REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 11 MAGGIO 1998 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 1998, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Assoro  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Provvedimenti concernenti trasferimenti di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
  pag. 10 

Trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla Provincia regionale diCaltanissetta
  pag. 10 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGE 8 maggio 1998, n. 7.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 8 maggio 1998, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 6, comma 5,
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

1.  Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel secondo periodo, dopo le parole "di dichiarare" aggiungere le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo".

Art. 2.
Modifica dell'articolo 7, comma 5,
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

1.  Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.».
2.  Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sostituire le parole "proporzionale puro" con le parole "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate".
3.  Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, aggiungere il seguente periodo: «Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.».

Art. 3.
Modifica dell'articolo 15, comma 5,
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

1.  Al comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere:
«d)  al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";
e)  al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";
f)  il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato».

Art. 4.
Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2,
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

1.  La disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Modica, 8 maggio 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per gli enti locali  MISURACA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 1:
Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un
collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate».
Nota all'art. 2:
L'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per effetto delle modifiche ed integrazioni operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Elezione del consiglio provinciale

1.  L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.
2.  Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.
3.  Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
4.  L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
5.  Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia, si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
6.  Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate.
7.  Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.
8.  Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni».
Nota all'art. 3:
Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per effetto delle integrazioni apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  i commi 3 e 4 dell'art. 1 sono abrogati;
b)  al comma 6 dell'art. 2 le parole: «rimosso dalla carica secondo l'art. 9 o» sono soppresse;
c)  gli artt. 3, 8 e 9 sono abrogati;
d)  al comma 6 dell'art. 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";
e)  al comma 7 dell'art. 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";
f)  il comma 1 dell'art. 14 è abrogato».
Nota all'art. 4:
Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così dispone:
«2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 684
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Misuraca) il 21 aprile 1998.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali (I)" il 21 aprile 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 120 del 21 aprile 1998.
Relatore: Alfano.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 167 del 23 aprile 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 169 del 28-29 aprile 1998.
(98.19.972)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Assoro.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste tutte le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista l'istanza prot. n. 7342 del 7 ottobre 1994, con la quale il sindaco di Assoro ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati inerenti l'approvazione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 105 del 30 dicembre 1993, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta dell'8 febbraio 1994 con decisione n. 1318, prot. n. 1472, con cui il consiglio comunale di Assoro ha adottato il P.R.G., P.E. e R.E.;
Visti gli atti relativi alle procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito e pubblicazione del P.R.G. nonché l'enumerazione delle osservazioni e opposizioni presentate avverso il P.R.G.;
Viste le 26 opposizioni ed osservazioni presentate avverso al P.R.G. dalle seguenti ditte:
1)  Consorzio per l'area industriale della provincia di Enna;
2)  Pergola Salvatore, Rondinella Orazio;
3)  Ordine regionale dei geologi di Sicilia;
4)  Giunta Vincenzo;
5)  Barbosa Luis Eduardo;
6)  Giunta Gaetano;
7)  Bonomo Letizia, Bonomo Angelo, Bonomo Anna, Bonomo Francesco Paolo, Bonomo Maria Grazia;
8)  Moschitta Salvatore, Carrivale Angela;
9)  Assennato Primo;
10)  Giunta Salvatore e proprietari dei terreni siti in Assoro in contrada Cannatella San Giuliano;
11)  Messina Angelo, Messina Giuseppa;
12)  Alaimo Salvatore;
13)  Brex Angelo, Brex Vito, Brex Ugo Giuseppe, Brex Maria;
14)  Assennato Salvatore;
15)  Pergola Salvatore;
16)  Gagliano Giuseppa;
17)  Inguì Pasquale;
18)  Costa Angelo;
19)  Pergola Filippo;
20)  Piro Salvatore;
21)  Paxhia Giuseppa;
22)  Bonomo Angelo, Ilardo Nunzia;
23)  Movimento per la democrazia "La Rete";
24)  Giunta Angelo;
25)  Arena Pietro;
26)  Chirdo Pietro;
Vista la delibera n. 28 del 26 aprile 1994, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 2 giugno 1994 con decisione n. 8065, prot. n. 7904, con cui il consiglio comunale di Assoro ha controdedotto sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 1362 del 25 marzo 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Enna esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
«...Omissis...
—  per le aree poste a sud e precisamente all'interno del P.P. per insediamenti produttivi, essendo le stesse ubicate in corrispondenza di un ramo affluente del torrente Petrangelo, vigono le norme di salvaguardia ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 93 e seguenti e, pertanto, le infrastrutture, le costruzioni e gli scavi previsti dovranno porsi a distanza minima di m. 10 e lo smovimento di terreno e le piantagioni a distanza minima di m. 4, dal piede degli argini (punto f, art. 96). Per le restanti aree del P.P. di cui trattasi, impostate su terreni che costituiscono un acquifero di notevole importanza ai fini idropotabili, si ritiene debbano escludersi insediamenti produttivi che possano inquinare l'acquifero;
—  per le aree poste in corrispondenza del Vallone Salito vigono le norme di salvaguardia ai sensi del R.D. di cui al punto precedente e pertanto nella formulazione dei piani di attuazione relativi alle aree ad esso prospicienti ed a qualunque modo destinate ad insediamenti urbani dovranno essere rispettate le suddette norme di salvaguardia;
—  è da escludere il tracciato scelto, per la strada di viabilità secondaria che dalla S.P. 7/B in contrada Cavalcatore si sviluppa verso nord fino all'innesto con la S.P. 61 in contrada Dell'Acqua Nova, poiché impostato su aree molto acclivi, interessate da terreni marnosi e argillo-marnosi, con dissesti in atto ed in evoluzione, che sono da ritenere di precaria stabilità e con locali instabilità;
—  le aree individuate e colorate in rosso, nelle "carte della suscettività" allegate allo studio geologico, sono da ritenersi instabili per il pericolo di crolli di massi e, pertanto, per tali aree si ravvisa l'opportunità tecnica di dar luogo ad adeguati interventi di consolidamento al fine di salvaguardare la stabilità degli edifici a monte nonché la viabilità e gli edifici esistenti a valle, e quindi la loro utilizzazione resta subordinata alla preventiva esecuzione dei suddetti interventi;
—  è necessario sottoporre a vincolo, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, le aree dove sono ubicati i pozzi che alimentano acquedotti per uso idropotabile individuate e delimitate nella "carta della suscettività" con cerchi barrati in rosso all'interno.
Si prescrive inoltre, in quanto necessario, che i singoli progetti vengano corredati da specifici studi e indagini ai fini di una esatta valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche di ogni singolo sito interessato, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988.»;
Visto il voto n. 296 del 21 marzo 1996 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
—  Il comune di Assoro è dotato di programma di fabbricazione e regolamento edilizio, approvati con decreto n. 161/79 del 20 ottobre 1979;
—  E' altresì dotato di un piano particolareggiato, il quale interessa la zona C2 del piano di fabbricazione, oggi zona C1 nel P.R.G., approvato con delibera consiliare n. 47 del 21 aprile 1980, vistata dalla C.P.C. in data 16 giugno 1980, con decisione n. 11698, prot. n. 10692;
—  Il territorio comunale è esteso Kmq. 111,50, e confina con i comuni di Raddusa e Ramacca della provincia di Catania e con quelli ennesi di Leonforte, Nissoria, Agira, Valguarnera Caropepe ed Enna e con Piazza Armerina tramite isola amministrativa;
—  Con delibera consiliare n. 105 del 30 dicembre 1993, esecutiva, è stato adottato lo strumento urbanistico in esame;
—  A seguito di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 18 osservazioni di cui n. 16 nei termini di legge e n. 2 fuori termini, nonché n. 8 opposizioni;
—  Con delibera consiliare n. 28 del 26 aprile 1994, esecutiva, si è controdedotto alle osservazioni entro i termini ed alle opposizioni;
—  Il piano regolatore generale in argomento individua le zone omogenee seguenti con i relativi parametri:
1)  zona A  - nel rispetto del volume e della tipologia esistenti; 
2)  zona B  - df = 5,00 mc./mq.; H max = ml. 11,00 con n. 3 piani fuori terra; 
3)  zona Br  - df = 5,00 mc./mq.; H max = ml. 11,00 con n. 3 piani fuori terra; 
4)  zona C1  - df = 2,20 mc./mq.; H max = ml. 11,00 con n. 3 piani fuori terra; 
5)  zona C2  - df = 0,30 mc./mq.; H max = ml. 7,50 con n. 2 piani fuori terra; 
6)  zona Ce  - df = 0,50 mc./mq.; H max = ml. 7,50 con n. 2 piani fuori terra; 
7)  zona Da  - rapporto di copertura del 50%; H max = ml. 500; 
8)  zona E  - df = 0,03 mc./mq.; H max = ml. 7,50 con n. 2 piani fuori terra; 
9)  zona F  - per le attrezzature urbane e di quartiere; 

—  Il P.R.G. in esame è corredato da uno studio geologico costituito da una relazione geologico-tecnica; da una carta geologica; da una carta idrogeologica; da una carta della suscettività, tutte in scala 1:10.000 e da una carta geologico-tecnica in scala 1:2.000 che copre le aree urbanizzate e di principale espansione. Sono state inoltre eseguite alcune indagini geognostiche consistenti in perforazioni, prove penetrometriche dinamiche continue, prove di laboratorio su campioni.
L'area viene descritta come interessata dalla se-guente successione stratigrafica (dal basso verso l'alto): Flysch Numidico, Argille scagliose, Argille marnose, Argille brecciate, Tripoli, Calcare solfifero, Gessi, Argille brecciate II, Trubi, Arenarie e Sabbie, terreni eluviali, Alluvioni, Rosticci.
La geomorfologia è condizionata dalle caratteristiche litologiche e strutturali, nonché dall'erosione e dal modellamento causati dai fattori climatici ed idrologici. Nell'area insistono alcuni fenomeni gravitativi e di dissesto descritti nella relazione e riportati nella carta geologica, manca comunque una carta geomorfologica che descriva nel dettaglio tutti i fenomeni presenti, anche per una migliore comprensione dei problemi di stabilità. L'inquadramento idrogeologico viene affrontato nella relazione e nella relativa carta attraverso una valutazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti, nonché sulla scorta di un censimento delle manifestazioni idriche. Lo studio geologico-tecnico, relativo all'area in scala1:2.000, fornisce le principali caratteristiche geomeccaniche di massima dei terreni utilizzando anche i dati ottenuti dalle indagini geognostiche.
Infine la carta della suscettività (solo in scala 1:10.000), descrive essenzialmente le problematiche di stabilità del territorio e le aree interessate dal letto dei fiumi e di salvaguardia dei pozzi usati dagli acquedotti. Nessun cenno viene riportato rispetto alla sismicità del territorio. Nel suo complesso lo studio comunque, pur non essendo redatto secondo le più recenti circolari in materia, data l'epoca della sua redazione, appare sufficientemente approfondito per permettere le necessarie valutazioni. Accanto alle prescrizioni del geologo redattore dello studio stesso occorre aggiungere le osservazioni e prescrizioni che sono già contenute nel parere del Genio civile di Enna rilasciato in data 25 marzo 1994;
—  Il progettista, per determinare il fabbisogno residenziale, fissa l'indice di affollamento a 0,7 abitanti/vano ed ottiene in zona A un deficit di 1.676 vani, pari a 1.173 abitanti; per la zona B conferma la capacità insediativa di n. 984 abitanti, per la frazione S. Giorgio - Bannò prevede un fabbisogno per n. 414 abitanti, i quali troverebbero allocazione per n. 240 circa nelle aree ancora libere delle zone di completamento Br e per n. 170 circa nelle zone Ce di espansione; in aggiunta a quanto sopra viene previsto per il 2012 un incremento di n. 700 nuovi abitanti;
—  Dai dati di progetto nella zona A si insedierebbero n. 1.481 abitanti, nella zona B n. 984, mentre nella zona C1 n. 2.039 e nella zona C2 n. 600; nella frazione S. Giorgio - Bannò n. 706 abitanti si insedierebbero nelle zone Br e n. 172 nelle zone C2 di espansione: per un totale di n. 5.982 abitanti previsti per il 2012;
Considerato che:
—  Relativamente al dimensionamento: la popolazione residente al 20 ottobre 1991 era di n. 5.319 abitanti, mentre nel dicembre 1992 è divenuta n. 5.328 e al 31 dicembre 1993 n. 5.404 abitanti con un incremento in 26 mesi circa di n. 85 abitanti e pertanto l'incremento di 700 abitanti circa per il 2012 appare congruo; di contro non viene condiviso l'indice di affollamento tendenziale di 0,7 abitanti/vano, in quanto con il risanamento conservativo attraverso il piano particolareggiato di recupero, ai sensi della legge n. 457/78, è possibile recuperare tutti gli immobili fatiscenti del centro storico;
—  Relativamente alla zona A: tale enucleazione appare condividibile; tenuto conto che i parametri edilizi sono stati rinviati al piano particolareggiato; nelle more della redazione ed approvazione di tale piano, in questa zona sono consentiti gli interventi previsti dai commi a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
—  Relativamente alla zona B: tale enucleazione appare condividibile, in quanto interessa aree già classificate zone B dal piano di fabbricazione approvato e rispecchia i parametri del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
—  Relativamente alla zona C1: estesa Ha. 22 circa; volume realizzabile mc. 288.000; sottoposta a prescrizioni esecutive, le quali riprendono il piano particolareggiato già approvato ed attuato in minima parte; viene utilizzata la densità fondiaria di 2,20 mc./mq., rispetto a 2,00 mc./mq. del piano particolareggiato; in questa zona è possibile insediare n. 2.880 abitanti, contro n. 2.000 abitanti previsti dal progettista; le aree per attrezzature pari a mq. 32.090 di conseguenza corrispondono a 11,15 mq./ab.; nel condividere la previsione urbanistica di tale zona occorre adeguare lo standard urbanistico alla capacità insediativa, di cui sopra, come da decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; si prescrive altresì di rivedere la viabilità non ancora realizzata, escludendo le aree esterne alla zona C1, prevedendo collegamenti meno onerosi e più razionali fra le strade all'interno della zona C1 e il territorio circostante; nel piano attuativo non sono consentiti corpi accessori alle residenze che hanno già utilizzato l'intera cubatura del lotto;
—  Relativamente alla zona C2: non viene condivisa in quanto alla luce di quanto detto per le zone A e C1, l'espansione dovrà essere verificata nell'ambito del nuovo dimensionamento, con parametri edilizi più consoni ad una zona residenziale e con l'esclusione delle aree alle pendici del monte Spiga, come da indicazioni dello studio agricolo-forestale e dell'area alquanto accidentata frapposta fra il centro abitato e la zona C1: in detta area deve essere prevista una destinazione compatibile a tutela delle valenze paesaggistiche del sito; eventuale espansione dovrà essere prevista nelle aree limitrofe, a sud e ad ovest della zona C1;
—  Relativamente alla zona Da: la scelta dell'area per insediamenti produttivi non viene condivisa perché ubicata nella zona di impluvio di un affluente del torrente Petrangelo, per altro caratterizzata dalla presenza di sistemazioni idrauliche, quali briglie, soglie, argini e da morfologia accidentata; di conseguenza il piano attuativo non viene preso in esame;
—  Relativamente alle zone Br: trattansi di due borghi agricoli, già classificati zone B con piccole aree di completamento nel piano di fabbricazione, approvato; sono condividibili, in quanto sembrano rispecchiare i contenuti del decreto interministeriale n. 1444/68;
—  Relativamente alle zone Ce: l'area comprendente la fascia di zona di espansione e zona delle attrezzature a nord della frazione Bannò essendo interessata da coltivazioni pregiate, quali vigneti, deve essere classificata zona E (verde agricolo); si ribadisce altresì, che nell'ambito del nuovo dimensionamento, le attrezzature di cui sopra dovranno essere ubicate nelle immediate adiacenze dei due borghi agricoli e l'eventuale espansione edilizia potrà essere localizzata a nord della frazione S. Giorgio;
—  Relativamente alle fasce di rispetto cimiteriale: si prescrive che dette fasce sono di m. 200 fino a quando non sarà emanato il provvedimento sanitario di eventuale riduzione;
—  Relativamente alle zone delle attrezzature: vengono condivise le aree per le attrezzature al servizio delle zone B e Br e l'area di attrezzature sportive a sud della zona C1 e le aree a parco urbano, ubicate a sud-est della zona A e ad est della frazione S. Giorgio; non sono condivise le attrezzature a nord della frazione Bannò, come precisato prima;
—  Relativamente alla viabilità: non viene condivisa quella prevista all'esterno delle zone A, B, Br e C1; in sede di rielaborazione dovrà essere proposta una viabilità più razionale al tipo di traffico da smaltire e nel rispetto delle norme C.N.R. (bollettino n. 60/68); tale viabilità dovrà essere visualizzata con l'indicazione della sede stradale relativa alla classificazione in merito al tipo di strada; in conformità al parere dell'ufficio del Genio civile n. 1362 del 25 marzo 1994 "è da escludere il tracciato scelto, per la strada di viabilità secondaria che dalla S.P. 7/B in contrada Cavalcatore si sviluppa verso nord fino all'innesto con la S.P. 61 in contrada Dell'Acqua Nova";
—  Relativamente alle norme di attuazione: viene preso in esame il testo modificato dalla giunta municipale con delibera n. 75 del 17 febbraio 1994: all'art. 9 "attività, opere e lavori soggetti ad autorizzazione" il punto A deve essere cassato in quanto, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, i piani di lottizzazione sono approvati con delibera consiliare ed eventuale approvazione regionale; l'art. 20 "distanze minime degli edifici dal ciglio stradale, dai confini o da altri edifici" deve essere integrato con le norme del nuovo codice della strada; l'art. 21, "zona A", deve essere modificato, in conformità a quanto detto prima, nel senso che gli interventi di cui al comma d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 sono consentiti dopo la redazione ed approvazione dei piani particolareggiati di recupero, ai sensi della legge n. 457/78; all'art. 23, zona C1, l'ultimo comma deve essere integrato con la precisazione che i volumi accessori sono consentiti se rientrano nei limiti della densità fondiaria di 2,20 mc./mq.; gli artt. 24 e 27, relativi alle zone C2 e Da, devono essere rivisti in conformità ai considerata di dette zone; per tutti gli altri articoli nulla si ha da osservare;
—  Relativamente al regolamento edilizio: viene preso in esame il testo modificato dalla giunta municipale, il quale è composto da n. 144 articoli; per tutto l'art. 3, capitolo I, valgono le prescrizioni espresse nei considerata relative alle norme di attuazione; l'art. 5 "Composizione della commissione edilizia" e l'art. 8 "Composizione della commissione urbanistica", devono essere modificati nel senso che le commissioni edilizia ed urbanistica devono essere rinnovate ogni 5 anni, e non ogni 4 anni, come nel testo esaminato; l'art. 6 "Funzione della commissione edilizia" deve essere modificato con la precisazione che le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari e non cinque commissari, come nel testo in esame; all'art. 11 "Attività, opere e lavori soggetti ad autorizzazione"va cassato il comma A, in quanto, come nei considerata relativi alle norme di attuazione, le lottizzazioni di terreni a scopo edilizio vengono approvate dal consiglio comunale; l'art. 20 "Concessione ad edificare" deve essere modificato alla luce della legge regionale n. 17/94; l'art. 23 "Deroghe" deve prevedere che la deroga, ove prevista, è rilasciata dal sindaco previa delibera consiliare, nonché nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, nel caso di aree vincolate, nulla osta della competente Soprintendenza; all'art. 61 nel punto 8 "accessori" deve essere precisato che la cubatura degli accessori, ove consentiti non deve superare il volume massimo previsto per la zona; gli articoli del regolamento edilizio devono essere adeguati alla normativa sismica, di cui al D.M. 5 febbraio 1996;
—  Relativamente alle osservazioni ed opposizioni: come detto prima, sono state presentate n. 16 osservazioni entro i termini di legge, n. 2 fuori termini, nonché n. 8 opposizioni; la giunta municipale ha apportato delle modifiche al piano regolatore generale: questo consiglio ritiene che quella relativa alla viabilità interna alla zona Br (o Be) della frazione S. Giorgio è meritevole di accoglimento, così come la modifica da zona Br (o Be) della frazione Bannò a zona a verde di quartiere; le modifiche delle aree non condivise non vengono prese in esame; tutte le restanti non vengono accolte in quanto non migliorative del piano; le osservazioni presentate dal Consorzio A.S.I. di Enna (n. 1) e dall'ordine dei geologi di Sicilia (n. 3) vengono accolte perché conformi alla legislazione vigente; l'osservazione n. 13 a firma di Brex Angelo ed altri viene accolta parzialmente nel rispetto dei considerata relativi all'area in questione; tutte le altre osservazioni, comprese quelle fuori termini, e le 8 opposizioni non vengono accolte in quanto non sono migliorative del piano ed in parte ricadono in aree non condivise;
—  Considerato che vanno visualizzati tutti gli edifici di pregio storico-ambientale, nonché le emergenze di interesse etno-antropologico presenti nel territorio, salvaguardandoli e tutelandoli con apposita normativa;
Considerato, infine, che la compatibilità delle previsioni urbanistiche con l'assetto geologico di un territorio non può essere vista unicamente con la "possibilità", a qualsiasi costo di realizzare un'opera o un insediamento, senza tener conto dell'impatto ambientale; poiché si è in fase di pianificazione, occorre valutare attentamente le possibilità alternative, "l'indispensabilità" dell'opera o della previsione urbanistica, il suo impatto, ed i costi di realizzazione in aree poco adeguate.
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere di restituire P.R.G, PP.EE. e R.E. per la rielaborazione parziale secondo i superiori considerata.»;
Vista la nota prot. n. 5419 del 22 aprile 1996 con cui l'A.R.T.A. nel condividere il predetto parere espresso con voto n. 296 del 21 marzo 1996 e lo ha trasmesso il comune di Assoro restituendo il P.R.G., P.E. e R.E. per la rielaborazione parziale;
Vista la nota prot. n. 1593 dell'1 marzo 1997, con la quale il sindaco di Assoro ha trasmesso a questo Assessorato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, gli atti ed elaborati relativi alla rielaborazione parziale del P.R.G., P.E. e R.E.;
Vista la delibera n. 75 del 13 settembre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 17 ottobre 1996 con decisione n. 13009, prot. n. 12664, con cui il consiglio comunale di Assoro adotta la rielaborazione parziale del P.R.G., R.E. e P.E. a seguito voto C.R.U. n. 296 del 21 marzo 1996;
Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 28 novembre 1996, con cui si attesta che avverso il piano sono state presentate n. 3 osservazioni e/o opposizioni;
Viste le tre osservazioni a firma delle seguenti ditte:
1)  Sanfilippo Angelo;
2)  Basilotta Sebastiano, La Rosa Luisa;
3)  Inguì Grazia, Inguì Angelo;
Vista la delibera n. 104 del 27 dicembre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Enna nella seduta del 30 gennaio 1997 con decisione n. 1368/788, di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota integrativa prot. n. 5630 del 6 giugno 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Enna ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
«...Omissis...
—  è da escludere l'"area per attrezzature sportive e per il tempo libero", "in adiacenza alla S.P. 7/B in contrada Paglialunga a valle del centro abitato di Assoro, direzione ovest", in quanto ricade in parte su una incisione torrentizia e in parte all'interno di una più ampia area già esclusa con il precedente parere prot. n. 1362 del 25 marzo 1994;
—  per le aree di P.P. per insediamenti produttivi, impostate su terreni che costituiscono un acquifero di notevole importanza ai fini idropotabili, si ritiene debbano escludersi insediamenti produttivi che possano inquinare l'acquifero;
—  per le aree poste in corrispondenza del Vallone Salito vigono le norme di salvaguardia ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, artt. 93 e seguenti, e pertanto nella formulazione dei piani di attuazione relativi alle aree ad esso prospicienti ed a qualunque modo destinate ad insediamenti urbani dovranno essere rispettate le suddette norme di salvaguardia;
—  le aree individuate e colorate in rosso, nelle "carte della suscettività" allegate allo studio geologico, sono da ritenersi instabili per il pericolo di crolli di massi e, pertanto, per tali aree si ravvisa l'opportunità tecnica di dar luogo ad adeguati interventi di consolidamento al fine di salvaguardare la stabilità degli edifici a monte nonché la viabilità e gli edifici esistenti a valle, e quindi la loro utilizzazione resta subordinata alla preventiva esecuzione dei suddetti interventi;
—  è necessario sottoporre a vincolo, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, le aree dove sono ubicati i pozzi che alimentano acquedotti per uso idropotabile, individuate e delimitate nella "carta della suscettività" con cerchi barrati in rosso all'interno.
Si prescrive, inoltre, in quanto necessario, che i singoli progetti vengano corredati da specifici studi e indagini ai fini di una esatta valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche di ogni singolo sito interessato, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988.»;
Visto il voto n. 580 del 15 gennaio 1998 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Considerato che:
—  Relativamente ai punti 1) e 2): si prende atto che i parametri edilizi della zona A sono rinviati al piano particolareggiato da redigere ai sensi della legge n. 457/78, fermo restando che nelle more della redazione ed approvazione di detto piano, in questa zona sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, commi a), b), c) della legge regionale n. 71/78; sarà compito del superiore piano stabilire la capacità insediativa della zona A in relazione agli interventi previsti in conformità al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
—  Relativamente al punto 4): si prende atto della capacità insediativa della zona C1, sottoposta a prescrizioni esecutive, pari a 2.000 abitanti e della viabilità interna e di collegamento al territorio circostante a detta zona in quanto, così come visualizzato nello "stato di attuazione del piano di fabbricazione" in scala 1:2.000, le strade risultano quasi interamente realizzate in conformità al P.P. già approvato. Le prescrizioni esecutive di detta zona vengono condivise;
—  Relativamente al punto 5): viene condivisa la nuova previsione della zona C2 con densità edilizia fondiaria pari a 0,30 mc./mq. ed H max = m. 7,50 per due piani fuori terra, accertato che sono state escluse da detta zonizzazione le aree alle pendici del Monte Spiga e l'area accidentata frapposta fra il centro abitato e la zona C1. Quest'ultima, classificata zona E2 dal piano in esame cioè "Area agricola con edificabilità di tipo residenziale" con densità edilizia fondiaria pari a 0,15 mc./mq. ed H max = m. 4,20 per un piano fuori terra, non viene condivisa per le motivazioni già espresse nel voto precedente e deve essere classificata zona E1 produttivo-agricola: per detta zona si applica l'art. 29 delle N.A.
Deve essere altresì riclassificata zona E1 l'intera area sottoposta a vincolo paesaggistico, già classificata zona E1 nel precedente piano e divenuta zona E nel piano rielaborato;
—  Relativamente al punto 6): l'area individuata, estesa mq. 86.950 confinante con le zone residenziali C1 e C2, comprende due blocchi di n. 18 lotti oltre ad un lotto centrale destinato a centro espositivo e per servizi. All'interno di detta area esistono già due edifici con destinazione artigianale.
La zona di cui sopra è collegata con la zona di espansione C1 attraverso una strada esistente e con la zona di espansione C2 mediante una strada di progetto. Inoltre la zona è collegabile con la S.P. 33 Enna e Leonforte ammodernando una viabilità esistente.
Dagli elaborati progettuali si evince che le aree edificabili sono pari a mq. 28.685, le aree per parcheggi mq. 6.775, l'area per il centro espositivo e servizi mq. 3.295, la viabilità mq. 27.100, le aree per verde di rispetto e filtro mq. 21.175.
I parametri edilizi risultano: rapporto di copertura del 50%, altezza massima consentita m. 5,00 e per eventuali deroghe come da normativa delle N.A. del P.R.G. e del P.P.
Con provvedimento n. 5630 del 6 giugno 1997, l'ufficio del Genio civile di Enna, nel rilasciare parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, esprimeva al riguardo che "per le aree di P.P. per insediamenti produttivi, impostati su terreni che costituiscono un acquifero di notevole importanza ai fini idropotabili, si ritiene debbano escludersi insediamenti produttivi che possano inquinare l'acquifero".
Ne consegue che l'area di che trattasi è condivisibile con le prescrizioni di cui al parere del Genio civile n. 5630/97 e con la precisazione che detta zona deve riguardare soltanto l'insediamento di attività artigianali non moleste, anche con attività espositiva e distributiva al pubblico.
Di conseguenza il P.P. redatto per detta zona viene condiviso.
Nell'elaborato n. 2 tavola 2.2 e tavola 2.3 "Tessuto del territorio" in scala 1:10.000, adottato con modifiche di cui alla delibera n. 75 del 13 settembre 1996, sono riportati insediamenti cerchiati come zona Da.
In sede di adozione dello strumento urbanistico in esame è stato approvato, con delibera consiliare sopra citata, un emendamento con il quale si estende la normativa della zona Da alle predette aree: non viene condivisa tale destinazione relativa ai manufatti cerchiati e riportati come zona Da in quanto non sono stati definiti i perimetri da assoggettare, così come previsto dall'art. 27 delle N.A. del P.R.G., al piano esecutivo di attuazione e pertanto tali aree rimangono zona E produttivo-agricola;
—  Relativamente al punto 7): con il precedente parere di questo Consesso n. 296/96 venivano condivise le modifiche apportate dalla G.M. relative alla viabilità interna alla zona Br (o Be) della frazione S. Giorgio e la modifica da zona Br (o Be) della frazione Bannò a zona a verde di quartiere. Le restanti osservazioni formulate dalla G.M. non venivano accolte in quanto non migliorative del piano. Di conseguenza occorre riclassificare ad aree a verde di quartiere le zone che nelle frazioni S. Giorgio e Bannò risultavano avere tale previsione, mentre, nel piano rielaborato in esame, vengono destinate a zone Br (o Be). Vi è da aggiungere che con il parere n. 296/96 prima citato non venivano accolte le osservazioni formulate dalla G.M. in merito a dette aree;
—  Relativamente al punto 8): viene condivisa la zona Ce a nord della frazione Bannò fino al tracciato viario esistente; viene condivisa l'attrezzatura sportiva con l'area di parcheggio adiacente, in quanto già realizzata, e la strada di collegamento dalla frazione Bannò a detta attrezzatura. Non vengono condivise la rimanente zona Ce a nord della frazione Bannò, le attrezzature di interesse comune e le aree destinate a parcheggi a nord della zona Ce di cui prima e quelle ubicate a nord-ovest della strada esistente di collegamento dei due borghi rurali (le previsioni urbanistiche non condivise vengono contornate con linea continua rossa nella tavola n. 4, dell'elaborato n. 2, in scala 1:2.000).
Le previsioni di cui sopra, non condivise con questo parere, interessano aree non idonee dal punto di vista urbanistico ed incompatibili con lo studio agricolo-forestale.
Viene condivisa la zona Ce ubicata a nord-ovest della frazione S. Giorgio.
La zona Ce viene destinata come nuova zona di espansione ad uso esclusivamente residenziale con densità edilizia fondiaria pari a 0,30 mc./mq., altezza massima pari a ml. 7,50 e n. 2 piani fuori terra, fermi restando eventuali limiti inferiori dell'altezza dei fabbricati fissati dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 16 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni); distanza minima dai confini: ml. 5,00; distanza tra pareti finestrate: ml. 10,00, anche nel caso che si fronteggi una parete finestrata con una non finestrata.
Per la zona Ce a nord della frazione Bannò e per quella a nord-ovest della frazione S. Giorgio, occorre redigere un piano particolareggiato unitario che deve assicurare, oltre al soddisfacimento degli standards di dette zone Ce, la dotazione di tutte le attrezzature mancanti ai due borghi rurali, in conformità al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto non sono state condivise con questo parere le aree contornate con linea continua rossa di cui sopra;
—  Relativamente al punto 9) "fasce di rispetto cimiteriale": occorre ribadire quanto già prescritto col precedente voto C.R.U. n. 296/96, e cioè che dette fasce sono di m. 200 fino a quando non sarà emanato il provvedimento di eventuale riduzione.
Le aree all'interno di tali fasce sono inedificabili in quanto non sono ammesse opere che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 1 della legge n. 10/77, sottoposte al rilascio di concessione ex art. 36, legge regionale n. 71/78 od autorizzazione edilizia, ex art. 5, legge regionale n. 37/85;
—  Relativamente al punto 10) "zone delle attrezzature": occorre ribadire quanto detto al punto 8) dei considerata; inoltre non viene condivida l'"area per attrezzature sportive e per il tempo libero", ricadente lungo la S.P. n. 7/B in contrada Paglialunga, a valle del centro abitato, in direzione ovest, per le motivazioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile di Enna n. 5630 del 6 giugno 1997;
—  Relativamente al punto 11) "viabilità": si condivide la viabilità da ammodernare, così come indicato nell'elaborato 2, tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, e 2.5, relative al "tessuto del territorio" in scala 1:10.000; si condivide, altresì, la viabilità di collegamento della frazione Bannò, a nord della zona di espansione Ce condivisa da questo parere con il territorio comunale di Agira e la strada di collegamento da tale frazione all'attrezzatura sportiva esistente, in quanto insiste su tracciati viari esistenti: la restante viabilità di progetto, principale e secondaria, visualizzata nelle tavole soprariportate, non viene condivisa in quanto il territorio risulta già servito da una viabilità esistente sufficiente a soddisfare i collegamenti delle contrade interessate;
—  Relativamente al punto 12) "norme di attuazione":
–  All'art. 24 - Zona C2: nuova zona residenziale di espansione residenziale permanente e stagionale - gli ultimi due commi vanno sostituiti con quanto segue:
"Nelle lottizzazioni, obbligatorie in questa zona, gli edifici già realizzati intervengono nel processo lottizzatorio".
–  Il contenuto dell'art. 26 - Zona Ce: S. Giorgio - espansione produttivo-agricola residenziale, deve essere sostituito con quanto riportato al considerato n. 8 di questo parere e cioè:
"La zona Ce è una zona di espansione ad uso esclusivamente residenziale con densità edilizia fondiaria pari a 0,30 mc./mq., altezza massima pari a mt. 7,50 e n. 2 piani fuori terra, fermi restando eventuali limiti inferiori dell'altezza dei fabbricati fissati dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 16 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni); distanza minima dai confini: m. 5,00; distanza tra pareti finestrate: m. 10,00, anche nel caso che si fronteggi una parete finestrata con una non finestrata.
Per la zona Ce a nord della frazione Bannò e per quella a nord-ovest della frazione S. Giorgio, occorre redigere un piano particolareggiato unitario che deve assicurare, oltre al soddisfacimento degli standards di dette zone Ce, la dotazione di tutte le attrezzature mancanti ai due borghi rurali, in conformità al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444";
–  Il contenuto dell'art. 27 - Zona Da: nuova zona attività produttive artigianali - deve essere modificato con quanto già espresso al considerato n. 6 e cioè detta zona deve riguardare soltanto l'insediamento di attività artigianali non moleste, anche con attività espositiva e distributiva al pubblico;
–  Occorre cassare l'art. 30 - Zona E2: area agricola con edificabilità di tipo residenziale in quanto detta zona non viene condivisa da questo parere;
–  All'art. 34 - Norme di salvaguardia dei beni storico-ambientali nel territorio del comune di Assoro: occorre precisare che detti immobili con le relative pertinenze sono da classificare zone A puntuali; di conseguenza valgono, altresì, le norme di cui all'art. 21 delle N.A. del P.R.G. in merito agli interventi edilizi consentiti di cui ai commi a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
—  Relativamente al punto 13) "Regolamento edilizio": sono stati redatti uno stralcio di articoli del regolamento edilizio, modificati a seguito delle prescrizioni formulate dal C.R.U. con voto n. 296/96 ed un testo completo dei 144 articoli.
–  Nell'art. 20 "Concessione ad edificare", le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie e dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità devono rispettare i contenuti degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 17/94;
—  Relativamente al punto 14): nell'elaborato n. 1, tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 in scala 1:10.000, sono riportati immobili di particolare interesse storico-ambientale esterni al centro abitato.
Detti immobili devono essere verificati alla luce di uno studio più approfondito ed esteso a quelli costruiti da più di 50 anni ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1089/39 dell'1 giugno 1939. Per tali immobili vale la normativa di cui all'art. 34 delle norme di attuazione del P.R.G. con le modifiche apportate con questo parere e descritte al considerato n. 12. Si raccomanda, altresì, che venga effettuata, per le aree individuate dalle linee guida del piano paesistico come aree di interesse archeologico una preventiva attività di saggi, sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prima di qualsiasi attività edilizia;
—  Relativamente alle osservazioni ed opposizioni: sono state presentate n. 3 opposizioni ed osservazioni a firma delle ditte Sanfilippo Angelo, Basilotta Sebastiano e La Rosa Luisa, Inguì Grazia e Angelo.
Dette osservazione ed opposizioni non vengono accolte in conformità alla delibera consiliare n. 104/96 poiché non migliorative del piano.
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere di ritenere meritevole di approvazione il P.R.G., le PP.EE. ed il R.E., rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 296 del 21 marzo 1996 ed adottati con delibera consiliare n. 75/96, con le prescrizioni e modifiche di cui ai superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura seguita appare regolare;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con i voti n. 296 del 21 marzo 1996 e n. 580 del 15 gennaio 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 296 del 21 marzo 1996 e n. 580 del 15 gennaio 1998 e con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Enna, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Assoro, adottato con delibera consiliare n. 105 del 30 dicembre 1993.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 296 del 21 marzo 1996 e n. 580 del 15 gennaio 1998.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  stato di attuazione del piano di fabbricazione - scala 1:2.000;
 2)  stato di attuazione del piano di fabbricazione, frazione San Giorgio;
 3)  elaborato  1  ASF  tav. 2.1 - tessuto del territorio allo stato di fatto - scala 1:10.000; 
 4)    » » » tav. 2.2 - tessuto del territorio allo stato di fatto - scala 1:10.000; 
 5)    » » » tav. 2.3 - tessuto del territorio allo stato di fatto - scala 1:10.000; 
 6)    » » » tav. 2.4 - tessuto del territorio allo stato di fatto - scala 1:10.000; 
 7)    » » » tav. 2.5 - tessuto del territorio allo stato di fatto - scala 1:10.000; 
 8)    » » » tav. 2.6 - tessuto del territorio allo stato di fatto, do-cumentazione fotogra-fica; 
 9)  elaborato  2  P.R.G.  tav. 1 - relazione illustrativa generale sulla rielaborazione parziale; 
10)    » » » tav. 2.1 - tessuto del territorio - scala 1:10.000; 
11)    » » » tav. 2.2 - tessuto del territorio - scala 1:10.000; 
12)  elaborato  2  P.R.G.  tav. 2.2 - tessuto del territorio - scala 1:10.000, visualizzazione della mo-difica apportata con delibera di C.C. n. 75 del 13 settembre 1996; 
13)    » » » tav. 2.3 - tessuto del territorio - scala 1:10.000; 
14)    » » » tav. 2.3 - tessuto del territorio - scala 1:10.000, visualizzazione della mo-difica apportata con delibera di C.C. n. 75 del 13 settembre 1997; 
15)    » » » tav. 2.4 - tessuto del territorio - scala 1:10.000; 
16)    » » » tav. 2.5 - tessuto del territorio - scala 1:10.000; 
17)    » » » tav. 3 - azzonamento del territorio di Assoro - scala 1:2.000; 
18)    » » » tav. 4 - azzonamento del territorio di Assoro, frazione San Giorgio - scala 1:2.000; 
19)  elaborato  3  PP.EE.  tav. 1a - norme di attuazione del P.P.E. della Z.T.O. C1; 
20)    » » P.I.P. tav. 1 - relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione P.I.P. delle aree Da; 
21)    » » PP.EE. tav. 2 - articolazione genera-le delle aree soggette a prescrizioni esecutive - scala 1:1.000; 
22)    » » P.I.P. tav. 2 - articolazione generale P.I.P. delle aree Da - scala 1:1.000; 
23)    » » PP.EE. tav. 3 - articolazione genera-le delle aree e dei vo-lumi soggetti a P.E. - scala 1:1.000; 
24)    » » P.I.P. tav. 3.1 - planimetrie e sezioni stradali tipo, P.I.P. delle aree Da - scale 1:500, 1:50, 1:10; 
25)    » » » tav. 4 - progetto di massima delle infrastrutture e sezioni tipo, P.I.P. delle aree Da - scale 1:1.000, 1:20, 1:10; 
26)    » » » tav. 6 - norme di attuazione; 
27)  elaborato  4 R.E. tav. 1 - regolamento edilizio, parti modificate; 
28)    » » » tav. 2 - norme di attuazione modificate. 


Art. 4

Il comune di Assoro dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e di trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della leg-ge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.13.667)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti trasferimenti di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.

Con decreto n. 70/IV DR4 del 31 marzo 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 delT.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti riportati nell'unito tabulato, che forma parte integrante del presente decreto, al comune di Bompensiere (CL) con l'obbligo di conservarne la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.

Allegato
Elenco progetti ex Casmez oggetto di trasferimento, ai sensi degli artt. 139 e 148 del T.U. n. 218/78, al comune di Bompensiere
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Bompensiere; prog. n. 11066, costruzione circ. sud-est Bompensiere; provvedimento trasfer. n. D.C. 888 dell'1 giugno 1984;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Bompensiere; prog. n. 13027, ampliamento impianto pubblica illuminazione; provvedimento trasfer. n. D.L. 3611 del 6 maggio 1992;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Bompensiere; prog. n. 13667, sistemazione vie Pace e Masi; provvedimento trasfer. n. D.P. 74058 del 29 dicembre 1981.
(98.14.796)


Con decreto n. 71/IV DR4 del 31 marzo 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 delT.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti riportati nell'unito tabulato, che forma parte integrante del presente decreto, al comune di Serradifalco (CL) con l'obbligo di conservarne la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.

Allegato
Elenco progetti ex Casmez oggetto di trasferimento, ai sensi degli artt. 139 e 148 del T.U. n. 218/78, al comune di Serradifalco
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Serradifalco; prog. n. 2429/APD, costruzione asilo nido; provvedimento trasfer. n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980.
(98.14.795)

Con decreto n. 72/IV DR4 del 31 marzo 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 delT.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti riportati nell'unito tabulato, che forma parte integrante del presente decreto, al comune di Campofranco (CL) con l'obbligo di conservarne la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.

Allegato
Elenco progetti ex Casmez oggetto di trasferimento, ai sensi degli artt. 139 e 148 del T.U. n. 218/78, al comune di Campofranco
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 272, costruzione campo sportivo; provvedimento trasfer. n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 11488, costruzione strada accesso scuola media; provvedimento trasfer. n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 11514, ampliamento impianto pubblica illu-minazione; provvedimento trasfer. n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 11515, sistemazione strade interne; provvedimento trasfer. n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 13543, sistemazione via del Parco; provvedimento trasfer. n. D.P. 70156 dell'11 giugno 1981;
—  ente concessionario: Amministrazione comunale di Campofranco; prog. n. 1215, costruzione asilo infantile; provvedimento trasfer. n. D.P. 90271 del 29 dicembre 1983.
(98.14.794)
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Trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla Provincia regionale diCaltanissetta.

Con decreto n. 73/IV DR4 del 31 marzo 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 delT.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti riportati nell'unito tabulato, che forma parte integrante del presente decreto, alla Provincia di Caltanissetta con l'obbligo di conservarne la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
Allegato
Elenco progetti ex Casmez oggetto di trasferimento, ai sensi degli artt. 139 e 148 del T.U. n. 218/78, alla Provincia regionale di Caltanissetta
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 537, sistemazione S.P. Caltanissetta - Delia tratto Km. 14 bivio Ramilia Delia e Caltanissetta; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 538, sistemazione S.P. Serradifalco - Montedoro - Bompensiere, 1° lotto Serradifalco, Bompensiere e Montedoro; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 539, sistemazione S.P. Mussomeli - Villalba, Villalba e Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 540, sistemazione S.P. Mussomeli - Sutera bivio Campofranco , Mussomeli e Sutera; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 541, sistemazione S.P. Ponte Olivo Valle Pilieri confine provincia diCatania - Niscemi; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 542, sistemazione S.P. Mazzarino - Vallone - Pecoraro - Mazzarino; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 796, costruzione strada allacciamento Mussomeli frazione Sambria, 1° tronco Valle al Fosso Garzizzetti - Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 853, costruzione strada allacciamento borgata Palo S.S. 122, 4° lotto San Cataldo; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 983, sistemazione S.P. bivio Serradifalco - Montedoro - Bompensiere - Mussomeli, 2° lotto Bompensiere - Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 1012, costruzione S.P. Montedoro miniera zolfifera - Montedoro e Gibellina; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 1016, costruzione strada accesso alle miniere zolfifere Apaforte Stincone e Bosco - San Cataldo; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 1190, costruzione S.P. Pisciotta Feudo Nobile S.S. 115 - Niscemi e Gela; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 1275, costruzione S.P. Mussomeli - S. Cataldo, 2° tronco San Cataldo, Serradifalco e Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 1275/2, costruzione ponte sui torrenti Belice e Salito lungo la strada Mussomeli - S. Cataldo, S. Cataldo e Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2388, sistemazioone S.P. Mussomeli - Bompensiere, Mussomeli e Bompensiere; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2389, sistemazione S.P. Mussomeli - Villalba, Villalba e Mussomeli; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2390, sistemazione S.P. bivio Serradifalco - Montedoro, Montedoro e Serradifalco; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2391, sistemazione S.P. Montedoro - Bompensiere, Montedoro e Bompensiere; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2393, sistemazione S.P. Caltanissetta - Delia, Delia e Caltanissetta; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2400, sistemazione S.P. Niscemi Feudo Nobile S.S. 115 - Niscemi; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2401, sistemazione S.P. Burrone Contrasto - Butera; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2427, sistemazione 1° tratto dalla S.P. Ponto Olivo - Niscemi; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2655, sistemazione strada allacciamento borgata Palo alla S.S.122 e costruzione tratto strada collegamento; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2717, sistemazioone S.P. Mussomeli - Sutera, Sutera - Mussomeli - Gela; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2819, Costruzione S.P. Mussomeli - S. Cataldo, tronco dal Fosso Garzinzetti alla S.P. Serradifalco Miniere Stincone; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2886, sistemazione S.P. Olivo Niscemi dal Km. 3,600 al Km. 9; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 2908, sistemazione S.P. Butera - Gela, Gela e Butera; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 3480, indagie geognostica e geotecnica tratti strada Mussomeli -San Cataldo interessati da movimenti franosi; provvedimento trasferito n. D.P. 66551 del 16 ottobre 1980;
—  ente concessionario: Amministrazione provinciale di Caltanissetta; prog. n. 3494, completamento e sistemazione S.P. 42 San Cataldo - stazione Mimiani - Marianopoli,San Cataldo - Marianopoli; provvedimento trasferito n. D.P. 74058 del 29 dicembre 1981.
(98.14.797)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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