REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 1998 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 31 agosto 1998, n. 14.
Norme in materia di protezione civile  pag.


LEGGE 31 agosto 1998, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio  pag.


LEGGE 31 agosto 1998, n. 16.
Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura  pag. 15 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 giugno 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 18 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 31 agosto 1998, n. 14.
Norme in materia di protezione civile.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attuazione di norme statali
in materia di protezione civile

1.  Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale.
2.  Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nonché esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.
3.  Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali al Corpo forestale della Regione.

Art. 2.
Ufficio regionale di protezione civile

1.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.
2.  L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile.
3.  Nell'imminenza del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale tecnico, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3.
Servizio tecnico idrografico regionale

1.  La Sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Servizio tecnico idrografico regionale.
2.  Il Servizio tecnico idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
3.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Servizio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.
4.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione del Servizio e provvede a garantirne il funzionamento.

Art. 4.
Uffici provinciali e comunali di protezione civile

1.  Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività.
2.  Negli enti locali il superamento del corso di disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione civile.

Art. 5.
Ripartizione territoriale fondi
per la protezione civile

1.  Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla presente legge.

Art. 6.
Comitato regionale di protezione civile

1.  In attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato regionale di protezione civile. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile.
2.  Il Comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.
4.  Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che del Comitato facciano parte:
a)  rappresentanti dei comuni e delle province;
b)  rappresentanti delle associazioni di volontariato;
c)  rappresentanti di enti che svolgono attività di protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.
5.  Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.

Art. 7.
Volontariato di protezione civile

1.  All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.
2.  La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.
3.  Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.
4.  L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
5.  Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.
6.  Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8.
Contributo straordinario

1.  In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80 milioni.

Art. 9.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 10.
Convenzioni

1.  Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
3.  Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

Art. 11.
Disposizione finanziaria

1.  All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751 (codice 2012).
2.  La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 08.02.00 (codice 2003).
3.  Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.
  DRAGO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 2 e 3:
L'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così dispone:

«Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1.  Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a)  sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1)  alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4)  all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5)  allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f), del comma 1 dell'articolo 107;
6)  alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7)  agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b)  sono attribuite alle province le funzioni relative:
1)  all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2)  alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3)  alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c)  sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1)  all'attuazione in ambito comunale, delle attività di previsione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3)  alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4)  all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5)  alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6)  all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali».
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
«Competenze delle regioni. – 1. Le regioni fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2.  Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4.  Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia».
Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
«Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. – 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a)  eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)  eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c)  calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così dispone:
«I servizi tecnici nazionali. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
(Omissis)
4.  I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a)  svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
b)  realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
c)  fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
(Omissis)».
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così dispone:
«Strutture operative nazionali del Servizio. – 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a)  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b)  le Forze armate;
c)  le Forze di polizia;
d)  il Corpo forestale dello Stato;
e)  i Servizi tecnici nazionali;
f)  i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g)  la Croce rossa italiana;
h)  le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i)  le organizzazioni di volontariato;
l)  il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2.  In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3.  Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4.  Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile».
Note all'art. 4, comma 1:
Gli articoli 13 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così, rispettivamente, dispongono:
—  «13. Competenze delle province. – Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dall'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto».
—  «15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. – 1. Nell'ambito del quadro ornamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2.  La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3.  Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
4.  Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile».
—  Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 5:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha istituito un fondo a sostegno delle autonomie locali al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla vigente legislazione.
Note all'art. 6, commi 1 e 2:
Per l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 7, commi 2 e 4:
—  L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, ha istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni, con riferimento al tipo di attività espletata.
—  La lettera f) del comma 2, dell'art. 6 della legge 7 giugno 1994, n. 22, come aggiunta dall'art. 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, prevedeva la sezione «protezione civile».
Nota all'art. 9, comma 1:
Per l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 3, comma 3.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 672
«Recepimento nella Regione siciliana dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 255 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore alla Presidenza della Regione (Bufardeci) il 27 marzo 1998.
D.D.L. n. 709
«Disciplina dell'esercizio dell'attività, degli interventi e delle funzioni della Regione siciliana in materia di protezione civile».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pignataro, Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pezzino, Silvestro, Speziale, Trimarchi, Villari, Zago, Zanna.
Trasmessi alla Commissione "Affari istituzionali" (I) rispettivamente il 10 aprile 1998 ed il 9 giugno 1998.
Esaminato testo abbinato nella seduta n. 127 del 7 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 127 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 130 del 21 luglio 1998.
Relatore: Cintola.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1831)
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LEGGE 31 agosto 1998, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«b)  delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 2.

1.  All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5bis.Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.»
b)  alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
«Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste».

Art. 3.

1.  All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
1)  la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)  coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto.»;
2)  è soppressa la lettera l).

Art. 4.

1.  All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole da "nonché" fino a "venatoria".

Art. 5.

1.  All'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«6.  La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

Art. 6.

1.  All'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, al comma 2 sono anteposti i seguenti:
«1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
—  quaglia (Coturnix coturnix);
—  tortora (Streptopeia turtur);
—  merlo (Turdus merula);
—  allodola (Alauda arvensis);
—  coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
—  cesena (Turdus pilaris);
—  tordo bottaccio (Turdus philomelos);
—  tordo sassello (Turdus iliacus);
—  germano reale (Anas platyrhynchos);
—  folaga (Fulica atra);
—  gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
—  alzavola (Anas crecca);
—  canapiglia (Anas strepera);
—  porciglione (Rallus acquaticus);
—  fischione (Anas penelope);
—  codone (Anas acuta);
—  mestolone (Anas clypeata);
—  moriglione (Aythya ferina);
—  moretta (Aythya fuligula);
—  beccaccino (Gallinago gallinago);
—  colombaccio (Columba palumbus);
—  combattente (Philomachus pugnax);
—  beccaccia (Scolopax rusticola);
—  pavoncella (Vanellus vanellus);
—  ghiandaia (Garrulus glandarius);
—  gazza (Pica pica);
—  volpe (Vulpes vulpes);
—  fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c)  specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
—  lepre comune (Lepus europaeus);
—  coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
d)  specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:
—  cinghiale (Sus scropha).
«1  bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 7.

1.  All'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 8.

1.  Alla lettera b, penultimo periodo, del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le parole da "a trasmettere" sino a "di residenza" sono sostituite dalle altre «a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza».

Art. 9.

1.  All'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3.  Il comitato è composto da:
a)  quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;
b)  quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;
c)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;
d)  tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza».

Art. 10.

1.  Al comma 8 dell'articolo 25, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le parole da "L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria" sino a "alla scadenza" sono sostituite dalle seguenti: «L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio».

Art. 11.

1.  All'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4.  Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio».

Art. 12.

1.  All'articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.  I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento».

Art. 13.

1.  All'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente».

Art. 14.

1.  All'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 6, secondo periodo, le parole da «inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici».
b)  al comma 10 la parola "immediatamente" è soppressa.

Art. 15.

1.  All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 le parole "articolo 30" sono sostituite con le altre "articolo 31"; le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
b)  al comma 2 le parole "da lire 150.000" a "lire 900.000" sono sostituite dalle altre "da lire 50.000 a lire 300.000";
c)  al comma 4 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
d)  al comma 5 le parole "da lire 500.000" a "lire 1.500.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
e)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi»;
f)  il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000»;
g)  dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«10.  Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
11.  La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000».

Art. 16.

1.  All'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 2 è abrogato;
b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio»;
c)  al comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
«Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti».

Art. 17.

1.  Alla fine dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente periodo:
«Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport)».

Art. 18.

1.  All'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 2 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle altre "dieci anni";
b)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7bis.  Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37»;
c)  dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10.  Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi».

Art. 19.

1.  All'articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1bis.  Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano».

Art. 20.

1.  All'articolo 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.  Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1»;
b)  il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

1.  All'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, comma 2, dopo le parole "guardie del corpo forestale della Regione siciliana" sono aggiunte le altre "al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie,".

Art. 22.

1.  All'articolo 46, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "di cinque anni." è aggiunto il seguente periodo: «Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione».
E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 46, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

Art. 23.

1.  All'articolo 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.  Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza».

Art. 24.

1.  La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il triennio 1998-2000, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per le finalità del comma 6 dell'articolo 12 (capitolo 14208) della medesima legge.

Art. 25.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per l'agricoltura  CUFFARO 

e le foreste
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
L'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Controllo della fauna

1.  Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2.  Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3.  Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.
4.  Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:
a)  dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
b)  delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6.  Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficienza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.».
Nota all'art. 2:
L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Centri di recupero

1.  La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica.
5.  I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.
5 bis)  Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.
6.  Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua.
Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.».
Nota all'art. 3:
L'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Ripartizioni faunistico-venatorie

1.  Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2.  Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a)  predisporre ed attuare:
1)  iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2)  programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
3)  piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b)  provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c)  individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d)  istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e)  esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f)  controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;
g)  curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h)  coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto;
i)  svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l)  (soppressa);
m)  formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n)  individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
o)  curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p)  inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q)  procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a L. 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r)  fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s)  deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t)  svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti;
3.  Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.».
Nota all'art. 4:
L'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Pianificazione faunistico-venatoria

1.  Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.
2.  La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.
3.  E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.
4.  Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali.
5.  Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.
6.  Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
7.  Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.».
Nota all'art. 15:
L'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Calendario venatorio

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.
2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3.  In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.
4.  Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Co mitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.
5.  Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.
6.  La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
7.  La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8.  Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.».
Nota all'art. 6:
L'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modificate, è il seguente:

«Periodi di attività venatoria

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 di cembre:
—  quaglia (Coturnix coturnix);
—  tortora (Streptopeia turtur);
—  merlo (Turdus merula);
—  allodola (Alauda arvensis);
—  coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
—  cesena (Turdus pilaris);
—  tordo bottaccio (Turdus philomelos);
—  tordo sassello (Turdus iliacus);
—  germano reale (Anas platyrhynchos);
—  folaga (Fulica atra);
—  gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
—  alzavola (Anas crecca);
—  canapiglia (Anas strepera);
—  porciglione (Rallus acquaticus);
—  fischione (Anas penepole);
—  codone (Anas acuta);
—  mestolone (Anas clypeata);
—  moriglione (Aythya ferina);
—  moretta (Aythya fuligula);
—  beccaccino (Gallinago gallinago);
—  colombaccio (Columba palumbus);
—  combattente (Philomachus pugnax);
—  beccaccia (Scolopax rusticola);
—  pavoncella (Vanellus vanellus);
—  ghiandaia (Garrulus glandarius);
—  gazza (Pica pica);
—  volpe (Vulpes vulpes);
—  fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c)  specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
—  lepre comune (Lepus europaeus);
—  coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri);
d)  specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:
—  cinghiale (Sus scropha).
1 bis.  I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizzata tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.  Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/98 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.
3.  Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino.
4.  Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n.157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).».
Nota all'art. 7:
L'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Divieti

1.  Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. E' vietato in particolare:
a)  catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;
b)  l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;
c)  sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;
d)  cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;
e)  usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché ri chiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagne tico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;
f)  usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;
g)  l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;
h)  vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
i)  praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;
l)  usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.
1 bis.  Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.  La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiali al valico.
3.  Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.».
Nota all'art. 8:
L'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Ambiti territoriali di caccia

1.  Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.
2.  Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.
3.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.
4.  L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5.  Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:
a)  il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;
b)  entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza. Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente;
c)  gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;
d)  il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6.  Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.
7.  Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono.
8.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi».
Nota all'art. 9:
L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1.  La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.
2.  Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.
3.  Il comitato è composto da:
a)  quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;
b)  quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;
c)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;
d)  tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
4.  Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:
a)  collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;
b)  è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;
c)  su proposta del responsabile, delibera le spese per la ge stione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;
d)  prende parte alle attività di aggiornamento del catasto am bientale e all'organizzazione dei censimenti annuali della fauna;
e)  organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;
f)  promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.
5.  Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.
6.  Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.
7.  Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.
8.  Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni.».
Nota all'art. 10:
L'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Aziende faunistico-venatorie

1.  Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.
2.  Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3.  Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:
a)  presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;
b)  presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;
c)  presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;
d)  fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;
e)  impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, ai fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f)  rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;
g)  fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.
4.  Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.
5.  Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.
6.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
7.  L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.
8.  L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.».
Nota all'art. 11:
L'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Aziende agro-venatorie

1.  Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.
2.  Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.
3.  Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:
a)  essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;
b)  coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.
4.  Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
5.  Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.
6.  Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'in terno di un'azienda faunistico-venatoria.».
Nota all'art. 12:
L'articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Allevatori di cani

1.  I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento.
2.  Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.
3.  I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.
4.  L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale del l'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competente per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.
5.  Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti al marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.».
Nota all'art. 13:
L'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1.  L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2.  La commissione è composta da:
a)  il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;
b)  sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.
3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.
4.  In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.
4 bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente.
5.  Per il funzionamento della commissione si applicano, in quan to compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.
6.  Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elen co delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7.  Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.».
Nota all'art. 14:
L'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Tesserino regionale

1.  Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.
2.  Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3.  Il rilascio del tesserino è gratuito.
4.  Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.
5.  La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6.  Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.
Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.
7.  Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.
8.  Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.
9.  In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
10.  I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento.».
Nota all'art. 15:
L'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Sanzioni

1.  Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
2.  Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.
3.  La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4.  Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.
5.  Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
6.  Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7.  Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8.  Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
9.  Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva.
10.  Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
11.  La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000.».
Nota all'art. 16:
L'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Associazioni venatorie e ambientaliste

1.  Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:
a)  abbiamo finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;
b)  dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3.  Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.
3 bis.  Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio.
4.  Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.
Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti.
5.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province.».
Nota all'art. 17:
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Federazione siciliana della caccia

1.  La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34.
Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia, Pesca, Ambiente e Sport).».
Nota all'art. 18:
L'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti

1.  Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci anni salvo rinnovo alla scadenza.
3.  La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4.  L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.
5.  Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.
6.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
7.  Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.
7 bis.  Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.
8.  Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.
9.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8 bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
10.  Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi.».
Nota all'art. 19:
L'articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Ripopolamento

1.  Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'im missione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.
1 bis.  Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano.
2.  Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria.
3.  L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.
4.  La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.».
Nota all'art. 20:
L'articolo 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Aiuti

1.  Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:
a)  il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
b)  la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
c)  l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'al levamento;
d)  la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.
2.  Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1.
4.  Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.».
Nota all'art. 21:
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Vigilanza venatoria ed ambientalista

1.  La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità».
Nota all'art. 22:
L'articolo 46 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Zone di ripopolamento e cattura

1.  Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto del l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento.
2.  Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.
3.  Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con di vieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.
4.  Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.
5.  Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.
6.  Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.
7.  I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta «zona di ripopolamento e cattura,divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica». Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4».
Nota all'art. 23:
L'articolo 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Disposizioni transitorie

1.  Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza.
2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.
3.  Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge re gionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 feb braio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della pre sente legge.
4.  In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.
5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997/98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998/99».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 712
«Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente l'esercizio venatorio».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) il 5 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 9 giugno 1998.
D.D.L. n. 719
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 "Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio"».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 10 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 12 giugno 1998.
D.D.L. n. 722
«Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 concernente l'esercizio venatorio».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Zanna l'11 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 giugno 1998.
Abbinati nella seduta n. 97 del 17 giugno 1998.
Esaminati in Commissione nelle sedute nn. 97, 102 e 103 rispettivamente del 17, 25 e 30 giugno 1998.
Esitato per l'Aula testo unificato nella seduta n. 108 del 14 luglio 1998.
Relatore: Fleres Salvatore.
Discusso nella seduta n. 177 del 22 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1826)
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LEGGE 31 agosto 1998, n. 16.
Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998

1.  Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che viene ridotto di pari importo.
2.  Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3.  Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.

Art. 2.
Smaltimento di prodotti antiparassitari

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attivare le procedure necessarie per lo smaltimento e la conseguente distruzione dei prodotti antiparassitari e di altre sostanze nocive di proprietà della Regione, il cui impiego in agricoltura è vietato a norma di legge.
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 3.
Nulla osta operazioni di credito agrario

1.  All'articolo 6, comma 4, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso la durata complessiva dell'eventuale proroga non può superare i 240 giorni».

Art. 4.
Promozione prodotti agricoli

1.  Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per il 1998 la spesa di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte per lire 2.500 milioni con le disponibilità del capitolo 55039, per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 55664, per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 15031, per lire 500 milioni con le disponibilità del capitolo 15715 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
2.  Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.
Modifica denominazione capitoli

1.  La denominazione dei capitoli 14207, 18206, 20204, 24207, 28204, 32204, 35054, 36204, 41204, 44204 e 47204 è così sostituita:
«Acquisto di libri e riviste, anche su supporto informatico, attinenti ai compiti di istituto; acquisto di giornali. Legge regionale n. 2/1978».

Art. 6.
Sanderson agrumaria S.p.A.
Manutenzione straordinaria dighe

1.  L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme già stanziate in esecuzione dell'articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per provvedere:
a)  al ripiano totale della situazione debitoria della Sanderson S.p.A. in liquidazione, per lire 9.000 milioni;
b)  alla manutenzione straordinaria delle dighe, gestite dallo stesso ESA, per lire 6.000 milioni.
2.  L'articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.

Art. 7.
Rilievi aerofotogrammetrici
per la programmazione agricolo-forestale

1.  Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, ai fini dell'effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia" su scala adeguata finalizzata alle esigenze della programmazione agricolo-forestale, e all'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di lire 5.500 milioni dello stanziamento del capitolo 15952 e di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 8.
Contributo perequazione costi energia elettrica

1.  Per far fronte all'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle aziende agricole aventi diritto rimaste escluse per errori o disguidi dal beneficio spettante fino alla campagna agraria 1994-95, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 9.
Spese per l'Istituto dell'incremento ippico di Catania

1.  Il capitolo 16320 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è incrementato della somma di lire 900 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 56488 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 10.
Finanziamento in favore degli osservatori regionali
per le malattie delle piante

1.  Lo stanziamento previsto al capitolo 54549 è incrementato della somma di lire 70 milioni cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 11.
Informatizzazione Assessorato regionale
dell'agricoltura e foreste

1.  Al fine di dotare l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di attrezzature informatiche, di apparecchiature tecniche ed elettroniche, di software, nonché per assicurare il loro funzionamento è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
2.  Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.
Contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino

1.  Per l'anno 1998 gli stanziamenti di cui ai capitoli 15004 e 15005 destinati all'erogazione di contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino per l'integrazione del bilancio e per l'attività promozionale in favore dei vini siciliani sono elevati, rispettivamente, di lire 2.000 e 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 15952.

Art. 13.
Garanzie concesse da soci di cooperative agricole

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000 milioni.
2.  All'onere finanziario derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, capitolo 21257, codice 1024.

Art. 14.
Programma viabilità rurale

1.Per il finanziamento del programma di viabilità rurale è utilizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 20.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 15.000 milioni mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 (capitolo 60751 - codice 2014), quanto a lire 2.000 milioni mediante l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 55681 e quanto a lire 3.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 15.
Incremento capitoli di bilancio

1.  Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1998, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a 90 ore mensili, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2 ed all'articolo l9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14029 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 è incrementato di lire 3.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 1.500 milioni con le disponibilità del capitolo 56881 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 56786 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
3.  La disponibilità del capitolo 14610 è incrementata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1005.

Art. 16.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per l'agricoltura  CUFFARO 

e le foreste
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, recante: «Riordinamento dell'Ente per le riforme agrarie in Sicilia», all'articolo 14, modificato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 18 luglio 1961, n. 13, così dispone:
«Per sopperire alle esigenze delle attività previste all'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.
Il fondo è costituito:
1) da un rapporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;
2)  dalle sopravvenienze attive, dalla creazione della proprietà contadina e dai terreni delle aziende di proprietà dell'Ente;
3)  da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato o di altri enti».
Nota all'art. 1, comma 3:
L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, disciplina il bilancio annuale di previsione della Regione siciliana.
Nota all'art. 3:
L'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20, la ammissibilità al concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge è subordinata ad emissione di formale nulla-osta che deve essere rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nei tempi e con le modalità fissate nei successivi articoli.
Il nulla-osta è rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio per le operazioni di importo non superiore a lire 300 milioni.
Per le iniziative a carattere interprovinciale di importo non superiore a lire 300 milioni l'esecuzione dell'istruttoria e il rilascio del nulla-osta sono di competenza dell'ispettorato provinciale nel cui territorio ricade la maggior aliquota della superficie agricola utilizzata.
I nulla-osta hanno validità 120 giorni salvo proroghe concedibili per giustificati motivi. In ogni caso la durata complessiva dell'eventuale proroga non può superare i 240 giorni.
Rientra nelle competenze dell'ispettorato che ha rilasciato il nulla-osta procedere all'emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del concorso sugli interessi, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni».
Nota all'art. 4, comma 1:
Le finalità di cui all'art. 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, tendono alla valorizzazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione agricola siciliani.
Nota all'art. 4, comma 2:
L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è riportato alla nota dell'articolo 1, comma 3, del testo normativo che qui si annota.
Note all'art. 7:
—  Le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, riguardano la effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della «Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia».
—  Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, prevede l'istituzione di una carta forestale regionale, aggiornata ogni cinque anni, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo.
Nota all'art. 8:
La legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, reca: «Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole, provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi».
Nota all'art. 11, comma 2:
L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è riportato alla nota dell'articolo 1, comma 3, del testo normativo che qui si annota.
Nota all'art. 13:
La legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: «Provvedimenti in favore delle cooperative agricole» all'articolo 2 così dispone:
«1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3».
Nota all'art. 15:
Il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, reca: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 713
«Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) il 5 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 9 giugno 1998.
Esaminato in Commissione nelle sedute nn. 97 e 98 del 18 giugno 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 98 del 18 giugno 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 106 del 16 luglio 1998.
Deliberato il rinvio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 109 del 20 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 110 del 21 luglio 1998.
Relatore: Grippaldi.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 178 del 23 luglio 1998 e n. 179 del 28 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1821)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 17 giugno 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 25 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una gestione speciale avente propria autonomia amministrativa per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Vista la nota protocollo n. 679 del 12 marzo 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nel trasmettere copie dei decreti interministeriali n. 681/95/FR del 29 dicembre 1995, n. 682/95/FR del 29 dicembre 1995 e n. 61/96/FR del 28 agosto 1996, chiede l'iscrizione della somma di lire 39.163.566.000 assegnata alla Regione siciliana nel bilancio per il corrente esercizio finanziario 1998;
Vista la nota n. 250696 del 3 giugno 1998 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Visti i decreti interministeriali n. 681/95/FR del 29 dicembre 1995, n. 682/95/FR del 29 dicembre 1995 e n. 61/96/FR del 28 agosto 1996, con i quali è stato concesso alla Regione siciliana, a valere sui fondi previsti dal citato art. 26 della legge n. 845/78, un contributo pari a complessive lire 39.163.566.000 per la realizzazione di progetti speciali per attività formative;
Visto, in particolare, l'art. 2 dei citati decreti ministeriali nn. 681/95/FR, 682/95/FR e 61/96/FR, che fissa le modalità delle erogazioni dei contributi connessi;
Vista la nota n. 626 del 10 giugno 1998 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale viene specificato che le quote di finanziamento a carico del F.S.E. e della Regione siciliana, indicate nei predetti decreti interministeriali, graveranno sulle annualità 1998 previste sui capitoli 34123 (F.S.E.) e 34125 (Regione);
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 la somma di lire 39.163.566.000 al capitolo di entrata 3228 di nuova istituzione ed al corrispondente capitolo di spesa 34114 di nuova istituzione;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II — Entrate extratributarie
RUBRICA 2 —  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 — Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3228 Assegnazioni dello Stato per il funzionamento di progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro. 
(11 231 021001 2 34114)      + 39.163.566.000  

ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 — FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 —  Trasferimenti

(Nuova istituzione)
  34114 Contributi per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra la domanda ed offerta di lavoro. (Interventi dello Stato). 
11 162 2 0805 030700 2 3524      + 39.163.566.000  


Art. 2

Il capitolo aggiunto 3228 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, corrispondente al capitolo 3228 istitutito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3228 di nuova istituzione.
Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 giugno 1998.
Reg. n. 5, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 6.
(98.28.1476)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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