REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 27 GIUGNO 1998 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato degli enti locali

DECRETO 4 maggio 1998.
Approvazione del piano di riparto del patrimonio del Consorzio per la centrale del latte di Messina ed estinzione dello stesso  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Agrigento  pag.


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Caltanissetta  pag.


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Catania  pag. 12 


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Enna  pag. 19 


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Messina  pag. 23 

DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Palermo  pag. 31 


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Ragusa  pag. 51 


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Siracusa  pag. 54 


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Trapani  pag. 59 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 aprile 1998.
Direttive sulle modalità di dispensazione, erogazione, verifica e controllo di alcune categorie di farmaci.
  pag. 65 


DECRETO 16 aprile 1998.
Autorizzazione al Centro educativo professionale, sito in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per l'anno scolastico 1998/99  pag. 71 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 30 aprile 1998.
Approvazione del progetto della ditta Ecologica Sud, con sede in Sant'Agata di Militello, per la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali.  pag. 71 

DECRETO 6 maggio 1998.
Approvazione del progetto della Provincia regionale di Messina relativo a lavori di ampliamento, sopraelevazione e completamento del liceo scientifico G. Galilei del comune di Spadafora  pag. 75 


DECRETO 6 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto per l'allacciamento al metanodotto Snam dei comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Viagrande, Milo e S. Alfio  pag. 76 


DECRETO 7 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo a lavori di completamento del liceo scientifico sito in contrada Perriera del comune di Sciacca  pag. 81 


DECRETO 7 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Caltanissetta relativo a lavori di completamento di una strada esterna nel comune di Sutera  pag. 83 


DECRETO 16 giugno 1998.
Disposizioni definitive sui residui di lavorazione provenienti dalla frangitura delle olive  pag. 84 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Contributo previsto dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 a favore del comune di Vittoria.
  pag. 97 

Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia La Gardenia, nel comune di Casteltermini.
  pag. 97 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino  pag. 97 
Autorizzazione alla ditta Marco Tamburino, con sede legale in Catania, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.  pag. 97 

Autorizzazione alla ditta Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.
  pag. 97 

Nullaosta alla ditta Emmegi s.r.l., con sede in Termini Imerese, per la sostituzione di due generatori di vapore.
  pag. 98 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 12 giugno 1998, prot. n. 7690.
Modifica delle circolari n. 4 del 21 ottobre 1997 e n. 5 del 6 novembre 1997  pag. 98 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 20 febbraio 1998, n. 10.
Legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51 e successive modificazioni - Concessione di sussidi alle scuole materne non statali  pag. 98 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 4 giugno 1998, n. 2/FP/98.
Piano regionale di formazione professionale per l'attività formativa 1998/99, ex art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Indirizzi di programmazione formativa e modalità e termini per la presentazione delle istanze  pag. 103 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 4 maggio 1998.
Approvazione del piano di riparto del patrimonio del Consorzio per la centrale del latte di Messina ed estinzione dello stesso.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la legge regionale n. 48/91;
Visto, in particolare, l'art. 213 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Visto il decreto prefettizio n. 26656 del 24 maggio 1952, con il quale veniva approvata la costituzione tra i comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto di un consorzio per l'istituzione di una centrale del latte;
Visto il decreto n. 127/A del 18 agosto 1995, con il quale questo Assessorato ha nominato commissario liquidatore del consorzio il dott. Privitera Giuseppe;
Vista la nota n. 7 del 16 marzo 1998, con la quale il commissario liquidatore, dott. Privitera Giuseppe, ha trasmesso copia conforme della delibera n. 4 del 29 settembre 1997, positivamente riscontrata dal Comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Messina, avente ad oggetto la formulazione di un piano di riparto del patrimonio consortile ai sensi dell'art. 213 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Rilevato dalla citata delibera che il valore totale dei beni del consorzio, secondo la perizia redatta dall'ing. Santi Nitopi, ammonta complessivamente a L. 3.318.828.000, di cui L. 678.558.000 per il cespite sito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto individuato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5623, foglio 14, particelle 140, 331, 428 e 428 L. 2.640.270.000 per quello ricadente nel comune di Messina individuato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 25768, foglio 143, particelle 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173 e 174;
—  che le originarie quote di compartecipazione al consorzio sono 85% per il comune di Messina e 15% per il comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
—  che il commissario liquidatore ha proposto l'assegnazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto del cespite sopra individuato, sito nel comune medesimo e al comune di Messina dell'immobile ricadente nello stesso comune come sopra specificato, ponendo a carico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto il conseguente conguaglio, a favore del comune di Messina, della somma di L. 180.733.800, in considerazione dei valori di stima attribuiti agli immobili di che trattasi ed in ragione delle originarie quote di partecipazione al consorzio;
—  che rispetto al riparto del commissario liquidatore non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei comuni interessati e che gli stessi comuni cureranno direttamente gli adempimenti relativi al trasferimento della totalità dei beni presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del piano di riparto del patrimonio del Consorzio per la centrale del latte, con sede in Messina, formulato dal commissario liquidatore con la citata deliberazione n. 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto l'art. 213 dell'ordinamento regionale degli enti locali;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il piano di riparto del patrimonio del Consorzio per la centrale del latte di Messina formulato dal commissario liquidatore con deliberazione consortile n. 4 del 29 settembre 1997.

Art.  2

Il Consorzio per la centrale del latte di Messina è dichiarato conseguentemente estinto.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 1998.
  MISURACA 

(98.20.1050)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Agrigento.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Agrigento relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Agrigento ammontano a n. 115, così ripartiti:
a)  n. 55 per il comune capoluogo;
b)  n. 30 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 30 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Agrigento;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Agrigento;
—  ai restanti comuni della provincia di Agrigento.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)



(98.24.1263)
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DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Caltanissetta.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Caltanissetta relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Caltanissetta ammontano a n. 70, così ripartiti:
a)  n. 40 per il comune capoluogo;
b)  n. 15 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 15 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Caltanissetta;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Caltanissetta;
—  ai restanti comuni della provincia di Caltanissetta.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)



(98.24.1263)
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DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Catania.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Catania relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Catania ammontano a n. 250, così ripartiti:
a)  n. 110 per il comune capoluogo;
b)  n.  70 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 70 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Catania;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Catania;
—  ai restanti comuni della provincia di Catania.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI CATANIA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)




DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Enna.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Enna relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Enna ammontano a n. 45, così ripartiti:
a)  n. 15 per il comune capoluogo;
b)  n. 30 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Enna;
—  ai restanti comuni della provincia di Enna.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI ENNA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)



(98.24.1263)
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DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Messina.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Messina relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Messina ammontano a n. 160, così ripartiti:
a)  n. 65 per il comune capoluogo;
b)  n. 30 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 65 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Messina;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Messina;
—  ai restanti comuni della provincia di Messina.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI MESSINA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)




DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Palermo.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Palermo relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Palermo ammontano a n. 300, così ripartiti:
a)  n. 200 per il comune capoluogo;
b)  n.  50 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 50 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Palermo;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Palermo;
—  ai restanti comuni della provincia di Palermo.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI PALERMO
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)



(98.24.1263)
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DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Ragusa.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Ragusa relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Ragusa ammontano a n. 65, così ripartiti:
a)  n. 20 per il comune capoluogo;
b)  n. 30 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 15 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Ragusa;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Ragusa;
—  ai restanti comuni della provincia di Ragusa.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI RAGUSA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)




DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Siracusa.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Siracusa relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Siracusa ammontano a n. 95 , così ripartiti:
a)  n. 35 per il comune capoluogo;
b)  n. 20 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 40 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Siracusa;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Siracusa;
—  ai restanti comuni della provincia di Siracusa.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.

Allegati
PROVINCIA DI SIRACUSA
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)


  MANZULLO 


(98.24.1263)
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DECRETO 21 maggio 1998.
Graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia per la provincia di Trapani.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto l'art. 31 della succitata legge il quale prevede la concessione, agli Istituti di credito, di contributi sugli interessi dei mutui, di importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni, finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Trapani relative agli ammessi alla concessione del mutuo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Considerato che a seguito delle osservazioni presentate da alcuni esclusi, a norma del punto 5 del citato bando, sono state riesaminate le istanze non ammesse e sono state formulate le graduatorie definitive dell'anzidetta provincia, confermando per gli istanti non inseriti il motivo di esclusione, di cui all'elenco allegato;
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, gli aventi diritto al mutuo di che trattasi per la provincia di Trapani ammontano a n. 100, così ripartiti:
a)  n. 50 per il comune capoluogo;
b)  n. 40 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c)  n. 10 per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
Ritenuto opportuno evidenziare che, a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza dal diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa, ex art. 31 della legge 6 aprile 1996, n. 22 di cui agli allegati tabulati che fanno parte integrante del presente decreto, relative:
—  al comune capoluogo di Trapani;
—  ai comuni con oltre 25.000 abitanti della provincia di Trapani;
—  ai restanti comuni della provincia di Trapani.

Art.  2

Le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  3

La concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/96 citata sarà subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto (effettivi beneficiari) dei certificati di residenza, di cittadinanza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi ed in bollo, che dovranno essere spediti a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici – gruppo XIX, via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo – esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle citate graduatorie a pena di decadenza dal diritto al contributo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Coloro che hanno chiesto il contributo per l'acquisto di un alloggio nel luogo in cui prestano l'attività lavorativa, diverso da quello di residenza, dovranno presentare l'attestato di servizio a pena di decadenza dal beneficio.
La trasmissione di detta documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art.  4

La mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria.
Palermo, 21 maggio 1998.
  MANZULLO 


Allegati
PROVINCIA DI TRAPANI
Graduatoria capoluogo
(Si omettono gli allegati)



(98.24.1263)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 aprile 1998.
Direttive sulle modalità di dispensazione, erogazione, verifica e controllo di alcune categorie di farmaci.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539/92, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica l'art. 8, comma 10;
Vista la legge regionale n. 30/93, riguardante norme in tema di programmazione sanitaria e di organizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali su base provinciale;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93;
Vista la legge regionale n. 33/94, riguardante provvedimenti urgenti in materia sanitaria, in particolare, l'art. 6 "determinazione del numero delle sedi delle Aziende unità sanitarie locali nella Regione siciliana in numero di 9 su base provinciale";
Visto il provvedimento Cuf del 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 7 marzo 1994, riguardante modifiche ed integrazioni di riclassificazione dei medicinali anche ai sensi dell'art. 8, comma 10, ultimo periodo, della legge n. 537/93, che all'allegato 4 riporta le note Cuf ed il modello di scheda ministeriale di segnalazione per l'attivazione del registro U.S.L. per quei farmaci sottoposti dalle suddette note a limitazioni prescrittive;
Vista la legge regionale n. 34/95, riguardante l'individuazione delle Aziende ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione nonché di modifica alle leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94;
Visti i provvedimenti Cuf del 2 agosto 1996, del 29 ottobre 1997, del 3 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 2 ottobre 1996, n. 295 del 19 dicembre 1997 e n. 40 del 18 febbraio 1998 riguardanti gli aggiornamenti delle "note Cuf" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni;
Vista la circolare assessoriale n. 738/94, relativa alla prescrizione e la modalità di controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma della legge n. 537/93;
Vista la circolare assessoriale n. 751/94, inerente le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento Cuf 28 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 7 marzo 1994;
Visto il provvedimento Cuf del 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1994 "modificazione delle classificazioni delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modifiche";
Vista la circolare assessoriale n. 771 del 18 ottobre 1994, concernente le modalità di prescrizione del sistema sanitario nazionale dei medicinali sottoposti alla disciplina dell'art. 8 decreto legislativo n. 539/92;
Considerato l'aziendalizzazione delle Unità sanitarie locali che ha determinato un nuovo assetto della sanità nella Regione siciliana con l'accorpamento delle ex Unità sanitarie locali in 9 aziende Unità sanitarie locali provinciali suddivise in distretti;
Ritenuto di dover impartire direttive uniche e specifiche per quanto riguarda i registri U.S.L. per tutto il territorio della Regione siciliana;
Considerata la legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del decreto legge n. 323 del 20 giugno 1996 "disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" che al comma 4 dell'art. 1 "spesa per l'assistenza farmaceutica" detta disposizioni alle Aziende unità sanitarie locali per i controlli sui farmaci nonché le sanzioni per i medici che abbiano prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dalla Cuf;
Ritenuto di dovere impartire alle Aziende unità sanitarie locali provinciali direttive univoche per tutto il territorio della Regione siciliana sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci di cui alle "note Cuf" sottoposte a restrizione prescrittiva con l'istituzione di appositi registri per patologie nonché dei farmaci che ai fini dell'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritti direttamente e preventivamente da centri ospedalieri o da specialisti;

Decreta:


Art. 1

Per farmaci sottoposti a limitazione prescrittiva dalle relative note Cuf che contengono la specifica "registro U.S.L.", di cui al provvedimento Cuf del 28 febbraio 1994, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 7 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni, anche a seguito del processo di aziendalizzazione ed accorpamento delle ex Unità sanitarie locali su base provinciale, è obbligatoria l'istituzione ed attivazione presso le Aziende unità sanitarie locali, settore farmaceutico, di un "registro U.S.L." centralizzato, per ciascuna delle patologie riportate nelle sopradette note Cuf.

Art.  2

Il registro U.S.L. dovrà riportare i dati indicati nel modello di scheda ministeriale che dovrà essere redatta in ogni sua parte da uno dei soggetti prescrittori indicati nella medesima scheda, allegata al provvedimento Cuf di cui sopra (all. 1).
Nella scheda di segnalazione per "tessera sanitaria dell'assistito" deve intendersi "codice fiscale dell'assistito".
Il medico che ha già in cura o che ha effettuato la prima diagnosi di una delle patologie di cui alle note Cuf "registro U.S.L.", redige la scheda in triplice copia. Una copia dovrà essere trattenuta dal soggetto prescrittore ed una copia dovrà essere inviata al settore farmaceutico dell'Azienda unità sanitaria locale di residenza del paziente.

Art.  3

La terza copia della scheda deve essere inviata al medico di medicina generale se diverso dal medico di cui all'art. 2.

Art. 4

Sulla base dei dati del registro, l'Azienda unità sanitaria locale dovrà avviare le opportune verifiche sulla correttezza delle prescrizioni. A tal fine il settore farmaceutico predisporrà dei piani di controllo che trasmetterà alla medicina di base o alla medicina ospedaliera, a secondo dei casi previsti, che provvederanno alla verifica delle suddette prescrizioni.

Art. 5

Le Aziende unità sanitarie locali, ai fini del controllo e verifica, potranno accedere a semplice richiesta alla documentazione clinica di supporto comprovante il diritto alla prestazione dei pazienti residenti nel territorio di competenza.

Art.  6

I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dalle Aziende unità sanitarie locali per realizzare dei programmi di sorveglianza, vigilanza e di ricerca sul farmaco.
L'Assessorato regionale della sanità, entro 30 giorni dal presente decreto, emanerà le linee guida per tali programmi.

Art.  7

Per rendere più semplice e snella l'istituzione dei registri U.S.L. questi potranno essere predisposti sottoforma di schedari utilizzando le stesse schede di segnalazione ministeriali.
I registri/schedari dovranno essere suddivisi per distretto e a loro volta per patologia come da nota Cuf.
I dati della scheda ministeriale di segnalazione integrati da: forma farmaceutica, dosaggio, e codice ATC della molecola, dovranno essere archiviati, con cadenza almeno mensile, su supporto magnetico, secondo indicazioni emanate da questo Assessorato.

Art.  8

I farmaci di cui alle note Cuf – registro U.S.L. – appartengono alla fascia "A" o "B" a seconda che questi vengano prescritti per una delle indicazioni terapeutiche per le quali è prevista la concedibilità dalla relativa nota Cuf.
Per tali farmaci è obbligo del medico annotare sulla ricetta anche Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della concedibilità e rimborsabilità, la classe "A" o "B" di appartenenza di tali farmaci se destinati a pazienti affetti da patologie individuate dalle relative note ovvero "l'indicazione diagnostica specifica", relativa alla nota, dalla lettura della quale sia impossibile avere incertezze sul reale intendimento prescrittivo al fine di impedire, altresì, usi non corretti e talvolta dolosi attraverso la manipolazione della ricetta.
Le farmacie dovranno evidenziare le ricette di cui sopra alla presentazione mensile all'Azienda unità sanitaria locale per il rimborso.
In mancanza di tali dati (classe A o B ovvero dell'indicazione diagnostica specifica) il farmaco dovrà essere posto a totale carico del cittadino anche se prescritto su ricettario Servizio sanitario nazionale.
Le ricette prescritte per tali farmaci senza le indicazioni di cui sopra non potranno e non dovranno essere poste al rimborso in quanto i farmaci in tal caso sono collocati in fascia C e quindi non riconosciuti dal servizio sanitario nazionale per la concedibilità.

Art.  9

Il medico potrà discrezionalmente rilasciare al paziente una ulteriore copia della scheda, al fine di utilizzarla fino e non oltre a sei mesi per la prescrizione successiva.
Superato tale termine dovrà essere redatta una nuova scheda per l'eventuale proseguimento della terapia.

Art.  10

Per i farmaci erogabili in regime S.S.N. solo se prescritti da centri ospedalieri o da specialisti in conformità a quanto previsto dai provvedimenti e note Cuf e/o dall'art. 8 del decreto legislativo n. 539/92, fermo restando l'attivazione del registro U.S.L. di cui agli articoli precedenti; è fatto obbligo ai soggetti prescrittori di inoltrare all'Azienda unità sanitaria locale l'originale della prescrizione unitamente alla scheda di segnalazione ministeriale.

Art. 11

Si fa carico alle Aziende sanitarie locali - settore medicina di base, di trattenere l'originale della prescrizione e predisporre un numero di copie conformi sufficienti a consentire al medico di base la prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale del totale delle confezioni della specialità medicinale secondo le disposizioni vigenti sul numero di pezzi concedibili per ricetta, specificando a tale scopo il numero delle confezioni per le quali ha validità la copia conforme.
Contestualmente alla predisposizione delle copie conformi per il paziente, la medicina di base dovrà obbligatoriamente e tempestivamente trasmettere al settore farmaceutico in sede centrale ai fini dell'obbligatoria formalizzazione nel "registro dell'Azienda unità sanitaria locale" centralizzato e relativa implementazione, copia conforme delle schede ministeriali di segnalazione e della prescrizione originale. Tale "formalizzazione" è determinante per l'erogazione gratuita del farmaco giacché la mancata registrazione del paziente sul "registro dell'Azienda unità sanitaria locale" rende nulla per l'Azienda unità sanitaria locale la prestazione.

Art. 12

La prescrizione originale sia che avvenga su ricettario non del Servizio sanitario nazionale ovvero su ricettario del Servizio sanitario nazionale dovrà comunque contenere:
—  nome, cognome e codice fiscale dell'assistito;
—  specialità farmaceutica prescritta;
—  posologia;
—  durata del trattamento;
—  classe "A" o "B";
—  nota Cuf di riferimento;
—  diagnosi;
—  numero totale delle confezioni prescritte necessarie per il periodo di terapia.
Dal timbro apposto sulla ricetta di cui sopra si deve evincere altresì:
Per i centri ospedalieri ed equiparati
—  dati del centro ospedaliero;
—  unità operativa;
—  nome e cognome del medico;
—  specializzazione.
Per gli specialisti
—  nome e cognome del medico;
—  specializzazione.

Art. 13

La medesima procedura dovrà essere adottata anche per gli utenti non residenti, nonché alle prescrizioni rilasciate dai centri ospedalieri o dagli specialisti, purché autorizzati, siti in località appartenenti ad Aziende unità sanitarie locali diverse da quelle di residenza degli assistiti. L'eventuale rinnovo della scheda potrà essere effettuato da un centro ospedaliero o da un medico specialista dell'Azienda unità sanitaria locale di residenza del paziente provvedendo altresì alla presa in carico dello stesso.

Art. 14

Le farmacie dovranno e potranno spedire ricette del Servizio sanitario nazionale contenenti i farmaci di cui alle note Cuf – registro dell'Unità sanitaria locale – la cui erogazione è subordinata alla prescrizione di un centro ospedaliero o di uno specialista solo se accompagnate dalle copie conformi rilasciate dall'Unità sanitaria locale, anche se trattasi di una sola confezione, e non dall'originale che deve essere trasmesso obbligatoriamente all'Azienda sanitaria locale in uno alla scheda ministeriale di segnalazione, per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli.
Le farmacie dovranno, altresì, controllare che il numero delle confezioni segnate corrisponda al numero delle confezioni per le quali ha validità la copia conforme.
Non sono, quindi, regolari le ricette del servizio sanitario nazionale allegate tutte all'unica prescrizione originale omnicomprensiva rilasciata dal centro ospedaliero o dallo specialista.

Art. 15

Così come previsto dalla legge dell'8 agosto 1996, n. 425, la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale deve essere conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dai provvedimenti della commissione unica del farmaco, inoltre gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non devono essere utilizzati per medicinali non ammessi al rimborso.
In tale caso rientrano oltre che i farmaci classificati in fascia "C" anche quelli sottoposti alle note Cuf per i quali non siano stati specificati i dati quali classe "A" o "B" ovvero l'indicazione diagnostica specifica come da art. 8 del presente decreto.
Qualora risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate ovvero abbia prescritto un medicinale non ammesso al rimborso del servizio sanitario nazionale, l'Azienda unità sanitaria locale dopo avere richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine professionale al quale appartiene il sanitario nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Il medico è, comunque, tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto.
L'Azienda unità sanitaria locale provvederà a tale adempimento attraverso i propri uffici amministrativi, all'uopo individuati dal legale rappresentante dell'azienda, che opereranno l'addebito secondo le risultanze istruttorie dei settori farmaceutici e di medicina di base.
In particolare, i settori farmaceutici nella fase istruttoria provvederanno a porre in essere quanto necessario per l'addebito al medico operando di concerto con la medicina di base cui spetta il compito ispettivo di verifica riscontro e contestazione di quanto sopra evidenziato nei confronti dei medici prescrittori.
Il farmacista che vende farmaci o spedisce ricette, anche ai fini del rimborso, in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 539/92, ovvero senza osservare le limitazioni e le condizioni previste dai provvedimenti Cuf, anche per i farmaci non concedibili in fascia "C", e dal presente decreto, dovrà essere assoggettato alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti disciplinari previsti dalle normative vigenti nonché a quanto altro ritenuto opportuno dalle Aziende unità sanitarie locali per il corretto contenimento della spesa farmaceutica e del rispetto delle norme che regolamentano l'assistenza farmaceutica.

Art. 16

A partire dal 1° giugno 1998 le Aziende unità sanitarie locali invieranno alla Regione, Assessorato della sanità, gruppo 37/IRS, ed al Ministero della sanità, relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente decreto e della legge n. 425/96 e della restante normativa. Le relazioni trimestrali dovranno essere trasmesse entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento.
Copia degli archivi informatizzati di cui all'art. 7, dovranno essere inviati semestralmente solo all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 37/IRS, entro e non oltre il mese successivo al semestre di riferimento.
Si precisa che alla normativa del presente decreto ed a quelle in esso richiamate sono assoggettati anche i medici prescrittori dipendenti, a qualsiasi titolo, delle Aziende sanitarie U.S.L. od ospeda liere.

Art. 17

Si riportano i seguenti allegati che fanno parte integrante del presente decreto:
Allegato 1
—  scheda ministeriale di segnalazione, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94.
Allegato 2
—  note Cuf dei farmaci per i quali deve essere attivato il registro U.S.L.;
—  note Cuf dei farmaci che oltre l'attivazione del registro U.S.L. abbisognano di prescrizione ospedaliera o di medici specialisti e, conseguentemente, di copie conformi;
—  alcuni farmaci sottoposti alle suddette note.
Il presente decreto dovrà ritenersi automaticamente integrato o modificato da eventuali successivi provvedimenti ministeriali o della commissione unica del farmaco.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al Ministero della sanità.
Palermo, 2 aprile 1998.
  LEONTINI 


Allegato 1
SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER I FARMACI PRESCRIVIBILI
CON ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DI UNITA' SANITARIA LOCALE (1)
(Si omette l'allegato)


Allegato 2
(Si omette l'allegato)
NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE ED AL CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI

—  Note Cuf dei farmaci per i quali deve essere attivato il registro U.S.L.
—  Note Cuf dei farmaci che oltre l'attivazione del registro U.S.L. abbisognano di prescrizione ospedaliera
o di medici specialisti e conseguentemente di copie conformi
—  Alcuni farmaci sottoposti alle suddette note

(98.20.1090)
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DECRETO 16 aprile 1998.
Autorizzazione al Centro educativo professionale, sito in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per l'anno scolastico 1998/99.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 8 del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 287 A20p del 23 settembre 1997, con la quale il Centro educativo professionale legalmente riconosciuto ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Palermo, viale Regione siciliana n. 279;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 20 gennaio 1998, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della sanità n. DPS/III/OTQU/1998-511/DU 363 del 17 marzo 1998, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per l'anno scolastico 1998/99 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del Centro educativo professionale per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:


Articolo unico

Il Centro educativo professionale, sito in Palermo, viale Regione siciliana n. 279, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per l'anno scolastico 1998/99.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dopo avvenuta la registrazione della Ragioneria.
Palermo, 16 aprile 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 29 aprile 1998 al n. 177.
(98.20.1054)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 aprile 1998.
Approvazione del progetto della ditta Ecologica Sud, con sede in Sant'Agata di Militello, per la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista  la  legge  regionale  n. 2 del 10 aprile 1978 di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista  la  legge  regionale  n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1990, n. 181 del 29 dicembre 1981; n. 57 del 19 giugno 1982; n. 48 del 30 maggio 1983; n. 67 del 21 agosto 1984; n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/94 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nullaosta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che riporta norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989, di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il D.M. ambiente 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
Visto il D.P.R. del 25 luglio 1991, di modifica del D.P.C.M. 21 luglio 1989;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22/97 e n. 389/97, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali;
Visto il D.P.C.M. del 21 marzo 1997, che sostituisce il D.P.C.M. del 6 luglio 1995 ed approva il nuovo modello unico di dichiarazione in materia ambientale (MUD) previsto dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, recante norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonché di taluni rifiuti sanitari;
Vista l'istanza presentata dalla ditta Ecologica Sud s.r.l. in data 2 giugno 1997, per il rilascio dell'autorizzazione alla installazione ed attivazione di un impianto sperimentale di gassificazione per il trattamento termico dei rifiuti, da localizzare in contrada Inganno nel comune di Acquedolci (ME), e le successive integrazioni del 12 giugno 1997, 23 giugno 1997, 18 settembre 1997, 17 novembre 1997;
Visto che la ditta Ecologica Sud s.r.l., con nota del 18 settembre 1997 nel presentare il piano di lavoro ha richiesto che l'autorizzazione venisse rilasciata per un quantitativo massimo di rifiuti da trattare pari a una tonnellata/ora, e per un totale di 1.872 tonnellate/anno, in deroga al limite delle 5 tonnellate al giorno previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 22/97;
Considerato che il sopracitato art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 22/97 prevede che, rispetto al limite di 5 tonnellate al giorno, sono possibili "deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni che devono però essere limitate alla durata di tali prove";
Considerato che l'impianto in questione, in quanto sperimentale, non rientra fra le fattispecie soggette al nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, secondo quanto previsto dal proprio decreto 5 agosto 1994;
Ritenuto opportuno acquisire, comunque, un parere di merito del C.R.T.A. sull'impianto in oggetto, vista la sua potenzialità, le quantità e la tipologia dei rifiuti sui quali è prevista la sperimentazione;
Visto il rapporto istruttorio del Gr. XVIII, prot. n. 471 del 18 settembre 1997, allegato alla nota n. 493 del 31 luglio 1997, successivamente integrato con la nota n. 551 del 19 settembre 1997, con la quale l'ufficio ha inviato al C.R.T.A. il progetto costituito dai seguenti elaborati:
—  relazione tecnica illustrativa;
—  relazione sulla valutazione di impatto ambientale;
—  stralcio corografia urbanistica 1:2.000;
—  stralcio catastale 1:2.000;
—  stralcio I.G.M.;
—  piano di lavoro;
Vista la nota n. 514/GR VI del 2 ottobre 1997, con la quale la segreteria del C.R.T.A. ha notificato il parere favorevole reso in data 19 settembre 1997 dal comitato, parere nel quale viene evidenziata la necessità di attivare gli organi ufficialmente deputati per predisporre un puntuale piano di controllo;
Visti gli atti della conferenza di servizi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, convocata per la prima volta in data 27 ottobre 1997, e successivamente aggiornata in data 19 novembre 1997;
Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina con nota n. 1435/9295 del 19 novembre 1997;
Visto il verbale della riunione dell'11 dicembre 1997 del gruppo XVIII di questo Assessorato, nella quale sono state affrontate le problematiche relative alla definizione dell'iter istruttorio dell'impianto della dittaEcologica Sud s.r.l., e più in generale degli impianti di sperimentazione e ricerca;
Visto il rapporto prot. F.V. 161 del 19 dicembre 1997, con il quale l'ufficio competente ha formulato specifiche proposte operative in merito all'iter istruttorio da seguire per l'impianto della ditta Ecologica Sud s.r.l., nelle more della definizione di una procedura autorizzatoria standard per gli impianti di sperimentazione e ricerca;
Vista la nota del 23 gennaio 1998, con la quale la ditta Ecologica Sud s.r.l. ha presentato le integrazioni richieste da questa amministrazione con assessoriale n. 498 del 15 gennaio 1998, ed in particolare:
—  dichiarazione del costruttore dell'impianto dalla quale risulta che altri impianti analoghi non operano già sul territorio nazionale;
—  piano dei test;
—  elaborato riportante i nuovi carichi di lavoro;
—  stralcio catastale con la posizione dell'impianto e l'indicazione della recinzione;
—  planimetria in scala 1:250 con l'ubicazione dell'impianto;
—  pianta con tre sezioni scala 1:50 dell'impianto;
—  comodato d'uso di godimento dell'area sulla quale dovrà essere installato ed operare l'impianto;
—  piano di gestione dei rifiuti in entrata ed uscita dall'impianto;
—  dichiarazione del sindaco di Acquedolci sulla insussistenza di vincoli nell'area dove è ubicato l'impianto;
—  nulla-osta del comune di Acquedolci;
—  autorizzazione comunale per occupazione temporanea di suolo;
—  scheda tecnica n. 2, rifiuti speciali;
—  scheda tecnica n. 2bis, rifiuti sanitari;
Considerato che la ditta dichiara, negli allegati alla nota di cui sopra, di non volere trattare rifiuti classificati "tossici e nocivi" al punto 1.2 della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;
Considerato che, ai sensi degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 22/97, che prevede una specifica procedura autorizzatoria per impianti di ricerca e sperimentazione che trattano rifiuti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 22/97, le imprese che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti non sono sottoposte all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 56 del decreto legislativo n. 22/97 ha abrogato il D.P.R. n. 915/82, e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto, e che "ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi";
Considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 22/97 devono essere individuate le garanzie finanziarie a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione, e che non sono state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 18, comma 2, lettera g) dello stesso decreto legislativo n. 22/97, relative alla "determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";
Ritenuto che, per le caratteristiche dell'impianto e potendo questo trattare rifiuti speciali e pericolosi, sia opportuno che la ditta presenti le garanzie finanziarie previste dal decreto dell'Assessore per il territorio ed ambiente 19 aprile 1986, n. 188;
Vista la nota del 30 marzo 1998 con la quale la ditta Ecologica Sud s.r.l. ha presentato un nuovo elaborato con i carichi di lavoro, e la note n. 208 del 10 aprile 1998 e n. 258 del 17 aprile 1998 con le quali la ditta ha presentato la fidejussione n. 24079779, con scadenza il 10 aprile 1999;
Ritenuto che sia necessario quantificare per ciascuna categoria i rifiuti oggetto della sperimentazione, e di dovere stralciare dall'elenco presentato dalla ditta tutti i rifiuti classificati come "tossici e nocivi" ai sensi della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la nota n. 1839 del 6 aprile 1998, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 5 ha trasmesso i pareri con prescrizioni n. 701 e n. 2990, rispettivamente dei settori di igiene e sanità pubblica e di medicina del lavoro;
Visti gli atti dell'ufficio, gruppo XVIII, dai quali risulta che la ditta è autorizzata alla raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri (decreto n. 152/18 del 16 febbraio 1994) speciali (decreto n. 153 del 16 febbraio 1994) e tossico/nocivi (decreto n. 56/18 del 2 dicembre 1993);
Considerato che ai sensi del punto 3, cap. I del D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 25 luglio 1991, non sono assoggettati alla procedura autorizzatoria di cui al D.P.R. n. 203/88 gli "impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni e individuazioni di prototipi, a condizione che le emissioni non contengano sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, indicate nelle tabelle A1 e A2 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
Visti gli atti dell'ufficio, gruppo XVII, note n. 41 del 19 febbraio 1998 e n. 54 del 2 marzo 1998, dai quali risulta che l'impianto in questione è escluso dall'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/88 a condizione che non vengano emesse in artmosfera le sostanze indicate alla tabella A1 e A2 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990, e che non vengano trattati rifiuti contenenti sostanze inorganiche di cui alla tabella A1 dell'allegato A al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, ed al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto, altresì, di dovere concedere la deroga prevista dall'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 22/97;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è approvato alla ditta Ecologica Sud s.r.l., con sede in S. Agata di Militello (ME), via Cosenz, 28/a, il progetto dell'impianto sperimentale di gassificazione per il trattamento termico dei rifiuti speciali, da localizzare in contrada Inganno (foglio 15, particella 24), nel territorio del comune di Acquedolci (ME). Il progetto è costituito dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
—  relazione tecnica illustrativa;
— relazione tecnica integrativa;
—  relazione sulla valutazione di impatto ambientale;
—  stralcio I.G.M.;
—  piano dei test;
—  elaborato riportante i carichi di lavoro;
—  piano di gestione e manipolazione dei rifiuti;
—  planimetria in scala 1:250;
—  pianta con sezioni scala 1:50;
—  allegato con stralcio catastale autentico, copia frazionamento, stralcio catastale con fasce di rispetto, stralcio con area di godimento della Ecologica Sud, stralcio catastale complessivo;
—  documento di valutazione dei rischi aziendali.
Il progetto viene approvato con le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

La ditta Ecologica Sud s.r.l. è autorizzata, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto sperimentale di cui all'articolo 1.

Art. 3

La presente autorizzazione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto, e non costituisce alcun titolo ai fini del rilascio di un eventuale provvedimento autorizzatorio definitivo.
Allo scadere del periodo autorizzato la ditta dovrà procedere, entro 30 giorni, allo smontaggio ed alla rimozione delle apparecchiature, ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4

L'impianto di cui all'articolo 1 potrà trattare soltanto rifiuti individuati con i codici CER di cui all'allegato A al decreto legislativo n. 22/97 che, oltre a soddisfare tutte le altre condizioni e prescrizioni della presente autorizzazione, rientrano nel seguente elenco:
 1)  rifiuti plastici (020104 - 150102 - 160103 - 170203 - 200103);
 2)  fluff (160105 - 160208 - 050602);
 3)  RDF (030102 - 030103 - 030307 - 040109 - 040201 - 04 0202-040203-040204-040205-040206-040207 - 040208 - 090108 - 090110 - 150201 - 160208 - 170201 - 170203);
 4)  scarti mercatali (150101 - 150102 - 150103 - 150105 - 150106 - 200302);
 5)  rifiuti sanitari (180103 - 180104 - 180202 - 180203);
 6)  fanghi biologici (020101 - 020201 - 020204 - 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - 030302 - 030304 - 030505 - 030306 - 040107 - 050101 - 050102 - 050106 - 050201 - 070102 - 070202 - 070302 - 070402 - 070502 - 070602 - 070702 - 080107 - 080108 - 080306 - 080406 - 120111 - 130502 - 130503 - 130504 - 140107 - 190601 - 190602 - 190804 - 100805 - 190902 - 200304);
 7)  biomasse (020103 - 020105 - 020107 - 020304 - 020601 - 020702 - 020703 - 020704 - 030102 - 030103 - 030302);
 8)  fanghi provenienti da serbatoi e terre inquinati da oli (050103 - 130501 - 130502 - 130601 - 160702 - 160703 - 160706 - 160707);
 9)  filtri oli autoveicoli (160208);
10)  mix dei rifiuti sopracitati (solo nei casi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97).

Art. 5

Preliminarmente all'avvio della sperimentazione la ditta Ecologica Sud s.r.l. dovrà predisporre un programma degli approvvigionamenti dei rifiuti sui quali effettuare la sperimentazione, con riferimento alle modalità attuative ed alle fonti, che dovrà essere concordato con la provincia regionale di Messina. E' consentita la miscelazione dei rifiuti solo nei casi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 6

Prima dell'immissione nell'impianto i rifiuti, per ciascuna delle tipologie identificate con i codici CERdi cui all'articolo 4, dovranno essere caratterizzati dal punto di vista della composizione. La provincia regionale di Messina, valuterà, per ciascuna delle tipologie autorizzate, se sia necessario effettuare l'analisi del rifiuto o se per la sua caratterizzazione sia sufficiente l'identificazione del flusso di produzione.

Art. 7

Alla ditta Ecologica Sud s.r.l. viene concessa la deroga prevista dall'art. 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 22/97, e viene autorizzata la sperimentazione su quantitativi di rifiuti fino a 1 tonnellata/ora per il periodo necessario ad effettuare le prove.
In ogni caso la quantità globale dei rifiuti sui quali potrà essere effettuata la sperimentazione, nell'intero periodo autorizzato, non potrà essere superiore a 1.872 tonnellate.

Art. 8

Per ciascuna delle classi contrassegnate dai numeri da 1 a 10 nell'articolo 4 la quantità di rifiuti da trattare sarà individuata con criterio proporzionale rispetto al quantitativo totale autorizzato, salvo eccezioni che dovranno essere motivate tenendo presente le caratteristiche di sperimentazione dell'attività autorizzata, e dovranno inoltre essere preventivamente concordate con la provincia regionale di Messina.

Art. 9

In nessun caso potrà essere effettuata, non essendo stato l'impianto sottoposto alle procedure di V.I.A. previste dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la sperimentazione su rifiuti già classificati come "tossici e nocivi" ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

Art. 10

E' autorizzata la sperimentazione sui rifiuti sanitari che afferiscono alle categorie contrassegnate dai codici CER "180103" e "180202" soltanto per i rifiuti che rientrano nei normali circuiti ospedalieri, e sono destinati alla termodistruzione ai sensi delle norme vigenti. Sono esclusi dalla sperimentazione i rifiuti sanitari che, per la loro provenienza e/o per speciali caratteristiche composizionali, comportino un rischio elevato per la presenza di agenti patogeni e/o sostanze pericolose sconosciuti.

Art. 11

Nell'esercizio delle attività autorizzate ai sensi del presente decreto non potrà essere effettuato lo stoccaggio di rifiuti da trattare. Questi dovranno pertanto essere conferiti all'impianto dalla stessa ditta, o da altri soggetti autorizzati in base alle vigenti norme di legge, ed essere immediatamente trattati, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al buon funzionamento delle apparecchiature. I rifiuti dovranno essere allo stato solido o fangoso-palabile.

Art. 12

La ditta Ecologica Sud s.r.l. dovrà rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni fissate dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina, e contenute nel parere rilasciato con nota n. 1435/9295 del 19 novembre 1997. Dovrà altresì rispettare tutte le condizioni e prescrizioni della Azienda U.S.L. n. 5, servizio di medicina del lavoro, contenute nella nota n. 2990 del 6 aprile 1998.

Art. 13

Una volta completata la sperimentazione su una specifica tipologia di rifiuti, ed acquisiti i dati necessari, non potrà più essere ripresa la sperimentazione sulla stessa tipologia di rifiuti.

Art. 14

I rifiuti che si producono a valle dell'impianto in questione dovranno essere classificati, stoccati, smaltiti e/o recuperati nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 15

La ditta Ecologica Sud s.r.l. è tenuta a presentare la dichiarazione annuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97 (catasto dei rifiuti) secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 16

La ditta Ecologia Sud s.r.l. dovrà tenere, presso l'impianto, i registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97, sia per i rifiuti presi in carico per effettuare la sperimentazione, sia per i rifiuti prodotti dallo stesso impianto.
I registri dovranno essere integrati dai formulari di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, e le relative annotazioni dovranno essere fatte con cadenza giornaliera.

Art. 17

Le emissioni in atmosfera dovranno rispettare i limiti previsti dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e norme attuative, in relazione alla caratterizzazione dei rifiuti. La provincia regionale ed il L.I.P. di Messina predisporranno un programma di controlli che riporti le verifiche necessarie, in relazione alla caratterizzazione dei rifiuti.

Art. 18

Le emissioni in atmosfera non dovranno contenere sostanze indicate alla tabella A1 e tabella A2 dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.

Art. 19

Nei rifiuti soggetti a sperimentazione è prescritta l'assenza delle sostanze inorganiche di cui alla tabella A1, dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.

Art. 20

Qualora nell'effettuare la sperimentazione su una delle tipologie di rifiuti di cui all'art. 4 venisse riscontrata, nelle emissioni, la presenza di sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene, o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate come indicate nelle tabelle A1 e A2 dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990, la sperimentazione per quella tipologia di rifiuti dovrà essere immediatamente sospesa.

Art. 21

Allo scadere di ogni trimestre di sperimentazione la ditta Ecologica Sud s.r.l. dovrà presentare alla provincia regionale di Messina ad all'Assessorato regionale territorio ed ambiente una relazione in merito all'attività svolta. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la sospensione del provvedimento di autorizzazione.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22/97, l'attività di gestione dell'impianto non dovrà comportare per la ditta Ecologica Sud s.r.l. alcun utile economico. La relazione trimestrale di cui all'articolo precedente dovrà pertanto essere corredata da un consuntivo economico che riporti costi e ricavi relativi all'attività svolta. La Ecologica Sud s.r.l. dovrà inoltre diversificare, per quanto possibile, le fonti di approvvigionamento dei rifiuti.

Art. 23

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità e/o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o di inadempienza alle condizioni e prescrizioni in esso contenute.

Art. 24

La presente autorizzazione è in ogni caso subor-dinata alle altre norme più restrittive che dovessero intervenire in materia. Sono fatte salve le autorizzazio-ni e/o le prescrizioni di competenza di altri organi ed enti.

Art. 25

La provincia regionale di Messina, il L.I.P. di Messina ed il comune di Acquedolci eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza. In particolare la provincia di Messina vigilerà sulle modalità di gestione dei rifiuti, sia in entrata che in uscita dall'impianto, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni della presente autorizzazione.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 1998.
  LO GIUDICE 

(98.19.1024)
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DECRETO 6 maggio 1998.
Approvazione del progetto della Provincia regionale di Messina relativo a lavori di ampliamento, sopraelevazione e completamento del liceo scientifico G. Galilei del comune di Spadafora.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 878/Gab del 13 novembre 1997, con la quale la Provincia regionale di Messina ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'ex art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione relativa ai lavori di ampliamento sopraelevazione e completamento (20 aule) del liceo scientifico G. Galilei nel comune di Spadafora;
Vista la delibera n. 50 del 29 settembre 1997, con cui il consiglio comunale di Spadafora ha approvato in variante allo strumento urbanistico la destinazione delle particelle 56 e 790 del foglio 4 con indici di edificabilità di 3,0 mc./mq. per l'ampliamento dell'area del liceo scientifico G. Galilei;
Vista la nota prot. n. 29115 del 23 settembre 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole e di conferma del precedente parere prot. n. 11339 del 12 maggio 1986;
Vista l'attestazione del 17 dicembre 1997 a firma del sindaco e del capo dell'U.T.C. sull'inesistenza di vincoli apposti dalla Soprintendenza sull'area oggetto della variante di che trattasi;
Visti gli elaborati progettuali consistenti in:
 1)  delibera consiliare n. 50 del 29 settembre 1997;
 2)  relazione tecnica;
 3)  corografia;
 4)  planimetria;
 5)  pianta fondazioni;
 6)  pianta piano terra;
 7)  pianta primo piano;
 8)  pianta secondo piano;
 9)  piano copertura;
10)  sezioni;
11)  prospetti;
12)  analisi dei prezzi;
13)  elenco dei prezzi;
14)  computo metrico estimativo;
15)  spese tecniche;
16)  dichiarazione di fattibilità;
17)  capitolato speciale di appalto.
Visto il parere n. 5 del 3 marzo 1998, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
—  appare idonea la procedura invocata dalla Provincia regionale di Messina essendo l'intervento proposto rilevante sotto il profilo dell'interesse pubblico ed essendo la provincia regionale "ente istituzionalmente competente";
—  il progetto proposto prevede il completamento del liceo scientifico in atto realizzato nonché il suo ampliamento tramite la sopraelevazione di un piano, al fine di realizzare in totale n. 20 aule in luogo delle attuali n. 10 aule;
—  la struttura scolastica esistente è stata realizzata in forma del D.P.R.S. n. 2/6c VII/S.G. del 24 luglio 1990, giusto voto C.R.U. n. 1307 del 21 settembre 1988, con il quale è stata concessa la deroga alle prescrizioni di cui all'art. 15, lettera c), della legge regionale n. 78/76, innalzando l'indice di densità territoriale da 1,5 mc./mq. a 3 mc./mq.;
—  sotto il profilo urbanistico la variante proposta consiste nell'ampliamento dell'area di pertinenza dell'edificio scolastico con il cambio di destinazione d'uso, delle particelle 790 e 934 del foglio di mappa n. 4, in atto classificate "verde agricolo";
—  per quanto sopra, si perviene alla realizzazione di una volumetria complessiva pari a mc. 13.830,20 che insiste su un'area di superficie globale pari a mq. 9.577 e, pertanto, l'indice di fabbricabilità risulta pari a 1,45 mc./mq.; è del parere che il progetto della Provincia regionale diMessina relativo ai lavori di ampliamento sopraelevazione e completamento per un totale di 20 aule del liceo scientifico G. Galilei nel comune di Spadafora, in variante al vigente strumento dello stesso comune, costituito dagli atti ed elaborati suddetti, sia compatibile con l'assetto territoriale e, pertanto, meritevole dell'autorizzazione di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95.»;
Ritenuto di potere condividere il parere n. 5 del 3 marzo 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art.6 della legge 30 aprile 1991, n. 15, e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 in conformità al parere n. 5 del 3 marzo 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95, il progetto della Provincia regionale di Messina relativo ai lavori di ampliamento, sopraelevazione e completamento per un totale di venti aule del liceo scientifico G. Galilei nel comune di Spadafora, in variante allo strumento urbanistico dello stesso comune, approvato con delibera consiliare n. 50 del 29 settembre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati in premessa riportati e la delibera consiliare n. 50 del 29 settembre 1997 che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

La Provincia regionale di Messina e il comune diSpadafora restano onerati degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.20.1059)
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DECRETO 6 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto per l'allacciamento al metanodotto Snam dei comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Viagrande, Milo e S. Alfio.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota Z.SIC/655/LOM/ag del 13 marzo 1995, con la quale la SNAM S.p.A. trasmette a questo Assessorato, per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, il progetto di massima relativo all'allacciamento al metanodotto SNAM dei comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Viagrande, Milo e S. Alfio;
Visto il parere del gruppo XXIII/DRU prot. n. 154 del 10 febbraio 1978, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
DESCRIZIONE DEI TRACCIATI

Metanodotto: allacciamento comune di Linguaglossa
Il tracciato in oggetto parte dal metanodotto: derivazione per Fiumefreddo 2° tronco DN 250 (10") - 75 bar, dal P.I.L. (punto d'intercettazione di linea) n. 6230013/5 esistente, da trasformare in P.I.D.I. (punto d'intercettazione di derivazione importante) DN 100 (4'') con discaggio di allacciamento, posto in località Catena nel territorio comunale di Linguaglossa in provincia di Catania.
Si snoda per una lunghezza di 125 m. circa da ovest-nord-ovest verso est-sud-est.
Il percorso si presenta quasi rettilineo fino al punto terminale sempre in località Catena a nord-ovest dell'abitato di Linguaglossa, dove è previsto un punto di sezionamento elettrico terminale P.S.E.T.
Metanodotto: allacciamento comune di Piedimonte Etneo
Il tracciato in oggetto parte dal metanodotto: derivazione per Fiumefreddo 2° tronco DN 250 (10'') - 75 bar, dal P.I.L. n. 6250013/2 esistente da trasformare in P.I.D.I. DN 100 (4''), posto in località C. Voces, nel territorio comunale di Piedimonte Etneo in provincia di Catania.
Si snoda per una lunghezza di 110 m. circa e presenta un andamento verso est. Il tracciato della condotta, subito dopo lo stacco dall'impianto esistente, scende lungo un pendio gradonato verso il vallone Tavola che attraversa al Km. 0+045, quindi risale, superando ancora una volta una serie di gradoni, fino ad arrivare al punto terminale della condotta previsto in località C. Voces a sud dell'abitato di Piedimonte Etneo ove verrà realizzato un punto di sezionamento elettrico terminale P.S.E.T.
Metanodotto: allacciamento comune di Castiglione di Sic.
Il tracciato in oggetto parte dal metanodotto: allacciamento al comune di Francavilla di Sicilia DN 100 (4'') - 75 bar, dal P.I.L. n. 6210029/2 esistente da trasformare in P.I.D.I. DN 100 (4''), posto in località Case Cavalleria nel territorio comunale di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania.
Si snoda per una lunghezza di 272 m. circa e presenta un andamento in direzione sud-est. Il tracciato della condotta, subito dopo lo stacco dall'impianto esistente, percorre per un tratto di 40 m. circa la strada comunale Trimarchisa e subito dopo attraversa la strada provinciale da Castiglione a Moio Alcantara, quindi devia a sinistra, attraversa il vallone Iriti al Km. 0+115 circa, quindi continua lungo un tratto pianeggiante fino al punto terminale della condotta previsto in località Case Cavalleria a ovest dell'abitato di Castiglione di Sicilia ove verrà realizzato un punto di intercettazione con discaggio di allacciamento P.I.D.A. DN 100 (4'').
Metanodotto: allacciamento comune di Viagrande
Il tracciato in oggetto parte dal metanodotto: allacciamento al comune di Trecastagni DN 200 (8'') - 24 bar, dal P.I.D.A. DN 100 (4'') da realizzare in località Scandurra, nel territorio comunale di Viagrande in provincia di Catania.
Si snoda per una lunghezza di 100 m. circa e presenta un andamento verso sud.
Il tracciato della condotta, che si presenta quasi del tutto rettilineo, supera alcuni terrazzamenti per giungere al punto terminale della condotta previsto nella località di cui sopra a nord dell'abitato di Viagrande ove verrà posizionato un punto di sezionamento elettrico terminale P.S.E.T. in adiacenza alla cabina di riduzione comunale.
Metanodotto: allacciamento comune di Milo e S. Alfio
Il brevissimo tracciato in oggetto parte dal metanodotto: diramazione per Acireale 1° tronco DN 250 (10'') - 24 bar, dal P.I.D.I. DN 100 (4'') da modificare in P.I.D.I. a doppia uscita con discaggio di allacciamento, posto in località Fondo Macchia, nel territorio comunale di Giarre, in provincia di Catania.
Il tracciato della condotta si sviluppa brevemente per una lunghezza di 20 m. circa, terminando con un punto di sezionamento elettrico terminale P.S.E.T. in adiacenza alla cabina di regolazione di pressione del comune di Giarre, dove verrà realizzata la nuova cabina di riduzione per i comuni di Milo e S. Alfio.
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E VEGETAZIONALI
Metanodotto: allacciamento comune di Linguaglossa
Il tracciato del metanodotto in oggetto si sviluppa in una porzione di territorio posta poco a NW del comune di Linguaglossa ed è compreso nella tavoletta F. 262IV S.E. in scala 1:25.000 dell'I.G.M. e nel foglio 262 in scala 1:100.000 della carta geologica d'Italia.
Da un punto di vista geologico la linea della condotta, che si stacca dal metanodotto esistente: "derivazione per Fiumefreddo 2° tronco DN 250 (10'') - 75 bar'', interessa un'area posta lungo il settore terminale delle pendici del monte Etna, in prossimità del confine tra il dominio delle vulcaniti e quello delle formazioni sedimentarie appartenenti ai complessi Calabride ed Antisicilide.
Più in particolare il metanodotto in oggetto si snoda sulla parte terminale del corpo di una colata lavica creatasi a seguito di un'eruzione nel 1923.
Petrograficamente gli spandimenti lavici del XX secolo sono costituiti prevalentemente da tefriti fonolitiche hawaiiti e mugeariti basiche (carta geologica del monte Etna in scala 1:50.000).
L'area attraversata, che si presenta praticamente priva di copertura vegetale, è pianeggiante anche se mostra una morfologia a grande scala piuttosto aspra e frastagliata, ciò è dovuto alla genesi ed alla giovinezza dello spandimento lavico su cui l'azione erosiva operata dagli agenti esogeni non ha avuto ancora il tempo di incidere.
Metanodotto: allacciamento comune di Piedimonte Etneo
Il tracciato del metanodotto in oggetto si sviluppa in un'area posta poco a sud del paese di Piedimonte Etneo nel settore nord-occidentale delle pendici dell'Etna prospicienti la costa mediterranea.
In particolare la linea della condotta, di lunghezza molto limitata, prima scende lungo un blando pendio gradonato con muretti in pietrame a secco alti mediamente 0,50 m., quindi raggiunge il piano di campagna subito dopo l'attraversamento di un fosso le cui sponde sono rette da due muri in pietrame lavico a secco h=2,0 m.circa.
Litologicamente il tracciato si sviluppa in una zona caratterizzata dall'affioramento di rocce effusive dei centri eruttivi del Leone, si tratta di colate laviche costituite da hawaiiti, tefriti fonolitiche, mugeariti e benmoreiti (carta geologica del monte Etna in scala 1:50.000).
I gradoni sono coltivati prevalentemente ad agrumeti ed uliveti; lungo le sponde del fosso si osservano sporadiche querce, che comunque non verranno interessate dalla costruzione dell'opera, mentre l'alveo risulta coperto prevalentemente da rovi e felci.
Metanodotto: allacciamento comune di Castiglione di Sic.
Il tracciato del metanodotto in questione è compreso nella tavoletta F. 162 IV S.E. in scala 1:25.000 dell'I.G.M. e nel foglio 162 in scala 1:100.000 della carta geologica d'Italia.
Procedendo dal punto di stacco, la linea della condotta si snoda prima sotto una strada asfaltata, quindi, subito dopo l'attraversamento della S.P. da Castiglione a Moio Alcantara supera un modesto corso d'acqua, nel cui alveo e lungo le sponde si osservano prevalentemente rovi e felci, dopo di che piega verso SE ed attraversa un'area coltivata a noccioleto.
Geologicamente la porzione di territorio interessata dal passaggio del metanodotto è ubicata nella zona di confine tra il dominio delle vulcaniti del monte Etna e quello delle formazioni sedimentarie dei complessi Calabride e Antisicilide.
Più specificamente la linea della condotta si snoda su una spianata di abrasione marina impostatasi su colate laviche composte da hawiiti, tefriti fonolitiche e mugeariti basiche (carta geologica del monte Etna in scala 1:50.000).
Metanodotto: allacciamento comune di Viagrande
Il tracciato del metanodotto in oggetto si sviluppa in un'area ubicata lungo le pendici sud-orientali del monte Etna, poco a nord dell'abitato di Viagrande e compresa nella via tavoletta foglio 270 IV N.E. in scala 1:25.000 dell'I.G.M. e nel foglio 270 in scala 1:100.000 della carta geologica d'Italia.
In particolare la linea si sviluppa per una lunghezza estremamente limitata (100 m.), salendo lungo un blando pendio gradonato con muretti a secco in pietrame h=0,50 m. circa.
Litologicamente in affioramento si osservano terreni vulcanici: si tratta di rocce magmatiche effusive recenti, rappresentate da hawaiiti, tefriti fonolitiche e mugeatiti basiche (carta geologica del monte Etna in scala 1:50.000).
Attualmente l'area attraversata si presenta incolta e la vegetazione è rappresentata da canne, rovi, sporadici castagni e giovani querce che crescono sul bordo dei gradoni; in corrispondenza del punto di consegna è presente un vigneto in stato di abbandono.
Metanodotto: allacciamento comune di Milo e S. Alfio
La linea della condotta interessa un'area pianeggiante posta sulla destra idrografica del torrente Guddi delimitato da un muro in cls di h=1,0 m. circa.
Litologicamente in tale area si riscontrano sedimenti alluvionali costituiti da ciottoli e blocchi vulcanici eteronegici immersi in matrice sabbiosa.
Attualmente l'area si presenta incolta e praticamente priva di copertura vegetale continua.
CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE

I tubi che saranno posti in opera saranno di acciaio di qualità, in conformità alle norme dell'American Petroleum Institute (API).
La condotta sarà protetta dalla corrosione con due sistemi:
1)  di protezione passiva, costituita da un rivestimento esterno di polietilene applicato a caldo in stabilimento per i tubi, e da manicotti termorestringenti per le curve prefabbricate e i giunti di saldatura;
2)  di protezione attiva (o catodica), mediante corrente immessa nel terreno e drenata dalla condotta attraverso le eventuali discontinuità dell'isolamento di cui al punto precedente.
Le saldature di giunzione dei singoli tubi verranno rivestite con manicotti termorestringenti, costituiti da una fascia a base di poliolefine reticolate e mastice adesivo.
I singoli tratti di condotta verranno sottoposti a prova di collaudo idraulico di tenuta ad una pressione pari ad almeno 1,2 volte la pressione massima di esercizio e per una durata di 48 ore.
I tratti collaudati verranno successivamente collegati mediante saldatura, che sarà controllata con raggi X e ultrasuoni.
Negli attraversamenti di strade e dovunque se ne presentasse la necessità tecnica, la condotta verrà installata infilandola in un tubo di protezione in acciaio, munito alle estremità di apparecchi di sfiato.
La condotta, posata e rinterrata, avrà una copertura minima di 0,90 m. in terreni sciolti o rocce tenere e di 0,50 m. nei tratti in rocce dure affioranti.
Nei tratti sotto i fiumi, negli attraversamenti delle vie di comunicazione e/o in altri casi particolari, tale copertura sarà opportunamente aumentata in funzione delle situazioni locali incontrate.
Appositi pilastrini e cartelli di segnalazione, individueranno il tracciato del metanodotto allo scopo di facilitare i periodici controlli da parte del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione.
Come disposto dalla normativa vigente, verranno installati dei dispositivi di intercettazione che consentono di sezionare la condotta, permettendo l'interruzione del flusso del gas e lo svuotamento rapido.
Tali dispositivi sono stati previsti nel punto iniziale di ciascuno dei 5 metanodotti, nonché nel punto finale dell'allacciamento al comune di Castiglione di Sicilia.
I dispositivi di intercettazione verranno recintati con pannelli in grigliato metallici.
L'accesso agli impianti avverrà tramite derivazione da strade esistenti.
L'ubicazione dei punti di intercettazione previsti è riportata nelle planimetrie progettuali.
Gli impianti di intercettazione sono ubicati in modo da risultare facilmente raggiungibili per le operazioni di manovra, controllo e manutenzione.
FASCIA DI ASSERVIMENTO

La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi altrui sono legittimati da una servitù non aedificandi, il cui esercizio, lasciate inalterate tutte le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, limita l'edificazione nell'ambito di una fascia di asservimento coassiale della condotta. L'ampiezza di tale fascia varia in rapporto al diametro ed alla pressione di esercizio del metanodotto.
Nel caso dei metanodotti in oggetto la fascia di asservimento è di complessivi 27 m. per le 3 condotte dimensionate per una pressione di esercizio di 75 bar (allacciamenti a Linguaglossa, Piedimonte Etneo e Castiglione di Sicilia) e di 16 m. per le 2 condotte dimensionate per una pressione di esercizio di 24 bar (allacciamenti a Viagrande ed a Milo e S. Alfio).
L'asservimento viene concordato, in via bonaria, mediante formalizzazione di scrittura privata autenticata di fronte al notaio, debitamente registrata e trascritta e ove sussistono difficoltà di bonario accordo, in via coattiva mediante provvedimenti di O.U. richiesti all'Assessorato dell'industria, Regione siciliana, ai sensi delle leggi del 25 giugno 1865, n. 2359 e del 10 febbraio 1953, n. 136 ed in applicazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana.
INTERVENTI DI RIPRISTINO

Gli interventi di ripristino, da eseguire immediatamente dopo la posa in opera della condotta, hanno lo scopo di riportare allo stato originario, nel più breve tempo possibile, le aree interessate dalla costruzione del metanodotto: per questo tali opere devono essere progettate e realizzate cercando di ricreare le situazioni naturali esistenti prima dei lavori.
Gli effetti della costruzione saranno, così facendo, limitati al solo periodo dei lavori e tenderanno ad annullarsi nel tempo, grazie all'azione dei ripristini stessi.
La loro realizzazione verrà quindi effettuata tenendo conto della necessità primaria di ripristinare gli equilibri naturali preesistenti, sia per quanto riguarda la morfologia e la difesa del suolo da fenomeni di degradazione, sia per la ricostituzione della copertura vegetale che dovrà adattarsi e rispondere alle condizioni edafiche e climatiche presenti.
In particolare, nelle aree attraversate dai gasdotti, in oggetto, i ripristini avranno lo scopo di restituire i terreni con la stessa morfologia e fertilità di prima dei lavori; a tale fine si opererà l'accantonamento del terreno superficiale (per quanto esiguo) ricco di elementi nutritivi, quindi nella fase di ritombamento del tubo si avrà cura di eliminare eventuali pezzi di roccia, interrandoli o asportandoli dal campo, ed infine verrà effettuata la riprofilatura del terreno livellandolo secondo la morfologia originale, ricostruendo i gradoni come preesistenti e ponendo particolare attenzione alla corretta regimazione delle acque, non lasciando buche od avvallamenti, onde evitare dannosi ristagni.
Verranno, inoltre, ricostruiti esattamente come prima dei lavori tutti i manufatti danneggiati, come per esempio i muri a secco o in malta di cemento e pietrame, avendo cura di accantonare e riutilizzare il materiale originario.
Potranno, infine, essere realizzate modeste opere in pietrame quali gabbionate per il sostegno delle sponde del corso d'acqua che viene attraversato dal metanodotto "allacciamento al comune di Castiglione di Sicilia".
Comunque, al fine di rendere più veloce il loro inserimento nell'ambiente e di annullare l'impatto sul paesaggio, si avrà cura di realizzare tali opere utilizzando del pietrame reperito in loco e di intasarle con terreno vegetale così da facilitare l'attecchimento della vegetazione.
PARERI COMUNALI

Comune di Linguaglossa
Il comune di Linguaglossa, con delibera di C.C. n. 16 dell'11 aprile 1996, ha espresso parere favorevole al progetto di massima della SNAM, fatte salve le determinazioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania (di cui si dirà in seguito) e dando atto, tra l'altro, che sull'area interessata all'allacciamento relativo al comune di Linguaglossa gravano il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 3267 del 1923 ed il vincolo paesaggistico di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
Comune di Piedimonte Etneo
Il comune di Piedimonte Etneo, con delibera di C.C. n. 34 del 7 maggio 1996, approvata dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 21 giugno 1996, prot. n. 22617, ha espresso parere favorevole, dando atto che le aree interessate ai lavori, nel tratto che interessa il territorio comunale, "sono soggette, per quanto riguarda il vallone Tavola alle disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, come da dichiarazione resa in data 1 febbraio 1996 dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale".
A tale riguardo si ricorda il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, gr. IV, prot. n. 16107/138.96.11 del 7 settembre 1996 (che si rifà, tra l'altro, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. TB/83 del 12 gennaio 1995) secondo cui l'efficacia delle norme della legge resta subordinata all'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 312 della stessa legge, restando in pieno vigore nel frattempo la vigente disciplina ed, in ogni caso, le innovazioni della legge medesima non hanno refluenza sulla tutela ambientale di cui alla legge n. 431/85.
Pertanto, alla data odierna, non spiega alcuna conseguenza la norma prospettata dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale e richiamata in delibera del consiglio comunale.
Comune di Castiglione di Sicilia
Come da nota gr. XXXII prot. n. 51 del 5 maggio 1997 del commissario ad acta, il consiglio comunale, nonostante convocato dal commissario ad acta medesimo per il giorno 26 marzo 1997 per deliberare sull'argomento, lasciava scorrere infruttuosamente i 30 giorni previsti su legge senza esprimere alcun parere su cui, in ossequio all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, così come rilevato pure dal commissario, si prescinde dal parere medesimo.
Comune di Viagrande
Con deliberazione consiliare n. 6 del 6 febbraio 1997 il consiglio comunale ha espresso parere favorevole al tratto di propria competenza cioé l'allacciamento al comune di Viagrande; per quanto riguarda i vincoli il consiglio ha preso atto che su tutto il territorio vi è il vincolo (paesaggistico) della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e che non vi sono macchie mediterranee o boschi, tali da determinare classifica (e vincolo) di bosco.
Comune di Giarre
Il comune di Giarre è interessato in quanto il brevissimo metanodotto "allacciamento ai comuni di Milo e S. Alfio" ricade tutto nel territorio di Giarre.
Il consiglio comunale con deliberazione n. 44 del 6 maggio 1996, approvata dal CO.RE.CO. provinciale di Catania nella seduta del 14 giugno 1996 prot. n. 21606, ha espresso parere favorevole in quanto, data la proposta di deliberazione n. 59/96 dell'Assessorato comunale ai lavori pubblici in cui viene descritto in dettaglio il brevissimo metanodotto e viene, altresì, richiamato il 1° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, ha approvato la costituzione in favore della SNAM S.p.A., sui fondi siti nel territorio del comune di Giarre, meglio individuati nel modello 6/86 allegato alla delibera, di una servitù avente per oggetto lo scavo e l'interramento di una tubazione trasportante idrocarburi.
PARERI SOPRINTENDENZA

Sezione P.A.U.
La sezione P.A.U. di Catania con una prima nota prot. n. 16433 del 31 gennaio 1996 aveva espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, parere favorevole al metanodotto a condizione che:
—  le opere murarie previste venissero rivestite in pietrame lavico;
—  gli attraversamenti dei corsi d'acqua siano interrati senza l'utilizzo di cls e a lavoro ultimato venga ripristinato lo stato naturale dei luoghi;
—  la derivazione di Piedimonte venisse localizzata a monte di quella prevista in progetto e quindi a nord della stradella che collega C. Murabito a C. Voches;
—  non venisse momentaneamente realizzata la derivazione di Linguaglossa in attesa della risoluzione della problematica relativa all'area boscata di monte Santo.
A tali determinazioni si fa riferimento nella precedente citata deliberazione del C.C. di Linguaglossa.
Con successivo prot. n. 9474/II del 14 maggio 1996 la medesima sezione P.A.U., facendo riferimento alla precedente nota n. 16433, ha esteso il parere favorevole a condizione, anche alla realizzazione della derivazione prevista nel comune di Linguaglossa.
Tuttavia in merito a quanto sopra, questo Assessorato inviava alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, sezione PAU, la nota prot. n. 818/U del 21 giugno 1997, con cui riportando anche l'intera questione del parere dell'Ufficio legislativo e legale sulla legge n. 36/94, di cui si è detto a proposito del parere del comune di Piedimonte Etneo, chiedeva alla Soprintendenza stessa di confermare se la striscia di terreno prevista nel progetto del metanodotto, relativo appunto all'allacciamento al comune di Piedimonte Etneo, ricadesse in altri vincoli, quale quello paesaggistico, oltre che in quello espressamente descritto, e superato, di cui alla legge n. 36/94 e confermasse in tal caso la assoluta necessità dello spostamento del tracciato previsto, così come già richiesto dalla Soprintendenza medesima nella propria nota prot. n. 16433 del 31 gennaio 1997, di cui si dirà anche più avanti.
Con propria nota prot. n. 10280 del 20 ottobre 1997, firmata dal direttore della sezione P.A.U. e controfirmata dal soprintendente, la Soprintendenza ha informato che il territorio interessato dal previsto allacciamento non risultava vincolato, allo stato, dalla legge n. 1497/39.
Pertanto, riassumendo, il parere della sezione P.A.U. della Soprintendenza di Catania risulta favorevole a tutti i metanodotti, con le due prescrizioni iniziali, e cioé che:
—  le opere murarie previste vengano rivestite in pietrame lavico;
—  gli attraversamenti dei corsi d'acqua siano interrati senza l'utilizzo di calcestruzzo ed a lavoro ultimato venga ripristinato lo stato naturale dei luoghi;
Sezione archeologica
La sezione III beni archeologici di Catania, con prot. n. 452/III del 26 gennaio 1996, ha rilasciato il nulla osta di massima alla realizzazione dei vari allacciamenti, prescrivendo, considerata la presenza di aree archeologiche accertate o indiziate, limitatamente ai due allacciamenti per Viagrande e per Castiglione di Sicilia, che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza della sezione, con l'obbligo pertanto, valevole oltre che per la SNAM, anche per l'impresa appaltatrice, di comunicare l'inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo.
PARERE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
DELLE FORESTE

L'Ispettorato di Catania, con prot. gr. IV - 2 - 21 n. 24761 del 30 gennaio 1996, ha chiarito che gli allacciamenti ai comuni di Piedimonte Etneo, Viagrande, Milo e S. Alfio non interessano terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, mentre ha dato l'autorizzazione, ai fini della tutela idrogeologica, agli allacciamenti ai comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
—  che i movimenti di terra, per i lavori di allacciamento metanodotto ai comuni suddetti, siano limitati allo stretto necessario;
—  che lo scavo, per la posa di un tubo di acciaio abbia dimensioni non superiori a m. 1x1,50 di profondità, e lo stesso venga ricolmato, conguagliando uniformemente la superficie del terreno;
—  che l'area interessata dai lavori venga sgomberata da qualsiasi residuo di lavorazione per evitare impatto ambientale;
—  che non vengano eseguiti altri lavori al di fuori di quelli autorizzati.
PARERE GENIO CIVILE

L'ufficio del Genio civile di Catania, con prot. sezione segreteria tecnica n. 6013, pos. 52759, del 12 aprile 1996, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
PARERI VIGILI DEL FUOCO

Il Comando provinciale vigili del fuoco di Catania - ufficio prevenzione - ha espresso i sottoelencati pareri tutti favorevoli:
—  pratica n. 17944 - allacciamento al comune di Viagrande, prot. n. 6242 dell'8 novembre 1995;
—  pratica n. 17945 - allacciamento al comune di S. Alfio, prot. n. 6243 dell'8 novembre 1995;
—  pratica n. 17946 - allacciamento al comune di Milo, prot. n. 6244 dell'8 novembre 1995;
—  pratica n. 18000 - allacciamento al comune di Linguaglossa, prot. n. 263 del 15 gennaio 1996;
—  pratica n. 18140 - allacciamento al comune di Castiglione di Sicilia, prot. n. 4379 del 20 maggio 1996;
—  pratica n. 18141 - allacciamento al comune di Piedimonte Etneo, prot. n. 4380 del 20 maggio 1996.
Per tutti i pareri è stato prescritto che a lavori effettuati la SNAM S.p.A. dovrà richiedere visita di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, producendo apposita documentazione.
CONCLUSIONI

Per quanto fin qui esposto, si trasmette la presente relazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla SNAM ai sensi della normativa in oggetto, con le prescrizioni sopra descritte, emesse dalla Soprintendenza di Catania, sezione P.A.U. e sezione archeologica, e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste (nonché dal Comando provinciale vigili del fuoco per la visita di controllo a lavori effettuati)»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere, reso ai sensi della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXIII della Direzione urbanistica, e con le relative condizioni riportate nei pareri espressi dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, il progetto di massima relativo all'allacciamento al metanodotto SNAM dei comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Viagrande, Milo e S. Alfio.

Art. 2

La SNAM resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  relazione tecnica particolareggiata;
2)  piano generale 1:100.000;
3)  planimetria 1:25.000;
4)  planimetria 1:25.000;
5)  planimetria 1:10.000 con P.R.G. e ubicazione punti di ripresa fotografica - metanodotto: allacciamento comune di Linguaglossa DN 100 (4'');
6)  planimetria 1:10.000 con P.R.G. e ubicazione punti di ripresa fotografica - metanodotto: allacciamento comune di Piedimonte Etneo DN 100 (4'');
7)  planimetria 1:10.000 con P.R.G. e ubicazione punti di ripresa fotografica - metanodotto: allacciamento comune di Castiglione di Sicilia DN 100 (4'');
8)  planimetria 1:10.000 con P.R.G. e ubicazione punti di ripresa fotografica - metanodotto: allacciamento comune di Viagrande DN 100 (4'');
9) planimetria 1:10.000 con P.R.G. e ubicazione punti di ripresa fotografica - metanodotto: allacciamento comuni di Milo e S. Alfio DN 100 (4");
10)  profilo altimetrico metanodotto: allacciamento comune di Linguaglossa;
11)  profilo altimetrico metanodotto: allacciamento comune di Piedimonte Etneo;
12)  profilo altimetrico metanodotto: allacciamento comune di Castiglione di Sicilia;
13)  profilo altimetrico metanodotto: allacciamento comune di Viagrande;
14)  profilo altimetrico metanodotto: allacciamento comuni di Milo e S. Alfio;
15)  distanze di rispetto da fabbricati;
16)  dimensione pista di lavoro;
17)  sezione tipo di scavo;
18)  attr. tipo di strade cat. C;
19)  attr. tipo di strade cat. B;
20)  attr. tipo sub-alveo di corsi d'acqua minori;
21)  area punto di intercettazione di derivazione importante P.I.D.I. DN 100 (4") da P.I.L. DN 250 (10") con discaggio di allacciamento per Linguaglossa;
22)  area punto di intercettazione di derivazione importante P.I.D.I. DN 100 (4'') da P.I.L. DN 250 (10'') con discaggio di allacciamento per Piedimonte Etneo;
23)  area punto di intercettazione di derivazione importante P.I.D.I. DN 100 (4") da P.I.L. DN 100 (4'') Castiglione di Sicilia;
24)  area punto di intercettazione con disc. allacciamento P.I.D.A. DN 100 (4'') per Viagrande;
25)  area punto di intercettazione con disc. allacciamenti P.I.D.A. DN 100 (4'') per Castiglione di Sicilia;
26)  area punto di sezionamento elettrico terminale P.S.E.T.;
27)  gabbionate metalliche;
28)  segnaletica per gasdotti;
29) sistemazione pendii con viminate e fascinate.

Art. 4

La SNAM e i comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Viagrande, Giarre, Milo e S. Alfio, ciascuno per le proprie competenze, sono onerati degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.20.1082)
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DECRETO 7 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo a lavori di completamento del liceo scientifico sito in contrada Perriera del comune di Sciacca.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il P.C. n. 6 del cui territorio fa parte il comune di Sciacca;
Vista la nota prot. n. 12988 del 5 giugno 1995, con la quale la Provincia regionale di Agrigento ha richiesto a questo Assessorato l'approvazione del progetto di completamento del liceo scientifico ubicato in contrada Perriera del comune di Sciacca, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la deliberazione commissariale n. 174 del 12 dicembre 1995, con la quale veniva espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista l'assessoriale prot. n. 4379/u del 26 marzo 1996, con la quale veniva chiesto al comune di Sciacca di relazionare sull'iter di approvazione e realizzazione del progetto del liceo scientifico in contrada Perriera;
Vista la nota prot. n. 12832 del 12 luglio 1996, con la quale il comune di Sciacca dava riscontro alla nota sopracitata;
Vista la nota prot. n. 34486 del 27 dicembre 1996, con la quale il comune di Sciacca relazionava alla Provincia regionale di Agrigento sulla situazione urbanistica delle aree relative al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 1102 del 14 gennaio 1997 della Provincia regionale di Agrigento, con la quale veniva trasmesso ad integrazione il progetto generale di variante e contemporaneamente veniva richiesta l'attivazione della procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera di consiglio comunale di Sciacca n. 80 del 28 aprile 1997, con la quale veniva reso parere favorevole al progetto succitato;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Visto il parere a condizioni n. 907 del 13 febbraio 1998 reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 67/74;
Visto il parere favorevole n. 5 del 25 marzo 1998, espresso dal gruppo 31° della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Considerato:
—  che risulta completato l'iter amministrativo del progetto in esame;
—  che sul progetto risultano acquisiti i pareri di legge;
—  che a seguito di sopralluogo è stata riscontrata la corrispondenza cartografica dei luoghi con quanto rappresentato in progetto;
—  che in sede di sopralluogo il capo ripartizione dei lavori pubblici dell'U.T.C. di Sciacca, ing. Salvatore Butera, ha prodotto in triplice copia stralcio dell'aerofotogrammetria dell'anno 1995;
—  che la Provincia regionale rientra tra gli enti che possono accedere alle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
—  che l'area di intervento sulla quale ricade la progettazione del liceo scientifico è interamente compresa nella zona "C.1.2" di espansione della contrada Perriera di cui al piano comprensoriale n. 6, approvato con D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973;
—  che tale zona "C.1.2" della contrada Perriera fu oggetto di piano particolareggiato, approvato con decreto allo sviluppo economico n. 183/75 del 28 ottobre 1975;
—  che il consiglio comunale con propria delibera n. 544 del 18 dicembre 1986, esitata favorevolmente dalla C.P.C. di Agrigento "salvi provvedimenti Assessorato del territorio e dell'ambiente", ha localizzato, ai fini della costruzione del detto liceo scientifico, l'area sita in contrada Perriera, estesa mq. 9.000 circa, destinata nel piano particolareggiato approvato con decreto n. 183/75 del 28 ottobre 1975 ad attrezzature scolastiche, con l'aggiunta dell'area limitrofa, destinata nel suddetto piano particolareggiato a verde attrezzato, estesa mq. 7.000 circa, per una superficie complessiva di circa mq. 16.000, aree entrambi ricadenti nel foglio di mappa n. 110;
—  che le particelle interessate all'esproprio risultano:
–  n.    290  -  porzione;
–  n.      51  -  porzione;
–  n.    201  -  porzione;
–  n.    301  -  intero;
–  n.    302  -  porzione;
–  n.    916  -  intero;
–  n.  1.005  -  intero;
–  n.  1.228  -  intero;
–  n.    915  -  intero;
–  n.  1.101  -  intero;
–  n.  1.230  -  intero;
–  n.  1.229  -  porzione;
–  n.  1.231  -  porzione;
–  n.  1.088  -  intero;
–  n.  1.189  -  porzione;
–  n.    200  -  porzione;
–  n.  1.188  -  intero;
–  n.  1.016  -  porzione;
–  n.  1.193  -  porzione;
–  n.  1.192  -  porzione;
–  n.  1.159  -  porzione;
–  n.  1.187  -  intero;
–  n.  1.186  -  intero;
–  n.  1.163  -  porzione;
–  n.    914  -  porzione;
–  n.  1.087  -  porzione;
–  n.  1.089  -  intero;
–  n.    848  -  porzione;
–  n.      49  -  porzione;
—  che la suddetta area è necessaria per consentire la costruzione di un liceo scientifico di n. 25 aule, in conformità alle richieste avanzate dalla Provincia regionale di Agrigento;
—  che l'area individuata comprendeva, come già scritto, in parte area destinata ad edilizia scolastica, in parte area destinata a verde attrezzato ed in parte sede viaria di previsione del suddetto piano particolareggiato;
—  che con la citata delibera consiliare n. 544 del 18 dicembre 1986 la strada di previsione di piano particolareggiato veniva traslata a nord-ovest del piano stesso, permettendo comunque la continuità della previsione viaria della zona;
—  che l'area interessata dall'intervento costruttivo risultava, per la decadenza dei vincoli di piano particolareggiato, con la destinazione originaria del P.C. n. 6, ossia di tipo C.1.2 (zona di espansione dell'abitato), con densità territoriale di 1,50 mc./mq., essendo decaduta la validità del piano particolareggiato al momento dell'approvazione della delibera di C.C. n. 544 del 18 dicembre 1986;
—  che alla suddetta delibera di localizzazione non fece seguito il perfezionamento delle procedure previste dalla legislazione vigente;
—  che allo stato attuale nessuna modifica è intervenuta alla strumentazione urbanistica;
—  che il progetto del liceo, pur riprendendo la sistemazione viaria di cui all'atto deliberativo di C.C. n. 544 del 18 dicembre 1996, risulta essere funzionale anche prescindendo dalla stessa, in quanto l'area è servita a sufficienza dalla viabilità esistente;
—  che il comune potrà procedere con successivi atti al ristudio complessivo della viabilità della zona;
—  che l'area interessata non risulta essere sottoposta a vincoli paesaggistici o di interesse della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di Agrigento ed allo stato attuale risulta interamente acquisita dall'amministrazione provinciale, sia per la parte ove è stato realizzato il primo stralcio sia per la parte interessata dal completamento;
—  che l'edificio realizzato con il primo stralcio risulta già utilizzato per attività scolastica da parte del liceo scientifico E. Fermi di Sciacca;
—  che il progetto di 1° stralcio, già realizzato, ha ottenuto regolare autorizzazione da parte dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
—  che l'edificio già realizzato ed il relativo completamento non sono incompatibili con l'interesse pubblico pubblico e che, anzi, l'opera, nella sua totalità, è di grande utilità non solo per la città di Sciacca ma anche per il suo hinterland;
—  che il presente parere viene reso anche con riferimento a quanto previsto dalla circolare assessoriale 20 gennaio 1993, n. 1/93-D.R.U., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, che con riferimento alla problematica inerente anche opere realizzate in assenza della necessaria conformità urbanistica così recita: "..., qualora, nonostante l'esperimento dei rimedi amministrativi, l'opera dovesse confliggere con interessi urbanistici o ambientali tali da non consentirne la sanatoria amministrativa.".
Tutto quanto sopra premesso si è del parere che il progetto di che trattasi, ricadente nelle particelle nn. 290, 51, 201, 301, 302, 916, 1005, 1228, 915, 1101, 1230, 1229, 1231, 1088, 1189, 200, 1188, 1016, 1193, 1192, 1159, 1187, 1186, 1163, 914, 1087, 1089, 848 e 49 del foglio di mappa 110, estesa complessivamente circa mq. 16.000, possa essere autorizzato in variante, così come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto lo stesso è da ritenere compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Sciacca;
—  che sullo stesso vengano imposte le condizioni di cui al parere del Genio civile di Agrigento n. 907 del 13 febbraio 1998;
—  che gli elaborati, da timbrare e vistare siano soltanto quelli aventi attinenza con la variante urbanistica, e specificatamente:
Generali
—  allegati 1, 21;
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo A1
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo A2
—  tavv. 1.A, 8.A;
Corpo B
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo C
—  tavv. 1.A, 10.A;
Corpo D
—  tavv. 1.A, 8.A;
Esterni
—  tavv. 1.A, 15.A.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e nel rispetto delle condizioni espresse dal Genio civile di Agrigento con il parere n. 907 del 13 febbraio 1998, è autorizzato il progetto presentato dalla Provincia regionale di Agrigento per i lavori di completamento del liceo scientifico ubicato in contrada Perriera del comune di Sciacca.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
Generali
—  allegati 1, 21;
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo A1
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo A2
—  tavv. 1.A, 8.A;
Corpo B
—  tavv. 1.A, 7.A;
Corpo C
—  tavv. 1.A, 10.A;
Corpo D
—  tavv. 1.A, 8.A;
Esterni
—  tavv. 1.A, 15.A.;
—  delibera C.C. n. 80 del 28 aprile 1997;
—  parere del Genio civile di Agrigento n. 907 del 13 febbraio 1998;
—  parere n. 5 del 25 marzo 1998 espresso dal gruppo 31°.

Art. 3

La Provincia regionale di Agrigento resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Provincia regionale di Agrigento per l'esecuzione, al comune di Sciacca interessato per territorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 maggio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.20.1061)
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DECRETO 7 maggio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Caltanissetta relativo a lavori di completamento di una strada esterna nel comune di Sutera.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 60 del 19 febbraio 1970, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Sutera;
Vista la nota della Provincia regionale di Caltanissetta prot. n. 28115 del 6 ottobre 1997, con la quale, con un apposito accordo di programma con il comune di Sutera, chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un'arteria stradale per il collegamento del centro urbano di Sutera con la strada provinciale n. 23 Mussomeli-Bompensiere, attraverso le contrade Donna Spusa e Piano Serpente ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 39 del 19 luglio 1995, con la quale il consiglio comunale diSutera delibera di approvare una variante al P. di F. per l'esecuzione dei lavori di completamento della strada comunale Donna Spusa - Serpente;
Vista la delibera consiliare n. 62 del 30 ottobre 1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale il consiglio comunale di Sutera esprime parere favorevole ai lavori di completamento della strada comunale Donna Spusa - Piano Serpente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Vista la nota dell'U.S.L. n. 15 di Mussomeli, prot. n. 4346 del 27 aprile 1995, con la quale si esprime parere igienico-sanitario favorevole;
Vista la nota dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta, prot. n. 5394/95, gruppo III del 2 maggio 1995, con la quale si rilascia il nulla-osta ai soli fini idrogeologici e forestali con la prescrizione di alberatura di Mioporo nelle scarpate;
Vista la nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 4334 del 10 novembre 1995, con la quale viene approvato il progetto in questione;
Visto il parere favorevole del Genio civile diCaltanissetta trasmesso al comune di Sutera con nota n. 4723, assunta al protocollo comunale al n. 1355 del 14 maggio 1996;
Vista la nota della provincia di Caltanissetta n. 35286 del 15 dicembre 1997 inviata al comune di Sutera, con la quale si attesta che la S.P. 245 è pervenuta alla disponibilità della provincia stessa, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 9/86, art. 13;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso nel rispetto delle condizioni dei superiori pareri dal gruppo XXXI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 6 del 30 marzo 1998 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
—  che risulta completato l'iter amministrativo del progetto in esame;
—  che sul progetto risultano acquisiti i pareri di legge;
—  che a seguito di sopralluogo è stata riscontrata la corrispondenza cartografica dei luoghi con quanto rappresentato in progetto;
—  che in sede di sopralluogo la documentazione è stata integrata con quanto richiesto verbalmente;
—  che la provincia regionale rientra tra gli enti che possono accedere alle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
—  che l'area interessata dalla strada ricade:
–  per quanto attiene il piano di fabbricazione in parte a strada e in parte a verde agricolo;
–  per quanto attiene il P.R.G. adottato, con la citata delibera commissariale n. 6 del 26 gennaio 1998 lo stesso progetto risulta interamente previsto, e pertanto conforme;
—  che, così come dettagliatamente espresso negli studi prodotti ad integrazione, la strada in progetto avrà la funzione di miglioramento della viabilità sulle direttrici Sutera-Mussomeli e Sutera-Canicattì-Caltanissetta, oltre ad un notevole snellimento del traffico sulla strada provinciale n. 132 che collega attualmente il centro urbano di Sutera con la S.P. n. 23 Bompensiere-Mussomeli;
—  che l'opera in questione avrà un riflusso positivo sullo sviluppo, in senso agricolo, dei terreni interessati dall'attraversamento;
—  che l'opera in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Sutera e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso; è del parere che il progetto presentato dalla provincia regionale di Caltanissetta e denominato "lavori di completamento della strada esterna comunale Donna Spusa - Piano Serpente", sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto lo stesso è da ritenere compatibile con l'assetto urbanistico del comune diSutera;
—  che sullo stesso vengano imposte le condizioni di cui ai pareri del gruppo IX di questo Assessorato e del nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste riportati per esteso nel corpo del presente parere»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e nel rispetto delle condizioni contenute nel parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica n. 6 del 30 marzo 1998, è autorizzato il progetto presentato dalla Provincia regionale di Caltanissetta per i lavori di completamento della strada esterna comunale Donna Spusa - Piano Serpente, comune diSutera.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 6 del 30 marzo 1998 del gruppo XXXI della D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 39 del 19 luglio 1995;
3)  delibera consiliare n. 62 del 30 ottobre 1997;
4)  nota U.S.L. n. 15 di Mussomeli prot. n. 4346 del 27 aprile 1995;
5)  nota Ispettorato ripartimentale delle foreste diCaltanissetta, prot. n. 5394/95 del 2 maggio 1995;
6)  nota Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 4334 del 10 novembre 1994;
7)  parere Genio civile diCaltanissetta;
8)  nota Provincia regionale diCaltanissetta n. 35286 del 15 dicembre 1997;
9)  progetto lavori costituito da:
  a) relazione tecnica illustrativa; 
  b) dichiarazione art. 6, legge regionale n. 21/85; 
  c) relazione geologico-tecnica; 

—  tav.  1  -  carta geologica;
—  tav.  2  -  sezione geologica in asse al tracciato;
—  tav.  3  -  planimetria generale ubicazione indagini geognostiche;
—  stratigrafia sondaggi;
—  tests penetrometrici;
—  calcoli geotecnici;
—  analisi geotecniche di laboratorio;
—  documentazione fotografica;
  d) analisi prezzi; 
  e) elenco prezzi; 
  f) disegni: 

—  tav.  1  -  corografia;
—  tav.  2  -  carta dei vincoli;
—  tav.  3  -  rilievo tracciato;
—  tav.  4  -  planimetria stradale;
—  tav.  5  -  planimetria con opere d'arte;
—  tav.  6  -  profilo longitudinale;
—  tav.  7  -  sezioni stradali nn. 1, 60;
—  tav.  8  -  sezioni stradali nn. 61, 120;
—  tav.  9  -  particolari costruttivi;
  g) calcoli statici; 
  h) calcoli idraulici; 
  i) computo movimenti terra; 
  l) computo metrico estimativo; 
  m) capitolato speciale d'appalto; 
  n) piano particellare d'esproprio (elaborato grafico); 
  o) piano particellare d'esproprio (calcolo indennità); 
  p) schemi parcelle competenze; 
  q) studio di impatto ambientale; 

—  parte prima;
—  parte seconda.

Art. 3

La Provincia regionale di Caltanissetta resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Provincia regionale di Caltanissetta per l'esecuzione, al comune diSutera interessato per territorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 maggio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.20.1076)
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DECRETO 16 giugno 1998.
Disposizioni definitive sui residui di lavorazione provenienti dalla frangitura delle olive.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la legge regionale n. 2/78;
Vista la legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62;
Vista la legge n. 748 del 19 ottobre 1984;
Vista la legge regionale n. 27/86;
Visto il decreto assessoriale del 3 agosto 1995;
Vista la legge regionale 10 agosto 1995, n. 58;
Visto il decreto del 3 settembre 1995;
Vista la circolare assessoriale n. 21700 del 21 ottobre 1995;
Visto il decreto assessoriale del 12 giugno 1996;
Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574;
Atteso che la Regione non ha ancora emanato la normativa prevista dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, mediante apposito piano regionale e che pertanto, si rende necessario, sino a quando non saranno emanate normative in materia, regolare con il presente dispositivo lo spandimento delle acque di vegetazione (A.V.) provenienti dalla frangitura delle olive;
Considerate le caratteristiche chimico-fisiche e pedologiche del territorio siciliano;
Tenuto conto della piovosità media annuale nonché dell'esperienza acquisita nelle precedenti campagne olearie da cui si evince che vengono di norma utilizzati gli stessi appezzamenti di terreno per lo sversamento sul suolo;
Tenuto conto che l'utilizzo costante degli stessi appezzamenti di terreno per lo sversamento sul suolo potrebbe provocare una diminuzione della capacità di assorbimento delle A.V. ed un conseguente ruscellamento delle stesse che potrebbe dare origine ad un inquinamento dei corpi idrici superficiali;
Considerato che il terreno vegetale ha uno spessore medio tra i 20 ed i 40 centimetri;
Considerato quanto sopra enunciato, si ritiene utile fissare il parametro di spandimento sia per i terreni già utilizzati nelle precedenti campagne olearie sia per quelli che si andranno ad utilizzare nelle prossime, in 70 mc. di A.V. per ettaro di terreno (70 mc/ha);
Considerato che non sono state ancora definite le procedure da adottare in collaborazione con il Ministero delle risorse agricole e forestali nonché con l'A.I.M.A, ente preposto al controllo dell'attività lavorativa dei frantoi oleari;
Visto l'art. 4 della legge. n. 319/76 dove vengono attribuite le competenze alle regioni. In particolare, al punto 1, lett. e) dello stesso articolo, alla regione è attribuita la competenza ad emanare «la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art. 2».
Per quanto sopra espresso:

Decreta:


Art. 1
Finalità per l'utilizzo delle acque di vegetazione

Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito della Regione siciliana, il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo delle acque e delle sanse provenienti dal processo di molitura delle olive.
Il sindaco preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente dovrà attenersi a quanto disposto dal presente decreto che integra le normative nazionali in materia. I titolari di opifici e/o coloro che intendono svolgere attività molitoria, debbono presentare al sindaco del comune dove avviene l'utilizzo delle A.V. provenienti da tale attività, istanza di autorizzazione. L'istanza va presentata sia per l'utilizzo diretto sul suolo sia per lo sversamento in vasche destinate al processo ENAV (Evaporazione naturale acque di vegetazione). Tale istanza dovrà essere avanzata in carta libera entro il termine perentorio del 30 marzo di ogni anno con raccomandata. In quest'ultimo caso farà fede il timbro postale. Il sindaco provvederà al rilascio delle autorizzazioni richieste all'eventuale diniego nei 60 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza. Tutte le autorizzazioni dovranno comunque essere rilasciate perentoriamente entro il 30 maggio di ogni anno.
Esclusivamente per l'anno 1998 le date restano così stabilite:
—  presentazione dell'istanza da parte del frantoiano entro il 30 Luglio 1998;
—  rilascio dell'autorizzazione sindacale o eventuale diniego entro e non oltre il 15 settembre 1998. Con decorrenza 1° gennaio 1999 le date da rispettarsi sono quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2
Allegato tecnico

E' parte integrante del presente decreto l'allegato tecnico a cui bisogna fare riferimento, per le disposizioni sia amministrative che tecniche. Le autorizzazioni sindacali dovranno essere rilaciate secondo lo schema facente parte dell'allegato tecnico.

Art. 3
Deroghe alle prescrizioni relative a vasche ENAV

Le deroghe alle prescrizioni relative alle vasche ENAV possono essere richieste da titolari di frantoi esistenti e per vasche già costruite alla data di pubblicazione del presente decreto.
I titolari di frantoi di nuova costruzione non possono avanzare richiesta per la costruzione di vasche ENAV in regime di deroga.
La deroga potrà essere concessa solamente per vasche già realizzate in relazione alle minori distanze tra:
—  distanza dalla periferia del centro abitato e il sito di stoccaggio definitivo;
—  distanza dalla periferia del centro abitato e la vasca o le vasche ENAV.
I pareri rilasciati dall'ARTA nelle precedenti campagne olearie si intendono tutti convalidati.
1)  Si potrà prescindere dai limiti fissati per comprovate esigenze dovute alla natura dei luoghi. In questo caso il titolare dell'impianto dovrà produrre una istanza in carta libera con allegata una relazione – perizia giurata –, in duplice copia, tendente ad ottenere l'autorizzazione.
Tale perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, dovrà brevemente illustrare, la natura dei luoghi, specificando i motivi oggettivi per cui tali prescrizioni non possano essere rispettate e indicando una o più soluzioni alternative che diminuiscano l'impatto ambientale delle vasche ENAV. Alla relazione dovrà essere allegato uno stralcio catastale della zona interessata con l'ubicazione delle vasche previste, dovrà essere indicata altresì la distanza relativa al limite della periferia dell'abitato.
Il sindaco ricevuta l'istanza, attraverso l'U.T.C., predisporrà un sopralluogo. La relazione tecnica su tale sopralluogo nonché l'autorizzazione in deroga rilasciata, con allegata la documentazione presentata dal titolare dell'impianto, dovrà essere trasmessa all'Assessorato del territorio e dell'ambiente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 5 del decreto assessoriale 9 luglio 1994. Il comune pertanto provvederà d'ufficio a rilasciare una autorizzazione ai sensi del presente decreto e secondo lo schema allegato semprechè non siano mutate le condizioni che avevano permesso il rilascio dell'autorizzazione.
Ai fini istruttori sarà sufficiente richiedere al titolare dell'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva in cui lo stesso dichiari che non sono mutate le condizioni originarie indicate nella istanza di richiesta.
L'A.R.T.A ricevuta la documentazione trasmessa dal comune e l'autorizzazione rilasciata dal sindaco, potrà dettare ulteriori prescrizioni tendenti a diminuire l'impatto ambientale.

Art. 4
Divieti

4.1) E' vietato l'utilizzo a scopo irriguo e lo spandimento sul suolo delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive se non ricorrono le condizioni previste dagli artt. 4, 5, 6, 7 dell'allegato tecnico.
4.2) E' vietato altresì l'uso delle acque di vegetazione in terreni:
a)  allagati, soggetti ad inondazioni naturali e/o accidentali;
b) acquitrinosi o con falde acquifere affioranti;
c)  con frane in atto;
d)  con pendii maggiori del 20%;
e)  destinati a colture erbacee in atto, nonché a colture orticole e da foglie, da bulbo e da organi sotterranei;
f)  che rientrino fra le aree previste dall'art. 31 della legge regionale n. 27/86
g)  che presentino falde freatiche ad una profondità tra 0,00 e 5,00 metri rispetto al piano di campagna.
h)  destinati all'orticoltura e i cui prodotti siano a diretto contatto con il terreno e siano di norma consumati crudi. L'irrigazione è vietata sia durante il raccolto e sia nei due mesi precedenti lo stesso;
i)  è vietato lo sversamento delle acque di vegetazione con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per le acque provenienti dalla molitura delle olive tal quali che per le acque di vegetazione diluite. Le stesse A.V. possono essere utilizzate negli impianti di irrigazione sia a goccia che a diffusore;
l) è vietato lo sversamento sul suolo sia durante che dopo abbondanti precipitazioni. E' vietato altresì lo spandimento nel mese precedente la semina.
4.3) E' fatto assoluto divieto di: sversare le A.V. per qualsiasi motivo in laghetti collinari nonché l'accumulo delle stesse in laghetti artificiali sia tal quali che diluite.
4.4)  E' vietato l'utilizzo di impianti a due vie, qualora il titolare dell'opificio non abbia documentato nell'istanza il recapito finale della "sansa umida". In mancanza di tale documentazione che indichi chiaramente quale sia il recapito finale della sansa non potrà essere rilasciata autorizzazione sanitaria nonché le autorizzazioni sindacali previste dal presente decreto.
4.5)  E' vietata la raccolta delle A.V. alle associazioni costituitesi per tale scopo e che intendono stoccare provvisoriamente tali acque per poi destinarle a vasche ENAV e/o sversarle sul terreno. Tale raccolta può essere autorizzata solamente nell'ambito intercomunale, sentito il parere dell'A.R.T.A.
4.6) E' fatto divieto agli uffici preposti di rilasciare i registri di lavorazione delle olive (con allegati i modelli F) ai titolari di frantoi che non siano in possesso del certificato di iscrizione al CFRS. La comunicazione con il numero di iscrizione non è documento sostitutivo del certificato di iscrizione.
4.7)  E' fatto divieto agli enti preposti di rilasciare qualsiasi tipo di autorizzazione, compresa altresi l'autorizzazione sanitaria ai titolari di opifici, che non siano in possesso dei seguenti certificati:
—  certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal sindaco del comune dove ha sede l'opificio. Destinazione d'uso diverse (magazzini civile abitazione, etc.) non potranno essere prese in considerazione anche se certificate dal comune. In luogo del certificato di destinazione d'uso non potrà essere prodotta nessuna attestazione anche se rilasciata dalla autorità comunale;
—  certificato di agibilità dell'immobile dove insiste l'opificio;
—  certificato catastale con indicata la destinazione. La destinazione dovrà essere conforme all'attività svolta
—  certificato di iscrizione al catasto frantoi Regione Sicilia.

Art. 5
Competente dell'Assessorato

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente :
—  svolge le funzioni, di controllo, di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse al presente decreto;
—  esprime parere vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni sindacali per lo sversamento in deroga ai limiti prescritti dal presente decreto;
—  provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;
—  promuove ed autorizza, d'intesa con i Comuni interessati ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze della tutela dell'ambiente, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego in agricoltura delle acque di vegetazione attraverso forme di sperimentazione applicata in scala ridotta;
—  promuove ed organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche delle acque di vegetazione e dei terreni sui quali le stesse vengono utilizzate nonché la raccolta dei dati sulle metodologie adottate;
—  promuove ed organizza la raccolta dei dati relativi ai frantoi oleari esistenti nonché operanti sul territorio della Regione Sicilia, al fine di aggiornare la banca dati del "Catasto Frantoi Regione Sicilia".
—  promuove ed organizza di concerto con le altre regioni olivicole, studi ed iniziative al fine di acquisire nuove conoscenze tecnico-scientifiche nonché eventuali dati riguardanti l'impatto ambientale dall'uso delle A.V.;
—  rilascia i relativi certificati di iscrizione al CFRS, in presenza dei requisiti necessari;
—  revoca ai titolari di frantoi l'iscrizione al CFRS in caso di inosservanza delle disposizioni in materia;
—  effettua la vigilanza e il controllo in relazione alle disposizioni contenute nel presente decreto;
—  effettua controlli ispettivi la dove sono state rilasciate autorizzazioni per l'utilizzo del residuo di lavorazione delle olive nonché le autorizzazioni in deroga.

Art. 6
Competenze dei comuni

I comuni rilasciano le autorizzazioni per le attività di:
—  spandimento sul suolo delle A.V. e delle sanse;
—  stoccaggio delle A.V. e delle sanse;
—   attività miste di sversamento sul suolo delle A.V. e delle sanse nonché le autorizzazioni per lo sversamento in vasche ENAV.
Le autorizzazioni sopra indicate dovranno essere rilasciate ai sensi del decreto assessoriale che integra normativa nazionale vigente in materia. Le istanze avanzate dai titolari di frantoi alla autorita comunale ai sensi della normativa nazionale, dovranno essere integrate con la documentazione prevista dalla normativa regionale.
— rilasciano altresì i relativi certificati di agibilità per le vasche ENAV
In relazione ai tempi di rilascio dell'autorizzazione, il sindaco dovrà tassativamente rilasciare le autorizzazioni richieste entro il termine ultimo del 30 maggio di ogni anno. Entro tale termine dovrà altresì motivare con adeguato provvedimento l'eventuale diniego.
Il provvedimento di diniego dovrà essere trasmesso a cura del sindaco al Corpo di polizia municipale, al distaccamento forestale di competenza, al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri competente per territorio, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Agli stessi indirizzi dovrà essere trasmessa l'autorizzazione rilasciata per l'attività di sversamento sul suolo e per l'attività di sversamento in vasche ENAV.
A seguito del provvedimento di diniego, negli opifici interessati dalla disposizione sindacale, dovranno essere appositi sigilli sia all'entrata dell'opificio sia sulle macchine utilizzate per la frangitura delle olive. Dovranno inoltre essere effettuate, su disposizione del sindaco, almeno due visite di controllo da parte del Corpo di polizia municipale al fine di verificare eventuale attività lavorativa abusiva.
Tali visite dovranno essere effettuate durante la campagna olearia. I resoconti di tali sopralluoghi dovranno essere trasmessi da parte del Corpo di polizia municipale al competente U.T.C. Nell'eventualità dell'innosservanza al provvedimento emesso da parte del sindaco, il titolare dell'opificio dovrà essere segnalato all'autorità giudiziaria.
In caso di diniego dovrà essere informato il titolare che ha richiesto l'autorizzazione nonché l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, al fine di revocare l'iscrizione al C.F.R.S.
E' fatto divieto ai comuni di rilasciare qualsiasi tipo di autorizzazione relativa alla attività molitoria ai titolari di opifici che non sono in possesso dell'iscrizione al C.F.R.S.
L'iscrizione al C.F.R.S. dovra' essere posseduta anteriormente al rilascio di qualsiasi autorizzazione sindacale riguardante l'attività di frantumazione delle olive. Tutte le attività suindicate devono essere autorizzate dal sindaco del comune o dai sindaci dei comuni competenti per territorio. Al fine di dare un indirizzo univoco, per il rilascio delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico e al modello allegato allo stesso.

Art. 7
Nuovi opifici

Gli opifici di nuova costruzione potranno esercitare tale attività indicando come recapito finale per le A.V. oltre che i normali processi di trattamento delle A.V. anche lo smaltimento delle stesse in vasche ENAV. E' vietato lo sversamento sul suolo.
Per tali opifici, l'autorizzazione sanitaria nonché l'autorizzazione allo smaltimento dovranno essere rilasciate dai rispettivi organi preposti al rilascio solamente dopo la realizzazione dell'opificio da documentarsi con un certificato di fine lavori e sempreché lo stesso edificio abbia ottenuto il relativo certificato di agibilità. L'autorizzazione sanitaria e l'autorizzazione sindacale potranno essere rilasciate al titolare del frantoio solamente se lo stesso abbia ottenuto il certificato di iscrizione al C.F.R.S.
Per ottenere l'iscrizione al C.F.R.S. il titolare del frantoio dovrà presentere la documentazione indicata nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.
Ai titolari di nuovi opifici non possono rilasciarsi autorizzazioni in deroga.

Art. 8
Competenze

Per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento sul suolo delle A.V., in considerazione che tale procedimento non si può ricondurre ad uno scarico sul suolo ma ad una utilizzazione a fini agronomici, non occorre il parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente.
Tale parere non occorre altresì per lo sversamento in vasche ENAV.

Art. 9
Controlli e sanzioni

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo nonché l'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto e l'eventuale irrogazione di sanzioni previste sono demandate all'autorità comunale salve le attribuzioni affidate dalla normativa in materia agli altri organi di controllo. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22, 23, 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 43 della legge regionale n. 27/86, con le modalità previste dalla circolare assessoriale n. 43294 del 16 luglio 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 9 dicembre 1992. Al titolare dell'opificio che effettua lo spandimento delle A.V. senza la prescritta autorizzazione è contestato il reato di smaltimento di rifiuti senza la prescritta autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni. Pertanto allo stesso dovranno essere contestate le sanzioni previste dal titolo V capo I del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni.
Al titolare dell'opificio munito di autorizzazione sindacale che utilizzi le A.V. con inosservanza dei metodi previsti nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni:
1)  sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000 al titolare dell'opificio o a chiunque proceda allo spandimento delle A.V. e delle sanse umide con inosservanza dei parametri previsti dagli artt. 4 e 5 nonchè per quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto. Le sanzioni indicate sono aumentabili sino ad un terzo in caso di particolare gravità per non aver rispettato il parametro di spandimento previsto dagli articoli sopracitati;
2)  sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per inosservanza delle precauzioni previste dagli artt. 3, 7 dell'allegato tecnico;
3)  sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per inosservanza a quanto previsto all'art. 6 dell'allegato tecnico, aumentabile sino ad un terzo in caso di particolare gravità.
Le sanzioni previste ai punti 1), 2) e 3) possono essere applicate tutte contestualmente.
Le sanzioni di cui sopra vengono applicate, salvo che i fatti non siano previsti dalla legge come reato.

Art. 10
Catasto frantoi Regione Sicilia - C.F.R.S.

L'art. 16 del decreto assessoriale 3 agosto 1995, è cosi sostituito: E' confermata l'istituzione del C.F.R.S. (Catasto Frantoi Regione Sicilia) presso l'A.R.T.A. Tutti i titolari di opifici per la frangitura delle olive dovranno essere iscritti al C.F.R.S. (Catasto Frantoi Regione Sicilia) ed essere in possesso del relativo certificato. Per ottenere il certificato di iscrizione il titolare dell'opificio dovrà trasmettere con raccomandata A.R. istanza di richiesta in carta libera con allegata la seguente documentazione:
a)  stralcio di P.R.G. o strumento urbanistico esistente della zona su cui insiste l'opificio, con relativa legenda rilasciato dal Comune;
b)  certificato di destinazione urbanistica del terreno a servizio dell'opificio dove avviene lo smaltimento delle acque di vegetazione, rilasciato dal comune;
c)  certificato di destinazione d'uso dell'immobile dove insiste l'opificio, rilasciato dal comune. Non sono ammesse certificazioni sostitutive e/o dichiarazioni di parte, che indicano genericamente che da sempre nell'immobile vi è stato installato un frantoio oleario. Per gli immobili in sanatoria potrà essere prodotto il relativo certificato previsto dalla normativa in vigore;
d) certificato di agibilità dei locali dove insiste l'opificio, rilasciato dal comune;
e) certificato di fine lavori per i nuovi opifici;
f)  certificato catastale in carta libera da cui si evinca la categoria;
g)  riconoscimento ministeriale; (non necessario per la richiesta avanzata da titolari di nuovi opifici);
h)  autorizzazione sanitaria; relativa alla campagna olearia precedente. Non necessaria per la richiesta avanzata da titolari di nuovi opifici;
i)  autorizzazione sindacale allo smaltimento delle A.V. (relativa alla campagna olearia precedente, non necessaria per la richiesta avanzata da titolari di nuovi opifici);
j)  allegati previsti dal presente decreto.
I titolari di opifici che hanno già presentato domanda di iscrizione al C.F.R.S. ed hanno avuto comunicato il numero provvisorio di iscrizione, riceveranno d'ufficio la richiesta relativa alla documentazione mancante per la definizione della pratica e ottenere cosi il relativo certificato di iscrizione. Il termine indicato nella suddetta richiesta è inteso come termine perentorio. Trascorso tale termine, senza che sia giunta la documentazione richiesta, si provvederà alla cancellazione dagli elenchi del C.F.R.S. Le integrazioni di documentazione trasmesse al C.F.R.S. incomplete rispetto alla richiesta non saranno prese in considerazione, pertanto anche in questo caso, si provvederà alla cancellazione della ditta dagli elenchi del C.F.R.S.
Il titolare dell'opificio verrà conseguenzialmente segnalato al Ministero delle risorse agricole e forestali nonché agli organi di controllo al Ministero collegati per avviare le pratiche del disconoscimento ministeriale rilasciato all'opificio.
Le istanze per nuove iscrizioni saranno accettate entro il termine perentorio dal 1 al 30 gennaio di ogni anno. Le istanze pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'istanza in carta libera e corredata della documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con raccomandata al seguente indirizzo:
—  Assessorato del territorio e dell'ambiente - Gruppo XV - Catasto Frantoi Regione Sicilia - C.F.R.S., viale Regione Siciliana, 2194 - 90145 Palermo.
Ai titolari che non siano in possesso del certificato di iscrizione al C.F.R.S. non potrà essere rilasciata autorizzazione alcuna per la campagna olearia e quindi anche l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità competente. La mancata iscrizione al C.F.R.S., e/o la revoca del certificato d'iscrizione comporterà la segnalazione della ditta al Ministero delle risorse agricole e forestali, all'AIMA, ed all'AGECONTROL per i provvedimenti di competenza e/o l'eventuale revoca del decreto di ricoscimento ministeriale.
I provvedimenti sindacali rilasciati ai titolari di opifici che non sono in possesso del certificato di iscrizione al C.F.R.S., sono illegittimi e privi di ogni efficacia. In ogni caso comunque il certificato di iscrizione al C.F.R.S. dovrà essere stato rilasciato in data antecedente all'autorizzazione sindacale e qualsiasi altra autorizzazione che viene richiesta dal titolare del frantoio. Le autorità preposte al controllo, accertata la condizione di cui al comma precedente, (rilascio d'autorizzazione sindacale senza il certificato d'iscrizione al C.F.R.S.) dovranno segnalare il sindaco all'autorità giudiziaria ed emettere provvedimento di chiusura dell'opificio. Tali provvedimenti produrranno automaticamente la sospensione dell'autorizzazione sanitaria. La nuova autorizzazione sanitaria dovrà essere concessa solamente dopo che il titolare dell'opificio otterrà l'iscrizione al C.F.R.S. L'iscrizione al C.F.R.S. potrà essere revocata o sospesa dall'ARTA in caso di inosservanza alla normativa in materia.
La revoca e/o la sospensione della iscrizione al C.F.R.S. comporterà automaticamente la decadenza delle autorizzazioni in possesso del titolare e per le quali era prevista l'iscrizione al C.F.R.S. per ottenere le stesse.
Il presente decreto sostituisce tutti i precedenti decreti assessoriali sulla materia. Integra altresì la normativa nazionale nell'ambito della Regione siciliana, per l'utilizzo delle sanse, delle A.V., delle sanse umide.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 1998.
  LO GIUDICE 


Allegato
C.F.R.S.
CATASTO FRANTOI REGIONE SICILIA


Art. 1
Disciplina del residuo di lavorazione

1.1 - Le acque di vegetazione, le sanse vergini e le sanse umide
Non sono rifiuti purché utilizzati nel rispetto del presente decreto in quanto sono da considerarsi residui di lavorazione destinati ad essere riutilizzati. Pertanto il trattamento delle acque di vegetazione sottoposte a processo ENAV non è un trattamento di rifiuti. L'accumulo provvisorio di acque di vegetazione non è uno stoccaggio provvisorio nè un deposito temporaneo di rifiuti. Lo stoccaggio della sansa vergine accumulata in luogo aperto o chiuso non è uno stoccaggio provvisorio nè un deposito temporaneo di rifiuti.
1.2 - Gestione di rifiuti non autorizzata
Le sanse vergini, le sanse umide e le A.V., devono considerarsi rifiuti nel caso in cui il titolare dell'opificio decida di disfarsi degli stessi abbandonandoli o smaltendo gli stessi con metodologie diverse da quelle previste nel presente decreto. Per quanto riportato al comma precedente il titolare dell'opificio dovrà munirsi di apposita autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti cosi come previsto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche. In questo caso il titolare dell'opificio dovrà essere considerato sia produttore che detentore dei rifiuti provenienti dal ciclo di lavorazione delle olive. Sarà inoltre considerato il responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Il luogo di produzione dei rifiuti in questo caso è la sede dell'opificio dove è avvenuto il ciclo di lavorazione.

Art. 2
Definizioni

2.1 - Acque di vegetazione - A.V.
Sono definite le acque provenienti dalla molitura delle olive. Tali acque non sono considerate rifiuti, se provenienti da un sistema di lavorazione delle olive denominato a "tre vie" per cui il prodotto finale è dato da:
1)  sansa;
2)  olio;
3)  acqua.
2.2 - Sanse Umide - S.U.
Sono definite sanse umide, le sanse vergini miscelate con le A.V. Le sanse umide non sono rifiuti. Le sanse umide non sono affini alle sanse esauste. Le stesse possono essere utilizzate in agricoltura nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5. Le sanse umide per essere definite tali devono provenire dal ciclo di molitura denominato a "due vie", il cui prodotto finale è dato da:
1) olio;
2) sansa umida (sansa vergine miscelata con A.V.);
2.3 - Sanse vergini - S.V.
Residuo solido proveniente dalla frangitura delle olive nei frantoi con un sistema denominato a "tre vie" per cui il prodotto finale è dato da sanse vergini da non considerarsi rifiuti e affini alle sanse esauste. Le stesse possono essere destinate a:
1)  produzione di olio di sansa;
2)  essere utilizzate come ammendante organico nel rispetto della Legge n.748 del 19/10/1984;
3)  essere utilizzate come combustibile con le seguenti caratteristiche:
—  abbiano un contenuto massimo di umidità del 30%;
—  abbiano un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);
—  abbiano un potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 KJ/Kg. (sul secco).
2.4 - Sistema E.N.A.V.
Processo per cui le acque di vegetazione, raccolte in apposite vasche, vengono lasciate evaporare fino ad ottenere un residuo palabile da destinare ad ammendante agricolo.
2.5 - Vasche E.N.A.V.
Vasche destinate alla raccolta delle A.V. le cui caratteristiche sono specificate al successivo art. 6.
2.6 - Rapporto di lagunaggio
E' il rapporto tra la superficie occupata dalle vasche e l'estensione del terreno dove la vasca o le vasche insistono. La superficie occupata dalle vasche non potrà essere superiore ad un quarto della estensione totale del terreno dove le vasche insistono. Tale rapporto dovrà essere mantenuto anche in presenza di più vasche costruite sullo stesso appezzamento di terreno.
2.7 - Sistemi di stoccaggio
Modalità di accumulo delle A.V. prima dell'utilizzo finale. L'accumulo può avvenire in:
Sistemi fissi
1)  Vasche interrate o costruite fuori terra, che non necessitano di copertura, destinate all'accumulo provvisorio delle acque di vegetazione. La relativa autorizzazione e il certificato di agibilità dovranno essere richieste al sindaco del comune dove insistono le vasche. L'altezza massima consentita è cosi stabilita: Per vasche costruite fuori terra altezza massima centimetri 150 per vasche costruite entro terra altezza massima centimetri 100. In entrambi i casi le vasche dovranno essere recintate, la recinzione dovrà avere un'altezza minima di metri due.
Sistemi mobili
2)  Accumulo effettuato in silos, cisterne e/o recipienti similari. Tale sistema può essere utilizzato per l'accumulo giornaliero, per integrare lo stesso in presenza di vasche in muratura, per integrare la capacità di accumulo settimanale. Questo tipo di sistema non necessita di autorizzazione sindacale. Il recapito finale delle acque di vegetazione accumulate in sistemi fissi o mobili dovrà essere effettuato in: vasche ENAV , sversamento sul suolo per uso irriguo-agronomico.
2.8 - Acque di fluidificazione
Acque potabili utilizzate attraverso l'alimentazione al decanter per il processo di fluidificazione della pasta di olive.

Art. 3
Caldaie - Acque di fluidificazione

L'acqua potabile utilizzata nel processo lavorativo della frangitura delle olive, potrà essere riscaldata attraverso delle caldaie. Se la potenza di targa della caldaia utilizzata rientra tra quella indicata al comma successivo, il titolare dell'opificio non dovrà munirsi dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 203/88 per le emissioni prodotte in atmosfera.
Potenza di targa nominale per cui non è prevista l'autorizzazione D.P.R. n. 203/88
1)  alimentazione a metano o GPL con potenza di targa < a 3 Mw.;
2)  alimentazione a gasolio con potenza di targa < a 1 Mw.;
3)  alimentazione a olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 1% (in peso) con potenza di targa < a 0,3 Mw.;
4)  alimentazione con sansa esausta ma nel rispetto del D.M. 16 gennaio 1995 e con potenza di targa < a 1 Mw.

Art. 4
Condizioni per l'utilizzo delle A.V.

E' ammessa l'utilizzazione delle acque provenienti dalla molitura delle olive a scopo irriguo-agronomico sul suolo o in vasche E.N.A.V. alle condizioni qui di seguito indicate:
4.1 - Scopo irriguo - Agronomico
L'uso delle acque provenienti dalla molitura delle olive a tale scopo è ammesso solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)  sono idonee a produrre un effetto concimante e/o ammendante nel terreno;
b)  non contengano sostanze tossiche e nocive in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente;
c)  l'impiego in agricoltura delle acque provenienti dalla molitura delle olive, dovrà essere effettuato nel periodo in cui normalmente vengono effettuate le concimazioni con le consuete pratiche agronomiche.
4.2 - Condizioni per lo sversamento sul suolo
a)  l'appezzamento o gli appezzamenti di terreno oggetto dello sversamento, dovranno rientrare tra quelli destinati a terreni agricoli;
b)  l'estensione degli appezzamenti utilizzati dovrà essere rapportata alla quantità massima di acque di vegetazione prodotte. La quantità di A.V. prodotte sarà desunta dalla media delle due ultime campagne olearie (media aritmetica). Ottenuto così il quantitativo medio delle acque da sversare, esso dovrà essere diviso per 70 ottenendo così l'estensione di terreno occorrente per lo sversamento;
c)  presso l'opificio si dovrà avere la disponibilità di un sistema di stoccaggio di volume pari o maggiore al volume delle acque di vegetazione prodotte in una giornata lavorativa. Tale disponibilità con la relativa capacità, dovrà essere indicata nella istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione sindacale;
d) lo spandimento dovrà essere effettuato applicando al terreno un carico idraulico uniforme al fine di evitare la concentrazione dello sversamento in un'area ristretta nonché il ruscellamento;
e)  il livello della falda freatica dovrà essere ad una profondità minima del piano di campagna di mt. 5;
f)  le aree utilizzate per lo sversamento non devono rientrare fra quelle previste dall'art. 31 della legge regionale n.27/86;
g)  le A.V. non possono essere sversate all'interno delle zone di rispetto previste dal D.P.R. n. 236/88 per i punti di emungimento di acque adibite a scopi potabili. Le condizioni previste ai punti (e, f, g) dovranno essere attestate con una relazione, nel rispetto della propria competenza, da un professionista iscritto al rispettivo ordine professionale;
h)  lo spandimento potrà essere effettuato anche in presenza di colture arboree ed arbustive nonché su terreno incolto. Le A.V. accumulate nelle campagne olearie precedenti possono essere altresì utilizzate previa autorizzazione sindacale.
Per le finalità previste, la perizia, potrà essere redatta senza l'ausilio di indagini dirette sul terreno interessato ma sulla scorta della bibliografia esistente che abbia particolare riguardo alle falde interessate.

Art. 5
Condizioni per l'utilizzo delle sanse umide

L'utilizzo delle sanse umide sui terreni per finalità agricole è soggetto alle stesse prescrizioni previste dal presente decreto per l'utilizzo delle A.V. In considerazione che il loro utilizzo come ammendante può limitare la capacità di assorbimento dei terreni, viene fissato quale parametro per lo spandimento, il limite di 50 tonnellate di sanse umide per ettaro di terreno (50t/ha). Per tale attività va richiesta apposita autorizzazione sindacale.

Art. 6
Vasche E.N.A.V.

Lo sversamento in vasche E.N.A.V. è permesso solo se ricorrono tutte le condizioni qui di seguito elencate:
a) vasche destinate ad essere utilizzate da parte dei titolari dei frantoi e\ o da parte di frantoi associati purché ricadenti nello stesso comune o in comuni confinanti;
b)  le vasche potranno essere costruite solamente in quei terreni destinati dalle norme del P.R.G. a :
—  verde agricolo;
—  a zona PIP (Piano Insediamento Produttivo).
Dimensionamento:
Il dimensionamento delle vasche dovrà essere così calcolato:
Per i frantoi già esistenti, si dovrà mediare (media aritmetica) la produzione di A.V. delle ultime due campagne olearie (desunta dai registri di lavorazione delle olive) ottenendo così le quantità di acque da sversare. La dimensione delle vasche dovrà essere rapportata al quantitativo così ottenuto.
Per i nuovi frantoi, la stima delle A.V., ai fini del dimensionamento delle vasche, andrà fatta tenendo conto della potenzialità massima dell'impianto di molitura installato e quindi fare riferimento alla capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore (desunta dal registro di lavorazione - allegato C).
La stima così ottenuta sarà:
—  T = CL x Om (8h/die) dove:
–  CL = ciclo lavorativo pari a 50 giorni;
–  OM (8h/die) = Capacità effettiva di olive molite in 8 ore giornaliere espresse in quintali;
–  T = quantità totale di olive molite espresse in quintali.
Il quantitativo di A.V. stimate si otterrà quindi con la seguente espressione:
—  Q AV = T x P dove con:
–  Q AV = quantitativo di A.V. stimate espresse in quintali;
–  T = quantità totale di olive molite espresse in quintali;
–  P = parametro, pari a 50 litri di A.V per ogni quintale di olive molite in impianto a pressa tipo tradizionale a tre vie. Tale parametro P è pari a 70 litri di A.V. per ogni quintale di olive molite in un impianto di tipo continuo a tre vie. Il parametro fra la quantità di olive molite ed acque di vegetazione prodotte tiene conto altresì delle acque di lavaggio, impiegate nel ciclo lavorativo.
Le stesse modalità sopra indicate dovranno essere altresì applicate nel caso di sversamento sul suolo, al fine di determinare il quantitativo di acque da stoccare settimanalmente nonché determinare la superficie di terreno occorrente per smaltire le A.V. sul suolo.
Ubicazione delle vasche E.N.A.V.
Le vasche potranno essere ubicate solamente all'aperto e il loro perimetro dovrà essere recintato per una altezza di metri 2. Lungo il perimetro delle stesse, inoltre, dovrà essere realizzata una barriera con alberi a fogliame persistente, disposti in doppia fila, sfalsati. Per lo sversamento sul suolo nonché per il conferimento in vasche ENAV dovrà essere rilasciata autorizzazione da parte del sindaco.
Vasche costruite entro terra
Le vasche realizzate in trincea su terreno di natura argilloso devono assicurare una impermeabilità tale da non permettere l'infiltrazione del refluo nel terreno sottostante. Per quanto sopra il terreno argilloso sottostante dovrà avere il coefficente di impermeabilità K = 10 alla - 9 cm./sec. (K = 10 cm./sec.).
Inoltre la vasca (fondo e pareti) dovrà essere rivestita con un manto impermeabilizzante che assicuri una idonea resistenza alla rottura e alla lacerazione. L'altezza massima è di cm.100.
La recinzione obbligatoria dovrà avere un'altezza minima di metri due.
Le caratteristiche di cui sopra dovranno essere certificate con apposita relazione da un tecnico iscritto all'ordine professionale nel rispetto della propria competenza.
Battente del refluo nelle vasche
Il battente del refluo nelle vasche resta fissato ad una altezza non superiore a cm.70 sia per le vasche fuori terra che per quelle realizzate entro terra.
Altezza della vasca realizzata fuori terra
In considerazione che la vasca non è coperta e al fine di tenere conto delle precipitazioni meteoriche medie sul territorio siciliano, l'altezza massima della vasca è fissata in cm. 130. Tale altezza dovrà essere rigorosamente rispettata e andrà così ripartita: 70 cm. potranno essere occupati dalle A.V. sversate nella vasca. Tale altezza sarà misurata dal fondo della vasca al pelo libero del liquido contenuto. I restanti 60 cm. dovranno essere lasciati liberi al fine di permettere la raccolta delle precipitazioni meteoriche. Sarà cura degli organi di controllo, nonché della polizia municipale verificare che tale altezza sia sempre rispettata.
Distanze
Le vasche dovranno essere costruite nel rispetto delle seguenti distanze:
—  a metri 800 dalla periferia dell'abitato;
—  metri 100 da qualsiasi edificio adibito ad abitazione;
—  metri 100 da vie di comunicazione statale o provinciale;
—a metri cinque dai confini;
—  metri cinque di distanza tra una vasca e l'altra, nel caso di più vasche insistenti sullo stesso appezzamento di terreno. Tale distanza deve essere misurata tra una vasca e l'altra partendo dal bordo esterno. In presenza di vasche contigue tale distanza dovrà essere mantenuta da ogni lato della vasca limitrofa. La prescrizione relativa alle distanze non potrà essere diminuita per nessuna ragione salvo che per le modalità previste all'art. 3 del decreto. Sono fatte salve le distanze relative ai confini con terzi per le vasche già realizzate alla data di pubblicazione del presente decreto. Per dette vasche il certificato di agibilità, ove non sia già stato rilasciato, dovrà essere rilasciato entro e non oltre il 30 ottobre 1998.
Controlli
Il sindaco che rilascia l'autorizzazione, attraverso l'U.T.C. e gli organi di polizia municipale, dovrà obbligatoriamente predisporre dei controlli periodici durante lo svolgimento della campagna olearia. Tali controlli dovranno essere non inferiori a tre e adeguatamente ripartiti nel corso della campagna olearia. A tal fine il frantoiano dovrà comunicare al sindaco, in sede di istanza, come da modello allegato, la durata presunta della attività del frantoio. Gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi:
1)  al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;
2)  al Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;
3)  al distaccamento forestale competente per territorio;
4) All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - .C.F.R.S. - gruppo XV.
Rapporto di lagunaggio
Il rapporto di lagunaggio rispetto alla superficie dell'appezzamento del terreno o dei terreni dove insistono le vasche interessate, dovrà essere uguale o inferiore al 25% della superficie totale del terreno dove le vasche insistono.
Tale rapporto in presenza di più vasche costruite su uno stesso appezzamento di terreno, dovrà essere considerato nella misura del 25%, al netto delle distanze dai confini e dalla distanza tra le vasche.
Si potrà prescindere da tale prescrizione, per comprovate esigenze dovute alla natura dei luoghi e solo nel caso in cui il titolare del frantoio risulta essere il titolare della vasca ENAV. In questo caso la deroga sarà rilasciata in forma espressa dal sindaco del comune dove insiste la vasca o le vasche, dopo sopralluogo da parte dell'U.T.C.;
In presenza di richiesta in deroga il titolare delle vasca ENAV è tenuto a presentare l'istanza entro il 30 marzo di ogni anno al sindaco del comune dove la vasca insiste. Il sindaco ricevuta l'istanza provvederà entro sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione in deroga previo sopralluogo dell'U.T.C.
Copia dell'autorizzazione in deroga rilasciata da parte dal sindaco accompagnata dalla relazione redatta dall'U.T.C. dovrà essere inviata all'Assessorato del territorio e dell'ambiente entro il termine massimo del 30 maggio di ogni anno a cura del comune che ha rilasciato il provvedimento.
Copertura
Le vasche interrate o costruite fuori terra destinate all'evaporazione delle acque di vegetazione non hanno l'obbligo di copertura.
Residuo palabile
Il residuo palabile, che si otterrà dopo la fase di evaporazione, non è considerato rifiuto ma potrà essere destinato all'utilizzo in agricoltura, come ammendante organico naturale, nel rispetto della legge n. 748 del 19 ottobre 1984.
Utilizzo delle vasche da parte di frantoiani associati
L'associazione è permessa solamente tra frantoiani i cui opifici ricadono nell'ambito dello stesso territorio comunale o in territori comunali confinanti. Pertanto l'istanza per l'autorizzazione allo sversamento dovrà essere avanzata dal legale rappresentante dell'associazione al comune al fine di ottenere l'autorizzazione allo sversamento per una o più vasche di evaporazione. L'utilizzo delle vasche da parte dei frantoiani associati è permesso a condizione che il loro dimensionamento sia calcolato tenendo conto della potenzialità di produzione di ogni singolo frantoio. Il risultato finale del dimensionamento quindi, sarà dato dalla somma della produzione di acque di vegetazione di ogni singolo frantoio associato, riferita alla campagna olearia per l'anno in cui si chiede l'autorizzazione sindacale.
Disinfestazione
Ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'autorità sanitaria, il titolare dell'opificio che si avvale del processo di evaporazione delle A.V. in vasche ENAV dovrà procedere alla disinfestazione delle vasche al fine di evitare il proliferare di larve ed insetti. Dovranno comunque essere eseguiti almeno due interventi di disinfestazione. Di tale adempimento dovrà esserne data comunicazione al sindaco ed all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Sistemi misti di utilizzo
Le acque provenienti dalla molitura delle olive possono essere altresì utilizzate con sistema misto. Il sistema misto permette al titolare del frantoio di sversare le A.V. prodotte sia sul terreno che in vasche ENAV. Tutte le attività suindicate devono essere autorizzate dal sindaco del comune o dai sindaci dei comuni competenti per territorio dove avviene lo smaltimento.

Art. 7
Sistemi di stoccaggio

Per l'uso irriguo-agronomico delle A.V. il titolare dell'opificio dovrà avere a servizio dell'impianto di molitura, la disponibilità di un sistema di stoccaggio delle acque non immediatamente utilizzate per lo sversamento sul suolo. I sistemi di stoccaggio di cui sopra dovranno avere una capacità di accumulo tale da consentire lo stoccaggio delle acque prodotte nell'arco di almeno sette giorni lavorativi.
Al fine di consentire lo stoccaggio provvisorio delle A.V. possono essere utilizzati silos, cisterne e/o recipienti similari. Nella eventualità che vengano usate delle vasche costruite in muratura fuori terra, il titolare dell'opificio dovrà munirsi per dette vasche di un certificato di agibilità rilasciato dal comune competente per territorio. Si precisa che i sistemi di stoccaggio non necessitano di alcuna copertura. E' permesso esclusivamente ai fini dello stoccaggio provvisorio l'utilizzo di vasche esistenti all'interno dell'opificio o nel perimetro dove l'edificio adibito a frantoio insiste.
Il titolare del frantoio che sversa le A.V. in vasche ENAV non necessita del sistema di stoccaggio settimanale.

Art. 8
Autorizzazione per l'utilizzo delle A.V. - Modalità di richiesta

Il titolare del frantoio, dovrà presentare istanza, entro il 30 marzo di ogni anno, utilizzando lo schema allegato al presente decreto, per ottenere l'autorizzazione per lo sversamento al comune o ai comuni dove insistono: le vasche ENAV, l'appezzamento o gli appezzamenti di terreno ove verrà effettuato lo sversamento.
Il titolare nella istanza dovrà indicare in ogni caso:
a) dati anagrafici completi;
b) denominazione del frantoio;
c) sede legale;
d) potenzialità massima di molitura giornaliera;
e) indicazione della quantità di acque di vegetazione che si prevedono di produrre per la campagna olearia, in relazione alla quantità di olive molite;
f) disponibilità di una o più vasche di stoccaggio di capacità perlomeno pari alla quantità di acque di vegetazione prodotte in una giornata lavorativa;
g) indicazione di altri sistemi di stoccaggio provvisorio in alternativa e/o integrazione alle vasche di cui al punto f) ai fini del raggiungimento della capacità legata alla quantità massima di acque di vegetazione prodotte rispetto alla quantità di olive molite in una giornata lavorativa;
h) disponibilità dei sistemi di stoccaggio di capacità perlomeno pari alla quantità di acque di vegetazione prodotte in una settimana; solamente per attività di spandimento sul suolo;
i)  indicazione di altri sistemi di stoccaggio integrativi e/o alternativi di cui al punto h), ai fini del raggiungimento della capacità massima di acque di vegetazione prodotte, rispetto alla quantità di olive molite in una settimana;
l) modalità adottate per lo smaltimento delle acque di vegetazione;
m) modalità di smaltimento adottate nelle precedenti campagne olearie;
n)  estremi dell'autorizzazione sanitaria rilasciata per l'opificio;
o)  durata presunta della campagna olearia;
p) comunicazione contenente le quantità di olive molite a consuntivo della campagna olearia precedente;
r) comunicazione delle quantità di A.V. prodotte a consuntivo;
s)  comunicazione contenente il quantitativo di sansa prodotta e destinazione della stessa;
t)  periodo in cui intende effettuare lo spandimento sul suolo.
In relazione alle modalità di smaltimento adottate il titolare dovrà indicare:
1)  il quantitativo totale delle acque prodotte;
2}  il quantitativo parziale rispettivamente smaltito sui terreni;
3)  il quantitativo smaltito in vasche ENAV.
Qualora lo sversamento avvenga in vasche ENAV realizzate in comuni diversi, nella stessa istanza dovranno essere indicate anche tali vasche con la loro ubicazione indicando altresì il quantitativo di acque di vegetazione destinato alle stesse.
In relazione alle modalità di smaltimento sul terreno il titolare dovrà allegare all'istanza la seguente documentazione:
1) dichiarazione con firme autenticate, da cui si evince che i terzi non proprietari, che esercitano attività agricole sui terreni interessati, sono consenzienti allo spandimento. Tale dichiarazione non necessità nella eventualità che il titolare dell'autorizzazione sia il titolare dei terreni ove avviene lo spandimento;
2) titolo di disponibilità del terreno. Nella eventualità che il titolare dell'autorizzazione allo spandimento sul suolo stipuli un contratto di affitto per esercitare tale attività, il contratto di affitto dovrà essere allegato alla istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione. Dal contratto di affitto dovrà evincersi: le generalità dei contraenti, la durata, l'espressa dichiarazione che i terreni saranno utilizzati per lo spandimento e che per gli stessi appezzamenti non siano stati stipulati altri contratti di affitto per le stesse finalità. il contratto di affitto dovrà essere in regola con la normativa vigente;
3)  per i casi di terreni presi in affitto, il limite temporale delle autorizzazioni resta fissato alla scadenza naturale del contratto di affitto.

Art. 9
Registrazione e trasporto delle A.V.

Registrazione
Presso la sede di lavorazione del frantoio dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico relativo alle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive e conseguentemente sversate. Il registro dovrà contenere i seguenti dati:
1)  anagrafica del frantoio;
2)  dati anagrafici del titolare;
3)  quantità di acque prodotte giornalmente;
4)  destinazione delle acque di vegetazione (spandimento sul terreno, vasche ENAV o altro) e relativa quantità. I registri da utilizzare per tali operazioni possono essere dei semplici registri di carico e scarico purché vi siano riportate i dati suindicati. Ad ogni registrazione relativa al trasporto dovrà corrispondere una bolla di accompagnamento anche nel caso che il trasporto avvenga con un mezzo di trasporto di proprietà del titolare dell'opificio;
5)  mezzo di trasporto e targa dello stesso.
Trasporto
Il trasporto delle acque di vegetazione dai siti di stoccaggio provvisori alle destinazioni finali in cui avverrà il loro smaltimento, potrà essere effettuato dal titolare del frantoio con mezzi propri ed idonei a garantire il rispetto della normativa vigente. Il trasporto in conto proprio non necessita di autorizzazione alcuna. Se il trasporto avviene tramite terzi, esso dovrà avvenire con mezzi idonei.
Qualora i residui liquidi o solidi vengano destinati ad un impianto di smaltimento di rifiuti, tale trasporto dovrà essere effettuato con mezzi autorizzati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.22/97e successive modificazioni.
Destinazione
Sul registro di carico e scarico il titolare dovrà avere cura di indicare la quantità di acque prelevate dal sito di stoccaggio e indicarne il luogo di destinazione. Dovrà in ogni caso essere indicato, per il conferimento presso le vasche:
1)  data, luogo dove insiste la vasca, mezzo di trasporto e targa.
Nel caso di smaltimento sul terreno invece, dovrà essere indicato:
2) data, luogo, foglio e particella catastale dove avviene lo stesso, mezzi per il trasporto e/o lo smaltimento.
Bolla di accompagnamento
Per il trasporto anche in conto proprio, le acque di vegetazione dovranno essere seguite da una bolla di accompagnamento.

Art. 10
Nuovi opifici

Gli opifici di nuova costruzione, che avanzano richiesta di iscrizione Al C.F.R.S., dovranno allegare alla istanza la seguente documentazione:
—  istanza così come previsto dal decreto assessoriale;
—  certificato di fine lavori dell'immobile dove insiste il frantoio;
—  certificato di agibilità e destinazione d'uso;
—  certificato catastale;
—  certificato di agibilità delle vasche ENAV pelo smaltimento in dette vasche.
Modalità di smaltimento
1)  Se lo smaltimento delle A.V. dovrà essere effettuato in vasche ENAV, le vasche dovranno essere realizzate ed avere il relativo certificato di agibilità prima dell'iscrizione al C.F.R.S. Il certificato di agibilità dovrà essere trasmesso contestualmente all'istanza.
Il presente allegato tecnico è parte integrante del decreto n. 282/15 del 16 giugno 1998 emanato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Le disposizioni sin quì contenute devono leggersi in un unico contesto con l'articolato del d.a.
Palermo, 16 giugno 1998.
  LO GIUDICE 


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CATASTO FRANTOI REGIONE SICILIA
(Si omette l'allegato)



ACCERTAMENTO UBICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - FRANTOI OLEARI


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CATASTO FRANTOI REGIONE SICILIA
NOTIZIE RELATIVE ALLA PRODUZIONE E AL RESIDUO DI LAVORAZIONE
(Si omette l'allegato)


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CATASTO FRANTOI REGIONE SICILIA
NOTIZIE RELATIVE AL RIUTILIZZO DELLE A.V. E DELLE SANZE
(Si omette l'allegato)