REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 8 AGOSTO 1998 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1998.
Convocazione straordinaria  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'industria

DECRETO 23 giugno 1998.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni previste dalla Misura B del PIC Retex Sicilia 1994/99  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 12 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Croce Camerina, fino al 31 dicembre 1995  pag.


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso, fino al 31 dicembre 1995.  pag.


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina, fino al 31 dicembre 1995.  pag. 10 


DECRETO 15 giugno 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Milazzo, fino al 31 dicembre 1991.  pag. 11 


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Modica, fino al 31 dicembre 1993.  pag. 12 


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Partanna, fino al 31 dicembre 1995.  pag. 13 


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, fino al 31 dicembre 1993.  pag. 14 

DECRETO 15 giugno 1998.
Modifica alla delimitazione descrittiva della 3ª sede farmaceutica e della limitrofa 4ª sede di nuova istituzione nel comune di Scordia  pag. 15 


DECRETO 19 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gangi, fino al 31 dicembre 1995  pag. 16 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

ORDINANZA 12 giugno 1998.
Organizzazione dei seminari di studio sul fenomeno della mafia inSicilia -Art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51. Anno scolastico 1998/1999  pag. 17 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998, n. 257  pag. 17 
ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998, n. 279  pag. 19 

Presidenza:
Provvedimenti concernenti trasferimento di opere della soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
  pag. 20 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico dell'area interessata alla sistemazione del l'ipogeo antico dello Stagnone, nel comune di Licata  pag. 20 
Dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione di immobili ricadenti nel complesso ellenistico-romano in contrada Borgellusa, nel comune di Avola  pag. 21 
Dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione della zona archeologica interessata dalla necropoli paleocristiana e da alcuni ipogei, nel comune di Portopalo  pag. 21 
Nomina del commissario ad acta dell'Accademia di belle arti diPalermo  pag. 21 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Proroga della gestione commissariale della cooperativa La Pepita, con sede in Canicattì  pag. 21 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento  pag. 21 
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.  pag. 21 
Modifica del decreto 12 giugno 1998, concernente ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 21 

Assessorato dell'industria:
Estensione delle competenze del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Messina  pag. 21 
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Messina  pag. 22 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune diCastellana Sicula  pag. 22 
Autorizzazione al comune di Mineo per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Mineo e Vizzini  pag. 22 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Proroga del termine per la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85  pag. 23 

Assessorato della sanità:
Accreditamento dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per ulteriori prestazioni termali  pag. 23 
Autorizzazione alla sig.ra Deidda Caterina ad attivare uno stabilimento privato di macellazione in Lipari.  pag. 23 
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983  pag. 23 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso Aziende autonome di soggiorno e turismo della Sicilia  pag. 24 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 18 maggio 1998, n. 257/DR.
Regolamento C.E. n. 2052/88 e successive aggiunte e modificazioni. Programma operativo plurifondo 1994-99 e regolamenti C.E. n. 866/90 e 951/97 - FEOGA - Orientamento. Misura 11.2. - Integrazioni circolare n. 206/96  pag. 24 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 15 giugno 1998, n.36.
Contributo per l'acquisto di mezzi audiovisivi in favore delle scuole materne e dell'obbligo ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, esercizio finanziario 1998, cap. 79351  pag. 26 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 giugno 1998, n. 313.
Censimento generale dei disoccupati. Circolare n. 302/98 del 20 marzo 1998  pag. 26 


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA





ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1998.
Convocazione straordinaria.
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Viste le richieste di convocazione straordinaria con carattere d'urgenza dell'Assemblea regionale siciliana, presentate, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Regione siciliana, in data 1 e 3 agosto 1998, rispettivamente:
—  da 21 deputati regionali, e precisamente dagli onorevoli Forgione, Spagna, Martino,Adragna, Silvestro, Lo Monte, Zanna,Speziale, Guarnera, LoCerto, Piro, Mele,Capodicasa, La Corte, Battaglia, Vella, Morinello, Liotta, Papania, Pignataro, Monaco;
—  da 22 deputati regionali e precisamente dagli onorevoli La Grua,Scoma, Salvino Barbagallo, Aulicino, Catanoso, Ricotta, Costa,Cimino, Giuseppe Basile, Grippaldi, Granata, Stancanelli, Alfano, Scammacca, Petrotta, Turano, Caputo, Provenzano, Virzì, Scalia,Cintola, Leanza;
Considerato che l'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria per il giorno 2 settembre 1998;
Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana per convocare la stessa prima di tale data in seduta straordinaria;
Visti gli artt. 11 dello Statuto della Regione siciliana e 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;
Decreta:


Articolo unico

Ferma restando la convocazione in sessione ordinaria già fissata per il giorno 2 settembre 1998, l'Assemblea regionale siciliana è convocata in seduta straordinaria, con carattere d'urgenza, per giovedì 20 agosto 1998 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno:
I - Discussione dei disegni di legge
1)  "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" (nn. 413, 458/A) (Seguito). Relatore onorevole Speziale;
2)  "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998 (n. 576/A) (Seguito). Relatore onorevole Petrotta;
3)  "Provvedimenti in favore delle tonnare siciliane, del quartiere Ortigia diSiracusa ed in favore di teatri. Interventi per l'istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra" (n. 727/A) (Seguito). Relatore onorevole Cimino;
II - Votazione finale dei disegni di legge
1)  "Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1996" (n. 567/A);
2)  "Proroga della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobil club d'Italia (A.C.I.)" (n. 695/A);
3)  "Modifica della denominazione del comune di Calatafimi in Calatafimi-Segesta" (n. 718/A);
4)  "Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiaggie libere siciliane" (n. 214/A);
5)  "Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio" (nn. 712, 719, 722/A);
6)  "Recepimento nella Regione siciliana dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", nonché dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo alle funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali in materia di protezione civile" (nn. 672, 709/A);
7)  "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo e altri interventi urgenti per l'agricoltura" (n. 713/A);
8)  "Norma per l'attivazione dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26" (n. 749/A);
9)  "Norme in materia di lavori pubblici. Modifica della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 (nn. 280, 300, 730/A);
10) "Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale" (n. 733/A);
11)  "Modifica all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127 nella Regione siciliana" (n. 743/A).
Il presente decreto sarà pubblicato nei termini previsti dall'art. 75 del Regolamento interno dell'Assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1998
  CRISTALDI 

(98.32.1683)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 23 giugno 1998.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni previste dalla Misura B del PIC Retex Sicilia 1994/99.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto il decreto n. 1074 del 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997, relativo all'approvazione della circolare recante le norme di attuazione delle azioni previste in favore delle PMI delle province di Palermo, Enna e Messina nell'ambito del PIC Retex Sicilia, Misura B pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997;
Visti, in particolare, i punti 6 e 7 di dette norme di attuazione che stabiliscono rispettivamente le "Modalità e procedure per la presentazione delle istanze" e la "valutazione istruttoria dei progetti";
Visti i criteri e gli indicatori richiamati ai predetti punti 6 e 7 per la formulazione della graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal PIC Retex Sicilia, Misura B;
Viste le ulteriori precisazioni fornite sui predetti punti 6 e 7 con nota Gab. n. 230 del 18 maggio 1998;
Viste le risultanze dell'attività di "Valutazione istruttoria dei progetti" presentate dalla commissione di valutazione per l'attuazione del PIC Retex Sicilia, prevista dal Programma medesimo e istituita con decreto n. 1815 del 5 dicembre 1997;
Considerato che il predetto punto 7 all'ultimo comma prevede che le imprese che presentano più di un progetto dovranno indicarne la priorità e che in conformità a quanto previsto dal predetto comma i progetti non prioritari vengono elencati nella graduatoria successivamente all'ultimo progetto prioritario ritenuto ammissibile;
Viste le risorse pubbliche destinate alla Misura B di detto PIC Retex Sicilia pari a MECU 3,934 di cui MECU 2,812 a carico del FESR e MECU 1,122 quale quota nazionale, non ancora disponibili;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni previste dalla misura B del PIC Retex Sicilia 1994/99, formulata ai sensi dei punti 6 e 7 delle norme di attuazione in premessa richiamate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997 e riportata nell'allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

I decreti di concessione delle agevolazioni sono adottati in relazione ai progetti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 1 del presente decreto in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3

Eventuali disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse saranno destinate alla concessione delle agevolazioni ai progetti inseriti nella graduatoria e non ammessi o parzialmente ammessi alle agevolazioni per insufficienza dei fondi, seguendo l'ordine della graduatoria, tenuto conto dei tempi fissati dal programma ai fini dell'impegno delle somme e della rendicontazione della spesa.

Art. 4

Le iniziative non riportate nella graduatoria sono escluse dalle agevolazioni.
Per esse saranno adottati successivi provvedimenti contenenti i motivi delle esclusioni. Dalla data di notifica di detti provvedimenti decorrerà il termine di legge per eventuali ricorsi.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale di questoAssessorato dell'industria per il controllo di competenza e verrà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; con successivo decreto saranno impegnate le somme necessarie per il finanziamento delle predette agevolazioni.
Palermo, 23 giugno 1998.
  CASTIGLIONE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 16 luglio 1998, al n. 160.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
Graduatoria programma Retex




  DENOMINAZIONE Posizione Contrib. richiesto Contrib. singolo concedibile Costo progetto ricalibrato Sett. Magg. (1) Priorità progetto Punteggio Contrib. progress. concedibile 
 
  1 S.D.I. Soluzioni di Impresa s.r.l. PA1047 42.000.000 42.000.000 60.000.000 NO SI 240.000.001 42.000.000 
  2 IME S.p.A. - Industria Manufatti per l'Edilizia EN1124 109.060.000 109.060.000 150.000.000 NO SI 89.552.239 151.060.000 
  3 Olii Meo di Meo Francesco & C. s.n.c. ME2112 47.000.000 47.000.000 68.000.000 NO SI 27.201.195 198.060.000 
  4 Fratelli Damiano & C. s.r.l. ME2105 70.700.000 70.700.000 101.000.000 NO SI 20.200.003 268.760.000 
  5 Lickson s.r.l. PA2032 103.050.000 101.752.577 145.360.825 SI SI 18.896.908 370.512.577 
  6 Promovip di Marrano Vito & C. EN2126 60.000.000 60.000.000 86.000.000 NO SI 17.200.001 430.512.577 
  7 Cataldi Giuseppe PA2010 63.000.000 62.686.560 89.552.230 SI SI 15.522.396 493.199.137 
  8 Smak Metal di Zappia Francesco & C. s.n.c. ME2073 36.000.000 36.000.000 51.500.000 SI SI 13.390.002 529.199.137 
  9 Scurria Giuseppe ME2114 96.600.000 96.600.000 138.000.000 NO SI 12.988.236 625.799.137 
  10 Errecierre di Catania A. &. C. s.n.c. EN1100 50.400.000 50.400.000 72.000.000 SI SI 12.480.001 676.199.137 
  11 Cititalia di Cilluffo Antonino PA2011 59.500.000 59.500.000 85.000.000 NO SI 11.333.336 735.699.137 
  12 Campione Giuseppe EN2071 60.900.000 60.900.000 87.000.000 SI SI 11.310.001 796.599.137 
  13 Sud Rete PA2056 75.950.000 75.950.000 108.500.000 SI SI 11.284.010 872.549.137 
  14 Sicilchimica Plast s.n.c. di Lucà Sebastiano & C. ME2115 77.350.000 77.350.000 110.500.000 NO SI 11.050.003 949.899.137 
  15 Familari Giuseppe ME2082 36.400.000 36.400.000 52.000.000 NO SI 10.400.001 986.299.137 
  16 Faso Giuseppe di Faso Antonino PA2022 64.999.900 64.999.900 92.857.000 SI SI 9.657.129 1.051.299.037 
  17 Plastim Sud s.r.l. ME2078 51.940.000 51.940.000 74.200.000 SI SI 9.646.015 1.103.239.037 
  18 Metab s.r.l. ME2084 50.400.000 50.400.000 72.000.000 SI SI 9.360.001 1.153.639.037 
  19 I.C.S. Italiana Capers Sud ME2107 95.200.000 90.927.835 129.896.907 NO SI 8.659.795 1.244.566.872 
  20 Cartotecnica A.G.F. PA2093 89.250.000 89.250.000 127.500.000 NO SI 8.500.001 1.333.816.872 
  21 Calcestruzzi Santa Rita s.n.c. Di Spera G. PA2095 79.575.000 73.101.000 104.430.000 NO SI 8.354.401 1.406.917.872 
  22 Edizioni Leopardi s.a.s. di Marco D'Agostino PA1131 42.000.000 42.000.000 60.000.000 NO SI 8.000.003 1.448.917.872 
  23 S.I.L.M.A.C. s.r.l. ME2117 99.400.000 99.400.000 142.000.000 NO SI 7.921.897 1.548.317.872 
  24 Bonelli Antonino Tindaro EN2122 55.000.000 55.000.000 79.000.000 NO SI 7.900.000 1.603.317.872 
  25 Solidea Industrie Cucine Componibili EN1128 84.000.000 84.000.000 120.000.000 SI SI 7.800.000 1.687.317.872 
  26 Graziano Giuseppe e figlio s.n.c. PA2026 103.600.000 100.309.270 143.298.969 NO SI 6.368.843 1.787.627.142 
  27 Doyle Italia PA1020 63.000.000 62.686.567 89.552.239 NO SI 5.970.150 1.850.313.709 
  28 Medisud Imbottiti s.r.l. PA2035 80.150.000 80.150.000 114.500.000 SI SI 5.954.002 1.930.463.709 
  29 Alimentari Provenzano s.r.l. PA2003 102.200.000 102.200.000 146.000.000 NO SI 5.840.004 2.032.663.709 
  30 Diitta Taormina Filippo PA2019 68.600.000 68.600.000 98.000.000 SI SI 5.662.223 2.101.263.709 
  31 Zappia Francesco ME2121 36.000.000 36.000.000 51.500.000 SI SI 5.356.001 2.137.263.709 
  32 Antica Pasticceria Don Gino di Codogno Caterina & C. s.n.c. PA2007 83.790.000 83.790.000 119.700.000 NO SI 5.320.001 2.221.053.709 
  33 S.I.R.GUM. s.r.l. PA2049 81.620.000 81.620.000 116.600.000 NO SI 5.182.227 2.302.673.709 
  34 Savoca Sabato Antonio EN2127 105.000.000 104.855.670 149.793.814 SI SI 4.868.302 2.407.529.379 
  35 M.A. Mediterranea Arredamenti Modulor s.r.l. PA2033 91.000.000 91.000.000 130.000.000 SI SI 4.506.669 2.498.529.379 
  36 Colorificio Imperial s.n.c. PA2012 78.260.000 78.260.000 111.800.000 NO SI 4.472.001 2.576.789.379 
  37 Tomasello olii Gruppo alimentare s.r.l. PA2060 94.656.000 94.656.000 136.316.000 NO SI 4.194.340 2.671.445.379 
  38 Tecnobox s.r.l. PA2058 61.933.900 61.933.900 88.477.000 SI SI 4.182.565 2.733.379.279 
  39 San Giorgio S.c. a r.l. PA2046 50.000.000 50.000.000 71.428.571 NO SI 4.081.633 2.783.379.279 
  40 Europlast s.r.l. PA2021 101.661.000 101.661.000 145.230.000 SI SI 3.853.042 2.885.040.279 
  41 O.ME.R. Officine Meccaniche Russello s.r.l. PA2039 63.000.000 62.686.567 89.552.239 SI SI 3.582.091 2.947.726.846 
  42 Damir s.r.l. PA2017 91.000.000 91.000.000 130.000.000 SI SI 3.557.895 3.038.726.846 
  43 Arti Grafiche Pezzino s.r.l. PA2097 91.000.000 91.000.000 130.000.000 NO SI 3.466.667 3.129.726.846 
  44 BEN.VAS. di Bennici Salvatore e Vassallo Salvatore s.n.c. PA2008 35.000.000 35.000.000 50.000.000 SI SI 3.250.001 3.164.726.846 
  45 La Metallica s.n.c. ME2109 100.500.000 100.500.000 150.000.000 SI SI 3.250.001 3.265.226.846 
  46 Tecnomatic s.r.l. PA2059 61.600.000 61.600.000 88.000.000 NO SI 3.200.003 3.326.826.846 
  47 Devil Disk s.r.l. PA2018 52.500.000 41.791.044 59.701.492 SI SI 3.104.479 3.368.617.890 
  48 Frigogel s.a.s. di A. Cardullo & C. ME2077 102.000.000 102.000.000 146.000.000 NO SI 3.101.434 3.470.617.890 
  49 O.C. Impianti s.n.c. di Cerami Francesco & C. PA2038 59.010.000 59.010.000 84.300.000 NO SI 3.065.459 3.529.627.890 
  50 Damen Moda s.r.l. EN1088 79.800.000 79.800.000 114.000.000 NO SI 3.040.002 3.609.427.890 
  51 Alvich Salvatore PA2004 52.500.000 52.500.000 75.000.000 SI SI 3.039.752 3.661.927.890 
  52 Sicilferro Torrenovese s.r.l. ME2116 99.750.000 99.750.000 142.500.000 SI SI 3.013.422 3.761.677.890 
  53 Officina di Costruzioni Meccaniche Alberto Pilato & C. s.n.c. ME2132 46.896.500 46.896.500 66.995.000 SI SI 2.903.117 3.808.574.390 
  54 F.lli Contorno s.r.l. PA2023 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 2.857.145 3.913.574.390 
  55 Ferrara Ascensori EN2123 105.000.000 84.553.505 120.790.721 SI SI 2.855.056 3.998.127.895 
  56 SIE Impianti s.a.s. di Antonio Russon & C. PA2098 43.580.000 43.580.000 62.686.567 NO SI 2.786.073 4.041.707.895 
  57 Angelo Morettino PA2006 72.100.000 72.100.000 103.000.000 NO SI 2.746.667 4.113.807.895 
  58 Sism Manifactures s.r.l. ME2118 36.512.000 36.512.000 52.160.000 SI SI 2.712.323 4.150.319.895 
  59 IN.TECH. ME2108 46.896.500 46.896.500 66.995.000 NO SI 2.679.803 4.197.216.395 
  60 Pesce Azzurro Cefalù PA2040 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 2.608.713 4.302.216.395 
  61 Tecnimpianti s.p.a. PA2094 145.000.000 105.000.000 150.000.000 SI SI 2.600.000 4.407.216.395 
  62 Impianti Generali ME2130 36.071.700 36.071.700 51.531.000 NO SI 2.576.562 4.443.288.095 
  63 Torneria Pecora Paolo & C. s.n.c. PA2062 35.000.000 35.000.000 50.000.000 SI SI 2.363.637 4.478.288.095 
  64 S.I.S.T.E.L. s.r.l. PA2052 61.040.000 61.040.000 87.200.000 NO SI 2.325.346 4.539.328.095 
  65 Tre A s.r.l. PA2063 52.500.000 52.319.400 74.742.268 SI SI 2.286.234 4.591.647.495 
  66 RI.MA.T. s.n.c. di Grazia Bellavista PA2044 42.000.000 42.000.000 60.000.000 SI SI 2.228.572 4.633.647.495 
  67 S.I.S.T. società cooperativa a responsabilità limitata PA2051 85.330.000 85.330.000 121.900.000 SI SI 2.185.794 4.718.977.495 
  68 Sicomed s.p.a. PA2066 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 2.142.861 4.823.977.495 
  69 N.B.N. s.r.l. PA2037 49.000.000 49.000.000 70.000.000 SI SI 2.141.184 4.872.977.495 
  70 Irritec ME2081 70.700.000 70.700.000 101.000.000 SI SI 2.020.009 4.943.677.495 
  71 Intonaci Li Mandri s.p.a. PA2030 76.300.000 52.238.805 74.626.865 NO SI 1.990.051 4.995.916.300 
  72 Alibrando Carmelo ME2101 36.512.000 36.512.000 52.160.000 SI SI 1.937.373 5.032.428.300 
  73 N. Puglisi & F. Industria paste alimentari ME2111 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 1.818.183 5.137.428.300 
  74 Amico Pietro PA2005 64.890.000 64.890.000 92.700.000 NO SI 1.816.758 5.202.318.300 
  75 C.A.RA. Cooperativa allevatori ragazzi a r.l ME2087 39.200.000 39.200.000 56.000.000 NO SI 1.600.001 5.241.518.300 
  76 Eurofood ME2104 36.512.000 36.512.000 52.160.000 NO SI 1.534.119 5.278.030.300 
  77 Castrovinci s.r.l. ME2102 98.000.000 98.000.000 140.000.000 NO SI 1.503.360 5.376.030.300 
  78 Bosco S.p.A. PA2009 63.000.000 62.686.567 89.552.239 NO SI 1.432.836 5.438.716.867 
  79 Agrumaria Corleone S.p.A. PA2002 101.955.000 100.796.391 143.994.845 NO SI 1.404.829 5.539.513.258 
  80 PRO.TE.CO s.c.a.r.l. PA2041 49.000.000 49.000.000 70.000.000 SI SI 1.400.001 5.588.513.258 
  81 Edil Scavi di Buglisi Sebastiano & C. s.r.l. ME2068 96.600.000 96.600.000 138.000.000 SI SI 1.328.890 5.685.113.258 
  82 Tendasud Di Grasso Letterio ME2089 62.776.000 48.480.412 69.257.732 NO SI 1.319.195 5.733.593.670 
  83 Industria Tessile Gulì S.p.A. PA2029 87.360.000 87.360.000 124.800.000 NO SI 1.313.685 5.820.953.670 
  84 S.M.A.C. Sartoria maglieria abbigliamenti confezioni PA2053 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 1.304.348 5.925.953.670 
  85 F.I.P. Fabbrica infissi prefabbricati di A. Confronto & C. ME2080 45.360.000 40.989.691 58.556.701 SI SI 1.217.980 5.966.943.361 
  86 Hydratite s.r.l. PA2027 39.760.000 33.955.224 48.507.463 NO SI 1.212.687 6.000.898.585 
  87 F.lli Raimondi s.n.c. ME2106 56.000.000 46.907.000 67.010.000 SI SI 1.161.508 6.047.805.585 
  88 Priulla s.r.l. PA2099 48.300.000 46.907.216 67.010.309 NO SI 1.116.840 6.094.712.801 
  89 Salerno Packaging s.p.a. PA2045 105.000.000 105.000.000 150.000.000 SI SI 1.040.003 6.199.712.801 
  90 SO.F.IN. ME2119 46.896.500 46.896.500 66.995.000 NO SI 1.030.696 6.246.609.301 
  91 Società cooperativa Agricoltecnica a r.l. ME2085 36.400.000 36.400.000 52.000.000 NO SI 990.476 6.283.009.301 
  92 Società cooperativa CO.R.AL. a r.l. PA2054 36.050.000 34.382.015 49.117.164 SI SI 945.961 6.317.391.316 
  93 Marmi graniti e manufatti ME2065 36.512.000 36.512.000 52.160.000 NO SI 869.334 6.353.903.316 
  94 Domenico Barbera e Figli di D. Barbera & C. ME2075 36.652.000 36.218.000 52.360.000 NO SI 805.540 6.390.121.316 
  95 Gafer S.p.A PA2024 101.620.000 99.050.000 141.500.000 NO SI 786.112 6.489.171.316 
  96 Syntex S.p.A. ME2057 99.785.000 98.940.298 141.343.284 NO SI 774.486 6.588.111.614 
  97 Adile Salotti S.p.A. PA2001 89.250.000 89.250.000 127.500.000 SI SI 762.072 6.677.361.614 
  98 Demoter ME2086 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 601.809 6.782.361.614 
  99 Mangiatorella ME2090 73.602.200 73.602.200 105.146.000 NO SI 553.401 6.855.963.814 
  100 Giuseppe Di Maria S.p.A. PA2025 88.725.000 86.455.222 123.507.460 NO SI 531.217 6.942.419.036 
  101 ISO Industria siciliana ossigeno PA2031 49.419.734 35.006.627 50.009.467 NO SI 465.205 6.977.425.663 
  102 SMEB Cantieri Navali S.p.A. ME2067 105.000.000 105.000.000 150.000.000 SI SI 377.359 7.082.425.663 
  103 Rodriquez Cantieri Navali ME2079 78.140.000 78.140.000 111.628.571 SI SI 271.250 7.160.565.663 
  104 C.P.C. Costruzioni prefabbricati cemento s.p.a. PA2015 51.100.000 27.485.447 39.264.925 NO SI 184.777 7.188.051.110 
  105 Pentasystem di A. Previti ME2113 60.900.000 40.456.080 87.000.000 SI SI 4.97771 7.228.507.190 
  106 Caseificio Calderone s.r.l. ME2083 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 1.12721 7.333.507.190 
  107 Cooperativa Arcobaleno a r.l. PA1013 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 0.19247 7.438.507.190 
  108 Magliabella Creazioni PA2070 105.000.000 105.000.000 150.000.000 NO SI 0.09396 7.543.507.190 
  109 CO.RE.PLAST. di Romeo Remo s.n.c. PA1014 105.000.000 105.000.000 150.000.000 SI SI 0.00000 7.648.507.190 
Totale progetti prioritari      7.863.009.934 7.648.507.190 
  110 Solidea Industrie EN2129 52.500.000 51.958.762 74.226.804 SI NO 4.824.743 7.700.465.952 
  111 S.I.S.T. Società cooperativa a responsabilità limitata PA1050 105.000.000 104.670.000 150.000.000 SI NO 2.689.656 7.805.135.952 
  112 Edizione Leopardi s.a.s. di Marco D'Agostino PA2064 42.000.000 42.000.000 60.000.000 NO NO 8.000.003 7.847.135.952 
  113 Doyle Italia PA1134 70.000.000 70.000.000 100.000.000 NO NO 6.666.667 7.917.135.952 
  114 Damen Moda s.r.l. EN2074 99.540.000 99.540.000 142.200.000 NO NO 3.792.002 8.016.675.952 
  115 Frigogel ME1076 56.700.000 53.200.000 76.000.000 NO NO 1.614.446 8.069.875.952 
                                                         Totale progetti non prioritari     425.740.000 421.368.762  
                                                         Totale complessivo     8.288.749.934 8.069.875.952  

Note:
(1)  "NO" Impresa operante in settore per il quale non è previsto la maggiorazione dell'indicatore.
(1)  "SI" Impresa operante in settore per il quale è previsto la maggiorazione dell'indicatore".
(98.31.1661)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Croce Camerina, fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 81533 del 26 aprile 1990, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Croce Camerina nel contesto della quale è stata istituita la 3ª sede farmaceutica rurale nella località Casuzze - Punta Secca;
Visto il decreto n. 185 del 24 maggio 1992, con il quale è stato istituito nella predetta località Casuzze - Punta Secca, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento della sede farmaceutica de qua, un dispensario farmaceutico assegnato in gestione al titolare della 2ª sede farmaceutica urbana, dr. Carnazzo Maurizio;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91 prevedente che, in sede di revisione delle piante organiche, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Santa Croce Camerina pari a 8.537 abitanti, resi dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Rilevato che, sulla base dei suddetti dati ISTAT, la farmacia di che trattasi, istituita prima dell'entrata in vigore della legge n. 362/91, risulta eccedente il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione e, quindi, suscettibile di soppressione in sede di revisione di pianta organica, ancorché non assegnata ed aperta;
Tenuto conto che il rapporto legale farmacie/abitanti è soddisfatto dalle farmacie esistenti;
Accertata l'insussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento in pianta organica della sede predetta, sia in ordine al criterio demografico che in ordine al criterio topografico, giusta legge n. 362/91;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti, indipendentemente alla determinazione degli altri comuni;
Viste, le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi, giusta verbali del 15 ottobre 1997, 15 novembre 1997 e 19 dicembre 1997, dal comune di Santa Croce Camerina, il quale propone una nuova rideterminazione della pianta organica delle farmacie e la contestuale soppressione della 3ª sede farmaceutica rurale, eccedente il parametro proporzionale alla popolazione di cui alla legge n. 362/91, per la frazione Casuzze - Punta Secca, purché venga assegnato il servizio farmaceutico nella stessa frazione con il mantenimento in pianta organica del dispensario farmaceutico, di fatto già funzionante, in relazione alle esigenze della esigua popolazione locale;
Acquisiti nelle sedi predette i pareri favorevoli dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato di potere procedere alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie, esistenti fino al 31 dicembre 1995, del comune di Santa Croce Camerina, con la soppressione della terza sede farmaceutica rurale vacante della località Casuzze - Punta Secca, alla contestuale revoca degli atti endoprocedimentali antecedenti e susseguenti già compiuti, limitatamente alla istituzione della stessa ed al mantenimento del servizio farmaceutico nella stessa frazione, nella forma attuale del dispensario farmaceutico;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Croce Camerina, come di seguito riportata:
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: n. 8.537 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2 urbane, n. 1 rurale vacante;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 2.
d)  delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana:
—  titolare dr. Schembari Salvatore, via A. Di Stefano n. 2;
—  porzione del territorio comprendente le borgate di Punta Braccetto, Torre di Mezzo e parte della borgata di Punta Secca delimitata a partire dalla piazzetta della Torre, corso A. Moro, strada provinciale n. 35 Santa Croce - Punta Secca, circonvallazione Pezza, via Fleming, via XIV Maggio, via Caucana, piazza G.B. Celestri II, via G.F. Rinzivillo, piazza V. Emanuele II, via G. Matteotti, piazza Carducci, via Ugo Foscolo, S.P. n. 20 Santa Croce Comiso. Tutte le strade incluse dalla circonvallazione Pezza fino alla piazza V. Emanuele II;
2ª sede urbana:
—  dr. Carnazzo Maurizio, via Roma n. 26;
—  rimanente territorio comunale comprendente le borgate di Casuzze, Caucana, Finaiti e parte di Punta Secca delimitata da piazzetta della Torre, corso Aldo Moro, S.P. n. 35 S. Croce, Punta Secca, circonvallazione Pezza, via Fleming, via XXIV Maggio, via Caucana, piazza G.B. Celestri II, via G.F. Rinzivillo, piazza V. Emanuele II, via Matteotti, piazza Carducci, via Foscolo, S.P. 20 S. Croce Comiso. Tutte le strade incluse dalla S.P. 20 S. Croce Comiso fino alla piazza V. Emanuele II.

Art. 2

La 3ª sede farmaceutica rurale vacante nella località Casuzze - Punta Secca del comune di S. Croce Camerina viene soppressa e viene revocato il decreto n. 81533 del 26 aprile 1990, unitamente agli atti endoprocedimentali antecedenti e susseguenti già compiuti limitatamente all'istituzione della stessa, mantenendo il servizio farmaceutico nella stessa frazione nell'attuale forma del dispensario farmaceutico.
Il presente decreto sarà inviato al comune di Santa Croce Camerina per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione.
Palermo, 12 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1292)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso, fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n.923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso;
Vista la delibera del consiglio comunale n.74 del 28 giugno 1990, vistata favorevolmente dalla C.P.C. di Catania, con la quale viene formalmente proposta l'istituzione della 4ª sede farmaceutica urbana nel comune di Belpasso, individuandone l'allocazione nella frazione di Piano Tavola territorialmente di pertinenza;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Belpasso al 31 dicembre 1995, pari a 20.585 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la 4ª e la 5ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986 ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi in data 23 gennaio 1997, 7 ottobre 1997, 30 ottobre 1997, 19 novembre 1997, 26 novembre 1997, 5 dicembre 1997, 16 dicembre 1997;
Preso atto in sede di conferenza dei servizi del 7 ottobre 1997, sopracitata, dell'esistenza di un dispensario farmaceutico istituito nella frazione di Piano Tavola afferente il comune diCamporotondo Etneo, dal medico provinciale di Catania, giusta decreto n. 3516 del 2 maggio 1979;
Preso atto che l'autorizzazione di cui sopra non è trasferibile ed è revocabile in qualsiasi momento, giusta l'art.2 dello stesso decreto del medico provinciale di Catania del 2 maggio 1979;
Preso atto che la frazione di Piano Tavola insiste nel territorio ricadente di cui ai comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Misterbianco e Paternò;
Preso atto che nei comuni di Camporotondo Etneo, Misterbianco e Paternò, il rapporto popolazione/farmacie di cui alla legge n. 362/91, è soddisfatto dalle farmacie esistenti;
Ritenuto di dover revocare con successivo provvedimento la predetta autorizzazione di cui al citato decreto del medico provinciale di Catania n. 3516/79, in coincidenza con l'apertura della 4ª sede farmaceutica urbana del comune di Belpasso, atteso che l'allocazione della stessa consente di assicurare il servizio farmaceutico alla popolazione residente nella frazione di Piano Tavola;
Viste, in particolare, le risultanze della conferenza dei servizi del 15 dicembre 1997;
Preso atto nella predetta sede che nel centro urbano del comune di Belpasso esercitano tre farmacie in posizione baricentrica lasciando sprovviste di servizio le periferie a sud e a nord dello stesso centro;
Preso atto che rispetto al nucleo centrale del suddetto centro urbano, identificato in piazza Municipio, la zona abitativa posta a sud fruisce dell'assistenza di due farmacie mentre la zona posta a nord di detta piazza fruisce dell'assistenza di una sola farmacia;
Preso atto, altresì, dell'esistenza di quattro agglomerati abitativi distinti denominati Pietra Forcella, Frumenti, Villaggio delle Ginestre e Villaggio del Pino che sono oggetto, come evidenziato dallo stesso comune di insediamenti abusivi spontanei, non normati da uno strumento urbanistico e da unità abitative sparse e presentano difficoltà di collegamenti in termini di percorribilità viaria con il centro urbano, ragioni per le quali non è possibile individuare nel territorio comprensivo di detti agglomerati una sede farmaceutica che, come tale, deve tendere a soddisfare l'interesse pubblico in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche proprie dell'abitato;
Preso atto che la popolazione residente nel villaggio del Pino, geograficamente ha facilità di accesso, per percorribilità viaria, alle farmacie del comune limitrofo di Camporotondo Etneo ed alla farmacia afferente alla prima sede del comune di Belpasso;
Preso atto che la popolazione residente nel villaggio delle Ginestre geograficamente ha facilità di accesso, per percorribilità viaria, alle farmacie di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza;
Preso atto che l'agglomerato Frumenti geograficamente ha facilità di accesso, per percorribilità viaria, alle farmacie dei comuni limitrofi di Nicolosi e di Massannunziata (fraz. di Mascalucia);
Preso atto che ad est della zona a nord del centro urbano di Belpasso e precisamente in contrada Pietra Forcella esiste un tempietto votivo, luogo di culto, meta di pellegrinaggi per le note apparizioni della Madonna di Belpasso;
Vista la nota dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania n. 2102 del 26 marzo 1998;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 31 marzo1998 dal comune di Belpasso, che, nel confermare la deliberazione del consiglio comunale n. 74/90 in ordine all'individuazione della 4ª sede farmaceutica nella frazione di Piano Tavola, conviene, per le motivazioni di cui sopra, sull'allocazione della istituenda 5ª sede farmaceutica nella zona posta a nord del centro urbano con esclusione del Villaggio del Pino, Villaggio delle Ginestre e Frumenti;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Belpasso;
Preso atto del contenzioso n. 4952/97, pendente avanti il Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, per l'annullamento, previa sospensione, degli atti endoprocedimentali preordinati al presente provvedimento e di ogni altro atto connesso, antecedente e conseguenziale;
Preso atto che con ordinanza n. 448/98 lo stesso Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha respinto la predetta domanda di sospensione;
Ritenuto, pertanto, fatto salvo l'esito del contenzioso pendente al quale è condizionata l'efficacia del presente atto che verrà notificato al Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, fatto salvo l'esito del contenzioso n. 4952/97 pendente avanti il Tar Sicilia, sezione distaccata diCatania, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 20.585;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 3;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
—  dott.ssa Tomaselli Maria, via Roma, n. 175;
—  delimitazione: con inizio da nord, parte del territorio comunale posto a sud del prolungamento ideale in linea retta della dodicesima traversa, con inizio dal confine territoriale ad ovest, sino alla terza retta di ponente, strada inclusa; tratto della terza retta di ponente sino alla undicesima traversa, strada inclusa; undicesima traversa, strada inclusa, nel suo sviluppo verso est, sino ad incontrare la strada esterna di P.R.G.; strada esterna di P.R.G., strada inclusa, che funge da confine con la zona da assegnare alla quinta sede farmaceutica; tutto il perimetro esterno della zona soggetta a vincolo cimiteriale, sino a giungere alla S.P. 14, perimetro detta area incluso; S.P. 14, strada inclusa, sino all'incrocio con la S.P. 3/III; S.P. 3/III, strada inclusa, sino alla strada vicinale Castello, in località Pantano; strada vicinale Castello ed in proseguo, ex strada statale Catanese, tratto della S.P. 184, tratto della S.P. 56/II, strade tutte incluse, sino al confine territoriale ovest; confine territoriale ovest, nel tratto sopra compreso, incluso;
2ª sede farmaceutica
—  dott.Lombardo Giuseppe, via Roma, n. 260;
—  delimitazione: con inizio da nord, parte del territorio comunale posto a sud della S.P. 4/II, con inizio dal confine territoriale ad ovest, sino alla via Italo Svevo, strada inclusa; via Italo Svevo sino alla via Leonardo Sciascia, strada inclusa; via Leonardo Sciascia e in prosieguo, via ex Silva, piazza Municipio, via XX Traversa, via Scuole Medie, tutte strade incluse ed il prolungamento ideale verso levante, sino ad incontrare la strada di P.R.G. che funge da confine con la zona da assegnare alla quinta sede farmaceutica; strada esterna di P.R.G. strada inclusa; prolungamento ideale della undicesima traversa da est verso ovest, ed undicesima traversa, esclusi i due tratti ambo i lati, sino alla terza retta di ponente; tratto della terza retta di ponente sino alla dodicesima traversa, esclusa ambo i lati; dodicesima traversa, dalla terza retta di ponente, ed il suo prolugamento ideale in linea retta sino al confine ovest del territorio, esclusa ambo i lati, confine territoriale ovest, nel tratto sopra compreso, incluso;
3ª sede farmaceutica
—  dott.Aiello Pietro, via Vittorio Emanuele, n. 195;
—  delimitazione: con inizio da sud, parte del territorio comunale posto a nord della S.p. 4/II, con inizio dal confine territoriale ad ovest, sino alla via Italo Svevo, esclusa ambo i lati; via ItaloSvevo sino alla via LeonardoSciascia, esclusa ambo i lati; via Leonardo Sciascia e in prosieguo, via ex Silva, piazza Municipio, via XX Traversa, via Scuole Medie, tutte strade escluse ambo i lati e piazza esclusa su tutti i lati, ed il prolungamento ideale verso levante, sino ad incontrate la strada di P.R.G. che funge da confine con la zona da assegnare alla quinta sede farmaceutica; strada esterna di P.R.G., esclusa ambo i lati; prolungamento ideale della via Giuseppe Giusti, da est verso ovest, e via Giuseppe Giusti, sino alla via S. Anna, strada inclusa; via S. Anna, sino alla via Rodi, strada inclusa; via Rodi sino alla via Vittorio Emanuele III, strada inclusa; via Vittorio Emanuele III sino alla via Giovanni Falcone, strada inclusa; via Giovanni Falcone e suo ideale prolungamento verso il confine territoriale ad ovest, strada inclusa, sino ad incontrare la 4/II sul confine territoriale ovest;
4ª sede farmaceutica, di nuova istituzione
—  delimitazione: con inizio da nord, tutta la parte del territorio comunale posto a sud, con inizio dal confine territoriale ovest, del tratto della S.P. 56/II, ed in prosieguo, tratto della S.P. 184, tratto della ex strada statale catanese, strada vicinale Castello sino a giungere, in località Pantano, la S.P. 3/III, tratto della S.P. 3/III sino al confine territoriale est, tutte strade escluse ambo i lati; intero territorio urbano della frazione di Piano Tavola e dei relativi agglomerati urbani ricadenti in detta area;
5ª sede farmaceutica, di nuova istituzione
—  delimitazione: con inizio a sud, parte del territorio comunale posto a nord della via Giovanni Falcone e suo ideale prolungamento verso il confine territoriale ad ovest, esclusa ambo i lati sino via Vittorio Emanuele III; via Vittorio Emanuele III, esclusa ambo i lati, fino alla via Rodi; via Rodi, esclusa ambo i lati, fino alla via S. Anna; via S. Anna, esclusa ambo i lati, sino alla via Giuseppe Giusti; via Giuseppe Giusti, esclusa ambo i lati e proseguendo verso ovest, sino alla strada esterna di P.R.G., in prosieguo, verso nord, strada esterna di P.R.G., inclusa ambo i lati, sino ad incontrare la strada comunale Madonna della Roccia; strada comunale Madonna della Roccia verso est, inclusa ambo i lati sino all'abitato di Pietra Forcella compreso.

Art. 2

Con successivo provvedimento verrà revocata l'autorizzazione, di cui al decreto del medico provinciale n. 3516/79 del 2 maggio 1979, all'esercizio del dispensario farmaceutico nella frazione di Piano Tavola del comune di Camporotondo Etneo, in coincidenza dell'apertura della 4ª sede farmaceutica del comune di Belpasso.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Belpasso per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.26.1375)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina, fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Gibellina al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 4.933 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre definire una ripartizione del territorio comunale con l'assegnazione alle due sedi farmaceutiche esistenti di un proprio ambito territoriale;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 ottobre 1997 e 13 novembre 1997 dal comune di Gibellina, secondo il quale occorre ridefinire una nuova perimetrazione delle due sedi farmaceutiche maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione;
Vista la nota n. 16915 del 3 dicembre 1997 del comune di Gibellina;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, giusta deliberazione n. 735 del 19 marzo 1998, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Gibellina;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina (provincia di Trapani):
a)  popolazione: abitanti n. 4.933;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 2 di cui una soprannumeraria.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
—  titolare eredi Gerardi Francesco, via A. Marinuzzi n. 14;
—  comprende il territorio comunale posto a nord dell'asse formato dalle seguenti strade, a partire da ovest: viale De Roberto, viale F. Juvara, via Bellini, viale V. Brancati (tratto della via Bellini e viale S. Ninfa). Tutte le vie comprese ambo i lati;
2ª sede
—  titolare Gerardi Rosalia, via Colajanni n. 1.
—  territorio comunale posto a sud rispetto a tale asse, le cui vie sono tutte escluse ambo i lati.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Gibellina per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e agli ordini provinciali dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1294)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Milazzo, fino 31 dicembre 1991.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 97723 del 12 febbraio 1992, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1985 la pianta organica delle farmacie del comune di Milazzo, nel cui contesto è stata istituita l'8ª sede farmaceutica urbana;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Milazzo al 31 dicembre 1991, pari a 31.562 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 114 del 23 marzo 1994;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di "conferenza dei servizi" in data 3 aprile 1998 dal comune di Milazzo, secondo il quale occorre confermare sino al 31 dicembre 1991 la vigente pianta organica delle farmacie dello stesso comune;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, nella predetta sede;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Milazzo;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Milazzo al 31 dicembre 1991, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata fino al 31 dicembre 1991, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Milazzo (provincia di Messina):
a)  popolazione: abitanti n. 31.562;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 8;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 8.
Delimitazioni delle sedi:
Le delimitazioni delle singole sedi farmaceutiche sono quelle descritte nei decreti del medico provinciale di Messina n. 17923 del 18 dicembre 1968 e 542 del
28 marzo 1977 ed in ultimo del decreto n. 97723 del 12 febbraio 1992, istitutivo dell'8ª sede, ed in funzione del quale sono state modificate le limitrofe sedi farmaceutiche.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Milazzo per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1304)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Modica, fino al 31 dicembre 1993.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Modica;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Modica al 31 dicembre 1993, pari rispettivamente a 51.073 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 356 del 22 agosto 1995;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le risultanze delle Conferenze dei servizi dell'8 gennaio 1997, 30 gennaio 1997, 24 ottobre 1997, 15 novembre 1997, 22 novembre 1997, 2 dicembre 1997 e 23 aprile 1998;
Viste, in particolare, le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi in data 23 aprile 1998 dal comune di Modica, secondo il quale occorre riperimetrare, con l'attribuzione di precisi ambiti territoriali, la 13ª sede farmaceutica, già istituita con il citato decreto n. 72664/88 in atto vacante, confermandone l'allocazione nel quartiere denominato "Dente" e le limitrofe 9ª e 10ª sedi farmaceutiche limitatamente al confine con la stessa 13ª sede, restando immutate le delimitazioni delle altre sedi;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Modica;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Modica al 31 dicembre 1993, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1993, la pianta organica delle farmacie del comune di Modica (provincia di Ragusa):
a)  popolazione: abitanti n. 51.073;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 13;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 13.
13ª sede farmaceutica urbana: di nuova istituzione, vacante
Delimitazione: porzione della città delimitata da via Scala esclusa, incrocia via Michele Pulino III traversa sino ad incontrare via Boccone del Povero, prosegue lungo il perimetro zona censuaria (del 1991) nn. 28, 34 e 35, la percorre fino all'incrocio con via Nuova S. Antonio, proseguendo fino ad incontrare la via Fiumara, la percorre fino ad incontrare la via Muriana, via Muriana, via Scala: tutte le vie escluse.
I tratti viari di confine tra le sedi farmaceutiche limitrofe nn. 13 e 9 vengono assegnati in toto alla sede n. 9.
I tratti viari di confine tra le sedi farmaceutiche limitrofe nn. 13 e 10 vengono assegnati in toto alla sede n. 10.

Art. 2

Limitatamente ai confini con la 13ª sede farmaceutica, le sedi limitrofe 9ª e 10ª assumono le modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Restano immutate negli attuali confini le sedi farmaceutiche non citate nel presente procedimento.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Modica per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e all'ordine provinciale dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.26.1376)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Partanna, fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 12 marzo 1994, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie dei comuni di Partanna;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Partanna al 31 dicembre 1995, pari a 11.891 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre definire una ripartizione del territorio comunale con l'assegnazione a ciascuna delle sedi farmaceutiche esistenti di un proprio ambito territoriale, rimanendo immutato il numero delle stesse;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986 ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 ottobre 1997, 13 novembre 1997, 4 dicembre 1997 e 25 marzo 1998 dal comune di Partanna, secondo il quale occorre ridefinire una perimetrazione territoriale delle 5 sedi farmaceutiche esistenti tenendo conto della nuova realtà urbanistica e demografica del comune di Partanna;
Viste le determine n. 111 del 7 novembre 1997 e n. 4 del 28 gennaio 1998 del sindaco del comune di Par tanna;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani giusta deliberazione n. 918 del 2 aprile 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Partanna;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Partanna al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Partanna (provincia di Trapani):
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: n. 11.891 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
—  titolare dott.ssa Gullo Maria, via Garibaldi n. 28;
—  comprende la parte sud-est del centro abitato delimitato dal percorso viario: via Caprera lato est fino a via Palermo, tratto di via Palermo fino a via Libertà, tratto di via Libertà, tratto di via La Masa fino a via Cavour, tratto di via Cavour lato ovest fino a via Vespri, tratto di via Vespri fino a via Libertà, tratto di via Libertà fino a via Vittorio Emanuele, via Vittorio Emanuele fino a via Mazzini, tratto di via Mazzini lato ovest, via Calatafimi, via Favara e via Zagato e tutta la zona Vallesecco.
Le vie indicate che delimitano la zona sono escluse dalla circoscrizione di sede;
2ª sede farmaceutica
—  titolare dott. Galante Antonino, via Caprera n. 92;
—  comprende la parte nord-est del centro abitato delimitato dalla via Palermo lato nord, dalla via Cavour fino all'incrocio con la via Roma, dal tratto di via Roma fino a piazza Lume, da via La Masa fino a via Libertà, tratto di via Libertà, tratto di via Palermo lato sud, via Caprera lato est, da tutta la contrada Montagna a nord del mattatoio comunale.
Il percorso viario che delimita la zona è incluso nella circoscrizione di sede;
3ª sede farmaceutica
—  titolare dott.ssa Ciulla Rosalba, via XX Settembre n.6 bis;
—  comprende la parte centro-nord dell'abitato compreso fra la direttrice costituita dalla via Palermo fino a via Cavour, via Cavour, discesa delle "Balate", piazza Monumento ai Terremotati, via Caracci, proseguimento via Cialona.
La via Palermo e il tratto di via Cavour (tra via Palermo e la via La Masa) sono escluse dalla circoscrizione di sede. La via Cavour fino al Monumento ai Terremotati è inclusa. Tutte le altre vie invece sono escluse;
4ª sede farmaceutica
—  titolare dott. Rotolo Salvatore, viale Gramsci n. 26, contrada Camarro;
—  comprende la parte nord-ovest dell'abitato delimitato dal viale Papa Giovanni, via Caracci lato nord, proseguimento via Cialona.
Tutte le vie indicate sono incluse nella circoscrizione di sede, a parte il proseguimento via Cialona che rimane escluso.
5ª sede farmaceutica
—  titolare dott.ssa Dia Rosanna, corso Vittorio Emanuele n. 75;
—  comprende la parte sud-ovest dell'abitato delimitata dalla direttrice costituita da viale Papa Giovanni XXIII, via Caracci lato sud, piazza Monumento ai Terremotati del Belice, discesa delle "Balate", via Cavour lato est, tratto di via Vespri fino all'incrocio con via Libertà (dette vie sono escluse dalla circoscrizione di sede eccetto il tratto di via Vespri). Tratto di via Libertà fino a via Vittorio Emanuele, via Vittorio Emanuele fino a via Mazzini, tratto di via Mazzini, via Calatafimi, via Favara e via Zagato dette vie rientrano nella circoscrizione di sede).
Il presente decreto verrà inviato al comune di Partanna per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1293)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, fino al 31 dicembre 1993.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 72664 del 29 dicembre 1988, con il quale è stata approvata la pianta organica del comune di Ragusa ed istituita la 17ª sede farmaceutica rurale nella frazione contrada San Giacomo Bellocozzo dello stesso comune;
Visto il decreto n. 87807 del 28 novembre 1990, con il quale è stata rideterminata al 31dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, nel cui contesto è stata istituita, in aggiunta alle 17 già esistenti, la 18ª sede urbana nel quartiere Pianetti del comune di Ragusa;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 362/91, secondo il quale l'istituzione di nuove farmacie in deroga al criterio demografico è applicabile ai soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con limite di una farmacia per comune;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Ragusa al 31 dicembre 1993, pari a 68.486 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 356 del 22 agosto 1995;
Rilevato che, sulla base dei suddetti dati ISTAT, la 17ª sede rurale sopracitata, istituita prima dell'entrata in vigore della legge n. 362/91, risulta eccedente il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione e, quindi, suscettibile di soppressione in sede di revisione di pianta organica, ancorché non ancora assegnate ed aperte;
Tenuto conto che il rapporto legale farmacie/abitanti è soddisfatto dalle 17 sedi farmaceutiche esistenti;
Accertata l'insussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento in pianta organica della sede rurale predetta, sia in ordine al criterio demografico che in ordine al criterio topografico, giusta legge n. 362/91;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi tenutesi in data 11 marzo 1995, 24 settembre 1997, 15 ottobre 1997, 24 ottobre 1997, 12 marzo 1998 e 23 aprile 1998;
Viste, in particolare, le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi del 12 marzo 1998 e del 23 aprile 1998 dal comune di Ragusa, secondo il quale occorre rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa con la soppressione della sede rurale nella frazione diSan Giacomo Bellocozzo ed il mantenimento della sede urbana nel quartiere Pianetti confermando le medesime delimitazioni descritte con il citato decreto n. 87807 del 28 novembre 1990;
Acquisiti i pareri favorevoli dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa al 31 dicembre 1993, con la soppressione della sede rurale di San Giacomo Bellocozzo ed il mantenimento della sede urbana nel quartiere Pianetti che assumerà conseguentemente la denominazione di 17ª sede urbana del comune di Ragusa;
Ritenuto di dovere confermare le 17 sedi farmaceutiche urbane negli attuali confini come individuati con decreto n. 87807 del 28 novembre 1990;
Ritenuto di dovere revocare, con il presente provvedimento, limitatamente alla sede rurale di San Giacomo Bellocozzo, i relativi atti endoprocedimentali antecedenti e susseguenti già compiuti, mantenendo nella stessa frazione il servizio farmaceutico nella forma attuale del dispensario già autorizzato con decreto n. 9175 del 15 dicembre 1993;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1993, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa:
a)  popolazione al 31 dicembre 1993: abitanti n. 68.486;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 18;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 17.
Delimitazioni delle sedi:
Le delimitazioni delle sedi sono quelle descritte nel decreto n. 87807 del 28 novembre 1990.

Art. 2

La sede farmaceutica rurale vacante nella contrada San Giacomo Bellocozzo viene soppressa e viene revocato, limitatamente all'istituzione della stessa, il decreto n. 87807 del 28 novembre 1990, unitamente agli atti endoprocedimentali antecedenti e susseguenti già compiuti, mantenendo il servizio farmaceutico, nella predetta località nella forma attuale del dispensario farmaceutico già autorizzato con decreto n. 9175 del 15 dicembre 1993.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Ragusa per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1305)
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DECRETO 15 giugno 1998.
Modifica alla delimitazione descrittiva della 3ª sede farmaceutica e della limitrofa 4ª sede di nuova istituzione nel comune di Scordia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24402 del 20 gennaio 1998, con il quale è stata rideterminata fino al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia;
Vista la nota prot. n. 4627/233 del 12 marzo 1998, con la quale il sindaco del comune di Scordia segnala l'opportunità che venga apportata una modifica alla delimitazione descrittiva della 3ª sede farmaceutica e della limitrofa 4ª sede di nuova istituzione atteso che il confine tra le predette sedi, così come approvato in sede di conferenza dei servizi del 26 novembre 1997, compreso tra la via Principessa di Piemonte e via A. Moro, passa attraverso il parcheggio comunale di via Principessa di Piemonte ove esiste una via da denominare;
Preso atto che nella citata conferenza dei servizi del 26 novembre 1997 il suddetto confine è stato spostato sulla via G. Matteotti per farlo coincidere con una pubblica via;
Rilevato, altresì, che per mero errore materiale l'ubicazione della 2ª sede farmaceutica è stata indicata in via Cavour n. 35 invece che in via Garibaldi n. 151, giusta deliberazione n. 1542 del 15 maggio 1997 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
Ritenuto di dover apportare le dovute modifiche alla delimitazione descrittiva rispettivamente della 3ª sede farmaceutica e della 4ª sede limitrofa di nuova istituzione;
Ritenuto di dover apportare altresì la verifica sopra evidenziata in ordine all'ubicazione della 2ª sede farmaceutica;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la delimitazione descrittiva della 3ª sede farmaceutica e della 4ª sede di nuova istituzione viene integralmente sostituita come segue:
Sede n. 3
—  titolare dott.ssa Lanteri Francesca, via Vittorio Emanuele n. 141;
—  strada provinciale per Francofonte fino a via Brodolini, via Brodolini inclusa prosegue su via A. Moro inclusa fino a via Bachelet, via Bachelet inclusa fino a via Amendola, via Amendola esclusa fino alla via da denominare, via da denominare esclusa fino al parcheggio di via Principessa di Piemonte, parcheggio escluso continua con via Principessa di Piemonte inclusa fino a via Colombo, via Colombo inclusa fino a via Puglisi, via Puglisi inclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi inclusa fino a via Carignano, via Carignano esclusa fino a via Duca d'Aosta, via Duca d'Aosta inclusa fino a via Vittorio Emanuele, via Vittorio Emanuele inclusa fino a via Ten. De Cristofaro, prosegue su via Balilla inclusa, continua sulla strada provinciale per Catania fino ai confini del territorio;
Sede n. 4
—  farmacia di nuova istituzione;
—  nord: via dello Stadio esclusa continua con via P. Nenni esclusa fino alla strada provinciale per Militello Val di Catania, continua per detta strada fino ai confini del territorio;
—  sud: dalla strada provinciale per Francofonte fino ad incrociare la via Brodolini, via Brodolini esclusa prosegue per via A. Moro esclusa fino all'incrocio con via Bachelet, via Bachelet esclusa fino a via Amendola, via Amendola inclusa fino alla via da denominare, via da denominare inclusa fino al parcheggio di via Principessa di Piemonte, parcheggio incluso continua con via Principessa di Piemonte esclusa fino a via Colombo, via Colombo esclusa fino a via Puglisi, via Puglisi esclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi esclusa fino all'incrocio con via dello Stadio.

Art. 2

L'ubicazione della 2ª sede farmaceutica è da intendersi in via Garibaldi n. 151 invece che in via Cavour n. 35.

Art. 3

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto n. 24402 del 20 gennaio 1998.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Scordia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.25.1321)
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DECRETO 19 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Gangi, fino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie della provincia di Palermo, ivi compresa quella del comune di Gangi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Gangi al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 8.025 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 4 giugno 1998 dal comune di Gangi;
Vista la relazione tecnica del comune di Gangi del 2 giugno 1995;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, nella formula del silenzio/assenso;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Gangi;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Gangi al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Gangi (provincia di Palermo):
a)  popolazione: abitanti n. 8.025;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 2.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana:
—  titolare eredi dr. Brucato, via F.G. Vitali n. 91;
—  partendo da nord dall'incrocio piazza S. Paolo incrocio Madonna delle Grazie prosegue per via Castello esclusa, via Polizzano esclusa, piazza del Popolo esclusa, via Matrice, esclusa fino all'incrocio con via Salvatore esclusa, prosegue per via G.S. Antonino esclusa, fino all'incrocio con la via Imera esclusa, via Imera esclusa fino all'incrocio con via V. Emanuele esclusa fino all'incrocio con via Regina Margherita esclusa fino all'incrocio con via Gabellotti esclusa fino all'incrocio con via Monte Marone esclusa fino all'incrocio con via Nazionale, prosegue per via Nazionale lato est ambo i lati inclusa fino al confine estremo dell'abitato;
2ª sede urbana
—  titolare dr. Gallina Antonio, via Matrice n.52;
—  Appartengono in toto le strade di confine tra le due sedi fino all'incrocio con via Monte Marone, via Nazionale, segue via Nazionale est esclusa fino alla biforcazione con la discesa Spirito Santo, discesa Spirito Santo ambo i lati inclusa, prosegue fino all'incrocio strada provinciale Sotto Gangi Calascibetta ritornando per il viale Don Bosco incluso ambo i lati e suo prolungamento fino al confine esterno dell'abitato lato ovest fino alla via Rocca Tramontana, via Rocca Tramontana fino a piazza S. Paolo incrocio via Madonna delle Grazie.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Gangi per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 19 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.26.1380)
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ORDINANZE ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 12 giugno 1998.
Organizzazione dei seminari di studio sul fenomeno della mafia inSicilia -Art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51. Anno scolastico 1998/1999.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, recante provvedimenti a favore delle scuole siciliane di ogni ordine e grado per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni necessarie per l'organizzazione dei seminari di studio per docenti previsti dall'art. 4 della predetta legge;

Ordina:


Art. 1

Nell'anno scolastico 1998/1999 potranno essere organizzati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, seminari di studio sul fenomeno della mafia in Sicilia, nell'ambito del territorio della Regione, destinati ai docenti delle scuole elementari e medie di 1° e 2° grado, anche legalmente riconosciute, parificate o pareggiate, funzionanti nella Regione, volti ad approfondire le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle attività didattiche ed educative intese alla conoscenza dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso.

Art. 2

L'organizzazione dei predetti seminari sarà affidata alle università siciliane mediante apposite convenzioni da stipularsi con questo Assessorato.
Per ciascuna delle università potranno candidarsi per l'organizzazione e lo svolgimento di detti seminari esclusivamente le facoltà di lettere e filosofie, scienze della formazione, giurisprudenza ed economia e commercio, che, ove interessate, potranno avanzare proposte direttamente a questo Assessorato -Direzione regionale istruzione - Gr. XV P.I., entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tali proposte dovranno essere accompagnate da un piano di spesa e da un programma.

Art. 3

Stipulate le convenzioni, questo Assessorato provvederà ad informare tempestivamente i provveditori agli studi, ai quali sarà affidato il compito di pubblicizzare, presso le istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di competenza, tali attività seminariali e di raccogliere le adesioni del personale docente intenzionato a parteciparvi; i relativi elenchi nominativi verranno successivamente inviati alle facoltà universitarie promotrici e per conoscenza a questo Assessorato - gruppo XV pubblica istruzione.

Art. 4

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 1998.
  CROCE 

(98.25.1288)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998, n. 257.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
—  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge della Regione siciliana 19 giugno 1991, n. 38 (Nuove disposizioni per la disciplina dello Stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale) promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto dalla Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica - CGIL ed altra contro la Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana.
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore Fernanda Contri.
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la Regione siciliana.
Ritenuto che, con ricorso al T.A.R. della Sicilia, proposto – ex art. 28, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) – contro la Regione siciliana e l'Assessorato regionale alla Presidenza della Regione siciliana, le Federazioni provinciale e regionale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.) impugnavano la nota con la quale il direttore regionale, in data 8 marzo 1997, unilateralmente disponeva una nuova articolazione dell'orario di lavoro per il personale delle direzioni regionali della programmazione e per i rapporti extraregionali.
Che nel giudizio a quo le organizzazioni sindacali ricorrenti lamentano la violazione –ad opera della nota impugnata – dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge della Regione siciliana 19 giugno 1991, n. 38 (Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale), che devolve alla contrattazione collettiva la materia dell'"orario di lavoro" del personale regionale, "la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto".
Che il T.A.R. della Sicilia, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. e), della citata legge della Regione siciliana 19 giugno 1991, n. 38, nella parte in cui devolve ad accordi sindacali (accanto ad altri aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto di impiego) la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale, giacché, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe con l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, in relazione alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il quale – nella lettura offertane dal giudice a quo, anche alla luce del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – valorizza le funzioni dirigenziali, con l'attribuzione ai dirigenti dei poteri organizzativi e di gestione del personale, ridimensionando la partecipazione sindacale alla funzione organizzativa dell'attività lavorativa, come emergerebbe in modo particolare dalle previsioni della lett. a) e della lett. g), n. 1, dello stesso art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dalla corrispondente disciplina recata dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
Considerato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) – anteriore all'emissione dell'ordinanza di rimessione, ma in essa non menzionata – prevede, all'art. 11, comma 6, talune modificazioni all'art. 2, comma 1, della legge n. 421 del 1992, ed al comma 4 dello stesso articolo richiama i principi contenuti nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, prevedendone l'integrazione, l'ulteriore svolgimento, e l'eventuale modifica da parte del legislatore delegato).
Che tra i princìpi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi viene indicato l'obiettivo di completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al primo delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa (lett. a), nonché quello di prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (lett. h).
Che la disciplina dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sotto il profilo della devoluzione di questa materia al potere di direzione e gestione dei dirigenti ovvero alla contrattazione collettiva, originariamente contenuta nel citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha subito anche successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione varie modificazioni;
Che, in particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha sostituito l'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale, al primo comma, prevede ora – senza l'aggiunta di precisazioni ulteriori – che "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali".
Che numerose modificazioni sono state introdotte dal recente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – anch'esso successivo all'emissione dell'ordinanza di rimessione – al decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale, all'art. 1, comma 3 – nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 80 del 1998 – stabilisce che non solo i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, bensì anche quelli di cui all'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Che il decreto legislativo n. 80 del 1998 (artt. 11 e 12) ha modificato i menzionati artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, sopprimendo l'esplicito riferimento – in sede di disciplina delle funzioni dirigenziali – alla materia dell'orario di servizio e dell'articolazione dell'orario di lavoro, ed includendo tra le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16, comma 1, lett. h) "le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro" e, tra le funzioni dei dirigenti (art. 17, comma 1, lett. e), "la gestione del personale … assegnato ai propri uffici".
Che l'art. 43 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha altresì abrogato il comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale stabiliva che "gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai contratti collettivi".
Che le numerose integrazioni ed innovazioni normative sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di rinvio – riguardanti tanto l'estensione dell'area rimessa alla contrattazione collettiva quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali – hanno modificato in modo significativo il quadro normativo complessivo dal quale il collegio rimettente desume le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate dalla legge regionale denunciata.
Che la complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte, essendo state modificate ed integrate le disposizioni assunte dal collegio rimettente a termine di raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
Che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente davanti ad esso.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
  Vassalli, presidente 

Contri, redattore
Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(98.30.1620)
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ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998, n. 279.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  dott. Renato Granata, presidente;
—  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali) e dell'art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione) promossi con tre ordinanze emesse il 5-6 marzo, l'8 maggio e il 18 settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 349 e 593 del registro ordinanze 1997 e al n. 2 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione siciliana;
Ritenuto che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato, nell'adunanza del 5 marzo 1997, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali);
Che l'art. 1 di detta legge richiede l'acquisizione del parere della Commissione per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana per le nomine, designazioni o proposte di competenza degli organi dell'Esecutivo, secondo quanto ulteriormente precisato dalla Giunta regionale con la delibera n. 140 del 19 ottobre 1976, che pone "direttive per la rigorosa applicazione della legge";
Che l'intervento dell'organo legislativo nei procedimenti amministrativi violerebbe, ad avviso della Sezione di controllo, il principio costituzionale di separazione dei poteri e quello di buon andamento della pubblica amministrazione;
Che in ogni caso si dovrebbe eliminare il parere dell'Assemblea per tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e non soltanto per le nomine adottate nell'esercizio di un potere sostitutivo, come individuate dalla Giunta regionale nella citata deliberazione del 1976;
Che la Sezione di controllo, con due successive ordinanze, emesse l'8 maggio e il 18 settembre 1997, ha sollevato questione dei citati articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, nonché dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione);
Che i rilievi svolti nella prima ordinanza troverebbero parziale riscontro nella legge n. 6 del 1997, la quale abroga tutte le disposizioni riguardanti il parere delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter dei procedimenti amministrativi di spesa, fatta eccezione per i criteri generali della programmazione della spesa e per le nomine: limitazione, questa, che non sarebbe suffragata dai criteri di ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione;
Che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente della Regione siciliana eccependo l'inammissibilità della questione relativa agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, e l'infondatezza delle altre censure.
Considerato che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35, e dell'art. 23, comma 1, della legge Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6;
Che le tre ordinanze di rimessione, stante la sostanziale identità della materia, vanno riunite e decise con unica pronuncia;
Che le questioni prospettate presentano profili evidenti di inammissibilità da valutarsi preliminarmente;
Che il dubbio di legittimità costituzionale che ha ad oggetto la legge n. 35 del 1976 muove da un'interpretazione delle norme denunciate che il Collegio rimettente sembra non condividere, e che tuttavia viene ripresa perché aderente ai criteri applicativi posti dalla Giunta regionale nella delibera n. 140 del 1976 (ove si dà lettura restrittiva delle deroghe contemplate dall'art. 1 per quanto attiene all'acquisizione del parere, e ciò alla luce delle «conclusioni del dibattito parlamentare in sede di formazione della legge n. 35»);
Che tale delibera è, invero, una direttiva amministrativa, non vincolante per la Corte dei conti;
Che per lo stesso Collegio rimettente si dovrebbe escludere il parere della Commissione parlamentare non soltanto per le nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e ciò per salvaguardare i principi costituzionali in gioco;
Che la Sezione solleva, quindi, "in linea subordinata", questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 nell'interpretazione restrittiva testé richiamata;
Che le ordinanze, già su tale profilo, si rivelano perplesse;
Che non vi è, inoltre, alcuna motivazione a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976;
Che la Sezione di controllo denuncia, altresì, l'art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, pur riconoscendo che tale normativa contiene l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge relative al parere delle commissioni parlamentari nell'iter dei procedimenti amministrativi, fatte salve le nomine;
Che la citata legge del 1997 ha modificato il quadro normativo di riferimento, tanto da indurre la Sezione a esprimere un apprezzamento per tale innovazione normativa, nella quale trovano significativo riscontro – seppur non integrale – i rilievi da essa svolti nella prima ordinanza di rimessione;
Che tuttavia non vi è nelle ordinanze alcuna ricognizione degli effetti che conseguono all'adozione della legge regionale del 1997;
Che appare comunque generica la censura riguardante detto art. 23 della legge n. 6 del 1997, per presunta violazione dei «criteri di ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione»;
Che va dunque dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, per insufficiente motivazione e intrinseca contraddittorietà delle ordinanze di rimessione;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n.6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione dei poteri, dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
  Granata, presidente 

Guizzi, redattore
Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(98.31.1642)
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PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti trasferimento di opere della soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.

Con decreto n. 148/IV DR4 del 4 giugno 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera Completamento acquedotto esterno, prog. ex Casmez n. 6386, al comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio secondo la classificazione prevista dall'art. 824 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1344)


Con decreto n. 149/IV DR4 del 4 giugno 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera Riattamento scuola elementare, prog. n. 13385, al comune di Nicolosi (CT), che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1343)


Con decreto n. 150/IV DR4 del 4 giugno 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera Sistemazione e completamento cimitero, prog. ex Casmez n. 11029, al comune di Nicolosi (CT), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio secondo la classificazione prevista dall'art. 824 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1342)


Con decreto n. 151/IV DR4 del 4 giugno 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: Ricostruzione parte acquedotto e rete fognante, prog. ex Casmez n. 7595, al comune di Castiglione di Sicilia (CT), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio secondo la classificazione prevista dall'art. 824 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1341)


Con decreto n. 152/IV DR4 del 4 giugno 1998 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera Ampliamento cimitero, prog. ex Casmez n. 11183, al comune di Castiglione di Sicilia (CT), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio secondo la classificazione prevista dall'art. 824 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1340)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico dell'area interessata alla sistemazione del l'ipogeo antico dello Stagnone, nel comune di Licata.
Con decreto n. 5741 del 7 maggio 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica area interessata alla sistemazione dell'ipogeo antico dello stagione in contrada Pontillo Stagnone nel comune di Licata (AG) di proprietà delle seguenti ditte:
1) ditta Pontillo Angelo fu Oreste , nato a Licata 4 settembre 1925 e Milo Giuseppina fu Luigi vedova Pontillo usufruttuaria per 1/2, fg. 99, p.lla 251, mq. 2260: indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione L. 2.948.913;
2)  ditta Pontillo Francesco, nato a Licata il 3 maggio 1934 e Pinizzidi Concettina, nata a Randazzo il 12 settembre 1902), usufruttuaria, fg. 99, p.lla 336, mq. 920: indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione L.1.582.013.
(98.25.1281)
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Dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione di immobili ricadenti nel complesso ellenistico-romano in contrada Borgellusa, nel comune di Avola.

Con decreto n. 5742 del 7 maggio 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha dichiarato la pubblica utilità dell'espropriazione degli immobili ricadenti nel complesso ellenistico-romano in contrada Borgellusa nel comune diAvola (SR).
(98.25.1280)
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Dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione della zona archeologica interessata dalla necropoli paleocristiana e da alcuni ipogei, nel comune di Portopalo.

Con decreto n. 5743 del 7 maggio 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha dichiarato la pubblica utilità dell'espropriazione della zona archeologica interessata dalla necropoli paleocristiana e da alcuni ipogei in contrada Cimetero Vecchio nel comune di Portopalo (SR).
(98.25.1282)
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Nomina del commissario ad acta dell'Accademia di belle arti diPalermo.
Con decreto n. 476 del 15 giugno 1998 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dott. Giorgio Castellana - dirigente superiore del ruolo amministrativo in servizio presso la Direzione istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione, è stato nominato per un ulteriore periodo di trenta giorni commissario ad acta dell'Accademia di belle arti di Palermo con i poteri allo stesso attribuiti con i decreti n. 126 del 18 marzo 1998 e n. 231 del 27 aprile 1998.
(98.25.1287)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Proroga della gestione commissariale della cooperativa La Pepita, con sede in Canicattì.
Con decreto n. 1247/I/V del 2 giugno 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la gestione commissariale della cooperativa La Pepita, con sede in Canicattì, già avviata con decreto n. 138 del 2 febbraio 1998 in testa al dott. Antonio Scaglione, nato in Catania il 3 gennaio 1961 e residente in Tremestieri Etneo, via Nuovaluce, n. 66, viene prorogata con incarico al predetto professionista fino al 30 giugno 1998.
(98.25.1296)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento.
Con decreto n. 1326/1/XII dell'11 giugno 1998 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Calogero Riggio, nato in Agrigento il 25 agosto 1947 è nominato quale rappresentante dell'I.N.P.S. in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento, in sostituzione del dott. Giuseppe Brucculeri.
(98.25.1295)
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Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.
Con decreto del'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1343/I/V dell'11 giugno 1998, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
 1)  COM.FI.RE.S. s.r.l., sede in Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 2)  SO.RE.SI. s.n.c., sede inSciacca (AG), via Modigliani, 27, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 3)  Coopers & Lybrand S.p.A., sede in Roma, via delle 4 Fontane, 15, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 4)  C & PI s.r.l., sede in Brolo (ME), via Leonardo da Vinci, 5, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 5)  Eurocarm s.r.l., sede in Roma, via Goito, 46, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 6) GDA Revisori Indipendenti s.a.s., sede in Milano, via G. B. Morgagni, 11, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 7)  Italrevi s.r.l., sede in Lecce, via Marugi, 7, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 8)  Bompani Audit s.a.s., sede in Roma, via Nazionale, 172, scadenza biennio 30 maggio 1999;
 9)  Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., sede in Milano, piazza del Liberty, 4, scadenza biennio 30 maggio 1999;
10)  Price Waterhouse S.p.A., sede in Roma, via G.B. De Rossi, 32/B, scadenza biennio 30 maggio 1999;
11)  Arthur Andersen S.p.A., sede in Roma, via Campania, 47, scadenza biennio 30 maggio 1999;
12)  Uniadit S.p.A., sede in Bologna, via Aldo Moro, 16, scadenza biennio 30 maggio 1999;
13)  Revintouch s.a.s., sede in Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri, 107, scadenza biennio 30 maggio 1999;
14)  KPMG S.p.A., sede in Milano, via Vittorio Pisani, 25, scadenza biennio 30 maggio 1999;
15)  CZ Revisione s.r.l., sede in Milano, via V. Amedei, 8, scadenza biennio 30 maggio 1999;
16)  Grant Thornton S.p.A., sede in Milano, largo Augusto, 7, scadenza biennio 30 maggio 1999;
17)  Mazars & Guerard S.p.A. sede in Milano, via Morigi, 5, scadenza biennio 3 luglio 1999;
18)  Reconta Ernst & Young S.p.A., sede in Roma, via Romagnosi, 18/A, scadenza biennio 3 luglio 1999;
19)  Deloitte & Touche S.p.A., sede in Roma, via Flaminia, 495, scadenza biennio 30 luglio 1999;
20)  SO.C.RE.A. s.r.l., sede inSiracusa, via S. Metodio, 26, scadenza biennio 27 novembre 1999;
21)  Somed s.r.l. sede in Trapani, corso Italia, 66, scadenza biennio 19 febbraio 2000;
22)  REVI.CON. s.a.s., sede in Calatafimi (TP), via Segesta, 19, scadenza biennio 13 maggio 2000.
(98.25.1311)
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Modifica del decreto 12 giugno 1998, concernente ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina.
Con decreto n. 1388 del 12 giugno 1998 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'art. 2 del decreto n. 1724 del 30 agosto 1994 di ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina è stato così modificato: "Il collegio dei revisori dura in carica un quinquennio".
(98.25.1297)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Estensione delle competenze del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Messina.
Con decreto n. 844 del 28 maggio 1998 dell'Assessore per l'industria, l'incarico conferito al sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con decreti n. 700 del 30 aprile 1998 e n. 729 del 12 maggio 1998, è esteso all'esame ed all'adozione del bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 con i poteri del comitato direttivo e del consiglio generale.
(98.25.1315)
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Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Messina.
Con decreto n. 1053 del 10 giugno 1998 dell'Assessore per l'industria, il sig. Sindoni Mario, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la ricostituzione degli organi statutari e di adottare i seguenti atti urgenti:
—  incarico legale per giudizio al tribunale civile di Messina - Bygon/A.S.I.;
—  incarico legale per giudizio al tribunale civile di Messina - Giorgi/A.S.I.;
—  incarico legale per giudizio al T.A.R. promosso da gruppo immobiliare 2R contro A.S.I.;
—  autorizzazione sottoscrizione polizza fidejussoria per rimborso I.V.A.;
—  approvazione nuovo quadro economico della perizia per modifica della convenzione n. 66/88 Centro mercantile di Milazzo;
—  presa d'atto perizia definitiva di assestamento ai lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma impianto di illuminazione nella Z.I.R.;
—  incarico per citazione di terzo nel giudizio Grioli/A.S.I.;
—  nomina componente supplente nel comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti degli enti pubblici regionali in rappresentanza del Consorzio A.S.I.;
—  pagamento emolumenti al personale, al collegio dei revisori ed oneri accessori - spese obbligatorie derivanti da contratti.
Al commissario come sopra individuato è attribuita, altresì, la legale rappresentanza dell'ente esclusivamente per l'adozione degli atti suesposti.
Il predetto commissario rimarrà in carica per un periodo di giorni trenta a decorrere dalla data del suddetto decreto.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Messina.
(98.25.1315)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune diCastellana Sicula.
Con decreto n. 320 del 17 marzo 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia dell'importo di L. 480.000.000 redatta in data 2 febbraio 1998 dall'ufficio del Genio civile di Palermo, relativa ai lavori di urgenza per eliminare il movimento franoso lungo la strada intercomunale Castellana-Calcarelli-Polizzi nel comune diCastellana Sicula, cap. 70301, esercizio finanziario 1998.
(98.25.1314)
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Autorizzazione al comune di Mineo per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Mineo e Vizzini.
Con decreto n. 651 del 14 maggio 1998, l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha autorizzato il comune di Mineo ad occupare in via temporanea e d'urgenza, nel rispetto dei termini conclusivi già previsti all'art. 2 del decreto n.2095/18° del 31 ottobre 1997, i beni siti nei comuni di Mineo e Vizzini, di proprietà delle ditte di cui all'unito elenco ditte e piano particellare che fanno parte integrante del presente provvedimento.
1)  proprietari attuali o presunti tali: Cannizzo Maria, nata a Grammichele il 17 febbraio 1921, residente a Catania, via Toselli, 47/D; Cannizzo Michele, nato a Catania l'1 dicembre 1948, ivi residente, via Toselli, 47/D; Cannizzo Giovanna, nata a Catania il 4 febbraio 1947, ivi residente, via Musumeci, 159; proprietari e loro domicilio: Cannizzo Maria fu Salvatore, comproprietaria, Cannizzo Rosa fu Salvatore, comproprietaria: partita 17293, foglio 149, particella 94, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 07.19.24, reddito dominicale L. 503.468, agrario L. 143.848, superficie approssimativa da occupare mq. 600; particella 95, natura del fondo bosco misto, superficie Ha. 01.27.83, reddito dominicale L. 57.523, reddito agrario L. 15.339, superficie approssimativa da occupare mq. 120; particella 96, natura del fondo seminativo arborato, superficie Ha. 00.49.01, reddito dominicale L. 24.505, reddito agrario L. 8.331, superficie approssimativa da occupare mq. 10;
2)  proprietari attuali o presunti tali: Gangi Alfio, nato a Bronte il 17 marzo 1923, residente a Grammichele, contrada Conso, s.n.; Gangi Nunzio, nato a Tortorici il 2 maggio 1954, residente a Grammichele, via S. Pellico, 329; Gangi Concetta, nata a Bronte il 7 ottobre 1955, residente a Catania, via Castagnola, 7; proprietari e loro domicilio: Portale Caterina, nata a Tortorici il 5 maggio 1934: partita 4784, foglio 150, particella 34, natura del fondo pascolo, superficie Ha. 00.13.35, reddito dominicale L. 4.005, agrario L. 934, superficie approssimativa da occupare mq. 40; particella 36, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 02.97.77, reddito dominicale L. 89.331, reddito agrario L. 29.777, superficie approssimativa da occupare mq. 270;
3)  proprietari attuali o presunti tali: Ventimiglia Arrigo di Monforte, nato a Caltagirone il 18 maggio 1929, residente a Catania, corso Sicilia, 97; proprietari e loro domicilio: Vacchini Laura, maritata Ventimiglia fu Giovanni, concedente; Ventimiglia Arrigo diMonforte, nato a Caltagirone il 18 maggio 1929, livellario: partita 23079, foglio 150, particella 51, natura del fondo seminativo arborato, superficie Ha. 02.95.12, reddito dominicale L. 147.560, agrario L. 50.170, superficie approssimativa da occupare mq. 400;
4)  proprietari attuali o presunti tali: Di Stefano Francesco, residente in Grammichele, via Fiordaliso, 6/A; Scapellato Raffaela, residente in Grammichele, via Fiordaliso, 6/A; proprietari e loro domicilio: Amato Andrea, nato a Grammichele l'1 agosto 1912, proprietario per 1/3; Amato Rosa, nata a Grammichele il 26 ottobre 1923, proprietaria per 1/3; Amato Salvatore l'8 gennaio 1918, proprietario per 1/3; Iudica Maria, nato a Grammichele il 25 dicembre 1894, usufruttuaria: partita 26016, foglio 150, particella 58, natura del fondo incolto produttivo, superficie Ha. 00.93.66, reddito dominicale L. 7.492, agrario L. 2.809, superficie approssimativa da occupare mq. 90; particella 59, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 03.44.72, reddito dominicale L. 172.360, reddito agrario L. 68.944, superficie approssimativa da occupare mq. 520; particella 81, natura del fondo pascolo, superficie Ha. 02.72.00, reddito dominicale L. 81.600, reddito agrario L. 19.040, superficie approssimativa da occupare mq. 120;
5)  proprietari attuali o presunti tali: Caserta Maria, residente a Vizzini, viale Margherita, 57; proprietari e loro domicilio: Caserta Maria di Vito: partita 11075, foglio 150, particella 74, natura del fondo pascolo, superficie Ha. 01.97.56, reddito dominicale L. 88.902, agrario L. 29.634, superficie approssimativa da occupare mq. 240; particella 90, natura del fondo seminativo arborato, superficie Ha. 04.88.38, reddito dominicale L. 244.190, reddito agrario L. 83.024, superficie approssimativa da occupare mq. 650;
6)  proprietari attuali o presunti tali: Salina Maria Rita, residente a Vizzini, viale Margherita, 57; Salina Felice, residente a Vizzini, viale Europa, 7; proprietari e loro domicilio: Caserta Benito, nato in Argentina il 27 febbraio 1934, proprietario per 29910/85342; Caserta Edoarda Margherita, nata in Argentina il 18 novembre 1930, proprietaria per 12761/85342; Caserta Giovanni Carlo Alber, nato in Argentina il 27 marzo 1933, proprietario per 12761/85342; Caserta Maria, nata in Argentina il 23 aprile 1932, proprietaria per 29910/85342; La Martina Giuseppa, nata in Argentina il 31 agosto 1913, usufruttuaria: partita 30888, foglio 150, particella 76, natura del fondo seminativo arborato, superficie Ha. 01.89.68, reddito dominicale L. 94.840, agrario L. 32.245, superficie approssimativa da occupare mq. 20; particella 92, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.81.74, reddito dominicale L. 40.870, reddito agrario L. 16.348, superficie approssimativa da occupare mq. 142;
7)  proprietari attuali o presunti tali: Salina Maria Rita, residente a Vizzini, viale Margherita, 57; Salina Felice, residente a Vizzini, viale Europa, 7; proprietari e loro domicilio: La Martina Giuseppa di Giovanni La Marticaserta, nata a Caserta: partita 7504, foglio 150, particella 91, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 04.37.60, reddito dominicale L. 218.800, agrario L. 87.520, superficie approssimativa da occupare mq. 305;
8)  proprietari attuali o presunti tali: Scinardo Giuseppe, residente a Militello Val di Catania, via Alcide De Gasperi, 57; proprietari e loro domicilio: Scinardo Giuseppe, nato a Capizzi il 20 marzo 1938: partita 16204, foglio 3, particella 17, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.16.96, reddito dominicale L. 1.865, agrario L. 678, superficie approssimativa da occupare mq. 210; particella 18, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.36.49, reddito dominicale L. 4.013, reddito agrario L. 1.469, superficie approssimativa da occupare mq. 30; particella 20, natura del fondo vigneto, superficie Ha. 00.14.04, reddito dominicale L. 11.232, reddito agrario L. 7.020, superficie approssimativa da occupare mq. 120; particella 27, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.39.04, reddito dominicale L. 29.280, reddito agrario L. 7.808, superficie approssimativa da occupare mq. 15; particella 34, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.21.20, reddito dominicale L. 15.900, reddito agrario L. 4.240, superficie approssimativa da occupare mq. 280; particella 88, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 01.73.00, reddito dominicale L. 95.150, reddito agrario L. 34.600, superficie approssimativa da occupare mq. 360; particella 89, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.47.20 , reddito dominicale L.25.960 , reddito agrario L. 9.440, superficie approssimativa da occupare mq. 60; particella 90, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 01.12.00, reddito dominicale L. 61.600, reddito agrario L. 22.400, superficie approssimativa da occupare mq. 190; particella 95, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 04.70.07, reddito dominicale L. 258.538, reddito agrario L. 94.014, superficie approssimativa da occupare mq. 490; particella 108, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.31.60, reddito dominicale L. 17.380, reddito agrario L. 6.320, superficie approssimativa da occupare mq. 110; particella 110, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.85.10, reddito dominicale L. 46.805, reddito agrario L. 17.020, superficie approssimativa da occupare mq. 320; particella 116 , natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.47.20, reddito dominicale L. 25.960, reddito agrario L. 9.440, superficie approssimativa da occupare mq. 80;
9)  proprietari attuali o presunti tali: Briga Annina, residente a Militello Val di Catania, via Alcide De Gasperi, 57; Scinardo Giuseppe, residente a Militello Val di Catania, via Alcide De Gasperi, 57; proprietari e loro domicilio: Briga Annina, nata a Capizzi il 6 giugno 1943, proprietaria per 1/2 in comunione legale; Scinardo Giuseppe, nato a Capizzi il 20 marzo 1938, proprietario per 1/2 in comunione legale: partita 16451, foglio 3, particella 2, natura del fondo seminativo arborato, superficie Ha. 01.85.63, reddito dominicale L. 167.067, agrario L. 55.889, superficie approssimativa da occupare mq. 460; particella 14, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 01.77.62, reddito dominicale L. 97.691, reddito agrario L. 35.524, superficie approssimativa da occupare mq. 20; particella 16, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.22.32, reddito dominicale L. 2.455, reddito agrario L. 892, superficie approssimativa da occupare mq. 60; particella 35, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 01.44.99, reddito dominicale L. 15.948, reddito agrario L. 5.799, superficie approssimativa da occupare mq. 35; partita 16449, foglio 3, particella 36, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.42.97, reddito dominicale L. 4.726, reddito agrario L. 1.718, superficie approssimativa da occupare mq. 120;
10)  proprietari attuali o presunti tali: Nasca Giovanna, nata a Vizzini il 30 gennaio 1945, ivi residente, via Vittorio Emanuele, 30; Nasca Giuseppe, nato a Vizzini il 12 giugno 1922, ivi residente, largo S. Agostino, 1; proprietari e loro domicilio: Nasca Giovanna di Giuseppe, proprietaria; Nasca Giuseppe - amministratore: partita 4490, foglio 1, particella 68, natura del fondo pascolo, superficie Ha. 02.84.17, reddito dominicale L. 71.042, agrario L. 19.891, superficie approssimativa da occupare mq. 480;
11)  proprietari attuali o presunti tali: Giuffrida Maristella, nata a Militello in Val di Catania il 26 aprile 1921, residente a Catania, via Susanna, 26, piano 1; proprietari e loro domicilio: Beneventano Giuseppe fu Saverio, concedente; Giuffrida Maristella di Salvatore, livellario: partita 9280, foglio 3, particella 4, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.62.82, reddito dominicale L.6.910 , agrario L. 2.512, superficie approssimativa da occupare mq. 320; particella 78, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 01.28.80, reddito dominicale L. 96.600, reddito agrario L. 25.760, superficie approssimativa da occupare mq. 60;
12)  proprietari attuali o presunti tali: Randone Antonino, nato a Catania il 25 febbraio 1934, residente a Bologna, via Gobbetti, 57; Randone Giovanna Veronica, nata a Motta S. Anastasia il 20 dicembre 1925, residente a Catania, via Raciti, 19; Randone Maria, nata a Catania il 5 luglio 1929, ivi residente, via Raciti, 15; Randone Rosolia, nata a Catania il 2 ottobre 1923, residente a Bologna, via Tinozzi, 3; proprietari e loro domicilio: Beventano Giuseppe fu Saverio, concedente; Randone Antonino, nato a Catania il 25 febbraio 1934, proprietario per 1/5 e livellario; Randone Giovanna, nata a Motta S. Anastasia il 20 dicembre 1925, proprietaria per 1/5 e livellaria; Randone Maria, nata a Catania il 5 luglio 1929, proprietaria per 1/5 e livellaria; Randone Mario, nato a Catania il 19 gennaio 1931, proprietario per 1/5 e livellario; Randone Rosalia, nata a Catania il 21 settembre 1923, proprietaria per 1/5 e livellario: partita 16041, foglio 3, particella 3, natura del fondo seminativo, superficie Ha. 00.84.00, reddito dominicale L. 63.000, agrario L. 16.800, superficie approssimativa da occupare mq. 35;
13)  proprietari attuali o presunti tali: Bucchieri Carmela, residente a Vizzini, via R. Elena, 43; Tiralosi Salvatore, nato a Licodia Eubea il 25 novembre 1957, residente a S. Giovanni La Punta, via della Regione, 1 3/pal. B; Tiralosi Maria Rita, nata a Vizzini il 16 maggio 1964, ivi residente via R. Elena, 43; proprietari e loro domicilio: Tiralosi Gesualdo di Salvatore: partita 11753, foglio 3, particella 111, natura del fondo pascolo, superficie Ha. 16.51.75, reddito dominicale L. 578.112, agrario L. 115.622, superficie approssimativa da occupare mq. 260;
14)  proprietari attuali o presunti tali: Scinardo Giuseppe, residente a Militello in Val di Catania, via Alcide De Gasperi, 57; proprietari e loro domicilio: Medulla Antonietta, nata a Militello in Val di Catania il 5 gennaio 1937, comproprietaria; Medulla Concetta, nata a Militello in Val di Catania il 28 aprile 1927, comproprietaria; Medulla Salvatore, nato a Militello in Val di Catania il 5 gennaio 1937, comproprietario: partita 12980, foglio 3, particella 41, natura del fondo sommaccheto, superficie Ha. 00.52.26, reddito dominicale L. 5.748, agrario L. 2.090, superficie approssimativa da occupare mq. 320.
(98.25.1319)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE

Proroga del termine per la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Si rende noto che il termine per la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, prescritto dal decreto 3 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1998, reg. n. 1, fg. n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, è stato prorogato al 15 settembre 1998 con decreto n. 870/98/GAB/L del 30 luglio 1998 in corso di registrazione alla Corte dei conti.
(98.32.1693)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Accreditamento dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per ulteriori prestazioni termali.

L'Azienda autonoma delle terme di Sciacca è accreditata oltre che per le prestazioni termali di cui al decreto n. 24006 del 5 dicembre 1997 anche per le prestazione termali del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali (con il S.S.N. dall'1 gennaio 1997 e dal 7 luglio 1997 con l'INAIL) e del ciclo di cure della ventilazione polmonare (con il S.S.N. dall'1 gennaio 1997).
Inoltre, per le prestazioni del ciclo di cure della ventilazione polmonare controllata, l'Azienda autonoma delle terme di Sciacca deve intendersi accreditata solo con l'INAIL e dal 7 luglio 1997.
(98.25.1291)
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Autorizzazione alla sig.ra Deidda Caterina ad attivare uno stabilimento privato di macellazione in Lipari.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 25728 del 10 giugno 1998, la sig.ra Deidda Caterina, nata il 9 febbraio 1954 a Lipari ed ivi residente in contrada Mendolita, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare uno stabilimento privato di macellazione, cui è stato attribuito il numero di identificazione 051/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina, ovina e caprina.
(98.25.1277)
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Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983.

Con decreto n. 25733 del 10 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità, a conferma del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, il dipendente sig. Bartoli Pietro, in servizio presso la ex U.S.L. n. 17 di Gela, è iscritto nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di collaboratori amministrativi e nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo, con decorrenza 1 gennaio 1983.
(98.25.1316)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso Aziende autonome di soggiorno e turismo della Sicilia.

Con decreto n. 693/VII Tur. del 15 giugno 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Taormina la dott.ssa Maria Rita Puleo.
(98.25.1303)

Con decreto n. 694/VII Tur. del 15 giugno 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù la dott.ssa Francesca Di Sparti.
(98.25.1301)


Con decreto n. 695/VII Tur. del 15 giugno 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Taormina la dott.ssa Maria Giacona.
(98.25.1302)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 18 maggio 1998, n. 257/DR.
Regolamento C.E. n. 2052/88 e successive aggiunte e modificazioni. Programma operativo plurifondo 1994-99 e regolamenti C.E. n. 866/90 e 951/97 - FEOGA - Orientamento. Misura 11.2. - Integrazioni circolare n. 206/96.
Alla Commissione europea
Al Ministero per le politiche agricole,
alimentari e forestali
D.G. politiche comunitarie e internazionali
Ufficio strutture
Alla Presidenza della Regione
Direzione rapporti extraregionali
Alla Corte dei conti
Sezione controllo atti agricoltura
Alla Direzione regionale interventi infrastrutturali
Alla Direzione regionale delle foreste
Ai Gruppi di lavoro
della Direzione regionale interventi strutturali
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Ragioneria centrale
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Uffici del Genio civile
Alle Associazioni degli industriali
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Agli Ordini provinciali degli ingegneri
Agli Ordini provinciali degli architetti
Agli Ordini provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Ai Collegi provinciali dei geometri
Fermo restando quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 206/96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 luglio 1996, che reca di sposizioni attuative degli interventi di cui alla Misura 11.2 del POP Sicilia 1994/99, con la presente circolare vengono indicati alcuni criteri che, sulla base dei risultati conseguiti e delle indicazioni emerse in sede di attuazione della prima fase d'intervento, saranno tenuti in considerazione nell'esame e nella valutazione delle singole iniziative da ammettere a finanziamento.
Vengono, inoltre, fornite indicazioni in ordine ad al cune innovazioni introdotte in un momento successivo all'approvazione iniziale del programma.
Sia i criteri di valutazione che le innovazioni sono stati inseriti nel programma relativo agli interventi da attuare successivamente al 1997, sottoposto al parere delle competenti Commissioni dell'Assemblea regionale, reso nelle sedute n. 38 e n. 86 del 21 gennaio 1998.
I criteri di valutazione integrativi, finalizzati al perseguimento di una più razionale ed equilibrata ripartizione delle risorse, sia a livello territoriale che di settore, vengono qui di seguito riportati:
—  l'entità dell'investimento, riferito ad ogni singola iniziativa, viene limitato ad un livello massimo di spesa che non superi, indicativamente, L. 5 miliardi.
Tale limite di spesa non sarà applicato per le iniziative che dimostrano un bacino di utenza sufficientemente ampio, a livello interprovinciale o regionale; nonché sbocchi di mercato, sia a livello nazionale che estero;
—  in relazione alla necessità che vengano assicurati migliori possibilità di sbocchi commerciali dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri, sarà assegnato carattere prioritario agli investimenti che prevedono l'i ntroduzione di sostanziali innovazioni di processo e/o di prodotto;
—  le iniziative ricadenti in ambiti territoriali caratterizzati da insufficienza o mancanza di strutture di lavorazione e commercializzazione, saranno riguardate con carattere di priorità, in relazione all'obiettivo di pervenire ad una valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni conseguite, con il risultato anche di mi-gliorare le condizioni economiche e occupazionali nel settore;
—  in relazione all'obbligo da parte delle ditte, già beneficiarie di finanziamenti con fondi FEOGA, di dimostrare il grado di utilizzazione degli impianti nel triennio successivo alla data dell'accertamento finale dei lavori, non saranno concessi finanziamenti integrativi, prima dello scadere del predetto triennio.
Ciò al fine di valutare la rispondenza e i risultati dell'iniziativa già oggetto di finanziamento, alle previsioni del progetto realizzato.
Eventuale deroga a tale prescrizione potrà essere va lutata qualora emerga che la mancata attuazione del l'intervento aggiuntivo proposto rischia di compromettere la funzionalità e l'efficienza dell'impianto già finanziato.
Relativamente alle innovazioni è da riguardare:
—  in aggiunta ai settori d'intervento riportati nella circolare n. 206/96, viene inserito il settore della lavorazione e commercializzazione dei funghi, così come ap provato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 10 lu glio 1997.
Gli interventi saranno volti alla realizzazione di nuovi impianti, o all'ammodernamento di impianti esistenti; e riguarderanno la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione del prodotto fresco o conservato;
—  su richiesta della ditta beneficiaria del finanziamento, potrà essere erogata a titolo di anticipazione, una quota pari al 30% del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata.
Appare opportuno precisare che, relativamente al settore vitivinicolo, fermo restando l'obiettivo del miglioramento qualitativo dei vini, IGT e DOC, gli interventi potranno essere promossi anche da organismi associativi di produttori vitivinicoli, cooperative e loro consorzi, e associazioni di produttori che operano prevalentemente nel settore vitivinicolo, conformemente al parere n. 23130 reso dai competenti organi della commissione europea in data 9 giugno 1997.
A conclusione, si ribadisce che, in ogni caso, gli interventi, per tutti i settori individuati, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle recate dal regolamento CEE n. 866/90, in ultimo modificato dal regolamento n. 951/97/CE del 20 maggio 1997, nonché dei criteri di scelta di cui alla decisione n. 173/94/CE del 22 marzo 1994; e, per quanto riguarda l'acquisizione di beni immobili, nel rispetto delle condizioni di cui alla scheda n. 14 approvata dalla CE, sulle spese ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali, che si allega.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato
SCHEDA N. 14

Spese ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Norma generale
L'acquisto di un bene immobile (edificio già costruito e terreno su cui è situato) costituisce una spesa ammissibile purché siano rispettate le condizioni di seguito, elencate (salvo specifiche disposizioni contrarie).
Tale acquisto deve inserirsi in un'operazione che contribuisca allo sviluppo economico. La sua ammissibilità sarà valutata nell'ambito dell'azione globale cofinanziata. Quale norma generale, l'acquisto di immobili deve costituire soltanto una parte del progetto cofinanziato.
In alcune situazioni, tuttavia, l'acquisto può costituire l'oggetto principale del progetto cofinanziato (ad esempio, quando un ente pubblico acquista un edificio per metterlo a disposizione delle PMI, o quando viene finanziato un piano di espansione di imprese o un piano di sostegno alla diversificazione dell'occupazione rurale, in cui la spesa principale è costituita dall'acquisto di un'officina).
L'acquisto del terreno che circonda il bene immobile oggetto del cofinanziamento è ammissibile nella misura in cui vengano rispettate le disposizioni specifiche previste per l'acquisto di terreni (cfr. scheda n. 13, "acquisto di terreni").
Le spese e le tasse relative all'acquisto di immobili sono da considerare ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in via definitiva dai beneficiari finali (cfr. la scheda sull'"I.V.A. ed altre imposte e tasse").
Condizioni di ammissibilità
L'ammissibilità dell'acquisto di beni immobili è soggetta in ogni caso alle seguenti condizioni, volte ad evitare speculazioni e a garantire che l'azione cofinanziata presenti un buon rapporto costo-efficacia:
I)  una certificazione conforme alla normativa nazionale attestante che il prezzo d'acquisto dell'immobile corrisponde al suo valore reale deve essere disponibile per consultazione su richiesta;
II)  le autorità competenti dello Stato membro o il venditore del bene devono dichiarare che il bene im-mobile non è stato precedentemente oggetto di una
sovvenzione nazionale o comunitaria avente lo stesso obiettivo;
III)  il bene immobile deve avere la destinazione pre vista per un periodo convenuto in "partnership" (1). Qualsiasi cambiamento della destinazione dell'immobile, nel corso del periodo convenuto in partenariato, che modifichi la natura o le condizioni di realizzazione del progetto e per il quale non sia stata richiesta l'approvazione dei servizi della Commissione né quella del comitato di sorveglianza, sarà esaminato secondo le disposizioni previste all'art. 24 del regolamento di coordinamento;
IV)  l'edificio non può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica.
Precisazione
Nel caso di regimi di aiuti cofinanziati, conformemente agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale adottati dalla Commissione, l'acquisto di un immobile rientra nella base di calcolo tipo per stabilire il valore di un investimento iniziale (investimento fisso), insieme all'acquisto di terreni e attrezzature.
In tal caso, i servizi della Commissione valutano l'ammissibilità dell'acquisto di beni immobili nell'ambito del regime di aiuto complessivo.
Casi specifici per ciascuno dei fondi
—  FSE: il FSE non contribuisce in nessun caso al finanziamento dell'acquisto di beni immobili (possono essere finanziati gli ammortamenti dell'immobile per il periodo di durata della formazione: cfr. scheda n. 6, "am mortamenti");
—  FEAOG, sezione orientamento: i regolamenti del consiglio (CEE) n. 866/90 (art. 11, paragrafo 3) e (CEE) n. 2328/91 (art. 7) prevedono espressamente la possibilità di finanziare la costruzione o l'acquisizione di beni immobili, escludendo il valore del terreno, nel rispetto delle condizioni stabilite per gli investimenti cof inanziati.
I regolamenti del consiglio (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71, invece, considerano sovvenzionabili unicamente gli interessi da pagare per l'acquisto di edifici, nel quadro dell'aiuto all'avviamento di organizzazioni di produttori.
Le disposizioni indicate nella presente scheda si applicano pertanto al FEAOG, sezione orientamento, tranne nel caso in cui il regolamento specifico di cui trattasi preveda espressamente altre disposizioni;
—  SFOP: l'ammissibilità dell'acquisto di beni immobili, escluso il valore del terreno, è espressamente prevista nei settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca [cfr. regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio].
Nota
(1)  10 anni fissato in decreto.
(98.25.1323)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 15 giugno 1998, n.36.
Contributo per l'acquisto di mezzi audiovisivi in favore delle scuole materne e dell'obbligo ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, esercizio finanziario 1998, cap. 79351.
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
Il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 prevede sul cap. 79351 una spesa di L. 100.000.000.
I comuni con popolazione inferiore a 50.000abitanti, che sono interessati ad ottenere contributi per l'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alla scuola materna e dell'obbligo, devono inoltrare apposita istanza al l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo 19°/P.I. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; le relative domande dovranno essere formulate secondo lo schema che viene allegato.
Si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, indicare le procedure che dovranno essere eseguite da parte dei comuni interessati all'ottenimento del contributo di cui alla legge regionale n. 40 del 20 aprile 1976, art. 1, lett. b).
Si precisa che il contributo concesso non può essere inferiore al 90% del costo totale imponibile, mentre rimane a carico del bilancio comunale la rimanente parte del costo e l'intero ammontare dell'I.V.A. nella misura del 20%.
A)  Procedure per la richiesta del contributo
1)  Richiesta del capo d'istituto scolastico, rivolta al l'am ministrazione comunale, con la quale viene richiesta la fornitura di mezzi audiovisivi necessari all'attività di dattica.
2)  Scelta del fornitore secondo modalità di legge ed importo netto dei mezzi audiovisivi da acquistare.
3)  Dichiarazione del sindaco che il contratto delle forniture sarà stipulato dopo la concessione del contributo regionale.
B)  Istanza del finanziamento
Effettuate le procedure di cui al punto A), l'amministrazione comunale rivolgerà l'istanza all'Assessorato re gio nale beni culturali ed ambientali e della pubblica istru zione, gruppo 19°/P.I., per il contributo, utilizzando l'apposito modello ed allegando i seguenti documenti:
1)  richiesta del capo d'istituto di cui al punto A) 1;
2)  atti relativi alle procedure di cui al punto A) 2.
C)  Emissione decreto di finanziamento e notifica
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione emette il proprio decreto di finanziamento, che prevederà l'impegno di spesa del 90% al netto della spesa ad esclusa I.V.A.
Il comune beneficiario provvederà ad impegnare sul proprio bilancio comunale le somme relative al restante 10% dell'importo netto ed all'intero ammontare del l'I.V.A.; lo stesso procederà all'installazione del materiale audiovisivo nell'edificio scolastico destinatario.
D)  Documenti necessari per l'emissione del mandato di pagamento
Il mandato di pagamento del contributo assegnato verrà emesso, in unica soluzione, non appena i comuni interessati avranno fatto pervenire al gruppo 19°/P.I. di questo Assessorato la seguente documentazione:
1)  fattura quietanza della ditta fornitrice (originale e copia autenticata);
2)  dichiarazione del capo d'istituto scolastico sull'av venuta istallazione delle apparecchiature audiovisive (originale e copia);
3)  mandato di pagamento emesso dal comune in favore del fornitore, relativo alla quota a proprio carico (doppia copia autenticata).
La rendicontazione delle somme assegnate ai comuni dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.
La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
  L'Assessore: CROCE 


Allegato
All'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Gruppo 19°/P.I. - Edilizia scolastica
Via Notarbartolo n. 17
PALERMO
Il sottoscritto    
sindaco del comune di   , ai sensi 

della legge regionale 20 aprile 1976, art. 1, lett. B.
CHIEDE

un contributo (1) di L.    
pari al   % del costo cumulativo imponibile per l'acquisto 
dei seguenti audiovisivi:    
   
   
da assegnare in dotazione alla scuola    
   
di    

Lo stesso dichiara che la popolazione residente nel comune è inferiore ai 50.000 abitanti.
   

Il sindaco



(1)  Qualora si tratti di richieste avanzate da più scuole, il sindaco dovrà presentare istanze separatamente e il contributo dovrà riferirsi alla singola scuola.
(98.25.1306)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 8 giugno 1998, n. 313.
Censimento generale dei disoccupati. Circolare n. 302/98 del 20 marzo 1998.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alle organizzazioni sindacali di lavoratori 

Agli Istituti di patronato
Ai Componenti della Commissione regionale
per l'impiego
Si comunica che i modelli (mod. censimento e mod. avviamento), annessi alla circolare n. 302 del 20 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 in data 18 aprile 1998, sono stati sostituiti da quelli allegati alla presente.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


(Si omettono gli Allegati)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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