REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 28 FEBBRAIO 1998 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Agrigento.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Caltanissetta  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Catania  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Enna  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Messina  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Palermo  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Ragusa  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Siracusa  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Trapani  pag. 10 

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1997/98.  pag. 11 

DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta per l'anno scolastico 1997/98  pag. 11 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1997/98  pag. 12 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Enna per l'anno scolastico 1997/98  pag. 13 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Messina per l'anno scolastico 1997/98  pag. 14 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo per l'anno scolastico 1997/98  pag. 15 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1997/98  pag. 17 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1997/98  pag. 17 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani per l'anno scolastico 1997/98  pag. 18 

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 23 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Primizie - Punta Braccetto, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore.
  pag. 19 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Sicania, con sede in Messina, e nomina dei commissari liquidatori  pag. 19 

DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Lombrifert, con sede in Floridia, e nomina del commissario liquidatore  pag. 20 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 novembre 1997.
Effettuazione presso i centri attrezzati per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria del test per la diagnosi precoce della fibrosi cistica  pag. 20 


DECRETO 17 febbraio 1998.
Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale per alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione alla ditta Cosavid S.C. a r.l. per la realizzazione di opere nel territorio comunale diCarini.
  pag. 21 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione del progetto della società S.I.T.TEL., con sede in Augusta, per il trasferimento della stazione radio costiera  pag. 22 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania  pag. 23 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione del progetto del Consorzio autostradale Messina-Palermo per realizzazione di opere nel comune di Motta d'Affermo.  pag. 24 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto  pag. 28 


DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari  pag. 29 


DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Castrofilippo  pag. 30 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Recepimento di accordo sindacale decentrato degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della Segreteria generale  pag. 37 
Modifica ed ulteriore ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - cap. 81505 - Assessorato regionale della sanità  pag. 37 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Costituzione del Comitato regionale degli Istituti regionali d'arte, Istituto tecnico femminile regionale diCatania
e Istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi T.A. Gioeni diCatania e Florio e Salamone di Palermo.
  pag. 37 
Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo  pag. 38 

Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania.
  pag. 38 
Nomina della componente allievi ed A.T.A. del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.  pag. 38 
Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra.  pag. 38 
Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo  pag. 38 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Variazione della denominazione sociale della Spei Leasing S.p.A., in Imi Lease S.p.A., con sede in Roma.  pag. 38 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Habitat 2000, con sede in Messina  pag. 38 

Assessorato degli enti locali:
Consultazione elettorale per la rimozione del sindaco del comune di Mazara delVallo  pag. 38 

Assessorato dei lavori pubblici:
Costituzione della commissione per l'individuazione delle aree da assegnare per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica  pag. 38 
Ammissione a finanziamento dell'impresa Stassi Costruzioni s.a.s. di Stassi Salvatore e C. per la realizzazione di alloggi nel comune di Piana degli Albanesi  pag. 38 
Ammissione a finanziamento di imprese per la realizzazione di alloggi in diversi comuni  pag. 38 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Ribera.
  pag. 38 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta al progetto relativo ad opere di viabilità nel comune di Paternò  pag. 39 
Autorizzazione al comune di Palermo ad effettuare lo scarico nei collettori fognari comunali di Villa Adriana.  pag. 39 
Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede di San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto.  pag. 39 
Nulla osta alla ditta Laterizi Fauci S.p.A., con sede in Sciacca, per il rinnovo dell'autorizzazione e l'ampliamento di una cava nel comune di Menfi  pag. 39 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 39 

CIRCOLARI

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 27 gennaio 1998, n. 944
Calendario-programma predisposto ai sensi dell'ex art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.
  pag. 39 

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).




DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Agrigento.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Agrigento è composto da n. 35 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 476.158 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Agrigento sono costituiti n. 4 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      476.158 
b) Seggi assegnati alla provincia      35 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Agrigento
popolazione legale      129.126 
seggi assegnati      10 

n.  2  -  collegio di Canicattì
popolazione legale      115.375 
seggi assegnati     

n.  3  -  collegio di Licata
popolazione legale      107.126 
seggi assegnati     

n.  4  -  collegio di Sciacca
popolazione legale      124.531 
seggi assegnati     

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Agrigento, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1) Agrigento      55.283 
 2)  Aragona      10.416 

Pop. legale
 3)  Cattolica Eraclea      6.188 
 4)  Comitini      1.046 
 5)  Joppolo Giancaxio      1.460 
 6)  Lampedusa e Linosa      5.624 
 7)  Montallegro      3.515 
 8)  Porto Empedocle      16.755 
 9)  Raffadali      13.952 
10)  Realmonte      4.393 
11)  Santa Elisabetta      3.417 
12)  Sant'Angelo Muxaro      2.007 
13)  Siculiana      5.070 
  Totale popolazione     129.126 

b) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Canicattì, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Canicattì      32.344 
 2)  Cammarata      6.332 
 3)  Casteltermini      10.132 
 4)  Castrofilippo      3.581 
 5)  Favara      32.237 
 6)  Grotte      7.449 
 7)  Racalmuto      10.752 
 8)  San Biagio Platani      4.128 
 9)  San Giovanni Gemini      8.420 
  Totale popolazione     115.375 

c) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Licata, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Licata      41.300 
 2)  Camastra      3.034 
 3)  Campobello di Licata      12.275 
 4)  Naro      10.071 
 5)  Palma di Montechiaro      24.077 
 6)  Ravanusa      16.369 
  Totale popolazione     107.126 


d) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Sciacca, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Sciacca      38.256 
 2)  Alessandria della Rocca      5.153 
 3)  Bivona      5.076 
 4)  Burgio      3.562 
 5)  Calamonaci      1.541 
 6)  Caltabellotta      5.059 
 7)  Cianciana      5.103 
 8)  Lucca Sicula      2.299 
 9)  Menfi      13.251 
10)  Montevago      3.325 
11)  Ribera      21.004 
12)  Sambuca di Sicilia      6.797 
13)  Santa Margherita Belice      6.784 
14)  Santo Stefano di Quisquina      5.628 
15)  Villafranca Sicula      1.693 
  Totale popolazione     124.531 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Caltanissetta.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Caltanissetta è composto da n. 25 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 278.275 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Caltanissetta sono costituiti n. 2 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      278.275 
b) Seggi assegnati alla provincia      25 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Caltanissetta
popolazione legale      134.427 
seggi assegnati      12 

n.  2  -  collegio di Gela
popolazione legale      143.848 
seggi assegnati      13 

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Caltanissetta, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1) Caltanissetta      61.319 
 2)  Acquaviva Platani      1.570 
 3)  Bompensiere      722 
 4)  Campofranco      4.150 
 5)  Marianopoli      2.675 
 6)  Milena      3.644 
 7)  Montedoro      2.010 
 8)  Mussomeli      11.537 
 9)  Resuttano      2.752 
10)  San Cataldo      22.507 
11)  Santa Caterina Villarmosa      6.541 
12)  Serradifalco      6.441 
13)  Sutera      2.010 
14)  Vallelunga Pratameno      4.397 
15)  Villalba      2.152 
  Totale popolazione     134.427 

b) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Gela, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1) Gela      72.535 
 2)  Butera      5.673 
 3)  Delia      4.537 
 4)  Mazzarino      13.373 
 5)  Niscemi      26.998 
 6)  Riesi      12.506 
 7)  Sommatino      8.226 
  Totale popolazione     143.848 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Catania è composto da n. 45 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 1.035.665 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Catania sono costituiti n. 8 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi i gruppi delle circoscrizioni e dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 

Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      1.035.665 
b) Seggi assegnati alla provincia      45 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio 1° di Catania
popolazione legale      118.599 
seggi assegnati     

n.  2  -  collegio 2° di Catania
popolazione legale      126.516 
seggi assegnati     

n.  3  -  collegio 3° di Catania
popolazione legale      128.745 
seggi assegnati     

n.  4  -  collegio di Tracastagni
popolazione legale      112.963 
seggi assegnati     

n.  5  -  collegio di Acireale
popolazione legale      140.421 
seggi assegnati     

n.  6  -  collegio di Caltagirone
popolazione legale      151.971 
seggi assegnati     

n.  7  -  collegio di Giarre
popolazione legale      119.655 
seggi assegnati     

n.  8  -  collegio di Paternò
popolazione legale      136.795 
seggi assegnati     

TABELLA B
a) Elenco delle circoscrizioni della città di Catania che costituiscono il collegio elettorale 1° diCatania, con relativa popolazione:
Pop. legale
 3ª  Circoscrizione      55.437 
 4ª  Circoscrizione      22.568 
 5ª  Circoscrizione      14.047 
 6ª  Circoscrizione      26.547 
  Totale popolazione     118.599 

b) Elenco delle circoscrizioni della città di Catania e del comune di Misterbianco ad esse limitrofo, che costituiscono il collegio elettorale 2° diCatania, con relativa popolazione:
Pop. legale
 7ª  Circoscrizione      13.019 
 8ª  Circoscrizione      35.966 
 9ª  Circoscrizione      36.746 
Comune di Misterbianco      40.785 
  Totale popolazione     126.516 

c)  Elenco delle circoscrizioni della città di Catania che costituiscono il collegio elettorale 3° diCatania, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1ª  Circoscrizione      58.162 
 2ª  Circoscrizione      55.959 
10ª  Circoscrizione      14.614 
  Totale popolazione     128.745 

d)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Trecastagni, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Trecastagni      6.960 
 2)  Tremestieri Etneo      16.965 
 3)  Mascalucia      19.286 
 4)  San Pietro Clarenza      4.025 
 5)  Pedara      8.034 
 6)  Zafferana Etnea      7.361 
 7)  Viagrande      5.688 
 8)  Gravina diCatania      20.627 
 9)  Sant'Agata Li Battiati      10.856 
10)  Nicolosi      5.365 
11)  Camporotodo Etneo      2.066 
  Totale popolazione     112.963 

e)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Acireale, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Acireale      46.199 
 2)  Aci Bonaccorsi      2.360 
 3)  Aci Castello      17.927 
 4)  AciCatena      20.760 
 5)  Aci Sant'Antonio      12.459 
 6)  San Gregorio di Catania      9.169 
 7)  San Giovanni La Punta      18.858 
 8)  Santa Venerina      6.972 
 9)  Valverde      5.717 
  Totale popolazione     140.421 

f)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Caltagirone, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Caltagirone      36.898 
 2)  Castel di Iudica      5.219 
 3)  Grammichele      13.609 
 4)  Licodia Eubea      3.056 
 5)  Mazzarrone      3.542 
 6)  Militello in Val diCatania      10.185 
 7)  Mineo      5.888 
 8)  Mirabella Imbaccari      9.434 
 9)  Palagonia      15.535 
10)  Scordia      16.787 
11)  San Cono      3.780 
12)  San Michele di Ganzaria      4.766 
13)  Vizzini      8.698 
14)  Ramacca      10.383 
15)  Raddusa      4.191 
  Totale popolazione     151.971 

g)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Giarre, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Giarre      26.853 
 2)  Bronte      18.689 
 3)  Calatabiano      5.713 
 4)  Castiglione diSicilia      4.551 
 5)  Fiumefreddo diSicilia      9.046 
 6)  Linguaglossa      5.393 
 7)  Maletto      4.254 
 8)  Maniace      3.101 
 9)  Mascali      9.779 
10)  Milo      1.126 
11)  Piedimonte Etneo      3.886 
12)  Randazzo      11.550 
13)  Riposto      14.048 
14)  San'Alfio      1.666 
  Totale popolazione     119.655 

h)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Paternò, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Paternò      44.266 
 2)  Adrano      32.717 
 3)  Belpasso      19.183 
 4)  Biancavilla      22.226 
 5)  Motta Sant'Anastasia      8.716 
 6)  Ragalna      2.591 
 7)  Santa Maria diLicodia      7.096 
  Totale popolazione     136.795 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Enna.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Enna è composto da n. 25 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 186.182 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Enna sono costituiti n. 2 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il grup-po dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 

Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      186.182 
b) Seggi assegnati alla provincia      25 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Enna - Piazza Armerina
popolazione legale      99.975 
seggi assegnati      13 

n.  2  -  collegio di Nicosia
popolazione legale      86.207 
seggi assegnati      12 

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Enna - Piazza Armerina, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Enna      28.273 
 2)  Aidone      7.275 
 3)  Barrafranca      13.667 
 4)  Calascibetta      5.014 
 5)  Piazza Armerina      22.355 
 6)  Pietraperzia      8.015 
 7)  Valguarnera Caropepe      9.171 
 8)  Villarosa      6.205 
  Totale popolazione     99.975 

b)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Nicosia, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Nicosia      15.029 
 2)  Agira      9.150 
 3)  Assoro      5.319 
 4)  Catenanuova      5.073 
 5)  Centuripe      6.612 
 6)  Cerami      3.100 
 7)  Gagliano Castelferrato      4.173 
 8)  Leonforte      15.147 
 9)  Nissoria      3.152 
10)  Regalbuto      7.981 
11)  Sperlinga      1.065 
12)  Troina      10.406 
  Totale popolazione     86.207 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Messina è composto da n. 45 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 646.871 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Messina sono costituiti n. 6 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi i gruppi delle circoscrizioni e dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      646.871 
b) Seggi assegnati alla provincia      45 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio 1° di Messina
popolazione legale      112.818 
seggi assegnati     

n.  2  -  collegio 2° di Messina
popolazione legale      118.875 
seggi assegnati     

n.  3  -  collegio di Barcellona - Milazzo
popolazione legale      147.660 
seggi assegnati      10 

n.  4  -  collegio di Mistretta - Sant'Agata di Militello
popolazione legale      93.308 
seggi assegnati     

n.  5  -  collegio di Patti
popolazione legale      92.618 
seggi assegnati     

n.  6  -  collegio di Taormina
popolazione legale      81.592 
seggi assegnati     

TABELLA B
a) Elenco delle circoscrizioni della città di Messina che costituiscono il collegio elettorale 1° di Messina, con relativa popolazione:
Pop. legale
N.    1  Pilieri      5.243 
N.    2  Santo Stefano      8.513 
N.    3  Normanno      8.420 
N.    4  Della Calispera      24.770 
N.    5  Gazzi      25.677 
N.    6  Mata e Grifone      28.619 
N.  14  San Pantaleone      11.576 
  Totale popolazione     112.818 

b)  Elenco delle circoscrizioni della città di Messina che costituiscono il collegio elettorale 2° di Messina, con relativa popolazione:
Pop. legale
N.    7  Castel Gonzaga      19.906 
N.    8  Centro Storico Dina e Clarenza      20.967 
N.    9  San Leone      32.319 
N.  10  San Salvatore dei Greci      21.600 
N.  11  Peloro      16.854 
N.  12  Montemare      4.437 
N.  13  Dei Basiliani      2.792 
  Totale popolazione     118.875 

c)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Barcellona - Milazzo, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Barcellona Pozzo di Gotto      40.544 
 2)  Condrò      519 
 3)  Gualtieri Sicaminò      2.357 
 4)  Leni      682 
 5)  Lipari      10.382 
 6)  Malfa      871 
 7)  Merì      1.984 
 8)  Milazzo      31.541 

Pop. legale
 9)  Monforte San Giorgio      3.226 
10)  Pace del Mela      5.471 
11)  Roccavaldina      1.259 
12)  Rometta      6.113 
13)  San Filippo del Mela      6.606 
14)  San Pier Niceto      3.122 
15)  Santa Lucia del Mela      4.858 
16)  Santa Marina Salina      848 
17)  Saponara      3.945 
18)  Spadafora      5.119 
19)  Torregrotta      6.052 
20)  Valdina      1.292 
21)  Venetico      3.497 
22)  Villafranca Tirrena      7.732 
  Totale popolazione     147.660 

d)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Mistretta-Sant'Agata di Militello, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Mistretta      6.195 
 2)  Acquedolci      5.122 
 3)  Alcara Li Fusi      3.079 
 4)  Capizzi      3.797 
 5)  Capo d'Orlando      11.948 
 6)  Capri Leone      3.459 
 7)  Caronia      4.116 
 8)  Castel di Lucio      1.751 
 9)  Cesarò      3.280 
10)  Frazzanò      1.203 
11)  Longi      1.784 
12)  Militello Rosmarino      1.552 
13)  Mirto      1.244 
14)  Motta d'Affermo      1.158 
15)  Naso      4.741 
16)  Pettineo      1.689 
17)  Reitano      1.062 
18)  San Fratello      5.055 
19)  San Marco d'Alunzio      2.396 
20)  San Salvatore di Fitalia      1.954 
21)  Sant'Agata di Militello      12.796 
22)  San Teodoro      1.689 
23)  Santo Stefano di Camastra      5.194 
24)  Torrenova      3.414 
25)  Tusa      3.630 
  Totale popolazione     93.038 

e)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Patti, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Patti      12.959 
 2)  Basicò      904 
 3)  Brolo      5.072 
 4)  Castell'Umberto      3.915 
 5)  Castroreale      3.126 
 6)  Falcone      2.856 
 7)  Ficarra      2.020 
 8)  Furnari      3.457 
 9)  Galati Mamertino      3.419 
10)  Gioiosa Marea      6.867 
11)  Librizzi      2.161 
12)  Mazzarrà Sant'Andrea      1.918 
13)  Montalbano Elicona      3.477 
14)  Montagnareale      1.841 
15)  Oliveri      2.083 
16)  Piraino      3.734 
17)  Raccuja      1.692 
18)  Rodì Milici      2.334 
19)  San Piero Patti      3.938 
20)  Sant'Angelo di Brolo      4.376 
21)  Sinagra      3.173 
22)  Terme Vigliatore      5.941 
23)  Tortorici      8.484 
24)  Tripi      1.225 
25)  Ucria      1.646 
  Totale popolazione     92.618 

f)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Taormina, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Taormina      10.120 
 2)  Alì      1.050 
 3)  Alì Terme      2.425 
 4)  Antillo      1.279 

Pop. legale
 5)  Casalvecchio Siculo      1.447 
 6)  Castelmola      1.123 
 7)  Fiumedinisi      1.912 
 8)  Floresta      923 
 9)  Fondachelli Fantina      1.643 
10)  Forza d'Agrò      948 
11)  Francavilla diSicilia      5.096 
12)  Furci Siculo      3.321 
13)  Gaggi      2.384 
14)  Gallodoro      474 
15)  Giardini Naxos      8.640 
16)  Graniti      1.621 
17)  Itala      1.813 
18)  Letojanni      2.283 
19)  Limina      1.141 
20)  Malvagna      1.190 
21)  Mandanici      843 
22)  Moio Alcantara      889 
23)  Mongiuffi Melia      975 
24)  Motta Camastra      965 
25)  Nizza diSicilia      3.539 
26)  Novara di Sicilia      2.197 
27)  Pagliara      1.428 
28)  Roccafiorita      266 
29)  Roccalumera      4.050 
30)  Roccella Valdemone      990 
31)  Santa Domenica Vittoria      1.246 
32)  Sant'Alessio Siculo      1.352 
33)  Santa Teresa di Riva      7.824 
34)  Savoca      1.518 
35)  Scaletta Zanclea      2.677 
  Totale popolazione     81.592 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Palermo è composto da n. 45 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 1.224.778 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Palermo sono costituiti n. 10 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 

Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      1.224.778 
b) Seggi assegnati alla provincia      45 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.    1  -  collegio 1° di Palermo
popolazione legale      151.904 
seggi assegnati     

n.    2  -  collegio 2° di Palermo
popolazione legale      135.675 
seggi assegnati     

n.    3  -  collegio 3° di Palermo
popolazione legale      136.712 
seggi assegnati     

n.    4  -  collegio 4° di Palermo
popolazione legale      126.015 
seggi assegnati     

n.    5  -  collegio 5° di Palermo
popolazione legale      148.250 
seggi assegnati     

n.    6  -  collegio di Bagheria
popolazione legale      116.283 
seggi assegnati     

n.    7  -  collegio di Cefalù
popolazione legale      104.442 
seggi assegnati     

n.    8  -  collegio di Corleone
popolazione legale      99.646 
seggi assegnati     

n.    9  -  collegio di Partinico - Monreale
popolazione legale      122.404 
seggi assegnati     

n.  10  -  collegio di Termini Imerese
popolazione legale      83.447 
seggi assegnati     

TABELLA B
a)  Elenco delle circoscrizioni della città di Palermo che costituiscono il collegio elettorale 1° di Palermo, con relativa popolazione:
Pop. legale
2ª Circoscrizione        74.327 
3ª Circoscrizione        77.577 
  Totale popolazione     151.904 

b)  Circoscrizioni della città di Palermo che costituisce il collegio elettorale 2° di Palermo, con relativa popolazione:
Pop. legale
8ª Circoscrizione        135.675 

c) Elenco delle circoscrizioni della città di Palermo che costituiscono il collegio elettorale 3° di Palermo, con relativa popolazione:
Pop. legale
1ª Circoscrizione        24.863 
4ª Circoscrizione        111.849 
  Totale popolazione     136.712 

d)  Circoscrizioni della città di Palermo che costituisce il collegio elettorale 4° di Palermo, con relativa popolazione:
Pop. legale
5ª Circoscrizione        126.015 

e)  Elenco delle circoscrizioni della città di Palermo che costituiscono il collegio elettorale 5° di Palermo, con relativa popolazione:
Pop. legale
6ª Circoscrizione        80.176 
7ª Circoscrizione        68.074 
  Totale popolazione     148.250 

f) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Bagheria con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Bagheria      47.085 
 2)  Belmonte Mezzagno      9.601 
 3)  Casteldaccia      8.098 
 4)  Ficarazzi      8.005 
 5)  Misilmeri      20.072 
 6)  Santa Flavia      8.545 
 7)  Villabate      14.877 
  Totale popolazione     116.283 

g)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Cefalù, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Cefalù      13.882 
 2)  Alimena      3.057 
 3)  Aliminusa      1.405 
 4)  Blufi      1.391 
 5)  Bompietro      2.055 
 6)  Caltavuturo      4.943 
 7)  Campofelice di Roccella      5.328 
 8)  Castelbuono      10.058 
 9)  Castellana Sicula      4.164 
10)  Cerda      5.431 
11)  Collesano      4.589 
12)  Gangi      8.176 
13)  Geraci Siculo      2.282 
14)  Gratteri      1.226 
15)  Isnello      2.136 
16)  Lascari      3.030 
17)  Montemaggiore Belsito      4.312 
18)  Petralia Soprana      3.903 
19)  Petralia Sottana      3.770 
20)  Polizzi Generosa      4.748 
21)  Pollina      3.157 
22)  San Mauro Castelverde      2.565 
23)  Sciara      2.730 
24)  Scillato      806 
25)  Sclafani Bagni      609 
26)  Valledolmo      4.689 
  Totale popolazione     104.442 

h)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Corleone, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Corleone      11.261 
 2)  Altofonte      8.276 
 3)  Bisacquino      5.484 
 4)  Borgetto      5.873 
 5)  Campofiorito      1.564 
 6)  Camporeale      4.371 
 7)  Castronovo diSicilia      3.604 
 8)  Chiusa Sclafani      3.677 
 9)  Contessa Entellina      2.052 
10)  Giardinello      1.681 
11)  Giuliana      2.478 
12)  Lercara Friddi      7.602 
13)  Montelepre      5.733 
14)  Palazzo Adriano      2.767 
15)  Piana degli Albanesi      6.129 
16)  Prizzi      6.254 
17)  Roccamena      2.132 
18)  San Cipirello      5.048 
19)  San Giuseppe Jato      9.460 
20)  Santa Cristina Gela      800 
21)  Vicari      3.400 
  Totale popolazione     99.646 

i)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Partinico - Monreale, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Partinico      27.182 
 2)  Balestrate      5.651 
 3)  Capaci      10.610 
 4)  Carini      21.076 
 5)  Cinisi      8.994 
 6)  Isola delle Femmine      4.697 
 7)  Monreale      26.256 
 8)  Terrasini      10.544 
 9)  Torretta      3.147 
10)  Trappeto      3.059 
11)  Ustica      1.188 
  Totale popolazione     122.404 

l)  Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Termini Imerese, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Termini Imerese      26.571 
 2)  Alia      4.402 
 3)  Altavilla Milicia      4.789 
 4)  Baucina      2.105 
 5)  Bolognetta      3.112 
 6)  Caccamo      8.636 
 7)  Campofelice di Fitalia      638 
 8)  Cefalà Diana      1.031 

Pop. legale
 9)  Ciminna      4.251 
10)  Godrano      1.142 
11)  Marineo      6.654 
12)  Mezzojuso      3.213 
13)  Roccapalumba      3.092 
14)  Trabia      8.067 
15)  Ventimiglia di Sicilia      2.340 
16)  Villafrati      3.404 
  Totale popolazione     83.447 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Ragusa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Ragusa è composto da n. 25 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 289.733 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Ragusa sono costituiti n. 2 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      289.733 
b) Seggi assegnati alla provincia      25 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Ragusa
popolazione legale      182.144 
seggi assegnati      16 

n.  2  -  collegio di Modica
popolazione legale      107.589 
seggi assegnati     

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Ragusa, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Ragusa      67.535 
 2)  Acate      7.640 

Pop. legale
 3)  Chiaramonte Gulfi      8.424 
 4)  Comiso      28.906 
 5)  Giarratana      3.411 
 6)  Monterosso Almo      3.503 
 7)  Santa Croce Camerina      7.445 
 8)  Vittoria      55.280 
  Totale popolazione     182.144 

b) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Modica, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Modica      50.529 
 2)  Ispica      14.629 
 3)  Pozzallo      17.176 
 4)  Scicli      25.255 
  Totale popolazione     107.589 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Siracusa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Siracusa è composto da n. 35 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 402.014 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Siracusa sono costituiti n. 3 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabella B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      402.014 
b) Seggi assegnati alla provincia      35 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Siracusa
popolazione legale      152.919 
seggi assegnati      13 

n.  2  -  collegio di Lentini
popolazione legale      130.099 
seggi assegnati      11 

n.  3  -  collegio di Noto
popolazione legale      118.996 
seggi assegnati      11 

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Siracusa, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Siracusa      125.941 
 2)  Floridia      19.726 
 3)  Solarino      7.252 
  Totale popolazione     152.919 

b) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Lentini, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Lentini      27.764 
 2)  Augusta      34.189 
 3)  Carlentini      16.946 
 4)  Cassaro      989 
 5)  Ferla      3.029 
 6)  Francofonte      14.815 
 7)  Melilli      11.656 
 8)  Priolo Gargallo      11.466 
 9)  Sortino      9.245 
  Totale popolazione     130.099 

c) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Noto, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Noto      21.704 
 2)  Avola      31.322 
 3)  Buccheri      2.755 
 4)  Buscemi      1.292 
 5)  Canicattini Bagni      7.535 
 6)  Pachino      21.394 
 7)  Palazzolo Acreide      9.097 
 8)  Portopalo di Capo Passero      3.211 
 9)  Rosolini      20.686 
  Totale popolazione     118.996 

(98.9.419)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1998.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Trapani.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17;
Visto l'art. 50, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14;
Considerato che, per effetto dell'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il consiglio provinciale di Trapani è composto da n. 35 consiglieri, avendo la relativa provincia regionale, dall'ultimo censimento, la popolazione legale di 426.710 abitanti;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Decreta:


Art. 1

Per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Trapani sono costituiti n. 4 collegi elettorali.
Il numero assegnato a ciascun collegio ed i seggi allo stesso attribuiti sono quelli indicati nella annessa tabella A.

Art. 2

Costituiscono ciascuno dei suddetti collegi il gruppo dei comuni della provincia elencati nella annessa tabel-la B.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
COLLEGI ELETTORALI

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

TABELLA A
a) Popolazione legale della provincia      426.710 
b) Seggi assegnati alla provincia      35 

c)  Numero di collegio e seggi assegnati ai collegi elettorali della provincia:
n.  1  -  collegio di Trapani
popolazione legale      125.213 
seggi assegnati      10 

n.  2  -  collegio di Alcamo
popolazione legale      90.142 
seggi assegnati     

n.  3  -  collegio di Castelvetrano
popolazione legale      116.365 
seggi assegnati      10 

n.  4  -  collegio di Marsala
popolazione legale      94.990 
seggi assegnati     

TABELLA B
a) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Trapani, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Trapani      69.497 
 2)  Erice      29.420 
 3)  Favignana      4.335 
 4)  Paceco      11.348 
 5)  Valderice      10.613 
  Totale popolazione     125.213 

b) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Alcamo, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Alcamo      42.621 
 2)  Buseto Palizzolo      3.210 
 3)  Calatafimi      7.636 
 4)  Castellammare del Golfo      13.515 
 5)  Custonaci      4.571 
 6)  Salemi      12.321 
 7)  San Vito Lo Capo      3.567 
 8)  Vita      2.701 
  Totale popolazione     90.142 

c) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Castelvetrano, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Castelvetrano      30.272 
 2)  Campobello di Mazara      12.570 
 3)  Gibellina      5.027 
 4)  Mazara del Vallo      47.750 
 5)  Partanna      11.741 
 6)  Poggioreale      1.822 
 7)  Salaparuta      1.889 
 8)  Santa Ninfa      5.294 
  Totale popolazione     116.365 

d) Elenco dei comuni che costituiscono il collegio elettorale di Marsala, con relativa popolazione:
Pop. legale
 1)  Marsala      80.177 
 2)  Pantelleria      7.484 
 3)  Petrosino      7.329 
  Totale popolazione     94.990 

(98.9.419)
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ASSESSORATO

DEI BENI CUTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 10122 del 21 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Agrigento ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997, prot. n. 1742 dell'11 giugno 1997 e prot. n. 2137 del 14 luglio 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e 16304 del 31 luglio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) soppressione del plesso scolastico Pirandello del comune diCastrofilippo;
b)  trasferimento della sede della direzione didattica del terzo circolo di Canicattì e Castrofilippo;
c) trasferimento della sede della direzione didattica di Cattolica Eraclea a Montallegro;
d)  costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei seguenti comuni:
—  comune di Cianciana con attribuzione della presidenza alla scuola media S. Mamo;
—  comune di Alessandria della Rocca con attribuzione della presidenza alla scuola media Manzoni;
— comune di S. Stefano di Quisquina con attribuzione della presidenza alla scuola media Crispi;
—  comune di S. Biagio Platani con attribuzione della presidenza alla scuola media Tirrito;
—  comune di Lampedusa con attribuzione della presidenza alla scuola media Pirandello e mantenimento dei plessi e sezioni in Linosa;
—  comune di Caltabellotta con attribuzione della presidenza alla scuola media De Amicis;
—  comune di Castrofilippo con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  comune di Bivona con attribuzione della presidenza alla scuola media Meli;
—  comune di Cattolica Eraclea con attribuzione della presidenza alla scuola media;
—  comune di Montallegro con attribuzione della direzione al circolo didattico;
e)  fusione delle scuole medie Riolo Specchi e S. Agostino del comune di Naro con mantenimento della sezione staccata di S. Stefano di Camastra;
f)  soppressione delle direzioni didattiche di:
— Cianciana;
—  S. Biagio Platani;
—  Lampedusa;
—  Bivona;
g)  soppressione delle scuole medie di:
—  Montallegro;
— Castrofilippo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 19 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 3100 dell'11 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Caltanissetta ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1513 del 28 maggio 1997;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta, in base alle proposte del Provveditore con l'eccezione della creazione di un istituto verticalizzato a Vallelunga, in quanto, non trattandosi di comune montano, manca l'assenso dell'ente locale interessato e con l'eccezione della soppressione della sezione staccata dell'I.P.S.I.A. di Campofranco in relazione alle richieste della popolazione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei seguenti comuni:
—  comune di Milena con attribuzione della presidenza alla scuola media e mantenimento dei plessi di Bompensiere;
— comune di Resuttano con attribuzione della presidenza alla scuola media;
—  comune di Marianopoli con attribuzione della presidenza alla scuola media;
—  comune di Delia con creazione di autonoma presidenza di scuola media;
—  comune di Campofranco (comprendente le scuole materne, elementari e medie dei comuni di Campofranco e Sutera) con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  comune di S. Caterina Villarmosa con attribuzione della direzione al circolo didattico;
b)  fusione delle scuole medie D'Antona e Carducci del comune di Riesi;
c)  cambio di aggregazione della sezione staccata di scuola media in Villalba dalla scuola media di Marianopoli a quella di Vallelunga;
d)  soppressione delle scuole medie di:
—  Campofranco;
—  S. Caterina Villarmosa;
e) soppressione dell'istituto magistrale D. Alighieri di Gela e sua aggregazione al liceo classico Eschilo di Gela;
f) cambio di aggregazione della scuola coordinata I.P.A.A. di Aidone dall'I.P.A.A. di S. Cataldo all'I.P.C. di Valguarnera;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 20 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Viste le note prot. n. 1650 del 19 aprile 1997, prot. n. 1650/1 del 23 aprile 1997 e prot. n. 1650/2 del 26 aprile 1997, con le quali il Provveditore agli studi di Catania ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Vista la nota prot. n. 3916 del 21 aprile 1997 del sindaco del comune di Mirabella Imbaccari;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997, prot. n. 1742 dell'11 giugno 1997 e prot. n. 2137 del 14 luglio 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e n. 16304 del 31 luglio 1997;
Viste le note ministeriali - gabinetto - prot. n. 19233 del 3 settembre 1997 e prot. n. 20501 dell'8 ottobre 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) soppressione del plesso scolastico Verzella del comune di Castiglione di Sicilia;
b)  costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei seguenti comuni:
—  comune di Mazzarrone con attribuzione della presidenza alla scuola media;
—  comune di Mirabella Imbaccari con attribuzione della presidenza alla scuola media;
—  comune di Castel di Judica con attribuzione della presidenza alla scuola media;
c)  soppressione delle seguenti scuole medie:
— soppressione dell'autonomia della scuola media Guglielmino di Catania e sua aggregazione alla scuola media Sammartino Pardo di Catania;
—  soppressione dell'autonomia della scuola media Bellini di Catania e sua aggregazione alla scuola media Recupero di Catania;
— soppressione dell'autonomia della scuola media Pascoli di Catania e sua aggregazione alla scuola media Vespucci di Catania;
d) fusione delle seguenti scuole medie:
— fusione delle scuole medie Fuccio e La Spina di Acireale;
—  fusione delle scuole medie Pirandello e Capuana di Catania;
e)  cambio di aggregazione della sezione staccata di Carruba dalla scuola media Pirandello di Riposto alla scuola media Galilei di Riposto;
f)  soppressione di istituti di istruzione secondaria di 2° grado:
—  soppressione dell'autonomia dell'I.P.S.I.A.M. Colombo di Catania e sua aggregazione all'I.T.N. Duca degli Abruzzi di Catania con mantenimento della sezione staccata e della sede coordinata di Riposto, che vengono fuse;
— soppressione dell'autonomia dell'I.P.A.A. Deodato di Catania e sua aggregazione all'I.T.A. Eredia di Catania;
g)  fusione degli I.P.S.I.A. Majorana e Sabin di Giarre;
h)  istituzione di istituti autonomi:
—  nuova autonomia dell'I.T.C. Radice di Randazzo, in atto sezione staccata dell'I.T.C. di Bronte, con aggregazione allo stesso delle sedi coordinate di Randazzo e di Bronte dipendenti dell'I.P.S.I.A. Fermi di Catania;
—  nuova istituzione in Acireale di un I.P.S.I.A.;
i)  soppressione delle seguenti sedi coordinate:
—  soppressione della sede coordinata dell'I.P.S.I.A. in Acireale dipendente dall'I.P.S.I.A. Majorana di Giarre;
—  soppressione della sede coordinata dell'I.P.S.I.A. in Acireale dipendente dall'I.P.S.I.A. Sabin di Giarre;
— soppressione graduale della sede coordinata dell'I.P.A.A. in Acireale dipendente dall'I.P.A.A. Deodato di Catania;
l)  trasferimento della sede principale dell'I.T.C. Orlando da Vizzini all'attuale sede staccata di Militello Val di Catania;
m)  cambio di aggregazione delle seguenti sedi coordinate e sezioni staccate:
—  cambio di aggregazione della sezione staccata dell'istituto magistrale R. Elena di Castiglione dall'istituto magistrale di Acireale al liceo classico di Giarre con mantenimento della sezione staccata del liceo scientifico di Linguaglossa;
— cambio di aggregazione delle sedi coordinate degli I.P.S.I.A. di Randazzo e Bronte dall'I.P.S.I.A. Fermi di Catania all'I.T.C. Radice di Randazzo;
—  cambio di aggregazione della sede coordinata dell'I.P.A. di Adrano dall'I.P.A.A. Mazzei di Giarre all'I.P.A.A. di Paternò;
n)  istituzione in Catania di una sede coordinata dipendente dall'I.P.S.A.R. Falcone di Giarre.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 21 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Enna per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 4382 del 18 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Enna ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Ritenuto di dover accogliere le proposte del Provveditore agli studi di Enna ad eccezione di:
a)  proposta di soppressione del 1° circolo didattico di Piazza Armerina in quanto nella sua attuale consistenza numerica lo stesso può continuare ad esistere;
b)  proposte di aggregazione del soppresso I.T.F. di Piazza Armerina all'I.T.C.G. di Piazza Armerina, in quanto esigenze logistiche consigliano l'aggregazione dello stesso all'I.T.I. dello stesso comune essendo le due scuole ubicate nello stesso stabile;
c)  proposta di soppressione della presidenza della scuola media Pavone di Valguarnera e sua aggregazione alla scuola media Lanza dello stesso comune, preferendo la soluzione della fusione delle due scuole medie e conseguendo, pertanto, lo stesso risultato della diminuzione di una istituzione scolastica senza incidere aprioristicamente sulla destinazione del personale delle due scuole;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1513 del 28 maggio 1997;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Enna per l'anno scolastico 1997/98 in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Enna, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) soppressione del plesso scolastico Mulini a Vento della direzione didattica del 3° circolo di Enna;
b)  soppressione delle direzioni didattiche di:
—  Assoro;
—  Villarosa;
—  Enna 3° circolo didattico con assegnazione del plesso S. Onofrio al 2° circolo, del plesso Fundrisi al 1° circolo, delle sezioni di scuola materna Mulini a Vento al 2° circolo e delle sezioni di scuola materna Fundrisi, Spirito Santo e Monte Salvo al 1° circolo;
c)  costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado nei seguenti comuni:
—  Assoro con attribuzione della presidenza alla scuola media;
— Villarosa con attribuzione della presidenza alla scuola media che conserva la sezione staccata di Villapriolo;
d)  fusione delle scuole medie Pavone e Lanza del comune di Valguarnera;
e)  trasferimento della sede della scuola media Savarese di Enna nell'attuale sezione staccata S. Anna di Enna bassa. La ex sede centrale della scuola media Savarese di Enna centro viene trasformata in succursale della scuola media Garibaldi di Enna;
f)  soppressione dell'autonomia dei seguenti istituti:
—  soppressione dell'autonomia del liceo scientifico di Barrafranca e sua aggregazione all'istituto magistrale di Barrafranca;
—  soppressione dell'autonomia del liceo scientifico di Piazza Armerina e sua aggregazione al liceo classico di Piazza Armerina;
—  soppressione dell'autonomia dell'istituto tecnico femminile di Piazza Armerina e sua aggregazione all'I.T.I. di Piazza Armerina;
g)  soppressione graduale a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 della sede coordinata dell'I.P.F. di Nicosia, in atto dipendente dall'I.P.F. di Piazza Armerina;
h) cambio di aggregazione delle seguenti scuole coordinate di istituti di secondo grado;
—  la sede coordinata dell'I.P.S.A.R. di Enna, già sede coordinata dell'I.P.C. di Valguarnera, è aggregata all'I.P.S.I.A. di Enna;
—  la sede coordinata dell'I.P.A.A. di Aidone, già sede coordinata dell'I.P.A.A. di S. Cataldo, è aggregata all'I.P.C. di Valguarnera.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 22 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Messina per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 7662 del 18 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Messina ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Ritenuto di dover parzialmente modificare le proposte del Provveditore specialmente per rendere omogenee sul territorio le verticalizzazioni;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997, prot. n. 2137 del 14 luglio 1997, prot. n. 2293 del 6 agosto 1997 e prot. n. 2785 del 15 ottobre 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e 16304 del 31 luglio 1997 nonché le note del gabinetto prot. n. 19625 del 16 settembre 1997 e la nota della Direzione generale per l'istruzione professionale prot. n. 149/Ris del 16 ottobre 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Messina per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Messina, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado nei seguenti comuni:
—  comune di Mirto con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente le scuole dei comuni di Mirto, Frazzanò e San Marco d'Alunzio;
— comune di Tusa con attribuzione della direzione al circolo didattico comprendente anche la sezione staccata di Castel di Tusa;
—  comune di Raccuja con attribuzione della direzione al circolo didattico comprendente le scuole dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta;
—  comune di Montalbano Elicona con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente le scuole dei comuni di Montalbano Elicona, Basicò e Tripi;
—  comune di Novara di Sicilia con attribuzione della direzione al circolo didattico comprendente le scuole dei comuni di Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina;
—  comune di Capizzi con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  comune di Pettineo con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente le scuole dei comuni di Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio;
—  comune di Moio Alcantara con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente le scuole dei comuni di Moio, Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria;
b)  soppressione del circolo didattico di Montalbano Elicona;
c)  soppressione delle scuole medie di:
—  Tusa;
— Novara di Sicilia;
—  Capizzi;
—  Ficarra e sua trasformazione in sezione staccata della scuola media Joppolo di Sinagra;
—  S. Andrea di Tortorici e sua trasformazione in sezione staccata della scuola media lombardo di Tortorici;
—  scuola media Cattafi di Barcellona e sua trasformazione in succursale della scuola media Genovese di Barcellona;
d)  soppressione di sezioni staccate di scuole medie:
—  soppressione della sezione staccata della scuola media di Basicò dipendente dalla scuola media di Montalbano Elicona;
— soppressione della sezione staccata della scuola media di Acquacalda dipendente dalla scuola media di Lipari;
e)  cambio di aggregazione della sezione staccata della scuola media di Portosalvo dalla scuola media Cattafi di Barcellona alla scuola media di Castroreale che mantiene la sezione staccata di Bafia;
f)  soppressione dell'autonomia del liceo scientifico di S. Agata di Militello e sua aggregazione al liceo classico di S. Agata di Militello;
g)  cambio di aggregazione della scuola coordinata I.P.A.A. di Patti dall'I.P.A.A. di Barcellona all'I.P.S.I.A. di Patti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 23 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 14699 del 18 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Palermo ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Considerato di non dover accogliere talune proposte di soppressione o aggregazione in base ai criteri generali pronunciati con l'assessoriale prot. n. 1513 del 28 maggio 1997;
Considerato, altresì, che delle proposte di soppressione dell'autonomia scolastica degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado può essere accolta solo quella relativa all'I.T.C. Calamandrei di Palermo in quanto non reca danni alla popolazione scolastica atteso che la zona in cui lo stesso insiste è servita da altro istituto tecnico commerciale che può convenientemente accogliere detta popolazione scolastica;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997, prot. n. 2137 del 14 luglio 1997 e prot. n. 1927 del 26 giugno 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e 16304 del 31 luglio 1997 e la nota della Direzione generale istruzione classica prot. n. 2368 del 7 agosto 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) soppressione del circolo didattico Lambruschini di Palermo. Il plesso Marvuglia e la succursale di via Don Orione sono aggregati al circolo didattico Marabitti di Palermo.
Il plesso Lambruschini sito in via Don Minzoni è aggregato al circolo didattico Giovanni XXIII di Palermo;
b) costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei seguenti comuni:
—  Alia con attribuzione della direzione al circolo didattico con mantenimento della sezione staccata della scuola media di Roccapalumba;
—  Cerda con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  Petralia Soprana con attribuzione della direzione al circolo didattico comprendente le scuole dei comuni di Petralia Soprana e Blufi;
— Petralia Sottana con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  Polizzi Generosa con attribuzione della direzione al circolo didattico comprendente le scuole dei comuni di Polizzi Generosa e Scillato;
— Alimena con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente le scuole dei comuni di Alimena e Bompietro;
—  Montemaggiore Belsito con attribuzione della presidenza alla scuola media comprendente i comuni di Montemaggiore Belsito e Aliminusa;
—  Torretta con attribuzione della presidenza alla scuola media;
c) soppressione delle scuole medie di:
—  Alia;
— Cerda;
—  Petralia Soprana;
—  Petralia Sottana;
—  Polizzi Generosa;
— soppressione della scuola media annessa all'Istituto d'arte di Cefalù;
d)  trasferimento di sede di scuole medie nel comune di Palermo:
—  trasferimento della sede della scuola media Protonotaro nei locali di corso dei Mille n. 898, in atto utilizzati dalla direzione didattica Cavallari;
—  trasferimento della sede della scuola media XXVII Maggio nei locali di via Buglio, in atto utilizzati dalla scuola media Borgese come succursale;
e)  cambio di aggregazione di sezioni staccate e succursali di scuole medie nel comune di Palermo:
—  aggregazione delle sezioni staccate della scuola media Franchetti, sita in via Galletti, alla scuola media Protonotaro come succursale;
—  aggregazione delle succursali della scuola media XXVII Maggio, site in via Cimarosa e in via Cusmano, alla scuola media Verdi;
—  aggregazione del plesso di via Protonotaro n. 4, in atto sede della scuola media Protonotaro, alla scuola media Fermi come succursale;
—  aggregazione della sezione staccata di Ustica dipendente dalla scuola media Leonardo da Vinci di Palermo, alla scuola media Federico II di Palermo;
f)  soppressione della sezione staccata di via Galletti, già dipendente dalla scuola media Franchetti di Palermo;
g)  istituzione di una seconda scuola media nel comune di Carini per scissione della scuola media Calderone;
h)  soppressione dell'autonomia dell'I.T.C. Calamandrei di Palermo e sua aggregazione all'I.T.C. Duca degli Abruzzi di Palermo, presso il quale viene istituito anche l'indirizzo amministrativo;
i)  istituzione di un secondo I.P.S.A.R. con sede in Palermo, via Fichidindia, in atto succursale dell'I.P.S.A.R. Borsellino di Palermo;
l)  istituzione di una sezione di liceo scientifico nel comune di S. Giuseppe Jato, dipendente dal liceo scientifico di Partinico;
m) cambio di aggregazione di sezioni staccate e scuole coordinate di istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
—  cambio di aggregazione della scuola coordinata dell'I.P.S.A.R. di Balestrate dall'I.P.S.A.R. Borsellino di Palermo al liceo scientifico Mursia di Carini;
—  cambio di aggregazione della scuola coordinata dell'I.P.S.A.R. di Cefalù dall'I.P.S.A.R. Borsellino di Palermo al liceo classico Mandralisca di Cefalù;
— cambio di aggregazione della sezione staccata dell'I.T.I. di Petralia Soprana dall'I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo all'istituto magistrale Domina di Petralia Sottana, al quale continua ad essere aggregato il liceo scientifico di Gangi;
—  cambio di aggregazione della sezione staccata del liceo scientifico di Castelbuono dal liceo classico di Cefalù all'I.P.A.A. di Castelbuono, che mantiene la sede coordinata di Castellana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 24 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista le note prot. n. 4293 del 18 aprile 1997 e prot. n. 5114 del 6 maggio 1997, con le quali il Provveditore agli studi di Ragusa ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997 e prot. n. 1927 del 26 giugno 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e della Direzione generale istruzione classica prot. n. 2368 del 7 agosto 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei seguenti comuni:
—  Monterosso Almo con attribuzione della presidenza alla scuola media V. Bellini;
— Giarratana con attribuzione della presidenza alla scuola media G. Zanella;
— Scoglitti (frazione di Vittoria) con attribuzione della presidenza alla scuola media L. Sciascia;
b) soppressione del circolo didattico di Monterosso Almo;
c)  soppressione della scuola media annessa all'Istituto d'arte di Comiso;
d)  istituzione di Modica di una sezione di liceo artistico aggregata al liceo ginnasio di Modica;
e)  cambio di aggregazione della scuola coordinata dell'I.P.S.C.T. di Ispica dall'I.P.S.C.T. di Ragusa al liceo classico di Ispica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 25 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la nota prot. n. 8268 dell'8 aprile 1997, con la quale il Provveditore agli studi di Siracusa ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1513 del 28 maggio 1997;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nel quartiere Ortigia del comune di Siracusa con attribuzione della direzione al 1° circolo didattico di Siracusa;
b) soppressione della scuola media Ortigia di Siracusa;
c)  cambio di aggregazione del plesso stazione dal 2° circolo di Lentini al 1° circolo di Lentini;
d)  soppressione dell'autonomia dell'I.P.A.A. di Rosolini e sua aggregazione all'I.P.A.A. di Pachino;
e)  cambio di aggregazione di scuole coordinate e sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
— cambio di aggregazione della scuola coordinata dell'I.P.A.A. di Palazzolo Acreide dall'I.P.A.A. di Pachino all'I.P.A.A. di Siracusa con mantenimento delle scuole coordinate di Avola e Lentini;
— cambio di aggregazione della sezione staccata dell'I.T.C. di Melilli dall'I.T.C. Insolera di Siracusa all'I.T.C. di Augusta;
—  cambio di aggregazione della scuola coordinata dell'I.P.S.I.A. di Francofonte dall'I.P.S.I.A. di Siracusa all'I.P.C. di Lentini.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 26 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271/Gr. VIII - S.G. del 3 ottobre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto D.I. n. 176 del 15 marzo 1997;
Viste le note prot. n. 5358 del 23 aprile 1997 e prot. n. 5358/1 del 13 maggio 1997, con le quali il Provveditore agli studi di Trapani ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia;
Ritenuto di dover accogliere le motivate proposte del Provveditore agli studi di Trapani;
Viste le note assessoriali prot. n. 1513 del 28 maggio 1997, prot. n. 1742 dell'11 giugno 1997 e prot. n. 2137 del 14 luglio 1997;
Viste le note del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, Divisione II - prot. n. 13357 del 2 luglio 1997 e 16304 del 31 luglio 1997;
Vista la successiva nota del Provveditorato agli studi di Trapani prot. n. 12694 del 9 settembre 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani per l'anno scolastico 1997/98 in conformità alle intese come sopra conseguite con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, sono disposti gli interventi di seguito indicati:
a) soppressione del plesso scolastico Struppa Dammusello attualmente dipendente dal 1° circolo didattico di Marsala;
b) costituzione di istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado nei seguenti comuni:
—  S. Vito Lo Capo con attribuzione della presidenza alla scuola media Fermi che mantiene la sezione staccata di Castelluzzo;
—  Custonaci con attribuzione della direzione al circolo didattico;
—  Buseto Palizzolo con attribuzione della presidenza a scuola media da istituire comprendente le sezioni di scuola materna e i plessi di scuola elementare di Badia inferiore, Battaglia, Bruca Sottano, Piano Neve, via Palermo già dipendenti dal 1° circolo didattico di Valderice, e le classi di scuola media già sezioni staccate di Custonaci;
—  Salaparuta con attribuzione della presidenza alla scuola media Palumbo di Salaparuta, comprendente le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare e le scuole medie dei comuni di Salaparuta e Poggioreale;
—  Gibellina con attribuzione della presidenza alla scuola media Giovanni XXIII;
c)  soppressioni delle seguenti direzioni didattiche:
—  Gibellina;
—  1° circolo di Valderice;
d)  istituzione di una nuova presidenza di scuola media a Buseto Palizzolo;
e)  soppressione della scuola media di Custonaci;
f)  soppressione delle seguenti sezioni staccate di scuola media:
—  soppressione della sezione staccata di Piazza Carmine di Erice Vetta dipendente dalla scuola media Castronovo di Erice Casa Santa;
—  soppressione della sezione staccata di Marettimo dipendente dalla scuola media B. Mineo di Favignana;
g)  soppressione dell'autonomia dei seguenti istituti di istruzione secondaria di 2° grado:
— soppressione dell'autonomia del liceo scientifico Cipolla di Castelvetrano e sua aggregazione all'istituto magistrale di Castelvetrano;
—  soppressione dell'autonomia del liceo scientifico Ruggeri di Marsala e sua aggregazione al liceo classico Giovanni XXIII di Marsala;
— soppressione dell'autonomia dell'I.P.S.A.M. Guida di Trapani e sua aggregazione all'I.T.N. Torre di Trapani, con mantenimento delle sedi coordinate di Mazara del Vallo e di Castellammare del Golfo;
h)  soppressione della sede coordinata in Partanna dell'I.P.S.I.A.M. Monteleone di Trapani;
i)  cambio di aggregazione della sezione staccata I.T.A. di Palermo dall'I.T.A. di Marsala all'I.P.A.A. di Palermo;
l)  istituzione di un corso di operatore di moda presso la sede coordinata I.P.S.I.A. di Mazara del Vallo, dipendente dall'I.P.S.I.A. Monteleone di Trapani.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  D'ANDREA 
  TRICOLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 27 del 27 gennaio 1998.
(98.6.246)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 23 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Primizie - Punta Braccetto, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza depositata in data 23 luglio 1997, con la quale il tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa agricola Primizie - Punta Braccetto, con sede in Vittoria;
Visto l'art. 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente all'A.G.C.I. per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota n. 2554 del 29 ottobre 1997, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa agricola Primizie - Punta Braccetto, con sede in Vittoria, costituita in data 29 dicembre 1965, con atto omologato dal tribunale di Ragusa il 29 gennaio 1966, iscritta al n. 534 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 8214/Div. 3° del 29 luglio 1966, ric. BUSC n. 305, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Granata Elena, nata a Catania il 18 ottobre 1951 ed ivi residente in via G. Simili n. 14, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto ministeriale del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 1998
  FLERES 

(98.6.228)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Sicania, con sede in Messina, e nomina dei commissari liquidatori.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione del 20 maggio 1997 del dr. N. Carlo Bitto, commissario straordinario della cooperativa edilizia Sicania a r.l., con sede in Messina, con la quale, dopo avere esposto compiutamente la situazione contabile, amministrativa e sociale della stessa, rappresenta l'impossibilità di ripristino degli organi sociali e l'inesistenza di alternative alla liquidazione coatta amministrativa;
Vista la relazione del 14 luglio 1997 trasmessa dall'avv. Pasquale Marcianò, presidente del collegio sindacale della cooperativa Sicania, con la quale si evidenzia l'ingovernabilità della stessa, chiedendo nel contempo l'adozione urgente dei conseguenziali provvedimenti amministrativi;
Visto il parere n. 2306 espresso il 15 gennaio 1998 dalla Commissione regionale cooperazione favorevole allo scioglimento della cooperativa Sicania ed alla sua sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Sicania, società a r.l. con sede in Messina, via S. Elia, 11, costituita il 10 aprile 1980 con atto omologato dal tribunale di Messina il 22 maggio 1980, iscritta al n. 2804 del reg. di società e nel registro prefettizio alla sezione edilizia con D.P. n. 11067 del 2 novembre 1981, ricevuta B.U.S.C. n. 1875 del 5 novembre 1980, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Placido Matasso, nato a Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente a Messina, via del Vespro, 57, il dott. Truglio Sebastiano, nato Catania il 15 febbraio 1961 ed ivi residente in via Franchetti, 16 e il dott. La Fauci Francesco, nato a Saponara il 30 marzo 1957 e residente a Messina, in via Gesù e Maria in S. Leone n. 15, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale a procedura conclusa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  FLERES 

(98.7.291)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Lombrifert, con sede in Floridia, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti del fascicolo dai quali si rileva:
—  che in data 19 aprile 1993 veniva chiesto all'organizzazione di rappresentanza e tutela di sottoporre la cooperativa di produzione e lavoro Lombrifert con sede in Floridia (SR) a ispezione ordinaria;
—  che persistendo l'impossibilità, per fatto della società, di effettuare la disposta ispezione, previo parere reso dalla C.R.C. nella seduta del 12 settembre 1996, si avviva la procedura per il commissariamento, ai sensi dell'art. 2543 c.c.;
—  che con decreto del luglio 1996, pervenuto a questa Amministrazione nel febbraio 1997, la Presidenza della Regione provvedeva alla revoca del decreto n. 7224 del 1988 concessivo dei benefici di cui alla legge regionale n. 37/78, a motivo di inadempienza nella realizzazione di un impianto industriale zootecnico per la produzione di humus di lombrico e nella restituzione del mutuo stipulato con l'I.R.C.A.C.;
— che conseguentemente si è ritenuto di rivalutare la situazione dell'ente ravvisando la inutilità del già deliberato intervento ex art. 2543 c.c. atteso che non sembravano sussistere più le condizioni per una rinascita, sotto il profilo non solo della gestione amministrativa ma anche dell'attività propriamente aziendale;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 15 gennaio 1998, con parere n. 2308, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata ai sensi dell'art. 2540 c.c.;
Visto l'art. 2540 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti inSicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Lombrifert, con sede in Floridia, costituita il 6 maggio 1985 con atto omologato dal tribunale di Siracusa il 30 maggio 1985, iscritta al n. 5357 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 2559 del 7 dicembre 1985, ric. B.U.S.C. n. 1619 del 23 luglio 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Caruso Giuseppe Davide, nato a Catania il 7 agosto 1969 e residente in Palagonia, via La Marmora n. 4, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  FLERES 

(98.7.290)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 novembre 1997.
Effettuazione presso i centri attrezzati per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria del test per la diagnosi precoce della fibrosi cistica.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 4, comma 12, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
Visto l'art. 7, legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986 e l'allegato piano triennale di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap;
Visto il decreto assessoriale n. 71209 del 13 ottobre 1988, col quale sono stati individuati i centri regionali per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria;
Visto l'art. 6, comma 2, lett. g) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale sancisce l'obbligatorietà, ai fini della diagnosi precoce, del controllo perinatale per l'individuazione e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica;
Considerato che l'esame per l'individuazione della fibrosi cistica può essere effettuato sugli stessi campioni di sangue utilizzati per lo screening della fenilchetonuria e dell'ipotiroidismo;
Ritenuto, pertanto, che il test per la diagnosi precoce della fibrosi cistica dovrà essere effettuato presso i centri attrezzati per la diagnosi precoce della fenilchetonuria e dell'ipotiroidismo e già individuati col citato decreto n. 71209/88;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, i centri attrezzati per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria, già individuati con decreto assessoriale n. 71209 del 13 ottobre 1988, effettueranno contestualmente, sullo stesso campione di sangue inviato dalle strutture pubbliche, private convenzionate e non e dagli ostetrici liberi professionisti, l'esame diagnostico volto all'identificazione dei soggetti portatori di fibrosi cistica.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 1.
(98.6.249)
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DECRETO 17 febbraio 1998.
Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale per alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981;
Viste la legge n. 405 del 29 luglio 1975 e la legge regionale n. 21 del 24 luglio 1978;
Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978;
Vista la circolare n. 112 dell'8 marzo 1983 dell'Assessore regionale per la sanità su "Consultori familiari";
Vista la circolare n. 603 del 23 luglio 1991 dell'Assessore regionale per la sanità su "protocollo di comportamento per gli operatori che effettuano servizio di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge n. 194/78";
Visto il D.M.S. dell'1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, avente come oggetto la "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria", che all'art. 5 recita: "sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni";
Visto il decreto n. 6969 del 24 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993;
Visto il decreto n. 14128 del 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995;
Visti i dati sull'attività dei consultori familiari elaborati dall'Osservatorio epidemiologico regionale;
Considerato che, allo stato, non può considerarsi del tutto raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione significativa del ricorso ripetuto alla IVG;
Considerato che il ricorso all'IVG può essere ridotto anche incentivando l'uso di una corretta metodica contraccettiva;
Considerato che è di interesse della collettività incentivare l'utilizzazione dei consultori da parte della popolazione per l'assistenza e la guida ad una maternità consapevole, nonché favorire ulteriormente l'attività di aggancio dell'utenza da parte dei consultori familiari per prevenire il ricorso all'IVG ripetuta;

Decreta:


Art. 1

Tutte le donne e le coppie che richiederanno all'èquipe dei consultori familiari prestazioni inerenti la pianificazione familiare e la guida ad una maternità consapevole sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del SSN relativa alle prestazioni diagnostiche ritenute necessarie per il controllo della contraccezione, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2000.

Art. 2

Tutte le donne che richiederanno all'èquipe dei consultori familiari la certificazione per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del SSN relativa alle prestazioni diagnostiche previste per tale intervento, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2000. In tale data sarà effettuata la valutazione di efficacia di tali provvedimenti attraverso l'uso di indicatori messi a punto dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.8.377)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione alla ditta Cosavid S.C. a r.l. per la realizzazione di opere nel territorio comunale diCarini.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 aprile 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 125/97 del 22 maggio 1997, con la quale la Covasid S.C. a r.l. (ex CO.SI.A.C. S.p.A.) quale capogruppo mandataria di imprese, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 di un progetto per la realizzazione del collegamento ferroviario Carini - Punta Raisi;
Rilevato che le opere in questione riguardano la realizzazione delle opere relative all'adeguamento e fermata viaggiatori del bivio per Trapani, con parcheggio auto e sistemazione della viabilità di servizio comunale, ricadenti nel territorio del comune di Carini in zona Piraineto;
Visto il decreto n. 248 del 7 giugno 1983, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune diCarini;
Visti gli elaborati di progetto riguardanti le opere di che trattasi;
Rilevato che con nota prot. n. 8275/U del 26 giugno 1997, il comune di Carini è stato invitato ad esprimere il proprio avviso sul progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 209 del 10 settembre 1997, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. diPalermo con decisione n. 10419/10201 del 2 ottobre 1997, con la quale il comune diCarini ha espresso parere favorevole sul progetto;
Visto il parere n. 01 del 13 gennaio 1998, reso dal gruppo XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con il quale è stato espresso parere favorevole sul progetto per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto del territorio;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è autorizzato il progetto proposto dalla Cosavid S.C. a r.l., relativo alle opere descritte in narrativa, ricadenti in località Piraineto del territorio del comune di Carini.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 01 del 13 gennaio 1998 del gruppo XXVI della D.R.U.;
2)  dis. P.R.G.: stralcio 1/5.000 dello strumento urbanistico vigente relativo a zona d'intervento;
3) dis. P.R.G.: stralcio 1/5.000 dello strumento urbanistico vigente contenente la nuova previsione del parcheggio e sistemazione viabilità comunale;
4)  dis. IFD-B-01: bivio per Trapani - viabilità e parcheggio - planimetria 1/1.000;
5)  dis. IFD-B-02: bivio per Trapani - viabilità e parcheggio - planimetria 1/500;
6)  dis. IFD-B-03: bivio per Trapani - completamento fabbricato viaggiatori - planimetria 1/100;
7)  dis. R.PV.: bivio per Trapani - relazione.

Art. 3

L'impresa Cosavid S.C. a r.l. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Cosavid S.C. a r.l. per l'esecuzione, al comune diCarini interessato per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.230)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione del progetto della società S.I.T.TEL., con sede in Augusta, per il trasferimento della stazione radio costiera.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 6387/UF/ib del 18 aprile 1995, con cui la società impianti e tecnologia per le telecomunicazioni, che agisce in nome e per conto della Telecom Italia, ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'autorizzazione per la istallazione di una antenna a traliccio in località Campo Lato Alto nel comune di Augusta;
Visti gli elaborati trasmessi e consistenti in:
—  relazione di calcolo per antenna a traliccio S.I.T.TEL. - MF/HF36 - legge n. 1086;
—  relazione di calcolo per antenna a traliccio S.I.T.TEL. - MF/HF36 - legge n. 64;
—  relazione di verifica per il basamento in calcestruzzo armato;
—  relazione di verifica per la pressione terreno per Campo Lato Alto;
—  relazione geotecnica;
Visto il voto n. 471 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha restituito il progetto per integrazioni atti;
Vista la nota prot. n. 199/97 del 31 maggio 1997, con la quale il gruppo di lavoro XXVI ha ritrasmesso il progetto integrato con atti d'ufficio al Consiglio regionale dell'urbanistica per il riesame;
Visto il voto n. 538 del 7 agosto 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
Premesso che: (…)
—  il progetto da realizzare consiste in un traliccio alto 36 mt., in acciaio zincato a caldo, con base triangolare;
—  l'area ove è prevista l'installazione dell'antenna ricade in zona sismica di 2ª categoria; la natura è rocciosa, costituita da un banco calcareo di notevole potenza;
—  l'impianto è relativo alla realizzazione della stazione radio costiera ricevente, connessa al reparto trasmittente sito in contrada Carrubazza, approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 996/DRU del 22 dicembre 1993, e viene dunque a completare il servizio in OM/OMC per il soccorso e la salvaguardia delle vite umane in mare;
—  l'antenna da istallare, essendo solo ricevente, non emette onde radioelettriche ed è da considerare "elemento passivo" (vedi nota S.I.T.TEL. n. 6779/LFC/rp del 31 ottobre 1995);
—  il comune di Augusta, con delibera di C.C. n. 65 del 22 ottobre 1996, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Siracusa il 18 dicembre 1996 con decisione n. 13441, ha espresso parere contrario all'istallazione dell'antenna "per inesistenza di documentazioni esplicative ed in conseguenza di imprescindibili ed inappellabili motivazioni di natura medico-sanitaria";
—  con il voto n. 471 del 24 aprile 1997 questo consiglio ha restituito il progetto in oggetto per integrazioni e chiarimenti;
—  con la nota n. 199 del 31 maggio 1997 il gruppo XXVII dell'A.R.T.A. ha fornito direttamente i chiarimenti richiesti dal C.R.U., chiedendo il riesame della pratica;
—  con foglio n. 216 del 19 settembre 1996 il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto in questione;
Considerato che:
—  l'impianto in oggetto riveste carattere di pubblica utilità e rilevante interesse regionale;
— trattasi effettivamente di opera non prevedibile nello strumento urbanistico;
— con la nota n. 199 del 31 maggio 1997 il gruppo XXVII, ad integrazione della documentazione in origine trasmessa, ha chiarito che il comune di Augusta è oggi dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 172/71 e successivo decreto n. 171/75 e che l'area interessata dall'impianto in oggetto è classificata come zona EC3 e non è gravata da vincolo di alcun tipo;
—  dai chiarimenti suddetti non si desumono elementi di sussistenza di incompatibilità territoriale;
—  il gruppo XXVII ha chiarito ancora come l'antenna da istallare è da considerarsi come "elemento passivo" in quanto solo ricevente e non emette, quindi, onde radioelettriche;
— sul progetto aveva inoltre espresso parere favorevole il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa;
—  il progetto è connesso a quello autorizzato dall'A.R.T.A. con decreto n. 996/DRU del 22 dicembre 1993, sito in località Carrubbazza dello stesso comune di Augusta, che costituisce il reparto trasmittente;
— con l'istallazione dell'antenna risulterebbe completato l'intero impianto per il servizio PM/OMC per il soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare;
— l'impianto riveste, quindi, grande importanza per i superiori interessi della collettività.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di autorizzazione il progetto per il "trasferimento della stazione radio costiera ricevente in O.M.C. - località campo Lato Alto" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e, pertanto, dover autorizzare il relativo progetto;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in premessa riportato, il progetto presentato dalla S.I.T.TEL. per il trasferimento della stazione radio costiera in O.M.C., Augusta, in località Campo Lato Alto in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Augusta.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che saranno vistati da questo Assessorato.

Art. 3

La società S.I.T.TEL. resta onerata di richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La società S.I.T.TEL. e il comune di Augusta restano onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.232)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Viste le note prot. n. 1000/94 del 5 maggio 1994 e prot. n. 764 del 2 aprile 1997, con cui il comune diCatania ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi alla variate al P.R.G. in zona S. Sofia in esecuzione della sentenza n. 44 del 23 maggio 1991 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia;
Vista la delibera commissariale n. 983 del 16 aprile 1993, resa legittima dalla C.P.C. diCatania nella seduta del 14 maggio 1993 con prot. n. 20332, con cui veniva adottata la variante in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 8839/93 dell'8 marzo 1994, a firma del segretario generale, con cui si attesta l'avvenuta pubblicazione nei termini di legge della variante e che contro di essa non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Ritenuto che la procedura seguita appare regolare;
Visto l'elaborato progettuale trasmesso comprendente l'estratto del P.R.G. del comune diCatania approvato con D.P.R.S. n. 166/A del 28 giugno 1969, stralcio della variante al P.R.G. approvata con decreto n. 44 del 21 febbraio 1981 e stralcio della variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 44 del 23 maggio 1991;
Visto il voto n. 507 del 17 luglio 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«…Omissis…
Premesso che:
—  Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decisione n. 44 del 23 maggio 1991, emessa sul ricorso in appello proposto da Galeani Olimpia, ha annullato parzialmente il decreto n. 44/81 con cui era stata approvata una variante al P.R.G. di Catania nella zona S. Sofia destinata alla città universitaria, ripristinando di conseguenza per il lotto di terreno della ricorrente le previsioni del P.R.G. originario, approvato con D.P.R.S. n. 166/A del 28 giugno 1969;
—  Tale decisione rendeva irrealizzabile l'innesto sull'esistente via S. Sofia di una nuova strada di P.R.G. secondo il tracciato previsto dal P.R.G. prima della variante approvata con decreto n. 44/81, poiché tale tracciato si sovrappone parzialmente a due edifici universitari realizzati con concessione edilizia n. 398 del 12 luglio 1984, rilasciata conformemente alla suddetta variante, come si rileva nella delibera commissariale n. 983/93;
Considerato che:
— Il comune ha dovuto quindi assumere i provvedimenti amministrativi necessari per contemperare l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza del C.G.A. con quella di dare un assetto organico alle previsioni urbanistiche della zona, adottando la relativa variante al P.R.G. con deliberazione commissariale n. 983 del 16 aprile 1993, vistata dalla C.P.C. al n. 20332 del 14 maggio 1993;
—  La variante proposta appare compatibile con l'assetto territoriale;
—  Durante il periodo di deposito degli atti, nessuna osservazione e/o opposizione è stata presentata avverso la delibera commissariale n. 983/93 di adozione della variante.
Per tutto quanto su premesso e considerato è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al P.R.G. diCatania in zona S.Sofia, in esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 44 del 23 maggio 1991, adottata con delibera commissariale n. 983 del 16 aprile 1993.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la variante al P.R.G. diCatania in zona S. Sofia, adottata, in esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 44 del 23 maggio 1991, con delibera commissariale n. 983 del 16 aprile 1993.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato l'elaborato di cui in premessa che viene timbrato e vistato da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Catania resta onerato degli adempimenti conseguenziali.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione dell'elaborato, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.266)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione del progetto del Consorzio autostradale Messina-Palermo per realizzazione di opere nel comune di Motta d'Affermo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 6603 del 19 giugno 1997, con cui il Consorzio autostradale Messina-Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il progetto dei lotti 27 ter, 28 e 28 bis, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la deliberazione n. 8 del 28 gennaio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. – Sezione provinciale di Messina – nella seduta del 18 febbraio 1997, prot. n. 4424/4940, con cui il consiglio comunale di Motta d'Affermo esprime parere favorevole ex art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sul progetto di cui sopra menzionato ricadente nel proprio territorio comunale;
Vista l'attestazione in data 2 luglio 1997 a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale di Motta d'Affermo, nella quale si dichiara che il territorio interessato dall'opera è soggetto a vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 9367 del 15 settembre 1997, con cui il Consorzio autostradale Messina-Palermo ha trasmesso a questo Assessorato copia conforme dello stralcio del progetto approvato con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977;
Vista la nota prot. n. 5102/CC del 14 agosto 1997, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha reso, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
«…Omissis…
1) che le "sistemazioni ed opere di attraversamento idrauliche" siano conformi al disposto dell'art. 94 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 25, di recepimento della normativa nazionale in materia, e che, pertanto, siano eseguite con tecniche d'ingegneria ambientale che non compromettano l'interscambio dei tessuti di microorganismi fra sponde ed alvei, naturali e/o artificiali, né la permeabilità di questi; sicché gli argini dovranno essere risolti con materiale litoide non cementato e i fondi con materassi di pietrame, che, nel caso di tombinature, potranno essere previsti per fasce complessivamente non inferiori al 20% della lunghezza e dislocate con intervalli non superiori a mt. 40;
2) che le scarpate di controripa e di sottoscarpa siano contenute, per pendenze che lo necessitino, con geo-tessile, biostuoie o viminate;
3)  che i viadotti rettilinei siano eseguiti con la tecnica dell'impalcato a trave continua in modo da ottenere campate di lunghezza massima tecnicamente possibile, al fine di ridurre il numero dei piloni e conseguentemente l'impatto paesistico;
4)  che i muri di qualunque tipologia siano conformi al disposto dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
5)  che i lavori di scavo e movimento terra del lotto 27 ter e quelli di movimento terra necessari per la realizzazione degli imbocchi e degli sbocchi delle gallerie dei lotti 28 e 28 bis, siano eseguiti sotto la costante sorveglianza del personale della sezione III di questa Soprintendenza, trovandosi le aree relative in prossimità di zone archeologicamente indiziate; pertanto, per gli stessi dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data d'inizio.
In particolare si rammentano le risultanze dei sopralluoghi congiunti, di cui l'ultimo del 26 giugno 1997, effettuati nei luoghi interessati dai lavori relativi al lotto 27 ter, in cui si è constatata la presenza in superficie di una notevole concentrazione di tegole e altro materiale fittile, la cui datazione, allo stato attuale è difficile determinare con esattezza, pertanto si richiede di effettuare nelle aree interessate alcuni saggi preventivi, per constatare l'effettiva consistenza delle antiche preesistenze. Nella zona dove dovranno essere realizzati lo svincolo e le aree di servizio si trovano nel sottosuolo due fornaci, forse dei secoli scorsi più prossimi, di cui sono previste, come convenuto con i progettisti, l'esplorazione e la sistemazione nelle aree di servizio, in modo da renderle fruibili; tali operazioni dovranno essere svolte anche con la sorveglianza della sezione per i beni etnoantropologici di questa Soprintendenza, che legge in copia.»;
Vista la nota prot. n. 21016 del 21 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
«…Omissis…
—  prima e durante la fase esecutiva vengano eseguite le indagini geognostiche integrative ad indirizzo geotecnico volte a verificare e controllare le ipotesi progettuali;
—  prima di procedere all'effettuazione degli scavi di sbancamento dovranno essere realizzate le preventive opere di protezione dei fronti di scavo e al loro intorno;
—  particolare attenzione dovrà essere posta durante l'avanzamento nei tratti in cui la formazione del flysch di Reitano presenta giacitura degli strati a franapoggio rispetto all'asse delle gallerie autostradali in progetto;
— devono essere realizzate le necessarie opere di sistemazione del versante destro del torrente Maccarrone (27 ter), in corrispondenza dell'attraversamento del tracciato autostradale previsto in viadotto, che è interessato da frane recenti e in atto per scalzamento al piede le quali coinvolgono prevalentemente i terreni di copertura;
—  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche.»;
Vista la nota prot. n. 21015 dell'11 agosto 1997 con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso il nulla osta idraulico preliminare, ai sensi del T.U. n. 523 del 27 luglio 1904, per quanto attiene le sistemazioni idrauliche dei torrenti Santa Marina, Torremuzza, Maccarrone, Barisotto, Cannizza, che così recita:
«…Omissis…
Torrente S. Marina (lotto 27 ter)
Per risolvere l'interferenza con l'autostrada è stata scelta la soluzione di convogliare le acque in una tombinatura in c.a. delle dimensioni di 3 m. x 3 m. con salti di fondo di altezza pari a m. 1,50.
Torrente Torremuzza (lotto 27 ter)
E' stato previsto l'inalveamento del torrente mediante la realizzazione delle seguenti opere: canaletta in c.a. a sezione rettangolare con larghezza di base pari a m. 1,50 ed altezza variabile tra 1,50 e 2,50 m.; tombino in c.a. a sezione circolare e diametro pari a 1,5 m. per l'attraversamento delle due semicarreggiate autostradali per una lunghezza totale pari a circa 60 m.
Torrente Maccarone
L'attraversamento del corpo autostradale avviene in corrispondenza di un viadotto e, pertanto, non sono previste opere di sistemazione idraulica.
Torrente Barisotto (lotto 28 bis)
L'intervento previsto consiste nella realizzazione di: una briglia a sezione quadrata di m. 3 x 3 m.; inalveamento del torrente con un primo tratto di lunghezza pari a m. 80 con un manufatto a sezione quadrata di 3 m. x 3 m., un secondo tratto per circa 60 m. costituito da uno scatolare a sezione rettangolare 3 x 4 m. una briglia in c.a. di collegamento alla vasca di dissipazione.
Torrente Cannizza (lotto 28)
Viene previsto l'inalveamento artificiale del torrente mediante la realizzazione di un'opera d'imbocco con una briglia in gabbioni; un tratto a sezione trapezia della lunghezza di m. 35 circa rivestito con materassi tipo Reno; un tratto di circa 55 m. a sezione quadrata in c.a. 6 x 6 m. con rivestimento del fondo in pietra da taglio e salti di fondo da 1,6 m. di altezza; manufatto scatolare in c.a. in corrispondenza degli attraversamenti autostradali con un manufatto scatolare di m. 6 x 6; un tratto della lunghezza di circa m. 13 in c.a. per il raccordo della sezione quadrata a quella trapezia; un tratto a sezione trapezia, della lunghezza di m. 70 circa, rivestito con materassi tipo Reno; un tratto finale rivestito con materassi tipo Reno e gabbioni della lunghezza di circa 40 m.
Per quanto sopra detto questo ufficio esprime nulla osta idraulico preliminare ai sensi del T.U. n. 523 del 27 luglio 1904 alle seguenti condizioni:
—  le pile del viadotto stradale sul torrente Maccarrone dovranno essere localizzate al di fuori della sezione definita dell'alveo;
—  per tutti i torrenti ove si vorrà impedire il trasporto negli scatolari di progetto di materiale grossolano, andranno previste delle vasche di calma. I manufatti scatolari o le tubazioni dovranno essere facilmente ispezionabili e dovrà essere prevista la periodica manutenzione;
—  le fondazioni delle opere idrauliche in progetto sia trasversali che longitudinali dovranno essere approfondite rispetto alla quota d'alveo per una profondità di almeno m. 2.
In considerazione di quanto sopra esposto, prima di dare inizio ai lavori, dovranno essere presentati per il definitivo nulla osta, elaborati tecnici esecutivi delle opere da realizzare in conformità alle condizioni suesposte.
Il presente nulla osta si intende reso ai soli fini idraulici preliminari, per l'asservimento delle aree demaniali interessate dagli interventi previsti dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa concessione inoltrando formale istanza alMinistero delle finanze, ufficio del territorio di Messina.
In particolare, per i torrenti Torremuzza, Barisotto e S. Marina, il previsto spostamento dell'attuale corso delle acque dovrà essere autorizzato dall'Assessorato alla Presidenza della Regione siciliana.»;
Vista la nota prot. n. 5354/VIA/A555 del 12 giugno 1997 del Ministero dell'ambiente con cui, in ordine alla conformità riguardante gli aspetti ambientali dei lotti 27 ter, 28 e 28 bis, rappresenta che le determinazioni contenute nella precedente nota n. 1863/VIA/A555 del 12 giugno 1997 in ordine all'esclusione dell'opera dalla procedura di VIA, sono "estendibili a qualsivoglia tratto dell'autostrada considerata purché approvata nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2334 del 21 luglio 1977";
Viste le planimetrie dei tracciati autostradali approvati con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977;
Visti gli elaborati trasmessi con le note consortili prot. n. 6603 del 19 giugno 1997 e prot. n. 9397 del 5 settembre 1997, consistenti in:
Lotto 27 ter
 1)  relazione tecnica generale - allegato 1;
 2)  corografie e profili - allegato 2;
 3)  planimetrie 1:2.000 - allegato 7;
 4)  planimetrie 1:1.000 - allegato 8;
 5)  profili longitudinali - allegato 9;
 6) interferenze - allegato 11;
 7)  attraversamenti stradali - allegato 16;
 8)  ripristino viabilità secondaria - allegato 17;
 9)  sistemazione idraulica superficiale, drenaggi e lavori diversi - allegato 19;
10)  espropriazioni - piano particellare di esproprio - allegato 21;
11)  espropriazioni - elenco ditte da espropriare - allegato 22;
Lotto 28
 1)  relazione tecnica generale - allegato 1;
 2)  corografie e profili - allegato 2;
 3)  planimetrie 1:2.000 - allegato 7;
 4)  planimetrie 1:1.000 - allegato 8;
 5)  viabilità secondaria - allegato 14;
 6)  sistemazione idraulica superficiale, drenaggi e lavori diversi - allegato 16;
 7) espropriazioni - piano particellare - allegato 18;
 8)  espropriazioni - elenco ditte da espropriare - allegato 19;
Lotto 28 bis
 1)  relazione tecnica generale - allegato 1;
 2)  corografie e profili - allegato 2;
 3)  planimetrie 1:2.000 - allegato 7;
 4)  planimetrie 1:1.000 - allegato 8;
 5)  profili longitudinali - allegato 9;
 6) interferenze - allegato 11;
 7)  viabilità secondaria - allegato 15;
 8)  sistemazione idraulica superficiale, drenaggi e lavori diversi - allegato 17;
 9)  espropriazioni - piano particellare di esproprio - allegato 19;
10)  espropriazioni - elenco ditte da espropriare - allegato 20;
Vista la nota prot. n. 573 del 10 ottobre 1997, con cui il gruppo XXX della Direzione urbanistica di questo Assessorato, ha trasmesso il proprio parere n. 21 del 10 ottobre 1997 sul progetto di che trattasi che così si esprime:
«…Omissis…
Visti i progetti pervenuti per i quali di seguito si riporta un breve esame limitatamente all'aspetto urbanistico, escludendo pertanto gli elaborati economici, di dettaglio e geologico-geotecnici, che non sono necessari per la formulazione del presente parere di competenza di questo Gruppo, tenuto ad esprimersi sulla compatibilità con l'assetto territoriale.
Lotto 27 ter
Riguarda il tronco autostradale compreso tra il torrente S. Marina fino al colmo della galleria Piana e presenta uno sviluppo di circa ml. 1.954. Comprende altresì il completamento dello svincolo denominato Reitano - S. Stefano di Camastra facente parte del lotto 27 bis già approvato con decreto assessoriale n. 205/DRU del 2 maggio 1997 a seguito di voto C.R.U. n. 454 del 13 marzo 1997.
Si compone di tre tronchi di cui il primo in rilevato in adiacenza del sopracitato svincolo, il secondo in viadotto per il superamento del torrente Maccarrone, il terzo in galleria.
La modifica più consistente rispetto al progetto approvato con D.M. n. 2334/77 riguarda il tratto in rilevato che è stato modificato per tenere conto della diversa conformazione dello svincolo Reitano - S. Stefano di Camastra. La parte in viadotto risulta ridotta rispetto a quella del progetto originario. Viene confermato in sito della galleria Piana mentre l'andamento altimetrico delle piste in galleria presenta un tracciato lievemente diverso al precedente.
VIABILITÀ SECONDARIA
Si prevede la deviazione della strada comunale Papajanni Torremuzza con la quale viene ad interferire il tracciato autostradale. La deviazione prevista presenta uno sviluppo di circa ml. 622, sottopassa il viadotto Maccarrone per ricongiungersi con il preesistente tracciato.
E' prevista, altresì, la realizzazione di una strada di servizio, di sviluppo pari a circa ml. 246, che congiunge la viabilità locale alla prevista piazzuola per la cabina elettrica ubicata in prossimità dell'imbocco della pista in direzione Palermo della galleria Piana.
Non sono previste particolari opere d'arte se non opere di contenimento che, se non interrate, verranno rivestite con pietrame.
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
Sono previste opere per la regimentazione delle acque superficiali nonché il completamento della tombinatura del torrente S. Marina che interferisce con il tratto in rilevato adiacente allo svincolo Reitano - S. Stefano diCamastra.
Lotto 28:
E' compreso tra il colmo della galleria Piana fino al superamento dell'imbocco della galleria Guardia. Si sviluppa per una lunghezza pari a circa ml. 1.642, quasi tutto in galleria ad eccezione di un breve tratto in rilevato di circa ml. 50 in corrispondenza dello sbocco della galleria Piana e dell'imbocco della galleria Guardia.
Rispetto al progetto approvato con D.M. n. 2334/77 viene confermato il tracciato planimetrico originario nonché l'ubicazione delle opere di sbocco-imbocco delle gallerie. Queste ultime opere, originariamente in viadotto, nel presente progetto sono previste in rilevato e comprendono altresì le rampe di servizio e di scambio di carreggiata. E' prevista altresì, in adiacenza alla pista per Palermo, in corrispondenza dello sbocco della galleria Piana una piazzuola per la cabina elettrica e la strada di servizio per il collegamento alla viabilità locale.
VIABILITÀ SECONDARIA
Consiste nella strada di servizi alla cabina elettrica sopra cennata e presenta sviluppo pari a circa ml. 292.
Non presenta particolari opere d'arte.
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
E' prevista la sistemazione idraulica del torrente Cannizza limitatamente al tratto interessato dalle opere in rilevato di cui sopra, mediante la realizzazione di un manufatto scatolare opportunamente gradonato. Si prevedono inoltre opere di drenaggio per la regimentazione delle acque superficiali.
Lotto 28 bis:
Comprende il tratto nella galleria Guardia fino allo sbocco della stessa e presenta uno sviluppo planimetrico di circa ml. 1.500.
Comprende anche la realizzazione di una piazzuola della cabina elettrica ubicata in prossimità della stessa galleria e la strada di collegamento di tale piazzuola con la strada provinciale per Castel di Lucio.
Rispetto al progetto approvato con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977 si rileva che il tracciato della pista per Messina è sostanzialmente riconfermato, mentre quello della pista per Palermo è leggermente traslato verso valle.
VIABILITÀ SECONDARIA
E' prevista la rettifica della strada provinciale per Castel di Lucio, limitatamente ad un tratto di circa ml. 235, che interferisce con il viadotto facente parte del lotto n. 28 ter non oggetto del presente parere. Comprende anche la realizzazione della strada di servizio che collega detta provinciale alla piazzuola per la cabina Enel di cui sopra, nonché l'innesto con la strada vicinale Banna.
Non presenta particolari opere d'arte.
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
E' prevista la sistemazione idraulica del torrente Barisotto mediante opere di inalveamento e tombinatura limitatamente al tratto che interferisce con le opere in rilevato riguardanti la strada di servizio per la cabina Enel.
Rilevato che:
—  negli elaborati, riguardanti il territorio di Motta d'Affermo, e facenti parte del P.U.C. n. 9, approvato con D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile 1979, successivamente quindi all'approvazione dell'originario progetto avvenuta con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977, il tracciato autostradale riportato risulta, in più parti, difforme da quello approvato;
—  come risulta da attestazione del tecnico comunale in data 2 luglio 1997, il territorio interessato dai progetti in esame, è soggetto a vincolo idrogeologico.
Considerato che:
—  l'opera in esame, mirata al completamento dell'autostrada Palermo-Messina, è di notevole importanza anche per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale dell'Isola;
—  per quanto attiene l'aspetto specificatamente urbanistico, di competenza di questa D.R.U., si rileva preliminarmente che i progetti di che trattasi, per quel che riguarda il tracciato dell'asse autostradale, ripropongono sostanzialmente le caratteristiche plano-altimetriche contenute nel progetto approvato con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977 e che le caratteristiche tecniche adottate corrispondono a quelle dei tratti già realizzati e sono in conformità alle norme CNR di cui alla circolare del 28 luglio 1980;
—  le opere previste non interessano aree urbanizzate;
—  le modifiche apportate rispetto al progetto approvato con D.M. n. 2334 del 21 luglio 1977 non alterano l'assetto territoriale configurato dal precedente progetto;
— il P.U.C. n. 9, attuale strumento urbanistico vigente nel comune di Motta d'Affermo, anche se riporta un tracciato autostradale in più parti difforme da quello approvato, tiene in debito conto della presenza del corpo autostradale che peraltro, non interferendo con aree destinate all'urbanizzazione, ne garantisce l'assetto urbanistico previsto;
—  il comune di Motta d'Affermo, sui progetti dei lotti di che trattasi, ha espresso parere favorevole, ex art. 6 della legge regionale n. 15/91, con delibera consiliare n. 8 del 18 gennaio 1997;
—  le opere inerenti la viabilità secondaria risultano di modesta entità e sono compatibili con l'attuale assetto territoriale;
—  i lavori di sistemazione idraulica riguardano bervi tratti dei torrenti S. Marina, Torremuzza, Cannizza, Maccarrone e Barisotto laddove interferiscono con le opere stradali in progetto e sono assistiti dal N.O. idraulico preliminare rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina con prot. n. 21015 dell'11 agosto 1997;
Ritenuto che:
— risulta regolare la procedura invocata dal consorzio autostradale di cui all'art.7 della legge regionale n. 65/81, così come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, in quanto l'opera riveste rilevante interesse regionale, ed essendo il Consorzio ente istituzionalmente competente, come si evince dalla nota ANAS n. 2359 dell'1 dicembre 1993.
Tutto quanto sopra premesso, è del parere che i progetti dei lotti autostradali 27 ter, 28 e 28 bis, costituiti dagli allegati in calce elencati, sui quali il comune di Motta d'Affermo ha espresso parere favorevole, ex art. 6 della legge regionale n. 15/91, mediante delibera consiliare n. 8 del 28 gennaio 1997, siano meritevoli di autorizzazione per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti prescrizioni:
1)  dovrà essere acquisito il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico;
2) prima dell'inizio dei lavori di sistemazione idraulica dovrà essere ottenuto il nulla osta idraulico di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, da parte del Genio civile di Messina, qualora non già acquisito;
3)  contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sezione archeologica ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, affinché detti organi possano effettuare la vigilanza sui lavori ciascuno per le rispettive competenze;
4)  dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi compatibilmente alle esigenze di manutenzione e di gestione dell'autostrada, mediante inerbimento delle aree interessate dal cantiere e piantumazione di essenze vegetali autoctone in special modo lungo le sponde dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
5)  dovranno essere predisposti i piani di approvvigionamento e discarica dei materiali.»;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere del grippo XXX/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dal gruppo XXX/DRU n. 21 del 10 ottobre 1997 e con le prescrizioni imposte dagli enti preposti alla tutela del territorio ivi specificate, il progetto per la realizzazione delle opere della costruenda autostrada Messina-Palermo previste nei progetti dei lotti 27 ter, 28 e 28 bis in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Motta d'Affermo, che ha espresso parere favorevole con delibera consiliare n. 8 del 28 gennaio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 18 febbraio 1997, prot. n. 4424/4940, e con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dall'ufficio del Genio civile in premessa riportate.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il Consorzio autostrada Messina-Palermo ed il comune di Motta d'Affermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.237)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 334/DRU dell'11 maggio 1993, con cui sono stati approvati il P.R.G., P.E. e R.E. del comune diNoto;
Vista la nota prot. n. 41631 del 14 dicembre 1995, con cui il sindaco del comune di Noto ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, gli atti relativi all'approvazione della variante al P.R.G. per la modifica del tracciato della strada provinciale n. 19 Noto-Pachino-Marzamemi, tratto compreso tra il Km. 8 ed il Km. 13;
Vista la delibera consiliare n. 91 del 9 maggio 1995, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 3 giugno 1995 prot. n. 7532, con cui è stata adottata la variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, per la modifica del tracciato della S.P. n. 19 Noto-Pachino-Marzamemi tratto compreso tra il Km. 8 e il Km. 13;
Visti gli atti di pubblicità relativi alla variante di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale in data 28 settembre 1995, con cui si attesta che avverso alla variante di che trattasi non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Vista la delibera consiliare n. 145 del 5 ottobre 1995, dichiarata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8 novembre 1995 prot. n. 14915, con cui si è preso atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni di cui al comma 3° dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativa all'adozione della variante per la modifica del tracciato S.P. 18 Noto-Pachino;
Rilevato che la procedura eseguita appare regolare;
Vista la nota fax prot. n. 12398/95 del 28 giugno 1995, con cui l'ufficio del Genio civile di Siracusa esprime parere favorevole alla variante di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1994, n. 74;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 91 del 9 maggio 1995, consistenti in:
1) relazione generale aggiornata, settembre 1988;
2)  progetto esecutivo tronco centrale dal Km. 5+100 (viadotto Tellaro) al Km. 18+100 (contrada Cozzi), scala 1:25.000;
3)  tav. P1/b - assetto urbanistico del territorio, scala 1:10.000 - stato di fatto;
4)  tav. P1/b - assetto urbanistico del territorio, scala 1:10.000 - proposta di variante;
5)  tavola assetto urbanistico del territorio (zona Vendicari) - planimetria del progetto esecutivo dei lavori della S.P. 19 Noto-Pachino (tratto compreso tra la sez. 103 e la sez. 228);
6)  relazione geologica e geotecnica;
Visto il voto n. 509 del 22 maggio 1997 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
Premesso:
— che il comune di Noto di P.R.G., regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, approvati con decreto n. 334/DRU dell'11 maggio 1993;
— che "la provincia regionale di Siracusa in data 12 giugno 1993,… ha proceduto alla consegna dei lavori relativi al 1° stralcio dell'ammodernamento della S.P. 19 Noto-Pachino-Marzamemi, per la quale era stata già espedita la relativa gara d'appalto, sulla quale erano stati espressi i pareri di conformità urbanistica da parte dei comuni interessati territorialmente e da parte del C.T.A.R. e per la quale, in ultimo, era stato dalla provincia regionale acquisito il decreto di occupazione temporanea emesso dall'Assessorato dei lavori pubblici in data 2 dicembre 1994, n. 1730/U";
—  che l'A.R.T.A. "venuto a conoscenza, a seguito di accertamenti eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste diSiracusa, che la strada in questione interessava per alcuni tratti la pre-riserva di Vendicari,… invitava alla sospensione dei lavori, nelle more dell'acquisizione del nulla osta previsto dalla normativa vigente";
— che l'A.R.T.A. dall'esame del progetto relativo all'opera in questione con nota n. 4247/U del 6 aprile 1995 ha "rilevato che il tracciato stradale, nel tratto compreso tra il Km. 8 ed il Km. 13, si discostava notevolmente dalle previsioni di viabilità del P.R.G. vigente nel comune di Noto, risultando – peraltro – non attuabile in base alle norme di salvaguardia della R.N.O. di Vendicari. Al fine di rendere eseguibile un'opera che riveste notevole interesse pubblico, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha ritenuto di procedere ad una ridelimitazione della riserva in parola e con nota del 10 maggio 1995 prot. n. 143, gruppo 44°, è stato notificato il decreto n. 233/44 del 28 aprile 1995, con il quale è stata, per l'appunto, modificata la delimitazione della R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari, istituita con decreto n. 81/84";
Considerato
— che il decreto n. 233/44 del 28 aprile 1995, ha stabilito di riperimetrare la R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari "in modo tale che il confine occidentale in atto ricadente in parte sul ciglio della sede stradale della S.P. 19 venga spostato lungo l'asse ferroviario che corre parallelamente alla stessa S.P. 19, comprendendo così anche la sede ferroviaria con pertinenze e fabbricati.
Tale opportunità deriva dalla valutazione che, nell'effettuare detta modifica, il vantaggio della ricaduta sociale ed economica che si trae dalla possibilità di ammodernamento del tratto viario, ripaga ampiamente della rinuncia ad una esigua porzione di territorio protetto privo di particolari emergenze naturalistiche…";
—  che l'amministrazione provinciale di Siracusa ha proposto "l'ammodernamento della S.P. n. 19 Noto-Pachino-Marzamemi finalizzato ad un miglioramento di collegamento dei centri urbani interessati, adeguando il tracciato stradale alla normativa vigente che regolamenta le caratteristiche geometriche delle strade extraurbane…" …dal Km. 8 al Km. 12 (2° lotto) il tracciato abbandona l'esistente "continuando a correre sul lato destro della ferrovia, evitando il doppio attraversamento di quest'ultima".
I vantaggi di tale variante sono:
"1° - mantenere la massima scorrevolezza e sicurezza del tracciato;
2° - utilizzare la strada esistente per servire la zona dei laghi di Vendicari;
3° - favorire lo sviluppo della zona a destra della ferrovia totalmente priva di infrastrutture stradali;
4° - evitare la costruzione di due opere di attraversamento ferroviario (un sovrapasso ed un sottopasso);
5° - evitare lo smaltimento della strada esistente per uniformare le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato";
—  che l'ufficio tecnico del comune di Noto condivide il progetto redatto dalla provincia regionale di Siracusa ritenendo accettabile la predisposizione di una variante allo strumento urbanistico vigente, utile a recepire le previsioni progettuali contenute nello stesso. "La variante riguarda quindi lo spostamento del tracciato stradale del tratto di strada compreso tra Case Tamburino e Case Roveto", visualizzato nella tavola P1/b (Assetto del territorio), del P.R.G.
"Date le modeste traslazioni della sede stradale, necessarie per l'adeguamento del tracciato stradale originario ai parametri tecnici previsti per la categoria stradale alla quale la strada appartiene, nel tratto compreso tra la sez. 3 e la sez. 129, con le conseguenti modeste incursioni nella zona B2 della riserva è praticabile la modifica (modesti arretramenti) della perimetrazione esterna della zona B2 della riserva, per lasciare la nuova sede stradale esterna alla zona B2, il Consiglio regionale per la protezione dei parchi e delle riserve ha già espresso parere favorevole per l'arretramento della perimetrazione esterna della zona B2 della riserva, la sospensione dei lavori, dopo che è stata effettuata la dismissione della sede stradale in un lungo tratto, è causa di enormi difficoltà e disagi per le popolazioni di Pachino, Marzamemi e Portopalo nonché alle attività economiche e commerciali";
— che il comune diNoto, con deliberazione consiliare n. 91 del 9 maggio 1995, ha adottato il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, avente per oggetto la modifica del tracciato della S.P. n. 19 nel tratto compreso nella riserva di Vendicari in richiamo al progetto redatto dalla provincia regionale di Siracusa;
— che per detta variante sono state regolarmente effettuate le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
— che con delibera consiliare n.145 del 5 ottobre 1995, il comune di Noto ha certificato la mancata presentazione di osservazioni o opposizioni avverso la variante in questione.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante presentata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 509 del 22 maggio 1997 in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune diNoto relativa alla S.P. 19 Noto-Pachino-Marzamemi, tratto compreso tra il Km. 8 ed il Km. 13, adottata con delibera consiliare n. 91 del 9 maggio 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Noto resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(96.6.267)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 7752 del 15 dicembre 1997, con la quale il comune diVicari ha trasmesso per l'approvazione una variante al P.R.G. vigente per la costruzione di un parco urbano in località S. Angelo, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione consiliare del comune diVicari n. 26 del 21 luglio 1997, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Palermo con decisione n. 9733/9338 del 28 agosto 1997, con la quale è stata adottata la suddetta variante al P.R.G.;
Visto il decreto n. 594 del 29 maggio 1989, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune diVicari;
Visti gli elaborati progettuali relativi alle opere in argomento;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la variante adottata non sono state presentate osservazioni ed opposizioni come si evince dall'attestazione del 14 ottobre 1997 a firma del segretario comunale;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 21051 dell'1 settembre 1997;
Vista la nota prot. n. 5421 del 29 agosto 1997, con la quale il comune di Vicari ha chiesto il parere alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi della legge n. 1497/39;
Vista l'attestazione del sindaco datata 15 dicembre 1997, con la quale a seguito della mancata pronuncia da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali si intende avvalersi della norma che produce il silenzio assenso;
Visto il parere favorevole n. 03 del 20 gennaio 1998, espresso dal gruppo XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 9, legge regionale n. 40/95, che così recita:
«…Omissis…
Considerato:
—  che l'area per la realizzazione del progetto di parco urbano è per una parte conforme al vigente P.R.G. e per la restante parte destinata a verde agricolo (attualmente incolto);
— che la zona oggetto d'intervento è dotata di una struttura viaria soddisfacente, facilmente raggiungibile sia dal centro abitato che dai paesi limitrofi;
—  che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e l'I.R.F. non hanno emesso alcun parere richiesto rispettivamente con le note 5421 del 29 agosto 1997 e 5422 del 29 agosto 1997;
— che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, qualora la Soprintendenza non esprime parere entro due mesi dalla richiesta, il parere si intende reso favorevolmente;
— che il parere dell'I.R.F. non è necessario in fase di approvazione della variante ma si rende obbligatorio ai fini dell'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 3267 del 30 dicembre 1923;
— che la sua collocazione diviene cerniera tra gli ultimi insediamenti residenziali ed edifici di carattere pubblico e sociale (case albergo per anziani, centro polivalente, scuola materna, scuola media, centro sociale);
— che è stata redatta apposita relazione geologica dalla quale si evince che l'area interessata si presenta idonea ad accogliere le opere previste in progetto, purché si tenga conto dell'andamento geomorfologico per limitare e ridurre il rischio di eventuali fenomeni di instabilità;
—  che il progetto è legato sia alla dimensione urbana che a quella del territorio agrario e naturale;
—  che sul progetto non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
—  che il progetto di parco urbano è di rilevante interesse pubblico; è del parere che la variante al vigente P.R.G. per la realizzazione di un parco urbano in località S. Angelo è meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata e resa esecutiva la variante al P.R.G. del comune di Vicari, adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 21 luglio 1997, relativa alla realizzazione di un parco urbano in località S. Angelo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  deliberazione consiliare n. 26 del 21 luglio 1997;
 2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 21051 dell'1 settembre 1997;
 3)  parere n. 03 del 20 gennaio 1998 del gruppo XXVI della D.R.U.;
 4)  relazione tecnica;
 5)  corografia 1/25.000 con l'individuazione dell'area oggetto di intervento;
 6)  corografia 1/25.000 con individuazione del vincolo idrogeologico;
 7)  cartografia 1/25.000 con individuazione del vincolo Galasso;
 8)  stralcio P.R.G. scala 1/2.000 con inserita l'area oggetto dell'intervento;
 9) estratto di mappa 1/2.000;
10)  stralcio P.R.G. 1/2.000;
11)  estratto di mappa con individuazione della particella interessata;
12)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Vicari per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.268)
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DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Castrofilippo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Vista la nota n. 208 del 2 giugno 1995, con la quale il gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Castrofilippo adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 67 del 26 novembre 1994;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
1.1    -  relazione;
1.2    -  stato di fatto - Schema regionale - scala 1:500.000;
1.3    -  stato di fatto - Attrezzature e vincoli - scala 1:2.000;
1.4    -  stato di fatto - Il territorio comunale - Elementi urbanistici - scala 1:10.000;
1.5    -  progetto zonizzazione - scala 1:10.000;
1.6    -  progetto zonizzazione con attrezzature - scala 1:2.000;
1.7    -  progetto tabella di zonizzazione;
1.8    -  norme di attuazione;
2.      -  regolamento edilizio;
3.      -  indagine geologica;
4.1    -  prescrizioni esecutive - Relazione;
4.2    -  prescrizioni esecutive - Planivolumetrica aerofotogrammetrica - scala 1:2.000;
4.3    -  prescrizioni esecutive - Planivolumetria catastale - scala 1:2.000;
4.4    -  prescrizioni esecutive - Tabella parametri urbanistici;
4.5    -  prescrizioni esecutive - Profili regolatori;
4.6    -  prescrizioni esecutive - Reti infrastrutturali;
4.7    -  prescrizioni esecutive - Piano particellare di esproprio
4.8    -  prescrizioni esecutive - Elenco ditte da espropriare;
4.9    -  prescrizioni esecutive - Previsioni di spesa;
4.10  -  prescrizioni esecutive - Norme di attuazione;
Visto lo studio geologico:
1  -  relazione;
2  -  prove geognostiche;
3  -  carta geologica;
4  -  carta idrogeologica;
5  -  carta geolitologica;
6  -  carta clivometrica;
7  -  carta zonizzazione;
Visto lo studio agricolo forestale:
—  relazione;
—  allegato fotografico;
—  carte tematiche;
—  tav.  1  -  carta altimetrica;
—  tav.  2  -  carta clivometrica;
—  tav.  3  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
—  tav.  4  -  carta delle infrastrutture;
—  tav.  5  -  carta pedologica;
—  tav.  6  -  carta delle unità di paesaggio;
—  tav.  7  -  carta delle aree irrigue e dei complessi boscati;
—  tav.  8  -  carta delle aree di espansione interessate da colture agricole;
—  tav.  9  -  carta dei vincoli;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Castrofilippo n. 63 del 5 novembre 1994, riscontrata dal CO.RE.CO. con decisione n. 16920/16914 del 6 dicembre 1994, di non luogo a deliberare;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 67 del 26 novembre 1994 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E.;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare;
Rilevato che alla pubblicazione sono state presentate n. 38 osservazioni-opposizioni di cui 2 fuori termine;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e opposizioni, nonché le relative controdeduzioni predisposte dai progetti di piano in data 28 febbraio 1995;
Visto il voto n. 346 del 10 luglio 1996, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
1.  Procedure
Relativamente alle procedure non si ha in linea di massima nulla da osservare.
Tuttavia non si può non rilevare che la "deliberazione" consiliare n. 63 del 5 novembre 1994, avente ad oggetto l'avviso comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84, risulta anomala in quanto l'atto consiliare non sembra costituire manifestazione di volontà né semplice adesione al documento di osservazioni al P.R.G. allegato alla medesima deliberazione.
Questa insolita procedura sembra ricollegarsi alle risultanze della seduta consiliare precedente n. 2 dell'11 febbraio 1994 di esame ed adozione del P.R.G., sciolta per mancanza del numero legale "risultando interessati almeno 10 consiglieri".
Sul documento allegato alla prefata delibera consiliare n. 63/94, i progettisti hanno ritenuto opportuno formulare proprie deduzioni nell'ambito del procedimento ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.
2.  Compatibilità delle previsioni del progetto di piano con l'assetto geomorfologico
Lo studio geologico e geognostico è corredato da una carta geologica e da una carta idrogeologica, in scala 1:10.000, ed inoltre comprende una carta geolitologica, una carta clivometrica e una di zonizzazione, in scala 1:2.000, relativa all'area urbana ed al suo intorno.
Occorre rilevare però che lo studio non copre tutto il territorio comunale, rimanendo esterne, anche nelle carte in scala 1:10.000, zone per altro oggetto di previsioni urbanistiche (vedi parte del territorio a nord del torrente Iacono). Inoltre dalla relazione si evince che questa è stata redatta secondo quanto previsto nella circolare n. 2/83 dell'A.R.T.A. del 28 luglio 1983 superata da successive circolari.
I tipi litologici che affiorano nell'area, secondo lo studio presentato, sono rappresentati da argille, calcari, formazioni palustri, tripoli e trubi.
Sotto l'aspetto geomorfologico lo studio evidenzia una certa irregolarità del territorio ed in particolare richiama l'attenzione sull'area "suburbana del versante nord e nord-ovest dell'abitato" ove "le condizioni geomorfologiche risultano precarie e necessitano di interventi migliorativi e di consolidamento".
Sotto l'aspetto della compatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto del territorio, a parte la non verificata idoneità per l'assenza di studio nella porzione di territorio a nord del torrente Iacono, le altre previsioni urbanistiche appaiono in linea di massima compatibili con le indicazioni geologiche, ad eccezione della zona "C1" a sud-ovest dell'abitato e a nord della S.S. 122.
3.  Progetto di piano
Riguardo al dimensionamento residenziale del P.R.G. si osserva che i rilievi formulati dal C.R.U., con il precedente voto n. 1460 del 15 marzo 1989, non sembra siano stati superati.
Il dimensionamento residenziale del piano, strettamente correlato ad una ipotesi di incremento demografico, così come astrattamente prefigurata dai progettisti, non appare, infatti, condivisibile, non essendo coerente con il "trend" demografico negativo rilevabile dai dati ISTAT più recenti.
Tuttavia, non può escludersi, a priori, l'esigenza di nuovi vani, nel ventennio di previsione del P.R.G. (derivanti da fisiologiche esigenze di mercato, da squilibri nella distribuzione del patrimonio edilizio tra gli abitanti, da precarie condizioni abitative, della popolazione meno abbiente, da fabbisogni connessi a nuovi insediamenti produttivi o da un parziale rientro di emigrati), che implichino previsioni di espansione urbana anche per fabbisogni residenziali pubblici.
Rilevata la necessità del ridimensionamento residenziale del P.R.G., per quanto sopra considerato e tenuto conto dei criteri informatori del piano, si giudica, in linea di massima più che sufficiente ai fabbisogni residenziali, la previsione di espansione urbana relativa alle sole zone C1, salvo quanto si dirà in appresso, che si pongono in sequenzialità urbanistica con le zone di completamento urbano (anch'esse dotate di capacità edificatoria) ed in condizioni di attuabilità nel breve periodo, mediante le prescrizioni esecutive ex art. 2 della legge regionale n. 71/78, con rilevanti vantaggi per l'ordinato assetto del territorio.
Non si condividono però:
—  l'enucleazione della zona C1 a sud-ovest dell'abitato, tra la S.S. 122 e la zona di rimboschimento, poiché, in base allo studio geologico, non risulta totalmente idonea alla edificazione (preventivo assoggettamento ad interventi di consolidamento) ed è ricavata nella depressione iniziale dell'incisione valliva ad ovest dell'abitato;
—  la classificazione a zona C1 dell'area pubblica di pertinenza del serbatoio pensile comunale, erroneamente localizzata tra le zone di espansione urbana, che va, invece, correttamente destinata ad attrezzature pubbliche.
Le altre zone di espansione urbana denominate C2, destinate dal piano a soddisfare il fabbisogno residenziale del secondo decennio, in genere localizzate in aree marginali e meno urbanizzate, risultando eccedentarie rispetto al fabbisogno residenziale complessivo concretamente ipotizzabile, vanno disattese e quindi destinate a zona di verde agricolo, ad eccezione degli ambiti C2-L interessati da insediamenti residenziali pubblici e privati già realizzati.
Per quanto riguarda la previsione delle zone D produttive, non oggetto di osservazione sotto il profilo del loro dimensionamento complessivo con il voto n. 1460 del 15 marzo 1989 del precedente C.R.U., non si può fare a meno di rilevare che detta previsione non risulta sorretta da analisi quantitative e qualitative dei fabbisogni insediativi produttivi.
In relazione all'esistenza di colture specializzate in vigneto, in base a quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di piano, è stato modificato il perimetro della zona.
Poiché, da quanto è dato rilevare dalle previsioni progettuali, la zona D2, oggetto di prescrizioni esecutive, sarebbe destinata prevalentemente ad iniziative industriali a supporto di attività agricole, essa può ritenersi ammissibile, sotto questo aspetto, considerata la suscettività agricola per colture specializzate del territorio, anche in ambito sovracomunale.
La zona D1 destinata ad attività artigianali mediante piano di insediamento produttivo, va verificata in sede attuativa secondo le procedure di cui all'art. 18 della legge regionale n. 71/78.
Al riguardo occorre però osservare che essendo la predetta zona limitrofa a nuovi insediamenti residenziali, in sede di piano attuativo vanno adottate misure cautelative atte ad eliminare condizionamenti ambientali per le residenze.
In particolare va prescritta una fascia di rispetto di almeno 50 m. dai confini della zona C1, che potrà essere utilizzata a verde pubblico o ad attività collettiva ai sensi dell'art. 5 punto 1) del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Per le predette zone valgono, ovviamente, le disposizioni agevolative di cui all'art. 15 della legge regionale n. 34/96.
Riguardo all'individuazione della zona denominata F2, al limite nord del territorio comunale, destinata alla realizzazione di un centro commerciale polifunzionale denominato "Città Mercato di Canicattì", non si può fare a meno di osservare che la stessa ricade nell'ambito del territorio non oggetto di studio geologico.
Tale previsione, pertanto, va stralciata dalle previsioni di piano per essere ristudiata sulla base di apposito studio geologico, che ne riscontri la compatibilità geomorfologica/idrogeologica, e sulla base di valutazioni urbanistiche territoriali che evidenzino in modo funzionale la localizzazione, la perimetrazione e la fruibilità della zona.
Si osserva infine che in base allo studio agricolo-forestale, allegato al piano (vedi commento alla carta delle aree di espansione interessate da colture agricole e forestali):
—  non sono state riscontrate formazioni boschive e/o fasce forestali, tali da determinate i vincoli di cui all'art. 15 comma 1°, lett. e) della legge regionale n. 78/76;
—  in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5°, della legge regionale n. 71/78 "nell'area di possibile espansione per altro definite all'assenza di colture specializzate o da colture in fase di decremento produttivo ed abbandono, non si sono individuate infrastrutture ed impianti di rilevante interesse all'attività agricola, tali da costituire vincoli";
—  "la presenza del comprensorio irriguo Pernice in atto non costituisce vincolo in quanto non si è nella fase di programmazione esecutiva e di realizzazione";
—  "la sostanziale non sussistenza di vincoli derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/91, nelle aree di possibile espansione".
4.  Zona A del centro storico
L'enucleazione della zona A come proposta dai progettisti (piccole isole attorno ai maggiori episodi monumentali) non sembra coerente alla specificità della struttura urbana di antica formazione che integra un sistema storicizzato di relazioni urbane tra le parti, già individuata dalla Soprintendenza con nota n. 292/II del 31 gennaio 1989 (vedi analoga osservazione contenuta nel voto C.R.U. n. 1460/89).
Viceversa non appare idonea, e quindi in contrasto con l'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968 e l'art. 55 della legge regionale n. 71/78 l'enucleazione di una zona B0 come centro storico.
La perimetrazione della zona A quale centro storico, comprensiva delle indicazioni sugli edifici di interesse monumentale da sottoporre a restauro conservativo unitamente all'edilizia definitiva d'ambiente che ne costituisce il tessuto connettivo, va pertanto ricondotta alla proposta formulata dalla Soprintendenza con la nota sopraspecificata, vistata anche dal C.R.U. con riferimento al precedente voto n. 1460 del 15 marzo 1989 (documentazione per altro allegata in copia alla relazione dei progettisti sul P.R.G. all'esame).
5.  Vincoli territoriali
Il progetto di piano non visualizza sia il regime vincolistico in atto vigente nel territorio comunale sia le aree che rivestono particolare interesse dal punto di vista ambientale, storico-architettonico, archeologico ed etno-antropologico.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/85 vanno senz'altro vincolati: il fiume Gallodoro, il torrente Iacono-Biagini ed il vallone Castellaccio-Monaco.
In ambito extraurbano vanno salvaguardate, come zone A puntuali, le seguenti emergenze a carattere monumentale e di interesse etno-antropologico: Case Azzalora nella contrada omonima e Case Regalbuto nella contrada Pietrotiso.
Vanno sottoposte ad un regime di tutela ai sensi della legge n. 431/85 le aree di interesse archeologico in contrada Monaco (vincolo D.P.R.S. n. 1056 del 6 settembre 1972) ed in contrada Castellaccio.
Per le predette aree vincolate ope legis qualsiasi attività edilizia e di trasformazione del territorio è subordinata al nulla osta della Soprintendenza oltre all'obbligo di denuncia ex art. 48 della legge n. 1089/39 del rinvenimento di materiale archeologico, storico, etc.
Per la contrada Monaco valgono ovviamente, le ulteriori prescrizioni limitative previste dal decreto presidenziale sopracitato.
6.  Viabilità
Riguardo al tema della viabilità il progetto di piano rielaborato non ha tenuto conto delle osservazioni contenute nel voto C.R.U. n. 1460/89, sia per quanto attiene ad una adeguata rappresentazione grafica, sia per l'individuazione delle caratteristiche costruttive di massima e per la tipologia d'uso anche ai fini della determinazione delle fasce di protezione stradale.
In relazione alle condizioni dello stato di fatto, sembra che gran parte della viabilità di progetto extraurbana sia prevista su tracciati viari esistenti di interesse rurale.
In relazione a ciò si condividono tutte le nuove previsioni viarie che si sviluppano su tracciati esistenti (strade comunali, strade vicinali e interpoderali) di penetrazione agricola, al fine di migliorare la percorribilità veicolare e le condizioni di sicurezza anche con adeguamento della sezione stradale.
La viabilità di progetto, che non si svolge su tracciati esistenti va disattesa, poiché risulta avulsa da uno studio di assetto territoriale specifico, che manca nell'elaborazione del piano. Le aree di risulta vanno destinate, in conseguenza a verde agricolo.
Si osserva infine che la viabilità di collegamento alle zone industriali e artigiane attraversa insediamenti residenziali nuovi e di completamento, con evidenti situazioni di incompatibilità sia sotto il profilo della sicurezza del traffico e sia sotto il profilo dell'inquinamento ambientale.
Appare, pertanto, necessario stralciare dalle previsioni di piano il nuovo tratto stradale tratteggiato in rosso sulle planimetrie in scala 1:2.000, allegati 1.6 e 4.2, e nello stesso tempo prescrivere per le zone produttive un collegamento diretto dalla S.S. 122, che potrà agevolmente prevedersi in corrispondenza del lotto n. 49 (vedi allegato 4.2 delle prescrizioni esecutive) ed in prosecuzione della viabilità di servizio prevista per la zona D2, in modo da escludere la zona urbana.
L'area di risulta va classificata zona di verde agricolo.
Per quanto riguarda la viabilità di servizio alla zona artigianale, questa potrà essere prevista in sede di piano attuativo con tutte le necessarie cautele per gli insediamenti residenziali limitrofi, come evidenziate nelle considerazioni precedenti sul dimensionamento.
8.  Prescrizioni esecutive
Si rileva preliminarmente una certa approssimazione se non proprio carenza nella progettazione di massima degli impianti a rete, richiesta nell'elaborazione dei piani attuativi.
Risulta pertanto necessario che l'Amministrazione comunale definisca preventivamente all'esecuzione delle opere tale adempimento progettuale, integrando le prescrizioni esecutive delle zone D2 industriali anche delle previsioni di massima delle spese necessarie per la loro attuazione, che mancano nel progetto di piano, ma che sono necessarie ai fini di stabilire gli oneri urbanizzativi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.
Riguardo alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive residenziali (Capo I) si rileva che:
—  i commi 3° e 4° dell'art. 2 sono in contrasto con le prescrizioni, di cui all'art. 9, comma 1°, lett. f), della legge regionale n. 71/78, e, pertanto, vanno cassati;
— all'art. 3, le parole "secondo le tabelle planimetriche del comune" vanno correttamente sostituite "secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/91";
—  i commi 3° e 4° dell'art. 4 vanno cassati in quanto non sono definite le tolleranze di cui si fa cenno nell'articolo;
—  il 2° periodo dell'art. 5 va cassato per contrasto con il richiamato art. 9, comma 1°, lett. f), della legge regionale n. 71/78.
Tra gli elaborati delle prescrizioni esecutive è inclusa una tabella dei parametri urbanistici (allegato n. 4.4) che rappresenta i dati dimensionali edificatori di progetto sia per la zona C1 residenziale, sia per la zona D2 industriale.
Al fine di evitare discrasie applicative, si reputa necessario considerare la tipologia dimensionale dei fabbricati come sagoma limite di progetto, fermo restando l'altezza massima indicata nella tabella dei parametri urbanistici, che risulta più limitata rispetto a quella delle relative norme di attuazione.
9.  Norme di attuazione
Le norme per l'attuazione del piano sono rappresentate dalle "Norme di attuazione", allegato n. 1.8, composte da 10 articoli.
Al progetto di piano è inclusa una "tabella di zonizzazione", allegato n. 1.7, che rappresenta uno schema illustrativo, ma non integrativo, delle predette norme, per cui in caso di contrasto valgono le norme di attuazione.
In linea generale si rileva che la indicazione delle densità territoriali per le zone B e C, riportata nella sola tabella di zonizzazione, non risultando congruente con le densità edilizie fondiarie fissate per le zone, va disattesa.
Si, rileva, ancora, che la previsione normativa di un'altezza massima di gronda e di un'altezza massima assoluta degli edifici introduce due parametri di controllo delle altezze massime non giustificati dalla particolarità delle tipologie edilizie adottabili, che per altro non sono tecnicamente illustrate.
Riguardo alle norme tecniche di attuazione si osserva:
—  art. 1: la normativa di legge richiamata appare largamente incompleta. Si prescrive un generico richiamo alla vigente legislazione urbanistica senza ulteriori specificazioni;
—  art. 2: cassare il richiamo alle leggi ed ai decreti di cui all'art. 1 ed il riferimento alla zona F2 per quanto considerato in precedenza;
—  art. 3: il 1° comma va sostituito come segue "La zona comprende l'agglomerato urbano di pregio ambientale e le emergenze architettoniche già individuati dalla Soprintendenza con nota n. 292/II del 31 gennaio 1989 e considerati nel voto C.R.U. n. 1460/89, oltre le aree puntuali in ambito extraurbano interessate da immobili a carattere monumentale e di interesse etno-antropologico";
Per le emergenze architettoniche e l'edilizia di contorno va escluso l'intervento di ristrutturazione edilizia;
Gli interventi singoli ammessi nella zona A sono quelli di recupero definiti dall'art. 20, comma 1°, lett. a), b), c) e d), quest'ultima nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche dell'ambiente circostante, e quelli attuativi previsti dalla vigente legislazione urbanistica;
Per i limiti di densità, altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati valgono le prescrizioni di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
—  art. 4: va cassata la normativa relativa alla zona B0; relativamente alla zona B1 va precisato che:
–  essa è definita esterna alla zona A del centro urbano come sopra enucleata;
–  l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, salvo le eccezioni di cui all'art. 8 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
–  si applicano le previsioni agevolative previste dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche e integrazioni;
—  art. 5: relativamente alla zona C1 va precisato che:
–  l'attuazione della zona avviene a mezzo di piani esecutivi pubblici o privati;
–  per le aree, ricadenti nel piano di recupero urbanistico ex art. 14 della legge regionale n. 37/85, valgono le norme del piano di recupero se compatibili con quelli di zona;
–  l'altezza massima va uniformata a quella delle prescrizioni esecutive, al fine di evitare disarmonie nell'attuazione della zona;
–  le norme della zona C2 vanno disattese per quanto prima considerato sul dimensionamento del piano;
—  art. 6: relativamente alla zona D2 il parametro lotto minimo va uniformato a quello contenuto nelle prescrizioni esecutive;
—  art. 7: la normativa relativa alla zona F2 va cassata per quanto prima considerato:
–  relativamente alla normativa della zona F3 cassare le parole "al di fuori di quelle precarie necessarie alle attività connesse alla fruizione del parco";
—  Art. 8: relativamente alla zona di rispetto cimiteriale va verificata da parte del sindaco l'effettiva riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 m., prima del rilascio di concessioni edilizie nell'ambito della fascia regolamentare di 200 m. attorno al cimitero;
—  Art. 9: va cassato il 3° comma, poiché introduce possibilità di varianti urbanistiche al di fuori delle procedure di legge;
–  va cassato l'incentivo volumetrico per le costruzioni accessorie residenziali in verde agricolo, non ammesso per legge.
10.  Regolamento edilizio
In linea di massima il regolamento edilizio appare correttamente formulato, salvo le precisazioni, le prescrizioni e gli adeguamenti sottonotati derivanti da disposizioni di legge:
— art. 3: sostituire l'ultimo comma con le disposizioni contenute nell'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
—  art. 8: l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85;
—  art. 10: integrare ed adeguare alle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge regionale n. 17/94;
—  art. 12: stralciare dai componenti di diritto l'Assessore comunale, non compatibile ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e dell'art. 40 della legge regionale n. 26/93;
—  art. 13: al 3° comma sostituire "Consiglio" con "Sindaco";
—  art. 14: uniformare ed adeguare alle disposizioni contenute nell'art.2 della legge regionale n. 17/94;
—  art. 29: integrare ed adeguare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
—  art. 33: al fine di assicurare adeguate condizioni igieniche, al 1° comma sostituire "ml. 5,00" con "ml. 8,00", 2° comma sostituire "ml. 6,00" con "ml. 8,00", 5° comma sostituire "1/20" con "1/10";
—  art. 34: eliminare il 2° comma, in quanto nel volume costruibile è compreso di norma il porticato di uso privato; al 4° comma sostituire "la relativa volumetria va computata al 50%" con "va computata la volumetria al di sopra del piano di sistemazione esterna"; al 5° comma eliminare "e le cantinole a piano cantinato a stretto servizio delle singole abitazioni, di superficie non superiore a mq. 6" ed aggiungere il seguente comma "L'entità dei volumi tecnici non può, comunque, superare il 5% del volume totale dell'edificio"; al 6° comma sostituire "terra" con "interrato" ed eliminare le parole da "mentre" a "definito"; al 7° comma sostituire la parola "seminterrati" con "interrati";
—  art. 35: al 1° comma sostituire "20 mc. con "10 mc.";
—  art. 70: alla lettera m) eliminare "ai fini della legge 64";
—  art. 71: uniformare pedissequamente alle prescrizioni contenute nell'art. 14 della legge regionale n. 71/78.
11.  Osservazioni e opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive si propone nell'ordine:
—  n. 1: l'osservazione in relazione al punto 1) diversamente da quanto proposto dai progettisti non è accoglibile, poiché sembra direttamente finalizzata a perseguire interessi privati; in merito al punto 2) l'osservazione è parzialmente superata per quanto considerato sulla viabilità di collegamento alle zone produttive; mentre per il tratto di viabilità connessa con il parcheggio, a servizio delle zone industriali, non si ritiene accoglibile, in diverso avviso dai progettisti, poiché non risulta definito uno schema viario alternativo, benché si faccia cenno alla "programmata realizzazione di altre strade sufficienti allo scopo", che però non sembra trovare rispondenza nel precedente programma di fabbricazione;
—  nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 38 f.t.: si concorda con la proposta di rigetto formulata dai progettisti;
—  nn. 9, 11 (per la parte in zona C2, 13, 20, 25: si propone il non accoglimento delle osservazioni, in quanto gli immobili ricadono nell'ambito della zona C2, di cui si propone la eliminazione per le considerazioni sul dimensionamento;
—  nn. 15, 29, 34: si concorda con la proposta di accoglimento dei progettisti, in relazione a quanto dagli stessi dichiarato;
—  n. 18: relativamente alle previsioni stradali, l'osservazione è parzialmente superata dalle considerazioni sulla viabilità; non si concorda con il parziale accoglimento proposto dai progettisti, per quanto motivato al n. 1; si concorda per il rigetto della richiesta di cambiamento di destinazione d'uso industriale;
—  n. 21: l'osservazione per la parte che riguarda una più razionale distribuzione dei parcheggi, appare accoglibile; tuttavia la soluzione del problema va affrontata mediante una modifica delle prescrizioni esecutive secondo le procedure di legge;
—  n. 24: l'osservazione è superata in relazione a quanto osservato sulla viabilità;
—  n. 27: si concorda con la proposta di accoglimento dei progettisti, a condizione che il parcheggio pubblico sia reperito secondo lo standard di legge;
—  n. 28: si prende atto del dichiarato errore materiale grafico dei progettisti, mentre non si concorda per l'accorpamento dei due lotti per quanto considerato a proposito delle norme tecniche relative alle prescrizioni esecutive;
—  n. 31: diversamente dalla proposta dei progettisti, l'osservazione non merita accoglimento in quanto, fermo restando l'esclusione dell'area del serbatoio comunale (vedi considerazione sul progetto di piano), non è provato il possesso dei requisiti di zona B della sub zona 4 (vedi allegato grafico inserito nella relazione di piano);
—  n. 36: con questo numero è stato classificato impropriamente il documento di osservazione al piano, allegato all'atto consiliare n. 63 del 5 novembre 1994, reso ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84.
Sul predetto documento questo consiglio non può fare a meno di esprimere notevoli perplessità, come già evidenziate nelle considerazioni sulle procedure.
Tuttavia, considerato che i progettisti hanno ritenuto di formulare le proprie controdeduzioni al predetto documento, si ritiene necessario, al solo scopo di fornire elementi di chiarezza, rilevare quanto segue, in ordine ai punti richiamati dai medesimi progettisti nell'elaborato "Controdeduzioni relative alle opposizioni ed osservazioni":
1)  si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti;
2)  è parzialmente superata, per il resto si rimanda a quanto evidenziato a proposito dell'osservazione n. 1;
3)  è superata oltre che per quanto considerato a proposito del progetto di piano per le zone C2 anche per quanto evidenziato dai progettisti;
4), 9), 10), 11) si prende atto della proposta di rigetto dei progettisti;
5)  si prende atto della proposta di rigetto dei progettisti, rilevato per altro che l'osservazione è superata dalle considerazioni sia sul progetto di piano, sia sulle norme di attuazione;
6) si prende atto della proposta di rigetto dei progettisti e si conferma quanto evidenziato per l'osservazione n. 31;
7)  si prende atto della proposta di rigetto dei progettisti;
8) si rinvia a quanto proposto in merito all'osservazione n. 27 precedente;
12) non si hanno dati per valutazioni nel merito; tuttavia ove ricorrano dimostrate esigenze pubbliche si potrà procedere con opportuna variante secondo le procedure di legge;
13)  al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali pubblici si deve provvedere nell'ambito delle zone C1, mediante programmi costruttivi da approvarsi, di norma, secondo le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale n. 86/81;
14)  non si concorda con la proposta di accoglimento dei progettisti, poiché l'abbassamento del lotto minimo può implicare la lottizzazione nella zona di verde agricolo, espressamente vietata dalla legge;
15)  si concorda sull'incompatibilità dell'Assessore, come già considerato a proposito del regolamento edilizio, mentre per il resto, che attiene a scelte decisionali dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale, occorrerà procedere a preventive modifiche regolamentari, secondo le procedure approvative di legge;
16)  la richiesta non appare motivata da esigenze urbanistiche e poiché attiene a scelte decisionali dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale, occorrerà, eventualmente procedere a preventive varianti, secondo le procedure approvative di legge;
—  n. 37 f.t.:
1)  è superata dalle considerazioni generali sul dimensionamento residenziale del piano;
2)  la conferma delle zone oggetto di lottizzazione è subordinata ad accertamento di esecutività da parte dell'U.T.C.; tale accertamento va evidentemente esteso a tutte le lottizzazioni inserite nel piano regolatore;
3),  4), 5), 6), 7), 8), 9) richiamate le considerazioni sul progetto di piano, si prende atto di quanto controdedotto dai progettisti.
Tutto ciò premesso e considerato, il consiglio esprime parere che il progetto di piano regolatore generale del comune diCastrofilippo con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 67 del 26 novembre 1994 siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni, le modifiche e gli adeguamenti di cui ai precedenti considerata.
Si propone di determinarsi sulle osservazioni ed opposizioni come sopra.»;
Vista la deliberazione del commissario ad acta del comune di Castrofilippo n. 12 del 5 aprile 1997, di controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 346/96;
Vista la documentazione trasmessa a questo Assessorato unitamente alla predetta deliberazione con foglio comunale prot. n. 1979 del 12 maggio 1997 e consistente in:
a)  relazione tecnica illustrativa;
b)  planimetria in scala 1:2.000 con la visualizzazione delle previsioni oggetto di controdeduzioni;
c)  studio geologico zona F2;
Visto il voto n. 52S4 del 6 agosto 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, esaminando le controdeduzioni al precedente voto C.R.U. n. 346 del 10 luglio 1996, così si esprime:
«…Omissis…
— Considerato che in merito alle controdeduzioni formulate dai progettisti si ritiene di osservare nell'ordine quanto segue:
Zona A: in relazione alla problematica sulla natura e sulla perimetrazione della zona A non si ritiene che le controdeduzioni proposte dai progettisti introducano elementi in grado di modificare il precedente parere del C.R.U., che si ribadisce integralmente.
Al riguardo si precisano ancora una volta le considerazioni che hanno guidato la formulazione del parere, analoghe a quelle di altri pareri sull'argomento.
1. L'intervento nei centri storici costituisce una disciplina in evoluzione, che privilegia sempre di più l'atteggiamento della tutela e della valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio storico e dell'impianto urbano di antica formazione che ha dato origine all'insediamento urbano contemporaneo.
Tale evoluzione è documentata anche in Sicilia dall'emanazione di leggi speciali (legge regionale n. 70/76, art. 55, legge regionale n. 71/78) che hanno sottolineato il valore culturale, economico e sociale dei centri storici siciliani e l'obbligo di mantenerne l'assetto.
Anche la legislazione regionale ordinaria si è occupata di promuovere l'intervento nei centri storici dando la possibilità di ottenere contributi per incrementare il decoro urbano e migliorare la qualità dell'edilizia nei centri storici (legge regionale n. 25/93).
Tali concetti informano anche le linee guida del P.P.T.R. redatto recentemente dall'Assessorato ai beni culturali ed ambientali.
Inoltre si ribadisce che il centro storico non deve essere considerato come da sommatoria di alcuni edifici monumentali, meglio conservati di altri, bensì come un complesso organico costituito da edifici, strade e aree inedificate, di cui deve essere conservata la configurazione unitaria, compresa quella dell'edilizia residenziale di base, che la Soprintendenza di Agrigento definisce "d'ambiente".
Eventuali sostituzioni del patrimonio edilizio storico avvenute in passato non possono influire sulla delimitazione del centro storico medesimo, la cui perimetrazione dovrebbe coincidere con la planimetria catastale dell'urbano redatta dopo l'avvento dello Stato unitario.
Addirittura si potrebbe ipotizzare la demolizione di episodi edilizi recenti incompatibili con i caratteri del centro storico e la realizzazione di converso di una edilizia più consona ai caratteri dell'ambiente storico.
Alla perimetrazione del centro storico si arriva attraverso un percorso conoscitivo di tipo oggettivo e scientifico, che tale appare nella sostanza essere stato seguito nella proposta formulata dalla Soprintendenza con la nota n. 292/II del 31 gennaio 1989 e fatta propria dal Consiglio con il voto n. 346/96, che qui si conferma;
Zona C2: si ritiene di poter accogliere la controdeduzione al riguardo;
Zona F2: visto lo studio geologico integrativo in base al quale risulta la compatibilità geomorfologica ed idrogeologica dell'area, ritenute le esigenze localizzative, si accoglie la controdeduzione con la prescrizione che venga salvaguardata la risorsa idrica esistente in relazione soprattutto alla sorgente Canalotto evitando in particolare azioni inquinanti la stessa;
Zona C1: non si ritiene accoglibile la controdeduzione in quanto il P.P.R. ex art. 14 della legge regionale n. 37/85 non può per legge prevedere nuova edificazione;
Osservazioni e opposizioni
n. 1) non si ritiene accoglibile la controdeduzione comunale in quanto l'osservazione persegue un interesse privatistico;
n. 31)  la controdeduzione si ritiene ammissibile poiché risulta accertato dai progettisti il possesso dei requisiti di legge per la zona in questione così come individuata nella planimetria allegata alle controdeduzioni al voto del C.R.U.
—  Considerato che tutte le altre prescrizioni contenute nel voto del Consiglio n. 346/96, non oggetto di specifiche controdeduzioni, devono intendersi accettate, ivi comprese le decisioni sulle osservazioni ed opposizioni avverso al P.R.G. ed agli atti connessi.
Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere che possa procedersi all'approvazione del P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con deliberazione commissariale n. 67 del 26 novembre 1994, con le prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 346/96, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 346 del 10 luglio 1996 e n. 524 del 6 agosto 1997 sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvati con le prescrizioni e le modificazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 346 del 10 luglio 1996 e n. 524 del 6 agosto 1997, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune diCastrofilippo, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 67 del 26 novembre 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, nonché i voti del C.R.U. n. 346 del 10 luglio 1996 e n. 524 del 6 agosto 1997.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento, entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 5

Il comune di Castrofilippo resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.269)
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PRESIDENZA

Recepimento di accordo sindacale decentrato degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della Segreteria generale.
Con D.P.Reg. n. 78/IV S.G. del 21 gennaio 1998, è stato recepito l'accordo del 22 dicembre 1997 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal Segretario generale, e le OO.SS. per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della segreteria generale relativo al plus orario per il mese di gennaio 1998, all'articolazione dell'orario ed all'applicazione dell'art. 4 del D.P. n. 98/97.
(98.7.336)
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Modifica ed ulteriore ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - cap. 81505 - Assessorato regionale della sanità.
Con deliberazione n. 9 del 9 gennaio 1998, la Giunta regionale, in conformità alla proposta contenuta nella nota n. 2N26/10963 del 31 dicembre 1997 dell'Assessorato regionale della sanità, ha approvato la modifica alla deliberazione n. 334 del 7 agosto 1997 relativa alla «Ripartizione dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - cap. 81505 - Assessorato regionale della sanità» riducendo lo stanziamento in favore dell'Azienda ospedaliera Civico Benfratelli di Palermo da L. 1.100.000.000 a L. 200.000.000 ed ha altresì approvato l'ulteriore ripartizione del residuo stanziamento disponibile sul cap. 81505 ammontante a L. 3.896.635.000 nel modo seguente:
— Azienda ospedaliera Cervello di Palermo - L. 800.000.000; considerato il ruolo che la stessa Azienda svolgerà nell'ambito della realizzazione del progetto di dipartimento interaziendale per i trapianti d'organo, la tipologia delle attrezzature potrà consentire l'avvio dell'attività di che trattasi. Viene pertanto parzialmente accolta per L. 800.000.000 la complessiva richiesta di finanziamento di L. 1.110.000.000 presentata dal Direttore generale dell'Azienda con delibera n. 3298 del 20 novembre 1997 in considerazione della necessità di accogliere altre richieste presentate da altre Aziende, stante le limitate disponibilità di stanziamento nonché in considerazione dell'esistenza e funzionalità di analoghe attrezzature di cui all'Azienda è già adottata;
—Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi e S. Currò di Catania - L. 600.000.000; considerato che la richiesta di L. 5.000.000.000 per l'acceleratore lineare non può essere accolta stante l'eseguità dello stanziamento, purtuttavia, considerato che trattasi di Azienda a rilievo nazionale al cui interno trovasi il presidio ospedaliero S. Luigi già da tempo individuato quale ospedale specializzato oncologico, si ritiene accoglibile l'istanza per un finanziamento di L. 600.000.000, inoltrata da Direttore generale dell'Azienda con nota prot. n. 13295 del 17 ottobre 1997 destinato all'acquisto di una seconda gamma camera anche in considerazione che il finanziamento per l'acquisto di detta attrezzatura, già concesso con i fondi in conto capitale 1982, è stato cancellato dal bilancio regionale;
—  Azienda ospedale Civile - Ompa di Ragusa - L. 738.000.000; considerato che l'istanza inoltrata dal Direttore generale dell'Azienda con nota prot. n. 13725 del 28 ottobre 1997 si riferisce ad acquisto di accessori indispensabili per l'effettiva erogazione di prestazioni di radioterapia mediante acceleratore lineare donato all'Azienda già dal 1995 dall'Associazione italiana ricerca cancro, la stessa si ritiene accoglibile al fine di ottenere il concreto utilizzo dell'attrezzatura di che trattasi;
—  Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa - L. 499.487.000; si ritiene accoglibile la richiesta formulata dal Direttore generale dell'Azienda con delibera n. 1899/97 per l'acquisto di attrezzature finalizzate a consentire uno studio completo delle funzioni respiratorie. Le attrezzature dovranno essere utilizzate in ottica dipartimentale da tutte le unità operative dell'Azienda che svolgono tale attività;
—  Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento - L. 140.000.000; si ritiene accoglibile la richiesta di finanziamento inoltrata dal Direttore generale dell'Azienda con nota prot. n. 2847 del 26 novembre 1997 per l'acquisto di una sviluppatrice Day Light per non compromettere la continuità operativa del servizio di radiologia;
—  Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania - L. 169.148.000; si ritiene accoglibile la richiesta presentata dal Direttore generale dell'Azienda con nota prot. n. 10617 dell'8 agosto 1997 limitatamente alle sole attrezzature tecnologiche per la divisione di chirurgia toracica e pertanto con una riduzione dell'ammontare complessivo richiesto;
—  Azienda U.S.L.n. 2 diCaltanissetta - L. 50.000.000; si ritiene accoglibile la richiesta di contributo inoltrata dalDirettore generale dell'Azienda con nota prot. n. 455/DS del 15 luglio 1997 finalizzato all'acquisto di attrezzature per il poliambulatorio di S. Caterina Villarmosa nella considerazione di dovere assicurare l'assistenza specialistica all'utenza e per consentire la contemporanea attivazione del poliambulatorio e la disattivazione come presidio ospedaliero, così come ratificato dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 446/96;
—  Azienda Policlinico universitario di Palermo - cattedra di oculistica - L. 360.000.000; si ritiene accoglibile l'istanza formulata dal Direttore generale dell'Azienda con nota prot. n. 3448 dell'1 luglio 1997 finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura laser per il trattamento della miopia, dell'astigmatismo e per l'ipermetropia;
—  Azienda Policlinico universitaria di Messina - cattedra di diagnostica e chirurgia endoscopica - L. 240.000.000; si ritiene accoglibile la richiesta di finanziamento avanzata dalDirettore generale dell'Azienda con delibera n. 1952 del 28 maggio 1997 finalizzato all'acquisto di apparecchiatura di endoscopia digestiva per la cattedra di diagnostica e chirurgia endoscopica, servizio autonomo di endoscopia digestiva;
—  Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa - L. 300.000.000; si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta formulata dalDirettore dell'azienda con delibera n. 3493 del 20 agosto 1997 per il piano di informatizzazione della U.S.L. La stessa si accoglie per un importo di L. 300.000.000 stante l'eseguità dello stanziamento complessivo di bilancio, ma nella considerazione che la realizzazione di detto piano potrà essere presa a modello dalle altre Aziende per l'informatizzazione dei propri servizi.
(98.6.250)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI


E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione del Comitato regionale degli Istituti regionali d'arte, Istituto tecnico femminile regionale diCatania e Istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi T.A. Gioeni diCatania e Florio e Salamone di Palermo.
Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 43 del 24 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, è stato – per la durata di un triennio – costituito il Comitato regionale degli Istituti regionali d'arte, Istituto tecnico femminile regionale di Catania e Istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi T.A. Gioeni diCatania e Florio e Salamone di Palermo, come segue:
1)  Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
2)  Direttore regionale istruzione;
3)  Dirigente superiore coordinatore pro-tempore del gruppo competente;
4)  prof. Vittorio Francaviglia - in rappresentanza della CGIL;
5)  prof.ssa Russo Piera Dalila - in rappresentanza dello SNALS-CONFSAL;
6)  prof. Vito Miceli - in rappresentanza della UIL;
7)  prof. Ditta Alberto - in rappresentanza della SISM-CISL;
8)  prof. Asaro Francesco - in rappresentanza del personale direttivo;
9)  prof.ssa Mancuso Maddalena - in rappresentanza del personale docente;
10)  sig.ra Bonafede Alessandra - in rappresentanza del personale non docente;
11)  sig.ra Iuppa Rosa - senza diritto di voto.
Il predetto comitato ha la durata di un triennio e i membri possono essere riconfermati.
(98.6.239)
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Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo.
Con decreto n. 50 del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata nominata la componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo.
(98.6.240)
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Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania.
Con decreto n. 51 del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata nominata la componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania.
(98.6.240)
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Nomina della componente allievi ed A.T.A. del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.
Con decreto n. 52 del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono state nominate le componenti allievi ed A.T.A. del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.
(98.6.240)
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Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra.
Con decreto n. 53 del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata nominata la componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra.
(98.6.240)
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Nomina della componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo.
Con decreto n. 54 del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata nominata la componente allievi del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo.
(98.6.240)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Variazione della denominazione sociale della Spei Leasing S.p.A. in Imi Lease S.p.A., con sede in Roma.
Con decreto n. 0009 del 12 gennaio 1998, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta variazione della denominazione sociale della Spei Leasing S.p.A., con sede in Roma, in Imi Lease S.p.A., con sede in Roma e, conseguentemente, alla devoluzione, alla Imi Lease S.p.A. di tutti gli oneri ed i diritti derivanti dalla convenzione già stipulata fra la Regione siciliana e la Spei Leasing S.p.A. approvata con decreto n. 1737 del 20 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1990, reg. 1, fg. 60.
(98.6.226)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Habitat 2000, con sede in Messina.
Con decreto n. 105/I/V del 27 gennaio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la gestione commissariale della cooperativa Habitat 2000, con sede in Messina, già avviata con decreto n. 3031 del 20 dicembre 1996 in testa al dott. Nunzio Carlo Bitto, nato in Messina il 23 aprile 1959 ed ivi residente in via Barbalonga, n. 1, viene prorogata con incarico al predetto professionista fino al 31 gennaio 1998.
(98.6.227)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Consultazione elettorale per la rimozione del sindaco del comune di Mazara delVallo.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 1 del 10 febbraio 1998, è stata indetta per domenica 29 marzo 1998 la consultazione del corpo elettorale per la rimozione del sindaco del comune di Mazara delVallo.
(98.7.308)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione per l'individuazione delle aree da assegnare per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.
Con decreto n. 1985 del 24 ottobre 1997 dell'Assessore per i lavori pubblici è stata costituita, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, la commissione per l'individuazione delle aree da assegnare agli aventi titolo per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, assistiti da intervento finanziario previsto dalla vigente legislazione nazionale e/o regionale, composta dai sigg.:
—  ing. Rocco Borruso, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
—  ing. Sergio Lucia, dirigente tecnico dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;
—  dott. Saverio Ciriminna, ispettore superiore sanitario del-l'Assessorato regionale della sanità.
(98.6.255)
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Ammissione a finanziamento dell'impresa Stassi Costruzioni s.a.s. di Stassi Salvatore e C. per la realizzazione di alloggi nel comune di Piana degli Albanesi.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2799 del 16 dicembre 1997, è stata ammessa a finanziamento, utilizzando la disponibilità creatasi a seguito della rinuncia dell'impresa Varisco Salvatore e del fallimento dell'impresa Carcaricola III, l'impresa Stassi Costruzioni s.a.s. diStassi Salvatore e C. già Stassi Giuseppe per la realizzazione di n. 20 alloggi in Piana degli Albanesi.
(98.6.235)
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Ammissione a finanziamento di imprese per la realizzazione di alloggi in diversi comuni.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 48 del 19 gennaio 1998 sono state ammesse a finanziamento, utilizzando la disponibilità creatasi a seguito del fallimento dell'impresa I.C.E.S. e della cessata attività delle imprese Premiata Edilizia 81 e Panzica Mario, le imprese: I.CO.ME. n. 20 alloggi in Lercara Friddi; Emir Immobiliare n. 20 alloggi in Misilmeri; SA.BA. e F. già Bandiera Salvatore n. 20 alloggi in Isola delle Femmine.
(98.6.233)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Ribera.
Con decreto n. 73 del 20 gennaio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia di somma urgenza dell'importo di L. 564.901.757 redatta in data 19 gennaio 1998 dall'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa ai lavori di somma urgenza per interventi ai muri di sostegno lungo il corso Umberto e la via Ciliberto del centro abitato nel comune di Ribera, cap. 70301, esercizio finanziario 1998.
(98.6.236)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta al progetto relativo ad opere di viabilità nel comune di Paternò.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 14/VIA del 20 gennaio 1998 ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto delle opere di viabilità nell'agglomerato industriale di Tre Fontane - bretella C, nel territorio del comune di Paternò (CT), con prescrizioni.
(98.6.231)
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Autorizzazione al comune di Palermo ad effettuare lo scarico nei collettori fognari comunali di Villa Adriana.
Con decreto 20 gennaio 1998, n. 17/7, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Palermo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'art. 1 della legge regionale n. 29 del 15 maggio 1991, ad effettuare nei collettori fognari comunali di Villa Adriana, il cui recapito finale è lo specchio d'acqua antistante ai Cantieri Navali, lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in località Zen Fondo Verde, a servizio della zona nord occidentale della città di Palermo, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 5 allegata alla citata legge regionale n.27 del 1986.
(98.6.263)
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Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede di San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 42/9 del 2 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla SNAM S.p.A., con sede in San Donato Milanese, piazza Vanoni, 1, per la realizzazione del metanodotto diramazione per Palermo DN 250 (10") 75 bar ed allacciamento al comune di Palermo, 2ª presa.
(98.6.264)
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Nulla osta alla ditta Laterizi Fauci S.p.A., con sede in Sciacca, per il rinnovo dell'autorizzazione e l'ampliamento di una cava nel comune di Menfi.
Con decreto n. 49/41 del 2 febbraio 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Laterizi Fauci S.p.A., con sede legale in Sciacca, contrada Bordea, per rinnovo autorizzazione e ampliamento della cava di argilla denominata Bertolino, sita nell'omonima contrada in territorio del comune di Menfi (AG).
(98.6.265)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 32/17 del 28 gennaio 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Sansone Vincenzo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione calcestruzzi sito nel comune di Niscemi.
(98.6.261)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 33/17 del 28 gennaio 1998, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Blanco Antonino Francesco & F.lli s.a.s., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione calcestruzzi sito nel comune di Niscemi.
(98.6.262)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 27 gennaio 1998, n. 944
Calendario-programma predisposto ai sensi dell'ex art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.
Ai Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL.
e Aziende ospedaliere
L'art. 13 della legge regionale n. 52/85 prevedeva da parte di questo Assessorato la predisposizione annuale di un calendario-programma in cui veniva fissata la data di svolgimento delle prove di concorso, scritte o pratiche, per ciascuna categoria di personale di ogni posizione funzionale a cui codeste Amministrazioni dovevano attenersi.
Tale normativa è, di fatto, superata dalle modifiche introdotte dalla intervenuta legge di riforma sanitaria, in relazione anche all'autonomia gestionale affidata alle Aziende sanitarie anche in materia di assunzioni.
Pertanto, il calendario-programma previsto dal citato art. 13 della legge regionale n. 52/85 non verrà più predisposto da questo Assessorato.
Le Aziende sanitarie, nel fissare la data di svolgimento delle prove di concorso, scritte o pratiche, dovranno rispettare il calendario delle festività religiose ebraiche, pubblicato annualmente dal Ministero dell'interno in esecuzione alla legge n. 101 dell'8 marzo 1989, e valdesi.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.6.225)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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