 1922: partita 11065, foglio 30, particella 9, superficie asservita mq. 220,00, indennità totale L. 60.919;
85)  ditta Vernuccio Silvana, nata il 3 luglio 1957: partita 7275, foglio 31, particella 42, superficie asservita mq. 60,00, indennità totale L. 24.368;
86)  ditta Moltisanti Maria, nata il 20 ottobre 1936; Noto Baldassare, nato il 17 ottobre 1927: partita 6130, foglio 31, particella 60, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 36.773;
87)  ditta Adamo Giuseppe, nato il 27 maggio 1920; Iacono Giovannina, nata il 22 luglio 1927: partita 7989, foglio 31, particella 61, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 30.644;
88)  ditta Agosta Rosaria, nata il 5 giugno 1944; Scribano Antonino, nato l'1 giugno 1934: partita 8460, foglio 44, particella 165, superficie asservita mq. 30,00, indennità totale L. 8.308;
89)  ditta Agosta Rosaria, nata il 5 giugno 1944; Scribano Antonino, nato l'1 giugno 1934: partita 8460, foglio 44, particella 168, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 61.307;
90)  ditta Cappello Giorgia, nata il 24 dicembre 1902; Cilia Ma rietta, nata il 15 dicembre 1925: partita 7331, foglio 48, particella 119, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 30.635;
91)  ditta Cappello Giovanna, nata il 7 febbraio 1943; Cap pello Salvatore, nato il 14 novembre 1909: partita 7661, foglio 48, particella 218, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 49.828;
92)  ditta Baglieri Angelo, nato il 4 settembre 1926; Baglieri Emanuela, nata il 22 ottobre 1907; Baglieri Salvatore, nato il 26 giugno 1915; Brugaletta Giuseppina, nata il 29 novembre 1931; Cappello Giovanna, nata il 7 febbraio 1943; Mezzasalma Giuseppa, nata il 14 gennaio 1923: partita 8300, foglio 48, particella 277, superficie asservita mq. 220,00, indennità totale L. 60.900;
93)  ditta Covato Margherita, nata il 28 settembre 1930; Lucifora Corrado, nato il 25 maggio 1970; Lucifora Rosario, nato il 4 lu glio 1962: partita 10566, foglio 55, particella 23, superficie asservita mq. 154,00, indennità totale L. 42.650;
94)  ditta Calabrese Antonina, nata il 24 maggio 1935; Calabrese Giuseppe, nato il 4 settembre 1906; Iabichella Francesco, nato il 5 febbraio 1931: partita 8941, foglio 55, particella 70, superficie asservita mq. 420,00, indennità totale L. 116.336;
95)  ditta Damico Giuseppa, nata il 13 novembre 1932; Fiore Concetto, nato il 2 agosto 1930: partita 6597, foglio 55, particella 117, superficie asservita mq. 210,00, indennità totale L. 58.159;
96)  ditta Damico Giuseppa, nata il 13 novembre 1932; Fiore Concetto, nato il 2 agosto 1930: partita 6597, foglio 55, particella 128, superficie asservita mq. 20,00, indennità totale L. 5.539;
97)  ditta Calabrese Carmelo, nato l'1 aprile 1939; Cicero Santa, nata il 2 novembre 1947: partita 8983, foglio 82, particella 329, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 58.026;
98)  ditta Floridia Antonino, nato il 18 maggio 1915; Giurdanella Concetta maritata Floridia, nata il 28 settembre 1918: partita 6263, foglio 82, particella 331, superficie asservita mq. 440,00, indennità totale L. 127.656;
99)  ditta Calabrese Assunta, nata il 16 agosto 1935; Iozzia Giovanna, nata il 22 luglio 1954: partita 10453, foglio 83, particella 8, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 52.238;
100)  ditta Calabrese Pietro, nato il 21 luglio 1924; Gian no ne Malavita Natala, nata il 24 dicembre 1930: partita 10986, fo glio 83, particella 31, superficie asservita mq. 258,00, indennità totale L. 82.886;
101)  ditta Cavallo Giuseppa, nata il 21 gennaio 1938; Galfo Giovanni, nato il 20 agosto 1932: partita 5679, foglio 83, particella 104, superficie asservita mq. 104,00, indennità totale L. 30.191;
102)  ditta Abbate Carmelo, nato il 18 febbraio 1944; Caruso Orazio, nato il 12 maggio 1952: partita 7426, foglio 83, particella 137, superficie asservita mq. 438,00, indennità totale L. 127.132;
103)  ditta Abbate Rosario, nato il 29 ottobre 1933; D'Amico Rosa, nata il 9 novembre 1916; Rendo Concetta, nata il 2 ottobre 1946: partita 4222, foglio 83?? , particella 138, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 29.026;
104)  ditta Abbate Rosario, nato il 29 ottobre 1933; Iabichella Maria, nata il 15 luglio 1939: partita 7427, foglio 83, particella 140, superficie asservita mq. 320,00, indennità totale L. 92.882;
105)  ditta Iemmolo Giuseppe, nato il 29 agosto 1945; Ioz zia Marisa, nata il 30 novembre 1953: partita 11026, foglio 83, particella 165, superficie asservita mq. 434,00, indennità totale L. 125.971;
106)  ditta Cicero Giuseppa, nata il 7 maggio 1924; Paolino Giovanni, nato il 26 febbraio 1916: partita 6029, foglio 83, particella 173, superficie asservita mq. 240,00, indennità totale L. 102.170;
107)  ditta Calabrese Vincenzo, nato il 30 gennaio 1940; Di Raimondo Concetta, nata l'8 dicembre 1948: partita 6817, foglio 83, particella 194, superficie asservita mq. 170,00, indennità totale L. 49.344;
108)  ditta Cicero Antonino, nato il 22 dicembre 1956; Cicero Giovanni, nato l'8 gennaio 1922; Maltese Carmela, nata il 22 marzo 1930: partita 11042, foglio 83, particella 230, superficie asservita mq. 78,00, indennità totale L. 22.643;
109)  ditta Cicero Giovanni, nato l'8 gennaio 1922; Iabichella Giorgio, nato il 19 luglio 1973; Iabichella Laura, nata l'8 gennaio 1978; Maltese Carmela, nata il 22 marzo 1930: partita 11768, foglio 83, particella 274, superficie asservita mq. 420,00, indennità totale L. 121.908;
110)  ditta Cannata Vincenzo, nato il 13 gennaio 1920; Sammito Rosa, nata l'8 ottobre 1925: partita 6243, foglio 83, particella 363, superficie asservita mq. 240,00, indennità totale L. 69,662;
111)  ditta Cicero Orazia, nata il 14 febbraio 1924; Puccia Giorgio, nato il 4 agosto 1921; Puccia Orazio, nato il 27 marzo 1954: partita 10770, foglio 83, particella 450, superficie asservita mq. 116,00, indennità totale L. 33.670;
112)  ditta Cicero Orazia, nata il 14 febbraio 1924; Puccia Giorgio, nato il 4 agosto 1921; Puccia Orazio, nato il 27 marzo 1954: partita 10770, foglio 83, particella 475, superficie asservita mq. 20,00, indennità totale L. 5,805;
113)  ditta Cavallo Rosaria, nata il 19 ottobre 1932; Cavallo Vincenzo, nato il 4 febbraio 1900; Lorefice Maria, nata l'11 luglio 1912: partita 7849, foglio 90, particella 69, superficie asservita mq. 200,00, indennità totale L. 58.145;
114)  ditta Barone Carmelo, nato il 2 febbraio 1951; Maltese Giovanna, nata l'11 settembre 1955; Sipione Francesca, nata il 18 settembre 1993: partita 11179, foglio 90, particella 89, superficie asservita mq. 720,00, indennità totale L. 209.231;
115)  ditta Petriliggeri Maria, nata il 2 gennaio 1941; Spadaro Giuseppe, nato l'11 marzo 1937: partita 2710, foglio 90, particella 143, superficie asservita mq. 250,00, indennità totale L. 72.650;
116)  ditta Frasca Giuseppa, nata il 15 novembre 1932; Minardo Pasquale, nato il 20 novembre 1925: partita 105218, foglio 90, particella 150, superficie asservita mq. 430,00, indennità totale L. 124.939;
117)  ditta Cavallo Rosaria, nata il 19 ottobre 1932; Cavallo Vincenzo, nato il 4 febbraio 1900; Lorefice Maria, nata l'11 luglio 1912: partita 7849, foglio 90, particella 186, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 34.887;
118)  ditta Abate Giuseppe, nato il 27 gennaio 1919; Abate Natale, nato il 21 agosto 1945: partita 8317, foglio 90, particella 207, superficie asservita mq. 150,00, indennità totale L. 43.603;
119)  ditta Iemmolo Rosa, nata il 13 agosto 1925; Iemmolo Salvatore, nato il 26 gennaio 1901: partita 8344, foglio 90, particella 215, superficie asservita mq. 104,00, indennità totale L. 30.222;
120)  ditta Flamingo Margherita, nata il 6 novembre 1946; Pu glisi Bartolo, nato il 15 gennaio 1937: partita 9629, foglio 90, particella 281, superficie asservita mq. 80,00, indennità totale L. 23.248;
121)  ditta Caccamo Giorgia, nata il 10 settembre 1922; Cavallo Rosario, nato il 17 settembre 1937; Scivoletto Giorgio, nato il 31 ago sto 1917: partita 7541, foglio 90, particella 339, superficie asservita mq. 80,00, indennità totale L. 48.301;
122)  ditta Caccamo Giuseppe, nato il 15 novembre 1960: partita 11272, foglio 90, particella 496, superficie asservita mq. 70,00, indennità totale L. 20.342;
123)  ditta Firera Carmela, nata il 25 dicembre 1931; Firera Concetta, nata il 14 febbraio 1938; Firera Dorotea, nata il 17 marzo 1928; Firera Giovanni, nato il 25 febbraio 1940; Firera Michele, nato il 14 febbraio 1947; Firera Rosaria, nata l'1 febbraio 1934; Vernuccio Giuseppa, nata il 7 marzo 1909: partita 290, foglio 102, particella 10, superficie asservita mq. 94,00, indennità totale L. 38.105;
124)  ditta Lucifora Michele, nato il 9 febbraio 1932; Sigona Antonina, nata il 13 aprile 1939: partita 698, foglio 102, particella 14, superficie asservita mq. 70,00, indennità totale L. 28.367;
125)  ditta Biazzo Concetta, nata il 5 marzo 1929; Marù Salvatore, nato l'1 novembre 1946; Marù Giuseppina, nata il 15 dicembre 1948: partita 1362, foglio 102, particella 17, superficie asservita mq. 880,00, indennità totale L. 356.620;
126)  ditta Aurnia Concetta, nato il 28 gennaio 1943; Spadola Michelangelo, nato il 26 novembre 1933: partita 16, foglio 102, particella 22, superficie asservita mq. 188,00, indennità totale L. 76.187;
127)  ditta Bracchitta Salvatrice, nata l'8 luglio 1899; Iacono Angela, nata il 23 novembre 1925: partita 1090, foglio 102, particella 31, superficie asservita mq. 100,00, indennità totale L. 30.578;
128)  ditta Di Martino Giovanna, nata il 25 gennaio 1931; Ingallina Vincenzo, nato l'11 marzo 1928: partita 1130, foglio 102, particella 33, superficie asservita mq. 86,00, indennità totale L. 34.862;
129)  ditta Cascone Rosario, nato il 10 marzo 1924: partita 408, foglio 102, particella 76, superficie asservita mq. 170,00, indennità totale L. 68.892;
130)  ditta Caccamo Salvatore, nato il 29 aprile 1932; Cicciarella Michela, nata l'1 gennaio 1938: partita 25, foglio 105, particella 108, superficie asservita mq. 50,00, indennità totale L. 20.262;
131)  ditta Accetta Giovanna, nata il 30 gennaio 1940; Firera Carmelo, nato il 10 novembre 1934: partita 987, foglio 102, particella 117, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 72.956;
132)  ditta Criscione Giovanni fu Giuseppe, nato l'8 giugno 1938: partita 198, foglio 102, particella 118, superficie asservita mq. 374,00, indennità totale L. 151.587;
133)  ditta Dimartino Concetta, nata il 29 settembre 1916; Oc chipinti Rosario, nato il 5 febbraio 1913: partita 1027, foglio 102, particella 158, superficie asservita mq. 420,00, indennità totale L. 170.231;
134)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 439, foglio 102, particella 181, superficie asservita mq. 36? ,00, indennità totale L. 14.591;
135)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 442, foglio 102, particella 182, superficie asservita mq. 36,00, indennità totale L. 14.591;
136)  ditta Carbonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Floridia Concetta, nata il 25 aprile 1940: partita 421, foglio 102, particella 186, superficie asservita mq. 34,00, indennità totale L. 13.781;
137)  ditta Firera Concetta, nata il 26 febbraio 1931; Modica Giuseppe, nato il 4 ottobre 1925: partita 399, foglio 102, particella 190, superficie asservita mq. 226,00, indennità totale L. 91.601;
138)  ditta Cilia Carmelo, nato l'11 maggio 1919; Occhipinti Giovanna, nata il 2 gennaio 1929: partita 1026, foglio 102, particella 192, superficie asservita mq. 150,00, indennità totale L. 60.797;
139)  ditta Adamo Giovanni, nato il 14 dicembre 1937; Barone Concetta, nata il 15 febbraio 1946: partita 970, foglio 102, particella 199, superficie asservita mq. 296,00, indennità totale L. 90.525;
140)  ditta Carbonaro Carmelo, nato il 3 ottobre 1929; Car bonaro Salvatore, nato il 5 febbraio 1931; Spadaro Concetta, nata il 29 ottobre 1992: partita 1105, foglio 103, particella 174, superficie asservita mq. 116,00, indennità totale L. 47.024;
141)  ditta Di Grandi Giovanni, nato il 13 maggio 1939; Pannuzzo Francesca, nata il 5 maggio 1949: partita 989, foglio 103, particella 225, superficie asservita mq. 110,00, indennità totale L. 33.672;
142)  ditta La Terra Carmela, nata il 9 ottobre 1943; Mormina Guglielmo, nato il 27 giugno 1941: partita 1227, foglio 103, particella 281, superficie asservita mq. 130,00, indennità totale L. 35.214;
143)  ditta La Terra Carmela, nata il 9 ottobre 1943; Mormina Guglielmo, nato il 27 giugno 1941: partita 151, foglio 103, particella 282, superficie asservita mq. 192,00, indennità totale L. 52.009;
144)  ditta Cappello Tereso, nato il 24 novembre 1925; Guastella Giorgia, nata il 13 ottobre 1932: partita 457, foglio 103, particella 292, superficie asservita mq. 180,00, indennità totale L. 73.024;
145)  ditta Cappello Tereso, nato il 24 novembre 1925; Guastella Giorgia, nata il 13 ottobre 1932: partita 456, foglio 103, particella 295, superficie asservita mq. 112,00, indennità totale L. 45.437;
146)  ditta Assenza Rosario, nato il 15 ottobre 1905; Scrofani Carmelo, nato il 14 gennaio 1938; Turla Ignazia, nata il 15 gennaio 1944; Turla Maria, nata il 17 aprile 1915: partita 824, fo glio 103, particella 313, superficie asservita mq. 624,00, indennità totale L. 253.150;
147)  ditta Dimartino Concetta, nata il 29 settembre 1916; Occhipinti Rosario, nato il 5 febbraio 1913: partita 791, foglio 103, particella 322, superficie asservita mq. 46,00, indennità totale L. 18.665;
148)  ditta Accetta Giovanna, nata il 5 marzo 1921; La Terra Giovanni, nato il 10 novembre 1911: partita 825, foglio 103, particella 377, superficie asservita mq. 260,00, indennità totale L. 79.564;
149)  ditta Denaro Carmela, nata il 27 settembre 1943; Occhipinti Giuseppe, nato il 24 dicembre 1935: partita 1045, foglio 103, particella 439, superficie asservita mq. 120,00, indennità totale L. 36.722;
150)  ditta Musso Salvatore; Occhipinti Carmela, nata il 9 no vembre 1909; Salonia Angela, nata il 22 giugno 1939; Salonia Rosaria, nata il 28 maggio 1937: partita 1022, foglio 103, particella 448, superficie asservita mq. 40,00, indennità totale L. 12.241;
151)  ditta Musso Salvatore fu Giuseppe; Occhipinti Carmela, nata il 9 novembre 1909; Salonia Angela, nata il 22 giugno 1939; Salonia Rosaria, nata il 28 maggio 1937: partita 1022, foglio 103, particella 589, superficie asservita mq. 340,00, indennità totale L. 104.062;
152)  ditta Di Grandi Giovanni, nato il 13 maggio 1939; Panuzzo Francesca, nata il 21 maggio 1949: partita 989, foglio 103, particella 731, superficie asservita mq. 290,00, indennità totale L. 88.772;
153)  ditta La Terra Giovanni, nato il 4 giugno 1946; La Terra Rosario, nato il 10 maggio 1928: partita 1236, foglio 104, particella 21, superficie asservita mq. 240,00, indennità totale L. 73.489;
154)  ditta La Terra Francesco, nato il 18 febbraio 1932; La Terra Maria, nata il 27 gennaio 1934; La Terra Rosario, nato il 29 maggio 1930; Passalacqua Maria, nata il 27 maggio 1905: partita 1166, foglio 104, particella 25, superficie asservita mq. 90,00, indennità totale L. 27.558;
155)  ditta La Terra Giovanni fu Salvatore, nato il 4 giugno 1946; La Terra Rosario fu Salvatore, nato il 10 maggio 1928; Moltisanti Giuseppa fu Giovanni: partita 407, foglio 104, particella 28, superficie asservita mq. 540,00, indennità totale L. 165.351;
156)  ditta Brafa Misicoro Rosaria, nata il 7 settembre 1939: partita 9975, foglio 83, particella 512, superficie asservita mq. 496,00, indennità totale L. 143.946.
(98.28.1471)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1352/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Garibaldi, con sede in Siracusa, costituita in data 6 giugno 1975, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1353/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Palicorum Tourist, con sede in Siracusa, costituita in data 22 gennaio 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1354/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Hobby Tur, con sede in Rosolini, costituita in data 15 gennaio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1355/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Sportopoli, con sede in Siracusa , costituita in data 16 ottobre 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1356/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Promozione '92, con sede in Caltanissetta, costituita in data 21 febbraio 1992, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1357/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa La Sicurezza Calatina, con sede in Caltagirone, costituita in data 1 dicembre 1982, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1358/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Mondo Nuovo Riposto, con sede in Riposto, costituita in data 11 aprile 1985, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1359/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Artigiana Albavilla, con sede in Biancavilla, costituita in data 15 maggio 1982, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1360/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Spes Vitae, con sede in Acicastello, costituita in data 4 febbraio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1361/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Baby Eden, con sede in Caltagirone, costituita in data 24 gennaio 1989, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1362/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Infoser, con sede in Adrano, costituita in data 9 novembre 1990, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1363/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Isamura, con sede in Catania, costituita in data 13 ottobre 1989, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1364/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Terza Fase, con sede in Marsala, costituita in data 22 febbraio 1990, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1365/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Libertas 87, con sede in Petrosino, costituita in data 22 gennaio 1987, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1366/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Zot, con sede in Marsala, costituita in data 26 gennaio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1367/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Sirio, con sede in Siracusa , costituita in data 11 luglio 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1368/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Tempo e Cultura, con sede in Pachino, costituita in data 29 gennaio 1980, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1369/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Rosolinese Costruzioni, con sede in Rosolini, costituita in data 16 dicembre 1983, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1370/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa CO.ED., con sede in Rosolini, costituita in data 17 febbraio 1983, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1371/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Micocoop, con sede in Rosolini, costituita in data 17 dicembre 1985, è sciolta.
(98.29.1535)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1372/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Telaio Elorino, con sede in Rosolini, costituita in data 13 gennaio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1373/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Lavoro, Civiltà e Progresso, con sede in Caltanissetta, costituita in data 7 marzo 1985, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1374/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa C.I.S.S.P., con sede in Caltanissetta, costituita in data 24 novembre 1980, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1375/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Cultura e Risveglio Pietro Giorgio, con sede in Mazzarino, costituita in data 28 gennaio 1989, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1376/I/V dell'11 giugno 1998 la cooperativa Villadoro, con sede in Villalba, costituita in data 21 settembre 1976, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1436/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Allevamenti bovini, ovini, suini. Importazione ed Esportazione carne macellata - Maria Immacolata, con sede in Santa Venerina, costituita in data 5 dicembre 1970, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1437/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Allevatori riuniti, con sede in Sciacca, costituita in data 6 ottobre 1982, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1438/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa L'Acacia, con sede in Naro, costituita in data 25 luglio 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1439/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Il Fungo d'oro, con sede in Siculiana , costituita in data 12 gennaio 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1440/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Irrigazione diga Castello, con sede in Bivona, costituita in data 21 aprile 1983, è sciolta.
(98.29.1535)



Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1441/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa La Ginestra, con sede in Sciacca, costituita in data 31 agosto 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1442/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Flor Sicania, con sede in Favara, costituita in data 8 aprile 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1443/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Coflur, con sede in Sciacca, costituita in data 29 ottobre 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1444/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa 2000, con sede in Favara, costituita in data 6 dicembre 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1445/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Borgo Agricola, con sede in Ribera, costituita in data 8 gennaio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1446/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Valverde, con sede in Racalmuto, costituita in data 25 novembre 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1447/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa C.A.A.P., con sede in Cattolica Eraclea, costituita in data 16 marzo 1987, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1448/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Vitivinicola Grottese, con sede in Grotte, costituita in data 20 gennaio 1987, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1449/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa CASM, con sede in Castrofilippo, costituita in data 18 novembre 1981, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1450/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Magna Terra, con sede in Agrigento, costituita in data 6 novembre 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1451/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa San Luigi 85, con sede in Favara, costituita in data 7 gennaio 1988, è sciolta.
(98.29.1535)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1452/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Rinascita Campobello, con sede in Campobello di Licata, costituita in data 15 maggio 1986, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1453/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Burgio, costituita in data 18 marzo 1981, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1454/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Montesara del Platani, con sede in Ribera, costituita in data 21 novembre 1981, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1455/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa L'Allevamento, con sede in Palma di Montechiaro, costituita in data 13 settembre 1979, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1456/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Pollicia, con sede in Sciacca, costituita in data 14 dicembre 1983, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1457/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa Tecnocoop, con sede in Misilmeri, costituita in data 8 settembre 1987, è sciolta.
(98.29.1535)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1458/I/V del 19 giugno 1998 la cooperativa I.C.E.G., con sede in Enna, costituita in data 3 ottobre 1962, è sciolta.
(98.29.1535)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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