REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 5 SETTEMBRE 1998 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1 settembre 1998, n. 17.
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane  pag.


LEGGE 1 settembre 1998, n. 18.
Modifica della denominazione del comune di Calatafimi in Calatafimi-Segesta  pag.


LEGGE 2 settembre 1998, n. 19.
Rendiconto generale della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1996  pag.


LEGGE 2 settembre 1998, n. 20.
Proroga della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.)  pag.


LEGGE 2 settembre 1998, n. 21.
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43  pag.


LEGGE 2 settembre 1998, n. 22.
Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale  pag. 10 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 giugno 1998.
Riconoscimento di associazione ambientalista al G.R.E., Gruppi ricerca ecologica  pag. 12 


DECRETO 22 giugno 1998.
Riconoscimento della Federazione ornicoltori italiani, con sede in Piacenza  pag. 13 

DECRETO 22 giugno 1998.
Riconoscimento, in via provvisoria, di associazione am bientalista al Fondo siciliano per la natura - Federazione nazionale per natura  pag. 13 


DECRETO 22 giugno 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa nel comune di Troina  pag. 13 


DECRETO 22 giugno 1998.
Concessione di azienda faunistico-venatoria Santa Venera in agro del comune di Sperlinga  pag. 14 


DECRETO 22 giugno 1998.
Modifica del decreto 26 maggio 1997, concernente costituzione di una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone  pag. 15 


DECRETO 22 giugno 1998.
Revoca del decreto 3 dicembre 1991, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico in Giarratana  pag. 15 


DECRETO 22 giugno 1998.
Revoca del decreto 26 novembre 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico, in territorio del comune di Ispica  pag. 16 


DECRETO 7 luglio 1998.
Approvazione del coefficiente di adeguamento per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo, anno 1997  pag. 16 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 22 giugno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1998  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 29 aprile 1998.
Approvazione delle note esplicative dell'allegato n. 2 del decreto 13 ottobre 1997, concernente determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia relativo alla costruzione di una stazione radio base nel comune di Agrigento  pag. 18 


DECRETO 6 luglio 1998.
Approvazione di variante urbanistica relativa alla localizzazione dell'area per la realizzazione di una strada di collegamento alla Casa protetta per anziani, ricadente nel territorio del comune di Butera  pag. 18 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96  pag. 20 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Collegio di Maria S. Rosalia di Acireale  pag. 20 

Assessorato dell'industria:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso l'Ente minerario siciliano e conferimento di poteri agli stessi  pag. 20 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.  pag. 20 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.  pag. 20 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina dell'ufficiale rogante dell'Assessorato regionale del turismo, della Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo, della sezione M.C.T.C. di Catania e degli uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia  pag. 21 

STATUTI

Statuto del comune di Assoro - Modifiche  pag. 21 
Statuto del comune di Cinisi - Modifica  pag. 21 

Statuto del comune di Mirabella Imbaccari - Modifiche.
  pag. 21 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 30 giugno 1998, n.259.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2°, lett. D) e art. 4  pag. 22 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 1 settembre 1998, n. 17.
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Le province regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi da adibire alla balneazione fra quelle ritenute idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
2.  Lungo le spiagge di cui al comma 1 i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.
3.  I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
4.  Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

Art. 2.

1.  Lungo le spiagge libere di propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari.
2.  Il personale addetto alla vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - Sezione salvamento.

Art. 3.

1.  I comuni provvedono all'espletamento dei servizi di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamento a imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.
2.  Nel caso di gestione diretta, i comuni provvedono all'assunzione dei bagnini tramite richiesta numerica all'Ufficio di collocamento.

Art. 4.

1.  Gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento.

Art. 5.

1.  L'Assessore per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un contributo annuo pari alla metà del restante 50 per cento sarà erogato a ciascun comune costiero dalla provincia regionale competente per territorio.
2.  A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni provvedono a far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali apposita istanza documentata. L'Assessore provvede ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6.

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
2.  Gli oneri di cui al comma 1 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1003.

Art. 7.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 1 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per gli enti locali  MISURACA 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 214
«Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Guarnera, Lo Certo, Mele, Ortisi, Forgione, Martino, Vella, Liotta, Zanna, Pignataro, Navarra, Capodicasa, Spagna, Bufardeci, Lo Monte, Barbagallo Giovanni, Papania, Di Martino, Granata, Battaglia.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Affari istituzionali" (I) il 5 novembre 1996.
Esaminato nella seduta n. 77 del 17 luglio 1997.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 77 del 17 luglio 1997.
Parere della Commissione legislativa "Bilancio" (II) reso nella seduta n. 102 del 18 giugno 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 126 del 24 giugno 1998.
Relatore: Guarnera.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 174 del 14 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1828)
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LEGGE 1 settembre 1998, n. 18.
Modifica della denominazione del comune di Calatafimi in Calatafimi-Segesta.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Alla denominazione del comune di Calatafimi è aggiunta la dizione "Segesta".
2.  La nuova denominazione ha effetto a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Calatafimi adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 1 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per gli enti locali  MISURACA 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 718
«Modifica della denominazione del comune di Calatafimi in Calatafimi-Segesta».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, La Grua, Alfano, Lo Certo, Sanzarello, Di Martino, Lo Monte, Cimino, Battaglia, Nicolosi, Rotella, Cintola, Martino.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 12 giugno 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 126 del 24 giugno 1998.
Relatore: D'Aquino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 174 del 14 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1823)
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LEGGE 2 settembre 1998, n. 19.
Rendiconto generale della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1996.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e il rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1996 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.
Entrate

1.  Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nel-l'esercizio finanziario 1996 per la competenza propria del-l'esercizio, risultano stabilite in lire 20.441.396.725.540.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1995 in lire 16.225.569.822.408 risultano stabiliti – per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1996 – in lire 15.207.707.387.872.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 17.694.648.420.685, così risultanti:
Accertamenti:
—  somme versate      L. 15.539.034.288.243 
—  somme rimaste da versare      » 1.125.474.730.998 
—  somme rimaste da riscuotere      » 3.776.887.706.299 
Totale      L. 20.441.396.725.540 

Residui attivi dell'esercizio 1995:
—  somme versate      L. 2.415.421.404.484 
—  somme rimaste da versare      » 2.581.623.209.636 
—  somme rimaste da riscuotere      » 10.210.662.773.752 
Totale      L. 15.207.707.387.872 
Residui attivi al 31 dicembre 1996      L. 17.694.648.420.685 


Art. 3.
Spese

1.  Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1996 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 21.066.777.555.305.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1995 in lire 8.773.840.676.992 risultano stabiliti – per effetto di economie e perenzioni, verificatesi nel corso della gestione 1996 – in lire 5.319.686.673.585.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 7.467.886.562.816 così risultanti:
Impegni:
—  somme pagate      L. 16.180.645.825.180 
—  somme rimaste da pagare      » 4.886.131.730.125 
Totale      L. 21.066.777.555.305 

Residui passivi dell'esercizio 1995:
—  somme pagate      L. 2.737.931.840.894 
—  somme rimaste da pagare      » 2.581.754.832.691 
Totale      L. 5.319.686.673.585 

Residui passivi al 31 dicembre
1996      L. 7.467.886.562.816 


Art. 4.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1996 ha determinato un disavanzo di lire 625.380.829.765 come segue:
—  entrate tributarie      L. 9.969.820.401.981 
—  entrate extratributarie      » 7.149.201.155.273 

—  entrate provenienti dall'alie-
nazione di beni patrimonia-
li, trasferimenti di capitali e
rimborso di crediti      » 1.622.375.168.286 
—  accensione di prestiti      » 1.700.000.000.000 
Totale entrate      L. 20.441.396.725.540 
—  spese correnti      L. 15.839.075.934.214 
—  spese in conto capitale      » 4.897.701.621.091 
—  rimborso di prestiti      » 330.000.000.000 
Totale spese      L. 21.066.777.555.305 

Disavanzo della gestione di com-
petenza      L. 625.380.829.765 


Art. 5.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1996 di lire 5.939.466.669.446 risulta stabilito come segue:
— disavanzo della gestione di
competenza      L. 625.380.829.765 

—  avanzo finanziario dell'eser-
cizio 1995      » 4.128.555.930.340 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1995:
Accertati:
—  al 1° gennaio 1996      L. 16.225.569.822.408 
—  al 31 dicembre 1996      » 15.207.707.387.872 
  L. 1.017.862.434.536 

Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1995:
Accertati:
—  al 1° gennaio 1996      L. 8.773.840.676.992 
—  al 31 dicembre 1996      » 5.319.686.673.585 
  + L. 3.454.154.003.407 

—  avanzo finanziario effettivo
dell'esercizio 1995      L. 6.564.847.499.211 

—  avanzo finanziario al 31 di-
cembre 1996      L. 5.939.466.669.446 


Art. 6.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 29.601.946.935 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1996 come risulta dai seguenti dati:
Attività
—  residui attivi al 31 dicembre
1996:
a)  per somme rimaste da ri-
scuotere      L. 13.987.550.480.051 

b)  per somme riscosse e non
versate      » 3.707.097.940.634 
—  crediti di tesoreria      » 489.404.639 

—  fondo di cassa al 31 dicembre
1996      » 29.601.946.935 
Totale       L. 17.724.739.772.259  

Passività
—  residui passivi al 31 dicembre
1996      L. 7.467.886.562.816 
—  debiti di tesoreria      » 4.317.386.539.997 

—  avanzo finanziario al 31 di-
cembre 1996      » 5.939.466.669.446 
Totale       L. 17.724.739.772.259 

DISPOSIZIONI SPECIALI


Art. 7.
Approvazione degli allegati

1.  Sono approvati gli allegati n.1 e n. 2 di cui, rispettivamente, all'articolo 9, ultimo comma, e all'articolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
APPENDICE AL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1996
AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA


Art. 8.
Entrate

1.  Le entrate correnti ed in conto capitale accertate nell'esercizio finanziario 1996, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 201.739.545.827.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1995 in lire 27.321.471.886, risultano stabiliti per effetto di minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1996 in lire 6.338.850.386.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 6.299.590.696, così risultanti:
Accertamenti
—  somme versate      L. 201.739.545.827 
—  somme rimaste da versare      » —724.739. 
—  somme rimaste da riscuotere      » —724.739. 
Totale      L. 201.739.545.827 

Residui attivi dell'esercizio 1995
—  somme versate      L. 39.259.690 
—  somme rimaste da versare      » 1.043.937.807 
—  somme rimaste da riscuotere      » 5.255.652.889 
Totale      L. 6.338.850.386 
Residui attivi al 31 dicembre 1996      L. 6.299.590.696 


Art. 9.
Spese

1.  Le spese correnti e in conto capitale, impegnate nell'esercizio finanziario 1996, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 180.367.155.240.
2.  I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1995 in lire 79.088.044.862, risultano stabiliti – per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1996 – in lire 72.364.176.789.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 115.753.732.728 così risultanti:
Impegni
—  somme pagate      L. 83.308.885.426 
—  somme rimaste da pagare      » 97.058.269.814 
Totale      L. 180.367.155.240 

Residui passivi dell'esercizio 1995
—  somme pagate      L. 53.668.713.875 
—  somme rimaste da pagare      » 18.695.462.914 
Totale      L. 72.364.176.789 

Residui passivi al 31 dicembre
1996      L. 115.753.732.728 


Art. 10.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1996 ha determinato un avanzo di lire 21.372.390.587 come segue:
—  entrate correnti      L. 201.739.545.827 
—  entrate in conto capitale      » —201.739. 
Totale entrate      L. 201.739.545.827 
—  spese correnti      L. 124.513.389.315 
—  spese in conto capitale      » 55.853.765.925 
Totale spese      L. 180.367.155.240 

Avanzo della gestione di compe-
tenza      L. 21.372.390.587 


Art. 11.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1996 di lire 28.856.304.577 risulta stabilito come segue:
— avanzo gestione di competenza      L. 21.372.390.587 

—  avanzo finanziario esercizio
1995      » 21.742.667.417 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1995:
Accertati
—  al 1° gennaio 1996      L. 27.321.471.886 
—  al 31 dicembre 1996      » 6.338.850.386 
  L. 20.982.621.500 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1995:
Accertati
—  al 1° gennaio 1996      L. 79.088.044.862 
—  al 31 dicembre 1996      » 72.364.176.789 
  + L. 6.723.868.073 

—  avanzo finanziario effettivo
dell'esercizio 1995      L. 6.564.847.499.211 

—  avanzo finanziario al 31 di-
cembre 1996      L. 5.939.466.669.446 


Art. 12.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 138.310.446.609 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1996 come risulta dai seguenti dati:
Attività
—  residui attivi al 31 dicembre
1996:
a)  per somme riscosse e non
versate      L. 1.043.937.807 

b)  per somme rimaste da ri-
scuotere      » 5.255.652.889 

—  fondo di cassa al 31 dicembre
1996      » 138.310.446.609 
  L. 144.610.037.305  

Passività
—  residui passivi al 31 dicembre
1996      L. 115.753.732.728 

—  avanzo finanziario al 31 di-
cembre 1996      » 28.856.304.577 
  L. 144.610.037.305 


Art.13.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio  TRICOLI 

e le finanze

Allegato n. 1
Elenco di cui all'articolo 9, ultimo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1996, per far fronte ad inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale, è stato disposto, con decreto del Presidente della Regione n. 2063 del 2 luglio 1996, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996, registro n. 7, foglio n. 375, un prelevamento a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di lire 9.673.900 per il conseguente impinguamento del capitolo 24211 "Spese per l'assicurazione sugli infortuni del personale tecnico del Corpo regionale delle miniere".

Allegato n. 2
Elenco di cui all'articolo 12, ultimo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1996, per assicurare una congrua dotazione finanziaria al capitolo 21252 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e al capitolo 60759 "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", sono state disposte variazioni integrative, a norma dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con il seguente decreto presidenziale:
—  decreto del Presidente della Regione 9 agosto 1996, n. 2597, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996, registro n. 7, foglio n. 18:
–  capitolo 21252 - lire 150.000.000.000;
–  capitolo 60759 - lire 150.000.000.000.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 567
«Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1996».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (D'Andrea) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 18 agosto 1997.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" il 6 ottobre 1997.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 101 del 12 giugno 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 173 dell'1 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1827)
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LEGGE 2 settembre 1998, n. 20.
Proroga della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  La convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, già prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 13 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio  TRICOLI 

e le finanze
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1:
—  La convenzione stipulata il 22 gennaio 1987 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobile Club d'Italia concerne i servizi di riscossione e di riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio.
—  I commi 11 e 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», così dispongono:
«11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12.  Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonomo di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 695
«Proroga della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobile club d'Italia (A.C.I.)».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 6 maggio 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 13 maggio 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 104 del 24 giugno 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 174 del 14 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1829)
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LEGGE 2 settembre 1998, n. 21.
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Procedimenti di aggiudicazione

1.  Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:
a)  esclusione dalla gara;
b)  incameramento della cauzione provvisoria;
c)  segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale costruttori;
d)  esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara.
2.  Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.
3.  Allorché si procede secondo il criterio di cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di cui sopra.
4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:
a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
b)  a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;
c)  i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
e)  i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
h)  nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
5.  Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
6.  Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara.
7.  Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
9.  Il comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
«4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse».

Art. 2.
Fidejussione provvisoria

1.  L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.

Art. 3.
Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale
e competenze ad esprimere i pareri tecnici

1.  L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) - 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
2.  I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:
a)  dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
b)  dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
c)  dai dirigenti dei settori tecnici della provincia regionale limitatamente alle opere della propria amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
d)  dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
e)  dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i limiti delle competenze professionali, su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
f)  dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
g)  dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
3.  Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza dei servizi. L'Amministrazione procedente è individuata nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta degli enti interessati.
4.  La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.
5.  Le perizie di variante o suppletive in corso di approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite agli organi che hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.
6.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.  E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28».

Art. 4.
Termine per l'ntegrazione delle commissioni edilizie

1.  I comuni debbono provvedere all'integrazione delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
Completamento strutture portuali

1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti.
2.  Il finanziamento di ciascun intervento é subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.
3.  I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.
4.  Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.

Art. 6.
Proroga dei termini
della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25

1.  I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.

Art. 7.
Proroga del termine di cui al comma 3
dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

1.  Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  MANZULLO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
—  Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono i seguenti:
Amministrazione regionale, aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati, enti locali territoriali e/o istituzionali compresi nell'ambito territoriale della Regione siciliana, nonché enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza.
Ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 devono ritenersi compresi le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari ed i consorzi di bonifica.
—  I soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 sono quelli, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che procedono all'affidamento di lavori di Genio civile indicati nell'allegato A), nonché di lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, sempreché l'importo non sia inferiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
Note all'art. 1, comma 3:
—  Il criterio di cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è quello dell'"offerta di prezzi unitari, ai sensi del successivo art. 5".
—  Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 così dispone: «Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo».
—  I prodotti o le somme di cui al terzo comma dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono: i prodotti dei quantitativi previsti per ciascuna voce relativa alle varie categorie di lavoro risultanti dalla seconda colonna della "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" disposta dall'ente appaltante per i prezzi unitari che i concorrenti si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce e indicati nella terza colonna della lista, e la somma di tali prodotti che costituisce il prezzo complessivo offerto.
Nota all'art. 1, comma 4, lett. a):
Le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni sono: la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza cui può essere aggiunto, ove le circostanze lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province; nonché, qualora le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Note all'art. 1, comma 4, lett. b):
—  L'articolo 314, primo comma, del codice penale punisce il delitto di peculato.
—  L'articolo 318, primo comma, del codice penale punisce il delitto di corruzione per un atto di ufficio da compiere.
—  L'articolo 319 ter del codice penale punisce il delitto di corruzione in atti giudiziari.
—  L'articolo 321 del codice penale punisce il delitto di "chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità".
—  L'articolo 323, secondo comma, del codice penale punisce il delitto di abuso d'ufficio nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
—  L'articolo 326, terzo comma, primo periodo del codice penale punisce il delitto di utilizzazione illegittima di segreti di ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.
—  L'articolo 416 bis del codice penale punisce il delitto di associazione di tipo mafioso.
Note all'art. 1, comma 5:
—  La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca:
«Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».
—  L'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla stessa legge siano puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Nota all'art. 1, comma 9:
L'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Criteri di aggiudicazione

1.  L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
2.  I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante.
3.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
4 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo.
5.  Gli articoli 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati».
Nota all'art. 3, comma 3:
Le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza dei servizi sono dettate in particolare dall'articolo 15 ai sensi del quale l'Amministrazione procedente quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.
Nota all'art. 4:
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, così dispone:
«1.  I comuni per il rilascio delle concessioni edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia».
Nota all'art. 5, comma 1:
Le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, sono le seguenti: l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare i progetti di massima o esecutivi ove compatibili con l'assetto territoriale sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
Note all'art. 6:
—  I termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, sono relativi rispettivamente all'av viamento dei programmi costruttivi da parte delle cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre 1977, n. 95 per gli anni 1989 e precedenti e all'avviamento dei programmi costruttivi da parte delle cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 1997 non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lett. a), del bando di concorso approvato con decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici.
—  Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è relativo alla presentazione, da parte delle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre 1977, n. 95 in possesso della relativa promessa di finanziamento, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'apposita istanza e relativa documentazione per accedere ai benefici della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
—  Il termine di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'inizio dei lavori dei progetti delle cooperative di cui alla stessa legge.
—  Il termine di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'attuazione di interventi costruttivi da parte di cooperative di abitazioni e imprese ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata.
Nota all'art. 7:
Il titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, reca: «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 280
«Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 concernente "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia"».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato La Grua l'8 gennaio 1997.
D.D.L. n. 300
«Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia"».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Zago, Battaglia, Pignataro il 30 gennaio 1997.
D.D.L. n. 730
«Norme in materia di lavori pubblici».
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" rispettivamente in data 16 gennaio 1997, 14 febbraio 1997 e 23 giugno 1998.
Esaminati in Commissione nella seduta n. 66 del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 66 del 21 luglio 1998.
Relatore: Giuseppe Galletti.
Discusso in Aula e rinviato in Commissione nella seduta n. 179 del 28 luglio 1998.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 68 del 29 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 68 del 29 luglio 1998.
Discusso in Aula nella seduta n. 181 del 30 luglio 1998.
Approvato dall'Aula nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1830)
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LEGGE 2 settembre 1998, n. 22.
Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Corresponsione di contributi

1.  Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata, fino al 31 agosto 1998, la spesa di lire 225.000 milioni.
2.  All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 60791 - codice 5003 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 3.
Misura e modalità di corresponsione dei contributi

1.  La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.

Art. 4.
Riduzione proporzionale dei contributi

1.  Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

Art. 5.
Modifica dell'articolo 29
della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1.  L'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
«Art. 29. - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di accelerare i processi di razionalizzazione dei servizi pubblici di linea, delinea i criteri di politica tariffaria che unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico devono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi e contestualmente una riduzione dell'intervento contributivo della Regione».

Art. 6.
Modifica del primo comma dell'articolo 31
della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1.  Il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
«Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite l'ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione), l'AST (Azienda siciliana trasporti), il CISPEL (Comitato italiano servizi pubblici enti locali) e l'ANCI Sicilia, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68».

Art. 7.
Conferenza di servizio

1.  Al primo comma dell'articolo 6, al quinto comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 sostituire la parola "Commissione" con le parole "Conferenza di servizio".

Art. 8.
Composizione della Conferenza di servizio

L'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
«Art. 7. - Per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente articolo 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti convoca una Conferenza di servizio cui prendono parte, oltre al direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:
a)  il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;
b)  due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la direzione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della Conferenza;
c)  un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designato dall'Assessore competente;
d)  il direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o un suo delegato;
e)  un docente esperto in economia dei trasporti designato dal Preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;
f)  tre rappresentanti designati rispettivamente dal CISPEL-Sicilia, dall'AST e dall'ANAC.
La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o da un suo delegato».

Art. 9.
Abrogazione di norma

1.  E' abrogato l'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 10.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 settembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il turismo,  STRANO 

le comunicazioni ed i trasporti
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
I contributi di cui agli artt. 4 e seguenti della legge regiona le 14 giugno 1983, n. 68 e successive aggiunte e integrazioni sono relativi al fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui al titolo II (artt. 4-15) e al fondo investimenti di cui al titolo III (artt. 16-28).
Nota all'art. 3:
L'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31 e dall'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 così dispone:
«La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli artt. 6, 8 e 9 della presente legge.
Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.
A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.
L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.
Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi re gionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine, ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanziaria, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà all'erogazione del contributo integrativo suddetto.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà all'iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il cap. 88851 "Contributi all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20».
Nota all'art. 6:
L'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:
«Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite l'ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione), l'AST (Azienda siciliana trasporti), il CISPEL (Comitato italiano servizi pubblici enti locali) e l'ANCI Sicilia, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del terz'ultimo comma del precedente art. 10, i maggiori disavanzi di esercizio conseguenti.».
Note all'art. 7:
—  L'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto, sentita la conferenza di servizio di cui al successivo art. 7 e le organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative su scala nazionale, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'articolo precedente, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenuto conto di ciascun tipo di linea».
—  L'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come integrato dall'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della presente legge.
Per le finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e, se trattasi di azienda pubblica, anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente art. 6.
Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo, comunicano all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.
Le relative risultanze vengono comunicate alla conferenza di servizio di cui al precedente art. 7.
L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente all'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.
La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonché l'importo del contributo intregrativo da iscrivere all'esercizio dell'AST nonché l'importo del contributo integrativo da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione siciliana.
Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.
Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvata del predetto bilancio previsionale.
All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'art. 10, 9° comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.».
—  L'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'art. 5 della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della portata oraria per le ore annue di esercizio autorizzato e dalla capacità dell'impianto.
Il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto verrà fissato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su proposta della conferenza di servizio di cui al precedente art. 7, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale.».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 733
«Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale».
Iniziativa parlamentare: Sudano, Barbagallo Giovanni, Barbagallo Salvino, Caputo, Cimino, Mele, Pellegrino, Pignataro, Sanzarello, Vella, Virzì, Zago il 23 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" in data 2 luglio 1998.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 64 del 7 luglio 1998.
Inviato in Commissione "Bilancio" nella seduta n. 64 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 67 del 22 luglio 1998.
Relatore: Giovanni Barbagallo.
Discusso in Aula nella seduta n. 182 del 31 luglio 1998.
Approvato dall'Aula nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1825)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 giugno 1998.
Riconoscimento di associazione ambientalista al G.R.E., Gruppi ricerca ecologica.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Vista la comunicazione datata 11 febbraio 1998, dell'associazione ambientalista G.R.E., Gruppi ricerca ecologica, con sede in via Maurolico, n. 35, Palermo;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 febbraio 1987, con il quale il G.R.E., Gruppi ricerca ecologica, è stata riconosciuta associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'elenco delle sedi dei responsabili provinciali che comprovano la presenza organizzata di G.R.E., Gruppi ricerca ecologica, in cinque provincie della Regione Sicilia, nonché lo statuto dell'associazione dal quale si desumono le modalità di organizzazione strutturale e funzionale della stessa;
Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 34, comma 3°, legge regionale n. 33/97;

Decreta:


Articolo unico

Sulla base dei suddetti elementi, G.R.E. Gruppi ricerca ecologica è dichiarata associazione riconosciuta in virtù della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1492)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Riconoscimento della Federazione ornicoltori italiani, con sede in Piacenza.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Federazione ornicoltori italiani (FOI), con sede in Piacenza, via della Conciliazione n. 45/A;
Vista la nota FOI n. prot. 91/98/EM del 9 febbraio 1998, con la quale viene chiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, della citata legge regionale n. 33/97, dalla quale si evince, tra l'altro, che la stessa Federazione è presente in tutte le nove province siciliane;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta e quindi di potere riconoscere la FOI, Federazione ornicoltori italiani ai fini della legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 11425/98 del 13 maggio 1998 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, per le finalità della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è riconosciuta la Federazione ornicoltori italiani (FOI), con sede in Piacenza, via della Conciliazione, 45/A.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1497)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Riconoscimento, in via provvisoria, di associazione am bientalista al Fondo siciliano per la natura - Federazione nazionale per natura.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e per l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo";
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 3°, legge regionale n. 33/97;
Vista la richiesta datata 20 ottobre 1997 dell'associazione ambietalista Fondo siciliano per la natura, con sede in via Messina, 334 - Catania;
Vista la nota datata 18 dicembre 1997 della Federazione nazionale pro natura, la quale conferisce, ai sensi del proprio statuto, la qualifica di riferimento come "Organizzazione regionale pro natura" al Fondo siciliano per la natura, con sede in via Messina n. 334 - Catania;
Vista l'ordinanza n. 1174-98 del 14 maggio 1998, depositata in segreteria il 18 maggio 1998, pronunciata dal T.A.R. Sicilia sez. stacc. di Catania nel ricorso n. 1412/98 presentato dal Fondo siciliano per la natura e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste avverso il provvedimento assessoriale prot. n. 864/XI del 9 febbraio 1998;
Ai sensi delle suddette disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

In esecuzione all'ordinanza del T.A.R. Sicilia, sez. stacc. di Catania n. 1174 del 14 maggio 1998, si accorda all'associazione "Fondo siciliano per la natura - Federazione nazionale pro natura, con riserva dell'esito del giudizio del merito, il riconoscimento di associazione ambientalista ai sensi dell'art. 34, comma 3°, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1466)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa nel comune di Troina.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto l'art. 50 della stessa legge regionale n. 33/97;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 39 della ormai abrogata legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, dal sig. De Maria Salvatore, nato a Catania l'11 febbraio 1950 e residente in Misterbianco, via Galermo, 195, il quale, nella qualità di titolare concessionario responsabile, assume nelle forme di legge, come scopo prioritario, il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, tendente alla costituzione di un'azienda faunistico-venatoria;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie;
Vista la nota di questo Assessorato n. protocollo 1790 del 17 marzo 1998, con la quale viene richiesto alle Ripartizioni faunistico-venatorie l'adeguamento dell'istruttoria ai nuovi criteri;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna n. protocollo 1826 del 18 aprile 1998, con la quale vengono forniti i dati relativi al territorio provinciale a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della richiamata legge regionale n. 33/97;
Visto il piano annuale di abbattimento ed il disciplinare presentati dalla ditta;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzati al potenziamento della fauna;
Visti il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si evince tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola;
—  il verbale n. 2/95 del Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Enna che nella seduta del 27 giugno 1995 ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa in agro di Troina;
—  la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna n. prot. 295 del 26 febbraio 1996;
—  il verbale n. 88 del Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta dell'8 maggio 1997 ha chiesto approfondimenti relativamente al piano di abbattimenti;
—  i chiarimenti forniti dall'interessato con lettera assunta al protocollo del gruppo XI di questo Assessorato il 16 luglio 1997 al n. 4428.
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. protocollo 5963/T387A del 10 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda di cui sopra;
Ritenuto di potere accogliere l'istanza e quindi di potere costituire, nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda faunistico-venatoria "Scippa" per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo numero protocollo 7809 del 26 marzo 1998 ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Scippa in agro di Troina, contrade Scippa-Lavanchi-Samperi estesa Ha. 264.52.83 circa comprendente le seguenti particelle: 1, 2 e parte della 67 del foglio di mappa n. 64, 55, 16, 17, 18, 19, 20, 54, 21, 22, 23, 37, 38, 42, 51, 52, 1, 40, 41 del foglio di mappa n. 53, 27, 29, 32, 33, 38, 52, 22, 23, 24, 41, 42, 6, 7, 30, 31, 53, 50, 8, 11, 13, 37, 43, 44, 45 del foglio di mappa n. 42 del catasto terreni del comune di Troina giusta certificazione rilasciata dall'U.T.E. di Enna il 4 maggio 1995. Titolare concessionario responsabile dell'azienda è il sig. De Maria Salvatore, nato a Catania l'11 febbraio 1950 e residente a Misterbianco, in via Galermo 195.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente al coniglio selvatico e con le clausole prescritte di cui al disciplinare sottoscritto dal concessionario in data 18 aprile 1998 e trasmesso all'As sessorato dell'agricoltura della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna con nota numero protocollo 1826 del 18 aprile 1998 citata nelle premesse.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 4

Il presente decreto decadrà automaticamente qualora, redatto il piano faunistico regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda diventasse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 5

Il titolare concessionario responsabile dell'azienda faunistico-venatoria, sig. De Maria Salvatore, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con l'istanza e la relativa documentazione allegata, ivi compresi quelli assunti con il disciplinare.

Art. 6

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di cui alle premesse, agli obblighi assunti e di cui al presente decreto, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 7

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1496)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Concessione di azienda faunistico-venatoria Santa Venera in agro del comune di Sperlinga.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 50 della legge regionale n. 33/97;
Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 65/21 del 22 dicembre 1988, di costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Santa Venera in agro di Sperlinga scaduto il 22 dicembre 1996;
Visto il proprio decreto n. 2314 del 17 ottobre 1995 di voltura della titolarità della concessione di azienda faunistico-venatoria all'associazione semplice tra cacciatori denominata "Azienda faunistico-venatoria Santa Venera";
Vista la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria avanzata dal presidente pro-tempore dell'associazione testé citata e presentata in data 8 agosto 1996 presso la ripartizione faunistico-venatoria di Enna;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna n. prot. 419 del 25 febbraio 1997, di trasmissione con parere favorevole della documentazione all'uopo presentata;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna n. 1784 del 7 aprile 1998, relativa all'utilizzazione faunistico-venatoria del territorio della stessa provincia, dalla quale si evince, tra l'altro, che l'azienda in parola rientra nella percentuale di territorio destinato a caccia riservata a gestione privata e centri privati di produzione di selvaggina;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie;
Ritenuto di potere autorizzare la concessione di azienda faunistico-venatoria e nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97 per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 3265 del 13 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse ed in accoglimento della richiesta avanzata dal concessionario, è autorizzata la concessione di azienda faunistico-venatoria Santa Venera di Sperlinga in agro del comune di Sperlinga, estesa Ha. 221.11.61, meglio descritta nel decreto n. 65/21 del 22 dicembre 1988, con le modifiche, le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 3

Il presente decreto decadrà automaticamente qualora redatto il piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda divenisse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 4

Per la durata del presente decreto sono confermati gli impegni, gli obblighi e le condizioni a suo tempo assunti con il decreto n. 65/21, che si richiama in ogni sua parte non in contrasto con le disposizioni del presente decreto e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 citato nelle premesse.

Art. 5

L'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia e delle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comporta la revoca della concessione.

Art. 6

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione in via amministrativa del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione. Avrà cura, altresì, di portare a conoscenza del concessionario i criteri applicativi dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998. Facendogli sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di puntuale applicazione degli stessi e facendo pervenire tale dichiarazione a questo Assessorato.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1495)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Modifica del decreto 26 maggio 1997, concernente costituzione di una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997;
Visto il proprio decreto n. 828 del 26 maggio 1997, col quale è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone;
Visto il proprio decreto n. 162 del 5 febbraio 1998, di convalida, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 46, della zona di ripopolamento e cattura di cui al citato decreto n. 828 del 26 maggio 1997;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo prot. n. 1084 dell'11 aprile 1998, con la quale si chiede di apportare la modifica al decreto n. 828 del 26 maggio 1997 sostituendo le parole "bevaio Cucca" con le parole "bevaio Cangelosi";
Considerato che occorre procedere alla modifica di cui al precedente punto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per il motivo indicato in premessa, all'art. 1 del decreto n. 828 del 26 maggio 1997, le parole "bevaio Cucca" sono sostituite con le parole "bevaio Cangelosi".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1467)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Revoca del decreto 3 dicembre 1991, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico in Giarratana.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 2554 del 3 dicembre 1991, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa del sig. Canzonieri Giovanni, nato a Giarratana il 9 gennaio 1938 ed ivi residente in via Bovio, n. 179;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa n. prot. 1093 del 19 marzo 1998, con la quale il predetto ufficio propone la revoca del decreto n. 2554 del 3 dicembre 1991, di cui sopra, per il mancato rispetto degli impegni assunti con la dichiarazione resa dall'allevatore in data 12 dicembre 1991 e di quelli previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto n. 2554 del 3 dicembre 1991;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

In accoglimento della proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa e per i motivi indicati nelle premesse, è revocato il decreto n. 2554 del 3 dicembre 1991.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1493)
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DECRETO 22 giugno 1998.
Revoca del decreto 26 novembre 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico, in territorio del comune di Ispica.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 2502 del 26 novembre 1992 di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa della sig.ra Giudice Vincenza, nata a Pozzallo il 3 aprile 1939 ed ivi residente in via Mazzini, 71;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa n. prot. 1094 del 19 marzo 1998, con la quale il predetto ufficio propone la revoca del decreto n. 2554 del 3 dicembre 1991 di cui sopra per il mancato rispetto degli impegni assunti con la dichiarazione resa in data 12 dicembre 1991 e di quelli previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto n. 2502 del 26 novembre 1992;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

In accoglimento della proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa e per i motivi indicati nelle premesse, è revocato il decreto n. 2502 del 26 novembre 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1494)
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DECRETO 7 luglio 1998.
Approvazione del coefficiente di adeguamento per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo, anno 1997.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, e la disciplina stabilita dal titolo I, capo II, in ordine alla determinazione dell'equo canone per gli affitti dei fondi rustici;
Visto il decreto n. 21/94 del Presidente della Regione di ricostituzione della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo – ai sensi dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203 – del 26 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 18 giugno 1994;
Vista la nota assessoriale, gruppo IV, n. 3770/A del 19 maggio 1994, con la quale si è dato incarico al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo di promuovere l'attività della commissione tecnica provinciale;
Vista la delibera adottata dalla commissione tecnica provinciale di Palermo in data 20 maggio 1998;
Ritenuto di procedere all'approvazione del coefficiente di adeguamento individuato nella sopracennata deliberazione e di disporre la pubblicità dello stesso per la suddetta provincia;
A' sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Agli effetti e per le finalità previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 ed, in particolare, dall'art. 10, è approvato il coefficiente di adeguamento determinato dalla commissione tecnica provinciale di Palermo per l'affitto dei fondi rustici, riguardante la stessa provincia e l'annata agraria 1997 riportato nella seguente tabella:
Coefficiente di adeguamento
  Anno Annuo Totale 
Gennaio 1997  –  0,01 0,967 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 1998.
  CUFFARO 

(98.28.1491)
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ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 22 giugno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE
PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n.7, che ap prova il bilancio della Regione siciliana per l'anno fi nan ziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la nota n. 1871 del 15 giugno 1998, con la quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici rappresenta l'indifferibile necessità di adeguare il limite di cassa del titolo I, spese correnti, di lire 75.000 milioni rispetto a quello fissato con il quadro sintetico delle previsioni di cassa che in atto risulta interamente utilizzato;
Considerata l'esigenza di contenere tale richiesta nei limiti massimi di lire 35.000 milioni, per assicurare anche adeguata disponibilità al fondo di riserva di cassa al fine di sopperire alle richieste delle altre Amministrazioni nelle more di una rivisitazione dei limiti di cassa riferiti alle singole Amministrazioni regionali;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
TITOLO I — Spese correnti
ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

—  Lavori pubblici  + 35.000 
—  Fondo di riserva di cassa  – 35.000 


Art.  2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  TRICOLI 

(98.28.1477)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 aprile 1998.
Approvazione delle note esplicative dell'allegato n. 2 del decreto 13 ottobre 1997, concernente determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto sanità 5 agosto 1991, n. 95351;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approva-
zione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 di cui al progetto regionale Tutela della salute mentale (registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 6);
Visto il decreto sanità 13 ottobre 1997, n. 23119 (registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 83);
Visto il decreto sanità 20 marzo 1998, n. 24875;
Viste le richieste di puntualizzazione pervenute da alcune Aziende unità sanitarie locali relative al decreto sanità 13 ottobre 1997;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, viene approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente note esplicative dell'allegato n. 2 del decreto assessoriale 13 ottobre 1997.

Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 21 maggio 1998, al n. 192.
Allegato 1
NOTE ESPLICATIVE DELL'ALLEGATO 2
AL DECRETO ASSESSORIALE 13 OTTOBRE 1997

Con il decreto assessoriale 13 ottobre 1997, in ottemperanza a quanto previsto dal progetti regionale Tutela salute mentale, di cui al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, n. 21238, sono stati definiti, con l'allegato n. 2, gli standards strutturali e funzionali nonché le modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.
In esso, tra l'altro, è stato previsto che "le strutture di cui al decreto 26 settembre 1991", individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, n. 21238, dovranno presentare istanza di iscrizione entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In merito va ricordato che tali strutture per effetto del decreto 26 settembre 1991 hanno goduto in passato della deroga sui requisiti strutturali previsti dalla legge regionale n. 39/88. Atteso che le strutture, individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, per l'iscrizione all'albo regionale dovranno ottemperare ai requisiti strutturali definiti dal decreto assessoriale 13 ottobre 1997, viene stabilito che le stesse dovranno presentare istanza di iscrizione all'albo regionale entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto 13 ottobre 1997, dichiarando:
a)  la propria disponibilità ad essere sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte del Dipartimento di salute mentale competente per territorio, pena la rescissione del rapporto convenzionale;
b)  l'obbligo di adeguarsi, ove necessario, entro il limite massimo di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai requisiti previsti ai sensi dell'allegato 2 al decreto assessoriale 13 ottobre 1997, pena la rescissione del rapporto convenzionale.
Va, tra l'altro, sottolineato che l'ottemperanza ai requisiti strutturali previsti dal decreto assessoriale 13 ottobre 1997 costituisce la condizione necessaria per il rilascio della prevista autorizzazione sanitaria a cura dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Viene, pertanto, a configurarsi una frase transitoria, in cui le strutture, individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto n. 21238/97, che avranno presentato istanza di iscrizione all'albo regionale entro i termini previsti, dovranno comunque adeguarsi allo standard del personale addetto alle C.T.A. così come determinato dall'allegato 2 al decreto 13 ottobre 1997 per una struttura fino a un massimo di 40 posti letto.
Tale fase dovrà essere definita mediante la stipula di un'apposita convenzione.
Relativamente al personale addetto alla C.T.A., di cui allo standard previsto nell'allegato 2 al decreto assessoriale 13 ottobre 1997, si chiarisce che per direttore medico psichiatra, in analogia al servizio pubblico, viene inteso il medico psichiatra individuato come responsabile della C.T.A.
Il personale medico psichiatra dovrà, comunque, garantire una presenza settimanale di n. 38 ore.
Si chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda le strutture fino a un massimo di 20 p.l., preesistenti o da ristrutturare, sono accettabili misure in eccesso o in difetto fino a un massimo del 20% in riferimento ai 40 mq. per ospite previsti. Tale percentuale è applicabile anche alle camere destinate alla degenza.
Per le strutture fino a un massimo di 40 p.l. si precisa che la percentuale di abbattimento consentita è del 25% complessivo. Tale percentuale è applicabile anche alle camere di degenza.
Per quanto riguarda, infine, le aree di attività o di servizio si precisa che gli spazi comunque utilizzati nell'ambito dell'attività terapeutico-educativo-riabilitativa rientrano nel computo complessivo dei 40 mq. per ospite.
(98.28.1489)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 luglio 1998.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia relativo alla costruzione di una stazione radio base nel comune di Agrigento.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota dell'Omnitel Pronto Italia prot. n. 65/Ni/Si-97 dell'11 marzo 1997, con la quale è stata richiesta a questo Assessorato l'autorizzazione alla costruzione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
Visto il decreto n. 374 del 13 marzo 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Agrigento;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Agrigento n. 19 del 3 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista l'attestazione sindacale prot. n. 2351 del 28 aprile 1998, dalla quale si evince che l'area interessata dal progetto di cui sopra non è gravata dai vincoli di cui alle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39;
Vista l'autorizzazione n. 22317/97 del 23 giugno 1997 rilasciata dall'ufficio del Genio civile di Agrigento in osservanza alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli elaborati tecnici qui di seguito elencati:
1)  relazione tecnica - relazione geologico-tecnica;
2)  elaborati grafici:
a)  estratto carta I.G.M. 1:25.000;
b)  estratto della mappa catastale - scala 1:2.000;
c)  planimetria dell'impianto - scala 1:10.000;
d)  elaborato architettonico (pianta e prospetto) - sezione A-A - scala 1:100;
3)  stralcio del P.R.G.;
4)  documentazione fotografica;
5)  autorizzazione ufficio Genio civile di Agrigento n. 22317/97 del 23 giugno 1997;
6)  delibera di C.C. n. 19 del 3 marzo 1998;
Visto il parere n. 9 del 12 maggio 1998 espresso dal gruppo 31° della D.R.U. che così recita:
«…Omissis…
Considerato:
—  che l'opera riveste un rilevante interesse pubblico in quanto farà fronte all'incremento di richiesta per aumentare la copertura territoriale servita dalla rete telefonica cellulare Omnitel, nonché delle richieste dell'utenza ricadente nel territorio di Agrigento e comuni limitrofi, è del parere che il progetto di che trattasi può essere autorizzato in variante, così come previsto dal l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto è compatibile con l'assetto del territorio circostante, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici nocivi alla salute.
Inoltre, dovranno essere rispettate le condizioni imposte dall'ufficio del Genio civile di Agrigento di cui all'autorizzazione n. 40197 del 23 giugno 1997.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con le condizioni di cui all'autorizzazione dell'ufficio del Genio civile di Agrigento n. 22317/97 del 23 giugno 1997, il progetto presentato dalla Omnitel Pronto Italia, relativo alla costruzione di una stazione radio base della rete cellula re G.S.M. ubicata in territorio del comune di Agrigento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati tecnici elencati in premessa, nonché il parere n. 9 del 12 maggio 1998 espresso dal gruppo 31° della D.R.U.

Art. 3

L'Omnitel Pronto Italia resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Omnitel ed al comune di Agrigento per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 luglio 1998.
  LOGIUDICE 

(98.28.1475)
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DECRETO 6 luglio 1998.
Approvazione di variante urbanistica relativa alla localizzazione dell'area per la realizzazione di una strada di collegamento alla Casa protetta per anziani, ricadente nel territorio del comune di Butera.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi che regolano la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 192 del 18 giugno 1984, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Butera;
Vista la delibera del consiglio comunale di Butera n. 13 del 25 febbraio 1998, avente per oggetto: "localizzazione area per la realizzazione di una strada di collegamento alla Casa protetta per anziani";
Vista la delibera del consiglio comunale di Butera n. 24 del 27 marzo 1998, avente per oggetto: "Approvazione con valore di variante del progetto relativo ai lavori di realizzazione di una strada di collegamento alla Casa protetta per anziani";
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario comunale sull'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e sull'assenza di osservazioni ed opposizioni;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere espresso dal gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica n. 13 dell'11 giugno 1998, che così recita:
«…Omissis…
Così come si evince dall'esame della delibera del consiglio comunale n. 24 del 27 marzo 1998, l'approvazione del progetto ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 si è resa necessaria per la decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio del vigente P.R.G.
Per quanto riguarda la pubblicazione della delibera di approvazione sono state seguite le procedure relative all'adozione delle varianti al P.R.G. di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Le opere progettate consistono nella realizzazione della strada di accesso all'esistente Casa protetta per anziani, delle reti idriche, fognanti e dei parcheggi, a servizio della sopradetta Casa protetta.
La fognatura prevista risulta essere conforme al P.A.R.F. approvato con decreto n. 703/86 del 25 ottobre 1986.
In uno alla documentazione è stata trasmessa una tavola di raffronto tra lo stralcio del vigente P.R.G. approvato con decreto n. 192 del 16 giugno 1984 ed il P.R.G. adottata dal comune di Butera in data 23 giugno 1994 con delibera di C.C. n. 70.
Il progetto di che trattasi è stato trasmesso anche al competente gruppo di lavoro 9° per il rilascio del nulla osta di valutazione di impatto ambientale ex art. 30 della legge regionale n. 10/93.
Con nota prot. n. 261 dell'8 giugno 1998 il gruppo IX di questo Assessorato ha reso il proprio parere al rilascio del sopradetto nulla osta alle seguenti condizioni:
—  dovrà essere previsto il rivestimento in pietrame di tutti i muri di contenimento in c.a. posti a vista;
—  dovrà essere preservato il reticolo idrografico esistente; le opere d'arte in progetto dovranno prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di consentire il libero deflusso delle acque verso gli attuali ricettori;
—  dovrà essere prevista la sistemazione a verde delle scarpate dei rilevati, mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone, per prevenire fenomeni di erosione;
—  i materiali di risulta provenienti dagli scavi di sbancamento dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori in oggetto. Qualora la qualità dei materiali non consentisse tale riutilizzo, dovrà essere individuata, prima dell'affidamento dei lavori, una discarica, autorizzata ai sensi della vigente normativa, ove depositare gli stessi;
—  dovranno essere adeguatamente ridotti e limitati durante la fase di realizzazione dell'opera, gli impatti dovuti alla polverosità e rumorosità.
In data 5 giugno 1998 nel corso di sopralluogo istruttorio presso la sede comunale di Butera è stata acquisita la certificazione in ordine alla mancanza di vincoli gravanti sull'area.
Vista la certificazione sull'assenza dei vincoli gravanti sull'area;
Visto il parere favorevole del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere del gruppo XIX di questo Assessorato alla richiesta di rilascio del nulla osta ex art. 30 della legge regionale n. 10/93 con le condizioni già riportate;
Vista la delibera del consiglio comunale di Butera n. 24 del 27 marzo 1998, con la quale è stato approvato il progetto in argomento;
Vista la circolare n. 27733 dell'1 giugno 1990, con la quale si impartiscono direttive ai comuni dell'Isola relativamente alla necessità che le varianti urbanistiche relative a strade debbano seguire le procedure ordinarie di variante e non quelle di cui alla legge n. 1/78;
Considerato che la previsione urbanistica della strada risulta compatibile con l'assetto viario complessivo del piano e che anzi l'approvazione del progetto in variante si è resa necessaria esclusivamente per l'avvenuta decorrenza dei vincoli preordinati all'esproprio;
Visto che l'amministrazione comunale ha dato corso alle procedure di pubblicazione relative alle varianti ordinarie ai piani regolatori generali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata;
Ritenuto che possa procedersi all'esame dell'istanza presentata dal comune di Butera limitatamente alla sola variante al P.R.G. per la riconferma del vincolo a strada delle aree interessate dall'opera escludendo l'esame della stessa ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Si è del parere che possa essere approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante urbanistica per la riconferma a sede viaria dell'area così come individuata nello stralcio del P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 70/94 del 23 giugno 1994 cui fa riferimento il presente provvedimento (tav. n. 2).»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è approvata la variante urbanistica relativa alla localizzazione dell'area per la realizzazione di una strada di collegamento alla "Casa protetta per anziani", ricadente in territorio del comune di Butera, individuata nello stralcio del P.R.G. aottato con delibera di consiglio comunale n. 70/94 del 23 giugno 1994.

Art. 2

Nella realizzazione delle opere riguardanti la variante di cui al precedente art. 1 dovranno essere osservate tutte le prescrizioni espresse sul progetto esaminato in linea tecnica nella valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  tav. 2 - stralcio del P.R.G. e stralcio del P.A.R.F.;
2)  delibera di C.C. n. 13 del 25 febbraio 1998;
3)  parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n. 7/98 del 7 maggio 1998;
4)  parere n. 13 dell'11 giugno 1998 espresso dal gruppo 31°della D.R.U.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 luglio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.28.1505)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.
Ad integrazione del comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998, pag. 26, relativo alla vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96, si precisa che tra i documenti da produrre laddove è previsto "certificato generale della conservatoria dei registri immobiliari" è aggiunto "...ovvero visura con certificazione notarile di autenticità ove si rilevi la consistenza dei cespiti intestati all'istante e/o ai propri familiari conviventi".
(98.34.1794)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Collegio di Maria S. Rosalia di Acireale.
Con D.P. n. 143/GR.XV-S.G. del 23 aprile 1998, con effetto dalla data di notifica dello stesso e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione del Collegio di Maria S. Rosalia di Acireale è stato ricostituito come segue:
1)  dott.ssa Minerva Impalà, presidente, nata ad Acireale il 5 agosto 1907, residente in Acireale, via Pennisi n. 12 - c.a.p. 96024, codice fiscale MPL MRV 07M45 A028N - ispettrice scolastica in pensione;
2)  avv. Felice Saporita Greco, consigliere, nato ad Acireale il 24 settembre 1935, residente in Acireale, via Romeo n. 62, codice fiscale SPR FLC 35P24 A028Q - dottore in giurisprudenza;
3)  avv. Nunzio Manciagli, nato ad Acireale il 30 luglio 1969, residente in Acireale, corso Sicilia n. 33, codice fiscale MNC NNZ 60L30 A028J - vice pretore onorario della pretura circondariale di Catania, sezione distaccata di Acireale.
(98.28.1498)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso l'Ente minerario siciliano e conferimento di poteri agli stessi.
Con decreto n. 632 del 7 aprile 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato il sig. Luigi Pirrone commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.28.1511)


Con decreto n. 719 del 4 maggio 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato il dr. Francesco Lala commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.28.1513)


Con decreto n. 838 del 27 maggio 1998, l'Assessore per l'industria ha esteso i poteri conferiti al commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano, dott. Francesco Lala , nominato con decreto n. 719 del 4 maggio 1998 per compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.28.1517)


Con decreto n. 1055 del 10 giugno 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato il dr. Francesco Lala commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.28.1520)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il sig. Brucato Andrea, nato a Grotte il 28 novembre 1953, con recapito presso U.G.L., Segreteria regionale, è chiamato, quale rappresentante della detta organizzazione sindacale U.G.L., a far parte del Comitato regionale I.N.P.S. in sostituzione del dimissionario sig. Piccione Ettore.
(98.27.1403)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.
Con decreto n. 25850 del 24 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità è stato realizzato il decentramento della V sede farmaceutica urbana del comune di Palma di Montechiaro, cui è titolare la dott.ssa Giaglia Jole, dal villaggio Giordano alla zona S. Antonio ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 362/91.
(98.27.1410)


Con decreto n. 25852 del 24 giugno 1998, l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato le dott.sse Fucile e Giuttari, titolari dell'omonima farmacia, sede unica del comune di Itala, via Roma n. 77 (Itala Marina), all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico nello stesso comune di Italia, via Umberto I n. 98 (Itala Superiore), con l'osservanza delle norme vigenti in materia, secondo gli orari stabiliti dal sindaco del comune di Itala.
(98.27.1411)


Con decreto n. 25897 del 30 giugno 1998 l'Assessore per la sanità ha concesso l'autorizzazione all'apertura della farmacia, succursale stagionale sita in via Presti Paolo nella frazione Tonnarella del comune di Furnari.
(98.27.1420)


Con decreto n. 25898 del 30 giugno 1998 l'Assessore per la sanità ha concesso l'autorizzazione all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in viale dei Lidi n. 444/b nella frazione Fontane Bianche del comune di Siracusa.
(98.27.1419)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina dell'ufficiale rogante dell'Assessorato regionale del turismo, della Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo, della sezione M.C.T.C. di Catania e degli uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia.
Con decreto n. 341/I/Tur del 16 aprile 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accolto le dimissioni dall'incarico di ufficiale rogante, per gli uffici M.C.T.C., del dott. Filippo Russo ed ha nominato il dott. Giuseppe Amato, dirigente amministrativo, ufficiale rogante dell'Assessorato regionale del turismo, della Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo, della sezione M.C.T.C. di Catania e degli uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia.
(98.27.1401)
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STATUTI

Statuto del comune di Assoro (provincia di Enna) - Modifiche.

Nello statuto del comune di Assoro, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 24 luglio 1993, parte I, sono state apportate le seguenti modifiche:
—  Art. 13, rigo 1: eliminare la parola "La Giunta";
—  Art. 15, punto 2: alla fine aggiungere la seguente frase "e di ogni altra legge successiva di modifica o integrazione della normativa richiamata";
—  Art. 15, punto 3: eliminare tutto il punto 3;
—  Art. 15, punto 7: eliminare la frase dalla parola "Promuovendo" fino "legge regionale n. 7/92", e aggiungere "delibera il voto di sfiducia al sindaco ai sensi della legge regionale n. 35/97";
—  Art. 19, punto 6: dopo la parola "regolamenti" aggiungere "programma triennale di OO.PP.";
—  Art. 22: annullare tutto il punto 1 e sostituirlo con il seguente: "la Giunta municipale è composta da n. 6 Assessori";
—  Art. 23, punto 5: sostituire la parola "i verbali" con la parola "le proposte" ed eliminare la frase "a cura del segretario comunale";
—  Art. 24, lettera h): eliminare tutto il punto h);
—  Art. 26, punto 2: aggiungere alla fine del periodo "e legge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed integrazioni";
—  Art. 25, punto 5: riformulare tutto il punto 5 nel modo seguente: "qualora il consiglio ai sensi della legge regionale n. 35/97 delibera la mozione di sfiducia al sindaco si applicheranno le procedure previste";
—  Art. 27, lettera b): sostituire la parola "partecipare" con la parola "conferisce";
—  Art. 27, lettera p): sostituire la parola "correlare" con le parole "coordinare e programmare";
—  Art. 37, punto 1: sostituire la parola "art. 49" con la parola "art. 36";
—  Art. 46: cassare tutto il punto 1 e sostituirlo con il seguente: il segretario adotta gli atti di gestione anche a rilevanza esterna, assume la rilevanza di organo in quei casi che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di Governo dell'ente";
—  Art. 50, punto 1: cassare tutto il punto 1 e sostituirlo con il seguente: "il dirigente, nel rispetto della normativa vigente, pone in essere atti di gestione, compresa l'adozione di determinazioni che comportino impegni di spesa ed attività necessarie al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi nella loro funzione di indirizzo e controllo, organizzando in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione le risorse a disposizione e assumendo la relativa responsabilità in conformità e nei limiti delle stesse";
—  Art. 50, lettera a): alla fine del periodo aggiungere la seguente frase "esprimendo i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 sulle deliberazioni della G.M. e del C.C., ad eccezione per le determinazioni assunte come atti di gestione;
—  Art. 51, punto 3: cassare tutto il punto 3 e sostituirlo con il presente "ai soli fini di quanto previsto al precedente art. 50, e al successivo art. 52, si intendono per dirigenti i dipendenti del comune ai quali è attribuita con formale provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, la responsabilità dell'attività di un settore, indipendentemente dalla possibilità o meno di conferire agli stessi la qualifica dirigenziale in relazione ai limiti posti dai vigenti contratti di lavoro (confrontare circolare Assessorato regionale degli enti locali n. 8 del 12 settembre 1997)";
—  Art. 53: aggiungere il comma 6 che è del seguente tenore "le funzioni competenze nonché gli atti di gestione attribuiti dal presente articolo al responsabile di settore, nell'ipotesi di mancanza assenza o impedimento di tale responsabile sono attribuiti dal sindaco al personale di qualifica funzionale VI – istruttore amministrativo, tecnico o contabile – appartenente al settore di competenza (confrontare n. 8 dell'Assessorato degli enti locali del 12 settembre 1997)».


Approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 16 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, con decisione n. 2416/2127 del 16 aprile 1998.
(98.31.1654)
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Statuto del comune di Cinisi (provincia di Palermo) - Modifica.
Nello statuto del comune di Cinisi, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993, parte I, si deve apportare la seguente modifica:
Inserire, dopo l'art. 34, il seguente art. 34bis:
Commissioni consiliari

1)  Nell'ambito del consiglio comunale sono costituite le commissioni consiliari, formati eletti nel proprio seno con criteri proporzionali.
2)  Il regolamento di istituzione delle predette commissioni dovrà attenersi nella determinazione di poteri alla previsione delle seguenti funzioni in ciascuna delle materie di competenza:
a)  consultivo - istruttore;
b)  preparatorie e di studio;
c)  vigilanza e verifica.
3)  I termini per il rilascio dei pareri di cui alla lett. a) del predetto comma non potranno essere superiori a 7 giorni e, nei casi d'urgenza, da indicarsi espressamente nella richiesta, 3 giorni.
4)  I pareri di cui al comma precedente sono obbligatori ma non vincolanti e riguardano tutte le materie di competenza del consiglio.
5)  Il regolamento può prevedere che la funzione consultiva sia esercitata solo su alcune materie espressamente indicate.


Adottata con delibera del consiglio comunale n. 56 del 9 giugno 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 2 luglio 1998, con decisione n. 5052/4814.
(98.29.1553)
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Statuto del comune di Mirabella Imbaccari (provincia di Catania) - Modifiche.
Allo statuto del comune di Mirabella Imbaccari, (provincia di Catania), pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Uf ficiale della Regione siciliana, parte I, n. 63 del 17 dicembre 1994 sono state apportate le seguenti modifiche:
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE


Art. 46
Istruttoria pubblica

1)  L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
2)  L'ufficio procedente su iniziativa dell'Assessore di settore previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3)  Tutti coloro che ne abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
4)  Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti con facoltà, per gli interessati di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.

Art. 60
Organizzazioni dei servizi

1)  Con appositi regolamenti il comune disciplina l'organizzazione dei servizi uniformandoli a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
2)  I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità di coordinamento tra il segretario generale ed i responsabili dei settori, tra i responsabili dei settori ed i responsabili dei servizi appartenenti al relativo settore.
3)  Il regolamento organico del personale deve in ogni caso disciplinare:
a)  l'organizzazione dei servizi;
b)  il ruolo organico del personale;
c)  lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità ai contratti collettivi nazionale di lavoro;
d)  le modalità di coordinamento tra il segretario generale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
4)  L'attività amministrativa del comune di Mirabella Imbaccari si articola nei seguenti settori:
1)  affari generali;
2)  servizi demografici;
3)  affari finanziari;
4)  polizia municipale;
5)  U.T.C.;
6)  servizi sociali e decentrati.
5)  Il settore comprende quell'insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea.
6)  Il servizio è l'unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia.
7)  Ai responsabili del settore spetta per il tramite dei responsabili dei servizi, la gestione amministrativa e tecnica, mentre il potere di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi dell'ente.
8)  In relazione agli obiettivi dell'ente i responsabili di settore rispondono direttamente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 61
Segretario comunale

1)  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, esprime il parere di legittimità.
2)  Il segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è l'organo burocratico di garanzia che, attraverso la potestà d'iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi, assicura la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa dell'ente secondo le norme di legge e del presente statuto.
3)  Dirime i conflitti di competenza tra i vari settori ed interviene nei casi d'inerzia, inefficienza o inefficacia dell'azione amministrativa affidata ai servizi, sollecitandone ogni forma di attività e segnalando le disfunzioni al sindaco.
4)  Esamina i problemi organizzativi e formula al sindaco le relative soluzioni e/o proposte.
5)  Assiste alle riunioni del consiglio e della giunta con il compito di sovrintendere alla stesura del processo verbale e di fornire ai loro componenti ogni utile supporto professionale.
6)  Al segretario comunale compete l'adozione di atti anche con rilevanza esterna, che non presuppongano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti allo statuto agli organi elettivi, ai responsabili dei settori ed ai responsabili dei servizi.
7)  Il segretario comunale partecipa alle commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con autorizzazione della giunta, a quelle esterne. Al segretario comunale è attribuita l'esclusiva competenza di rogare i contratti del comune, nell'interesse dell'amministrazione comunale.

Art. 62
Responsabile di settore

1)  I responsabili dei settori sono assegnati al relativo settore nel rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento con provvedimento del sindaco.
2)  Sono responsabili dell'attività di coordinamento dei servizi comprendenti il settore secondo le direttive impartite dal segretario comunale.
3)  Attraverso l'attività di sovrintendenza di tali servizi, essi assicurano l'azione d'impulso e di sostituzione nei casi debiti.
4)  Esprimere il parere sulle proposte di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile. Il parere è atto dovuto dal responsabile del settore, non dal dipendente con qualifica sottordinata eventualmente competente a redigere la proposta della deliberazione.
5)  Adottano tutti gli atti anche di rilevanza esterna che non presuppongano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi, al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.
6)  Adottano gli atti ricognitivi, di valutazioni o di intimazione che la legge e lo statuto non riservano agli organi elettivi al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.
7)  All'interno dei rispettivi settori, assicurano la puntuale e precisa informazione normativa ed emanano istruzioni e direttive per la loro applicazione.
8)  Sostituiscono i responsabili dei servizi appartenenti al settore, nei casi di assenza per congedo o impedimento.
9)  Qualora per l'assolvimento dei compiti di cui al presente capo si dovessero verificare, in taluni settori della pubblica amministrazione carenze, o motivi di ordine strutturale, rimane in facoltà del sindaco di incaricare ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92 come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93 dipendenti di livello 6°.
10)  L'incarico, tranne che la legge non preveda diversamente, non dà diritto alla corresponsione di trattamento economico aggiuntivo, né costituisce titolo all'assegnazione.


Modifiche approvate dal consiglio comunale con delibera n. 15 del 15 gennaio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 882/528 del 12 febbraio 1998.
(98.28.1470)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 30 giugno 1998, n.259.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2°, lett. D) e art. 4.
Agli Ispettori provinciali dell'agricoltura
Agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario
La circolare assessoriale n. 182 del 25 maggio 1995 ha, tra l'altro, stabilito che la certificazione bancaria comprovante le passività da ammettere al beneficio della legge indicata in oggetto deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del decreto assessoriale di delimitazione dei territori danneggiati.
Tale termine è stato, poi, elevato a 120 giorni, con la circolare assessoriale n. 193 dell'11 novembre 1995.
La circolare assessoriale n. 361/5 del 3 febbraio 1997 relativa all'art. 7 della legge n. 185/92, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha ribadito che gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6, devono essere esposti per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La stessa circolare sottolineava, altresì, come, ai fini della pubblicità degli interventi non dovrà farsi più riferimento al consueto decreto assessoriale con l'indicazione delle zone danneggiate e delle provvidenze concesse.
Conseguentemente, si ritiene che non debba più tenersi conto del termine di 120 giorni per la presentazione della predetta certificazione bancaria, ma che la stessa potrà essere presentata, a seguito di apposita richiesta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella fase di istruttoria della pratica entro il termine fissato nella richiesta ispettoriale stessa.
Inoltre, al fine di un più immediato intervento a favore delle aziende agricole danneggiate, gli istituti di credito potranno concedere la proroga prevista dall'art. 4 della legge n. 185/92 anche in assenza dell'attestato ispettoriale di cui alla circolare assessoriale n. 182 del 25 maggio 1995, fermo restando che la proroga stessa dovrà essere concessa a tasso di riferimento così come specificato al punto 11) della circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992.
Si precisa, infine, che il calcolo per la determinazione degli interessi afferenti il periodo di proroga della scadenza delle passività deve essere effettuato secondo lo schema di rendicontazione allegato alla citata circolare assessoriale n.182 del 25 maggio 1995.
  L'Assessore: CUFFARO 

Allegato
CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 1997, N. 361/5

La legge 14 febbraio 1992, n.185, nel modificare la normativa in materia di danni da avversità atmosferiche e calamità naturali recata dalla legge 15 ottobre 1981, n.590, ha previsto all'art. 2, comma 2, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, individuando i territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base della richiesta di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
La stessa legge n. 185/92 prevede, all'art. 7, che gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6, siano accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Stante gli adempimenti di legge sopracitati ed allo scopo di snellire le relative procedure ai fini del perseguimento di un sempre migliore rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, improntato su criteri di efficienza e trasparenza, si invitano codesti Ispettorati a voler predisporre per il futuro, a partire dagli eventi già proposti e non ancora declarati dal competente Ministero, quanto occorra per l'avvio dei suddetti adempimenti.
Sarà cura di questo Assessorato, non appena posto a conoscenza dal superiore Ministero fornire di volta in volta immediata comunicazione per l'attuazione degli adempimenti previsti dal citato art. 7 della legge n. 185/92.
Ai fini della pubblicità degli interventi, pertanto, non dovrà farsi più riferimento al consueto D.A.
Si avrà cura, tra l'altro di verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto declarato dal Ministero e la relativa proposta ispettoriale originaria, al fine di non indurre l'utenza in possibili errori che ne aggraverebbero i già profondi disagi.
(98.28.1486)


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