REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 21 MARZO 1998 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 febbraio 1998.
Costituzione del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 febbraio 1998.
Convalida di una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone.  pag.


DECRETO 6 febbraio 1998.
Autorizzazione alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di esemplari del corvo imperiale.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 21 gennaio 1998.
Revoca del decreto 24 ottobre 1997, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santa Venera, con sede in Chiusa Sclafani.
  pag.


DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vello d'Oro, con sede in S. Margherita Belice, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.S.I., Centro elaborazione sistemi informativi, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Sicilflor, con sede in Ribera, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 11 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Intercomunale Servizi Sociali Spazio, con sede in Mazzarrà S. Andrea, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 18 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Maria, con sede in Alì, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 18 dicembre 1997.
Approvazione del programma annuale di interventi per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 18 febbraio 1998.
Annullamento del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag.


DECRETO 25 febbraio 1998.
Annullamento del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 gennaio 1998.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla Nico S.p.A., con sede legale in Melilli, per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 11 


DECRETO 17 febbraio 1998.
Approvazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla realizzazione di parcheggi a servizio della stazione ferroviaria di Taormina  pag. 14 


DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito C".
  pag. 15 


DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito F".
  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Ospedale Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli di Catania  pag. 22 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di II livello Ospedale civile M.P. Arezzo di Ragusa  pag. 22 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta  pag. 23 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Cannizzaro di riferimento regionale di III livello per l'emergenza di Catania  pag. 23 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone  pag. 23 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo  pag. 23 
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna  pag. 23 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Attuazione della norma relativa all'apposizione dei marchi di identificazione sul bestiame prevista dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 57  pag. 23 
Approvazione di modifiche allo statuto dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia - A.R.A.S., con sede in Palermo  pag. 23 
Provvedimenti concernenti occupazione permanente a favore del demanio della Regione - ramo agricoltura e foreste - di beni immobili  pag. 23 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1997  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Ricostituzione del Comitato consultivo per il commercio  pag. 30 
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Nettuno, con sede in Trapani  pag. 30 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 30 

Assessorato degli enti locali:
Riconoscimento di ente di diritto privato all'opera pia Eremo Santuario Maria S.S. del Rosario di Tagliavia, con sede in Monreale  pag. 34 

Assessorato dell'industria:
Rigetto dell'istanza dei sigg. Cosimo e Giuseppe Sindoni per la concessione di acque minerali denominata "San Paolino" nel comune di Milazzo  pag. 34 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori nel comune di Aci S. Antonio.  pag. 34 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune diCastronovo di Sicilia  pag. 34 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Avviso pubblico per sollecitare manifestazione d'interesse  pag. 34 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari dell'associazione Centro cristiano di solidarietà e di accoglienza, con sede in Vittoria  pag. 34 

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.
  pag. 34 
Autorizzazione alla Igar s.r.l., con sede in S. Flavia, per l'utilizzo delle acque dei pozzi 3 e 4 nel complesso termale del Gran Hotel delle Terme di Termini Imerese  pag. 35 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Alcamo Marina.  pag. 35 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Alcamo Marina.  pag. 35 
Rettifica del decreto 9 novembre 1990, relativo alla sdemanializzazione di un'area demaniale marittima del comune di Mascali  pag. 35 
Contributi previsti dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 a favore del comune diCaronia.  pag. 35 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore  pag. 35 
Nulla osta alla società cooperativa Coniglicoltura siracusana a r.l. per la realizzazione di un insediamento zootecnico di coniglicoltura nel comune di Cassaro  pag. 35 
Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione  pag. 36 
Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Alcamo  pag. 36 
Nulla osta al progetto relativo a lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e risagomatura di un tratto d'alveo del torrente Fiumefreddo nel comune diCalatafimi  pag. 36 
Nulla osta al progetto relativo a lavori idraulici del torrente Michele nel comune di Messina  pag. 36 
Nulla osta al progetto relativo alla sistemazione di una strada nel comune di Vittoria  pag. 36 
Nulla osta al progetto per la trasformazione in rotabile di una strada nel comune di Castelbuono  pag. 36 
Nulla osta al progetto per la trasformazione in rotabile di una strada nel comune di Castelbuono  pag. 36 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerda  pag. 36 

Rettifica di decreti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera alla ditta Calcestruzzi S.p.A. di Ravenna.
  pag. 36 

CIRCOLARI

Assessorato dei lavori pubblici

CCIRCOLARE 11 marzo 1998, n. 5/Gab.
Programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000 del cap. 68355 concernente la costruzione, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi ed asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro  pag. 37 


CIRCOLARE 11 marzo 1998, n. 6/Gab.
Programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000 del cap. 68356 concernente l'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi  pag. 37 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 febbraio 1998, n. 295.
Interventi creditizi per edilizia abitativa - Rideterminazione importo massimo finanziabile. Legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie  pag. 38 


CIRCOLARE 6 marzo 1998, n. 297.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani - Art. 15, legge n. 451/94 - Art. 9 octies, legge n. 608/96 - Art. 19, legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Ulteriori chiarimenti  pag. 38 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

CIRCOLARE 13 gennaio 1998, n. 1.
Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Racalmuto.
Statuto della Provincia regionale di Agrigento - Modifiche.




DECRETO PRESIDENZIALE 19 febbraio 1998.
Costituzione del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, istitutivo del Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione;
Considerato che obiettivi primari del Governo della Regione sono la crescita dell'economia regionale, nonché l'ampliamento della base occupazionale;
Considerata la necessità di accrescere l'efficacia delle risorse finanziarie pubbliche e degli altri strumenti disponibili ai fini del sostegno alle attività produttive e all'occupazione, nonché di disporre di informazioni relative a progetti di investimenti privati;
Preso atto delle obiettive difficoltà in cui versa il sistema economico e produttivo che determina riflessi negativi sull'economia regionale e nuove crisi produttive ed occupazionali;
Richiamate le dichiarazioni programmatiche del Governo regionale e quanto emerge nel documento del Governo nazionale sul mercato del lavoro del 12 aprile 1995;
Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato per il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale presenti nel Paese e per l'elaborazione delle iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine presso la Presidenza della Regione siciliana;
Ritenuto opportuno che in detto Comitato siano presenti rappresentanti della Presidenza della Regione, nonché degli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, degli enti locali, dell'industria e del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, nonché i rappresentanti dei vari rami di Amministrazioni interessati di volta in volta alla trattazione delle problematiche e che del Comitato facciano, altresì, parte rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:


Art. 1

Per il conseguimento degli obiettivi di cui alle premesse, è costituito il Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.
Il Comitato è coordinato da un esperto in materia ed è composto:
—  da un rappresentante della Presidenza della Regione siciliana;
—  da un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
— da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, degli enti locali, dell'industria e del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Art. 2

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali, datoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, sono designati per i compiti di cui alle premesse, dalle rispettive associazioni.
Detti rappresentanti potranno essere convocati, di volta in volta anche su loro richiesta, dal coordinatore per partecipare ai lavori del Comitato.

Art. 3

Il Comitato uniforma la propria azione agli obiettivi indicati dalla Presidenza della Regione siciliana risultanti dal periodico confronto, promosso dalla stessa Presidenza, tra il Governo e le parti sociali sui temi di cui in premessa.
Il coordinatore del Comitato riferisce trimestralmente al Governo della Regione sull'andamento dei lavori, sulle iniziative adottate e sulle proposte che ritengano di formulare.

Art. 4

Per le necessità di funzionamento, il Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione si avvale di un ufficio di segreteria, incardinato presso la Segreteria generale, composto da personale dell'Amministrazione regionale con comprovate competenze nella materia.
Le responsabilità della segreteria amministrativa del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione sono affidate ad un funzionario di particolare esperienza nel settore.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 1998.
  DRAGO 

(98.9.458)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 febbraio 1998.
Convalida di una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 46 della legge regionale n. 33/97, in forza del quale, con l'entrata in vigore della legge medesima, le zone di ripopolamento esistenti si indendono costituite in pari data, per un durata di anni cinque e sono regolate in conformità a quelle di nuova costituzione;
Visto il proprio decreto n. 828 del 26 maggio 1997, relativo alla costituzione di una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Corleone, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 37/81, con decorrenza dall'1 febbraio 1998;
Considerato che occorre procedere alla convalida della zona di ripopolamento e cattura di cui al citato decreto per una durata di anni cinque ed alla proroga della zona di ripopolamento e cattura costituita per tre anni, per ulteriori anni due, al fine di adeguarla a quanto stabilito dal citato art. 46 della legge regionale n. 33/97;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' convalidata la zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Corleone, costituita ai sensi della legge regionale n. 37/81, con proprio decreto n. 828 del 26 maggio 1997.

Art. 2

La zona di ripopolamento e cattura di cui all'articolo precedente è costituita per la durata di anni cinque con inizio 1 febbraio 1998 ed andrà a scadere il 31 gennaio 2003.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni impartite nel citato decreto di costituzione. La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, prima della data di scadenza, individuerà all'interno della zona di ripopolamento e cattura e nel rispetto dei criteri emanati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 33/97, l'area da destinare e vincolare a zona rifugio.

Art. 4

Il confine della zona di ripopolamento e cattura, e successivamente la zona rifugio, verrà delimitato con tabelle a fondo bianco e la scritta in nero: "zona di ripopolamento e cattura-divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" e collocate in applicazione al disposto dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 33/97.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 1998.
  CUFFARO 

(98.9.417)
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DECRETO 6 febbraio 1998.
Autorizzazione alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di esemplari del corvo imperiale.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5, comma 4°, e 49 della legge regionale
n. 33/97;
Vista l'istanza del dr. Lorenzo Russo, responsabile del progetto "Distribuzione densità ed ecologia del corvo imperiale (corvus corax) nelle isole Eolie", biologo e dottorando presso l'università di Aberdeen (Scozia), pervenuta il 12 aprile 1997, prot. n. 2224/XI, con la quale chiede di potere catturare e/o inanellare almeno 20 individui di corvo imperiale (corvus corax) per scopo di studio e ricerca scientifica, nella quale, fra l'altro, viene indicato quale coordinatore del progetto il dr. Maurizio Sarà dell'Istituto di zoologia di Palermo, inanellatore autorizzato dell'Istituto della fauna selvatica e facente parte della stazione di inanellamento e cattura istituita presso l'Istituto di entologia agraria dell'università di Palermo con decreto n. 2346 del 10 novembre 1997;
Sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica, che con nota prot. n. 2839/TA31 del 24 giugno 1997 "suggerisce che la cattura e il marcaggio degli animali (con anelli metallici dello schema italiano - INFS Ozzano Emilia - BO) oltre che con anelli di plastica colorata avvenga in presenza, con la collaborazione e la garanzia, di un inanellatore autorizzato dall'Istituto stesso, cioè in possesso di autorizzazione dell'inanellamento di uccelli selvatici a scopo di studio";
Considerato che, nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico-siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al dr. Lorenzo Russo specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4°, della legge regionale n. 33/97, per le finalità specifiche rappresentate;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato il dr. Lorenzo Russo, in qualità di responsabile delle catture e del progetto "Distribuzione, densità ed ecologia del corvo imperiale (corvus corax) nelle isole Eolie", biologo e dottorando presso l'università di Aberdeen (Scozia), ad effettuare la cattura ed il successivo inanellamento a scopo di studio e ricerca scientifica fino ad un numero di 20 individui di corvo imperiale (corvus corax) nell'ambito del territorio delle isole Eolie, avvalendosi a tale scopo della collaborazione del dr. Maurizio Sarà, coordinatore locale dell'Istituto di zoologia di Palermo.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è valida sino a tutto il mese di maggio 1998.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo sarà cura del dott. Lorenzo Russo inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo 11°, 1ª direzione, una relazione sull'attività svolta, nonché un resoconto all'I.N.F.S. in cui vanno indicate le corrispondenze fra gli anelli colorati e quelli metallici utilizzati.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 1998.
  CUFFARO 

(98.9.418)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 21 gennaio 1998.
Revoca del decreto 24 ottobre 1997, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santa Venera, con sede in Chiusa Sclafani.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge fallimentare, art. 196;
Visto il decreto n. 2392 del 24 ottobre 1997, con il quale la cooperativa Santa Venera, con sede in Chiusa Sclafani, è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del sig. Alessi Antonino;
Considerato che, ai sensi di legge, l'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa risultava preclusa dal precedente fallimento della cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Palermo con sentenza dell'8-9 maggio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revoca del predetto decreto;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 2392 del 24 ottobre 1997, con il quale la cooperativa Santa Venera, con sede in Chiusa Sclafani (PA), fu sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa è revocato.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 1998.
  FLERES 

(98.9.425)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vello d'Oro, con sede in S. Margherita Belice, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza in data 25 giugno - 4 luglio 1997, con la quale il tribunale di Sciacca ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Vello d'Oro a r.l., con sede in S. Margherita Belice, contrada Gulfa;
Visto l'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla C.C.I. - Unione regionale, per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota n. 991 del 22 settembre 1997, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Vello d'Oro, con sede in S. Margherita Belice, costituita il 26 febbraio 1981 con atto omologato dal Tribunale di Sciacca il 3 aprile 1981, iscritta al n. 1148 nel registro di società, ric. B.U.S.C. n. 1600 del 19 giugno 1981 e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 6930 del 15 ottobre 1981, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avvocato Guagliardo Filippo, nato a Menfi il 4 marzo 1952 e residente a Palermo in via Tiziano, 1, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  FLERES 

(98.9.426)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.S.I., Centro elaborazione sistemi informativi, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio n. 358, fatto pervenire dall'U.P.L.M.O. di Ragusa con nota del 2 maggio 1996, ai fini dello scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 c.c., della cooperativa di produzione e lavoro C.E.S.I. - Centro elaborazione sistemi informativi, con sede in Ragusa;
Visti gli atti del fasciolo dai quali si rileva che:
—  la cooperativa ha avuto concesso un contributo a fondo perduto di L. 147.132.560 ed un mutuo agevolato di L. 382.000.000, con decreto n. 158/85 della Presidenza della Regione, per la realizzazione di un centro di elaborazione dati;
—  con tali somme ha acquistato n. 4 appartamenti, giusto atto di vendita del 13 novembre 1987, che al 21 febbraio 1996, data di effettuazione di un sopralluogo da parte dell'I.R.C.A.C. si trovavano in stato di abbandono da parecchio tempo;
—  la cooperativa aveva maturato all'11 marzo 1996 un debito con l'I.R.C.A.C. ammontante a L. 78.928.852, per il mancato pagamento della rata di preammortamento e di tutte le rate scadute a quella data del mutuo agevolato;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 29 gennaio 1998, con parere n. 2336, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;
Visti gli artt. 2540 e 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperativa e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa C.E.S.I. -Centro elaborazione sistemi informativi, con sede in Ragusa, costituita il 15 ottobre 1981 con atto omologato dal Tribunale di Ragusa in data 20 novembre 1981, iscritta al n. 1777 del registro di società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 2453 del 9 aprile 1982, ric. B.U.S.C. n. 809 del 18 febbraio 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giovanni Giangrande, nato a Caserta il 21 febbraio 1945, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  FLERES 

(98.10.496)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Sicilflor, con sede in Ribera, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione del 17 giugno 1993 dell'arch. Salvatore Tinnirello che, a seguito di visita ispettiva effettuata il 20 maggio 1993 alla cooperativa Sicilflor, con sede in Ribera, nella qualità di tecnico dell'I.R.C.A.C., ha evidenziato il completo abbandono delle opere realizzate a seguito di un contributo in conto capitale dell'Assessorato regionale alla Presidenza e l'assoluta inattività dell'azienda;
Vista l'istanza del rappresentante legale del sodalizio sig.ra Trainito Maria del 22 agosto 1996, con la quale chiede la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Visti gli atti d'ufficio che all'uopo esprimono l'inesistenza di interessi contrapposti da conciliare, che l'iniziativa sembra essere stata del tutto abbandonata e che gli unici interessi da salvaguardare sono quelli dell'Amministrazione che ha concesso i contributi, dell'I.R.C.A.C., nonché di altri eventuali creditori interessati, tutti orientati nel senso della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Sentito il parere n. 2317 espresso il 29 gennaio 1998 dalla Commissione regionale cooperazione favorevole allo scioglimento della cooperativa Sicilflor ed alla sua sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Sicilflor, con sede in Ribera, via Alfieri, 18, costituita il 12 novembre 1985 con atto omologato dal Tribunale di Sciacca il 6 dicembre 1985, iscritta al n. 1707 del registro di società e nel registro prefettizio alla sezione mista con D.P. n. 229/3 del 10 giugno 1985, ricevuta B.U.S.C. n. 2316 del 14 febbraio 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Florio Domenico, nato a Catania il 15 settembre 1954, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  FLERES 

(98.10.511)
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DECRETO 11 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Intercomunale Servizi Sociali Spazio, con sede in Mazzarrà S. Andrea, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza in data 17 luglio 1997, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Intercomunale Servizi Sociali Spazio, con sede in Mazzarrà S. Andrea;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Intercomunale Servizi SocialiSpazio, con sede in Mazzarrà S. Andrea, costituita il 28 marzo 1986 con atto omologato dal Tribunale di Messina il 29 maggio 1986, iscritta al n. 6497 nel registro di società, ric. B.U.S.C. n. 2863, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 13154 del 13 novembre 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Giacobbe Maria Grazia, nata a Messina il 18 ottobre 1960 ed ivi residente in via Cavalluccio, 30, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 1998.
  BENINATI 

(98.10.510)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Maria, con sede in Alì, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza in data 2 luglio 1996, con la quale il tribunale di Messina ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa S. Maria, con sede in Alì;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa S. Maria, con sede in Alì, costituita il 12 febbraio 1984, con atto omologato dal Tribunale di Messina il 12 marzo 1984, iscritta al n. 2007 nel registro di società, ric. B.U.S.C. n. 2888, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 4358 del 9 maggio 1984, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Giuseppe Brischetto, nato a Vittoria il 5 giugno 1963 e residente a Palermo in via Goethe, 22, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  BENINATI 

(98.10.508)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 18 dicembre 1997.
Approvazione del programma annuale di interventi per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 1/84;
Vista la legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 22/96;
Vista la legge regionale n. 20/94;
Visto l'art. 23 della legge regionale 7 marzo 1996, n. 6, che prevede per i programmi di spesa non più necessaria l'acquisizione del parere della Commissione legislativa dell'A.R.S.;
Vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85, contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute dai Consorzi A.S.I. della Sicilia, oltre le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare una scelta per l'utilizzo dello stanziamento di bilancio relativo all'anno 1997 che consentisse l'ultimazione delle opere assentite con il P.O.P. 1990/93;
Considerato che l'intervento predisposto con il presente decreto consiste nella sostituzione di parte del finanziamento comunitario non più erogabile nell'esercizio finanziario 1998, in quanto trattasi di opere inserite nel Programma operativo plurifondo 1990/93 il cui termine scade il 31 dicembre 1997;
Ritenuto di dover assumere tale iniziativa al fine di dimostrare alla Commissione europea la volontà della Regione siciliana di rendere funzionali e fruibili le opere eseguite con i fondi comunitari e consentire, quindi, il ristoro da parte dell'U.E. delle somme fino ad oggi spese;
Viste le comunicazioni dei Consorzi A.S.I. di Agrigento, Caltagirone e Palermo in proposito trasmesse;
Ritenuto in ragione dello stanziamento di bilancio anno 1997 di dovere sostituire parte del finanziamento assentito dall'U.E. con parte del finanziamento regionale, per consentire l'ultimazione delle opere di seguito indicate:
Consorzio A.S.I. di Agrigento
1) attivazione funzionale del Centro direzionale c/o l'A.I. di Aragona-Favara;
— importo che si sostituisce L. 409.801.000;
Consorzio A.S.I. diPalermo
1)  opere di urbanizzazione della terza fase nell'A.I. di Termini Imerese, zona compresa fra la stazione di Fiumetorto di contrada Molara;
—  importo che si sostituisce L. 2.835.132.605;
Consorzio A.S.I. diCaltagirone
1)  forniture di beni e servizi inerenti il Centro servizi nell'A.I. di S.M. Poggiarelli;
—  importo che si sostituisce L. 1.090.000.000;
2)  impianto di depurazione consortile 2° lotto;
—  importo che si sostituisce L. 1.459.000.000;
3)  completamento infrastrutturale A.I. di S.M. Poggiarelli;
— importo che si sostituisce fino all'esaurimento dello stanziamento L. 506.066.395;
Considerato che con il capitolo 64955 (art. 27, legge n. 1/84) questo Assessorato concorre al co-finanziamento del P.O.P. 1990/93, misure 2.1 e 2.2 di cui è responsabile;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, si approva il programma annuale di interventi predisposto a norma dell'art. 27 della legge regionale n. 1/84 per l'anno 1997 e riguardante le seguenti assegnazioni:
Consorzio A.S.I. di Agrigento
1) attivazione funzionale del Centro direzionale c/o l'A.I. di Aragona-Favara, per L. 409.801.000;
Consorzio A.S.I. diPalermo
1)  opere di urbanizzazione della terza fase nell'A.I. di Termini Imerese, zona compresa fra la stazione di Fiumetorto di contrada Molara, per L. 2.835.132.605;
Consorzio A.S.I. diCaltagirone
1)  forniture di beni e servizi inerenti il Centro servizi nell'A.I. di S.M. Poggiarelli, per L. 1.090.000.000;
2)  impianto di depurazione consortile 2° lotto, per L. 1.459.000.000;
3)  completamento infrastrutturale A.I. di S.M. Poggiarelli, per L. 506.066.395, fino alla concorrenza dello stanziamento del capitolo 64955 del bilancio regionale.

Art. 2

Alla spesa di L. 6.300 milioni si provvederà con idonei provvedimenti di finanziamento e impegno che si andranno ad assumere sul citato capitolo 64955 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1997.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge regionale n. 20/94.
Palermo, 18 dicembre 1997.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 2.

Allegato
RELAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE

DEL PIANO DI INTERVENTI ELABORATO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/84

Per la predisposizione del piano di ripartizione dello stanziamento di bilancio per l'anno 1997, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 1/84, questo Assessorato ha ritenuto di utilizzare l'intero stanziamento di L. 6.300 milioni per sostituire parte dei finanziamenti comunitari già concessi e non spendibili entro il termine ultimo del 31 dicembre 1997.
Si tratta del P.O.P. Sicilia 1990/93 il cui termine per la realizzazione scade il 31 dicembre 1997.
I consorzi A.S.I. beneficiari dei finanziamenti comunitari hanno stipulato contratti di appalto per la realizzazione di alcune opere.
Problematiche connesse all'esecuzione dei lavori non hanno consentito di pervenire all'ultimazione degli stessi e di spendere le relative somme entro il termine fissato del 31 dicembre 1997.
Al fine di non pregiudicare la concessione del contributo comunitario, relativamente alle misure di spesa di cui questo Assessorato è responsabile, si è ritenuto di provvedere alla sostituzione di quella parte di somme che non possono essere più erogate nell'esercizio finanziario 1998, a valere sul contributo comunitario, infatti si dovrà procedere alla rendicontazione delle spese effettuate alla più volte citata data del 31 dicembre 1997, certificandone l'ammontare.
L'iniziativa, volta a consentire la prosecuzione dei lavori e non instaurare contenziosi dall'intuibile esito nonché dare dimostrazione ai rappresentanti comunitari della volontà di ultimare i lavori e quindi renderli funzionali e fruibili, è, essenzialmente, finalizzata al mantenimento del ristoro da parte dell'U.E. delle somme fino ad oggi spese.
Qui appresso si indicano i Consorzi A.S.I. e le relative opere interessate a detto intervento (a fianco di ciascuno è indicato l'importo che il Consorzio A.S.I. ritiene non spendibile al 31 dicembre 1997).
Poiché l'importo non spendibile è maggiore dello stanziamento di bilancio si ritiene di potere inserire i restanti importi nel piano di ripartizione che dovrà essere predisposto entro il c.a., ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 30/97, cioè utilizzando le assegnazioni non richieste di cui ai piani ex art. 27, legge regionale n. 1/84 relativi agli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.
Consorzio A.S.I. di Agrigento  Importi da finanziare  

1)  Attivazione funzionale del Centro direzionale c/o l'A.I. di Aragona Favara:
—  importo finanziato  L. 1.964.000.000      

—  importo non spendibile
al 31 dicembre 1997  L. 409.801.000 L. 409.801.000 

Consorzio A.S.I. di Palermo
1)  Opere di urbanizzazione della III fase nell'A.I. di T.Imerese zona compresa tra la stazione di Fiumetorto e c.da Melora:
—  importo finanziato a carico del P.O.P. 1990/93  L. 5.351.000.000 

—  importo non spendibile
al 31 dicembre 1997  L. 2.835.132.605 L. 2.835.132.605 

Consorzio A.S.I. di Caltagirone
1)  Fornitura di beni e servizi inerenti il centro servizi A.I. di S.M.Poggiarelli:
—  importo finanziato  L. 2.688.807.000 

—  importo non spendibile
al 31 dicembre 1997  L. 1.090.000.000 L. 1.090.000.000 

2) Impianto di depurazione consortile 2° lotto:
—  importo finanziato  L. 7.600.000.000 

—  importo non spendibile
al 31 dicembre 1997  L. 1.459.000.000 L. 1.459.000.000 

Stanziamento di bilancio L.6.300.000.000 meno
– L. 506.066.395      subtotale L. 5.793.933.605 

3) Completamento infrastrutturale A.I.S.M. Poggiarelli:
—  importo finanziato  L. 15.362.684.722 

—  importo non spendibile
al 31 dicembre 1997  L. 2.800.000.000 

—  importo inseribile fino
al controvalore dello
stanziamento  L. 506.066.395 L. 506.066.395 
      Totale L. 6.300.000.000 

L'ulteriore opera inserita nel P.O.P. 1990/93 e riguardante il Consorzio A.S.I.di Palermo "Prolungamento diga foranea a T.Imerese 5° lotto", L. 9.000.000.000 presenta anch'essa una spesa di L.2.903.000.000, ma in considerazione del fermo dei lavori per contenzioso con l'impresa si ritiene di rimandare la sostituzione del finanziamento a quando si saranno determinate le condizioni per la ripresa degli stessi.
(98.10.505)
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ


DECRETO 18 febbraio 1998.
Annullamento del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle UU.SS.LL.;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;
Viste le circolari n. 67 del 7 novembre 1981 e n. 169 del 23 febbraio 1984;
Vista la scheda di iscrizione Mod. pers. 1/81 trasmessa dall'ex E.O. Giambalvo di Menfi, dalla quale risulta che il dott. Giammona Girolamo alla data del 20 dicembre 1979 risultava in possesso della qualifica di aiuto capo servizio autonomo e proposto per l'inquadramento a primario ospedaliero;
Vista la deliberazione n. 560 del 3 dicembre 1985, che rappresenta l'atto definitivo della U.S.L. n. 7 in ordine al suddetto inquadramento;
Vista la deliberazione n. 1215 del 12 settembre 1994 della U.S.L. n. 7 di presa d'atto della nota assessoriale 11 agosto 1994 per l'annullamento in autotutela della delibera n. 560/85;
Accertato che il dott. Giammona Girolamo alla data del 20 dicembre 1979 non era in possesso della idoneità primariale che risulta acquisita solo nell'anno 1986;
Considerato che lo stesso dott. Giammona alla data del 24 dicembre 1980 acquisiva la qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi e che non risultava dagli atti in possesso di questo Assessorato la trasformazione del posto di aiuto in quello di aiuto capo servizio, che rappresenta il presupposto per l'efficacia del decreto n. 000/87 del 25 giugno 1982;
Ritenuto che in base ai requisiti posseduti (aiuto corresponsabile ospedaliero) dal 24 dicembre 1980 il dott. Giammona Girolamo ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali all'1 gennaio 1983 nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero del profilo professionale: medici;
Visto il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Considerato che occorre annullare il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989 nella parte in cui iscrive il dott. Giammona Girolamo nel profilo professionale: medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero;
Premesso che l'annullamento di ufficio di un atto ritenuto illeggittimo non è soggetto ad alcun termine di tempo neanche se dall'atto stesso siano sorte posizioni qualificabili come diritti soggettivi in quanto un diritto soggettivo può validamente nascere solo da un atto che l'ordinamento consideri valido;
Premesso, altresì, che per l'esercizio del potere di annullamento in regime di autotutela devono verificarsi le condizioni di invalidità originaria dell'atto e la sussistenza, al tempo in cui si procede, di un concreto interesse della pubblica amministrazione all'eliminazione dell'atto ritenuto illeggittimo rispetto al generico interesse al ripristino della legalità;
Ritenuto di individuare la condizione di invalidità originaria dell'atto di inquadramento del dott. Giammona Girolamo del mancato rispetto dei presupposti giuridici necessari alla sua emanazione, in quanto la normativa prevede che hanno titolo ad essere inquadrati a primari i medici transitati dagli enti ospedalieri alle UU.SS.LL. con la qualifica di aiuto capo di sezione o servizio autonomo alla data del 20 dicembre 1979 in possesso di idoneità primariale nella stessa disciplina appartenente all'area operativa di tale servizio o sezione, requisiti non posseduti dal dott. Giammona Girolamo;
Ritenuto di individuare la condizione di concreto interesse pubblico all'eliminazione dell'atto ritenuto illegittimo nell'ulteriore danno che deriverebbe all'erario dall'esborso continuo e permanente di somme in favore di un soggetto che le percepisce indebitamente e che, pertanto, sussistono in "rebus ipsis" i requisiti dell'attualità e concretezza dell'interesse all'annullamento in regime di autotutela;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in conformità;
Atteso di aver provveduto, in ossequio ai dettami della legge regionale n. 10/91, a comunicare con nota n. 1N16/0645 del 24 giugno 1997 gli intendimenti dell'Amministrazione e che l'interessato non ha fatto pervenire le controdeduzioni contenenti eventuali ulteriori elementi utili a legittimare la posizione funzionale discendente dal decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, è annullato in regime di autotutela nella parte in cui iscrive il dott. Giammona Girolamo nel ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero con decorrenza 1 gennaio 1983.

Art. 2

Il dott. Giammona Girolamo, nato l'8 dicembre 1944, in servizio presso l'Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca (ex U.S.L. n. 7), con decorrenza 1 gennaio 1983 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.10.478)
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DECRETO 25 febbraio 1998.
Annullamento del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle UU.SS.LL.;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;
Viste le circolari n. 67 del 7 novembre 1981 e n. 169 del 23 febbraio 1984;
Vista la scheda di iscrizione Mod. pers. 1/81 trasmessa dall'ex E.O. Giambalvo di Menfi, con la quale inquadrava la d.ssa Botta Agata come aiuto corresponsabile ospedaliero e vista la successiva scheda Mod. pers. 1/81 di variazione che inquadrava la stessa dipendente nella posizione funzionale di primario ospedaliero;
Vista la deliberazione n. 560 del 3 dicembre 1985, che rappresenta l'atto definitivo della U.S.L. n. 7 in ordine al suddetto inquadramento;
Vista la deliberazione n. 1214 del 12 settembre 1994 della U.S.L. n. 7 di presa d'atto della nota assessoriale 11 agosto 1994 per l'annullamento in autotutela della delibera n. 560/85;
Accertato che la d.ssa Botta Agata alla data del 20 dicembre 1979 non era in possesso della idoneità primariale che risulta acquisita solo nell'anno 1983;
Considerato che la stessa d.ssa Botta Agata alla data del 30 novembre 1979 acquisiva la qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria e che non risulta dagli atti di questo Assessorato la trasformazione del posto di aiuto in quello di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria, che rappresenta il presupposto per l'efficacia del decreto n. 000/103 del 20 luglio 1982;
Ritenuto che in base ai requisiti posseduti (aiuto corresponsabile ospedaliero) dal 30 novembre 1979, la d.ssa Botta Agata ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali all'1 gennaio 1983 nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero del profilo professionale medici;
Visto il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Considerato che occorre annullare il decreto 4 luglio 1989, n. 75570 nella parte in cui iscrive la d.ssa Botta Agata nel profilo professionale medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero;
Premesso che l'annullamento di ufficio di un atto ritenuto illeggittimo non è soggetto ad alcun termine di tempo neanche se dall'atto stesso siano sorte posizioni qualificabili come diritti soggettivi in quanto un diritto soggettivo può validamente nascere solo da un atto che l'ordinamento consideri valido;
Premesso, altresì, che per l'esercizio del potere di annullamento in regime di autotutela devono verificarsi le condizioni di invalidità originaria dell'atto e la sussistenza, al tempo in cui si procede, di un concreto interesse della pubblica amministrazione all'eliminazione dell'atto ritenuto illeggittimo rispetto al generico interesse al ripristino della legalità;
Ritenuto di individuare la condizione di invalidità originaria dell'atto di inquadramento della d.ssa Botta Agata nel mancato rispetto dei presupposti giuridici necessari alla sua emanazione, in quanto la normativa prevede che hanno titolo ad essere inquadrati a primari i medici transitati dagli enti ospedalieri alle UU.SS.LL. con la qualifica, alla data del 20 dicembre 1979, di aiuto capo di sezione o servizio autonomo, in possesso di idoneità primariale nella stessa disciplina appartenente all'area operativa di tale servizio o sezione, requisiti non posseduti dalla d.ssa Botta Agata;
Ritenuto di individuare la condizione di concreto interesse pubblico all'eliminazione dell'atto ritenuto illegittimo nell'ulteriore danno che deriverebbe all'erario dall'esborso continuo e permanente di somme in favore di un soggetto che le percepisce indebitamente e che, pertanto, sussistono in "rebus ipsis" i requisiti dell'attualità e concretezza dell'interesse all'annullamento in regime di autotutela;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere i conformità;
Atteso di aver provveduto, in ossequio ai dettami della legge regionale n. 10/91, a comunicare con nota n. 1N16/0647 del 24 giugno 1997 gli intendimenti dell'Amministrazione e che l'interessata ha fatto pervenire ulteriori elementi non ritenuti sufficienti a legittimare la posizione funzionale discendente dal decreto assessoriale n. 75570 del 4 luglio 1989;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, è annullato in regime di autotutela nella parte in cui iscrive la d.ssa Botta Agata nel ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero con decorrenza 1 gennaio 1983.

Art. 2

La d.ssa Botta Agata, nata il 3 marzo 1947, in servizio presso l'Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca (ex U.S.L. n. 7), con decorrenza 1 gennaio 1983 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.10.479)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 gennaio 1998.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla Nico S.p.A., con sede legale in Melilli, per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
Visto il proprio decreto n. 446 del 30 luglio 1986, contenente direttive per l'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento di rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai DD.MM. del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 21 marzo 1997, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista la propria autorizzazione provvisoria n. 6639 del 15 dicembre 1983, con la quale si autorizzava la Nico Siciliana S.p.A. alla gestione dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi – contaminati o contenenti le sostanze descritte ai punti 9, 12, 13, 14, 16, 19 e 27 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82 e nella misura massima di 1.000 tonn. – sito in contrada Tardara del comune di Melilli, S.S. 193 Km. 8, catastalmente individuato al foglio n. 33, part.lle 123, 130 e 131;
Vista la propria autorizzazione provvisoria n. 6642 del 15 dicembre 1983, con la quale si autorizzava la Nico Siciliana S.p.A. al trattamento di rifiuti tossici e nocivi – contaminati o contenenti le sostanze descritte ai punti 9, 12, 13, 14, 16, 19 e 27 dell'allegato all'abrogato D.P.R. n. 915/82 e nella misura massima di 1.000 tonn./anno – nell'impianto sopra individuato;
Vista la nota di questo Assessorato n. 23998 del 5 settembre 1986 ed il sollecito n. 37450 del 3 novembre 1986, con la quale si invitava la ditta a trasmettere gli elaborati tecnici previsti dal proprio decreto n. 446/86, per verificare l'adeguamento degli impianti alle vigenti disposizioni di legge;
Considerato che la ditta, con note del 23 gennaio 1987 e del 13 aprile 1988, provvedeva a trasmettere il progetto di adeguamento dell'impianto di stoccaggio provvisorio e dell'impianto di trattamento;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo X di questo Assessorato n. 458 del 18 maggio 1988, relativo al progetto di adeguamento degli impianti;
Visto lo stralcio del verbale n. 14 della seduta del Comitato regionale tutela ambiente del 22 giugno 1988, con il quale veniva espresso parere negativo al progetto di adeguamento proposto dalla ditta;
Visto il proprio decreto n. 1533/88 del 30 novembre 1988, con il quale si respingeva il programma di adeguamento degli impianti e non si rinnovavano le autorizzazioni n. 6639 e 6642 del 15 dicembre 1983, relative allo stoccaggio e trattamento di rifiuti;
Vista la propria nota n. 28522 del 10 dicembre 1988, con la quale si disponeva la sospensione delle attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti;
Visto il ricorso della ditta avverso il decreto n. 1533/88 del 30 novembre 1988 e la nota n. 28522 del 10 dicembre 1988, presentato al T.A.R. di Catania in data 25 gennaio 1989;
Vista l'ordinanza n. 273/89 del 21 aprile 1989, con la quale il T.A.R. di Catania accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti assessoriali di cui sopra;
Vista la sentenza n. 420/90 del 12 gennaio 1990, con la quale il T.A.R. di Catania annullava i provvedimenti assessoriali sopra citati;
Vista la nota assessoriale n. 68424 del 12 novembre 1991 ed il sollecito n. 68424/1/91 del 23 giugno 1992, con i quali venivano richiesti alla ditta elaborati integrativi, ai fini del riesame della pratica;
Viste le note della ditta dell'8 settembre 1992 e del 22 gennaio 1993, con le quali venivano trasmessi elaborati integrativi;
Viste le note della provincia di Siracusa n. 25515 del 6 settembre 1993 e n. 38254 del 27 settembre 1993, nelle quali si richiedeva che la ditta comunicasse con congruo anticipo al L.I.P. l'effettuazione di trattamenti, per consentire una effettiva ed efficace attività di controllo;
Viste le note assessoriali n. 28094 del 4 novembre 1993 e n. 20568 del 28 settembre 1995, con le quali si richiedevano elaborati integrativi, in quanto, quelli già inviati, erano in parte mancanti o non conformi a quelli previsti dal decreto n. 446/86;
Viste le note del L.I.P. n. 1362 del 6 maggio 1995 e della provincia n. 47560 del 12 maggio 1995, con le quali si segnalava che la ditta continuava a non ottemperare alle richieste della Provincia in ordine all'effettuazione di comunicazione preventiva ai trattamenti di rifiuti, impedendo di fatto l'effettuazione dei controlli, e si richiedevano determinazioni da parte di questo Assessorato;
Vista a nota assessoriale n. 21396 del 7 ottobre 1995, con la quale si diffidava la ditta ad eseguire i trattamenti senza preventiva comunicazione al L.I.P. e si disponeva che la stessa fornisse una dettagliata relazione tecnica sulle modalità di esecuzione e le apparecchiature utilizzate per i trattamenti;
Vista l'istanza del 23 novembre 1995, con la quale la ditta richiedeva di poter stoccare provvisoriamente e trattare nei propri impianti anche rifiuti speciali;
Vista la nota della ditta del 28 novembre 1995, con la quale la stessa comunicava di aver modificato la propria ragione sociale da Nico Siciliana S.p.A. in Nico S.p.A.;
Vista la nota della ditta del 14 febbraio 1996, con la quale si trasmettevano elaborati integrativi;
Vista la nota assessoriale n. 9670 del 22 maggio 1996, con la quale si faceva presente che gli elaborati prodotti non erano ancora esaustivi di quanto richiesto;
Vista la nota della ditta del 24 settembre 1996, con la quale la ditta completava la trasmissione degli elaborati integrativi richiesti;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XVIII di questo Assessorato n. 101 del 15 febbraio 1997, con il quale si dava parere positivo con prescrizioni al progetto di adeguamento dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto lo stralcio del verbale n. 15 della seduta del C.R.T.A. del 21 marzo 1997, con il quale veniva espresso parere favorevole all'adeguamento degli impianti, a condizione che la ditta indicasse una zona di stoccaggio fusti e con la prescrizione che per la zona 7 fosse posta una guaina in HDPE;
Vista la nota assessoriale n. 16720 del 22 luglio 1997, con la quale si richiedeva l'invio della documentazione richiesta dal C.R.T.A. e di quella amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto n. 288/89, l'aggiornamento delle garanzie fidejussorie con rivalutazione in base agli indici Istat dal 1986 ad oggi, nonché la specifica della tipologia dei rifiuti da stoccare e trattare con riferimento al subentrato decreto legislativo n. 22/97;
Vista la nota della ditta del 30 luglio 1997, con la quale la ditta trasmetteva la superiore documentazione;
Considerato che, nonostante la superiore richiesta di questo Assessorato, le tipologie ed i codici dei rifiuti indicati dalla ditta nella nota di riscontro non corrispondono a quelli del catalogo europeo dei rifiuti previsti agli allegati A e D del vigente decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto, tuttavia, di poter individuare le tipologie dei rifiuti da stoccare e trattare e la loro provenienza alla luce della nuova classificazione introdotta dal decreto legislativo n. 22/97, sulla base delle indicazioni desumibili da precedente documentazione trasmessa dalla ditta, dai verbali di sopralluogo della provincia e dalle autorizzazioni provvisorie n. 6639 e 6642 del 15 dicembre 1983;
Considerato che devono ancora essere emanate nuove norme tecniche per la gestione dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto, pertanto, che il programma di adeguamento degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi proposto dalla ditta è da ritenersi conforme alle vigenti disposizioni di legge e di poter, quindi, procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, così come modificato dal decreto legislativo n. 389/97;
Considerato che la Nico S.p.A., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la polizza fidejussoria n. 967090031 del 3 maggio 1996 – dell'importo di L. 200.000.000 e con validità dal 3 maggio 1996 al 3 maggio 1997, nonché il certificato di pagamento del 28 maggio 1997 relativo alla rata di premio successiva al 3 maggio 1997 – con la quale le Assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia di Siracusa si sono costituite fidejussore nei confronti della Regione siciliana e nell'interesse della Nico S.p.A., per l'attività di stoccaggio dei rifiuti precedentemente classificati come tossici e nocivi;
Considerato che, nonostante la richiesta di cui alla nota n. 16270 del 22 luglio 1997, la ditta non ha provveduto ad aggiornare dal 1986 ad oggi l'importo della garanzia fidejussoria, come previsto dall'art. 2 del proprio decreto n. 188/86, per cui si rende necessario ridurre proporzionalmente il quantitativo dei rifiuti stoccabili presso l'impianto da 1.000 tonn./anno a 600 tonn./anno;
Vista la polizza fidejussoria n. 967090049 del 31 maggio 1996 – dell'importo di L. 15.000.000 e con validità dal 31 maggio 1996 al 31 maggio 1997, nonché il certificato di pagamento del 28 maggio 1997 relativo alla rata di premio successiva al 31 maggio 1997 – con la quale le Assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia di Siracusa si sono costituite fidejussore nei confronti della Regione siciliana e nell'interesse della Nico S.p.A., per l'attività di trattamento dei rifiuti precedentemente classificati come tossici e nocivi;
Considerato che, nonostante la richiesta di cui alla nota n. 16270 del 22 luglio 1997, la ditta non ha provveduto ad aggiornare dal 1986 ad oggi l'importo della garanzia fidejussoria, come previsto dall'art. 2 del proprio decreto n. 188/86, per cui si rende necessario ridurre proporzionalmente il quantitativo dei rifiuti trattabili presso l'impianto da 1.000 tonn./anno a 600 tonn./anno;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 30 luglio 1997, resa ai sensi della legge 31 maggio 1965 e successive modifiche e della legge 19 marzo 1990, in cui si dichiara che a carico della società Nico S.p.A., del rappresentante legale sig. Balistreri Giovanni, nato a Bagheria il 20 marzo 1940 e dei propri conviventi, non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche;
Ritenuto di poter rinnovare alla Nico S.p.A. le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti in parola;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, si rinnovano, per il periodo di 5 anni alla data del presente decreto, le autorizzazioni già rilasciate alla Nico S.p.A., con sede legale e stabilimento a Melilli (SR) in contrada Tardara S.S. 193 Km. 8, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui al programma di adeguamento costituito dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante del presente decreto:
 1)  carta topografica, viabilità ASI, estratto catastale;
 2)  planimetria dell'area su cui insiste l'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e il trattamento;
 3)  bacini di contenimento serbatoi di stoccaggio e trattamento;
 4)  schema processo di carico e prelievo esistente rifiuti T/N;
 5)  fabbricati esistenti;
 6) relazione idrogeologica e geotecnica;
 7)  allegati;
 8)  carta geologica;
 9)  carta idrogeologica;
10)  sezioni stratigrafiche;
11)  relazione tecnica;
12)  relazione tecnica relativa alle modalità di trattamento delle singole tipologie;
13)  planimetria con perimetrazione zona stoccaggio fusti.

Art. 2

Le modalità di stoccaggio e trattamento autorizzate sono quelle descritte negli elaborati sopracitati.
Viene ulteriormente prescritta la posa di una guaina in HDPE nel piazzale n. 7.
L'area destinata allo stoccaggio in fusti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata ed idonea a contenere eventuali fuoriuscite rifiuti.
Possono essere stoccati solo rifiuti destinati ad essere trattati in loco.
Al fine di consentire una effettiva ed efficace attività di controllo, prima di ogni singolo trattamento e con congruo anticipo, dovrà essere inviata al L.I.P. una comunicazione con l'indicazione della: tipologia e quantitativo di rifiuto da trattare, modalità di trattamento ed apparecchiature da utilizzare.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Art. 3

La tipologia dei rifiuti stoccabili e trattabili è così definita (designazione - cod. CER), a condizione che gli stessi possano essere effettivamente ed utilmente sottoposti alle modalità di trattamento autorizzate:
Rifiuti speciali pericolosi (anche precedentemente classificati come tossico-nocivi):
—  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo clorurati, 030202;
—  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida, 040103;
— rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura, 040211;
—  morchie e fondi di serbatoi, 050103;
—  fanghi acidi da processi di alchilazione, 050104;
—  catrami acidi, 050107, 050601;
—  altri catrami, 050108, 050603;
—  filtri di argilla esauriti, 050401;
— soluzioni di acido solforoso e solforico, 060101;
— soluzioni di acido cloridrico, 060102;
—  soluzioni di acido fluoridrico, 060103;
— soluzioni di acido fosforoso e fosforico, 060104;
—  soluzioni di acido nitroso e nitrico, 060105;
—  soluzioni di idrossido di calcio, 060201;
—  soluzioni di soda, 060202;
—  soluzioni di ammoniaca, 060203;
—  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri, 070101, 070201, 070301;
— solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri, 070103, 070203, 070303, 070503, 070703;
—  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri, 070104, 070204, 070304, 070504, 070704;
— fondi di distillazione e residui di reazione alogenati, 070107, 070207, 070307, 070507, 070707;
—  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati, 070109, 070209, 070309, 070509, 070709;
—  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati, 080101;
—  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati, 080102;
—  fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati, 080106;
—  inchiostri, adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati, 080301, 080401;
—  fanghi di inchiostri, adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati, 080305, 080405;
—  acido solforico, 100109;
—  soluzioni acide di decappaggio, 110105;
—  acidi non specificati altrimenti, 110106;
— alcali non specificati altrimenti, 110107;
—  fanghi di fosfatazione, 110108;
— solventi alogenati e miscele di solventi, 140102, 140201, 140302, 140402;
—  altri solventi e miscele di solventi organici, 140103, 140202, 140303, 140403;
—  miscele acquose contenenti solventi alogenati, 140104;
— fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati, 140106, 140203, 140304, 140404;
—  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi organici, 040107, 040204, 140305, 140405;
— rifiuti della pulizia di cisterne di navi, vagoni cisterne, autocisterne e serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi, 160702, 160703, 160706;
—  altri rifiuti non specificati altrimenti, a condizione che siano contaminati dai costituenti di cui ai punti C23, C24, C39, C40, C41, C42, C46 dell'allegato H al decreto legislativo n. 22/97.
Rifiuti speciali
— soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri, 060302;
—  soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri, 060304;
—  soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati, 060306;
—  soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati, 060308;
—  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia, 100111;
—  altri rifiuti non specificati altrimenti a condizione che siano contaminati dai costituenti di cui ai punti C23, C24, C39, C40, C41, C42, C46 dell'allegato H al decreto legislativo n. 22/97.

Art. 4

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili è pari a 1.000 mc./anno.
Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili è pari a 1.000 mc./anno.
Per i rifiuti classificabili come tossici e nocivi ai sensi della delibera del C.I. del 27 luglio 1984, i superiori quantitativi sono rispettivamente ridotti a 600 mc./anno.
I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei.

Art. 5

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/97 ed all'art. 5 del proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 6

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97 e nella delibera C.I. del 27 luglio 1984; in particolare, la società dovrà effettuare lo stoccaggio ed il trattamento con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 7

La società in parola è tenuta anche al rispetto di quanto previsto dal proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Il direttore tecnico responsabile è il dott. Giovanni Balistreri, nato a Bagheria (PA) il 20 marzo 1940.

Art. 9

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.
La presente autorizzazione è, in ogni caso, subordinata alle altre norme tecnico-amministrative, anche regionali o più restrittive, che dovessero intervenire in materia.

Art. 10

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 11

La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, per conoscenza, alla provincia ed al comune competenti per territorio, almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Art. 12

La Provincia regionale di Siracusa ed il comune di Melilli eserciteranno con periodicità l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 13

La società dovrà produrre entro la scadenza delle polizze fidejussorie il rinnovo delle stesse, pena la decadenza del presente decreto, e dovrà provvedere a rivalutare annualmente il valore delle stesse secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986.
La società dovrà, inoltre, adeguare le predette polizze alle future norme integrative, relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rifiuti speciali, anche non pericolosi.

Art. 14

I provvedimenti autorizzatori n. 6639 e n. 6642 del 15 dicembre 1983 sono sostituiti dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.8.384)
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DECRETO 17 febbraio 1998.
Approvazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla realizzazione di parcheggi a servizio della stazione ferroviaria di Taormina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 54 del 21 febbraio 1976, con cui è stato approvato il P.R.G. di Taormina;
Vista la nota prot. n. 4301 del 29 novembre 1994, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, l'autorizzazione per la realizzazione di parcheggi per auto, moto e biciclette a servizio della stazione ferroviaria del comune di Taormina;
Vista la delibera n. 88 del 12 settembre 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 15 dicembre 1995 con decisione n. 55042/52583, con cui il consiglio comunale di Taormina ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 15/91, parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. sez. II n. 9131 cc. del 30 settembre 1996, con cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere favorevole al progetto di cui in premessa;
Vista la nota prot. sez. II n. 29299 del 3 novembre 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che vengano mantenute le attuali condizioni di equilibrio geomorfologico dell'area;
Visti gli elaborati progettuali costituiti da:
1)  relazione tecnica;
2)  planimetria situazione attuale, scala 1:1.000;
3)  planimetria di progetto, scala 1:500;
Visto il parere n. 1 dell'8 gennaio 1998, con cui il gruppo XXX della Direzione regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«…Omissis…
Rilevato che:
— il comune di Taormina è in atto dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 54 del 21 febbraio 1976;
—  l'intervento di che trattasi consiste nella realizzazione di un parcheggio a servizio della stazione ferroviaria in un'area originariamente destinata a scalo merci, ormai in disuso;
— dalla relazione tecnica si evince che è prevista la semplice pavimentazione in conglomerato bituminoso di detta area previa dismissione dei binari e che non è prevista la realizzazione di alcun manufatto;
—  dagli elaborati grafici si evince che è prevista la ristrutturazione di un fabbricato, in atto destinato a deposito, da adibire a "Break Point" e "Car Point";
Considerato che:
—  appare idonea la procedura invocata dalle Ferrovie dello Stato essendo l'intervento proposto rilevante sotto il profilo dell'interesse pubblico ed essendo le Ferrovie dello Stato "ente istituzionalmente competente", data la destinazione dell'opera ed atteso che l'area interessata ricade nell'ambito della stazione ferroviaria;
— detta area è classificata dal vigente P.R.G. a zona ferroviaria;
— dal sopralluogo effettuato si è constatato che l'area di intervento ricade entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, nonché la presenza del fabbricato sopracitato e che le opere previste sono finalizzate all'ampliamento di un parcheggio già esistente;
—  come si evince dagli elaborati progettuali pervenuti e come dichiarato dall'ing. Salvatore Leocata, direttore dei lavori, in apposito verbale redatto in occasione del sopralluogo, non verranno realizzate opere che comportano aumento di volumetria e di superficie utile;
—  pertanto, le opere in progetto risultano in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
—  il comune di Taormina ha espresso parere favorevole ex art. 6 della legge regionale n. 15/91 con delibera consiliare n. 88 del 12 settembre 1995;
—  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole con nota n. 9131/cc del 27 marzo 1997, ex legge n. 1497/39;
—  l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole, ex art. 13 della legge n. 64/74 con prot. n. 29299 del 3 novembre 1997;
—  per quanto attiene agli aspetti urbanistici l'intervento di che trattasi risulta compatibile con l'assetto territoriale;
E' del parere che il progetto proposto dalle Ferrovie dello Stato, relativo alla realizzazione di un parcheggio per auto, moto e biciclette nell'ambito della stazione ferroviaria di Taormina, in variante al vigente P.R.G., costituito dagli atti ed elaborati suddetti, sia meritevole dell'autorizzazione di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in conformità al parere n. 1 dell'8 gennaio 1998 reso dal gruppo XXX/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in premessa riportato, e con le condizioni rese dall'ufficio del Genio civile di Messina, il progetto per la realizzazione di parcheggi per auto, moto e biciclette a servizio della stazione ferroviaria di Taormina.

Art. 2

L'Ente ferrovie dello Stato resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato.

Art. 4

L'Ente ferrovie dello Stato e il comune di Taormina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.398)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito C".
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista l'istanza sindacale del 16 gennaio 1996, con la quale si chiede l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento in variante al P.R.G. denominato "Ambito C" Camaro-Bisconte;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Messina n. 106/C del 21 aprile 1994, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 19 maggio 1994 con decisione n. 21206/20213, con cui è stato adottato il piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito C" Camaro-Bisconte di cui alla legge regionale n. 10 del 6 luglio 1990;
Visti gli elaborati progettuali relativi al piano particolareggiato di risanamento di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sono state presentate n. 15 opposizioni di cui n. 14 entro i termini e n. 1 fuori termini;
Vista la delibera n. 64/C del 25 maggio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Messina ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate;
Vista la nota prot. n. 9212 del 21 marzo 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizioni;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 474 del 30 aprile 1997, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
1.  Sotto il profilo procedurale si rileva:
—  l'adozione del piano particolareggiato denominato "Ambito C" è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. b);
—  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
—  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 106/C del 21 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al P.P. n. 64/C del 25 maggio 1995, è stata riscontrata dal CO.RE.CO. centrale.
2.  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione, prot. n. 9212 del 21 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare, elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà inoltre tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologico-tecniche esistenti.
Con riferimento alle specifiche zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90 non si rilevano, in base agli studi presentati, incompatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico di tali aree. In ogni caso le indicazioni del Genio civile vanno recepite interamente.
Gli studi geologici eseguiti pervengono alla sintesi dei risultati sulle "pericolosità geologiche" esistenti in questo ambito nella allegata "carta della suscettività". Questa suddivide il territorio in quattro zone di cui le prime due suscettibili di urbanizzazioni (anche se in qualche caso con particolari prescrizioni), mentre le rimanenti sono interdette alla edificazione per rischi geomorfologici, geologico-tecnici, faglie e pericolosità sismica.
Riducendo l'approvazione del piano esclusivamente alle zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90, per tali aree, non si rilevano incompatibilità con le previsioni urbanistiche. Si vuole comunque, in futuro, tenere conto di quanto indicato nello studio geologico. Si segnala inoltre che la copertura del torrente Camaro, deve essere ritenuta indispensabile per poter essere condivisa. Preferibile sarebbe un risanamento del corso d'acqua, o comunque, nel caso di eventuale copertura è opportuno che vengano meglio e particolarmente valutate le condizioni idrauliche del torrente, in specie il trasporto solido che sembra particolarmente elevato nel tratto in questione, e valutate adeguatamente le sezioni e le possibilità di manutenzione del canale.
3.  Il problema della residenza a Messina, a quasi 90 anni dalla distruzione della città operata dal sisma del 1908, non è ancora stato compiutamente risolto; infatti, tuttora in numerose zone della città localizzate nelle direttrici del precedente Piano Spadaro ed ai margini delle varie fiumare che dai monti Peloritani scendono al mare, resistono agglomerati derivanti dalle baraccopoli sorte all'indomani del terremoto, che negli anni hanno conosciuto diverse vicissitudini che ne hanno a volte dilatato la consistenza, tant'è che secondo i dati del censimento del 1971 le baracche erano ancora 3.444 e in esse abitavano 12.000 persone.
Oggi le zone dove sono presenti le baracche riguardano in particolare il Villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Bordonaro, torrenti S. Filippo, Zafferia, Bisconte, Camaro, S. Paolo, S. Luigi, e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale, con atto consiliare n. 458/C del 25 luglio 1979, ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale, già con legge n. 261/79, in conseguenza della citata deliberazione n. 458/C/79 ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, di fatto avvenuti (Fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984, il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
Con la legge regionale n. 10/90 la Regione siciliana, allo scopo di consentire il risanamento delle aree, attualmente occupate dalle baracche, ha demandato al comune di Messina il compito di individuare in base ad un ordine di priorità le aree da risanare, e di delimitare gli ambiti dei relativi piani particolareggiati di attuazione.
Il comune, muovendo dalla suddetta norma, ha inteso delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati in modo da raggiungere l'obiettivo del risanamento delle aree baraccate, così come previsto dalla legge regionale n. 10/90, ritenendo di innescare contestualmente un processo di riqualificazione della periferia urbana, che ha conosciuto nei trascorsi decenni una crescita tumultuosa e disordinata, che al pari di molte altre periferie delle città contemporanee, ha prodotto effetti di degrado economico e sociale.
Appare senz'altro apprezzabile la scelta di utilizzare l'occasione fornita dal risanamento con l'emanazione della legge regionale n. 10/90 per avviare una significativa iniziativa di riqualificazione urbanistica della periferia urbana storicamente degradata sotto l'aspetto fisico e sociale non solo per l'insediamento delle baracche realizzate a seguito del terremoto del 1908 ma anche per la crescita disordinata delle urbanizzazioni, in assenza di adeguate dotazioni di infrastrutture in grado di conferire qualità e dignità urbana.
Tuttavia tale intervento, programmato in presenza di un quadro territoriale di riferimento costituito dalla variante "Urbani", allo stato attuale si scontra con la mancanza di uno strumento urbanistico generale efficace, essendo stata restituita per rielaborazione totale la variante generale al P.R.G., adottata con la deliberazione consiliare n. 2/C del 6 febbraio 1990.
In particolare, nel piano in esame, il tema della "centralità" che consiste nella previsione di una serie di attività culturali, didattiche, commerciali e artigianali di livello territoriale, che dovrebbe ridurre la marginalità dell'area di progetto, discende dalla variante generale a suo tempo restituita per totale rielaborazione.
In linea di principio, sarebbe condivisibile coniugare insieme i temi del risanamento e dell'integrazione con il tessuto sociale della città.
Tuttavia, proprio la scala territoriale delle attrezzature richiede più che mai un confronto con un quadro di riferimento più generale che solo il P.R.G. può fornire, e che al momento, essendo ancora in corso la rielaborazione della revisione generale del P.R.G., non è possibile avere. Tanto più che una parte consistente delle previsioni relative alla "centralità" e al parco urbano ricadono all'interno di impianti militari operativi, la cui dismissione non può essere programmata all'interno di una pianificazione attuativa quale è quella del piano particolareggiato, al cui livello possono essere ammesse varianti che non comportino sostanziali mutamenti all'assetto complessivo del territorio comunale.
Da quanto sopra detto discende che, nella consapevolezza della necessità di completare finalmente il risanamento delle aree baraccate tuttora esistenti nel tessuto messinese, l'esame del piano deve essere necessariamente ricondotto alle sole parti che riguardano in maniera diretta gli interventi riconducibili alle finalità della legge regionale n. 10/90, che nella fattispecie possono essere identificate nelle zone "B2" e "B3" e alle opere di urbanizzazione ad esse strettamente connesse.
A tale proposito, considerato che le caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito in zona "Bisconte" a ridosso della collina e prossimo al torrente Cataratti, si ritiene di dovere limitare a quattro il numero dei piani fuori terra degli edifici a corte ivi previsti per non appesantire l'impatto che gli edifici avranno nei confronti degli elementi naturali tuttora percepibili.
Al fine di garantire un migliore collegamento tra le due parti nelle quali si articola l'intervento e tra esse e il resto della città si ritiene di poter condividere la previsione di un asse di collegamento tra il viale Camaro e l'edilizia residenziale di Bisconte indicata in colore rosso sulla planimetria denominata "Zonizzazione sul catastale" in scala 1:2.000, allegato 2.2.
4.  Norme tecniche di attuazione.
In conseguenza a quanto sopra le norme tecniche di attuazione sono condivise limitatamente alle zone "B2", "B3" con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.
5.  Osservazioni e/o opposizioni.
—  Le opposizioni nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, non vengono prese in considerazione in quanto ricadono all'esterno degli interventi progettuali ritenuti condivisibili.
—  Le opposizioni nn. 1 e 2 sono decise in conformità alle determinazioni assunte dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 64/C del 25 maggio 1995, per le medesime motivazioni.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il consiglio è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "C" Camaro-Bisconte, adottato dal consiglio comunale di Messina con atto n. 106/C del 21 aprile 1994, sia meritevole di approvazione, per le motivazioni di cui ai superiori considerata, limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990 e specificatamente agli interventi relativi alle zone "B2", "B3" specificate nei considerata.
Sono, altresì, approvate le infrastrutture viarie esterne alle zone sopra dette strettamente funzionali alle medesime così come indicate con linea continua rossa nell'elaborato tav. 2.2 in scala 1:2.000.»;
Vista la nota prot. n. 6155 del 14 maggio 1997, con la quale questo Assessorato condividendo il suddetto parere del C.R.U., trasmetteva il medesimo al comune di Messina per le controdeduzioni;
Vista la delibera n. 26/C del 19 giugno 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Messina ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 474 del 30 aprile 1997;
Visto il voto n. 533 del 24 settembre 1997 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le controdeduzioni formulate dal comune di Messina sul precedente voto n. 474 del 30 aprile 1997, così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
—  che il comune di Messina, con l'atto deliberativo n. 26/C del 19 giugno 1997, ha condiviso in generale le decisioni assunte con il voto del C.R.U. n. 474 del 30 aprile 1997 in ordine al piano particolareggiato di risanamento dell'ambito "C" Camaro-Bisconte, ad eccezione della sistemazione dell'intero tratto del torrente Cataratti, dell'asse di collegamento Bisconti-Camaro superiore e della prescrizione di limitare a quattro il numero dei piani fuori terra dell'edificio a corte retrostante gli edifici prospicienti al torrente Cataratti, in quanto comprometterebbe la continuità volumetrica e di profili costituita dall'edificio a ventaglio lungo la curva del rilevato ferroviario e, infine, dall'edificio della "Cittadella della Cultura" previsto per la centralità;
—  che possono condividersi le controdeduzioni addotte dal comune di Messina, limitatamente al mantenimento dell'altezza dell'edificio a corte retrostante gli edifici prospicienti il torrente Cataratti così come proposto nella soluzione progettuale originaria;
—  che non possono condividersi le rimanenti controdeduzioni per le motivazioni precedentemente esposte nel voto n. 474 del 30 aprile 1997 e perché dette controdeduzioni non risultano minimamente motivate e supportate da considerazioni di carattere tecnico-urbanistico.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere:
1)  di confermare il proprio voto n. 474 del 30 aprile 1997 reso sul piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "C" Camaro-Bisconte;
2)  di condividere le controdeduzioni del comune di Messina di cui alla delibera consiliare n. 26/C del 19 giugno 1997 limitatamente al mantenimento dell'altezza dell'edificio a corte retrostante gli edifici prospicienti il torrente Cataratti così come proposto nella soluzione progettuale originaria;
3)  rigettare le rimanenti controdeduzioni del comune di Messina per le motivazioni di cui ai sopra considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 474 del 30 aprile 1997 e n. 533 del 24 settembre 1997, sotto le condizioni di cui alla nota dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 9212 del 21 marzo 1994, è approvato il piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito C" Camaro-Bisconte, adottato con deliberazione consiliare n. 106/C del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità al parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 474 del 30 aprile 1997.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
  1) deliberazione consiliare n. 106/C del 21 aprile 1994; 
  2) deliberazione consiliare n. 64/C del 25 maggio 1995; 
  3) deliberazione consiliare n. 26/C del 19 giugno 1997; 
  4) parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 9212 del 21 marzo 1994; 
  5/a) all.  A - relazione e previsione di spesa; 
  5/b) all.  B - norme tecniche di attuazione; 
  5/c) all.  C - protezione civile; 
  5/d) all.  D - fotografie; 
  5/e) all.  E - perimetrazione comparti; 
  6) tav.  1.1.a - stralcio P.R.G. e variante - scala 1:2.000; 
  7) tav.  1.1.b - stralcio P.R.G. e variante - scala 1:2.000; 
  8) tav.  1.2 - piano di zona Camaro-Bisconte - scala 1:2.000; 
  9) tav.  1.3 - piano di zona Cataratti; 
  10) tav.  2.1 - planimetria demolizioni - scala 1:2.000; 
  11) tav.  2.2 - zonizzazione su catastale - scala 1:2.000; 
  12) tav.  2.3 - attrezzature collettive - scala 1:2.000; 
  13) tav.  2.4 - viabilità carrabile, parcheggi e percorsi pedonali - scala 1:2.000; 
  14) tav.  2.5 - planimetria generale di progetto - scala 1:1.000; 
  15) tav.  2.6 - planivolumetrico - scala 1:2.000; 
  16) tav.  2.7 - Cataratti alto: zonizzazione, progetto, esproprio - scala 1:2.000; 
  17) tav.  3.1 - area progetto Bisconte: planimetria - Scheda normativa - Profili - scala 1:1.000; 
  18) tav.  3.1.a - Bisconte 1 - Aggregazioni tipologiche - scala 1:500 - Tipologie edilizie - scala 1:200; 
  19) tav.  3.1.b - Bisconte 2 - Aggregazioni tipologiche - scala 1:500 - Tipologie edilizie - scala 1:200; 
  20) tav.  3.1.c - Bisconte - Prospettive di assieme; 
  21) tav.  3.2 - fondo Vadalà - Planimetria e scheda normativa; 
  22) tav.  3.2.a - fondo Vadalà - Aggregazioni tipologiche - scala 1:500 - Tipologie edilizie - scala 1:200; 
  23) tav.  3.3 - fondo Ragusa - Piante e prospetti su via G. Pilli - scala 1:200; 
  24) tav.  3.3.a - fondo Ragusa - Piante e prospetti su via Biacchillo - scala 1:200; 
  25) tav.  3.3.b - fondo Ragusa - Abaco degli interventi - Tabella cromatica - Tabella incrociata operazioni - Interventi; 
  26) tav.  3.4 - Camaro sottomontagna - Planimetria - Scheda normativa - Profili - Aggregazioni - Tipologie edilizie; 
  27) tav.  4 - fronte viale Camaro (lato sinistro) - Planimetria e profili - scala 1:500 - Norme di intervento; 
  28) tav.  5 - polo attrezzato di attraversamento - Planimetria - Sezioni - Profili - Scheda normativa; 
  29) tav.  6 - profili regolatori altimetrici - scala 1:500, 1:200; 
  30) tav.  7.1 - planimetria rete idrica - scala 1:2.000; 
  31) tav.  7.2 - planimetria rete fognante acque bianche - scala 1:2.000; 
  32) tav.  7.3 - planimetria rete fognante acque nere - scala 1:2.000; 
  33) tav.  7.4 - planimetria rete distribuzione elettrica - scala 1:2.000; 
  34) tav.  7.5 - planimetria impianto illuminazione - scala 1:2.000; 
  35) tav.  7.6 - planimetria rete elettrica - scala 1:2.000; 
  36) tav.  7.7 - planimetria rete distribuzione gas; 
  37) tav.  8 - struttura del piano e priorità di intervento - scala 1:2.000; 
  38) tav.  9.1 - piano particellare di esproprio; 
  39) tav.  9.2 - elenchi catastali; 
  40) tav.  10.1 - trasformazione storica del territorio; 
  41) tav.  10.2 - numero dei piani degli edifici; 
  42) tav.  10.3 - stato di conservazione degli edifici; 
  43) tav.  10.4 - destinazione d'uso; 
  44) tav.  10.5 - aree verdi ed essenze di pregio; 
  45) tav.  10.6 - viabilità esistente; 
  46) relazione geologico-tecnica; 
  47) carta geologica - scala 1:2.000; 
  48) carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
  49) carta dell'acclività; 
  50) carta geologico-tecnica con l'insediamento di piano e l'ubicazione delle indagini; 
  51) carta della suscettività all'urbanizzazione; 
  52) indagini geofisiche (all. 7); 
  53) risultati delle indagini geognostiche. 


Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Messina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.391)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito F".
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista l'istanza sindacale del 16 gennaio 1996, con la quale si chiede l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito F";
Vista la delibera del consiglio comunale di Messina n. 102/C del 21 aprile 1994, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 19 maggio 1994 con decisione n. 21202/20217, con cui è stato adottato il piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito F" di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti il piano particolareggiato di risanamento di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sono state presentate n. 5 opposizioni di cui n. 4 entro i termini e n. 1 osservazione fuori termini;
Vista la delibera del consiglio comunale di Messina n. 79/C del 26 giugno 1995, vistata dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 28 settembre 1995 con decisione n. 12667/12427, con la quale si è controdedotto alle opposizioni ed osservazioni presentate;
Vista la nota prot. n. 8890 del 16 marzo 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizioni;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 475 del 30 aprile 1997 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
1.  Sotto il profilo procedurale si rileva:
—  l'adozione del piano particolareggiato denominato "Ambito F" è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. b);
—  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
—  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 102/C del 21 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al P.P. n. 79/C del 26 giugno 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
2.  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione, prot. n. 8890 del 16 marzo 1994 e con riferimento specifico ad un precedente parere, prot. n. 6366 dell'1 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà, inoltre, tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologico-tecniche esistenti.
Con riferimento alle specifiche zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90 non si rilevano, in base agli studi presentati, incompatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico di tali aree. In ogni caso le indicazioni del Genio civile vanno recepite interamente.
Le indagini geologiche eseguite hanno permesso al professionista che ha redatto tali studi la suddivisione del territorio in 4 classi di suscettività (con diverso grado di pericolosità geologica e sismica). Gli ambiti di previsione urbanistica, specie quelli condivisibili perché rientranti negli specifici interventi di cui alla legge n. 10/90 come prima indicata, non presentano incompatibilità con l'assetto geologico del territorio, poiché rientrano nelle zone in cui non vengono sconsigliati interventi edilizi di qualsiasi natura.
Il comune di Messina in atto è dotato di un piano regolatore generale, approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 106 del 21 marzo 1978 e parzialmente variato attraverso procedure di varianti approvati nel tempo con vari decreti per dare immediate soluzioni a talune problematiche emergenti riguardanti in particolare, i fabbisogni residenziali pubblici, l'area artigianale, i nodi di traffico, la normativa urbanistica e le attrezzature sportive.
3.  Che in ordine al risanamento il fenomeno legato alla residenza si è posto in termini urgenti dopo il sisma del 1908 stante che migliaia di persone sono rimaste senza una abitazione, cosicché la ricostruzione si è avviata subito con ricoveri temporanei, poi con baracche più stabili localizzate all'esterno della città diruta nelle direttrici del precedente Piano Spadaro ed in particolare ai margini delle varie fiumare che dai Peloritani scendono al mare.
Secondo il censimento ISTAT le baracche al 1971 erano 3.444 e vi abitavano 12.000 persone.
Si possono ancora apprezzare aree con presenze di baracche, in particolare nel villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Bordonaro, torrenti S. Filippo, Zafferia, Bisconte, Camaro, S. Paolo, S. Luigi, e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale con atto consiliare n. 458/C del 25 luglio 1979 ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale già con legge n. 261/79, in conseguenza della citata deliberazione n. 458/C/79 ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, di fatto avvenuti (Fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984 il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
La perimetrazione dell'ambito F effettuata dal comune e successivamente ampliata, al di là della risoluzione immediata del problema delle baracche, mira alla riqualificazione di vaste aree (180 Ha) basandosi su una interpretazione ampia della legge, e quindi non solo demolizioni di baracche e ricostruzione di alloggi, ma occasione di utilizzare vari fondi per innescare un processo più vasto di riqualificazione delle aree e delle periferie degradate.
Infatti l'ambito in questione riconferma alcune previsioni urbanistiche discendenti dalla variante generale all'epoca adottata dal comune di Messina e ne costituiva attuazione di previsioni ancorché in itinere, che allo stato non possono essere condivise in quanto la variante generale è stata restituita al comune dall'A.R.T.A. per essere rielaborata e, pertanto, il piano in questione si configura come variante sostanziale allo strumento urbanistico vigente (piano Tekne).
Lo strumento attuativo così come proposto nei suoi contenuti necessariamente dovrà essere riconnesso a un assetto generale della pianificazione complessiva di tutto il territorio comunale che dovrà essere riverificato nella fase della revisione dello strumento urbanistico tuttora in corso di definizione.
Non si può fare a meno di osservare inoltre che l'ipotesi di variante prevista dall'art. 12, comma 7°, lett. b), va ricondotta a circoscritte variazioni di dettaglio che spesso intervengono nel passaggio dallo strumento urbanistico generale allo strumento esecutivo corredato di norma da analisi particolareggiata e puntuale necessaria per tenere conto delle situazioni di fatto o da necessità tecniche.
I piani particolareggiati qualora in variante, quindi, non possono di norma mutare la zonizzazione del territorio o introdurne altre, incrementare il carico insediativo o variare il rapporto tra residenze e spazi pubblici, in quanto trattasi di strumento organico di esecuzione del piano regolatore generale finalizzato a dare concretezza e definita sistemazione strutturale dell'agglomerato urbano.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano esaminabili solo le previsioni, chiaramente individuabili, riconducibili alle zone R residenziali di progetto denominati P1, P2, P3 e al Centro sociale polifunzionale denominato P4 in quanto direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90 che prevedeva il mantenimento degli abitanti mediante la previsione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria, nonché la realizzazione del centro sociale polifunzionale. Si ritiene opportuno tuttavia raccomandare, che in fase di realizzazione, la progettazione degli spazi esterni all'edilizia residenziale P1 si adatti quanto più possibile alla morfologia del terreno prevedendo al contempo un equilibrio maggiore rispetto a quello attuale tra gli spazi a verde e quelli pavimentati, privilegiando così il verde e quindi gli elementi di naturalità.
Per le considerazioni di cui sopra, le rimanenti previsioni non prese in esame in quanto non rientranti nelle finalità della legge regionale n. 10/90 poiché hanno una valenza urbanistica di ordine generale dovranno essere riconsiderate dopo la verifica della loro congruità rispetto al contesto territoriale in seno alla revisione dello strumento urbanistico generale che il comune di Messina conformemente alle considerazioni del C.R.U. espresse con il voto n. 876 dell'11 ottobre 1993 è tenuto a predisporre.
Si ritengono, altresì, condivisibili, le infrastrutture viarie strettamente correlate alla funzionalità delle unità progettuali così come sottolineati in colore rosso nella tavola planimetrica su aerofotogrammetria, allegato 5.
4.  Norme tecniche di attuazione.
Le norme tecniche di attuazione sono disattese ad eccezione dell'art. 15 relativo alla zona residenziale di progetto.
5.  Opposizioni.
Tutte  le opposizioni presentate non vengono prese in considerazione in quanto ricadono all'esterno degli interventi progettuali ritenuti condivisibili.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "F" "S. Lucia-S. Filippo", adottato dal consiglio comunale di Messina con atto n. 102/C del 21 aprile 1994, sia meritevole di approvazione con prescrizioni per le motivazioni di cui ai superiori considerata limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990 e specificatamente agli interventi di progetto denominate P1, P2, P3 e P4.
Si ritengono, altresì, meritevoli di approvazione le infrastrutture viarie strettamente funzionali alle medesime così come indicate con linea continua rossa nell'elaborato tav. 5 in scala 1:2.000.»;
Vista la nota prot. n. 6155 del 14 maggio 1997, con la quale questo Assessorato, condividendo il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, trasmetteva il medesimo al comune di Messina per le controdeduzioni;
Vista la delibera n. 27/C del 19 giugno 1997, esecutiva ai sensi di legge, con cui il consiglio comunale di Messina ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 475 del 30 aprile 1997;
Visto il voto n. 534 del 24 settembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le controdeduzioni formulate dal comune di Messina sul precedente voto n. 475 del 30 aprile 1997, così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
—  che l'infrastruttura viaria in prossimità dell'area residenziale P3 non era stata contrassegnata in rosso nella tavola grafico 5 planimetria su rilievo aerofotogrammetrico in quanto ritenuto esistente;
—  che tale tratto è strettamente correlato alla funzionalità delle unità progettuali denominate P3 e, pertanto, condivisibile perché rientrante nelle finalità della legge regionale n. 10/90.
Si ritiene, altresì, condivisibile la richiesta di portare a 11,50 m. l'altezza massima degli edifici di cui all'art. 11 delle N.T.A. in quanto riferito a 3 piani fuori terra, in analogia all'altezza massima della zona Rr.
Quanto sopra visto, ritenuto e considerato è del parere:
1)  di prendere atto di quanto contenuto negli atti trasmessi con la nota del gruppo XXX, prot. n. 449 del 29 luglio 1997, tenuto anche conto che sul piano particolareggiato di risanamento "Ambito F - S. Lucia - S. Filippo" questo Consiglio ha già espresso parere con voto n. 475 del 30 aprile 1997;
2)  di ritenere condivisibile l'infrastruttura viaria in prossimità dell'unità progettuale denominata P3 ad essa strettamente correlata;
3)  di rettificare a mt. 11,50 la misura dell'altezza massima degli edifici di cui all'art. 11 delle N.T.A..»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 475 del 30 aprile 1997 e n. 534 del 24 settembre 1997 e con le condizioni di cui alla nota prot. n. 8890 del 16 marzo 1994 dell'ufficio del Genio civile di Messina, è approvato il piano particolareggiato di risanamento denominato "Ambito F" del comune di Messina, adottato con delibera consiliare n. 102/C del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 475 del 30 aprile 1997.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
A)  deliberazione consiliare n. 102/C del 21 aprile 1994; 
B)  deliberazione consiliare n. 79/C del 26 giugno 1995; 
C)  deliberazione consiliare n. 27/C del 19 giugno 1997; 
D)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 8890 del 16 marzo 1994; 
—  all.  1 - stralcio del P.R.G.; 

Stato di fatto
—  all.  2.1 - stato di conservazione degli edifici; 
—  all.  2.2 - destinazione d'uso degli edifici; 
—  all.  2.3 - consistenza (n. piani) degli edifici - viabilità esistente; 
—  all.  2.4 - localizzazione delle preesistenze storico-architettoniche e delle essenze arboree pregiate; 
—  all.  3 - zonizzazione su aerofotogrammetrico; 
—  all.  4 - zonizzazione su catastale; 
—  all.  5 - planivolumetrico su aerofotogrammetrico; 
—  all.  6 - planivolumetrico su catastale; 
—  all.  7 - profili regolatori; 

Piazza, residenze, servizi polifunzionali - Progetto di massima
—  all.  8.1 - pianta piano cantinato; 
—  all.  8.2 - pianta piano terra; 
—  all.  8.3 - pianta piano primo; 
—  all.  8.4 - pianta piano tipo; 
—  all.  8.5 - prospetti - profili; 
—  all.  8.6 - visualizzazioni prospettiche; 

Complesso edifici a schiera - Progetto di massima
—  all.  9.1 - pianta piano porticato; 
—  all.  9.2 - pianta piano primo; 
—  all.  9.3 - pianta piano secondo; 
—  all.  9.4 - pianta piano copertura; 
—  all.  9.5 - visualizzazioni prospettiche; 

Attrezzature sportive - Progetto di massima
—  all.  10.1 - impianto polisportivo all'aperto; 
—  all.  10.2 - palestra polifunzionale; 
—  all.  10.3 - tennis, bocce e gioco bimbi; 
—  all.  10.4 - centro sportivo ricreativo - pista cross; 

Attrezzature comunitarie - Progetto di massima
—  all.  11.1 - centro diurno per anziani; 
—  all.  11.2 - centro sociale polifunzionale - anfiteatro; 
—  all.  11.3.1 - parco pubblico e Forte Schiaffino - planimetria generale; 
—  all.  11.3.2 - parco pubblico e Forte Schiaffino - sezione - schizzi prospettici; 
—  all.  11.3.3 - parco pubblico e Forte Schiaffino - proposta di recupero del Forte; 
—  all.  11.3.4 - parco pubblico e Forte Schiaffino - auditorium e teatro all'aperto; 
—  all.  11.4 - edificio per l'istruzione dell'obbligo; 
—  all.  11.5 - campo di calcio; 
—  all.  11.6 - centro commerciale; 

Riqualificazione dei lotti I.A.C.P.
—  all.  12.1 - quadro d'unione; 
—  all.  12.2 - planimetria del lotto 1; 
—  all.  12.3 - planimetria del lotto 2; 
—  all.  12.4 - planimetria del lotto 3; 
—  all.  12.5 - planimetria dei lotti 4 e 5; 
—  all.  12.6 - planimetria del lotto 6; 
—  all.  12.7 - planimetria del lotto 7; 
—  all.  12.8 - planimetria del lotto 8; 

Opere di urbanizzazione - Progetto di massima
—  all.  13.1.1 - strade: strade planimetria generale; 
—  all.  13.1.2 - strade: tratto A-B; 
—  all.  13.1.3 - strade: tratto B-C; 
—  all.  13.1.4 - strade: tratto B-D; 
—  all.  13.1.5 - strade: tratto X-Y; 
—  all.  13.1.6 - sezioni stradali tipo; 
—  all.  13.2 - rete idrica; 
—  all.  13.3 - rete fognante acque bianche; 
—  all.  13.4 - rete fognante acque nere; 
—  all.  13.5 - rete elettrica; 
—  all.  13.6 - rete della pubblica illuminazione; 
—  all.  13.7 - rete del gas; 
—  all.  13.8 - rete telefonica; 
—  all.  A - relazione illustrativa; 
—  all.  B - norme tecniche d'attuazione; 
—  all.  C - previsione di spesa; 

Espropriazione
—  all.  D.1 - relazione di stima; 
—  all.  D.2 - elenco ditte; 
—  all.  D.3 - piano particellare; 
—  all.  E - documentazione fotografica; 
—  all.  F - aspetti connessi con la protezione civile - gradualità di sviluppo degli interventi; 

Studio geologico
 1)  relazione geologico-tecnica;
 2)  dati sismici;
 3)  all.  1 - carta geologico-tecnica; 
 4)  all.  2 - profili geolitologici; 
 5)  all.  3 - carta morfologica; 
 6)  all.  4 - carta dell'acclività; 
 7)  all.  5 - carta della suscettività; 
 8)  all.  6 - planimetria ubicazione sondaggi; 
 9)  all.  7 - stratigrafia sondaggi; 
10)  all.  8 - planimetria sondaggi censiti; 
11)  all.  9 - stratigrafia sondaggi censiti. 


Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano particolareggiato di risanamento approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, presso la segreteria comunale, di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.390)
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PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Ospedale Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli di Catania.
Con il decreto presidenziale n. 506/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1997 al n. 11219, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Ospedale Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli di Catania, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.451)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di II livello Ospedale civile M.P. Arezzo di Ragusa.
Con il decreto presidenziale n. 507/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1997 al n. 11217, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di II livello Ospedale civile M.P. Arezzo di Ragusa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.452)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta.
Con il decreto presidenziale n. 508/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1997 al n. 11214, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.453)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Cannizzaro di riferimento regionale di III livello per l'emergenza di Catania.
Con il decreto presidenziale n. 509/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1997 al n. 11215, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Cannizzaro di riferimento regionale di III livello per l'emergenza di Catania, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.454)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone.
Con il decreto presidenziale n. 510/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1997 al n. 11218, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Gravina diCaltagirone, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.455)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo.
Con il decreto presidenziale n. 02/Gr. VIII/S.G. del 14 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 21 gennaio 1998 al n. 5, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.456)
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Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna.
Con il decreto presidenziale n. 03/Gr. VIII/S.G. del 14 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 26 gennaio 1998 al n. 35, sono stati trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.9.403)
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ASSESSORATO


DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attuazione della norma relativa all'apposizione dei marchi di identificazione sul bestiame prevista dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 57.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2932 del 27 novembre 1997 è stata data attuazione alla norma prevista dalla legge regionale n. 33/97, art. 57, che dà incarico all'Associazione regionale allevatori della Sicilia di provvedere all'apposizione dei marchi di identificazione (marche e tatuaggi) di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996.
I detentori di bestiame sono tenuti a fornire all'Associazione medesima tutte le informazioni e collaborazioni necessarie all'effettuazione delle operazioni di identificazione previste.
Il costo dell'apposizione della marca-tatuaggio di identificazione è a carico dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 33/97, mentre restano a carico dell'allevatore il costo dell'acquisto delle marche, dei registri e la tenuta e aggiornamento degli stessi.
(98.9.446)
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Approvazione di modifiche allo statuto dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia - A.R.A.S., con sede in Palermo.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3421 del 23 dicembre 1997 sono state approvate le modifiche statutarie rispondenti alla natura ed alle finalità dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia (A.R.A.S.) quali risultano dal raffronto tra l'atto pubblico redatto il 17 ottobre 1997, registrato a Palermo il 24 ottobre 1997, ed il precedente statuto approvato con decreto presidenziale n. 94/A del 27 maggio 1992.
L'Associazione suddetta esplica la propria attività nella Regione siciliana.
(98.9.447)
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Provvedimenti concernenti occupazione permanente a favore del demanio della Regione - ramo agricoltura e foreste - di beni immobili.
Con decreto n. 178 del 4 febbraio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Bivona a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, lotto 3, fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo. Convenzione n. 801 del 16 febbraio 1991.
Comune di Bivona
1)  Manzullo Carmela, nata a Burgio il 22 ottobre 1922, fg. 57, partt. 40, 57, 56, superficie asservita mq. 2.520, indennità L. 1.938.000.
(98.9.443)


Con decreto n. 179 del 4 febbraio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Bivona a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, lotto 3, fondovalle Magazzolo e colline Platani Magazzolo. Convenzione n. 801 del 16 febbraio 1991.
Comune di Bivona
1)  Aprile Andrea di Stefano, nato a Ribera il 15 luglio 1947, fg. 61, partt. 35, 63, 72, 1; fg. 62, partt. 203, 71, superficie asservita mq. 354, indennità L. 641.895;
2)  Busciglio Francesca, nata a Cianciana l'8 maggio 1921, fg. 62, part. 102, superficie asservita mq. 15, indennità L. 11.865;
3)  Di Vincenzo Carmela di Carlo, fg. 62, part. 165, superficie asservita mq. 65, indennità L. 26.520;
4)  Giordano Antonino, nato il 21 gennaio 1945, per 1/3; Matteo, nato il 2 dicembre 1934, per 1/3; Andrea il 15 marzo 1939, per 1/3, fg. 62, partt. 218, 219, 220, 221, superficie asservita mq. 412, indennità L. 530.360;
5)  Giordano Caterina, nata il 4 settembre 1934, per 5/12 e Giuseppe, nato il 25 febbraio 1944, per 7/12, fg. 62, part. 80, superficie espropriata mq. 4 e superficie asservita mq. 250; part. 260, superficie asservita mq. 60, indennità L. 252.510;
6)  Lunario Martino, nato ad Alessandria della Rocca l'11 novembre 1898, usufruttuario e proprietario di 2/3 e Russo Luna Stefania, nata a Sciacca il 31 agosto 1937, fg. 62, part. 46, superficie asservita mq. 94, indennità L. 170.445;
7)  Marino Giuseppe, nato il 23 ottobre 1937; Castellano Francesca, nata il 7 novembre 1935, coniugi, nati a Cianciana, fg. 57, part. 36, superficie asservita mq. 268, indennità L. 109.410;
8)  Marretta Natale, nato a Ribera il 25 dicembre 1940, fg. 55, part. 16, superficie espropriata mq. 142 e superficie asservita mq. 30, indennità L. 281.875;
9)  Matinella Maria, nata il 7 novembre 1919, per 1/3; Gatto Montalbano Leonarda, nata il 29 marzo 1949, per 1/3, fg. 53, part. 22, superficie asservita mq. 10, indennità L. 21.420;
10)  Miceli Calogera, nata a Ribera il 28 luglio 1934, fg. 62, part. 53, superficie asservita mq. 20, indennità L. 8.165;
11)  Quartararo Giuseppe fu Michele, fg. 62, part. 111, superficie asservita mq. 94, indennità L. 170.450;
12)  Quartararo Liboria, nata a Ribera il 26 maggio 1941, fg. 62, part. 137, superficie asservita mq. 160, indennità L. 126.575;
13)  Ruvolo Antonino, nato il 6 marzo 1941, fg. 61, part. 35, superficie asservita mq. 24, indennità L. 51.425;
14)  Ruvola Calogera, nata a Ribera il 19 febbraio 1932, fg. 54, part. 65, superficie asservita mq. 35, indennità L. 74.985;
15) Ruvolo Giuseppe, nato a Ribera il 16 febbraio 1934, fg. 61, partt. 96, 97, fg. 54, part. 73, superficie asservita mq. 94, indennità totale L. 350.055;
16)  Salemi Ciro, nato a Marineo il 19 dicembre 1934, fg. 53, part. 11, superficie asservita mq. 320, indennità L. 580.260;
17)  Santangelo Santo, nato a Ribera il 14 settembre 1924, fg. 62, part. 104, superficie asservita mq. 10, indennità L. 7.910;
18)  Scoma Maria, nata il 16 gennaio 1925, per 1/3; Puma Caterina, nata il 28 ottobre 1941, per 1/3; Giovanni, nato l'8 ottobre 1943, per 1/3, proprietari, nati a Ribera, fg. 62, part. 212, superficie asservita mq. 10, indennità L. 4.085;
19)  Simonaro Domenico, nato a Ribera il 3 gennaio 1927, fg. 6, part. 36, superficie asservita mq. 340, indennità L. 595.675;
20)  Simonaro Filippa, Domenico e Carmelo fratelli e sorella di Calogero, fg. 54, part. 13, superficie asservita mq. 720; part. 20, superficie espropriata mq. 360 e superficie asservita mq. 60, indennità totale L. 2.796.460;
21)  Simonaro Pietro di Calogero, nato a Ribera il 26 novembre 1910, fg. 56, part. 40, superficie asservita mq. 20, indennità L. 15.820;
22)  Tortorici Vincenzo, nato a Ribera il 7 aprile 1951, fg. 61, partt. 37, 65, 66, superficie asservita mq. 214, indennità totale L. 291.950;
23)  Vesco Rosa, Lilla e Maria, fg. 57, part. 39, superficie espropriata mq. 4 e superficie asservita mq. 200, indennità totale L. 430.735;
24)  Zabbara Vincenzo, nato a Ribera il 21 dicembre 1932, fg. 53, part. 53, superficie asservita mq. 160, indennità L. 290.125;
25) Zambito Ciro, nato a Contessa Entellina il 20 dicembre 1921, fg. 61, part. 91, superficie asservita mq. 20, indennità L. 36.265;
26)  Zicari Gerlando di Francesco per 1/2; Bacino Palma, nata a Ribera l'11 febbraio 1923, per 1/2, fg. 56, part. 31, superficie espropriata mq. 18, indennità L. 17.270;
27)  Demanio dello Stato ramo ferrovia, fg. 61, part. 5, superficie espropriata mq. 4 e superficie asservita mq. 150; part. 8, superficie asservita mq. 15, indennità L. 169.665.

Con decreto n. 180 del 4 febbraio 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Ribera a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, lotto 3, fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo. Convenzione n. 801 del 16 febbraio 1991.
Comune di Ribera
1)  Agozzino Angelo, nato a Contessa Entellina il 3 agosto 1949 e Messina Vita, nata a Contessa Entellina il 18 novembre 1957, fg. 91, part. 24, superficie espropriata mq. 124, asservita mq. 124, indennità L. 297.445;
2)  Amari Rosaria, nata il 22 luglio 1900 fu Gioacchino, vedova Fidanza, fg. 53, partt. 188, 144, superficie asservita mq. 12, indennità L. 8.710;
3)  Amato Francesco, nato a Contessa Entellina il 20 ottobre 1903, fg. 91, part. 43, superficie espropriata mq. 104, superficie asservita mq. 400; part. 46, superficie asservita mq. 460, indennità L. 49.165;
4)  Amato Francesca fu Ignazio, usufruttuario; Caltagirone Amante Calogera, nata a Contessa Entellina il 23 novembre 1922, proprietaria per 1/2; Caruana Salvatore, nato a Lucca Sicula il 13 gennaio 1936, fg. 89, part. 50, superficie espropriata mq. 104, indennità L. 587.785;
5)  Argento Caterina di Antonino, fg. 90, part. 17, superficie asservita mq. 8, indennità L. 5.790;
6)  Bentivegna Giuseppa, nata a Contessa Entellina il 7 dicembre 1960, fg. 71, part. 73, superficie asservita mq. 110; fg. 72, part. 93, superficie asservita mq. 60, indennità L. 68.915;
7)  Bentivegna Rosa, nata il 19 aprile 1900, usufruttuaria a Graceffa Pietro, nato il 15 dicembre 1926, proprietario, fg. 92, part. 50, superficie asservita mq. 48, indennità L. 19.460;
8)  Bentivegna Rosa, nata il 19 aprile 1900, usufruttuario a Graceffa Anna, nata il 9 aprile 1925, proprietaria, fg. 92, part. 150, superficie asservita mq. 48, indennità L. 19.460;
9)  Borsellino Angela di Giuseppe, fg. 70, part. 9, superficie asservita mq. 28, indennità L. 11.355;
10)  Borsellino Angela e F.lli, nata a Contessa Entellina il 18 ottobre 1923, fg. 92, part. 96, superficie asservita mq. 68, indennità L. 27.475;
11)  Borsellino Francesco, nato a Contessa Entellina il 27 luglio 1949, fg. 91, part. 38, superficie asservita mq. 90, indennità L. 3.670;
12)  Borsellino Giuseppe, nato a Contessa Entellina il 12 agosto 1915, fg. 90, partt. 136, 139, superficie asservita mq. 72, indennità L. 29.195;
13)  Borsellino Giuseppe fu Rosario, fg. 89, part. 54, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
14)  Borsellino Maria di Antonino maritata Tortorici, fg. 89, part. 30, superficie espropriata mq. 100, fg. 91, part. 3, superficie asservita mq. 100, indennità L. 276.935;
15)  Borsellino Onofria di Giuseppe maritata Rocco, fg. 91, part. 33, superficie espropriata mq. 102, asservita mq. 600, indennità L. 381.100;
16)  Borsellino Rosario ed Anna di Giuseppe, fg. 89, part. 14, superficie asservita mq. 300, indennità L. 121.625;
17)  Brunò Pasquale, nato il 9 gennaio 1943, fg. 69, part. 29, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
18)  Buttafuoco Antonino di Giuseppe livellario Parlapiano Vella Beatrice, nata a Siculiana il 9 maggio 1911, fg. 54, part. 87, superficie espropriata mq. 70 e superficie asservita mq. 410, indennità L. 260.820;
19)  Cacciatore Giuseppe, nato a Contessa Entellina il 17 giugno 1945, fg. 72, part. 73, superficie espropriata mq. 10, asservita mq. 204, indennità L. 96.220;
20)  Caltagirone Amante Antonina, nata a Contessa Entellina il 27 novembre 1936, fg. 92, part. 2, superficie espropriata mq. 102, asservita mq. 160, indennità L. 202.710;
21)  Caltagirone Amante Calogera, nata a Contessa Entellina il 23 novembre 1932, fg. 70, part. 51, superficie asservita mq. 45, indennità L. 18.240;
22)  Campisi Margherita, nata a Contessa Entellina il 25 dicembre 1926, fg. 92, part. 108, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
23)  Campo Anna fu Antonino, fg. 91, part. 93, superficie asservita mq. 88, indennità L. 3.585;
24)  Canduscio Filippa, nata l'1 novembre 1931, fg. 69, part. 143, superficie asservita mq. 10, indennità L. 14.180;
25)  Cappello Anna, nata a Ribera il 23 novembre 1957, per 1/3; Capello Maria, nata a Ribera il 12 gennaio 1953, proprietaria per 1/3; Tortorici Giuseppe, nato a Ribera il 4 marzo 1926, proprietario per 1/3, fg. 34, part. 120, superficie asservita mq. 10; fg. 54, part. 80, superficie espropriata mq. 4, asservita mq. 140, indennità L. 6.655;
26)  Caruana Giuseppa di Giuseppe, maritata Di Grado, fg. 68, partt. 44, 74, superficie asservita mq. 46, indennità L. 1.870;
27)  Casola Giuseppa fu Calogero, maritata Milioto, fg. 92, part. 23, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
28)  Castagna Onofrio di Alfonso, fg. 70, part. 63, superficie asservita mq. 100, indennità L. 40.540;
29)  Catania Filippo, nato il 22 agosto 1929, fg. 71, part. 68, superficie asservita mq. 60, indennità L. 24.325;
30)  Catella Gaetano, nato il 24 novembre 1996, fg. 89, part. 37, superficie espropriata mq. 4, asservita mq. 540, indennità L. 224.330;
31)  Caternicchia Benedetto fu Pietro, fg. 34, part. 67, superficie espropriata mq. 44, asservita mq. 740, indennità L. 641.275;
32)  Caternicchia Maria, nata a Ribera il 7 giugno 1939, fg. 34, part. 118, superficie espropriata mq. 180, asservita mq. 170; part. 298, superficie espropriata mq. 48, indennità L. 150.185;
33)  Cenci Marcello Domenico, nato il 24 giugno 1910 e Marchetta Vita, nata il 6 maggio 1911, coniugi, nati a Contessa Entellina, fg. 94, part. 60, superficie asservita mq. 88, indennità L. 35.680;
34)  Chiazzese Gerlando, nato a Contessa Entellina il 22 gennaio 1909, fg. 71, partt. 62, 30, superficie asservita mq. 100, indennità L. 40.450;
35)  Ciulla Luis, nato il 21 luglio 1954, proprietario per 1/3; Ciulla Alberto, nato il 24 marzo 1964, proprietario per 1/3; Ciulla Giuseppe, nato l'11 febbraio 1957, proprietario per 1/3, nati tutti in Argentina, fg. 70, part. 6, superficie asservita mq. 436, indennità L. 176.760;
36)  Colletti Pasquale, nato il 30 gennaio 1930, fg. 68, part. 120, superficie asservita mq. 36, indennità L. 94.630;
37)  Cooperativa agricola Francesco Crispi, con sede in Ribera, fg. 33, part. 222, superficie espropriata mq. 80; part. 328, superficie espropriata mq. 10, asservita mq. 120; part. 330, superficie espropriata mq. 12, asservita mq. 6; part. 329, superficie espropriata mq. 18, asservita mq. 6; part. 227, superficie asservita mq. 6, part. 230, superficie espropriata mq. 160, asservita mq. 100, indennità L. 544.905;
38)  Cooperativa agricola Francesco Crispi, con sede in Ribera, livellari a Parlapiano Vella Antonino fu Giovanni, fg. 33, part. 228, superficie espropriata mq. 8, asservita mq. 100; part. 102, superficie espropriata mq. 84 e superficie asservita mq. 150, indennità L. 2.085.260;
39)  Costanza Francesco di Onofrio, fg. 33, part. 65, superficie asservita mq. 480, indennità L. 194.795;
40)  Cucchiara Francesco, nato il 6 giugno 1931, fg. 33, part. 148, superficie asservita mq. 200, indennità L. 81.085;
41)  Cucchiara Matteo, nato il 9 maggio 1901, fg. 33, part. 59, superficie asservita mq. 10, indennità L. 4.055;
42)  Cufalo Calogero, nato il 6 giugno 1944, fg. 70, part. 2, superficie asservita mq. 560, indennità L. 227.035;
43)  D'Amato Amalia Maria maritata Borsellino, nato l'11 maggio 1922, fg. 36, part. 62, indennità L. 16.125;
44)  Di Gioia Giuseppe fu Giuseppe, fg. 87, part. 105, superficie asservita mq. 5; part. 103, superficie espropriata mq. 120, indennità L. 27.880;
45)  Di Giovanni Francesco fu Pasquale, fg. 70, part. 40, superficie asservita mq. 180, indennità L. 72.975;
46)  Di Grado Ignazio di Pietro, fg. 53, part. 105, superficie asservita mq. 116, indennità L. 47.025;
47)  Di Lucia Calogera, nata a Ribera il 2 luglio 1930, fg. 32,, part. 43, superficie asservita mq. 6, indennità L. 4.330;
48)  Farruggia Tommaso di Pasquale, fg. 70, part. 49, superficie asservita mq. 6, part. 50, superficie espropriata mq. 96, indennità L. 132.170;
49)  Ficara Calogero, nato il 24 gennaio 1918, fg. 33, partt. 268, 276; fg. 34, part. 37, superficie asservita mq. 450, indennità totale L. 66.110;
50)  Fici Sclafani, nato il 16 ottobre 1921, fg. 68, part. 86, superficie asservita mq. 750, indennità L. 992.435;
51)  Firetto Antonino, nato a Ribera il 14 maggio 1921, fg. 34, part. 83, superficie espropriata mq. 20 e superficie asservita mq. 20, indennità L. 178.800;
52)  Gambino Filippo, nato il 9 aprile 1942, fg. 53, part. 167, superficie asservita mq. 6, indennità L. 15.760;
53)  Gambino Gaetana di Giuseppe, maritata Di Lucia, fg. 32, part. 31, superficie asservita mq. 20, indennità L. 101.040;
54)  Ganduscio Carmela, nata il 16 giugno 1935, fg. 68, part. 48, superficie asservita mq. 6, indennità L. 8.500;
55)  Ganduscio Giuseppe, nato il 4 dicembre 1915, fg. 53, part. 36, superficie asservita mq. 54, indennità L. 272.810;
56)  Gemma Antonino, nato a Giuliana il 5 aprile 1936, fg. 68, part. 59, superficie asservita mq. 284, indennità L. 11.570;
57)  Genna Carmela, nata a Ribera il 31 gennaio 1931, livellario per 1/6, fg. 34, part. 132, superficie espropriata mq. 169 e superficie asservita mq. 220, indennità L. 317.585;
58)  Giglia Filippa di Vincenzo, fg. 90, part. 126, superficie asservita mq. 34, indennità L. 13.785;
59)  Giglia Vincenzo fu Vincenzo, fg. 90, part. 118, superficie asservita mq. 40, indennità L. 16.210;
60)  Giglia Vincenzo, Lucia, nata a Lucca Sicula il 16 marzo 1926 e Piscione Gioacchina, nata a Ribera il 29 gennaio 1930, fg. 34, part. 183, superficie asservita mq. 96, indennità L. 127.030;
61)  Giordano Antonino fu Rosario, fg. 32, part. 49, superficie asservita mq. 6, indennità L. 4.350;
62)  Giordano Antonino, nato a Ribera il 14 giugno 1899, fg. 34, part. 127, superficie asservita mq. 230, indennità L. 668.870;
63)  Giordano Rosa di Antonino, fg. 70, part. 5, superficie asservita mq. 88, indennità L. 35.680;
64)  Gracioffo Giuseppa fu Giuseppe, maritata Pennino, fg. 71, part. 15, superficie asservita mq. 112, indennità L. 45.405;
65)  Grado Leonardo, Francesca, Giuseppa, Carmela e Manfredo di Innocenzo, fg. 92, part. 16, superficie asservita mq. 3601, indennità L. 946.195;
66)  Grignano Maria di Agostino, maritata Cantarini, fg. 70, part. 3, superficie espropriata mq. 2 e superficie asservita mq. 110; fg. 87, part. 3, superficie espropriata mq. 308 e superficie asservita mq. 10, indennità totale L. 467.590;
67)  Guddemi Giuseppina di Francesco, fg. 53, part. 67, superficie asservita mq. 6, indennità L. 9.400;
68)  La Menta Angela, nata a Campo di Pietra il 6 aprile 1938; Scaglia Settimo, nato a Ribera il 28 novembre 1929, proprietario in regime di comunione legale dei beni, fg. 70, part. 43, superficie asservita mq. 216; fg. 71, part. 52, superficie espropriata mq. 290 e superficie asservita mq. 104, indennità L. 521.640;
69)  La Rocca Stefano, nato a Contessa Entellina il 17 luglio 1907, fg. 91, part. 32, superficie espropriata mq. 102 e superficie asservita mq. 270, indennità L. 247.305;
70)  La Sala Liboria, fg. 34, part. 108, superficie asservita mq. 140, indennità L. 56.760;
71)  Lo Giudice, nato a Ribera il 6 gennaio 1925, fg. 68, partt. 55, 57, 54 , superficie asservita mq. 516, indennità totale L. 21.020;
72)  Lo Presti Vincenzo di Lorenzo, fg. 92, partt. 81, 70, 156, superficie asservita mq. 64, indennità totale L. 82.230;
73)  Lucia Liboria di Sebastiano maritata Amato, fg. 92, part. 49, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
74)  Lumia Liborio fu Francesco, livellario a Borsellino Gaspare fu Giuseppe e alla società cooperativa agricola S. Giuseppe di Contessa Entellina, fg. 87, part. 83, superficie asservita mq. 550, indennità L. 22.410;
75)  Marsala Antonino, nato a Contessa Entellina il 10 maggio 1914, fg. 94, part. 35, superficie asservita mq. 54, indennità L. 54.915;
76)  Marsala Antonino e Marsala Giovanni, fg. 92, part. 138, superficie asservita mq. 32, indennità L. 12.970;
77)  Marsala Salvatore e Messina Giuseppa, fg. 92, part. 104, superficie asservita mq. 30, indennità L. 79.530;
78)  Messina Antonina di Antonino, fg. 92, part. 102, superficie asservita mq. 6, indennità L. 7.940;
79)  Messina Maria fu Calogero, fg. 71, part. 61, superficie asservita mq. 20, indennità L. 8.110;
80)  Miceli Alfonso di Vito, fg. 54, part. 28, superficie espropriata mq. 18 e superficie asservita mq. 670, indennità L. 928.715;
81)  Miceli Anna, nata il 2 ottobre 1940, fg. 69, part. 60, superficie espropriata mq. 250 e superficie asservita mq. 370, indennità L. 49.030;
82)  Miceli Maria, nata il 26 settembre 1937; Antonino, nato il 30 ottobre 1939; Giuseppa, nata il 18 febbraio 1946, per 105/120; Grassia Giovanna, nata il 26 dicembre 1915, per 105/120, fg. 71, part. 63, superficie espropriata mq. 100 e superficie asservita mq. 104; fg. 89, part. 44, superficie asservita mq. 5, indennità totale L. 179.325;
83)  Montalbano Rosalia, nata il 19 febbraio 1929, maritata Vacante, fg. 32, partt. 44, 70, superficie asservita mq. 152, indennità L. 22.190;
84)  Mulè Filippa di Antonino, fg. 69, part. 13, superficie asservita mq. 6, indennità L. 4.950;
85)  Mulè Filippa, nata il 3 gennaio 1909, fg. 68, partt. 115, 113, superficie asservita mq. 214, indennità L. 282.965;
86)  Mulè Vincenzo, nato a Ribera il 25 gennaio 1913 e Grisafi Francesca, nata a Ribera il 4 gennaio 1913, comproprietari, fg. 69, part. 55, superficie espropriata mq. 108 e superficie asservita mq. 36 , indennità L. 16.135;
87)  Noto Salvatore, nato a Bisacquino il 18 settembre 1922, fg. 70, partt. 1, 41, superficie asservita mq. 12, indennità L. 4.860;
88)  Orlando Carmela, nata il 4 settembre 1944, fg. 69, part. 92, superficie asservita mq. 6, indennità L. 9.400;
89)  Orlando Matteo, nato a Ribera il 23 settembre 1912, fg. 54, partt. 79, 135, 136, 137, 138, superficie asservita mq. 243, indennità L. 14.625;
90)  Parlapiano Vella Antonino fu Giovanni, usufruttuario e figlia Beatrice, fg. 34, part. 137, superficie espropriata mq. 12 e superficie asservita mq. 1.600, indennità L. 65.620;
91)  Parlapiano Vella Giovanni, nato il 30 maggio 1912, fg. 32, part. 110, superficie espropriata mq. 70 e superficie asservita mq. 60; partt. 7, 1, 5, 109, 112, 106, superficie asservita, mq. 1.118, indennità totale L. 2.083.375;
92)  Pasciuta Biagio, nato il 22 novembre 1925, fg. 87, partt. 86, 87, 88, 253, superficie asservita mq. 542, indennità L. 1.576.195;
93)  Pasciuta Biagio fu Francesco, livellario a Parlapiano Vella Antonino fu Giovanni, fg. 33, part. 44, superficie asservita mq. 30, e part. 134, superficie espropriata mq. 84 e superficie asservita mq. 100, indennità L. 762.815;
94)  Pasciuta Vincenza di Giuseppina, maritata Urso, fg. 53, part. 138, superficie asservita mq. 120, indennità L. 158.790;
95)  Piazza Leonarda, nata a Ribera il 18 aprile 1935, fg. 68, partt. 15, 69, superficie asservita mq. 121, indennità L. 92.575;
96)  Piscione Giuseppa, nata a Ribera il 27 gennaio 1971, fg. 69, part. 141, superficie asservita mq. 20, indennità L. 14.520;
97)  Platania Maria fu Antonino, fg. 90, part. 132, superficie asservita mq. 16, indennità L. 6.485;
98)  Renda Gaspare fu Vincenzo, fg. 90, part. 133, superficie asservita mq. 100, indennità L. 132.325;
99)  Renda Giuseppe, Diego e Concetta fratelli e sorella di Giuseppe Antonino proprietari e Renda Giuseppe fu Giuseppe usufruttuario in parte, fg. 94, part. 16, superficie espropriata mq. 8 e superficie asservita mq. 248, indennità L. 111.360;
100)  Renda Maria di Paolo maritata Spinelli, fg. 91, part. 39, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
101)  Renda Maria fu Paolo per 1/2, Giovanna, Maria e Antonino fu Giuseppe per 1/2, fg. 91, part. 49, superficie espropriata mq. 212 e superficie asservita mq. 212, indennità L. 372.445;
102)  Renda Maria, nata a Contessa Entellina il 12 febbraio 1937, fg. 91, part. 85, superficie asservita mq. 6, indennità L. 2.430;
103)  Renda Stefania fu Antonino, usufruttuario e Cammilleri Giuseppe fu Rosario, proprietario, fg. 70, part. 60, superficie asservita mq. 28, indennità L. 11.350;
104)  Riggi Biagio, nato il 9 novembre 1918, fg. 54, part. 39, superficie asservita mq. 6, indennità L. 7.935;
105)  Riggi Giuseppe di Antonino, fg. 33, part. 104, superficie espropriata mq. 116 e superficie asservita mq. 600, indennità L. 1.399.050;
106)  Russo Emanuele Giuseppe per 1/2 e Giuseppa Maria per 1/2 fratello e sorella, nati il 4 marzo 1935 e il 31 maggio 1939, fg. 33, part. 120, superficie espropriata mq. 64 e superficie asservita mq. 240, indennità L. 1.010.870;
107)  Russo Giuseppe di Filippo, fg. 54, part. 14, superficie asservita mq. 170, indennità L. 224.950;
108)  Russo Sebastiano di Filippo, fg. 32, part. 50, superficie asservita mq. 60, indennità L. 79.390;
109)  Salvo Giuseppe di Domenico, fg. 71, partt. 12 e 10, superficie asservita mq. 116, indennità L. 47.025;
110)  Scalia Anna di Alfonso maritata Martorana, fg. 90, part. 93, superficie asservita mq. 70, indennità L. 28.380;
111)  Scalia Antonino, nato a Contessa Entellina il 13 gennaio 1938 per 1/2 e Giuseppe fu Vincenzo per 1/2, fg. 90, part. 77, superficie asservita mq. 136, indennità L. 55.140;
112)  Scalia Carmela, nata il 19 gennaio 1939, per 8/12; Marchetta Liborio, nato il 5 febbraio 1954 per 1/2, Maria per 1/2, Serafina Antonella per 1/2, fg. 90, part. 94, superficie asservita mq. 70, indennità L. 28.380;
113)  Scalia Carmela di Leonardo, fg. 89, part. 45, superficie asservita mq. 48, indennità L. 19.460;
114)  Scalia Giacomo, nato a Ribera il 5 settembre 1938, fg. 68, part. 109 e 123, superficie asservita mq. 293, indennità L. 211.915;
115)  Scaturro Anna di Giuseppe, fg. 71, part. 70, superficie asservita mq. 50, indennità L. 36.160;
116)  Sciortino Domenica, nata a Contessa Entellina il 14 luglio 1952, fg. 91, partt. 77, 79 e 89, superficie asservita mq. 82, indennità L. 59.305;
117)  Sciortino Rosa fu Domenico per 2/4, Vaccaro Calogero per 1/4, Borsellino Domenica, Giuseppe e Rosa fratelli e sorella di Giovanni per 1/4, fg. 91, part. 94, superficie asservita mq. 50, indennità L. 20.270;
118)  Sicurella Vincenza, maritata Borsellino, Giuseppa, Calogero, Caterina, Teresa, Vincenzo e Angela fu Nicolò, fg. 71, part. 9, superficie espropriata mq. 12 e superficie asservita mq. 476, indennità L. 209.090;
119)  Simonaro Domenico, nato a Ribera il 3 gennaio 1927, fg. 54, part. 90, superficie espropriata mq. 70 e superficie asservita mq. 30, indennità L. 494.465;
120)  Smeraglia Caterina, nata a Ribera il 30 gennaio 1958, fg. 34, part. 116; fg. 69, part. 116, superficie espropriata mq. 88 e superficie asservita mq. 6, indennità L. 12.690;
121)  Smeraglia Giovanni fu Domenico, fg. 33, part. 38, superficie espropriata mq. 100, indennità L. 13.580;
122)  Smeraglia Leonardo, nato a Ribera il 22 febbraio 1951, fg. 69, part. 140, superficie asservita mq. 10, indennità L. 14.180;
123)  Smeraglia Rosaria, nata a Ribera il 22 dicembre 1921 e Smeraglia Lucia, nata a Ribera il 2 febbraio 1930, fg. 69, part. 50, superficie espropriata mq. 76 e superficie asservita mq. 515, indennità L. 31.305;
124)  Smeraglia Vincenza, Smeraglia Maria ed eredi di Giuseppe, fg. 33, part. 76, superficie espropriata mq. 4 e superficie asservita mq. 320; part. 91, superficie asservita mq. 60, indennità L. 514.865;
125)  Società cooperativa a r.l. Terra di Sicilia, con sede in Ribera, fg. 33, part. 54, superficie espropriata mq. 534 e superficie asservita mq. 230; part. 312, superficie espropriata mq. 224 e superficie asservita mq. 210, indennità L. 2.864.385;
126)  Soldano Giuseppa, nata a Ribera il 24 dicembre 1927 e Macaluso Alfonso, nato a Ribera il 15 novembre 1919, fg. 34, part. 58, superficie espropriata mq. 76 e superficie asservita mq. 20, indennità L. 11.140;
127)  Soldano Giuseppe, nato a Ribera il 24 dicembre 1927, fg. 34, part. 138, superficie asservita mq. 40, superficie espropriata mq. 80, indennità L. 12.495;
128)  Spagnolo Maddalena, fg. 89, part. 7, superficie espropriata mq. 396 e superficie asservita mq. 20; part. 60, superficie asservita mq. 6, indennità L. 545.700;
129)  Spagnolo Pasquale, nato a Contessa Entellina l'1 gennaio 1903, fg. 36, part. 50, superficie asservita mq. 159, indennità L. 417.955;
130)  Sparacino Giovanni, fg. 53, part. 43, superficie asservita mq. 60, indennità L. 79.395;
131)  Termine Giuseppe di Giuseppe e di Lazzara Stefania, fg. 94, part. 48, superficie asservita mq. 520, indennità L. 211.225;
132)  Termine Vincenzo, nato il 12 maggio 1942, fg. 71, partt. 75 e 76, superficie asservita mq. 70, indennità L. 28.380;
133)  Tornatore Giuseppe fu Giuseppe, fg. 53, part. 91, 154, 7, superficie asservita mq. 176, indennità L. 71.355;
134)  Tortorici Calogera, nata il 6 ottobre 1942, fg. 69, part. 117, 124, superficie asservita mq. 12, indennità L. 31.530;
135)  Tortorici Carmelo, nato il 14 marzo 1931, per 1/5; Rosario, nato l'11 ottobre 1933, per 1/5; Marianna il 29 febbraio 1936, per 1/5; Giuseppe, nato il 26 gennaio 1947, per 1/5; Domenico, nato il 24 aprile 1953, per 1/5, fg. 87, partt. 84, superficie asservita mq. 60, indennità L. 8.245;
136)  Tortorici Emanuele, nato il 2 gennaio 1920, fg. 32, partt. 74, 54, 12151, superficie asservita mq. 82, indennità L. 414.250;
137)  Tortorici Giuseppa di Francesco, maritata Campanella, fg. 71, part. 57, superficie asservita mq. 356, indennità L. 144.335;
138)  Tortorici Marianna, nata a Ribera il 27 settembre 1938, fg. 87, part. 40, superficie asservita mq. 200; part. 2, superficie espropriata e superficie asservita mq. 30, indennità L. 1.003.420;
139)  Tortorici Michele, nato a Ribera il 12 aprile 1935, fg. 68, part. 102, superficie asservita mq. 6, indennità L. 9.400;
140)  Tortorici Rosario, Giovanni, Francesca, fg. 89, part. 5129, 69; fg. 90, part. 140, superficie asservita mq. 118, indennità totale L. 68.100;
141)  Tortorici Stefania, nata a Contessa Entellina il 18 dicembre 1948, fg. 94, part. 1, superficie asservita mq. 8, indennità L. 3.245;
142)  Tramuta Domenico, nato il 25 maggio 1945, fg. 32, part. 96, superficie asservita mq. 234, indennità L. 327.630;
143)  Tramuta Maria, nata il 23 gennaio 1939, maritata Miceli, fg. 69, part. 89, superficie espropriata mq. 90 e superficie asservita mq. 130, indennità L. 442.995;
144)  Triassi Nunzia, nata a Contessa Entellina il 7 marzo 1909, per 1/2 e Maria di Giovanni per 1/2, fg. 91, part. 21, superficie espropriata mq. 60 e superficie asservita mq. 8; part. 83, superficie espropriata mq. 60 e superficie asservita mq. 76; part. 22, superficie espropriata mq. 60 e superficie asservita mq. 80, indennità totale L. 309.765;
145)  Truncale Calogero fu Gioacchino, fg. 69, part. 127, superficie asservita mq. 4, indennità L. 2.890;
146)  Tutino Vittorio di Francesco, fg. 71, part. 26, superficie asservita mq. 100, indennità L. 40.540;
147)  Urso Filippina, nata a Ribera il 28 marzo 1957, fg. 53, part. 138, superficie asservita mq. 120, indennità L. 158.790;
148)  Vacante Emanuele, nato l'11 gennaio 1923, fg. 32, part. 29, superficie asservita mq. 6, indennità L. 9.400;
149)  Vaccaro Giuseppe, nato il 9 gennaio 1922, fg. 36, part. 59, superficie asservita mq. 40, indennità L. 16.215;
150)  Vento Giuseppe, nato a Contessa Entellina, fg. 36, superficie asservita mq. 340, indennità L. 893.745;
151)  Zambito Emanuele, nato il 18 marzo 1917, fg. 32, part. 75, superficie asservita mq. 40, indennità L. 202.075;
152)  Zambuto Domenica di Domenico maritata Galletta, fg. 53, part. 24, superficie asservita mq. 30, indennità L. 1.220;
153)  Zambuto Filippa di Baldassare, maritata Di Grado, fg. 68, part. 72, superficie asservita mq. 6, indennità L. 16.245;
154)  Zambuto Giuseppe, nato a Ribera il 21 marzo 1942, fg. 69, part. 46, superficie asservita mq. 6, indennità L. 9.400.
(98.9.443)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1997.
ESERCIZIOFINANZIARIO

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

ERARIO - F.R.A.O. - F.S.N. - P.I.M.


  Regione siciliana Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      29.601.946.935 —.000.000 —.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate finali      12.351.136.953.201 —.000.000 —.000.000 
2.2 spese finali (a)      —.000.000 11.631.564.078.184 719.572.875.017 
2.3 rimborso di prestiti      —.000.000 —.000.000 —.000.000 
2.4 accessione di prestiti      —.000.000 —.000.000 —.000.000 
Totale     12.351.136.953.201 11.631.564.078.184 719.572.875.017 

3. Gestione di tesoreria:
3.1 debiti di tesoreria      6.308.134.980.155 6.713.803.132.873 –  405.668.152.718 
3.2 crediti di tesoreria      —.000.000 —.000.000 —.000.000 
Totale     6.308.134.980.155 6.713.803.132.873 –  405.668.152.718 
4. Giro fondi fra B.S. e C.C.R.V.E.      4.608.280.346.288 4.608.280.346.288 —.000.000 
Totale complessiv     23.297.154.226.579 22.953.647.557.345 313.904.722.299 
5.  Fondo di cassa al 31 ottobre 1997      —.000.000 343.506.669.234 —.000.000 
Totale a pareggi     23.297.154.226.579 23.297.154.226.579 —.000.000 


  Aziende foreste demaniali Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      138.310.446.609 —.000.000 —.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate      2.932.364.281 —.000.000 —.000.000 
2.2 spese (a)      —.000.000 106.553.712.233 –  103.621.347.952 
3. Fondo di cassa al 31 ottobre 1997      —.000.000 34.689.098.657 —.000.000 
Totale a pareggi     141.242.810.890 141.242.810.890 —.000.000 


(a)  di cui lire 72.255.078 pagate in conto sospeso.

Si omettono le altre tabelle allegate
(98.10.462)
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ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Ricostituzione del Comitato consultivo per il commercio.
Con decreto n. 2925/I/IX del 18 dicembre 1997 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è stato ricostituito il Comitato consultivo per il commercio (artt. 22, 24, 25, legge regionale n. 26/78, art. 24, legge regionale n. 23/86 e art. 6, legge regionale n. 18/95).
Sono stati nominati quali componenti:
—  Assessore regionale per la cooperazione - presidente;
—  Direttore regionale Assessorato della cooperazione - componente (presidente in assenza dell'Assessore);
— sig. Riccardo Visigoti - dirigente Assessorato regionale della cooperazione;
—  dott. Salvatore Lanzetta - dirigente Assessorato regionale della cooperazione;
—  rag. Antonino Messina - rappresentante della Confcommercio (Federazione regionale del commercio e del turismo in Sicilia);
—  avv. Marino Julo Cosentino e sig. Salvatore Curatolo - rappresentanti della Confesercenti (Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche);
—  sig. Giovan Battista Surdi - rappresentante della C.I.D.E.C. (Confederazione italiana degli esercenti e commercianti);
— avv. Salvatore Enrico Vulpetti - rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
—  sig. Pietro Giordano - in rappresentanza dei lavoratori del commercio designato dalla CISL;
— sig. Mario D'Angelo - in rappresentanza dei lavoratori del commercio designato dalla UIL;
—  Saeli Giuseppe Massimiliano - in rappresentanza dei lavoratori del commercio designato dalla CISAL;
—  sig. Giuseppe Pagano - rappresentante della Unione nazionale consumatori;
—  sig. Sidoti Paolo - rappresentante dell'Associazione Noi consumatori;
—  arch. Claudio Capostagno, arch. Anna Donatella Lino e arch. Francesco Porto - esperti in materia urbanistica commerciale;
—  sig. Michelangelo Arabito - in rappresentanza degli esercenti il commercio su aree pubbliche designato dalla Confcommercio;
—  sig. Giovanni Felice - in rappresentanza degli esercenti il commercio su aree pubbliche designato dalla Confesercenti;
—  sig.ra Vincenza Acciarito - in rappresentanza degli esercenti il commercio su aree pubbliche designato dalla Cidec.
Le funzioni di segretario del Comitato saranno assunte dal sig. Salvatore Provenzano, in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione.
Il Comitato in questione avrà la durata di quattro anni.
(98.8.349)
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Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Nettuno, con sede in Trapani.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 143/I/VI del 2 febbraio 1998, l'avv. Giuseppe Salone, nato a Trapani il 2 settembre 1960 e residente in Trapani, via N. Fabrizi, 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nettuno, con sede nel comune di Trapani, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Andrea Pisciotta.
(98.8.360)
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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 150/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa I.C.E.B.A., con sede in Barrafranca, costituita in data 27 dicembre 1973, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 151/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Radio Taxi Lipari, con sede in Lipari, costituita in data 2 giugno 1987, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 152/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Hoteplan, con sede in Messina, costituita in data 28 gennaio 1988, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 153/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CI.MA. Sicilia Marche, con sede in Messina, costituita in data 12 febbraio 1985, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 154/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Amici della Terra, con sede in Messina, costituita in data 3 ottobre 1986, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 155/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Carplastaf, con sede in Messina, costituita in data 5 dicembre 1979, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 156/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa L'Artigiana, con sede in Francavilla di Sicilia, costituita in data 6 novembre 1980, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 157/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Il Riscatto, con sede in Mistretta, costituita in data 30 giugno 1968, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 158/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Sintel, con sede in Messina, costituita in data 2 luglio 1984, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 159/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Sicania 87, con sede in Acquedolci, costituita in data 20 novembre 1987, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 160/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Ecol 2000, con sede in S. Fratello, costituita in data 2 settembre 1988, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 161/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CO.FI.SUD., con sede in Letojanni, costituita in data 18 aprile 1986, è sciolta.
(98.9.427)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 162/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Pezzolapicoltura, con sede in Messina, costituita in data 10 gennaio 1989, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 163/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Pezzolacquacoltura, con sede in Messina, costituita in data 10 gennaio 1989, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 164/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Marino Brothers, con sede in Alcara Li Fusi, costituita in data 21 luglio 1983, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 165/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Centro Foto, con sede in Messina, costituita in data 22 luglio 1986, è sciolta.
(98.9.428)
)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 166/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa La Pineta, con sede in Messina, costituita in data 28 novembre 1981, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 167/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Day Hospital 2000, con sede in Messina, costituita in data 28 aprile 1982, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 168/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Egle, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, costituita in data 6 settembre 1989, è sciolta.
(98.9.428)
)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 169/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Risveglio Operaio, con sede in Tortorici, costituita in data 30 settembre 1977, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 170/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Copredil, con sede in Messina, costituita in data 27 luglio 1984, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 171/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Solexpress, con sede in Messina, costituita in data 28 novembre 1973, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 172/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Giovanile 88, con sede in Messina, costituita in data 5 gennaio 1988, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 173/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Labor et Salus 1987, con sede in Messina, costituita in data 18 giugno 1986, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 174/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Consult, con sede in Messina, costituita in data 30 ottobre 1978, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 175/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Dinosauro, con sede in Messina, costituita in data 12 giugno 1984, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 176/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CE.DA.E. Scuola di Teatro, con sede in Messina, costituita in data 8 ottobre 1982, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 177/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Autonomia di Lavoro S. Giuseppe, con sede in Palermo, costituita in data 9 gennaio 1973, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 178/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Ecosud, con sede in S. Teresa Riva, costituita in data 28 dicembre 1989, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 179/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CO.FE.ME., con sede in Messina, costituita in data 2 agosto 1978, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 180/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Industria Farmaceutica Ospedalieri Siciliana, con sede in Messina, costituita in data 22 gennaio 1988, è sciolta.
(98.9.428)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 181/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CO.GA.S., con sede in Raffadali, costituita in data 22 aprile 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 182/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Giovani e Lavoro, con sede in San Cataldo, costituita in data 21 gennaio 1988, è sciolta.
(98.9.427)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 183/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Val del Platani, con sede in Casteltermini, costituita in data 13 gennaio 1971, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 184/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Labor Impianti, con sede in Palma di Montechiaro, costituita in data 3 ottobre 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 185/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Cooperart, con sede in Sciacca, costituita in data 5 dicembre 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 186/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Giancaxio Dolciaria, con sede in Ioppolo Giancaxio, costituita in data 20 marzo 1989, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 187/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa La Piramide, con sede in Favara, costituita in data 11 ottobre 1991, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 188/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Gulliver, con sede in Aragona, costituita in data 9 dicembre 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 189/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Grafos, con sede in Sambuca di Sicilia, costituita in data 30 gennaio 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 190/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa La Spiga, con sede in San Biagio Platani, costituita in data 7 dicembre 1989, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 191/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Madonna del Carmine, con sede in San Biagio Platani, costituita in data 24 dicembre 1982, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 192/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Onda '90, con sede in Riesi, costituita in data 5 ottobre 1990, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 193/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa C.S.A.M., con sede in Gela, costituita in data 13 novembre 1987, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 194/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Sporting Elite Club, con sede in Caltanissetta, costituita in data 9 dicembre 1988, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 195/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa C.LA.N. - Cooperativa Lavori Nuovi, con sede in Butera, costituita in data 24 maggio 1988, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 196/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa La Segesta, con sede in San Cataldo, costituita in data 21 dicembre 1987, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 197/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa L'Antidoto, con sede in Gela, costituita in data 19 febbraio 1991, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 198/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Edil Coop Ribera, con sede in Ribera, costituita in data 1 dicembre 1992, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 199/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa La Retia, con sede in Santa Caterina Villarmosa, costituita in data 7 giugno 1991, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 200/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Croce Verde Ennese, con sede in Enna, costituita in data 17 gennaio 1992, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 201/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa C.E.L.P. - Costruzioni Elettromeccaniche, con sede in Mazara del Vallo, costituita in data 1 luglio 1985, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 202/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Calzaturificio Marsalese, con sede in Marsala, costituita in data 7 aprile 1982, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 203/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa S.I.R.I.O., con sede in Campobello di Mazara, costituita in data 29 marzo 1983, è sciolta.
(98.9.427)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 204/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CE.RI.A.M. - Centro Ricreativo Anziani Mazara, con sede in Mazara del Vallo, costituita in data 30 maggio 1983, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 205/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CO.GI.PO.CA., con sede in Castelvetrano, costituita in data 4 agosto 1992, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 206/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Castellaredo 2000, con sede in Castelvetrano, costituita in data 9 gennaio 1990, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 207/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa AN.SA.BE.S. - Anziani, Salute, Benessere e Solidarietà, con sede in Castelvetrano, costituita in data 6 luglio 1991, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 208/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Humanitas, con sede in Mazara delVallo, costituita in data 4 novembre 1991, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 209/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Orizzonte, con sede in Salemi, costituita in data 14 febbraio 1986, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 210/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Sicula, con sede in Canicattì, costituita in data 28 gennaio 1987, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 211/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Modulistica Marsalese, con sede in Marsala, costituita in data 23 settembre 1987, è sciolta.
(98.9.427)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 220/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Rinascita Saponarese, con sede in Saponara, costituita in data 31 agosto 1964, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 221/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Edil Costruzioni, con sede in Lercara Friddi, costituita in data 29 febbraio 1984, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 222/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Special Pasta, con sede in Merì, costituita in data 15 luglio 1987, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 223/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa M.A.G. Manufatti Argilla Giammoro, con sede in Giammoro, costituita in data 27 luglio 1977, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 224/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Stella Alpina, con sede in Saponara, costituita in data 16 maggio 1979, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 225/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Agroturistica Ortoflor, con sede in S. Teresa Riva, costituita in data 19 settembre 1986, è sciolta.
(98.8.361)
)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 226/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Villa Romana Patti Tindari, con sede in Patti, costituita in data 27 aprile 1980, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 227/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa CO.SER.GI., con sede in Naso, costituita in data 16 ottobre 1985, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 228/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Darwin, con sede in Ficarazzi, costituita in data 17 marzo 1986, è sciolta.
(98.8.361)


Conn decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 229/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Futura, con sede in Niscemi, costituita in data 27 novembre 1987, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 230/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Hoya Confezioni, con sede in S. Domenica Vittoria, costituita in data 10 aprile 1982, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 231/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Casa dell'Anziano, con sede in Caltanissetta, costituita in data 28 novembre 1985, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 232/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa SO.CO.GIO., con sede in Patti, costituita in data 14 maggio 1980, è sciolta.
(98.8.361)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 233/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Eco Consultans, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, costituita in data 22 maggio 1986, è sciolta.
(98.8.361)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 234/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Eros, con sede in Corleone, costituita in data 18 marzo 1983, è sciolta.
(98.8.361)
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ENTI LOCALI

Riconoscimento di ente di diritto privato all'opera pia Eremo Santuario Maria S.S. del Rosario di Tagliavia, con sede in Monreale.
Con decreto n. 79 del 26 gennaio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha preso atto della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione civile n. 426/96, con cui è stata dichiarata la natura giuridica di ente di diritto privato della pia opera Eremo Santuario Maria SS. del Rosario di Tagliavia di Monreale, nominando, al contempo, un commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 del codice civile.
(98.9.415)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rigetto dell'istanza dei sigg. Cosimo e Giuseppe Sindoni per la concessione di acque minerali denominata "San Paolino" nel comune di Milazzo.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1816 del 5 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998, reg. 1, fg. 1, l'istanza del 19 settembre 1988, presentata dai sigg. Cosimo e Giuseppe Sindoni, residenti in Milazzo (ME), come modificata ed integrata con lettere del 16 aprile 1989, 10 agosto 1989, 16 gennaio 1992 e 9 dicembre 1992, intesa ad ottenere la concessione trentennale per lo sfruttamento delle acque minerali del pozzo S. Paolino, sito in territorio del comune di Milazzo (ME), è stata respinta.
(98.9.430)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori nel comune di Aci S. Antonio.
Con decreto n. 3001/13° del 24 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta in data 25 luglio 1997 dall'ufficio del Genio civile di Catania, relativa ai lavori di consolidamento della galleria Turchio nel comune diAci S. Antonio, a salvaguardia dell'acquedotto municipale diCatania ed ha disposto il finanziamento di L. 3.322.616.060 sul cap. 70301 - esercizio 1997.
(98.8.376)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune diCastronovo di Sicilia.
Con decreto n. 80 del 20 gennaio 1998 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia di variante e suppletiva dell'importo di L. 108.372.350, redatta in data 16 dicembre 1997 dall'ufficio del Genio civile di Palermo, relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino del muro di sostegno a monte del corso Umberto a salvaguardia del piazzale antistante la chiesa SS. Trinità nel comune diCastronovo diSicilia e ha disposto l'ulteriore finanziamento di L. 18.672.750 sul cap. 70314, esercizio finanziario 1998.
(98.8.375)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Avviso pubblico per sollecitare manifestazione d'interesse.
In relazione al Programma operativo multiregionale "Emergenza occupazione sud" - 940026 II - questa Amministrazione ha avuto finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza il progetto "Nuova occupazione: nord-sud" in attuazione della convenzione con la Regione Emilia Romagna per la formazione di lavoratori disoccupati.
Destinatari dell'intervento sono giovani disoccupati che aspirano alla creazione di attività imprenditoriali.
L'iniziativa è articolata:
—  fase di formazione iniziale della durata di 200 ore, atta a fornire le principali nozioni/conoscenze sul versante della creazione d'impresa, che si svolgerà in Sicilia;
—  stage della durata di 700 ore presso aziende ove maturare una concreta esperienza circa le diverse fasi e componenti del lavoro d'impresa, che si svolgerà in Emilia Romagna;
—  rientro dei soggetti al sud con l'attivazione degli incentivi previsti per la creazione di impresa.
Il progetto potrà essere visionato presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione – Direzione formazione professionale ed orientamento - gruppo I/F.P. - via Imperatore Federico, 52 - Palermo.
Si deve pertanto fornire assistenza nella prima fase di selezione e formazione iniziale dei giovani.
Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, organismi che operano prevalentemente nel campo della formazione e, in quest'ambito, dirigendo la loro attività alla cura di manager e quadri d'impresa, e che abbiano gestito, nei precedenti tre anni, attività nel settore nella Regione siciliana.
I criteri di valutazione faranno riferimento prioritariamente alla esperienza maturata nelle attività di formazione di manager e quadri di impresa.
(98.11.603)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari dell'associazione Centro cristiano di solidarietà e di accoglienza, con sede in Vittoria.
Con decreto dell'Assessore per la sanità 12 febbraio 1998, n. 24533, l'associazione Centro cristiano di solidarietà e di accoglienza, con sede in Vittoria, via Carlo Alberto, n. 69, è iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari per i seguenti interventi indicati ai punti 1, 6, 7 e 8 del paragrafo B, capo enti ausiliari e volontariato, del piano allegato alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64:
—  interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;
—  iniziative di volontariato autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge;
—  interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i Provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;
—  interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio.
(98.9.432)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.
Con decreto n. 24535 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Silfra s.n.c., con sede legale, deposito ed amministrazione in Catania, via Pola n. 19, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia.
(98.8.369)

Con decreto n. 24536 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta D.M. Barone S.p.A., con sede legale ed amministrazione in Modica (RG) e magazzini in Motta S. Anastasia (CT) SS 121 Km. 8 contrada Trinità, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia.
(98.8.371)


Con decreto n. 24537 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta ISO S.p.A., con sede legale, deposito ed amministrazione in Palermo, viale Regione siciliana n. 9488, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia.
(98.8.372)


Con decreto n. 24538 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Sicilcryo s.r.l. con sede legale e magazzino in Marineo contrada Luisa S.S. 119 Km. 8,150 alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia.
(98.8.370)


Con decreto n. 24539 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Omeofarmed Catania s.r.l., con sede legale, deposito ed amministrazione in Acicastello (CT), frazione Cannizzaro via E. Vittorini n. 16M, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio nazionale.
(98.8.367)


Con decreto n. 24540 del 13 febbraio 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Re Roberto S.p.A. - Palermo, con sede legale, deposito ed amministrazione in Palermo, contrada Rinaudo, va Villa Giocosa, 7, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.
(98.8.368)
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Autorizzazione alla Igar s.r.l., con sede in S. Flavia, per l'utilizzo delle acque dei pozzi 3 e 4 nel complesso termale del Gran Hotel delle Terme di Termini Imerese.
Con decreto n. 2566 del 19 febbraio 1998 dell'Assessore per la sanità la Igar s.r.l., affittuaria dello stabilimento termale denominato "Grand Hotel delle Terme" di Termini Imerese è autorizzata ad utilizzare le acque dei pozzi 3 e 4, oltre che per le prestazioni di balneoterapia con idromassaggio, anche per le prestazioni di fangoterapia nella cura di malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria.
(98.9.414)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Alcamo Marina.
Con decreto n. 812/13 del 19 novembre 1997 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 106,65 sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante le particelle n. 422 e 612 del fg. di mappa n. 1 del citato comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.8.351)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Alcamo Marina.
Con decreto n. 813/13 del 19 novembre 1997 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 209,37 sita in località Alcamo Marina del comune di Alcamo, antistante le particella n. 818 del fg. di mappa n. 1 del citato comune e ricadente nelle particelle 421/b, 818/b, e 2/b del suddetto foglio di mappa, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.8.350)
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Rettifica del decreto 9 novembre 1990, relativo alla sdemanializzazione di un'area demaniale marittima del comune di Mascali.
Con decreto n. 814/13 del 19 novembre 1997 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, si è provveduto a rettificare il decreto n. 1087/90 del 9 novembre 1990 e, pertanto, la porzione di area demaniale marittima estesa mq. 70 lungo la strada provinciale denominata via Spiaggia, in contrada S. Anna del comune di Mascali deve intendersi riferita alla particella n. 262 del foglio di mappa 45 del predetto comune e non alla particella n. 91 per errore materiale nel precedente decreto.
(98.8.352)
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Contributi previsti dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 a favore del comune diCaronia.
Con decreto n. 912/8 del 22 dicembre 1997 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, annotato al n. 269 del 31 dicembre 1997 dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è stato modificato l'allegato A del decreto n. 1147/8 del 27 dicembre 1994 per la parte relativa al contributo di lire 2.000 milioni concesso al comune di Caronia, modificandone la destinazione da completamento collettore centro urbano a completamento lavori rete fognante con relativi collettori e smaltimento liquami mediante condotta sottomarina.
E' fatto obbligo ai comuni interessati di utilizzare le somme per le finalità previste dall'art. 52 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986.
L'Ispettorato regionale tecnico, che ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è tenuto ad esercitare l'alta vigilanza sull'utilizzo dei contributi e sulla realizzazione delle relative opere.
(98.8.353)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore.
Con decreto n. 783/DRU del 24 dicembre 1997 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore, adottata con delibera consiliare n. 57 del 30 settembre 1997, relativa al riassetto della zona A in contrada Piano Banca con area a verde pubblico attrezzato, area a parcheggio e risistemazione della viabilità.
(98.8.400)
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Nulla osta alla società cooperativa Coniglicoltura siracusana a r.l. per la realizzazione di un insediamento zootecnico di coniglicoltura nel comune di Cassaro.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 43/9 del 2 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società cooperativa Coniglicotura siracusana a r.l., con sede legale in Cassaro (SR), contrada Giambra, per la realizzazione di un insediamento zootecnico di coniglicotura in contrada Giambra nel territorio del comune diCassaro (SR).
(98.8.374)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 44/9 del 2 febbraio 1998, ha modificato l'art. 2 del decreto n. 883/87 del 24 giugno 1987, relativo alla ditta Sclafani, con sede in contrada Baiata nel comune di Sciacca (AG) nel seguente modo:
«Il nulla osta all'impianto di cui al precedente art. 1 del presente viene concesso con la prescrizione che la ditta debba recapitare i reflui prodotti nella pubblica fognatura nel rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dall'amministrazione comunale».
(98.8.373)


Con decreto n. 51/7 del 2 febbraio 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Paceco (TP), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare nel torrente Pozzo Salato lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Dattilo dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27 del 1986.
(98.8.382)


Con decreto n. 52/7 del 2 febbraio 1998 l'Assessore per i territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Floridia (SR), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature del centro urbano dello stesso comune nel collettore fognario avente recapito finale nell'impianto di depurazione consortile di Siracusa.
(98.8.380)


Con decreto n. 53/7 del 2 febbraio 1998 l'Assessore per i territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Aci Castello (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature delle frazioni Ficarazzi e Cannizzaro dello stesso comune nel collettore fognario avente recapito finale nell'impianto di depurazione intercomunale sito in territorio del comune di Catania.
(98.8.383)
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Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Alcamo.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 45/9 del 2 febbraio 1998 ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla SNAM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto Alcamo-Giardinello DN 400 (16") 75. Variante al tracciato in comune di Alcamo (TP), con prescrizioni.
(98.8.388)
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Nulla osta al progetto relativo a lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e risagomatura di un tratto d'alveo del torrente Fiumefreddo nel comune diCalatafimi.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 64/V.I.A. del 12 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni, al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e risagomatura di un tratto dell'alveo del torrente Fiumefreddo, in territorio del comune diCalatafimi (TP).
(98.8.379)
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Nulla osta al progetto relativo a lavori idraulici del torrente Michele nel comune di Messina.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 65/V.I.A. del 12 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni, al progetto dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente S. Michele nel comune di Messina.
(98.8.378)
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Nulla osta al progetto relativo alla sistemazione di una strada nel comune di Vittoria.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 74/V.I.A. del 16 febbraio 1998 ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di sistemazione della S.P. Vittoria - Cannamellito - Pantaleo dal Km. 0+400 al Km. 0+955, nel territorio del comune di Vittoria, con prescrizioni.
(98.8.389)
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Nulla osta al progetto per la trasformazione in rotabile di una strada nel comune di Castelbuono.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 78/V.I.A del 18 febbraio 1998 ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto di trasformazione in rotabile della strada comunale denominata Giammina-Boscamento, 5° tronco, nel comune di Castelbuono, con prescrizioni.
(98.8.387)
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Nulla osta al progetto per la trasformazione in rotabile di una strada nel comune di Castelbuono.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 79/V.I.A. del 18 febbraio 1998 ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto di trasformazione in rotabile della strada comunale denominata Piano Fondaco Petraro 1° tronco nel comune di Castelbuono, con prescrizioni.
(98.9.422)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerda.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto assessoriale n. 91/DRU del 18 febbraio 1998, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Cerda, di cui alla deliberazione consiliare n. 113 dell'11 luglio 1995,avente per oggetto Centro diurno per anziani, approvazione in variante ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78.
(98.9.421)
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Rettifica di decreti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera alla ditta Calcestruzzi S.p.A. di Ravenna.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 82/17 del 19 febbraio 1998 si rettificano i decreti n. 1231/92 del 14 luglio 1992, n. 1030/17 del 7 dicembre 1994, n. 1031/17 del 7 dicembre 1994, n. 1032/17 del 7 dicembre 1994, n. 1024/17 del 7 dicembre 1994, n. 1067/17 del 13 dicembre 1994, n. 1065/17 del 13 dicembre 1994, n. 1066/17 del 13 dicembre 1994, n. 39/17 del 26 gennaio 1995, n. 4017/17 del 26 gennaio 1995, n. 268/17 del 15 maggio 1995, con i quali sono state concesse le autorizzazioni alla ditta Calcestruzzi S.p.A. di Ravenna, ai sensi del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988.
(98.9.424)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 11 marzo 1998, n. 5/Gab.
Programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000 del cap. 68355 concernente la costruzione, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi ed asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro.
Agli enti morali pubblici ed istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
Alla Corte dei conti
Per la costruzione, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, questo Assessorato formula il programma triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma X, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di redigere il programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti interessati dovranno trasmettere a questoAssessorato:
1)  istanza di inclusione nel suddetto programma a firma del legale rappresentante dell'ente; nella stessa istanza deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata analoga richiesta ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
2)  copia legale dello statuto dell'ente;
3)  dichiarazione dell'ente dal quale risulti il legale rappresentante dello stesso;
4)  certificato catastale o titolo di proprietà dal quale risulti la proprietà dei locali oggetto della richiesta di finanziamento;
5)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente con la quale lo stesso si obbliga a non variare la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni;
6) nulla osta della Soprintendenza competente per territorio nel caso l'opera oggetto di intervento abbia superato cinquanta anni dalla sua realizzazione;
7)  originale e 1 copia del progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 5 bis, comma I, della legge regionale n. 21/85, o di massima o esecutivo. Se verrà prodotto progetto di massima o esecutivo lo stesso dovrà essere corredato dai seguenti atti e pareri:
a)  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi fra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
c) parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
d)  nulla osta dei vigili del fuoco nel caso in cui il progetto preveda interventi su impianti di riscaldamento di potenza installata superiore a 100.000 Kcal/h.;
e)  nulla osta dell'ufficio del Genio civile, reso ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere in c.a., ed il parere tecnico sullo stesso viene espresso da un geometra quale capo dell'ufficio tecnico comunale. Detto nulla osta non è necessario nel caso in cui il progetto viene approvato, in linea tecnica, da un ingegnere o un architetto.
La richiesta di inclusione, con i relativi allegati, deve pervenire in Assessorato entro e non oltre il 30 giugno 1998. Si precisa che non verranno prese in considerazione integrazioni di documenti trasmessi successivamente al suddetto termine; pertanto la mancanza di uno dei documenti più sopra elencati comporterà l'esclusione dell'istanza stessa.
  L'Assessore: MANZULLO 

(98.11.587)
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CIRCOLARE 11 marzo 1998, n. 6/Gab.
Programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000 del cap. 68356 concernente l'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi.
Agli enti di culto e formazione religiosa
di beneficenza ed assistenza
Alla Corte dei conti
Per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti di culto e di formazione religiosa di beneficenza e di assistenza questo Assessorato formula il programma triennale ai sensi dell'art. 3, comma X, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di redigere il programma triennale delle opere pubbliche 1998-2000, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti interessati dovranno trasmettere a questo Assessorato:
1)  istanza di inclusione nel suddetto programma a firma del legale rappresentante dell'ente; nella stessa istanza deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata analoga istanza ad enti diversi dalla Regione e ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
2)  dichiarazione della curia dalla quale risulti il legale rappresentante dell'ente;
3)  copia legale del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente;
4)  certificato catastale o titolo di proprietà dal quale risulti la proprietà dei locali oggetto della richiesta di finanziamento;
5)  dichiarazione della curia nella quale venga specificato se la chiesa è sottoposta o meno al vincolo della Soprintendenza; nel caso di vincolo occorre allegare il relativo nulla osta da rilasciarsi a cura della Soprintendenza competente per territorio;
6) nulla osta della Soprintendenza competente per territorio nel caso l'opera oggetto di intervento abbia superato cinquanta anni dalla sua realizzazione;
7)  originale e 1 copia del progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 5 bis, comma I, della legge regionale n. 21/85, o di massima o esecutivo. Se verrà prodotto progetto di massima o esecutivo lo stesso dovrà essere corredato dai seguenti atti e pareri:
a)  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi fra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
c) parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
d)  nulla osta dei vigili del fuoco nel caso in cui il progetto preveda interventi su impianti di riscaldamento di potenza installata superiore a 100.000 Kcal/h.;
e)  nulla osta dell'ufficio del Genio civile, reso ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere in c.a., ed il parere tecnico sullo stesso viene espresso da un geometra quale capo dell'ufficio tecnico comunale. Detto nulla osta non è necessario nel caso in cui il progetto viene approvato, in linea tecnica, da un ingegnere o un architetto.
La richiesta di inclusione, con i relativi allegati, deve pervenire in Assessorato entro e non oltre il 30 giugno 1998. Si precisa che non verranno prese in considerazione integrazioni di documenti trasmessi successivamente al suddetto termine; pertanto la mancanza di uno dei documenti più sopra elencati comporterà l'esclusione dell'istanza stessa.
  L'Assessore: MANZULLO 

(98.11.587)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 febbraio 1998, n. 295.
Interventi creditizi per edilizia abitativa - Rideterminazione importo massimo finanziabile. Legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
Al Banco di Sicilia - Direzione generale
- Sezione credito fondiario
Alla Sicilcassa S.p.A. - Direzione generale
-Servizio fidi - Ufficio fidi ipotecario - fondiari
Al Monte dei Paschi di Siena - Direzione generale
Ai Comuni della Regione siciliana
e, p.c.  Alle sedi regionali delle associazioni degli emigrati  

Alle sedi regionali degli istituti di patronato
Ai comitati comunali per l'emigrazione
e l'immigrazione
Alla Corte dei conti -Sezione controllo
atti Assessorato del lavoro
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro
Per gli adempienti di competenza, si comunica che, in applicazione del 2° comma dell'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 e della disciplina contenuta nelle relative convenzioni, l'importo massimo dell'intervento creditizio destinato alle finalità di cui all'art. 16 sopra detto, è rideterminato in L. 148.000.000 (decreto 10 settembre 1997) dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997). Al superiore limite d'intervento di L. 148.000.000 non si applica alcuna maggiorazione.
Premesso quanto sopra, si precisa che la misura dell'intervento dovrà essere applicata, sempre su espressa richiesta degli interessati, mediante presentazione di apposite domande agli Istituti di credito e a questo Assessorato, e potrà essere applicata anche alle istanze di finanziamenti sui quali alla data della presente circolare non sia stata ancora adottata la delibera di concessione.
Si sottolinea, inoltre, che, con riferimento alle provvidenze previste dalla legge regionale n. 38/84, il limite di reddito familiare di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche e integrazioni, percepito dagli emigrati che abbiano svolto all'estero, o in altra parte del territorio nazionale, una attività di lavoro autonomo, giusta art. 12 legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regine siciliana n. 38 del 26 luglio 1997, è stato rideterminato in L. 62.500.000 con la detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.9.448)
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CIRCOLARE 6 marzo 1998, n. 297.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani - Art. 15, legge n. 451/94 - Art. 9 octies, legge n. 608/96 - Art. 19, legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Ulteriori chiarimenti.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro
e formazione professionale
Pervengono numerose nuove richieste di attivazione di piani di inserimento professionale dei giovani sia da soggetti singoli sia per il tramite di enti convenzionati.
Al riguardo si precisa che dette richieste saranno considerate nell'ambito di una nuova programmazione nel caso in cui si verifichino le necessarie disponibilità finanziarie. Pertanto, al momento, non possono essere autorizzate.
Risulta, invece, possibile – come, per altro, previsto dal punto 3 della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 28 gennaio 1998 – nell'ambito delle dotazioni numeriche di ciascuna convenzione, che l'ente convenzionato possa direttamente utilizzare eventuali disponibilità con altri soggetti utilizzatori ovvero con altri soggetti che ne avevano richiesto la prenotazione.
Si ricorda, ancora, quanto disposto dal punto 2 della citata circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98, ove prevede che "sulla richiesta di assegnazione di cui all'allegato 5 (modulo di richiesta di assegnazione) l'associazione, l'ordine o il collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata".
E' appena il caso di ricordare che le attestazioni predette possono essere emanate per un numero di giovani da impegnare non superiore a quello accordato riportato nell'allegato 1 (penultima colonna "Totale acc.") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98. Per le aziende singole o per i singoli liberi professionisti, previa adesione ad una competente convenzione, le attestazioni predette possono essere emanate per un numero di giovani da impegnare non superiore a quello accordato riportato negli allegati 3 e 4 (ultima colonna "N. Cio") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98.
Eventuali attestazioni superiori al predetto limite dovranno essere tempestivamente annullate a cura dell'ente convenzionato, pena la revoca della convenzione stessa.
Vengono posti quesiti circa la possibilità di modificare l'anzianità minima di attività dei soggetti utilizzatori contenuta nelle convenzioni stipulate con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale per l'attivazione dei piani.
Al riguardo, ove ricorra tale esigenza, l'ente convenzionato dovrà produrre motivata richiesta che sarà sottoposta alle determinazioni della Commissione regionale per l'impiego.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.11.568)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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