REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 28 MARZO 1998 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Presidenza

DECRETO 2 marzo 1998.
Programma assistenziale per l'anno 1997 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 6 novembre 1997.
Rette da corrispondere ai centri privati convenzionati per assistenza riabilitativa e risocializzante a favore degli ammalati di mente dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
  pag. 10 


DECRETO 12 febbraio 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, al 31 dicembre 1995.  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica del decreto 15 giugno 1996, concernente schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i propri programmi di intervento  pag. 15 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Approvazione del programma di intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco delle Madonie  pag. 16 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Approvazione del programma di intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dei Nebrodi  pag. 18 

DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione del progetto del comune di Sperlinga per la realizzazione di lavori stradali  pag. 18 


DECRETO 19 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Sommatino  pag. 20 


DECRETO 20 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 1 del comune di Mazara del Vallo.  pag. 21 


DECRETO 27 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo ricadente nel comune di Palermo, località via Nave - Riserva reale  pag. 22 


DECRETO 27 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo ricadente nel comune di Palermo, località via Roccazzo  pag. 24 


DECRETO 5 marzo 1998.
Annullamento parziale del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Alì Terme  pag. 25 

Assessorato del turismo,

delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 21 gennaio 1998.
Nuove modalità di erogazione del contributo per la riduzione del prezzo delle tariffe per i servizi di collegamento aereo tra Palermo e Trapani con le isole di Lampedusa e Pantelleria  pag. 29 

DECRETO 9 febbraio 1998.
Revoca alla società STAT s.r.l. in liquidazione, con sede in S. Teresa Riva, della concessione di autolinee.  pag. 30 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 24 maggio - 7 giugno 1998 - Elezione dei presidenti e dei consigli delle Province
regionali, di sindaci e consigli comunali e di consigli circoscrizionali - Indizione dei comizi elettorali  pag. 31 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni a titolari di farmacie per il reperimento di nuovi locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico  pag. 32 

CIRCOLARI

Presidenza

CIRCOLARE 20 marzo 1998, prot. n. 251.
Circolare esplicativa sugli scambi socio-culturali giovanili internazionali. Programma 1998/1999  pag. 33 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 303.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Prime direttive  pag. 44 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 948.
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky  pag. 50 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 17 marzo 1998, prot. n. 5410.
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze tendenti ad ottenere il contributo ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/88 - Parchi urbani e sub-urbani.
  pag. 51 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).



PRESIDENZA


DECRETO 2 marzo 1998.
Programma assistenziale per l'anno 1997 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Viste le leggi regionali n.2 del 23 febbraio 1962, n. 73 del 3 maggio 1979 e n. 11 del 15 giugno 1988;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 85 del 3 febbraio 1998, vistato alla Ragioneria centrale con nota n. 85 del 3 febbraio 1998, relativo alla preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali e destinazione di un Assessore alla Presidenza;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 3 febbraio 1998, vistato alla Ragioneria centrale per la Presidenza con nota n. 86 del 3 febbraio 1998;
Vista la delibera n. 1 contenuta nel verbale n. 3 del 28 novembre 1997, con la quale il comitato, previsto dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge regionale n. 73/79, adotta il testo del programma assistenziale 1997 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari anche pro-quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori;
Vista la delibera n. 3 contenuta nel verbale n. 5 del 2 febbraio 1998, con la quale viene eliminata la previsione contenuta al paragrafo 4, lett. C, del programma assistenziale 1997, così come approvata dal comitato con delibera di cui al precedente comma;
Ritenuto che il programma proposto è conforme al dettato dell'art. 15, comma 4°, della citata legge regionale n. 11/88;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, 5° comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, è approvato, nel testo allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante, il programma assistenziale per l'anno 1997 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

Art. 2

Alla spesa di cui all'allegato programma assistenziale, prevista in lire due miliardi, si farà fronte con l'impiego a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 10726 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 1998.
  BUFARDECI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 marzo 1998.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 15.
Allegato
COMITATO ISTITUITO DALL'ART. 15,

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1979, N. 73

E SUCCESSIVE MODIFICHE

Programma assistenziale per l'anno 1997 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.
Il presente programma, elaborato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, si articola in una parte I, contenente norme di carattere generale, ed in una parte II, che determina i singoli interventi.

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

1.  Gli interventi previsti dal presente programma assistenziale, relativo all'anno 1997, salvo diversa, specifica indicazione, concernono:
a)  i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e i relativi familiari a carico;
b)  i titolari di pensione diretta a carico del bilancio della Regione ed i relativi familiari a carico;
c)  i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori a carico del bilancio della Regione.
2.  Per "familiari a carico" devono intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, della lett. E della tabella 0 allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e della legge 31 luglio 1975, n. 364 e successive modifiche ed integrazioni:
—  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
—  i figli minorenni ed equiparati;
—  i figli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono dedicarsi, permanentemente, a proficuo lavoro;
—  i figli maggiorenni che frequentino una scuola media o professionale, o siano occupati come apprendisti, fino al 21° anno di età;
—  i figli maggiorenni che frequentino l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado, per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età;
—  i genitori.
Restano salvi i requisiti e le altre condizioni previste dalla legislazione vigente per determinare lo status di vivenza a carico.
Le Amministrazioni, ai fini dell'emissione della relativa certificazione, accertano la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste in conformità alla normativa vigente, anche in assenza dell'erogazione delle ex quote di aggiunta di famiglia o di altri istituti retributivi analoghi.
3.  I benefici sono concessi ad istanza degli interessati, corredata dalla documentazione richiesta sia dalle presenti norme di carattere generale che dalle disposizioni relative ai singoli interventi, nell'istanza gli interessati devono indicare che intendono fruire dei benefici previsti dal programma per il 1997.
Per i familiari a carico, anche se maggiorenni, l'istanza deve essere sempre proposta dal dipendente in servizio o in quiescenza.
Per ciascun beneficio deve essere presentata apposita istanza. Le istanze con cui vengono richiesti più benefici sono considerate solo per il primo dei benefici richiesti. Le istanze che non specificano gli interventi richiesti o che si riferiscono genericamente ai benefici previsti dal programma, saranno ritenute inammissibili.
Qualora la documentazione da produrre sia comune a più istanze, la documentazione può essere allegata ad una sola di esse, facendo specifico riferimento nelle altre.
L'istanza e la relativa documentazione devono essere prodotte in duplice esemplare, in carta libera, e devono essere in regola con la legislazione vigente anche sotto il profilo della validità temporale.
Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le istanze del personale in servizio dovranno contenere apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla permanenza in servizio del dipendente, nella quale dovrà essere specificata la decorrenza giuridica del rapporto d'impiego.
I certificati di servizio da esibirsi successivamente, ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 15/68, dovranno essere rilasciati dal capo dell'amministrazione, o dal direttore regionale, o dal dirigente il gruppo affari del personale o, per i dipendenti assegnati ad uffici periferici o ad istituzioni autonome dell'Amministrazione regionale, dai funzionari preposti agli stessi uffici od istituzioni, con l'indicazione della qualità del certificante e con l'apposizione del timbro dell'Amministrazione. Non saranno ritenuti validi i certificati di servizio sottoscritti da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Le istanze concernenti i benefici per i familiari a carico dei dipendenti in servizio, dovranno contenere apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla vivenza a carico.
La certificazione di vivenza a carico, da esibirsi successivamente, ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 15/68, dovrà essere rilasciata dal competente gruppo del personale del ramo di Amministrazione al quale l'interessato è assegnato, in relazione ai dati previsti dal precedente paragrafo 2.
Per il personale in quiescenza, la situazione di vivenza a carico sarà accertata d'ufficio.
La documentazione da allegare all'istanza, concernente contributi o rimborsi per spese, dovrà riguardare tutte le spese sostenute, risultanti da fatture regolarmente quietanzate o da ricevute fiscali con l'indicazione del cognome e nome dell'interessato.
Ove i soggetti che abbiano ricevuto le somme siano esenti dall'obbligo di rilasciare fattura o ricevuta fiscale, dovranno essere prodotte dichiarazioni autografe ai sensi della normativa tributaria vigente, con l'indicazione della quota effettivamente pagata dai partecipanti aventi diritto.
L'ammontare del contributo accordabile sarà calcolato sulla base delle quote di partecipazione o su quella delle spese risultanti dalle fatture, ricevute fiscali o dalle quietanze.
La certificazione richiesta, concernente le situazioni previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche (in particolare certificazioni concernenti la data e il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente), potrà essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni vigenti.
Per la regolarizzazione della documentazione sono concessi non più di 45 giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione, a pena di decadenza.
E' esclusa, in ogni caso, la produzione tardiva della documentazione assolutamente mancante.
4.  Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere prodotte, per il personale in servizio e in quiescenza, direttamente alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza. In ogni caso le domande possono essere presentato anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
In tal caso, ai fini della tempestività della domanda, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le istanze dovranno essere presentate, a pena di decadenza, corredate dalla necessaria documentazione, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento o, per le attività o manifestazioni, che si concludono nell'anno successivo, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'attività o manifestazione.
Per le richieste non connesse a particolari eventi, o comunque connesse ad eventi, attività o manifestazioni rispettivamente già verificatisi o conclusisi alla data di pubblicazione del programma nella Gazzetta Ufficiale, le istanze devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del programma assistenziale nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Le istanze prodotte prima della pubblicazione del presente programma non saranno ritenute valide e dovranno essere reiterate entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ed integrate della documentazione non più in regola con i limiti di validità temporale o comunque prevista ex-novo dal programma, mentre sarà ritenuta valida la restante documentazione già prodotta.
5.  Ibenefici previsti dal presente programma non possono cumularsi con analoghi benefici richiesti ad altre Amministrazioni od enti. Altresì, non possono essere ammesse a contributo le spese per le quali si è già avuto un qualche tipo di sovvenzionamento o rimborso, anche parziale, da qualsiasi ente o Amministrazione, ivi compresa l'Amministrazione regionale.
A tal fine, ogni istanza dovrà contenere una apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, con la quale l'istante attesta di non aver ricevuto contributo o rimborso per le spese in questione.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate, ove risulti che siano state corrisposte somme costituenti duplicazioni di benefici o, comunque relative a spese già ammesse a rimborso.
6.  Gli importi da erogare in attuazione del presente programma saranno arrotondati alle cento lire per difetto o per eccesso, a seconda che le somme da corrispondere abbiano riguardo rispettivamente ad ammontari non superiori o superiori a lire cinquanta.
7.  Qualora l'importo complessivo delle richieste di ammissione ai benefici previsti dal presente programma superi il relativo stanziamento, il contributo sarà ridotto e ripartito nei limiti dello stanziamento, anche sulla base delle spese ritenute ammissibili, ad eccezione dei benefici di cui ai punti 1, 3 e 7, per i quali il contributo sarà erogato in relazione all'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.
Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione della documentazione, si avrà riguardo alla data di arrivo della suddetta documentazione regolarizzata.
8.  Le pratiche trasmesse con elenchi da associazioni o circoli e non in regola con le norme dettate dal presente programma assistenziale, saranno restituite per il perfezionamento entro i termini previsti dalle norme di carattere generale.
9.  Il comitato, previsto dall'art. 15, legge regionale n. 73/97, vigilerà sull'attuazione del presente programma, emanerà, ove necessario, direttive di massima per l'utilizzazione degli stanziamenti, al fine di realizzare effettive condizioni di uguaglianza di trattamento.
In relazione ad eccezionali ed imprevedibili esigenze, il comitato potrà variare la ripartizione delle somme stanziate per i vari tipi di intervento in relazione all'entità delle richieste.
Per quant'altro non previsto dal presente programma, il comitato adotterà specifiche determinazioni, valutate tutte le circostanze inerenti alle singole fattispecie.

PARTE II

1  -  EDUCAZIONE, ISTRUZIONI E RICOVERO DEGLI ORFANI DI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO
Contributo per l'anno scolastico-accademico 1997/1998
Sono concessi contributi annui in favore degli orfani minorenni, o maggiorenni, nelle ipotesi appresso descritte, dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di ruolo, deceduti, in servizio o in quiescenza, che versino in condizioni di bisogno, purché il reddito lordo imponibile dell'anno 1996, proprio dell'orfano e del genitore superstite, non sia complessivamente superiore a L. 35.000.000.
Il limite di reddito imponibile è elevato di L. 3.000.000 annue per ogni orfano, oltre il primo, facente parte del nucleo familiare, sempre che l'interessato sia sprovvisto di reddito proprio, superiore a tale limite.
Può accedere al contributo anche l'orfano di entrambi i genitori purché il reddito lordo imponibile dell'anno 1996 non sia superiore a L. 30.000.000.
Non hanno diritto al contributo gli studenti che, alla data di iscrizione ad un corso scolastico di scuola media superiore, abbiano compiuto 21 anni, o se universitari, abbiano compiuto, sempre alla data di iscrizione, il 26° anno o gli studenti che comunque si iscrivano ad altro corso per il conseguimento di titolo di studio di grado equivalente a quello già posseduto.
I superiori contributi per l'anno scolastico o accademico 1996/97, sono concessi:
a)  per l'iscrizione e la frequenza di asili nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati;
b)  per l'iscrizione e la frequenza di scuole dell'obbligo, pubbliche o legalmente riconosciute;
c)  per l'iscrizione e la frequenza di scuole medie di secondo grado, pubbliche o legalmente riconosciute;
d)  per ricovero presso convitti, collegi o semi convitti;
e)  per l'iscrizione e la frequenza di corsi di studi universitari.
I contributi di cui al presente paragrafo sono erogati su presentazione di istanza conforme al modello A allegato, corredata dalla relativa documentazione attestante l'iscrizione e la frequenza e i limiti di reddito da parte del genitore superstite, o, in caso di orfani di entrambi i genitori, da parte dell'orfano, se maggiorenne, o da parte del tutore, se l'orfano è minorenne.
I contributi previsti dal presente paragrafo non sono cumulabili con altri contributi, presalari, assegni o borse di studio di qualsiasi ente, ad eccezione delle borse di studio di cui al successivo paragrafo 2 del presente programma.
Misura del contributo:
a)  il contributo per la frequenza di asili-nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati, è fissato nella misura di L. 275.000;
b)  il contributo per la frequenza di scuole d'obbligo, pubbliche o legalmente riconosciute, è fissato nelle seguenti misure:
—  L. 275.000 per la frequenza di scuole elementari;
—  L. 330.000 per la frequenza di scuole medie di primo grado;
c)  il contributo per la frequenza di scuole medie di secondo grado, pubbliche o legalmente riconosciute, è fissato nella misura di L. 385.000;
d)  il contributo per il ricovero presso convitti, collegi o semiconvitti è fissato nella misura di L. 440.000;
e)  il contributo per gli iscritti a corsi di studi universitari è fissato in L. 550.000 o in L. 660.000, a seconda che lo studente abbia o meno la propria residenza in comune diverso dal comune sede dell'università da almeno un anno, e potrà concernere esclusivamente la frequenza del corso di studi per il conseguimento del primo diploma di laurea.
Documentazione richiesta:
—  copia del modello 101, 201, 730, 740 relativi ai redditi percepiti nell'anno 1996;
—  certificato di iscrizione scolastica o universitaria o di ricovero presso convitti o collegi;
—  certificato di frequenza scolastica (per i punti a, b, c).
Gli iscritti a corsi universitari, in aggiunta alla suddetta documentazione, dovranno presentare un certificato di residenza e, se iscritti ad anni successivi al primo, un certificato attestante il superamento entro la sessione estiva 1997 di almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente quello cui si riferisce la domanda e un certificato attestante il superamento di tutti gli esami degli anni di corso antecedenti.
2  -  BORSE DI STUDIO AI FIGLI A CARICO DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA E DI TITOLARI DI PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITA' O DI ASSEGNI VITALIZI, FREQUENTANTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI O CORSI UNIVERSITARI E DI STUDI SUPERIORI O DI PERFEZIONAMENTO
Sono conferite, per l'anno scolastico ed accademico 1997/98, n. 720 borse di studio, da assegnare, mediante concorsi per titoli, ai figli a carico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, di titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, distinte nei seguenti gruppi:
1.  n. 190 borse di studio da L. 330.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, frequenteranno la quarta ginnasiale o classe corrispondente presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1996/97, la licenza media con giudizio complessivo non inferiore a distinto;
2.  n. 30 borse di studio da L. 385.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, frequenteranno la quinta ginnasiale o classe corrispondente presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1996/97, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica tuttavia farà media per gli istituti magistrali, ai sensi dell'art. 4, legge 7 febbraio 1958, n. 89;
3.  n. 30 borse di studio da L. 467.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, frequenteranno il primo liceo classico o classe corrispondente presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1996/97, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà tuttavia media per gli istituti magistrali, ai sensi dell'art. 4, legge 7 febbraio 1958, n. 89;
4.  n. 90 borse di studio da L. 522.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, frequenteranno il secondo o il terzo liceo classico, o classi corrispondenti, o il corso integrativo necessario per l'iscrizione all'università, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1996/97, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà tuttavia media per gli istituti magistrali, ai sensi dell'art. 4, legge 7 febbraio 1958, n. 89;
Coloro che frequenteranno nell'anno scolastico 1997/98 il corso integrativo necessario per l'iscrizione all'università, per l'ammissione al concorso devono aver conseguito nell'anno scolastico 1996/97 il diploma di scuola media di secondo grado con almeno 52/60;
5.  n. 240 borse di studio da L. 660.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1997/98, frequenteranno il primo anno di un corso di studi universitari o di studi superiori, avendo conseguito, nell'anno scolastico 1996/97, un diploma di scuola media di secondo grado con almeno 52/60;
6.  n. 100 borse di studio da L. 770.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1997/98, frequenteranno un anno di corso di studi universitari o di studi superiori, successivo al primo, avendo superato, entro il termine perentorio del 30 aprile 1998, tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico 1996/97 con una media di almeno 27/30;
7.  n. 30 borse di studio da L. 990.000 ciascuna, per coloro che, in possesso del diploma di laurea conseguito negli anni accademici 1995/96 e 1996/97 con una votazione non inferiore a centocinque/centodiecidecimi, frequenteranno nell'anno accademico 1997/98 il primo anno di corsi di perfezionamento o di specializzazione presso università o istituti superiori in Italia o all'estero;
8.  n. 10 borse di studio da L. 1.100.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1997/98, frequenteranno un anno di corsi di perfezionamento o di specializzazione, superiore al primo presso università o istituti superiori in Italia o all'estero, avendo superato nell'anno accademico 1995/96, entro il termine perentorio del 30 aprile 1998, tutte le materie previste dal piano di studi con una media non inferiore a 27/30.
Gli studenti che, in aggiunta ai corsi scolastici o accademici, abbiano frequentato nello stesso anno istituti linguistici o conservatori musicali, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, possono ai fini della determinazione della media, a richiesta, cumulare le votazioni conseguite al termine di detti corsi con risultati scolastici od accademici riportati nello stesso anno 1996/97.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, premi, sussidi, assegni di studio di qualsiasi natura, di qualunque ente o Amministrazione ad eccezione dei contributi previsti al paragrafo 1 del presente titolo.
Il numero delle borse di studio di ciascun gruppo sarà aumentato in misura tale da consentire l'attribuzione delle stesse a tutti i candidati che, eventualmente, si classificheranno a pari merito con l'ultimo collocato utilmente in graduatoria. Alla spesa delle borse soprannumerarie si farà fronte con l'importo delle borse di studio rimaste eventualmente non assegnate ad altri gruppi, o in subordine, con il fondo di riserva all'uopo previsto, in caso di ulteriori esigenze, con interventi previsti dal presente programma assistenziale, previa deliberazione del comitato, previsto dall'art. 15, legge regionale n. 73/79, ai sensi del paragrafo 9 delle norme di carattere generale.
Modalità
Le modalità di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio saranno indicate nel bando previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, che verrà in seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3  -  ASSEGNI DI NATALITA', NUZIALITA' E LUTTO
Assegni di natalità e nuzialità
Sono concessi assegni di natalità e nuzialità, non cumulabili con analogo assegno goduto dal coniuge, per lo stesso evento, a favore del personale in attività di servizio od in quiescenza, e dei titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegno vitalizio.
Misura degli assegni e modalità di concessione:
a)  assegno di natalità  L.  220.000; 
b)  assegno di nuzialità  L.  220.000. 

Salvo quanto già previsto dalle disposizioni generali è concesso ad istanza dell'interessato, conforme ai modelli "B" e "C", corredata dalla seguente documentazione:
a)  per gli assegni di natalità:
—  estratto dell'atto di nascita del figlio;
b)  per gli assegni di nuzialità:
—  certificato di matrimonio.
Assegni di lutto
Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso del titolare di pensione diretta o di un familiare a carico o in caso del decesso del titolare, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegno vitalizio.
L'assegno di lutto, per il decesso del titolare di pensione o dell'assegno vitalizio, compete nell'ordine:
—  al coniuge superstite, convivente e non separato legalmente;
—  agli orfani a carico;
—  ai genitori a carico;
—  ai fratelli o sorelle inabili, nullatenenti, che abbiano avuto riconosciuto il diritto alla pensione di riversibilità.
Nel caso di concorrenza tra più aventi diritto, l'assegno sarà ripartito in parti uguali tra gli stessi.
Misura del contributo:
—  per il decesso del titolare di pensione diretta, indiretta, o di riversibilità, o di assegno vitalizio, L. 2.000.000, aumentata di L. 200.000 per ogni familiare a carico, oltre il secondo;
—  per il decesso del titolare pro-quota di pensione indiretta o di riversibilità o per il decesso del coniuge o del figlio a carico del titolare di pensione diretta L. 1.000.000;
—  per il decesso del genitore a carico del titolare di pensione diretta, L. 500.000.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato conforme ai modelli D/1 e D/2 corredata dalla seguente documentazione:
—  certificato di morte;
—  stato di famiglia del deceduto;
—  atto di notorietà o dichiarazione del coniuge superstite, resa ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di convivenza sino alla data del decesso e di inesistenza di separazione legale.
4  -  ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE, ANCHE SOTTO FORMA DI CONVENZIONI E CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD ATTIVITA' ESPLETATE DA ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI
A.  Contributi per attività sportive
Sono concessi contributi per attività sportive, gestite, direttamente o a mezzo di convenzioni, da associazioni o circoli costituiti da personale regionale in servizio e/o in quiescenza.
Le squadre o i gruppi sportivi devono essere costituiti, per almeno 2/3, da dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza o da familiari a carico degli stessi, ovvero da titolari, anche di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi.
Il contributo è concesso, a conclusione di ogni attività sportiva svolta nella stagione 1997/98, per un importo pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili al netto delle quote associative. Il contributo complessivamente non potrà superare L. 8.250.000 per ogni circolo o associazione.
Entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività sportiva programmata le associazioni ed i circoli sportivi, ai fini dell'erogazione del contributo, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a)  copia conforme dell'atto costitutivo (se già non in possesso della Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza);
b)  elenco alfabetico di tutti gli associati, sottoscritto dal legale rappresentante. I familiari viventi a carico devono essere elencati secondo l'ordine alfabetico del familiare in attività di servizio o in quiescenza, del quale dovrà essere indicato nome, cognome e posizione giuridica nei confronti dell'Amministrazione;
c)  relazione sull'attività svolta, sui costi complessivamente sostenuti per ciascuna disciplina sportiva, sui ricavi per quote associative o per altri titoli comunque determinati da versamenti dei partecipanti all'attività sportiva, distinti secondo che gli stessi siano o meno rimborsabili in presenza del contributo;
d)  elenco degli atleti cartellinati (iscritti a campionati o tornei), distinti per squadra, con l'indicazione, per i soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo primo delle norme di carattere generale del programma, della dicitura: "fuori quota".
Tale elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dovrà essere formulato secondo quanto previsto dalla precedente lett. b);
e)  dichiarazione di ciascun avente titolo, dalla quale risulti la disciplina sportiva praticata dallo stesso o dal familiare, le quote associative pagate e le dotazioni di materiale sportivo;
f)  fatture o ricevute fiscali di tutte le spese sostenute dall'associazione o circolo.
B.  Contributi per la frequenza di corsi culturali di indirizzo artistico, linguistico, scientifico e tecnico
Sono concessi contributi ai dipendenti regionali in servizio o in quiescenza e loro familiari a carico e ai titolari, anche pro-quota di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi per la frequenza di corsi culturali svolti nell'anno 1997/98, gestiti, direttamente o a mezzo di convenzione, da associazioni o circoli costituiti da dipendenti regionali in servizio o a riposo.
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per la frequenza di corsi scolastici, di formazione ed orientamento professionale, di addestramento pratico e, in generale, volti al conseguimento di titoli di abilitazione o di qualificazione professionale.
I corsi che si svolgono nell'ambito nazionale dovranno avere una durata minima di tre mesi.
Può essere ammessa a contributo la spesa sostenuta per la frequenza di un solo corso il cui costo sia superiore a L. 300.000.
Il contributo sarà erogato per un importo pari al 40% della spesa sostenuta e comunque per un importo massimo di L. 165.000.
Per la frequenza di corsi che si svolgono fuori dell'ambito nazionale il limite massimo del contributo viene elevato a L. 330.000. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio sostenute da coloro che frequentano un corso fuori sede.
Nel caso in cui per la frequenza di corsi fuori dell'ambito nazionale, vengano pagate somme in moneta estera, si avrà riguardo al tasso di cambio della valuta in conformità della legislazione vigente.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del programma, il contributo di cui al presente articolo viene erogato su presentazione di istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo, corredata dalla seguente documentazione:
—  elenco degli interessati da cui risulti la spesa individuale sostenuta, la qualifica ed il ruolo regionale di appartenenza o la posizione di pensionato, nonché, per i familiari a carico, il rapporto di parentela con l'avente diritto al contributo, a firma del legale rappresentante dell'associazione o circolo;
—  fattura, ricevuta fiscale o quietanza, comprovante la spesa complessiva sostenuta;
—  attestato di frequenza, dal quale risulti il tipo e la durata dell'attività effettivamente svolta da ciascun partecipante.
C.  Contributi per lo svolgimento di attività turistiche effettuate tramite associazioni o circoli costituiti da dipendenti regionali in servizio e/o a riposo
Sono concessi contributi ai dipendenti in servizio o in quiescenza e relativi familiari a carico ed ai titolari, anche pro-quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, per lo svolgimento di viaggi in Italia o all'estero con esclusione, in ogni caso, di soggiorni per cure termali e per istruzione scolastica. I contributi sono concessi a gruppi formati da almeno 30 soggetti aventi titolo.
Possono essere ammesse a contributo le spese sostenute per non più di due viaggi effettuati dallo stesso soggetto in località diverse.
Il contributo viene concesso in misura del 40% della spesa sostenuta, e comunque per un importo non superiore a L. 500.000 per viaggio.
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per attività turistiche il cui costo sia inferiore a L. 100.000.
Il contributo viene erogato su presentazione di istanza da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzatore, espressamente delegato a richiedere e riscuotere il contributo, con allegata la seguente documentazione:
—  programma analitico del viaggio, con l'indicazione della quota pro-capite di partecipazione;
—  dichiarazione con la quale ciascun partecipante, in attività di servizio o in quiescenza, indica l'ammontare della quota individuale pagata per sé e per i familiari a carico, e delega il soggetto di cui a precedente punto a richiedere e riscuotere il contributo;
—  tagliandi-passeggero dei biglietti di viaggio. I biglietti devono contenere nome e cognome del viaggiatore, tranne che i viaggi o i vari trasferimenti non avvengano con mezzi noleggiati o con mezzi pubblici per l'uso dei quali non è previsto il rilascio di biglietti nominativi;
—  elenco dei partecipanti, regolarmente sottoscritto, rilasciato da ciascun albergo ospitante (rooming list).
Inoltre:
—  per i viaggi organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche regolarmente autorizzate dovrà essere prodotta fattura rilasciata dalla compagnia turistica nella quale sia indicato, fra l'altro, il numero complessivo dei partecipanti e, in caso di tariffe differenziate, il numero dei partecipanti per ciascuna tariffa, nonché l'importo relativo alle spese di trasferimento non rilevabile dai biglietti di viaggio;
—  per i viaggi non organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche, in aggiunta alla documentazione specifica predetta, le fatture presentate a giustificazione della spesa debbono essere vistate per la congruità dei prezzi da organismi pubblici istituzionalmente operanti nel settore.
5  -  CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI CONSUMO FRA DIPENDENTI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA, PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE DI SPACCI DI VENDITA
Sono concessi contributi alle cooperative di consumo, costituite esclusivamente da dipendenti regionali in servizio e/o in quiescenza, con un numero minimo di soci di 500 unità per le cooperative con sede a Palermo, 300 unità per le cooperative con sede a Catania e Messina, 200 per le cooperative con sede in altri capoluoghi di provincia, per spese di impianto o di gestione di spacci di vendita.
I predetti contributi sono così articolati:
a)  contributi per spese di primo impianto e per spese di potenziamento e di ammodernamento dei locali, degli impianti e delle attrezzature degli spacci di vendita, che siano direttamente funzionali per la più razionale conservazione, immagazzinamento e vendita della merce.
Il contributo sarà erogato in misura del 50% delle spese al netto di I.V.A. e sino ad un importo massimo di L. 11.000.000;
b)  contributi pari al 33% dell'importo delle spese di gestione, quali risultano dal bilancio consuntivo della cooperativa relativo all'anno 1996 al netto di I.V.A. e dell'eventuale utile distribuito. L'ammontare delle spese di gestione sulle quali sarà commisurato il contributo non potrà superare, comunque, il 20% del volume di affari denunciato ai fini I.V.A.
Per le cooperative di consumo che, oltre a gestire spacci di vendita, svolgono altre attività, il contributo sarà commisurato sull'intero ammontare delle spese direttamente imputabili alla gestione degli spacci di vendita, nonché su di una percentuale massima del 50% delle spese comuni a tutte le attività esercitate, avendo riguardo al rapporto tra spesa complessiva e spese inerenti agli spacci di vendita.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma i contributi previsti dalla lett. a) saranno erogati su istanza, a firma del legale rappresentante della cooperativa, corredata dalla seguente documentazione:
—  certificato di iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative;
—  piano dei lavori o degli acquisti che devono essere effettuati per una più razionale conservazione, immagazzinamento o vendita della merce;
—  preventivo di spesa fornito da almeno tre ditte, per ottenere l'anticipazione sino ad un massimo del 50% del contributo erogabile;
—  consuntivo della spesa da presentare a conclusione dei lavori, corredato da ogni fattura giustificativa, per ottenere il saldo del contributo concesso.
Le fatture devono essere sottoposte al visto della Camera di commercio per la congruità dei prezzi, ad eccezione di quelle rilasciate da ditte artigiane.
I contributi previsti dalla lett. b) saranno determinati dal comitato, previsto dall'art. 15, legge regionale n. 73/79, ed erogati su istanza, a firma del legale rappresentante della cooperativa, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal deposito presso i competenti uffici giudiziari del bilancio, corredata dalla seguente documentazione:
—  copia del bilancio presentato all'ufficio giudiziario competente, con il relativo conto dei profitti e delle perdite, insieme con il verbale dell'assemblea dei soci e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
—  elenco analitico per singole voci di ricavi, dei costi e degli altri elementi necessari per la determinazione del reddito della cooperativa;
—  copia del mod. 770 (art. 7, D.P.R. n. 600/73) inviato al competente ufficio II.DD.;
—  fotocopia dei fogli di registro acquisti I.V.A. (art. 25 del D.P.R. n. 633/72) in cui risultino annotate le fatture, le note o i documenti di spesa sul cui ammontare si chiede il contributo;
—  copia delle fatture relative alle spese di gestione.
Gli allegati sopra elencati devono essere certificati conformi all'originale dal legale rappresentante della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale.
Per le cooperative che svolgono più attività, altresì, va prodotta dichiarazione del legale rappresentante, relativa alla percentuale di incidenza delle spese comuni sull'attività inerente gli spacci di vendita e corredata da un prospetto contabile che evidenzi le spese direttamente imputabili alle attività connesse agli spacci di vendita.
La predetta dichiarazione dovrà essere controfirmata dal collegio dei sindaci.
Per le spese di gestione, relative all'anno 1997, possono essere concesse anticipazioni trimestrali del contributo, da commisurare al 50% di un quarto del contributo concesso per il 1996.
Le anticipazioni, altresì, non potranno superare il 50% del totale delle spese di gestione ammissibili, risultante dalla situazione contabile, al netto delle anticipazioni già concesse.
Le anticipazioni saranno recuperate qualora non sia stata disposta la concessione definitiva del contributo, anche per la mancata presentazione della relativa istanza e della documentazione necessaria.
Le anticipazioni saranno corrisposte dopo la concessione del saldo del contributo per le spese di gestione per l'anno 1996, e la presentazione di una istanza a firma del legale rappresentante della cooperativa, corredata dalla situazione contabile, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa e dai componenti del collegio dei sindaci.
Il saldo del contributo sarà erogato dopo la presentazione del bilancio consuntivo, debitamente approvato dagli organi competenti e la verifica da parte del comitato, previsto dall'art. 15, legge regionale n. 73/79, dei risultati conseguiti nella gestione sociale, con particolare riguardo ai benefici goduti dai soci della cooperativa.
6  -  SUSSIDI A CIRCOLI RICREATIVI PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN SERVIZIO O A RIPOSO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI
A.  Sono concessi sussidi annui ad associazioni o circoli costituiti da almeno duecento soci dipendenti dell'Amministrazione regionale, in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative e per prestazioni di servizi sociali.
Il sussidio sarà erogato, con la seguente modalità:
a)  quota fissa di L. 2.000.000 per ogni associazione o circolo, aumentata di L. 1.000 per ogni iscritto e comunque per un importo non superiore a L. 10.000.000, su presentazione di istanza del legale rappresentante debitamente autenticata, e corredata da un elenco degli iscritti al 31 dicembre 1996, sottoscritto dall'istante sotto la propria responsabilità civile e penale. L'elenco dev'essere controfirmato dal presidente del collegio dei revisori delle associazioni o circoli.
B.  Sono concessi altresì sussidi alle associazioni o circoli costituiti esclusivamente da dipendenti regionali in servizio e/o a riposo per l'organizzazione della festa della befana e per soggiorni in località climatiche marine e montane a favore dei figli del personale regionale di cui al paragrafo 1 delle norme di carattere generale, ancorché non aderenti alle associazioni o circoli.
1)  Befana: Le associazioni o circoli, entro 60 giorni dalla pubblicazione del programma assistenziale sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana faranno pervenire il numero dei destinatari del beneficio alla Direzione servizi di quiescenza, che, entro i successivi dieci giorni, provvederà a quantificare il contributo pro-capite risultante dal rapporto fra lo stanziamento e il numero dei beneficiari.
Hanno diritto a partecipare alla festa della befana i figli del personale in servizio o in quiescenza, nonché i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità che alla data del 6 gennaio 1998 abbiano una età non inferiore a due anni e non superiore a nove anni compiuti.
Il contributo sarà concesso su istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzante, corredata dalla seguente documentazione:
—  elenco nominativo dei bambini beneficiari, con l'indicazione delle generalità complete e della situazione giuridica del genitore; detto elenco deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o circolo a conferma dei dati forniti;
—  certificazione della spesa sostenuta;
—  dichiarazione del genitore dipendente, anche a nome dell'altro coniuge, se questo è pure dipendente regionale, di non godere per ciascun figlio dello stesso beneficio da altre associazioni o circoli ricreativi regionali.
2)  Soggiorni in località climatiche marine e montane: Il sussidio sarà commisurato al costo complessivo sostenuto e per un importo comunque non superiore a L. 60.000 pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza.
I soggiorni non possono avere durata superiore a giorni 15 comprensivi di viaggio, e devono avere un numero di partecipanti non inferiore a 30 unità per ogni gruppo.
Hanno diritto a partecipare a tale attività i figli ed orfani dei dipendenti regionali in servizio o a riposo ed i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità, di età compresa tra gli otto anni compiuti e i tredici da compiere.
Sono esclusi da tale beneficio:
—  coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare extrapolmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;
—  coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione ai centri di vacanza, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;
—  coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenza sanitaria, non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.
E' obbligatoria l'assistenza di vigilatrici di infanzia abilitate in numero adeguato e comunque non inferiore ad una vigilatrice per ogni 15 bambini.
Il contributo sarà erogato ad istanza del legale rappresentante dell'associazione o del circolo, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, corredata dalla seguente documentazione:
—  un elenco dei partecipanti, sottoscritto dal predetto legale rappresentante;
—  la richiesta di partecipazione a firma del genitore con l'indicazione dei dati anagrafici completi del figlio partecipante e della quota eventualmente pagata;
—  certificato di servizio e stato di famiglia del genitore avente titolo;
—  la documentazione completa delle spese sostenute;
—  certificati rilasciati esclusivamente dagli organi sanitari locali competenti per territorio, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:
a)  alla vaccinazione antidifterica e antitetanica, o alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;
b)  alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica, praticata per via orale;
c)  alla vaccinazione antipoliomelitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministero della sanità del 14 gennaio 1972;
—  dichiarazione di idoneità fisica del partecipante a firma di un sanitario;
—  prospetto delle presenze dei partecipanti.
7  -  ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI
A.  Assegni in favore di familiari portatori di handicap
Sono concessi assegni di L. 1.000.000 in favore dei figli di età non superiore ad anni 30, portatori di handicap, dei dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, nonché dei titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegni vitalizi, che frequentino nell'anno 1997/98 un corso di istruzione e/o riabilitazione e/o rieducazione, anche all'estero.
I benefici previsti dal presente paragrafo sono concessi ai portatori di handicap che abbiano un grado di invalidità non inferiore al 60%.
Per i minorenni, l'assegno viene erogato a coloro i quali non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie dell'età ed ai portatori di handicaps congeniti o acquisiti che impediscono il normale apprendimento.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato, conforme al modello "E" allegato, corredata dai seguenti documenti:
—  certificato scolastico di iscrizione o attestato di frequenza o di ricovero presso un istituto legalmente riconosciuto, specializzato nell'assistenza o recupero dei portatori di handicap;
—  certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente.
B.  Sussidi per adozione o affidamento di minori
Sono concessi sussidi di L. 220.000 a favore del personale in attività di servizio o in quiescenza o di titolari, anche pro-quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegno vitalizio, che nell'anno 1997 abbia adottato o cui sia stato affidato, ai sensi della legislazione vigente, un minore.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato, conforme al modello "F" allegato al presente programma, corredata dalla seguente documentazione:
—  estratto dell'atto di nascita o altro documento equivalente del minore;
—  copia autentica del provvedimento, emanato dalle competenti autorità italiane, di adozione o di affidamento.
Ripartizione dello stanziamento del cap. 10726

per l'attuazione del programma assistenziale 1997

1.  Educazione, istruzione e ricovero orfani  L. 11.000.000 
2.  Borse di studio  L. 465.000.000 

3.  Assegni di natalità, nuzialità e lutto
–  natalità  L. 200.000.000 
–  nuzialità  L. 100.000.000 
–  lutto  L. 371.000.000 L. 671.000.000 

4.  Attività ricreative e culturali
–  4/A  L. 38.500.000 
–  4/B  L. 16.500.000 
–  4/C  L. 100.000.000 L. 155.000.000 
5.  Contributi a cooperative di consumo  L. 110.000.000 

6.  Sussidi a circoli ricreativi
–  6/A  L. 50.000.000 
–  6/B-1  L. 350.000.000 
–  6/B-2  L. 100.000.000 L. 500.000.000 

7.  Altri interventi assistenziali
–  assegni per familiari
portatori di handicap  L. 77.000.000 

–  sussidi per adozione
o affidamento di minori  L. 11.000.000 L. 88.000.000 
  Totale L. 2.000.0000.000 


Modello A
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

PER L'ANNO SCOLASTICO-ACCADEMICO 1997-1998

N FAVORE DEGLI ORFANI DI DIPENDENTI

IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 
vedov........ o orfan........ di    

dipendente/pensionato regionale;

Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione di un contributo per l'iscrizione nell'anno scolastico-accademico 1997/1998 in favore di   presso …………………………………………… 
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere a proprio carico il figlio    
 

Altresì dichiara di trovarsi nelle condizioni economiche previste dal programma assistenziale 1997 per poter godere del contributo e di non aver ricevuto analoghi contributi, assegni pre-salario o borse di studio erogate da altro ente (ad eccezione delle borse di studio di cui al paragrafo 2 del programma assistenziale 1997).
Si allegano i seguenti documenti in duplice copia:
—  copia del modello 101, 201, 730 e 740 relativo all'anno 1996;
—  certificato di iscrizione scolastica o universitaria o di ricovero presso convitti o collegi;
— certificato di frequenza scolastica (per i punti a, b, c).
Per gli iscritti a corsi universitari:
— certificato di residenza;
—  certificato attestante il superamento entro la sessione estiva 1997 di almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente quello cui si riferisce la domanda e certificato attestante il superamento di tutti gli esami degli anni di corso antecedenti (per gli iscritti ad anni di corso superiori al primo).
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Modello B
RICHIESTA DI ASSEGNO DI NATALITA'

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 


Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione dell'assegno di natalità per ........l........ figli........    
nat........ a   il ................................................................. 
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in permanenza di servizio dal    
presso    
con la qualifica di  

Altresì dichiara che per il presente beneficio non è stata avanzata, presso la stessa Amministrazione o presso altro ente, analoga istanza né dallo stesso, né dall'altro genitore.
Allega, in duplice esemplare, estratto dell'atto di nascita, con le generalità dei genitori.
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
Modello C
RICHIESTA DI ASSEGNO DI NUZIALITA'

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 


Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione dell'assegno di nuzialità avendo contratto matrimonio in data  
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in permanenza di servizio dal    
presso    
con la qualifica di  

Altresì dichiara che per il presente beneficio non è stata avanzata, presso la stessa Amministrazione o presso altro ente, analoga istanza né dallo stesso, né dall'altro coniuge.
Allega, in duplice esemplare, certificato di matrimonio.
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Modello D/1
RICHIESTA DI ASSEGNO DI LUTTO

PER IL DECESSO DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA,

E ANCHE PRO-QUOTA, DI PENSIONE INDIRETTA

O DI RIVERSIBILITA' O DI ASSEGNO VITALIZIO

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. ......................................... 
.[]  legale rappresentante di    
nat........ a   il ............................................................... 
residente in   via ................................................................; 

[]  coniuge superstite, convivente non separato legalmente;
[]  orfano a carico;
[]  genitore a carico;
[]  fratello-sorella inabile, nullatenente, avente diritto a pensione di riversibilità di:
   

(cognome e nome del de cuius)

[]  già titolare di pensione diretta, indiretta, di riversibilità, o di assegno vitalizio;
[]  già titolare, pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità; nat........ a   il ................................................................ 

decedut........ il ...........................................................................................;

Chiede

l'assegno di lutto, a norma del programma assistenziale 1997.
Allega i seguenti documenti, in duplice esemplare:
1)  certificato di morte;
2)  certificato di stato di famiglia;
3) atto di notorietà o dichiarazione del coniuge superstite, resa ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di convivenza sino alla data del decesso e di inesistenza di sentenza di separazione legale.
........l........ sottoscritt........    

chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 


Modello D/2
RICHIESTA ASSEGNO DI LUTTO

PER IL DECESSO DEL CONIUGE/FIGLIO/GENITORE

A CARICO DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA,

INDIRETTA, DI RIVERSIBILITA' O DI ASSEGNO VITALIZIO

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat.......… a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. ......................................... 
.[]  legale rappresentante di    
nat........ a   il ............................................................... 
residente in   via ................................................................ 

titolare di pensione o assegno vitalizio;

Chiede

l'assegno di lutto, a norma del programma assistenziale 1997, a seguito del decesso del:
[]  coniuge a carico;
[]  figlio a carico;
[]  genitore a carico   
nat.......… a    
il   decedut.......… 

il ………………………………………………………………………………………………,

Chiede

l'assegno di lutto, a norma del programma assistenziale 1997.
Allega i seguenti documenti, in duplice esemplare:
1)  certificato di morte;
2)  certificato di stato di famiglia;
3) atto di notorietà o dichiarazione del coniuge superstite, resa ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di convivenza sino alla data del decesso e di inesistenza di sentenza di separazione legale.
(Solo nel caso di decesso del coniuge a carico)
........l........ sottoscritt........    

chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Modello E
RICHIESTA DI ASSEGNO

IN FAVORE DI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 


Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione di un assegno in favore de........ figli........    
portatore di handicap nat........ a    
il   , per la frequenza di un corso 
di   (istruzione e/o riabilitazione 
e/o rieducazione) presso  
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in permanenza di servizio dal    
presso    
con la qualifica di    

e di avere a carico i seguenti familiari:
   
   
   

Altresì dichiara, che per il presente beneficio non è stata avanzata, presso la stessa Amministrazione o presso altro ente, analoga istanza né dallo stesso, né dall'altro coniuge.
Allega la seguente documentazione, in duplice esemplare:
1)  certificato scolastico di iscrizione o attestato di frequenza o di ricovero presso un istituto legalmente riconosciuto, specializzato nell'assistenza o recupero dei portatori di handicap;
2) certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente.
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Modello F
RICHIESTA DI SUSSIDIO PER ADOZIONI MINORI

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 


Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione del sussidio per adozione minore per    
nat........ a   il ................................................................. 
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in permanenza di servizio dal    
presso    
con la qualifica di  

Altresì dichiara che per il presente beneficio non è stata avanzata, presso la stessa Amministrazione o presso altro ente, analoga istanza né dallo stesso, né dall'altro coniuge.
Allega la seguente documentazione, in duplice esemplare:
1)  estratto dell'atto di nascita, o di altro documento equivalente del minore;
2)  copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Modello H
CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO

Direzione regionale servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Gruppo V
Via Abela n. 5 - Palermo
........l........ sottoscritt........    
nat........ a   il ................................................................ 
c.f. .................................................. e residente in    
via   n. .................... tel. .......................................... 


Chiede

ai sensi del programma assistenziale 1997 la concessione di un contributo per le spese sostenute per la frequenza di un asilo nido del figli.......    
nat........ a   il ................................................................. 
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in permanenza di servizio dal    
presso    
con la qualifica di    

e di avere a carico i seguenti familiari:
   
   
   

Altresì dichiara che per il presente beneficio non è stata avanzata, presso la stessa Amministrazione o presso altro ente, analoga istanza né dallo stesso, né dall'altro coniuge.
Allega la seguente documentazione, in duplice esemplare:
1)  estratto dell'atto di nascita;
2)  fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzata, delle spese sostenute.
........l........ sottoscritt........ chiede che l'assegno sia erogato tramite:
[]  quietanza dell........ stess........ presso la Cassa regionale del Banco di Sicilia in   (per i residenti in capoluoghi 

di provincia);
[]  quietanza dell........ stess........ presso il Banco di Sicilia Ag.
n. ............... in   (per i residenti fuori dai  

capoluoghi di provincia);
[]  accredito su c/c: cod. A.B.I. ....................... cod. C.A.B. ....................... numero conto   intrattenuto presso 
istituto bancario    
sede/succursale/agenzia n. .............. di  

(Per ragioni di operatività si prega di attenersi scrupolosamente alle opzioni sopraindicate).
..............................................., lì ...............................................
Firma

 
 

Visto per l'autentica della firma ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
(98.12.616)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 novembre 1997.
Rette da corrispondere ai centri privati convenzionati per assistenza riabilitativa e risocializzante a favore degli ammalati di mente dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 16 del 1986;
Visto il decreto n. 18221 del 22 gennaio 1996, con cui sono stati determinati gli importi delle rette giornaliere pro capite per l'anno 1994, da corrispondere ai centri privati convenzionati per l'assistenza riabilitativa e risocializzante a favore degli ammalati di mente dimessi dagli ex ospedali psichiatrici nella seguente maniera:
—  modulo 50 posti letto: L. 143.665;
—  modulo 25 posti letto: L. 184.210;
Ritenuto che le convenzioni in esame vanno inquadrate nell'ambito dello schema classificatorio dell'attività convenzionale per la riabilitazione regolato dall'art. 26 della legge n. 833/78;
Visto il decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1997, reg. n. 1, fg. 12, con il quale sono state rideterminate le rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/78, che erogano assistenza sanitaria specifica riabilitativa ai portatori di handicap, adeguandole per l'anno 1995 sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT del periodo corrispondente, pari al 5,4% e, per l'anno 1996 pari al 3,9%;
Considerato che, per quanto sopraindicato, occorre adottare analogo provvedimento per le comunità terapeutiche per la riabilitazione psichiatrica applicando, per lo stesso periodo temporale, di conserva, le stesse variazioni percentuali riportate nel decreto indicato al punto precedente;
Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, le nuove rette risultano così determinate:
Modulo da 50 posti letto
Anno 1995:
—  L. 143.665 + 5,4% = L. 151.420;
Anno 1996:
—  L. 151.420 + 3,9% = L. 157.330.
Modulo da 25 posti letto
Anno 1995:
—  L. 184.210 + 5,4% = L. 194.160;
Anno 1996:
—  L. 194.160 + 3,9% = L. 201.730;

Decreta:


Art. 1

Per i centri privati convenzionati per assistenza riabilitativa e risocializzante a favore degli ammalati di mente dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, omologati ai centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della legge n. 833/78, le rette per gli anni 1995 e 1996 vengono determinate nei seguenti importi:
Modulo 50 posti letto
Anno 1995 = L. 151.420;
Anno 1996 = L. 157.330.
Modulo 25 posti letto
Anno 1995 = L. 194.160;
Anno 1996 = L. 201.730.

Art. 2

Per l'anno 1997 e per gli anni successivi, le rette pro-capite per i centri privati convenzionati per assistenza riabilitativa e risocializzante a favore degli ammalati di mente dimessi dagli ex ospedali psichiatrici e per i centri di riabilitazione convenzionati, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, verranno determinate mediante un unico provvedimento amministrativo.

Art. 3

Il pagamento degli arretrati delle rette dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 4.
(98.10.502)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 febbraio 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/92 e 33/94;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 10932 del 13 maggio 1994, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 362/91, prevedente che, in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Enna al 31 dicembre degli anni 1993 e 1995, dalla cui comparizione si evidenzia che non sono intervenute sostanziali variazioni demografiche, per quei comuni per i quali, con il presente provvedimento, si procede alla conferma delle piante organiche in atto vigenti;
Visto il decreto n. 15047 del 10 aprile 1995, con il quale è stata autorizzata l'apertura temporanea di un dispensario, nella frazione Villapriolo, nel comune di Villarosa, nelle more dell'assegnazione, a mezzo pubblico concorso, della sede rurale de qua, resasi vacante per dimissioni del titolare dr. Bajo;
Considerato che per i comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte e Troina potrà procedersi, con successivo provvedimento, alla rideterminazione della pianta organica non appena sarà definito l'iter istruttorio;
Considerato di poter procedere alla conferma della pianta organica vigente delle farmacie esistenti per quei comuni della provincia di Enna per i quali non si evidenziano ulteriori condizioni per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e che non necessitano di revisione con esclusione dei comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte e Troina, per i quali si provvederà con singoli provvedimenti, non appena sarà definito l'iter istruttorio;
Acquisite le determinazioni dei sindaci dei comuni interessati;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1995 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, con esclusione dei comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte e Troina, per i quali si procederà con provvedimenti a parte non appena saranno definiti gli iter istruttori, è così determinata fino al 31 dicembre 1995:
COMUNE DI AGIRA
a)  popolazione residente: n. 9113; farmacie esistenti n. 3; farmacie spettanti n. 2, in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Castro Giovanni, piazza F. Fedele n. 20;
—  è delimitata dalla via Raddusa, via Marconi, via Zancle, via Sacramento, via Volturno, via Sabini, via Diana, da una linea che attraversando via Portosalvo raggiunge i limiti estremi dell'abitato;
2ª sede
— titolare dr.ssa Vaccaro M. Teresa, via Diodorea n. 4;
—  è delimitata da una linea, che partendo da via Marconi segue via Zancle, via Sacramento, via Volturno, via Diana, attraversa via Portosalvo e raggiunge i limiti estremi dell'abitato. Dall'altro lato è delimitata da una linea ideale che attraversa via Pozzillo, via Alia, via Orto Cucchiara, via Scaletta, piazza Mazzini, via Grande, fino all'incrocio con via Alloro, dal rimanente lato dal punto di incrocio tra via Alloro e via Grande, via Montana, Vallone Palazzo, fino ai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
— titolare dr.ssa Buttafuoco Campagna Giuseppa, via Diodorea n. 75;
— è delimitata da un lato dai limiti estremi all'abitato, via Raddusa, via Marconi fino all'incrocio con via Zancle, per l'altro lato da una linea ideale che attraversa via Pozzillo, via Alia, Orto Cucchiara, via Scaletta, piazza Mazzini, via Grande fino all'incrocio con via Alloro. Per il rimanente lato da una linea ideale che partendo dal predetto incrocio attraversa piazza Immacolata, via Diodorea, fino ai limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI AIDONE
a)  popolazione residente: n. 6.974; farmacie esistenti n. 2; farmacie spettanti n. 1, in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr.ssa Messana Liboria, via F. Cordova n. 30;
—  è delimitata dalle vie Terranova, Domenico Minolfi, piazza Camerola, Vittorio Emanuele e limiti estremi dell'abitato;
2ª sede
—  titolare dr.ssa Drago Rosalia, via G. Garibaldi n. 78;
— è delimitata dalle predette vie Terranova, Domenico Minolfi, piazza senatore Camerola, Vittorio Emanuele, fino ai limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI ASSORO
a)  popolazione residente: n. 5.413; farmacie esistenti n. 2 di cui n. 1 urbana e n. 1 rurale (frazione S. Giorgio);
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Pesco Ernesto, piazza Marconi n. 1;
—  con ubicazione nel centro abitato del comune di Assoro, è delimitata dall'intero territorio del tratto abitato;
2ª sede rurale sussidiata
—  titolare dr. Giunta Giuseppe, via Bachelet n. 59;
—  ubicata nella frazione S. Giorgio.
COMUNE DI BARRAFRANCA
a)  popolazione residente: n. 13.630; farmacie esistenti n. 3;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Cannada Renato, via Umberto n. 46;
—  è delimitata per due lati dai limiti estremi dell'abitato e per l'altro lato dalla via Venezia, via Curreri, via Dante, via Cosano, via Musciolino e da una linea ideale che attraversando la via Carcerati raggiunge il limite estremo dell'abitato;
2ª sede
— titolare dr. Mattina Stefano, via Vittorio Emanuele;
—  è delimitata dalla via Venezia, via Curreri, via Dante fino all'incrocio con via Giulia e dalla predetta via Giulia fino al limite estremo dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr.ssa Agozzino Rosa, corso Garibaldi n. 179;
— è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, dalla via Giulia fino all'incrocio con via Dante, dalla via Cesone, via Musciolino e da una linea ideale che attraversando via Carcerati raggiunge i limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI CATENANUOVA
a)  popolazione residente: n. 5.185; farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
sede unica
—  titolare dr. Rizzo Sigismondo, via V. Emanuele
n. 146;
— comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CENTURIPE
a)  popolazione residente: n. 6.487; farmacie esistenti n. 3; farmacie spettanti n. 1, in soprannumero n. 2;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr.ssa Cacia Gaetana, via G. Garibaldi n. 24;
—  è delimitata da una linea ideale che partendo dal centro dalla piazza Aristide Sciacca attraversa via Garibaldi, un tratto di via Duca d'Aosta, via G. Fiorenza e percorre via SS. Crocifisso fino ai limiti estremi dell'abitato; dall'altro lato da una linea ideale che partendo da piazza A. Sciacca percorre via Garibaldi, piazza Duomo, via Castiglione, via Salso e raggiunge i limiti estremi dell'abitato, dagli altri lati dai limiti estremi dell'abitato;
2ª sede
— titolare dr. Zinna Giuseppe, piazza Duomo n. 47;
—  è delimitata per un lato da via Salso, via Castiglione, via Garibaldi, piazza A. Sciacca; dall'altro lato da una linea ideale che partendo dal centro della piazza Sciacca attraversa vicolo Celso, via M. Rapisarda ed il viale G. Leopardi e raggiunge il limite estremo dell'abitato; dagli altri lati dai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
— titolare dr. Greco s.n.c., via Umberto n. 109;
—  è delimitata da un lato da una linea ideale che percorre via SS. Crocifisso, attraversa via G. Fiorenza, viale Duca d'Aosta, piazza A. Sciacca, vicolo Celso, via M. Rapisarda e G. Leopardi fino ai limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI CERAMI
a)  popolazione residente: n. 2.988; farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
sede unica rurale
—  titolare dr. Occhipinti Antonio, corso Umberto n. 44;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
a)  popolazione residente: n. 4.115; farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
sede unica rurale
—  titolare dr. Furia Giovanni, via Roma n. 250;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI NICOSIA
a)  popolazione residente: n. 15.092; farmacie esistenti n. 5; farmacie spettanti n. 4, in soprannumero n. 1 di cui n. 3 sedi farmaceutiche urbane e n. 1 sede rurale;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Battiato Valerio, via F.lli Testa n. 50;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, da una linea ideale che partendo dal largo del Duomo attraversa via F.lli Testa e via della Pace, indi percorre un tratto di via S. Antonio Abate, via G.B. Li Volsi, via Milano, fino a raggiungere i limiti estremi dell'abitato, da altra linea ideale che partendo dal predetto largo Duomo attraversa via F. Randazzo, vicolo 1° S. Biagio, via Discesa Beati Morti, via S. Croce e via Mamma-Figlia, fino a raggiungere i limiti estremi dell'abitato;
2ª sede
—  titolare dr.ssa Tripi Lucia, via F.lli Testa n. 90;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, da una linea ideale che partendo da largo del Duomo, attraversa via F.lli Testa, via della Pace, via S. Antonio Abate, via G.B. Li Volsi, via Milano, fino a raggiungere i limiti estremi dell'abitato, da altra linea che partendo dal predetto largo Duomo attraversa via F.lli Testa, percorre via B. Di Falco fino ai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr.ssa Curò Rosa, piazza Garibaldi n. 32;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, da una linea ideale che partendo da largo Duomo attraversa via F.lli Testa, percorre via B. Di Falco fino ai limiti estremi dell'abitato, da altra linea che partendo da largo Duomo percorre via F. Salamone, largo Elena, via D. Anzaldi, via Carlo V, vicolo II Vaccarino e via Nicolò Sabbia fino ai limiti estremi dell'abitato;
4ª sede
—  titolare dr.ssa Pattavina Giuseppa, largo Duomo n. 2;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, da una linea ideale che partendo da largo Duomo percorre via F. Salamone, largo Elena, via D. Anzaldi, via Carlo V, vicolo II Vaccarino e via N. Sabbia fino a raggiungere i limiti estremi dell'abitato. Da altra linea ideale che partendo da largo Duomo attraversa via F. Randazzo, vicolo I S. Biagio, discesa Beati Morti, via S. Croce e via Mamma-Figlia, fino a raggiungere i limiti estremi dell'abitato;
5ª sede rurale sussidiata
— titolare dr.ssa Marletta Carmela, piazza Principe Umberto n. 8, con ubicazione nella frazione di Villadoro.
COMUNE DI NISSORIA
a)  popolazione residente: n. 3.270; farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
sede unica
—  titolare eredi Ghirlanda, via V. Emanuele n. 225;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
a)  popolazione residente: n. 22.683; farmacie esistenti n. 6;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr.ssa Gurreri Anna, via V. Emanuele n. 16;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato da una linea ideale che partendo da detti limiti percorre in parte via Stradonello, via Trigona, viale Mendoza, attraversa largo Capodarso e piazza Garibaldi, segue via V. Emanuele III, salita S. Anna, via S. Anna, attraversa salita Marco Trigona, percorre vico Cattedrale e via Cavour fino ai limiti estremi dell'abitato;
2ª sede
—  titolare dr.ssa Quattrino Ida, via G. Garibaldi n. 31;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato, da una linea ideale che partendo dai predetti limiti attraversa via Petralizia e via S. Principato, percorre via G. Matteotti, discesa S. Barbara, via Roma, via Seminario, piazza G. Paladino, attraversa via Umberto fino a raggiungere via Marconi, segue via V. Emanuele III, attraversa piazza Garibaldi e largo Capodarso e percorre via Mendoza, Trigona, Stradonello, attraversa ancora via Petralizio fino ai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr. Salemi Rosario, via G. Marconi n. 21;
—  resta compresa tra una linea ideale che partendo dai limiti estremi dell'abitato, attraversa la salita S. Ippolito, raggiunge via S. Principato e percorre via Matteotti, la discesa S. Barbara, via Roma, via Seminario, largo Paladino attraversa via Umberto, raggiunge via Marconi e percorre ancora via V. Emanuele III, la salita S. Anna, via S. Anna, vico Cattedrale, via Cavour, fino a raggiungere gli estremi limiti dell'abitato;
4ª sede
—  titolare dr. Giusto Fernando, via G. Garibaldi n. 1;
—  è delimitata da una linea che partendo dai limiti estremi dell'abitato segue via Carmine, salita Sturzo, taglia via Mons. Sturzo fino a ricongiungersi con via Garibaldi, via Alessandro, vico S. Giuseppe, via Mazzini, arco Platamone e ancora via Umberto fino a raggiungere piazza Paladino, segue via Seminario, via Roma, discesa S. Barbara, via G. Matteotti, via S. Principato, fino ai limiti estremi dell'abitato attraversa via Petralizio.
5ª sede
—  titolari dr. Dimino - Lo Re, via Chiarandà n. 24;
—  è delimitata da una linea ideale che partendo dai limiti estremi dell'abitato segue via Canale Carmine, salita A. Luirno, taglia via Mons. Sturzo fino a ricongiungersi con via Stefano, largo Mercato Settimanale, via E. Di Pietra, via Garibaldi, via Alessandro, vico S. Giuseppe, via Mazzini, prosegue per via Chiarandà, via R. Roccella, via Generale Muscarà, via Carmine, via Oliveri, via Pergola, via Giusto, via Diana fino ai limiti estremi dell'abitato.
6ª sede
— titolare dr.ssa Vitale Crocifissa, via Gen. Cascino n. 17;
—  è compresa tra limite estremo dell'abitato ed una linea ideale che partendo da detto limite percorre via Diana, via Giusto, via Pergola, via Oliveri, via Carmine, via Gen. Muscarà, via R. Roccella, fino all'incrocio con via Chiarandà, che percorre fino ai limiti estremi dell'abitato, dopo avere attraversato piazza Sen. Marescalchi.
COMUNE DI PIETRAPERZIA
a)  popolazione residente: n. 7.977; farmacie esistenti n. 3; farmacie spettanti n. 2 ed in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr.ssa Mendola Cristina, via La Masa n. 13;
—  è delimitata da una linea ideale che partendo a sud dei limiti estremi dell'abitato, scende per via Umberto I, via La Masa, incrocia piazza La Masa, segue per via Barone Tortorici e attraversa via Cividale, via Asiago, via S. Domenico, raggiunge Fonte Canale;
2ª sede
—  titolare dr. Morgana Franco, via B. Tortorici n. 19;
—  è delimitata da una linea ideale che partendo dall'incrocio delle vie Vittorio Emanuele, Barone Tortorici, piazza La Masa, prosegue per la via Barone Tortorici sino a piazza Matteotti, percorre via Garibaldi, via La Masa, scende per via S. Nicolò, incrocia via Barone Tortorici, sale piazza Duomo, prosegue per via Montagna fino ai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr. Quartararo Francesco, piazza Matteotti n. 7;
— è delimitata da una linea ideale che partendo dall'incrocio delle vie Vittorio Emanuele, Barone Tortorici, piazza La Masa, prosegue per la via Barone Tortorici sino a piazza Matteotti, percorre via Garibaldi, via La Masa, scende per via S. Nicolò, incrocia via Barone Tortorici, sale piazza Duomo, prosegue per via Montagna fino ai limiti estremi dell'abitato. Dall'altro lato da una linea che partendo da piazza La Masa segue per via Tortorici, via Cividale, via Asiago e via S. Domenico fino a Fonte Canale.
COMUNE DI REGALBUTO
a)  popolazione residente: n. 8.164; farmacie esistenti n. 3; farmacie spettanti n. 2 ed in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr.ssa Furia Barbara, piazza Repubblica n. 23;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato e da una linea ideale che partendo da detti limiti attraversa largo S. Sebastiano percorrendo via Stancanelli, via Crispi, via Cairoli, attraversa piazza Marconi raggiungendo piazza del Re e segue via della Regina, via Cavour, attraversa piazza Citelli Morgana e per via Catania raggiunge gli estremi limiti dell'abitato;
2ª sede
— titolare dr. Ascoli Salvatore, via G.F. Ingrassia n. 16;
—  è delimitato dalla linea che partendo dai limiti estremi dell'abitato, attraversa largo S. Sebastiano percorre via Stancanelli, via Crispi, via Cairoli, attraversa piazza Marconi raggiungendo piazza del Re, segue via della Regina e via Catania, attraversa piazza Citelli Morgana e per via Cavour raggiunge gli estremi limiti dell'abitato percorrendo via Trieste, via Gorizia, vico Campagna, vico Taverna, piazza Alaimo, piazza XXIV Maggio, via Cav. Stancanelli, via Roma, via Amaselo e raggiunge gli estremi limiti dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr.ssa Stivala Carmelina, via G.F. Ingrassia n. 106;
—  è compresa per un lato tra la linea ideale anzidetta che partendo dai limiti estremi dell'abitato percorre via Trieste, via Gorizia, vico Compagna, piazza Alaimo, piazza XXIV Maggio, via Cav. Stancanelli, via Roma, via Amaselo, fino a raggiungere gli estremi limiti dell'abitato, dagli altri lati tra i limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI SPERLINGA
a)  popolazione residente: n. 1.028; farmacie esistenti n. 1 rurale;
b)  delimitazione delle sedi:
sede unica rurale sussidiata
—  titolare dr.ssa Mazzola M. Antonietta, via Umberto n. 45;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
a)  popolazione residente: n. 9.136; farmacie esistenti n. 3; farmacie spettanti n. 2 ed in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Consolo Salvatore, piazza Lanza n. 2;
—  è compresa tra i limiti estremi dell'abitato, via Roma e via Umberto I;
2ª sede
—  eredi Fidemi, piazza Repubblica n. 38;
—  è delimitata dai limiti estremi dell'abitato e da una linea ideale che partendo dai detti limiti percorre via Roma, si congiunge con via Umberto I, segue piazza Umberto fino all'angolo di via Garibaldi che percorre fino a congiungersi con via Ricasoli, percorre ancora via Ricasoli, attraversa via Archimede e piazza Umberto I, percorre via Porta Palermo fino ai limiti estremi dell'abitato;
3ª sede
—  titolare dr.ssa Cammalleri Anna Maria, via Archimede n. 53;
—  è delimitata da una linea ideale che partendo dai limiti estremi dell'abitato raggiunge e percorre via Porta Palermo, attraversa piazza Umberto I e la via Archimede, percorre parte di via Ricasoli fino a congiungersi con via Garibaldi che percorre fino alla piazza Garibaldi e da altra linea che partendo dalla citata piazza attraversa via Tripoli, via Padova, via Castellana fino a raggiungere via Gorizia che percorre fino ai limiti estremi dell'abitato.
COMUNE DI VILLAROSA
a)  popolazione residente: n. 6.236; farmacie esistenti n. 3 di cui n. 2 urbane e n. 1 rurale, con n. 1 farmacia urbana soprannumeraria;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dr. Gengo Alfredo, piazza Vittorio Emanuele n. 1;
—  è compresa tra i limiti estremi a sud dell'abitato ed il corso Regina Margherita;
2ª sede
—  titolare dr.ssa Carletta Maria Adelaide, corso Garibaldi n. 145;
—  è compresa tra i limiti estremi a nord dell'abitato e la predetta via Margherita che viene a formare limite di divisione fra le due sedi;
3ª sede rurale
—  vacante;
— con ubicazione nella frazione Villapriolo, comprende l'intero territorio della frazione.
La farmacia è attualmente priva di titolare giuridico.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati della provincia di Enna per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna e agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 12 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.10.501)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica del decreto 15 giugno 1996, concernente schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i propri programmi di intervento.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, inerente l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34;
Visto, in particolare, l'art. 24 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ha previsto l'emanazione di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti parco devono modellare il proprio programma;
Visto il decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. n. 1, fg. n. 11, emanato in applicazione del disposto di cui all'art. 11 della sopracitata legge regionale n. 71/95;
Visto l'art. 2 del decreto n. 408/19, che elenca gli elaborati da produrre a corredo del programma d'intervento;
Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare e facilitare la modalità di rilevamento e di compilazione dei dati richiesti con la scheda di cui all'allegato "C" (scheda di identificazione dell'intervento) di rivisitare lo schema di scheda medesimo, ed inoltre, di fornire esplicazioni sulla corretta compilazione delle schede di cui agli allegati da B1 a B4, allo scopo di uniformare l'attività di redazione delle stesse;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa illustrato, l'allegato "C" (composto da 1 scheda) accluso al presente decreto, sostituisce il corrispondente allegato "C" al decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. n. 1, fg. n. 11.

Art. 2

A esemplificazione delle modalità di compilazione delle schede di cui agli allegati da B1 a B4 al decreto n. 408/19 si fa presente che le iniziative dovranno essere inserite nei vari settori di appartenenza secondo l'ordine di priorità attribuito alle stesse nel settore medesimo, per cui all'interno di ciascun settore l'ordine numerico progressivo (dal n. 1 e seguenti) e l'ordine di priorità assegnato alle iniziative dovranno coincidere.

Art. 3

Il presente decreto unitamente all'allegato "C", che ne fa parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 6.

Allegato C
PROGRAMMA D'INTERVENTO ENTE PARCO

   

(ex art. 24, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche)

ANNO …………………………

Adottato con delibera n. …………… del  
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

(La presente scheda dovrà riportare il corrispondente n. d'ordine

di priorità attribuito all'intervento nell'allegato B5)

Titolo dell'intervento:    
   
   
   
   
Settore d'intervento    
Ordine di priorità di settore    

A)  Informazioni generali
Soggetto attuatore    
Costo previsto    
  (in milioni di lire) 
Fonte di finanziamento    
Qualora il finanziamento sia richiesto sui fondi A.R.T.A., l'Ente parco deve dichiarare se per la medesima opera è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale, specificando i motivi della eventuale esclusione    
   
   
   
   
   
   
Indicare nel caso di completamenti eventuali altri finanziamenti già ottenuti e/o programmati (in milioni di lire)    

da parte di:
—  Unione europea    
—  Stato    
—  Regione    
—  A.R.T.A.    
—  altre fonti    
Specificare, in tal caso, se l'eventuale finanziamento è stato utilizzato e/o se ha condotto alla realizzazione dell'opera, ovvero gli eventuali motivi ostativi    
   
   
   
Nel caso di completamenti specificare l'effettiva utilità dello intervento e che lo stesso condurrà alla realizzazione di un'opera completa e funzionale    
   
   
   

B)  Descrizione dell'intervento
     n   Opere  n   Altre iniziative 

Tipologia dell'intervento: (descrivere sinteticamente le preesistenze - stato e peculiarità dell'immobile e/o dei luoghi)
a)  nuova realizzazione    
   
b)  completamento    
   
c)  recupero/ristrutturazione    
   
d)  ampliamento    
   

Inquadramento territoriale dell'intervento:
—  zona/e di parco    
—  provincia/e    
—  comune/i    
Elementi dimensionali dell'opera (volumi, superfici, tracciati, lunghezza, etc.)    
   
   
   
   

Qualora trattasi di interventi su immobili indicare se sono:
—  da acquisire       
—  nella disponibilità (indicare se in uso o di proprietà):    
   
Indicazioni generali sui contenuti progettuali    
   
   
   
   
Dichiarazione di compatibilità dell'intervento con la disciplina delle attività esercitabili vigente:    
   
Esistenza di eventuali vincoli:    
   
Previsione sulla destinazione d'uso dell'opera:    
   
   
Se l'intervento risulta inserito in un'opera o in un servizio più generale, descrizione sintetica dello stesso nel suo complesso e nella sua generale funzionalità:    
   
   
   
   
   
Obiettivi da conseguire e benefici attesi    
   
   

C)  Stato progettazione (soltanto per le opere)
Progetto preliminare    
Progetto di massima    
Progetto esecutivo redatto da    
Approvato in linea tecnica il ………………… da    

D)  Fasi tecnico-amministrative (soltanto per le opere)
—  Approvazioni, autorizzazioni, visti, N.O.:
ottenuti    
da ottenere    
—  Intese, accordi, convenzioni, etc.    
   

E)  Stato delle procedure (altre iniziative)
Programmi, studi, piani, convenzioni, etc.    
   
Pareri ottenuti    
   
Pareri da ottenere    
   
Regolamenti adottati con estremi di adozione    
   
Elenco destinatari dei contributi con misura finanziaria da corrispondere    
   
Ove i destinatari delle previsioni siano privati fornire informazioni circa i criteri per accedere ai benefici previsti:    
   
   
   
   
  Il direttore Il presidente 
           

(98.10.468)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 dicembre 1997.
Approvazione del programma di intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco delle Madonie.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa alla "Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Visti gli artt. 27 e 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente…" che, in particolare, all'art. 5, comma II, modifica l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11, con il quale è stato emanato "lo schema di programma d'intervento" di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 8600 del 29 ottobre 1997, con la quale l'Ente Parco delle Madonie ha trasmesso il programma d'intervento ex art. 27 e successive modifiche ed integrazioni, anno 1997/99, con relativi allegati, adottato dal consiglio del Parco con deliberazione n. 31/96 del 21 ottobre 1997;
Vista la successiva nota n. 9601 del 26 novembre 1997, con la quale l'Ente Parco delle Madonie, in riscontro alle note n. 25296 del 4 novembre 1997 e n. 26584 del 21 novembre 1997, ha trasmesso un documento programmatico integrativo, in sostituzione degli elaborati in precedenza inviati, approvato con deliberazione di comitato esecutivo n. 243 del 24 novembre 1997;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 23 dicembre 1997, nella quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71;
Ritenuto di dovere approvare il programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco delle Madonie;
Vista, altresì, la disponibilità, di L. 3.390 milioni stanziata sul cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 per le finalità di cui al capitolo medesimo;
Considerato che la suddetta somma va ripartita (vedi allegato A) tenuto conto dei criteri stabiliti con il decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte di conti il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11;
Ritenuto, pertanto, alla luce di detti criteri di potere programmare, a valere sul cap. 86103 per l'esercizio in corso, i seguenti interventi a favore dell'Ente Parco delle Madonie:
—  restauro e recupero opificio Paraturi - Scillato - L. 592.000.000;
—  ristrutturazione Mannari-Caltavuturo - L. 1.498.000.000.

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, il programma d'intervento triennale 1997/99, di cui alla delibera del consiglio del Parco delle Madonie n. 31 del 21 ottobre 1997, integrata con la delibera di C.E. n. 243 del 24 novembre 1997, costituito dai relativi allegati a quest'ultima, tutti facenti parte del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'esercizio in corso sono programmate, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, a fronte di parte della disponibilità del cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana, così come in premessa illustrato, i seguenti interventi (vedi allegato A):
—  restauro e recupero opificio Paraturi - Scillato - L. 592.000.000;
—  ristrutturazione Mannari-Caltavuturo - L. 1.498.000.000.

Art. 3

Alla concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi di cui al superiore art. 2 si provvederà a carico di parte dello stanziamento disponibile sul cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana - Rubrica protezione parchi e riserve - esercizio finanziario 1997, con successivi provvedimenti.

Art. 4

Le opere e/o interventi previsti nel presente programma dovranno essere realizzate nel rispetto ed in conformità alle norme della disciplina delle attività esercitabili in vigore nel Parco.

Art. 5

Il presente decreto con l'allegato A che ne fa parte integrante, unitamente all'allegata documentazione, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, ai sensi del punto 8) dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 9.
Allegato A
ENTI PARCO REGIONALI

PROGRAMMI D'INTERVENTO TRIENNIO 1997/99

APPROVAZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/88
RIPARTIZIONE - CAP. 86103

Sul cap. 86103 del bilancio della Regione - Rubrica protezione parchi e riserve - risulta stanziata la somma di L. 3.390 milioni per le finalità previste dall'art. 24 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai programmi d'intervento degli Enti Parco.
Contestualmente all'approvazione dei programmi d'intervento adottati dagli Enti Parco Madonie e Nebrodi per il 1997/99, (riguardo ai quali il C.R.P.P.N. ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 1997) si rende necessario procedere alla ripartizione della suddetta disponibilità e alla relativa programmazione delle opere e/o interventi che detti programmi pongono a carico delle risorse in questione.
Con la presente, pertanto, preso atto della disponibilità di L. 3.390 milioni offerta dal cap. 86103 (fax bilancio n. 69748 del 19 dicembre 1997), visto l'ordine di priorità generale assegnato alle opere e/o interventi nei relativi documenti di programmazione, considerate le iniziative (ordinate secondo il rispettivo medesimo ordine di priorità generale) per le quali si richiede la copertura finanziaria a valere sui fondi A.R.T.A., ritenuto di ripartire lo stanziamento disponibile tra i suddetti Enti Parco, considerati i criteri prefissati con decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla C.C. il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11, considerato altresì, che l'intervento "Progetto per l'acquisizione e manutenzione albergo S. Croce in agro di Floresta" dell'Ente Parco Nebrodi sebbene prioritario non può essere programmato finanziariamente, alla luce del parere reso dal C.R.P.P.N., secondo cui vanno esclusi dall'ammissibilità a contributo per l'esercizio in corso i progetti di acquisizioni al di fuori dell'area di Parco, si dà luogo alla suddivisione che di seguito verrà illustrata.
Disponibilità 1997 = L. 3.390 milioni;
—  progetti esecutivi prioritari dichiarati = n. 1 per L. 592 milioni;
—  elenco destinatari contributi = nessuno.
Pertanto, accordando preferenza di ripartizione al progetto esecutivo prioritario (che secondo la relativa scheda di cui allegatoC risulta dotato di tutte le autorizzazioni), la rimanente somma di L. 2.798 milioni viene suddivisa tra i 2 Enti Parco.
Inoltre, si decurta di L. 108 milioni rispetto all'importo complessivo l'intervento programmato al sottoelencato punto 2) relativo al Parco delle Madonie, per motivi connessi all'esiguità delle somme disponibili e al considerevole ammontare dell'importo progettuale (1.606 milioni).
Ne discende pertanto:
Madonie
1)  restauro e recupero opificio Paraturi Scillato  L. 592.000.000 
2)  ristrutturazione Mannari - Catavuturo  » 1.498.000.000 

Nebrodi
1)  acquisizione e recupero casa Cantoniera ANAS di P.no Cicogna - Cesarò  L. 985.000.000 
2)  sistemazione itinerario attrezzato contrada S.Elia - agro di Cesarò  » 315.000.000 
  Totale complessivo L. 3.390.000.000 

(98.10.517)
Torna al Sommariohome




DECRETO 30 dicembre 1997.
Approvazione del programma di intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dei Nebrodi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa alla "Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Visti gli artt. 27 e 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente «Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente...» che, in particolare, all'art. 5, comma II, modifica l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11, con il quale è stato emanato lo schema di programma d'intervento di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 3617 del 22 settembre 1997, con la quale l'Ente Parco dei Nebrodi ha trasmesso il programma d'intervento ex art. 27 della legge regionale n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, adottato dal consiglio del Parco con deliberazione n. 6 del 19 settembre 1997 per il 1997/99;
Vista la relazione integrativa n. prot. 3864 del 7 ottobre 1997 prodotta dall'Ente Parco dei Nebrodi in riscontro alla nota n. 21586 dell'1 ottobre 1997;
Vista la nota del gruppo XI prot. n. 26540 del 21 novembre 1997, con la quale è stato comunicato che con decisione assessoriale n. 25008 del 31 ottobre 1997 è stato reso il riscontro di legittimità di cui all'art. 10 della legge regionale n. 71/95 sulla sopracitata deliberazione;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 23 dicembre 1997, nella quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71;
Ritenuto di dovere approvare il programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dei Nebrodi;
Vista, altresì, la disponibilità, di L. 3.390 milioni offerta per l'esercizio 1997 dal cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana per le finalità di cui al capitolo medesimo;
Ritenuto di ripartire tra gli Enti parco la suddetta disponibilità (vedi allegato A), sulla base dei criteri stabiliti con il decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11;
Ritenuto, pertanto, alla luce di detti criteri di potere programmare, a valere sul cap. 86103 per l'esercizio in corso, i seguenti interventi a favore dell'Ente Parco dei Nebrodi:
—  acquisizione e recupero casa cantoniera ANAS di piano Cicogna - L. 985.000.000;
—  sistemazione itinerario attrezzato contrada E. Elia - L. 315.000.000;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, il programma d'intervento triennale 1997/99, di cui alla delibera del consiglio del Parco dei Nebrodi n. 6 del 19 settembre 1997 munita degli estremi di legittimità ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 71/95, costituito dai relativi allegati, tutti facenti parte del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'esercizio in corso sono programmate a fronte di parte della disponibilità del cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana, così come in premessa illustrato, i seguenti interventi (vedi allegato A):
—  acquisizione e recupero casa cantoniera ANAS di piano Cicogna - L. 985.000.000;
—  sistemazione itinerario attrezzato contrada E. Elia - L. 315.000.000.

Art. 3

Alla concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi di cui al superiore art. 2 si provvederà a carico di parte dello stanziamento disponibile sul cap. 86103 del bilancio della Regione siciliana - Rubrica protezione parchi e riserve - esercizio finanziario 1997, con successivi provvedimenti.

Art. 4

Le opere e/o interventi previsti nel presente programma dovranno essere realizzate nel rispetto ed in conformità alle norme della disciplina delle attività esercitabili in vigore nel Parco.

Art. 5

Il presente decreto con l'allegato A che ne fa parte integrante unitamente all'allegata documentazione sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, ai sensi del punto 8) dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 8.
(Vedi allegato al decreto 30 dicembre 1997 relativo al programma di intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco delle Madonie).
(98.10.516)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione del progetto del comune di Sperlinga per la realizzazione di lavori stradali.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la delibera consiliare n. 35 del 30 maggio 1997 del comune di Sperlinga, vistata dal CO.RE.CO. di Enna, prot. n. 3705, decisione n. 3744 del 14 luglio 1997, con la quale si approva il progetto per i lavori di completamento della strada turistica e panoramica per lo sviluppo delle zone interne e collinari delle contrade Cirino-Mazza Farina e per l'accesso al castello comunale di Sperlinga;
Visto il nulla osta a condizioni espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, prot. n. 912/II del 25 maggio 1991;
Visto il nulla osta a condizione espresso dal gruppo IX della D.R.T.A., ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, prot. n. 266 del 3 giugno 1996;
Visti gli atti ed elaborati tecnici qui di seguito elencati:
—  allegato  n. 11  -  relazioni; 
—  allegato  n. 12  -  relazione geologica; 
—  allegato  n. 13  -  disegni di progetto: 

tav.  n.    1  -  planimetria - scala 1:1.000;
tav.  n.    2  -  planimetria esecutiva - scala 1:1.000;
tav.  n.    3  -  profilo longitudinale - scala 1:1.000/200;
tav.  n.    4  -  sezioni accesso al castello - scala 1:100;
—  allegato  n. 14  -  particolari costruttivi: 

tav.  n.    5  -  sezioni tipo-tombini-cunette rivestimento muri - scale varie;
tav.  n.    6  -  rivestimento muri sottoscarpa tra sezioni 6-10 in dx - scale varie;
tav.  n.    7  -  rivestimento muri sottoscarpa tra sezioni 19-25 in dx e sx - scale varie;
tav.  n.    8  -  rivestimento muri sottoscarpa tra sezioni 33-35 e sezioni 47-49 in sx - scale varie;
tav.  n.    9  -  rivestimento muri controripa tra sezioni 10-15 e sezioni 0-5 in sx e sezioni 0-5 in dx - scale varie;
tav.  n.  10  -  rivestimento muri controripa tra sezioni 27-32 in dx e sezioni 42-44 in sx - scale varie;
tav.  n.  11  -  rivestimento muri controripa tra sezioni 43-48 in sx - scale varie;
tav.  n.  12  -  rivestimento muri controripa tra sezioni 48-51 in sx - scale varie;
tav.  n.  13  -  particolari innesti con SS. 120;
—  allegato  n. 15  -  sistemazione a verde: 

tav.  n.  14  -  planimetria sistemazione a verde - scala 1:1.000;
tav.  n.  15  -  particolari sistemazione a verde;
—  allegato  n. 16  -  elenco prezzi; 
—  allegato  n. 17  -  analisi prezzi; 
—  allegato  n. 18  -  capitolato speciale di appalto; 
—  allegato  n. 19  -  calcoli statici; 
—  allegato  n. 10  -  calcolo dei volumi accesso al castello; 
—  allegato  n. 11  -  computo metrico estimativo; 
—  allegato  n. 12  -  relazione di stima e piano partic. di esproprio; 
—  allegato  n. 13  -  planimetria piano partic. di esproprio - scala 1:2.000; 
—  allegato  n. 14  -  dichiarazione art. 6, legge regionale n. 21/85; 
—  allegato  n. 15  -  schema parcella art. 7, legge regionale n. 21/85; 

—  delibera consiliare n. 35 del 30 maggio 1997;
—  nulla osta Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, prot. n. 912/II del 25 maggio 1991 e prot. n. 1762/II dell'8 luglio 1992;
—  nulla osta art. 30, legge regionale n. 10/93 espresso dal gruppo IX della D.R.T.A., prot. n. 266 del 3 giugno 1996;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 508 del 17 luglio 1997, che così recita
«...Omissis...
Premesso:
—  Da un sopralluogo effettuato nel luglio 1989 nel comune di Sperlinga da una commissione del Consiglio regionale dell'urbanistica pro-tempore per l'esame del P.R.G., veniva segnalata all'A.R.T.A. l'avanzato stato di costruzione di una strada, definita "strada turistica e panoramica per lo sviluppo delle zone interne e collinari Cirino-Mazza-Farina per l'accesso al castello comunale di Sperlinga", non autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81 e non conforme alle previsioni del P.R.G. adottato (deliberazione commissariale di adozione n. 75 del 21 dicembre 1983).
A seguito di ciò l'A.R.T.A. con nota prot. n. 47251 del 27 settembre 1989, indirizzata per conoscenza al pretore di Nicosia, invitava il comune di Nicosia a sospendere i lavori, richiedendo nel contempo l'invio del progetto dell'opera stradale per l'esame di competenza regionale.
—  Il comune di Sperlinga ottemperando all'invito di sospensione dei lavori da parte dell'A.R.T.A. trasmetteva nel gennaio 1990 il progetto dell'opera stradale "con proposte adeguative ed integrative".
—  Nel luglio 1990 l'A.R.T.A. (prot. n. 4557 del 13 luglio 1990) restituiva il progetto al comune di Sperlinga non autorizzato, rilevando, in conformità al parere del C.R.U. n. 133 del 18 aprile 1990, che il progetto non poteva essere preso in esame mancando l'atto deliberativo del consiglio comunale.
—  Frattanto il P.R.G. adottato dal comune di Sperlinga, in conformità al parere del C.R.U. n. 1579 del 5 luglio 1989, veniva restituito al comune per la rielaborazione.
—  Su istanza sindacale del comune di Sperlinga, prot. n. 2065 del 25 marzo 1996, è stato trasmesso all'A.R.T.A. il progetto dei lavori di completamento della strada in argomento per l'autorizzazione assessoriale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, insieme alla deliberazione consiliare n. 47 del 27 marzo 1991 avente come contenuto:
–  la convalida dell'approvazione del progetto di costruzione della strada e dell'accesso al castello;
–  l'approvazione del progetto stesso, ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge regionale n. 65/81 in variante al P.R.G. con inserimento del tracciato nel nuovo P.R.G. in fase di rielaborazione totale.
—  Successivamente il comune di Sperlinga faceva pervenire la deliberazione consiliare n. 35 del 30 maggio 1997 di approvazione del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81.
—  Con nota prot. n. 266 del 3 giugno 1996 indirizzata al gruppo XXIX/DRU, il gruppo IX dell'A.R.T.A. ha rilasciato preliminare parere di compatibilità ambientale sul progetto di completamento in argomento facendo presente che il nulla osta di impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 poteva essere concesso con prescrizioni, a positiva conclusione dell'iter urbanistico.
—  I lavori relativi al tracciato stradale sono in gran parte realizzati ed infatti il progetto all'esame riguarda il completamento dell'opera e non il progetto generale.
—  In particolare il progetto all'esame riguarda:
–  l'inserimento di una stradella di accesso pedonale al castello;
–  la realizzazione di tre piazzali di fruizione turistica;
–  un parcheggio;
–  opere di definizione e di completamento (pavimentazione, opere d'arte varie, rivestimenti murari);
–  opere di sistemazione a verde.
—  Sul progetto principale dei lavori di costruzione della strada turistica e panoramica la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ha emesso un primo nulla osta a condizioni con prot. n. 912/II del 25 maggio 1991.
—  Successivamente sul progetto di variante la predetta Soprintendenza ha dettato alcune indicazioni operative con nota prot. n. 1762 dell'8 luglio 1992 osservando che "il ponte nella sua configurazione finale e reale" si inserisce nel sistema paesaggistico non alterandone i caratteri peculiari.
Considerato
—  che il progetto in argomento si propone come intervento funzionale di completamento per l'utilizzazione della strada in oggetto già strutturalmente realizzata e per il migliore inserimento nel contesto paesaggistico della zona gravitante attorno al castello;
—  che pur sussistendo un interesse pubblico al completamento dell'opera non si condivide tuttavia la previsione delle tre piazzole, cosiddette di fruizione turistica, poste lungo l'accesso pedonale al castello, poiché risultano localizzate nella fascia di interferenza paesaggistica del castello, che va opportunamente preservata da interventi di trasformazione territoriale; raccomandandosi invece ogni azione di valorizzazione e recupero del centro storico di Sperlinga ai fini della migliore fruizione turistica del castello;
—  che occorre prescrivere che la stradella di accesso pedonale al castello, così come il piazzale di arrivo, tenuto conto dell'eccezionale contesto paesaggistico, siano realizzate aderenti al terreno (in modo da limitare i movimenti di terra) nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; per lo stesso motivo si prescrive limitare la sezione viaria dell'accesso pedonale a non più di 3 metri;
Ciò premesso e considerato, esprime parere che il progetto relativo alla strada turistica e panoramica in oggetto specificata sia meritevole di autorizzazione alle condizioni di cui ai superiori considerata oltre a quelle dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dal gruppo IX dell'A.R.T.A., ritenuto l'interesse pubblico al completamento dell'opera.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, il progetto di cui in premessa alle condizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 508 del 17 luglio 1997.

Art. 2

E' concesso, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con le condizioni poste dal gruppo IX della D.R.T.A. riportate nel voto del C.R.U. sopra citato, il nulla osta sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente provvedimento gli atti ed elaborati in premessa indicati.

Art. 4

Il comune di Sperlinga resa onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Sperlinga per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.10.476)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Sommatino.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n.1;
Visto il decreto n. 163 del 7 ottobre 1975, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Sommatino;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sommatino n. 44 del 30 maggio 1995, con la quale viene approvato il progetto generale ed il progetto esecutivo 1° stralcio per la realizzazione di una scuola materna, in variante al P.R.G., resa esecutiva dal CO.RE.CO. sezione centrale, nella seduta del 13 luglio 1995, prot. n. 9760/9334;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata le regolarità degli stessi;
Visto che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni, né osservazioni come risulta da attestazione a firma del segretario comunale di Sommatino;
Vista la nota sindacale del 9 dicembre 1997 sull'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici sull'area inerente la variante di che trattasi;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9563 del 18 luglio 1996, con la quale è stato richiesto al comune di Sommatino, con riferimento alla circolare assessoriale n. 2/95 D.R.U. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 16 dicembre 1995, di integrare quanto trasmesso riguardante la delibera di localizzazione dell'opera pubblica e la successiva approvazione in linea tecnica;
Visto l'atto deliberativo di giunta municipale n. 174 del 4 giugno 1997, avente per oggetto "lavori per la realizzazione di n. 6 sezioni di scuola materna in località Miracoli - Approvazione progetto generale e progetto esecutivo - primo stralcio - adeguamento legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10";
Visto il parere n. 13 del 16 dicembre 1997, reso dal gruppo 31° della Direzione generale dell'urbanistica che in parte si trascrive:
«…Omissis…
Considerato:
—  che sul progetto in questione risultano acquisiti i pareri di legge;
— che per lo stesso sono state effettuate le pubblicazioni di legge;
—  che non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini;
—  che a seguito di sopralluogo è stata riscontrata la corrispondenza cartografica dei luoghi con quanto rappresentato in progetto;
— che in sede di sopralluogo, il progettista ing. Giuseppe Dell'Utri ha prodotto in duplice copia attestazione datata 9 dicembre 1997 inerente l'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici sull'area in questione;
—  che la realizzazione della scuola materna interessa un'area ricadente nell'ex zona destinata per la realizzazione di edifici pubblici per l'istruzione superiore dell'obbligo, diventata zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli del vigente P.R.G.;
—  che risulta completato l'iter amministrativo relativo alla procedura di variante allo strumento urbanistico generale, ex art. 1, comma 5°, legge n. 1/78.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, esprime parere favorevole sull'approvazione della variante ai sensi del 5° comma, art. 1, della legge n. 1/78, recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78 relativa ai lavori per la realizzazione di n. 6 sezioni di scuola materna in località Miracoli - Approvazione progetto generale e progetto esecutivo, 1° stralcio - Adeguamento legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, in quanto lo stesso è da ritenere compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Sommatino.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è approvata ai fini urbanistici la variante al P.R.G. del comune di Sommatino per la realizzazione di n. 6 sezioni di scuola materna in località Miracoli - Approvazione progetto generale e progetto esecutivo, 1° stralcio - Adeguamento legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
—  tav.   1 - relazione tecnica illustrativa; 
—  tav.   1bis - relazione tecnica illustrativa - adeguamento legge regionale 12 gennaio 1993; 
—  tav.   2 - stralcio P.R.G. - catastale; 
—  tav.   3 - piano quotato 1:200; 
—  tav.   4 - planimetria della sistemazione esterna - 1:200; 
—  tav.   5 - dati tecnici; 
—  tav.   6 - pianta piano terra - 1:100; 
—  tav.   7 - pianta copertura - 1:100; 
—  tav.   8 - prospetti - 1:100; 
—  tav.   9 - sezioni - 1:100; 
—  tav.  10 - planimetria con impianti esterni - 1:200; 
—  tav.  11 - schema impianto elettrico; 
—  tav.  12 - schema impianto idrico; 
—  tav.  13 - schema impianto riscaldamento; 
—  tav.  14 - dimensionamento delle strutture in c.a.; 
—  tav.  15 - piante del cemento armato - 1:100; 
—  tav.  16 - armature - 1:50; 
—  tav.  17 - particolari costruttivi; 
—  tav.  18 - relazione geologica; 
—  tav.  19 - computo metrico estimativo; 
—  tav.  20 - analisi dei prezzi; 
—  tav.  21 - capitolato; 
—  tav.  22 - elenco prezzi; 
—  tav. 23  - espropriazioni; 
—  tav. 24  - elaborati richiesti dalla legge n. 21/85; 
—  tav.  25/A - arredamento capitolato; 
—  tav.  25/B - elenco prezzi arredamento; 
—  tav.  25/C - computo metrico estimativo arredamento; 
—  tav.  26 - eliminazione barriere architettoniche; 

— delibera C.C. n. 44 del 30 maggio 1995;
—  delibera G.M. n. 174/97 del 4 giugno 1997;
—  parere n. 13 del 16 dicembre 1997 del gruppo 31° della D.R.U.

Art. 3

Il comune di Sommatino resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Sommatino per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.10.474)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 1 del comune di Mazara del Vallo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n.1;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, con il quale è stato approvato il P.U.C. n. 1 di cui fa parte il territorio del comune di Mazara del Vallo;
Vista la nota del sindaco del comune di Mazara del Vallo n. 25270 del 7 luglio 1997, relativa alla richiesta di approvazione di una variante al P.U.C. per lavori di completamento della rete idrica nella zona Tonnarella-Trasmazzaro, 2° stralcio, ai sensi della legge n. 1/78;
Vista la deliberazione della commissione straordinaria n. 2218 del 15 dicembre 1993, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 4 gennaio 1994, con decisione n. 261, prot. n. 26456 dell'8 gennaio 1994, con la quale si approva il progetto per i lavori di completamento della rete idrica nella zona Tonnarella-Trasmazzaro, 2° stralcio;
Vista la deliberazione della giunta municipale n. 1202/GM del 7 novembre 1995, vistata dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 28 novembre 1995 con decisione n. 20238, prot. n. 19158 dell'1 dicembre 1995, con la quale si approva il progetto tecnico esecutivo dei lavori su menzionati ed indizione pubblico incontro;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 201 del 23 dicembre 1996, vistata dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 4 febbraio 1997 con decisione n. 2700, prot. n. 2104 dell'8 febbraio 1997, con la quale si approva il progetto generale esecutivo dei lavori per la costruzione della rete idrica e relativo approvvigionamento nella zona Tonnarella-Trasmazzaro, 2° stralcio, in variante al P.U.C. n. 1;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni, né osservazioni, come risulta da certificazione a firma del segretario generale datata 3 luglio 1997;
Visto il parere favorevole espresso dal Genio civile di Trapani prot. n. 17947 del 15 ottobre 1990;
Vista la certificazione del sindaco sulla insussistenza di vincoli nell'area interessata dalla nuova previsione urbanistica;
Visto il voto n. 582 del 28 gennaio 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
—  Considerato che il progetto prevede la variazione di destinazione urbanistica di un'area di circa 9.000 mq. da verde agricolo E1 ad area destinata ad attrezzature di pubblica utilità (acquedotto comunale);
—  Considerato che le opere da realizzare sono n. 4 vasche seminterrate di accumulo dell'acqua della capienza di circa 1.000 mc. ciascuna, l'alloggio del custode, di un locale autorimessa con annesso un piccolo deposito e la cabina del gruppo elettrogeno, oltre alla recinzione di tutta l'area ed il relativo impianto d'illuminazione esterno;
— Considerato che l'intervento è compatibile sia dal punto di vista urbanistico che da quello paesaggistico-ambientale;
Per tutto quanto sopra detto, è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78.»;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 582 del 28 gennaio 1998, in premessa riportato, è approvata la variante al piano urbanistico comprensoriale n. 1 del comune di Mazara del Vallo per la realizzazione dei lavori di completamento della rete idrica nella zona Tonnarella-Trasmazzaro, 2° stralcio.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto i seguenti atti ed elaborati:
—  parere Genio civile prot. n. 17947 del 15 ottobre 1990;
—  delibera commissariale n. 2218/G.M. del 15 dicembre 1993;
—  delibera G.M. n. 1202/G.M. del 7 novembre 1995;
—  delibera C.C. n. 201 del 23 dicembre 1996;
—  stralcio P.U.C. n. 1 contenente lo stato attuale e la nuova previsione urbanistica scala 1:10.000;
—  progetto lavori costituito da 35 elaborati.

Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mazara del Vallo per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.10.472)

   

DECRETO 27 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo ricadente nel comune di Palermo, località via Nave - Riserva reale.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota del comune di Palermo prot. n. 187 del 26 gennaio 1998, con la quale è stato trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, un programma costruttivo in località via Nave - Riserva reale - soc. cooperative Sara, House, Acquario 2000, Living;
Visto il D.P.R.S. n. 110 del 28 giugno 1962, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Palermo;
Vista la deliberazione commissariale n. 245 del 10 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopra menzionato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che l'area interessata al programma costruttivo, estesa mq. 29.378 compresa tra la via Chinnici e via Nave, è destinata a verde agricolo nel P.R.G. vigente;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 13 marzo 1997, di adozione della variante generale del P.R.G. del comune di Palermo, con la quale la suddetta area interessata all'intervento viene destinata da verde agricolo a zona omogenea C;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota n. 10297/29990 del 2 luglio 1997;
Vista la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali prot. n. 25768 del 26 novembre 1997;
Visto il parere favorevole n. 5 del 18 febbraio 1998 reso dal gruppo XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 che così recita:
«…Omissis…
Come si evince dalla deliberazione commissariale, le cooperative sono tutte destinatarie di finanziamenti regionali per complessivi 139 alloggi.
L'area interessata dal programma costruttivo, estesa mq. 24.535 e compresa tra via Nave e via Chinnici, è così destinata:
— Nel P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 110 del 28 giugno 1962 a verde agricolo;
—  Nella variante al P.R.G. approvata con D.A. n. 598 del 5 luglio 1996 a verde agricolo;
—  Nella variante generale adottata con deliberazione C.C. n. 45 del 13 marzo 1997 a zona omogenea C.
Le reti tecnologiche sono allocate lungo la via Chinnici.
Gli accessi all'area sono stati previsti da via Nave e via Chinnici.
Sull'area in questione non insistono edifici preesistenti, pertanto, la superficie da impegnare risulta pari a mq. 24.535, in quanto non risultano disponibili all'esproprio mq. 4.843 poiché vincolati a parcheggio dall'I.A.C.P. di Palermo.
Il programma costruttivo prevede la realizzazione dei seguenti edifici:
— di tipo D: con superficie coperta pari a mq. 433, altezza mt. 22, volume mc. 9.526;
—  di tipo F: superficie coperta mq. 402, altezza mt. 13, volume mc. 5.226;
— di tipo F: superficie coperta mq. 402, altezza mt. 19, volume mc. 15.276;
— di tipo F: superficie coperta mq. 290, altezza mt. 3, volume mc. 870;
— di tipo G: superficie coperta mq. 1.610, altezza mt. 16, volume mc. 25.070.
Il volume complessivo di progetto risulta pari a mc. 55,968. Nelle zone C della variante generale al P.R.G. adottata con delibera C.C. n. 45 del 13 marzo 1997 è ammessa una densità territoriale media pari a 1,5 mc./mq. compresa entro i limiti minimo di 0,20 mc./mq. e massimo di 2,5 mc./mq. da stabilire di volta in volta sulla base delle caratteristiche della zona.
La densità edilizia territoriale di progetto è pari a 2,29 mc./mq., quindi entro il limite massimo consentito. Gli abitanti insediabili sono in numero di 550. Le aree per urbanizzazione da prevedere ammontano a mq. 3.850 (n. 550x7). Le superfici effettivamente da cedere sono estese mq. 3.917 e quindi in misura superiore.
Sul programma costruttivo si è espresso l'ufficio del Genio civile di Palermo con parere favorevole prot. n. 10297/29990 del 2 luglio 1997.
Ritenuto assentibile il programma costruttivo in esame in quanto è inserito nel più ampio contesto delle previsioni generali dello strumento urbanistico adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 13 marzo 1997 e l'intorno è costituito da una zona urbanizzata fornita dai servizi a rete oltre che di sufficienti previsioni di servizi urbani, si esprime parere favorevole.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere per le valutazioni in esso contenute;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera commissariale n. 245 del 10 dicembre 1997, ricadente nel territorio comunale del comune di Palermo località via Nave - Riserva reale.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
—  nota del comune di Palermo di prot. n. 187 del 26 gennaio 1998;
— delibera commissariale n. 245 del 10 dicembre 1997;
—  convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71;
—  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 10297/29990 del 2 luglio 1997;
—  richiesta del parere alla Soprintendenza prot. n. 25768 del 26 novembre 1997;
—  tav. n. 1 - relazione tecnica generale;
—  tav.  n.  2  -  stralcio della mappa catastale - del rilievo aerofotogrammetrico dello strumento urbanistico;
—  tav.  n.  3  -  planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso;
—  tav.  n.  4  -  tipologie edilizie, dati metrici;
—  tav.  n.  5  -  planimetria generale, profili, sezioni;
—  tav.  n.  6  -  stralcio della mappa catastale, del rilievo erofotogrammetrico e particella di esproprio;
—  tav.  n.  8  -  progetto di massima dei servizi a rete idrica, fognante, elettrica e gas.

Art. 3

Il progetto architettonico deve essere trasmesso alla Soprintendenza per il prescritto parere di competenza.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 5

Gli adempimenti relativi alle procedure espropriative devono essere effettuati entro il termine di anni due dall'approvazione.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palermo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.10.512)
Torna al Sommariohome




DECRETO 27 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo ricadente nel comune di Palermo, località via Roccazzo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota del comune di Palermo prot. n. 188 del 26 gennaio 1998, con la quale è stato trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, un programma costruttivo in località via Roccazzo - Impresa costruzioni Edilpa S.p.A.;
Visto il D.P.R.S. n. 110 del 28 giugno 1962, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Palermo;
Vista la deliberazione commissariale n. 244 del 10 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopra menzionato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che l'area interessata dal programma costruttivo, estesa mq. 18.038 ubicata in via Roccazzo, è destinata a verde agricolo nel P.R.G. vigente;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 13 marzo 1997, di adozione della variante generale del P.R.G. del comune di Palermo, con la quale la suddetta area interessata all'intervento viene destinata da verde agricolo a zona omogenea C;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota n. 26217 del 14 gennaio 1998;
Vista la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali prot. n. 25768 del 26 novembre 1997;
Visto il parere favorevole n. 4 del 18 febbraio 1998, reso dal gruppo XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 che così recita:
«…Omissis…
Come si evince dalla deliberazione commissariale, l'impresa Edilpa è destinataria di finanziamenti regionali per complessivi 100 alloggi.
L'area interessata dal programma costruttivo, estesa mq. 18.038, ubicata in via Roccazzo, è così destinata:
— Nel P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 110 del 28 giugno 1962 a verde agricolo;
—  Nella variante al P.R.G. approvata con decreto n. 598 del 5 luglio 1996 a verde agricolo;
—  Nella variante generale adottata con deliberazione C.C. n. 45 del 13 marzo 1997 a zona omogenea C.
Le reti tecnologiche sono allocate lungo la via Roccazzo.
Gli accessi all'area sono stati previsti da via Roccazzo
Sull'area in questione non insistono edifici preesistenti, pertanto, la superficie da impegnare risulta pari a mq. 18.038.
Il programma costruttivo prevede la realizzazione di 10 edifici con eguale superficie coperta, altezza e volume, così distinti:
Superficie coperta pari a mq. 2.763,50; altezza mt. 16, volume mc. 42.608, indice di fabbricabilità fondiaria 3,24 mc./mq.
Il volume complessivo di progetto risulta pari a mc. 42.608.
Nelle zone C della variante generale al P.R.G. adottata con delibera C.C. n. 45 del 13 marzo 1997 è ammessa una densità territoriale media pari a 1,5 mc./mq. compresa entro i limiti minimo di 0,20 mc./mq. e massimo di 2,5 mc./mq. da stabilire di volta in volta sulla base delle caratteristiche della zona.
La densità edilizia territoriale di progetto è pari a 2,36 mc./mq., quindi entro il limite massimo consentito. Gli abitanti insediabili sono in numero di 426. Le aree per urbanizzazione da prevedere ammontano a mq. 2.982 (n. 426x7). Le superfici effettivamente da cedere sono estese mq. 2.992 e quindi in misura superiore.
Sul programma costruttivo si è espresso l'ufficio del Genio civile di Palermo con parere favorevole prot. n. 26217 del 14 gennaio 1998.
Ritenuto assentibile il programma costruttivo in esame in quanto è inserito nel più ampio contesto delle previsioni generali dello strumento urbanistico adottati con deliberazione consiliare n. 45 del 13 marzo 1997 e l'intorno è costituito da una zona urbanizzata fornita di servizi a rete oltre che di sufficienti previsioni di servizi urbani, si esprime parere favorevole.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere per le valutazioni in esso contenute;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera commissariale n. 244 del 10 dicembre 1997, ricadente nel territorio comunale del comune di Palermo, località via Roccazzo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
—  nota del comune di Palermo di prot. n. 188 del 26 gennaio 1998;
— delibera commissariale n. 244 del 10 dicembre 1997;
—  convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71;
—  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 26217 del 2 luglio 1997;
—  tav.  n.  1 - relazione tecnica generale;
—  tav.  n.  2  -  stralcio della mappa catastale - del rilievo aerofotogrammetrico dello strumento urbanistico;
—  tav.  n.  3  -  planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso;
—  tav.  n.  4  -  tipologie edilizie, dati metrici;
—  tav.  n.  5  -  planimetria generale, profili, sezioni;
—  tav.  n.  6  -  stralcio della mappa catastale, del rilievo aerofotogrammetrico e particella di esproprio;
—  tav.  n.  8  -  progetto di massima dei servizi a rete idrica, fognante, elettrica e gas.

Art. 3

Il progetto architettonico deve essere trasmesso alla Soprintendenza per il prescritto parere di competenza.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 5

Gli adempimenti relativi alle procedure espropriative devono essere effettuati entro il termine di anni due dall'approvazione.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palermo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.10.513)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 5 marzo 1998.
Annullamento parziale del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Alì Terme.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3673/U del 10 aprile 1997, con cui si invitava il comune a controdedurre con delibera consiliare entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/91, alle illegittimità rilevate e riportate nella predetta nota, sospendendo nel contempo, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 28/91, l'efficacia dello strumento urbanistico del comune di Alì Terme;
Vista la delibera n. 24 del 26 giugno 1997, con cui il consiglio comunale di Alì Terme ha controdedotto al rilievo sui vizi di legittimità del P.R.G. di cui alla nota assessoriale prot. n. 3673/U del 10 aprile 1997;
Vista la delibera n. 40 del 10 settembre 1997, con cui il consiglio comunale di Alì Terme proponeva deduzioni integrative relative ai rilievi sui vizi di legittimità del P.R.G. di cui alla nota assessoriale n. 3673 del 10 aprile 1997;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 569 del 3 dicembre 1997, che di seguito si trascrive:
«…Omissis…
Premesso:
Nella seduta del 27 settembre 1995 il C.R.U. aveva espresso il parere che il P.R.G., P.E. e R.E. adottati dal comune di Alì Terme con deliberazione consiliare n. 101 del 23 dicembre 1993 dovessero essere restituiti per la rielaborazione totale.
A seguito di ciò l'A.R.T.A., con nota prot. n. 13637 del 18 dicembre 1995, facendo proprio il voto C.R.U. n. 240 datato 11 ottobre 1995 (data di lettura voto), comunicava al comune di Alì Terme la determinazione di rielaborazione totale del piano da effettuarsi entro i termini prescritti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Tale provvedimento era stato preceduto dal fonogramma assessoriale prot. n. 10859 del 5 ottobre 1995 con cui veniva comunicato il parere reso dal C.R.U. nella seduta del 27 settembre 1995.
Il comune di Alì Terme, ritenendo invece che il P.R.G. era divenuto efficace ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 per decorrenza del termine di 540 giorni assegnato all'A.R.T.A., proponeva ricorso innanzi al T.A.R. di Catania per l'annullamento, previa sospensiva, delle suindicate comunicazioni assessoriali.
Il T.A.R. di Catania, con ordinanza n. 6868 del 3 luglio 1996, accoglieva la domanda di sospensione del fonogramma assessoriale del 5 ottobre 1995 nel presupposto che tale provvedimento fosse stato assunto senza il preventivo parere del C.R.U. il cui voto risulta datato 11 ottobre 1995.
Lo stesso organo giudiziario, con altra ordinanza n. 1727 del 3 luglio 1996, accoglieva la domanda di sospensione della nota assessoriale n. 13637 del 18 dicembre 1995 in quanto adottata dopo la scadenza del termine prescritto di 540 giorni.
Con provvedimento prot. n. 3673 del 10 aprile 1997 l'A.R.T.A., pur prendendo atto delle suindicate ordinanze del T.A.R., contestava, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 28/91, vizi di legittimità sulla "regolarità dell'iter di formazione ed adozione del P.R.G." oltre che su "alcune previsioni di piano che risultano illegittime, in quanto in contrasto con precise normative urbanistiche".
In particolare, veniva dall'A.R.T.A. contestato quanto segue:
1)  mancata verifica di compatibilità delle previsioni di piano con lo studio agricolo-forestale, così come prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
2)  mancata indicazione nelle tavole di piano delle fasce di rispetto forestali di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
3)  mancata acquisizione del parere del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74, sulle modifiche della zonizzazione introdotte dal consiglio comunale;
4)  inclusione di alcune aree classificate "C5", nell'ambito delle fasce forestali per le quali vige il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
5)  mancata verifica per le zone "B", in generale, della sussistenza dei requisiti urbanistici prescritti dall'art. 2 del D.M. n. 1444/68;
6)  insussistenza, in particolare per le zone B2 e B3 del lungomare, dei sopra citati requisiti urbanistici di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/68;
7)  ubicazione di attrezzature e servizi nell'ambito della fascia di rispetto di 150 mt. dalla battigia, in contrasto con l'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Con deliberazione consiliare n. 24 del 26 giugno 1997, il comune di Alì Terme provvedeva a formulare proprie controdeduzioni alla prefata nota A.R.T.A. in conformità alla relazione tecnica redatta per conto del comune dall'ing. E. Puleo, libero professionista iscritto all'ordine degli ingegneri di Palermo con il n. 4246.
In particolare, vengono proposte le seguenti controdeduzioni ai rilievi formulati dall'A.R.T.A.:
— Rilievo n. 3
Si sostiene la non necessità della preventiva acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile nel caso di modifiche introdotte nel P.R.G. "che, nella normale e codificata prassi di formazione dei P.R.G., possano darsi successivamente alla emissione di tale parere".
A sostegno di tale assunto si evidenzia:
a) le modifiche che i consigli comunali possono apportare al P.R.G. in sede di adozione, come previsto dall'art. 3 del disciplinare tipo;
b)  le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni ed opposizioni;
c)  le modifiche che possono essere apportate al P.R.G. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 dell'A.R.T.A.;
d)  la necessità di adottare il piano entro il 31 dicembre 1993, senza quindi ulteriori rinvii, pena lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9/93 (l'adozione è avvenuta infatti nella seduta del 23 dicembre 1993).
— Rilievo n. 1
Si sostiene che la verifica di compatibilità delle previsioni di piano con lo studio agricolo forestale sia di competenza assessoriale in quanto l'art. 3 della legge regionale n. 15/91 "pone un obbligo di compatibilità senza specificare momento e soggetto che abbia l'onere di tale verifica".
Pertanto, la verifica del "rispetto delle prescrizioni di legge compete all'Assessorato che, come recita l'art. 4 della legge regionale n. 71/78 può apportare al piano – ovviamente previa verifica di compatibilità ad opera dello stesso Assessorato – le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge".
—  Rilievi nn. 2 - 4
Si concorda con i rilievi assessoriali.
—  Rilievi nn. 5 - 6 - 7
Si tende a dimostrare l'infondatezza dei rilievi dell'A.R.T.A. poiché dalle analisi relative allo stato di fatto e sulla consistenza edilizia e i caratteri delle preesistenze prodotte in allegato al P.R.G. è provato il requisito di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 per la zona B.
Tuttavia da una verifica di dettaglio effettuata su 5 aree aventi superfici fondiarie libere sarebbe emerso che solo 2 hanno l'indice di copertura richiesto per legge ai fini della classificazione a zona B.
Insussistenza della violazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 perché le attrezzature e i servizi entro la fascia dei 150 metri dalla battigia sarebbero a servizio delle zone A e B ed inoltre buona parte di essi riguarderebbero opere ed impianti destinati al contempo alla diretta fruizione del mare.
Con successiva deliberazione consiliare n. 40 del 10 settembre 1997 il comune di Alì Terme ha proposto deduzioni integrative nei riguardi dei rilievi sui vizi di legittimità del piano.
In particolare, con riferimento ai singoli rilievi, si espone sinteticamente quanto segue:
— Rilievo n. 3
Si tende a dimostrare che tutte le modifiche introdotte non sono incompatibili con le condizioni geomorfologiche visualizzando le modifiche introdotte nel progetto di P.R.G. su una planimetria ingrandita della "Carta della suscettività alla urbanizzazione" allegata allo studio geologico.
—  Rilievo n. 2
Si tende a dimostrare che la mancata indicazione nelle tavole del P.R.G. delle fasce di rispetto forestali non costituisce un vizio di legittimità in quanto prevalendo la statuizione di legge sul segno grafico, non sussisterebbe nessun obbligo di tale indicazione.
—  Rilievo n. 4
Si tende a dimostrare la legittimità della previsione di alcune aree di espansione C5 pur ricadendo nell'ambito delle fasce forestali per le quali vige il vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, richiamando il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Secondo il comune il concetto di prevalenza delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 sugli strumenti urbanistici generali indicherebbe la legittimità della coesistenza di due o più destinazioni sulla medesima parte del territorio.
La "prevalenza" non comporterebbe la nullità o la illegittimità della previsione.
Sono, inoltre, sollevate problematiche inerenti al carattere vincolante degli studi agricolo-forestali, al concetto di bosco, all'ambito di operatività del professionista incaricato del progetto urbanistico, alle possibilità di deroghe concesse con l'art. 10 della legge regionale n. 16/96.
—  Rilievo n. 5
Si afferma che nessuna normativa impone la presentazione tra gli elaborati del P.R.G. di uno specifico elaborato di verifica di tutte e singole le zone B.
—  Rilievo n. 6
Si tende a dimostrare la legittimità delle previsioni relative alle zone B richiamandosi al concetto di zona territoriale omogenea.
Inoltre viene proposta una verifica dei parametri urbanistici delle zone B comprendenti le sottozone B2 e B3.
E' fornita una interpretazione progettuale in ordine alla distinzione di classificazione tra le sottozone adiacenti B1 e B3.
— Rilievo n. 7
Si tende a dimostrare l'insussistenza della violazione di legge per le attrezzature facenti parte delle zone B in possesso dei requisiti.
Altre attrezzature ricadrebbero in zone B aventi "ad occhio" i requisiti di legge. Per quanto riguarda il verde attrezzato ubicato sul terrapieno tra via Marina e la spiaggia nei pressi del torrente Fiumedinisi sarebbe "evidente" il carattere di diretta fruizione del mare.
Con esposto anonimo datato 9 settembre 1997 indirizzato ad organi giudiziari, politici istituzionali regionali, alle Avvocature dell'Isola e ad associazioni ambientaliste, acquisito e protocollato nell'A.R.T.A. ed inviato per l'esame di questo Consiglio, vengono denunciate presunte irregolarità nel rilascio di concessioni edilizie in zona B3 sul lungomare in violazione della legge regionale n. 78/76 e della legge regionale n. 15/91.
Rilevato:
—  Con la legge regionale n. 28/91 sono state dettate precipue disposizioni ai fini dell'annullamento da parte dell'A.R.T.A. di strumenti urbanistici soggetti ad approvazione regionale, ma divenuti definitivamente efficaci per decorso dei termini;
—  I provvedimenti repressivi dell'A.R.T.A., recita l'art. 5 della predetta legge devono essere "motivati soltanto con riferimento ai vizi di legittimità", del che si evince che l'annullamento non può evidentemente basarsi su vizi di merito;
—  Questo Consiglio ebbe ad esprimere il parere per la rielaborazione totale del P.R.G. del comune di Alì Terme nella seduta del 27 settembre 1995 e non nella seduta dell'11 ottobre 1995, di lettura voto, come può evincersi dai verbali agli atti della segreteria del C.R.U.
Pertanto, la comunicazione dell'A.R.T.A. con fonogramma del 5 ottobre 1995 appare perfettamente legittima essendo intervenuta successivamente al pronunziamento del Consiglio.
Tale dato di fatto va ovviamente segnalato alla difesa dell'Amministrazione ai fini di farlo valere nella trattazione di merito della controversia.
Considerato:
– I rilievi di legittimità formulati dall'A.R.T.A. sulla base del voto del C.R.U. n. 240/95 attengono alle procedure di adozione ed alla violazione di norme di legge.
—  Rilievo n. 1
Lo studio agricolo-forestale costituisce un supporto tecnico ai fini del rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 71/78, che hanno come obiettivo la salvaguardia ecologica ed idrogeologica del territorio e delle risorse agricole produttive spesso sacrificate da invasivi e ingiustificati processi di urbanizzazione e cementificazione del territorio.
E infatti la disposizione di cui all'art. 3, comma 11 della legge regionale n. 15/91 espressamente prevede che "le previsioni dei piani regolatori generali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'art. 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio".
La mancata predisposizione del predetto studio o la mancata verifica di compatibilità delle previsioni del piano regolatore generale con lo studio agricolo-forestale, costituendo una evidente violazione del precetto legislativo, mina in radice il procedimento di formazione del piano regolatore generale.
Ora la mancata verifica di compatibilità delle previsioni di piano con lo studio agricolo forestale, che il comune di Alì Terme era tenuto ad effettuare preventivamente, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge regionale n. 15/91, sarebbe provata dalla circostanza che la previsione di una zona "C5" (destinata a residenze turistico-stagionali) è interessata dalla fascia di inedificabilità boschiva. Sotto altro aspetto ciò sarebbe provato dalla sintomatica mancata assunzione tra gli atti del P.R.G. adottato dello studio agricolo-forestale, diversamente da quanto operato per lo studio geologico, che invece è parte integrante del piano predetto.
— Rilievo n. 2
Benché il rilievo di per sè non costituisce motivo di illegittimità, lo stesso refluisce nel rilievo n. 1.
Per altro la coeva consegna al comune nel settembre del 1992 dello studio agricolo-forestale da una parte e del progetto di P.R.G. dall'altra, dimostrerebbe che quest'ultimo sarebbe stato redatto necessariamente senza tenere conto delle risultanze del primo.
— Rilievo n. 3
Tutti i comuni inclusi nell'elenco delle località sismiche, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, devono richiedere il parere dell'ufficio del Genio civile competente sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
La norma è all'evidenza intesa alla prevenzione dal rischio sismico evitando che le previsioni urbanistiche comunali si realizzino in condizioni di incompatibilità geomorfologica.
Molto opportunamente il parere dell'ufficio del Genio civile va reso prima dell'adozione dello strumento urbanistico, in quanto si tratta di verifica preventiva che ha lo scopo, evidentemente, di orientare i comuni ricadenti in zone dichiarate sismiche, verso scelte di pianificazione compatibili con la sicurezza degli insediamenti.
Non appare, pertanto, legittima un'inversione procedimentale, in quanto non sarebbero così verificate quelle condizioni di sicurezza che uno strumento urbanistico deve per legge possedere previamente all'adozione.
Allo stesso modo, ove il comune in sede di adozione introduca notevoli e sostanziali modifiche al P.R.G. – tali sono da considerare quelle introdotte dal comune di Alì Terme con la delibera consiliare di adozione n. 101 del 23 dicembre 1993 e costituite da n. 55 modifiche grafiche e n. 68 modifiche a punti della relazione tecnica, al testo delle norme di attuazione e del regolamento edilizio, riguardanti il dimensionamento del P.R.G. che viene incrementato del 30%, la viabilità di progetto, la localizzazione ed il dimensionamento di spazi e attrezzature pubbliche, la localizzazione, il dimensionamento e la modifica di zone di insediamento – non v'è dubbio che il progetto di piano modificato debba essere sottoposto ad un nuovo parere da parte dell'ufficio del Genio civile, ai fini della verifica della compatibilità delle nuove previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Vero è che il parere del C.R.U., sostituendo ogni altro parere di amministrazione attiva e consultiva in materia urbanistica, sostituisce anche il parere dell'ufficio del Genio civile; ma è anche vero che l'emissione, necessariamente postuma all'adozione del piano, del parere del C.R.U. non consentirebbe la verifica preliminare all'adozione del P.R.G. della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, come espressamente prescritto dall'art. 13 della legge n. 64/74, il quale, si ripete, demanda all'ufficio del Genio civile, organo tecnico istituzionalmente competente, la verifica delle previsioni urbanistiche, ai fini della sicurezza sismica degli insediamenti.
—  Rilievo n. 4
Lo stesso è la diretta conseguenza del rilievo n. 1.
L'inclusione di aree classificate zone "C5" turistico-residenziali nell'ambito delle fasce di rispetto forestali di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, costituisce una violazione di legge e pertanto è stata correttamente contestata dall'A.R.T.A.
Non sembra avere pregio il richiamo alla prevalenza delle disposizioni di legge sulle previsioni degli strumenti urbanistici – di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/91 – poiché scopo principale della pianificazione urbanistica comunale è il coordinamento tra le esigenze di un razionale assetto insediativo e la salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale nonché il rispetto dei vincoli di legge.
La rappresentazione unitaria e coordinata del sistema di vincoli gravanti sul territorio, lungi dal costituire un atto formale, è elemento di valore di uno strumento urbanistico perché concorre a definire le corrette destinazioni urbanistiche del territorio e la certezza del diritto nei confronti dei privati.
Diversamente operando gli strumenti urbanistici avrebbero una sorta di operatività condizionata, soggetta a continue verifiche interpretative da parte degli uffici preposti alla gestione del territorio, che potrebbe dar luogo a fenomeni di illegalità urbanistica ed edilizia eludendo i vincoli territoriali imposti per legge.
—  Rilievo n. 5
La mancanza negli elaborati del P.R.G. di verifiche tecniche tendenti ad accertare i requisiti urbanistici prescritti dall'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, per le zone "B" certamente non costituisce di per sè motivo di illegittimità, essendo per lo più tale mancanza ascrivibile a motivi di semplificazione delle relazioni di progetto se non proprio a carenza di analisi di progetto.
Tuttavia, l'osservazione formulata dal C.R.U., fatta propria dall'A.R.T.A., aveva valore prodromico allo scopo di evidenziare che la presenza di alcune aree libere classificate come zone "B" esigeva una specifica analisi dei rispettivi contesti urbanistico-territoriali, al fine di dimostrare i requisiti prescritti dall'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Analisi evidentemente tanto più necessaria se si tiene conto che aree libere classificate come zone B del P.R.G. in argomento, concettualmente antitetiche alla zona territoriale omogenea "B" di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate), ricadevano ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nell'ambito della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia ed entro la profondità di 500 metri dalla battigia per la quale è prescritto, altresì, un indice ridotto di densità territoriale massimo di 0,75 mc./mq.; indice inferiore alla densità territoriale di 1,5 mc./mq. indicata dall'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, come pre requisito ai fini della classificazione come zona territoriale omogenea "B".
— Rilievo n. 6
L'insussistenza dei requisiti di zona "B" di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 per le zone B2 del P.R.G. in argomento, si evince chiaramente, atteso che le aree interessate, così come sono state enucleate e perimetrate nell'elaborato planimetrico di P.R.G., sono prive di edificazione.
Non appare sotto altro aspetto sostenibile la tesi che si tratta di aree ricadenti in "zona urbana consolidata", secondo la definizione data dal progettista nella tavola n. 4 dello "stato di fatto e i vincoli" in quanto la perimetrazione di queste zone comprende ambiti territoriali privi di edificazione che costituiscono, semmai, l'immediata espansione dell'abitato alla stregua, ad esempio, delle aree correttamente classificate "C3" residenziali di nuovo impianto limitrofe alle zone "B2".
Del resto il precedente strumento urbanistico costituito dal programma di fabbricazione approvato con decreto assessoriale n. 151 del 22 maggio 1978 aveva destinato tale aree "B2" ad attrezzature pubbliche (non attuate), a fasce di rispetto autostradale, a verde agricolo ed in minima parte a zona d'espansione (non attuata), il che contraddice con il preteso loro carattere di "zona urbana consolidata".
Mentre riguardo alle aree classificate zona "B3" di completamento sul lungomare, anch'esse prive di edificazione, il predetto programma di fabbricazione aveva conferito una appropriata destinazione quale fascia di inedificabilità ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, da destinare evidentemente ad opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare.
Anche sotto questo aspetto non si reputa legittima la classificazione di queste aree, rilevata la loro genetica inedificabilità, quali zone "B" territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968.
— Rilievo n. 7
L'ubicazione di attrezzature e servizi nell'ambito della fascia di 150 metri dalla battigia, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, non è ammessa tranne che per gli impianti e le opere destinate alla diretta fruizione del mare.
E' ammessa la deroga ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la quale tuttavia dovrebbe intervenire prima della previsione urbanistica.
Fanno eccezione le zone A e B per le quali non si applicano i divieti previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Le attrezzature e gli spazi pubblici previsti dal P.R.G. in argomento non sono stati enucleati nell'ambito di ciascuna zona territoriale omogenea, come espressamente richiesto dall'art. 4 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444; per cui per alcune attrezzature previste dal P.R.G. non è possibile effettuare una distinzione tra attrezzature attinenti alle zone "A" e "B" e attrezzature attinenti ad altre zone o di interesse generale.
Sicuramente incompatibili con le prescrizioni di legge sono da considerare gli spazi di verde pubblico attrezzato localizzati nel demanio marittimo tra la strada lungomare, la strada statale 114 e la battigia poiché non sono opere o impianti destinati alla diretta fruizione del mare e non ricadono all'interno delle zone A e B.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato si esprime parere che il piano regolatore generale adottato dal comune di Alì Terme con deliberazione consiliare n. 101 del 23 dicembre 1993 sia parzialmente da annullare relativamente:
a) a tutte le modifiche introdotte con l'atto deliberativo di adozione del P.R.G. non sottoposte previamente al parere dell'ufficio del Genio civile, riguardanti nuove previsioni edificatorie, nuove previsioni di spazi ed attrezzature e nuova viabilità;
b)  alle aree classificate C5 ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto forestali ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
c)  alle zone "B2" e "B3";
d) agli spazi di verde attrezzato ricadenti tra la strada lungomare, la strada statale 114 e la battigia.
Sussiste infatti nella fattispecie, oltre alle contestate illegittimità, anche l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento.
Le raggiunte conclusioni ovviamente non confliggono con le valutazioni e conclusioni espresse nel voto n. 240 dell'11 ottobre 1995 tenuto conto che nel procedimento di annullamento, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 28/91, i vizi che assumono rilievo sono esclusivamente quelli di legittimità; mentre le valutazioni espresse con il predetto voto avevano attinenza anche con il merito nell'ambito di un esame globale tecnico-amministrativo di uno strumento urbanistico.»;
Vista l'istanza prodotta dalla ditta avv. Giovanni Monforte trasmessa dall'ufficio di gabinetto di questo Assessorato con nota prot. n. 119 del 26 gennaio 1998;
Ritenuto che le questioni poste in detta istanza risultano già esaminate e determinate dal Consiglio regionale dell'urbanistica al punto C) del voto sopra riportato;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 569 del 3 dicembre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' parzialmente annullato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 569 del 3 dicembre 1997, il P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Alì Terme adottato con deliberazione consiliare n. 101 del 23 dicembre 1993.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti:
— delibera consiliare n. 24 del 26 giugno 1997;
—  delibera consiliare n. 40 del 10 settembre 1997;
— voto C.R.U. n. 569 del 3 dicembre 1997.

Art. 3

L'istanza presentata dall'avv. Giovanni Monforte non viene accolta per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 4

Il comune di Alì Terme resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.10.542)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 21 gennaio 1998.
Nuove modalità di erogazione del contributo per la riduzione del prezzo delle tariffe per i servizi di collegamento aereo tra Palermo e Trapani con le isole di Lampedusa e Pantelleria.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 4 dicembre 1978, n. 63;
Visto l'art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85;
Visto il decreto n. 404 del 14 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995, reg. n. 1, fg. n. 14;
Considerata l'importanza fondamentale che riveste il trasporto aereo per la particolare posizione geografica delle isole di Lampedusa e Pantelleria;
Considerato che, a norma dell'art. 12, paragrafo 2, lettera a) del trattato C.E. e dell'art. 61, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo C.E.E. agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale se viene garantito che gli unici beneficiari siano i residenti o categorie specifiche di passeggeri;
Considerato che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi ad enti e/o società, esercenti servizi aerei di linea, al fine di consentire l'abbattimento del 50% sul costo della tariffa ordinaria del biglietto sulle tratte che collegano Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria;
Considerato che tali enti e/o società devono essere titolari di licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell'aviazione civile – per effettuare, a titolo oneroso, collegamenti aerei di linea per il trasporto di passeggeri e merci sulle tratte sopra indicate;
Ritenuto necessario modificare le modalità di erogazione del contributo indicate nel richiamato decreto n. 404 del 14 agosto 1995 che, pertanto, deve ritenersi annullato, tenuto conto dei regolamenti e delle direttive della C.E. anche alla luce delle limitate risorse finanziarie limitandone i benefici solo ai cittadini residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria ovvero che svolgono attività di lavoro stabili nelle stesse;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 404 del 14 agosto 1995 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

Al fine di consentire la riduzione, pari al 50% del prezzo della tariffa ordinaria prevista per i servizi di collegamento aereo fra Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria ai cittadini residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria ovvero che svolgono attività di lavoro stabile nelle stesse, sono concessi contributi ad enti e/o società, titolari di licenza di esercizio rilasciato dal competente Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell'aviazione civile – che effettuano, a titolo oneroso, collegamenti di linea per il trasporto passeggeri sulle citate tratte.

Art. 3

Sono approvate le procedure relative all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge regionale n. 63 del 4 dicembre 1978, contenute nel documento allegato al presente decreto e di cui rappresenta parte integrante.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 18.
Allegati
Procedure intese a regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in favore di enti e/o società che espletano servizi di collegamento aereo di linea sulle tratte che collegano Palermo e Trapani con Lampedusa e Pantelleria ed applicano agli utenti residenti ovvero che svolgano attività di lavoro stabile nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, a titolo di agevolazioni tariffarie – nella misura del 50% – ai sensi della legge regionale n. 63/78.
Gli enti e/o società esercenti servizi aerei di linea, che intendono avvalersi dei contributi previsti dalla legge regionale n. 63/78 al fine di applicare speciali tariffe ridotte per i collegamenti da Palermo e Trapani per Lampedusa e Pantelleria ai cittadini residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria ovvero che svolgano attività di lavoro stabile nelle stesse, devono trasmettere annualmente a quest'ufficio la seguente documentazione:
1)  istanza (allegato 1);
2)  licenza di esercizio;
3)  programma dei servizi (periodo, orari, frequenze);
4)  tariffe;
5)  elenco dei velivoli impiegati con l'indicazione dell'anno di costruzione e dell'ultima verifica dell'E.N.A.C.
Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo verrà erogato a condizione che la riduzione tariffaria, di cui alla legge regionale n. 63/78, avvenga mediante emissione di titoli di viaggio già scontati. Pertanto, il vettore dovrà trasmettere mensilmente:
1)  i tagliandi di volo dei residenti e/o degli aventi diritto con su esposta la tariffa applicata e la somma pagata dall'utente al netto di ulteriori agevolazioni che il vettore intenda praticare (buoni sconto, etc.), la data del volo, il timbro con la seguente dicitura: «Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. La tariffa esposta sul presente biglietto è scontata del 50% ai sensi della legge regionale n. 63/78, relativamente ai collegamenti Palermo/Trapani-Lampedusa/Pantelleria» e con allegata la documentazione di cui al successivo punto 3).
Il contributo sarà corrisposto esclusivamente tenendo conto della cifra effettivamente pagata dall'utente;
2)  il manifesto dei partenti rilasciato dagli enti gestori degli aeroporti interessati da cui si evidenzi la tratta, il numero del volo, l'ora e la data;
3)  modulo sottoscritto dall'utente recante i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo, il recapito telefonico, il numero del documento personale di riconoscimento e/o di certificato rilasciato dal comune di appartenenza comprovante il proprio stato di residenza ovvero lo svolgimento di lavoro stabile sull'isola (allegato 2).
Sarà cura del vettore verificare la reale corrispondenza dei dati trascritti dall'utente, nell'apposito modulo, con il documento di identificazione o con il certificato presentato dallo stesso.
L'Assessorato erogherà il contributo, di cui alla legge regionale n. 63/78, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria prevista in bilancio e tenendo conto, in presenza di più richieste, della data di presentazione all'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato. Le documentazioni incomplete verranno retrocesse alla data dell'ultimo documento presentato a completamento della stessa.

Allegato 1
FAC-SIMILE

(Da riprodurre in duplice copia di cui una in carta legale)

All'Assessorato regionale dei trasporti
Gruppo 5/TR
PALERMO
Il sottoscritto    
nato a   il ……………………………………… 
rappresentante legale dell'azienda    
con sede in    
via    
c.a.p.   partita IVA …………………………………………… 

esercente servizi aerei di linea, chiede di essere ammesso a fruire dei contributi di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 63 per l'anno 199……
Si allegano:
1)  licenza di esercizio;
2)  programma dei servizi (periodo, orari, frequenze);
3)  tariffe;
4)  elenco dei velivoli impiegati con l'indicazione dell'anno di costruzione e dell'ultima verifica dell'E.N.A.C.
  Luogo e data 
   

Firma del legale rappresentante

   

(autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26

della legge 4 gennaio 1968, n. 15)


Allegato 2
FAC-SIMILE DI MODULO

(Da compilare a cura dell'utente, ai sensi del punto 3

del D.A. …………………………… del …………………………………………)

Cognome e nome   
residente in    
via   n. …………… 
c.a.p. n.   tel. ……………………………………… 
carta di identità n.   rilasciata a …………………………………… 
il   certificato del comune 
di   n. ………………………… 
del   attestante lo stato di residenza o lo 
svolgimento di lavoro stabile dell'isola di    
  Data 
   

Firma del passeggero

(o di chi ne ha la responsabilità)

   

(98.10.486)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome




DECRETO 9 febbraio 1998.
Revoca alla società STAT s.r.l. in liquidazione, con sede in S. Teresa Riva, della concessione di autolinee.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista l'assessoriale n. 986/2TR/78N del 5 maggio 1997, con la quale si è preso atto di quanto forma oggetto del fax della società STAT s.r.l. del 17 aprile 1997 e, senza entrare nel merito delle valutazioni aziendali che hanno, sul piano civilistico, determinato l'intendimento di porre la società in liquidazione e, conseguentemente, di rinunziare alle concessioni di cui è titolare la STAT s.r.l., è stata invitata a formalizzare gli atti necessari ai fini concessionali;
Vista la nota in data 5 giugno 1997, con la quale la società STAT s.r.l. in liquidazione comunica, tra l'altro, che «con effetto dall'8 giugno 1997 non effettuerà provvisoriamente alcun servizio pubblico di trasporto di persone su strada per tutte le ragioni già notificate con la nostra missiva ed ivi ribadita»;
Vista l'assessoriale n. 1796/2TR/78N del 29 luglio 1997, con la quale è stato comunicato alla STAT s.r.l. di S. Teresa Riva, in liquidazione, la presa d'atto della determinazione unilaterale aziendale di sospendere provvisoriamente i servizi in concessione e, contestualmente, ritenuta l'improcrastinabile esigenza di assicurare gli indispensabili collegamenti di emergenza, la stessa è stata invitata, onde evitare effetti dannosi nella sfera giuridica dell'azienda, a fare conoscere la propria disponibilità ad effettuare almeno i servizi di emergenza di collegamento indispensabili tra i comuni interessati con il capoluogo di Messina e tra i comuni stessi, significando che, in carenza, l'Assessorato si sarebbe visto costretto ad affidare i predetti servizi di emergenza, in via eccezionale e temporanea, e comunque sino alla auspicabile integrale ripresa dell'attività concessionale dell'azienda stessa, ad altra impresa finitima corrente nella zona;
Visto il fax in data 1 agosto 1997, con il quale il liquidatore della predetta società STAT s.r.l. comunica: «con riferimento al vostro fax del 29 luglio 1997 u.s. prot. n. 1796/78N, devo confermarvi che, in mancanza dell'erogazione dei contributi richiesti di cui alla legge regionale n. 32/96, saremo costretti a mantenere lo stato di sospensione provvisoria»;
Vista l'assessoriale n. 1844/2TR/78N del 5 agosto 1997, con la quale, sulla base degli atti predetti intervenuti, sono stati invitati i rappresentanti delle aziende concessionarie finitime correnti nella zona, nella fattispecie, l'Azienda siciliana trasporti di Palermo e la SAIS Viaggi S.p.A. di Enna, al fine di acquisire i termini della rispettiva disponibilità in merito all'affidamento, nel pubblico interesse, dei servizi di emergenza ed alla connessa utilizzazione, sul piano occupazionale e nello spirito dell'art. 26 dell'allegato "A" al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, del personale già in servizio presso la predetta società STAT s.r.l. in liquidazione alla data dell'8 giugno 1997;
Visto il verbale prot. n. 1847/2TR/78N dell'8 agosto 1997, dalle cui risultanze si evidenzia che, fra le due predette aziende finitime correnti nella zona, l'Azienda siciliana trasporti offre la propria disponibilità per l'espletamento dei servizi dell'intero complesso di autolinee STAT e maggiori garanzie per la salvaguardia, temporanea e precaria, del posto di lavoro dei dipendenti, rispetto alla dichiarazione di disponibilità resa dalla SAIS Viaggi S.p.A.;
Visto il decreto n. 306/2TR dell'11 agosto 1997, con il quale «è stato affidato all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, l'espletamento dei servizi dell'intero complesso aziendale della società STAT s.r.l. in liquidazione, con sede in S. Teresa Riva, in via eccezionale e temporanea, sino al 31 dicembre 1997, sempreché, nel frattempo, non intervenga l'integrale ripresa dell'attività concessionale della STAT s.r.l., e, in carenza, l'Azienda siciliana trasporti è facultata a proseguire l'esercizio dei servizi stessi per un ulteriore periodo di mesi due (28 febbraio 1998);
Visto il decreto n. 361/2TR del 3 settembre 1997, con il quale è stato sostituito l'art. 3 del decreto n. 306/2TR dell'11 agosto 1997;
Vista la nota raccomandata prot. n. 224/2TR/78N del 28 gennaio 1998, ricevuta dalla società STAT s.r.l. in liquidazione in data 30 gennaio 1998, con la quale «questo Assessorato, dovendo, nel pubblico interesse, porre in essere entro il 28 febbraio 1998, data ultima di scadenza del periodo di esercizio temporaneo ed eccezionale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità dei servizi pubblici di linea in concessione e, contestualmente, per quanto possibile, la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti, ha invitato la società STAT, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di ricezione della suddetta raccomandata n. 224/2TR, a fare conoscere se intenda riprendere l'esercizio dell'intera attività gestionale-linee e personale», avvertendo che, «in carenza questa amministrazione si vedrà costretta ad attivare le procedure di affidamento ex art. 35, legge 28 settembre 1939, n. 1822, non essendo più procrastinabile, nel pubblico interesse e per i risvolti di carattere occupazionale, la soluzione definitiva da dare al problema di cui trattasi;
Preso atto che, entro il termine perentorio assegnato, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della società STAT s.r.l. in liquidazione, circa la ripresa dell'intera attività gestionale;
Preso atto, altresì, del contenuto della nota n. 296/IV del 15 gennaio 1998 della Direzione compartimentale MCTC di Palermo, assunta al prot. il 23 gennaio 1998, con la quale la direzione medesima non accoglie, ai sensi della vigente normativa, la richiesta della società STAT s.r.l. in liquidazione in data 3 dicembre 1997, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad alienare n. 11 autobus facenti parte dell'autoparco aziendale;
Considerato che, nonostante i lunghi margini di tempo accordati alla società STAT s.r.l. in liquidazione, la stessa non ha ripreso l'attività gestionale, ma, di contro, ha continuato a porre in essere azioni (messa in liquidazione dell'azienda, licenziamento del personale, richiesta di alienazione degli automezzi) che, nei fatti, configurano la rinuncia all'attività concessionale;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla revoca delle concessioni di cui la s.r.l. STAT in liquidazione è titolare, in quanto dall'insieme delle azioni e dei comportamenti assunti dalla stessa si configura chiaramente la fattispecie della rinuncia all'attività concessionale, anche se non formalizzata, come richiesto dall'amministrazione, con istanza rituale;
Ritenuto che le autolinee oggetto della revoca rivestono carattere di pubblica utilità e che, pertanto, al fine di garantirne la continuità, si provvederà ai sensi dell'art. 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, si revocano alla STAT s.r.l. in liquidazione, con sede in S. Teresa Riva, le seguenti concessioni di autolinee:
—  Roccafiorita-S. Teresa Riva-Messina;
—  Casalvecchio-S. Teresa Riva stazione FS-Messina con dir. S. Teresa Riva-Baracca;
—  Antillo-S. Teresa Riva-A18-Messina;
—  Misserio-S. Teresa Riva-S.V. A18 Roccalumera-Messina;
—  Roccafiorita-Limina-Letojanni-Taormina;
—  Roccalumera-S. Teresa Riva;
—  Antillo - Mozzuli - Mitta - Fondarechi - Casalvecchio - Savoca - S. Teresa - S. Alessio - Capo Taormina-Taormina;
—  Casalvecchio - Savoca - S. Teresa - S. Alessio -Taormina;
—  S. Teresa Riva-Milazzo;
—  Rina-S. Teresa Riva-Furci Siculo-Roccalumera-Alì Terme (scol.).
Tutte le istanze presentate dalla s.r.l. STAT in corso di istruttoria e non definite sono archiviate.

Art. 2

La Direzione compartimentale MCTC di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  STRANO 

(98.10.492)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 24 maggio - 7 giugno 1998 - Elezione dei presidenti e dei consigli delle Province regionali, di sindaci e consigli comunali e di consigli circoscrizionali - Indizione dei comizi elettorali.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 8 del 16 marzo 1998 è stata indetta per domenica 24 maggio 1998 l'elezione:
a) dei presidenti e dei consigli delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,Siracusa e Trapani;
b) dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni:
—  provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata,Canicattì, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina;
— provincia di Caltanissetta: Bompensiere,Delia, Gela, Milena, Montedoro, Niscemi, Riesi, Serradifalco, Sutera;
—  provincia diCatania: Aci Sant'Antonio, Acireale, Calatabiano,Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Giarre, Grammichele, Gravina diCatania, Maletto, Militello Val di Catania, Palagonia, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande;
—  provincia di Enna: Agira, Assoro, Calascibetta,Catenanuova, Cerami, Enna, GaglianoCastelferrato, Troina;
—  provincia di Messina: Alì; Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi,Capo d'Orlando, Capri Leone, Casalvecchio Siculo,Castel diLucio, Castell'Umberto,Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Lipari, Messina, Militello Rosmarino, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Pagliara, Pettineo, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Teodoro,Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torrenova, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina;
—  provincia di Palermo:Alimena, Aliminusa, Bisacquino, Borgetto,Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Contessa Entellina, GeraciSiculo, Giuliana, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Roccamena, Roccapalumba, Sciara, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Villabate,Villafrati;
— provincia di Ragusa: Acate,Comiso, Ispica, Ragusa, Scicli;
—  provincia di Siracusa: Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Francofonte, Palazzolo Acreide,Siracusa;
—  provincia di Trapani: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo,Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita;
c) dei consigli comunali dei seguenti comuni:
—  provincia di Palermo:Sclafani Bagni;
—  provincia di Trapani: Mazara delVallo;
d) dei consigli circoscrizionali dei seguenti comuni:
—  provincia diEnna: Villarosa (Villapriolo);
—  provincia di Messina: Lipari (Vulcano, Panarea,Stromboli e Filicudi-Alicudi), Messina;
—  provincia di Palermo: Misilmeri (Portella di Mare);
—  provincia di Ragusa: Ragusa;
—  provincia diSiracusa: Augusta,Siracusa;
—  provincia di Trapani: Marsala.
Per domenica 7 giugno 1998 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei sindaci individuati nelle lettere a) e b) di cui sopra.
(98.13.656)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni a titolari di farmacie per il reperimento di nuovi locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
Con decreto n. 24704 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, la dott.ssa Borsellino Rita, nata a Palermo il 2 giugno 1945, titolare dell'omonima farmacia sita in via Carlo Rao n. 14, sede farmaceutica urbana n. 3 del comune di Palermo, a reperire nella zona Ernesto Basile di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.539)


Con decreto n. 24705 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Bosco Rosario, nato a Palermo il 18 marzo 1936, titolare dell'omonima farmacia sita in piazza S. Domenico n. 5, sede farmaceutica urbana n. 38 del comune di Palermo, a reperire nella zona Autonomia Siciliana di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.538)


Con decreto n. 24706 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, la dott.ssa Cerasola Cerasola M. L., nata a Palermo il 13 aprile 1952, titolare dell'omonima farmacia sita in via P. di Scordia n. 129, sede farmaceutica urbana n. 67 del comune di Palermo, a reperire nella zona Don Orione di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.537)

Con decreto n. 24707 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, la dott.ssa Civiletti Vincenza, nata a Palermo l'8 gennaio 1946, titolare dell'omonima farmacia sita in via Cagliari n. 9, sede farmaceutica urbana n. 31 del comune di Palermo, a reperire nella zona piazza Busacca di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.536)


Con decreto n. 24708 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Cuccia Antonino, nato a Palermo l'1 aprile 1960, titolare dell'omonima farmacia sita in via Roma n. 459, sede farmaceutica urbana n. 43 del comune di Palermo, a reperire nella zona Marinella (Tommaso Natale) di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.535)


Con decreto n. 24709 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, la dott.ssa Di Giorgio Giuseppa, nata a Giuliana il 28 agosto 1933, titolare dell'omonima farmacia sita in via Bottai
n. 60, sede farmaceutica urbana n. 34 del comune di Palermo, a reperire nella zona San Lorenzo di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.534)


Con decreto n. 24710 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Pantò Alfredo, nato a Palermo il 15 maggio 1948, titolare dell'omonima farmacia sita in piazza Olivella n. 16, sede farmaceutica urbana n. 48 del comune di Palermo, a reperire nella zona Palagonia di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.533)


Con decreto n. 24711 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Pensabene Aurelio, nato a Palermo il 19 maggio 1913, titolare dell'omonima farmacia sita in piazza Bologni n. 25, sede farmaceutica urbana n. 22 del comune di Palermo, a reperire nella zona CEP di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.532)


Con decreto n. 24712 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, la dott.ssa Parlato Matilde, nata a Bengasi (Libia) il 19 luglio 1926, titolare dell'omonima farmacia sita in via Maqueda n. 106, sede farmaceutica urbana n. 20 del comune di Palermo, a reperire nella zona ZEN di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.531)


Con decreto n. 24713 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Saitta Francesco, nato a Palermo il 17 febbraio 1947, titolare dell'omonima farmacia sita in via G. B. Pagano n. 17/A, sede farmaceutica urbana n. 54 del comune di Palermo, a reperire nella zona Paruta di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.530)


Con decreto n. 24714 del 5 marzo 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia, sezione I di Palermo, n. 1711/97, il dott. Verga Gianfranco, nato a Palermo il 26 novembre 1945, titolare dell'omonima farmacia sita in via Giovanni da Procida n. 29, sede farmaceutica urbana n. 27 del comune di Palermo, a reperire nella zona E. L'Emiro di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.10.529)
Torna al Sommariohome




PRESIDENZA


CIRCOLARE 20 marzo 1998, prot. n. 251.
Circolare esplicativa sugli scambi socio-culturali giovanili internazionali. Programma 1998/1999.
Ai Presidenti delle Provincie regionali siciliane
Ai Sindaci dei Comuni siciliani
Ai responsabili di enti ed organizzazioni giovanili
Ai Centri promotori di scambi internazionali
e p. c.  Al Ministero degli affari esteri 

D.G.R.C. - Ufficio scambi giovanili
PREMESSA
Nel quadro delle politiche per la gioventù, gli scambi socio-culturali giovanili rappresentano efficaci strumenti di formazione culturale e sociale che consentono ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, stimolando in essi il dialogo e diffondendo quei valori della solidarietà e dell'amicizia fra i popoli che stanno alla base della comprensione internazionale.
La comunità degli Stati dell'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, lo Stato e la Regione siciliana promuovono l'attuazione degli scambi socio-culturali, esercitando a vari livelli il coordinamento delle iniziative, e sostengono i progetti degli enti e delle organizzazioni proponenti.
Questa Presidenza della Regione siciliana - Direzione regionale per i rapporti extraregionali - Gruppo VIII - Rapporti con i Paesi esteri e le Regioni, riguardo agli scambi internazionali, svolge attività di coordinamento per gli scambi socio-culturali giovanili relativi ai protocolli d'intesa sottoscritti dal Ministero degli affari esteri, e di informazione, promozione e supporto tecnico, per l'attuazione dei programmi dell'Unione Europea che prevedono scambi.
Gli atti di carattere informativo, che pervengono al gruppo VIII/D.R.E., da parte di organismi nazionali o sovranazionali, sono diramati alle Provincie regionali, le quali, a loro volta, provvedono a divulgarli agli enti ed alle organizzazioni del loro territorio.
Inoltre, il gruppo, nelle ore di ricevimento, è a disposizione dei rappresentanti degli enti, dei responsabili delle organizzazioni e del pubblico per le informazioni sulla pianificazione dei progetti e delle iniziative.
Gli enti promotori possono seguire le seguenti procedure:
1) programmi comunitari (Gioventù per l'Europa, Socrates, Leonardo, etc.);
2) protocolli d'intesa del Ministero degli affari esteri (attualmente con: Algeria, Austria, Belgio Fiammingo, Belgio Francofono, Bielorussia, Corea, Egitto, Finlandia, Francia, Grecia, Israele, Malta, Marocco, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca, Romania, Russia, Spagna, Ucraina, Ungheria);
3) assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, per i progetti al di fuori dei protocolli e dei programmi comunitari;
4) programmi del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli scambi scolastici.
I CONCETTI GENERALI DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI GIOVANILI
Lo scambio non è una vacanza oppure un viaggio turistico fine a se stesso, né un soggiorno finalizzato al semplice apprendimento di una lingua straniera, ma è un'opportunità offerta ai giovani per ampliare le proprie conoscenze, confrontare professionalità ed esperienze, instaurare rapporti di amicizia e di solidarietà con coetanei di altre nazionalità, eliminare in loro pregiudizi ed incomprensioni, promuovendo un umanesimo integrale.
In particolare, gli scambi, nel favorire la mobilità internazionale dei giovani, educano al dialogo ed alla tolleranza, plasmano nelle nuove generazioni una mentalità interculturale e prevengono il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo.
Scambio bilaterale
Uno scambio dicesi bilaterale quando due gruppi appartenenti ad associazioni, enti od organizzazioni similari di due paesi diversi, si ospitano a vicenda. Lo scambio bilaterale si svolge in due momenti: la fase dell'accoglienza (ospitalità) e quella del viaggio all'estero (invio). Le due fasi si invertono reciprocamente a seconda del partner di riferimento.
I partecipanti prendono parte attiva al programma dello scambio integrandosi nel gruppo misto e trascorrendo un periodo di vita in comunità.
Caratteristica essenziale dello scambio bilaterale è, quindi, la reciprocità, che si attua attraverso le due fasi, realizzabili possibilmente nell'arco temporale di un anno.
Scambio multilaterale
Lo scambio multilaterale è una manifestazione (meeting, simposio, stage, campo di lavoro, forum, etc.), che prevede la partecipazione di gruppi, di delegazioni di giovani, provenienti da più di due paesi, il cui programma consiste in una serie di incontri e di confronti tra i partecipanti mediante dibattiti, seminari, laboratori, gruppi di studio, visite ad organismi locali, etc.
Lo scambio multilaterale non prevede la reciprocità, esaurendosi, generalmente, in una singola fase che si svolge in un paese ospitante.
Programmazione
Gli scambi hanno senso solo se esistono strutture idonee ed organismi capaci di preparare i giovani partecipanti e gestire le iniziative con elevati standard qualitativi.
I leader dovranno avere competenze linguistiche e specifiche professionalità; i partecipanti dovranno essere predisposti alla vita di gruppo; il programma dovrà possedere una rigorosa impostazione metodologica per evitare che lo scambio sia un'esperienza fine a se stessa o poco efficace.
Gli enti e le varie organizzazioni proponenti progetti ed iniziative di scambi, specialmente se utilizzano fondi pubblici, si dovranno attenenere alle indicazioni della presente circolare, ponendo particolare attenzione alla fase di preparazione dello scambio.
Il programma dello scambio dovrebbe scaturire dagli interessi specifici dei partecipanti (da un hobby comune, da speciali attitudini professionali, dalla medesima occupazione, da uno stesso interesse per l'arte o lo sport, da un gemellaggio avviato tra le comunità di appartenenza, etc.), per riscuotere la massima partecipazione.
E' preferibile che le proposte pervengano da enti ed organizzazioni legalmente costituiti, anche se è possibile che i partecipanti coinvolti appartengano a gruppi giovanili e comitati spontanei oppure ad associazioni di fatto.
I partner potranno pianificare l'iniziativa e concordare il programma con incontri di preparazione tra i leader ed effettuare visite di fattibilità.
E' consigliabile prevedere nel programma alcune visite alle autorità istituzionali, alle organizzazioni giovanili ed alle strutture per il tempo libero dei giovani, affinché elevata possa essere la risonanza e l'impatto sociale dell'iniziativa a livello locale.
Approccio pedagogico
Le modalità di realizzazione degli scambi possono essere varie, ma perché si possa implementare un processo educativo, occorre strutturarli con metodologia pedagogica ben definitata nelle loro fasi fondamentali:
1) preparazione;
2) attuazione;
3) valutazione.
L'approccio pedagogico degli scambi prevede il raggiungimento di tre livelli di formazione:
1) multiculturale (approccio di tipo statico, caratteristico delle gite scolastiche, dei corsi di studio delle lingue straniere e del turismo in genere);
2) interculturale (approccio dinamico ed interattivo tipico degli scambi socio-culturali):
3) transculturale (approccio costruttivo ed integrativo, relativo a progettualità bilaterali o multilaterali basate sulla cooperazione internazionale tra i partner).
TEMI E FINALITA'
Gli scambi socio-culturali giovanili non possono catalogarsi in tipologie, contenuti e finalità rigidamente predeterminati, potendo spaziare nei campi più svariati degli interessi giovanili essendo flessibili e intersettoriali.
I temi degli scambi dovranno essere strettamente correlati alle finalità che il programma intende raggiungere.
I temi maggiormente significativi sono i seguenti:
  A) arte e cultura; 
  B) ambiente; 
  C) tutela del patrimonio culturale; 
  D) sviluppo rurale; 
  E) sviluppo urbano; 
  F) pari opportunità; 
  G) antirazzismo/xenofobia; 
  H) salute; 
  I) anziani; 
  J) disabili; 
  K) senzatetto; 
  L) immigrati; 
  M) disoccupati; 
  N) gioventù ed infanzia; 
  O) esclusione sociale; 
  P) prevenzione della criminalità; 
  Q) informazione per i giovani; 
  R) politiche giovanili; 
  S) tempo libero / sport; 
  T) media e comunicazione; 
  U) coscienza europea. 

Altri ancora potrebbero annoverarsi tra quelli sopra elencati.
Premesso che lo scopo fondamentale degli scambi socio-culturali giovanili è quello di accrescere la mutua comprensione fra popoli, attraverso la mobilità internazionale dei giovani, sono finalità degli scambi:
a) diffondere i valori della pace, della solidarietà e della fratellanza, sostenendo i processi di integrazione culturale e di distensione fra i popoli, lottando contro ogni forma di emarginazione, intolleranza, razzismo, xenofobia, criminalità e violenza;
b) permettere a giovani di nazionalità diverse di confrontare le rispettive condizioni di vita ed esperienze, di instaurare rapporti di amicizia e vincoli di solidarietà, di scoprire, divenire consapevoli e riconoscere il valore delle diversità culturali;
c) favorire l'associazionismo ed il volontariato, quali importanti strumenti di promozione sociale nell'utilizzo del tempo libero giovanile in maniera costruttiva;
d) sensibilizzare i giovani verso aree culturali qualificanti e verso la difesa dell'ambiente;
e) offrire condizioni di vita dignitose ed egalitarie ai giovani svantaggiati e disabili, incentivando la loro partecipazione alla vita sociale;
f) sviluppare nei giovani sentimenti di indipendenza, lo spirito creativo ed imprenditoriale, incoraggiandoli ad una maggiore partecipazione nelle istituzioni;
g) permettere ai giovani di esprimere democraticamente le proprie opinioni e convinzioni ideologiche, sollecitando le autorità pubbliche e le istituzioni a prendere in considerazione le loro proposte;
h) promuovere la cooperazione transnazionale di gruppi giovanili o di singoli giovani di talento, espressione di qualificati ambienti artistici e culturali, nei vari settori della musica, del teatro, della danza, del cinema e delle arti figurative in genere;
i)  far vivere lo sport come momento importante per una sana crescita, fisica e psichica, dei giovani e quale fattore deterrente nella prevenzione della devianza;
l) rendere sensibili i giovani alla necessità di assicurare nella vita sociale eguali opportunità tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli ed i pregiudizi che ostacolano l'esercizio di un ruolo attivo, in tutti i settori della società, da parte delle donne;
m)  permettere ai giovani di percepire il valore dell'integrazione europea e vivere la dimensione europea nel proprio ambiente e contesto storico;
n)  favorire lo scambio di esperti delle politiche giovanili, di animatori e responsabili delle organizzazioni giovanili;
o) permettere il confronto su ogni altro argomento di particolare rilevanza ed attualità socioculturale
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I soggetti degli scambi sono giovani di età compresa dai 15 ai 25 anni, con eccezione dei leader, gli animatori, gli esperti ed i responsabili, che potranno superare, ovviamente, tale età.
Il profilo dei giovani coinvolti negli scambi dovrà comprendere le seguenti caratteristiche:
—  possesso di qualifiche ed interessi pertinenti al tema ed alle finalità dello scambio;
—  capacità di adattamento a vivere un periodo di vita in comunità, in condizioni diverse dall'ordinario;
—  possesso di senso critico, atteggiamento riflessivo e di forti motivazioni a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma;
—  predisposizione ed attitudine all'apprendimento interculturale;
—  consapevolezza del proprio contesto culturale e disposizione favorevole ad accettare le diversità;
—  assenza di atteggiamenti etno-centrici, pregiudizi ed intolleranze;
—  possibilità di partecipare attivamente a tutti i momenti dello scambio (preparazione, attuazione e valutazione) e, se bilaterale, ad entrambe le fasi (ospitalità ed invio);
—  appartenenza e condivisione degli scopi delle associazioni od organizzazioni coinvolte nello scambio.
I leader, gli accompagnatori e gli animatori dovranno conoscere bene la lingua comune adottata dai partner per le discussioni ed i lavori previsti dal programma, nonché per la comunicazione interpersonale tra i partecipanti (lingua ufficiale o veicolare dello scambio).
DURATA DEGLI SCAMBI
Gli scambi bilaterali potranno durare per ciascuna fase da una settimana ad un mese, mentre i multilaterali e quelli organizzati nel contesto di programmi di volontariato, di cooperazione e di formazione potranno avere una durata più lunga.
LE AGENZIE DI SUPPORTO
Nel contesto del sistema formativo integrato, la scuola e la famiglia (agenzie educative tradizionali) sono chiamate ad interagire, interconnettersi ed integrarsi maggiormente, con l'associazionismo e l'ente locale. Ciascuna "agenzia", attuando gli interventi di propria competenza, dovrà costituire un valido supporto per l'attuazione degli scambi.
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
Gli enti e le organizzazioni proponenti progetti ed iniziative di scambi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni generali, finanziarie ed assicurative:
—  il partner ospitante coprirà le spese necessarie per la realizzazione del progetto (vitto e alloggio; spese di preparazione, di trasporto sul territorio locale, amministrative, di interpretariato, di valutazione ed ogni altra spesa per il programma);
—  il partner inviante assicurerà le spese di viaggio dei propri partecipanti dalla residenza all'aeroporto internazionale più vicino alla sede dello scambio;
—  gli enti e le associazioni invianti copriranno le spese di assicurazione dei propri partecipanti per i rischi derivanti da infermità, incidenti, decesso e responsabilità civile, durante le attività che si svolgono nel Paese ospitante (per i minori è consigliabile ottenere il permesso e la dichiarazione di esonero da responsabilità da parte dei genitori);
—  gli enti e le organizzazioni invianti, durante la fase dello scambio che si svolge all'estero, potranno richiedere l'assistenza del servizio culturale presso la sede diplomatica del proprio paese.
PROCEDURE PER L'INSERIMENTO DEI PROGETTI NEI PROTOCOLLI
Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio scambi giovanili, coordina, nel quadro delle politiche giovanili e delle relazioni esistenti tra l'Italia e gli altri Stati, le attività degli scambi giovanili internazionali.
Il Ministero degli affari esteri stipula programmi e protocolli di scambi con i Paesi con i quali esistono accordi di cooperazione culturale, mediante riunioni di sottocommissioni miste intergovernative, a cui partecipano anche rappresentanti delle Regioni, che si svolgono annualmente o biennalmente.
Gli enti, le associazioni e le organizzazioni che intendono presentare progetti di scambi debbono indicare possibilmente nel progetto il partner con il quale realizzare lo scambio.
Per la ricerca del partner straniero potranno essere d'aiuto le informazioni in possesso del gruppo VIII/D.R.E di questa Presidenza della Regione.
Il progetto, infatti, sprovvisto del partner straniero è attuabile solo se la sottocommissione mista, in sede di rinnovo del protocollo, avrà individuato il partner. In caso negativo, il progetto potrebbe essere approvato con riserva, e potrà realizzarsi solo se un partner straniero, nel corso di validità del protocollo, si proponga per condividere il progetto.
Per i paesi nei quali la gestione delle attività degli scambi giovanili non è affidata ad organismi specializzati oppure non è gestita direttamente da organi statali, l'individuazione del partner è sempre raccomandabile. In caso contrario la determinazione del partner potrebbe avvenire durante i lavori negoziali del protocollo.
Gli enti e le organizzazioni proponenti dovranno far pervenire i propri progetti al: Ministero degli affari Esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio scambi giovanili, piazzale della Farnesina, 1 - 00186 Roma - Fax 06/3235912; una copia del progetto dovrà essere inviata per conoscenza alla Presidenza della Regione siciliana - Direzione regionale per i rapporti extraregionali - Gruppo VIII - Rapporti con i paesi esteri e le Regioni, piazza L. Sturzo, 36 - 90139 Palermo - Fax 091/6960078.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di scambio da inserire nei protocolli dovranno essere inviati almeno due mesi prima della data prevista per il rinnovo dei rispettivi protocolli.
Le date previste per il rinnovo dei protocolli attualmente in vigore sono elencate nell'allegato 1.
Poiché la maggior parte dei protocolli ha validità biennale, occorre tenere presente tale circostanza al fine di programmare con sufficiente anticipo le varie iniziative.
Per il programma Gioventù per l'Europa i termini di presentazione sono elencati nell'allegato n. 6, mentre per gli altri programmi comunitari occorre mettersi in contatto con le rispettive agenzie nazionali.
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE E RELAZIONE DETTAGLIATA
Il progetto di scambio deve essere descritto in una relazione dettagliata corredata dalla scheda in allegato (allegati 2, 3, 4 e 5), da inviare in cinque copie, di cui una nella lingua del partner o in quella veicolare dello scambio.
Nella relazione dovranno essere indicati il tema, i contenuti e le finalità dello scambio, l'origine del progetto, il profilo dei partecipanti, la durata, il tipo di ospitalità offerta, le risorse finanziarie approntate e richieste, l'approccio pedagogico, il tipo di preparazione, l'articolazione del programma, il tipo di valutazione, l'eventuale seguito del progetto ed ogni altra notizia utile sull'iniziativa specifica, sull'organizzazione proponente e sui partner coinvolti.
Si raccomanda agli enti ed alle organizzazioni proponenti di inoltrare i propri progetti in unica soluzione, come sopra indicato, completi di tutti i dati di riferimento richiesti (denominazione, indirizzo e fax dei partner, nome e recapito telefonico dei responsabili ed ogni altra voce indicata nelle schede allegate).
Si raccomanda di utilizzare la scheda in lingua francese per gli scambi con la Francia, il Belgio (comunità Francofona e Fiamminga), l'Algeria, il Marocco, la Romania; in lingua spagnola per la Spagna e il Portogallo; in lingua tedesca per la Germania, l'Austria e il Belgio (comunità di lingua tedesca); in lingua inglese per tutti gli altri paesi.
Nei progetti che prevedono la partecipazione di funzionari pubblici, in qualità di responsabili, relatori delle problematiche connesse con lo scambio specifico o di esperti delle politiche giovanili in genere, si dovranno indicare i nominativi e le funzioni di coloro che saranno incaricati di recarsi in missione all'estero.
SCAMBI AL DI FUORI DEI PROTOCOLLI D'INTESA
Le iniziative di scambi che esorbitano dal contesto dei Programmi comunitari o al di fuori dei protocolli d'intesa sono da considerarsi attività di mero rilievo internazionale (studio, informazione, scambi, gemellaggi, visite di cortesia, etc.) organizzate dagli enti e dalle organizzazioni nei riguardi di enti stranieri omologhi. Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. del 31 marzo del 1994.
In particolare, qualora i proponenti intendano realizzare un progetto di scambio con paesi con i quali non esiste un programma esecutivo di scambi giovanili, oppure in deroga ai termini di scadenza relativi all'incontro negoziale del rispettivo protocollo d'intesa, debbono richiedere l'assenso ministeriale.
Non é possibile, comunque, concedere l'assenso per i progetti non accolti nella riunione della sottocommissione mista o i cui contenuti non siano in linea con le tematiche e le finalità degli scambi giovanili bilaterali e multilaterali.
La richiesta di assenso deve essere inviata alla Presidenza della Regione siciliana, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno due mesi prima dalla data di realizzazione della manifestazione, al fine di consentire un'adeguata valutazione, indicando specificamente l'oggetto della richiesta ed inviando la documentazione relativa ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere.
A manifestazione conclusa dovrà essere inviata una relazione conclusiva della manifestazione.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Ministro delegato agli affari regionali può eccepire l'eventuale contrasto delle attività stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali, negando l'assenso, oppure può promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli affari esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato.
FINANZIAMENTO DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI
In assenza di una legge regionale specifica sugli scambi, la Regione siciliana non può intervenire direttamente per sostenere finanziariamente i progetti e le iniziative.
Tuttavia, il Governo regionale precedente nella seduta del 7 agosto 1997 ha approvato il disegno di legge "Interventi in favore dei giovani per la promozione degli scambi socio-culturali internazionali" (D. di L. n. 572 del 4 settembre 1997) ora all'esame delle competenti Commissioni legislative (I e V).
In attesa che tale disegno di legge completi il suo iter, questa Presidenza della Regione siciliana - Direzione regionale per i rapporti extraregionali, favorisce e promuove gli scambi, attraverso la divulgazione delle informazioni necessarie per l'accesso ai benefici previsti dai vari programmi comunitari (Gioventù per l'Europa, Socrates e Leonardo); raccordando gli interventi delle Amministrazioni provinciali e comunali con le iniziative del Ministero degli affari esteri, fornendo, anche in loco, l'apporto tecnico dei propri funzionari esperti sulla materia alle Amministrazioni locali richiedenti, che intendono avviare i primi interventi nel settore degli scambi; rendendo accessibili ai soggetti proponenti le procedure per la presentazione dei vari progetti; ospitando le delegazioni straniere e partecipando ai lavori negoziali per la sottoscrizione dei vari protocolli.
Le province, gli enti e le varie organizzazioni, per finanziare i progetti e le iniziative degli scambi, dovranno ricercare presso capitoli di spesa per le attività socioculturali e del tempo libero giovanile le risorse necessarie al loro finanziamento, nelle sponsorizzazioni di privati, nei contributi per manifestazioni ed attività culturali, teatrali, musicali e sportive, erogati dai vari enti pubblici e privati, oltre a ricorrere, ove possibile, all'autofinanziamento da parte dei partecipanti.
Tuttavia, i comuni della Regione siciliana, compatibilmente con quanto disporrà il bilancio regionale per il 1998, compatibilmente con le proprie esigenze prioritarie, potranno utilizzare, per gli scambi, i fondi relativi ai trasferimenti regionali, secondo le finalità previste dalla L.R. 2/1/1979, n. 1, art. 10, comma 2, lett. c), attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile, giusto parere reso dall'Ufficio legislativo e legale di questa Presidenza diramato con circolare assessoriale prot. n. 768 del 28 agosto 1993.
Per le attività degli scambi gli enti locali dovranno prevedere in bilancio un apposito capitolo di spesa e dotarsi di uno specifico regolamento. Essi potranno, quindi, gestire direttamente le iniziative, stipulare convenzioni, erogare contributi, dare incarico per la progettazione e/o l'attuazione a quei centri ed enti promotori dotati di personale con requisiti professionali idonei (formazione interculturale, conoscenza delle lingue straniere, capacità di leadership, esperienza maturata nel settore, etc.). Le spese di progettazione dovranno essere contenute nei limiti del 10% del bilancio dell'iniziativa, oltre al rimborso delle spese per le eventuali visite di fattibilità e di preparazione all'estero o in sede da parte dei partner; nella fase di gestione delle iniziative per il team di animazione cionvolto, dovranno essere rispettati i contratti di lavoro collettivi di categoria e pagati gli oneri previdenziali ed assicurativi del personale remunerato; per l'ospitalita dei gruppi si dovranno utilizzare strutture ricettive e logistiche compatibili con la gestione dei programmi di scambio, possibilmente di categoria economica, prevedendo, ove possibile, l'ospitalità presso le famiglie dei partecipanti italiani, previa comunicazione dei nominativi all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Scambi scolastici
Per quanto riguarda gli scambi scolastici, gli istituti dovranno uniformare i criteri di attuazione delle proprie iniziative alle circolari sull'argomento del Ministero della pubblica istruzione, diramate dai Provveditorati agli studi ai presidi delle scuole.
L'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione, dispone di uno specifico capitolo di bilancio per il sostegno delle iniziative di scambi scolastici organizzati dagli istituti, i quali potranno rivolgersi al seguente ufficio:
—  Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione - Direzione della pubblica istruzione - Gruppo XVI - Diritto allo studio, via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - Tel. 091/6966645, Fax 091/6966662.
Contributi del Ministero degli affari esteri
Premesso che l'intervento statale per gli scambi socioculturali giovanili fa riferimento a capitoli di bilancio di modestissima entità, è possibile presentare richiesta di contributo al Ministero degli affari esteri per i progetti approvati dalle sottocommissioni miste ed inseriti nei rispettivi protocolli ufficiali di scambi.
Le richieste di contributo vanno indirizzate al Ministero degli affari esteri, all'indirizzo sopra indicato, secondo i criteri, tuttora in vigore, stabiliti dalla circolare trasmessa alle Regioni con prot. n. 121/1673 dell'11 agosto 1994, che si riporta, di seguito, nella parte relativa alla modalità di erogazione dei contributi.
a) AVENTI DIRITTO
Possono presentare domanda di contributo per gli scambi giovanili i seguenti enti ed associazioni:
— le associazioni giovanili operanti a livello nazionale;
—  le altre associazioni giovanili che non possono fruire del contributo regionale;
—  enti locali che non dispongono di specifiche leggi e dei relativi capitoli di bilancio.
b) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Prima della manifestazione:
—  domanda di contributo in carta semplice, firmata dal responsabile dell'Associazione, da inviare entro 30 giorni dalla comunicazione che lo scambio è stato accettato dai due paesi e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno per gli scambi dell'anno in corso;
—  programma socio-culturale da svolgere con l'indicazione del numero dei partecipanti, del calendario, delle località e del tipo di attività prevista;
—  preventivo finanziario analitico delle spese da sostenere e degli eventuali contributi. Per gli scambi bilaterali il preventivo finanziario deve prevedere distintamente le spese per ciascuna delle due fasi (invio e ospitalità).
Dopo la manifestazione:
—  domanda di contributo in carta semplice, firmata dal responsabile dell'associazione, da inviare entro e non oltre 60 giorni dalla data di effettuazione dell'iniziativa, qualora questa si effettui nel primo semestre dell'anno, e non oltre 30 giorni qualora lo scambio si effettui nel secondo semestre dell'anno e, comunque, non oltre il 20 ottobre, per consentire in tempo utile l'inoltro della documentazione agli organi di controllo amministrativo-contabile.
Nel caso in cui la manifestazione si realizzi dopo la data del 20 ottobre, è necessario che pervenga entro tale termine una dichiarazione, firmata dal responsabile dell'Associazione con la quale si conferma l'effettuazione dello scambio entro il corso dell'anno. In tal caso il contributo verrà erogato con l'esercizio finanziario successivo;
—  relazione sulla manifestazione firmata dal responsabile dell'associazione;
—  copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione che richiede il contributo, unitamente all'elenco aggiornato dei soci iscritti;
—  dichiarazione, firmata dal responsabile dell'associazione, dalla quale risulti se siano stati richiesti altri finanziamenti ad enti pubblici per l'iniziativa in questione;
—  consuntivo analitico delle spese sostenute, firmato dal responsabile dell'associazione, e relativa documentazione in originale;
—indicazione del codice fiscale dell'associazione e del numero del conto corrente postale o bancario del responsabile dell'associazione.
c) VOCI DI SPESA PER LE QUALI E' POSSIBILE EROGARE UN CONTRIBUTO
Fase di ospitalità in Italia:
—  la spesa massima quotidiana (comprensiva di vitto e alloggio) su cui valutare la misura del contributo per soli partecipanti stranieri è fissata in L. 70.000; potrà essere calcolato un contributo massimo del 50% delle spese documentate;
—  per i trasporti interni al terrritorio nazionale, limitatamente alle spese in classe economica, potrà essere calcolato un contributo massimo del 50% delle spese documentate.
Fase all'estero:
—  il contributo sulle spese di viaggio all'estero dei giovani italiani potrà arrivare fino al 50% del costo dei biglietti aerei o ferroviari in classe economica. E' ammesso il rimborso anche per le spese di viaggio di un accompagnatore per ogni gruppo di 20 partecipanti;
—  le spese di copertura assicurativa saranno valutate fino ad un massimo di L. 40.000 per ogni partecipante italiano.
Comunque, le spese di gestione (comprese quelle non documentabili come telefono, fax, cancelleria, traduzioni, etc.) sia per la fase in Italia che per quella all'estero potranno essere rimborsate per un ammontare non superiore al 10% dell'intero costo dello scambio.
Il Ministero degli affari esteri, con circolare n. 121/1750 del 4 ottobre 1996 inviata alle Regioni, ha raccomandato l'inoltro dei progetti quanto più tempestivamente possibile, essendo l'individuazione del partner straniero il problema di più difficile soluzione.
Inoltre, ha invitato gli enti promotori a programmare nuove iniziative di scambi che coinvolgano paesi lontani come il Giappone e la Corea, i quali hanno mostrato vivo interesse ad avviare progetti di scambi con l'Italia.
Nella medesima circolare è stato ribadito di privilegiare, oltre ai temi in vigore presso l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa, che accordano priorità ai giovani svantaggiati ed allo sviluppo della coscienza europea giovanile, quelli a noi più specifici, volti alla valorizzazione, attraverso i giovani, del patrimonio culturale ed ambientale. E' stato nella medesima circolare specificato che "la più grande attenzione debba essere accordata all'inserimento nelle intese bilaterali di gruppi giovanili o singoli giovani di talento, che siano espressione di qualificati ambienti artistici e culturali nel settore della musica, del teatro, del cinema e delle arti figurative in genere".
GIOVENTU' PER L'EUROPA
Il Programma Gioventù per l'Europa, approvato il 14 marzo 1995 con decisione del parlamento europeo e del consiglio n. 818/957CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge n. 87 del 20 aprile 1995, in vigore fino al 31 dicembre 1999, promuove e sostiene le iniziative per la gioventù e gli scambi giovanili degli stati membri (inclusi Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e di altri stati associati. Esso è rivolto soprattutto all'associazionismo ed al volontariato.
Le finalità principali del programma gioventù per l'Europa, chiaramente espresse nel vademecum del programma, sono state elencate tra quelle generiche incluse nelle precedenti pagine.
Il Programma è costituito dalle seguenti azioni:
—  azione  A:  attività intracomunitarie che comportano il coinvolgimento diretto dei giovani;
—  azione  B:  animatori giovanili;
—  azione  C:  cooperazione tra le strutture degli stati membri;
—  azione  D:  scambi con i paesi non membri;
—  azione  E:  informazione dei giovani e ricerca nel settore della gioventù.
Il vademecum del programma e i formulari per la presentazione delle domande di sovvenzione, relativi a ciascuna azione, sono richiedibili all'Agenzia nazionale di gioventù per l'Europa, al seguente indirizzo:
—  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali - Ufficio III - Agenzia nazionale italiana "Gioventù per l'Europa", via V. Veneto, 56 - 00187 Roma - Tel. 06/48161384 (372) (368) - Fax 06/48161 331; oppure al referente regionale del programma gioventù per l'Europa presso la Presidenza della Regione siciliana - Direzione regionale per i rapporti extraregionali - Gruppo VIII - Rapporti con i paesi esteri e le Regioni - piazza L. Sturzo, 36 - 90136 Palermo - Fax 091/6960078 (173).
La suddetta documentazione è disponibile anche presso gli Uffici di coordinamento delle politiche giovanili e degli scambi socio-culturali giovanili delle Provincie regionali, le quali dovranno attivarsi per effettuare un'adeguata divulgazione delle informazioni tra gli enti e le organizzazioni del loro territorio.
Gli enti e le organizzazioni, che intendono usufruire dei benefici previsti dal programma, dovranno rispettare le modalità e le procedure previste dal vademecum e dai formulari, nonché i termini di scadenza indicati nell'allegato 6.
SOCRATES
Il programma Socrates, approvato con decisione del Parlamento europeo e del consiglio n. 818/95/CE del 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 87 del 20 aprile 1995, valido fino al 31 dicembre 1999, è rivolto essenzialmente al mondo scolastico ed accademico (scuole medie superiori ed università).
Socrates, tra le finalità principali, intende sviluppare in Europa un livello di istruzione altamente qualitativo, nell'intento di promuovere l'inserimento sociale e professionale dei giovani nella comunità; favorisce l'apprendimento delle lingue dei paesi membri ed il riconoscimento a livello europeo dei titoli di studio conseguiti in uno dei paesi della comunità; incoraggia lo sviluppo e l'uso di tecnologie innovative nell'istruzione aperta e a distanza; promuove lo scambio di esperienze, le visite di studio per specialisti nel campo dell'istruzione, oltre alla mobilità di studenti e docenti.
I Ministeri responsabili dell'attuazione di tale programma sono il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.
Gli enti, gli Istituti, le Organizzazioni e coloro che sono interessati potranno ottenere i formulari contenenti le modalità di accesso ai benefici previsti dal programma e le informazioni sui termini di scadenza per la presentazione dei progetti o sul programma in genere, rivolgendosi all'Agenzia nazionale Socrates al seguente indirizzo:
—  Biblioteca di documentazione pedagogica, Agenzia nazionale Socrates, via M. Buonarroti, 10 - I-50122 Firenze - Tel. 055-23801 (centralino) 2380400-2380401 - Fax 0055/2380339 (indirizzo Internet htt://www.bdp.fi.it); oppure al Provveditorato agli studi della provincia di appartenenza.
Per quanto riguarda la sezione ERASMUS del programma, relativa all'istruzione superiore, gli interessati dovranno rivolgersi al seguente indirizzo:
—  Ministero dell'università e della ricerca scientifica - Dipartimento autonomia universitaria e gli studenti (DAUS) - Ufficio I, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/59912819 - 59912229 - Fax 06/59912967; oppure ai Rettorati delle proprie università degli studi.
LEONARDO DA VINCI
Il programma Leonardo da Vinci, approvato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 819/94/CE del dicembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/340 del 29 dicembre 1994, è rivolto principalmente agli operatori della formazione professionale ed economici ed è valido fino al 31 dicem-bre 1999.
Gli scopi fondamentali del programma sono:
—  promuovere lo sviluppo di politiche ed azioni innovative negli stati membri, favorendo il partenariato transnazionale, e sostenere progetti ed altre attività che coinvolgono vari operatori della formazione;
— promuovere la qualità dei sistemi di formazione professionale e la loro capacità innovativa;
—  stimolare la formazione professionale a preparare le professioni del domani, ad anticipare gli sviluppi, ad immaginare, preparare e sperimentare sul campo nuovi orientamenti e metodi.
—  aiutare i giovani a far fronte alla continua evoluzione tecnologica ed industriale ed affrontare le problematiche del lavoro odierne e del domani;
Il programma Leonardo, nel realizzare l'approccio più elevato della pedagogia degli scambi, caratteristico della cooperazione transnazionale, si prefigge di favorire la crescita formativa dei giovani, i livelli produttivi ed occupazionali delle imprese.
Il Programma prevede tre tipi di azioni:
1) messa in opera di progetti pilota transnazionali e di progetti di moltiplicazione, che si rivolgono alla sperimentazione, lo scambio e la diffusione di conoscenze e di esperienze;
2) realizzazione di scambi e di programmi di collocamento;
3) realizzazione di indagini ed analisi transnazionali.
Il Ministero del lavoro è responsabile dell'attuazione del programma Leonardo, il quale si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale Leonardo presso l'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori) di Roma.
Gli enti, le imprese, le organizzazioni e coloro che sono interessati, potranno ottenere i formulari contenenti le modalità di accesso ai benefici previsti dal Programma e le informazioni sui termini di scadenza per la presentazione dei progetti e sul programma in genere, rivolgendosi all'Agenzia nazionale Leonardo al seguente indirizzo:
—  ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo, via G.B. Morgagni, 33 - 00161 Roma - Tel. 06/445901 (centralino) - 44590490 - 44590492 - Fax 06/8547321; (Indirizzo Internet http:\ \ seva. iol. it\ ISFOL\ Leonardo).
CONCLUSIONI
I programmi Gioventù per l'Europa, Socrates e Leonardo, gli scambi scolastici e gli scambi socio-culturali giovanili promossi dal Ministero degli esteri e dalle Regioni forniscono un quadro ampio, anche se non esauriente, delle opportunità offerte ai giovani per l'accrescimento dei livelli di comprensione internazionale e per favorire la loro mobilità internazionale, per renderli partecipi del processo di integrazione europea, quali cittadini attivi e capaci di influire in senso positivo nella società.
Gli enti locali e le varie organizzazioni interessate, nell'ambito delle competenze amministrative relative alla gestione delle attività del tempo libero giovanile, alla promozione del diritto allo studio e alla formazione professionale, sono invitati a dare agli scambi socio-culturali giovanili la massima valorizzazione.
Gli scambi, infatti, se organizzati con competenza e professionalità, sono in grado di allargare gli orizzonti delle varie comunità locali, per collocarli dai ristretti confini localistici in una prospettiva internazionale più ampia.
Alla luce di quanto sopra delineato, al fine di accrescere e potenziare le attività delle politiche giovanili che gli enti locali sono chiamati a svolgere, si raccomanda alle Amministrazioni in indirizzo di adoperarsi, per quanto possibile, per la realizzazione di un'efficace politica degli scambi socio-culturali giovanili internazionali.
Vorranno, pertanto, codeste amministrazioni:
—  approntare servizi, strutture e risorse capaci di programmare, promuovere, realizzare le attività e le iniziative oggetto della presente circolare;
—  individuare all'interno dell'amministrazione un responsabile qualificato, a cui affidare il coordinamento delle attività degli scambi, affiancandogli operatori che sappiano comunicare con gli organismi esteri;
— promuovere il coordinamento di una rete locale di animatori giovanili, dotati di un'adeguata formazione professionale, che a titolo di volontariato o dietro remunerazione, assistano e guidino i gruppi di giovani coinvolti negli scambi;
— stipulare convenzioni con centri promotori dotati degli standard organizzativi idonei per la gestione di programmi di scambio e di personale con elevata competenza professionale;
— offrire alla scuola ed all'associazionismo locale strutture, risorse ed incentivi utili a potenziare le attività didattiche, del tempo libero giovanile e dell'extrascuola;
—  favorire nel proprio territorio condizioni di ricettività alberghiera con alloggi a basso costo, come ostelli, case albergo, rifugi, etc.;
–  facilitare la "partnership degli scambi" realizzando, d'intesa con questa Presidenza della Regione, gemellaggi, accordi e protocolli con organismi esteri, nell'intento di agevolare l'organizzazione di scambi da parte delle scuole e delle organizzazioni giovanili locali;
—  adottare o uniformare i propri regolamenti in base alle linee guida sopra esplicitate e realizzare ogni altra iniziativa per il potenziamento di queste attività.
Infine, nel ribadire il pieno impegno di questa Amministrazione ad adoperarsi maggiormente per un'efficiente ed efficace azione amministrativa, si confida in una attenta applicazione e nella massima divulgazione negli ambienti interessati dei contenuti della presente circolare.
Si allegano:
—  prospetto del rinnovo dei protocolli d'intesa;
—  schede in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola;
—  calendario per la domanda di sovvenzione del programma gioventù per l'Europa.
  L'Assessore: BUFARDECI 


Allegato 1
Prospetto del rinnovo dei protocolli di scambi giovanili (1)

  Paese Durata (2) Rinnovo 
Algeria (3)  Biennale sospeso 
Austria  Annuale marzo 1998 
Belgio Fiammingo  Biennale gennaio 1999 
Belgio Francofono (4)  Biennale sospeso 
Corea  Biennale marzo 1998 
Bielorussia  Annuale giugno 1998 
Egitto  Biennale sospeso 
Finlandia  Biennale novembre 1998 
Francia  Biennale marzo 1999 
Grecia  Triennale giugno 2000 
Israele  Annuale febbraio 1998 
Malta  Biennale autunno 1998 
Marocco  Biennale maggio 1998 
Polonia  Triennale marzo 2000 
Portogallo  Annuale gennaio 1998 
Regno Unito  Biennale febbraio 1999 
Germania  Annuale dicembre 1998 
Romania  Annuale novembre 1998 
Russia  Annuale ottobre 1997 
Spagna  Annuale ottobre 1997 
Ucraina  Biennale dicembre 1998 
Ungheria  Biennale ottobre 1998 



(1) I progetti, corredati delle schede compilate in ogni loro parte, di cui una nella lingua veicolare, debbono essere inoltrati almeno due mesi prima dalla data prevista per il rinnovo del relativo protocollo. Il presente prospetto, nel corso di validità della presente circolare, può essere soggetto a modifiche. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate alle provincie regionali, le quali sono invitate a divulgare le informazioni agli enti ed alle organizzazioni del loro territorio.
(2) I protocolli con validità biennale prevedono normalmente una riunione della sottocommissione mista per la revisione del protocollo, nella quale possono essere approvati nuovi progetti in aggiunta a quelli previsti dal protocollo o in sostituzione di quelli non realizzati.
(3) Gli scambi con l'Algeria e con l'Egitto sono stati sospesi per motivi di sicurezza.
(4) Il Programma con il Belgio Francofono non è stato rinnovato alla data stabilita per le difficoltà della controparte.

Allegato 2
SCAMBI GIOVANILI ITALO /       PROGETTO N.  

PROJET N.
ECHANGES ITALO /        

pour la JEUNESS
A.  Tema/Thème          
       
B.  Finalità dello scambio/Finalité du programme  
       
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema: 
Association qui propose le thème (1)   
       
Persona da contattare/Personne à contacter   
Indirizzo/Adresse  Città/Ville ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Téléphone  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
PARTENAIRE (1)   
Persona da contattare/Personne à contacter   
Indirizzo/Adresse  Città/Ville ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Téléphone  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
D.  Località/Localité in Italia  
en   
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani     partners 
Nombre des partecipants  Italiens     partenaires  
F.  Periodo (2): in Italia     in  
Période (2):  en Italie     en ……………………………………………………… 

NOTE/NOTES:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Peuvent participer à l'échange:
Età/Age  Maschi/Garçons …………………………………………………………………… Femmine/Filles …………………………………………………………… 
Lingua veicolare/Langues:   




















(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso.
Le nom de l'Association et celui du partenaire doivent ètre indiqués en entier.
(2) La durata non deve comprendere i giorni del viaggio.
La durée de l'échange ne comporte pas les jours de voyage.

Allegato 3
SCAMBI GIOVANILI ITALO /       PROGETTO N.  

PROGRAMM N.
/ ITALIENISCHER JUGENDAUSTAUSCH
A.  Tema/Thema          
       
B.  Finalità dello scambio/Ziel des Austausches  
       
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema (1) 
Vereinigung die das Thema vorschlägt (1)   
       
Persona da contattare/Kontaktperson   
Indirizzo/Adresse  Città/Stadt …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Télefon  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
PARTNER (1)   
Persona da contattare/Kontaktperson   
Indirizzo/Adresse  Città/Stadt …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Télefon  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
D.  Località/Ort    in Italia  
in   
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani     partners 
Gesamtzahl der Teilnehmer  Italiener     Partners  
F.  Periodo (2): in Italia     in  
Zeitraum  ……………………………………………………… 

NOTE/BEMERKUNGEN:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/An dem Austausch können teilnehmen:
Età/Alter  Maschi/Männi. …………………………………………………………………… Femmine/Weibl. …………………………………………………………… 
Lingua veicolare/Sprache:   






















(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso.
Der name der Vereinigung und der Name des partners müssen ausgeschrieben werden.
(2) La durata non deve comprendere i giorni del viaggio.
Die Dauer des Aufenthaltes schliesst die An-und Abreise nicht mitein.

Allegato 4
SCAMBI GIOVANILI ITALO /       PROGETTO N.  

PROGRAMA N.
INTERCAMBIOS JUVENILES ITALO /        
A.  Tema/Tema          
       
B.  Finalità dello scambio/Finalidad del programa  
       
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema 
Entidad que propone el tema (1)   
       
Persona da contattare/Persona a contactar   
Indirizzo/Direcciòn  Città/Ciudad …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Téléfono  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
PARTNER (1)   
Persona da contattare/Persona a contactar   
Indirizzo/Direcciòn  Città/Ciudad …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Téléfono  Fax …………………………………………………………………………………………………………… 
D.  Località/Localidad     in Italia  
en   
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani     partners 
Nombre des partecipantes  Italianos     partners  
F.  Periodo/Périodo (2): in Italia     in  


NOTE/NOTAS:
Sono ammessi a partecipare allo scambio / Se admite como partecipantes de este programa:
Età/Edad  Maschi/Chicos …………………………………………………………………… Femmine/Chicas …………………………………………………………… 
Lingua veicolare/Idioma usado:   






















(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso.
Se debe detailar la denominacciòn de la entidad y del partner.
(2) La durata non deve comprendere i giorni del viaggio.
La duracion no comprende los dias de viaje.

Allegato 5
SCAMBI GIOVANILI ITALO /       PROGETTO N.  

PROJECT N.
ITALO /   YOUTH EXCHANGES 
A.  Tema/Subject          
       
B.  Finalità dello scambio / Aim of the exchange  
       
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema 
Association proposing the subject (1)   
       
Persona da contattare/Contact person   
Indirizzo/Adress  Città/Town ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Télephone  Fax ……………………………………………………………………………………………………………… 
PARTNER (1)   
Persona da contattare/Contact person   
Indirizzo/Adress  Città/Town ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono/Télephone  Fax ……………………………………………………………………………………………………………… 
D.  Località/Place      in Italia  
in   
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani     partners 
Number of partecipants  Italian     partners  
F.  Periodo (2): in Italia     in  
Period (2):      ……………………………………………………… 

NOTE/NOTES:
Sono ammessi a partecipare allo scambio / Admission to the exchange is open to:
Età/Age  Maschi/Male …………………………………………………………………… Femmine/Female …………………………………………………………… 
Lingua veicolare/Languages:   























(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso.
Name of Association and Partner must be spelled cut completely.
(2) La durata non deve comprendere i giorni del viaggio.
Duration of exchange mustn't include travel days.

Allegato 6
GIOVENTU' PER L'EUROPA

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DI SOVVENZIONE (1)

1 aprile 1998 (2)
—  Azione E.I - Attività dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 1999;
1 maggio 1998
—  Azione A.I - Decentrata - Attività dall'1 luglio 1998 al 30 novembre 1998;
—  Azione A.I - Centralizzata - Attività con inizio tra l'1 ottobre 1998 e il 28 febbraio/novembre 1999;
—  Azione A.II.1 - Attività con inizio tra l'1 ottobre 1998 e il 28 febbraio/novembre 1999;
—  Azione A.II.2 - Attività con inizio tra l'1 ottobre 1998 e il 28 febbraio/novembre 1999;
—  Azione D - Attività con inizio tra l'1 ottobre 1998 e il 28 febbraio/novembre 1999;
1 settembre 1998
—  Azioni B.I.1., B.1.2., B II., C - per attività il cui inizio è previsto tra l'1 dicembre 1998 e il 31 marzo 1999;
1 ottobre 1998
—  Azione A.I - Decentrata - Attività dall'1 dicembre 1998 al 30 aprile 1999;
—  Azione A.I (3) - Centralizzata - Attività con inizio tra l'1 febbraio 1999 e il 30 giugno 1999;
—  Azione A.II.1 (3) - Attività con inizio tra l'1 febbraio 1999 e il 30 giugno 1999;
—  Azione A.II.2 (3) - Attività con inizio tra l'1 febbraio 1999 e il 30 giugno 1999;
—  Azione D (3) - Attività con inizio dall'1 febbraio 1999 e il 30 giugno 1999;
—  Azione E.II (2) - Attività con inizio l'1 febbraio 1999;
1 febbraio 1999
—  Azione A.I - Decentrata - Attività dall'1 aprile 1999 al 31 agosto 1999;
—  Azione A.I - Centralizzata - Attività con inizio tra l'1 giugno 1999 e il 31 ottobre 1999;
—  Azione A.II.1 - Attività con inizio tra l'1 giugno 1999 e il 31 ottobre 1999;
—  Azione A.II.2 - Attività con inizio tra l'1 giugno 1999 e il 31 ottobre 1999;
—  Azione D - Attività con inizio dall'1 giugno 1999 al 31 ottobre 1999;
—  Azione E.II - Attività con inizio l'1 febbraio 1999;
—  Azioni B.I.1 e B.I.2 (Procedura 1 del vademecum) - Progetti da presentare 2 mesi prima dell'inizio delle attività e al più tardi entro il 1° ottobre 1998;
—  Azioni B.I1., B.I.2., B.II., C (Procedure 2 e 3 del vademecum).


(1) Farà fede il timbro postale.
(2) Un bando per la presentazione dei progetti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(3) Si noti che la preparazione dell'attività deve cominciare prima del 31 dicembre 1998.
(98.12.643)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 303.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Prime direttive.
A tutti gli enti promotori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa  

dell'Assemblea regionale siciliana
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro
- Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
Al fine dell'applicazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, si emanano le seguenti prime direttive in armonia con gli indirizzi contenuti nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 19 del 12 febbraio 1998 e n. 20 del 12 febbraio 1998 e su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 25 febbraio 1998.
1. Campo di applicazione
Le presenti direttive concernono i progetti di lavori socialmente utili da approvare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto nella delicata fase transitoria di collegamento alla normativa previgente, caratterizzata in molti casi da emergenze sociali rilevanti.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 468/97, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 1998, è entrato in vigore il 24 gennaio 1998. Nell'ambito della Regione siciliana, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 4, del più volte citato decreto legislativo n. 468/97 e dell'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 3/98, la nuova disciplina – fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse – si applica ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito la portata del disposto dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 468/97 ritenendo di poter equiparare all'approvazione dei progetti presentati prima del 24 gennaio 1998, che può essere fatta secondo la normativa previgente, anche l'approvazione dei periodi residui – svolti nelle stesse modalità e per gli stessi lavoratori – di progetti in corso di attuazione che siano stati approvati, per mera carenza finanziaria, per una durata ridotta rispetto alla loro durata originariamente stabilita all'atto della presentazione da parte dell'ente proponente (durata che, secondo la normativa previgente, non poteva comunque essere superiore ai 12 mesi). Ovviamente al fine di poter procedere all'approvazione del residuo periodo, è necessario che l'ente proponente confermi la propria volontà in tal senso.
2. Regime transitorio
Il decreto legislativo assegna grande importanza al regime transitorio. In particolare, i criteri di ripartizione ed assegnazione alle Commissioni regionali per l'impiego delle risorse del Fondo dell'occupazione hanno subito profonde innovazioni (vedi art. 11), solo a partire dall'anno 2000. Viceversa sono stati confermati criteri di ripartizione che tengono debitamente conto dell'attività consolidata nell'ultimo biennio, per il 1998 e 1999.
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 25 febbraio 1998, ha adottato la deliberazione n. 125, (allegato 1) con la quale viene definito l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 armonizzato con le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Detta deliberazione statuisce che:
1) gli enti promotori, negli atti approvativi inerenti l'utilizzazione nei nuovi progetti di lavoratori rientranti nel regime transitorio, prevedano espressamente un programma finalizzato alla graduale e complessiva fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei predetti lavoratori inclusi nel regime transitorio, articolando gli interventi secondo le caratteristiche sociali e professionali dei lavoratori e le molteplici alternative di seguito riportate (lavori di pubblica utilità verso imprese, progetti collegati alla formazione, misure di immediata fuoriuscita, etc.);
2) l'individuazione di tali lavoratori, recata nell'art. 12, primo comma, viene effettuata includendo:
a) i lavoratori che abbiano conseguito una permanenza nei lavori socialmente utili, di almeno dodici mesi, in epoca antecedente al 31 dicembre 1997;
b) i lavoratori che raggiungano il limite di permanenza dei dodici mesi, attraverso progetti avviati prima del 31 dicembre 1997 o proseguiti secondo quanto detto al punto 1. In quest'ultimo caso si precisa che i periodi svolti oltre il 31 dicembre dovranno essere considerati in detrazione dai limiti di durata dei progetti approvati successivamente, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97;
c) i lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (cfr. art. 1, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Con la suddetta norma, il legislatore regionale – avvalendosi della potestà legislativa concorrente di cui all'art.17, lettera f, dello Statuto – ha inteso disciplinare l'individuazione dei lavoratori a cui trova applicazione la disciplina transitoria).
Tra le norme specifiche per i lavoratori appartenenti al regime transitorio, si devono innanzitutto ricordare quelle volte alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili, di cui ai commi 3, 4 e 5. Le disposizioni di cui al comma 5 (che favoriscono il pensionamento volontario, l'avvio di un lavoro autonomo, la ricollocazione lavorativa ed eventuali altre misure) dovranno essere definite, prima di essere operative, in un decreto interministeriale che è in via di predisposizione. Le altre disposizioni hanno invece applicazione immediata.
Per quanto riguarda il contenuto dei progetti, sempre nella fase di prima applicazione del decreto legislativo in oggetto, si può tenere conto delle seguenti osservazioni:
a)  per i progetti di pubblica utilità, si ritiene utile precisare il disposto di cui all'art. 2, comma 5, e il correlato disposto di cui all'art. 10, in materia di delibere degli enti di cui al decreto legislativo n. 29/1993. Tali delibere devono individuare e precisare gli impegni programmatici e finanziari, relativi almeno al momento del completamento del progetto di pubblica utilità. E' compito della Commissione regionale per l'impiego (avvalendosi, ove lo ritenesse, del nucleo di valutazione di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) valutare la congruità degli impegni assunti e delle attività lavorative stabili prefigurate in rapporto all'entità ed in particolare al numero dei lavoratori da assegnare al progetto da approvare. Si rammentano infine le disposizioni volte a disciplinare la progettazione di lavori di pubblica utilità destinati ai lavoratori nel regime transitorio, di cui all'art. 12, commi 6 e 7;
b)  per i progetti mirati alla crescita professionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ove la programmazione finanziaria delle attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo fosse ormai già definita per il 1998, potranno essere approvati progetti che prevedano un'attività di formazione professionale, da svolgersi nel quadro delle ore per le quali si ha diritto all'assegno, finanziata solo da risorse regionali o nazionali. Si sottolinea che rimane necessaria l'espressa autorizzazione della competente Direzione regionale formazione professionale al progetto formativo che deve corredare il progetto di lavori socialmente utili e il rilascio di un attestato ai partecipanti al termine del medesimo. Si rammenta che per l'effettivo svolgimento delle attività formative si può fare ricorso ad organismi qualificati del settore, purché se ne dia conto sin dalla presentazione del progetto (cfr. circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 19 del 12 febbraio 1998).
Per quanto riguarda le agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di cui all'art. 2, quarto comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'emanazione dei decreti di autorizzazione, secondo criteri che dovranno tenere conto del ruolo più incisivo affidato a tali agenzie dal successivo art. 10, secondo comma.
Lo scrivente Assessorato formulerà proposte al predetto Ministero di organismi autorizzabili che pongano la propria documentata candidatura entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare.
In ogni caso si procederà, in via transitoria, con un primo decreto, all'autorizzazione alle agenzie di livello nazionale, ovvero locale, che hanno già operato ai sensi dell'art. 26 della legge n. 196/97, ai soli fini dell'attività di progettazione, con esclusione della fattispecie di cui all'art. 10, secondo comma.
In via transitoria, nelle more della definizione dei criteri di cui all'art. 5, secondo comma, i progetti di lavori socialmente utili devono essere presentati secondo il modello, elaborato dall'apposita Commissione interministeriale, allegato alla presente circolare (allegato 2).
3. Finanziamento dei progetti con onere a carico del fondo nazionale per l'occupazione
Con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 20 del 12 febbraio 1998, tenuto conto dell'urgenza derivante dall'approssimarsi della scadenza del 28 febbraio 1998, nelle more del perfezionamento dei relativi decreti ministeriali, sono state ripartite delle risorse residue del Fondo per l'occupazione del 1997 che potranno essere immediatamente utilizzate dalla Commissione regionale per l'impiego, seppur esclusivamente per approvare la continuazione, secondo la vecchia normativa, dei progetti in atto e per gli stessi lavoratori, entro la naturale scadenza dei 12 mesi, se successiva al 28 febbraio.
Inoltre, sempre utilizzando le predette risorse e nei limiti delle medesime, la Commissione regionale per l'impiego potrà in via eccezionale deliberare – in relazione a progetti che raggiungono entro il marzo 1998 la scadenza dei 12 mesi e per consentire, senza soluzione di continuità l'utilizzazione degli stessi lavoratori, rientranti nelle norme transitorie – l'avvio di un progetto di pubblica utilità secondo la nuova normativa, corredato dalla delibera dell'ente proponente di cui all'art. 2, quinto comma, del citato decreto legislativo n. 468/97, con gli impegni programmatici e finanziari, mediante una prima approvazione della Commissione regionale per l'impiego, che dovrà essere successivamente sostituita, entro e non oltre sessanta giorni, da una definitiva approvazione sulla base di tutta la documentazione necessaria.
4. Settori ed ambiti delle attività
I progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
5. Assegnazione dei lavoratori ai progetti
All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego (cfr. art. 1, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 25 febbraio 1998, ha confermato i criteri e le priorità stabilite con la propria deliberazione n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997, così come integrata dal punto 1 della circolare assessoriale 16 maggio 1997, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 21 giugno 1997.
Si precisa, altresì, che i lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assegnati a nuovi progetti quando sia trascorso un periodo di almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente progetto (cfr. art. 1, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
I lavoratori non rientranti nella previsione suddetta non possono essere assegnati ai progetti ove provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno sei mesi dalla conclusione del precedente progetto.
Quest'ultima disposizione non trova applicazione per i progetti di pubblica utilità destinati ai lavoratori ricadenti nella disciplina transitoria di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato 1
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

PER L'IMPIEGO N. 125 DEL 25 FEBBRAIO 1998

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, divisione II, n. 19 del 12 febbraio 1998;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, divisione II, n. 20 del 12 febbraio 1998;
Ritenuto di dover definire l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, armonizzato con le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, statuendo che:
1.  gli enti promotori, negli atti approvativi inerenti l'utilizzazione nei nuovi progetti di lavoratori rientranti nel regime transitorio, prevedano espressamente un programma finalizzato alla graduale e complessiva fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei predetti lavoratori inclusi nel regime transitorio, articolando gli interventi secondo le caratteristiche sociali e professionali dei lavoratori e le molteplici alternative di seguito riportate (lavori di pubblica utilità verso imprese, progetti collegati alla formazione, misure di immediata fuoriuscita, etc.);
2.  l'individuazione di tali lavoratori, recata nell'art. 12, primo comma, viene effettuata includendo:
a)  i lavoratori che abbiano conseguito una permanenza nei lavori socialmente utili, di almeno dodici mesi, in epoca antecedente al 31 dicembre 1997;
b)  i lavoratori che raggiungano il limite di permanenza dei dodici mesi, attraverso progetti avviati prima del 31 dicembre 1997 o proseguiti secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 19 del 12 febbraio 1998. In quest'ultimo caso si precisa che i periodi svolti oltre il 31 dicembre dovranno essere considerati in detrazione dai limiti di durata dei progetti approvati successivamente, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97;
c)  i lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Evidenziato che con l'art. 1, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, il legislatore regionale – avvalendosi della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett. f), dello Statuto – ha inteso disciplinare l'individuazione dei lavoratori a cui trova applicazione la disciplina transitoria;
Ritenuto, altresì, di dover confermare, ai fini dell'assegnazione dei lavoratori ai progetti, i criteri e le priorità stabilite con la propria deliberazione n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997, così come integrata dal punto 1 della circolare assessoriale 16 maggio 1997, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 21 giugno 1997;
Con voti unanimi
Delibera


Art. 1

Regime transitorio

Al fine dell'applicazione dell'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, armonizzato con le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3:
1)  gli enti promotori, negli atti approvativi inerenti l'utilizzazione nei nuovi progetti di lavoratori rientranti nel regime transitorio, dovranno prevedere espressamente un programma finalizzato alla graduale e complessiva fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei predetti lavoratori inclusi nel regime transitorio, articolando gli interventi secondo le caratteristiche sociali e professionali dei lavoratori e le molteplici alternative di seguito riportate (lavori di pubblica utilità verso imprese, progetti collegati alla formazione, misure di immediata fuoriuscita, etc.);
2)  l'individuazione di tali lavoratori, recata nell'art. 12, primo comma, viene effettuata includendo:
a)  i lavoratori che abbiano conseguito una permanenza nei lavori socialmente utili, di almeno dodici mesi, in epoca antecedente al 31 dicembre 1997;
b)  i lavoratori che raggiungano il limite di permanenza dei dodici mesi, attraverso progetti avviati prima del 31 dicembre 1997 o proseguiti secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 19 del 12 febbraio 1998. In quest'ultimo caso si precisa che i periodi svolti oltre il 31 dicembre, dovranno essere considerati in detrazione dai limiti di durata dei progetti approvati successivamente, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97;
c) i lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 2

Assegnazione dei lavoratori ai progetti di l.s.u.

Confermare, ai fini dell'assegnazione dei lavoratori ai progetti, i criteri e le priorità stabilite con la propria deliberazione n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997, così come integrata dal punto 1 della circolare assessoriale 16 maggio 1997, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 21 giugno 1997.

Allegato 2
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI L.S.U.


1.1  Ente promotore  
Codice fiscale    
Comune   Provincia CAP  
Indirizzo   
Recapiti telefonici  Telefono Fax  


1.2  Responsabile da contattare Tel.  


1.3  Ente attuatore (se diverso dal proponente)  
Codice fiscale    
Comune   Provincia CAP  
Indirizzo   
Recapiti telefonici  Telefono Fax  


1.4  Responsabile da contattare Tel.  


2.  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  


3.  TIPOLOGIA DEL PROGETTO (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468): 
I. Lavori di pubblica utilità a) settore di intervento  
b)  ambito  
c)  agenzia di promozione di lavoro e di impresa:              
II. Lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di  

particolari progetti formativi
III. Lavori socialmente utili per la realizzazione di pro-  

getti aventi obiettivi di carattere straordinario

4.  DURATA DEL PROGETTO  
  Data prevista per l'avvio del progetto  


5.  DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'  
       
       
       
       
       
       
       


6.  LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'  
  Sezione circoscrizionale per l'impiego  


7.  SOGGETTI DA UTILIZZARE 
7.1.  Totale lavoratori richiesti:  n....................................... 
  Titolo di studio     Livello retri- Numero 
      Qualifica butivo di persone 
  o attestato di qualifica legale     riferimento richieste 
   
   
   
   
   
   
   


7.  CATEGORIE DI LAVORATORI DA UTILIZZARE 
  n a) Lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento 
  n b) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione 
  n c) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione 
  n d) Lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore 
  n e) Gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area 
  n f) Categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego anche ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 
  n g) Persone detenute per le quali sia prevista l'immissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento 
  n h) Per i progetti da svolgere all'interno degli istituti di pena: persone detenute 


Percettori di assegno  Totale n.  
Percettori di trattamento previdenziale  Totale n.  


9.  FORMAZIONE PROFESSIONALE 
9.1.  Il progetto prevede formazione per il personale utilizzato?          SI  n        NO  n 
      Formazione prevista a cura di 
  n Ente promotore 
  n Ente attuatore 
  n Ente di formazione (specificare) 
  n Altro (specificare) 
      Persona da contattare 
      In che modo sarà realizzata la formazione? 
  n Con un corso di formazione strutturato 
  n Con azioni formative non strutturate 


9.2.  Indicare tutte le attività formative previste, specificando a cura di chi saranno realizzate 
  ATTIVITÀ FORMATIVA Ente attuatore Numero Ore Costo 
          allievi 

1.  Orientamento e rimotivazione
2.  Formazione tecnica
3.  Formazione on the job
4.  Formazione per la creazione d'impresa
5.  Consulenza ed assistenza allo start-up
5.  TOTALI
Durata complessiva delle attività formative  Ore 
Costo complessivo delle attività formative  Lire 


9.3.  Specificare, per ogni fase formativa, i moduli, i contenuti, le modalità di erogazione, il personale e i supporti didattici che saranno impiegati 

1.  ORIENTAMENTO E RIMOTIVAZIONE

  MODULI 1 2

Contenuti
Modalità di erogazione
Personale utilizzato
Supporti didattici
2.  FORMAZIONE TECNICA

  MODULI 1 2

Contenuti
Modalità di erogazione
Personale utilizzato
Supporti didattici
3.  FORMAZIONE ON THE JOB

  TUTOR Periodicità Modalità Strumenti 

Ente di formazione
Soggetto proponente
Soggetto attuatore
4.  FORMAZIONE PER LA CREAZIONE D'IMPRESA

  MODULI 1 2

Contenuti
Modalità di erogazione
Personale utilizzato
Supporti didattici
5.  CONSULENZA ED ASSISTENZA ALLA START-UP

  MODULI 1 2

Contenuti
Modalità di erogazione
Personale utilizzato
Supporti didattici

10.  FINANZIAMENTO 
      Fonti di finanziamento 
  RIPARTIZIONE PER VOCI DI COSTO Fondo Fondi Fondi del 
      nazionale per     bilancio dell'ente Totali 
      l'occupazione regionali attuatore 

1.  Assegno e benefici accessori
2.  Integrazione
3.  Assicurazione INAIL
4.  Assicurazione RCT
5.  Formazione
6.  Attrezzature
7.  Progettazione tecnica
5.  TOTALI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1.  Atto di approvazione del progetto
Solo per i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a):
2.  Piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili.
3.  Delibera relativa alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97 (contenenti impegni programmatici e finanziari).
4.  Attestazione dell'Agenzia di promozione di lavoro e di impresa.
5.  Convenzione eventualmente già stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97.
Solo per i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b):
2.  Progetto formativo autorizzato dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Solo per i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c):
2.  Attestazione del carattere straordinario degli obiettivi progettuali.
(98.13.673)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 948.
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.
Ai Direttori generali
Aziende unità sanitarie locali
Ai Capi settori sanità pubblica veterinaria
Aziende unità sanitarie locali
All'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero della sanità 

Dipartimenti alimenti
e nutrizione sanità pubblica veterinaria
Alla Facoltà di medicina veterinaria
Università degli studi di Messina
Agli Ordini professionali
dei medici veterinari
Al Sindacato SIVELP di Cerami
Al Sindacato SIVEMP di Castellana Sicula
All'Associazione regionale
dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia
Alla C.I.A.
Confederazione italiana agricoltori
Alla Coldiretti
Con precedente nota 3.n.31/1221 dell'8 novembre 1995 era stata avanzata la possibilità di effettuare il piano di controllo della malattia di Aujeszky con adesione volontaria degli allevatori soprattutto nelle aziende più significative.
Tale programma non ha avuto esito per la mancanza di adesione.
In considerazione che l'orientamento dell'Unione europea è quello di eradicare la malattia attraverso la profilassi igienico sanitaria e la profilassi vaccinale, ed in considerazione che nel territorio regionale non si sono verificati focolai tra gli allevamenti di suini, è necessario proteggere gli allevamenti isolani anche mediante il programma di controllo obbligatorio di cui al D.M. 1 aprile 1997 che prevede:
Profilassi igienico sanitaria
Allo scopo di attuare e diffondere tra gli allevatori conoscenze minime di profilassi igienico sanitaria utili non solo ad evitare la diffusione del virus di Aujeszky, ma come norme di carattere generale e di buona prassi di allevamento, è opportuno organizzare tra gli allevatori degli incontri a carattere informativo divulgativo, in collaborazione anche con le associazioni di categoria e gli ordini professionali allo scopo di promuovere gli obiettivi del piano di che trattasi, in uno alle norme minime di profilassi igienico sanitaria di cui all'allegato 1 a questa circolare.
Di tali riunioni, organizzate almeno in ambito distrettuale, che potranno rientrare all'interno delle attività inerenti l'educazione sanitaria, dovrà essere necessariamente inviato a questo Assessorato un rapporto sintetico sulle attività svolte da ciascuna Azienda unità sanitaria locale.
Profilassi vaccinale: 1ª fase
Per le profilassi vaccinali, effettuate secondo lo schema vaccinale dell'allegato II al D.M. 1 aprile 1997, il proprietario detentore si avvale di norma del veterinario aziendale, sia esso libero professionista o dipendente dall'azienda o da associazioni di categoria.
I suddetti veterinari dovranno dare comunicazione immediata al settore veterinario di competenza della programmazione territoriale degli interventi.
Gli allevamenti segnalati da ciascun veterinario saranno, di norma, seguiti dallo stesso sanitario per l'intero arco degli interventi vaccinali.
I veterinari che effettuano le vaccinazioni dovranno darne comunicazione a cadenza mensile al settore veterinario utilizzando l'apposito modello 12 di cui all'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria.
Solo per comprovate necessità, nel caso in cui alcuni allevamenti non sono raggiungibili da veterinari liberi professionisti, le Aziende unità sanitarie locali, previa comunicazione a questo Assessorato, possono avvalersi di medici veterinari convenzionati.
Le spese relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.
Si ricorda il contenuto del comma 4 del D.M. 1 aprile 1997, art. 9, nel caso di inadempienze da parte dell'allevatore.
Controllo sierologico: 2ª fase
I servizi veterinari provvedono a sottoporre a controllo sierologico annuale secondo lo schema di monitoraggio di cui all'allegato V anche in concomitanza ai prelievi del piano di cui alla malattia vescicolare dei suini, i capi precedentemente sottoposti alla vaccinazione e ciò allo scopo di avere elementi di valutazione epidemiologica sull'andamento del piano.
All'atto del prelievo verrà compilata per ciascun allevamento la scheda di cui all'allegato III che unitamente all'allegato IV ed ai sieri prelevati verranno inviate all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per successivi esami.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia con cadenza mensile, provvederà ad inviare all'Assessorato regionale della sanità gli esiti diagnostici per ciascuno allevamento corredati della scheda di indagine conoscitiva (allegato III).
Le operazioni relative al prelievo di sangue annuale e quelle relative all'esame sierologico sono per il proprietario o detentore a carattere gratuito mentre allo scadere del piano i controlli sierologici per il rilascio della qualifica di allevamento indenne sono a totale carico del proprietario o detentore.
Con cadenza trimestrale ciascuna Azienda unità sanitaria locale trasmetterà all'Assessorato regionale della sanità una relazione sull'andamento del piano nonché sullo stato sanitario degli allevamenti nei confronti della malattia di Aujeszky.
  L'Assessore: LEONTINI 


Allegato 1
PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

a)  Trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, è necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali.
La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti.
Per la successiva disinfezione sono consigliati i disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi.
Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi.
b)  Misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti le occasioni di contatto con altre aziende; è necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro.
c)  Controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori estranei deve essere ridotto al minimo; è necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus.
d)  Presenza di altre specie recettive: sebbene di norma cani e gatti agiscano come rivelatori dell'infezione già presente nell'allevamento suino piuttosto che come mezzi di diffusione della stessa, è comunque consigliato di evitare la loro presenza nelle aziende, o quanto meno di impedire un contatto diretto con i suini. E' inoltre indispensabile procedere a regolari derattizzazioni.
e)  Controllo degli alimenti: l'eventualità che il virus di Aujeszky sia presente negli alimenti normalmente impiegati per l'allevamento dei suini è alquanto remota. Si ricorda, tuttavia, il divieto di alimentare gli animali con i residui di mensa, regola valida anche per la prevenzione di altre malattie infettive.
f)  Controllo della riproduzione: negli allevamenti che fanno ricorso alla fecondazione artificiale è importante controllare che il seme acquistato provenga da riproduttori di allevamenti indenni dalla malattia di Aujeszky.
(98.10.543)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 17 marzo 1998, prot. n. 5410.
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze tendenti ad ottenere il contributo ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/88 - Parchi urbani e sub-urbani.
A tutti i Comuni dell'Isola
Alle Province regionali
e, p.c.  Agli Uffici del Genio civile 

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Alla Corte dei conti
Sezione di controllo
Com'è noto la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, all'art. 11, ha disposto che, in deroga al 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1998 i programmi triennali delle opere pubbliche possono essere adottati entro il 31 marzo 1998.
In dipendenza da quanto sopra si comunica che il termine per la presentazione delle istanze annuali tendenti alla concessione di contributi per parchi urbani e sub-urbani fissato con decreto n. 358/19 del 25 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 70 del 13 dicembre 1997, è prorogato al 15 maggio 1998.
Gli enti interessati sono tenuti a far pervenire entro tale data le istanze corredate dalla necessaria documentazione così come precisato nell'allegato al citato decreto n. 358/19.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.12.639)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menuhome