REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 23 MAGGIO 1998 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di San Giovanni La Punta  Pag.
Statuto del Comune di Acicatena. Modifiche      » 20 





Statuto del comune di San Giovanni La Punta (Provincia di Catania)
_________________________________________________
Titolo I
PRINCIPI
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di San Giovanni La Punta (provincia di Catania) rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Inoltre tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
2.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
3.  In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
4.  Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
Art. 2
Finalità

Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:
–  promuove il progresso civile, culturale ed economico fondando la sua azione sulla pluralità e sulla solidarietà;
–  afferma e promuove il diritto al lavoro, in particolare nei confronti di quanti sono in cerca di occupazione;
–  garantisce la crescita sociale ed economica determinando le condizioni per uno sviluppo armonico del territorio, compatibilmente con la tutela ambientale;
–  riconosce il ruolo sociale degli anziani valorizzandone l'esperienza, tutelandone i diritti e gli interessi, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
–  afferma e promuove le pari opportunità tra i sessi;
–  tutela e valorizza il ruolo della famiglia anche come nucleo fondamentale della società;
–  promuove ed assume come finalità pubblica, nel l'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali;
–  assicura la salubrità dell'ambiente, attraverso il controllo e l'eliminazione degli inquinamenti, oltreché il corretto smaltimento dei rifiuti;
–  contribuisce a promuovere un'efficace politica sanitaria, realizzando una diffusa educazione alla salute, incentivando ed istituzionalizzando la medicina scolastica, promuovendo un'efficace opera di prevenzione anche mediante campagne mirate, di concerto con le istituzioni scientifiche del territorio,
–  promuove iniziative di lotta contro la tossicodipendenza anche con il coinvolgimento del volontariato;
–  riconosce e tutela i diritti dei portatori di handicap;
–  assume, quale obiettivo prioritario nell'ambito delle sue competenze, la lotta alla mafia ed all'usura. Al fine di tutelare l'immagine della comunità si costituisce, di norma, parte civile nei processi che riguardano amministratori, funzionari, dirigenti o comunque dipendenti comunali per reati connessi alle pubbliche funzioni e cittadini che arrechino danno alla collettività;
–  impronta ogni iniziativa a criteri di democrazia, efficienza e trasparenza nell'interesse della collettività;
–  favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli. S'impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano;
–  diffonde e promuove la cultura. Riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità;
–  attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare l'evasione dell'obbligo scolastico;
–  riconosce nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico ed artistico un obiettivo prioritario;
–  valorizza e promuove lo sport anche come strumento di recupero sociale. Assicura l'accesso agli impianti sportivi comunali a tutti i cittadini;
–  favorisce la formazione dei giovani, il sostegno all'aggregazione spontanea ed organizzata ed alle associazioni di volontariato.
Art. 3
Principi di organizzazione

1.  Il Comune è al servizio del cittadino.
2.  Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.
3.  Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi del Paese un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
4.  Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini e alla vocazione territoriale e commerciale del tessuto urbano.
5.  Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le organizzazioni sindacali, professionali ed imprenditoriali, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali, degli altri servizi pubblici, e degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata.
Art. 4
Sede, emblema e gonfalone

La sede del Comune è ubicata in Piazza Europa.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia l'emblema.
Titolo II
LA PARTECIPAZIONE
Capo I
Informazione e accesso
Art. 5
Diritto di informazione

1.  Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
2.  Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del segretario generale, all'albo pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare sarà reso pubblico, con cadenza almeno semestrale, un bollettino del Comune, il quale conterrà:
–  le relazioni del sindaco rese al consiglio comunale;
–  l'attività consiliare;
–  tutti gli atti a rilevanza generale dell'amministrazione.
Art. 6
Ufficio per le relazioni con il pubblico

Il Comune costituisce un apposito ufficio in modo da fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione, inoltre provvede:
–  a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
–  a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
–  ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
–  a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti, indicando il responsabile del procedimento stesso e, nei casi previsti, il responsabile dell'emanazione dell'atto finale.
Art. 7
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento. I cittadini che ne facciano richiesta hanno diritto al rilascio di copia di atti amministrativi, dietro rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materie di bollo e di diritti di segreteria. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata motivandone entro 10 giorni per iscritto il rifiuto.
2.  Il regolamento:
–  disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso;
–  individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
–  detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Contro le determinazioni amministrative sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, commi 5 e 6, della legge 718/90 n. 241, nonché l'azione prevista dall'art. 28, comma 6, della legge regionale 10/91.
Capo II
Istituti di partecipazione popolare
Art. 8
Partecipazione popolare dei singoli o associati

—  I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali siano:
1.  residenti nel territorio del Comune;
2.  non-residenti, ma esercitano stabilmente nel Co mune la propria attività di lavoro o di studio.
—  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.
—  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative, assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi, nonché alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
—  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggette a verifica e aggiornamento annuale. L'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene nei modi e nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
—  Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
—  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
—  Le associazioni di cui ai commi precedenti sono tenute al rendiconto per spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.
—  Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'Associazionismo", sulla base dei dati forniti dalle associazioni.
—  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
–  la costituzione di consulte;
–  l'esercizio del diritto di udienza;
–  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
–  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.
—  Il Comune riconosce l'apporto del volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e solidarietà.
Art. 9
Consulte

1.  Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.
E' prevista l'istituzione delle seguenti consulte:
–  consulta giovanile;
–  consulta dello sport;
–  consulta degli anziani;
–  consulta dell'economia e del lavoro;
–  consulta per le pari opportunità;
–  consulta per favorire l'integrazione dei portatori di handicap;
–  consulta per l'ambiente.
2.  Il consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera a maggioranza assoluta l'istituzione anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati alla consulta e la durata.
3.  Il consiglio comunale riconosce i Comitati spontanei di quartiere, quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio. I Comitati spontanei di quartiere vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il proprio territorio, nonché per formulare pareri e proposte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale, del piano commerciale e del piano del traffico. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
4.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti può promuovere altri organismi di partecipazione.
Art. 10
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale. A tal fine il sindaco, gli assessori ed i funzionari degli uffici sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art. 11
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo
2.  Il sindaco ha l'obbligo di esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza
Art. 12
Petizioni

1.  Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questione di interessi generali.
2.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la delibera conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata.
Art. 13
Iniziativa popolare

1.  I cittadini, in numero non inferiore a duecento, o tre associazioni iscritte all'albo, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dalla legge.
2.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie indicate nell'art. 15 del presente statuto.
3.  Il consiglio o la giunta, in relazione alle rispettive competenze, deliberano in ordine alla suddetta proposta entro il termine di trenta giorni.
Art. 14
Dei referendum

Il Comune nelle materie di sua esclusiva competenza annuncia ed indice referendum consultivi e propositivi in ordine a questioni di interesse generale.
Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto del referendum.
Il referendum propositivo può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza degli organi del Comune.
Il referendum consultivo può avere ad oggetto la consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.
I referendum sono indetti dal sindaco su richiesta:
1.  del quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale;
2.  del consiglio comunale.
Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione, e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
Il quesito oggetto di referendum è dichiarato accolto se alla consultazione partecipa la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e se la proposta ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 15
Limiti e materie

Non possono essere oggetto di referendum:
–  lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
–  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
–  gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi;
–  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
–  i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
–  i provvedimenti relativi al personale;
–  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
–  gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
–  gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
–  i provvedimenti sanzionatori;
–  i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
–  i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.
Art. 16
Consultazioni popolari

1.  Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitata a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, o in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2.  Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal sindaco su deliberazione della giunta o su determinazione del consiglio, il presidente del consiglio comunale promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
Art. 17
Consultazione popolare per la rimozione del sindaco

1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento.
4.  La consultazione non è valida se non vi prende parte almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
5.  Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 18
Procedimento amministrativo

1.  Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo. A tal fine:
–  adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
–  si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze di servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
–  favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi, fra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero determinati dal contenuto discrezionale dello stesso.
2.  Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Essi hanno diritto:
–  di prendere visione degli atti del procedimento;
–  di presentare memorie scritte e documenti
–  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
–  di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
–  di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti al provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.
Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
Il consiglio comunale determina, inoltre, con appositi regolamenti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto:
–  le modalità di partecipazione e d'intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;
–  i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
–  le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere;
–  le modalità di pubblicità e d'informazione dei cittadini su procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto;
–  le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, nonché per il conferimento di incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 10/93, il criterio di limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione della professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparato tra tutti gli aspiranti all'incarico;
–  le modalità dell'affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall'art. 42 legge regionale 10/93;
–  le modalità per l'istituzione di un albo a cui fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi in economia secondo i suindicati criteri di pubblicità e rotazione.
Art. 19
L'azione popolare sostitutiva

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2.  Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.
3.  L'amministrazione, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge. A tal fine è necessario verificare che l'azione intrapresa dal cittadino non sia dettata da interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4.  Se la giunta ravvisa le condizioni per assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Titolo III
DIFENSORE CIVICO
Art. 20
Difensore civico

1.  Al fine di garantire una più efficace tutela dei cittadini nei confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici è istituito l'ufficio del difensore civico.
2  Il difensore civico è eletto nell'ambito di una rosa di candidati formata a seguito di avviso pubblico mediante manifesto emanato dal sindaco. Le singole candidature, entro trenta giorni dall'affissione del manifesto, possono essere proposte da ogni gruppo consiliare, da almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale, da 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale.
3.  L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati dal regolamento.
4.  Al difensore civico spetta un'indennità di funzione pari a quella prevista per gli assessori.
5.  Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
Art. 21
Funzioni

1.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune.
2.  Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico:
–  con i responsabili degli uffici competenti, accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini;
–  quando il responsabile di un ufficio causa ritardi o gravi impedimenti allo svolgimento delle proprie funzioni, può proporre agli organi competenti la promozione dell'azione disciplinare inviando una comunicazione scritta ai responsabili del procedimento degli uffici o del servizio, indicando le violazioni riscontrate ed i possibili rimedi per eliminarle. Copia della comunicazione viene trasmessa al sindaco;
–  nei limiti e con le prerogative assegnate ai consiglieri comunali, esercita il diritto d'accesso agli atti e documenti,
–  fornisce al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, anche su loro richiesta, elementi di giudizio in relazione ad eventuali disfunzioni riscontrate in specifici settori dell'amministrazione, proponendo interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che le hanno determinate;
–  è tenuto a presentare semestralmente una relazione sull'attività svolta corredata dalle relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità. Il difensore può inviare al sindaco e alla giunta relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui riscontri irregolarità o negligenza negli uffici e nei servizi. Sollecita il consiglio, la giunta o il sindaco nei casi in cui hanno l'obbligo di provvedere ad adottare i provvedimenti di propria competenza, informando in ogni caso il consiglio comunale.
Art. 22
Requisiti

1.  Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio e dotata di provata esperienza giuridico-amministrativa.
2.  Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.
3.  Nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale non abbia intrattenuto rapporti economici e professionali con l'amministrazione comunale negli ultimi cinque anni.
Art. 23
Elezione e durata in carica

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, dopo un anno dall'insediamento del consiglio stesso, a scrutinio segreto e dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei consiglieri comunali, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale.
Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario si procede ad ulteriore votazione cui partecipano i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di consensi; viene eletto chi ottiene la metà più uno dei voti dei componenti il consiglio.
2.  Le modalità di presentazione delle candidature e i criteri per l'ammissibilità delle stesse sono riservati al regolamento.
In sede di prima applicazione del presente statuto e nei casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale, il mandato del difensore civico potrà avere rispettivamente una durata maggiore e minore dei quattro anni normalmente previsti.
3.  Il difensore civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero:
–  per dimissioni;
–  per decadenza, dichiarata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando nel corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità o quando, su richiesta motivata da circostanziate e documentate varie ragioni e, o gravi violazioni di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali o da 150 cittadini residenti o da tre associazioni iscritte all'albo comunale.
4.  Nel caso di cessazione dalla carica prevista dal comma 3, il nuovo difensore civico eletto resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il difensore civico sostituito.
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI
Art. 24
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici possono essere gestiti:
–  in economia;
–  in concessione a terzi;
–  a mezzo di azienda speciale;
–  a mezzo di istituzione;
–  a mezzo di società per azioni, favorendo, nel caso di servizi a rete, la partecipazione degli utenti e dei lavoratori.
2.  Per lo svolgimento di servizi a carattere sovra comunale possono essere stipulati accordi di programma, ovvero possono essere costituiti consorzi con la Provincia regionale di Catania e/o con i Comuni limitrofi.
3.  La forma di gestione è scelta dal consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto dalla giunta. La scelta dovrà osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
Art. 25
Servizi in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando, per dimensione o per natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2.  La decisione di adottare tale forma di gestione è assunta dal consiglio comunale sulla base di una stima analitica dei costi finanziari e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché della indicazione dei mezzi per reperirli.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile.
4.  L'amministrazione può avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati. E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costruire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
Art. 26
Servizi in concessione

1.  Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza, il servizio può essere dato in concessione.
Quando ciò non ne pregiudichi l'efficienza e l'efficacia, il servizio può essere azionato da più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
2.  Il concessionario è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
3.  Il disciplinare di concessione definisce:
–  gli obblighi del concessionario;
–  la durata del rapporto;
–  l'eventuale diritto di prelazione;
–  l'esclusione del rinnovo tacito.
4.  Spetta al dirigente dell'ufficio, cui fa capo il servizio, verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso. Nei casi di grave inadempienza a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'amministrazione.
Art. 27
Aziende speciali

1.  Qualora lo si ritenga opportuno, per servizi a contenuto imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico deve essere costituita un'unica azienda.
2.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che:
–  indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi;
–  individui le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie
–  stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3.  L'azienda ha personalità giuridica ed ha piena autonomia gestionale e patrimoniale. Il consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto delle nuove aziende e stabilisce un termine entro il quale deve essere esaminato dal consiglio di amministrazione. Decorso tale termine lo statuto si intende approvato.
4.  Lo statuto dell'azienda:
–  stabilisce le norme fondamentali relative alla competenza degli organi e al loro funzionamento, in modo da assicurarne l'autonomia imprenditoriale, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
–  prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;
–  disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
5.  E' competenza del consiglio comunale verificare la rispondenza della gestione dell'azienda agli indirizzi impartiti nonché approvare gli atti fondamentali dell'azienda. Detti atti si intendono approvati se entro 20 giorni dal loro ricevimento il consiglio comunale non presenterà osservazioni.
Art. 28
Organi

1.  Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore e il collegio dei revisori.
2.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a cinque, ivi compreso il presidente, sono nominati dal sindaco, tra persone munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa, da valutarsi in base a curriculum sulla base di criteri stabiliti dal consiglio comunale.
Durano in carica quattro anni e possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione o per inefficienza.
3.  Il direttore e l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda; esso viene assunto con contratto di diritto privato.
Art. 29
Attività

1.  Le aziende, di norma, gestiscono i servizi direttamente. In casi adeguatamente motivati possono dare in convenzione o in concessione singole funzioni.
2.  Le aziende non possono costituire società di capitali per lo svolgimento dei compiti loro demandati.
Art. 30
Istituzioni

1.  Per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e sportivi senza rilevanza imprenditoriale, che richiedono tuttavia autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di istituzioni: per ragioni di efficienza e di economicità e per più servizi omogenei viene costituita un'unica istituzione.
2.  Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi, i modi di partecipazione degli utenti, il regime contabile e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento di ogni istituzione, sono contenuti in un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta.
3.  Le istituzioni dispongono di entrate proprie. Esse sono costituite dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi e dalle tariffe dei servizi che le istituzioni stesse provvedono ad accertare e riscuotere.
4.  Il direttore e il personale delle istituzioni sono compresi nella pianta organica del personale comunale. Ad essi si applica il regolamento organico comunale. Le istituzioni possono avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati; è esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
5.  Il bilancio delle istituzioni fa parte del bilancio comunale.
Art. 31
Organi

1.  Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di tre, ivi compreso il presidente, sono nominati dal sindaco, tra persone munite di competenza, nel settore gestionale e amministrativo, da valutarsi in base a curriculum e sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio comunale che non facciano parte del consiglio comunale. Durano in carica quattro anni e possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione o per inefficienza.
3.  Ai componenti del C.d.A., compreso il presidente, viene corrisposta un'indennità o un gettone di presenza la cui entità sarà prevista dal regolamento.
4.  Il direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'istituzione.
Art. 32
Società di capitali

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, per la gestione dei servizi a rete. Nel caso di servizi comuni a più soggetti pubblici, il consiglio può promuovere la costituzione di società a totale capitale pubblico.
2.  Qualora non sia totale, la partecipazione pubblica non può superare l'80 per cento del capitale sociale. Nel caso di servizi a rete, di cui al primo comma, almeno il 10 per cento delle azioni è riservato alla vendita preferenziale agli utenti ed ai lavoratori.
3.  I soci privati sono scelti mediante procedure di evidenza pubblica
4.  Tutte le società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di bilancio.
5.  La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:
–  approva lo statuto societario;
–  determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;
–  individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
–  stima le entrate previste;
–  determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
6.  Lo statuto societario stabilisce:
–  il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del sindaco;
–  le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
–  le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
–  la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune.
7.  Il Comune può partecipare con quote di minoranza a società di capitali, con una solida situazione finanziaria, che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
8.  La partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10 per cento del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione.
Art. 33
Accordi di programma

1.  Nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco promuove, anche a mezzo di conferenze di servizi, la conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate informandone il consiglio comunale.
2.  L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrio, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3.  Il consenso manifestato dal sindaco, o dall'assessore delegato, in sede di conferenza di servizio, nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente vincolante per l'amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere approvate all'unanimità.
Art. 34
Consorzi

1.  Per la gestione comune di uno o più servizi, il Comune puo costituire consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia regionale, secondo le modalità previste dal presente statuto per le aziende speciali.
2.  L'Assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati, che partecipano con responsabilità, commisurata alla quota di partecipazione.
3.  Il Comune è rappresentato dal sindaco o dall'assessore delegato.
Titolo V
GLI ORGANI DI GOVERNO
Art. 35
Organi

Sono organi del Comune di San Giovanni La Punta: il sindaco, la giunta, il consiglio comunale.
Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi.
Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Capo I
Il sindaco e la giunta
Art. 36
Il sindaco

1.  Il sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera popolazione di San Giovanni La Punta.
2.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
3.  Il sindaco adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per statuto, nonché ogni altro provvedimento che la legge non riserva all'esclusiva competenza di altri organi comunali, del segretario generale o dirigenti.
Art. 37
Funzioni e competenze del sindaco

Il sindaco coordina e promuove l'attività dei singoli assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.
Quale capo dell'amministrazione
1.  è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;
2.  convoca e presiede la giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo;
3.  ha la rappresentanza esterna del Comune;
4.  assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo delle comunità;
5.  può delegare ai singoli assessori determinate sue attribuzioni, compresa la rappresentanza in giudizio dell'ente;
6.  richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del consiglio comunale, comunicando al presidente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio stesso;
7.  risponde, anche per tramite di un assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale e nei modi previsti dal regolamento consiliare.
8.  presenta semestralmente una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di fatto di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
9.  indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
10.  vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
11.  emette i provvedimenti di accesso, di occupazione d'urgenza e di espropriazione, di determinazione dell'indennità provvisoria d'espropriazione con le modalità stabilite dalla legge;
12.  può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nella delega, anche per categorie, al segretario generale ed ai funzionari apicali di unità organizzative di massima dimensione;
13.  provvede alle nomine, attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
14.  propone gli indirizzi generali all'azione politica ed amministrativa del Comune;
15.  promuove e coordina l'attività degli organi di Governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
16.  ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;
17.  autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;
18.  dispone la sospensione cautelare dei dipendenti, nei modi di legge;
19.  infligge al personale le sanzioni più gravi della censura, sentito il segretario generale e sentita anche la giunta;
20.  impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;
21.  rilascia i provvedimenti di consenso e di diniego previsti dalla legge e specificati nei regolamenti;
22.  adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
23.  opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell'anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonché le rappresentanze di categorie e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
24.  emette ordinanze per prescrivere alla cittadinanza adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
25.  commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
26.  provvede alla trasmissione al presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari dell'elenco dei provvedimenti e di tutte le determinazioni sindacali adottate, entro 15 giorni;
27.  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi interni e quelli di collaborazione esterna;
28.  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali, attribuite o delegate al Comune.
Art. 38
Poteri di nomina

1.  Il sindaco nomina gli assessori e tra questi il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2.  Attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consente.
3.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
4.  Il numero ed il compenso di detti incarichi sono stabiliti dalla legge.
5.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico da assolvere.
6.  Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.
7.  Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati e gli obiettivi grazie agli stessi conseguiti.
8.  Entro dieci giorni dalla loro adozione, il sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, e di nomina e di revoca, di cui al presente articolo, con i relativi allegati, al consiglio comunale.
9.  Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientalistiche, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.
In ogni caso, dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92 per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale.
Art. 39
La giunta comunale
Norme generali e competenze

1.  La giunta comunale è costituita dal sindaco e dal numero di assessori assegnato al Comune per legge, nominati dal sindaco, secondo le modalità fissate dalle normative vigenti.
2.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
3.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare:
–  approva gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in generale, fatte salve le competenze dalla legge espressamente attribuite al consiglio comunale;
–  approva i progetti relativi ad opere pubbliche e i capitolati di appalto per acquisizione di servizi e forniture;
–  autorizza le spese, che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
–  autorizza le transazioni;
–  provvede ad effettuare storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa rubrica di bilancio;
–  effettua i prelievi dal fondo di riserva;
–  procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale;
–  provvede in ordine al rinnovo dell'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, purché non vengano modificati gli elementi essenziali della convenzione iniziale approvata dal consiglio comunale;
–  provvede all'erogazione di contributi, secondo quanto disposto dai regolamenti di settore;
–  provvede in ordine alle assunzioni e allo stato giuridico ed economico del personale;
–  provvede in ordine alle indennità, ai compensi, ai rimborsi e alle esenzioni agli amministratori, ai dipendenti e a terzi.
4.  La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
5.  La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
6.  La giunta riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Art. 40
Gli assessori

1.  Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2.  Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori d'attività specificamente definiti nelle deleghe predette.
La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
3.  Presentano, almeno semestralmente, al sindaco, una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.
4.  Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, entro sette giorni.
5.  In caso d'inerzia dell'assessore delegato o, comunque, di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sè la relativa competenza.
Il sindaco può altresì sospendere, con provvedimento motivato, l'esecuzione di atti adottati dagli assessori o dai funzionari apicali, investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni nella prima seduta utile.
Art. 41
Norme generali di funzionamento

1.  La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare.
E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco.
Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano per età.
Copia dell'avviso di convocazione e dell'o.d.g. viene trasmessa agli assessori e, per conoscenza, al presidente del consiglio ed ai capi gruppo consiliari, nonché depositata presso la segreteria del Comune ed affissa all'albo pretorio.
3.  Le adunanze della giunta comunale non sono, di norma, pubbliche.
Alle stesse partecipa il segretario generale il quale è anche incaricato della redazione del verbale; per tale scopo egli può comunque designare un funzionario.
4.  Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, ovvero esperti estranei all'amministrazione.
Possono essere altresì invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, nonché rappresentanti di organizzazioni pubbliche e della società civile, il presidente del consiglio comunale e il difensore civico.
5.  Per decisione del sindaco, ove a ciò non ostino particolari ragioni, la giunta può riunirsi in seduta pubblica.
6.  Il segretario generale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta sia trasmessa, con cadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comunale ed ai gruppi consiliari, e che essa sia depositata presso la segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 42
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori ed i funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'o.d.g.
Il sindaco ed i componenti la giunta nonché i funzionari, se richiesti, hanno facoltà d'intervenire nella discussione, nelle forme e modalità fissate dal regolamento.
2.  In occasione delle riunioni del consiglio, il sindaco, o l'assessore da lui delegato provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al consiglio in merito a fatti particolarmente rilevanti verificatisi nell'ambito dell'amministrazione o della comunità ed agli eventuali provvedimenti che, in merito, la giunta ha adottato od intende adottare.
3.  Ogni sei mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato d'attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica cui interviene anche il sindaco, le proprie valutazioni.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale del Comune.
Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi e in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.
Art. 43
Disposizioni comuni

1.  Il sindaco ed i consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina, devono presentare, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute indicando le relative fonti di finanziamento nonché le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
2.  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la segreteria generale del Comune, la situazione reddituale propria e dei famigliari conviventi, quali si evincono dalle relative dichiarazioni dei redditi (imponibili, diritti reali sui beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità percepite per attività prestate in qualità di amministratori o di sindaci di società, etc...).
Capo II
Il consiglio
Art. 44
Funzioni

1.  Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. Le suddette attribuzioni sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini. Con particolare riguardo:
–  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Provincia;
–  agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
–  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
–  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;
–  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
Il consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi comunali.
Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
3.  La funzione di controllo si realizza con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per le attività degli organi, dell'organizzazione operativa del Comune, delle società ed enti che svolgono servizi pubblici o realizzano opere pubbliche, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune.
Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'am ministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Il collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 67 del presente statuto, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
–  segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
–  segnalando aspetti e attuazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
–  sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
–  partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e, nella persona del suo presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.
Competono, inoltre, al consiglio:
–  le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
–  le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
–  la proposizione al sindaco di interrogazioni ed interpellanze;
–  l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine e di richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 45
Norme generali di funzionamento

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta.
Il regolamento disciplina le norme generali di funzionamento del consiglio, secondo quanto dispone il presente statuto.
2  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.
Alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19 comma 5 della legge regionale 7/92, il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
A quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti.
Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrive espressamente per l'approvazione maggioranze speciali di votanti.
I regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, il medesimo stabilisce comunque le modalità di tutte le votazioni.
5.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta.
La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
6.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale, che può essere coadiuvato da un funzionario, preposto alla redazione del verbale.
7.  In ogni caso, il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio così come previsto dalla legge.
8.  Il presidente del consiglio comunale presenta una relazione annuale al consiglio comunale sull'attività svolta dal consiglio, dalle commissioni e dalla presidenza.
9.  Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti od improrogabili.
10.  Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli atti, stabiliti dall'ordinamento degli enti locali vigente; attraverso dette competenze esercita funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
Art. 46
I consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione di voto.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
–  presentare atti ispettivi: interrogazioni ed interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione;
–  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio.
4.  I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5.  Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale, per iscritto.
Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
6.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
7.  ll consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8.  Il consigliere comunale ha il compito di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte.
Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, lo comunica al presidente, affinché venga inserito in verbale l'orario di uscita.
9.  Sarà istituito, secondo le modalità previste dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni.
Art. 47
Accesso dei consiglieri agli atti,
alle informazioni ed ai locali comunali

1.  I consiglieri hanno diritto di:
–  prendere visione dei provvedimenti adottati dall'am ministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
–  ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria per consentire l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e senza che venga intralciato il normale iter burocratico della pratica;
–  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta;
–  ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti, dopo averne presa preventivamente visione.
2.  In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3.  Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
Art. 48
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2.  Il numero minimo dei consiglieri, necessario a formare un gruppo, è stabilito dal regolamento consiliare.
3.  I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4.  Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano per età. Le stesse modalità sono previste per l'elezione del vice-capogruppo.
5.  Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati al presidente del consiglio ed al segretario generale.
Art. 49
Presidente del consiglio

Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. In seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge un vice presidente.
1. Il presidente del consiglio comunale:
–  rappresenta il consiglio;
–  lo convoca e lo presiede;
–  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio e ne fissa la data secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare;
–  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
–  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
–  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
–  vigila sull'esecuzione degli atti. Promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso;
–  qualora ne ravvisi la necessità per il regolare svolgimento dei lavori o su sollecitazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti o speciali, chiede parere legale ad un avvocato scelto dal consiglio. Con apposita delibera la giunta municipale provvederà ad affidare l'incarico in tempi ristretti;
–  informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per voti e in caso di parita di voti tra più consiglieri, dal più anziano di età tra questi.
2.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, il presidente del consiglio si avvale di un apposito ufficio secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 50
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2.  La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono pubblicati, a cura del segretario generale, all'albo pretorio.
Art. 51
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio.
Essa è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione delle riunioni al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
Il presidente terrà conto dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei capigruppo.
I capigruppo consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, a quelle speciali e di indagine.
Alle riunioni della conferenza dei capigruppo deve essere sempre invitato il sindaco il quale potrà delegare, per la partecipazione ai lavori, un componente della giunta.
I gruppi devono poter disporre di locali, attrezzature, servizi e quant'altro previsto dal regolamento ed in ossequio a disposizioni di legge in materia.
ll regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale
Art. 52
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti: il numero, la loro composizione, le loro competenze e l'attività sono disciplinate dall'apposito regolamento. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
2.  I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro trenta giorni dall'elezione del presidente del consiglio.
La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione, proposta per ciascuna commissione, conforme ai criteri indicati dal regolamento.
La nomina dei componenti le commissioni consiliari permanenti avverranno con apposita delibera consiliare, nei modi stabiliti dal regolamento.
Il presidente di ciascuna commissione è eletto nel suo interno, dalla stessa, con le modalità previste dal regolamento.
3.  Le commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti su tutti gli atti di competenza del consiglio.
Il parere sugli atti a loro sottoposti deve essere espresso entro venti giorni. Il regolamento puo prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte, da parte della commissione.
4.  Le commissioni possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al consiglio comunale.
5.  Il regolamento stabilisce i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
6.  Il consiglio può istituire commissioni speciali, formate da consiglieri, nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
7.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori, i quali possono essere chiamati ad intervenire dal presidente della commissione. Intervengono inoltre, su richiesta della commissione, i revisori dei conti ed i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso nonché esperti di cui all'art. 39.
8.  Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne ravvisi la necessita, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.
Il regolamento apposito determina le procedure di lavoro e ne assicura il buon esito grazie all'apporto del personale; inoltre assicura che vengano garantiti sedi e mezzi adeguati.
Art. 53
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio.
2.  La commissione ha la facoltà di sentire il sindaco, gli assessori, il segretario generale, i revisori dei conti, i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
3.  Qualora la commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
4.  La commissione deve concludere i lavori sottoponendo al consiglio una relazione, o più relazioni, proposte dai commissari o da una parte di essi nei tempi previsti dall'apposita delibera di costituzione della commissione.
Art. 54
Iniziative delle proposte

1.  L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta comunale, al sindaco, ai consiglieri, ai cittadini ed alle associazioni con sede nel territorio comunale.
2.  Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento.
Art. 55
Norme generali di funzionamento

Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
Titolo VII
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Capo I
Principi
Art. 56
Ordinamento degli uffici

Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
1.  Accrescere l'efficienza dell'amministrazione, anche mediante lo sviluppo del suo sistema informatico, in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
2.  Razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità del bilancio;
3.  Attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico ed i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di intervento e in diverse aree fra le quali è ripartita l'attività del Comune, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
L'ordinamento interno è informato ai principi del collegamento funzionale delle aree predette, dell'accorpamento, se del caso, di esse secondo criteri di omogeneità, dell'organizzazione del lavoro per obiettivi e per programmi, della responsabilità diretta e personale, ancorché graduata, dei dipendenti, della flessibilità delle strutture e della mobilità del personale.
Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.
Capo II
Il segretario generale
Art. 57
Segretario generale

Il segretario generale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività.
E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il parere in merito alla legittimità della proposta.
Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore, servizio od ufficio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tale fine necessari.
Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, ne assicura la redazione dei verbali secondo le norme stabilite dai relativi regolamenti. A tale scopo può farsi assistere da un funzionario.
Esprime il parere previsto dalla legge in merito alla legittimità degli atti da sottoporre al consiglio comunale. L'espressione del parere di legittimità deve essere effettuata prima dell'invio delle proposte medesime alla competente commissione consiliare permanente.
Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e in particolare le seguenti:
1. roga i contratti nell'interesse del Comune;
2. assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione, da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
3.  adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
4.  sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
5.  ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
6.  adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
Il segretario generale è anche il capo del personale comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale medesimo, della struttura e dei servizi comunali.
Art. 58
Vice segretario

Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario comunale generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni sue proprie e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Esso è a capo del I settore: affari generali ed istituzionali.
Art. 59
Funzioni dei capisettore e dei responsabili dei servizi

1.  Ai funzionari preposti alla direzione di uffici e servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizazione e coordinamento delle risorse umane e strumentali e di controllo. In particolare, ad essi competono:
–  la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
–  l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti;
–  la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, anche riferita al singolo dipendente e l'adozione delle conseguenti iniziative nei confronti del personale;
–  i responsabili delle strutture organiche sono di norma assunti per concorso pubblico per l'accesso dall'esterno e richiesto il possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea. La copertura dei relativi posti può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire: in questo caso l'assunzione avviene con deliberazione motivata della giunta, la quale esporrà al consiglio i motivi della decisione;
–  l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
–  le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza;
–  la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
–  la formulazione di proposte, agli organi di governo, anche ai fini della elaborazione di programmi e direttive;
–  l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalle leggi e dai regolamenti o da deliberazioni comunali.
Essi curano inoltre, nell'esercizio delle loro attribuzioni, che le entrate relative agli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente secondo i termini fissati da leggi, regolamenti o deliberazioni comunali.
2.  La presidenza delle commissioni di gara, l'aggiudicazione nonché la stipulazione dei contratti competono al funzionario preposto al settore interessato, salvo che il regolamento non disponga altrimenti.
Art. 60
Direzione degli uffici

Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.
La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore ai due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia ed efficienza dei servizi.
I dipendenti preposti alle strutture funzionali secondo le articolazioni di piano di organizzazione degli uffici e dei servizi assumono le responsabilità delle relative aree di amministrazione, esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e ne assumono le relative responsabilità, possono essere delegati dal sindaco o dal segretario generale alla firma di atti rientranti nella competenza dei suddetti organi.
Per una migliore funzionalità della struttura amministrativa-burocratica è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei settori o, in mancanza, dei servizi, presieduta dal segretario generale del Comune. Essa si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 61
Formazione e professionalità

L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione professionale, la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
Il sindaco, sentita la giunta, definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale e ne informa le organizzazioni sindacali ed il consiglio.
Per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti, il Comune sollecita appositi finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea, ovvero provvede a finanziare attività di formazione ed aggiornamento con istituzioni universitarie, altre istituzioni pubbliche ed istituti privati di ricerca e formazione ad alto contenuto di professionalità. Può inoltre organizzare direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento nonché conferenze.
Art. 62
Partecipazione sindacale

L'amministrazione informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, di propria iniziativa. Nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, le incontra per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei funzionari nelle stesse materie.
Art. 63
Responsabilità dei capi settore

1.  I funzionari, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi politici fissati dagli organi di governo, sono responsabili:
–  del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;
–  della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi;
–  del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2.  La responsabilità del funzionario viene valutata anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla struttura cui è preposto.
Per una migliore funzionalità della struttura amministrativo-burocratica è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei settori o, in mancanza, dei servizi presieduta dal segretario generale del Comune. Essa si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 64
Responsabilità del personnle

Il personale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nell'ambito del proprio ruolo e degli obiettivi assegnati. E' altresì responsabile, nei confronti dei funzionari, per i carichi di lavoro assegnati e concordati e degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie.
Titolo VIII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 65
Gestione finanziaria

Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
Art. 66
Collegamento fra la programmazione
e il sistema dei bilanci

Il consiglio comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio, redatto in termini di competenza e di cassa, osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio, lo schema di bilancio di previsione per l'anno successivo, da sottoporre all'esame del consiglio stesso. Il bilancio, da depositarsi entro il predetto termine presso il segretario generale, è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da uno schema di bilancio pluriennale, di durata triennale. Copia della proposta di deliberazione e dei relativi allegati viene inviata a tutti i consiglieri nei termini di cui sopra.
Al bilancio di previsione è allegata, altresì, la relazione dei revisori dei conti che attesta l'equilibrio contabile e gestionale.
Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Mancando di tale attestazione, l'atto è nullo di diritto.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione del consiglio stesso. Il bilancio consuntivo è depositato entro il predetto termine presso il segretario generale. Copia della proposta di deliberazione e degli allegati è inviata a tutti i consiglieri nei termini di cui sopra.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta circa le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori dei conti, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto come previsto dalle disposizioni di legge.
Art. 67
Revisori dei conti

La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di revisori, composto ed eletto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge.
Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
I revisori sono rieleggibili per una sola volta. Essi possono essere revocati solo per gravi violazioni del loro dovere d'ufficio, ovvero quando ricorrono motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
I revisori hanno diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente. Essi collaborano con il consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo e possono intervenire alle riunioni della giunta.
I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. A tale scopo redigono apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. In essa esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad accertamenti. Eventuali irregolarità, riscontrate nella gestione dell'ente, sono da essi immediatamente segnalate al consiglio comunale.
I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme della legislazione vigente e del regolamento di contabilità che ne disciplina le funzioni.
Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità: l'organizzazione e il funzionamento del collegio.
Art. 68
Il controllo della gestione

Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
Dopo l'individuazione di eventuali risultati negativi, il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, provvedono alla predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo, programmatico e di ricollocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggior economicità.
Art. 69
Contratti

Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite nell'apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
1.  il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3.  le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, nonché, le ragioni che ne sono alla base.
Art. 70
Gestione e conservazione del patrimonio

La giunta comunale, attraverso apposito ufficio, cura gli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro continuo aggiornamento.
Il sindaco delega ad un assessore la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali disponibili, il quale eseguirà l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative e quant'altro gli sia espressamente demandato.
I beni patrimoniali disponibili possono anche, con motivata deliberazione della giunta, essere concessi in comodato, o alienati anche in relazione alla loro onerosità.
Il ricavato è destinato al reinvestimento e/o al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e patrimonio, dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.
Titolo IX
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 71
Modalità di revisione

Lo statuto può essere sottoposto a revisione su iniziativa della giunta o di un terzo dei consiglieri comunali. La modifica è approvata con la maggioranza prevista per l'approvazione iniziale.
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I

I regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
II

Il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità, redatti in conformità alla disposizioni statutarie, saranno deliberati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 41 del 12 maggio 1997 contenente le modifiche apportate a seguito del parere del CO.RE.CO. centrale prot. n. 10562/10258 del 9 ottobre 1997.

(98.17.942)

Statuto del comune di Acicatena (Provincia di Catania)- Modifiche
______________________________________

Nello statuto del comune di Acicatena, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 gennaio 1994, in seguito alla delibera consiliare n. 9 del 21 gennaio 1998, vistata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 26 febbraio 1998, prot. n. 1118/820, vanno apportate le seguenti modifiche:
–  Sopprimere all'art. 2, comma 5, "la popolazione le operazioni censuarie" perché i dati riportati nello statuto non sono reali e sono suscettibili di continue variazioni quindi il dato riportato non è mai reale.
–  Art. 14, comma 4, modificare dopo "è fissata in quattro anni" con "è quella fissata dalle disposizioni vigenti al momento".
–  Art. 15, comma 4, rigo 3, "è trasmessa al sindaco" sostituire con "è trasmessa al presidente del consiglio".
–  Art. 17, comma 3, rigo 4, "non producono effetti fino alla presa d'atto da parte del consiglio" sostituire con "le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto".
–  Sostituire all'art. 18, comma 1, rigo 2, "è tenuto a designare per iscritto al sindaco" con "è tenuto a designare per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale".
–  Sostituire l'art. 18, comma 2, come segue "Al presidente e ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e supporti tecnico amministrativi. Spetta all'amministrazione designare uno o più impiegati che collaborino con il presidente ed i gruppi consiliari".
–  Sostituire l'art. 19, comma 2, "La conferenza viene convocata e presieduta dal sindaco" con "La conferenza viene convocata e presieduta dal presidente del consiglio".
–  Art. 21 alla fine aggiungere:
Commissioni consiliari permanenti.
Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale.
Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma e entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.
La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.
Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
–  Art. 52, comma 1, rigo 3, sostituire "svolta" con "volta".
–  Art. 52, comma 5, rigo 2, sostituire "nel corso del quinquennio" con "nel corso della legislatura".
(98.17.941)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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