REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 16 MAGGIO 1998 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1998, n. 8.
Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane e/o della pesca, nonché ai consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 5 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997  pag.


DECRETO 12 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 24 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 24 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 23 marzo 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco  pag. 12 


DECRETO 27 marzo 1998.
Approvazione del programma per la riabilitazione e l'integrazione sociale e lavorative dei ciechi pluriminorati  pag. 14 


DECRETO 24 aprile 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina
dei servizi relative al 2° semestre 1997 nell'ambito
delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 4 di Enna, attribuibili per trasferimento.
  pag. 15 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del progetto della Ferrovia circumetnea relativo alla realizzazione di opere in territorio dei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia 
  pag. 16 


DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito B" Giostra - Ritiro - Tremonti  pag. 20 


DECRETO 30 marzo 1998.
Annullamento parziale della delibera del comune di Castiglione di Sicilia relativa all'approvazione del progetto riguardante la strada di collegamento esterna Costa  pag. 24 


DECRETO 31 marzo 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mussomeli  pag. 26 


DECRETO 31 marzo 1998.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una comunità alloggio per handicappati nel comune di Favara  pag. 29 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili  pag. 30 
Nomina del coadiutore del commissario liquidatore del soppresso Consorzio di bonifica del Salito  pag. 32 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Trasformazione della Banca popolare di credito e servizi, con sede in Vittoria, ed adozione del nuovo statuto sociale  pag. 33 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.  pag. 33 
Nomina del commisario liquidatore della società cooperativa SS. Crocifisso di Rifesi, con sede in Burgio.  pag. 33 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio  pag. 33 
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Palermo  pag. 33 
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Caltanissetta  pag. 33 
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Catania  pag. 33 

Assessorato della sanità:
Sostituzione di un componente della Commissione tecnica regionale prevista dal decreto del Ministro per la sanità 28 dicembre 1992  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di porzioni di aree demaniali marittime, site in località Alcamo Marina  pag. 34 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 5 maggio 1998, n. 8792/41.12.
Ricorso straordinario alPresidente della Regione. Versamento della tassa fissa. Modifiche alla circolare 22 maggio 1985, n. 4249/41.12.0.  pag. 34 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 12 maggio 1998, prot. n. 2003.
Indennità compensativa - Presentazione delle istanze anno 1998. Reg. CEE n. 950/97, artt. 17, 18, 19.
  pag. 34 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 309.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative.
  pag. 35 


CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 311
Contratti di formazione e lavoro: approvazione e termine di validità dei progetti di formazione e lavoro.Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro, ipotesi di sostituzione del lavoratore.
  pag. 39 

Assesorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 19 febbraio 1998, prot. n. 3554.
Trasporto di rifiuti - Formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, recentemente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389/97  pag. 50 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

Contributi a scuole ed università siciliane per progetti di studio e di ricerca volti a favorire lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa  pag. 51 


Prezzo di vendita del fascicolo serie speciale concorsi n. 5 del 9 maggio 1998  pag. 51 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 ottobre 1997.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1998, n. 8.
Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane e/o della pesca, nonché ai consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 23;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33;
Uditi i pareri n. 663 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nelle adunanze del 24 giugno e 7 ottobre 1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 febbraio 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la coope-razione, per il commercio, per l'artigianato e per la pesca;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

1.  Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati consorzi, costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali elencate nell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni e sostituzioni ed espressamente classificate nel decreto assessoriale 11 febbraio 1997, n. 186, tra le piccole e medie imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo e tra le piccole e medie imprese della pesca, nonché ai consorzi costituiti esclusivamente tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia, tutti operanti nel territorio della Regione. Per piccola e media impresa si intende quella che abbia un numero di dipendenti non superiore a 50 e consegua un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU, oppure abbia uno stato patrimoniale di importo totale non superiore ai 10 milioni di ECU.
2.  I benefici da erogare da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato Assessorato, in favore delle piccole e medie imprese aderenti ai consorzi sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati e di garanzie sui prestiti, sono ammessi a condizione che l'impresa non benefici di agevolazioni che complessivamente considerate, determinino in capo alla stessa un beneficio economico, valutato in termini di "equivalente sovvenzione lorda attualizzata", non superiore nell'arco di un triennio a 100.000 ECU. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto qualificabile "de minimis", così come disciplinato dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, salvo con si tratti di aiuto approvato dalla CE. In questo caso il beneficio, ancorché qualificabile "de minimis", non va sommato.

Art. 2.
Statuti dei consorzi

1.  Gli statuti e le successive eventuali modificazioni dei consorzi, che usufruiscono dell'integrazione regionale del fondo rischi, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
b)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può, comunque, superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa;
c)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
d)  la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
e)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;
f)  la partecipazione in seno al collegio dei sindaci di un sindaco effettivo designato dall'Assessorato;
g)  la trasmissione all'Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
h)  il versamento, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione, in entrata del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3.
Richiesta di approvazione dello statuto
e di integrazione del fondo rischi

1.  L'istanza, in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata all'Assessorato.
2.  L'istanza deve contenere:
—  dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
—  denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
—  numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
—  elencazione degli istituti di credito convenzionati;
—  oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata e importo del contributo richiesto calcolato tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo articolo 4, comma 2;
—  descrizione della finalità del fondo rischi;
—  elenco della documentazione a corredo.
3.  L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
b)  nel caso in cui la composizione degli organi sociali fosse diversa da quella risultante nell'atto costitutivo, copia autentica del verbale di assemblea, munita degli estremi di deposito presso il registro delle imprese, dal quale risulti la composizione di tali organi;
c)  elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare dell'impresa, nella quale si attesti che il titolare stesso non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, nonché, che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1, comma 1; in tale elenco per ciascuna impresa deve essere indicato:
1)  l'esatta denominazione dell'impresa e la sua sede;
2)  l'importo della quota sociale sottoscritta;
3)  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
4)  l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;
d)  certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ciascuna impresa associata al consorzio che concorra all'impinguamento del fondo rischi;
e)  certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio;
f)  certificato generale del casellario giudiziale dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore del consorzio;
g)  attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale dovrà risultare l'importo depositato e il numero del conto intrattenuto presso il medesimo istituto;
h)  copia autentica delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e/o con le società di locazione finanziaria;
i)  certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non sono in corso procedure concorsuali;
l)  dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
m)  autocertificazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 rese, nei termini e con le modalità indicato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dal legale rappresentante del consorzio, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio e dal direttore del consorzio;
n)  qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio.
4.  Nel caso in cui il consorzio abbia già beneficiato dell'integrazione del fondo rischi e richieda, a causa di modifiche intervenute, l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lett. a), b), e), f), i), l), m), n), del precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 4.
Costituzione fondi rischi

1.  I consorzi costituiscono fondi rischi separati a garanzia delle seguenti operazioni:
—  cessione crediti commerciali;
—  locazione finanziaria per investimenti ad innovazione tecnologica;
—  credito di esercizio.
2.  L'ammontare del contributo della regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto globalmente ed effettivamente versato per tale fine dai soci in ciascun fondo e, comunque, entro i limiti stabiliti in atto in lire 2.000 milioni dall'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; non sono computabili, per la determinazione della integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.
3.  Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale, devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione. Per gli interessi maturati sui fondi rischi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità.

Art. 5.
Erogazione contributi per concorso sugli interessi

1.  L'istanza, in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, intesa ad ottenere l'erogazione da parte della regione dei contributi per concorso sugli interessi deve essere presentata all'Assessorato.
2.  L'istanza deve contenere:
—  dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
—  denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
—  numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
—  oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata, periodo di riferimento e importo complessivo del contributo richiesto, importo del contributo per singolo istituto di credito convenzionato;
—  elenco della documentazione a corredo.
3.  L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)  certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati;
b)  certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio;
c)  certificato generale del casellario giudiziale dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore del consorzio;
d)  dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui ciascuna impresa interessata attesti di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco dell'ultimo triennio, la somma di 100.000 ECU; contestualmente, il titolare dell'impresa deve dichiarare di non avere riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedura per fallimento o concordato preventivo, nonché che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1, comma 1;
e)  copia autentica delle deliberazioni effettuate in sede consortile relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;
f)  certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non sono in corso procedure concorsuali;
g)  bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
h)  qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio.
4.  Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione crediti commerciali, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, una certificazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati.
5.  Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, la certificazione della società di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato.
6.  Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
—  denominazione e sede dell'istituto di credito;
—  denominazione del consorzio convenzionato;
—  estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;
—  periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;
—  bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.
7.  Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:
—  denominazione e sede dell'impresa;
—  ammontare del finanziamento concesso;
—  data di concessione del finanziamento;
—  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
—  numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;
—  numero della rata attuale;
—  importo della rata;
—  quota capitale rimborsata;
—  totale capitale rimborsato;
—  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
—  contributo regionale.
8.  Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato concernente l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere riportati i seguenti:
—  denominazione e sede dell'impresa;
—  ammontare del finanziamento concesso;
—  data di concessione del finanziamento;
—  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
—  quota di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;
—  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
—  contributo regionale.
9.  Il tasso di riferimento delle operazioni creditizie, di cui al presente articolo, non dovrà superare, in relazione a particolari situazioni locali, per più di due punti il prime-rate periodicamente stabilito dall'ABI (Associazione bancaria italiana).
10.  I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie, i contributi per cessione di crediti commerciali e i contributi per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica vanno riversati ai singoli soci ed, in quanto tali, devono risultare esposti in appositi conti del conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi dovrà essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare le relative dichiarazioni fiscali.
11.  Gli elenchi e i tabulati di cui al presente regolamento potranno essere trasmessi all'Assessorato oltre che sotto forma di documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.

Art. 6.
Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

1.  Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, per cessione di crediti commerciali e per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, nonché le istanze di integrazione del fondo rischi devono pervenire all'Assessorato, con plico raccomandato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni stesse. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In sede di prima applicazione del presente regolamento le istanze devono pervenire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
2.  L'Assessorato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'eventuale documentazione integrativa, da richiedere entro lo stesso termine, comunica al consorzio l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio competente. Entro lo stesso termine viene data comunicazione al consorzio dell'eventuale irricevibilità dell'istanza, precisandone le motivazioni.
3.  Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.
4.  La concessione del contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, per cessione di crediti commerciali e per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, nonché l'integrazione del fondo rischi è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5.  Nel caso che lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo del bilancio della Regione, non sia sufficiente a soddisfare le istanze pervenute, si procederà alla ripartizione dei fondi in maniera proporzionale agli importi ritenuti ammissibili a finanziamento per ciascun consorzio.

Art. 7.
Consorzi di garanzia fidi
costituiti tra i soggetti di cui alle lett. b) e c),
art. 1, della legge regionale n. 34/91

1.  Dei consorzi di garanzia fidi che intendano usufruire delle agevolazioni a favore dei propri associati previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dovranno esclusivamente fare parte, in qualità di soci beneficiari di agevolazioni creditizie, i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 34/91.

Art. 8.
Abrogazione di norme

1.  Dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il regolamento emanato con D.P. 26 agosto 1995, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 novembre 1995.

Art. 9.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 16 marzo 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il commercio,  BENINATI 

l'artigianato e la pesca


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 1998.
Reg. n. 1, Atti del governo, fg. n. 147.
(98.19.1019)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 5 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, concernente: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia»;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997, le variazioni occorrenti per l'attuazione della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1997, le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I — Spese correnti
RUBRICA 4 —  COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
Categoria 3 — Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  33657 Oneri di funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510. 
12148208020704001      + 2.250    

CATEGORIA 4 —  Trasferimenti correnti

  33720 Interventi per la realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, con le  
modalità previste dall'art. 12 della predetta legge      + 27.900 L.R. n. 3/98, art. 8.
  33708 Contributi alle imprese per assunzioni di lavoratori a tempo inde- 
terminato      3.000 L.R. n. 3/98, art. 8. 
  33725 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui alla lettera A) dell'art. 1 della medesima legge 
n. 30/97      2.700 L.R. n. 3/98, art. 8. 
  33726 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla let- 
tera B) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      3.000 L.R. n. 3/98, art. 8. 
  33727 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla let- 
tera D) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      7.000 L.R. n. 3/98, artt. 2, 8. 
  33728 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla let- 
tera E) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      7.000 L.R. n. 3/98, artt. 2, 8. 
  33729 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla let- 
tera F) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      1.500 L.R. n. 3/98, art. 8. 
  33730 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla let- 
tera G) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      2.700 L.R. n. 3/98, art. 8. 

(Nuova istituzione)
  33732 Spese per promuovere e finanziarie progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. 
21163208020311001      + 1.000    

(Nuova istituzione)
  33733 Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dall'art. 6 all'art. 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 
11151208020311001      + 1.000    

RUBRICA 5— FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 3 —  Acquisto di beni e servizi

  34076 Spese per lo svolgimento di attività di formazione nelle aziende     3.000 L.R. n. 3/98, art. 8. 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 11 —  Trasferimenti in conto capitale

(Modificata denominazione)
  73752 Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il finanziamento di cantieri di lavoro e per il "Fondo per l'occupazione" di cui all'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 affidato agli enti locali. 
21238308020311001      2.250 L.R. n. 3/98, art. 4. 

Art. 2

Per gli effetti dell'art. 19 della già citata legge regionale n. 3/98 gli incentivi previsti di capitoli indicati nel presente decreto, si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'unione europea.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì l'11 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 196.
(98.15.862)
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DECRETO 12 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.D.L. n. 595, concernente: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000»;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1998, fino al 28 febbraio 1998;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, concernente: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia»;
Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge regionale n. 3/98 che proroga fino al 30 giugno 1998 la durata in carica del Comitato organizzatore Universiade 1997 ed autorizza l'Assessore regionale per il turismo al pagamento delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite mensile di cui all'art. 5 della legge regionale n. 38/96, prestate dai componenti dell'ufficio speciale nel periodo giugno-novembre 1997, quantificando i relativi oneri in lire 520 milioni;
Visto il D.D.L. n. 640, concernente: «Nota di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000» che, in attuazione dell'art. 17 del deliberato legislativo del 23 dicembre 1997 (ex D.D.L. n. 579), ha disposto la riduzione di lire 520 milioni dello stanziamento del cap. n. 87521 ed accantonato tali somme nel pertinente fondo per nuove iniziative legislative (cap. 21257) cod. 1012, per la loro utilizzazione all'atto della promulgazione a conclusione dell'iter legislativo;
Ravvisata la necessità di apportare allo stato di previsione della spesa di cui alla legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni occorrenti per l'attuazione del citato art. 17 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa di cui alla legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO I — Spese correnti
RUBRICA 4 —  SPORT
CATEGORIA 3 — Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  48261 Spese previste dall'art. 17 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 per l'ufficio speciale e per il comitato organizzatore Universiade 1997. 
11141208090503001      + 520 L.R. n. 3/98, art. 17.

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I —  Spese correnti
RUBRICA 4 — BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 —  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. (Spese correnti)      520 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 81.
(98.15.863)
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DECRETO 24 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 fino al 28 febbraio 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura»;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che approva la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge, che prevede interventi a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il D.M. n. 102138, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna alla Regione siciliana la somma di complessive lire 29.841.000.000 per la concessione delle provvidenze contributive di cui al predetto art. 3;
Vista la nota n. 102336 del 4 novembre 1997 del Ministero per le politiche agricole, con la quale viene comunicata la riduzione della predetta assegnazione a lire 24.621.000.000 in attesa della ricostituzione della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1997;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 343 del 26 gennaio 1998, con la quale si propone il riparto della somma di lire 24.621.000.000 per le seguenti finalità:
—  lire 1.284 milioni per contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 185/92;
—  lire 755 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d) e art. 4 della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 1998 al 2002);
—  lire 22.280 milioni per contributi in conto capitale per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/92;
—  lire 302 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi e contributo annuo costante sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la ricostituzione dei capitoli di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 1998 al 2002);
Considerato che la somma di lire 24.621.000.000 risulta versata in data 30 ottobre 1997 sul conto corrente n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato per cui ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II — Spese in conto capitale
RUBRICA 2 —  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 — Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc. (Intervento dello Stato)      24.621.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 4 — MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 —  Trasferimenti in conto capitale

  55474 Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- 
desimi. (Interventi dello Stato)      + 23.564.000.000  
  55475 Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai col- 
tivatori diretti, ecc. (Interventi dello Stato)      + 755.000.000  
  55476 Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio agli istituti od enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc. (Interventi dello 
Stato)      + 302.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 297.
(98.15.865)
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DECRETO 24 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 fino al 28 febbraio 1998;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante: «Disciplina della riproduzione animale»;
Viste le note nn. 24125 del 3 novembre 1997 e 24164 del 4 novembre 1997, con le quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato l'assegnazione rispettivamente per l'anno 1995, a saldo, di lire 101.029.000 e per l'anno 1997 di lire 5.364.442.000, quale anticipazione del contributo a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività relativa alla tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame;
Viste le note nn. 541 e 542 del 29 gennaio 1998, con le quali l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette le citate note ministeriali;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni al fine di consentire l'erogazione dei contributi a favore delle menzionate associazioni provinciali allevatori;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II — Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 —  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 — Trasferimenti correnti

  3245 Assegnazioni varie dello Stato di parte corrente per interventi da effettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le fore- 
ste      + 5.465.471.000 L.R. n. 47/77. art. 8. 

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 6 — ZOOTECNIA E CACCIA
CATEGORIA 4 —  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  16307 Contributi in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali. (Interventi dello Stato) 
11158210100308082      + 5.465.471.000 L. n. 752/86, art. 4; L. n. 30/91. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 299.
(98.15.864)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 marzo 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 87119 del 16 novembre 1990, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1985 la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Misterbianco al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 44.312 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 10ª e 11ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 ottobre 1997, 30 ottobre 1997, 14 novembre 1997, 5 dicembre 1997 e 16 dicembre 1997 dal comune di Misterbianco, secondo il quale occorre allocare le istituende 10ª e 11ª sedi farmaceutiche urbane nelle zone di nuovo insediamento abitativo, carenti di servizio farmaceutico ed interessate da opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 230 del 16 gennaio 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Misterbianco;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Misterbianco (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 44.312;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 9 di cui l'8ª e la 9ª vacanti, di nuova istituzione;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 11.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
—  titolare dr. Fausto Condorelli, via G. Garibaldi n. 380;
—  territorio delimitato dai seguenti confini: punto di incrocio tra via G. Garibaldi e via Roma, sale a nord per via Roma (inclusa), attraversa i binari della F.C.E. e continua per via M. Ammalati (inclusa), incrocia via Verga, la percorre (inclusa) fino ad incrociare via Sturzo, percorre via Verga fino al casello della F.C.E. della strada per S.G. Galermo, dal casello della F.C.E. scende verso piazza Carmine e continua per via F.lli Bandiera (inclusa) fino ad incrociare via G. Garibaldi, percorre verso ovest via G. Garibaldi (inclusa) fino al punto di incrocio con via Roma, punto di partenza.
2ª sede urbana
—  titolare dr. Longo Domenico, via F. Cairoli n. 82;
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dal punto di partenza tra l'incrocio di via Roma e via G. Garibaldi, percorrendo via G. Garibaldi (inclusa), fino all'incrocio con via della Regione, percorrendo via della Regione (inclusa) verso sud ad incrociare via G. Galilei, percorrendo via G. Galilei e attraversando via A. Moro per continuare per la strada comunale Cardillo inclusa fino al prolungamento ideale in direzione sud, fino al confine del territorio del comune di Catania, percorrendo il confine con il territorio di Motta S. Anastasia ad ovest, fino ad incrociare via A.Moro all'altezza del terreno sottostante Poggio Croce, percorrendo piazza XXV Aprile lato ovest (incluso), attraversando via Cairoli ad incrociare via G. Garibaldi, percorrendo via Garibaldi inclusa verso est fino al punto di incrocio con via Roma.
3ª sede urbana
—  titolare dr. Giuseppina Condorelli, via G.Matteotti n. 199;
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Garibaldi e via Roma, percorrendo via Garibaldi (esclusa), verso ovest fino all'incrocio con via Kennedy, percorrendo per via Kennedy (inclusa) fino alle spalle di piazza Pertini, attraversando piazza Mercato e costeggiando la ferrovia fino al casello della C.E. attraversando il casello e percorrendo la strada Pozzo Musumeci (esclusa) fino all'incrocio con la strada Raccomandata, percorrendola (inclusa) fino ad incrociare lo slargo Felis, dallo slargo Felis percorrendo via M. Ammalati verso Misterbianco (incluso) fino all'incrocio con via Verga, dall'incrocio con via Verga percorrendo la delimitazione della prima sede fino al casello della ferrovia, dal casello della ferrovia percorrendo via Roma (inclusa) fino all'incrocio con piazza Carmine, da piazza Carmine scende verso sud per via F. Bandiera fino al punto di partenza.
4ª sede urbana
—  titolare dr. Pasquale Condorelli, via Lenin n. 87.
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Lenin con il p.le fermata AMT verso est lungo il confine ideale con il territorio di Catania fino ad incrociare il prolungamento di via S. Agata, percorrendo via S. Agata (inclusa) fino ad incrociare via Anselmi, percorrendo verso nord via Anselmi (inclusa) fino ad incrociare via G. DiVittorio, percorrendo via G. Di Vittorio (inclusa) fino ad imboccare via F. De Roberto fino al confine del lato ovest della scuola Don Milani (via De Roberto), percorrendo tale confine verso nord ad incrociare via Alvaro, da via Alvaro (inclusa) verso ovest seguendo verso sud la delimitazione con la 7ª sede ad incrociare la ferrovia circumetnea, percorrendola verso est fino al punto di partenza.
5ª sede urbana
— titolare dr. DiLuca Carmelo, via G. Garibaldi n. 680.
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via A. Moro e la linea ideale con il confine del territorio di Motta S. Anastasia percorrendo verso ovest in direzione Paternò via A. Moro fino ad innestarsi con la SS.112, ad incrociare la via Nazionale (Piano Tavola), percorrendo via Nazionale ad incrociare l'inizio di via P. Vasta, dall'incrocio con detta via proseguendo verso nord con il confine ideale con il comune di Camportondo, ad innestarsi con via Della Vinazza, percorrendo detta via ad incrociare la via Raccomandata Sorba, dall'incrocio tra via Della Vinazza e la via Raccomandata Sorba, proseguendo per via Raccomandata Sorba (inclusa) verso sud fino ad imboccare la strada del Pozzo Musumeci, proseguendo da detta strada (inclusa) ed attraversando il casello della F.C.E. alle spalle di piazza Mercato, fino alla via Kennedy (esclusa) ad incrociare via G. Garibaldi, salendo verso nord via Garibaldi (inclusa) ad incrociare via G. Bruno, proseguendo da via G. Bruno (inclusa) fino ad incrociare via F. Cairoli, dall'incrocio con via F.lli Cairoli verso sud fino al punto di partenza.
6ª sede urbana:
—  titolare dr. Matarazzo Luciano, via Torino n. 56;
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Lenin e piazzale AMT verso ovest, percorrendo via Ferrara (inclusa) ad incrociare la strada vicinale Lineri, proseguendo verso sud da tale strada (inclusa) ad incrociare la strada vicinale Pezza Mandra, percorrendo tale strada (inclusa) e costeggiando il confine della X sede fino al confine con il territorio del comune di Catania, proseguendo verso nord tale confine fino al punto di partenza.
7ª sede urbana:
—  titolare dr. Piccione Giuseppe, via Lombardia n. 5;
—  territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra la strada comunale Sorba e la strada comunale Raccomandata, salendo verso nord per la strada comunale Sorba (esclusa) fino all'incrocio con via della Vinazza, proseguendo verso nord ed imboccando la strada comunale Feudotto e continuando verso nord costeggiando il confine con i territori del comune di Camporotondo Etneo e S.P. Clarenza, ed imbocca verso sud via Sciara Grande, percorre detta Strada ad incrociare via Serra Belvedere e via Campanarazzo, proseguendo verso ovest per via Campanarazzo, imbocca via Licciardello, la prosegue fino ad incrociare via Serra Belvedere da detta via (inclusa) fino ad incrociare la strada S.G. Galermo, proseguendo su tale strada in direzione S.G. Galermo fino ad incrociare via Etnea, da via Etnea (inclusa) in direzione sud fino ad incrociare via G. Leopardi con via Di Vittorio, proseguendo da via G. Leopardi (esclusa) lungo la delimitazione con la linea ideale della IV sede ad incrociare la strada vicinale Lineri. Dall'incrocio proseguendo ad ovest e costeggiando la strada ferrata ad incrociare la strada comunale Quartararo, proseguendo per via Quartararo in direzione ovest (inclusa) ad imboccare la strada S.G. Galermo, percorrendo tale strada in direzione Misterbianco (esclusa) e costeggiando i confini con la X, I e III sede fino al punto di partenza.
8ª sede urbana (Belsito nord)
—  vacante già al concorso;
—  territorio delimitato a nord ed a est dalla linea di confine cartografico con i territori di S.G. Galermo e Catania, proseguendo in direzione sud lungo il confine con il comune di Catania fino ad incrociare via delle Viole, da via delle Viole (inclusa) fino ad incrociare via delle Rose, proseguendo per via delle Rose (inclusa) fino ad incrociare via S. Nullo, da via S. Nullo (inclusa) ad incrociare il cavalcavia della tangenziale ovest per S. Gregorio, proseguendo dalla tangenziale fino al punto di partenza.
9ª sede urbana (Poggio Lupo - Maravigna)
—  vacante già al concorso;
—  territorio delimitato a nord dalla linea di confine con il territorio di S.P. Clarenza ad ovest con la linea di confine della VII sede fino ad incrociare la tangenziale ovest con via Etna, proseguendo dalla tangenziale ovest in direzione S. Gregorio fino al confine comunale con Catania.
10ª sede urbana (zona industriale)
—  di nuova istituzione;
—  territorio delimitato: dall'incrocio tra via G. Garibaldi con via delle Regione, attraversando via Garibaldi verso nord e proseguendo per via F.lli Bandiera (esclusa), e piazza Carmine fino ad imboccare la strada per via S. G. Galermo, ad incrociare la strada ferrata della F.C.E. da questo incrocio proseguendo i binari immettendosi su via Verga fino al punto d'incrocio tra la delimitazione con la I e VII sede, da questo punto di incrocio proseguendo lungo la linea di separazione con la VII sede (esclusa) ad incrociare i binari della ferrovia e la delimitazione con la VI sede, proseguendo verso sud fino ad incrociarsi con la strada comunale Quartararo, proseguendo verso est e costeggiando la linea di separazione della VI sede fino al confine del territorio del comune di Catania, proseguendo la linea ideale con il territorio di Catania per ritornare ad imboccare la delimitazione (esclusa) con la II sede per arrivare al punto di partenza.
11ª sede urbana (Belsito sud - San Nullo)
—  di nuova istituzione;
—  territorio delimitato a nord (escluso) con via delle Rose, via delle Viole (esclusa) che separano detta sede con la delimitazione con la VIII sede, proseguendo verso sud e costeggiando il confine con il territorio di Catania fino a rientrare nel territorio di Misterbianco lungo il prolungamento di via S. Agata, proseguendo da via S. Agata (esclusa) lungo il confine (escluso) per detta via e costeggiando la linea di delimitazione (esclusa) della IV sede e della VII sede (esclusa) fino al cavalcavia di via Poggio Lupo, dal cavalcavia di via Poggio Lupo (escluso) e proseguendo per via delle Rose (esclusa) fino al punto di partenza.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Misterbianco per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 23 marzo 1998.
  LEONTINI 

(98.14.732)
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DECRETO 27 marzo 1998.
Approvazione del programma per la riabilitazione e l'integrazione sociale e lavorative dei ciechi pluriminorati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1997, recante modalità e criteri di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle Regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284;
Visto il decreto presidenziale 3 febbraio 1998, con il quale il presidente della Regione ha preposto l'on.le dott. Innocenzo Leontini all'Assessorato regionale della sanità;
Ravvisata la necessità di dare piena e puntuale applicazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato programma per la riabilitazione e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al programma, di cui all'art. 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 1998.
  LEONTINI 

Allegato
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CENTRI
PER LA RIABILITAZIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE
E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI
(LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 284)

Premessa
In attuazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1997, concernente "modalità e criteri di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284", la Regione siciliana presenta al Ministro per la solidarietà sociale il programma biennale degli interventi che la stessa intende attuare, e che, qui di seguito, viene delineato.
Aspetti epidemiologici
Anche se finora una vera e propria indagine su base scientifica non è stata effettuata, dai dati in possesso dell'Unione italiana dei ciechi, risultano oggi residenti nella Regione circa 450 ciechi pluriminorati da zero a cinquanta anni, pressochè uniformemente distribuiti su tutto il territorio regionale. Di questi circa il 10% sarebbe costituito da ciechi, minorati della vista, colpiti da sordità o da gravi limitazioni delle facoltà uditive e/o da gravi disturbi del linguaggio; circa il 75%, e quindi la stragrande maggioranza, da ciechi, minorati della vista, colpiti da neuro lesioni più o meno gravi e da disturbi più o meno gravi della sfera intellettiva, relazionale e comportamentale in generale.
Sono questi i dati epidemiologici sui quali fondare un programma di interventi, secondo lo spirito della legge n. 284 del 1997, che non trascura, pur tenendo conto delle limitate risorse disponibili, nessuna delle esigenze di trattamento, scaturenti dalla complessità del problema, caratterizzato, dall'incidenza delle più svariate patologie e da fasce di età richiedenti metodologie assolutamente diverse e specificatamente mirate.
Analisi dell'esistente
Le uniche strutture che in Sicilia si sono in qualche modo occupate dei ciechi pluriminorati sono:
—  i due istituti dei ciechi operanti in Sicilia: il Florio-Salamone di Palermo e l'Ardizzone Gioeni di Catania, i quali con alterne vicende hanno costituito, nell'ambito delle loro abituali attività istituzionali nuclei o sezioni di ciechi pluriminorati, sottoposti a trattamento a carattere preminentemente educativo-riabilitativo, e, in qualche caso terapeutico-occupazionale. In atto i due istituti assistono complessivamente circa 20 soggetti di varia età, e precisamente: circa 14, l'istituto di Palermo; circa 6, l'istituto di Catania.
Tuttavia gli istituti si sono finora potuti limitare ad interventi a carattere prevalentemente residenziale, senza affrontare, tra l'altro, in termini organici e strategici, il problema dell'integrazione sociale e lavorativa di questi soggetti.
I centri per l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
Tenuto conto della vastità e delle peculiari caratteristiche del territorio siciliano e del gran numero di ciechi pluriminorati esistenti in Sicilia, si prevede la realizzazione di due centri, uno presso l'istituto dei ciechi Ardizzone-Gioeni di Catania, via Etnea, l'altro presso l'istituto dei ciechi Florio-Salamone di Palermo, via Angiò.
I due centri fungeranno da centri pilota per una rete di iniziative sul territorio, che dovranno vedere, a partire dal secondo o terzo anno di attività, il nascere ed il consolidarsi di unità produttive, organizzate in laboratori protetti o in cooperative di produzione.
I due istituti sono in grado di offrire ai nascenti centri locali idonei e sufficienti, bisognosi soltanto di qualche opera di adattamento mentre i laboratori e le cooperative potranno essere ospitati in locali messi a disposizione dagli stessi istituti, o dagli enti locali, o reperiti dagli stessi utenti.
Su base territoriale, faranno capo al centro pilota di Palermo le provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; faranno capo al centro pilota di Catania, le provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Ciascun centro pilota dovrà assistere circa 20 soggetti, articolando i propri servizi in due sezioni operative: la prima, di circa dieci unità, si occuperà di soggetti nell'età dell'obbligo scolastico (da tre a sedici anni circa); la seconda di circa dieci unità, si occuperà di soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico (grosso modo dai sedici ai trent'anni).
La prima sezione operante presso ciascun centro dovrà assicurare:
a) la diagnosi  funzionale, dei soggetti in carico, da formularsi d'intesa con i servizi di base del servizio sanitario e con le istituzioni scolastiche frequentate dagli stessi;
b) l'accoglienza per periodi di osservazione e di verifica, finalizzati anche alla diagnosi funzionale ed al relativo aggiornamento periodico dei soggetti e dei membri delle rispettive famiglie;
c) la consulenza alle famiglie;
d) la residenzialità programmata, in regime di convitto o semi-convitto presso le sedi degli istituti ospitanti;
e) la frequenza della scuola comune per i soggetti convittualizzati, o il necessario sostegno a coloro che frequentano la scuola rimanendo in famiglia;
f) l'assistenza didattica extra-scolastica, anche mediante attività organizzate nelle sedi degli istituti e prevalentemente diretta all'acquisizione di pre-requisiti per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo.
La seconda sezione operante presso ciascun centro dovrà assicurare:
a) la diagnosi funzionale finalizzata all'individuazione delle capacità lavorative dei soggetti e dei percorsi da seguire;
b) l'accoglienza per periodi di osservazione e di verifica, finalizzati anche alla diagnosi funzionale ed al relativo aggiornamento periodico dei soggetti e dei membri delle rispettive famiglie;
c)  la consulenza alle famiglie;
d)  la residenzialità programmata, in regime di convitto-semiconvitto presso le sedi degli istituti ospitanti o in forma di case famiglia o comunità alloggio;
e)  la progettazione e la gestione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo, e la realizzazione di concrete iniziative di lavoro in forma di laboratori protetti e/o di cooperative di produzione sostenuti dalle strutture ospitanti;
f)  l'assistenza domiciliare, per periodi programmati, in relazione a particolari stati di necessità del nucleo familiare del pluriminorato;
g)  la promozione di iniziative finalizzate alla socializzazione dei soggetti in carico, ed in particolare di attività a carattere sportivo, ludico-ricreativo, di drammatizzazione, e l'uso del tempo libero.
Relativamente alle concrete possibilità di inserimento lavorativo dei ciechi pluriminorati, occorre precisare innanzitutto che non tutti potranno acquisire vere e proprie capacità professionali talché bisogna certamente individuare percorsi differenziati. Da una parte, realizzare attività a carattere terapeutico occupazionale, per coloro che non riusciranno ad acquisire vere e proprie attitudini ad un lavoro produttivo, organizzando dette attività in forme di "laboratori protetti" da ospitare stabilmente presso gli stessi istituti; dall'altra realizzare le condizioni operative e di mercato per vere e proprie attività produttive per coloro che dette attitudini riusciranno ad acquisire, organizzando dette attività in forma cooperativistica, con inserimenti sul territorio ed in relazione a concreti sbocchi di mercato.
Standard funzionali
Premesso che i due istituti operanti in Sicilia, a titolo gratuito, dovranno mettere a disposizione degli istituendi centri i necessari locali, ivi compresi gli indispensabili servizi di acqua, luce e riscaldamento, occorre prevedere la seguente dotazione di personale:
1) equipe socio-medico-psico-pedagogica composta da: un neuro psichiatra, uno psicologo, un pedagogista, un medico oculista, un fisiatra, un audiologo, un medico generico ed un assistente sociale; dette figure possono essere reperite, anche in convenzione;
2) personale assistente-educativo: numero cinque assistenti educatori, in rapporto 1 a 2, per un solo turno di lavoro, per la sezione degli scolarizzati; numero 6 assistenti educatori in ragione di 1 a 4 per due turni di lavoro per la sezione dei soggetti oltre l'obbligo scolastico;
3) personale istruttore: numero 5 istruttori o maestri di lavoro, in ragione di 1 a 4, per un turno di lavoro, per ambedue le sezioni;
4) personale riabilitativo: 1 logopedista, 1 ortottista, numero 3 terapisti della riabilitazione psico-motricisti, un infermiere professionale per ambedue le sezioni; detto personale può essere reperito anche in convenzione.
I due istituti, inoltre, dovranno provvedere ai servizi generali e tecnico-manutentivi, ivi compresi: preparazione e distribuzione dei pasti, assistenza notturna, trasporti, pulizia dei locali, ecc.
Per quanto riguarda le attrezzature, gli strumenti di lavoro, le materie prime, i due istituti metteranno a disposizione dei centri quanto già in loro possesso, mentre provvederanno al potenziamento ed ampliamento delle rispettive dotazioni, ed all'acquisizione di nuove tecnologie, secondo i rispettivi programmi annuali di attività.
PIANO FINANZIARIO PER IL PRIMO BIENNIO
PRIMO ANNO

1)  Adattamento locali  L. 200.000.000 

2)  Preparazione ed aggiornamento degli operatori:
200 ore di docenza e materiale occorrente  L. 60.000.000 

3)  Personale con rapporto di lavoro subordinato,
16 x L. 45.000.000  L. 720.000.000 
4) Personale convenzionato, 14 x L. 20.000.000  L. 280.000.000 

5)  Acquisto di attrezzature, strumenti di lavoro,
utensilerie e materie prime  L. 150.000.000 
6)  Attività para-post ed extra-scolastiche e di socializzazione  L. 90.000.000 
  Totale     L. 1.500.000.000 
  per ciascuno dei due centri 

SECONDO ANNO

1)  Aggiornamento del personale  L. 10.000.000 

2)  Personale con rapporto di lavoro subordinato,
16 x L. 45.000.000  L. 720.000.000 
3)  Personale convenzionato, 14 x L. 20.000.000  L. 280.000.000 
4)  Attività para-post ed extra-scolastiche e di socializzazione  L. 90.000.000 
5)  Avviamento di numero 2 centri di lavoro (laboratori o cooperative), ubicate sul territorio  L. 200.000.000 

6)  Acquisto di attrezzature, strumenti di lavoro,
utensilerie e materie prime occorrenti al centro pilota ed ai centri di lavoro  L. 150.000.000 
7)  Indagini di mercato promozioni e pubblicità  L. 50.000.000 
  Totale     L. 1.500.000.000 
  per ciascuno dei due centri 

Per i successivi anni il piano finanziario sarà formulato sulla base dell'esperienza del primo biennio.
(98.14.785)
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DECRETO 24 aprile 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi relative al 2° semestre 1997 nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 4 di Enna, attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato N al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento de medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996, prot. n. 1N10/1904 del 31 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 6005 del 24 febbraio 1998, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha comunicato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel 2° semestre 1997;
Vista la nota prot. n. 5623 del 21 marzo 1998, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna ha comunicato le carenze di medicina dei servizi riferite al 2° semestre 1997;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex UU.SS.LL. e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 2° semestre 1997, nell'ambito territoriale delle Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Agrigento e n. 4 di Enna.
Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 9 di Bivona  Igiene pubblica 1 24 
Medicina fiscale  1 24 
Pediatria  1 24 

Azienda U.S.L. n. 4 diEnna
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 19 di Enna  Medicina di base 1 38 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda U.S.L. di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 1998.
  LEONTINI 

(98.19.992)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del progetto della Ferrovia circumetnea relativo alla realizzazione di opere in territorio dei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legislazione urbanistica nazionale e regionale;
Vista la nota prot. n. 3854 dell'8 giugno 1996, con cui la Ferrovia circumetnea ha trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione, variante, ex art. 7, legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, il progetto relativo all'esecuzione di opere civili propedeutiche e complementari al rinnovo del binario tra Randazzo e Rovittello ed all'eliminazione di passaggio a livello;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 10P/508 del 18 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 1994, reg. n. 1, fg. n. 37, con il quale è stato approvato il progetto costruttivo degli interventi di che trattasi ed è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere;
Vista la delibera n. 71 del 23 agosto 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 4 ottobre 1994, prot. n. 32101, con cui il consiglio comunale di Castiglione di Sicilia esprime parere favorevole alla variante di che trattasi, limitatamente alla parte che interessa il sopracitato comune;
Vista la delibera n. 78 del 7 agosto 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 6 settembre 1994, prot. n. 28954, con la quale il consiglio comunale di Randazzo esprime parere favorevole al progetto di variante di che trattasi;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
 1)  tav.  R 0/0 - relazione generale; 
 2)  tav.  R 0/4 - strumenti urbanistici; 
 3)  tav.  CG - corografia generale; 

 4)  corografia generale, scala 1:100.000 - planimetria localizzazione interventi, scala 1:10.000 - planimetria di progetto degli interventi, scala 1:5.000;
 5)  tav.  ST 1/1 - sezione tipo corpo stradale ferroviario; 
 6)  tav.  ST 1/2 - sezione tipo corpo stradale viario; 
 7)  tav.  ST 1/3 - sezione tipo marciapiede di fermata; 
 8)  tavv.  R1-R2-R3 - stralcio P.R.G. comunale, scala 1:25.000; 
 9)  tav.  R 1 - stralcio P.R.G. comunale - agglomerati urbani, scala 1:10.000 - centro urbano, scala 1:2.000; 
10)  tav.  R 1/1 - planimetria asse principale, scala 1:2.000; 
11)  tav.  R 1/1b - planimetria sistemazione idraulica, scala 1:2.000; 
12)  tav.  R 1/1c - planimetria strada di collegamento, scala 1:500; 
13)  tav.  R 1/2a - profilo asse principale, scala 1:1.000/100; 
14)  tav.  R 1/2b - profilo strada di collegamento, scala 1:500/50; 
15)  tav.  R 1/3a - sezioni trasversali asse principale, scala 1:200; 
16)  tav.  R 1/3b - sezioni trasversali strada di collegamento, scala 1:100; 
17)  tav.  R 1/4a - opere d'arte minori: scatolare 2,50 x 3,00 alla progr. 733,21 ml.; 
18)  tav.  R 1/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
19)  tav.  R 1/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
20)  tav.  R 2/1 - planimetria asse principale, scala 1:2.000; 
21)  tav.  R 2/1b - planimetria sistemazione idraulica, scala 1:2.000; 
22)  tav.  R 2/2 - profilo, scala 1:1.000/100; 
23)  tav.  R 2/3 - sezioni trasversali, scala 1:200; 
24)  tav.  R 2/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
25)  tav.  R 2/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
26)  tav.  R 3/1 - planimetria, scala 1:2.000; 
27)  tav.  R 3/2 - profilo; 
28)  tav.  R 3/3 - sezioni trasversali; 
29)  tav.  R 3/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
30)  tav.  R 3/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
31)  tav.  R 4/1 - planimetria asse principale, scala 1:2.000; 
32)  tav.  R 4/1b - planimetria sistemazione idraulica, scala 1:2.000; 
33)  tav.  R 4/1c - planimetria strada di raccordo con scatolare ferroviario, scala 1:500; 
34)  tav.  R 4/2a - profilo asse principale, scala 1:1.000/100; 
35)  tav.  R 4/2b - profilo strada di raccordo con scatolare ferroviario, scala 1:500/50; 
36)  tav.  R 4/3a - sezioni trasversali asse principale, scala 1:200 - ferroviario, scala 1:100; 
37)  tav.  R 4/3b - sezioni trasversali strada di raccordo con scatolare ferroviario, scala 1:100; 
38)  tav.  R 4/4a - opere d'arte minori: scatolare 2,00 x 2,00 alla progr. 490,95 ml.; 
39)  tav.  R 4/4b - opere d'arte minori: scatolare 5,50 x 5,90 alla progr. 637,90 ml.; 
40)  tav.  R 4/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
41)  tav.  R 4/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
42)  tav.  R 5/1 - planimetria, scala 1:2.000; 
43)  tav.  R 5/1b - planimetria sistemazione idraulica, scala 1:2.000; 
44)  tav.  R 5/2 - profilo, scala 1:1.000/100; 
45)  tav.  R 5/3 - sezioni trasversali, scala 1:200; 
46)  tav.  R 5/4b - opere d'arte minori: scatolare 2,00 x 2,00 alla progr. 415,20 ml.; 
47)  tav.  R 5/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
48)  tav.  R 5/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
49)  tav.  R 6 - stralcio programma di fabbricazione Solicchiata, scala 1:2.000; 
50)  tav.  R 6/1 - planimetria asse principale, scala 1:2.000; 
51)  tav.  R 6/1b - planimetrie sistemazione urbanistica area stazione Solicchiata: stato di fatto e progetto, scala 1:500; 
52)  tav.  R 6/1c - planimetria sistemazione piazzale stazione Solicchiata, scala 1:200; 
53)  tav.  R 6/1d - planimetria sistemazione idraulica piazzale stazione Solicchiata, scala 1:200; 
54)  tav.  R 6/1f - planimetria sistemazione S.P. 64, scala 1:500; 
55)  tav.  R 6/2a - profilo asse principale, scala 1:1.000/100; 
56)  tav.  R 6/1b - sistemazione urbanistica area stazione Solicchiata, scala 1:500; 
57)  tav.  R 6/2b - profili sistemazione S.P. 64, scala 1:500/50; 
58)  tav.  R 6/3a - sezione trasversali asse principale, scala 1:200; 
59)  tav.  R 6/3b - sezioni trasversali sistemazione S.P. 64, scala 1:100; 
60)  tav.  R 6/4a - opere d'arte minori: scatolare 5,50 x 5,90 alla progr. 614,25 ml. - pianta, profili e sezioni; 
61)  tav.  R 6/4h - opere edili: fabbricato viaggiatori - piante, sezioni e prospetti, scala 1:100; 
62)  tav.  R 6/4q - opere edili: autorimessa FCE - piante, sezioni e particolari costruttivi; 
63)  tav.  R 6/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
64)  tav.  R 6/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
65)  tav.  R 7/1 - planimetria, scala 1:2.000; 
66)  tav.  R 7/2 - profilo, scala 1:1.000/100; 
67)  tav.  R 7/3 - sezioni trasversali, scala 1:200; 
68)  tav.  R 7/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
69)  tav.  R 7/8a - planimetria, scala 1:2.000; 
70)  tav.  R 8 - stralcio programma di fabbricazione Rovittello, scala 1:2.000; 
71)  tav.  R 8/1 - planimetria asse principale, scala 1:2.000; 
72)  tav.  R 8/1b - planimetria sistemazione urbanistica area fermata Rovittello, scala 1:500; 
73)  tav.  R 8/1c - planimetria sistemazione a parcheggio area fermata Rovittello e strada di collegamento, scala 1:200; 
74)  tav.  R 8/1d - planimetria sistemazione idraulica area a parcheggio fermata Rovittello, scala 1:200; 
75)  tav.  R 8/2a - profilo asse principale, scala 1:1.000/100; 
76)  tav.  R 8/2b - profilo strada di collegamento, scala 1:50/500; 
77)  tav.  R 8/3a - sezioni trasversali asse principale, scala 1:200; 
78)  tav.  R 8/3b - sezioni trasversali strada di collegamento, scala 1:100; 
79)  tav.  R 8/4b - opere d'arte minori: 1/2 prospetto e 1/2 sezione viadotto; 
80)  tav.  R 8/4e - opere d'arte minori: scatolare 2,00 x 2,00; 
81)  tav.  R 8/4o - opere edili: pensilina viaggiatori - piante, prospetti e sezioni, scala 1:100; 
82)  tav.  R 8/7 - relazione geologica e note geotecniche; 
83)  tav.  R 8/8a - planimetria, scala 1:2.000; 

Vista la nota prot. n. 485 del 25 ottobre 1996, con cui il gruppo XXVIII/DRU, ai sensi dell'art. 58, lett. b), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, trasmette al C.R.U. per le determinazioni di merito la variante di che trattasi;
Vista la nota n. 689 del 16 dicembre 1997, con cui il gruppo XXVIII/DRU trasmette al gruppo XXXIII/DRU il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 551 del 23 ottobre 1997;
Visto il voto n. 551 del 23 ottobre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
—  La gestione commissariale governativa per la ferrovia circumetnea ha in corso un programma di ammodernamento della propria sede ferroviaria, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza ed a migliorare la qualità offerta dall'attuale servizio di trasporto;
—  Per la tratta extraurbana Adrano-Riposto viene prevista la rettifica di alcune tratte del tracciato esistente e l'eliminazione di passaggi a livello, per consentire il transito in sicurezza del nuovo materiale rotabile, costituito da mezzi che consentono di raggiungere velocità più elevate di quelle attualmente di esercizio;
—  Il progetto generale di ammodernamento è stato approvato dal Ministero dei trasporti in data 21 dicembre 1988 con D.M. n. 1151 (54) W 1-1; i lavori in oggetto, che costituiscono uno stralcio funzionale del progetto generale di rinnovo finanziato con fondi previsti dalla legge n. 297/78, hanno riportato il parere favorevole del Comitato per le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto e la definitiva approvazione con decreto dirigenziale n. 10P/508 del 18 febbraio 1994 del Ministero dei trasporti, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.
Le opere sono state già appaltate ed è stato completato l'iter burocratico previsto;
—  La linea ferroviaria interessata dai lavori attraversa i territori dei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia.
Il comune di Randazzo è dotato di P.R.G. approvato nel 1987; il comune di Castiglione di Sicilia è dotato di un programma di fabbricazione approvato nel 1981.
In attuazione della legge regionale n. 65/81 il progetto è stato trasmesso in data 19 marzo 1994 con nota prot. n. 2010 al comune di Castiglione di Sicilia e con nota prot. n. 2011 al comune di Randazzo; i due comuni hanno approvato le opere rispettivamente con delibera di consiglio comunale n. 71 del 23 agosto 1984, e con delibera di consiglio comunale n. 78 del 7 agosto 1994;
—  I lavori in oggetto consistono nella realizzazione di otto rettifiche dell'attuale tracciato ferroviario compreso tra il centro abitato del comune di Randazzo e la borgata Rovittello, sita nel territorio comunale di Castiglione di Sicilia, e nella eliminazione di trentasette passaggi a livello, di cui sette pubblici e trenta privati esistenti nella tratta da rettificare. Le otto rettifiche sono da considerarsi interventi totalmente indipendenti, la cui singola valenza prescinde dalla realizzazione o meno dell'intero progetto;
—  I lavori previsti nel comune di Randazzo consistono:
1.  R1 - Rettifica 1
Tratta ferroviaria ubicata al margine sud-est del centro abitato di Randazzo, per uno sviluppo di ml. 1.526 che comprende sei curve di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 150 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 1.365,90 è caratterizzato planimetricamente da una curva di raggio 1.200 ml., una curva di raggio 500 ml. e due curve di raggio 200 ml.
La nuova sede si sviluppa per la maggior parte in rilevato, a meno della zona centrale realizzata in trincea; planimetricamente è collocata in accostamento alla linea ferroviaria F.S.
Le principali opere d'arte previste in questo tratto sono costituite da:
a)  un sottopasso alla rete ferroviaria;
b)  una stradella parallela da realizzare al fine di dare continuità alla viabilità locale ed accesso ai fondi;
c)  due tombini per smaltimento delle acque meteoriche;
d)  muri di sostegno di altezza massima mt. 3.
Con tale intervento vengono eliminati n. 8 passaggi a livello incustoditi privati e n. 1 passaggio a livello carrabile incustodito pubblico.
—  Tale intervento interessa le aree periferiche del centro urbano di Randazzo comprese tra l'attuale tracciato della F.C.E. e quello delle F.F.S.
Il P.R.G. vigente prevede in tale area, oltre alle fasce a verde di rispetto del vincolo ferroviario, un'area destinata ad edilizia artigianale, un'area a parcheggio, un parco ferroviario.
Il nuovo tracciato si sviluppa prevalentemente entro i limiti della fascia di rispetto della F.F.S. occupando per brevi tratti una porzione della viabilità di accesso dell'area a parcheggio e parte del parco ferroviario previsti dal P.R.G.
Con il nuovo tracciato tutta la fascia compresa tra la linea ferroviaria delle F.F.S. e quella della F.C.E. ricadrà all'interno del vincolo ferroviario.
La rimanente parte del nuovo tracciato ricade in zona destinata a verde agricolo.
2.  R2 - Rettifica 2
Tratta ferroviaria ubicata al margine est del centro abitato di Randazzo, in contrada Calderara, per uno sviluppo di ml. 468 che comprende una curva di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 120 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 451,49, si sviluppa parte in rilevato con quote massime di mt. 7 e parte quasi a livello del piano di campagna.
Unica opera d'arte prevista è un tombino per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Con tale intervento vengono eliminati n. 2 passaggi a livello incustoditi privati.
—  Il P.R.G. vigente destina le aree interessate dall'intervento a fascia di rispetto ferroviario e zona di verde agricolo.
3.  R3 - Rettifica 3
Tratta ferroviaria ubicata dopo l'attuale fermata di Calderara ed a ridosso della S.S. 120, per uno sviluppo di ml. 325, caratterizzata da un'unica curva di raggio 100 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 325,66, è costituito planimetricamente dall'allargamento a raggio 200 ml. dell'attuale curva, sulla stessa area di sedime del tracciato precedente.
Con tale intervento viene eliminato n. 1 passaggio a livello incustodito privato.
—  Il P.R.G. vigente destina le aree interessate dall'intervento a fascia di rispetto ferroviario;
—  I lavori previsti nel comune di Castiglione di Sicilia consistono:
4.  R4 - Rettifica 4
Tratta ferroviaria ubicata a valle del centro abitato di Passopisciaro, per uno sviluppo di ml. 804 che comprende due curve di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 120 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 761,42, è caratterizzato planimetricamente da una curva di raggio 300 ml., una curva di raggio 1.500 ml. ed una curva di raggio 200 ml.
La linea si sviluppa parte in trincea per una profondità massima di mt. 6 e parte in rilevato con un dislivello massimo di mt. 3.
Le principali opere d'arte previste sono costituite da:
a)  un sottopasso;
b)  un sovrapasso;
c)  un tombino per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Con tale intervento vengono eliminati n. 4 passaggi a livello incustoditi privati e n. 1 passaggio a livello incustodito pubblico pedonale.
—  Questa tratta interessa zone E del programma di fabbricazione; non è stata riportata sulla tavola di piano in quanto ricade all'esterno delle aree graficizzate nelle tavole di P.R.G.
5.  R5 - Rettifica 5
Tratta ferroviaria ubicata in contrada Zottorinoto, per uno sviluppo di ml. 584 che comprende due curve di raggio 100 ml. e due curve di raggio 300 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 575, è caratterizzato planimetricamente da due curve di raggio 300 ml.
La linea si sviluppa parte in rilevato con un'altezza massima delle scarpate di mt. 7.
Le principali opere d'arte previste sono costituite da:
a)  un sottopasso pedonale;
b)  un tombino per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Con tale intervento vengono eliminati n. 2 passaggi a livello incustoditi privati e n. 2 passaggi a livello incustoditi pubblici pedonali.
—  Questa tratta interessa zone E del programma di fabbricazione; non è stata riportata sulla tavola di piano in quanto ricade all'esterno delle aree graficizzate nelle tavole di piano.
6.  R6 - Rettifica 6
Tratta ferroviaria ubicata in località Solicchiata, per uno sviluppo di ml. 1.036 che comprende quattro curve di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 200 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 973,70, è caratterizzato planimetricamente da una curva di raggio 200 ml. e da quattro curve di raggio 150 ml.
Questa rettifica rappresenta l'intervento di maggiore consistenza in quanto caratterizzata da un punto incrocio.
Le principali opere d'arte previste in questo tratto sono:
a)  un fabbricato viaggiatori e relativi marciapiedi di fermata;
b)  un fabbricato per ricovero degli autobus aziendali di servizio di interscambio con il centro di Castiglione di Sicilia e comuni limitrofi;
c)  pensiline di attesa e per percorsi al coperto;
d)  costruzione di un tratto di galleria artificiale lungo ml. 41,50 che costituisce il sottovia per la nuova sistemazione della S.P. 64.
Con tale intervento vengono eliminati n. 5 passaggi a livello incustoditi privati e n. 1 passaggio a livello carrabile pubblico.
—  Il suo tracciato, che si sviluppa a ridosso dell'agglomerato urbano di Solicchiata occupa prevalentemente la fascia di rispetto del vincolo ferroviario. Per la rimanente parte ricade in zona E del programma di fabbricazione.
L'autorimessa per ricovero autobus e l'area a parcheggio vengono realizzate in aree di proprietà della F.C.E., in parte attualmente occupate dal fabbricato viaggiatori esistente, di cui viene prevista la demolizione; il nuovo fabbricato viaggiatori viene realizzato a ridosso del previsto parcheggio, nelle aree sottostanti l'attuale sede ferroviaria ed all'interno della fascia di rispetto del vincolo ferroviario.
7.  R7 - Rettifica 7
Tratta ferroviaria ubicata subito prima dell'abitato di Rovittello, per uno sviluppo di ml. 500 che comprende una curva di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 200 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 496,30, è caratterizzato planimetricamente da due curve di raggio 200 ml. con scarpate di controripa di altezza massima mt. 5.
Con tale intervento viene eliminato n. 1 passaggio a livello incustodito privato.
—  Questa rettifica ricade totalmente all'interno della fascia di rispetto ferroviario.
8.  R8 - Rettifica 8
Tratta ferroviaria ubicata al margine dell'abitato di Rovittello, per uno sviluppo di ml. 1.160 che compren-de due curve di raggio 100 ml. ed una curva di raggio 200 ml.
Il nuovo tracciato, lungo complessivamente ml. 926,94, è caratterizzato planimetricamente da una curva di raggio 500 ml. e due curve di raggio 200 ml.
Le principali opere d'arte previste sono costituite da:
a)  una pensilina e relativo marciapiede di fermata con annessa zona viaria per l'interscambio modale con i mezzi gommati;
b)  un viadotto a sette campate per una lunghezza totale di ml. 128 e con altezza massima dal piano di campagna di mt. 8,77; tale viadotto, mantenendosi alla stessa quota della tratta esistente, raccorda le due quote di attacco con una curva a raggio maggiore;
c)  un sottopasso pedonale.
Con tale intervento vengono eliminati n. 8 passaggi a livello carrabile protetto con segnalazione automatica ottico-acustica senza barriere, e n. 1 passaggio a livello carrabile custodito sul posto con barriera.
—  Questa rettifica attraversa le aree limitrofe all'insediamento abitativo della frazione di Rovittello destinate nel programma di fabbricazione in parte a verde agricolo ed in parte a zona C.
Valutato che:
—  Sotto il profilo geologico, nell'area interessata dai lavori, ricadente lungo la fascia pedemontana del versante settentrionale dell'Etna, si hanno esclusivamente terreni di natura vulcanica, rappresentati in prevalenza da lave compatte in grossi banchi e da materiali scoriacei con buone caratteristiche fisico-meccaniche.
Sono assenti elementi morfologici e morfotettonici che possano far prevedere fenomeni di instabilità, elementi che peraltro non si riscontrano nel territorio, caratterizzato da leggera pendenza verso nord, ossia verso la valle del fiume Alcantara.
Le opere da realizzare, consistenti essenzialmente in rettifiche dell'esistente tracciato ferroviario, implicano l'esecuzione di scavi di trincea e di rilevati di varia dimensione, nonché di scatolari, muri di sostegno e tombini per lo smaltimento delle acque.
Le analisi effettuate sui singoli tratti e le previsioni realizzative sia dei tratti in variante che delle relative opere d'arte, generalmente di non grande rilevanza, lasciano prevedere condizioni finali di sicurezza ed assenza di instabilizzazione delle zone interessate dai lavori.
—  Le varianti da realizzare ricadono prevalentemente all'interno delle aree sottoposte a vincolo ferroviario e non apportano significative varianti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
—  L'opera, dichiarata, con decreto dirigenziale n. 10P/508 del 18 febbraio 1994 del Ministero dei trasporti, di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, costituisce parte di un ampio programma di interventi di modernizzazione e potenziamento del sistema infrastrutturale su ferro del comprensorio etneo, che può migliorare la fruizione turistica e contribuire alla rivalutazione delle prospettive economiche dei comuni ricadenti nel territorio compreso tra il fiume Alcantara ed il parco dell'Etna;
—  La commissione, costituita anche da un geologo e da un funzionario della Soprintendenza competente per territorio, ha valutato, anche attraverso verifiche dirette sui luoghi, la compatibilità ambientale delle opere previste con l'assetto territoriale e le caratteristiche ambientali delle aree interessate;
Esprime parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, con le seguenti raccomandazioni:
In riferimento al progetto del tratto indicato R1:
—  che, al fine di salvaguardare il vecchio palmento esistente nell'area, il nuovo tracciato venga traslato più ad est attraverso opportuna modifica del raggio di curvatura della tratta;
In riferimento al progetto del tratto indicato come R6:
—  che nel progetto della nuova stazione di Solicchiata venga conservato l'edificio della preesistente stazione ferroviaria unitamente ai corpi di fabbrica attualmente adibiti a servizi igienici ed a deposito attrezzi per la manutenzione; appare inoltre opportuno assoggettare i suddetti fabbricati ad interventi di ristrutturazione, anche con la eliminazione delle superfetazioni incongrue, al fine di destinarli a servizi di assistenza e ristoro viaggiatori nonché di promozione turistica;
—  che venga disattesa la previsione del corpo di fabbrica da destinare ad autorimessa autobus, ampliando, e risistemando con aree trattate a verde di arredo, l'area a parcheggio;
—  che venga modificata la sezione prevista tra il piazzale sovrastante e la nuova stazione, salvaguardando il muro di contenimento esistente costituito da conci di pietra lavica lavorati a bocciarda;
—  che l'estradosso della galleria artificiale venga piantumato nelle parti non interessate da sede stradale e da suo allargamento;
In riferimento al progetto del tratto indicato come R8:
—  che, fermo restando il tracciato di cui al progetto di massima, nel progetto esecutivo venga concordata con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania la definizione di sagome e materiali di rifinitura.
Si raccomanda inoltre, in fase esecutiva, la predisposizione di opportune verifiche delle caratteristiche litologiche e fisico-meccaniche dei terreni su cui poggeranno le fondazioni delle pile del viadotto, in relazione alle condizioni morfologiche del sito;
In riferimento a tutto il tracciato:
—  che eventuali muri di sostegno, di contenimento e di controripa vengano interrotti da banche ogni 3 mt. di altezza e siano rivestiti in pietrame lavico;
—  che le scarpate ed i rilevati vengano piantumati con essenze vegetali autoctone (ficodindia, ginestre, ecc.);
—  che nel progetto esecutivo venga curato il riuso dei materiali provenienti dai lavori di scavo; eventuali materiali non utilizzati dovranno essere portati a discarica.
Si sottolinea inoltre che, sulle tratte dismesse extraurbane, da un punto di vista giuridico-normativo permane la destinazione degli strumenti urbanistici vigenti a vincolo ferroviario; eventuali transazioni tra il Ministero delle finanze, proprietario delle aree, e terzi, dovranno contenere l'impegno al ripristino dei luoghi.»;
Rilevato che la procedura seguita appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 551 del 23 ottobre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, con le indicazioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 551 del 23 ottobre 1997, il progetto di variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia, relativi all'esecuzione delle opere civili propedeutiche e/o complementari al rinnovo del binario tra Randazzo e Rovittello e all'eliminazione di passaggi a livello, in variante alle previsioni urbanistiche di Randazzo e Castiglione di Sicilia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

La ferrovia circumetnea resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La ferrovia circumetnea ed i comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.13.666)
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DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito B" Giostra - Ritiro - Tremonti.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78 del 21 marzo 1978, con
il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Messina del 16 gennaio 1996, con la quale è stata richiesta l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito B" Giostra - Ritiro - Tremonti, in variante al P.R.G.;
Vista la deliberazione consiliare n. 105/C del 21 aprile 1994, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Messina con decisione n. 21205/20212 del 19 maggio 1994, con la quale è stato adottato il piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito B" Giostra - Ritiro - Tremonti;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti il piano particolareggiato di risanamento di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sono state presentate n. 17 osservazioni ed opposizioni di cui n. 14 entro i termini e n. 3 fuori termini;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Messina n. 77/C del 26 giugno 1995, con la quale il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate;
Vista la nota prot. n. 10176 del 28 marzo 1994, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 473 del 30 aprile 1997 che così recita:
«…Omissis…
Considerato
1)  Sotto il profilo procedurale si rileva:
—  l'adozione del piano particolareggiato denominato "Ambito B" è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. b;
—  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
—  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 105/C del 21 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni e opposizioni al P.P. n. 77/C del 26 giugno 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
2)  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione prot. n. 10176 del 28 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà inoltre tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologo-tecniche esistenti.
Con riferimento alle specifiche zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90 non si rilevano, in base agli studi presentati, incompatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico di tali aree. In ogni caso, le indicazioni del Genio civile vanno recepite interamente.
Lo studio presentato mette in evidenza le varie problematiche geologiche e sismiche esistenti nell'area. La sintesi dello studio è riportata nella carta della suscettibilità. Le indicazioni introdotte in tale carta devono essere seguite, così come quanto indicato specificatamente dal Genio civile. La maggior parte delle zone a rischio, ove è sconsigliata l'urbanizzazione, si rinviene comunque in aree esterne alle specifiche zone di cui agli interventi previsti dalla legge n. 10/90, che sono i soli che vengono condivisi in questa sede. Una zona di "reticolo di faglie" interessa comunque marginalmente una delle porzioni di territorio di possibile ricostruzione. Per questa zona si raccomanda di eseguire ulteriori attenti accertamenti geofisici e geologico-tecnici, evitando la realizzazione di strutture al di sopra delle discontinuità geologiche specificatamente evidenziate.
Secondo il predetto parere, non risultano compatibili la previsione di un fabbricato localizzato nella parte alta del piano, nei pressi degli insediamenti sportivi di progetto, anch'essi ricadenti nell'ambito di una fascia di rispetto per la presenza di una faglia; la previsione di aree destinate a servizi a scala territoriale ricadenti su aree acclivi e su aree interessate da un fitto reticolo di faglie; la previsione di servizi di quartiere nell'area di Tremonti ricadenti in frana o a ridosso di aree in frana; la previsione di un tratto di zona C1 ricadente nell'ambito di un'area interessata da faglie.
3)  Il problema della residenza a Messina, a quasi 90 anni dalla distribuzione della città operata dal sisma del 1908, non è ancora stato compiutamente risolto; infatti, tuttora in numerose zone della città localizzate nelle direttrici del precedente piano Spadaro ed ai margini delle varie fiumare che dai monti Peloritani scendono al mare, resistono agglomerati derivanti dalle baraccopoli sorte all'indomani del terremoto, che negli anni hanno conosciuto diverse vicissitudini che ne hanno a volte dilatato la consistenza, tant'è che secondo i dati del censimento del 1971 le baracche erano ancora 3.444 e in esse abitavano 12.000 persone.
Oggi le zone dove sono presenti le baracche riguardano in particolare il villaggio Aldisio, fondo Fucile, Bordonaro, torrente S. Filippo, Zafferia, Bisconte, Camaro, S. Paolo, S. Luigi, e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale con atto consiliare n. 458/C del 25 luglio 1979 ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale già con legge n. 261/79, in conseguenza della citata deliberazione 458/C/79 ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, difatto avvenuti (fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984 il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
Con la legge regionale n. 10/90 la Regione siciliana, allo scopo di consentire il risanamento delle aree, attualmente occupate dalle baracche, ha demandato al comune di Messina il compito di individuare in base ad un ordine di priorità le aree da risanare, e di delimitare gli ambiti dei relativi piani particolareggiati di attuazione.
Il comune, muovendo dalla suddetta norma, ha inteso delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati in modo da raggiungere l'obiettivo del risanamento delle aree baraccate, così come previsto dalla legge regionale n. 10/90, ritenendo di innescare contestualmente un processo di riqualificazione della periferia urbana, che ha conosciuto nei trascorsi decenni una crescita tumultuosa e disordinata, che al pari di molte altre periferie delle città contemporanee, ha prodotto effetti di degrado economico e sociale.
L'ambito in esame, esteso circa 180 ettari, include zone di edilizia residenziale sia pubblica che privata realizzata fin dal dopoguerra e più recentemente con piani di edilizia economica e popolare.
Appare senz'altro apprezzabile la scelta di utilizzare l'occasione fornita dal risanamento con l'emanazione della legge regionale n. 10/90 per avviare una significativa iniziativa di riqualificazione urbanistica della periferia urbana storicamente degradata sotto l'aspetto fisico e sociale non solo per l'insediamento delle baracche realizzate a seguito del terremoto del 1908 ma anche per la crescita disordinata delle urbanizzazioni, in assenza di adeguate dotazioni di infrastrutture in grado di conferire qualità e dignità urbana.
Tuttavia, tale intervento, programmato in presenza di un quadro territoriale di riferimento costituito dalla variante "Urbani", allo stato attuale si scontra con la mancanza di uno strumento urbanistico generale efficace, essendo stata restituita per rielaborazione totale la variante generale al P.R.G., adottata con la deliberazione consiliare n. 2/C del 6 febbraio 1990.
Pertanto, le previsioni del piano in esame, che afferiscono a fatti più generali come da previsione di servizi a scala territoriale, la rititolazione di zone territoriali omogenee, la previsione di zone di espansione residenziale o di insediamenti produttivi, l'inserimento di zone di verde agricolo, comportano variazioni sostanziali dello strumento urbanistico generale oggi vigente (piano Tekne), che in nessun modo possono essere ricondotte alle variazioni puntuali di cui all'art. 12, comma 7°, lettera b), della legge regionale n. 71/78.
Infatti, il piano particolareggiato in variante non può alterare i rapporti esistenti tra le zone territoriali omogenee mutandone il carico urbanistico, o variando il rapporto tra spazi pubblici o residenziali, in quanto per sua natura dovrebbe essere rivolto innanzitutto a dare coerenza alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Peraltro occorre precisare che tematiche quali il risanamento, la riqualificazione urbanistica attraverso le "centralità" individuate secondo precise strategie, primarie nella variante "Urbani", non sono presenti con altrettanta valenza nel tuttora vigente P.R.G. del 1978.
Di conseguenza il P.R.G. vigente, che risulta ancorato a previsioni di assetto territoriale ormai datate, non appare in grado di supportare adeguatamente nelle connessioni infrastrutturali, interventi di così ampia portata che interessano circa il 40% del territorio comunale urbanizzato.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che siano esaminabili solo le previsioni, peraltro chiaramente individuabili, riconducibili alle zone "R" - aree di risanamento - Unità progettuali integrate denominate: fondo Basile - De Pasquale; via Seminario; viale Giostra; Ritiro; Badiazza, in quanto direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90, che prevedeva la realizzazione di alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, nonché dei centri sociali polifunzionali, da riservare ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare, previa totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.
Al fine di consentire un razionale collegamento dei vari interventi di risanamento con la viabilità principale esistente, si ritiene in questa sede di poter condividere le previsioni delle infrastrutture viarie necessarie alla funzionalità della viabilità prevista dalle unità progettuali integrate evidenziate con linea di colore rosso nella tav. "B2" - "zonizzazione generale".
Per le considerazioni di cui sopra tutte le rimanenti previsioni del piano particolareggiato non possono essere in questa sede esaminate e, pertanto, vanno disattese.
Le rimanenti previsioni non prese in esame in quanto non rientranti nella finalità della legge regionale n. 10/90 e poiché hanno una valenza urbanistica di ordine generale dovranno essere riconsiderate dopo la verifica della loro congruità rispetto al contesto territoriale, in seno alla revisione dello strumento urbanistico generale che il comune di Messina, a seguito delle considerazioni del C.R.U. espresse con il voto n. 876 dell'11 ottobre 1993, avrebbe dovuto già da tempo adottare.
4)  Norme tecniche di attuazione.
In conseguenza a quanto sopra, le norme tecniche di attuazione sono condivise limitatamente agli interventi denominati Unità progettuali integrate del risanamento.
5)  Osservazioni e/o opposizioni
—  Le opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 non vengono prese in considerazione in quanto ricadono all'esterno degli interventi progettuali ritenuti condivisibili;
—  Le opposizioni nn. 6 e 11 sono decise in conformità alle determinazioni assunte dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 77/C del 26 giugno 1995, per le medesime motivazioni.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "B" Giostra - Ritiro - Tremonti, adottato dal consiglio comunale di Messina con atto n. 105/C del 21 aprile 1994, sia meritevole di approvazione, per le motivazioni di cui ai superiori considerata, limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990 e specificatamente agli interventi relativi alle unità progettuali integrate del risanamento di:
1)  fondo Basile - fondo De Pasquale;
2)  via Seminario;
3)  viale Giostra;
4)  villaggio Ritiro;
5)  torrente Badiazza.
Sono, altresì, approvate le infrastrutture viarie esterne alle unità progettuali integrate strettamente funzionali alle medesime così come indicate con linea continua rossa nell'elaborato tav. B2 in scala 1:2.000.»;
Vista la nota prot. n. 6155 del 14 maggio 1997, con la quale questo Assessorato condividendo il suddetto parere del C.R.U., trasmetteva il medesimo al comune di Messina per le controdeduzioni;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Messina n. 25/C del 19 giugno 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il comune di Messina ha controdedotto al voto del C.R.U. n. 473 del 30 aprile 1997;
Visto il voto n. 532 del 24 settembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le controdeduzioni formulate dal comune di Messina sul precedente voto n. 473 del 30 aprile 1997, così si esprime:
«…Omissis…
Quanto sopra il consiglio è del parere di prendere atto di quanto precede, tenuto anche conto che sul piano particolareggiato di risanamento "Ambito B - Giostra - Ritiro - Tremonti" ha già espresso parere n. 473 del 30 aprile 1997.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 473 del 30 aprile 1997 e n. 532 del 24 settembre 1997, e sotto le condizioni di cui alla nota dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 10176 del 28 marzo 1994, è approvato il piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito B" Giostra - Ritiro - Tremonti, adottato con deliberazione consiliare n. 105/C del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità al parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 473 del 30 aprile 1997.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  deliberazione consiliare n. 105/C del 21 aprile 1994;
 2)  deliberazione consiliare n. 77/C del 26 giugno 1995;
 3)  deliberazione consiliare n. 25/C del 19 giugno 1997;
 4)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 10176 del 28 marzo 1994;
 5)  tav.  A1 - planimetria dello stato di fatto con perimetro dell'ambito di intervento, scala 1:2.000; 
 6)  tav.  A2 - stralcio del piano regolatore e della variante generale, scala 1:4.000; 
 7)  tav.  A3 - il piano di zona di E.E.P., scala 1:2.000; 
 8)  tav.  A4 - attività economiche, scala 1:2.000; 
 9)  tav.  A5 - servizi pubblici e raggi di influenza, scala 1:2.000; 
10)  tav.  A6 - valori ambientali ed architettonici, scala 1:2.000; 
11)  tav.  A7 - frazionamento delle proprietà, scala 1:2.000; 
12)  tav.  A8 - altezza degli edifici, scala 1:2.000; 
13)  tav.  A9 - pianta delle coperture, scala 1:2.000; 
14)  tav.  A10 - aree baraccate, scala 1:2.000; 
15)  tav.  A11 - elementi paesaggistici e percettivi, scala 1:2.000; 
16)  tav.  A12 - le aree tematiche, scala 1:2.000; 
17)  tav.  B1 - zonizzazione generale su carta catastale, 1:2.000; 
18)  tav.  B2 - zonizzazione generale, 1:2.000; 
19)  tav.  B3 - disciplina delle zone B, 1:2.000; 
20)  tav.  B4 - unità progettuali integrate degli interventi di risanamento: zonizzazione, 1:1.000; 
21)  tav. B5  - planimetria generale degli interventi di progetto, 1:2.000; 
22)  tav.  B6 - planovolumetrico, 1:1.000; 
23)  tav.  B7.A,B,C - U.P.I. fondo Basile, fondo De Pa squale, 1:500; 
24)  tav.  B8.A,B,C - U.P.I. via Seminario, 1:500; 
25)  tav.  B9.A,B,C - U.P.I. viale Giostra, 1:500; 
26)  tav.  B10.A,B, - U.P.I. ritiro, 1:500; 
27)  tav.  B11.A,B, - U.P.I. torrente Badiazza, 1:500; 
28)  tav.  B12 - unità progettuali integrate degli interventi di risanamento: Abaco delle tipologie edilizie: piante, prospetti, sezioni, 1:200; 
29)  tav.  B13 - normativa tecnica di attuazione: 
  a)  nuovi impianti edilizi urbani; 
  b)  area artigianale e centro commerciale; 
  c)  centro culturale polifunzionale e centro amministrativo; 
  d)  parco urbano ed area dell'isolato 13; 
30)  tav.  B14 - viabilità generale, 1:2.000; 
31)  tav.  B15 - viabilità: individuazione delle se-zioni; 
32)  tav.  B15.A - viabilità: profili stradali; 
33)  tav.  B16 - planimetria dei servizi a rete nelle aree di risanamento, 1:500: 
  a)  fondo Basile, fondo De Pasquale; 
  b)  via Seminario; 
  c)  viale Giostra; 
  d) ritiro; 
  e) torrente Badiazza. 
  Ogni area è articolata nei seguenti elaborati: 
  1)  rete idrica; 
  2)  rete acque bianche; 
  3)  rete acque nere; 
  4)  pubblica illuminazione; 
  5)  rete di distribuzione del gas; 
  6)  rete elettrica; 
  7)  rete telefonica; 
34)  tav.  B17 - relazione tecnica illustrativa con schede di beni culturali ed ambietali; 
35)  tav.  B17.A - relazione tecnica illustrativa IIa; 
36)  tav.  B18 - normativa tecnica di attuazione; 
37)  tav.  B18.B - normativa tecnica di attuazione: viabilità e impianti a rete; 
38)  tav.  B19 - piano particellare degli espropri; 
39)  tav.  B20 - programma economico-finanziario; 

40)  relazione geologico-tecnica;
41)  carta geolitologico-tecnica in scala 1:2.000;
42)  profili geolitologici in scala 1:2.000;
43)  carta dell'acclività in scala 1:2.000;
44)  carta morfologica in scala 1:2.000;
45)  indagini geognostiche;
46)  caratterizzazione sismica;
47)  carta della suscettività.

Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Messina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.15.815)
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DECRETO 30 marzo 1998.
Annullamento parziale della delibera del comune di Castiglione di Sicilia relativa all'approvazione del progetto riguardante la strada di collegamento esterna Costa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Vista la delibera n. 36 del 7 aprile 1988, riscontrata legittima dalla Commissione provinciale di controllo di Catania nella seduta del 30 maggio 1988, prot. n. 29176, con la quale il consiglio comunale di Castiglione di Sicilia ha approvato il progetto della strada esterna Costa;
Vista la nota assessoriale n. 9575/U del 18 luglio 1996, con la quale si restituisce al comune di Castiglione di Sicilia il carteggio relativo alla variante, inerente al progetto ex legge n. 64/86, strada di colle-gamento esterna Costa fra i comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, per irregolarità tecnico-amministrative;
Visto il voto n. 602 del 28 gennaio 1998, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
Premesso
—  Con nota del 18 luglio 1996 prot. n. 9577/U, il gruppo XXVIII dell'Assessorato del territorio e del l'ambiente ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, al comune di Castiglione di Sicilia ed ai progettisti dell'opera pubblica, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Catania, al sindaco del comune di Linguaglossa, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ed alla Presidenza della Regione siciliana, le contestazioni, in riferimento al procedimento tecnico-amministrativo attivato dal comune di Castiglione di Sicilia, per l'annullamento delle deliberazioni e provvedimenti comunali che hanno consentito l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto in violazione delle leggi vigenti e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti del comune di Castiglione di Sicilia e del comune di Linguaglossa;
—  In particolare sono state formulate le seguenti contestazioni:
Contestazioni art. 53, comma 3°, legge regionale n. 71/78. Progetto approvato dal C.C. di Castiglione di Sicilia ed appaltato.
1)  Il progetto approvato ed appaltato relativo alla strada di collegamento tra i comuni di Castiglione di Sicilia ed il comune di Linguaglossa non risulta previsto dallo strumento urbanistico vigente del comune di Castiglione di Sicilia e del comune di Linguaglossa.
2)  La trasformazione della strada rurale esistente, ex tracciato della F.S. circumetnea, in strada principale di collegamento territoriale tra due centri urbani, con caratteristiche di grande viabilità, non rientra tra gli interventi di miglioramento di una strada, effettuati attraverso interventi straordinari di modesta rilevanza in ordine alla rettifica di alcuni tratti e/o ampliamenti irrilevanti della sede stradale, che non mutano le caratteristiche di ruralità della stessa, e, che, pertanto, non sono oggetto di attivazione di alcun procedimento di variante allo strumento urbanistico generale, ex legge regionale n. 71/78.
3)  La strada risulterebbe ubicata per un tratto lungo di perimetro della riserva dell'Alcantara.
4)  Poiché nel merito della documentazione trasmessa dal comune non risultano informative in ordine al parere dell'Ente parco e/o al procedimento di sdemanializzazione del tracciato dell'ex circumetnea, si chiedono chiarimenti in merito per la verifica della regolarità di tutti gli atti propedeutici ai provvedimenti adottati dal comune.
Perizia di variante generale al progetto esecutivo appaltato ex art. 23, comma 8°, legge regionale n. 21/85.
5)  L'approvazione da parte del comune della perizia di variante del progetto appaltato risulta in contrasto con il parere del C.T.A.R. n. 20661 del 9 ottobre 1992, che aveva ritenuto di non poter condividere la soluzione proposta dal comune del nuovo tracciato che comprende la galleria di Km. 1.300 circa.
6)  In merito alla regolarità del procedimento tecnico-amministrativo dell'opera pubblica, si mette in evidenza che, dagli atti trasmessi non risulta che il C.T.A.R., organo competente, abbia approvato successivamente al voto n. 2066 del 9 ottobre 1992 il progetto esecutivo di variante generale ex art. 23, comma 8°, legge regionale n. 21/85;
— Con nota dell'8 agosto 1996, i progettisti dell'opera pubblica, ing. Renato Grecuzzo e ing. Concetto Costa, hanno trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente le controdeduzioni in riscontro alla nota di contestazione dell'Assessorato del territorio e dell'am biente, prot. n. 9577/U "Costa" nel comune di Castiglione di Sicilia;
—  Con nota del 27 agosto 1996, prot. n. 10607/11623, il comune di Castiglione di Sicilia ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente le controdeduzioni in riscontro alla nota di contestazione predetta, conformandosi a quelle formulate dai progettisti ed, in particolare, viene rilevato sostanzialmente quanto segue:
A.1) La strada è stata progettata quale strada comunale di collegamento e la scelta di ripercorrere un tracciato esistente era stata dettata da considerazioni di tipo economico, logistico, funzionale.
A.2)  Il C.T.A.R. nella seduta del 9 ottobre 1992 con voto n. 20661 si espresse sulla proposta di variante formulata dalla Soprintendenza accogliendo la tesi dei progettisti circa l'impercorribilità di tale proposta per una serie di problematiche tecniche, economiche e logistiche.
Il parere negativo del C.T.A.R. è relativo alla proposta di variante della Soprintendenza che nessun riflesso poteva avere ed ha avuto sul progetto.
Il comune non ha mai approvato e non avrebbe potuto approvare né quella né alcuna altra variante così come la D.L. non ha mai messo in esecuzione la cosiddetta "variante generale". Le parti di tracciato eseguite attengono ai tratti iniziale e terminale del progetto lì dove è stato confermato il tracciato originario approvato dal C.T.A.R., riapprovato dalla Soprintendenza e compreso nel progetto appaltato.
La variante definitiva approntata nel 1994 dalla D.L. è stata approvata in forma definitiva dalla Soprintendenza, la quale si è espressa con una serie di pareri distinti per le varie tratte di tracciato per consentire nel contempo il prosieguo dei lavori giacchè a procedura di apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497/39 è stata avviata a lavori già iniziati ed essa si è conclusa con il decreto di vincolo paesaggistico emesso nell'ottobre 1994 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 ottobre 1994).
B)  Per quanto attiene ai "considerato", si rileva che il tracciato viario di cui al progetto originario risulta inserito nelle cartografie degli strumenti urbanistici dei due comuni interessati. La sede ferroviaria fu dismessa parecchi decenni or sono ed il tracciato aveva ormai chiaramente dimostrato la sua vocazione viaria.
In tal senso la sistemazione e l'allargamento del tracciato non costituisce alcuna violazione allo strumento urbanistico.
C.1-01) Il progetto appaltato fu dotato nel 1987 di visto di conformità urbanistica da parte del comune di Castiglione di Sicilia e da parte del comune di Linguaglossa.
C.2-02)  Il tracciato, riconosciuto come strada rurale non risulta trasformato in "strada principale di collegamento… con caratteristiche di grande viabilità" ma in semplice strada comunale con caratteristiche geometriche di strada di VI tipo (vedi norme C.N.R.).
Se poi si tiene conto che il tracciato preesistente aveva caratteristiche ferroviarie, si deduce che le caratteristiche plano-altimetriche erano già ampiamente esaustive delle necessità normative dell'impiego stradale.
C.3-03)  Lo stesso Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto 10 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 ottobre 1991, n. 49, ha istituito la riserva dell'Alcantara e, pertanto, all'epoca di redazione ed approvazione del progetto originario essa non esisteva.
C.3-04)  Il processo di sdemanializzazione attiene al procedimento di acquisizione delle aree di intervento e, pertanto, ad una fase operativa del progetto per la quale l'Amministrazione si è a suo tempo attivata e che non ha attinenza con la materia qui esposta.
D)  Per quanto attiene alle contestazioni sulla perizia di variante, si rileva che:
D.1-5)  Il comune non ha mai approvato la suddetta perizia, si è limitato ad inviarla al C.T.A.R. per il prescritto parere.
La perizia di cui trattasi è un vero e proprio progetto esecutivo di variante sulle cui caratteristiche tecniche il C.T.A.R. non ha espresso alcun parere in quanto con voto n. 22753 del 28 settembre 1994 ha prescritto di assumere, in via prioritaria, la nuova conformità urbanistica e quindi di procedere alla pratica amministrativa di variante urbanistica.
Rilevato:
Il progetto della strada Costa prevede l'allargamento della strada rurale esistente (con larghezza della piattaforma di 4-5 metri), sviluppantesi sull'ex tracciato della ferrovia circumetnea, in strada ordinaria di collegamento dei due comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia con sezione di tipo VI delle norme C.N.R. (con larghezza della piattaforma di m. 8.00).
Allo stato attuale è stato realizzato un tratto con inizio da Linguaglossa verso Castiglione di Sicilia ed un tratto con inizio da Castiglione di Sicilia verso Linguaglossa per uno sviluppo complessivo di circa 1/3 dell'intero collegamento.
I tratti realizzati sono completi con la sola esclusione della pavimentazione e di alcune opere di minimizzazione prescritte dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.
Il tracciato è riportato sulla tavoletta I.G.M. (rilievo grafico 1939 - aggiornamento 1969 - aerofotografie del 1967) in scala 1:25.000, la strada è riportata con una doppia linea (una intera e l'altra tratteggiata) con la dicitura di strada rotabile, senza manutenzione regolare, carreggiabile (2,5 m. ed oltre), (4ª classe); sulla stessa tavoletta I.G.M. esistono i segni convenzionali delle ferrovie, ma nessuno di questi è stato usato per la strada in questione.
Considerato:
— che ai sensi della vigente legislazione urbanistica l'indicazione della rete delle principali vie di comunicazione stradale costituisce contenuto tipico degli strumenti urbanistici generali;
—  che, pertanto, la realizzazione delle opere di viabilità deve procedere in conformità agli strumenti urbanistici generali;
—  che ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti di opere pubbliche, ivi comprese le opere stradali, deve essere preliminarmente accertata la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del sindaco del comune interessato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/72, ora modificato dall'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
—  che in linea di principio, ove sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di inattuabilità dei piani, oppure emergano esigenze di miglioramento dei collegamenti viari appaiono ammissibili nuove previsioni viarie non indicate dagli strumenti urbanistici, subordinatamente al rispetto delle procedure di adozione e approvazione di apposite varianti urbanistiche;
—  che, pertanto, il progetto dei lavori stradali in oggetto, la cui previsione non è specificatamente indicata dagli strumenti urbanistici dei comuni di Castiglione di Sicilia e di Linguaglossa, poteva essere approvato previa l'adozione della relativa variante urbanistica;
—  che, pertanto, la deliberazione consiliare di approvazione del progetto generale n. 36 del 7 aprile 1988 che è alla base di tutti i successivi provvedimenti comunali inerenti l'opera in argomento, è da ritenere illegittima;
— che tuttavia l'annullamento del predetto atto deliberativo, ad avviso del consiglio, non può semplicemente motivarsi con il mero ripristino della legalità violata, quanto invece con la motivata e ponderata valutazione dell'interesse pubblico concretamente perseguito con l'annullamento, posto che parte dei lavori sono stati realizzati (circa 1/3);
— che in ragione del fatto che una parte dei lavori sono realizzati, non si ravvisano motivi di grave danno urbanistico, né l'esigenza di un interesse pubblico, attuale e concreto al totale annullamento dell'atto deliberativo di cui sopra, tenuto anche conto che il tratto viario già realizzato non contrasta con previsioni insediative o di attrezzature, insistendo in parte su un tracciato esistente e in zona omogenea di verde agricolo secondo gli strumenti urbanistici generali dei due comuni ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico che comunque non preclude l'edificabilità; in ogni caso, il tracciato realizzato risulta esterno alla zona di riserva e preriserva all'Alcantara;
—  che per quanto sopra si può procedere all'annullamento parziale della delibera consiliare n. 36 del 7 aprile 1988 del comune di Castiglione di Sicilia, relativamente al tratto di viabilità ancora da realizzare, mantenendo la parte di tracciato già realizzata, di cui si può consentire il completamento funzionale relativamente alle sole opere strettamente essenziali e indispensabili per garantire le opere esistenti.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, esprime parere che la deliberazione consiliare n. 36 del 7 aprile 1988 del comune di Castiglione di Sicilia sia da annullare parzialmente, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Non si può fare a meno di evidenziare che ove mediante le previe procedure di approvazione di variante urbanistica si intenda completare il collegamento funzionale viario tra i due comuni, appare necessario adottare una tipologia stradale B secondo le norme del C.N.R. al fine di non alterare sensibilmente lo stato dei luoghi, tenendo conto della loro particolare valenza paesaggistico-ambientale.
In ogni caso il tracciato non può interferire con la zona di riserva e preriserva dell'Alcantara.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' parzialmente annullata, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le motivazioni contenute nel parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 602 del 28 gennaio 1998, in premessa riportato, la delibera consiliare del comune di Castiglione di Sicilia n. 36 del 7 aprile 1988, relativa all'approvazione del progetto ex legge n. 64/74, strada di collegamento esterna Costa limitatamente al tratto di viabilità ancora da realizzare.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato la delibera n. 36 del 7 aprile 1988, che viene timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Castiglione di Sicilia resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione dell'atto, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.14.772)
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DECRETO 31 marzo 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mussomeli.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 78 del 26 febbraio 1982, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Mussomeli;
Vista la delibera n. 47 del 29 novembre 1996, con la quale il commissario straordinario del comune di Mussomeli ha adottato la variante al P.R.G. relativa al progetto inerente i lavori di consolidamento e recupero paesaggistico della Rocca Annivina con annesso piano d'esproprio, ai sensi della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, art. 1, comma 5°, resa esecutiva dalla segreteria centrale del CO.RE.CO. con decisione n. 16904/15851 del 19 marzo 1996;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Visto che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni, né osservazioni come risulta da attestazione a firma congiunta del sindaco e del segretario datata 18 luglio 1997;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 10/97, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74,
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 589 de 28 gennaio 1998, che così recita:
«…Omissis…
Premesso che:
—  Il comune di Mussomeli è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 78 del 26 febbraio 1982, che destina ad attrezzature di interesse generale: verde, gioco, sport (Zona F) l'area interessata dai lavori di consolidamento previsti in oggetto.
—  Con delibera n. 47 del 29 novembre 1996, resa esecutiva dalla Sezione centrale del CO.RE.CO. con decisione n. 16904/15851 del 19 marzo 1996, il commissario straordinario del comune di Mussomeli ha approvato "in variante al P.R.G. ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recepita dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, il progetto, con annesso piano di esproprio relativo ai lavori di consolidamento e recupero paesaggistico della Rocca Annivina".
—  Dalla richiamata delibera n. 47/96 si evince:
–  che con deliberazione G.M. n. 256 del 5 aprile 1991, resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 21 maggio 1991, n. 685/9394, è stato approvato, ai sensi della legge regionale n. 21/85, il progetto, con annesso piano di esproprio relativo ai lavori di consolidamento e recupero paesaggistico della Rocca Annivina;
–  che sul progetto di che trattasi è stato apposto in data 5 marzo 1991 l'attestato di conformità dell'opera da realizzare agli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e di igiene vigenti in questo comune ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
–  che in sede di verifica dell'attualità del visto di conformità urbanistica, si è rilevato che l'opera di che trattasi è assoggettata ai vincoli preordinati all'espropriazione e che i suddetti vincoli sono scaduti in data 31 dicembre 1993 per effetto dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.
—  L'area interessata dai lavori ricade a nord-est dell'abitato di Mussomeli, in un declivio che va da un massimo di 750 m. s.l.m. in corrispondenza del centro storico ad un minimo di 680 m. s.l.m. a valle della Rocca Annivina.
—  L'area d'intervento è delimitata a nord dell'abitato del centro storico da un muro in c.a. esistente (alto da m. 2 a m. 4 circa) di sostegno alle vie Coffaro e Bosco, a sud-ovest del torrente Indovina ed a nord dalla strada vicinale Piano, in atto non pavimentata e costeggiata da muri di sottoscarpa in c.a. alti da m. 1,50 a 3 m.
—  Oltre alle opere di sostegno già realizzate, è tracciata una via che separa in due l'area e che va da valle (quota 710 m.) a monte (quota 735 m.), non riscontrabile nel P.R.G. ed indicata nella mappa catastale come strada comunale Passo di Mosca.
—  Dalla relazione tecnica allegata al progetto si rileva:
"La necessità di intervenire scaturisce dal manifestarsi di scoscendimenti di detriti e dal crollo di massi dalla parte della Rocca Annivina, nonché dalla improcrastinabile necessità di provvedere al completamento dell'intervento di consolidamento dell'area interessata nel pieno rispetto della località che presenta una notevolissima importanza storica e paesaggistica. Nel contempo, l'intervento di consolidamento deve essere finalizzato anche al recupero paesaggistico della Rocca Annivina che si presenta in particolari condizioni di degrado ambientale… per la presenza di svariate centinaia di metri cubi di sfabbricidi e rifiuti solidi urbani sparsi lungo le pendici della Rocca, nonché a causa delle opere di conglomerato cementizio realizzate a monte ed a valle che deturpano l'armonico collegamento naturale territorio - Rocca Annivina - centro storico".
—  Il progetto individua condizioni diverse per le due parti in cui viene divisa l'area:
"1)  il settore settentrionale, caratterizzato da un pendio scosceso e dalla presenza quasi generalizzata di detriti affioranti;
2)  il settore meridionale, caratterizzato da un appicco roccioso costituito da calcare fortemente fessurato, soggetto a degradazione superficiale, con una morfologia assai accidentata e dalla diffusa presenza di massi calcarei affioranti di diverse dimensioni".
—  Di conseguenza sono previsti interventi di consolidamento differenziati per le due aree, precisamente:
A)  settore settentrionale (pendio scosceso)
–  saranno asportati i detriti, gli sfabbricidi ed i rifiuti solidi urbani;
–  si procederà alla risagomatura morfologica della scarpata con la formazione di terrazzamenti aventi pendenza non superiore al 25% da realizzare mediante muretti di pietrame calcareo a secco (secondo le tecniche costruttive proprie della zona) e riporto di terra vegetale;
–  sarà eseguito l'impianto di essenze arboree e arbustive autoctone e/o naturalizzate, idonee a ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni paesaggistiche della Rocca;
–  verrà effettuato il completamento della parte dell'intervento di consolidamento già realizzato, con il prolungamento di ulteriori metri trenta del muro di contenimento fondato su pali e mediante il rivestimento di tutti i muri in c.a. con lastre di pietra calcarea, al fine di ridurre l'impatto delle opere in c.a. con l'ambiente circostante;
–  nelle strade interne all'area di intervento saranno asportati i detriti esistenti e sarà eseguita la pavimentazione delle stesse in misto stabilizzato addittivato con idonee sostanze chimiche capaci di migliorarne la resistenza;
B)  settore meridionale (appicco roccioso)
–  sarà eseguito il consolidamento delle discontinuità profonde mediante una serie diffusa di ancoraggi con gruppi di tiranti di tipo "passivo" …adeguatamente dimensionati, aventi funzione stabilizzante dell'appicco roccioso in stato di equilibrio precario;… nella parte interessata da blocchi che presentano condizioni di stabilità precaria, determinata da fessurazioni al contorno, si interverrà con l'uso di tiranti di ancoraggio corti…; il consolidamento dell'appicco roccioso a mezzo di micropali assicura la piena salvaguardia dell'ambiente, infatti, la realizzazione dei micropali non comporta alcuna alterazione ambientale;
–  con iniezioni di malta cementizia ad alta resistenza, opportunamente additivata, si procederà a consolidare le parti superficiali dell'appicco roccioso laddove i calcari presentano una struttura brecciforme, mentre, sarà utilizzata la malta di resine epossidiche per la sigillatura e stabilizzazione che interessano blocchi di roccia potenzialmente instabili;
–  saranno rimossi i residui franosi, gli sfrabbricidi ed i rifiuti solidi urbani sparsi sulla parete e saranno asportati i piccoli blocchi rocciosi instabili non recuperabili;
–  laddove le condizioni dei siti lo permettono, sarà effettuata la piantumazione di arbusti cespugliosi che favoriranno un rapido consolidamento e contribuiranno a migliorare le condizioni ambientali.
—  Ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole, ritenendo "compatibile con l'attuale stato dei luoghi dal punto di vista geomorfologico" la riproposizione della destinazione di "zona ad attrezzature urbane: verde, gioco, sport per l'area interessata dal progetto dei lavori in oggetto".
Considerato che:
—  Rispetto alla compatibilità con l'assetto geomorfologico della zona si rileva che, in considerazione di quanto esposto nel progetto e nello studio geologico allegato, l'intervento è finalizzato alla stabilizzazione del versante e, pertanto, tendente a migliorare l'equilibrio geomorfologico dell'area (naturalmente qui prescindendo dagli aspetti di verifica strettamente tecnica che competono ad altri organi). La compatibilità geologico-urbanistica dell'intervento è, quindi, verificata anche in considerazione che altri tipi di destinazione, proprio in relazione alla stabilità dell'area, sono certamente meno indicati. Appare però evidente che l'area non dovrà quindi essere interessata da opere che non sono strettamente quelle indicate per il consolidamento, come opere connesse ad eventuali attrezzature, tra cui anche le sistemazioni viarie, incompatibili con l'attuale configurazione dei luoghi. La stessa stradella esistente dovrebbe solo essere sistemata senza attuare ulteriori tagli, sbancamenti o allargamenti che prevedano modificazioni dell'equilibrio geomorfologico dell'area.
—  Pertanto, date le caratteristiche morfologiche ed urbanistiche dell'area interessata dai lavori di consolidamento, non appare condivisibile la sua destinazione ad "attrezzature pubbliche" del tipo indicato dal P.R.G., ma a seguito della sistemazione l'area stessa va salvaguardata e destinata a "zona di rispetto", non suscettibile cioè di ulteriori trasformazioni.
—  Prima della realizzazione delle opere devono essere acquisiti tutti i pareri ed autorizzazioni previsti per legge.
Quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto dei lavori di consolidamento e recupero paesaggistico della Rocca Annivina, approvato dal comune di Mussomeli con delibera commissariale n. 47/96 ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui ai precedenti considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e con le prescrizioni contenute nel voto del C.R.U. n. 589 del 28 gennaio 1998, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mussomeli relativa al progetto dei lavori di consolidamento e recupero paesaggistico della Rocca Annivina.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
—  relazione tecnica (elab. n. 1);
—  documentazione fotografica (elab. n. 2);
—  disegni;
—  3a corografia, scala 1:25.000;
—  3b delimitazione area di intervento, scala 1:2.000;
—  3c localizzazione interventi;
—  3d particolari e sezioni;
—  relazione geologico-geotecnica;
—  4a relazione geologico-geotecnica;
—  4b carta geolitologica;
—  4c sezione geologica;
—  4d sezioni geognostiche;
—  4e sondaggi meccanici;
—  4f analisi geotecniche di laboratorio;
—  4g schemi parcelle di competenza;
—  studio ambientale (elab. n. 5);
—  analisi dei prezzi (elab. n. 6);
—  elenco prezzi (elab. n. 7);
—  computo metrico estimativo (elab. n. 8);
—  capitolato speciale d'appalto (elab. n. 9);
—  piano particellare d'esproprio (elab. n. 10);
—  delibera commissariale n. 47 del 29 novembre 1996;
—  parere ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 10/97.

Art. 3

Il comune di Mussomeli resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mussomeli per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.14.799)
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DECRETO 31 marzo 1998.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una comunità alloggio per handicappati nel comune di Favara.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 973 del 18 luglio 1987, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Favara;
Vista la delibera del consiglio comunale di Favara n. 33 del 28 marzo 1989, con la quale viene approvato il progetto per la comunità alloggio per handicappati in variante al P.R.G. ed interessante la Z.T.O. "E", resa legittima dalla C.P.C. di Agrigento con decisione n. 22956/16120 dell'8 maggio 1989;
Vista la delibera del consiglio comunale di Favara n. 99 del 12 maggio 1994, con la quale è stata modificata la delibera di C.C. n. 33 del 28 marzo 1989, che erroneamente riportata la Z.T.O. "E" anzicché "C" e successivamente classificata "B2"; resa legittima dal CO.RE.CO. di Palermo con decisione n. 9053/924 del 23 giugno 1994;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione a firma del sindaco e del segretario generale datata 1 marzo 1995, con la quale si certifica che avverso la variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Visto il voto favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 599 dell'11 marzo 1998, che così recita:
«…Omissis…
Considerato:
—  che sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare e tuttavia non può condividersi la ritenuta classificazione a zona B2 dell'area in oggetto in adeguamento alle prescrizioni del decreto n. 973 del 18 luglio 1987 poiché non sussistono per l'area in questione i requisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 per essere classificata quale zona territoriale omogenea B;
—  che la variante in argomento attiene a finalità di rilevante interesse sociale;
—  che per quanto si evince dagli atti comunali e dagli elaborati di progetto, nonché dal sopralluogo effettuato, la variante non appare incompatibile con l'assetto del territorio;
—  che con riferimento al vigente P.R.G. di Favara, la variante non si pone in contrasto con i criteri insediativi del predetto piano, tenuto anche conto della necessità della sua revisione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/91;
—  che la compatibilità sotto il profilo geomorfologico è stata verificata dallo studio geologico allegato al progetto;
— che in linea di massima non sussistono motivi di incompatibilità paesaggistica;
—  che in linea di massima i parametri edilizi di progetto appaiono condivisibili.
Ciò premesso e considerato, è del parere che la variante al P.R.G. di Favara di approvazione di un progetto per la comunità alloggio per portatori di handicap adottata con deliberazioni consiliari n. 33/89 e n. 99/94 sia meritevole di approvazione con la precisazione di cui al precedente considerato.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto, di cui in premessa, in variante al P.R.G. del comune di Favara.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
 1)  relazione tecnica;
 2)  studio geologico e geotecnico;
 3)  stralcio planimetrico 1:2.000;
 4)  piano quotato dell'area interessata 1:100;
 5)  pianta piano rialzato;
 6)  pianta copertura 1:100;
 7)  pianta quotata 1:100;
 8)  prospetti 1:100;
 9)  sezioni 1:100;
10)  assonometria;
11)  particolari costruttivi;
12)  schema impianto elettrico 1:100 (interno);
13)  schema impianto di riscaldamento 1:100;
14)  calcolo di massima delle strutture e esecutivi (n. 2 elaborati distinti);
15)  piano particellare di esproprio;
16)  analisi dei prezzi;
17)  computo metrico estimativo;
18)  capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi (n. 2 elaborati distinti);
19)  stralcio P.R.G. vigente;
20)  stralcio P.R.G. con sopra riportate le variazioni previste;
21)  delibera C.C. n. 33 del 28 marzo 1989;
22)  delibera C.C. n. 99 del 12 maggio 1994;
23)  voto C.R.U. n. 599 dell'11 marzo 1998.

Art. 3

Il comune di Favara resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Favara per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 31 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.14.787)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili.

Con decreto n. 342 del 4 marzo 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha pronunciato l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Cianciana, Casteltermini, Bivona, Calamonaci, Cammarata, di proprietà delle ditte di cui all'elenco allegato sub A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A
Lavori per la demanializzazione dei terreni ricadenti nel territori dei comuni di Cianciana, Casteltermini, Bivona, Cammarata, Calamonaci. Redatta ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, art. 4.
1)  Tambuzzo Angela, nata a Cianciana il 15 luglio 1949 e ivi domiciliata in via S. Gregorio Magno n. 13, comune di Cianciana, foglio 16, part. 132, superficie catastale Ha. 00.34.50, superficie espropriata Ha. 00.34.50, indennità L. 1.552.500, ordinanza n. 15 del 16 novembre 1994;
2)  D'Angelo Salvatore, nato a Cianciana il 15 dicembre 1937 ed ivi domiciliato in via G. Marconi n. 60, comune di Cianciana, foglio 13, part. 197, superficie catastale Ha. 00.26.40, superficie espropriata Ha. 00.26.40; part. 208, superficie catastale Ha. 00.15.80, superficie espropriata Ha. 00.15.80; part. 209, superficie catastale Ha. 00.18.40, superficie espropriata Ha. 00.18.40, indennità L. 2.671.200, ordinanza n. 14 del 16 novembre 1994;
3)  Carchi Giovannina, nata a Cianciana il 5 gennaio 1921 ed ivi domiciliata in via G. Marconi n. 61, comune di Cianciana, foglio 13, part.198 , superficie catastale Ha. 00.17.20, superficie espropriata Ha. 00.17.20; part. 199, superficie catastale Ha. 00.22.10, superficie espropriata Ha. 00.22.10; part. 204, superficie catastale Ha. 00.07.90, superficie espropriata Ha. 00.07.90; part. 205, superficie catastale Ha. 00.08.40, superficie espropriata Ha. 00.08.40; part. 206, superficie catastale Ha. 00.16.00, superficie espropriata Ha. 00.16.00; part. 207, superficie catastale Ha. 00.24.30, superficie espropriata Ha. 00.24.30; part. 355, superficie catastale Ha. 00.00.42, superficie espropriata Ha. 00.00.42, indennità L. 3.658.200, ordinanza n. 13 del 16 novembre 1994;
4)  Vaiana Maria, nata a Cianciana il 12 ottobre 1930 ed ivi domiciliata in via Sal. S. La Corte M.A., comune di Cianciana, foglio 16, part. 134, superficie catastale Ha. 00.60.30, superficie espropriata Ha. 00.60.30, indennità L. 2.713.500, ordinanza n. 12 del 16 novembre 1994;
5)  D'Angelo Salvatore, nato a Cianciana il 15 dicembre 1937 ed ivi domiciliato in via G. Marconi n. 60; D'Angelo Maria, nata a Cianciana il 24 dicembre 1943 ed ivi domciliata in via Largo Stazzone n. 5, comune di Cianciana, foglio 13, part. 141, superficie catastale Ha. 00.35.90, superficie espropriata Ha. 00.35.90; part. 200, superficie catastale Ha. 00.57.00; superficie espropriata Ha. 00.57.00, indennità L. 4.180.500, ordinanza n. 19 del 16 novembre 1994;
6)  Spoto Giuseppe, nato a Casteltermini il 14 maggio 1908 ed ivi domiciliato in via Salita Spoto n. 24, comune di Casteltermini, foglio 47, part. 32, superficie catastale Ha. 00.76.80, superficie espropriata Ha. 00.76.80; part. 33, superficie catastale Ha. 00.35.20, superficie espropriata Ha. 00.35.20, indennità L. 4.300.800, ordinanza n. 20 del 16 novembre 1994;
7)  Taormina Antonino, nato a Cianciana il 3 gennaio 1925 domiciliato a Como, via Borgonico n. 26; Ereddia Giovanna, nata a Cianciana il 17 settembre 1930 domiciliata a Como in via Borgonico n. 26, comune di Cianciana, foglio 13, part. 112, superficie catastale Ha. 00.58.50, superficie espropriata Ha. 00.58.50, indennità L. 2.632.500, ordinanza n. 2 del 5 ottobre 1994;
8)  Taormina Antonino, nato a Cianciana il 3 gennaio 1925 domiciliato a Como in via Borgonico n. 26, comune di Cianciana, foglio 13, part. 114, superficie catastale Ha. 00.45.40, superficie espropriata Ha. 00.45.40, indennità L. 2.043.000, ordinanza n. 1 del 5 ottobre 1994;
9)  Salvo Calogera, nata a Cattolica Eraclea il 19 aprile 1934 ed ivi domiciliata in via G. Marconi n. 65, comune di Cianciana, foglio 33, part. 31, superficie catastale Ha. 03.84.50, superficie espropriata Ha. 03.84.50, indennità L. 17.302.500, ordinanza n. 12 dell'1 settembre 1995;
10)  Tortorici Concetta, Ciccarello Giuseppa e Ciccarello Liborio, nati a Cattolica Eraclea, rispettivamente il 9 marzo 1908 il 22 febbraio 1925 e l'1 settembre 1937 ed ivi domiciliati in via Amato n. 20, comune di Bivona, foglio 68, part. 11, superficie catastale Ha. 04.34.00, superficie espropriata Ha. 04.34.00, indennità L. 19.530.000, ordinanza n. 15 dell'1 settembre 1995;
11)  Salvaggio Antonina, nata a Cattolica Eraclea il 17 dicembre 1931 e ivi domiciliata in via Ballarò n. 42, comune di Cianciana, foglio 27, part. 61, superficie catastale Ha. 00.83.60, superficie espropriata Ha. 00.83.60, indennità L. 3.762.000, ordinanza n. 6 del 17 ottobre 1994;
12)  Dino Antonina, nata a Cianciana il 4 aprile 1938 ed ivi domiciliata in via F. Crispi, comune di Cianciana, foglio 13, part. 153, superficie catastale Ha. 00.04.50, superficie espropriata Ha. 00.04.50; part. 180, superficie catastale Ha. 00.34.30, superficie espropriata Ha. 00.34.30; part. 181, superficie catastale Ha. 00.01.80, superficie espropriata Ha. 00.01.80; part. 181, superficie catastale Ha. 00.01.80, superficie espropriata Ha. 00.01.80; part. 364, superficie catastale Ha. 00.30.60, superficie espropriata Ha. 00.30.60 indennità L. 3.082.500, ordinanza n. 7 del 7 novembre 1994;
13)  Severino Carmela, Severino Vincenzo e Severino Maddalena, nati a Casteltermini rispettivamente il 26 agosto 1926 il 18 febbraio 1930 e il 15 maggio 1937 ed ivi domiciliati in via Volturno n. 8A, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 19, superficie catastale Ha. 01.00.00, superficie espropriata Ha. 01.00.00, indennità L. 4.500.000, ordinanza n. 9 del 7 novembre 1994;
14)  Inglima Grazia, Di Bennardo Elena, Di Bennardo Cruciano Giuseppe, Di Bennardo Rosa, Di Bennardo Pietro, nati a Casteltermini rispettivamente il 30 luglio 1926, il 6 ottobre 1946, il 30 maggio 1956, il 26 settembre 1958, il 3 gennaio 1965 e Di Bennardo Michele, nato ad Agrigento il 27 giugno 1961, domiciliati a Casteltermini in via Diaz n. 101, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 20, superficie catastale Ha. 01.06.40, superficie espropriata Ha. 01.06.40, indennità L. 4.788.000, ordinanza n. 1 del 24 febbraio 1995;
15)  Faldetta Maddalena, nata a Casteltermini il 6 ottobre 1946 ed ivi domiciliata in contrada Curma, comune di Casteltermini, foglio 18, part. 1, superficie catastale Ha. 00.97.60, superficie espropriata Ha. 00.97.60, indennità L. 4.392.000, ordinanza n. 10 del 7 novembre 1994;
16)  Spoto Giuseppe, Spoto Francesco, Spoto Carmela, Spoto Vincenza, Bellino Anna, nati a Casteltermini rispettivamente il 14 maggio 1908, l'8 novembre 1928 il 7 luglio 1944, il 10 maggio 1949 e il 20 gennaio 1922 e ivi domiciliati in via Salita Spoto n. 24, comune di Casteltermini, foglio 31, part. 195, superficie catastale Ha. 00.45.40, superficie espropriata Ha. 00.45.40; part. 196, superficie catastale Ha. 00.11.20, superficie espropriata Ha. 00.11.20; part. 260, superficie catastale Ha. 00.26.30, superficie espropriata Ha. 00.26.30; part. 261, superficie catastale Ha. 00.18.20, superficie espropriata Ha. 00.18.20, indennità L. 4.314.300, ordinanza n. 18 del 16 novembre 1994;
17)  Bavuso Concetta, nata a Cianciana il 16 luglio 1940 ed ivi domiciliata in via Ancona n. 12, comune di Cianciana, foglio 13, part. 185, superficie catastale Ha. 00.47.50, superficie espropriata Ha. 00.47.50; part. 233, superficie catastale Ha. 00.07.40, superficie espropriata Ha. 00.07.40, indennità L. 2.315.100, ordinanza n. 17 del 16 novembre 1994;
18)  Pendino Antonino, nato a Cianciana il 16 ottobre 1929 ed ivi docmiciliato in via Arcuri n. 20, comune di Cianciana, foglio 13, part. 306, superficie catastale Ha. 00.20.30, superficie espropriata Ha. 00.20.30; part. 311, superficie catastale Ha. 00.30.20, superficie espropriata Ha. 00.30.20, indennità L. 2.725.500, ordinanza n. 16 del 16 novembre 1994;
19)  Ciaravella Domenico, nato a Cianciana il 22 aprile 1933 ed ivi domiciliato in via Vasile n. 33, comune di Cianciana, foglio 16, part. 152, superficie catastale Ha. 00.53.00, superficie espropriata Ha. 00.53.00, indennità L. 2.385.000, ordinanza n. 23 del 29 novembre 1994;
20)  Tambuzzo Vincenzo e Conti Giovanna, nati a Cianciana, rispettivamente il 20 ottobre 1918, l'8 novembre 1921 ed ivi domiciliati in via Vasile n. 56, comune di Cianciana, foglio 13, part. 339, superficie catastale Ha. 00.24.10, superficie espropriata Ha. 00.24.10; foglio 16, part. 141, superficie catastale Ha. 00.14.40, superficie espropriata Ha. 00.14.40, indennità L. 1.732.500, ordinanza n. 22 del 29 novembre 1994;
21)  Tambuzzo Vincenzo, nato a Cianciana il 20 ottobre 1918 ed ivi domiciliato in via Vasile n. 56, comune di Cianciana, foglio 13, part. 393, superficie catastale Ha. 00.19.70, superficie espropriata Ha. 00.19.70; part. 394, superficie catastale Ha. 00.17.20, superficie espropriata Ha. 00.17.20; foglio 16, part. 272, superficie catastale Ha. 00.89.00, superficie espropriata Ha. 00.89.00, indennità L. 5.961.000, ordinanza n. 40 del 24 novembre 1995;
22)  Conti Giovanna, nata a Cianciana l'8 novembre 1921 ed ivi domiciliata in via Vasile n. 56, comune di Cianciana, foglio 13, part. 128, superficie catastale Ha. 00.38.20, superficie espropriata Ha. 00.38.20, indennità L. 1.719.000, ordinanza n. 21 del 29 novembre 1994;
23)  Callari Benedetto, Callari Antonina, Callari Maria Giuseppa, Callari Giuseppe, Callari Carmelo, Callari Calogera, nati tutti a Casteltermini rispettivamente il 6 ottobre 1937, il 15 aprile 1940, il 9 dicembre 1942, il 7 luglio 1945, il 27 luglio 1948, il 28 ottobre 1950 e Callari Angelo, nato ad Agrigento il 2 marzo 1963, comune di Casteltermini, foglio 50, part. 118, superficie catastale Ha. 01.32.60, superficie espropriata Ha. 01.32.60; part. 120, superficie catastale Ha. 00.24.00, superficie espropriata Ha. 00.24.00, indennità L. 6.543.000, ordinanza n. 4 del 25 marzo 1996;
24)  Di Raimondo Crocefissa, Consiglio Vincenza, Consiglio Antonino, Consiglio Salvatore, Consiglio Calogero, Consiglio Carmela, Consiglio La Duca Giuseppa, Consiglio Rosa, nati tutti a Casteltermini rispettivamente il 28 maggio 1912 il 16 ottobre 1933, il 2 febbraio 1936, il 14 settembre 1938, il 23 marzo 1941, il 16 maggio 1943, l'1 giugno 1947 e l'11 febbraio 1950; Consiglio Calogera, nata ad Agrigento il 4 luglio 1952, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 22, superficie catastale Ha. 00.93.60, superficie espropriata Ha. 00.93.60; part. 98, superficie catastale Ha. 00.36.00, superficie espropriata Ha. 00.36.00; part. 26, superficie catastale Ha. 00.33.60, superficie espropriata Ha. 00.33.60; part. 28, superficie catastale Ha. 00.89.60, superficie espropriata Ha. 00.89.60, indennità L. 11.376.000, ordinanza n. 1 del 30 luglio 1997;
25)  Schillaci Vincenzo, Schillaci Emanuele e Schillaci Giuseppa, nati a Casteltermini rispettivamente l'8 dicembre 1924, il 5 dicembre 1936 e il 3 aprile 1932, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 27, superficie catastale Ha. 02.69.60, superficie espropriata Ha. 02.69.60, indennità L. 12.132.000, ordinanza n. 19 del 6 settembre 1995;
26)  Severino Vincenzo, nato a Casteltermini il 7 dicembre 1949, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 3, superficie catastale Ha. 00.09.60, superficie espropriata Ha. 00.09.60; part. 45, superficie catastale Ha. 04.37.70, superficie espropriata Ha. 04.37.70; part. 47, superficie catastale Ha. 01.83.70, superficie espropriata Ha. 01.83.70; part. 38, superficie catastale Ha. 00.94.20, superficie espropriata Ha. 00.94.20, indennità L. 32.432.400, ordinanza n. 21 del 22 settembre 1995;
27)  Borsellino Emilio, Borsellino Gaetano, Borsellino Albino, nati a Porto Empedocle rispettivamente il 21 gennaio 1961, il 26 gennaio 1953 e il 20 agosto 1955; Mazza Maria, nata a Palma di Montechiaro l'1 gennaio 1924, comune di Calamonaci, foglio 24, part. 36, superficie catastale Ha. 01.72.60, superficie espropriata Ha. 01.72.60; part. 51, superficie catastale Ha. 00.28.30, superficie espropriata Ha. 00.28.30, indennità L. 9.040.500, ordinanza n. 10 dell'1 settembre 1995;
28)  Faldetta Luigi, nato a Casteltermini il 25 novembre 1943, comune di Casteltermini, foglio 18, part. 10, superficie catastale Ha. 01.13.60, superficie espropriata Ha. 01.13.60; part. 26, superficie catastale Ha. 00.07.50, superficie espropriata Ha. 00.07.50; part. 3, superficie catastale Ha. 00.71.40, superficie espropriata Ha. 00.71.40, indennità L. 8.662.500, ordinanza n. 22 del 22 settembre 1995;
29)  Antinoro Giovanna, Antinoro Angela, Antinoro Antonina, Antinoro Vincenzo e Antinoro Carmelo, nati a Casteltermini rispettivamente l'1 maggio 1928, l'8 agosto 1925, il 14 novembre 1939, il 29 febbraio 1932 e il 5 febbraio 1930, comune di Casteltermini, foglio 18, part. 11, superficie catastale Ha. 04.38.40, superficie espropriata Ha. 04.38.40; part. 12, superficie catastale Ha. 00.29.60, superficie espropriata Ha. 00.29.60, indennità L. 11.853.600, ordinanza n. 37 del 18 ottobre 1995;
30)  Bongiorno Carmelo, Bongiorno Antonino e Bongiorno Vincenza, nati a Casteltermini rispettivamente il 20 aprile 1932, l'11 dicembre 1935 e il 15 giugno 1947, comune di Casteltermini, foglio 47, part. 18, superficie catastale Ha. 00.09.60, superficie espropriata Ha. 00.09.60; part. 27, superficie catastale Ha. 01.08.00, superficie espropriata Ha. 01.08.00; part. 20, superficie catastale Ha. 00.08.10, superficie espropriata Ha. 00.08.10; part. 21, superficie catastale Ha. 00.09.80, superficie espropriata Ha. 00.09.80; part. 30, superficie catastale Ha. 00.20.20, superficie espropriata Ha. 00.20.20; part. 44, superficie catastale Ha. 00.38.80, superficie espropriata Ha. 00.38.80; part. 45, superficie catastale Ha. 00.18.40, superficie espropriata Ha. 00.18.40, indennità L. 6.720.300, ordinanza n. 8 del 10 settembre 1996;
31)  Lattuca Francesca, nata ad Aragona il 12 giugno 1931 e Bongiorno Antonino, nato a Casteltermini l'11 dicembre 1935, comune di Casteltermini, foglio 47, part. 51, superficie catastale Ha. 00.15.00, superficie espropriata Ha. 00.15.00; part. 56, superficie catastale Ha. 00.07.30, superficie espropriata Ha. 00.07.30; part. 57, superficie catastale Ha. 00.03.50, superficie espropriata Ha. 00.03.50; part. 60, superficie catastale Ha. 00.04.10, superficie espropriata Ha. 00.04.10; part. 63, superficie catastale Ha. 00.02.40, superficie espropriata Ha. 00.02.40; part. 64, superficie catastale Ha. 00.04.50, superficie espropriata Ha. 00.04.50; part. 58, superficie catastale Ha. 00.04.10, superficie espropriata Ha. 00.04.10, indennità L. 1.431.000, ordinanza n. 11 del 16 novembre 1994;
32)  Bongiorno Antonino, nato a Casteltermini l'11 dicembre 1935 e Lattuca Francesca, nata ad Aragona il 12 giugno 1931, comune di Casteltermini, foglio 47, part. 26, superficie catastale Ha. 00.22.00, superficie espropriata Ha. 00.22.00; part. 36, superficie catastale Ha. 00.04.10, superficie espropriata Ha. 00.04.10; part. 37, superficie catastale Ha. 00.50.00, superficie espropriata Ha. 00.50.00; part. 43, superficie catastale Ha. 00.22.20, superficie espropriata Ha. 00.22.20; part. 38, superficie catastale Ha. 00.22.50, superficie espropriata Ha. 00.22.50; part. 17, superficie catastale Ha. 00.02.90, superficie espropriata Ha. 00.02.90; part. 39, superficie catastale Ha. 00.12.80, superficie espropriata Ha. 00.12.80; part. 19, superficie catastale Ha. 00.05.10, superficie espropriata Ha. 00.05.10; part. 53, superficie catastale Ha. 00.14.40, superficie espropriata Ha. 00.14.40 part. 28, superficie catastale Ha. 00.08.00, superficie espropriata Ha. 00.08.00; part. 29, superficie catastale Ha. 00.17.70, superficie espropriata Ha. 00.17.70; part. 50, superficie catastale Ha. 00.04.10, superficie espropriata Ha. 00.04.10; part. 49, superficie catastale Ha. 00.02.90, superficie espropriata Ha. 00.02.90, indennità L. 11.322.000, ordinanza n. 1 del 21 febbraio 1996;
33)  Militello Gaetana, nata a Montemaggiore Belsito il 31 marzo 1917, comune di Casteltermini, foglio 30, part. 6P, superficie catastale Ha. 05.60.10, superficie espropriata Ha. 05.60.10, indennità L. 25.204.500, ordinanza n. 5 del 2 giugno 1995;
34)  Tatano Giuseppe e Tatano Nicolò, nati a Cammarata rispettivamente il 30 marzo 1932 e il 12 agosto 1937, comune di Casteltermini, foglio 6, part. 1, superficie catastale Ha. 00.43.07, superficie espropriata Ha. 00.43.07; part. 22, superficie catastale Ha. 00.01.83, superficie espropriata Ha. 00.01.83; part. 21, superficie catastale Ha. 0,.52.25, superficie espropriata Ha. 03.52.25; part. 23, superficie catastale Ha. 00.12.92, superficie espropriata Ha. 00.12.92; foglio 7, part. 1, superficie catastale Ha. 00.13.61, superficie espropriata Ha. 00.13.61; part. 34, superficie catastale Ha. 03.07.14, superficie espropriata Ha. 03.07.14; part. 35, superficie catastale Ha. 00.00.65, superficie espropriata Ha. 00.00.65; part. 33, superficie catastale Ha. 00.33.30, superficie espropriata Ha. 00.33.30; part. 30, superficie catastale Ha. 03.99.10, superficie espropriata Ha. 03.99.10; part. 37, superficie catastale Ha. 00.00.20, superficie espropriata Ha. 00.00.20, indennità L. 43.991.550, ordinanza n. 39 del 14 novembre 1995;
35)  Di Prazza Rosa, nata a Cianciana l'8 ottobre 1927, comune di Bivona, foglio 71, part. 56, superficie catastale Ha. 01.27.20, superficie espropriata Ha. 01.27.20, indennità L. 5.724.000, ordinanza n. 23 del 22 settembre 1995;
36)  Marino Antonino, nato a Cianciana il 18 febbraio 1944 e Argento Carmela, nata a Raffadali il 15 agosto 1946, comune di Cianciana, foglio 12, part. 434, superficie catastale Ha. 00.57.40, superficie espropriata Ha. 00.57.40; part. 435, superficie catastale Ha. 00.04.40, superficie espropriata Ha. 00.04.40; part. 438, superficie catastale Ha. 00.11.10, superficie espropriata Ha. 00.11.10; foglio 13, part. 216, superficie catastale Ha. 00.46.00, superficie espropriata Ha. 00.46.00; part. 217, superficie catastale Ha. 00.13.60, superficie espropriata Ha. 00.13.60, indennità L. 5.351.400, ordinanza n. 25 del 22 settembre 1995;
37)  Severino Maria, nata a Casteltermini il 3 febbraio 1939, comune di Casteltermini, foglio 39, part. 2, superficie catastale Ha. 06.18.80, superficie espropriata Ha. 06.18.80; foglio 31, part. 192, superficie catastale Ha. 00.60.10, superficie espropriata Ha. 00.60.10; part. 194, superficie catastale Ha. 00.33.90, superficie espropriata Ha. 00.33.90; part. 197, superficie catastale Ha. 00.24.30, superficie espropriata Ha. 00.24.30; part. 198, superficie catastale Ha. 00.08.90, superficie espropriata Ha. 00.08.90; part. 209, superficie catastale Ha. 00.75.90, superficie espropriata Ha. 00.75.90; part. 210, superficie catastale Ha. 00.38.30, superficie espropriata Ha. 00.38.30; part. 211, superficie catastale Ha. 00.61.70, superficie espropriata Ha. 00.61.70, indennità L. 50.096.700, ordinanza n. 38 del 14 novembre 1995;
38)  Piazza Nicolò e Iacono Maria Antonia, nati a Cattolica Eraclea rispettivamente il 24 novembre 1933 e il 26 maggio 1935, comune di Calamonaci, foglio 24, part. 56, superficie catastale Ha. 00.31.50, superficie espropriata Ha. 00.31.50; part. 96, superficie catastale Ha. 00.92.60, superficie espropriata Ha. 00.92.60; part. 97, superficie catastale Ha. 00.21.10, superficie espropriata Ha. 00.21.10; part. 57, superficie catastale Ha. 00.81.50, superficie espropriata Ha. 00.81.50; part. 98, superficie catastale Ha. 00.40.60, superficie espropriata Ha. 00.40.60; part. 100, superficie catastale Ha. 00.05.70, superficie espropriata Ha. 00.05.70; part. 99, superficie catastale Ha. 01.37.80, superficie espropriata Ha. 01.37.80; part. 101, superficie catastale Ha. 00.00.66, superficie espropriata Ha. 00.00.66; part. 58, superficie catastale Ha. 01.65.30, superficie espropriata Ha. 01.65.30; part. 59, superficie catastale Ha. 00.26.50, superficie espropriata Ha. 00.26.50; part. 60, superficie catastale Ha. 00.37.20, superficie espropriata Ha. 00.37.20, indennità L. 28.437.000, ordinanza n. 11 dell'1 settembre 1995;
39)  Genuardi Paolo e Genuardi Salvatore, nati a Casteltermini rispettivamente il 28 novembre 1907 e il 26 giugno 1912, comune di Casteltermini, foglio 5, part. 4, superficie catastale Ha. 00.86.50, superficie espropriata Ha. 00.86.50; part. 5, superficie catastale Ha. 00.50.60, superficie espropriata Ha. 00.50.60; part. 6, superficie catastale Ha. 04.54.90, superficie espropriata Ha. 04.54.90; part. 7, superficie catastale Ha. 02.52.40, superficie espropriata Ha. 02.52.40; part. 8, superficie catastale Ha. 02.79.20, superficie espropriata Ha. 02.79.20; part. 9, superficie catastale Ha. 01.28.20, superficie espropriata Ha. 01.28.20; part. 10, superficie catastale Ha. 00.56.10, superficie espropriata Ha. 00.56.10; part. 51, superficie catastale Ha. 00.19.40, superficie espropriata Ha. 00.19.40, indennità L. 51.549.000, ordinanza n. 24 del 22 settembre 1995;
40)  Arcuri Francesco, nato a Cattolica Eraclea il 7 novembre 1927, comune di Bivona, foglio 68, part. 13, superficie catastale Ha. 02.69.30, superficie espropriata Ha. 02.69.30, indennità L. 12.118.500, ordinanza n. 26 del 22 settembre 1995;
41)  Schifano Angela e Schifano Rosa, nate a Casteltermini rispettivamente l'1 novembre 1913 e il 20 giugno 1926, comune di Casteltermini, foglio 31, part. 287, superficie catastale Ha. 00.23.00, superficie espropriata Ha. 00.23.00; part. 177, superficie catastale Ha. 01.24.00, superficie espropriata Ha. 01.24.00; part. 174, superficie catastale Ha. 00.29.90, superficie espropriata Ha. 00.29.90; part. 175, superficie catastale Ha. 00.02.20, superficie espropriata Ha. 00.02.20; part. 176, superficie catastale Ha. 00.03.70, superficie espropriata Ha. 00.03.70, indennità L. 8.102.100, ordinanza n. 5 del 25 marzo 1996;
42)  Fantauzzo Maria Cristina e Fantauzzo Cocnetta, nati a Mussomeli rispettivamente il 7 novembre 1951 e il 23 ottobre 1955; Nativo Anna Maria e Nativo Floreana, nati ad Agrigento rispettivamente il 24 settembre 1947 e il 28 marzo 1951; Morreale Giuseppa, nata a Casteltermini il 25 gennaio 1923; Fantauzzo Maria Cristina, nata a Casteltermini il 7 aprile 1954 e Fantauzzo Michele, nato a Mussomeli il 13 febbraio 1948, comune di Casteltermini, foglio 39, part. 21, superficie catastale Ha. 00.35.10, superficie espropriata Ha. 00.35.10; part. 20, superficie catastale Ha. 00.16.60, superficie espropriata Ha. 00.16.60; part. 19, superficie catastale Ha. 02.60.80, superficie espropriata Ha. 02.60.80, indennità L. 17.625.900, ordinanza n. 17 del 6 settembre 1995;
43)  Bentivegna Carmela, nata a Cattolica Eraclea il 13 maggio 1945, comune di Bivona, foglio 68, part. 35, superficie catastale Ha. 02.10.00, superficie espropriata Ha. 02.10.00, indennità L. 12.600.000, ordinanza n. 14 dell'1 settembre 1995;
44)  Mulè Angela, nata a Cattolica Eraclea il 27 aprile 1931, comune di Bivona, foglio 71, part. 30, superficie catastale Ha. 01.57.70, superficie espropriata Ha. 01.57.70, indennità L. 7.096.500, ordinanza n. 13 dell'1 settembre 1995;
45)  Landro Carmela e Severino Calogero, nati a Casteltermini rispettivamente il 2 giugno 1945 ed il 19 settembre 1935, comune di Casteltermini, foglio 18, part. 22, superficie catastale Ha. 00.16.60, superficie espropriata Ha. 00.16.60; part. 66, superficie catastale Ha. 00.10.70, superficie espropriata Ha. 00.10.70; part. 16, superficie catastale Ha. 00.02.70, superficie espropriata Ha. 00.02.70; part. 14, superficie catastale Ha. 00.18.30, superficie espropriata Ha. 00.18.30; part. 17, superficie catastale Ha. 00.00.80, superficie espropriata Ha. 00.00.80; part. 18, superficie catastale Ha. 00.08.20, superficie espropriata Ha. 00.08.20; part. 19, superficie catastale Ha. 00.06.80, superficie espropriata Ha. 00.06.80; part. 20, superficie catastale Ha. 01.63.80, superficie espropriata Ha. 01.63.80; part. 21, superficie catastale Ha. 00.50.20, superficie espropriata Ha. 00.50.20; part. 25, superficie catastale Ha. 00.22.50, superficie espropriata Ha. 00.22.50; part. 13, superficie catastale Ha. 01.94.20, superficie espropriata Ha. 01.94.20; part. 15, superficie catastale Ha. 00.00.86, superficie espropriata Ha. 00.00.86, indennità L. 29.579.100, ordinanza n. 18 del 6 settembre 1995;
46)  Di Leto Giambattista, nato a S. Stefano Quisquina il 5 febbraio 1925, comune di Cammarata, foglio 72, part. 74, superficie catastale Ha. 14.15.80, superficie espropriata Ha. 14.15.80; part. 76, superficie catastale Ha. 00.47.80, superficie espropriata Ha. 00.47.80; part. 78, superficie catastale Ha. 00.41.60, superficie espropriata Ha. 00.41.60, indennità L. 67.734.000, ordinanza n. 9 dell'1 settembre 1995;
47)  Cutrò Rosalia, Trupia Giovanni e Trupia Antonina Giuseppina, nati a Bivona rispettivamente l'1 aprile 1927, il 4 agosto 1951 e il 4 luglio 1956, comune di Bivona, foglio 4, part. 37, superficie catastale Ha. 03.55.20, superficie espropriata Ha. 03.55.20, indennità L. 8.524.800, ordinanza n. 16 dell'1 settembre 1995;
48)  Nativo Annamaria e Nativo Floreana, nati ad Agrigento rispettivamente il 24 settembre 1947 e il 28 marzo 1951, comune di Casteltermini, foglio 39, part. 15, superficie catastale Ha. 00.49.60, superficie espropriata Ha. 00.49.60; part. 31, superficie catastale Ha. 00.35.60, superficie espropriata Ha. 00.35.60, indennità L. 4.578.000, ordinanza n. 3 del 7 ottobre 1994.
49)  Scalia Giuseppe e Farruggia Angela, nati a Cattolica Eraclea rispettivamente il 2 novembre 1922 e l'11 giugno 1932, comune di Cianciana, foglio 27, part. 48, superficie catastale Ha. 00.40.80, superficie espropriata Ha. 00.40.80; part. 60, superficie catastale Ha. 00.67.30, superficie espropriata Ha. 00.67.30, indennità L. 4.864.500, ordinanza n. 8 del 7 novembre 1930;
50)  Scalia Antonino, Vincenzo, Carmela Leonarda, nati a Cattolica Erclea rispettivamene il 15 settembre 1942, il 24 marzo 1945, il 24 novembre 1946 e il 13 aprile 1953, comune di Bivona, foglio 71, part. 4, superficie catastale Ha. 00.80.80, superficie espropriata Ha. 00.80.80; part. 5, superficie catastale Ha. 01.90.80, superficie espropriata Ha. 01.90.80, indennità L. 10.525.200, ordinanza n. 7 del 3 agosto 1995.
(98.14.727)


Con decreto n. 343 del 4 marzo 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha pronunciato l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Noto, di proprietà delle ditte di cui all'elenco allegato sub A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A
Lavoro: Acquisizione al demanio regionale di boschi e terreni in agro di Noto - legge regionale n. 11.
1)  Curcio Maria, nata a Noto il 30 dicembre 1942, c.f. CRC MRA 42T70F943N, comune di Noto, art. 43878, foglio 84, part. 373 superficie catastale Ha. 04.24.00, superficie espropriata Ha. 04.24.00; foglio 84, part. 374 superficie catastale Ha. 01.94.00, superficie espropriata Ha. 01.94.00; foglio 84, part. 414 superficie catastale Ha. 00.81.60, superficie espropriata Ha. 00.81.60; totale superficie Ha. 06.99.60, indennità L. 29.268.000, ordinativo n. 1 del 24 febbraio 1997;
2)  Terranova Corradina, nata a Noto il 7 gennaio 1931, c.f. TRR CRD 31A47 F943P; Rizza Carmela, nata a Noto il 10 settembre 1951, c.f. RZZ CML 51P50 F943R; Rizza Salvatrice, nata a Noto il 6 aprile 1953, c.f. RZZ SVT 53D46 F943A; Rizza Rita, nata a Noto il 4 maggio 1955, c.f. RZZ RTI 55E44 F943Q; Rizza Mirella, nata a Noto il 25 giugno 1956, c.f. RZZ MLL 56H65 F943T; Rizza Corrada, nata a Nata a Noto l'11 agosto 1957, c.f. RZZ CRD 57M51 F943T; Rizza Corrado, nato a Noto il 3 marzo 1960, c.f. RZZ CRD 60C03 F943D; Rizza Graziella, nata a Noto il 12 aprile 1961, c.f. RZZ CLR 64H43 F943H; Rizza Clara, nata a Noto il 3 giugno 1964, c.f. RZZ CLR 64H43 F943H; Rizza Salvatore, nato a Noto il 12 aprile 1961, c.f. RZZ SVT 66G15 F943C; Rizza Giancarlo, nato a Noto il 5 setembre 1968, c.f. RZZ GCR 68P05 F943E; Rizza Lucia, nata a Noto il 13 dicembre 1971, c.f. RZZ LCU 71T53 F943R; Rizza Tiziana, nata a Noto il 10 gennaio 1975, c.f. RZZ TZN 75A50 F943V, comune di Noto, art. 60617, foglio 213, part. 84, superficie catastale Ha. 01.84.40, superficie espropriata Ha. 01.84.40, indennità L. 8.298.000, ordinativo n. 5 del 4 aprile 1997.
(98.14.726)
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Nomina del coadiutore del commissario liquidatore del soppresso Consorzio di bonifica del Salito.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/469 del 18 marzo 1998, il geom. Alfonso Maria Cicero è stato nominato coadiutore del commissario liquidatore del soppresso Consorzio di bonifica del Salito, nominato con decreto n. 2/1919 del 12 settembre 1997.
(98.14.788)
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ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Trasformazione della Banca popolare di credito e servizi, con sede in Vittoria, ed adozione del nuovo statuto sociale.

Con decreto n. 11/98-9/F del 25 marzo 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 31 e 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", la trasformazione della forma giuridica da società cooperativa a r.l. in società per azioni della Banca popolare di credito e servizi, con sede in Vittoria (RG) e l'adozione del nuovo statuto sociale composto di n. 34 articoli che in allegato costituisce parte integrante del citato provvedimento.
(98.14.733)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Con decreto n. 118/I/II del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Massimo Galli, dirigente coordinatore del gruppo IV, Economato e servizi, è stato designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 626/94, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/96.
(98.14.773)
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Nomina del commisario liquidatore della società cooperativa SS. Crocifisso di Rifesi, con sede in Burgio.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 546/I/IV del 20 marzo 1998 il dott. Gaetano Vita, nato a Campofranco (CL) il 15 luglio 1960 e residente in Marsala (TP), contrada Terrenove n. 56, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa SS. Crocifisso di Rifesi, con sede nel comune di Burgio, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Angelo Distefano.
(98.14.798)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio.

Con decreto n. 141/98/VIII/L del 25 marzo 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro con n. 266 il 26 marzo 1998, è stata ricostituita la Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio, così composta:
—  Direttore regionale pro-tempore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - presidente;
Rappresentanti datori di lavoro
—  Taranto Salvatore, rappresentante della Confagricoltura, nato a Palermo il 4 gennaio 1951;
—  Vinci Franco Alfio, rappresentante della Confcommercio, nato a Catania il 21 gennaio 1950;
—  Lentini Sebastiano, rappresentante della API Sicilia, nato a Siracusa il 23 ottobre 1959;
—  Consoli Giuseppe, rappresentante della Intersind, nato a Catania il 16 agosto 1947.
Rappresentanti associazioni ed enti
—  Unione nazionale mutilati per servizio, sig. Pellitteri Domenico, nato a Partinico il 10 ottobre 1931;
—  Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, sig. Montalto Sebastiano, nato a Catania il 4 novembre 1936;
—  Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, sig. Runfola Italo Giuseppe, nato ad Alia l'11 maggio 1942;
—  Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sig. Bellomonte Filippo, nato a Palermo il 7 marzo 1920;
—  Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, sig. Nolfo Salvatore, nato a Trapani il 3 maggio 1940;
—  Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, sig. D'Arrigo Umberto, nato a Messina il 9 luglio 1939;
—  Associazione nazionale vittime civili di guerra, sig. Guarino Giuseppe, nato a Baucina il 10 agosto 1938;
—  Unione italiana ciechi, sig. Di Gesaro Tommaso, nato ad Isnello il 27 luglio 1948.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal segretario pro-tempore della Commissione regionale per l'impiego.
(98.14.775)
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Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Palermo.

Con decreto n. 205/98/2°/L del 21 aprile 1998, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di maggio-giugno 1998 in Palermo, così composta:
—  presidente: ing. Giglione Salvatore, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento;
—  membro esperto: ing. Sunseri Roberto, funzionario ISPESL di Palermo;
—  membro esperto: ing. Muzio Domenico, funzionario del-l'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Pizzuto Paolo, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo.
(98.19.1013)
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Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Caltanissetta.

Con decreto n. 206/98/2°/L del 21 aprile 1998, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di luglio-agosto 1998 in Caltanissetta, così composta:
—  presidente: ing. Cacopardo Dino, dirigente superiore in forza all'ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta;
—  membro esperto: ing. Sferruzza Giuseppe, dirigente ISPESL di Palermo;
—  membro esperto: ing. Buffa Emanuele, funzionario in servizio presso l'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Cali Giuseppe, funzionario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta.
(98.19.1012)
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Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Catania.

Con decreto n. 207/98/2°/L del 21 aprile 1998, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile 1998 in Catania, così composta:
—  presidente: ing. Rossitto Roberto, dirigente superiore in servizio presso all'ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
—  membro esperto: ing. Percolla Carmelo, funzionario del dipartimento I.S.P.E.S.L. diCatania;
—  membro esperto: ing. Benedetto Salvatore, funzionario dell'Azienda U.S.L. n.3 di Catania.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata la sig.ra Virzì Citarra Emilia, assistente in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.
(98.18.958)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente della Commissione tecnica regionale prevista dal decreto del Ministro per la sanità 28 dicembre 1992.

Con decreto n. 24466 del 28 gennaio 1998, dell'Assessore per la sanità, il dott. Villa Salvatore, specialista ambulatoriale dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, è stato nominato componente della Commissione tecnica regionale istituita con decreto 18 luglio 1994, n. 11751, in sostituzione del dott. Lucio Casano.
(98.19.1015)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di porzioni di aree demaniali marittime, site in località Alcamo Marina.
Con decreto n. 3/13 del 23 settembre 1997 dell'Assessore per il territorio e dell'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 62,40, sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante la particella n. 303 del foglio di mappa n. 1 del citato comune, e ricadente nella particella demaniale n. 926, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.14.719)


Con decreto n. 4/13 del 23 settembre 1997 dell'Assessore per il territorio e dell'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 104, sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante la particella n. 378 del foglio di mappa n. 1 del citato comune, e ricadente nella particella demaniale n. 918, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.14.720)


Con decreto n. 5/13 del 23 settembre 1997 dell'Assessore per il territorio e dell'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 177,60, sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante le particelle n. 542 e n. 496 del foglio di mappa n. 1 del citato comune, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.14.721)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE 5 maggio 1998, n. 8792/41.12.
Ricorso straordinario alPresidente della Regione. Versamento della tassa fissa. Modifiche alla circolare 22 maggio 1985, n. 4249/41.12.0.
Alla segreteria generale
A tutti gli Assessorati regionali
Com'è noto, l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ha disposto la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1° gennaio 1998. Pertanto, al ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, soggetto alla tassa fissa di lire 3.000, prevista dall'art. 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, deve essere allegata, in originale, la ricevuta del versamento effettuato secondo le seguenti modalità alternative:
1)  versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate;
2)  versamento su conto corrente postale diretto al concessionario del servizio di riscossione, in atto intestato alla Montepaschi SERIT, utilizzando il numero di seguito indicato per ciascun ambito provinciale: Agrigento n. 117929; Caltanissetta n. 237933;Catania n. 121954; Enna n. 114942; Messina n. 205989; Palermo n. 391904; Ragusa n. 212977; Siracusa n. 224964; Trapani n. 208918;
3)  versamento mediante delega bancaria a versare al concessionario, secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567.
In tutti e tre i casi il contribuente dovrà indicare il codice tributo 777T e la causale "tassa fissa ricorso straordinario" e le generalità o la denominazione sociale del ricorrente.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Presidente: DRAGO 

(98.19.1010)
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ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 12 maggio 1998, prot. n. 2003.
Indennità compensativa - Presentazione delle istanze anno 1998. Reg. CEE n. 950/97, artt. 17, 18, 19.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Ministero per le politiche agricole
– Direzione generale delle politiche comunitarie
e internazionali
Alla Federazione regionale confagricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione italiana coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
La circolare assessoriale n. 253/5° dell'8 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 18 aprile 1998, ha stabilito che le istanze di indennità compensativa dovranno pervenire presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Poiché da parte delle più rappresentative organizzazioni professionali di categoria è stata richiesta una proroga al termine stabilito dalla circolare suddetta, per l'anno in corso il predetto termine viene fissato improrogabilmente al 27 maggio 1998.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.20.1091)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 309.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e ai collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego e la F.P.
All'Ufficio regionale del lavoro e della M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure di politica attiva del lavoro
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di gabinetto 

La materia della formazione professionale è stata oggetto di revisione legislativa da parte del Parlamento con la legge 24 giugno 1997, n. 196, c.d. "legge Treu", la quale all'art.17 detta i principi cui ispirarsi.
In particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 17 prevede la valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di formazione ed aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive esigenze specifiche.
Il legislatore siciliano con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante disposizioni sulla formazione l'autoimpiego a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, per la realizzazione di progetti formativi per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto partecipante, ha inaugurato un percorso nuovo nella complessa materia della formazione professionale seguendo le linee guida della legge prima citata.
Infatti, mentre, normalmente, l'offerta di lavoro è stata rivolta ad una domanda di lavoro rappresentata dal datore di lavoro e la formazione professionale è stata utilizzata come strumento per migliorarla. Con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è stata introdotta, per la prima volta in Sicilia, una misura di formazione professionale rivolta non all'intero mercato del lavoro bensì ad un segmento dello stesso che è stato individuato genericamente nell'autoimpiego in attività imprenditoriali, in attività di lavoro autonomo e in attività di lavoro professionale.
La materia, quindi, innovativa e non solo per la Regione siciliana, richiede istruzioni per una prima applicazione e di seguito vengono emanate le procedure per dare attuazione al disposto legislativo con espressa riserva di apportare modifiche qualora ritenute necessarie per una migliore applicazione della stessa.
1)  Soggetti beneficiari
I soggetti interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della norma di che trattasi, come già detto, sono i soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995.
Sono, altresì, interessati ai predetti benefici i soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di cui sopra in qualità di coordinatori, con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, ovvero come socio-lavoratore con rapporto di lavoro part-time, nonché con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuata, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995 e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995, purché risultino essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
2)  Contributo per le attività formative
La norma in esame prevede per i destinatari che abbiano i requisiti di cui al punto precedente un contributo nella misura massima di 40 milioni a soggetto per progetti di formazione all'autoimpiego.
3)  Cumulabilità
L'applicazione della misura in questione non è compatibile per espressa previsione di legge con la misura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Tale misura non consente il cumulo con altri contributi previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria per azioni di formazione.
4)  Modalità, termini di presentazione delle istanze e procedimento di erogazione
I soggetti interessati, singolarmente o in forma associata, dovranno produrre una istanza di finanziamento in bollo, con firma autenticata, redatta conformemente all'allegato A, contenente un progetto formativo esteso secondo il formulario di cui all'allegato B all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione lavoro, gruppo IX, via Pernice n. 5 -Palermo.
Ad ogni progetto dovrà corrispondere una sola attività per la quale è richiesta la formazione all'autoimpiego.
Le attività formative non potranno avere una durata inferiore a 100 ore e superiore ad 800 ore.
Vanno allegati all'istanza:
a)  progetto in tre copie secondo l'allegato B;
b)  certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i rappresentante/i;
c)  dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo di che trattasi;
d)  certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale competente attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente circolare del soggetto richiedente.
I soggetti interessati dovranno produrre l'istanza di cui sopra, corredata degli allegati previsti, entro il 30 giugno di ogni anno, come prima scadenza, ed entro la fine di ogni mese per i mesi successivi al mese di giugno, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro - gruppo IX, via Pernice, n. 5 - Palermo, per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui non pervengano.
Il Coordinamento regionale delle politiche attive del lavoro e l'Agenzia per l'impiego e la formazione professionale svolgeranno una azione di supporto per la redazione dei progetti in favore dei soggetti aventi diritto.
Il dirigente coordinatore del gruppo IX entro trenta giorni dal ricevimento provvede ad istruire la pratica e dell'inizio del procedimento dà notizia al soggetto richiedente.
Il gruppo, una volta terminata l'istruttoria formale delle pratiche, trasmette i fascicoli relativi al Comitato di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la formazione sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che, richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, prevede che per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione sia costituito apposito Comitato composto da non più di sette esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Il Comitato,una volta terminata la valutazione dei progetti, che confluiranno in un progetto di piano corredato da una relazione di accompagnamento, trasmetteranno gli stessi alla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale per l'approvazione del piano.
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a positiva conclusione dell'istruttoria e della valutazione nonché approvazione della Commissione regionale per l'impiego, viene concesso il contributo al soggetto richiedente. Nel medesimo decreto verranno contenute le modalità di erogazione del contributo in unica soluzione nonché le istruzioni per gli adempimenti successivi.
Considerato l'effetto moltiplicatore che questo strumento esplica all'interno del mercato del lavoro, in quanto porrebbe le condizioni per l'attività lavorativa, sia del soggetto proponente che di eventuali altri soggetti atteso il carattere di lavoro autonomo ed imprenditoriale, è orientamento dell'Assessorato privilegiare l'utilizzazione di questo strumento in modo particolare in favore dei soggetti aventi diritto portando all'approvazione tutte le istanze che trovino favorevole esito nel procedimento valutativo.
Per le finalità prima esplicitate è intuitivo che l'attivazione dello strumento di che trattasi procurerà uno snellimento della platea dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili senza precedenti sia per quei segmenti della platea potenziali utilizzatori in quanto già inseriti, a vario titolo, nel mondo del lavoro imprenditoriale autonomo e professionale, sia per quelli che aspirano ad inserirsi.
5)  Disciplina delle attività
Per quanto attiene le modalità di svolgimento delle attività va precisato che le stesse dovranno avere inizio entro la data prevista nel decreto di approvazione del progetto. Eventuali deroghe potranno essere concesse sulla scorta di apposite richieste adeguatamente motivate.
Generalmente le attività dovranno essere svolte nel territorio della Regione siciliana con deroghe concesse solo per attività di stage previste nel progetto.
Al termine del progetto il soggetto interessato dovrà predisporre dettagliata relazione sull'attività svolta finalizzata ad illustrare i risultati raggiunti e trasmetterla all'Assessorato.
Il soggetto ammesso a finanziamento potrà svolgere l'attività formativa secondo due sistemi:
a)  formazione presso imprese, lavoratori autonomi e professionisti;
b)  formazione presso associazioni di categoria, ordini e collegi professionali.
Naturalmente non è escluso un sistema misto fra i due elencati sopra.
Secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1°, lett. g), della legge 24 giugno 1997, n. 196, che raccomanda la semplificazione delle procedure, si ritiene che il percorso formativo da indicare nel progetto debba essere improntato, più che ad un mero formalismo, ad un efficace iter che conduca il soggetto ad un miglioramento della qualità delle proprie capacità professionali ed operative da potere utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale.
6)  Costi ammissibili
Fermo restando che lo spirito dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura definibile "borsa formativa" a vantaggio di soggetti determinati erogabile una tantum e finalizzata al sostenimento dei costi relativi alla formazione all'autoimpiego per la determinazione dei costi ammissibili giustificabili i soggetti proponenti dovranno attenersi a criteri di congruità ed inerenza degli stessi alle attività formative.
D'altra parte le finalità verso le quali si rivolgono le azioni formative de quibus sono variegate e rivolte al mondo del lavoro autonomo o alternativa al lavoro subordinato il che comporta necessariamente che già fin dalla scelta delle modalità di predisposizione delle attività formative, occorre, seppur con delle indicazioni di massima, dare risalto ad un autonomo processo decisionale del soggetto stesso.
A tal fine i progetti dovranno prevedere la seguente articolazione:
a)  almeno il 50% del contributo deve essere erogato al soggetto avente diritto a copertura dell'attività formativa svolta;
b)  almeno il 25% del contributo deve essere destinato alla copertura dei costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei soggetti proponenti;
c)  la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, etc.).
7)  Rendicontazione
Entro sessanta giorni dal termine delle attività i soggetti titolari delle azioni formative dovranno produrre il rendiconto delle attività corredato dai giustificativi di spesa in originale per la cui produzione valgono le seguenti indicazioni:
1)  per la lettera a):
— ricevuta redatta nei modi di legge quietanzata con firma autenticata dei soggetti che hanno percepito il contributo;
2)  per la lettera b):
I - fatture quietanzate delle attrezzature e strumenti materiali ed immateriali ovvero prospetto di ammortamento (estratto dal registro dei cespiti ammortizzabili) secondo la normativa fiscale vigente corredato dalla fattura originaria;
II - fatture quietanzate dei canoni di leasing dei beni utilizzati per le attività con esclusione della rata di riscatto nonché degli oneri amministrativi, bancari e fiscali;
3)  per la lettera c):
—  fatture quietanzate delle spese necessarie alle attività formative.
8)  Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva di impartire ulteriori istruzioni.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato A
Spazio riservato al bollo
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale,
della formazione professionale
e dell'emigrazione
Gruppo IX
Interventi promozionali dell'occupazione
Via Pernice, 5 - Palermo
OGGETTO:  Domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/98.
Il sottoscritto (a)  nella qualità di soggetto di cui all'art. 1, comma 2 o 3, legge 
regionale n. 85/95 o art. 1, legge regionale n. 24/96 nato a    
il   residente in via n.  
telefono ........../  codice fiscale  


Chiede

di essere ammesso al beneficio previsto per le borse formative rivolte all'autoimpiego per l'importo complessivo di L.   
(cifre)   (lettere) 

A tale fine dichiara:
1)  che l'attività verrà svolta nel territorio della Regione siciliana;
2)  che la stessa avrà inizio dalla data indicata nel decreto di approvazione;
3)  di non avere richiesto per le stesse finalità altri contributi regionali, statali, comunitari;
4)  di non avere richiesto e di non richiedere per il futuro di partecipare alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95;
Allega:
—  n. 3 copie progetto formativo rivolto all'autoimpiego (allegato B);
—  certificato penale e carichi pendenti;
—  dichiarazione resa, nei modi di legge, dal soggetto o dai soggetti (in caso di associazione) attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo;
—  certificazione/i rilasciata/e dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 o 3, della legge regionale n. 85/95 o all'art. 1 legge regionale n. 24/96 del richiedente.
Palermo, lì    
   

(Firma/e autenticata/e)

NOTA:
(a)  In caso di forma associata vanno indicati i nominativi di tutti i componenti.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritto/a
cognome   nome  
codice fiscale    
nato/a il   nel comune di provincia di  

previa ammonizione sulle conseguenze previste dall'art. 26, legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di dichiarazioni false o mendaci rese a pubblico ufficiale,

Dichiara

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2 o 3 legge regionale n. 85/95, o dall'art. 1, legge regionale n. 24/96 e che gli stessi sussistono alla data odierna.
  , lì  

Firma

 
 


       
Soggetto proponente       
   
       
       


       
       
       
       
       
       
   
       
Finalità       
da perseguire       
   
  n  progetto locale 
Ambito del progetto  n  progetto intercomunale 
  n  progetto interprovinciale 
   
  Comune Provincia Scica competente      
       
       
       
   
      Teorica: durata  
  contenuti  
       
       
       
       
  Pratica: durata  
  contenuti  
Attività formativa       
       
       
       
  Ulteriori elementi (stages, ecc.): durata  
       
       
       
       
Luogo di svolgimento  Comune   Provincia  
dell'attività formativa  Comune   Provincia  


  n  formazione presso imprese 
Modalità   n  formazione presso lavoratori autonomi o professionisti 
di svolgimento  n  formazione presso associazioni di categoria 
  n  formazione presso ordini o collegi professionali 
   
Durata attiv. formativa  dal al totale ore  


Indennità per attività formativa  L.     L. (1) L.  


Strumenti materiali e immateriali utili alle
attività formative  L.     L.     L. (2) 


Costo necessario allo svolgimento dell'attività formativa  L.     L.     L. (3) 


  Totale L.     L.     L.  


Indennità per attività formativa  L.     L. (1) L.  


Strumenti materiali e immateriali utili alle
attività formative  L.     L.     L. (2) 


Costo necessario allo svolgimento dell'attività formativa  L.     L.     L. (3) 


  Totale L.     L.     L.  


Data    

Firma

 
 

NOTE
(1)  Almeno il 50% del contributo massimo ammissibile di 40 milioni.
(2)  Almeno il 25% del contributo massimo ammissibile di 40 milioni.
(3)  Parte residuale.
(98.19.1043)
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CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 311.
Contratti di formazione e lavoro: approvazione e termine di validità dei progetti di formazione e lavoro. Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro, ipotesi di sostituzione del lavoratore.
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla Direzione regionale del lavoro
Alla Direzione regionale
della formazione professionale
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
Al Coordinamento delle misure
di politica attiva del lavoro
Alla Segreteria tecnica
della Commissione regionale per l'impiego
Alla Sede INPS - Coordinamento regionale
Alle Organizzazioni datoriali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Alle Organizzazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo
Agli Ordini e collegi professionali
La circolare ministeriale n. 20 del 17 febbraio 1997, alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro con la legge n. 608 del 28 novembre 1996, ha:
1)  riformulato le direttive sulla procedura di approvazione dei contratti di formazione interregionali, attinenti l'attività della commissione centrale per l'impiego;
2)  fornito importanti orientamenti interpretativi di ordine generale.
In analogia a quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sopracitata, si impartiscono le seguenti direttive.
Progetti formativi: approvazione e contenuto
Il datore di lavoro che intende assumere con contratto di formazione e lavoro deve predisporre un progetto formativo da sottoporre all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego al fine di ottenere l'autorizzazione ad assumere.
Il progetto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla presente circolare.
Detto schema di progetto, riformulato con opportune modifiche e note esplicative rese necessarie da disfunzioni più volte riscontrate, dovrà essere utilizzato, con le modalità in esso indicate, per tutti i progetti che saranno presentati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini, inoltre, di consentire la rilevazione dei dati sulla situazione del mercato del lavoro, in generale, per il successivo inoltro al Ministero del lavoro ed, in particolare, sui contratti di formazione e lavoro attivati a seguito dei progetti formativi approvati dalla Commissione regionale per l'impiego o conformi a progetti-tipo con visto di conformità della commissione bilaterale territoriale, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, gruppo IX/L, Interventi promozionali per l'occupazione, per ciascun lavoratore assunto, entro 60 giorni dall'avvenuta assunzione, la scheda informativa di cui all'allegato B) compilata a cura del datore di lavoro e sottoscritta dal lavoratore.
In caso di mancata sottoscrizione della predetta scheda da parte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione attestante i motivi del rifiuto del lavoratore.
I datori di lavoro sono tenuti, altresì, a restituire debitamente compilato, entro 60 giorni dalla conclusione dei rapporti formativi, per ciascun progetto approvato, lo schema riassuntivo di cui all'allegato C) concernente i dati finali del progetto medesimo.
La normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16, comma 2, della legge n. 451/94) ha determinato la quantità minima di formazione da riservare ai lavoratori assunti con C.F.L. che varia a seconda della tipologia contrattuale di riferimento.
CONTRATTI DI TIPO A)
—  130 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità elevate;
—  80 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità intermedie.
CONTRATTI DI TIPO B) di "inserimento professionale" 20 ore.
Relativamente a quest'ultima tipologia contrattuale la legge specifica che le ore di formazione devono essere dedicate alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Le ore di formazione devono essere effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
L'organo deputato ad approvare i progetti formativi è la Commissione regionale per l'impiego. Qualora i progetti interessino più ambiti regionali l'organo competente all'approvazione è il Ministro del lavoro che decide sentita la Commissione centrale per l'impiego.
L'art. 9, comma 1, della legge n. 169/91 consente di "by passare" la Commissione regionale per l'impiego allorquando i progetti siano conformi alle regolamentazioni di contratti di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e recepite dal Ministro del lavoro previo parere della Commissione centrale per l'impiego.
Gli organismi deputati ad apporre il visto di conformità ai progetti tipo trasmetteranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e della formazione professionale, con cadenza annuale e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le assunzioni, gli elenchi corredati delle copie dei progetti sui quali è stato apposto il visto di conformità.
In ordine al contenuto dei progetti di formazione e lavoro l'art. 8, comma 5, della legge n. 407/90 ha espressamente vietato la stipula dei contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalità elementari connotate da compiti ripetitivi e generici.
Alcuni, con la nuova normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16 della legge n. 451/94) che ha introdotto il contratto di tipo B "di inserimento professionale", avevano ritenuto implicitamente abrogata la sopracitata norma (art. 8, comma 5, legge n. 407/90).
Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/97 ha chiarito al riguardo che il contratto di tipo B) è applicabile a tutte le professionalità in genere con esclusione di quelle indicate dall'art. 8, comma 5, della legge n. 407/90.
Il termine di validità dei progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego è fissato in dodici mesi dalla data di notifica dell'approvazione, salva diversa previsione del CCNL. In casi eccezionali ed in presenza di motivata richiesta del datore di lavoro, il suddetto termine può essere prorogato dalla Commissione regionale per l'impiego per un periodo non superiore ad un terzo del periodo inizialmente fissato.
Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha notevolmente allargato, rispetto alla vecchia disciplina, la platea dei datori di lavoro che possono assumere con contratto di formazione e lavoro.
Essi sono:
1)  le imprese, di qualsiasi settore merceologico ed i loro consorzi;
2)  gli enti pubblici economici;
3)  i gruppi di imprese, le associazioni professionali, sportive, socioculturali e le fondazioni;
4)  i datori di lavoro iscritti agli albi professionali allorché il progetto di formazione e lavoro è predisposto dai collegi e dagli ordini professionali ed è autorizzato dal Ministero del lavoro.
Con la sopracitata circolare n. 20/97 il Ministero del lavoro ha ritenuto che possano essere ricomprese nella nozione di "associazioni professionali" anche le associazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori nella considerazione che il legislatore nella disciplina contenuta nel libro 5°, titolo I e II del codice civile, utilizza il termine "associazioni professionali" per indicare le associazioni sindacali sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Analogamente possono essere incluse nella medesima nozione di "associazione professionale" anche gli istituti di patronato in quanto promanazione delle associazioni sindacali.
La legge 24 giugno 1997, n. 196 ha ampliato il novero dei soggetti che possono assumere con contratto di formazione e lavoro, essendo stata estesa tale possibilità agli enti pubblici di ricerca.
Soggetti destinatari del rapporto
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha allargato anche la platea dei soggetti possibili destinatari del rapporto fissando limiti di età tra i sedici e i trentadue anni. Si precisa al riguardo che il contratto di formazione e lavoro si intende validamente stipulato se il giovane lavoratore ha una età compresa tra i sedici anni compiuti e il trentaduesimo anno di età.
Quest'ultimo limite va inteso con riferimento al periodo tra il compimento del trentunesimo anno di età e l'ultimo giorno dei successivi dodici mesi.
Detto requisito dell'età deve sussistere al momento della stipula del contratto di formazione e lavoro (cfr. Cass. 24 aprile 1993, n. 4798).
La norma non subordina la costituzione del contratto di formazione e lavoro ad alcun obbligo temporale di permanenza nelle liste di collocamento.
Relativamente alle modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni contenute nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che ha convertito, tra l'altro, alcune norme del decaduto D.L. n. 511 dell'1 ottobre 1996, contenente disposizioni urgenti in materia di collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo.
Anche per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro è prevista, pertanto, l'abolizione del nulla osta e l'introduzione della comunicazione obbligatoria da effettuarsi nei cinque giorni successivi all'assunzione.
Sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L.
La sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L. è consentita a condizione che essa si verifichi durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di conformità del progetto e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto di formazione da sostituire.
Per il lavoratore assunto in sostituzione il contratto avrà la medesima durata e le medesime modalità previste per il lavoratore sostituito.
La sostituzione è sempre consentita, anche al di fuori dei predetti limiti temporali, in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegati
Spazio riservato al bollo

Spazio riservato all'ufficio

Progetto n.   Codice ditta N. istruttoria  


Alla Commissione regionale per l'impiego
c/o l'Assessorato regionale del lavoro,
la previdenza sociale, la formazione
Gruppo IX - Interventi promozionali occupazione
Via Pernice n. 5 - Palermo
Il sottoscritto    
nato a   il  
domiciliato in   via  
titolare della ditta        

legale rappresentante
settore merceologico   
con sede in   via  

CHIEDE

l'approvazione di competenza di codesta Commissione del presente progetto concernente l'assunzione di n.    

giovani come di seguito indicato:
  Sezione di collocamento N. assumendi di cui a part-time 
1)                     
2)                     
3)                     
4)                     
5)                     

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali che derivano dai dati non rispondenti a verità, dichiara:
a)  la ditta rappresentata non si trova in stato di insolvenza dante luogo a concordati o a procedimenti fallimentari o a liquidazione coatta amministrativa;
b)  non sussistono atti o fatti dai quali possono conseguire la cessazione o la cessione della ditta;
c)  di non essere stato sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche;
d)  di non essere stato imputato dei reati di cui ai punti precedenti e di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure suindicate;
e)  applicherà le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della stessa legge n. 863/84 e successive modificazioni, metterà a disposizione dei giovani assunti con C.F.L. locali ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività di formazione e lavoro previste dal progetto adempiendo a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui, in particolare, alle leggi n. 46/90 e n. 626/94.
Firma

   

(autentica)

Documenti da produrre
1)  N. 3 copie di progetto (1).
Datori di lavoro in genere
2)  Certificati di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) (2).
Professionisti
3)  Certificato di iscrizione all'ordine, collegio professionale.
Visto di conformità della richiesta al progetto-tipo, apposto dal competente ordine professionale (vedi pag. 1).
Cooperative
4)  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (2).
5)  Certificato di iscrizione al registro prefettizio (2).
Organismi interessati (come da punto 5.3)
6)  Copia del progetto F.S.E.
Associazioni professionali, sportive, socio-culturali e fondazioni
7)  Statuto e atto costitutivo in copia autentica.
8)  Nomina degli organi rappresentativi in copia autentica (2).
NOTE:
(1)  La istanza del progetto deve essere in bollo annullato. Il progetto deve essere proposto in triplice copia, di cui solo una in originale, ove interessi più provincie, devono essere proposte 3 copie aggiuntive per ogni provincia.
(2)  I certificati devono essere di data non antecedente i 6 mesi a quella di presentazione della richiesta.
I certificati di iscrizione alla Camera di commercio devono contenere:
a)  nominativo del legale rappresentante;
b)  attività svolte;
c)  data inizio attività.

PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Legge n. 863/84 e successive modificazioni
Dati riguardanti l'impresa

1.1  Denominazione    
Legale rappresentante    
Sede legale (C.A.P. .......................................) città    
Via   
Partita IVA   Codice attività IVA per settore (*)  
Data inizio attività   
Responsabile del progetto    
Indirizzo  Tel.  
1.2  L'Azienda svolge attività:  continuativa  n 
  stagionale  n 
1.3  Classe di ampiezza dell'impresa:  fino a 49 dipendenti  n 
  da 50 a 249  n 
  da 250 a 500  n 
  oltre 500  n 


SPAZIO RISERVATO AL VISTO DI CONFORMITA' AL PROGETTO-TIPO

Visto di conformità dell'ordine/Collegio professionale

(*)  Consultare le tabelle "Codici di settore" riportandone la denominazione ed il numero corrispondente all'attività svolta.

(Si omettono gli altri allegati) 
 

(98.20.1044)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 19 febbraio 1998, prot. n. 3554.
Trasporto di rifiuti - Formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, recen-temente modificato ed integrato dal decreto legislativo
n. 389/97.
Alle Province regionali della Sicilia
e, p.c. Al Ministero dell'ambiente
Sono pervenute da parte di alcune Province regionali note di richiesta chiarimenti in merito al contenuto dell'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, recentemente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389/97. Al riguardo, premesso l'obbligo dell'utilizzo del formulario di identificazione nel trasporto di rifiuti, si rappresenta quanto segue.
L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97 prevede che i rifiuti durante il trasporto siano accompagnati da formulari di identificazione appositamente numerati e vidimati dall'Ufficio del registro o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da annotare sul registro IVA - acquisti (comma 5-bis). Tuttavia, tenuto conto da un lato della costruzione sistematica dell'art. 15 citato, nel quale il rinvio al comma 1 risulta costante, e dall'altro che il modello uniforme di formulario di cui allo stesso comma 1 non è stato ancora adottato, questo Assessorato è dell'avviso che la disciplina introdotta dall'articolo in parola richieda l'adozione di apposite norme tecniche volte a definire i contenuti e le modalità di tenuta e di compilazione dei predetti formulari.
In attesa, pertanto, del decreto con il quale verrà adottato il predetto modello uniforme di formulario dovrà farsi riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 22/97 alla disciplina regolamentare e tecnica previgente in materia.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.14.792)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ERRATA CORRIGE

Contributi a scuole ed università siciliane per progetti di studio e di ricerca volti a favorire lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 24 aprile 1998, si devono apportare le seguenti correzioni:
—  a pag. 13 - Direzioni didattiche - Prov. di Catania, al n. 5 anzicché: «25° circolo didattico "Padre Santo di Guardo"», leggasi «24° circolo didattico "Padre Santo di Guardo"»;
—  a pag. 20 - Scuole medie di 2° grado - Provincia di Agrigento, al n. 2 anzicché: «Istituto tecnico commerciale "L. Sciacca"», leggasi: «Istituto tecnico commerciale "L. Sciascia"»;
—  a pag. 22 - Scuole medie di 2° grado - Provincia di Trapani, al n. 10 anzicché: «Liceo ginnasio statale G. G. Andria», leggasi: «Liceo ginnasio statale G. G. Adria».
(98.19.1014)
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Prezzo di vendita del fascicolo serie speciale concorsi n. 5 del 9 maggio 1998.

Si comunica che in alcuni fascicoli della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 5 del 9 maggio 1998 è stato erroneamente indicato il prezzo di vendita di «L. 1.600» che, invece, deve essere correttamente letto: «L. 2.700».


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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