REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 2 MAGGIO 1998 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca

DDECRETO 9 marzo 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Familiare società a r.l., con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 23 marzo 1998.
Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1998  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 12 febbraio 1998.
Proroga del termine fissato dalla circolare attuativa del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99. Misura 1.3b  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 21 gennaio 1998.
Approvazione delle modalità di utilizzazione della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1996  pag.


DECRETO 23 gennaio 1998.
Integrazione del decreto 10 aprile 1997, concernente modalità per la concessione di contributi alle associazioni che provvedono, senza fini di lucro, all'assistenza domiciliare degli ammalati oncologici terminali.  pag.


DECRETO 28 gennaio 1998.
Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta  pag.


DECRETO 13 marzo 1998.
Rivalutazione dell'indennità di disagiata residenza, per l'anno 1997, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8  pag. 18 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 29 dicembre 1997.
Approvazione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi  pag. 18 


DECRETO 26 febbraio 1998.
Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Milena  pag. 20 


DECRETO 13 marzo 1998.
Approvazione del programma costruttivo da realizzare nel comune di Aragona  pag. 22 


DECRETO 13 marzo 1998.
Approvazione di programmi costruttivi da realizzare nel comune di Augusta  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 25 marzo - 1 aprile 1998, n. 90  pag. 24 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Barrafranca  pag. 25 

Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Belpasso.
  pag. 26 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione della zona archeologica di Morgantina nel comune di Aidone.
  pag. 28 

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione della zona archeologica Mokarta nel comune di Salemi.
  pag. 28 
Avviso relativo alla circolare n. 1 del 25 marzo 1998, relativa ai "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia: A.R.C.I., A.I.C.S., E.N.A.R.S.-A.C.L.I., E.N.D.A.S."  pag. 28 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1997  pag. 28 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 31 

Assessorato della sanità:
Iscrizione di vari nominativi nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag. 32 
Rinnovo della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al piano di fabbricazione del comune di Trapani  pag. 32 
Nulla osta alla società S.A.R.C.I.S. S.p.A. per attività di estrazione di idrocarburi dai pozzi e per la posa di 2 condotte nel territorio del comune di Bronte  pag. 32 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori stradali  pag. 32 

Nulla osta al comune di Grammichele per il progetto di risanamento di un'area ricadente nel territorio comunale.
  pag. 32 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Paceco  pag. 32 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi  pag. 32 
Nulla osta alla ditta A.I.A. Costruzioni S.p.A., con sede in Catania, per l'impianto di dissalazione di Pantelleria.  pag. 33 
Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione  pag. 33 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e termali della Sicilia  pag. 33 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 252.
Vigilanza venatoria volontaria  pag. 34 


CIRCOLARE 6 aprile 1998, prot. n. 1425.
Art. 2, comma 17bis, legge 19 luglio 1993, n. 237. Interventi di soccorso alle aziende agricole colpite da ripetute calamità naturali  pag. 38 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 307.
Incentivi per l'occupazione - ex articolisti  pag. 38 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 16 aprile 1998, n. 956.
Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di progetti di enti pubblici e privati, a valere sulla quota 1996 del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana.  pag. 46 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 marzo 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Familiare società a r.l., con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 29 gennaio 1998, con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa La Familiare società a r.l, con sede in Palermo;
Considerato che, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza che accerta lo stato di insolvenza vincola l'autorità amministrativa all'emanazione del provvedimento che pone la società in liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Familiare società a r.l., con sede in Palermo, via Soli, n. 12, costituita il 25 settembre 1976 con atto omologato dal tribunale di Palermo il 15 ottobre 1976, iscritta al n. 14638 del registro di società e nel registro prefettizio alla sezione edilizia abitazioni con D.P. n. 13131 dell'1 ottobre 1977, ric. BUSA n. 2993 dell'11 dicembre 1976, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Romano Sebastiano, nato a Palermo il 6 luglio 1967 ed ivi residente in via Tramontana, n. 28/c, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel D.Min.Lav. 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 1998.
  BENINATI 

(98.13.674)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 23 marzo 1998.
Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento;
Visto il decreto n. 103/AA.SS. del 15 febbraio 1997, non soggetto a registrazione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1997, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:
—  minori semiconvittori  L.  18.200; 
—  minori convittori  L.  27.550; 
—  anziani e adulti inabili  L.  34.300; 

Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1996 - dicembre 1997 ha subito un incremento pari all'1,7%;
Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:
—  minori semiconvittori  L.  18.500; 
—  minori convittori  L.  28.000; 
—  anziani e adulti inabili  L.  34.900; 

Ritenuto, altresì, di determinare in L. 14.800 ed in L. 15.850 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio goduto dagli enti ricoverati;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 marzo 1998.
  MISURACA 

(98.13.684)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 12 febbraio 1998.
Proroga del termine fissato dalla circolare attuativa del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99. Misura 1.3b.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo plurifondo 1994/1999, Misura 1.3b del sottoprogramma F.E.S.R.;
Vista la circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997, con la quale sono state impartite direttive ai Consorzi A.S.I. per la presentazione dei progetti per le finalità stabilite nella scheda di Misura 1.3b;
Considerato che gli importi delle richieste di finanziamento presentate dai Consorzi A.S.I. interessati non coprono l'intera disponibilità finanziaria della Misura;
Considerato che taluni consorzi hanno comunicato di avere progetti in fase di definizione di approvazione tecnica;
Considerato altresì che, per il corrente esercizio finanziario, possono essere inseriti nel piano di finanziamento soltanto progetti redatti ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85, così come modificato dalla legge regionale n. 10/93;
Ritenuto di poter prorogare la scadenza, fissata con circolare, al fine di poter utilizzare completamente i fondi assegnati alla Misura 1.3b;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, il termine fissato con la circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997 per la presentazione dei progetti esecutivi, da parte dei Consorzi A.S.I. di Messina, Palermo, Siracusa, Catania e Caltanissetta per le finalità previste nella scheda di Misura 1.3b, del F.E.S.R. incluso nel Programma operativo plurifondo 1994/1999, è prorogato al 30 aprile 1998.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi della legge n. 20/94 e, successivamente, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 1998.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 4.
(98.13.715)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 gennaio 1998.
Approvazione delle modalità di utilizzazione della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1996.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto l'art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, che ha istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi ivi indicati;
Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86 "Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei Sert", la quale all'art. 1 stabilisce, tra l'altro, che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base …delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle Regioni degli stanziamenti del Fondo…, previste dall'art. 4" dei decreti-legge ivi citati e da ultimo dal decreto legge 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
Visto il decreto 11 aprile 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 1996), con il quale il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ha stabilito che il trasferimento alle regioni del 75% del predetto Fondo avviene, per l'anno finanziario 1996, secondo le tabelle di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
Considerato che la quota spettante alla Regione siciliana ammonta a complessive L. 10.771.312.500, come si rileva dalle predette tabelle;
Viste le indicazioni, indirizzate alle Regioni, sull'erogazione dei finanziamenti provenienti dal predetto Fondo, formulate dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 1996, n. 200 (pag. 59);
Considerato che, ai sensi della predetta normativa, le Regioni debbono predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi;
Vista la nota n. 3948 del 5 dicembre 1996 della segreteria della Giunta regionale, dalla quale si rileva che la Giunta nella seduta del 3 dicembre 1996 ha ritenuto che l'esame istruttorio dei progetti (da finanziare con lo stanziamento di cui al predetto Fondo) rientri tra i compiti che la legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 demanda alla Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, organo tecnico-consultivo-propulsivo del l'Assessore regionale per la sanità;
Vista la decisione n. 94 formulata dalla Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze nell'adunanza del 22 dicembre 1997;
Ritenuto di dovere approvare le modalità di utilizzazione della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana per l'esercizio 1996 con il decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale 11 aprile 1996, contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del predetto decreto;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le modalità di utilizzazione della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1996, con il decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale 11 aprile 1996, contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 1998.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 10.

Allegato A
MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
TRASFERITA ALLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 4
DEL DECRETO LEGGE N. 476 DEL 13 SETTEMBRE 1996
E DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 1997, N. 86
"SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI LEGGE ADOTTATI IN MATERIA DI PREVENZIONE E RECUPERO
DELLE TOSSICODIPENDENZE
E DI FUNZIONAMENTO DEI SERT"


Art. 1
Finalità

Il presente atto contiene:
— i criteri e le modalità di ripartizione, tra i soggetti aventi diritto, della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 476 del 13 settembre 1996 e dell'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 86 "Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti legge adottati in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT";
—  l'individuazione delle aree di intervento;
—  le linee guida per l'elaborazione dei progetti;
—  i criteri e le modalità di valutazione dei progetti;
—  le modalità di verifica dell'efficacia degli interventi finanziati.

Art. 2
Criteri per la ripartizione del Fondo

Il Fondo trasferito alla Regione è ripartito nel modo seguente:
—  una quota pari al 5% è destinata ai progetti della Regione (art. 1, comma 5°, del citato decreto legge), nonché alle spese di carattere generale per la gestione del Fondo;
—  una quota pari al 66% è destinata ai progetti degli enti delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati, iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ai progetti delle cooperative sociali e loro consorzi iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale (art. 1, comma 4, del citato decreto legge);
—  la restante quota è destinata ai progetti degli enti locali e delle aziende USL (art. 1, comma 3, del decreto-legge).
Le somme che, eventualmente, residuano in una o più categorie di destinatari sono ripartite proporzionalmente tra le altre categorie.
Qualora le somme disponibili non siano sufficienti a far fronte alle richieste, i finanziamenti sono concessi in misura proporzionalmente ridotta; la riduzione si applica all'ammontare ritenuto congruo.

Art. 3
Destinatari e tipologie di interventi

Le tipologie di intervento per ciascuno dei destinatari di cui all'articolo precedente sono così determinate.
A) Enti locali
1)  prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata, da realizzare direttamente o tramite gli enti ausiliari iscritti all'albo regionale o in collaborazione con i servizi per le tossicodipendenze (SERT), territorialmente competenti;
2)  reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
3)  servizi sperimentali di prevenzione e di recupero nel territorio, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada, in collaborazione con l'Azienda USL territorialmente competente e gli enti ausiliari.
B)  UU.SS.LL.
1) prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata;
2) trattamento e recupero dei tossicodipendenti;
3)  potenziamento e qualificazione dei SERT;
4)  servizi sperimentali di prevenzione e di recupero nei territori, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada, anche in collaborazione con il comune territorialmente competente e gli enti ausiliari.
C) Enti ausiliari iscritti all'albo regionale
1)  prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoodipendenza correlata;
2)  recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;
3)  servizi sperimentali di prevenzione e recupero nel territorio, con particolare riferimento ai centri di accoglienza e alle unità di strada, in collaborazione con l'azienda territorialmente competente e con gli enti ausiliari.
Eventuali progetti presentati da enti ausiliari, iscritti agli albi di altre Regioni, potranno essere finanziati soltanto previa iscrizione all'albo della Regione siciliana.
D)  Cooperative sociali e loro consorzi (iscritte, nelle more dell'istituzione dell'albo regionale di cui all'art. 9 della legge n. 381/91, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale)
1)  reinserimento professionale dei tossicodipendenti, limitatamente ai progetti concordati con l'Agenzia per l'impiego e con il Sert delle UU.SS.LL. territorialmente competenti.
E)  Regione - Assessorato della sanità
1)  attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti ausiliari e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;
2)  formazione degli operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
Tali attività potranno essere realizzate direttamente o per il tramite delle Aziende UU.SS.LL.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione delle domande

I termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento saranno stabiliti con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 5
Linee guida per l'elaborazione dei progetti

I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza:
a)  gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle esigenze rilevate sul territorio, nel quale il progetto deve avere attuazione;
b)  la dettagliata esposizione delle metodologie attuative;
c)  la novità del progetto ovvero la continuità con progetti già attuati o in via di attuazione;
d)  i tempi di realizzazione del progetto con l'indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi;
e)  l'indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nell'attuazione del progetto;
f)  il livello di integrazione con la programmazione territoriale;
g)  la tipologia del personale impegnato nel progetto (dipendente volontario, consulente, professionista, artigiano) e la relativa qualificazione professionale;
h)  l'eventuale acquisto di beni mobili con l'indicazione dei preventivi e dei motivi che rendono necessari gli acquisti in relazione alle attività programmate;
i)  modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.
I progetti non dovranno riguardare iniziative episodiche bensì dovranno essere in grado di rientrare in un quadro più generale e di garantire continuità nel tempo procedendo secondo una tempistica precisa con finalità e obiettivi chiari.
Nel progetto dovrà essere indicata l'entità del fenomeno nell'area interessata nonché le iniziative già presenti in particolare a livello di enti locali, USL, volontariato, enti ausiliari all'interno delle quali il progetto dovrebbe inserirsi.
In particolare l'analisi del fenomeno dovrà indicare le fonti e gli strumenti di rilevazione.

Art. 6
Esame dei progetti

All'esame istruttorio dei progetti provvede l'Assessorato regionale della sanità tramite la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, organo tecnico-consultivo-propulsivo dell'Assessore regionale per la sanità, istituito ai sensi della legge 21 agosto 1984, n. 64.
La Consulta dovrà esprimere le proprie valutazioni e proposte sui singoli progetti, anche sotto il profilo della loro congruità con la programmazione regionale e della loro validità.

Art. 7
Richiesta chiarimenti e/o integrazioni

La Consulta, nel caso in cui lo ritenga necessario, può chiedere agli enti richiedenti chiarimenti ed integrazioni sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso infruttuosamente il termine, la Consulta esprime le proprie proposte. Relativamente ai progetti presentati dagli enti privati, la Consulta può acquisire eventuali pareri da parte del comune territorialmente competente anche mediante audizione diretta in fase istruttoria.

Art. 8
Pareri della Consulta

Sui progetti pervenuti la Consulta esprime valutazioni e proposte adeguatamente motivate, che possono essere:
—  favorevoli;
—  parzialmente favorevoli;
—  sfavorevoli.
La Consulta si esprime indicando le somme da ammettere a finanziamento.

Art. 9
Parametri di valutazione dei progetti

La Consulta esamina i progetti in base ai seguenti parametri:
a)  adeguatezza degli strumenti prescelti rispetto agli obiettivi da raggiungere, tenuto conto delle esigenze del territorio nel quale si intende realizzare il progetto;
b)  risultati conseguiti da analoghe iniziative già concluse o in fase di attuazione;
c)  livello di integrazione del progetto con iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio;
d)  congruità economica del progetto anche in relazione al rapporto costi-benefici;
e)  modalità di verifica e valutazione dei risultati;
f)  l'ammontare del finanziamento richiesto in relazione al bilancio complessivo dell'ente.
Ai progetti di maggiore rilievo, individuati dalla Consulta in base ai criteri di cui al successivo art. 10, viene riconosciuta la preferenza ai fini dell'ammissione al finanziamento nell'ambito di ciascuno dei settori di intervento di cui al precedente art. 3.

Art. 10
Progetti di maggiore rilievo e priorità

Sono considerati di maggiore rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle UU.SS.LL. e dagli enti ausiliari che presentino le seguenti caratteristiche:
a)  che siano integrati nella programmazione territoriale;
b)  che perseguano il coordinamento e la collaborazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;
c)  che siano realizzabili in tempi definiti.
Sono considerati, altresì, di maggiore rilievo i progetti presentati dalle cooperative sociali aventi le seguenti caratteristiche:
—  che prevedano forme di sostegno ad iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro autonomo ben definite;
—  che prevedano, per un congruo periodo, il collegamento tra l'ente richiedente, i soggetti avviati o reinseriti nel mondo del lavoro e le imprese di riferimento;
— che siano dotati dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a, b, c.
Vengono prioritariamente finanziati i progetti relativi alle seguenti aree:
Prevenzione
—  attivazione o potenziamento di centri di aggregazione, educativi e di ascolto, con funzione di prevenzione primaria e secondaria;
—  attività di sostegno e di promozione di associazioni di famiglie;
Trattamento dei tossicodipendenti
—  attivazione delle unità da strada e dei centri di accoglienza nelle città;
Reinserimento professionale
—  iniziative intese non come facile occasione di lavoro, ma finalizzate a fare acquisire al tossicodipendente esperienza e professionalità.

Art. 11
Casi di esclusione

Sono esclusi esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle UU.SS.LL., che non siano fondati su una adeguata analisi del fenomeno, corredata dall'indicazione dei dati e dei relativi strumenti di rilevazione.
Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti l'impiego del tempo libero e le attività sportive e ricreative possono essere finanziate solo se inserite all'interno di un articolato progetto, del quale siano individuati gli obiettivi concreti ed i destinatari.
Sono escluse, altresì, dal finanziamento le richieste di acquisto, di costruzione e di ristrutturazione di immobili, ad eccezione delle spese per l'adeguamento delle strutture, iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, ai requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa.

Art. 12
Approvazione e finanziamento

L'Assessore regionale per la sanità provvede all'approvazione e al finanziamento dei progetti, a seguito delle proposte rese dalla Consulta, entro 180 giorni dall'acquisizione dei medesimi.

Art. 13
Erogazione dei finanziamenti

L'erogazione dei finanziamenti avviene in due soluzioni:
—  il 70% ad avvenuta approvazione del progetto;
—  il restante 30% dopo almeno novanta giorni dall'avviamento del progetto, previa relazione sulle attività già svolte.

Art. 14
Revoca del finanziamento e rendicontazione della spesa

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti ad avviare i progetti finanziati, dandone formale e tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della sanità, entro 6 mesi dalla notifica della concessione del finanziamento, pena la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate.
A chiusura di ogni esercizio finanziario i destinatari dei finanziamenti presentano all'Assessorato della sanità il rendiconto delle spese effettuate, in conformità alla vigente normativa.
I soggetti beneficiari presentano, altresì, allo stesso Assessorato un'analitica relazione contenente:
—  la descrizione delle attività svolte;
—  le modalità di attuazione degli interventi programmati;
—  i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
—  l'indicazione di eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto;
—  valutazioni conclusive sul progetto realizzato.
La concessione di eventuali finanziamenti in esercizi successivi è subordinata alla presentazione e/o alla regolarizzazione dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti.

Art. 15
Controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti

I controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi saranno esercitati dal servizio ispettivo regionale di sanità, istituito dalla legge regionale 18 gennaio 1997, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 gennaio 1997, n. 5) e, nelle more dell'attivazione del predetto servizio, da funzionari dell'Assessorato regionale della sanità.
I risultati (di processo e di esito) di tale attività di controllo saranno utilizzati, da parte della Regione, per eventuali aggiornamenti degli obiettivi da programmare negli esercizi successivi.
(98.17.906)
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DECRETO 23 gennaio 1998.
Integrazione del decreto 10 aprile 1997, concernente modalità per la concessione di contributi alle associazioni che provvedono, senza fini di lucro, all'assistenza domiciliare degli ammalati oncologici terminali.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto l'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, che prevede la concessione di contributi a favore delle organizzazioni, non aventi scopo di lucro, che operano nel campo dell'assistenza degli ammalati oncologici terminali, operanti in Sicilia;
Visto il decreto n. 21909 del 10 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1997, reg. 1, foglio 14, con cui si sono determinati i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa;
Considerato che è necessario, ad integrazione di quanto previsto nel predetto decreto, stabilire i criteri di ripartizione del contributo previsto della prefata legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, in caso di pluralità di associazioni ammesse al contributo;
Ritenuto che tale criterio può stabilirsi nel ripartire la somma disponibile in maniera direttamente proporzionale al numero degli ammalati assistiti nell'ultimo triennio dalle associazioni e cioè suddividendo lo stanziamento previsto per il numero complessivo degli ammalati assistiti da dette associazioni si ottiene il costo medio per assistito che moltiplicato per il numero degli assistiti di ciascuna associazione determina l'entità del contributo da erogare alle associazioni stesse;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 21909 del 10 aprile 1997, in caso di pluralità di domande di associazioni ammesse al contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n.26, verrà applicato il criterio di cui in premessa che qui si intende integralmente riportato.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 23 gennaio 1998.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 14.
(98.13.665)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 5 dicembre 1996);
Visto il capo IV del predetto accordo, concernente gli accordi regionali cui è demandata la definizione delle attività svolte dai medici pediatri convenzionati secondo le previsioni degli artt. 50 e seguenti;
Considerato che le trattative sugli istituti oggetto di contrattazione regionale, ai sensi degli artt. 50 e seguenti dell'accordo collettivo nazionale, si sono concluse in data 19 gennaio 1998 con la stipula dell'accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante, firmato dall'Assessore regionale per la sanità e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria FIMP, CIPE, CUMI-AMEUP e CISL medici pediatri;
Ritenuto di dovere rendere esecutivo il succitato accordo di cui al testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante;

Decreta:


Articolo unico

E' reso esecutivo l'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo IV dell'accordo collettivo nazionale recepito con D.P.R. n. 613/96, sottoscritto in data 19 gennaio 1998 tra l'Assessore regionale per la sanità e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria FIMP, CIPE, CUMI-AMEUP e CISL medici pediatri.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 marzo 1998.
Reg. n. 1,Assessorato della sanità, fg. n.15.

Allegati
ACCORDO REGIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(D.P.R. n. 613/96)

L'anno millenovecentonovantotto il giorno diciannove del mese di gennaio è stato sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 613/96, tra l'Assessore regionale per la sanità e le organizzazioni sindacali di categoria, il presente accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta che sarà reso esecutivo con decreto assessoriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (D.P.R. n. 613/96) sancisce la regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, come previsto dai decreti legislativi di riordino del Servizio sanitario nazionale nn. 502/92 e 517/93, il cui scopo principale è quello di migliorare la qualità dell'assistenza primaria, ottenibile con una più idonea gestione delle risorse esistenti.
Il pediatra di famiglia rappresenta una grande risorsa di tutto il Servizio sanitario nazionale, è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva cui sono assegnati, nei confronti di tutti i soggetti in età pediatrica, compiti di assistenza primaria, assistenza programmata a domicilio, continuità assistenziale, educazione sanitaria, assistenza preventiva individuale e attività di ricerca. La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità economica.
L'importanza e la necessità di una programmazione regionale, oltre ad essere prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, da applicare su tutto il territorio della Regione siciliana, nascono dall'esigenza di una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, anche economiche, per il contenimento della spesa sanitaria.
Con il presente accordo la Regione Sicilia favorisce il coinvolgimento e la responsabilizzazione del pediatra di famiglia mediante:
—  attribuzione di compiti e prestazioni aggiuntive;
—  istituzione di forme associative tra pediatri convenzionati per offrire opportunità e incentivi al perfezionamento del loro lavoro;
—  utilizzazione di tecnologie informatiche per agevolare l'assistito ad un accesso telematico alla struttura specialistica;
—  organizzazione di programmi di educazione sanitaria e programmazione dei corsi di aggiornamento professionale per i pediatri di famiglia;
—  istituzione dell'assistenza domiciliare integrata, per migliorare l'assistenza ad alcune categorie più bisognose;
—  miglioramento dell'assistenza nelle zone disagiate;
—  istituzione dei bilanci di salute, come strumento di controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino rivolto alla ricerca dei fattori di rischio;
—  promozione di progetti obiettivo;
—  contenimento dei livelli di spesa pro capite e degli indici di ospedalizzazione.
La Regione Sicilia si impegna in collaborazione con le organizzazioni sindacali a realizzare aree di sperimentazione su cui impegnare risorse e competenze in ordine a:
—  integrazione del pediatra nel Dipartimento materno infantile;
—  valorizzazione della pediatria di comunità;
—  istituzione della continuità assistenziale pediatrica.
La parte pubblica e i sindacati di categoria firmatari concordano sull'opportunità di una stretta e continua collaborazione nell'applicazione del presente accordo, si impegnano all'integrazione dei propri rappresentanti nelle varie commissioni regionali che si istituiranno per la determinazione dei programmi delle Aziende sanitarie e dei distretti e ad una azione di sensibilizzazione dei dirigenti di azienda e dei pediatri di libera scelta allo scopo di valutare i risultati concreti ottenuti.

CAPITOLO 1
AREA NEGOZIALE REGIONALE


Art. 1
Principi generali: compiti e prestazioni aggiuntive

Il D.P.R. n. 613/96 stabilisce che alcuni compiti e prestazioni dei pediatri di libera scelta sono demandati alla contrattazione regionale, che individua i criteri e le modalità esecutive e stabilisce i relativi compensi.
L'art. 32, comma 1, prevede che il pediatra nell'espletamento delle sue funzioni in tutela del bambino, svolga dei compiti remunerati con una quota aggiuntiva.
1.  Compiti del pediatra con compenso a quota variabile (art. 32, comma 2)
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito anche in forma integrata;
b) assistenza programmata nelle collettività;
c) prestazioni professionali aggiuntive;
d) assistenza in zone disagiate;
e) visite occasionali;
f) collaborazione informatica;
g) potenziamento dello studio con personale dipendente;
h) bilanci di salute.
2.  Prestazioni e attività aggiuntive (art. 32, comma 3)
a) compilazione del libretto pediatrico sanitario regionale;
b) esecuzioni di screening;
c) interventi di educazione sanitaria;
d) partecipazione a specifici incontri promossi dall'azienda, nell'ambito dell'organizzazione del servizio.
Gli artt. 50, 51, 52, 53, 54 e 55 individuano inoltre le aree negoziali di livello regionale e di azienda e le prestazioni e attività aggiuntive da definirsi con appositi accordi regionali e di azienda.
Tali accordi devono prevedere le attività del pediatra:
—  in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. n. 613/96;
—  in forma associata;
—  in forma di pediatria in gruppo;
—  per il rispetto di livelli di spesa programmati.
Le prestazioni e attività aggiuntive devono intendersi (art. 51, D.P.R. n. 613/96):
—  interventi sanitari con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni del bambino, nelle strutture territoriali e nelle collettività (comma 1, lett. a);
—  assistenza per particolari patologie (diabete, asma, handicap neuromotori, malattie invalidanti, tumori infantili, fibrosi cistica, etc.) (comma 1, lett. b);
—  assistenza domiciliare ai malati terminali (comma 1, lett. c);
—  sperimentazioni di telemedicina (comma 1, lett. d);
—  iniziative di promozione di educazione sanitaria (comma 2);
—  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica (comma 3, lett. b).

Art. 2
Assistenza domiciliare programmata anche in forma integrata

E' un sistema integrato di prestazioni sanitarie e sociali rivolto a particolari patologie e bisogni sociali, utile per particolari categorie di assistiti. E' uno strumento che nell'ottica della razionalizzazione delle risorse consente un risparmio sulle degenze e la prevenzione del disagio giovanile.
Le prestazioni che rientrano in tale assistenza sono quelle rivolte:
—  al malato terminale;
—  al paziente nell'ambito della dimissione protetta dalla struttura di 2° e 3° livello;
—  al paziente dimesso dai centri di terapia intensiva neonatale;
—  al caso sociale nelle seguenti specifiche realtà, esclusivamente per la valutazione integrata e la redazione di un piano sociosanitario con i servizi sociali:
–  famiglia non responsabile;
–  figlio di tossicodipendente;
–  il bambino violato;
–  il bambino con disagio sociale documentato.
Data la peculiarità delle problematiche in età pediatrica, è rilevante sottolineare come il concetto di "domicilio" deve essere inteso come prestazione erogata sia nel contesto familiare in cui vive il bambino, che in quello sociale in cui si relaziona (esempio comunità, scuola, strutture di 2° e 3° livello, distretto, etc.).
Risulta, infatti, difficile tenere distinte in ambito pediatrico "l'assistenza programmata integrata" al domicilio del paziente, da quella erogabile in altra sede. Se, infatti, è rara la situazione di pazienti non deambulabili e conseguentemente non trasportabili, come accade per l'anziano o per il malato in fase terminale, è, invece, molto frequente la necessità di erogare particolari forme assistenziali integrate al cronico oppure garantire il monitoraggio e follow-up a pazienti dimessi precocemente in particolari tipologie di ricoveri (pazienti acuti o cronici, neonati degenti presso le unità di cure intensive, etc.). In numerosi casi si può ipotizzare la possibilità di dimettere precocemente ma, in forma protetta, purché si assicuri una presa in carico adeguata sul territorio, concordata ed integrata, sulla base di un piano operativo appositamente predisposto.
Esiste, inoltre, un'area di intervento di rilevanti implicazioni sanitarie e sociali relative al cosiddetto "caso sociale" la cui famiglia manca della consapevolezza delle sue necessità.
Quest'area del bisogno inespresso delle fasce sociali più deboli è affidata alla casualità del rilevamento ed alla frammentazione dell'intervento. L'attenzione a questo bisogno, oltre ad essere in pieno accordo alla raccomandata integrazione sociosanitaria, favorisce un intervento razionalizzatore e, nell'integrazione proposta, permette l'interazione delle varie componenti (curante, pediatria di comunità, servizi psico-socio-assistenziali, scuola, etc.) con l'obiettivo di prevenire i più gravi disagi che si manifestano in epoca adolescenziale come conseguenza dell'infanzia trascurata.
L'assistenza domiciliare programmata al paziente non ambulabile, nonché ai pazienti di cui alla casistica individuata dal presente accordo dovrà svolgersi secondo le modalità di cui all'allegato E del D.P.R. n. 613/96.
L'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) è subordinata alla valutazione del singolo caso che, nelle more che siano individuate le Unità valutative multi dimensionali (UVMD), il servizio distrettuale di medicina di base effettuerà di concerto con il pediatra per la predisposizione del piano assistenziale entro i limiti delle risorse disponibili dell'azienda sul piano economico, organizzativo e di personale.
Per la partecipazione alla valutazione del caso è corrisposto al pediatra un compenso nella misura di L. 35.000, nonché L. 35.000 per ciascun accesso programmato. Attivata l'ADI il pediatra coordina il piano del processo assistenziale.

Art. 3
Bilanci di salute e libretto sanitario

Nell'ambito dei compiti di prevenzione demandati al pediatra di famiglia, nell'ottica di una riorganizzazione razionale e uniforme dell'assistenza pediatrica su tutto il territorio della Regione Sicilia e per l'eliminazione di duplicazioni di interventi da parte di più figure professionali, assume particolare rilevanza il controllo programmato dello stato di salute della popolazione infantile. Un programma di sorveglianza sanitaria in età pediatrica risponde ad una serie di esigenze che riguardano sia la salute del singolo sia quella della collettività e si inquadra nell'obiettivo generale della prevenzione della morbilità e dell'handicap e del miglioramento della qualità della vita del soggetto in età evolutiva.
Obiettivo specifico è la prevenzione secondaria, il precoce riconoscimento delle patologie della crescita somatica, delle funzioni d'organo, dello sviluppo psichico e neurosensoriale; obiettivo collegato è la prevenzione primaria, poiché le visite di controllo sono l'occasione in cui il pediatra esegue interventi di educazione sanitaria sul singolo, con riferimento all'alimentazione, alle vaccinazioni, alla prevenzione degli incidenti, e sulle famiglie.
Gli strumenti individuati per meglio effettuare questo programma di sorveglianza sanitaria del soggetto di età pediatrica sono i "bilanci di salute" o visite programmate a età filtro ed il "libretto pediatrico sanitario regionale", previsti tra i compiti del pediatra con compenso a quota variabile, rispettivamente al comma 2, lett. h), e al comma 3, lett. a), dell'art 32 del D.P.R. n. 613/96.
1.  I bilanci di salute previsti, per la fascia di età da 0 a 6 anni, sono stabiliti a livello regionale in numero di 8 per ciascun assistito, fatta salva la possibilità futura di inserire ulteriori bilanci di salute, in numero minimo di 2, nell'età tra 7 e 14 anni:
a)  il calendario previsto per l'esecuzione delle visite età-filtro è il seguente:
1ª  visita  all'età  di    1  mese  (±    20  giorni);
2ª  visita  all'età  di    3  mesi  (±    30  giorni);
3ª  visita  all'età  di    6  mesi  (±    45  giorni);
4ª  visita  all'età  di  12  mesi  (±    60  giorni);
5ª  visita  all'età  di  18  mesi  (±    90  giorni);
6ª  visita  all'età  di  24  mesi  (±  120  giorni);
7ª  visita  all'età  di  36  mesi  (±  180  giorni);
8ª  visita  all'età  di  66  mesi  (±  180  giorni).
Il pediatra è tenuto all'esecuzione delle visite età-filtro e alla compilazione, per ogni visita effettuata, dell'apposita scheda unica regionale (allegato A), ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto d). Tali schede saranno custodite a cura del pediatra in ambulatorio. Nel caso in cui si utilizzi un programma computerizzato, sarà valida la scheda informatica attestante l'effettuazione della visita età-filtro. Le schede o una loro copia possono essere inserite o previste nel libretto sanitario di cui al seguente punto 2;
b)  al pediatra spetta, per ciascun bilancio di salute, ai sensi del punto 3 dell'allegato L del D.P.R. n. 613/96, un compenso lordo di L. 24.000 da cui va detratta la quota ENPAM a carico dell'azienda.
Per la liquidazione dei compensi il pediatra deve compilare un riepilogo mensile delle prestazioni (allegato B), da consegnare all'azienda entro il giorno 15 di ciascun mese;
c)  il programma delle visite età-filtro entra in vigore per i bambini nati a partire dall'1 gennaio 1996 e il presente accordo ha validità retroattiva a partire dall'1 gennaio 1996 (ai sensi del punto 5 dell'allegato L del D.P.R. n. 613/96);
d)  per le visite effettuate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1996 sarà liquidato un compenso forfettario a ciascun pediatra nella misura di n. 2 bilanci di salute per ogni bambino nato nel 1996 e avuto in carico nello stesso anno. Ciascun pediatra presenterà all'azienda, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, un'autocertificazione attestante il numero di bambini nati nel 1996 avuti in carico nello stesso anno.
Per le visite effettuate nel corso del 1997 fino all'entrata in vigore del presente accordo fanno fede i riepiloghi di cui all'allegato B da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, o eventuali riepiloghi già presentati alle aziende;
e)  le parti concordano di effettuare i bilanci di salute anche per i nati a decorrere dall'1 gennaio 1998, fatta salva una diversa determinazione del prossimo accordo collettivo nazionale.
2.  Il libretto pediatrico sanitario regionale è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria del soggetto in età evolutiva fondato sulle visite età-filtro di cui al precedente comma.
Il libretto pediatrico sanitario regionale rappresenta lo strumento di raccolta dei principali dati relativi alla salute del bambino, mezzo irrinunciabile di comunicazione tra famiglia, pediatra e altri operatori sanitari, nonché strumento di razionalizzazione e di verifica degli interventi sul bambino.
Il libretto pediatrico sanitario regionale, stampato a cura della Regione Sicilia, dovrà contenere per ciascun bambino le seguenti informazioni:
—  dati anagrafici;
—  dati anamnestici familiari e personali relativi alla gravidanza, parto e successive epoche neonatali;
—  riassunto dello schema alimentare dei primi mesi di vita;
—  scheda vaccinale;
—  grafici per la valutazione dell'accrescimento;
—  esame dello sviluppo psicomotorio;
—  schede per i bilanci di salute;
—  visite intercorrenti;
—  schede riassuntive.
La Regione Sicilia si impegna a adottare un libretto pediatrico sanitario regionale.
Il libretto è conservato a cura dei legali rappresentanti del bambino, ai quali è affidato di norma al momento della scelta del pediatra.
Il pediatra, limitatamente alle sezioni di propria pertinenza, compila e aggiorna il libretto a seguito delle visite programmate o intercorrenti effettuate al bambino.
Ai pediatri sarà corrisposto un compenso forfettario lordo mensile di L. 2.500 per ogni assistito in carico, nato a partire dall'1 gennaio 1996 e di cui si prevede la compilazione del libretto. I pediatri si impegnano, dopo la consegna dei libretti sanitari, alla loro compilazione, senza diritto a compenso, anche nei confronti dei nati precedentemente all'1 gennaio 1996 che non abbiano compiuto i 6 anni.

Art. 4
Pediatria in gruppo

Esiste molto spesso una difficoltà lamentata dai pazienti di trovare tempestiva risposta, presso il proprio pediatra curante, a bisogni assistenziali in fasce orarie diverse da quelle dedicate all'attività ambulatoriale. Queste prestazioni di assistenza pediatrica, definite non differibili, per distinguerle da quelle riferite all'ambito dell'urgenza vera, sono la parte preponderante degli accessi impropri a strutture di pronto soccorso e di emergenza e di conseguenza dei ricoveri ospedalieri evitabili.
La pediatria in gruppo ha lo scopo di migliorare l'assistenza e di elevare il livello delle prestazioni; consente, aumentando il numero di ore di apertura degli ambulatori, di ridurre il numero di ricoveri ospedalieri; dà l'opportunità dell'uso comune di strumenti ed apparecchiature e una maggiore possibilità di partecipare attivamente alla formazione permanente:
1)  l'accordo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso l'azienda e l'ordine dei medici;
2)  del gruppo fanno parte soltanto pediatri che svolgono l'attività di medico convenzionato;
3)  in casi particolari è prevista la possibilità di associarsi anche ad un medico di medicina generale, previo parere del comitato consultivo di azienda;
4)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di sei pediatri operanti nello stesso Comune o stesso ambito territoriale o ambito territoriale limitrofo; nel caso di ambiti limitrofi appartenenti ad aziende diverse specifiche deroghe possono essere autorizzate dal Comitato consultivo regionale;
5)  ciascun pediatra può far parte soltanto di un gruppo;
6)  i pediatri eleggono un referente per i rapporti con l'Azienda sanitaria locale;
7)  ciascun pediatra presta la propria opera presso il proprio ambulatorio anche per gli assistiti degli altri componenti del gruppo per le visite non differibili o per particolari indagini eseguibili con strumenti presenti in uno degli studi associati;
8)  ogni prestazione sarà annotata su apposito modulo (allegato C) allo scopo di informare il collega titolare della scelta, di documentare l'avvenuta prestazione e per raccogliere i dati epidemiologici necessari, in fase di verifica, alla valutazione dell'attività del gruppo;
9)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo, senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta, richiesta specifica e motivata dell'assistito e sentito il parere del comitato consultivo di azienda;
10)  l'organizzazione del lavoro è stabilita autonomamente all'interno del gruppo, compresa la definizione delle compensazioni dovute alle differenze del numero di scelte in carico di ciascun componente; all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione;
11)  la presenza del medico in uno degli studi deve essere assicurata per almeno cinque ore giornaliere e per cinque giorni la settimana, distribuita tra il mattino e il pomeriggio, secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Ciascun medico deve essere presente in ambulatorio almeno quattro giorni la settimana e dedicare una giornata (la quinta) ad attività come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, attività di aggiornamento;
12)  all'interno del gruppo è auspicabile realizzare un sistema informatico comune, tale da consentire a ciascun pediatra l'accesso alle informazioni cliniche di assistiti degli altri pediatri, pur nel rispetto della segretezza dei dati personali e del segreto professionale.
A ciascun medico sono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare secondo quanto previsto dalle tabelle A1-D2-E2 dell'art. 43, D.P.R. n. 613/96.

Art. 5
Livelli di spesa programmati

5a)  Criteri per la determinazione dei livelli di spesa regionale pro-capite.
La Regione determina il livello di spesa pro capite tenendo conto dei seguenti parametri:
—  spesa storica;
—  popolazione pesata per età;
—  spesa programmata.
5b)  Valutazione della spesa per Azienda unità sanitaria locale sarà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:
—  spesa indotta;
—  spesa storica;
—  particolari patologie ad alto costo.
La valutazione nell'Azienda unità sanitaria locale sarà effettuata dal direttore generale, o suo delegato, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
5c)  Nel caso in cui sia raggiunto l'obiettivo del livello di spesa pro capite programmata dal singolo distretto o ex unità sanitaria locale, l'8% della quota risparmiata rispetto al tetto previsto sarà reinvestita e destinata alla formazione e all'informatizzazione dei pediatri facenti parte del distretto.
Il livello di spesa regionale sarà determinato dall'Assessorato della sanità sentita la commissione professionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 613/96; nelle more della costituzione della suddetta commissione l'Assessorato determinerà il suddetto livello di spesa sentiti i sindacati firmatari del presente accordo.

Art. 6
Collaborazione informatica

Al fine di facilitare alle aziende l'analisi del comportamento prescrittivo dei pediatri di libera scelta in relazione ai livelli programmati di spesa, la rilevazione di dati epidemiologici sulla popolazione pediatrica, di documentare l'attività di prevenzione svolta dai pediatri, attraverso i bilanci di salute e i programmi di screening, nonché di incentivare l'informatizzazione degli studi professionali, sono riconosciuti specifici compensi ai pediatri che garantiscono prestazioni informatiche.
1.  Indennità di collaborazione informatica. Come previsto dall'art. 43, punto I del D.P.R. n. 613/96 le parti concordano di corrispondere l'indennità informatica nella misura forfettaria di L. 100.000 mensili, al 20% dei pediatri iscritti negli elenchi regionali, che ne faranno richiesta, sentito il comitato consultivo ex art.12 che siano in possesso di:
a)  computer con processore 486 o superiore;
b)  software idoneo alla gestione informatizzata della cartella pediatrica o alla rilevazione di dati epidemiologici e statistici. La graduatoria dei pediatri aventi diritto all'indennità sarà redatta privilegiando i pediatri di libera scelta di più recente inserimento negli elenchi. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'Assessorato della sanità renderà noti i termini e le modalità di presentazione delle domande.
2.  Indennità di collegamento telematico. I pediatri individuati al punto 1, cui sarà corrisposta l'indennità prevista, possono inoltre fornire le seguenti prestazioni:
a)  la gestione delle cartelle individuali con mezzi informatici;
b)  memorizzazione e stampa su modulario Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di consulenze e/o esami strumentali e di laboratorio e/o di terapie riabilitative;
c)  memorizzazione dei referti relativi alle consulenze specialistiche, esami di laboratorio e strumentali nella cartella clinica pediatrica informatizzata;
d)  la redazione di statistiche relative ai dati registrati di tipo epidemiologico;
e)  compilazione ed eventuale trasmissione alle aziende di schede informatizzate relative ai bilanci di salute effettuati alle tappe previste dall'art. 3 del presente accordo;
f)  la redazione di statistiche relative a dati registrati della prescrizione farmaceutica;
g)  la redazione di statistiche relative a dati registrati delle richieste di esami;
h)  la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture dell'azienda;
i)  lo smistamento dei referti dai servizi ai pazienti;
j)  le procedure burocratiche di teleprenotazione.
Le prestazioni di cui ai punti a), b) e c) sono liberamente attuate dai singoli pediatri che dovranno notificarle all'Azienda unità sanitaria locale; il diritto al compenso, salva la possibilità dell'azienda di procedere a verifiche in qualsiasi momento, decorrerà dalla data di recepimento della comunicazione da parte dell'azienda stessa.
Le prestazioni di cui ai punti d), e), f), g) saranno facoltativamente fornite dal pediatra su richiesta del responsabile di distretto, d'intesa con la commissione professionale; il diritto al compenso decorrerà dal momento della consegna delle statistiche richieste.
Ferma restando la possibilità di contrattare di volta in volta il compenso per le suddette prestazioni, ai pediatri, già individuati per la collaborazione informatica e che daranno la disponibilità al collegamento telematico sarà riconosciuta una "indennità di collegamento telematico" nella misura forfettaria di L. 100.000 mensili.
Qualora i servizi di collegamento telematico, in regime di associazione o di pediatria in gruppo, siano svolti da un collaboratore di studio, a ciascun medico associato è attribuita una indennità di importo pari a quello previsto al punto L dell'art. 43 del D.P.R. n. 613/96.
3.  Indennità di avvio. Quanto necessario per dette prestazioni informatiche e per i collegamenti telematici, o i loro aggiornamenti, potrà essere fornito, in tutto o in parte, dalle Aziende unità sanitarie locali e/o dalla Regione, oppure in alternativa sarà riconosciuta, ai pediatri individuati per la collaborazione informatica, un'indennità forfetaria di L. 100.000 mensili. I software dovranno comunque essere idonei alla gestione informatica della cartella clinica o alla rilevazione di dati epidemiologici e statistici, rispondenti ai requisiti di interfacciabilità per quanto riguarda l'estrapolazione dei dati.

Art. 7
Potenziamento dello studio con personale dipendente

Al fine di incentivare l'incremento dell'occupazione e l'assunzione di personale dipendente ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è riconosciuta l'indennità di collaboratore per studio medico. Tale indennità, nella misura di L. 4.500 lorde annue per assistito in carico, da incrementare in una misura del (30%) nel caso in cui il collaboratore svolga altri compiti, sarà corrisposta al 5% dei pediatri iscritti negli elenchi regionali secondo un criterio fondato sul rapporto tra numero di anni di assunzione del dipendente e numero di anni di inserimento del pediatra negli elenchi della pediatria di libera scelta, sentito il Comitato consultivo regionale ex art.12. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'Assessorato della sanità renderà noti i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Art. 8
Prestazioni aggiuntive (art. 51, lett. f, D.P.R. n. 613/96)

E' prevista, da parte del pediatra interessato o dell'associazione di pediatri, la possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive retribuite sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico sia per il monitoraggio delle patologie programmate nell'ambito di un progetto volto all'attivazione di linee guida o di processi assistenziali.
A livello regionale si concorda l'aggiunta delle prestazioni sottoindicate, che saranno remunerate secondo le tariffe previste nel nomenclatore tariffario regionale vigente.
1.  Esame urine mediante Multistix urinario con la ricerca dei leucociti e nitriti in caso di sospetto di infezione delle vie urinarie.
2.  Spirometria: test routinario nella diagnosi e monitoraggio dell'asma bronchiale.
Consiste nel misurare con uno spirometro i flussi e i volumi polmonari per verificare una ostruzione bronchiale.
3.  Prove cutanee allergometriche (prich test): si considera prestazione ogni seduta di test con 6/8 allergeni inalanti e/o alimentari.
4.  Esame microscopico del sangue periferico: si effettua su sangue capillare strisciato su vetrino e colorato.
5.  Test rapido per la diagnosi di infezione da streptococco beta-emolitico di gruppo A (Strepto-test): si effettua su essudato faringotonsillare prelevato mediante tampone utilizzando apposito kit commerciale per la determinazione.
6.  Impedenzometria relativa: timpanometria, studia i rapporti tra impedenza acustica e pressione esercitata sulla membrana del timpano; si basa in pratica sulle modificazioni della elasticità o "compliance" del sistema timpano-ossiculare che si verificano variando la pressione nel meato acustico esterno, trasformato in cavità chiusa. Si realizza con impedenzometri clinici o da screening (impedenzometri automatici, microtimpanometri) e consentono la registrazione di un timpanogramma che con metodica non invasiva consente di monitorizzare quegli eventi morbosi (otite media effusiva, otite cronica suppurativa con perforazione della membrana e/o lesioni della catena ossiculare) che alterando il sistema timpano-ossiculare determinano una ipoacusia trasmissiva di grado anche severo.
7.  Esame audiometrico dopo il primo anno di vita per l'individuazione dei difetti uditivi acquisiti. Si effettua mediante audiometro elettronico.
8.  Cicli di aerosolterapia per la terapia di affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.
9.  Vaccinazioni: nell'ambito di campagne di vaccino profilassi promosse dalle Regioni o dalle Aziende unità sanitarie locali o facenti parte di specifici progetto-obiettivo.
Progetto obiettivo vaccinazioni raccomandate (Morbillo, Parotite, Rosolia, Pertosse, Hib). Prevede di raggiungere una copertura vaccinale del 90% della popolazione suscettibile. L'adesione al progetto deve essere volontaria e comporta il rispetto, da parte di ciascun pediatra, di un protocollo operativo concordato a livello regionale. Il pediatra che aderisce al progetto documenterà all'azienda di appartenenza la copertura vaccinale degli assistiti in carico. Il progetto ha come obiettivo la copertura vaccinale e non la semplice somministrazione di vaccini che potrà essere demandata alle strutture territoriali o attuata dai pediatri (con scorte fornite dalle aziende) soprattutto per i casi sociali (che più facilmente sfuggono all'adesione ai progetti di vaccinazioni). La somministrazione dei vaccini sarà gratuita per l'utente. Si concorda un incentivo economico rapportato a scaglioni di avvicinamento all'obiettivo: (ad esempio un primo incentivo al raggiungimento del 70% di copertura vaccinale della popolazione assistita dal singolo pediatra per una fascia di età concordata, un secondo e più consistente incentivo al raggiungimento del 90% di copertura). Le modalità operative nonché l'incentivo saranno oggetto di trattativa successiva.
Si stabilisce che per le suddette prestazioni l'autorizzazione sanitaria potrà essere richiesta dai singoli pediatri o dai gruppi di pediatri interessati alle aziende competenti annualmente.
Gli emolumenti relativi a tutte le prestazioni aggiuntive previste dal presente accordo contribuiscono al tetto previsto dal D.P.R. n. 613/96 nell'allegato B, punto 6, ad eccezione del progetto obiettivo delle vaccinazioni raccomandate.

Art. 9
Assistenza in zone disagiate

Premesso che i cittadini residenti in zone con carenza di strutture sanitarie e/o scarsa viabilità presentano una difficoltà nell'accesso all'assistenza pediatrica, la finalità di questo progetto ha lo scopo di incentivare la presenza operativa del pediatra di famiglia, affinché sia assicurata l'assistenza primaria negli ambiti e nei comuni all'interno degli ambiti, che saranno definiti disagiati sulla base di una valutazione complessiva fondata sui seguenti criteri:
a)  ambiti scoperti da più di un anno dalla pubblicazione della carenza;
b)  alto rapporto superficie/popolazione (popolazione sparsa);
c)  condizioni di percorribilità delle strade;
d)  condizioni meteorologiche (periodo di innevamento);
e)  carenza di strutture sanitarie territoriali.
Gli ambiti e i comuni saranno così individuati e dichiarati "disagiatissimi" dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente accordo.
A norma di quanto previsto dall'art. 43, lett. H) e dall'allegato G del D.P.R. n. 613/96 per ciascun assistito che risiede nell'ambito o nel comune disagiatissimo è riconosciuto al pediatra un incremento del 20% dei compensi di cui ai punti A, dell'art. 43. Al pediatra operante in ambito o comune disagiatissimo possono essere attribuite prioritariamente, attività a tempo determinato, come dall'art 47, D.P.R. n. 613/96.

Art. 10
Formazione permanente

La formazione e l'aggiornamento del pediatra di libera scelta sono parte integrante della professione stessa e sono indispensabili per il raggiungimento di un obiettivo primario quale il miglioramento della qualità delle cure e dell'assistenza al bambino, e secondariamente per il rispetto dei tetti di spesa pro capite programmati. Per tale motivo i corsi devono essere organizzati in modo da garantire nel tempo la partecipazione di tutti i pediatri di libera scelta, condizione questa indispensabile per il raggiungimento dell'uniformità dei livelli di assistenza.
La Regione Sicilia si impegna a realizzare i corsi di aggiornamento secondo un programma concordato con l'istituendo Comitato tecnico scientifico di cui al punto A) del presente articolo.
A)  Comitato tecnico scientifico
E' istituito presso il gruppo formazione dell'Assessorato per la sanità il Comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento obbligatorio dei pediatri convenzionati.
Detto comitato è costituito da:
a)  il presidente dell'ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato;
b)  due ispettori sanitari appartenenti ai competenti gruppi dell'IRS e dell'OER;
c)  quattro rappresentanti dei pediatri di libera scelta, che abbiano un curriculum formativo o scientifico idoneo, nominati d'intesa dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.
Il Comitato tecnico scientifico può avvalersi, per la programmazione annuale dei corsi e la scelta delle metodologie didattiche, della consulenza e collaborazione di due esperti o altre figure professionali nominati dallo stesso, scelti tra i rappresentanti di società scientifiche o associazioni culturali accreditate dalla FNOMCeO.
Il Comitato tecnico scientifico ha compiti di consulenza e proposta relativamente alle materie e agli adempimenti connessi all'attuazione dei corsi di formazione.
Il Comitato tecnico scientifico collabora alla programmazione annuale dei corsi effettuata dall'Assessorato procedendo all'analisi dei bisogni organizzativi del servizio rilevati e dei bisogni professionali dei pediatri ai sensi di quanto sancito dall'art 8, D.P.R. n. 613/96.
La Regione, su proposta del Comitato tecnico scientifico, nomina i docenti e gli animatori di formazione fra quelli iscritti all'albo regionale degli animatori.
Alla Regione spetta l'onere economico-gestionale dei corsi.
B)  Albo degli animatori di formazione
La Regione Sicilia ha istituito con D.A. n. 94459/91 l'albo degli animatori di formazione permanente; detto albo è tenuto dal Comitato consultivo regionale.
Hanno diritto all'iscrizione all'albo regionale degli animatori di formazione i pediatri che hanno conseguito o conseguiranno tale titolo con la frequenza di corsi riconosciuti formalmente dalla FNOMCeO e/o dalla Regione.
L'attività degli animatori, coordinata dal Comitato tecnico scientifico, prevede i seguenti compiti:
a)  rilevazione dei bisogni formativi dei pediatri relativi ai bisogni professionali;
b)  applicazione della metodologia didattica, scelta dal Comitato tecnico scientifico;
c)  valutazione formativa;
d)  analisi della bibliografia esistente sugli argomenti oggetto di formazione;
e)  rapporto con i consulenti e con i docenti dei corsi al fine di integrare efficacemente i vari contributi;
f)  conduzione dei corsi in modo da favorire la partecipazione e l'interesse dei pediatri;
g)  aggiornamento e ottimizzazione continua degli elaborati didattici esistenti.
D'intesa con il Comitato tecnico scientifico saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta.
E' prevista la partecipazione di un animatore ogni 20 pediatri iscritti al corso di formazione per ogni sessione didattica effettuata con la tecnica dei piccoli gruppi, oppure ogni 40 iscritti per le sessioni strutturate secondo il modello della lezione integrata. Nel caso in cui nella sessione didattica non sia prevista la presenza del docente parteciperanno due animatori ogni 20 iscritti.
C)  Realizzazione dei corsi di formazione
La programmazione quantitativa e la tipologia dei corsi deve tenere conto della disponibilità finanziaria della Regione o delle aziende, al fine di garantire la partecipazione di tutti i pediatri di libera scelta.
1.  La Regione Sicilia garantisce ai pediatri la realizzazione annuale di un numero di corsi tali da assicurare almeno la metà delle ore di aggiornamento previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 613/96 privilegiando i temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio secondo l'art. 8, comma 15 del D.P.R. n. 613/96.
2.  Le Aziende unità sanitarie locali potranno realizzare in proprio o in collaborazione con società scientifiche o associazioni culturali accreditate corsi di aggiornamento previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 613/96. In quest'ultimo caso il programma completo dei corsi deve essere concordato a livello regionale con il Comitato tecnico scientifico. Le spese per l'organizzazione di questi corsi sono a carico del fondo regionale o di fondi dell'azienda destinati all'aggiornamento (comma 11, art 8 del D.P.R. n. 613/96).
3.  Il pediatra ha la facoltà, previa comunicazione all'azienda, di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti dalle aziende o dalla Regione limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri, fino alla concorrenza della metà delle ore previste per l'aggiornamento obbligatorio. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui sopra, riconosciuti e accreditati dalla FNOMCeO o dalla Regione, avrà pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo (commi 12 e 13 accordo collettivo nazionale).
Le aziende devono provvedere al pagamento del sostituto quando l'aggiornamento obbligatorio si effettua nei giorni da lunedì a venerdì.
Quando l'aggiornamento si effettua il sabato, le aziende devono anticipare, nelle zone interessate, il servizio di continuità assistenziale alle ore 8 dello stesso sabato.

CAPITOLO 2
AREA DI ACCORDO REGIONALE


Art. 11
Diritto di sciopero e prestazioni indispensabili

Sono considerate prestazioni indispensabili ai sensi di legge, nel campo dell'assistenza pediatrica, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali.
Col presente accordo si stabilisce che i pediatri aderenti allo sciopero, dovranno garantire dette prestazioni indispensabili, con un compenso pari al 40% dei compensi spettanti ai sensi dell'art. 43, D.P.R. n. 613/96.

Art. 12
Revoche di ufficio (art 28, D.P.R. n. 613/96)

In caso di trasferimento di residenza da parte di un assistito, all'interno della stessa Azienda unità sanitaria locale, si stabilisce che non si debba procedere alla revoca d'ufficio.
Nel caso che il suddetto trasferimento si attui in un comune o ambito territoriale limitrofo, il genitore dell'assistito, per mantenere il pediatra in carico, deve darne comunicazione all'anagrafe assistiti del nuovo distretto di appartenenza.
Nel caso il suddetto trasferimento si attui in comune o ambito territoriale non limitrofo, per mantenere il pediatra in carico, il genitore dell'assistito deve fare richiesta al Comitato consultivo di azienda secondo quanto previsto dal comma 8, art 26, D.P.R. n. 613/96.

Art. 13
Sperimentazioni

a)  Al fine di esplorare le potenzialità assistenziali e produttive della pediatria di base, sono consentite specifiche sperimentazioni nell'ambito dei seguenti temi;
b)  integrazione del pediatra di base nell'ambito del Dipartimento materno infantile;
c)  continuità assistenziale pediatrica;
d)  valorizzazione della pediatria di comunità;
e)  collegamenti telematici fra gli studi medici e i centri di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche e/o ospedaliere;
f)  forme di collaborazione con altre figure professionali del Servizio sanitario nazionale;
g)  servizi di assistenza rivolti a problemi di salute di rilevanza sociale;
h)  erogazione di prestazioni o servizi in modo collettivo e coordinato orientati ad obiettivi misurabili.
Le sperimentazioni possono avvenire nell'ambito della Regione, di una Azienda unità sanitaria locale e vengono rimesse a successiva contrattazione regionale per la definizione di protocolli operativi redatti dalle parti coinvolte.
Il protocollo deve contenere:
i)  gli obiettivi della sperimentazione;
j)  la durata della sperimentazione;
k)la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;
l)  i criteri di ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;
m)  i metodi e i momenti di valutazione dei risultati;
n)  le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;
o)  le forme di copertura dai rischi economici e professionali per i medici partecipanti;
p)  il compenso economico per i medici relativo agli impegni connessi alla sperimentazione;
q)  le fonti di finanziamento della sperimentazione.
Norma finale n. 1
Dopo la pubblicazione del presente accordo tutti i compensi previsti saranno corrisposti dalle aziende entro sessanta giorni dalla presentazione dei riepiloghi. Si stabilisce inoltre che il compenso dovuto per la compilazione del libretto pediatrico sanitario regionale è retroattivo a partire dall'1 gennaio 1996.
Norma finale n. 2
La Regione si impegna a valutare, ai sensi dell'art. 19, comma 3, sentite le Aziende unità sanitarie locali, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, la possibilità di rivisitare i parametri che attualmente definiscono gli ambiti territoriali.
Norma finale n. 3
Le parti convengono che ai pediatri iscritti negli elenchi con un numero di scelte inferiori a 100 sia corrisposto un compenso pari a complessive 100 scelte a decorrere dal 1° gennaio 1998. Tale compenso, ai sensi dell'art. 56, comma 1, D.P.R. n. 613/96, è corrisposto per la disponibilità oraria di studio professionale che deve essere di almeno cinque ore settimanali distribuite in cinque giorni (art. 22, comma 5, D.P.R. n. 613/96).
Il compenso sopra previsto può essere corrisposto per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Regione siciliana
l'Assessore regionale per la sanità: on. dott. Pagano
Federazione italiana medici pediatri (FIMP): dott. De Luca; dott. Montalbano
Condeferazione unitaria medici italiani (CUMI): dott. Milioto; dott. Corpora
Condeferazione italiana pediatri extra-ospedalieri (CIPE): dott. Gullotta; dott. Azzaro
CISL medici: dott. Greco

Allegato A
(art. 3, punto 1)
BILANCI DI SALUTE

Fac-simili schede da utilizzare per i bilanci di salute.
L'allegato consta di 8 schede per le visite età-filtro da effettuare secondo le scadenze previste dall'art. 3, punto 1 del presente accordo.
Ogni scheda va compilata a cura del pediatra, firmata contestualmente da un genitore e dal pediatra.
Ogni scheda va custodita a cura del pediatra per eventuali verifiche e controlli da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 1 MESE

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Alimentazione: latte materno ...................................................................... latte adattato ...................................................................... altro .............................................................................
Integrazione con vitamina D:       
Rischio sociale:       
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
   
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 3 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Alimentazione: latte materno ...................................................................... latte adattato ...................................................................... altro .............................................................................
Integrazione con vitamina D:       
Rischio sociale:       

Vaccinazioni 1ª dose
—  Polio       
—  DT       
—  DTP       
—  Epatite B       
—  Hib       
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 6 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Alimentazione: latte materno ...................................................................... latte adattato ...................................................................... altro .............................................................................
Età di inizio del divezzamento .............................
Integrazione con vitamina D:       
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Polio  1ª dose     2ª dose .............................. 
—  DT  1ª dose     2ª dose  
—  DTP  1ª dose     2ª dose  
—  Epatite B  1ª dose     2ª dose  
—  Hib  1ª dose     2ª dose  
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 10-12 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Alimentazione: durata dell'allattamento al seno ...........................................................................
Età di introduzione del latte vaccino ............................. Età di inizio del divezzamento .............................
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Polio  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  DT  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  DTP  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  Epatite B  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  Hib  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 18 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Alimentazione: durata dell'allattamento al seno ...........................................................................
Età di introduzione del latte vaccino ............................. Età di inizio del divezzamento .............................
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Polio  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  DT  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  DTP  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  Epatite B  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  Hib  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  MMR  data ...................................................................... 
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 24 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. .............................. Circonferenza cranica cm. ..............................
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Polio  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  DT  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  DTP  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  Epatite B  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 
—  Hib  1ª dose .............................. 2ª dose .............................. 3ª dose .............................. 4ª dose .............................. 
—  MMR  data ...................................................................... 
Problemi segnalati dai genitori:    
   
   
Esame obiettivo:    
   
   
   
Valutazione funzioni sensoriali visive, uditive, di relazione, di linguaggio:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 36 MESI

Cognome e nome    

Età: mesi .............................. giorni ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso gr. .............................. Lunghezza cm. ..............................
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Polio  4ª dose .............................. 
—  MMR  data ...................................................................... 
Esame obiettivo:    
   
   
   
Malattie rilevanti o ricorrenti:    
   
   
Valutazione del linguaggio:    
   
   
   
   
Frequenta la scuola materna:       
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           
REGIONE SICILIA  ASL EX USL  

BILANCIO DI SALUTE 66 MESI

Cognome e nome    

Età: anni .............................. mesi ..............................
N. codice assistito o codice fiscale    

Data della visita ....................................................................................................
Peso Kg. .............................. Statura cm. ..............................
Rischio sociale:       

Vaccinazioni
—  Richiamo DT  data ...................................................................... 
—  Richiamo DPT  data ...................................................................... 
Esame obiettivo:    
   
   
   
   
Malattie rilevanti o ricorrenti:    
   
   
Valutazione del linguaggio:    
   
   
Frequenta la scuola:       
Acuità visiva  OD     OS  
Sintesi dell'osservazione:    
   
   
   
   
  Firma del genitore o dell'accompagnatore Timbro e firma del medico 
           

REGIONE SICILIA

SCHEDA SOCIALE
Si considera a rischio sociale il bambino con 2 segni minori o 1 segno maggiore.
Segni minori
—  Istruzione madre: = < alla 5ª elementare.
—  Età madre: inferiore a 20 anni.
—  Abitazione precaria – indice di affollamento = o > 6 conviventi.
Segni maggiori
—  Famiglia monoparentale.
—  Genitore tossicodipendente.
—  Genitore detenuto.
—  Genitore con malattia cronica e invalidante.

Allegato B
Data …………………………………………………………………  Mese di …………………………………………………… 

RIEPILOGO MENSILE BILANCI DI SALUTE
(D.P.R. n. 613/96, allegato L, art. 32, lett. H)


  Data Assistito Indirizzo Età Codice fiscale 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Totale bilanci   x Lit. 24.000 Timbro e firma 
Somma da liquidare            


Allegato C
(art. 4)
SCHEDA DI PRESTAZIONE NON DIFFERIBILE

Caro collega oggi ho visitato il tuo paziente:   
   
Motivo della richiesta di visita:    
   
   
Obiettività alla visita:    
   
   
   
Terapia prescritta:    
   
   
Altro:    
   
   
   
Data       Timbro e firma 
       

(98.15.831)
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DECRETO 13 marzo 1998.
Rivalutazione dell'indennità di disagiata residenza, per l'anno 1997, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/87 citata, ogni anno deve rivalutarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'am montare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la nota prot. n. 44411 del 9 agosto 1997, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, ha comunicato che per l'anno 1996 il tasso di inflazione ufficiale è stato del 3,9%;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1997, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso d'inflazione relativo all'anno 1996, è determinato nella misura lorda di:
a) L. 9.670.310 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b)  L. 7.088.670 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c)  L. 4.027.660 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 13 marzo 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 26 marzo 1998, con nota n. 113.
(98.13.660)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 dicembre 1997.
Approvazione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la circolare assessoriale n. 1/86 del 19 maggio 1986, prot. n. 22161;
Vista la circolare assessoriale n. 3/87 del 22 maggio 1987, prot. n. 27841;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che ai sensi della legge regionale n. 37/85 i comuni, in presenza di agglomerati abusivi individuati alla data dell'1 ottobre 1983 ed obbligati alla redazione dei piani particolareggiati di recupero, possono ottenere contributi fino al 90% dell'importo dei progetti per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di risanamento all'interno dei piani medesimi;
Vista la circolare assessoriale prot. n. 12859/U del 9 novembre 1996, con la quale questo Assessorato ha emanato direttive per l'adozione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi ai sensi della legge regionale n. 37/85;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici prot. n. 2324 del 23 giugno 1995, che detta norme per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonché per l'appalto dei lavori;
Considerato che i comuni che hanno presentato la documentazione richiesta da questo Assessorato, nel rispetto della normativa vigente, possono essere inclusi nel programma regionale di finanziamento per il corrente esercizio finanziario, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento previste nei rispettivi piani particolareggiati di recupero;
Viste le note del gruppo XXV di questo Assessorato, che fanno parte integrante del presente decreto, con le quali il predetto gruppo propone l'inserimento, nel programma finanziario 1997, dei progetti presentati dai comuni di: Furnari, Noto, Raddusa, Scicli, Ribera, Trapani, S. Cataldo, S. Giuseppe Jato;
Viste le note assessoriali, che fanno parte integrante del presente decreto, con le quali sono stati comunicati, ai comuni, i motivi dell'esclusione dal programma regionale di finanziamento, in quanto gli stessi non hanno prodotto la documentazione prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici a corredo delle istanze;
Vista la relazione generale del gruppo XXV di questo Assessorato prot. n. 141/int. del 31 luglio 1997, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale sono elencate le richieste di finanziamento pervenute dai comuni, i criteri di selezione delle richieste stesse; nonché l'elenco dei comuni che hanno i requisiti per essere inclusi nel programma di spesa relativo all'esercizio finanziario 1997;
Visto il programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero, Gab. prot. n. 2529 del 17 dicembre 1997, redatto in attuazione ai criteri enunciati dalla citata relazione predisposta dal gruppo XXV;
Considerato che l'importo totale dei progetti inclusi nel predetto programma regionale è di L. 11.498.177.320;
Ritenuto di dover assegnare la somma di L. 11.498.177.320 pari a 61,56% dell'importo totale dei progetti presentati dai comuni e inclusi nel programma di spesa;
Vista la disponibilità nel bilancio regionale sul capitolo 84904 per l'esercizio finanziario 1997, pari a L. 11.500.000.000.

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, secondo l'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I comuni inclusi nel presente programma sono onerati di porre a carico dei fondi comunali il 38,44% dell'importo del progetto, pena l'esclusione dal programma medesimo.

Art. 3

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nei progetti inclusi nel programma allegato.

Art. 4

Con singoli provvedimenti si procederà al finanziamento delle opere incluse nel programma regionale dopo la trasmissione, da parte dei citati comuni, dei progetti esecutivi corredati da pareri ed autorizzazioni dalla normativa vigente.

Art. 5

Il presente decreto, insieme all'allegato A che fa parte integrante dello stesso, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi del comma 8° dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 29 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 11.

Allegati
Programma regionale di finanziamento – opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, art. 20, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 - Esercizio finanziario 1997 – predisposto secondo i criteri contenuti nella relazione del gruppo 25°, F.V. n. 18 del 31 luglio 1997 - cap. di spesa n. 84904.
Al Gruppo XXXVIII
e, p.c.  Al Gruppo 25° per il tramite del Direttore regionale 

Sulla scorta delle relazioni proposte dall'ufficio per il programma in argomento e considerata la disponibilità finanziaria sul capitolo 84904 per l'esercizio finanziario 1997, già prevista in L. 17.500 milioni, ed ulteriormente ridotta, con l'assestamento di bilancio, a L. 11.500 milioni, si è predisposto l'allegato programma di contributi.
I progetti dei comuni, che hanno presentato istanza a questo Assessorato entro i termini indicati nella circolare assessoriale n. 12859/U del 9 novembre 1996, corredata da progetti e pareri previsti dalla normativa vigente e per le finalità di cui alla legge regionale n. 37/85, sono tali da far ascendere l'importo complessivo degli interventi ammissibili in programma a L. 44.615 milioni.
La ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie previste nel corrente esercizio non potrebbe consentire un finanziamento superiore ad una percentuale di contributo pari al 25,77% con l'ovvio carico del 74,23% a carico dei comuni richiedenti.
In previsione di una difficoltà operativa da parte dei comuni a reperire la somma differenziale si è ritenuto, pertanto, opportuno operare una selezione delle richieste sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1)  esecutività dell'intervento proposto;
2)  intervento di completamento;
3)  ripartizione territoriale delle risorse.
Inoltre, sono stati esclusi quegli interventi che presentano un importo complessivo molto elevato se raffrontato alla disponibilità complessiva del capitolo di bilancio ed il cui inserimento comporterebbe l'innalzamento della percentuale di spesa a carico dei comuni, con conseguente difficoltà per l'effettiva realizzazione delle opere.
Si è predisposto, pertanto, il seguente programma di contributi secondo l'allegato A che comporta una percentuale del 61,56% degli importi richiesti per gli interventi elencati e per l'importo complessivo di L. 11.498.177.320 inferiore alla disponibilità del capitolo di bilancio pari a L. 11.500.000.000.
Allegato A
Opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, art. 20, legge regionale n. 37/85, capitolo 84904, disponibilità esercizio finanziario 1997 L. 11.500 milioni
  Comune Importo contributo Percentuale 
Furnari (ME)  L. 615.600.000 61,56% 
Noto (SR)  L. 3.004.128.000 61,56% 
Raddusa (CT)  L. 2.370.060.000 61,56% 
Ribera (AG) (N.O. cimitero)  L. 725.176.800 61,56% 
San Cataldo (CL)  L. 1.058.832.000 61,56% 
Scicli (RG)  L. 685.061.220 61,56% 
Trapani  L. 3.039.319.300 61,56% 
  Sommano L. 11.498.177.320 

(98.12.632)
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DECRETO 26 febbraio 1998.
Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Milena.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, n. 1404 e 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 1250/89 del 2 ottobre 1989, con il quale questo Assessorato ha approvato il P.R.G., le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Milena;
Vista la nota sindacale prot. n. 6965 del 27 settembre 1997, con la quale il comune di Milena ha richiesto delle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale, alle norme di attuazione ed al P.R.G. vigente;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Milena n. 16 del 3 luglio 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decis. n. 8702/8444 nella seduta del 24 luglio 1997, avente per oggetto «Modifiche alle norme di attuazione in variante al P.R.G.»;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario del comune di Milena, con la quale si certifica che durante il periodo di pubblicazione e nei dieci giorni successivi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Rilevato che la variante al P.R.G. adottata dal comune non è stata sottoposta al parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Considerato che trattandosi di variante riguardante soltanto le norme di attuazione e non l'assetto del territorio o la destinazione d'uso dei suoli, il ricorso al N.O., prescritto dall'art. 13 della citata legge n. 64/74, non si appalesa necessario;
Visto il parere n. 1 del 5 febbraio 1998, espresso dal gruppo 31° della D.R.U., ai sensi della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«…Omissis…
Dalla proposta di deliberazione redatta dall'U.T.C. ed allegata alla delibera n. 16 sopracitata si riportano nel particolare le modifiche ed integrazioni richieste:
— in riferimento alla modifica del punto 10 delle premesse del decreto n. 1250/89 del 2 ottobre 1989 di approvazione del P.R.G. il quale così si esprime: "Nelle rimanenti zone B, in conformità alle disposizioni agevolative di cui alla legge regionale n. 21/73 e successive modifiche, è consentita la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti salvo che gli stessi non risultino superiori a quelli previsti sia dal D.M. 2 aprile 1968 che alla citata legge regionale", l'Amministrazione ha voluto significare che il richiamo del decreto ministeriale n. 1444/68 che consente la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti limitando l'indice volumetrico a 5 mc./mq., di fatto rende impraticabile la pure richiamata legge regionale di maggior favore n. 21/73 che estende tale indice a 9 mc./mq., e pertanto propone come variante l'abrogazione del rinvio al citato D.M. n. 1444/68, con la possibilità di adottare per la sola demolizione e ricostruzione delle zone B l'indice di 9 mc./mq. come limite massimo, subordinato in ogni caso al rispetto delle volumetrie originarie.
Tale richiesta è stata avanzata onde potere rendere più agevole la possibilità di demolizione e ricostruzione nelle zone B con la realizzazione dei volumi esistenti, infatti, così come dichiarato nella relazione dell'U.T.C. allegata alla delibera: "…le zone B sono per lo più configurate da edilizia preesistente che mostra il peso degli anni e che per i materiali utilizzati non consente neanche la ristrutturazione. In queste zone si rende necessario rinnovare le strutture ormai fatiscenti e la norma vigente, riconducendo la densità fondiaria ad un massimo di 5 mc./mq. non favorisce tali esigenze in quanto gli indici risultano spesso maggiori.
Sicché si rende necessario applicare una disciplina di maggior favore, che non necessariamente implichi il comma 2° dell'art. 28 della legge regionale n. 21/73, che permetterebbe nelle zone territoriali omogenee di tipo B una densità fondiaria massima di 9 mc./mq., ma almeno la possibilità della demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti".
A tal proposito si evidenzia che tale proposta di modifica era già stata avanzata dal comune di Milena con precedente nota n. 9561 del 3 dicembre 1996, e la stessa non era stata approvata da questo Assessorato per le motivazioni di cui al precedente rapporto di questo gruppo di lavoro n. 33 del 4 febbraio 1997 e che di seguito si riportano: "Alla luce di quanto detto sopra e da un esame della documentazione qui pervenuta, si ritiene che sia possibile assentire la richiesta di modifica ed integrazione del regolamento comunale e di norme di attuazione del vigente P.R.G., ad esclusione dell'ultima richiesta relativa alla modifica delle prescrizioni imposte alle zone B e riportate al punto 10 delle premesse del decreto di approvazione n. 1250/89 del 2 ottobre 1989. Tal richiesta, seppur accettabile qualora fosse stata proposta in termini di "variante ordinaria" ed assoggettata agli opportuni approfondimenti che la procedura impone, non risulta condivisibile, rapportata allo stato degli atti. Infatti la stessa viene proposta adducendo la motivazione che questo Assessorato, facendo proprio il parere del C.R.U. di cui al voto n. 1490 del 12 aprile 1989, abbia erroneamente operato richiamando dapprima la disciplina agevolativa prevista dalla legge regionale n. 21/73, art. 28, punto II), zone territoriali omogenee B, comma 2° e successive modifiche che permette nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, tra l'altro, anche una densità fondiaria massima di mc./mq. 9, mentre, per effetto dell'inciso che richiama l'indice di mc./mq. 5 previsto dal precedente D.M. n. 1444/68, rende impraticabile la disciplina di maggior favore.
L'impostazione di tale limite va invece confrontato con gli indici imposti dalla stessa Amministrazione comunale, che fissa a mc./mq. 3,15 la massima densità fondiaria prevista per le zone B, e pertanto la possibilità di elevare la densità fondiaria a 5 mc./mq. risultava agevolativa".
— Altra proposta di modifica riguarda l'art. 57, lett. b, punto 2, del regolamento edilizio comunale.
Tale proposta è finalizzata a consentire, in locali esistenti di superficie inferiore a mq. 30,00, e comunque non inferiori a mq. 15,00, la possibilità di esercitare, ferme restando le prescrizioni di specifiche leggi, attività commerciali e/o artigianali con caratteristiche che non richiedano maggiori spazi.
—  Modifica alle norme di attuazione per le zone omogenee B8, nelle quali è prevista l'edificazione con tipologia edilizia a palazzina, dove, così come riportato nella relazione redatta dall'U.T.C. ed allegata alla delibera n. 16 del 3 luglio 1997: "le situazioni di fatto, in tali zone, sono tali da rendere non applicabile la tipologia edilizia prevista (palazzina) in quanto, trattandosi di aree comprese nel tessuto urbano edificato, i lotti pur avendo potenziale edificatorio rispondente, non consentono l'effettiva realizzazione di edifici a palazzina. Infatti il rispetto delle distanze dai confini o dalle strade non consente alcuna edificazione.
Da queste considerazioni e per le numerose istanze che pervengono dalla constatazione delle varie realtà, scaturisce l'esigenza di dare l'opportunità di esercitare il diritto di edificare e ciò con l'estensione a tipologie edilizie a schiera e/o continue".
—  In ultimo, il sindaco, presidente della commissione edilizia comunale nella seduta del 4 giugno 1997, nell'ambito dell'esame di varianti da apportare alle norme di attuazione del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale, prospettava l'esigenza di inserire tra i membri elettivi della commissione stessa, una nuova figura professionale.
Ciò in quanto si rende necessario estendere la rappresentanza in commissione della categoria di geometri e per snellire le procedure in sede di esame delle istanze.
A questo fine si rende necessario integrare il punto 6, lett. b, dell'art. 9 del R.E.C. inserendo figura professionale del geometra.
Le soprariportate proposte sono state approvate dal C.C. ad unanimità di voi resi in forma palese.
Alla luce di quanto detto sopra, da un esame della documentazione qui pervenuta ed a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data 28 gennaio 1998, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che sia possibile assentire le richieste di modifica ed integrazione del regolamento comunale e di norme di attuazione del vigente P.R.G. e, della richiesta relativa alla modifica delle prescrizioni imposte alle zone B e riportate al punto 10 delle premesse del decreto di approvazione n. 1250/89 del 2 ottobre 1989, per come di seguito riportato:
1 -  Al rigo 7 dell'art. 10 delle norme di attuazione del P.R.G. (zona B.8), dopo la parola palazzina è inserita la frase: "continua e/o a schiera".
2 -  Al rigo 11 dello stesso articolo, dopo mt. 5,00 è inserita la frase: "per l'edilizia a palazzina, mentre per l'edilizia continua e/o a schiera le costruzioni possono essere realizzate a confine e sugli allineamenti esistenti".
Per cui il testo coordinato della norma diviene:
Zona B.8
"E' costituita da complessi edilizi di recente costruzione caratterizzati dalla presenza di interventi di edilizia residenziale pubblica. In tale zona di uso prevalentemente residenziale, sono ammessi: commerci, uffici, studi professionali, attività artigianali non nocive, servizi pubblici, depositi, magazzini, attività socio-culturali. Densità fondiaria: 1,75 mc./mq. Indice di copertura: 25%. Altezza max degli edifici: mt. 7,50.
Numero max dei piani: due. Tipo edilizio: palazzina, continua e/o a schiera. Nell'edilizia a palazzina sono ammessi fabbricati con articolazione dei corpi di fabbrica a C., con lato aperto di dimensione non inferiore al lato normale ad esso P con chiostrine purché interessino solo disimpegni e servizi, escluse le cucine. Distacchi minimi dal filo stradale e da altri confini: mt. 5,00, per l'edilizia a palazzina, mentre per l'edilizia continua e/o a schiera le costruzioni possono essere realizzate a confine e sugli allineamenti dei fabbricati esistenti. Per le nuove costruzioni ricadenti nelle aree segnate con asterisco è obbligatoria l'indagine geologica-geognostica";
3 - Al punto 10 delle premesse del decreto n. 1250/89 del 2 ottobre 1989 di approvazione del P.R.G. del comune di Milena è abrogato il periodo: "salvo che gli stessi non risultino superiori a quelli previsti sin dal D.M. 2 aprile 1968 che alla citata legge regionale".
Per cui la norma finale risulta essere:
10)  "Nelle rimanenti zone B, in conformità alle disposizioni agevolative di cui alla legge regionale n. 21/73 e successive modifiche, è consentita la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti";
4 - L'art. 57, lett. b, punto 2, del regolamento edilizio comunale è integrato con il periodo: "I locali preesistenti, per attività che possono essere contenute in spazi ridotti, fatte salve specifiche prescrizioni di legge, possono avere dimensioni inferiori in ogni caso con un minimo di mq. 15 al netto delle superfici destinate a servizi igienici".
Per cui il testo coordinato risulta:
2)  Locali di categoria A2
"I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq. 30.
I locali preesistenti, per attività che possono essere contenute in spazi ridotti, fatte salve specifiche prescrizioni di legge, possono avere dimensioni inferiori in ogni caso con un minimo di mq. 15 al netto delle superfici destinate a servizi igienici";
5 - All'art. 9, punto 6 del regolamento edilizio comunale, dopo la frase: da un ingegnere, un architetto, è inserita la frase: "ed un geometra".
Per cui l'art. 9, punto 6, così integrato diventa:
6)  "da un architetto, un ingegnere ed un geometra, designati dal consiglio comunale fra una terna proposta dai rispettivi ordini professionali".
6 - All'art. 13, comma 1, punto 3, del regolamento edilizio comunale, dopo le parole "certificato catastale" sono inserite le parole "o visura".
Per cui l'art. 13, comma 1, punto 3, integrato risulta:
"certificato catastale o visura rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, ovvero titolo di proprietà o di disponibilità dell'area"».
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Per le ragioni espresse nel parere n. 1 del 5 febbraio 1998 del gruppo 31°, sono approvate le modificazioni ed integrazioni al regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Milena, deliberate con atto consiliare n. 16 del 3 luglio 1997 ed espressamente richiamate nel parere succitato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti:
1)  delibera C.C. n. 16 del 3 luglio 1997;
2)  parere n. 1 del 5 febbraio 1998 del gruppo 31°/DRU.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Milena per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 26 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.11.579)
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DECRETO 13 marzo 1998.
Approvazione del programma costruttivo da realizzare nel comune di Aragona.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale n. 22/96;
Vista la legge regionale n. 25/97;
Visto il decreto n. 138 del 26 aprile 1982, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione vigente nel comune di Aragona;
Vista la nota prot. n. 18525 del 4 dicembre 1997, con la quale il comune di Aragona ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 13 novembre 1997, relativo alla cooperativa edilizia Il Rione;
Vista l'assessoriale n. 671/U del 22 gennaio 1998, con la quale venivano richiesti integrazioni e chiarimenti;
Vista la sindacale n. 1982 del 13 febbraio 1998, con la quale veniva trasmesso quanto richiesto;
Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 13 novembre 1997, esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Visti gli elaborati trasmessi e consistenti in:
1)  relazione illustrativa;
2)  stralcio planimetrico di progetto del P.R.G.;
3)  stralcio planimetrico delle prescrizioni esecutive di P.R.G.;
4)  planimetrie di progetto del P.C. aerofotogrammetriche e catastali;
5)  schema tipologia;
6)  relazione e piano particellare d'esproprio - elenco ditte;
7)  relazione geologica di fattibilità;
8)  relazione tecnica integrativa a chiarimento di quanto richiesto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, della quale risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni avverso alla succitata deliberazione C.C. n. 61/97;
Visto il parere prot. n. 3 del 10 marzo 1998 del gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica che si condivide;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, ed in conformità al parere n. 3 del 10 marzo 1998 espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, il programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Aragona con la deliberazione consiliare n. 61 del 13 novembre 1997, esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, oltre al parere del gruppo XXXI della D.R.U., tutti gli elaborati elencati in premessa, timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 16, comma 5° della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il programma costruttivo dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni dovranno essere compiute entro il medesimo termine.

Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 5

Il comune di Aragona resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.12.637)
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DECRETO 13 marzo 1998.
Approvazione di programmi costruttivi da realizzare nel comune di Augusta.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e in specie l'art. 13;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la nota prot. n. 2688 del 12 novembre 1997, con la quale il comune di Augusta ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 i seguenti programmi costruttivi:
—  impresa edilizia Ranno, geom. Domenico, per la realizzazione di n. 72 alloggi di edilizia convenzionata di tipo economico e popolare, in contrada Monte Tauro, località Pulcito;
—  cooperativa edilizia Lavinia, per la realizzazione di n. 10 alloggi sociali, in contrada Monte Tauro;
—  cooperativa edilizia Forze Armate e di Polizia Primavera, per la realizzazione di n. 15 alloggi sociali, in contrada Monte Pulcito;
Visto il fonogramma prot. n. 14213 del 9 dicembre 1997, con il quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Augusta l'integrazione degli atti qui pervenuti;
Viste le note prot. n. 2938 del 16 dicembre 1997 e prot. n. 231 del 27 gennaio 1998, con le quali il comune di Augusta ha trasmesso, ad integrazione degli atti relativi ai programmi costruttivi in argomento, la documentazione di cui gli stessi risultavano carenti;
Viste le deliberazioni nn. 74, 77 e 78 dell'1 ottobre 1997, riscontrate legittimamente dal CO.RE.CO. Centrale nella seduta dell'11 dicembre 1997, con le quali il consiglio comunale di Augusta adotta i programmi costruttivi sopra citati, costituiti dai seguenti atti ed elaborati:
A) impresa edilizia geom. Ranno Domenico:
— deliberazione di C.C. n. 77 dell'1 ottobre 1997;
—  parere, prot. n. 1598/97-2364/97 del 10 febbraio 1997, favorevolmente reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa;
—  elenco elaborati di progetto:
–  relazione tecnico illustrativa;
–  tav. 1: estratto P.R.G., scala 1:10.000, estratto catastale F.M. 35, in scala 1:2.000, rilievo aerofotogrammetrico, scala 1:2.000;
–  tav.  2:  zonizzazione e progetto planivolumetrico, scala 1:500 e 1:200;
–  tav.  3:  opere di urbanizzazione, scala 1:500;
—  relazione geologico-tecnica;
—  particellare d'esproprio;
—  preventivo sommario di spesa;
—  schema di convenzione urbanistica;
B)  cooperativa Lavinia:
—  deliberazione di C.C. n. 74 dell'1 ottobre 1997;
—  parere, prot. n. 26361/96-22663/96 del 30 dicembre 1996, favorevolmente reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa;
—  elenco elaborati di progetto:
–  relazione tecnica;
–  tav. 1: estratto P.R.G., scala 1:10.000, estratto di mappa, F.V. 35, scala 1:2.000, estratto aerofotogrammetrico, scala 1:2.000;
–  tav.  2:  zonizzazione e planimetria generale, scala 1:500;
–  tav.  3:  rete Enel, rete Telecom, rete pubblica illuminazione, scala 1:500;
–  tav.  4:  smaltimento acque meteoriche, acque nere, rete idrica, scala 1:500;
—  relazione geologico-geotecnica;
—  particellare d'esproprio;
—  preventivo sommario di spesa;
—  schema di convenzione;
C)  cooperativa edilizia Forze Armate e di Polizia Primavera
—  deliberazione di C.C. n. 78 dell'1 ottobre 1997;
—  parere prot. n. 26362/96-22664/96 del 30 dicembre 1996 favorevolmente reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa;
—  elenco elaborati di progetto:
–  relazione tecnica;
–  tav. 1: estratto P.R.G., scala 1:10.000, estratto di mappa, F.M. 35, scala 1:2.000, rilievo aerofotogrammetrico, scala 1:2.000;
–  tav.  2:  zonizzazione e planimetria generale, scala 1:500;
–  tav.  3:  rete Enel, Telecom e pubblica illuminazione, scala 1:500;
–  tav.  4:  smaltimento acque meteoriche, acque nere, rete idrica, scala 1:500;
—  relazione geologica;
—  particellare d'esproprio;
—  preventivo sommario di spesa;
—  schema di convenzione;
Visto il piano regolatore generale comunale approvato con stralci con decreto n. 172 del 18 luglio 1971 e con decreto n. 171 del 17 ottobre 1975 per le zone stralciate;
Visto il parere n. 17/98 del 10 marzo 1998 del gruppo 27° della Direzione regionale dell'urbanistica espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Considerato che detto parere reputa meritevoli di approvazione i programmi costruttivi in esame con le seguenti prescrizioni:
—  per quanto riguarda il programma costruttivo proposto dall'impresa Ranno dovrà essere specificata sugli elaborati di progetto l'area destinata alla quota parte di verde pubblico attrezzato da considerare urbanizzazione primaria.
Dovranno, altresì, essere realizzate dall'impresa Ranno le opere insistenti su detta area;
—  lo schema di convenzione allegato a ciascuno dei programmi costruttivi dovrà essere modificato per ciò che attiene ai tempi delle espropriazioni, rendendolo conforme al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto, per quanto sopra visto e considerato, di dovere approvare i programmi costruttivi dell'impresa edilizia Ranno, geom. Domenico, cooperativa edilizia Lavinia, cooperativa edilizia Forze Armate e di Polizia Primavera, del comune di Augusta;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, sono approvati con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3 i programmi costruttivi da realizzare nel comune di Augusta: Impresa edilizia geom. Ranno Domenico, per la costruzione di n. 72 alloggi di edilizia convenzionata di tipo economico e popolare, in contrada Monte Tauro, località Pulcito, cooperativa edilizia Lavinia, per la costruzione di n. 10 alloggi sociali, in contrada Monte Tauro; cooperativa edilizia Forze Armate e di Polizia Primavera, per la costruzione di n. 15 alloggi sociali, in contrada Monte Pulcito.

Art. 2

All'interno delle aree destinate alle attrezzature e servizi del programma costruttivo dell'impresa Ranno dovrà essere individuata l'area destinata alla quota parte di verde pubblico attrezzato che è opera di urbanizzazione primaria da realizzare da parte dell'impresa.

Art. 3

Gli schemi di convenzione sono modificati fissandosi il termine per gli espropri e l'utilizzazione delle aree entro il biennio di validità dei programmi, giusta art. 4 della citata legge regionale n. 86/1981.

Art. 4

Sono allegati e parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati di cui alle lettere A), B), C) della parte narrativa del presente decreto, nonché il parere gruppo 27° n. 17/98 del 10 marzo 1998.

Art. 5

Il comune di Augusta resta onerato di trasmettere a questo Assessorato copia degli elaborati modificati conseguentemente al disposto dei superiori artt. 2 e 3 entro il termine di giorni 30 il comune di Augusta resta altresì onerato degli adempimenti tutti conseguenziali all'emanazione del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Augusta per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 13 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.12.635)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 25 marzo - 1 aprile 1998, n. 90.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  dott. Renato Granata, presidente;
—  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216, primo comma, numero 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1996 dal Pretore di Palermo, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Pretore di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 27 giugno 1996, pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 216, primo comma, numero 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), nella parte in cui pone come limite massimo per la nomina a dipendente degli enti locali della Regione siciliana l'età di 40 anni;
che, secondo il giudice a quo, benché l'azienda convenuta abbia motivato il rifiuto dell'assunzione, cui il ricorrente afferma di avere diritto, richiamandosi al limite di età previsto dal contratto collettivo nazionale di settore, la fonte dell'obbligo dell'azienda sarebbe costituita dall'art. 216 della legge regionale n. 16 del 1963, che stabilisce i limiti di età per la nomina a dipendente dei Comuni e delle Province regionali della Sicilia, e che sarebbe applicabile a tutti gli enti locali siciliani, ivi comprese le aziende municipalizzate, stante il loro carattere di organi con personalità giuridica dei Comuni; mentre la riproduzione della disposizione legislativa nel contratto collettivo non varrebbe, nel caso, a mutare il carattere normativo primario della fonte medesima, dato che lo stesso contratto preciserebbe che i requisiti per l'assunzione sono stabiliti di volta in volta nel rispetto delle vigenti norme di legge;
che, sempre ad avviso del remittente, anche se si volesse ritenere che il contratto costituisca la fonte esclusiva dell'obbligo dell'azienda la questione di costituzionalità della norma di legge ricordata sarebbe comunque rilevante, in quanto afferente a norma legislativa utilizzabile come parametro per valutare la conformità della disciplina contrattuale alle norme imperative di legge, presentandosi la previsione di detto limite di età, stabilito anche dalle norme sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali, quale principio dell'ordinamento in materia di assunzioni, ancorché in regime privatistico, presso gli enti pubblici;
che, secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole e contraddittorio, in presenza dell'innalzamento dell'età media della popolazione, che ha indotto il legislatore a disporre l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni, prevedere un limite di età così marcatamente inferiore per l'accesso agli impieghi pubblici;
che, inoltre, la norma in esame sarebbe contrastante con il principio desumibile dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione, poiché la previsione, in forma generale ed indiscriminata, del limite di età costituirebbe un ostacolo alla emancipazione dal bisogno dei soggetti non più giovani per i quali, in assenza di forme di reddito garantito di cittadinanza, e in presenza di norme che favoriscono nel settore del lavoro privato l'ingresso dei giovani, l'accesso all'impiego presso gli enti pubblici sarebbe invece l'unica alternativa alla miseria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, ad avviso dell'interveniente, la modifica recata dalla legge regionale n. 7 del 1989 all'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è stata intesa ad adeguare la disciplina dell'accesso agli impieghi negli enti locali siciliani alle nuove norme contenute nella legge statale 27 gennaio 1989, n. 25, che ha elevato da 35 a 40 anni il limite massimo di età per l'accesso agli impieghi pubblici, e ciò proprio allo scopo di realizzare condizioni di eguaglianza rispetto a quanto previsto nel restante territorio nazionale: onde sarebbe infondato il richiamo al principio di eguaglianza;
che, sempre secondo l'interveniente, una valutazione di illegittimità costituzionale della norma censurata potrebbe fondarsi solo su di una irrazionalità manifesta della disciplina, che nella specie non potrebbe essere affermata, posto che la determinazione dei requisiti di accesso all'impiego rientra nella piena discrezionalità del legislatore, che deve operare una valutazione prettamente politica delle esigenze di modifica, come appunto sarebbe avvenuto con l'elevazione del limite ad opera della legge statale n. 25 del 1989.
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, i dipendenti delle aziende municipalizzate non sono soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti dei Comuni, ma sono parti di un rapporto di lavoro retto – ancor prima della «privatizzazione» di recente intervenuta nel campo del pubblico impiego – dal diritto privato, e regolato da contratti collettivi di diritto comune;
che ogni dubbio in proposito è superato dalla disciplina recata dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che configura le aziende speciali dei Comuni come enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, nonché dalla disciplina recata dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che si riferisce ai rapporti di impiego presso le amministrazioni pubbliche, comprendendo fra queste gli enti locali e «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali»: così che i dipendenti delle aziende speciali dei Comuni non sono inclusi nel comparto, relativo alla speciale contrattazione collettiva prevista dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente il personale delle Regioni e delle autonomie locali, ed il loro rapporto di lavoro resta invece disciplinato da contratti collettivi di lavoro di diritto comune (cfr., per quanto riguarda l'ambito interessato dalla specie, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana in data 1° ottobre 1991, e il più recente analogo contratto del 31 ottobre 1995);
che dunque la disposizione impugnata, concernente il rapporto di pubblico impiego presso gli enti locali della Regione siciliana, non trova applicazione nella fattispecie;
che, anche a voler ricercare, come ipotizza il remittente, nella disciplina legislativa del pubblico impiego locale un parametro per l'apprezzamento della validità delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, dovrebbe farsi riferimento non già alla legislazione regionale siciliana, bensì a quella nazionale (nel cui ambito, peraltro, l'art. 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 127, recentemente sopravvenuta, ha disposto che, in linea di principio, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età);
che, pertanto, la questione è palesemente priva di rilevanza, così che essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, primo comma, numero 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
  f.to: Renato Granata, presidente 

Valerio Onida, redattore
Giuseppe Di Paola, cancelliere
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1998.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(98.16.888)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Barrafranca.
Con decreto n. 395 del 9 gennaio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha determinato le indennità provvisorie da corrispondere alle sottoelencate ditte per l'espropriazione degli immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori sottoindicati:
—  lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Olivo 2° lotto comprensorio di Barrafranca.
Comune di Barrafranca
1)  Aleo Giuseppe, nato il 9 luglio 1930 a Barrafranca; Vilotta Luisa, nata il 27 maggio 1935 a Barrafranca: fg. 21, mappale 183, espropriata mq. 1.466, indennità L. 1.568.620;
2)  Amore Angela, nata il 19 giugno 1938 a Barrafranca;Amore Maria, nata il 24 settembre 1952 a Barrafranca; Amore Maria, nata il 14 settembre 1934 a Barrafranca; Amore Santo, nato il 25 luglio 1955 a Barrafranca; La Rosa Maria, nata l'8 gennaio 1905 a Barrafranca: fg. 19, mappale 306, espropriata mq. 4, indennità L. 6.160;
3)  Amore Giuseppa, nata il 18 ottobre 1951 a Barrafranca: fg. 19, mappali 144, 184, espropriata mq. 353, indennità L. 706.000;
4)  Avola Angelo, nato il 19 settembre 1958 a Barrafranca; Avola Giuseppe, nato il 23 ottobre 1962 a Barrafranca: fg. 19, mappale 245, espropriata mq. 70, indennità L. 74.900;
5)  Avola Cateno, nato il 3 luglio 1938 a Barrafranca; Avola Caterina, nata il 23 ottobre 1946 a Barrafranca; Avola Giuseppa, nata l'11 marzo 1949 a Barrafranca; Avola Santa, nata il 6 giugno 1940 a Barrafranca; Pistone Santa, nata il 2 agosto 1914 a Barrafranca: fg. 19, mappale 161, espropriata mq. 268, indennità L. 286.760;
6)  Balsamo Alessandra, nata il 15 febbraio 1948 a Barrafranca; Balsamo Giuseppe, nato il 6 marzo 1943 a Barrafranca; Balsamo Maria, nata il 20 aprile 1955 a Barrafranca; Balsamo Maria Teresa, nata il 18 ottobre 1930 a Barrafranca; Faviano Stella, nata il 30 ottobre 1918 a Barrafranca: fg. 20, mappale 95, espropriata mq. 444, indennità L. 745.920;
7)  Balsamo Luigi, nato il 7 luglio 1935 a Barrafranca; Balsamo Salvatore, nato il 5 luglio 1966 a Canada: fg. 19, mappale 244, espropriata mq. 40, indennità L. 42.800;
8)  Barbagallo Ignazio, nato il 15 dicembre 1935 a Barrafranca: fg. 21, mappali 49, 164, 184, 196, espropriata mq. 4.687, indennità L. 5.015.090;
9)  Barbagallo Santa, nata il 16 maggio 1947 a Barrafranca: fg. 21, mappale 195, espropriata mq. 265, indennità L. 283.550;
10)  Bellanti Giuseppe, nato il 13 agosto 1925 a Barrafranca: fg. 20, mappale 86, espropriata mq. 1.107, indennità L. 1.859.760;
11)  Bevilacqua Filippa, nata il 19 marzo 1950 a Barrafranca; Nicoletti Filippo, nato il 9 giugno 1948 a Barrafranca: fg. 19, mappali 335, 100, espropriata mq. 520, indennità L. 800.800;
12)  Bevilacqua Rosa, nata il 21 ottobre 1940 a Barrafranca: fg. 20, mappale 93, espropriata mq. 2.625, indennità L. 3.596.250;
13)  Bevilacqua Salvatore, nato il 20 febbraio 1923 a Barrafranca; Lo Cicero Agatina, nata il 30 luglio 1926 ad Adrano; Marotta Angela, nata il 27 gennaio 1934 a Barrafranca; Marotta Calogero, nato il 2 gennaio 1919 a Barrafranca; Marotta Calogero, nato il 26 ottobre 1948 a Barrafranca; Marotta Giuseppa, nata il 7 agosto 1903 a Barrafranca; Marotta Giuseppa, nata il 5 luglio 1945 a Barrafranca; Marotta Giuseppe, nato il 19 novembre 1922 a Barrafranca; Marotta Giuseppe, nato il 28 luglio 1939 a Barrafranca; Marotta Giuseppe, nato il 12 gennaio 1932 a Barrafranca; Marotta Maria, nata il 10 maggio 1899 a Barrafranca; Marotta Maria Stella, nata il 16 giugno 1936 a Barrafranca; Marotta Salvatore, nato il 9 giugno 1932 a Barrafranca; Marotta Salvatore, nato il 22 gennaio 1935 a Barrafranca; Raspa Nicolò, nato il 26 maggio 1935 a Mazzarino: fg. 20, mappali 80, 85, espropriata mq. 517, indennità L. 553.190;
14)  Bilardi Giuseppe, nato il 25 settembre 1926 a Barrafranca; Mancuso Maristella, nata il 25 gennaio 1928 a Barrafranca: fg. 19, mappale 139, espropriata mq. 32, indennità L. 34.240;
15)  Bonincontro Giuseppe, nato il 5 aprile 1930 a Barrafranca: fg. 19, mappale 172, espropriata mq. 136, indennità L. 209.440;
16)  Bulla Maristella, nata il 23 marzo 1956 a Barrafranca; Paternò Salvatore, nato il 23 aprile 1951 a Barrafranca: fg. 19, mappale 349, espropriata mq. 282, indennità L. 473.760;
17)  Carnazzo Lucia, nata il 28 novembre 1960 a Barrafranca; Gulino Calogero, nato il 10 dicembre 1955 a Barrafranca: fg. 20, mappale 89, espropriata mq. 1.811, indennità L. 3.042.480;
18)  Ciulla Angelo, nato il 7 febbraio 1940 a Barrafranca: fg. 20, mappali 75, 148, espropriata mq. 362, indennità L. 606.620;
19)  Collerone Alessandra, nata il 12 febbraio 1941 a Barrafranca; Collerone Angelo, nato il 20 luglio 1939 a Barrafranca; Collerone Benedetto, nato il 25 agosto 1931 a Barrafranca; Collerone Giuseppe, nato il 7 gennaio 1936 a Barrafranca; Collerone Luigi, nato il 5 ottobre 1933 a Barrafranca; Giunta Michele, nato il 18 marzo 1957 a Barrafranca; Stellini Salvatore, nato il 24 agosto 1914 a Barrafranca: fg. 20, mappale 87, espropriata mq. 2.771, indennità L. 3.796.270;
20)  Collerone Giuseppe, nato il 3 aprile 1933 a Barrafranca: fg. 19, mappale 136, espropriata mq. 718, indennità L. 1.206.240;
21)  Collerone Giuseppe, nato il 3 aprile 1933 a Barrafranca;Siciliano Stella, nata il 30 giugno 1940 a Barrafranca: fg. 19, mappali 138, 137, espropriata mq. 91, indennità L. 124.670;
22)  Costa Giuseppa, nata il 28 dicembre 1956 a Barrafranca; Gulino Cateno, nato il 14 settembre 1951 a Barrafranca: fg. 19, mappale 195, espropriata mq. 358, indennità L. 551.320;
23)  Crapanzano Salvatore, nato il 4 febbraio 1937 a Barrafranca: fg. 20, mappale 149, espropriata mq. 308, indennità L. 329.560;
24)  Cucchiara Lucia, nata il 28 aprile 1949 a Barrafranca; Puzzo Cateno, nato il 5 agosto 1943 a Barrafranca: fg. 21, mappale 36, espropriata mq. 897, indennità L. 1.587.920;
25)  Curatolo Maria, nata il 24 ottobre 1921 a Barrafranca: fg. 20, mappale 82, espropriata mq. 10, indennità L. 10.700;
26)  Dell'Alma Angelo, nato l'1 novembre 1926 a Barrafranca: fg. 19, mappale 148, espropriata mq. 2.266, indennità L. 2.424.620;
27)  Dell'Alma Angelo, nato l'1 novembre 1926 a Barrafranca;Dell'Alma Maria, nata il 13 febbraio 1935 a Barrafranca; Dell'Alma Rosalia, nata il 20 maggio 1924 a Barrafranca;Dell'Alma Rosaria, nata il 16 marzo 1938 a Barrafranca;Dell'Alma Salvatore, nato il 22 febbraio 1933 a Barrafranca: fg. 19, mappale 149; fg. 20, mappali 184, 81, 69, espropriata mq. 4.550, indennità L. 4.868.500;
28)  Dell'Alma Angelo, nato il 21 agosto 1940 a Barrafranca;Dell'Alma Antonina, nata il 20 luglio 1959 a Barrafranca; Dell'Alma Giuseppe, nato il 28 gennaio 1944 a Barrafranca; Dell'Alma Rosa, nata il 20 maggio 1955 a Barrafranca; Dell'Alma Rosalia, nata il 18 agosto 1946 a Barrafranca; Dell'Alma Rosaria, nata il 16 aprile 1950 a Barrafranca; Dell'Alma Stella, nata il 29 novembre 1952 a Barrafranca; Salvaggio Antonina, nata il 3 giugno 1916 a Barrafranca: fg. 20, mappali 71, 185, espropriata mq. 132, indennità L. 141.240;
29)  Di Dio Anna, nata il 4 dicembre 1927 a Barrafranca: fg. 21, mappale 44, espropriata mq. 10.002, indennità L. 10.702.140;
30)  DiVita Rosa, nata il 7 ottobre 1927 a Barrafranca: fg. 20, mappale 215; fg. 19, mappale 146, espropriata mq. 4.146, indennità L. 4.436.220;
31)  Ferreri Antonino, nato il 12 luglio 1963 a Barrafranca; Ferreri Fabrizio, nato il 23 settembre 1976 ad Enna; FerreriLuigi, nato il 25 gennaio 1960 a Barrafranca; Ferreri Rosalia, nato il 30 marzo 1956 a Barrafranca; Maniglia Grazia, nata il 23 marzo 1931 a Barrafranca: fg. 21, mappale 94, espropriata mq. 149, indennità L. 204.130;
32)  Gaeta Ruggiero, nato il 14 novembre 1946 a Barletta; Giunta Lucia, nata il 12 agosto 1946 a Barrafranca: fg. 19, mappale 156, espropriata mq. 428, indennità L. 719.040;
33)  Giunta Giuseppa, nata il 24 settembre 1935 a Barrafranca; Giunta Rosa, nata il 21 agosto 1940 a Barrafranca: fg. 21, mappali 42, 278, espropriata mq. 7.997, indennità L. 13.434.960;
34)  Giunta Lidia, nata il 29 marzo 1952 a Barrafranca: fg. 21, mappale 45, espropriata mq. 102, indennità L. 109.140;
35)  Giunta Salvatore, nato l'1 novembre 1928 a Barrafranca: fg. 20, mappale 214, espropriata mq. 763, indennità L. 1.045.310;
36)  Guerreri Calogero, nato il 13 agosto 1972 a Mazzarino; Guerreri Felice, nato il 18 febbraio 1967 a Mazzarino; Guerreri Maria Stella, nata l'1 ottobre 1968 a Mazzarino; Guerreri Salvatore, nato il 22 febbraio 1980 a Mazzarino; Malacasa Marianna, nata il 22 novembre 1940 a Barrafranca: fg. 20, mappali 72, 74, 221, espropriata mq. 1.868, indennità L. 1.998.760;
37)  I.R.A. S.p.A. in Catania: fg. 19, mappale 145, espropriata mq. 814, indennità L. 870.980;
38)  La Mattina Luigi, nato il 20 novembre 1930 a Barrafranca: fg. 20, mappale 79, espropriata mq. 540, indennità L. 907.200;
39)  La Quatra Angela, nata il 16 novembre 1919 a Barrafranca: fg. 20, mappale 92, espropriata mq. 3.240, indennità L. 4.438.800;
40)  La Quatra Ignazio, nato il 30 ottobre 1930 a Barrafranca: fg. 19, mappale 147, espropriata mq. 2.245, indennità L. 3.973.420;
41)  Laudicina Cecilia, nata il 6 dicembre 1919 a Libia; Romano Cecilia Claudia, nata il 10 agosto 1975 a Caltanissetta; Romano Giovanna Maria Rosa, nata il 3 ottobre 1951 a Caltanissetta; Romano Giuseppe Claudio, nato il 5 ottobre 1947 a Palermo; Romano Luigi, nato l'8 ottobre 1973 a Caltanissetta: fg. 18, mappale 81, espropriata mq. 632, indennità L. 676.240;
42)  Lentini Salvatore, nato il 24 gennaio 1951 a Barrafranca: fg. 21, mappali 40, 41, 144, 152, espropriata mq. 5.587, indennità L. 7.276.550;
43)  Mastrandrea Stella, nata il 30 settembre 1919 a Barrafranca: fg. 19, mappale 134, espropriata mq. 32, indennità L. 49.280;
44)  Nicoletti Saverio, nato l'11 settembre 1931 a Barrafranca: fg. 20, mappale 73, espropriata mq. 117, indennità L. 125.190;
45)  Nicolosi Giovanni, nato il 30 settembre 1944: fg. 21, mappali 53, 87, 88, 89, 98, 99, 109, espropriata mq. 12.572, indennità L. 17.223.640;
46)  Papalia Liborio, nato il 5 novembre 1949 a Barrafranca: fg. 20, mappali 78, 253, espropriata mq. 423, indennità L. 452.610;
47)  Paternò Catena, nata l'1 settembre 1917 a Barrafranca: fg. 19, mappali 160, 188, espropriata mq. 963, indennità L. 1.030.410;
48)  Paternò Salvatore, nato l'8 giugno 1931 a Pantelleria; Perri Grazia, nata l'11 settembre 1930 a Barrafranca: fg. 20, mappale 203, espropriata mq. 43, indennità L. 46.010;
49)  Paternò Stella, nata il 31 ottobre 1914 a Barrafranca: fg. 20, mappali 90, 182, espropriata mq. 6,776, indennità L. 9.283.120;
50)  Perri Rosaria, nata il 17 aprile 1924 a Barrafranca: fg. 20, mappali 88, 213, espropriata mq. 866, indennità L. 1.241.540;
51)  Salvaggio Alessandro, nato il 30 maggio 1938 a Barrafranca; Salvaggio Filippo, nato il 18 aprile 1932 a Barrafranca; Salvaggio Giuseppe, nato l'8 agosto 1921 a Barrafranca: fg. 20, mappale 91, espropriata mq. 1.827, indennità L. 3.069.360;
52)  Tambè Angelo, nato il 7 marzo 1945 a Barrafranca; Tambè Francesca, nata il 26 gennaio 1939 a Barrafranca; Tambè Maria, nata il 16 marzo 1942 a Barrafranca; Tambè Salvatore, nato il 14 marzo 1952 a Barrafranca: fg. 20 mappale 152, espropriata mq. 687, indennità L. 735.090;
53)  Tambè Giuseppe, nato il 27 marzo 1929 a Barrafranca: fg. 19, mappale 93, espropriata mq. 66, indennità L. 110.880;
54)  Tambè Stella, nata il 10 dicembre 1936 a Barrafranca: fg. 20, mappale 70, espropriata mq. 1.933, indennità L. 2.068.310.
(98.13.648)
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Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Belpasso.
Con decreto n. 32542 del 27 gennaio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha determinato le indennità provvisorie da corrispondere alle sottoelencate ditte per l'espropriazione degli immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori sottoindicati:
—  Consorzio di bonifica della Piana di Catania gestione separata attività non trasferite ex art. 24, legge regionale n. 45/95 e art. 4, legge regionale n. 16/97, determinazione d'indennità provvisoria d'espropriazione costruzione rete irrigua Gerbini 1°, 2° lotto.
Comune di Belpasso
1)  Barletta Flavia Rita, nata l'11 settembre 1933 a Catania: fg. 98, mappale 481, espropriata mq. 240 e asservita mq. 90, indennità L. 1.537.290;
2)  Baudo Rosaria, nata il 5 luglio 1958 a Troina; Marano Carmelo, nato il 15 agosto 1956 a Paternò: fg. 102, mappale 365, asservita mq. 55, indennità L. 103.455;
3)  Benfatto Giuseppe, nato il 14 agosto 1951 a Paternò: fg. 102, mappale 528, asservita mq. 25, indennità L. 47.025;
4)  Benfatto Luigi, nato il 24 settembre 1944 a Paternò: fg. 102, mappale 529, asservita mq. 30, indennità L. 56.430;
5)  Bonaventura Agata, nata il 16 febbraio 1948 a Catania; Bonaventura Umberto, nato il 20 ottobre 1939 a Catania: fg. 102, mappale 384, asservita mq. 15, indennità L. 28.215;
6)  Bonaventura Venera, nata l'11 marzo 1927 a Nicolosi; Fichera Michelangelo, nato l'1 marzo 1932 a Paternò; Greco Angelo, nato il 26 giugno 1916 a Misterbianco; La Rosa Antonio, nato il 29 marzo 1960 a Nicolosi; La Rosa Fortunato, nato il 4 agosto 1934 a Nicolosi; La Rosa Giuseppe, nato il 22 luglio 1967 a Nicolosi; La Rosa Maria, nata il 24 febbraio 1938 a Catania: fg. 106, mappale 14, asservita mq. 10, indennità L. 957;
7)  Bonina Maria, nata il 17 ottobre 1948 a Maletto; Caserta Antonello, nato il 27 dicembre 1973 in Germania Repubblica Federale; Caserta Carmela, nata il 2 marzo 1967 a Maletto; Caserta Daniela, nata il 20 aprile 1972 in Germania Repubblica Federale; Caserta Letizia, nata il 10 giugno 1970 a Paternò; Caserta Nunziato, nato il 29 novembre 1965 a Maletto: fg. 106, mappale 19, asservita mq. 10, indennità L. 6.501;
8)  Borrata Consolato, nato l'11 gennaio 1929 a Paternò: fg. 102, mappale 378, asservita mq. 25, indennità L. 47.025;
9)  Bruno Francesco, nato il 16 ottobre 1915 a Misterbianco; Bruno Giovanna, nata il 16 giugno 1922 a Misterbianco: fg. 102, mappale 503, asservita mq. 150, indennità L. 97.515;
10)  Bruno Santa, nata il 2 febbraio 1954 a Misterbianco; Caruso Domenico, nato l'8 agosto 1941 a Misterbianco: fg. 102, mappale 280, asservita mq. 15, indennità L. 9.751;
11)  Bruno Santa, nata il 20 ottobre 1934 a Misterbianco: fg. 102, mappale 411, asservita mq. 5, indennità L. 9.405;
12)  Calcagno Fortunato, Calcagno Raffaele: fg. 102, mappale 18, asservita mq. 40, indennità L. 3.828;
13)  Campo Giovannino, nato il 13 gennaio 1937 a Lentini; Campo Mario, nato il 23 maggio 1938 a Lentini; Campo Salvatore, nato il 20 febbraio 1943 a Lentini: fg. 99, mappale 303, asservita mq. 30, indennità L. 56.430;
14)  Campo Giovannino, nato il 13 gennaio 1937 a Lentini; Campo Salvatore, nato il 20 febbraio 1943 a Lentini: fg. 99, mappale 208, asservita mq. 10, indennità L. 18.810;
15)  Carastro Giuseppe, nato il 12 marzo 1935 ad Aci Castello; Di Guardo Francesca, nata il 27 dicembre 1942 a Paternò: fg. 102, mappale 381, asservita mq. 10, indennità L. 18.810;
16)  Caruso Lorenzo, nato il 15 ottobre 1941 a Misterbianco: fg. 102, mappale 412, asservita mq. 5, indennità L. 9.405;
17)  Caruso Rosa, nata il 31 ottobre 1946 a Misterbianco; Risiglione Giuseppe, nato il 3 giugno 1939 a Paternò: fg. 102, mappali 519, 520 espropriata mq. 405 e asservita mq. 165, indennità L. 905.116;
18)  Cassa per la formazione della proprietà contadina in Roma, codice fiscale 80093830588: fg. 103, mappali 134, 135, espropriata mq. 1.009 e asservita mq. 710, indennità L. 2.449.301;
19)  Cassella Guglielmo, nato il 18 maggio 1930 a Bovino: fg. 102, mappali 185, 187, asservita mq. 240, indennità L. 156.024;
20)  Catania Francesco: fg. 98, mappali 380, 392, 527, asservita mq. 210, indennità L. 395.010;
21)  Chiantello Concetta, nata il 28 novembre 1951 a Paternò; Chiantello Grazia, nata il 31 ottobre 1949 a Paternò; Chiantello Rosetta, nata il 13 agosto 1959 a Paternò; Milazzo Angelina, nata il 15 settembre 1928 a Paternò: fg. 93, mappale 210, espropriata mq. 80 e asservita mq. 30, indennità L. 177.103;
22)  Ciancitto Orazio, nato il 24 maggio 1915 a Paternò; Ciancitto Politi Anna Maria, nata il 17 febbraio 1951 a Catania; Clementi Gesualdo, nato il 25 maggio 1925 a Catania; Marino Giuseppe, nato l'8 luglio 1926 a Misterbianco: fg. 102, mappali 289, 290, 291, 292, espropriata mq. 370 e asservita mq. 24, indennità L. 744.501;
23)  Ciancitto Orazio, nato il 24 maggio 1915 a Paternò; Ciancitto Politi Anna Maria, nata il 17 febbraio 1951 a Catania; Clementi Gesualdo, nato il 25 maggio 1925 a Catania; Marino Giuseppe, nato l'8 luglio 1926 a Misterbianco; Zuccarello Giuseppe, nato il 14 gennaio 1923 a Misterbianco: fg. 102, mappale 562, espropriata mq. 240, indennità L. 201.600;
24)  Ciano Carmelo, nato il 27 ottobre 1923 a Paternò; Sambataro Consolazione, nata il 2 febbraio 1929 a Paternò: fg. 102, mappale 311, asservita mq. 60, indennità L. 112.860;
25)  Clementi Gesualdo, nato il 25 maggio 1925 a Catania: fg. 102, mappali 502, 531, 533, 34, 152, 315, asservita mq. 830, indennità L. 545.737;
26)  Coco Giuseppe, nato il 26 maggio 1938 a Catania: fg. 102, mappale 303, asservita mq. 15, indennità L. 28.215;
27)  Conti Pasquarello Paolo, nato il 22 giugno 1932 a Misterbianco: fg. 102, mappale 348, asservita mq. 20, indennità L. 37.620;
28)  Cutrona Giuseppe, nato il 29 marzo 1959 a Catania: fg. 102, mappale 377, asservita mq. 10, indennità L. 18.810;
29)  D'Urso Antonio, nato il 19 febbraio 1951 a Paternò; D'Urso Domenico Enrico, nato l'1 agosto 1935 a Paternò; D'Urso Giuseppe, nato il 3 gennaio 1940 a Paternò: fg. 102, mappale 139, asservita mq. 30, indennità L. 8.316;
30)  D'urso Concettina, nata il 13 aprile 1937 a Tremestieri Etneo; Messina Paolo, nato il 20 febbraio 1934 a Tremestieri Etneo: fg. 102, mappale 163, 164, asservita mq. 35, indennità L. 65.835;
31)  Di Franco Giovanni, nato il 21 agosto 1918 a Paternò: fg. 102, mappale 217, asservita mq. 90, indennità L. 58.509;
32)  Fichera Giuseppe, nato il 13 marzo 1928 a Belpasso; Zappalà Alfia, nata il 23 marzo 1934 ad Aci Sant'Antonio: fg. 102, mappale 350, asservita mq. 15, indennità L. 28.215;
33)  Galati Salvatore, nato il 20 ottobre 1928 a Maletto; Luggisi Carmela, nata il 4 agosto 1932 a Paternò: fg. 102, mappale 166, asservita mq. 110, indennità L. 206.910;
34)  Genova Barbaro, nato il 18 dicembre 1966 a Paternò; Genova Lucia, nata il 3 gennaio 1966 a Paternò; Genova Maria, nata l'11 settembre 1964 a Paternò; Genova Nunzio, nato l'8 ottobre 1962 a Paternò; Sciacca Rosa, nata il 30 luglio 1944 a Paternò: fg. 102, mappale 416, asservita mq. 80, indennità L. 150.480;
35)  Giuffrida Orazio, nato il 31 agosto 1924 a Misterbianco: fg. 99, mappali 305, 306, asservita mq. 203, indennità L. 381.843;
36)  Guglielmino Vincenzo, nato il 23 gennaio 1928 a Paternò: fg. 103, mappale 264, espropriata mq. 40 e asservita mq. 40, indennità L. 303.240;
37)  Leonardi Domenico, nato l'11 febbraio 1948 a Gravina di Catania: fg. 93, mappali 57, 545, 546, espropriata mq. 800 e asservita mq. 330, indennità L. 5.295.830;
38)  Leotta Alfio, nato il 31 luglio 1949 a Belpasso; Torrisi Santa, nata il 9 agosto 1953 a Catania: fg. 102, mappale 299, asservita mq. 100, indennità L. 188.100;
39)  Lo Castro Salvatore, nato il 20 novembre 1948 a Paternò; Rapisarda Maria, nata il 7 maggio 1955 a Paternò: fg. 106, mappale 1, asservita mq. 10, indennità L. 18.810;
40)  Longo Salvatore, nato il 12 giugno 1932 a Paternò: fg. 102, mappale 508, asservita mq. 25, indennità L. 47.025;
41)  Magrì Angelo, nato il 12 agosto 1933 a Paternò: fg. 102, mappale 373, asservita mq. 35, indennità L. 65.835;
42)  Orto Consolazione, nata il 24 febbraio 1936 a Paternò: fg. 102, mappale 374, asservita mq. 55, indennità L. 103.455;
43)  Papa Giuseppe, nato l'11 giugno 1949 a Paternò: fg. 102, mappale 256, asservita mq. 15, indennità L. 9.751;
44)  Papa Giuseppe, nato il 21 aprile 1942 ad Aidone: fg. 102, mappale 51, asservita mq. 165, indennità L. 310.365;
45)  Patanè Giuseppe: fg. 104, mappale 60, espropriata mq. 12 e asservita mq. 5, indennità L. 3.958;
46)  Prezzavento Angelo, nato l'11 aprile 1935 a Paternò: fg. 102, mappale 512, asservita mq. 20, indennità L. 13.002;
47)  Pulvirenti Salvatore, nato il 12 ottobre 1923 ad Acicatena; Spoto Maria, nata il 21 novembre 1921 ad Acicatena: fg. 102, mappali 545, 546, 547, 548, asservita mq. 185, indennità L. 347.985;
48)  Rapisarda Giuseppe, nato il 20 marzo 1952 a Paternò: fg. 102, mappale 75, asservita mq. 160, indennità L. 300.960;
49)  Rezoagli Mario Augusto, nato il 30 luglio 1947 a Paternò: fg. 102, mappale 274, asservita mq. 110, indennità L. 206.910;
50)  Rizzo Maria Pia Rita, nata il 24 settembre 1934 a Paternò: fg. 102, mappale 413, asservita mq. 5, indennità L. 9.405;
51)  Sapienza Agata, nata il 31 gennaio 1933 a Paternò; Sapienza Anna Maria Rita, nata il 18 agosto 1973 a Catania, Sapienza Carmelo, nato il 12 febbraio 1969 a Paternò: fg. 102, mappale 65, asservita mq. 60, indennità L. 112.860;
52)  Sapienza Francesco, nato il 4 settembre 1932 a Paternò: fg. 102, mappali 435, 436, asservita mq. 120, indennità L. 225.720;
53)  Sciacca Concetta, nata il 13 febbraio 1933 a Paternò: fg. 102, mappale 146, asservita mq. 48, indennità L. 40.320;
54)  Siciliano Maria, nata il 28 febbraio 1937 a Troina: fg. 102, mappale 382, asservita mq. 20, indennità L. 37.620;
55)  Torrisi Giuseppe, nato il 22 marzo 1939 a Misterbianco; Torrisi Pietro, nato l'1 settembre 1932 a Misterbianco: fg. 102, mappale 422, asservita mq. 30, indennità L. 56.430;
56)  Vinci Salvatore, nato il 12 giugno 1936 a Camporotondo Etneo: fg. 102, mappale 195, asservita mq. 5, indennità L. 9.405;
57)  Vitale Carmelo Luigi, nato il 9 ottobre 1936 a Catania; Vitale Giovanni, nato il 24 luglio 1940 a Catania; Vitale Luigi, nato il 29 giugno 1924 a Catania: fg. 102, mappale 112, asservita mq. 80, indennità L. 7.656;
58)  Zacco Maria, nata il 10 gennaio 1944 a Paternò; Zizzetta Luigi, nato il 21 dicembre 1969 a Paternò; Zizzetta Orazio, nato il 10 gennaio 1977 a Paternò: fg. 102, mappale 383, asservita mq. 10, indennità L. 18.810;
59)  Zammataro Rosario, nato il 6 luglio 1933 a Paternò: fg. 102, mappale 39, asservita mq. 160, indennità L. 300.960.
(98.13.651)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione del-la zona archeologica di Morgantina nel comune di Aidone.
Con decreto n. 5309 del 16 marzo 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha dichiarato la pubblica utilità dell'espropriazione di alcuni terreni utilizzati per l'approvvigionamento idrico della zona archeologica di Morgantina nel comune di Aidone (EN).
(98.12.622)
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Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione della zona archeologica Mokarta nel comune di Salemi.
Con decreto n. 5312 del 16 marzo 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha dichiarato la pubblica utilità dell'espropriazione degli immobili ubicati nella zona archeologica in contrada Mokarta nel comune di Salemi (TP).
(98.12.620)
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Avviso relativo alla circolare n. 1 del 25 marzo 1998, relativa ai "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia: A.R.C.I., A.I.C.S., E.N.A.R.S.-A.C.L.I., E.N.D.A.S.".
Si dà avviso che in esecuzione della legge regionale n. 15 del 5 marzo 1979, è stata diramata la circolare n. 1 del 25 marzo 1998, relativa ai "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia: A.R.C.I., A.I.C.S., E.N.A.R.S.-A.C.L.I., E.N.D.A.S.".
La data di scadenza per la presentazione della documentazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni culturali, gruppo XII/B.C. è il 30 aprile 1998.
(98.13.682)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1997.
(Si omettono le tabelle)

(98.15.867)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 423/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Giovanile Ciclope Bronte, con sede in Bronte, costituita in data 22 febbraio 1979, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 424/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Solidarietà, con sede in S. Maria di Licodia, costituita in data 2 maggio 1991, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 425/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Ecotea, con sede in Castellammare del Golfo, costituita in data 6 febbraio 1989, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 426/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Lavoratori tagliapietra l'Avvenire, con sede in Favignana, costituita in data 24 gennaio 1952, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 427/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Nuovo Mezzogiorno, con sede in Marsala, costituita in data 10 novembre 1981, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 428/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Bio Sea Land, con sede in Marsala, costituita in data 27 gennaio 1986, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 429/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Ars et labora, con sede in Trapani, costituita in data 30 gennaio 1989, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 430/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Egad Baby, con sede in Favignana, costituita in data 18 luglio 1978, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 431/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Puliserv, con sede in S. Angelo di Brolo, costituita in data 22 luglio 1992, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 432/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Gruppo folkloristico cielo d'Alcamo, con sede in Alcamo, costituita in data 4 settembre 1984, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 433/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Futura, con sede in Oliveri, costituita in data 10 gennaio 1990, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 434/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Nomisma, con sede in Messina, costituita in data 21 dicembre 1987, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 435/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Amicizia, con sede in Capo D'Orlando, costituita in data 8 agosto 1986, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 436/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa B.P., con sede in Messina, costituita in data 6 febbraio 1987, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 438/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Arcobaleno, con sede in Capo D'Orlando, costituita in data 14 dicembre 1990, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 439/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Cooper Sud, con sede in Nizza di Sicilia, costituita in data 30 gennaio 1990, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 440/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa I.E.S. - Iniziative economiche sociali, con sede in Catania, costituita in data 21 gennaio 1991, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 441/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Mamertina, con sede in Galati Mamertino, costituita in data 17 aprile 1983, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 442/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Nuovo impegno sociale, con sede in Capo D'Orlando, costituita in data 10 gennaio 1980, è sciolta.
(98.13.672)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 443/I/V del 4 marzo 1998, la cooperativa Madonna delle Grazie, con sede in Mascalucia, costituita in data 21 ottobre 1991, è sciolta.
(98.13.672)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione di vari nominativi nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
Con decreto n. 24887 del 24 marzo 1998 dell'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 88193 del 6 dicembre 1990, i dipendenti: Magaddino Palma Giuseppa, Piazza Giuseppe, Bellina Anna Maria, Campisi Crispino, Di Via Vincenzo, Franco Giovanni, Novara Giuseppe, Perrone Antonio, Safina Maria Antonietta, Sardo Antonia, Scontrino Leonarda, Scontrino Vincenzo, Simonte Michele, D'Angelo Melchiorre, Greco Vittorio Franco, Papa Calogero Lazzaro, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani (ex Unità sanitaria locale n. 1), già nella posizione funzionale di collaboratori amministrativi, sono iscritti nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di collaboratori amministrativi e nella posizione funzionale di collaboratori coordinatori, a far data dall'1 gennaio 1983.
(98.13.677)
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Rinnovo della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.
Con decreto dell'Assessore per la sanità 28 gennaio 1998, n. 24443, la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, costituita a norma della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, è rinnovata per il prossimo triennio ed è così parzialmente composta:
—  Assessore regionale per la sanità, presidente;
—  Direttore regionale della 1ª Direzione dell'Assessorato regionale della sanità, vice-presidente;
—  Direttore regionale dell'Osservatorio epidemiologico della prevenzione e della formazione permanente dell'Assessorato regionale della sanità;
—  dr. Salerno Salvatore, dirigente dell'Assessorato regionale della sanità, segretario;
—  dr. Canfarotta Sergio, dirigente superiore dell'Assessorato regionale della sanità;
—  sac. dr. Cannatà Antonio, designato dall'associazione Centro di solidarietà F.A.R.O. di Messina;
—  dr. Sciortino Biagio, designato dall'associazione Casa dei giovani di Bagheria;
—  mons. Calanna Antonino, designato dall'O.D.A. Centro sociale Il Sentiero di Catania;
—  sig. Rizzo Mario, designato dall'associazione Casa famiglia Rosetta di Caltanissetta;
—  sovrintendente scolastico regionale;
—  dr. Damiano Luigi, prefetto di Palermo;
—  dr. Montagna Carmelo, sindaco di Marianopoli, esperto;
—  dr. Zanniello Giuseppe, professore della facoltà di scienze dell'educazione dell'Università di Palermo, esperto;
—  dr. Caroniti Dario, ricercatore della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina, esperto;
—  dr. Costantino Giuseppe, ricercatore della facoltà di farmacia dell'Università di Catania, esperto;
—  dr. Calascibetta Michele, vice provveditore del Provveditorato agli studi di Trapani, esperto;
—  dr. Faillace Guido, medico dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, servizio per le tossicodipendenze di Alcamo, esperto;
—  dr. La Rosa Placido, medico dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, servizio per le tossicodipendenze di Gela, esperto;
—  dr.ssa Mauceri Giuseppina, psicologa dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, esperta;
—  dr. Olivetti Marcello, dell'Associazione genitori, presidente della delegazione regionale, esperto;
—  dr. Bellingreri Antonio, docente di filosofia e storia presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo, esperto;
—  sig. Scicolone Simone, assistente sociale dell'associazione Terra Promessa di Caltanissetta, esperto.
Con decreto n. 24836 del 17 marzo 1998, il dr. Salvatore Salerno è stato sostituito dalla dr.ssa Sonia Lo Bue, dirigente in servizio presso questo Assessorato.
(98.13.659)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al piano di fabbricazione del comune di Trapani.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 119/D.R.U. del 6 marzo 1998, ha approvato la variante al piano di fabbricazione del comune di Trapani riguardante la costruzione di una cabina primaria 150/20 KV di "Birgi".
(98.12.608)
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Nulla osta alla società S.A.R.C.I.S. S.p.A. per attività di estrazione di idrocarburi dai pozzi e per la posa di 2 condotte nel territorio del comune di Bronte.
Con decreto n. 137/IX del 10 marzo 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 con prescrizioni, per attività di estrazione di idrocarburi dai pozzi "Roccacavallo n. 1" e "Serra di Vito 1" e per la posa delle condotte di campo, fino alla centrale gas di Bronte (CT), società S.A.R.C.I.S. S.p.A.
(98.12.609)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori stradali.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 138/V.I.A. del 10 marzo 1998, ha concesso alla Provincia regionale di Ragusa il nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto per i lavori di sistemazione del tratto iniziale della S.P. 57 "Giarratana - Palazzolo Acreide", curva in prossimità della villa comunale di Giarratana nel territorio del comune di Giarratana (RG), con prescrizioni.
(98.12.611)
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Nulla osta al comune di Grammichele per il progetto di risanamento di un'area ricadente nel territorio comunale.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 139/V.I.A. del 10 marzo 1998, ha concesso il nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni al progetto di massima di risanamento dell'area del piano di recupero in contrada Piano Cugni 1 nel territorio del comune di Grammichele (CT), con prescrizioni.
(98.12.612)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Paceco.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 127/DRU del 9 marzo 1998, ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, la delibera comunale n. 76 del 27 maggio 1997, relativa all'adozione della variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Paceco riguardante l'individuazione di un'area sita nel timpone denominato "Castellazzo" ricadente in Z.T.O. E (verde agricolo) da destinare a zona verde attrezzato per la realizzazione di un parco sub urbano.
(98.12.641)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 137/DRU del 16 marzo 1998, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Cinisi, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alle deliberazioni del C.C. n. 105 del 14 ottobre 1997, per la realizzazione di una chiesa in contrada Piano Peri.
(98.12.642)
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Nulla osta alla ditta A.I.A. Costruzioni S.p.A., con sede in Catania, per l'impianto di dissalazione di Pantelleria.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 143/9 dell'11 marzo 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto in sanatoria, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta A.I.A. Costruzioni S.p.A. quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese A.I.A. - ICORI - TPL - SIDEM, con sede legale in Catania, via G. Vagliasindi n. 15, relativamente ai gruppi generatori di produzione di energia elettrica realizzati nell'impianto di dissalazione di Pantelleria (TP), con prescrizioni.
(98.12.634)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione.
Con decreto 10 marzo 1998, n. 140/7, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985 e dell'art. 3, 2° comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, la variante del programma di attuazione della rete fognante del comune di Nicosia (EN), adottata con deliberazione consiliare n. 142 del 19 dicembre 1995.
(98.12.636)


Con decreto 12 marzo 1998, n. 146/7, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985 e dell'art. 3, 2° comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, la variante provvisoria del programma di attuazione della rete fognante del comune di Mascalucia (CT), adottata con deliberazione consiliare n. 15 del 21 gennaio 1997, riguardante lo smaltimento temporaneo in area disperdente delle acque meteoriche, nelle more della realizzazione del collegamento della rete acque bianche al collettore pluviale C di Catania.
(98.12.610)


Con decreto n. 147/7 del 13 marzo 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Valderice (TP), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ad effettuare in mare, tramite una condotta sottomarina di allontanamento, lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione di contrada Anna Maria dello stesso comune.
(98.12.633)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e termali della Sicilia.

Con decreto n. 190/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Agrigento il dott. Giovanni Zambito.
(98.13.700)


Con decreto n. 191/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo delle isole Eolie il dott. Costantino Speciale.
(98.13.702)


Con decreto n. 192/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Capo d'Orlando il sig. Vincenzo Giambrone.
(98.13.703)


Con decreto n. 193/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Patti il sig. Gabriele Gioia.
(98.13.712)


Con decreto n. 194/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Piazza Armerina la sig.ra Magda Falzone.
(98.13.709)


Con decreto n. 195/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina il dott. Giuseppe Amato.
(98.13.704)


Con decreto n. 197/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Cefalù la sig.ra Francesca Di Sparti.
(98.13.705)


Con decreto n. 198/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Sciacca il dott. Marcello Valli.
(98.13.706)


Con decreto n. 199/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Acicastello il dott. Riccardo Ragusa.
(98.13.707)


Con decreto n. 200/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Gela il dott. Biagio Rosario Messina.
(98.13.711)


Con decreto n. 201/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Palermo e Monreale la sig.ra Rosanna Alongi.
(98.13.708)


Con decreto n. 202/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Enna l'ing. Luigi La Rocca.
(98.13.710)


Con decreto n. 203/VII TUR del 12 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma terme di Sciacca il geom. Antonio Di Giacomo Pepe.
(98.13.701)


Con decreto n. 244/VII TUR del 17 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Taormina la dott.ssa Maria Rita Puleo.
(98.13.699)


Con decreto n. 250/VII TUR del 20 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Giardini Naxos il sig. Giuseppe Aveni.
(98.13.698)


Con decreto n. 251/VII TUR del 20 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Erice la dott.ssa Maria Giacona.
(98.13.697)


Con decreto n. 252/VII TUR del 20 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Acireale il sig. Giuseppe Palmeri.
(98.13.695)

Con decreto n. 253/VII TUR del 20 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Milazzo il rag. Mario Ciacciofera.
(98.13.694)


Con decreto n. 254/VII TUR del 20 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Palermo il dr. Aldo Greco.
(98.13.696)


Con decreto n. 264/VII TUR del 24 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Siracusa l'arch. Margherita Modica.
(98.13.691)


Con decreto n. 265/VII TUR del 24 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Nicolosi il dott. Claudio Zarcone.
(98.13.692)


Con decreto n. 266/VII TUR del 24 marzo 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina il dott. Giuseppe Amato.
(98.13.693)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 252.
Vigilanza venatoria volontaria.
Alle Associazioni venatorie
Alle Associazioni ambientaliste
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
dell'agricoltura italiana
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
Alle Associazioni degli allevatori di selvaggina
All'Associazione regionale allevatori
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Alla Direzione foreste
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 che detta «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo e forestale», introduce importanti novità in materia di vigilanza venatoria volontaria.
Infatti, gli artt. 44, 43, 8, comma 2°, lett. h) e comma 3°, delineano un organico sistema di regolamentazione dell'attività venatoria volontaria.
1.  E' da premettere che, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, della legge regionale n. 33/97, la vigilanza venatoria volontaria è esercitata in Sicilia secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le integrazioni previste nei commi successivi del medesimo art. 44. Ne deriva, pertanto, che i soggetti abilitati all'esercizio della vigilanza volontaria sull'applicazione della legge regionale n. 33/97 sono da individuare in quelli previsti dal su citato art. 27, comma 1°, lett. b) della legge n. 157/92 – e cioè «le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» – e dall'art. 37, comma 3° della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 – e cioè le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'Ente nazionale per la protezione degli animali che «esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1°, lett. b)» –, nonché nei soggetti individuati dall'art. 44, comma 3°, e cioè le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale.
2.  In conformità a quanto diramato dal Ministero dell'interno con circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 1995, alle guardie venatorie volontarie non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157».
Pertanto, le guardie venatorie volontarie non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria effettuata secondo le modalità di svolgimento determinate dall'art. 8 della legge regionale, qualora accertino anche a seguito di denunce violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio provvederanno, ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a redigere il relativo verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente da cui dipendono funzionalmente ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia in cui è stata accertata la violazione, nonché alla Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia.
Poiché il potere di contestazione – secondo il su indicato parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994 – si compete agli operatori che per espressa disposizione di legge hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra cennata non avendo le guardie venatorie volontarie la qualifica di agente di polizia giudiziaria non potranno procedere alla contestazione, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dovrà procedersi da parte dell'ispettore ripartimentale delle foreste alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione unitamente al prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie venatorie volontarie, naturalmente nei termini di legge.
La legge regionale n. 33/97 individua, infatti, nel corpo forestale della Regione siciliana (art. 8, comma 2°, lett. l) l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e, nel caso in cui nel verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 si riferisca di fatto delittuoso, alla redazione del rapporto alla competente autorità giudiziaria. In dipendenza alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del corpo forestale della Regione siciliana, autorità amministrativa competente in sede provinciale è l'ispettore ripartimentale delle foreste.
La Ripartizione faunistico-venatoria, entro 48 ore dal ricevimento del verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge n. 157/92, relazionerà all'ispettore ripartimentale delle foreste circa la condizione di corretto espletamento del servizio di vigilanza volontaria durante il quale è stata accertata la violazione, nonché sulla eventuale recidività del trasgressore secondo le direttive diramate dallo scrivente con circolare n. 248 del 16 gennaio 1998.
L'ispettore ripartimentale delle foreste, ricevuta la relazione da parte della Ripartizione faunistico-venatoria, provvederà secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla notifica al trasgressore e curerà tutte le ulteriori incombenze già assegnate con la citata circolare n. 248 del 16 gennaio 1998.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno, con la dovuta sollecitudine, a trasmettere al competente ispettore ripartimentale delle foreste tutti i verbali redatti dalle guardie volontarie a far data dal 2 settembre 1997, unitamente alla prescritta relazione, nonché i verbali dei quali, alla medesima data del 2 settembre 1997, non è stata effettuata la notifica al trasgressore.
3.  Altra sostanziale novità in materia viene introdotta dalla legge regionale n. 33/97 con l'art. 8, comma 2°, lett. h) e art. 8, comma 3°, laddove viene previsto che l'attività di vigilanza venatoria volontaria «da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie ed ambientaliste» deve essere coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
Da quanto chiaramente disposto dal citato art. 8, deriva che a partire dal 2 settembre 1997 l'attività di vigilanza esplicata dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste che non venga svolta nelle forme di servizio congiunto (2 + 1) e/o non sia stata espressamente coordinata dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria, mediante predisposizione di un programma o approvazione di programmazione predisposta dalle associazioni interessate o altra idonea forma di coordinamento, su cui si sia espresso il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, è palesemente illegittima e, conseguentemente, i verbali eventualmente redatti in carenza anche di una delle sopradette condizioni, ancorché notificati ai trasgressori, sono nulli.
Per quanto riguarda il parere di cui all'art. 8, comma 3°, si conferma il contenuto della nota assessoriale n. 8121/XI del 10 novembre 1997 che assegna al Comitato regionale faunistico-venatorio lo svolgimento dell'attività consultiva del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia nelle more dell'emanazione della norma legislativa che ne consenta la costituzione.
Si richiama l'attenzione delle associazioni venatorie ed ambientaliste questo fondamentale aspetto del servizio di vigilanza venatoria volontaria, che secondo la legge regionale n. 33/97 deve essere chiaramente improntato allo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'interesse comune della tutela ambientale nel senso più ampio del termine.
Atteso che alle Ripartizioni faunistico-venatorie viene attribuita dalla legge regionale n. 33/97 in via generale il compito di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della fauna, i detti uffici avranno cura di verificare che l'attività di vigilanza venatoria da loro coordinata, venga svolta concretamente secondo le determinazioni adottate, adoperandosi inoltre affinché la vigilanza venatoria volontaria venga esplicata a completamento della vigilanza affidata ai funzionari ed agenti di P.G. e P.S., e stimolando la fattiva e serena collaborazione tra le associazioni venatorie ed ambientaliste, anche attraverso l'organizzazione di comuni corsi di aggiornamento (art. 43, u.c.).
Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allega schema di verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed il prospetto riepilogativo dei divieti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; si allega altresì schema di lettera di notifica e del prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni, nonché elenco riepilogativo delle sanzioni previste dalle citate leggi.
Si richiama l'attenzione sulla prescrizione del comma 4° del più volte citato art. 44 della legge regionale n. 33/97 che vieta agli agenti volontari l'attività venatoria durante l'esercizio delle funzioni e che impone per i trasgressori la revoca definitiva e permanente delle funzioni.
4.  Tutti gli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria e tutte le guardie venatorie volontarie già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1997), una volta che sia trascorso il periodo di due anni dalla citata data, devono essere muniti dell'attestato di idoneità rilasciato dallo scrivente, allo scopo di ottenere o avere rinnovata la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31.
Dalla lettura del comma 1° dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 si evince che anche gli aspiranti alla qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza antincendio e/o di guardia pesca sulle acque interne e le guardie già in possesso della qualifica sopra detta, semprecché appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste come individuate dall'art. 27, comma 1°, lett. b) ed art. 37, comma 3°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che abbiano adeguato il loro statuto a tale scopo, devono ottenere l'attestato di idoneità secondo le modalità del citato art. 43 della legge regionale n. 33/97.
L'attestato si consegue a seguito di accertamento dell'idoneità alla qualifica effettuato dalla commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, appositamente integrata (art. 43, comma 5°, legge regionale n. 33/97), che può procedere al detto accertamento solo se il candidato ha frequentato un corso di preparazione e di aggiornamento autorizzato dalla Ripartizione faunistico-venatoria.
E' attribuita infatti alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio l'approvazione del programma delle lezioni teoriche e pratiche e l'autorizzazione dei corsi che le strutture regionali e provinciali degli organismi indicati nel citato comma 1° dell'art. 43 possono organizzare. Viene infatti assegnata alle strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie e delle associazioni agricole presenti in Sicilia, nonché delle associazioni ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio, la possibilità di organizzare i corsi obbligatori per ottenere l'attestato di idoneità per il conseguimento o il rinnovo della qualifica di guardia giurata.
Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, hanno diritto alla rappresentanza nel Comitato regionale faunistico-venatorio le associazioni che hanno ottenuto un riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province, e che pertanto saranno considerate e dichiarate "riconosciute ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33".
Questo Assessorato provvederà a dare ampia e tempestiva notizia degli avvenuti riconoscimenti.
Resta peraltro chiaramente inteso che la partecipazione ai corsi di preparazione e di aggiornamento per l'ottenimento dell'attestato di idoneità alla vigilanza venatoria, devono essere consentiti a chiunque ne faccia richiesta.
Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

Allegato 1A

  Associazione ambientalista  
   
  Associazione venatoria 
   
Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n.   a carico del 
sig.    
nato a   il ……………………………………… 
e residente a    
via   n. ……………, munito di 
carta d'identità/porto d'armi/altro documento n.    
rilasciat…… da    
di   in data ……………………………………… 
L'anno …………… il giorno ……… del mese di    
alle ore   noi sottoscritte guardie venatorie volontarie: 
                                   
  cognome e nome assoc. decreto del n. del 
  prefetto di 
                                   
  cognome e nome assoc. decreto del n. del 
  prefetto di 
                                   
  cognome e nome assoc. decreto del n. del 
  prefetto di 
trovandoci in servizio di vigilanza volontaria nella contrada    
  in territorio del comune di ………………………………… 
abbiamo rilevato quanto segue: che la persona in oggetto    
   
   
   
   
   
ed era in possesso:    
   
il predetto, identificato mediante    
ha dichiarato    
   
   

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione
—  dell'art. …………………………………… della legge 11 febbraio 1992, n. 157
—  dell'art. ………………….. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
—     
abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi in quadruplice copia di cui una viene trasmessa all'ispettore ripartimentale delle foreste di  
una alla Ripartizione faunistico-venatoria di  
una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig.    
  da considerarsi come avviso di violazione. 
  Firma I verbalizzanti 
  per avvenuta consegna      
           
       


Allegato 1B
  Associazione agricola  
  presente nel comitato tecnico Servizio di vigilanza 
  faunistico-venatorio nazionale venatoria volontaria 
   
Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n.   a carico del 
sig.    
nato a   il ……………………………………… 
e residente a    
via   n. ……………, munito di 
carta d'identità/porto d'armi/altro documento n.    
rilasciat…… da    
di   in data ……………………………………… 
L'anno …………… il giorno ……… del mese di    
alle ore   i…… sottoscritt…… guardi…… venatori…… volontari……: 
                                   
  cognome e nome assoc. decreto del n. del 
  prefetto di 
                                   
  cognome e nome assoc. decreto del n. del 
  prefetto di 
trovandosi in servizio di vigilanza volontaria nella contrada    
  in territorio del comune di ………………………………… 
ha……… rilevato quanto segue: che la persona in oggetto    
   
   
   
   
   
ed era in possesso:    
   
il predetto, identificato mediante    
ha dichiarato    
   
   

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione
—  dell'art. …………………………………… della legge 11 febbraio 1992, n. 157
—  dell'art. ………………….. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
—     
ha……… redatto il presente verbale che viene sottoscritto in quadruplice copia di cui una viene trasmessa all'ispettore ripartimentale delle foreste di  
una alla Ripartizione faunistico-venatoria di  
una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig.    
  da considerarsi come avviso di violazione. 
  Firma I........ verbalizzant........ 
  per avvenuta consegna      
           
       

Allegato 2
DIVIETI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
—  art. 3;
—  art. 5, comma 3°;
—  art. 17, comma 4°;
—  art. 19, comma 3°;
—  art. 20, commi 1° e 3°;
—  art. 21;
—  art. 22;
—  art. 24;
—  art. 25;
—  art. 26;
—  art. 28, comma 7°;
—  art. 33;
—  art. 39;
—  art. 42;
—  art. 44, comma 4°;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
—  art. 21;
—  art. 27, comma 5°.
Allegato 3A

NOTIFICA VERBALE N. …………………………

Al   
       
       

Si notifica il verbale di cui all'art. 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di infrazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. ………………………… e/o della legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. ………………………….
La S.V. in conseguenza di quanto sopra, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa secondo il prospetto dimostrativo allegato al presente atto. Il pagamento misura ridotta per l'importo complessivo di L. …………………………………………………… deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della presente.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato la S.V. non beneficerà della riduzione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della legge dello Stato n. 689 del 24 novembre 1981 e sarà applicato l'art. 8 della medesima legge n. 689/81.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. ……………………………………… intestato al cassiere della Regione siciliana - Banco di Sicilia ed afferire al capitolo 2306 del bilancio regionale.
A pagamento effettuato dovrà essere esibita a questo ufficio, entro il termine di dieci giorni, la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.
Si resta in attesa di adempimento.
L'ispettore ripartimentale delle foreste

   


Allegato 3B

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da    
   
nato a   provincia (………) 
il   relativo al verbale di cui  

all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La somma da pagare in misura ridotta, è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come specificato:
1.  Valutazione comparativa
a)  cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse:
b)  sanzione prevista per la violazione più grave:
minimo L. ………………………… massimo L. …………………………
1/3 del massimo  L. …………………… elevata sino al triplo 

doppio del minimo
c)  sanzione unica prevista per la violazione commessa:
minimo L. ………………………… massimo L. …………………………
1/3 del massimo  = …………………… L. ………………………… 

doppio del minimo
2.  Per il pagamento in misura ridotta
Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto «……………………………» perché più favorevole al trasgressore. Pari a £.    
spese di procedimento    

£. ……………………………… Totale £. ………………………………
………………………………, lì …………………………
L'ispettore ripartimentale delle foreste

   

Allegato 4
SANZIONI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
—  art. 5, comma 3°;
—  art. 32;
—  art. 33, comma 6°;
—  art. 39, commi 3° e 4°;
—  art. 42, comma 7°;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
—  art. 30;
—  art. 31;
—  art. 32.
(98.12.629)
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CIRCOLARE 6 aprile 1998, prot. n. 1425.
Art. 2, comma 17bis, legge 19 luglio 1993, n. 237. Interventi di soccorso alle aziende agricole colpite da ripetute calamità naturali.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Istituti di credito ed Enti esercenti
il credito agrario
Come è noto, la circolare assessoriale n. 191 del 28 ottobre 1995, prot. n. 7110 emanata a seguito dalla legge indicata in oggetto, ha, tra l'altro, previsto che in mancanza di disponibilità finanziaria gli interessi di differimento a carico della Regione potevano essere assunti dalle ditte prestatarie e conglobati all'ammontare complessivo del finanziamento decennale per il consolidamento di passività agrarie.
Vista la considerevole diminuzione dei tassi di interesse avvenuta, al fine di non appesantire ulteriormente la già difficile situazione economica degli agricoltori, si ritiene che, in assenza di intervento pubblico, ai fini del calcolo degli interessi di differimento delle passività agrarie dalla data di scadenza fino alla data di stipula del finanziamento decennale, debba essere preso in considerazione un tasso di mercato più favorevole alle ditte e che comunque non potrà essere superiore al tasso globale di riferimento per le operazioni oltre i 18 mesi.
Per quanto concerne i nulla osta già emessi, gli istituti di credito sono autorizzati a rideterminare l'importo complessivo da ammettere a finanziamento.
Resta confermato che detto importo viene aumentato del 30%, in analogia alle procedure già adottate ai sensi delle leggi n. 286/89 e n. 31/91, per consentire l'inclusione degli interessi di differimento fino alla data di stipula del più volte citato finanziamento decennale.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.17.934)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 307.
Incentivi per l'occupazione – ex articolisti.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e ai collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure
di politica attiva del lavoro
e, p.c.  Ai gruppi di lavoro della direzione I e II 

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
L'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, reca disposizioni sul premio di assunzione a favore di imprese e società, enti privati, esercenti arti e professioni i quali, incrementando la base occupazionale, assumono a tempo indeterminato soggetti che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi.
Vengono di seguito emanate le procedure per dare attuazione al disposto legislativo.
1)  Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro interessati all'applicazione della predetta norma sono le imprese individuali e le società, anche cooperative, nonché gli esercenti arti e professioni in quanto espressamente richiamate. La norma individua anche una categoria di possibili datori di lavoro, distinti dai primi, definendola, in maniera generica, "gli enti privati". In sede di attuazione della norma, ritenendola una categoria residuale comprendente tutti gli enti "privati" non individuati espressamente, si ritiene debbano, pertanto, doversi intendere per detta categoria, tutti gli enti non pubblici, stante che questa sembra essere l'unica discriminante che il legislatore abbia voluto non individuando altra sub categoria e vi rientrano, pertanto, per esempio, le società private a parziale o totale partecipazione pubblica.
I datori di lavoro prima individuati non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione dei soggetti di cui al paragrafo successivo, a riduzione di personale e, non essendo previste cause derogatorie al disposto, almeno in sede di prima applicazione non vengono ammesse eccezioni.
Occorre, altresì, che l'assunzione oggetto dei benefici di che trattasi sia ad incremento della base occupazionale del datore di lavoro esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Anche in questo caso non sono state previste deroghe, pertanto, per base occupazionale deve intendersi quella composta da tutti i dipendenti in carico al datore di lavoro senza eccezione alcuna.
2)  Lavoratori interessati
I lavoratori interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della norma di che trattasi sono i soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995.
Sono, altresì, interessati ai predetti benefici i soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di cui sopra in qualità di coordinatori, con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, ovvero come socio-lavoratore con rapporto di lavoro part-time, nonché con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuata, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995 e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995, purché risultino essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
3)  Contributo
La norma in esame prevede per i datori di lavoro che abbiano soddisfatto i requisiti di cui ai punti precedenti un contributo decrescente, per un triennio decorrente dalla data di assunzione, sulla retribuzione lorda spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria pari al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno ed al 50 per cento per il terzo anno.
Naturalmente nel caso di contratto a tempo parziale l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto.
4)  Cumulabilità
Il contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è erogato per le assunzioni fatte non oltre il 31 dicembre 1998.
Tale contributo non consente il cumulo con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria a titolo di aiuto in conto retribuzione (per esempio gli aiuti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive proroghe).
Tuttavia viene ammesso il cumulo dell'agevolazione prima descritta con gli aiuti previsti dalla legislazione nazionale in tema di esoneri e sgravi contributivi (per esempio gli sgravi previsti per le assunzioni di soggetti disoccupati di lunga durata e per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità).
Non è esclusa l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 qualora l'applicazione dei benefici previsti dalla stessa avvenga in periodi diversi da quelli in cui ricadono i contributi dell'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Il contributo non è concedibile, e se concesso, va restituito qualora il dipendente per l'assunzione del quale è stato concesso il beneficio viene licenziato senza giusta causa.
5)  Procedimento di erogazione
Il datore di lavoro che provveda ad effettuare una assunzione che rientri nella previsione dell'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e voglia richiedere il contributo di che trattasi deve produrre istanza in bollo secondo l'allegato schema (vedi allegato A) all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro, gruppo IX, via Pernice n. 5 - Palermo entro trenta giorni dalla data di assunzione. Medesima istanza in carta semplice va presentata all'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. e all'Ispettorato provinciale del lavoro rispettivamente competenti.
Vanno allegati all'istanza:
a)  prospetto contenente gli elementi per la determinazione dell'importo dei contributi richiesti (vedi allegato B);
b)  certificato C.C.I.A.A.;
c)  certificato fallimentare;
d)  certificato iscrizione registro prefettizio se società cooperativa;
e)  certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i rappresentante/i;
f)  dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo di che trattasi;
g)  copia autentica di nulla osta per l'assunzione rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente o della comunicazione di avvenuta assunzione;
h)  certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale competente attestante il possesso dei requisiti, di cui alla presente circolare, del lavoratore.
Il gruppo IX, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede ad istruire la pratica e dell'inizio del procedimento nonché del relativo provvedimento finale dà notizia al datore di lavoro interessato.
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a positiva conclusione dell'istruttoria viene concesso il contributo al datore di lavoro richiedente avente i requisiti. Contestualmente viene disposto ordine di accreditamento al direttore dell'U.P.L.M.O., il quale provvede ad erogare al termine di ogni trimestre al datore di lavoro il beneficio maturato, previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo, nonché di un prospetto contenente gli elementi per la determinazione dell'importo trimestrale da versare.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

Allegato A
Spazio riservato al bollo
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale
della formazione professionale e dell'emigrazione
Gruppo IX - Interventi promozionali dell'occupazione
Via Pernice, 5 - Palermo
All'Ufficio provinciale di lavoro di ..................................................................
All'Ispettorato provinciale del lavoro di ........................................................
OGGETTO:  Domanda di concessione del contributo di cui all'art. 10 della legge regionale n. 85/95.
Il sottoscritto   nella qualità di  
nato a  il residente in  
via  n. telefono partita IVA   
e con (1)  sito in  
via   n............... telefono .............../  
esercente attività di    
settore produttivo   


Chiede

Il contributo regionale sulla retribuzione corrisposta in applicazione del C.C.N.L. per la categoria per n. ............ lavoratori e per l'im-
porto complessivo di L.   (cifre) (lettere) 

nella misura del:
60% (primo anno)  L.     (cifre) (lettere); 
55% (secondo anno)  L.     (cifre) (lettere); 
50% (terzo anno)  L.     (cifre) (lettere); 

Detti importi ricadono negli anni solari come di seguito indicato:
(anno  ) L.     (cifre) (lettere); 
(anno  ) L.     (cifre) (lettere); 
(anno  ) L.     (cifre) (lettere); 
(anno  ) L.     (cifre) (lettere); 

Elenco lavoratori (cognome e nome)
 1)      11)      
 2)      12)      
 3)      13)      
 4)      14)      
 5)      15)      
 6)      16)      
 7)      17)      
 8)      18)      
 9)      19)      
10)      20)      

A tal fine dichiara:
1)  di prestare incondizionata adesione a tutte le disposizioni contenute nella normativa regionale;
2)  le assunzioni a tempo indeterminato sono ad incremento della base occupazionale esistente al 23 dicembre 1995, data di entrata invigore della legge regionale n. 85/95;
3)  di non avere proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale;
4)  non sono state richieste per le stesse assunzioni agevolazioni statali, regionali e comunitari a titolo di concorso sulla retribuzione;
5)  le condizioni economiche e normative applicate ai suddetti lavoratori sono quelle spettati in applicazione dei CC.CC.NN.L.;
6)  la documentazione da esibire in sede di controlli e disponibile presso   

Allega:
—  prospetto contenente gli elementi per la deteminazione dell'importo dello sgravio richiesto (allegato B).
—  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
—  certificato di iscrizione all'albo, ordine o collegio professionale (per i professionisti);
— certificato di iscrizione al registro prefettizio (per le società cooperative);
—  statuto e atto costitutivo (per le ONLUS);
—  certificato fallimentare;
—  certificato penale e carichi pendenti del/i titolare/i o rappresentante/i legale/i;
— dichiarazione resa nei modi di legge dal/i titolare/i o rappresentante/i legale/i attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo;
—  nulla osta per l'assunzione rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente o della comunicazione dell'avvenuta assunzione, in originale o copia autentica;
—  certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego competente attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 o 3, della legge regionale n. 85/95 del lavoratore.
Palermo, lì .................................................
 
 

(firma autenticata)

   


(1) Unità produttiva, filiale, stabilimento.

Allegato B
CONTRIBUTI EX ART. 10, LEGGE REGIONALE N. 85/95
(Soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, legge regionale n. 85/95)
(Siomette l'allegato)


Allegato B.1

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI
(Siomette l'allegato)


Allegato B.2

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI
(Siomette l'allegato)


Allegato B.3

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI
(Siomette l'allegato)


Allegato B.4

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI
(Siomette l'allegato)


(98.17.947)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 16 aprile 1998, n. 956.
Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di progetti di enti pubblici e privati, a valere sulla quota 1996 del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana.
Alle Province della Regione siciliana
Ai Comuni della Regione siciliana
Alle Aziende unità sanitarie locali
della Regione siciliana
Agli Enti ausiliari iscritti all'albo regionale
ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984,
n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Alle Cooperative sociali e loro consorzi
iscritte nei registri prefettizi delle cooperative,
sezione cooperazione sociale della Sicilia
Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato "A" al decreto 21 gennaio 1998, n. 24410 (pubblicato nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla presente circolare), con il quale sono state approvate le modalità di utilizzazione della quota 1996 del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana, vengono di seguito indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti degli enti in indirizzo.
Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, indirizzate all'Assessorato regionale della sanità, 1ª direzione, gruppo 11°, piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, (redatte in quattro copie, unitamente agli allegati), dovranno essere spedite, insieme alla documentazione necessaria ed alle schede riassuntive, esclusivamente attraverso il servizio postale con raccomandata AR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
1.  Enti locali ed Aziende unità sanitarie locali
Alle domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Amministrazione richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
a)  la delibera di approvazione del progetto per il quale si chiede il finanziamento. Tale delibera dovrà indicare se il progetto sarà gestito direttamente, ovvero se sarà affidato a terzi. In tale ultima ipotesi resta ferma la responsabilità dell'amministrazione richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario;
b)  il progetto corredato da dettagliata analisi dei costi;
c)  una relazione sull'entità del fenomeno della tossicodipendenza nell'area interessata, con l'indicazione delle fonti e degli strumenti di rilevazione dei dati;
d)  una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti eventualmente finanziati dallo Stato con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Eventuali beni mobili, acquistati con il finanziamento in conformità al progetto approvato da questo Assessorato, dovranno essere acquisiti ed inventariati nel patrimonio mobiliare dell'ente pubblico, e potranno essere affidati in uso all'eventuale soggetto esecutore del progetto stesso.
2.  Enti ausiliari
Alle domande, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione in originale e/o in copia autenticata:
a)  il progetto, con dettagliata analisi dei costi;
b)  una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti, eventualmente finanziati dallo Stato con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
c)  una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si precisi che per lo stesso progetto non siano stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici;
d)  l'indicazione del responsabile della sede operativa eventualmente coinvolta nella realizzazione del progetto;
e) il bilancio dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato e depositato nei casi di legge, con relazione dell'organo di gestione e del collegio sindacale, ove previsto.
Gli enti ausiliari iscritti agli albi di altre Regioni dovranno, altresì, produrre in copia autenticata il provvedimento regionale di iscrizione all'albo, l'atto costitutivo e lo statuto, l'atto deliberativo da cui risulta la qualità di rappresentante legale, ed una sintetica ed esauriente relazione sulla metodologia adottata nelle attività di prevenzione, recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti.
Per i soggetti ammessi a finanziamento sarà preventivamente richiesta al rappresentante legale una polizza fidejussoria a garanzia della restituzione delle somme non utilizzate in tutto o in parte, ovvero utilizzate in modo difforme rispetto alle destinazioni fissate dal provvedimento regionale di approvazione del progetto.
3.  Cooperative sociali (iscritte ai registri prefettizi, sezione cooperazione sociale)
Alle domande, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente richiedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in originale e o in copia autenticata:
a)  il certificato d'iscrizione al registro prefettizio;
b)  l'atto costitutivo e lo statuto;
c)  la delibera di nomina del rappresentante legale e dei componenti l'organo di gestione, con generalità complete;
d)  il bilancio dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato e depositato nei casi di legge, con le relazioni dell'organo di gestione e del collegio sindacale;
e)  il progetto di reinserimento professionale, con dettagliata analisi dei costi;
f)  una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti eventualmente ammessi a finanziamento dallo Stato con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
g)  una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si precisi che per lo stesso progetto non siano stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici.
Agli enti ammessi a finanziamento sarà preventivamente richiesta una polizza fidejussoria a garanzia della restituzione delle somme del finanziamento eventualmente non utilizzate in tutto o in parte, ovvero utilizzate in modo difforme rispetto alle destinazioni fissate dal provvedimento regionale di approvazione del progetto.
Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti a questo Assessorato, 1ª direzione, gruppo 11° - Tel. (091) 6965805-705-709 - Fax (091) 6965804.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: LEONTINI 

Allegati
SCHEDA RIASSUNTIVA
(Enti locali ed Aziende sanitarie locali)

Prot. n. ………………………… data    
Ente richiedente:    
Sede:    
Tel. (*): …………………………………………… Fax (*):    

NOTIZIE RIASSUNTIVE

Numero abitanti:    
Numero tossicodipendenti:    
Richiesta di finanziamento (delibera n.    
del  
  Importo richiesto Eventuale denominazione 
      del progetto 
           
Area territoriale interessata all'attuazione del progetto:    
   
Obiettivi dell'iniziativa:    
Descrizione sintetica dell'iniziativa:    
Risultati attesi:    
Eventuali finanziamenti già concessi dallo Stato e/o da altri enti (in caso affermativo indicare: denominazione del progetto, esercizio finanziario e importo concesso, stato di utilizzazione):    
   
Eventuale ente esecutore del progetto:    
   
Funzionario responsabile del progetto (indicare nome, cognome, telefono, fax):    
   
  Il rappresentante legale 
       



(*)  Comunicare eventuali successive modifiche.
SCHEDA RIASSUNTIVA
(Enti ausiliari e cooperative sociali)

Prot. n. ………………………… data    
Ente richiedente:    
Codice fiscale: ………………………… partita I.V.A.:    
Sede legale:    
Tel. (*): …………………………………………… Fax (*):    
Rappresentante legale (generalità complete):    
Eventuale denominazione del progetto:    
Importo richiesto:    
Obiettivi dell'iniziativa:    
Descrizione sintetica dell'iniziativa:    
Risultati attesi:    
Eventuali finanziamenti già concessi dallo Stato e/o da altri enti pubblici (in caso affermativo indicare: denominazione del progetto, esercizio finanziario e importo concesso, stato di utilizzazione):    
   
Eventuali richieste di finanziamento inoltrate allo Stato e/o ad altri enti pubblici, ancora in attesa di riscontro (denominazione del progetto, importo richiesto):    
   
Eventuale sede operativa coinvolta nel progetto:    
Responsabile del progetto (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, fax):    
  Il rappresentante legale 
       



(*)  Comunicare eventuali successive modifiche.
(98.17.906)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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